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Regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari (Adottato dalla Consob con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997 e successivamente modificato con delibere n. 11522 e n. 11523 dell'1 luglio 1998, n. 11745 del 9 dicembre 1998 e n. 13915 del 29 gennaio 2003) (1)

[ABROGATO]

Capo I
Disposizioni preliminari

Artt. 1-2
... omissis ... (2)

Capo II
Commissioni Regionali e Provinciali

Art. 3
(Istituzione, funzioni e compiti)

1. Presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione è istituita una commissione regionale. Presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi delle province autonome di Trento e Bolzano è istituita una commissione provinciale.

2. Le commissioni:

a) svolgono l'istruttoria preordinata alla iscrizione dei promotori nell'albo;

b) provvedono alla iscrizione negli elenchi dei soggetti iscritti all'albo e ne curano l'aggiornamento;

c) esercitano compiti di natura disciplinare e verificano la permanenza del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo, nonché l'assenza di cause di incompatibilità;

d) coadiuvano la Consob nello svolgimento delle istruttorie finalizzate alla individuazione di ipotesi di violazione da parte dei promotori delle disposizioni che ne disciplinano l'attività;

e) assolvono le altre funzioni ad esse affidate.

3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 2, le commissioni, tra l'altro:

a) ricevono le domande di iscrizione all'albo, nonché le domande di partecipazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 15;

b) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini della ammissione all'esame di idoneità di cui all'articolo 15;

c) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo;

d) comunicano agli interessati l'iscrizione all'albo, nonché gli altri provvedimenti che li riguardano; tali comunicazioni sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

e) ricevono le domande di cancellazione dall'albo formulate ai sensi dell'articolo 18.

4. Le commissioni possono promuovere l'organizzazione, senza oneri a carico della Consob, di corsi di preparazione all'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori, nonché di corsi di aggiornamento professionale per i promotori iscritti. Le commissioni tengono informata la Consob di tali iniziative (3).

Art. 4
(Compiti in materia di controlli sui promotori)

1. Le commissioni, qualora vengano a conoscenza, con riferimento a soggetti iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, delle circostanze previste dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, ne informano immediatamente la Consob. Le commissioni procedono senza indugio alla verifica delle circostanze comunicate alla Consob presso l'autorità giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione che trasmettono alla Consob medesima.

2. Le commissioni, a seguito di segnalazioni ad esse pervenute, anche per conoscenza, ovvero su richiesta della Consob o in presenza di fatti notori riguardanti promotori iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, e comunque quando lo ritengano opportuno, verificano il rispetto delle regole alla cui osservanza sono tenuti i promotori, la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché l'assenza di cause di incompatibilità.

3. Al fine di compiere le verifiche di cui al comma 2, le commissioni possono procedere:

a) alla richiesta al promotore di informazioni, atti e documenti;

b) alla audizione del promotore, anche a seguito di sua specifica richiesta; di tale audizione, da effettuare con modalità atte a garantirne la riservatezza, deve redigersi un verbale che viene conservato in apposita raccolta;

c) alla richiesta di informazioni ad altra commissione e al soggetto per conto del quale opera il promotore;

d) alla audizione, a seguito di sua specifica richiesta, del soggetto segnalante; tale audizione deve essere condotta e verbalizzata secondo quanto stabilito nella lettera b).

4. Le commissioni comunicano immediatamente alla Consob l'avvio delle istruttorie relative ai promotori e il loro esito, trasmettendole la relativa documentazione di supporto unitamente alle proprie valutazioni.

5. I membri della commissione e il personale alla medesima assegnato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie, alle informazioni, nonché agli atti e ai documenti acquisiti, salvo nei confronti della Consob e nei casi in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione (4).

Art. 5
(Nomina dei membri)

1. Le commissioni sono composte da tre membri, nominati dalla Consob su designazione: uno del presidente della locale camera di commercio, uno dell'organizzazione professionale di categoria dei promotori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale ed uno del presidente della Consob.

2. Il membro nominato su designazione del presidente della Consob è il presidente della commissione.

3. Contestualmente alla designazione dei membri effettivi, ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 provvede alla designazione di un membro supplente il quale, in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi, subentra temporaneamente al titolare.

4. I membri effettivi e supplenti durano in carica cinque anni, decorrenti dalla data della nomina, e non possono essere confermati. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, lettera a), e non devono essere stati radiati dall'albo.

5. L'ufficio di membro della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza in corsi di formazione alla professione di promotore o di preparazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 15, indetti nella regione o nella provincia autonoma nel cui territorio opera la commissione di appartenenza.

6. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 4, ovvero al verificarsi di una situazione di incompatibilità, i membri effettivi e supplenti delle commissioni si astengono dall'esercizio delle loro funzioni, informando immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono (5).

Art. 6
(Sospensione dei membri)

1. Qualora si realizzino nei loro confronti i presupposti stabiliti dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, i membri informano immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono che ne riferisce senza indugio alla Consob.

2. La Consob può disporre la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni del membro che si trovi nella condizione di cui al comma 1, o che sia sospeso ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del Testo Unico, ovvero nei cui confronti sia aperto un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 196, comma 2, del medesimo Testo Unico ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario per assicurare il buon funzionamento della commissione.

3. La sospensione del membro dall'esercizio delle sue funzioni non può eccedere la durata del provvedimento cautelare di cui all'articolo 55, comma 1, del Testo Unico o del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 196, comma 2, del medesimo testo Unico e comunque non può avere una durata superiore ad un anno.

4. Del provvedimento di sospensione viene data notizia al soggetto che aveva designato il membro sospeso ai fini della designazione di un sostituto temporaneo, da nominare ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (6).

Art. 7
(Cessazione dei membri)

1. Il difetto o la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, nonché la circostanza di cui all'articolo 9, comma 8, determinano la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata senza indugio dalla Consob anche su segnalazione della commissione interessata.

2. In presenza di una situazione di incompatibilità, il presidente intima all'interessato la cessazione entro un breve termine della attività incompatibile, informandone la Consob. Nel caso in cui il presidente non provveda all'intimazione ovvero qualora la situazione di incompatibilità riguardi il presidente, l'intimazione è effettuata dalla Consob. I membri della commissione interessata segnalano alla Consob il verificarsi delle circostanze di cui al precedente periodo. Trascorso il termine senza che sia stata comprovata la cessazione dell'attività incompatibile, la Consob dichiara la decadenza dall'ufficio.

3. Le dimissioni dall'ufficio sono presentate alla commissione e da quest'ultima trasmesse alla Consob per l'accettazione.

4. In ogni caso di cessazione di un membro dalla carica, la Consob ne dà immediata comunicazione al soggetto competente a designare il nuovo membro in luogo di quello venuto meno, ai fini della nomina a norma dell'articolo 5, comma 1. Le dimissioni hanno effetto dalla data di nomina del nuovo membro.

5. I membri delle commissioni possono essere revocati dalla Consob su richiesta dei soggetti che li hanno designati, i quali provvedono alla immediata designazione del nuovo membro in luogo di quello revocato.

Art. 8
(Presidente)

1. Il presidente:

a) rappresenta la commissione;

b) convoca la commissione, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori e vigila sulla attuazione delle deliberazioni della stessa, dettando, a tal fine, le necessarie direttive all'ufficio di supporto e tenendone informata la commissione;

c) sovraintende all'attività istruttoria e riferisce alla commissione per le conseguenti deliberazioni;

d) vigila sullo svolgimento delle funzioni affidate alla commissione e sulla attuazione delle direttive dettate dalla Consob.

2. La carica di presidente della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico presso un soggetto abilitato all'offerta fuori sede, nonché con l'esercizio dell'attività di promotore. Qualora il presidente incorra in una delle cause di incompatibilità indicate, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, ed all'articolo 7, comma 2. In pendenza del termine fissato ai sensi di tale ultima norma, le attribuzioni del presidente sono esercitate dal membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, da quello più anziano per età.

Art. 9
(Commissione)

1. La commissione:

a) delibera sulle materie rientranti nella propria competenza;

b)è titolare dei poteri di organizzazione necessari al disimpegno delle funzioni ad essa affidate e stabilisce la dotazione di risorse personali e materiali a tal fine occorrente; l'efficacia delle relative delibere è subordinata alla approvazione della Consob;

c) presiede, in qualità di commissione esaminatrice, allo svolgimento dell'esame di idoneità previsto dall'articolo 15 per l'iscrizione all'albo. E' in facoltà della commissione, in tale veste, deliberare la costituzione di una ulteriore commissione esaminatrice composta dai membri supplenti;

d) esercita ogni ulteriore attribuzione non espressamente affidata al presidente.

2. La commissione si riunisce di norma nella sede messa a disposizione dalla camera di commercio del capoluogo della regione o della provincia autonoma presso cui è istituita.

3. La commissione si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno. La commissione si riunisce altresì quando uno dei membri ne faccia richiesta motivata, indicando gli argomenti di cui chiede la discussione; in tal caso, il presidente è tenuto a convocare la riunione entro dieci giorni dalla richiesta.

4. Le riunioni devono essere convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Tale avviso deve essere fatto pervenire ai membri della commissione almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione.

5. I documenti rilevanti ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei membri, durante i cinque giorni che precedono la riunione, presso la sede della commissione. Di tale circostanza deve farsi menzione nell'avviso di cui al comma 4.

6. In caso di urgenza, il presidente può procedere alla convocazione della riunione anche senza il rispetto dei termini stabiliti dai commi 4 e 5. Per motivi di urgenza emersi in seguito alla regolare convocazione della riunione, il presidente può altresì integrare l'ordine del giorno sino a ventiquattro ore prima della riunione stessa.

7. In mancanza delle formalità sopra specificate, e salvo il caso previsto dal comma 6, la riunione si reputa regolarmente indetta quando siano intervenuti tutti i membri della commissione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. I membri che non possono partecipare alle riunioni informano tempestivamente il presidente, che provvede alla convocazione dei membri supplenti. La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'ufficio.

9. Su proposta del presidente, la commissione può acconsentire anche nel corso della riunione, deliberando all'unanimità, alla integrazione dell'ordine del giorno con ulteriori argomenti, motivandone l'urgenza.

10. Delle riunioni della commissione deve redigersi verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare i membri presenti, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali della discussione, le deliberazioni adottate e il risultato delle votazioni. I membri possono far iscrivere dichiarazioni a verbale. I verbali vengono conservati, in ordine cronologico, in apposita raccolta.

11. La commissione decide a maggioranza dei suoi membri. Nell'ipotesi di astensione del presidente, prevale il voto dell'altro membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, del più anziano per età. Nell'ipotesi di astensione di uno degli altri membri, prevale il voto del presidente.

Art. 10
(Ufficio di supporto)

1. Presso ogni commissione, l'ufficio di supporto:

a) assiste il presidente e la commissione, coadiuvandoli nell'esercizio delle rispettive attribuzioni;

b) cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla commissione;

c) cura lo svolgimento delle istruttorie di competenza della commissione;

d) esercita le attività sussidiarie e strumentali all'espletamento delle funzioni e dei compiti della commissione;

e) svolge ogni altro compito non deliberativo ad esso affidato dalle delibere di organizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), ovvero assegnatogli dal presidente.

2. I compiti indicati nel comma 1 devono essere svolti secondo le modalità stabilite nelle delibere di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e nel rispetto delle direttive e delle istruzioni impartite dal presidente.

3. Il responsabile dell'ufficio di supporto è il segretario della commissione; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un addetto all'ufficio indicato dal presidente.

4. Il responsabile dell'ufficio di supporto non può svolgere, pena la revoca dell'incarico, attività di docenza in corsi di formazione alla professione di promotore o di preparazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 15, indetti nella regione o nella provincia autonoma nel cui territorio opera la commissione di appartenenza.

Art. 11
(Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni)

1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione alla Consob entro trenta giorni:

a) il soggetto abilitato all'offerta fuori sede presso il quale hanno assunto l'incarico di promotore;

b) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 83 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari;

c) ogni variazione degli elementi informativi di cui all'articolo 12, ovvero di quello di cui alla lettera b).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data di assunzione dell'incarico ovvero della intervenuta variazione.

3. I promotori sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia (7).

Capo III
Disciplina dell'albo

Art. 12
( Albo dei promotori)

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 14.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all'albo;

e) denominazione del soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale il promotore opera.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, in un'edizione speciale del proprio Bollettino, la Consob pubblica l'albo, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. Delle nuove iscrizioni, delle variazioni degli elementi di cui al comma 2 e delle cancellazioni viene data pubblicità nel Bollettino mensile della Consob.

Art. 13
( Praticanti)

... omissis ...(8)

Art. 14
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale;

b) essere muniti del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale;

c) aver superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 15 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale (9).

Art. 15
(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità è indetto con cadenza almeno quadrimestrale e consiste in una prova scritta e in un colloquio.

2. La prova scritta, che può essere articolata anche in quesiti a risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: nozioni di economia finanziaria, nozioni di diritto del mercato finanziario e disciplina legislativa, regolamentazione e deontologia dell'attività di promotore. Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie: nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. L'esame di idoneità è superato qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio.

4. La domanda di ammissione all'esame di idoneità è indirizzata alla commissione costituita nel capoluogo della regione o della provincia autonoma in cui l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio e deve recare in allegato, a pena di irricevibilità, la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. Il bando dell'esame di idoneità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob (10).

Art. 16
(Domanda di iscrizione)

1. Nella domanda di iscrizione all'albo, l'istante deve indicare il soggetto abilitato per il quale abbia eventualmente già assunto l'obbligo di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; se residente all'estero, deve inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell'esercizio della attività di promotore, specificando il relativo indirizzo. Qualora l'istante abbia sostenuto l'esame di idoneità di cui all'articolo 15 del presente regolamento o possieda taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:

- la sessione in cui è stato sostenuto l'esame di idoneità e la commissione esaminatrice;

- gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro;

- gli estremi di iscrizione nell'elenco dei negoziatori abilitati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (11).

La domanda è indirizzata alla commissione costituita nel capoluogo della regione o della provincia autonoma in cui l'istante è residente ovvero, se residente all'estero, ha eletto domicilio.

2. La domanda deve recare in allegato, a pena di irricevibilità, la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dev'essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

a) certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale;

b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto ministeriale, dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto;

c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura;

d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

e) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di:

1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 80 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari (12);

2) non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

3) non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico.

3. La commissione, ricevuta la domanda, provvede a richiedere:

a) all'ufficio del casellario presso il Tribunale competente, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'istante;

b) alla Prefettura competente, il certificato attestante che l'interessato non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione.

4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti al comma 3, alla domanda devono essere allegati certificati, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione (13).

Art. 17
(Iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione all'albo è deliberata dalla Consob sulla base della istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano alla Consob la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, indicando altresì gli elementi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), nonché quello di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), se riportato nella domanda di iscrizione. Le commissioni conservano le domande di iscrizione e la documentazione inerente all'attività istruttoria espletata.

2. Le commissioni inoltrano la proposta alla Consob entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda; la Consob delibera entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 18
(Cancellazione dall'albo e reiscrizione) (14)(15)

1. La Consob procede alla cancellazione del promotore in caso di:

a) domanda dell'interessato;

b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo ovvero mancato pagamento del contributo di vigilanza;

c) radiazione dall'albo.

2. La cancellazione di cui al comma 1, lettera a), è disposta a seguito di domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione. La commissione la inoltra alla Consob entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.

3. Le cancellazioni di cui al comma 1, lettera b), sono disposte di norma su proposta della competente commissione, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto. La proposta è inoltrata alla Consob entro il termine di sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria. Resta ferma la potestà della Consob di procedere alle suddette cancellazioni anche in base ad istruttorie effettuate direttamente.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la commissione comunica alla Consob la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione, tenuto conto particolarmente di quanto previsto dall'articolo 4.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Consob delibera la cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'avvio d'ufficio del procedimento.

6. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera a), possono esservi nuovamente iscritti a domanda.

7. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera b), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano rientrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza.

8. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera c), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 ed 8 si applicano, ai fini della reiscrizione, le disposizioni concernenti i requisiti di professionalità vigenti al momento della precedente iscrizione(16).

Art. 19
(Sospensione dei termini)

1. I termini stabiliti negli articoli 17 e 18 per l'adozione delle deliberazioni della Consob su proposta delle commissioni sono sospesi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti, anche di natura ispettiva, disposti nei confronti del soggetto interessato.

2. La Consob dà comunicazione all'interessato dell'inizio e del termine delle sospensioni.

Capo IV

Svolgimento dell'attività

Artt. 20-24

... omissis(17)...

Capo V

Provvedimenti sanzionatori

Art. 25
(Sanzioni)

... omissis(18)...

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Artt. 26-28

... omiss is (19)...

* * *

Allegato

... omissis(20)...


Note:

1. La delibera n. 10629 e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 99 del 30.4.1997e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4, aprile, 1997. Le delibere n. 11522 e n. 11523 sono pubblicate nel S.O. n.125 alla G.U. n. 165 del 17.7.1998 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 7, luglio 1998. La delibera n. 11745 del 9.12.1998 è pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1998. La delibera 13915 del 29.1.2003 è pubblicata nella G.U. n. 29 del 5.2.2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 1.2, gennaio 2003. 

2. Il Capo I è stato dapprima modificato con delibera Consob n. 11523 dell'1.7.1998 e poi successivamente abrogato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, che ha modificato il Libro V del regolamento approvato con delibera Consob n. 11522 dell'1.7.1998.

3. Articolo modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998.

4. Articolo modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998.

5. Articolo modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998.

6. Articolo modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998.

7. Articolo modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998.

8. Articolo abrogato con delibera n. 11523 del 1l'1.7. 1998.

9. Articolo modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998.

10. Articolo modificato con delibera n. 11523 dell'1.7.1998.

11. La L. n. 1/91 è stata abrogata dal D.lgs. 24.2.1998, n. 58.

12. V. regolamento approvato con delibera Consob. n. 11522 dell'1.7.1998.

13. Articolo modificato con delibera Consob n. 11523 dell'1.7.1998.

14. Articolo dapprima sostituito con delibera n. 11523 dell'1.7.1998, e poi modificato con delibera n. 13915 del 29.1.2003 nei termini indicati alle successive note.

15. Rubrica così modificata con delibera n. 13915 del 29.1.2003

16. Comma aggiunto con delibera n. 13915 del 29.1.2003.

17. Il Capo IV è stato abrogato con delibera Consob n. 11522 dell'1.7.1998 (art. 85).

18. Il Capo V è stato abrogato con delibera Consob n. 11522 dell'1.7.1998 (art. 85).

19. Il Capo VI è stato abrogato con delibera Consob n. 11745 del 9.12.1998.

20. Allegato abrogato con delibera Consob n. 11522 dell'1.7.1998 (art. 85).