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Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Adottato dalla Consob con deliberazione n. 8674 del 17 novembre 1994 e successivamente modificato con delibere n. 13195 dell’11 luglio 2001, n. 15551 dell’11 settembre 2006, n. 17682 del 1° marzo 2011, n. 17912 del 1° settembre 2011, n. 18503 del 20 marzo 2013 e n. 18591 del 26 giugno 2013) 1

Indice

Art. 1 - (Definizioni)
Art. 2 - (Fonti della materia)

Titolo I - La Commissione

Capo I - I Componenti

Art. 3 - (Assunzione delle funzioni, decorrenza dell'ufficio e titolarità)
Art. 4 - (Decadenza dall'ufficio, dimissioni e sostituzione dei componenti)

Capo II - Il Presidente

Art. 5 - (Attribuzioni del Presidente)
Art. 6 - (Vicarietà del Presidente)

Capo III - Funzionamento della Commissione

Art. 7 -  (Compiti della Commissione)
Art. 8 -  (Informazione della Commissione)
Art. 9 -  (Convocazione delle riunioni)
Art. 10 - (Riunioni della Commissione)
Art. 11 - (Segreteria delle riunioni)
Art. 12 - (Processo verbale)
Art. 13 - (Partecipazione al procedimento amministrativo)
Art. 14 - (Attività conoscitiva)
Art. 15 - (Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi)
Art. 16 - (Segreto d'ufficio)
Art. 17 - (Responsabile del procedimento)
Art. 18 - (Procedura scritta)
Art. 19 - (Adozione delle deliberazioni)
Art. 20 - (Deliberazioni generali)
Art. 21 - (Forma delle deliberazioni)
Art. 22 - (Registro delle deliberazioni)
Art. 23 - (Pubblicità dei provvedimenti)

Capo IV - Ricorsi

Art. 24 - (Ricorso in opposizione)
Art. 25 - (Procedimento su ricorso contro gli atti di organi ed enti operanti sui mercati mobiliari)

Titolo II - Strutture e amministrazione della Commissione

Art. 26 - (Strutture)
Art. 26-bis - (Segretario Generale)
Art. 27 - (Direttore generale)
Art. 27-bis - (Vice Direttore Generale)
Art. 27-ter - (Funzionari Generali)
Art. 28 - (Comitati e gruppi di lavoro)
Art. 29 - (Comitato tecnico)
Art. 30 - (Sistema informativo e archivio)
Art. 31 - (Assunzione e nomina del personale e sua utilizzazione)
Art. 32 - (Personale incaricato di acquisire informazioni)

Titolo III - Norme finali

Art. 33 - (Entrata in vigore)

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento:

1) L'espressione «legge n. 216» designa la legge 7 giugno 1974, n. 216 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, con le modificazioni di cui alla legge 4 giugno 1985, n. 281, recante disposizioni sull'o­rdinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, quelle di cui alla legge 23 giugno 1988, n. 230, quelle di cui al decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con la legge 6 febbraio 1992, n. 66, quelle di cui ai decreti legislativi 25 gennaio 1992, n. 85, 27 gennaio 1992, n. 89, 27 gennaio 1992, n. 90 e quelle di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149;

2) il termine «Commissione» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa;

3) il termine «componenti» designa il Presidente e i membri della Commissione;

4) il termine «personale» designa i dipendenti retti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Art. 2
(Fonti della materia)

1. Il presente regolamento è adottato in base al disposto dell' articolo 1, comma 8, sub articolo 1 della legge n. 216.

2. Salve le disposizioni espressamente richiamate, il presente regolamento sostituisce il regolamento adottato con deliberazione del 3 settembre 1986 (reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 1986), modificato con delibera n. 3842 del 27 dicembre 1988 (resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 1989) e con delibera n. 7248 del 29 luglio 1993 (resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 1993).

TITOLO I
LA COMMISSIONE

Capo I
I Componenti

Art. 3
(Assunzione delle funzioni, decorrenza dell'ufficio e titolarità)

1. Nella prima riunione cui partecipa il componente di nuova nomina dichiara formalmente, assumendosi la responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 1, comma 5, sub articolo 1 della legge n. 216.

2. Il termine iniziale dell'ufficio di ciascun componente decorre dalla data del decreto di nomina del Presidente della Repubblica di cui all' articolo 1, comma 3, sub articolo 1 della legge n. 216 o dalla diversa data in esso eventualmente indicata.

Art. 4
(Decadenza dall'ufficio, dimissioni e sostituzione dei componenti)

1. Ove un componente incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1, comma 5, sub articolo 1 della legge n. 216, la Commissione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale il componente è tenuto ad esercitare l'opzione. Trascorso il termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero il componente non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sulle cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti del componente medesimo. La comunicazione predetta, salvo diversa deliberazione della Commissione, comporta la sospensione dalle funzioni del componente fino alla adozione del provvedimento di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono adottate dalla Commissione con l'astensione del componente interessato.

3. Le dimissioni sono presentate alla Commissione. Il Presidente informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte della Commissione.

4. In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente della Commissione ne dà immediata notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della sostituzione.

Capo II
Il Presidente

Art. 5
(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione, mantiene i rapporti con gli organi di Governo, con il Parlamento e con le altre istituzioni nazionali e internazionali e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 12, sub articolo 1 della legge n. 216;

b) sovraintende all'attività istruttoria e riferisce alla Commissione per le conseguenti delibere;

c) convoca la Commissione, stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige i lavori e vigila sull'attuazione delle deliberazioni della stessa e, a tal fine, detta le necessarie direttive e ne tiene informata la Commissione;

d) sottopone alla Commissione, per l'approvazione, il progetto di bilancio preventivo e di rendiconto annuale della gestione finanziaria;

e) dà istruzioni sul funzionamento degli uffici e direttive per il loro coordinamento. Verifica i risultati dell'attività svolta;

f) riceve e conserva le comunicazioni riservate, dando sommaria indicazione ai componenti delle comunicazioni e delle ragioni della loro riservatezza;

g) può attribuire temporaneamente a singoli componenti specifici incarichi attinenti all'ordinaria amministrazione, informandone la Commissione;

h) esercita ogni altro potere previsto dalla legge e dai regolamenti.

Art. 6
(Vicarietà del Presidente)

1. Il Presidente della Commissione, nel caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal componente presente con maggiore anzianità nell 'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Capo III
Funzionamento della Commissione

Art. 7
(Compiti della Commissione)

1. La Commissione esercita collegialmente le attribuzioni indicate dall' articolo 3 della legge n. 216 2, e dalle altre norme di legge nonché ogni altro compito finale assegnato ad essa dalla legge.

2. I componenti:

a) partecipano alla discussione e alle deliberazioni;

b) verificano collegialmente l'attività dell'Istituto;

c) presentano proposte sull'attività della Commissione e sul funzionamento dell'Istituto.

Art. 8
(Informazione della Commissione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5 lettera f) tutte le comunicazioni vengono registrate, con indicazione della provenienza, della data e dell' oggetto e inviate agli uffici competenti dall'Ufficio di segreteria della Commissione.

2. La Commissione determina le modalità per la tempestiva circolazione fra i componenti delle informazioni necessarie all'esercizio dei suoi compiti.

Art. 9
(Convocazione delle riunioni)

1. La convocazione indica il luogo di riunione e quello dal quale si può partecipare mediante teleconferenza, l'ordine del giorno, la data e l'ora di inizio.

2. La comunicazione che reca la convocazione deve essere fatta almeno sette giorni prima del giorno in cui la Commissione è convocata, salvo i casi di urgenza.

3. La convocazione della Commissione può essere disposta anche in base a calendari di lavoro previamente stabiliti.

4. Ciascuno dei componenti può chiedere, indicandone le ragioni, la convocazione della Commissione con gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione deve seguire entro dieci giorni.

5. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 29, visti l'elenco delle comunicazioni istituzionali pervenute e l'elenco delle proposte predisposte dagli uffici, redige la proposta di ordine del giorno e la trasmette all' ufficio di segreteria della Commissione.

6. Il Presidente, stabilito l'ordine del giorno, ne ordina la trasmissione ai componenti, insieme con le proposte di deliberazione, almeno cinque giorni prima di quello in cui la Commissione è convocata.

7. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato dal Presidente sino a ventiquattro ore prima della riunione.

8. La Commissione può consentire, anche nel corso della riunione, ad ulteriori integrazioni, proposte dal Presidente, di argomenti di cui sia motivata per iscritto l'urgenza, che sia emersa trascorso il termine di cui al comma 7. Le deliberazioni relative dovranno essere assunte con almeno due voti favorevoli e dovranno essere comunicate immediatamente ai componenti assenti alla riunione 3.

Art. 10
(Riunioni della Commissione)

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due componenti, incluso il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 6, del presente Regolamento; la presenza di tre componenti è richiesta per le deliberazioni concernenti i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione, al trattamento giuridico ed economico del personale e all' ordinamento delle carriere, alla gestione delle spese e delle entrate nonché per le deliberazioni relative alla pianificazione strategica, operativa e agli indirizzi delle attività di vigilanza. La presenza di tre componenti è, altresì, richiesta per le deliberazioni relative alla nomina e alla revoca, su proposta del Presidente, del direttore generale, del vice direttore generale, del segretario generale, nonché alla nomina dei titolari di divisioni e di uffici non coordinati nell'ambito di divisioni e, se adottate per motivi di urgenza, alle nomine dei titolari di uffici coordinati 4.

2. I componenti che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il Presidente.

3. Le riunioni possono svolgersi mediante teleconferenza. Deve essere assicurata, comunque, la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell' esame e della deliberazione.

4. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale assistono, di norma, alle riunioni della Commissione senza diritto di voto. Il Presidente può invitare il responsabile della divisione competente a riferire alla Commissione sulla istruttoria svolta 5.

5. Il Presidente può invitare un componente a riferire alla Commissione su questioni di carattere generale o particolare.

Art. 11
(Segreteria delle riunioni)

1. Alle riunioni assiste un segretario scelto tra il personale della Commissione su proposta del Presidente. Di norma il segretario è scelto tra il personale assegnato all'ufficio incaricato dei compiti di segreteria della Commissione.

2. Qualora la Commissione lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono svolte dal componente meno anziano in carica presente alla riunione e, in caso di pari anzianità, dal componente più giovane di età.

Art. 12
(Processo verbale)

1. Il verbale della riunione viene redatto da chi svolge le funzioni di segretario di cui all'articolo 11, e da esso dovranno risultare i nomi dei componenti presenti e degli assenti, nonché delle persone invitate, l' ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, la relazione, gli elementi essenziali della discussione e le conclusioni, nonché il risultato delle votazioni.

2. I componenti possono far inserire dichiarazioni a verbale.

Art. 13
(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. La Commissione, su proposta del Presidente, determina i criteri generali per la partecipazione, a norma degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ai procedimenti amministrativi della Commissione, stabilendo, in particolare:

a) i casi in cui per assoluti motivi di urgenza si procede all'avvio del procedimento contestualmente alla relativa comunicazione;

b) le modalità e i contenuti della comunicazione o della pubblicità dell'avvio del procedimento e i soggetti ai quali va diretta;

c) le modalità e i termini per l'esame di documenti e per l' intervento mediante audizione o invio di memorie.

Art. 14
(Attività conoscitiva)

1. La Commissione determina in via generale le modalità per lo svolgimento dei compiti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n. 216 6 e degli altri adempimenti di natura istruttoria.

2. La disciplina delle attività di cui al comma precedente dovrà comunque contenere regole riguardanti la precisazione dell' ambito entro il quale dovranno estendersi gli accertamenti ispettivi, le forme e le modalità della comunicazione alle parti interessate circa l' esecuzione degli accertamenti suddetti, nonché quelle riguardanti la verbalizzazione delle relative operazioni; il tutto conformemente ai principi che garantiscono l'esercizio dei diritti riconosciuti ai soggetti ispezionati.

Art. 15
(Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi)

1. La Commissione, su proposta del Presidente, adotta le misure organizzative idonee ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione, su proposta del Presidente, individua le categorie di documenti rientranti nella sua disponibilità sottratti allo accesso a norma dell'articolo 24, commi 2 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e quelli per i quali l'accesso deve essere differito.

Art. 16
(Segreto d'ufficio)

1. I componenti e il personale della Commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, secondo l'articolo 1 e l'articolo 2 della legge n. 216 7.

Art. 17
(Responsabile del procedimento)

1. La Commissione, su proposta del Presidente, determina, per tipi di procedimenti, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l' unità organizzativa responsabile, fissando altresì i criteri generali per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge.

Art. 18
(Procedura scritta)

1. Il Presidente può comunicare a tutti i componenti il testo scritto di una proposta di deliberazione, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la comunicazione per iscritto di eventuali riserve o emendamenti alla proposta. Se, allo scadere del termine, nessuna proposta di discussione in Commissione, riserva o emendamento è pervenuto, la proposta si intende approvata dalla Commissione. L'approvazione è fatta constare nel processo verbale della riunione successiva alla scadenza del termine.

2. Ogni componente può, entro il termine fissato, chiedere che la proposta venga discussa dalla Commissione e presentare riserve o emendamenti. In tal caso, il Presidente iscrive la relativa questione all'ordine del giorno della riunione di Commissione che dovrà aver luogo entro cinque giorni dal termine fissato.

Art. 19
(Adozione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente 8.

2. Il voto è sempre palese.

Art. 20
(Deliberazioni generali)

1. La Commissione può adottare deliberazioni di carattere generale con le quali vengono attribuite competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle divisioni. Con la stessa delibera vengono stabiliti i criteri e le regole di svolgimento delle attività predette.

2. I responsabili delle divisioni tengono informato il Presidente dell' attività svolta in conformità al comma 1. In caso di dubbio sull 'esercizio dell'attività applicativa, il Presidente sottopone la questione all'esame della Commissione.

Art. 21
(Forma delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni, di regola, consistono di una premessa, nella quale sono succintamente illustrati presupposti e motivi, e di un dispositivo.

Art. 22
(Registro delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni assunte in ogni riunione sono raccolte, a cura dell' ufficio di segreteria in apposito repertorio.

2. Il Presidente stabilisce i criteri di organizzazione e di tenuta del repertorio, le modalità della conservazione e i criteri per estrarne copie.

Art. 23
(Pubblicità dei provvedimenti)

1. Salvo che la legge non disponga diversamente, le deliberazioni sono pubblicate, per intero o per estratto, nel Bollettino della Commissione, istituito in base all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 9.

2. La Commissione può stabilire quali categorie di deliberazioni sono pubblicate e può dare pubblicità alle proprie deliberazioni anche mediante strumenti informatici o telematici.

Capo IV
Ricorsi

Art. 24
(Ricorso in opposizione)

1. I ricorsi in opposizione contro deliberazioni della Commissione, nei casi previsti dalla legge, sono presentati, entro il termine per l' adempimento indicato nella deliberazione impugnata, in forma di reclamo motivato alla Commissione direttamente o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso, i termini decorrono dalla data di arrivo.

2. La Commissione decide sui ricorsi nei termini indicati dalle leggi.

Art. 25
(Procedimento su ricorso contro gli atti di organi ed enti operanti sui mercati mobiliari)

1. Le modalità e le forme dei procedimenti su ricorso, previsti dalle leggi, contro gli atti degli organi ed enti operanti sui mercati mobiliari sono disciplinati dal presente regolamento.

2. Il ricorso deve essere proposto entro i termini indicati dalle leggi.

3. La Commissione, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione, o, in caso di spedizione con lettera raccomandata, dalla data dell'avviso di ricevimento, i controinteressati possono presentare alla Commissione deduzioni e documenti.

4. E'consentita ai controinteressati la visione e il rilascio di copie.

5. Chiunque ha interesse alla contestazione può intervenirvi presentando, entro i termini della fase istruttoria, deduzioni e documenti.

6. Su richiesta degli interessati, la Commissione può disporre la convocazione in contraddittorio delle parti, disponendo, ove del caso, termini per l'esame delle deduzioni e dei documenti presentati ai sensi dei precedenti terzo e quinto comma, e adottando ogni altro provvedimento atto ad assicurare la parità di trattamento delle parti.

7. Si applicano ai ricorsi di cui al presente articolo, gli articoli 3, 4, ultimo comma, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

TITOLO II
STRUTTURE E AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 26 10
(Strutture)

1. Le strutture dipendenti dalla Commissione si articolano in divisioni ed uffici.

2. La Commissione, deliberando su proposta del Presidente, stabilisce il numero delle divisioni e degli uffici e ripartisce i compiti tra questi, secondo rigorosi criteri di economicità ed efficacia.

3. Salva la competenza ad adottare gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti, spettano al Presidente ed al Collegio le funzioni di indirizzo e di controllo dell’attività delle strutture dipendenti della Commissione 11.

4. L’attuazione degli indirizzi e la gestione competono al Direttore Generale, attraverso il coordinamento operativo delle strutture dipendenti della Commissione. Le attività di coordinamento sono esercitate secondo gli indirizzi del Collegio e le direttive del Presidente 12.

5. Il Collegio, periodicamente e comunque con cadenza annuale, stabilisce gli obiettivi, le priorità e i programmi di attività da realizzare secondo conseguenti direttive per la loro attuazione e gestione adottate ai sensi dell’articolo 5 13.

Art. 26-bis 14
(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale supporta il Presidente ed i Componenti del Collegio nello svolgimento delle loro funzioni di indirizzo e controllo. A tal fine il Segretario Generale:

a) supporta l’azione della Commissione nei rapporti istituzionali coordinandosi con il Direttore Generale secondo le modalità fissate dal Collegio;

b) svolge azione di monitoraggio dell’attività parlamentare e di governo. Cura, in particolare, il raccordo permanente con l’attività del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l’attuazione normativa di atti dell’Unione Europea; supporta il Presidente ed il Collegio nella definizione e nella verifica delle strategie in materia di regolamentazione e nella valutazione dei costi della regolazione, della qualità del linguaggio normativo, dell’applicabilità delle norme introdotte e dell’analisi dell’impatto e della regolamentazione;

c) supporta il Presidente ed il Collegio nel processo di definizione e verifica dei piani strategici pluriennali ed operativi annuali;

d) assiste il Presidente, anche in funzione di quanto previsto ai sensi dell’art. 5, gli altri Componenti del Collegio e, ove previsto dalla delibera istituiva, i comitati, i gruppi di lavoro e le commissioni eventualmente istituiti dal Collegio nello svolgimento delle relative funzioni;

e) assiste il Presidente per l’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 5, ad eccezione di quelle di cui alle lettere f), g) ed h), per la vigilanza sull’attuazione di normative, regolamenti, deliberazioni e atti di organizzazione interni della Commissione;

f) assiste il Presidente per la definizione dell’ordine del giorno e la convocazione delle riunioni del Collegio e assicura la preparazione, l’organizzazione e, di norma, la verbalizzazione delle riunioni del Collegio;

g) assicura il coordinamento dei collaboratori, dei consiglieri e dei consulenti destinati a supporto del Collegio e garantisce il raccordo tra i propri uffici e il Direttore Generale;

h) esercita le altre funzioni previste dal presente Regolamento o che gli siano conferite dal Collegio.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, se necessario, si provvede con modalità stabilite dal Collegio.

3. Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, a scelta fra persone di specifica e comprovata esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. Ove necessario, la ripartizione annuale della dotazione organica complessiva tra posti di ruolo e posti a contratto è conseguentemente adeguata. A richiesta può essere collocato fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti.

4. L’incarico di Segretario Generale è conferito con deliberazione del Collegio [adottata con non meno di quattro voti favorevoli] 15. Tale deliberazione stabilisce l’indennità di posizione funzionale in misura corrispondente alla retribuzione complessiva del vice Direttore Generale e la relativa progressione economica. Il Segretario Generale dura in carica fino a sette anni, è rinnovabile, per un solo mandato, e può essere revocato in ogni tempo, anche senza giusta causa, con deliberazione del Collegio [adottata con non meno di quattro voti favorevoli] 16.

5. Il Segretario Generale si avvale del Segretariato Generale, articolato in uffici, in posizione di staff al Presidente ed al Collegio, secondo le modalità determinate ai sensi dell’art. 26, comma 2. Per il Segretariato Generale, ove non diversamente disposto, si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano le modalità di utilizzazione del personale da parte del Direttore Generale.

Art. 27
(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale:

a) assiste, ove la Commissione lo richieda, alle sue riunioni;

b) assiste la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni;

c) verifica l'attuazione delle deliberazioni della Commissione;

d) mantiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni;

e) rappresenta, su delega del Presidente, la Commissione;

f) presiede il comitato tecnico di cui al successivo articolo 29 ed è responsabile nei confronti della Commissione del coordinamento delle proposte di deliberazione;

g) segnala alla Commissione i casi in cui le proposte di deliberazione modificano precedenti deliberazioni o direttive della Commissione stessa;

h) assicura lo svolgimento delle attività strumentali dell' Istituto, può dare a questo fine istruzioni e direttive ed è responsabile dei risultati delle attività nei confronti del Presidente e della Commissione;

i) impegna le spese per il funzionamento dell'Istituto, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di contabilità e nei limiti fissati dal bilancio e da apposite deliberazioni della Commissione.

1-bis. Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presidente, a scelta fra persone di specifica e comprovata esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. Ove necessario la ripartizione annuale della dotazione organica complessiva tra posti di ruolo e posti a contratto è conseguentemente adeguata. A richiesta può essere collocato fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti 17.

1-ter. L’incarico di Direttore Generale è conferito con deliberazione del Collegio [adottata con non meno di quattro voti favorevoli] 18. Tale deliberazione stabilisce l’indennità di posizione funzionale e la relativa progressione economica, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Il Direttore Generale dura in carica fino a cinque anni, è rinnovabile e può essere revocato in ogni tempo, anche senza giusta causa, con deliberazione del Collegio [adottata con non meno di quattro voti favorevoli] 19.

Art. 27-bis 20
(Vice Direttore Generale)

1. Il vice Direttore Generale coadiuva il Direttore Generale nell' esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Si applica l’articolo 27, commi 1-bis e 1-ter 21.

2. La Commissione può attribuire al vice Direttore Generale funzioni, incarichi e compiti specifici.

3. Con apposita disposizione il Direttore Generale può delegare al vice Direttore Generale l'esercizio di proprie funzioni.

Art. 27-ter
(Funzionari generali)

1. I Funzionari Generali svolgono compiti di coordinamento con riferimento alle attività delle unità organizzative attribuite alla loro competenza e ne informano il Direttore Generale.

2. I Funzionari Generali svolgono, altresì, funzioni, incarichi e compiti loro attribuiti da specifiche deliberazioni della Commissione 22.

Art. 28
(Comitati e gruppi di lavoro)

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento di attività che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalità diverse, la Commissione può costituire specifici comitati o gruppi di lavoro, determinandone i compiti, i principi di funzionamento e la durata.

2. I comitati possono essere composti di dipendenti e di esperti esterni e possono essere presieduti da un componente la Commissione.

Art. 29
(Comitato tecnico)

1. Al comitato tecnico partecipano il Direttore Generale, che lo presiede, il vice Direttore Generale e i responsabili delle unità organizzative di primo livello. Può essere invitato a parteciparvi altro personale dell’Istituto e vi assiste il Segretario Generale 23.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta alla settimana, prima della riunione della Commissione.

3. Il comitato:

a) esamina l'elenco delle comunicazioni relative ai compiti della Commissione pervenute e l'elenco delle proposte predisposte dagli uffici;

b) redige la proposta di ordine del giorno;

c) verifica che l'istruttoria sia svolta secondo gli indirizzi stabiliti dalla Commissione, individuando i casi in cui le proposte di deliberazione modificano precedenti deliberazioni o direttive della Commissione stessa.

Art. 30
(Sistema informativo e archivio)

1. La Commissione, con deliberazione generale adottata su proposta del Presidente, stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del sistema informativo e degli archivi.

Art. 31
(Assunzione e nomina del personale e sua utilizzazione)

1. Il Presidente, sentito il Direttore Generale, propone alla Commissione:

a) l'indizione di valutazioni comparative per l'assunzione di personale;

b) l'assunzione di personale;

c) la nomina e la revoca dei responsabili delle divisioni e delle persone che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Presidente, sentiti il Direttore Generale e il responsabile della divisione competente, propone alla Commissione:

a) la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e delle persone che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;

b) l'assegnazione del personale alle sedi di servizio.

3. Il Presidente, sentito il Direttore Generale, propone alla Commissione l 'attribuzione a singoli funzionari di compiti specifici, per i quali essi rispondono alla Commissione.

Art. 32
(Personale incaricato di acquisire informazioni)

1. La Commissione stabilisce le modalità di designazione del personale autorizzato ad accedere alle informazioni dei soggetti vigilati e ad acquisirle, per esigenze istruttorie.

2. Il Presidente, sulla base di criteri generali indicati dalla Commissione e su proposta del responsabile del procedimento, designa il personale incaricato di acquisire informazioni.

TITOLO III
NORME FINALI

Art. 33
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione in apposita edizione speciale del Bollettino della Commissione nazionale per le società e la borsa. Della pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


Note:

1 Le delibere n. 8674 e n. 13195 sono state rese esecutive, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994 e del 27 luglio 2001. La delibera n. 15551 dell’11.9.2006 è stata resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 8744 del 22 settembre 2006. La delibera n. 17682 dell’1.3.2011 è stata resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011. La delibera n. 17912 dell’1.9.2011 è stata resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2011. La delibera n. 18503 del 20.3.2013 è stata resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2013. La delibera n. 18591 del 26.6.2013 è stata resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2013.

2 L’articolo 3 è stato abrogato dall’articolo 214, lettera s), D.Lgs. 24.2.1998, n. 58. V. ora D.Lgs. n. 58/98 - Parte IV (Disciplina degli emittenti).

3 La delibera n. 18503 del 20.3.2013 ha sostituito la locuzione: "Le deliberazioni relative dovranno essere assunte con almeno tre voti favorevoli ..." con la locuzione: "Le deliberazioni relative dovranno essere assunte con almeno due voti favorevoli ..." a decorrere dalla data in cui la composizione della Commissione è ridotta a tre membri in recepimento dell'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, con il quale il numero dei componenti della Commissione nazionale per la società e la borsa è stato ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente. Successivamente l’art. 22, comma 13 del decreto legge 24.6.2014, n. 90 ha soppresso il citato art. 23, comma 1 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, ripristinando a cinque il numero dei componenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24.6.2014, n. 90.

4 La delibera n. 18503 del 20.3.2013 ha disposto che l'art. 10, comma 1 è così sostituito a decorrere dalla data in cui la composizione della Commissione è ridotta a tre membri in recepimento dell'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, con il quale il numero dei componenti della Commissione nazionale per la società e la borsa è stato ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente. Successivamente l’art. 22, comma 13 del decreto legge 24.6.2014, n. 90 ha soppresso il citato art. 23, comma 1 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, ripristinando a cinque il numero dei componenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24.6.2014, n. 90)

5 Comma così modificato con delibera n. 17682 dell’1.3.2011 che ha inserito, all’inizio, il primo periodo.

6 L’articolo 3 è stato abrogato dall’articolo 214, lettera s), D.Lgs. 24.2.1998, n. 58. V. ora D.Lgs. n. 58/98 - Parte IV (Disciplina degli emittenti).

7 L’articolo 1, comma 11, e l’articolo 2, comma 10 (prima parte), sono stati abrogati dall’articolo 214, lettera s), D.Lgs. 24.2.1998, n. 58. V. ora articolo 4, D.Lgs. n. 58/98.

8 Comma così sostituito con delibera n. 18591 del 26.6.2013 in recepimento dell’art. 23, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, che ha stabilito, tra l'altro, che: "ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio".

9 Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 252/79: «Pubblicità delle deliberazioni: - Salvo che la legge non disponga diversamente le deliberazioni sono pubblicate, per intero o per estratto, nel Bollettino della Commissione - omissis ....».

10 Articolo dapprima sostituito con delibera n. 15551 dell’11.9.2006 e poi modificato con delibera n. 17682 dell’1.3.2011 nei termini indicati nelle successive note.

11 Comma inserito con delibera n. 17682 dell’1.3.2011.

12 Comma inserito con delibera n. 17682 dell’1.3.2011.

13 Comma inserito con delibera n. 17682 dell’1.3.2011.

14 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15551 dell’11.9.2006, poi sostituito con delibera n. 17682 dell’1.3.2011 e infine modificato con delibera n. 17912 dell’1.9.2011 nei termini indicati nella successiva nota.

15 Il comma 1 dell’art. 23 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito nella legge 22.12.2011, n. 214, ha ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente, il numero dei componenti della Commissione a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del decreto; il comma 2-bis del medesimo decreto ha eliminato la maggioranza qualificata originariamente prevista per talune decisioni della Commissione. Successivamente l’art. 22, comma 13 del decreto legge 24.6.2014, n. 90 ha soppresso il citato art. 23, comma 1 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, ripristinando a cinque il numero dei componenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24.6.2014, n. 90 e il comma 14 del medesimo decreto legge 24.6.2014, n. 90 ha reintrodotto la maggioranza qualificata prevista per talune decisioni della Commissione a decorrere dalla data di nomina dell’ultimo dei cinque componenti della Consob.

16 Comma così modificato con delibera n. 17912 dell’1.9.2011 che ha inserito, nel terzo periodo, le parole: “fino a”. Il comma 1 dell’art. 23 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito nella legge 22.12.2011, n. 214, ha ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente, il numero dei componenti della Commissione a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del decreto; il comma 2-bis del medesimo decreto ha eliminato la maggioranza qualificata originariamente prevista per talune decisioni della Commissione. Successivamente l’art. 22, comma 13 del decreto legge 24.6.2014, n. 90 ha soppresso il citato art. 23, comma 1 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, ripristinando a cinque il numero dei componenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24.6.2014, n. 90 e il comma 14 del medesimo decreto legge 24.6.2014, n. 90 ha reintrodotto la maggioranza qualificata prevista per talune decisioni della Commissione a decorrere dalla data di nomina dell’ultimo dei cinque componenti della Consob.

17 Comma aggiunto con delibera n. 17912 dell’1.9.2011.

18 Il comma 1 dell’art. 23 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito nella legge 22.12.2011, n. 214, ha ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente, il numero dei componenti della Commissione a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del decreto; il comma 2-bis del medesimo decreto ha eliminato la maggioranza qualificata originariamente prevista per talune decisioni della Commissione. Successivamente l’art. 22, comma 13 del decreto legge 24.6.2014, n. 90 ha soppresso il citato art. 23, comma 1 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, ripristinando a cinque il numero dei componenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24.6.2014, n. 90 e il comma 14 del medesimo decreto legge 24.6.2014, n. 90 ha reintrodotto la maggioranza qualificata prevista per talune decisioni della Commissione a decorrere dalla data di nomina dell’ultimo dei cinque componenti della Consob.

19 Comma aggiunto con delibera n. 17912 dell’1.9.2011. Il comma 1 dell’art. 23 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito nella legge 22.12.2011, n. 214, ha ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente, il numero dei componenti della Commissione a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del decreto; il comma 2-bis del medesimo decreto ha eliminato la maggioranza qualificata originariamente prevista per talune decisioni della Commissione. Successivamente l’art. 22, comma 13 del decreto legge 24.6.2014, n. 90 ha soppresso il citato art. 23, comma 1 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, ripristinando a cinque il numero dei componenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24.6.2014, n. 90 e il comma 14 del medesimo decreto legge 24.6.2014, n. 90 ha reintrodotto la maggioranza qualificata prevista per talune decisioni della Commissione a decorrere dalla data di nomina dell’ultimo dei cinque componenti della Consob.

20 Articolo dapprima inserito con delibera n. 15551 dell’11.9.2006 e poi modificato con delibera n. 17912 dell’1.9.2011 nei termini indicati nella successiva nota.

21 Comma così modificato con delibera n. 17912 dell’1.9.2011 che ha aggiunto il secondo periodo.

22 Articolo inserito con delibera n. 15551 dell’11.9.2006.

23 Comma dapprima modificato con delibera n. 13195 dell’11.7.2001, poi sostituito con delibera n. 15551 dell’11.9.2006 e infine sostituito nuovamente con delibera n. 17682 dell’1.3.2011.