EMIR

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Dal 16 agosto 2012 è in vigore il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (trade repository), adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea in data 4 luglio 2012 (Regolamento EMIR). Il Regolamento EMIR identifica le seguenti categorie di soggetti:

  • controparti finanziarie, la cui tassonomia viene indicata nell'articolo 2(8) del Regolamento stesso;
  • controparti non finanziarie, definite come tutte le imprese stabilite nell'Unione, diverse dalle controparti finanziarie e dalle controparti centrali;
  • controparti non finanziarie qualificate, che corrispondono al genere più esteso delle controparti non finanziarie, ma se ne differenziano poiché il valore nozionale lordo del portafoglio di strumenti derivati per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria dalle stesse detenuto supera determinate soglie, distinte per categoria di strumento derivato.

Gli obblighi che discendono dal Regolamento EMIR si applicano in funzione dell'appartenenza del soggetto ad una delle categorie sopra indicate. In particolare:

  • le controparti finanziarie sono sottoposte:
    • all'obbligo di clearing, che consiste nel sottoporre a compensazione mediante controparte centrale i contratti derivati negoziati OTC che appartengano ad una classe di derivati che sia stata dichiarata soggetta all'obbligo;
    • all'obbligo di applicare tutte le tecniche di mitigazione del rischio previste dal Regolamento EMIR con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale;
  • le controparti non finanziarie sono sottoposte:
    • all'obbligo di verifica che il valore del portafoglio di strumenti derivati OTC non superi la soglia di compensazione;
    • all'obbligo di applicare talune tecniche di mitigazione del rischio con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale;
  • le controparti non finanziarie qualificate sono sottoposte:
    • all'obbligo di notificare alla Consob e all'ESMA l'avvenuto superamento e l'eventuale ritorno nei limiti delle soglie;
    • all'obbligo di clearing, per i contratti interessati dall'obbligo e conclusi successivamente al superamento delle soglie;
    • all'obbligo di applicare tutte le tecniche di mitigazione del rischio previste da EMIR con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale.

L'EMIR introduce anche l'obbligo di reporting dei contratti derivati ad una trade repository autorizzata o riconosciuta dall'ESMA, che si applica alle controparti centrali ed ai soggetti appartenenti ad ognuna delle suddette categorie. Ulteriori informazioni sull'applicazione del Regolamento EMIR e i moduli per eseguire le segnalazioni sulla soglia di compensazione sono presenti nelle voci del menu a destra. Qualsiasi quesito può essere trasmesso al seguente indirizzo email: post-trading@consob.it.