La vigilanza sugli emittenti

La vigilanza sugli emittenti

La vigilanza della Consob è caratterizzata dalla differenziazione degli obiettivi e degli strumenti normativi e di vigilanza, in relazione ai soggetti destinatari delle norme di correttezza e trasparenza.

Il terzo nucleo di riferimento riguarda gli "emittenti" e include:

  • la disciplina dell'appello al pubblico risparmio, che a sua volta può essere suddivisa nell'ambito normativo delle offerte di sottoscrizione e vendita (investimento), delle offerte di acquisto (disinvestimento) e delle offerte di scambio (in cui l'offerente propone una operazione che prevede il disinvestimento e contestuale investimento in un diverso prodotto finanziario);
  • la disciplina degli emittenti in senso stretto, relativa a l'informazione societaria, alla corporate governance e alla disciplina degli emittenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

I macro obiettivi di cui tener conto nelle attività di vigilanza sugli emittenti sono definiti dall'art. 91 del TUF:

  • la tutela degli investitori
  • l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario
  • l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali

Da tali obiettivi discendono le funzioni fondamentali della Consob, che sono quelle di vigilare (secondo modelli differenziati in base alle specificità degli emittenti e degli strumenti offerti):

  • sulle informazioni fornite ai potenziali investitori (investimento) e ai portatori di strumenti cui viene prospettato il disinvestimento,
  • sul rispetto della parità di trattamento e degli altri principi che regolano lo svolgimento delle offerte,  
  • sulle informazioni che gli emittenti  strumenti quotati e diffusi devono fornire periodicamente o nel caso le stesse siano caratterizzate da un impatto potenzialmente significativo sul valore degli strumenti già sottoscritti o acquistati,
  • sugli obblighi imposti agli emittenti per tutelare i diritti dei soci,
  • sugli assetti proprietari,
  • sul rispetto delle regole di corporate governance.

La vigilanza sugli emittenti può essere esercitata attraverso diversi strumenti:

vigilanza regolamentare: vi è in tale ambito un ampio spazio di produzione regolamentare (deleghe contenute nelle specifiche disposizioni del TUF) su diversi aspetti, anche se la progressiva armonizzazione del diritto europeo dei mercati finanziari ha ridotto gli spazi di autonomia nazionale:

  • offerta al pubblico di sottoscrizione, vendita, acquisto e scambio;
  • informazioni che gli emittenti quotati (o diffusi) debbono fornire al pubblico: nel continuo (tutte le informazioni rilevanti, che hanno un effetto potenziale sul prezzo), in caso di particolari eventi (come, ad esempio, fusioni e scissioni), periodicamente (informazioni finanziarie annuali, semestrali, etc.);
  • assetti proprietari (obblighi di comunicazione relativi a partecipazioni rilevanti, patti parasociali);
  • tutela dei diritti dei soci  (ad esempio attraverso specifiche norme che regolano lo svolgimento delle assemblee);
  • governo societario (regole sulla formazione dei Consigli di Amministrazione, del Collegio Sindacale, trasparenza e correttezza delle operazioni che coinvolgono parti correlate, ecc.).

Vigilanza informativa nell'esercizio della quale la Consob:

  • approva la documentazione d'offerta sulla base di specifici parametri (completezza, coerenza, comprensibilità) e verifica sulla base di specifici schemi e modelli le informazioni da depositare in via generale non sottoposte ad approvazione; 
  • può richiedere l'inserimento di informazioni supplementari nei documenti d'offerta;
  • Può richiedere la pubblicazione di dati e notizie, anche in via generale (art. 114 TUF);
  • può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti (art. 115 TUF);
  • esercita tutti i poteri di vigilanza informativa in materia di abusi di mercato.

Vigilanza ispettiva nell'esercizio della quale la Consob:

  • può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti; 
  • esercita i poteri stabiliti in materia di abuso di informazioni privilegiate.

Procedimento sanzionatorio: in caso di accertamento di irregolarità da parte del soggetto vigilato, rappresenta lo sbocco delle attività di vigilanza informativa ed ispettiva. Il procedimento sanzionatorio può essere inteso come uno strumento di controllo sociale che ha quale finalità quella di prevenzione e di repressione delle condotte non rispettose della legge. Si spingono in tal modo i soggetti vigilati ad una condotta e un'organizzazione rispettose delle regole, tutelando indirettamente anche gli investitori (attraverso la deterrenza della sanzione). Il diritto di difesa e di contraddittorio è assicurato ai soggetti interessati dalla partecipazione al procedimento amministrativo nonché dalla possibilità di ricorrere alla competente Corte di Appello avverso le sanzioni irrogate dalla Consob.

Specifici poteri di intervento sui soggetti vigilati:

  • Convocare amministratori, sindaci e dirigenti;
  • Partecipare alle assemblee;
  • Denunziare al tribunale gravi inadempimenti dei doveri degli organi di controllo;
  • Impugnare la delibera di approvazione del bilancio;
  • Altri poteri in materia di governo societario.