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Avvisi ai risparmiatori


CobraCFD Ltd (www.cobra-cfd.biz) - White Rock Partners Ltd (https://mycapital.io) - Vaneda Partners Ltd e Zeus Partnership OÜ (www.dax100fx.com) - Kleinman Enterprise Ltd (https://thecapitalstocks.com) - Global Top Marketing Ltd e Gps Marketing Ltd (https://profit-trade.net) - UMO Finance Ltd (www.umo-finance.com) - Alberto Simoni (www.umoperte.dazeroamarketer.com)

La Consob ha ordinato l’oscuramento di 7 nuovi siti web: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta o pubblicizzata l’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies) relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del nuovo potere introdotto dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (articolo 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento dei siti mediante i quali è svolta o pubblicizzata l’offerta abusiva di prodotti finanziari.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • CobraCFD Ltd (sito internet www.cobra-cfd.biz);
  • White Rock Partners Ltd (sito internet https://mycapital.io);
  • Vaneda Partners Ltd e Zeus Partnership OÜ (sito internet www.dax100fx.com);
  • Kleinman Enterprise Ltd (sito internet https://thecapitalstocks.com);
  • Global Top Marketing Ltd e Gps Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.net);
  • UMO Finance Ltd (sito internet www.umo-finance.com);
  • Alberto Simoni (sito internet www.umoperte.dazeroamarketer.com).

Sale, così, a 218 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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La Commissione, inoltre, ha vietato:

  • ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d), del Testo unico della finanza - Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata dalla società UMO Finance Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito web www.umo-finance.com (delibera n. 21389 del 27 maggio 2020);
  • ai sensi dell’articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l’attività pubblicitaria posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dal Sig. Alberto Simoni tramite il sito internet www.umoperte.dazeroamarketer.com, relativa all'offerta al pubblico promossa da UMO Finance Ltd (delibera n. 21388 del 27 maggio 2020).

La Commissione, con delibere nn. 21279 e 21280 del 26 febbraio 2020 aveva già sospeso per 90 giorni le suddette attività (vedi “Consob Informa” n. 8/2020).

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Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

(pubblicata in "Consob Informa" n. 21/2020 del 1° giugno 2020)