pagina bail-in

Bail-in: cosa succede in caso di dissesto di una banca

Dal 1° gennaio 2016, la crisi di una banca può essere risolta attraverso il bail-in (letteralmente "salvataggio dall'interno"), meccanismo legale introdotto dalla Direttiva n. 2014/59 dell'Unione Europea per il risanamento e risoluzione di enti creditizi e imprese di investimento (c.d. Direttiva BRRD), che impone la partecipazione degli investitori/risparmiatori - qualora possessori di determinate attività finanziarie emesse dalla banca stessa - alle perdite patrimoniali da questa subite.

Il meccanismo del bail-in è teso ad evitare che il salvataggio di una banca sia effettuato mediante impiego di fondi pubblici (c.d. bail-out, ossia il "salvataggio dall'esterno"). 

In particolare, in caso di dissesto o di rischio di dissesto di una banca (ad es. incapacità della stessa di rispettare i requisiti patrimoniali minimi previsti dalla normativa di settore), i suoi azionisti e creditori contribuiscono al salvataggio secondo una precisa gerarchia di 'coinvolgimento' (che potrebbe implicare, tra le altre, la perdita parziale o totale del proprio investimento). Le azioni e gli altri titoli di capitale (assimilabili alle azioni) emessi dalla banca sono le prime attività finanziarie ad essere interessate; a seguire le obbligazioni subordinate (passibili, nei casi meno gravi, di conversione in azione); successivamente, le obbligazioni ordinarie non garantite e non subordinate; per ultimo i depositi bancari, ma solo per l'importo eccedente i 100.000 euro (quest'ultimo pari alla soglia massima di protezione prevista dal sistema di garanzia dei depositi).

Principali attività finanziarie soggette al bail-in e gerarchia:

Rimangono invece esclusi dalla procedura (e non subiscono, pertanto, alcuna svalutazione o conversione in capitale): i depositi bancari per gli importi fino a 100.000 euro, le obbligazioni garantite (c.d. covered bond) e i depositi di strumenti finanziari (in un conto titoli) o beni (in una cassetta di sicurezza).

Sono esclusi dal bail-in:

 

Il bail-in è una delle modalità previste dalla nuova "procedura di risoluzione" - gestita dalla Banca d'Italia ed introdotta a seguito del recepimento in Italia della Direttiva BRRD con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 - per affrontare le crisi bancarie.

Per aprire la procedura di risoluzione, la Banca d'Italia deve verificare la sussistenza di alcuni presupposti:

  • la banca è in dissesto o a rischio di dissesto;
  • non si ritiene che esistano misure alternative;
  • esiste un interesse pubblico alla risoluzione.

Il fine della procedura è quello di far sì che la banca in dissesto continui ad operare:

  • trovandole un acquirente;
  • trasferendo le sue attività sane ad un altro soggetto che sarà poi venduto sul mercato;
  • trasferendo le passività deteriorate ad un altro soggetto che provvederà a venderle, sia pure a valore svalutato;
  • applicando il bail-in, ossia riducendo o annullando il valore di azioni e debiti (i debiti possono anche essere convertiti in azioni) per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui l'attività.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito della Banca d'Italia.

Alla luce dell'introduzione del meccanismo del ‘bail-in', la Consob ha emanato la Comunicazione n. 0090430 del 24 novembre 2015 che richiama l'attenzione degli intermediari sul mutato contesto normativo e, conseguentemente, in applicazione delle regole già in vigore in materia di correttezza di comportamento degli intermediari e di trasparenza delle informazioni da fornire ai clienti, ad esplicitare i rischi connessi con i salvataggi bancari nelle informazioni da rendere alla clientela e a tener conto degli stessi nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza.