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Avvisi ai risparmiatori


4EX7 Ltd (www.4ex7.net) - Hanabishi Partners Ltd (https://investactive.io, https://investactive.cc, pagina https://status.investactive.cc) - Elevate4x Ltd (www.elevate4x.net) - DBFX Limited (www.dbfxtrades.com) - Golden Dawn (IT) (https://www.ctxholdings.com) - Mindcapital Oü (https://mind.capital) - Alberto Simoni (https://www.facebook.com/simonialberto1969, https://www.facebook.com/AlbertoSimoniFanpageUfficiale) - Vivaexchange OÜ (www.exw-wallet.com) - Exw Coin (https://www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano/) - Ganancias Deportivas (https://gananciasdeportivas.net)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

  • 4EX7 Ltd (sito internet www.4ex7.net);
  • Hanabishi Partners Ltd (siti internet https://investactive.io, https://investactive.cc e relativa pagina https://status.investactive.cc);
  • Elevate4x Ltd (sito interne t www.elevate4x.net)
  • DBFX Limited (sito internet www.dbfxtrades.com);
  • Golden Dawn (IT) (sito internet https://www.ctxholdings.com).

Sale, così, a 312 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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Ai soggetti di cui sopra la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

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Consob ha altresì vietato:

  • ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 58 del 1998 ("Tuf"), l'offerta al pubblico di prodotti finanziari promossa da Mindcapital Oü tramite il sito internet https://mind.capital in violazione dell'art. 94 del medesimo Tuf (delibera n. 21547 del 21 ottobre 2020). L'offerta, con delibera n. 21456 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
  • ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l'attività pubblicitaria posta in essere, in violazione dell'articolo 101, comma 2, del medesimo Tuf, dal Sig. Alberto Simoni anche tramite le pagine facebook "Alberto Simoni" (https://www.facebook.com/simonialberto1969) e "Alberto Simoni, imprenditore online" (https://www.facebook.com/AlbertoSimoniFanpageUfficiale) relativa all'offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria di Mindcapital Oü (delibera n. 21548 del 21 ottobre 2020). L'attività pubblicitaria, con delibera n. 21455 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
  • ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf, l'offerta al pubblico di "Exw Coin" effettuata dalla Vivaexchange OÜ, già Exw Global Ag, anche tramite il sito www.exw-wallet.com in assenza di prospetto informativo (delibera n. 21545 del 21 ottobre 202 0). L'offerta, con delibera n. 21458 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
  • ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettera c), del Tuf, l'attività pubblicitaria della suddetta offerta, effettuata tramite il sito https://www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano/ relativa all'offerta al pubblico avente ad oggetto "Exw Coin"(delibera n. 21546 del 21 ottobre 2020). L'attività pubblicitaria, con delibera n. 21457 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni;
  • ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto prodotti finanziari promossa dalla "Ganancias Deportivas" anche tramite il sito https://gananciasdeportivas.net. (delibera n. 21544 del 21 ottobre 2020). L'offerta, con delibera n. 21454 del 23 luglio 2020, era già stata sospesa in via cautelare per un periodo di novanta giorni.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 38/2020 del 26 ottobre 2020)