Nella gestione collettiva

Nella gestione collettiva

I diritti degli investitori nel servizio di gestione collettiva

Le responsabilità degli investitori nel servizio di gestione collettiva

 

I diritti degli investitori nel servizio di gestione collettiva

  1. Diritto generale ad ottenere la prestazione del servizio di gestione collettiva secondo i principi generali della diligenza, correttezza e trasparenza;
  2. Questo diritto generale si declina in un'ampia gamma di diritti di contenuto più dettagliato:
    • prima di investire, il potenziale investitore ha diritto a ricevere dal distributore tutte le informazioni concernenti la natura del fondo, con particolare riguardo alle tipologie di attività in cui sarà investito il fondo medesimo, il profilo di rischio e i costi. In questa fase, l'investitore ha, altresì, il diritto a ricevere la documentazione informativa concernente il fondo, con particolare riguardo al KIID (cioè il documento contenente le informazioni chiave dell'OICR). L'investitore può essere assistito dall'intermediario distributore nella scelta del fondo più idoneo al suo profilo. A tal fine però, come si dirà meglio nel paragrafo delle responsabilità, è necessario che l'investitore fornisca al distributore uno specifico set di informazioni. (E' sconsigliabile che i risparmiatori, specie quelli meno esperti, si rifiutino di fornire  le informazioni richieste non potendo, quindi, usufruire dell'assistenza dell'intermediario distributore);
    • al momento dell'investimento, l'investitore ha il diritto che l'operazione di sottoscrizione sia eseguita in conformità a quanto previsto dal contratto (regolamento di gestione del fondo) e dal prospetto informativo del fondo. In tale fase, particolare attenzione dovrà essere prestata sia alla tempistica di esecuzione dell'operazione di sottoscrizione che alle commissioni che sono prelevate dall'importo versato o che saranno percepite dal gestore per la sua attivita di gestione nel corso del rapporto;
    • durante l'investimento, l'investitore ha diritto ad ottenere che il servizio di gestione collettiva sia prestato in conformità al regolamento di gestione del fondo. L'investitore ha diritto, altresì, a ricevere la documentazione periodica che informa sull'andamento dell'investimento;
    • in fase di disinvestimento, l'investitore ha diritto ad ottenere che l'operazione di rimborso sia eseguita in conformità a quanto previsto dal contratto (regolamento di gestione del fondo) e dal prospetto informativo. Anche in questa fase, analogamente a quella della sottoscrizione, particolare attenzione dovrà essere prestata sia alla tempistica di esecuzione dell'operazione di rimborso che alle commissioni che sono prelevate dall'importo che viene restituito.

Le responsabilità degli investitori nel servizio di gestione collettiva

  • In generale, è responsabilità dell'investitore controllare che tutti i suoi diritti siano rispettati dagli intermediari, sia quello distributore che quello gestore. Ciò implica un attento monitoraggio da parte dell'investitore sia nella fase antecedente l'investimento, che in quella dell'investimento che in fase di rimborso.
  • Prima di procedere a sottoscrivere le quote di un fondo/azioni di una SICAV o SICAF, l'investitore è tenuto ad acquisire una conoscenza adeguata della natura dell'investimento, avendo particolare riguardo ai rischi e ai costi ad esso connessi.
  • Particolarmente utile a tale scopo, è un'attenta lettura della documentazione d'offerta del fondo con specifico riguardo al KIID (laddove previsto), cioè il documento che in sole due pagine riassume le caratteristiche chiave dell'investimento. Per opportuni approfondimenti è consigliabile altresì la lettura del prospetto informativo e del regolamento di gestione del fondo.
  • Per far sì che l'assistenza fornita dal distributore sia utile ai fini dell'individuazione del fondo più adatto al proprio profilo, è necessario, altresì, che l'investitore presti la sua collaborazione fornendo al distributore informazioni sulla propria situazione finanziaria. In particolare, il set informativo che l'investitore è chiamato a fornire all'intermediario distributore sarà tanto più ampio quanto più approfondita è l'assistenza fornita dal distributore medesimo: il set informativo sarà molto ampio nel caso in cui l'intermediario presti al cliente il servizio di consulenza (le informazioni richieste concernono, in tal caso, la conoscenza ed esperienza; la situazione finanziaria; gli obiettivi di investimento); più contenuto negli altri casi (in tal caso rileva esclusivamente l'informazione sulla conoscenza ed esperienza).
  • Al momento della sottoscrizione, è necessaria una lettura attenta del modulo di sottoscrizione e una verifica della corretta esecuzione (conforme cioè alle previsione del regolamento di gestione) dell'operazione di sottoscrizione.
  • Durante l'investimento, occorre monitorare l'andamento del fondo consultando il valore della quota che, generalmente, è pubblicato con periodicità quotidiana (o con la diversa cadenza prevista dal regolamento del fondo) e leggendo la documentazione periodica inviata dal gestore.
  • In fase di disinvestimento, l'investitore deve prestare attenzione a che l'operazione di rimborso sia eseguita in conformità alle previsioni contrattuali.

Se qualcosa non è in linea rispetto a quanto sopra rappresentato relativamente ai diritti e alle responsabilità:

  • per prima cosa è bene cercare un chiarimento informale con il soggetto con il quale normalmente si hanno i rapporti (promotore finanziario o intermediario distributore);
  • se ciò non fosse sufficiente, occorre effettuare un reclamo formale nei confronti della SGR e/o dell' intermediario distributore;
  • oltre al reclamo presso l'intermediario, se si ritiene che l'intermediario o il promotore abbiano violato regole di correttezza o di comportamento, è opportuno inviare un esposto alla CONSOB.