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Regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione - Documento di consultazione (22 marzo 2024)

Consob ha avviato una consultazione con il mercato sulla proposta di Regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.

Il crescente impegno europeo per una transizione green - suggellato, tra gli altri, dal pacchetto di interventi c.d. "Fit For 55" presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 - ha comportato un'intensa e rapida evoluzione del contesto normativo di riferimento.

Nell'alveo del percorso di riforma intrapreso in sede europea ai fini del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica si collocano anche gli interventi alla disciplina concernente il sistema per lo scambio delle quote di emissione.

Con l'emanazione del regolamento delegato del 17 ottobre 2023, che ha abrogato il previgente regolamento (UE) n. 1031/2010, sono state aggiornate alle novità del sistema ETS anche le regole sottese allo svolgimento delle assegnazioni all'asta delle quote di emissione, consentendo alla Consob di disporre di un quadro maggiormente stabile e organico per modulare il proprio intervento regolamentare.

In tale contesto, Consob ritiene pertanto opportuno esercitare le deleghe attualmente previste nel Tuf al fine di delineare una cornice regolamentare nazionale di cui gli operatori interessati possano avvantaggiarsi per meglio orientare le loro scelte di business.

In ragione delle peculiarità del fenomeno oggetto di disciplina, Consob propone di adottare un regolamento autonomo al fine di declinare con maggior livello di dettaglio sia l'iter sotteso al rilascio dell'autorizzazione a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione sia le regole che governano tale attività, in conformità ai requisiti fissati dalla normativa europea direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale.

L'emananda disciplina regolamentare è circoscritta ai soggetti, stabiliti in Italia, che beneficiano dell'esenzione dall'applicazione del regime MiFid di cui all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del Tuf che, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Tuf, possono essere autorizzati ad accedere al mercato delle aste delle quote di emissione in conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale. Non risulta invece necessario dettare una disciplina ad hoc per le banche e le Sim.

Oltre a beneficiare dell'autorizzazione ex lege, i predetti intermediari, a seguito dell'intervenuta qualificazione delle quote di emissione come strumenti finanziari, sono tenuti ad osservare, anche ai fini della partecipazione alle aste, gli obblighi di condotta di matrice MiFid che governano la prestazione dei servizi di investimento, secondo quanto previsto nel Tuf e come ulteriormente dettagliato nel Regolamento Intermediari della Consob.

Il regolamento sottoposto a consultazione è suddiviso in due parti: una prima recante disposizioni generali e una seconda dedicata alla disciplina dell'attività di partecipazione alle aste delle quote di emissione.

Nella Parte I del regolamento sono riportate le fonti normative e le definizioni.

La Parte II è suddivisa in tre Titoli:

  • il Titolo I reca le previsioni concernenti la formazione del registro ove iscrivere i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del Tuf e le relative forme di pubblicità;
  • il Titolo II contiene le disposizioni sul procedimento di autorizzazione e di cancellazione. In particolare vengono fornite specifiche indicazioni ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione.
  • il Titolo III riguarda le regole di condotta.

Viene, in particolare, stabilito l'obbligo per i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Tuf di affidare a un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali l'incarico di provvedere, con cadenza semestrale, alla verifica della riconciliazione tra le disponibilità liquide ricevute dai clienti e le somme depositate nei conti aperti presso i depositari abilitati. Al fine di limitare gli oneri a carico dei destinatari della disciplina, si prevede che l'attività di verifica della riconciliazione in parola possa essere svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale dei conti di cui i soggetti in esenzione MiFid eventualmente già si avvalgono per lo svolgimento del loro business principale.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 22 maggio 2024 al seguente indirizzo: Consob - Divisione Strategie Regolamentari - Via G. B. Martini, n. 3 - 00198 ROMA oppure on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno

22 marzo 2024