Pubblicazioni

Documenti di consultazione


Allegato 6 - Comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi
Allegato 6 [formato XML] - comunicazioni di internal dealing">

All’interno dell’articolato, le modifiche apportate con delibere n. 19770 del 26 ottobre 2016 sono evidenziate in grassetto.

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell’11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010, n. 17679 del 1° marzo 2011, n. 17730 del 31 marzo 2011, n. 17731 del 5 aprile 2011, n. 17919 del 9 settembre 2011, n. 18049 del 23 dicembre 2011, n. 18079 del 20 gennaio 2012, n. 18098 dell’8 febbraio 2012, n. 18210 del 9 maggio 2012, n. 18214 del 9 maggio 2012, n. 18470 del 20 febbraio 2013, n. 18523 del 10 aprile 2013, n. 18612 del 17 luglio 2013, n. 18671 dell’8 ottobre 2013, n. 19084 del 19 dicembre 2014, n. 19094 dell’8 gennaio 2015, n. 19430 del 29 ottobre 2015, n. 19446 del 25 novembre 2015, n. 19548 del 17 marzo 2016, n. 19614 del 26 maggio 2016 e n. 19770 del 26 ottobre 2016)[1].

INDICE

PARTE I - FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI
     
Art. 1 - Fonti normative
Art. 2 - Definizioni
Art. 2-bis - Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante
 
PARTE II - APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
 
TITOLO I - OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI
 
Capo I - Disposizioni generali
Art. 3 - Definizioni
     
Capo II - Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione
Art. 4 - Comunicazione alla Consob
Art. 5 - Prospetto d'offerta
Art. 6 - Prospetto di base
Art. 7 - Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento
Art. 8 - Approvazione del prospetto e del supplemento
Art. 9 - Pubblicazione del prospetto e del supplemento
Art. 10 - Validità del prospetto di offerta, del prospetto di base e del documento di registrazione
Art. 11 - Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto
Art. 12 - Regime linguistico del prospetto
Art. 13 - Obblighi informativi
     
Capo III - Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR
     
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 14 - Definizioni
Art. 15 - Obblighi generali
     
Sezione II - OICVM italiani
Art. 15-bis - KIID
Art. 16 - Comunicazione alla Consob e pubblicazione della documentazione d'offerta
Art. 17 - Prospetto
Art. 17-bis - Aggiornamento del KIID
Art. 18 - Aggiornamento del prospetto
Art. 18-bis - Obblighi relativi alla documentazione di offerta
Art. 19 - Obblighi informativi
 
Sezione III - OICVM UE
Art. 19-bis - Procedura di notifica e documentazione da produrre
Art. 19-ter - Procedura di aggiornamento
Art. 19-quater - Modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori
Art. 20 - Pubblicazione in Italia della documentazione d'offerta
Art. 20-bis - Obblighi di consegna della documentazione di offerta
Art. 21 - Aggiornamento della documentazione d'offerta
Art. 22 - Obblighi informativi
 
Sezione IV - FIA italiani e UE chiusi
Art. 23 - Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto
Art. 24 - Prospetto d'offerta
Art. 25 - Aggiornamento del prospetto
Art. 26 - Obblighi informativi
     
Sezione V - FIA italiani e UE aperti
Art. 27 - Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d'offerta
Art. 27-bis - Obblighi informativi
   


 

Sezione V-bis

-

FIA italiani riservati

Art. 28 -

Obblighi informativi

   


 

Sezione V-ter -

Procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nell'Unione europea

Art. 28-bis -

Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf

Art. 28-ter -

Commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso all' Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf

Art. 28-quater -

Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA del GEFIA UE


 
 


 

Sezione V-quater -

Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia

Art. 28-quinquies -

Commercializzazione in Italia di FIA italiani chiusi

Art. 28-sexies -

Commercializzazione in Italia di FIA italiani aperti

Art. 28-septies -

Commercializzazione in Italia di FIA italiani da parte di GEFIA UE

Art. 28-octies -

Commercializzazione in Italia di FIA UE

Art. 28-novies -

Commercializzazione da parte di GEFIA UE in Italia di FIA UE


 
 


 

Sezione V-quinquies

-

Obblighi delle Sgr in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo in società non quotate o in emittenti

Art. 28-decies -

Disposizioni generali

Art. 28-undecies -

Acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo di società non quotate

Art. 28-duodecies -

Disposizioni specifiche sulla relazione annuale dei FIA che esercitano il controllo di società non quotate

Art. 28-terdecies -

Acquisizione del controllo di un emittente quotato

Art. 28-quaterdecies -

Divieto di disaggregazione di attività

     
Capo IV - Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
Art. 29 - Definizioni
Art. 30 - Obblighi generali
Art. 31 - Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto
Art. 32 - Prospetto d'offerta
Art. 33 - Aggiornamento del prospetto
Art. 34 - Obblighi informativi
Art. 34-bis - Obblighi informativi discendenti dalle disposizioni comunitarie in materia di assicurazioni sulla vita
     
Capo V - Disposizioni comuni
     
Sezione I - Disciplina delle esenzioni
Art. 34-ter - Casi di inapplicabilità ed esenzioni
Art. 34-quater - Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati (abrogato)
     
Sezione II - Regole per lo svolgimento dell'offerta
Art. 34-quinquies - Svolgimento dell'offerta al pubblico
Art. 34-sexies - Norme di correttezza
Art. 34-septies - Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico o ad essi collegati
     
Sezione III - Attività pubblicitaria
Art. 34-octies - Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria
Art. 34-novies - Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati
Art. 34-decies - Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto
     
Sezione IV - Disposizioni transitorie
Art. 34-undecies - Offerte di OICR e prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
Art. 34-duodecies - Modalità di pubblicazione del valore unitario della quota o azione dell'OICR
Art. 34-terdecies - Inapplicabilità prevista dall'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) numeri 3 e 5 (abrogato)
 
TITOLO II - OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO
     
Capo I - Disposizioni generali
Art. 35 - Definizioni
Art. 35-bis - Ambito di applicazione
Art. 35-ter - Offerte pubbliche di scambio finalizzate all'acquisizione di titoli di debito
Art. 36 - Pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'offerta
Art. 36-bis - Pubblicazione dei provvedimenti Consob
Art. 36-ter - Comunicazione della scelta dell'Autorità di vigilanza
Art. 37 - Comunicazione dell'offerta
Art. 37-bis - Garanzie
Art. 37-ter - Promozione dell'offerta
Art. 37-quater - Istanza per la determinazione dell'equivalenza
Art. 38 - Documento d'offerta
Art. 38-bis - Riconoscimento in Italia del documento di offerta approvato dall'autorità di vigilanza di altri Stati membri della Unione europea
Art. 38-ter - Riconoscimento in Italia del documento di offerta approvato dall'autorità di vigilanza di Stati extracomunitari
Art. 39 - Comunicato dell'emittente
Art. 39-bis - Parere degli amministratori indipendenti
Art. 40 - Svolgimento dell'offerta
Art. 40-bis - Riapertura dei termini dell'offerta
Art. 41 - Norme di trasparenza
Art. 42 - Norme di correttezza
Art. 43 - Modifiche dell'offerta
Art. 44 - Offerte concorrenti
     
Capo II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
Art. 44-bis - Regime delle azioni private del diritto di voto
Art. 44-bis.1 - Maggiorazione del diritto di voto e azioni a voto plurimo
Art. 44-ter - Strumenti finanziari derivati
Art. 44-quater - Persone che agiscono di concerto
Art. 45 - Acquisto indiretto
Art. 46 - Consolidamento della partecipazione
Art. 47 - Corrispettivo in strumenti finanziari (abrogato)
Art. 47-bis - Procedimento per la riduzione del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria
Art. 47-ter - Riduzione del prezzo in caso di eventi eccezionali
Art. 47-quater - Riduzione del prezzo in caso di manipolazione
Art. 47-quinquies - Riduzione del prezzo in caso di particolari operazioni di compravendita
Art. 47-sexies - Procedimento per l'aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria
Art. 47-septies - Aumento del prezzo in caso di pattuizioni per l'acquisto di titoli
Art. 47-octies - Aumento del prezzo in caso di collusione
Art. 47-novies - Aumento del prezzo in caso di manipolazione
Art. 48 - Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale
Art. 49 - Esenzioni
Art. 50 - Obbligo di acquisto
Art. 50-bis - Determinazione del corrispettivo costituito in tutto o in parte da titoli
Art. 50-ter - Conversione in contanti del corrispettivo su richiesta del possessore dei titoli
Art. 50-quater - Corrispettivo per l'esercizio del diritto di acquisto
Art. 50-quinquies - Termini e procedura dell'obbligo e del diritto di acquisto
 
PARTE III - EMITTENTI
 
TITOLO I - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR
 
Capo I - Disposizioni generali
Art. 51 - Definizioni
     
Capo II - Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari
Art. 52 - Comunicazione alla Consob
Art. 53 - Prospetto di ammissione alle negoziazioni
Art. 54 - Documento di informazione annuale
Art. 55 - Istruttoria della Consob (abrogato)
Art. 56 - Pubblicazione del prospetto e del supplemento
Art. 57 - Esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto
Art. 58 - Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico
 
Capo III - Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR
Art. 59 - OICR italiani
Art. 60 - OICR esteri
Art. 61 - Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates (abrogato)
Art. 62 - Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma (abrogato)
 
Capo IV - Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari
Art. 63 - Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto
Art. 64 - Obblighi informativi (abrogato)
Art. 64-bis - Modalità per l'ammissione (abrogato)
 
TITOLO II - INFORMAZIONE SOCIETARIA
 
Capo I - Disposizioni generali
Art. 65 - Definizioni
Art. 65-bis - Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate
Art. 65-ter - Codifica delle informazioni regolamentate
Art. 65-quater - Regime linguistico
Art. 65-quinquies - Diffusione delle informazioni regolamentate mediante l'utilizzo di uno SDIR
Art. 65-sexies - Diffusione in proprio delle informazioni regolamentate
Art. 65-septies - Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate
Art. 65-octies - Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte degli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani
Art. 65-novies - Comunicazioni nel periodo precedente l'ammissione alle negoziazioni
Art. 65-decies - Procedura e comunicazione per la scelta dello Stato membro di origine
Art. 65-undecies - Ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell'emittente
 
Capo II - Comunicazioni al pubblico .
     
Sezione I - Informazione su eventi e circostanze rilevanti .
Art. 65-duodecies - Ambito di applicazione
Art. 66 - Eventi e circostanze rilevanti
Art. 66-bis - Ritardo della comunicazione
Art. 67 - Compiti della società di gestione del mercato
Art. 68 - Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo
     
Sezione II - Raccomandazioni
Art. 69 - Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni
Art. 69-bis - Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni
Art. 69-ter - Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni
Art. 69-quater - Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse
Art. 69-quinquies - Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse
Art. 69-sexies - Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi
Art. 69-septies - Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni
Art. 69-octies - Norme di autoregolamentazione dei giornalisti
Art. 69-novies - Pubblicazione delle raccomandazioni
     
Sezione III - Valutazioni del merito di credito
Art. 69-decies - Disposizioni applicabili
 
Sezione IV - Informazione su operazioni straordinarie
Art. 70 - Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura
Art. 70-bis - Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art. 71 - Acquisizioni e cessioni
Art. 71-bis - Operazioni con parti correlate (abrogato) 
Art. 72 - Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi
Art. 73 - Acquisto e alienazione di azioni proprie
Art. 74 - Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile
Art. 75 - Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni
Art. 76 - Avviso al pubblico (abrogato)
 
Sezione V - Informazione Periodica
Art. 77 - Relazione finanziaria annuale
Art. 78 - Note al bilancio
Art. 79 - Relazione sulla gestione (abrogato)
Art. 80 - Parere dell'organo di controllo sul conferimento dell'incarico di revisione (abrogato)
Art. 81 - Relazione finanziaria semestrale
Art. 81-bis - Relazione semestrale - regime transitorio (abrogato)
Art. 81-ter - Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato
Art. 82 - Resoconto intermedio di gestione (abrogato)
Art. 82-bis - Relazione trimestrale - regime transitorio (abrogato)
Art. 82-ter - Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
Art. 83 - Esenzioni
 
Sezione VI - Altre informazioni 
Art. 83-bis - Informazioni sulla modifica dei diritti
Art. 84 - Informazioni sull'esercizio dei diritti
Art. 84-bis - Informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori
Art. 84-ter - Relazioni illustrative
Art. 84-quater - Relazione sulla remunerazione
Art. 85 - Verbali assembleari
Art. 85-bis - Modifiche del capitale sociale
Art. 85-ter - Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile
Art. 85-quater - Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale
Art. 86 - Partecipazioni reciproche (abrogato)
Art. 87 - Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari
Art. 87-bis - Informazioni su acquisti di azioni proprie
Art. 88 - Equivalenza delle informazioni (abrogato)
Art. 89 - Offerta di diritti di opzione
Art. 89-bis - Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento
Art. 89-ter - Pubblicità dei codici di comportamento
     
Sezione VI-bis - Controllo sulle informazioni fornite al pubblico
Art. 89-quater - Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari
 
Capo III

-

Comunicazioni alla Consob (abrogato)
 
Sezione I - Informazione su operazioni straordinarie (abrogata)
Art. 90 - Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura (abrogato)
Art. 90-bis - Patrimoni destinati ad uno specifico affare (abrogato)
Art. 91 - Acquisizioni e cessioni (abrogato)
Art. 91-bis - Operazioni con parti correlate (abrogato)
Art. 92 - Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi (abrogato)
Art. 93 - Acquisto e alienazione di azioni proprie (abrogato)
Art. 94 - Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile (abrogato)
Art. 95 - Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni (abrogato)
 
Sezione II - Informazione periodica (abrogata)
Art. 96 - Comunicazioni periodiche (abrogato)
Art. 97 - Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni (abrogato)
Art. 97-bis - Esenzioni (abrogato)
 
Sezione III - Altre informazioni
Art. 98 - Modifiche del capitale sociale (abrogato)
Art. 98-bis - Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile (abrogato)
Art. 99 - Partecipazioni reciproche (abrogato)
Art. 100 - Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale (abrogato)
Art. 101 - Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari (abrogato)
 
Capo IV

-

OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Art. 102 - Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR chiusi
Art. 103 - Informazione periodica e altre informazioni relative a OICR chiusi
Art. 103-bis - Informazioni relative agli OICR aperti
 
Capo V - Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla Borsa (abrogato)
Art. 104 - Informazione su fatti rilevanti (abrogato)
Art. 105 - Operazioni straordinarie (abrogato)
Art. 106 - Informazione periodica (abrogato)
Art. 107 - Altre informazioni (abrogato)
 
Capo VI - Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante
Art. 108 - Individuazione degli emittenti
Art. 109 - Informazione su eventi e circostanze rilevanti
Art. 109-bis - Informazioni su patti parasociali (abrogato)
Art. 110 - Informazione periodica
Art. 111 - Altre informazioni
Art. 111-bis - Emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione (abrogato)
Art. 111-ter - Deposito delle informazioni
Art. 112 - Esenzioni
 
Capo VII - Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani
Art. 112-bis - Modalità di diffusione delle informazioni regolamentate
Art. 113 - Informazione su eventi e circostanze rilevanti (abrogato)
Art. 114 - Operazioni straordinarie e altre informazioni
Art. 115 - Informazioni diffuse all'estero
Art. 116 - Equivalenza delle informazioni
     
Capo VII-bis - Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea
Art. 116-bis - Adempimenti relativi alle informazioni regolamentate
Art. 116-ter - Informazioni diffuse all'estero
     
Capo VIII - Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti
Art. 116-quater - Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni
     
Capo VIII-bis - Sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate
Art. 116-quinquies - Requisiti dello SDIR
Art. 116-sexies - Domanda di autorizzazione di uno SDIR
Art. 116-septies - Istruttoria della domanda
Art. 116-octies - Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione
     
Capo VIII-ter - Meccanismi di stoccaggio autorizzati
Art. 116-novies - Caratteristiche del meccanismo di stoccaggio autorizzato
Art. 116-decies - Domanda di autorizzazione
Art. 116-undecies - Istruttoria della domanda
Art. 116-duodecies - Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione
 
TITOLO III - ASSETTI PROPRIETARI
 
Capo I - Partecipazioni rilevanti
Art. 116-terdecies - Definizioni
 
Sezione I - Partecipazioni in emittenti quotati
Art. 117 - Comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni
Art. 117-bis - Operazioni su azioni proprie
Art. 118 - Criteri di calcolo delle partecipazioni
Art. 119 - Criteri di calcolo per le partecipazioni in strumenti finanziari e per le partecipazioni aggregate
Art. 119-bis - Esenzioni
Art. 119-ter - Criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite
Art. 120 - Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali
Art. 121 - Termini e modalità di comunicazione
Art. 122 - Modalità di pubblicazione delle informazioni
Art. 122-bis - Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile
 
Sezione II - Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata (abrogata)
Art. 123 - Criteri di calcolo delle partecipazioni (abrogato)
Art. 124 - Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente (abrogato)
Art. 125 - Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob (abrogato)
Art. 126 - Modalità di pubblicazione delle informazioni (abrogato)
 
Capo II

-

Patti parasociali
 
Sezione I

-

Comunicazione del patto
Art. 127 - Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione
Art. 128 - Altre comunicazioni 
 
Sezione II

-

Estratto del patto
Art. 129 - Contenuto e modalità di pubblicazione dell'estratto
Art. 130 - Informazioni essenziali
Art. 131 - Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto
 
Sezione III

-

Associazioni di azionisti
Art. 132 - Contenuto dell'estratto (abrogato)
Art. 133 - Comunicazioni alla Consob (abrogato)
     
Capo III - Identificazione degli azionisti
Art. 133-bis - Ripartizione dei costi
     
TITOLO IV - DIRITTO DI VOTO
     
Capo I - Deleghe di voto
Art. 134 - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate
     
Capo II - Sollecitazione di deleghe
Art. 135 - Definizioni
Art. 136 - Procedura di sollecitazione
Art. 137 - Obblighi di comportamento
Art. 138 - Conferimento e revoca della delega di voto
Art. 139 - Interruzione della sollecitazione
     
Capo III - Voto per corrispondenza o in via elettronica
Art. 140 - Voto per corrispondenza
Art. 141 - Esercizio del voto per corrispondenza
Art. 142 - Adempimenti preliminari all'assemblea
Art. 143 - Svolgimento dell'assemblea
Art. 143-bis - Partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici
Art. 143-ter - Esercizio del voto prima dell'assemblea mediante mezzi elettronici
     
Capo III-bis - Maggiorazione del diritto di voto
Art. 143-quater - Contenuto dell’elenco
     
TITOLO V

-

TUTELA DELLE MINORANZE
 
Art. 144 - Esclusione dalle negoziazioni
Art. 144-bis - Acquisto di azioni proprie e della società controllante
     
TITOLO V-bis - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
     
Capo I - Nomina degli organi di amministrazione e controllo
     
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 144-ter - Definizioni
     
Sezione II - Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione
Art. 144-quater - Quote di partecipazione
     
Sezione III - Elezione dell'organo di controllo
Art. 144-quinquies - Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza
Art. 144-sexies - Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista
     
Sezione IV - Pubblicità delle liste
Art. 144-septies - Pubblicità della quota di partecipazione
Art. 144-octies - Pubblicità delle proposte di nomina
Art. 144-novies - Composizione degli organi di amministrazione e controllo
Art. 144-decies - Informazione periodica
     
Sezione V - Disposizioni finali
Art. 144-undecies - Disposizioni in materia di società privatizzate (abrogato)
     
Capo I-bis - Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo
Art. 144-undecies.1 - Equilibrio tra generi
     
Capo II - Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo
Art. 144-duodecies - Definizioni
Art. 144-terdecies - Limiti al cumulo degli incarichi
Art. 144-quaterdecies - Obblighi di informativa alla Consob
Art. 144-quinquiesdecies - Informativa al pubblico
 
TITOLO VI - REVISIONE CONTABILE
 
Capo I - Disposizioni di carattere generale (abrogato)
Art. 145 - Contenuto del libro della revisione contabile (abrogato)
Art. 145-bis - Criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile (abrogato)
Art. 146 - Documentazione da inviare alla Consob (abrogato)
Art. 147 - Documentazione relativa alle società controllate (abrogato)
Art. 147-bis - Documentazione relativa alle società controllanti e alle società sottoposte a comune controllo (abrogato)
Art. 148 - Conferimento dell'incarico da parte della Consob (abrogato)
Art. 148-bis - Comunicazione del divieto di esecuzione della deliberazione di revoca dell'incarico di revisione (abrogato)
Art. 149 - Deposito nel registro delle imprese (abrogato)
     
Capo I-bis - Incompatibilità
Art. 149-bis - Definizioni
Art. 149-ter - Procedure della società di revisione
Art. 149-quater - Interessi finanziari
Art. 149-quinquies - Relazioni d'affari
Art. 149-sexies - Influenza sul processo decisionale della società di revisione
Art. 149-septies - Rapporti di lavoro autonomo o subordinato
Art. 149-octies - Cariche sociali
Art. 149-novies - Cariche sociali e funzioni svolte dai familiari presso la società conferente
Art. 149-decies - Servizi di consulenza legale
Art. 149-undecies - Comunicazione delle situazioni di incompatibilità
Art. 149-duodecies - Pubblicità dei corrispettivi
 
Capo II - Revisione contabile dei gruppi .
Art. 150 - Controllo contabile delle società controllate estere
Art. 150-bis - Controllo contabile delle società estere che controllano società con azioni quotate e delle società estere sottoposte con queste ultime a comune controllo
Art. 151 - Criteri di esenzione per le società controllate
Art. 151-bis - Criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo
Art. 151-ter - Modalità di determinazione delle soglie di esenzione
Art. 152 - Ambito temporale di applicazione
 
TITOLO VII - SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
     
Capo I - Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate
Art. 152-bis - Istituzione e contenuto del registro
Art. 152-ter - Aggiornamento del registro
Art. 152-quater - Conservazione del registro
Art. 152-quinquies - Obblighi di informazione
     
Capo II - Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi
Art. 152-sexies - Definizioni
Art. 152-septies - Ambito di applicazione
Art. 152-octies - Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico
     
PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 153 - Trasmissione alla Consob di avvisi e comunicati (abrogato)
Art. 154 - Disposizione transitoria
Art. 155 - Emittenti esteri già quotati
Art. 155-bis - Relazione semestrale (abrogato)
Art. 156 - Abrogazioni
Art. 157 - Entrata in vigore
     
APPENDICE - Tavola di concordanza
     
     
ALLEGATI    
     
Allegato 1 - Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari
     
Allegato 2 - Offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio
     
Allegato 3 - Informazione societaria
     
  - Allegato 3F [formato XML] - comunicazioni di buy back
     
Allegato 4 - Modelli di comunicazione ex art. 120 TUF
     
Allegato 5 - Deleghe di voto
     
Allegato 5-bis - Calcolo del limite al cumulo degli incarichi
     
Allegato 5-ter - Incarichi di revisione (abrogato)
     
Allegato 6 - Comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi
     
  - Allegato 6 [formato XML] - comunicazioni di internal dealing

PARTE I

FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 3, dell’articolo 43, commi 6 e 8, dell’articolo 44, commi 4 e 6, dell’articolo 45, comma 5, dell’articolo 46, commi 1 e 4, dell’articolo 91-bis, dell’articolo 95, commi 1 e 2, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98-ter, commi 1 e 3, dell’articolo 98-quater, comma 1, dell’articolo 98-quinquies, comma 2, dell'articolo 100, commi 1 e 2, dell’articolo 101, comma 3, dell'articolo 101-bis, commi 3-bis e 4-ter, dell'articolo 101-ter,commi 3 e 5, dell'articolo 102, comma 1, dell'articolo 103, comma 4, dell'articolo 104-ter, comma 3, dell'articolo 105, commi 3 e 3-bis, dell'articolo 106, commi 3, 3-bis, e 5, dell’articolo 107, comma 2, dell'articolo 108, comma 7, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell’articolo 113-bis, dell’articolo 113-ter, commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 9 e 10, dell'articolo 114-bis, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 117-bis, comma 2, dell'articolo 118-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell’articolo 124, dell'articolo 124-ter, dell'articolo 125-bis, comma 1, dell'articolo 125-ter, comma 2, dell'articolo 127, dell’articolo 127-quinquies, comma 2, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 135-ter, dell’articolo 135-sexies, dell’articolo 135-undecies, commi 2 e 5, dell'articolo 144, comma 1, dell’articolo 147-ter, commi 1 e 1-ter, dell’articolo 148, commi 1-bis e 2, dell'articolo 148-bis, commi 1 e 2, dell'articolo 154-bis, comma 5-bis, dell’articolo 154-ter, comma 6, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell’articolo 165-bis, comma 3, dell'articolo 183, dell’articolo 205 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005[2].

Art. 2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) “Testo unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

a-bis) “borsa”: i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti o segmenti, nei quali l'ammissione a quotazione risponde alle condizioni fissate dalla direttiva 2001/34/CE[3];

b) “società di gestione del mercato”: la società che organizza e gestisce il mercato nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti[4];

c) “depositario”: il soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari in custodia e amministrazione;

d) “warrant”: gli strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni;

e) “covered warrant”: gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante[5];

f) ...omissis...[6];

g) “certificates”: gli strumenti finanziari, diversi dai covered warrant, che replicano l’andamento di un’attività sottostante[7];

h) …omissis… [8];

i) ...omissis... [9];

l) ...omissis...[10];

m) ...omissis...[11];

n) ...omissis...[12];

o) ...omissis...[13].

2. …omissis…[14]

3. …omissis…[15]

4. Non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari le quotazioni di prezzi effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto strumenti finanziari che sono già stati oggetto di un'offerta al pubblico per la quale è stato pubblicato un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e approvato non più di dodici mesi prima della data di avvio dell’operatività su detti strumenti finanziari da parte dell’internalizzatore sistematico, o che hanno costituito corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato un documento d'offerta negli ultimi dodici mesi ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico[16].

5. …omissis…[17]

6. Non costituiscono altresì offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico le quotazioni di prezzi effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 100-bis, comma 4, del Testo unico nonché gli strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri:

1) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiani o di un altro paese dell'Unione Europea;

2) già diffusi tra il pubblico in Italia ai sensi dell'articolo 2-bis o già distribuiti presso il pubblico in un paese dell'Unione Europea a condizione che, in questo secondo caso, l'emittente o l'eventuale garante o la società controllante abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea o in sistemi multilaterali di negoziazione di un paese dell’Unione Europea e comunque fornisca informativa periodica[18].

7. Alle offerte di vendita di strumenti finanziari effettuate da internalizzatori sistematici diverse da quelle indicate nei commi 4 e 6, numero 1, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 100-bis, commi 2 e 3, del Testo unico[19].

Art. 2-bis [20]
(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)

1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%[21];

b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435‑bis, primo comma, del codice civile.

2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

‑ abbiano costituito oggetto di un’offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

‑ abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b);

- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell’emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;

‑ siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze[22].

3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento[23].

PARTE II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO I[24]
OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 3 [25]
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico;

b) “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all’emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando che qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo. A seconda delle caratteristiche dell’offerta e dei prodotti offerti, le informazioni chiave contengono i seguenti elementi[26]:

1) una breve descrizione dei rischi connessi all’emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria;

2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell’investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;

3) le condizioni generali dell’offerta, comprese le spese stimate a carico dell’investitore imputate dall’emittente o dall’offerente;

4) i dettagli dell’ammissione alla negoziazione;

5) le ragioni dell’offerta e l’impiego dei proventi;

c) “piccole e medie imprese”: le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:

1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;

2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;

3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro;

d) “società con ridotta capitalizzazione di mercato”: una società quotata in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100.000.000 euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.

2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nel regolamento (CE) n. 809/2004 e successive modifiche della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria[27].

Capo II
Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione

Art. 4
(Comunicazione alla Consob)

1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo unico è redatta in conformità al modello in Allegato 1A, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l’offerta al pubblico[28].

1-bis. Prima della comunicazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l’operazione di offerta possono essere illustrate alla Consob dell’emittente e/o dall’offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto[29].

Art. 5 [30]
(Prospetto d’offerta)

1. Il prospetto d’offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 98-bis del Testo unico per gli emittenti di Paesi extracomunitari[31].

2. Per l’offerta di prodotti finanziari di cui al presente Capo diversi dai valori mobiliari, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.

3. La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, recante le informazioni-chiave, è redatta secondo le modalità previste dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili[32].

4. …omissis…[33]

4-bis. Il documento di registrazione previsto dall’articolo 94, comma 4, del Testo unico, contiene le informazioni sull’emittente. La nota informativa contiene informazioni concernenti i prodotti finanziari offerti al pubblico[34].

5. Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti ai sensi dell’articolo 94, comma 4, del Testo unico e la Consob abbia già approvato il documento di registrazione, quando i prodotti vengono offerti al pubblico l’emittente o l’offerente è tenuto a redigere solo la nota informativa sui prodotti finanziari e la nota di sintesi. In tal caso la nota informativa sui prodotti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all’approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni non siano fornite in un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell’articolo 94, comma 7, del Testo unico. La nota informativa e la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione.

6. Se l’emittente o l’offerente ha trasmesso il documento di registrazione alla Consob senza richiederne l’approvazione, tutta la documentazione, compresa l’informazione aggiornata, è soggetta ad approvazione.

7. Il documento di registrazione, eventualmente aggiornato con un supplemento ai sensi dell’articolo 94, comma 7, del Testo unico o con le informazioni riportate nella nota informativa, se accompagnato da quest’ultima e dalla nota di sintesi, è considerato un prospetto valido.

Art. 6
(Prospetto di base)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del Regolamento n. 809/2004/CE, l’emittente o l’offerente può scegliere di redigere un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l’emittente e gli strumenti offerti al pubblico, integrato dalle condizioni definitive dell’offerta, nelle offerte al pubblico aventi ad oggetto esclusivamente:

a) strumenti diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta;

b) strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, ove ricorrano congiuntamente queste condizioni:

1) le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti siano destinate all’investimento in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni dagli stessi derivanti fino alla loro data di scadenza;

2) in caso di insolvenza della banca interessata, dette somme siano destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario.

2. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell’articolo 94, comma 7, del Testo unico, con informazioni aggiornate sull’emittente e sugli strumenti da offrire al pubblico.

3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 7 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e depositate presso la Consob non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Entro il medesimo termine, quando la Consob è l'autorità dello Stato membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Le condizioni definitive sono altresì comunicate dalla Consob all’AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo[35].

Art. 7 [36]
(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 95-bis, comma 1, del Testo unico, ove le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari da offrirsi al pubblico non possano essere inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo. Le indicazioni relative al prezzo di offerta definitivo e alla quantità dei prodotti sono pubblicate, con le modalità previste dall’articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, mediante avviso non appena tali elementi sono determinati.

2. Nel prospetto relativo all’offerta al pubblico di strumenti finanziari garantiti da uno Stato membro possono essere omesse le informazioni relative a tale garante.

3. La Consob può autorizzare, su richiesta, l'omissione dal prospetto di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) la comunicazione di dette informazioni sia contraria all'interesse pubblico;

b) la comunicazione di dette informazioni rechi un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per consentire un fondato giudizio riguardo all’emittente, all'offerente e agli eventuali garanti nonché con riguardo ai diritti connessi ai prodotti oggetto del prospetto;

c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per la specifica offerta e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.

4. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità indicate dall’articolo 94, comma 2, del Testo unico, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all’ambito di attività dell’emittente, alla sua forma giuridica o ai prodotti oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.

5. Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE, le informazioni da inserire nel prospetto possono essere incluse mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purché approvati dall’autorità competente del Paese di origine o depositati presso la stessa, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e della Direttiva 2004/109/UE. Tali informazioni sono quelle più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.

6. Nel caso previsto dal comma 5 il prospetto contiene un indice incrociato dei riferimenti che consenta al pubblico di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi[37].

Art. 8
(Approvazione del prospetto e del supplemento)

1. La comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la comunicazione o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l’emittente o l’offerente entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui perviene alla Consob la documentazione prescritta. I documenti e le parti di essi mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’emittente o l’offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di improcedibilità comporta la chiusura del procedimento istruttorio[38].

1-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le bozze di prospetto successive alla prima e la bozza finale sono redatte in conformità alle disposizioni recate dal Capo I del Regolamento Delegato (UE) 2016/301[39].

2. La Consob approva il prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione se l’offerta ha ad oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico.

3. Il termine è esteso a venti giorni lavorativi se l’offerta ha ad oggetto prodotti finanziari rientranti nell’ambito di applicazione del presente Capo diversi da quelli indicati al comma 2.

4. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all’emittente o all’offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 o entro venti giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, dalla data in cui l’emittente o l’offerente ha ricevuto la richiesta. I termini previsti per l’approvazione del prospetto dai commi 2 e 3 iniziano a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di improcedibilità comporta la chiusura del procedimento istruttorio[40].

5. Nei casi previsti dal comma 4, la Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2, o entro settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, da quando la comunicazione di cui al comma 1 prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi.

6. Il supplemento previsto dall’articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE[41].

7. Per i prospetti relativi a titoli di capitale redatti in formato tripartito di cui al comma 2, la Consob approva la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi entro cinque giorni lavorativi, a condizione che:

a) l’emittente abbia titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

b) detti prospetti non riguardino emittenti quotati sottoposti dalla Consob ad obblighi di aggiornamento mensile di determinate informazioni;

c) l’emittente soddisfi regolarmente gli obblighi informativi cui è sottoposto;

d) gli strumenti finanziari oggetto del prospetto non siano sospesi dalle negoziazioni.

8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l’approvazione del prospetto all’autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa comunicazione all’AESFEM e accettazione dell’autorità competente[42].

9. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all’emittente o all’offerente l’avvenuto trasferimento.

10. Qualora il prospetto trasmesso alla Consob per l’approvazione comprenda più prospetti di base per i quali occorra l’approvazione delle autorità di Stati membri diversi, la Consob può trasferirne l’approvazione ad una di esse, previa accettazione di quest’ultima. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all’emittente o all’offerente l’avvenuto trasferimento.

Art. 9 [43]
(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)

1. Il prospetto approvato è depositato presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione, nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:

a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l’offerta;

b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;

c) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi[44].

2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.

3. Nell’ipotesi in cui il prospetto sia messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso[45].

4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301[46].

5. Ove l’offerta sia svolta in Italia quale Stato membro d’origine, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso è pubblicato nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e contiene le informazioni ivi indicate[47].

6. Il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall’autorità competente.

7. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate ai commi 1 e 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

8. Il supplemento, previsto dall’articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall’autorità competente.

Art. 10 [48]
(Validità del prospetto di offerta, del prospetto di base e del documento di registrazione)[49]

1. Il prospetto d’offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell’articolo 94, comma 7, del Testo unico.

2. Il prospetto di base, una volta depositato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, è valido per un periodo di dodici mesi.

3. Il prospetto relativo agli strumenti previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera b), è valido fintantoché tali strumenti siano emessi in modo continuo o ripetuto.

4. Il documento di registrazione di cui all’articolo 94, comma 4, del Testo unico, preventivamente depositato e approvato, è valido per un periodo di dodici mesi.

Art. 11 [50]
(Validità comunitaria dell’approvazione del prospetto)

1. Ai fini dell’offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall’articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell’emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l’offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall’approvazione, i seguenti documenti:

a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle disposizioni comunitarie. In tale certificato è fatta menzione dell’eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall’articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;

b) una copia del prospetto approvato. A tal fine, qualora l’Italia sia Stato membro d’origine e l’offerta si svolga anche, o solo, in altri Stati membri, l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto trasmette, contestualmente alla richiesta, nonché ove necessario ai sensi dell’articolo 12, copia del prospetto redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell’emittente o dell’offerente. L’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità delle traduzioni con apposita dichiarazione;

c) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'offerta è prevista. A tal fine l'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità di tale traduzione con apposita dichiarazione[51].

2. Contestualmente, la Consob trasmette il certificato di approvazione di cui al comma 1, lettera a), anche all’emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto nonché all’AESFEM[52].

3. La procedura prevista ai commi 1 e 2 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.

4. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono validi in Italia a condizione che l’Autorità dello Stato membro d'origine abbia notificato alla Consob i documenti di cui al comma 1 e all’AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del comma 2[53].

Art. 12 [54]
(Regime linguistico del prospetto)

1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di valori mobiliari, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in lingua italiana.

2. Se l’offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro d’origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. Se l’offerta, oltre che in Italia, è svolta in un altro Stato membro, il prospetto è messo a disposizione anche in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell’emittente o dell’offerente[55].

3. Se l’offerta di valori mobiliari è svolta unicamente in altri Stati membri e l’Italia è lo Stato membro d’origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell’emittente o dell’offerente. Nel caso in cui il prospetto è redatto in lingua italiana, esso è messo a disposizione del pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell’emittente o dell’offerente[56].

4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:

a) l’offerta di valori mobiliari è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;

b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del Testo unico ovvero nell'articolo 34-ter, comma 4, numeri 2) e 3), ed è svolta prevalentemente in altri Stati e l’Italia è lo Stato membro d’origine.

5. Nei casi previsti dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.

Art. 13
(Obblighi informativi)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, a coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico.

2. L’emittente, l’offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell’offerta secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono contestualmente trasmesse alla Consob[57].

3. Nel caso di offerte finalizzate all’ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell’offerta, trasmette alla Consob le informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico[58].

4. Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi o garantiti dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.

Capo III
Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR
[59]

Sezione I
Disposizioni generali
[60]

Art. 14 [61]
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) “regolamento della Banca d'Italia”: il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia ai sensi del Testo unico;

b) …omissis…[62]

c) “regolamento ministeriale”: il regolamento previsto dall’articolo 39 del Testo unico[63];

d) “KIID”: il documento previsto dall’articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell’OICR, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell’Unione europea[64].

d-bis) “FIA aperto”: il FIA i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d’offerta del FIA[65];

d-ter) “FIA chiuso”: il FIA diverso da quello aperto[66];

d-quater) “investitori professionali”: i clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Testo unico e le categorie di investitori individuate dal regolamento ministeriale[67];

d-quinquies) “modifiche rilevanti”: le modifiche significative disciplinate dall’articolo 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013[68].

1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, valgono le disposizioni contenute nel Testo unico[69].

Art. 15
(Obblighi generali)

1. Fermi restando gli obblighi di consegna prima della sottoscrizione regolati dalle Sezioni successive, il prospetto d’offerta aggiornato e i documenti ad esso allegati sono consegnati gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta.

2. Gli offerenti di quote o azioni di OICVM rendono disponibili nel proprio sito internet una versione aggiornata del KIID, del prospetto, della documentazione contabile nonché, ove non contenuti nel prospetto, del regolamento di gestione o dello statuto degli OICVM, consentendone l'acquisizione su supporto durevole[70].

3. Gli offerenti di quote o azioni di OICR comunicano alla Consob i casi di cessazione o interruzione dell’offerta relativa a prospetti pubblicati, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.

4. Per le offerte di quote o azioni di fondi di cui alla Sezione IV, l’offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto[71].

Sezione II
OICVM italiani
[72]

Art. 15-bis [73]
(KIID)

1. Gli offerenti di quote o azioni di OICVM rappresentano le informazioni chiave per gli investitori nel KIID[74].

2. Il KIID aggiornato è consegnato gratuitamente all’investitore prima della sottoscrizione delle quote o azioni dell’OICVM[75].

3. Gli offerenti di quote o di azioni di OICR, per ciascuno degli OICR da essi gestito, forniscono il KIID agli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione.

4. Il KIID può essere consegnato su supporto durevole diverso dalla carta o fornito tramite un sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 583/2010.

5. …omissis….[76]

Art. 16
(Comunicazione alla Consob e pubblicazione della documentazione d’offerta)

1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 4, l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, si intende assolto con il deposito del prospetto e del KIID ai sensi del comma 2, lettera a).

2. Il prospetto e il KIID sono pubblicati almeno il giorno precedente alla data fissata per l’avvio dell’offerta, mediante:

a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;

b) messa a disposizione del pubblico mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole, nel sito internet degli offerenti.

3. Dell’avvenuto deposito presso la Consob dei documenti relativi all’offerta e della modalità prescelta, ai sensi del comma 2, lettera b), per la messa a disposizione del pubblico di tali documenti può essere data contestuale comunicazione mediante pubblicazione di un avviso su organi di stampa di adeguata diffusione.

4. Nell’ipotesi, regolata dall’articolo 98-quater, comma 2, del Testo unico, in cui le caratteristiche degli OICVM richiedano l’inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, la comunicazione prevista dal comma 1, sottoscritta dall’offerente, evidenzia tali circostanze e i motivi tecnici sottesi. Tale inserimento non può riguardare l’informativa sulle caratteristiche essenziali dell’OICVM inerenti alla tipologia dello stesso, al regime dei costi e al profilo di rischio dell’OICVM, prevista dallo Schema 1 dell’Allegato 1B e dal KIID[77].

5. Il modulo di sottoscrizione è depositato presso la Consob, unitamente al prospetto e al KIID, secondo le modalità indicate nel comma 2, lettera a). Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l’obbligo di consegnare il KIID prima della sottoscrizione;

b) casi in cui è applicabile il diritto di recesso[78].

Art. 17 [79]
(Prospetto)

1. Il prospetto relativo all’offerta al pubblico di quote o azioni degli OICVM di cui alla presente Sezione è costituito da:

a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalità di partecipazione;

b) Parte II - Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti[80].

2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell’OICVM possono formare parte integrante del prospetto, al quale sono allegati. Ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICVM possono essere inviati all’investitore, previa richiesta, o reperiti nel luogo indicato nel prospetto medesimo[81].

3. Il prospetto è redatto secondo lo schema 1 di cui all’Allegato 1B ed è coerente con il KIID.

4. Il prospetto è gratuitamente consegnato all’investitore previa richiesta.

Art. 17-bis
(Aggiornamento del KIID)

1. Il KIID è sottoposto a revisione e aggiornato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 583/2010.

2. Il KIID aggiornato è contestualmente pubblicato con la tempistica prevista dal regolamento (UE) n. 583/2010 e secondo le modalità indicate dall’articolo 16, comma 2.

3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti e delle modifiche al KIID[82].

Art. 18 [83]
(Aggiornamento del prospetto)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto di quote o azioni degli OICVM di cui alla presente Sezione comporta il suo tempestivo aggiornamento[84].

2. Ai fini indicati dal comma 1, gli offerenti aggiornano il prospetto ricorrendo, alternativamente, ad una delle seguenti modalità:

a) sostituzione della parte soggetta a variazione del prospetto da ultimo pubblicato;

b) integrazione del prospetto da ultimo pubblicato con un supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti.

3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti di cui al comma 2.

4. Fatte salve le disposizioni previste dai commi 1 e 2, l’aggiornamento dei dati periodici e della Parte II del prospetto è effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno. Entro il medesimo termine il prospetto è aggiornato con le informazioni contenute nel supplemento di cui al comma 2, lettera b).

5. Qualora gli offerenti aggiornino il prospetto ai sensi del comma 2, lettera a), e risulti pubblicato un supplemento in corso di validità che contiene variazioni alla parte del prospetto oggetto di aggiornamento, la parte del prospetto aggiornata sostituisce il supplemento recependo tali variazioni. Nel caso in cui il supplemento contenga anche variazioni inerenti a parti del prospetto non interessate dall’aggiornamento, gli offerenti procedono ad un contestuale aggiornamento del prospetto secondo una delle modalità di cui al comma 2, al fine di tener conto di tali ulteriori variazioni.

6. Nel caso in cui il prospetto sia stato aggiornato ai sensi del comma 2, lettera b), gli offerenti possono ricorrere alla medesima modalità di aggiornamento in relazione ad ulteriori variazioni del prospetto. In tal caso, il nuovo supplemento sostituisce quello da ultimo pubblicato, non potendo sussistere più di un supplemento in corso di validità.

7. Il prospetto aggiornato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è contestualmente pubblicato secondo le modalità indicate all’articolo 16, comma 2.

8. Il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento nel caso di variazione delle informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è depositata presso la Consob secondo le modalità previste dall’articolo 16, comma 2, lettera a).

Art. 18-bis [85]
(Obblighi relativi alla documentazione di offerta)

1. Gli obblighi di predisposizione, aggiornamento e consegna della documentazione di offerta previsti dalla presente sezione si applicano anche all’offerta di OICVM che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall’articolo 34-ter[86].

2. Laddove l’offerta di OICVM ricada nel caso di esenzione previsto dall’articolo 34-ter, comma 1, lettera b), la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati” [87].

Art. 19
(Obblighi informativi)

1. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto, sono comunicati ai partecipanti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Le variazioni, non altrimenti comunicate ai sensi del regolamento della Banca d’Italia, delle informazioni contenute nel KIID sono rese note ai partecipanti contestualmente alla comunicazione dei dati periodici aggiornati di cui al comma 1.

3. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

4. La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai partecipanti[88].

Sezione III
OICVM UE
[89]

Art. 19-bis [90]
(Procedura di notifica e documentazione da produrre)

1. L’offerta in Italia di quote o azioni degli OICVM previsti dalla presente sezione è preceduta dall’invio alla Consob, da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, della lettera di notifica redatta in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE) n. 584/2010[91].

2. Nella lettera di notifica l’offerente indica se l’offerta in Italia delle quote o azioni dell’OICVM è rivolta al pubblico o riservata a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) [92].

3. Alla lettera di notifica sono allegati:

a) la versione più recente del regolamento o dello statuto dell’OICVM, del prospetto e, ove presente, della relazione annuale e di eventuali relazioni semestrali successive, redatta in lingua italiana o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale[93];

b) la versione più recente del KIID tradotto in lingua italiana.

4. La traduzione dei documenti previsti dal comma 3 viene effettuata sotto la responsabilità dell’OICVM e riflette fedelmente il contenuto della versione in lingua originale[94].

5. Unitamente alla lettera di notifica, l’autorità dello Stato membro d’origine trasmette alla Consob l’attestato, redatto secondo il modello previsto nel citato Regolamento (UE) n. 584/2010, di conformità dell’OICVM alle condizioni stabilite dalla disciplina dell’Unione europea[95].

6. Le quote o azioni dell’OICVM possono essere offerte in Italia una volta che l’offerente abbia ricevuto notizia dall’autorità dello Stato membro di origine dell’avvenuta trasmissione della lettera di notifica alla Consob. Laddove l’offerta dell’OICVM sia rivolta al pubblico l’offerente provvede comunque alla pubblicazione della relativa documentazione d’offerta in conformità a quanto stabilito dall’articolo 20[96].

7. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 19-ter e 19-quater si applicano anche all’offerta di OICVM che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell’articolo 34-ter. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 19-quater, comma 6[97].

Art. 19-ter
(Procedura di aggiornamento)

1. Ove non diversamente previsto dal presente articolo, gli offerenti comunicano tempestivamente alla Consob, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative, le modifiche e gli aggiornamenti dei documenti previsti dall’articolo 19-bis, comma 3, lettere a) e b) descrivendo la modifica o gli aggiornamenti effettuati ovvero allegando la nuova versione del documento aggiornato o modificato. Si applica l’articolo 19-bis, comma 4.

2. Con la stessa modalità prevista dal comma 1 gli offerenti comunicano preventivamente alla Consob le modifiche delle informazioni sugli accordi di commercializzazione contenute nella lettera di notifica o l’offerta in Italia di nuove classi di quote o azioni già commercializzate.

3. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti della documentazione contabile si intende assolta mediante la loro messa a disposizione sul sito internet dell’offerente.

4. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti e delle modifiche previste dai commi 1 e 2 che comportino l’aggiornamento del KIID, del prospetto o del modulo di sottoscrizione si intendono assolte con il deposito dei predetti documenti effettuato ai sensi dell’articolo 20[98].

Art. 19-quater [99]
(Modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori)

1. L’offerente e il depositario definiscono le modalità per lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione agli OICVM indicati alla presente sezione, quali sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi, utilizzando intermediari a ciò abilitati aventi sede nell’Unione europea[100].

2. I rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICVM all’estero sono intrattenuti[101]:

a) da una succursale dell’offerente insediata in Italia;

b) dalla SGR, insediata in Italia, gestore dell’OICVM[102];

c) da banche, insediate in Italia, abilitate alla funzione di intermediazione nei pagamenti;

d) da intermediari, insediati in Italia, incaricati del collocamento o della commercializzazione delle quote o azioni dell’OICVM[103].

3. Le attività di cui al comma 2, ove non espletate da una succursale dell’offerente in Italia, sono disciplinate in apposite convenzioni stipulate con gli intermediari incaricati.

4. Gli intermediari di cui al comma 2 provvedono, nei confronti degli investitori stabiliti in Italia, all’adempimento degli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dagli articoli 49 e 53 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190/2007 e successive modifiche.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di un OICVM siano commercializzate esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, i rapporti con gli investitori possono essere intrattenuti avvalendosi di tali tecniche, a condizione che le stesse assicurino agli investitori stabiliti in Italia i medesimi servizi prestati dagli intermediari di cui al comma 3[104].

6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, non si applicano agli OICVM la cui offerta in Italia è rivolta esclusivamente a investitori qualificati, come definiti dall’articolo 34-ter, comma 1, lettera b)[105].

7. Nel caso di OICVM ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato, gli offerenti assicurano agli investitori che acquistano le quote o azioni sul mercato secondario la possibilità di rimborso, tramite gli intermediari abilitati, a valere sul patrimonio degli stessi OICVM ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario della quota, secondo le modalità previste dal prospetto[106].

Art. 20 [107]
(Pubblicazione in Italia della documentazione d’offerta)

1. Per l’offerta di quote o azioni degli OICVM di cui alla presente Sezione, il prospetto e il KIID sono pubblicati in Italia al termine della procedura di notifica prevista dall’articolo 19-bis[108].

2. Il KIID e il prospetto sono pubblicati, almeno il giorno precedente alla data fissata per l’avvio dell’offerta, mediante:

a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;

b) messa a disposizione mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o nel sito internet degli offerenti, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole.

3. Si applica l’articolo 16, comma 3.

4. Il KIID è pubblicato in lingua italiana. Il prospetto è pubblicato in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. La traduzione di tali documenti viene effettuata sotto la responsabilità dell’OICVM e riflette fedelmente il contenuto della versione in lingua originale[109].

5. Il modulo di sottoscrizione è depositato presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura:

a) l’obbligo di consegnare il KIID prima della sottoscrizione;

b) gli specifici costi applicati in Italia;

c) la denominazione del soggetto che cura l’offerta in Italia;

d) l’indicazione dei comparti dell’OICVM offerti in Italia e delle relative classi[110];

e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso.

6. Il KIID in lingua italiana è consegnato gratuitamente all’investitore prima della sottoscrizione.

7. Si applica l’articolo 15-bis, comma 4.

Art. 20-bis [111]
(Obblighi di consegna della documentazione di offerta)

1. Gli obblighi di consegna della documentazione di offerta previsti dalla presente sezione si applicano anche all’offerta di OICVM che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall’articolo 34-ter[112].

Art. 21 [113]
(Aggiornamento della documentazione d’offerta)

1. La versione aggiornata del KIID e del prospetto e gli eventuali supplementi, ricevuti o approvati dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, sono tempestivamente pubblicati in Italia ai sensi dell’articolo 20. Tale obbligo non si applica agli aggiornamenti del prospetto o agli eventuali supplementi che non riguardino gli OICVM offerti in Italia[114].

2. Ogni variazione delle informazioni contenute nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. La versione aggiornata del modulo è depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità.

Art. 22 [115]
(Obblighi informativi)

1. Gli offerenti diffondono in Italia i documenti e le informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in tale Stato previste, salve le disposizioni dei commi 3 e 4.

2. Le relazioni annuali e semestrali nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione e lo statuto degli OICVM sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, presso la succursale italiana dell'offerente ove esistente. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti[116].

3. Il valore unitario della quota o azione dell’OICVM, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate e idonee a garantire un’agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell’informazione. L’obbligo di pubblicazione del valore della quota o azione dell’OICVM resta fermo anche per le offerte rientranti in uno dei casi previsti dall’articolo 34-ter[117].

4. Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione sono pubblicati secondo le stesse modalità scelte per la pubblicazione ai sensi del comma 3. Tale disposizione non si applica nel caso in cui gli offerenti siano tenuti, ai sensi della normativa vigente nello Stato membro d’origine, dello statuto o del regolamento dell’OICVM, a comunicare ai partecipanti gli avvisi di convocazione delle assemblee e di pagamento dei proventi[118].

5. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell’OICVM, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICVM in misura complessivamente superiore al 20 per cento[119].

Sezione IV
FIA italiani e UE chiusi
[120]

Art. 23
(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)

1. Per l’offerta di quote o azioni di FIA di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene la sintetica descrizione dell’offerta e l’attestazione dell’esistenza dei presupposti necessari per l’avvio della stessa ed è corredata dai documenti indicati nell’Allegato 1A[121].

2. Il prospetto di FIA italiani è approvato ai sensi dell’articolo 8 e pubblicato ai sensi dell’articolo 9. Il prospetto e gli eventuali supplementi di un FIA UE sono validi in Italia a condizione che l’autorità competente dello Stato membro di origine abbia notificato alla Consob i documenti previsti dall’articolo 11, comma 1, e all’AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2. Il deposito presso la Consob avviene secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative[122].

3. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 24 [123]
(Prospetto d’offerta)

1. …omissis...[124]

2. Il prospetto è redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche[125].

2-bis. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura:

a) l’indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;

b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;

c) gli specifici costi applicati in Italia;

d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;

e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;

f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione[126].

3. Si applicano gli articoli 5, comma 3, 7, 10, comma 1, 11, commi 1, 2 e 3, 12, commi 2 e 3[127].

Art. 25
(Aggiornamento del prospetto)

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei FIA di cui alla presente Sezione e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l’offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all’aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 6, ferma restando la possibilità di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato.

2. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l’approvazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, a parti del prospetto previamente pubblicato.

3. Nei casi di aggiornamento del prospetto di cui al comma 1, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento di aggiornamento del prospetto[128].

Art. 26
(Obblighi informativi)

1. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE, non contenute nel prospetto, in un’apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto[129].

2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA[130].

2-bis. La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito[131].

Sezione V
FIA italiani e UE aperti
[132]

Art. 27
(Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d’offerta) [133]

1. Ai fini dell’offerta al pubblico di FIA aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall’articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene una sintetica descrizione dell’offerta e l’attestazione dei presupposti necessari per l’avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell’Allegato 1A. Alla comunicazione sono altresì allegati il KIID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni dell’Unione europea richiamate dall’articolo 14, comma 1, lettera d), ove compatibili. Il prospetto è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile[134].

1-bis. Ai FIA aperti italiani si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-bis, commi 2, 3 e 4, 16, commi 2, 3, 4 e 5, 17, commi 2 e 4, 17-bis e 18[135].

1-ter. Ai FIA aperti UE si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 19-quater, 20 e 21[136].

2. …omissis...[137]

3. …omissis...[138]

4. …omissis...[139]

5. …omissis...[140]

Art. 27-bis
(Obblighi informativi)

1. Il valore unitario della quota o azione dei FIA disciplinati dalla presente sezione, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate e idonee a garantire un’agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell’informazione.

2. La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti dei FIA disciplinati dalla presente sezione, secondo le modalità indicate dal relativo prospetto.

3. Ai FIA aperti italiani si applicano, altresì, gli obblighi informativi previsti dall’articolo 19, commi 1 e 2.

4. Ai FIA aperti UE si applicano, altresì, ove compatibili, gli obblighi informativi previsti dall’articolo 22, commi 2 e 4.

5. Fermo quanto previsto nei commi 1, 2 e 4, ulteriori documenti e informazioni resi pubblici nello Stato membro di origine del FIA UE, in conformità alla normativa di tale Stato, sono diffusi in Italia con le stesse modalità e nei medesimi termini.

6. Gli obblighi previsti dal presente articolo possono essere assolti tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito. La Consob può di volta in volta richiedere l’utilizzo di particolari modalità di comunicazione ai partecipanti[141].

Sezione V-bis[142]
FIA italiani riservati

Art. 28
(Obblighi informativi)

1. Per ciascuno dei FIA che gestiscono o commercializzano in Italia o in un Paese dell’UE le Sgr, prima della conclusione dell’investimento, mettono a disposizione, nel rispetto del regolamento o dello statuto del FIA, e comunque con modalità tali da consentirne l’acquisizione di copia su supporto durevole, un documento di offerta contenente le informazioni di cui all’allegato 1-bis.

2. Qualora il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, nel caso di offerte successive alla prima, ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel documento di offerta ne comporta il tempestivo aggiornamento, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di gestione o statuto. Le Sgr danno prontamente notizia nel proprio sito internet di tali aggiornamenti.

3. Ogni modifica rilevante del documento d’offerta che sopravvenga o sia rilevata tra il momento in cui è messo a disposizione dell’investitore e quello in cui è definitivamente chiusa l’offerta deve essere menzionato in un nuovo documento di offerta.

4. Il valore unitario della quota o azione del FIA, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento di gestione o dallo statuto, è comunicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate definite nel regolamento di gestione o nello statuto del FIA e idonee a garantire un’agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell’informazione.

5. La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo documento d’offerta. A tal fine, le Sgr possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.

6. Il documento di offerta costituisce un allegato alla lettera di notifica redatta ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 2, ovvero dell’articolo 28-ter, comma 2.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni[143].

Sezione V-ter[144]
Procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nell’Unione europea

Art. 28-bis
(Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)

1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia delle quote di FIA italiani riservati e FIA UE, dalla stessa gestiti, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare.

2. La lettera di notifica prevista dal comma 1 è redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob e contiene la documentazione e le informazioni indicate dall’articolo 43, comma 3, del Testo unico, compreso il documento di offerta indicato nell’articolo 28, comma 1.

3. La Consob, ai fini dell’intesa prevista dall’articolo 43, comma 4, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.

4. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, nei venti giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo di notifica completo, comunica, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, lettera a), del Testo unico, alla Sgr il provvedimento per l’avvio della commercializzazione. Entro dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo, la Consob comunica alla Sgr l’incompletezza dello stesso e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal primo periodo.

5. In caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la Consob inoltra, altresì, il provvedimento previsto dal comma 4 anche all’autorità competente dello Stato d’origine del FIA.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, comma 7, del Testo unico, le modifiche rilevanti della documentazione e delle informazioni di cui al comma 2 diventano efficaci trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte della Consob della relativa documentazione.

7. Se, a seguito della modifica pianificata, la gestione dei FIA di cui al presente articolo non risultasse conforme alle norme dell’Unione europea o alle relative disposizioni di attuazione o la Sgr non dovesse rispettare più le stesse, la Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze, informano quest’ultima che non può attuare la modifica, dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti.

8. Se, nonostante il diniego di cui al comma 7, la modifica è attuata ovvero nel caso in cui dalla modifica non pianificata derivino le conseguenze previste dal medesimo comma 7, la Consob e la Banca d’Italia adottano, nell’ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti indicati dall’articolo 54, comma 1, del Testo unico, ivi compreso il divieto di commercializzazione, dandosene reciproca comunicazione.

9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

10. Nel caso di FIA feeder, la commercializzazione prevista nel presente articolo è consentita a condizione che anche il FIA master sia un FIA italiano riservato o un FIA UE e che sia gestito da una Sgr, da una Sicav o da una Sicaf.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gestori indicati dall’articolo 35-undecies del Testo unico[145].

Art. 28-ter
(Commercializzazione in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)

1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione, in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, delle quote di FIA italiani e FIA UE dalla stessa gestiti, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare.

2. La lettera di notifica contiene la documentazione e le informazioni indicate dall’articolo 43, comma 3, del Testo unico, compreso il documento di offerta indicato nell’articolo 28, comma 1.

3. Al caso previsto dal comma 1, si applica l’articolo 28-bis, comma 3.

4. La Sgr avvia la commercializzazione dopo la ricezione della comunicazione della Consob di avvenuta trasmissione, all’autorità competente dello Stato dell’UE in cui essa intende avviare la commercializzazione del FIA, del fascicolo di notifica completo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, lettera b), del Testo unico. Si applica l’articolo 28-bis, comma 4, ultimo periodo.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28-bis, commi 6, 7 e 8, la Consob informa senza indugio l’autorità competente dello Stato membro ospitante della Sgr dei provvedimenti adottati in ordine alle modifiche rilevanti ivi previste.

6. Si applica l’articolo 28-bis, commi 9 e 10.

7. La Sgr, che già commercializzi in Italia quote di FIA italiani riservati e FIA UE dalla stessa gestiti e che intenda avviare la commercializzazione prevista dal comma 1, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica, che attesta la validità delle informazioni e della documentazione già trasmesse alla Consob ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 1, procedendo, se del caso, ad un loro aggiornamento.

8. Nel caso previsto dal comma 7, si applicano i commi 3, 4 e 5[146].

Art. 28-quater
(Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA del GEFIA UE)

1. La commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani riservati e FIA UE gestiti da un GEFIA UE, è preceduta dall’invio alla Consob, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA, del fascicolo di notifica completo relativo a ciascun FIA oggetto di commercializzazione che comprende:

a) la lettera di notifica corredata del programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;

b) il regolamento o lo statuto del FIA;

c) le informazioni sul depositario del FIA;

d) la descrizione del FIA, con particolare riferimento alla strategia e agli obiettivi di investimento;

e) l’indicazione dello Stato d’origine del FIA master se oggetto di commercializzazione è un FIA feeder;

f) un documento contenente le informazioni previste dall’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE;

g) l’indicazione degli Stati membri in cui il GEFIA intende commercializzare presso investitori professionali le quote o le azioni del FIA;

h) una descrizione delle modalità previste per la commercializzazione delle quote o azioni del FIA e delle cautele adottate al fine di impedire la commercializzazione nei confronti di investitori al dettaglio.

2. Unitamente alla lettera di notifica, l’autorità dello Stato membro di origine trasmette alla Consob l’attestato da cui risulta che il GEFIA è autorizzato a gestire, nello Stato membro di origine, FIA aventi strategie di investimento e caratteristiche analoghe a quelle del FIA oggetto di notifica. Tutti i documenti sono forniti in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali.

3. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella lettera di notifica e i documenti alla stessa allegati.

4. Fermo restando il completamento della procedura prevista dall’articolo 41-ter, del Testo unico, i GEFIA UE iniziano la commercializzazione dei FIA in Italia a partire dal momento in cui ricevono dall’autorità dello Stato membro di origine la comunicazione di avvenuta trasmissione alla Consob del fascicolo di notifica e dell’attestato di cui al comma 2.

5. In caso di modifiche previste dai commi 6, 7 e 8, dell’articolo 28-bis, la Consob trasmette alla Banca d’Italia, non appena ricevuti, i provvedimenti assunti dall’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA.

6. Si applica, ove compatibile, l’articolo 28-bis, comma 10[147].

Sezione V-quater[148]
Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia

Art. 28-quinquies
(Commercializzazione in Italia di FIA italiani chiusi)

1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia di quote di FIA italiani chiusi nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una notifica per ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante in allegato la documentazione indicata nell’articolo 44, comma 2, del Testo unico e redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob.

2. La Sgr unitamente alla suddetta notifica attesta la conclusione dei procedimenti previsti dagli articoli 35-bis, 37 e 38, del Testo unico.

3. In caso di commercializzazione da avviarsi contestualmente nei confronti degli investitori al dettaglio e degli investitori professionali, la procedura prevista dall’articolo 28-bis si intende assorbita da quella disciplinata dal presente articolo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Sgr che intenda avviare la commercializzazione nei confronti degli investitori al dettaglio successivamente alla commercializzazione rivolta agli investitori professionali, attesta alla Consob la validità della documentazione e delle informazioni presentate ai sensi dell’articolo 28-bis e, se del caso, procede ad un loro aggiornamento.

5. Alla lettera di notifica di cui al comma 1 è allegato il prospetto di offerta destinato alla pubblicazione, ai sensi delle disposizioni previste nella parte IV, titolo II, capo I, sezione I, del Testo unico e delle relative disposizioni di attuazione.

6. La Sgr effettua una sola notifica alla Consob ai sensi dell’articolo 44, comma 8, del Testo unico che contiene la documentazione prevista dall’articolo 44, comma 2, del Testo unico nonché la comunicazione redatta ai sensi dell’articolo 94, comma 1, del Testo unico.

7. La Consob verifica la completezza, la coerenza e la comprensibilità della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6.

8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, comma 1, ultima parte, del Testo unico, la Consob, entro i termini previsti dall’articolo 8, trasmette alla Sgr il provvedimento di approvazione del prospetto di offerta con il quale consente, altresì, l’avvio della commercializzazione di cui al comma 1. Detto provvedimento è trasmesso contestualmente alla Banca d’Italia.

9. Nelle ipotesi in cui la disciplina vigente non richieda l’approvazione di un prospetto d’offerta, la Consob svolge in ogni caso le verifiche sulla notifica prevista dall’articolo 44, comma 3, del Testo unico, nei termini ivi indicati e comunica alla Sgr il provvedimento che consente l’avvio della commercializzazione.

10. Si applica l’articolo 28-bis, commi 9 e 10[149].

Art. 28-sexies
(Commercializzazione in Italia di FIA italiani aperti)

1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia di quote di FIA italiani aperti nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una notifica per ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante in allegato la documentazione indicata dall’articolo 44, comma 2, del Testo unico e redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob.

2. Si applica l’articolo 28-quinquies, commi 2, 3 e 4.

3. La Sgr redige il prospetto e il KIID ai sensi dell’articolo 27, allegandoli alla lettera di notifica.

4. Alla commercializzazione di FIA aperti si applica quanto previsto dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione II, del Testo unico e dalle relative disposizioni di attuazione.

5. La Sgr effettua una sola notifica alla Consob ai sensi dell’articolo 44, comma 8, del Testo unico che contiene la documentazione prevista dall’articolo 44, comma 2, del Testo unico, nonché la comunicazione redatta ai sensi dell’articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico.

6. La Consob, entro dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento della lettera di notifica, verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute nella documentazione ivi allegata, comunica alla Sgr che può avviare la commercializzazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 2. Detta comunicazione è trasmessa contestualmente alla Banca d’Italia.

7. Si applica l’articolo 28-bis, commi 9 e 10[150].

Art. 28-septies
(Commercializzazione in Italia di FIA italiani da parte di GEFIA UE)

1. Il GEFIA UE che intende avviare la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una notifica per ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante in allegato la documentazione indicata nell’articolo 44, comma 2, del Testo unico.

2. Ai fini del presente articolo, si applica l’articolo 28-quater, commi 1, 2 e 3.

3. Quando la commercializzazione ha ad oggetto:

a) FIA chiusi, si applica l’articolo 28-quinquies, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico;

b) FIA aperti, si applica l’articolo 28-sexies, commi 3, 4, 5, 6 e 7, fermo restando quanto previsto dall’articolo 98-ter, comma 5-bis, del Testo unico[151].

Art. 28-octies
(Commercializzazione in Italia di FIA UE)

1. La Sgr che intende avviare nei confronti di investitori al dettaglio la commercializzazione in Italia di quote di FIA UE, già commercializzati nello Stato di origine dei FIA medesimi nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una istanza di autorizzazione per ciascun FIA oggetto di commercializzazione che indica quanto segue:

a) la denominazione, la sede legale e la direzione generale del soggetto istante;

b) la denominazione del FIA o del comparto le cui quote o azioni si intendono commercializzare in Italia;

c) la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti, dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni e del soggetto, ove diverso dal soggetto incaricato dei pagamenti, che cura l’offerta in Italia;

d) le complete generalità e la veste legale della persona che la sottoscrive;

e) l’elenco dei documenti allegati.

2. All’istanza di autorizzazione è allegata:

a) l’attestazione del rispetto delle condizioni previste dall’articolo 44, comma 5, del Testo unico, con allegata la relativa documentazione a supporto;

b) la documentazione prevista dall’articolo 44, comma 2, del Testo unico;

c) la comunicazione redatta ai sensi dell’articolo 94, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE chiusi, ovvero redatta ai sensi dell’articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE aperti;

d) la documentazione comprovante che i FIA sono effettivamente commercializzati nello Stato membro di origine nei confronti di investitori al dettaglio e che non risultano procedimenti di revoca dell’autorizzazione ovvero altri provvedimenti restrittivi a carico dei FIA;

e) un attestato dell'autorità competente del Paese di origine comprovante che il FIA è assoggettato alla propria vigilanza, con l’illustrazione dei controlli svolti sui prodotti gestiti;

f) attestazione, rilasciata dall'autorità competente del Paese di origine, di vigenza del regolamento del FIA o di altro documento equivalente ovvero dello statuto del FIA o di eventuali ulteriori documenti costitutivi;

g) l’ultimo prospetto ovvero l’ulteriore documentazione di offerta trasmesso all’autorità competente del Paese di origine, munito di un attestato di tale autorità in cui si certifica che quello è l’ultimo prospetto da essa ricevuto ovvero l’ultimo prospetto approvato ove questo sia oggetto di approvazione o controllo preventivo;

h) l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;

i) informazioni dettagliate sulle modalità adottate per rendere pubblici il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o azioni;

l) una descrizione analitica del modulo organizzativo per la commercializzazione in Italia delle quote o azioni e per assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;

m) copia della convenzione stipulata con il soggetto incaricato dei pagamenti, con il soggetto che cura la commercializzazione in Italia e con i soggetti incaricati del collocamento in Italia;

n) una nota illustrativa dello schema di funzionamento del FIA;

o) un documento contenente una sintetica descrizione del programma dell’attività che il FIA intende svolgere in Italia (con riferimento all’attività iniziale, alle sue linee di sviluppo nonché alle strategie imprenditoriali relative alla tipologia dei prodotti offerti, alle caratteristiche della clientela e all’espansione territoriale).

I documenti sopra indicati, ove redatti in lingua straniera, sono corredati della traduzione in lingua italiana munita dell'attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante della Sgr.

3. La Consob, ai fini dell’intesa prevista dall’articolo 44, comma 5, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.

4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si applica l’articolo 23, comma 2.

5. Nel caso previsto dal comma 4, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia per i profili di competenza, nei venti giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza di autorizzazione completa della relativa documentazione, autorizza la Sgr ad avviare la commercializzazione. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione, comunica alla Sgr l’incompletezza della stessa o della documentazione ad essa allegata e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal primo periodo.

6. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, la Sgr redige il prospetto e il KIID ai sensi dell’articolo 27, allegandoli all’istanza di autorizzazione.

7. Nel caso previsto dal comma 6, si applica, ove compatibile, l’articolo 19-quater. La Consob, nei sessanta giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza di autorizzazione completa della relativa documentazione, autorizza, d’intesa con la Banca d’Italia per i profili di competenza, la Sgr ad avviare la commercializzazione. La Consob, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione, comunica alla Sgr l’incompletezza della stessa o della documentazione ad essa allegata, e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal secondo periodo.

8. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia per i profili di competenza, dichiara la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 5 e 7:

- ove sia venuto meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima;

- ove il FIA sia stato destinatario, nel Paese d’origine, di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione o di altro provvedimento equivalente;

- in caso di gravi irregolarità che abbiano riflessi sulle attività svolte nel territorio dello Stato.

Della decadenza viene data comunicazione al FIA interessato.

9. La Sgr comunica alla Consob, prima della loro realizzazione, le modifiche relative:

1) allo schema di funzionamento del FIA;

2) al modulo organizzativo;

3) alla documentazione inviata.

La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia per i profili di competenza, autorizza le modifiche in questione entro sessanta giorni dalla data della ricezione della comunicazione e della relativa documentazione.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 28-bis, commi 6, 7 e 8.

10. Si applica l’articolo 28-bis, commi 9 e 10[152].

Art. 28-novies
(Commercializzazione da parte di GEFIA UE in Italia di FIA UE)

1. Il GEFIA UE che intende avviare nei confronti di investitori al dettaglio la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA UE, già commercializzati nello Stato d’origine dei FIA medesimi nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra alla Consob, quando si è conclusa la procedura prevista dall’articolo 28-quater, un’istanza di autorizzazione per ciascun FIA oggetto di commercializzazione contenente le indicazioni previste dall’articolo 28-octies, comma 1.

2. All’istanza di autorizzazione è allegata la documentazione prevista dall’articolo 28-octies, comma 2.

3. La Consob, ai fini dell’intesa prevista dall’articolo 44, comma 5, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.

4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si applica l’articolo 28-octies, commi 4, 5, 8 e 9.

5. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, si applica l’articolo 28-octies, commi 6, 7, 8 e 9.

6. Si applica, ove compatibile, l’articolo 28-bis, comma 10[153].

Sezione V-quinquies[154]
Obblighi delle Sgr in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo in società non quotate o in emittenti

Art. 28-decies
(Disposizioni generali)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, nel calcolo della percentuale dei diritti di voto detenuti da un FIA, oltre ai diritti di voto detenuti direttamente dallo stesso, si computano i diritti di voto di:

a) una società controllata dal FIA medesimo;

b) una persona fisica o giuridica che agisce in nome proprio ma per conto del FIA o per conto di una società controllata dallo stesso.

2. La percentuale dei diritti di voto è calcolata in base a tutti i titoli che conferiscono diritti di voto, anche se ne è sospeso l’esercizio.

3. Ai fini della presente sezione per emittenti si intendono i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, diversi da quelli individuati dagli articoli 45, comma 4, lettere a) e b), e 46, comma 5, lettere a) e b), del Testo unico.

4. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf individuate dagli articoli 45, comma 3, lettera d), e 46, comma 3, lettera c), del Testo unico.

5. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25[155].

Art. 28-undecies
(Acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo di società non quotate)

1. La Sgr che comunica l’acquisizione del controllo di una società non quotata ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del Testo unico, fornisce, altresì, le seguenti informazioni:

a) la situazione risultante successivamente all’acquisizione del controllo in termini di azioni o quote che attribuiscono il diritto di voto;

b) le condizioni in base alle quali è stato acquisito il controllo, ivi comprese le informazioni sull’identità dei soci controllanti, l’eventuale soggetto delegato a esercitare il diritto di voto per loro conto e, se del caso, le società attraverso cui sono detenute indirettamente le azioni o quote che attribuiscono il diritto di voto;

c) la data di acquisizione del controllo;

d) le altre Sgr che cooperano con essa in virtù di un accordo in base al quale i FIA gestiti hanno acquisito congiuntamente il controllo;

e) la politica di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse tra la Sgr, il FIA e la società controllata, ivi incluse le informazioni sui presidi adottati per garantire che eventuali accordi tra la Sgr e il FIA ovvero tra i FIA e la società medesima siano conclusi alle normali condizioni di mercato;

f) le modalità di comunicazione delle informazioni relative alle relazioni tra la società e i lavoratori.

2. La Sgr che gestisce il FIA garantisce che lo stesso, nella comunicazione alla società e ai soci di cui all’articolo 45, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico, renda note le sue intenzioni in relazione all’attività futura della società di cui ha acquisito il controllo e alle ripercussioni probabili sull’occupazione nonché qualsiasi modifica significativa delle condizioni di lavoro. Tali informazioni sono fornite dalla Sgr nel caso in cui essa agisca per conto del FIA.

3. La Sgr, nella comunicazione alla società di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a), del Testo unico, richiede all’organo di amministrazione della società medesima di informare senza ritardo i rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, i lavoratori stessi, dell’acquisizione del controllo da parte del FIA gestito nonché di comunicare le altre informazioni previste dai commi 1, lettere a), b) e c), e 2.

4. La Sgr che gestisce il FIA fornisce le informazioni relative alle modalità di finanziamento dell’acquisizione alla Consob con la comunicazione di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del Testo unico nonché agli investitori del FIA medesimo.

5. Le comunicazioni alla Consob previste dall’articolo 45, commi 1 e 2, del Testo unico, sono effettuate secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob.

6. Le comunicazioni previste dal presente articolo nei confronti della società e dei suoi soci sono effettuate mediante mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dei destinatari[156].

Art. 28-duodecies
(Disposizioni specifiche sulla relazione annuale dei FIA che esercitano il controllo di società non quotate)

1. In caso di acquisizione da parte di un FIA del controllo di una società non quotata ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del Testo unico, la Sgr che gestisce il FIA medesimo include nella relazione annuale del FIA, redatta in conformità all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE, le seguenti informazioni:

a) un fedele resoconto dell’andamento dell’attività della società che rappresenta la situazione aggiornata alla fine del relativo periodo di esercizio;

b) gli eventuali fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio finanziario;

c) l’evoluzione prevedibile della società;

d) le informazioni concernenti l’acquisizione o cessione di azioni proprie quali:

(i) i motivi delle acquisizioni o delle cessioni effettuate nel corso dell'esercizio;

(ii) il numero e il valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l’esercizio e la quota del capitale che esse rappresentano;

(iii) in caso di acquisizione o cessione a titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni; e

(iv) il numero e il valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute dalla società e la quota di capitale che esse rappresentano.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la Sgr richiede e si adopera al meglio per garantire che l’organo di amministrazione della società non quotata metta le informazioni ivi previste a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio del FIA.

3. Il comma 1 non si applica se la società non quotata redige un bilancio ai sensi della legislazione applicabile nel Paese in cui la medesima ha la propria sede legale. In tal caso la Sgr assicura che tale bilancio contenga le informazioni ivi previste e che lo stesso sia messo a disposizione, dall’organo di amministrazione della società, dei rappresentanti dei lavoratori della società medesima o, in mancanza di questi, dei lavoratori stessi, entro i termini e con le modalità previsti dall’articolo 2429 del codice civile ovvero entro i diversi termini e con le modalità stabiliti dalla legislazione applicabile nello Stato in cui la società ha la propria sede legale.

4. Ove le informazioni previste dal comma 1 siano incluse nel bilancio della società non quotata ai sensi del comma 3, la Sgr mette tali informazioni a disposizione degli investitori del FIA entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio del FIA e, in ogni caso, non oltre i termini previsti dalla legislazione applicabile per la redazione del bilancio stesso[157].

Art. 28-terdecies
(Acquisizione del controllo di un emittente quotato)

1. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni contenute nella parte IV, titolo II, capo II, del Testo unico, in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del Testo unico la Sgr fornisce, altresì, le informazioni previste dall’articolo 28-undecies, comma 1, lettere d), e) ed f) [158].

Art. 28-quaterdecies
(Divieto di disaggregazione di attività)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) a qualsiasi distribuzione ai soci effettuata quando, alla data di chiusura dell’ultimo esercizio, l’attivo netto risultante dal bilancio della società è, o in seguito a tale distribuzione diventerebbe, inferiore al capitale sottoscritto aumentato delle riserve non distribuibili, fermo restando che, qualora la parte non richiesta del capitale sottoscritto non sia contabilizzata nell’attivo del bilancio, essa sarà detratta dal capitale sottoscritto;

b) a qualsiasi distribuzione a favore dei soci il cui importo superi l’ammontare dei profitti alla fine dell’ultimo esercizio, aumentato degli utili riportati e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a questo scopo e diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte a riserva in conformità alla legge o allo statuto;

c) alle acquisizioni di azioni proprie da parte della società, comprese le azioni già acquisite, nonché alle azioni acquisite da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società che avrebbero l’effetto di ridurre l’attivo netto al di sotto dell’importo indicato alla lettera a).

2. La Sgr che gestisce un FIA che acquisisce, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata ovvero di un emittente, nei ventiquattro mesi successivi, in merito alle operazioni di distribuzione, ivi compreso il pagamento dei dividendi e degli interessi a favore dei soci, o di riduzione del capitale, di rimborso di azioni o quote o di acquisizione di azioni proprie da parte della società partecipata:

a) si astiene dall’agevolarle, sostenerle o istruirle;

b) non esprime voto favorevole sulle stesse per conto del FIA nella società partecipata;

c) si adopera al fine di impedire le stesse.

3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, le disposizioni in materia di riduzione del capitale non si applicano su una riduzione del capitale sottoscritto il cui scopo è quello di compensare le perdite sostenute o di incorporare somme di denaro in una riserva non distribuibile purché, a seguito di tale operazione, l’importo di detta riserva non sia superiore al 10 % del capitale sottoscritto ridotto.

4. Agli acquisti di azioni proprie effettuati ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 2357-bis del codice civile, commi 1, numeri 2), 3) e 4), e 2[159].

Capo IV
Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

Art. 29
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) “prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked”: le polizze di ramo III, previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni;

b) “prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked”: le polizze di ramo III, previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;

c) “prodotti finanziari di capitalizzazione”: i contratti di ramo V, previsti dagli articoli 2, comma 1, e 179, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 30
(Obblighi generali)

1. In relazione all’offerta dei prodotti di cui al presente Capo, le imprese di assicurazione comunicano alla Consob i casi di cessazione o interruzione dell’offerta relativa a prospetti pubblicati, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.

Art. 31
(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)

1. Per l’offerta dei prodotti di cui al presente Capo, le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, contestualmente all’avvio dell’operazione, ne danno comunicazione alla Consob e pubblicano il prospetto d’offerta mediante:

a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;

b) messa a disposizione del pubblico nel sito internet proprio e degli intermediari incaricati del collocamento, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo.

2. Il modulo di proposta è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto d’offerta, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).

Art. 32
(Prospetto d’offerta)

1. Il prospetto relativo all’offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione è costituito da:

a) Scheda sintetica;

b) Parte I – Informazioni sull’investimento;

c) Parte II – Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi effettivi dell’investimento;

d) Parte III – Altre informazioni.

2. La scheda sintetica e le condizioni di contratto devono essere gratuitamente consegnate all’investitore prima della sottoscrizione della proposta di investimento. Le Parti I, II e III devono essere gratuitamente consegnate su richiesta dell’investitore. Relativamente ai prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked ed ai prodotti finanziari di capitalizzazione, qualora siano previsti, sono consegnati su richiesta dell’investitore anche:

a) il regolamento dei fondi interni ovvero degli OICR cui sono collegate le prestazioni principali;

b) il regolamento della gestione interna separata;

c) la documentazione, analoga a quella suddetta, relativa ad altra provvista di attivi cui è correlato il rendimento dei prodotti.

3. Il prospetto d’offerta ed il modulo di proposta sono redatti secondo gli schemi 5, 6 e 7 di cui all’Allegato 1B.

4. In tutti i casi in cui le caratteristiche dei prodotti richiedano l’inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, gli offerenti comunicano alla Consob tali circostanze e i motivi tecnici sottesi contestualmente al deposito del prospetto. Tale inserimento non può riguardare l’informativa sulle caratteristiche essenziali del prodotto offerto inerenti alla tipologia, al regime dei costi, al profilo di rischio dello stesso e alla rivalutazione del capitale nei prodotti finanziari di capitalizzazione secondo quanto previsto dagli schemi 5, 6 e 7 di cui all’Allegato 1B.

5. Ove l’offerta abbia ad oggetto prodotti per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto del prospetto.

Art. 33
(Aggiornamento del prospetto)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto relativo a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso d’offerta comporta il suo tempestivo aggiornamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese di assicurazione offerenti:

a) aggiornano le Parti I, II e III del prospetto ricorrendo, alternativamente, ad una delle seguenti modalità:

- sostituzione della parte soggetta a variazione del prospetto da ultimo pubblicato;

- integrazione del prospetto da ultimo pubblicato con un supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti;

b) aggiornano la scheda sintetica e le condizioni di contratto mediante la sostituzione della versione da ultimo pubblicata.

3. Le imprese di assicurazione danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti di cui al comma 2.

4. Fatte salve le disposizioni dei commi 1 e 2, l’aggiornamento dei dati periodici di cui alla scheda sintetica e alla Parte II del prospetto deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Entro il medesimo termine le Parti I, II e III del prospetto devono essere aggiornate con le informazioni contenute nel supplemento di cui al comma 2, lettera a), secondo alinea.

5. Relativamente ai prodotti finanziari di capitalizzazione, il cui rendimento è correlato all’andamento di una gestione separata ovvero di altra provvista di attivi, l’aggiornamento di cui al comma 4 deve essere effettuato con riferimento ai dati relativi all’ultimo periodo di rilevazione previsto nelle condizioni di contratto.

6. Qualora le imprese offerenti aggiornino il prospetto ai sensi del comma 2, lettera a), primo alinea, e risulti pubblicato un supplemento in corso di validità che contiene variazioni alla parte del prospetto oggetto di aggiornamento, la parte del prospetto aggiornata sostituisce il supplemento recependo tali variazioni. Nel caso in cui il supplemento contenga anche variazioni inerenti a parti del prospetto non interessate dall’aggiornamento, gli offerenti procedono ad un contestuale aggiornamento del prospetto secondo una delle modalità di cui al comma 2, lettera a), al fine di tener conto di tali ulteriori variazioni.

7. Nel caso in cui le Parti I, II e III del prospetto siano state aggiornate ai sensi del comma 2, lettera a), secondo alinea, le imprese di assicurazione possono ricorrere alla medesima modalità di aggiornamento in relazione ad ulteriori variazioni delle parti del prospetto. In tal caso, il nuovo supplemento sostituisce quello da ultimo pubblicato, non potendo sussistere più di un supplemento in corso di validità.

8. Il prospetto aggiornato ai sensi dei commi precedenti ovvero il supplemento di aggiornamento sono contestualmente pubblicati secondo le modalità previste dall’articolo 31.

9. Il modulo di proposta è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento nel caso di variazione delle informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di proposta è trasmessa alla Consob secondo la modalità indicata all’articolo 31, comma 1, lettera a).

Art. 34
(Obblighi informativi)

1. Le imprese di assicurazione offerenti pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e nel proprio sito internet:

a) il valore unitario della quota del fondo interno ovvero della quota o azione dell’OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione;

b) il valore dell’indice o dell’altro valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione, alla denominazione dell’indice, dell’altro valore di riferimento o dell’attività finanziaria e ad uno o più indicatori di mercato del rischio di credito dell’emittente o del garante.

2. L’obbligo di cui al comma 1, lettera a), deve essere adempiuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota o azione. Gli obblighi di cui al comma 1 si intendono assolti qualora la pubblicazione sia già stata effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento o dello statuto degli OICR, ovvero ai sensi dell’articolo 22, comma 3, nonché nell’ipotesi in cui alla pubblicazione del valore dell’indice o dell’altro valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked provveda un soggetto diverso dall’impresa offerente. In tal caso, le imprese di assicurazione indicano nel proprio sito internet le modalità per il reperimento di tali informazioni.

3. Le imprese di assicurazione offerenti prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked e prodotti finanziari di capitalizzazione rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l’acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati, ove siano previsti:

a) il prospetto, i rendiconti periodici e il regolamento del fondo interno o dell’OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti;

b) il regolamento, il rendiconto annuale e il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata;

c) la documentazione, analoga a quella suddetta, relativa ad altra provvista di attivi cui è correlato il rendimento dei prodotti.

4. Le imprese di assicurazione offerenti comunicano tempestivamente ai contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia, il regime dei costi, il profilo di rischio del prodotto e la rivalutazione del capitale nei prodotti finanziari di capitalizzazione.

5. I dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del prospetto e le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto, diverse da quelle indicate al comma 4 e al comma 1 dell’articolo 34-bis, sono comunicati ai contraenti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

6. Relativamente ai prodotti finanziari di capitalizzazione, il cui rendimento è correlato all’andamento di una gestione separata ovvero di altra provvista di attivi, la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata con riferimento ai dati relativi all’ultimo periodo di rilevazione previsto nelle condizioni di contratto.

7. Relativamente ai prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked o ai prodotti finanziari di capitalizzazione, sono comunicate tempestivamente ai contraenti le informazioni relative ai fondi o comparti di nuova istituzione ovvero gestioni interne separate ovvero altre provviste di attivi di nuova istituzione non contenute nel prospetto inizialmente pubblicato.

8. A fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il contraente vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

9. La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai contraenti.

Art. 34-bis
(Obblighi informativi discendenti dalle disposizioni comunitarie in materia di assicurazioni sulla vita)

1. Fermi restando gli obblighi di aggiornamento del prospetto di cui all’articolo 33, le imprese di assicurazione offerenti comunicano tempestivamente ai contraenti, per iscritto e in forma chiara e precisa, le variazioni delle informazioni:

a) relative all’impresa offerente e all’eventuale sede secondaria con la quale è stato concluso il contratto;

b) indicate alle lettere da a) a k) del successivo comma 2 per effetto di clausole aggiunte al contratto o modifiche alla legge ad esso applicabile.

2. L’obbligo previsto dal comma 1 è adempiuto anche nelle ipotesi di esenzione previste dall’articolo 34-ter nonché in caso di offerte non pubbliche. Nelle medesime ipotesi di esenzione, le imprese di assicurazione offerenti comunicano agli investitori-contraenti, prima della sottoscrizione, le informazioni relative:

a) alla denominazione dell’impresa di assicurazione, nazionalità, forma giuridica e relativo indirizzo;

b) all’eventuale sede secondaria con la quale sarà concluso il contratto e relativo indirizzo;

c) alle prestazioni offerte ed opzioni esercitabili;

d) alla durata del contratto;

e) alle modalità di scioglimento del contratto;

f) alle modalità e alla durata di versamento dei premi;

g) alle modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazioni agli utili;

h) ai valori di riscatto e di riduzione nonché alla natura delle eventuali garanzie;

i) all’elenco dei valori di riferimento utilizzati nei contratti a capitale variabile;

j) ai premi relativi a ciascuna prestazione, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate;

k) alla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile;

l) alle modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto;

m) al regime fiscale applicabile;

n) al regime dei reclami per questioni attinenti al contratto ed alla possibilità di promuovere azioni giudiziarie;

o) alla facoltà di scelta delle parti in ordine alla legge applicabile al contratto ed alla legislazione proposta dall’impresa offerente;

p) alla legge applicabile al contratto nel caso di mancata scelta delle parti.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate in lingua italiana o, nel caso si applichi al contratto un regime linguistico o una legge differente da quella italiana, nella diversa lingua adottata dalle parti.

Capo V
Disposizioni comuni

Sezione I
Disciplina delle esenzioni

Art. 34-ter
(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:

a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b) [160];

b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all’articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all’emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento e le banche autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell’articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico[161];

c) aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un’offerta il cui corrispettivo totale, calcolato all’interno dell’Unione Europea, sia inferiore a 5.000.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell’arco di dodici mesi[162];

d) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata[163];

d-bis) …omissis…[164];

e) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro[165];

f) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro[166];

g) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 100.000 euro[167];

h) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;

i) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l’emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

j) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;

k) aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria[168];

l) aventi ad oggetto dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell’offerta[169];

m) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno Stato appartenente all’Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta[170];

m-bis) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in uno Stato non appartenente all’Unione europea a condizione che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato[171];

m-ter) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in un Paese terzo che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato di un Paese terzo, a condizione che:

1) informazioni adeguate e il documento di cui alla lettera m) siano resi disponibili, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;

2) sul mercato regolamentato del Paese terzo la Commissione europea abbia adottato la decisione di equivalenza prevista dell’articolo 4, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5 della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla direttiva 2010/73/UE[172];

n) aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell’emittente o da parte dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo.

2. Alle offerte aventi ad oggetto valori mobiliari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni od obbligazioni convertibili diffuse non si applica l’articolo 13, commi 2 e 3.

3. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l’articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell’offerta l’emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico[173].

4. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato che contenga almeno le informazioni di cui all’Allegato 1M, purché tali strumenti abbiano le seguenti caratteristiche:

1) il corrispettivo totale dell'offerta all’interno dell’Unione Europea, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000;

2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato[174].

5. Nel caso previsto dal comma 4, la pubblicazione del prospetto è effettuata esclusivamente con la messa a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall’articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4. Non è richiesta la pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il prospetto semplificato non è trasmesso alla Consob né approvato dalla stessa[175].

6. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell’articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale:

1) il giudizio previsto dall’articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

2) non si applica l’articolo 97, comma 3, del Testo unico[176].

7. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diretti ad offrire prestazioni in forma collettiva nel caso in cui gli assicurati o in ogni caso i beneficiari delle prestazioni medesime dedotte in contratto non sostengano, nemmeno in parte, l’onere connesso al pagamento del premio.

8. Le offerte relative a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diverse da quelle indicate nel comma 7 non sono assoggettate alla comunicazione preventiva e all’approvazione del prospetto da parte della Consob previste dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico. Alle medesime offerte non si applica l’articolo 101, comma 1, del Testo unico; i messaggi pubblicitari relativi a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono trasmessi alla Consob solo su richiesta di questa.

Art. 34-quater
(Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati)

…omissis…[177]

Sezione II
Regole per lo svolgimento dell’offerta

Art. 34-quinquies
(Svolgimento dell’offerta al pubblico)

1. I soggetti individuati nel prospetto, nei casi in cui la pubblicazione dello stesso sia avvenuta secondo le modalità previste nell’articolo 9, comma 1, lettere b) e c), ne curano la distribuzione presso gli intermediari incaricati del collocamento.

2. L'adesione all’offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell’apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;

b) il richiamo al paragrafo “fattori di rischio” contenuto nel prospetto[178].

3. L’avvertenza di cui alla lettera a) del comma 2 non è richiesta nei casi in cui il prospetto sia stato pubblicato con la modalità prevista dall’articolo 9, comma 1, lettera a).

4. L’offerta è revocabile nei casi espressamente previsti nel prospetto.

5. I criteri di riparto indicati nel prospetto assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all’offerta. Salvo diverso accordo tra l’emittente ovvero l’offerente e responsabile del collocamento, il riparto è effettuato da quest’ultimo[179].

Art. 34-sexies
(Norme di correttezza)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114, comma 12, del Testo unico, i soggetti indicati nell’articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell’offerta al pubblico che si trovino in identiche condizioni e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto, anche in conformità all’articolo 12 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301, o idonee ad influenzare l’andamento delle adesioni[180].

2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:

a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;

b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.

3. L'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso dell’offerta al pubblico e dell'eventuale collocamento presso investitori qualificati, ivi comprese quelle fornite ai soggetti preposti alla elaborazione delle raccomandazioni, come definite dall’articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. Copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori qualificati o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell’articolo 94, comma 7, del Testo unico[181].

Art. 34-septies
(Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico o ad essi collegati)

1. Ai fini della esenzione prevista dall’articolo 183, comma 1, lettera b), del Testo unico per le operazioni di stabilizzazione e in applicazione del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, le comunicazioni al pubblico previste nel Capo III del medesimo regolamento sono contestualmente inoltrate dagli emittenti, dagli offerenti o dai soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che le mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; copia delle comunicazioni è trasmessa alla Consob.

2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui è in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attività di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) 2273/2003 i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita indicate nei commi 1 e 2. La comunicazione contiene le informazioni indicate nell'Allegato 1L ed è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob. Quando la stabilizzazione è effettuata in conformità del regolamento (CE) 2273/2003, le predette informazioni sono comunicate congiuntamente a quelle previste dal comma 1.

Sezione III
Attività pubblicitaria

Art. 34-octies
(Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell’annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento.

2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l’annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento Delegato (UE) 2016/301[182].

3. Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: “prima dell'adesione leggere il prospetto”. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.

4-bis. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR feeder recano l’indicazione che esso investe a titolo permanente l’85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master[183].

Art. 34-novies
(Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)

1. In ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 34-octies, comma 1, l’annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall’investimento proposto:

a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;

b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;

c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;

d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali;

e) riporta l’avvertenza ‘I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri’.

2. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.

Art. 34-decies
(Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)

1. Prima della pubblicazione del prospetto l’offerente, l’emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti all’offerta al pubblico purché:

a) le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto;

b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;

c) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al luogo in cui il pubblico potrà procurarselo;

d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.

Sezione IV
Disposizioni transitorie

Art. 34-undecies
(Offerte di OICR e prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione)

1. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani ed esteri non armonizzati in corso al 1° luglio 2009, gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento del prospetto o, in ogni caso, entro il 31 marzo 2010.

2. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR esteri armonizzati in corso al 1° luglio 2009, il modulo di sottoscrizione redatto secondo l’Allegato 1H deve essere trasmesso alla Consob in occasione della pubblicazione del primo aggiornamento del prospetto o, in ogni caso, entro il 31 marzo 2010.

3. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso al 1° luglio 2009, gli offerenti pubblicano un prospetto d’offerta conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento del prospetto o, in ogni caso, entro il 31 marzo 2010.

4. Per le offerte di cui ai commi 1, 2, e 3 che prevedono un ammontare minimo di sottoscrizione o un premio minimo iniziale superiore a 50.000 euro e inferiore a 250.000 euro, dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento e, nel caso di OICR esteri armonizzati, trasmettono alla Consob un modulo di sottoscrizione redatto secondo l’Allegato 1H.

5. Il comma 4 non si applica alle offerte di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione che prevedono intervalli di collocamento chiusi, purché le stesse si concludano entro il 31 agosto 2009.

Art. 34-duodecies
(Modalità di pubblicazione del valore unitario della quota o azione dell’OICR)

1. Gli offerenti che, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, decidano di avvalersi, per la pubblicazione del valore unitario della quota o azione dell’OICR estero armonizzato, di modalità diverse dalla pubblicazione dello stesso su un quotidiano:

a) provvedono, per un periodo minimo di quattro mesi, alla pubblicazione del predetto valore contemporaneamente su un quotidiano e mediante la diversa modalità di diffusione prescelta;

b) comunicano agli investitori in tempo utile la diversa modalità di diffusione prescelta.

Art. 34-terdecies
(Inapplicabilità prevista dall’articolo 34-ter, comma 1, lettera b), numeri 3 e 5)

…omissis…[184]

TITOLO II[185]
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 35
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) “giorni”: i giorni di negoziazione intesi come giorni di apertura dei mercati regolamentati situati od operanti sul territorio italiano secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet;

b) “soggetti interessati”: l’offerente, l’emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo, le società collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo e direttori generali, i soci dell’offerente o dell’emittente aderenti ad uno dei patti oggetto di comunicazione ai sensi dell’articolo 122 del Testo unico nonché coloro che operano di concerto con l’offerente o l’emittente;

c) “emittente”: la società i cui prodotti finanziari costituiscono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio o nella quale un soggetto o più soggetti di concerto tra loro acquistano una partecipazione rilevante ai fini delle disposizioni della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II, del Testo unico;

d) “offerente”: qualsiasi persona fisica o giuridica che promuove una offerta pubblica di acquisto o di scambio;

e) “parti correlate” e “operazioni con parti correlate”: i soggetti e le operazioni come definiti nell’Allegato 1 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,;

f) “amministratori indipendenti”, “consiglieri di gestione indipendenti”, “consiglieri di sorveglianza indipendenti”: i soggetti come definiti nell’articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;

g) “posizione lunga”: una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico positivamente correlato all’andamento del sottostante;

h) “posizione corta”: una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico negativamente correlato all’andamento del sottostante;

i) “strumenti finanziari derivati”: gli strumenti elencati dall’articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché ogni altro strumento finanziario o contratto in grado di determinare l’assunzione di una posizione finanziaria lunga o corta sui titoli sottostanti;

j) “gruppo”: il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;

k) “titoli”: gli strumenti finanziari indicati nell’articolo 101-bis, comma 2, del Testo unico;

l) “titoli di debito”: i valori mobiliari indicati nell’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), del Testo unico.

Art. 35-bis
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Titolo si applica alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del Testo unico, salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 2, commi 3, 5 e 6, e 35-ter.

2. Alle offerte pubbliche aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari si applicano l'articolo 37 e le altre disposizioni del presente Capo che la Consob dichiara di volta in volta applicabili.

3. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli rivolte esclusivamente a investitori qualificati, come definiti nell’articolo 34-ter, lettera b).

4. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, se promosse dall’emittente, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, dalle azioni di risparmio, dalle quote di OICR e dai prodotti finanziari convertibili in, ovvero che attribuiscono il diritto di sottoscrivere o acquistare, titoli[186].

5. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse, direttamente o indirettamente, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, se promosse dall’emittente, volte ad acquisire o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio, quote di OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro[187].

7. Si intendono promosse dall’emittente:

a) ai fini del comma 4, anche le offerte pubbliche promosse da:

1) società o enti che controllano l’emittente, ne sono controllati o sono soggetti a comune controllo con esso;

2) un intermediario, per conto dell’emittente o dei soggetti o enti di cui al punto 1), purché sia previsto l’obbligo di trasferire ai medesimi soggetti gli strumenti finanziari acquistati;

3) un soggetto che garantisce integralmente gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta[188];

b) ai fini del comma 6, le offerte pubbliche promosse dalla SGR che gestisce il fondo ovvero da società che la controllano, ne sono controllate o sono soggette a comune controllo con essa.

Art. 35-ter
(Offerte pubbliche di scambio finalizzate all’acquisizione di titoli di debito)

1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 102, comma 4-bis, del Testo unico, l’offerente inoltra alla Consob una istanza motivata che indica le caratteristiche dell’operazione e le norme del presente Capo di cui si richiede la deroga.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, in caso di offerte pubbliche di scambio svolte contestualmente in più Stati membri dell’Unione europea, l'offerente può utilizzare, in luogo del documento di offerta previsto dall’articolo 38, il prospetto di offerta o di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché tale prospetto sia approvato, conformemente alla direttiva 2003/71/CE, dall'autorità competente dello Stato membro di origine. In tali casi, la bozza del prospetto trasmessa all’autorità competente è allegata all’istanza motivata e la nota di sintesi è integrata almeno dalle seguenti informazioni:

a) modalità e termini di adesione all’offerta in Italia;

b) modalità di pagamento del corrispettivo e relativo trattamento fiscale;

c) fattori di rischio che hanno rilevanza ai fini della decisione di adesione all’offerta;

d) sussistenza di potenziali conflitti di interesse tra i soggetti coinvolti nell’operazione quali, ad esempio, offerente, soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, consulenti e finanziatori;

e) elementi essenziali relativi all’emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio nonché al relativo rapporto di scambio.

3. Qualora l’offerente intenda utilizzare un prospetto di base, le informazioni integrative indicate nel comma 2 sono inserite in un documento separato, da allegare alla istanza motivata.

4. L’offerente invia senza indugio alla Consob le bozze di prospetto modificate trasmesse all’autorità competente nel corso dell’istruttoria.

5. Al prospetto indicato ai commi 2 e 3 si applica il regime linguistico previsto dall’articolo 12[189].

Art. 36
(Pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all’offerta)

1. Nel presente Titolo si intendono comunicate o rese note al mercato le informazioni contenute in un comunicato trasmesso senza indugio alla Consob e ad almeno due agenzie di stampa. Nel caso in cui l’emittente ovvero l’offerente abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, le informazioni devono essere trasmesse anche alla società di gestione del mercato. Qualora il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, la trasmissione alla Consob e alla società di gestione del mercato avviene almeno quindici minuti prima della diffusione al pubblico.

2. Nel caso in cui le informazioni contenute nel comunicato siano rese note al mercato da un offerente o da un emittente con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, si applicano, le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I. Nel caso di offerente o emittente con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato non italiano si applicano le modalità stabilite per tale mercato.

3. I comunicati, gli avvisi e i documenti relativi all’offerta sono pubblicati senza indugio sul sito internet dell’emittente o, comunque, su quello indicato dall’offerente ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera o).

4. Ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti internet, l’emittente e l’offerente si trasmettono reciprocamente senza indugio i documenti indicati nel comma 1.

Art. 36-bis
(Pubblicazione dei provvedimenti Consob)

1. I provvedimenti di cui all’articolo 103, comma 4, lettera f), del Testo unico sono pubblicati nel Bollettino della Consob e nel relativo sito internet.

Art. 36-ter
(Comunicazione della scelta dell’Autorità di vigilanza)

1. La decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente a vigilare sull’offerta di cui all’articolo 101-ter, comma 3, lettera c), del Testo unico è resa nota al mercato non oltre il primo giorno di negoziazione. La comunicazione rimane disponibile sul sito internet della società emittente.

Art. 37
(Comunicazione dell'offerta)

1. La comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del Testo unico resa nota al mercato e all’emittente, indica:

a) l’offerente e i soggetti controllanti;

b) le persone che agiscono di concerto con l’offerente in relazione all’offerta;

c) l’emittente;

d) le categorie e il quantitativo dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta;

e) il corrispettivo offerto per ciascuna categoria di prodotti finanziari oggetto dell’offerta nonché il controvalore complessivo dell’offerta;

f) …omissis…[190]

g) le motivazioni dell’offerta e, ove applicabile, l’evento da cui è sorto l’obbligo di promuovere un’offerta;

h) l’intenzione di revocare dalla negoziazione gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta[191];

i) …omissis…[192]

j) le condizioni alle quali l’offerta è subordinata;

k) le partecipazioni, ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati che conferiscono una posizione lunga nell’emittente medesimo, detenute dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto;

l) le comunicazioni o domande di autorizzazione richieste dalla normativa applicabile all’operazione, fornendo indicazioni circa l’avvio dei relativi procedimenti dinanzi alle competenti autorità;

m) ove applicabile, l’avvenuta presentazione alla Consob dell’istanza di cui all’articolo 104-ter, comma 3, del Testo unico, ovvero l’intenzione di presentarla;

n) ove applicabile, l’avvenuta presentazione alla Consob dell’istanza di cui all’articolo 106, comma 3, lettera c), del Testo unico, ovvero l’intenzione di presentarla;

o) il sito internet per la pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all’offerta.

2. Nel caso in cui l’offerta abbia ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, la comunicazione contiene gli elementi indicati al comma 1, in quanto applicabile.

Art. 37-bis
(Garanzie)

1. L’offerente può effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 37 solo dopo essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti ovvero dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli impegni relativi a corrispettivi di altra natura. Nel caso in cui siano offerti in scambio prodotti finanziari emessi dall’offerente, è sufficiente che sia stato convocato l’organo competente alla emissione di tali prodotti finanziari.

2. …omissis…[193].

3. L’offerente, entro il giorno antecedente alla data prevista per la pubblicazione del documento di offerta, trasmette alla Consob:

a) la documentazione relativa all’avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento dell’offerta; ovvero

b) copia della delibera di emissione dei prodotti finanziari offerti in corrispettivo.

Art. 37-ter
(Promozione dell’offerta)

1. L'offerente promuove l'offerta presentando alla Consob:

a) il documento d'offerta e l’eventuale scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi contenuti negli Allegati 2A e 2B;

b) un’attestazione circa l’avvenuta presentazione alle autorità competenti delle comunicazioni o domande di autorizzazione richieste dalla normativa applicabile all’operazione.

2. I documenti indicati nel comma 1, lettera a), sono trasmessi anche in formato elettronico.

3. Dell'intervenuta promozione dell’offerta è data senza indugio notizia, mediante un comunicato reso noto al mercato[194].

Art. 37-quater
(Istanza per la determinazione dell’equivalenza)

1. Dalla data della comunicazione prevista dall’articolo 37 fino al giorno successivo alla data di diffusione del comunicato dell’emittente, l’offerente o l’emittente possono presentare alla Consob l’istanza prevista dall’articolo 104-ter, comma 3, del Testo unico. L’istanza è corredata della documentazione di supporto utile ai fini della valutazione ed è trasmessa contestualmente in copia all’emittente ovvero all’offerente. Dell’avvenuta presentazione dell’istanza alla Consob è data comunicazione senza indugio al mercato.

2. Entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della documentazione, il soggetto a cui è stata trasmessa l’istanza può fornire alla Consob le proprie osservazioni scritte, supportate da idonea documentazione.

3. La Consob delibera, con provvedimento motivato, entro venti giorni di calendario dalla data di presentazione dell’istanza. Qualora si renda necessario richiedere informazioni integrative ovvero ulteriore documentazione, tale termine è sospeso per una sola volta fino alla ricezione delle stesse.

Art. 38
(Documento d'offerta)

1. Il documento d’offerta, approvato dalla Consob e integrato secondo le eventuali richieste ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Testo unico, è trasmesso senza indugio alla Consob e all'emittente, anche in formato elettronico. L’offerente diffonde senza indugio un comunicato al mercato per dare notizia dell’intervenuta sospensione dei termini istruttori effettuata dalla Consob ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Testo Unico, nonché del riavvio degli stessi[195].

2. Il documento è inviato agli intermediari incaricati almeno in formato elettronico e diffuso ai sensi dell’articolo 36, comma 3. Della pubblicazione e delle modalità di diffusione del documento è data contestuale notizia mediante un comunicato reso noto al mercato[196].

3. I depositari informano i depositanti dell’esistenza dell’offerta in tempo utile per l’adesione.

4. Copia del documento d’offerta è consegnata dall'offerente e dagli intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. I depositanti possono ottenere il documento dai propri depositari.

5. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d’offerta che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione o dell’eventuale periodo di riapertura previsto dall’articolo 40-bis, è oggetto di apposito supplemento da allegare al documento d’offerta e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per quest'ultimo. Il supplemento è pubblicato decorsi tre giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste e contestualmente trasmesso all’emittente. Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob e all’emittente anche in formato elettronico.

Art. 38-bis
(Riconoscimento in Italia del documento di offerta approvato dall’autorità di vigilanza di altri Stati membri della Unione europea)

1. Il documento di offerta, approvato dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro della Unione europea, è riconosciuto in Italia previo invio dello stesso alla Consob tradotto in lingua italiana, unitamente al provvedimento di approvazione del documento reso dall’autorità del Stato membro di origine.

2. Nel caso in cui il documento d’offerta sia redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, lo stesso è trasmesso, unitamente ad una nota contenente la traduzione in lingua italiana delle parti del documento relative agli elementi essenziali dell’offerta individuati dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, in quanto applicabile nonché dell’eventuale paragrafo contenente le avvertenze e/o i fattori di rischio dell’operazione.

3. I documenti in lingua italiana di cui ai commi 1 e 2 sono integrati dalle informazioni concernenti le modalità di adesione all’offerta svolta in Italia, le relative modalità di pagamento del corrispettivo nonché il regime fiscale applicabile.

4. I documenti relativi all’offerta sono pubblicati, ai sensi degli articoli 36, commi 3 e 4, e 38, decorsi cinque giorni dalla data della ricezione degli stessi da parte della Consob. Al più tardi entro la data di pubblicazione, l’offerente diffonde un comunicato, in lingua italiana, contenente gli elementi indicati dall’articolo 37.

5. Il comunicato dell’emittente, ove redatto, è reso noto al mercato tradotto in lingua italiana. Qualora il comunicato sia redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, esso può essere reso noto unitamente ad una traduzione in lingua italiana delle valutazioni sull’offerta e sulla congruità del corrispettivo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini del riconoscimento del documento d’offerta approvato dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro relativo ad un’offerta avente ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani.

7. Alle traduzioni previste dal presente articolo si applica l’articolo 11, comma 1, lettera c), ultimo periodo.

Art. 38-ter
(Riconoscimento in Italia del documento di offerta approvato dall’autorità di vigilanza di Stati extracomunitari)

1. Il documento di offerta approvato dall’autorità di vigilanza di uno Stato extracomunitario con la quale la Consob abbia accordi di cooperazione è riconosciuto in Italia ove:

a) gli strumenti finanziari oggetto di offerta siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del medesimo Stato extracomunitario ovvero l’emittente sia soggetto alla vigilanza su base continuativa della relativa autorità;

b) il documento contenga almeno le informazioni concernenti gli elementi essenziali dell’offerta individuati dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, in quanto applicabile, nonché le avvertenze e/o i fattori di rischio dell’operazione.

2. Ai fini del riconoscimento, l’offerente trasmette alla Consob il documento d’offerta tradotto in lingua italiana, unitamente al provvedimento di approvazione del documento reso dall’autorità di vigilanza dello Stato extracomunitario.

3. Nel caso in cui il documento d’offerta sia è redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, lo stesso è trasmesso unitamente ad una nota contenente la traduzione in lingua italiana delle parti del documento relative agli elementi indicati nel comma 1, lettera b).

4. I documenti in lingua italiana di cui ai commi 2 e 3 sono integrati dalle informazioni relative all’offerta in Italia concernenti le modalità di adesione all’offerta e di pagamento del corrispettivo nonché il relativo regime fiscale.

5. I documenti relativi all’offerta sono pubblicati ai sensi degli articoli 36, commi 3 e 4, e 38, decorsi dieci giorni dalla data della ricezione degli stessi da parte della Consob; tale termine può essere ridotto dalla Consob a cinque giorni in considerazione delle caratteristiche dell’offerta. Al più tardi entro la data di pubblicazione del documento d’offerta, l’offerente diffonde un comunicato, in lingua italiana, contenente gli elementi indicati dall’articolo 37.

6. Il comunicato dell’emittente, ove redatto, è reso noto al mercato tradotto in lingua italiana. Qualora il comunicato sia redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, esso può essere reso noto unitamente ad una traduzione in lingua italiana delle valutazioni sull’offerta e sulla congruità del corrispettivo.

7. Alle traduzioni previste dal presente articolo si applica l’articolo 11, comma 1, lettera c), ultimo periodo.

Art. 39
(Comunicato dell’emittente)

1. Il comunicato dell'emittente:

a) indica i nominativi dei componenti dell’organo di amministrazione e di controllo presenti alla seduta avente ad oggetto la valutazione dell’offerta nonché di quelli assenti;

b) indica se vi siano componenti degli organi di amministrazione e del consiglio di sorveglianza che abbiano dato notizia di essere portatori di un interesse proprio o di terzi relativo all’offerta precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata;

c) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata dell'organo di amministrazione e del consiglio di sorveglianza sull'offerta stessa e sulla congruità del corrispettivo, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, e del nome dei dissenzienti e degli astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Nel comunicato è altresì fornita indicazione, anche in negativo, dell’eventuale partecipazione a qualunque titolo dei membri dell’organo di amministrazione e del consiglio di sorveglianza alle trattative per la definizione dell’operazione;

d) indica se l’emittente, nel giudizio sull’offerta, si sia avvalso di pareri di esperti indipendenti o di appositi documenti di valutazione; in tali ultime ipotesi sono indicate le metodologie utilizzate e le risultanze di ogni criterio impiegato;

e) fornisce informazioni sui fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione contabile infrannuale periodica pubblicata;

f) fornisce informazioni sull’andamento recente e sulle prospettive dell’emittente, ove non riportate nel documento d’offerta;

g) contiene, per le offerte su titoli diverse da quelle di cui all’articolo 101-bis, comma 3, del Testo unico, una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi dell'impresa nonché sull'occupazione e sulla localizzazione dei siti produttivi;

h) ove sia prevista un’operazione di fusione che coinvolga l’emittente e uno dei soggetti indicati nell’articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), e che comporti un incremento dell’indebitamento dell’emittente medesimo, fornisce informazioni sull’indebitamento della società risultante dalla fusione; in tal caso, indica altresì gli effetti dell’operazione sui contratti di finanziamento in essere e sulle relative garanzie nonché l’eventuale necessità di stipulare nuovi contratti di finanziamento;

i) …omissis…[197]

j) …omissis…[198]

k) …omissis…[199]

l) …omissis…[200].

2. All’offerta avente ad oggetto quote di fondi comuni di investimento chiusi, si applicano le disposizioni previste nel presente articolo in quanto compatibili. Il comunicato è redatto e diffuso dalla SGR che gestisce il fondo.

3. Nel caso in cui l’offerta abbia ad oggetto obbligazioni o altri titoli di debito, il comunicato dell’emittente fornisce le informazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) e informazioni aggiornate sul possesso, diretto o indiretto, di strumenti finanziari oggetto dell’offerta nonché sulla detenzione, diretta o indiretta, di posizioni lunghe su tali strumenti finanziari da parte dell’emittente o dei componenti dell'organo di amministrazione e del consiglio di sorveglianza.

4. Il comunicato e gli allegati previsti dal comma 7, lettere a) e b), sono resi noti al mercato entro il giorno antecedente il primo giorno del periodo di adesione e sono trasmessi alla Consob contestualmente alla loro diffusione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi 1 e 2 forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento[201].

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 101-bis, comma 3, del Testo unico, il comunicato relativo a offerte aventi a oggetto titoli è altresì reso noto contestualmente ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi.

6. Il parere dei rappresentanti dei lavoratori di cui all’articolo 103, comma 3-bis, del Testo unico, ove rilasciato, è trasmesso senza indugio all’emittente e alla Consob ed è reso noto al mercato; ove ricevuto in tempo utile, è diffuso unitamente al comunicato dell’emittente. Esso è, altresì, pubblicato secondo le modalità previste dall’articolo 36, commi 3 e 4.

7. L’emittente allega al comunicato previsto dal comma 1:

a) il parere previsto dall’articolo 39-bis,ove applicabile;

b) gli eventuali pareri degli esperti indipendenti.

8. Gli allegati al comunicato di cui al comma 7, lettere a) e b), possono essere pubblicati sul sito internet indicato ai sensi dell’articolo 36 ovvero su altro sito indicato nel medesimo comunicato. Agli emittenti indicati dall’articolo 65, comma 1, lettera b), si applica l’articolo 65-bis, comma 2.

9. Con riferimento alla documentazione prevista dal comma 7, lettera b), l’emittente può pubblicare i soli elementi indicati nell’Allegato 4, paragrafo 2.4, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, motivando tale scelta.

Art. 39-bis
(Parere degli amministratori indipendenti)

1. Il presente articolo si applica nel caso di:

a) offerte aventi ad oggetto titoli promosse, direttamente o indirettamente, da:

1) soggetti che detengono una partecipazione superiore alla soglia prevista dall’articolo 106, comma 1, del Testo unico;

2) aderenti a un patto parasociale che detengono una partecipazione complessiva superiore alla soglia indicata al numero 1);

3) amministratori o consiglieri di gestione o di sorveglianza dell’emittente;

4) persone che agiscono di concerto con i soggetti indicati ai precedenti numeri 1, 2 e 3.

b) offerte aventi ad oggetto quote di fondi comuni di investimento chiusi promosse, direttamente o indirettamente, da:

1) soggetti che detengono più del 30 per cento delle quote del fondo;

2) il soggetto o i soggetti che detengono, anche congiuntamente, il controllo ovvero esercitano una influenza notevole sulla SGR che gestisce il fondo;

3) amministratori o consiglieri di gestione o di sorveglianza della SGR che gestisce il fondo;

4) persone che agiscono di concerto con i soggetti indicati ai precedenti numeri 1, 2 e 3;

c) offerte concorrenti con quelle indicate alle precedenti lettere a) e b).

2. Prima dell’approvazione del comunicato dell’emittente, gli amministratori indipendenti che non siano parti correlate dell’offerente, ove presenti, redigono un parere motivato contenente le valutazioni sull’offerta e sulla congruità del corrispettivo, potendosi avvalere, a spese dell’emittente, dell’ausilio di un esperto indipendente dagli stessi individuato. Tale parere, ove non integralmente recepito dall’organo di amministrazione, e l’eventuale parere dell’esperto indipendente sono resi noti ai sensi dell’articolo 39, commi 4, 7, 8 e 9.

3. Nelle società che adottano il sistema dualistico, il parere previsto dal comma 2 è reso dal consigliere o dai consiglieri di gestione indipendenti che non siano parti correlate dell’offerente, ove presenti, ovvero da un comitato composto da consiglieri di sorveglianza indipendenti.

4. Nelle offerte promosse dai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), numero 3, o da coloro che agiscono di concerto con essi, qualora gli stessi abbiano contratto debiti per l’acquisizione, l’offerente, senza indugio, comunica agli amministratori indipendenti o ai soggetti indicati nel comma 3, previa richiesta di questi, le informazioni fornite ai finanziatori dell’offerta in relazione alla stessa, anche successivamente alla pubblicazione del parere previsto dal comma 2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 41.

Art. 40
(Svolgimento dell'offerta)

1. L’efficacia dell’offerta non può essere sottoposta a condizioni il cui verificarsi dipenda dalla mera volontà dell’offerente.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 40-bis, comma 1, il periodo di adesione è concordato con la società di gestione del mercato o, nel caso di prodotti finanziari non ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, con la Consob:

a) tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni per le offerte promosse ai sensi degli articoli 106, commi 1 e 3, del Testo unico;

b) tra un minimo di quindici e un massimo di quaranta giorni per le altre offerte.

3. Per le offerte aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito la durata minima è ridotta a cinque giorni.

4. La Consob, sentiti l’offerente e la società di gestione del mercato, può, con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell’offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata, anche più volte, fino ad un massimo di cinquantacinque giorni. Previa motivata richiesta dell’offerente, la Consob può disporre, in caso di offerte svolte contestualmente in più Stati, un diverso periodo di adesione.

5. Il periodo di adesione non può avere inizio prima che siano trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione del documento d'offerta, ovvero, nel caso in cui tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente, prima del giorno di pubblicazione.

6. Nel caso di convocazione di un’assemblea ai sensi dell’articolo 104 del Testo unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione, quest’ultimo è prorogato in misura tale che dall’assemblea decorrano dieci giorni.

7. L’adesione all’offerta avviene presso l’offerente, gli intermediari incaricati e i depositari, tramite sottoscrizione della scheda di adesione.

8. Le adesioni alle offerte possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo le modalità indicate dalla società di gestione del mercato nel regolamento previsto dall’articolo 62 del Testo unico.

Art. 40-bis
(Riapertura dei termini dell’offerta
)

1. Entro il giorno successivo alla data di pagamento, i termini delle offerte aventi ad oggetto titoli promosse dai soggetti indicati nell’articolo 39-bis, comma 1, lettera a), sono riaperti per cinque giorni qualora l’offerente, in occasione della pubblicazione dei risultati, comunichi:

a) per le offerte la cui efficacia è condizionata all’acquisizione di una percentuale determinata del capitale sociale dell’emittente, il verificarsi della condizione ovvero la rinuncia alla stessa;

b) per le offerte diverse da quelle di cui alla lettera a):

1) di aver raggiunto una partecipazione superiore alla metà ovvero, qualora la partecipazione iniziale dell’offerente sia superiore alla metà e inferiore ai due terzi, ai due terzi del capitale sociale rappresentato da titoli; ovvero

2) di avere acquistato almeno la metà dei titoli di ciascuna categoria oggetto dell’offerta.

2. La riapertura dei termini prevista dal comma 1 si applica alle offerte aventi ad oggetto quote di fondi comuni di investimento chiusi promosse da soggetti indicati nell’articolo 39-bis, comma 1, lettera b), qualora l’offerente, in occasione della pubblicazione dei risultati, comunichi:

a) per le offerte la cui efficacia è condizionata all’acquisizione di una percentuale determinata delle quote del fondo, il verificarsi della condizione ovvero la rinuncia alla stessa;

b) per le offerte diverse da quelle di cui alla lettera a), di avere acquistato almeno la metà delle quote del fondo oggetto dell’offerta.

3. La riapertura dei termini non si applica:

a) qualora l’offerente, almeno cinque giorni prima della fine del periodo di adesione, renda noto al mercato il verificarsi delle circostanze indicate ai commi 1 e 2, lettere a) o b);

b) qualora, nelle offerte aventi ad oggetto titoli, l’offerente, al termine del periodo di adesione, venga a detenere la partecipazione di cui all’articolo 108, comma 1, ovvero quella di cui all’articolo 108, comma 2, del Testo unico e, nel secondo caso, abbia dichiarato l’intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

c) alle offerte aventi ad oggetto titoli promosse ai sensi dell’articolo 107 del Testo unico;

d) alle offerte previste dai commi 1 e 2, diverse da quelle promosse ai sensi dell’articolo 106, commi 1 e 3, del Testo unico, purché:

1) l’offerente abbia condizionato irrinunciabilmente l’efficacia dell’offerta all’approvazione da parte di coloro che detengono la maggioranza dei titoli o di quote del fondo che sono portati in adesione all’offerta, senza tener conto delle approvazioni da parte di coloro che agiscono di concerto con l’offerente; e

2) l’offerta riceva l’approvazione prevista nel numero 1, formulata su apposita sezione della scheda di adesione. L’adesione all’offerta equivale a dichiarazione di approvazione se non accompagnata da una contraria manifestazione espressa di volontà. L’approvazione è irrevocabile;

e) nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli emessi da società cooperative;

f) in presenza di offerte concorrenti.

4. Nei casi di riapertura dei termini, il pagamento del corrispettivo è effettuato:

a) relativamente ai titoli e alle quote del fondo che hanno formato oggetto di adesione all’offerta prima della riape rtura dei termini, alla data originariamente prevista nel documento d’offerta;

b) relativamente agli altri titoli o quote del fondo, non più tardi di dieci giorni successivi alla data indicata nella lettera a).

Art. 41
(Norme di trasparenza)

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse relativamente all’offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.

2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e la data ultima di pagamento del corrispettivo:

a) i soggetti interessati rendono note le dichiarazioni riguardanti l'offerta e/o l'emittente con le modalità previste dall’articolo 36. Fermo quanto previsto dall’articolo 39, l’emittente con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato rende note eventuali dichiarazioni concernenti l’offerta anche nel rispetto dell’articolo 66, comma 2;

b) l’offerente e coloro che agiscono di concerto con esso, qualora abbiano intenzione di cedere a terzi, anche indirettamente o per interposta persona, i prodotti finanziari oggetto dell’offerta, ne danno notizia alla Consob e al mercato entro la giornata precedente l’operazione. Non si considerano terzi le società appartenenti al gruppo dell’offerente e di chi agisce di concerto con esso;

c) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni da essi compiute, anche indirettamente o per interposta persona:

1) di acquisto e vendita dei prodotti finanziari oggetto d'offerta indicando i corrispettivi pattuiti;

2) aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati connessi ai prodotti oggetto di offerta, indicandone i termini essenziali;

d) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.

3. Le sintesi del documento di offerta eventualmente diffuse devono comunque:

a) riportare integralmente il paragrafo “Avvertenze” del documento;

b) fare rinvio, per ciascuna delle informazioni riportate, ai corrispondenti paragrafi del documento d’offerta nei quali le stesse sono illustrate in modo analitico;

c) recare l’avvertenza, riprodotta con un carattere che ne consenta un’agevole lettura, che la sintesi non è sottoposta alla preventiva verifica della Consob;

d) indicare dove è possibile reperire il documento d’offerta e il comunicato dell’emittente.

4. …omissis…[202]

5. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

6. Prima della data di pagamento indicata nel documento di offerta nonché della data prevista dall’articolo 40-bis, comma 4, lettera b), l'offerente pubblica, con le modalità indicate dall’articolo 38, comma 2, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 2C[203].

7. Nei sei mesi successivi alla data ultima di pagamento del corrispettivo, l’offerente e le persone che agiscono di concerto con esso rendono note alla Consob, con cadenza mensile, le operazioni di acquisto e vendita aventi ad oggetto i prodotti finanziari indicati al comma 2, lettera c), numeri 1 e 2, che siano state effettuate nel mese di riferimento, indicandone i termini essenziali. L’informazione non è dovuta se tali operazioni sono comunicate ai sensi dell’articolo 152-octies.

Art. 42
(Norme di correttezza)

1. I soggetti interessati si attengono a principi di correttezza e di parità di trattamento dei destinatari dell’offerta che si trovino in identiche condizioni, compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi allo svolgimento dell’offerta, non eseguono operazioni sul mercato volte a influenzare le adesioni all’offerta e si astengono da comportamenti e da accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria[204].

2. Se, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del Testo unico e la data ultima di pagamento del corrispettivo, gli offerenti o le persone che agiscono di concerto con essi, direttamente, indirettamente o per interposta persona, acquistano i prodotti finanziari oggetto di offerta, ovvero assumono posizioni lunghe aventi come sottostante tali prodotti, a prezzi superiori al corrispettivo dell’offerta, adeguano quest’ultimo a tale prezzo. Si applica l’articolo 44-ter, comma 6, in quanto compatibile.

3. Le previsioni contenute nel comma 2 si applicano anche agli acquisti, per un quantitativo complessivamente superiore allo 0,1 per cento della categoria dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta, da parte degli offerenti e delle persone che agiscono di concerto con essi che siano stati effettuati nei sei mesi successivi alla data ultima di pagamento. In tal caso, l’obbligo di adeguamento del corrispettivo al prezzo più alto pagato è adempiuto dagli offerenti attraverso l’attribuzione di un conguaglio agli aderenti all’offerta, con le modalità rese note in un apposito comunicato al mercato.

4. Alle operazioni di compravendita effettuate a condizioni di mercato nell’ambito dell’attività di negoziazione per conto proprio non si applica:

a) il comma 2 se esse sono compiute per un quantitativo complessivamente non superiore allo 0,5 per cento della categoria dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta;

b) il comma 3 se esse sono compiute per un quantitativo complessivamente non superiore all’1 per cento della categoria dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta.

5. In caso di offerte concorrenti, l’emittente che fornisce informazioni a uno degli offerenti, comunica tempestivamente le medesime informazioni agli altri offerenti che abbiano presentato richieste specifiche e circostanziate di accesso a tali informazioni. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 41.

Art. 43
(Modifiche dell'offerta)

1. Le modifiche dell’offerta sono rese note mediante un comunicato diffuso ai sensi dell’articolo 36 e sono ammesse fino al giorno antecedente alla data prevista per la chiusura del periodo di adesione. La chiusura dell’offerta non può avvenire in un termine inferiore a tre giorni dalla data di pubblicazione della modifica. Ove necessario l’offerta è prorogata.

2. Non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.

3. Il presente articolo non si applica alle offerte concorrenti.

Art. 44
(Offerte concorrenti)

1. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione, anche prorogato, dell'offerta precedente.

2. I rilanci e le altre modifiche delle offerte sono resi noti mediante un comunicato diffuso ai sensi dell’articolo 36 contenente la natura e l’entità del rilancio o della modifica e l’avvenuto rilascio delle garanzie integrative. Per i rilanci non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.

3. Fatta salva la facoltà di cui al comma 4, i rilanci e le altre modifiche sono effettuati entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell’offerta concorrente o di un precedente rilancio o modifica di altro offerente.

4. Nessun rilancio può essere effettuato oltre il quinto giorno anteriore alla chiusura del periodo di adesione dell’ultima offerta. Previa comunicazione alla Consob, in tale giorno tutti gli offerenti, ad eccezione di quelli per i quali sia già scaduto il termine previsto dal comma 3, possono effettuare un ulteriore rilancio; non sono ammesse altre modifiche dell’offerta.

5. Il periodo di adesione delle offerte e la data prevista per la pubblicazione dei risultati sono allineati a quelli dell’ultima offerta concorrente, salvo che gli offerenti precedenti, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’offerta concorrente, comunichino alla Consob e al mercato di voler mantenere inalterata la scadenza originaria; in tal caso essi non possono effettuare rilanci.

6. Si applica l’articolo 40, comma 6.

7. Dopo la pubblicazione di un’offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre offerte sono revocabili. Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell’offerta che ha prevalso possono essere conferiti ad essa, previa revoca dell’accettazione, i prodotti finanziari apportati alle altre offerte.

8. Dalla data di comunicazione di offerte concorrenti e fino alla chiusura del relativo periodo di adesione, gli offerenti non possono acquistare, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo più elevato delle offerte comunicate.

Capo II
Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

Art. 44-bis
(Regime delle azioni private del diritto di voto)

1. Le azioni proprie detenute dall’emittente, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del Testo unico[205].

2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del Testo unico, consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte dell’emittente in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell’emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento[206].

3. Nei casi previsti dal comma 2, le relazioni sulle materie all’ordine del giorno previste dall’articolo 125-ter del Testo unico contengono informazioni dettagliate circa l’efficacia esimente dall’obbligo di offerta derivante dall’approvazione della delibera secondo le modalità indicate dal presente articolo.

4. Ai fini del calcolo della partecipazione indicata nel comma 1, non sono escluse dal capitale sociale le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere:

a) secondo le modalità indicate dalla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, per la conservazione e disposizione dei titoli per l’impiego come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, già deliberate;

b) per l’adempimento delle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati ai sensi dell’articolo 114-bis del Testo unico.

5. Le azioni proprie detenute dall’emittente, anche indirettamente, non sono escluse dal capitale sociale e sono sommate alla partecipazione rilevante ai fini del calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del Testo unico.

5-bis. Il presente articolo si applica anche ai fini del calcolo della partecipazione rilevante nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo[207].

Art. 44-bis.1
(Maggiorazione del diritto di voto e azioni a voto plurimo)

1. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, la partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), del Testo unico è calcolata tenendo conto del numero dei diritti di voto, esercitabili nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, in rapporto al numero complessivo dei diritti di voto comunicati dall’emittente ai sensi dell’articolo 85-bis[208].

Art. 44-ter
(Strumenti finanziari derivati)

1. Ai fini del calcolo delle soglie previste dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del Testo unico, sono computati gli strumenti finanziari derivati, detenuti anche indirettamente, per il tramite di fiduciari o per interposta persona, che conferiscano una posizione lunga sui titoli indicati nell’articolo 105, comma 2, del Testo unico, nella misura del numero totale di titoli sottostanti. Nel caso in cui il numero di titoli sottostanti sia variabile, si fa riferimento al quantitativo massimo previsto dallo strumento finanziario[209].

2. Ai fini del calcolo delle soglie indicate nel comma 1 non si computano gli strumenti finanziari derivati che conferiscono una posizione lunga ove:

a) tali strumenti siano negoziati sui mercati regolamentati;

b) tali strumenti abbiano come sottostante titoli di futura emissione;

c) il superamento della soglia sia dovuto al computo di strumenti finanziari derivati oggetto di pattuizioni contenute in un accordo parasociale e finalizzate alla risoluzione di eventuali situazioni di stallo decisionale ovvero previste per i casi di inadempimento di clausole del patto;

d) il superamento della soglia sia determinato da strumenti finanziari derivati detenuti, a fini di copertura delle posizioni di un cliente, da un soggetto abilitato come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), del Testo unico, da un’impresa di investimento comunitaria operante in libera prestazione di servizi ovvero da un’entità equivalente autorizzata da un’Autorità di vigilanza di uno Stato extracomunitario con cui la Consob abbia accordi di cooperazione[210].

3. Nel caso in cui per l’acquisto dei titoli sottostanti sia stata richiesta un’autorizzazione ai sensi di legge, la posizione lunga acquisita assume rilievo ai fini del superamento delle soglie indicate nel comma 1 quando l’autorizzazione è concessa.

4. Ai fini del calcolo delle soglie indicate nel comma 1, la compensazione delle posizioni lunghe con le posizioni corte aventi ad oggetto il medesimo titolo opera limitatamente a quelle derivanti da strumenti finanziari della stessa tipologia ed aventi la medesima controparte e condizioni equivalenti.

5. I riferimenti all’acquisto di titoli presenti nella Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II, del Testo unico e nel presente Capo si intendono estesi, ove compatibili, agli acquisti di strumenti finanziari che conferiscono posizioni lunghe sui titoli.

6. Ai fini della determinazione del prezzo di cui all’articolo 106, comma 2, del Testo unico, si considera la somma del prezzo di riferimento contrattualmente attribuito ai titoli sottostanti lo strumento finanziario e degli importi corrisposti o ricevuti per l’acquisto della posizione lunga.

Art. 44-quater
(Persone che agiscono di concerto)

1. Si considerano persone che agiscono di concerto, salvo che provino che non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 101-bis, comma 4, del Testo unico:

a) un soggetto e il coniuge, il convivente, gli affini e i parenti in linea retta e in linea collaterale entro il secondo grado nonché i figli del coniuge e del convivente;

b) un soggetto e i suoi consulenti finanziari per operazioni relative all’emittente, ove tali consulenti o società appartenenti al loro gruppo, dopo il conferimento dell’incarico o nel mese precedente, abbiano effettuato acquisti di titoli dell’emittente al di fuori dell’attività di negoziazione per conto proprio effettuata secondo l’ordinaria operatività e a condizioni di mercato.

2. I seguenti casi di cooperazione tra più soggetti non configurano di per sé un’azione di concerto ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4, del Testo unico:

a) il coordinamento tra azionisti al fine di esercitare le azioni e i diritti loro attribuiti dagli articoli 2367, 2377, 2388, 2393-bis, 2395, 2396, 2408, 2409 e 2497 del codice civile ovvero dagli articoli 126-bis, 127-ter e 157 del Testo unico;

b) gli accordi per la presentazione di liste per l’elezione degli organi sociali ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del Testo unico, sempreché tali liste candidino un numero di soggetti inferiore alla metà dei componenti da eleggere ovvero siano programmaticamente preordinate all’elezione di rappresentanti della minoranza;

c) la cooperazione tra azionisti per contrastare l’approvazione di una delibera di assemblea straordinaria o di una delibera di assemblea ordinaria avente ad oggetto:

1) i compensi dei componenti degli organi sociali, le politiche di remunerazione o i piani di compensi basati su strumenti finanziari;

2) operazioni con parti correlate;

3) autorizzazioni ai sensi dell’articolo 2390 del codice civile o dell’articolo 104 del Testo unico;

d) la cooperazione tra azionisti per:

1) favorire l’approvazione di una delibera assembleare avente ad oggetto la responsabilità dei componenti degli organi sociali o di una proposta all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 2367 del codice civile o dell’articolo 126-bis del Testo unico;

2) far confluire voti su una lista che candidi un numero di soggetti inferiore alla metà dei componenti da eleggere o sia programmaticamente preordinata all’elezione di rappresentanti della minoranza, anche tramite la sollecitazione di deleghe di voto finalizzata alla votazione di tale lista.

Art. 45
(Acquisto indiretto)

1. L’acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di disporre del diritto di voto in misura superiore alle soglie indicate dall’articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, sugli argomenti indicati nell’articolo 105 del Testo unico di una società quotata, ovvero di detenere il controllo di una società non quotata, determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lettera a), del Testo unico quando l'acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, la partecipazione superiore alle soglie indicate dall’articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, del Testo unico in una società quotata[211].

1-bis. L’obbligo previsto dal comma 1 si applica anche in caso di superamento delle soglie indicate dall’articolo 106, commi 1 e 1-ter, del Testo unico a seguito della maggiorazione dei diritti di voto[212].

2. Si ha partecipazione indiretta, ai sensi del comma 1, quando il patrimonio della società di cui si detengono i titoli è costituito in prevalenza da partecipazioni in società quotate o in società che detengono in misura prevalente partecipazioni in società quotate.

3. Si ha prevalenza, ai fini dei commi 1 e 2, quando ricorra almeno una delle condizioni seguenti:

a) il valore contabile delle partecipazioni rappresenta più di un terzo dell'attivo patrimoniale ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione iscritta nel bilancio della società partecipante;

b) il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta più di un terzo e costituisce la componente principale del prezzo di acquisto dei titoli della società partecipante.

4. Se il patrimonio della società indicata nel comma 2 è in prevalenza costituito da partecipazioni in una pluralità di società quotate, l'obbligo di offerta pubblica riguarda i titoli delle sole società il cui valore rappresenta almeno il 30 per cento del totale di dette partecipazioni.

Art. 46
(Consolidamento della partecipazione)

1. L’obbligo di offerta di cui all’articolo 106, comma 3, lettera b), del Testo unico consegue alla maggiorazione, ovvero all’acquisto, anche indiretto ai sensi dell’articolo 45, di più del 5 per cento del numero complessivo dei diritti di voto ovvero del capitale rappresentato da titoli che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell’articolo 105 del Testo unico nell’arco di dodici mesi[213].

Art. 47
(Corrispettivo in strumenti finanziari)

(Abrogato)

Art. 47-bis
(Procedimento per la riduzione del prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria)

1. L’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo rendono nota, senza indugio, la decisione di presentare alla Consob un’istanza per la riduzione del prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria di cui all’articolo 106, comma 3, lettera c), del Testo unico.

2. L’istanza per la riduzione del prezzo, eventualmente corredata della documentazione di supporto, è presentata alla Consob dall’offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, entro cinque giorni dalla comunicazione ai sensi dell’articolo 37.

3. L’istanza, a pena di improcedibilità, indica:

a) il ricorrere di una delle circostanze di cui all’articolo 106, comma 3, lettera c), del Testo unico;

b) i fatti posti a fondamento della istanza stessa;

c) gli effetti, ove noti, sul prezzo dell’offerta.

4. La Consob delibera con provvedimento motivato entro i termini indicati dall’articolo 102, comma 4, del Testo unico. Qualora si renda necessario richiedere informazioni integrative nonché ulteriore documentazione, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Le informazioni e i documenti richiesti sono forniti entro il termine fissato dalla Consob, non superiore a quindici giorni. Dell’intervenuta sospensione dei termini istruttori da parte della Consob nonché del riavvio degli stessi è data notizia senza indugio con un comunicato al mercato diffuso dall’offerente o dalle persone che agiscono di concerto con esso[214].

Art. 47-ter
(Riduzione del prezzo in caso di eventi eccezionali)

1. Il prezzo dell’offerta è rettificato in diminuzione dalla Consob, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, lettera c), numero 1), prima parte, del Testo unico, in presenza di un evento eccezionale e imprevedibile che abbia comportato un temporaneo e significativo rialzo dei prezzi di mercato, determinando il prezzo più elevato pagato dall’offerente per acquisti di titoli della medesima categoria.

2. Il prezzo dell’offerta rettificato in diminuzione coincide con il maggiore tra:

a) il prezzo più elevato pagato per acquisti di titoli della medesima categoria dall’offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, nel periodo dei dodici mesi di cui all’articolo 106, comma 2, primo periodo, del Testo unico, non influenzato dall’evento stesso; e

b) il prezzo medio ponderato di mercato riferito ad un periodo corrispondente ai quindici giorni antecedenti e ai quindici successivi al verificarsi dell’evento eccezionale, con esclusione dei prezzi di mercato relativi alle sedute influenzate dall’evento stesso.

3. In presenza di titoli negoziati su diversi mercati regolamentati, saranno considerati i prezzi rilevati sul mercato caratterizzato da maggiori volumi di scambio.

Art. 47-quater
(Riduzione del prezzo in caso di manipolazione)

1. Il prezzo dell’offerta è rettificato in diminuzione dalla Consob, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, lettera c), numero 1), prima parte, del Testo unico ove vi sia il fondato sospetto di manipolazione che abbia comportato un temporaneo rialzo dei prezzi di mercato, determinando il prezzo più elevato pagato dall’offerente per acquisti di titoli della medesima categoria.

2. Ai fini del presente articolo, vi è fondato sospetto in caso di:

a) trasmissione al pubblico ministero della relazione motivata di cui all’articolo 187-decies, comma 2, del Testo unico;

b) adozione di uno dei provvedimenti di natura cautelare indicati all’articolo 187-octies del Testo unico;

c) contestazione degli addebiti per la violazione dell’articolo 187-ter del Testo unico;

d) esercizio dell’azione penale ai sensi dell’articolo 405 del codice di procedura penale;

e) disposizione di una misura cautelare nei confronti della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato.

3. Il prezzo dell’offerta rettificato in diminuzione dalla Consob coincide con il maggiore tra:

a) il prezzo più elevato pagato per acquisti di titoli della medesima categoria dall’offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, nel periodo dei dodici mesi di cui all’articolo 106, comma 2, primo periodo, del Testo unico, non influenzato dalla condotta manipolativa e

b) il prezzo medio ponderato di mercato riferito ad un periodo corrispondente ai quindici giorni antecedenti e ai quindici successivi al verificarsi della condotta manipolativa, con esclusione dei prezzi di mercato relativi alle sedute influenzate dalla condotta medesima.

4. Ai fini del presente articolo, in presenza di titoli negoziati su diversi mercati regolamentati, sono considerati i prezzi rilevati sul mercato caratterizzato da maggiori volumi di scambio.

Art. 47-quinquies
(Riduzione del prezzo in caso di particolari operazioni di compravendita)

1. Il prezzo dell’offerta è rettificato in diminuzione dalla Consob, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, lettera c), numero 2, del Testo unico, ove il prezzo più elevato pagato dall’offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo sia il prezzo di operazioni di compravendita:

a) effettuate a condizioni di mercato, nell’ambito dell’attività di negoziazione per conto proprio, per un quantitativo complessivamente non superiore allo 0,5 per cento della categoria dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta;

b) che hanno beneficiato delle esenzioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere b) e g),o che avrebbero potuto beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b),numeri 1 e 2.

2. Il prezzo dell’offerta rettificato in diminuzione dalla Consob non tiene conto del prezzo delle operazioni di compravendita di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 47-sexies
(Procedimento per l’aumento del prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria)

1. Il procedimento per l’aumento del prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria è avviato d’ufficio dalla Consob ove ricorra una delle circostanze previste dall’articolo 106, comma 3, lettera d), del Testo unico ovvero su istanza di chi vi abbia interesse.

2. L’istanza di cui al comma 1 è presentata alla Consob entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, del Testo unico.

2-bis. La decisione di presentare alla Consob un’istanza per l’aumento del prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria è resa nota senza indugio al mercato con le modalità previste dall’articolo 36[215].

3. L’istanza, a pena di improcedibilità, indica:

a) il ricorrere di una delle circostanze di cui all’articolo 106, comma 3, lettera d), del Testo unico;

b) i fatti posti a fondamento della istanza stessa;

c) gli effetti, ove noti, sul prezzo dell’offerta.

4. La Consob comunica all’offerente l’avvio d’ufficio del procedimento o l’avvenuta presentazione dell’istanza.

5. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, l’offerente o le persone che agiscono di concerto con esso possono fornire alla Consob osservazioni scritte e documenti.

6. La Consob delibera con provvedimento motivato entro la chiusura dell’offerta. Qualora, nel corso dell’istruttoria di cui all’articolo 102, comma 4, del Testo unico si renda necessario richiedere informazioni integrative nonché ulteriore documentazione, il termine di tale istruttoria è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Le informazioni e i documenti richiesti sono forniti entro iltermine fissato dalla Consob, non superiore a quindici giorni. Dell’intervenuta sospensione dei termini istruttori da parte della Consob, nonché del riavvio degli stessi, è data notizia con un comunicato al mercato diffuso senza indugio dall’offerente o dai soggetti che agiscono di concerto con esso. Nel corso del periodo di adesione, la Consob può sospendere l’offerta, qualora sia necessario effettuare accertamenti[216].

Art. 47-septies
(Aumento del prezzo in caso di pattuizioni per l’acquisto di titoli)

1. Il prezzo dell’offerta è rettificato in aumento dalla Consob, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, lettera d), numero 1), del Testo unico, ove l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo, abbiano pattuito l’acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l’acquisto di titoli della medesima categoria. In tal caso, il prezzo dell’offerta è quello pattuito per l’acquisto dei titoli.

Art. 47-octies
(Aumento del prezzo in caso di collusione)

1. Il prezzo dell’offerta è rettificato in aumento dalla Consob, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, lettera d), numero 2), del Testo unico, qualora dalla collusione accertata tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori emerga il riconoscimento di un corrispettivo più elevato di quello dichiarato dall’offerente. In tal caso, il prezzo dell’offerta è pari a quello accertato.

Art. 47-novies
(Aumento del prezzo in caso di manipolazione)

1. Il prezzo dell’offerta è rettificato in aumento dalla Consob, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, lettera d), numero 4), del Testo unico, ove vi sia il fondato sospetto di manipolazione che abbia comportato una temporanea riduzione dei prezzi di mercato, determinando il prezzo più elevato pagato dall’offerente.

2. Il prezzo dell’offerta rettificato in aumento dalla Consob coincide con il prezzo medio ponderato di mercato riferito ad un periodo corrispondente ai quindici giorni antecedenti e ai quindici successivi al verificarsi della condotta manipolativa, con esclusione dei prezzi di mercato relativi alle sedute influenzate dalla condotta stessa.

3. Ai fini del presente articolo, in presenza di titoli negoziati su diversi mercati regolamentati, sono considerati i prezzi rilevati sul mercato caratterizzato da maggiori volumi di scambio.

4. Si applica l’articolo 47-quater, comma 2.

Art. 48
(Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale)

1. L'approvazione dell'offerta prevista dall'articolo 107 del Testo unico è formulata con dichiarazione espressa su apposita scheda predisposta dall'offerente che può essere allegata al documento d'offerta. L'adesione all'offerta equivale a dichiarazione di approvazione se non accompagnata da una contraria manifestazione espressa di volontà.

2. Le dichiarazioni sono trasmesse, entro la chiusura dell'offerta, all'indirizzo indicato dall'offerente tramite il depositario delle azioni che ne attesta la titolarità.

3. L'approvazione è irrevocabile. E' possibile approvare più offerte concorrenti.

Art. 49
(Esenzioni)

1. L’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106 non sussiste se[217]:

a) un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;

b) il superamento della soglia rilevante si realizza[218]:

1) in presenza di una ricapitalizzazione della società quotata ovvero altro intervento di rafforzamento patrimoniale e la società versa in una situazione di crisi attestata da:

(i) ammissione a una procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 o da altre leggi speciali;

(ii) omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i debitori, ai sensi dell’articolo 182-bis del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, reso noto al mercato;

(iii) richieste formulate da un’autorità di vigilanza prudenziale, nel caso di gravi perdite, al fine di prevenire il ricorso all’amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Testo unico, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005;

2) in assenza di altri acquisti effettuati o pattuiti nei dodici mesi precedenti, esclusivamente tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale della società quotata, con esclusione del diritto di opzione, idoneo a consentire, anche attraverso una ristrutturazione del debito, il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, posto in essere in esecuzione di un piano di risanamento:

(i) che sia reso noto al mercato;

(ii) che attesti l’esistenza di una situazione di crisi;

(iii) la cui ragionevolezza sia certificata da un professionista ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942;

3) in presenza di una situazione di crisi, non riconducibile a una delle situazioni descritte ai numeri 1) e 2), purché:

(i) qualora l’operazione sia di competenza dell’assemblea anche ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, la relativa delibera, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, sia approvata, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento;

(ii) qualora l’operazione non sia oggetto di delibera assembleare, essa sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci, diversi dai soggetti indicati al numero 3), punto (i), che si siano espressi mediante una dichiarazione contenuta su apposita scheda predisposta e messa a disposizione dalla società. Tale scheda di voto è trasmessa all’acquirente, per il tramite del depositario dei titoli che ne attesta la titolarità, entro la data e all'indirizzo indicati dall'acquirente;

c) la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e/o indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una di queste società e tali soggetti;

d) il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti;

d-bis) nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, il superamento della soglia è determinato dalla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto esercitabili sugli argomenti indicati dall’articolo 105 del Testo unico, salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dall’emittente che attribuiscono il diritto di voto sui medesimi argomenti, eccede le soglie indicate dai commi 1, 1-bis, 1-ter e comma 3, lettera b), dell’articolo 106 del Testo unico[219];

e) le soglie previste dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), del Testo unico, sono superate e il soggetto si impegna a cedere a parti non correlate i titoli, ovvero ridurre i diritti di voto, in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i medesimi diritti. Qualora a superare la soglia sia un soggetto abilitato al servizio di investimento previsto dall’articolo 1, comma 5, lettera c), del Testo unico che assume garanzia nell’ambito di un aumento di capitale ovvero di un’operazione di collocamento titoli, il termine per la cessione delle azioni in eccedenza è pari a diciotto mesi, fermo l’impegno a non esercitare i relativi diritti di voto[220];

f) le soglie previste dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del Testo unico sono superate per effetto dell’acquisto di strumenti finanziari derivati e l'acquirente si impegna a cedere a parti non correlate i derivati o i titoli in eccedenza entro sei mesi e a non esercitare nel medesimo periodo diritti di voto in misura superiore alla soglia superata[221];

g) è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento;

h) è conseguente a successioni o ad atti tra vivi a titolo gratuito.

2. Gli statuti possono prevedere che, ai fini del comma 1, lettera g), la maggioranza di soci contrari ivi indicata precluda l’esenzione solo ove rappresenti almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al 7,5 per cento.

3. Nei casi indicati dal comma 1, lettere b),numero 3), e g), le relazioni sulle materie all’ordine del giorno previste dall’articolo 125-ter del Testo unico devono contenere informazioni dettagliate circa l’efficacia esimente dall’obbligo di offerta derivante dall’approvazione dell’operazione secondo le modalità indicate dal presente articolo ovvero dal mancato raggiungimento della soglia minima prevista dallo statuto ai sensi del comma 2. Nel caso indicato dal comma 1, lettera b),numero 3), punto (ii), le medesime informazioni sono fornite dall’organo amministrativo della società e sono messe a disposizione unitamente alla scheda per la votazione e pubblicate sul sito internet della società.

4. Il soggetto interessato[222]:

a) nel caso previsto dal comma 1, lettera a), comunica, senza indugio, alla Consob e al mercato l'inesistenza di accordi o programmi comuni con gli altri soci ivi indicati;

b) nei casi previsti dalle lettere e) e f), comunica al mercato l’intenzione di avvalersi dell’esenzione e l’impegno a non esercitare i diritti di voto e a ridurre i medesimi, ovvero a cedere i titoli o i derivati in eccedenza entro i termini ivi previsti. Se non osserva l'obbligo di riduzione, ovvero di alienazione, promuove l'offerta al prezzo più alto risultante dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del Testo unico ai dodici mesi precedenti e successivi all'acquisto[223].

Art. 50
(Obbligo di acquisto)

1. Il soggetto tenuto all’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Testo unico comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non è dovuta ove già contenuta nel documento dell’offerta a cui è seguito il superamento della soglia rilevante.

2. Non costituisce ripristino del flottante la vendita di titoli con contestuale acquisto di strumenti finanziari che conferiscono posizioni lunghe sui medesimi titoli.

3. Con riguardo agli obblighi previsti dall’articolo 108, comma 2, del Testo unico, la società di gestione del mercato:

a) segnala alla Consob le società per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, può essere adottata una soglia superiore al 90 per cento, tenuto conto della necessità di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

b) dà notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.

4. Salvo quanto previsto dall’articolo 108, comma 3, del Testo unico, se l'obbligo di acquisto sorge a seguito di un’offerta pubblica volontaria, la Consob determina il corrispettivo in misura pari a quello di tale offerta, anche se l'offerente abbia acquistato a seguito dell’offerta stessa titoli che rappresentano meno del 90 per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta, qualora si tratti di:

a) un’offerta pubblica promossa ai sensi dell’articolo 107 del Testo unico;

b) un’offerta pubblica totalitaria prevista dall’articolo 40-bis, comma 3, lettera d), ovvero volontariamente assoggettata dall’offerente a tale disciplina, sempreché si sia verificata la condizione stabilita dal numero 2 della medesima lettera d);

c) un’offerta pubblica totalitaria soggetta alla disciplina di riapertura dei termini prevista dall’articolo 40-bis, comma 1, ovvero volontariamente assoggettata dall’offerente a tale disciplina, sempreché, in entrambi i casi, ad essa sia stato conferito nella prima fase di durata dell’offerta almeno il 50 per cento dei titoli che ne costituivano oggetto.

5. Negli altri casi in cui l'obbligo di acquisto sia sorto a seguito di un’offerta pubblica, la Consob determina il corrispettivo dell’obbligo di acquisto tenendo conto:

a) del corrispettivo dell’offerta precedente, anche alla luce della percentuale di adesioni;

b) del prezzo medio ponderato di mercato dei titoli oggetto dell’offerta nel semestre individuato ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Testo unico;

c) del valore attribuito ai titoli o all’emittente da rapporti valutativi eventualmente esistenti, predisposti non oltre sei mesi prima del sorgere dell’obbligo di acquisto, da esperti indipendenti, secondo criteri generalmente utilizzati nell’analisi finanziaria;

d) di eventuali altri acquisti di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi dodici mesi da parte del soggetto tenuto all’obbligo di acquisto o da soggetti operanti di concerto con lui.

6. Nel caso in cui la precedente offerta prevedesse un corrispettivo rappresentato in tutto o in parte da titoli:

a) il valore di tale corrispettivo ai fini dei commi 4, lettera a), e 5, è determinato valorizzando i titoli offerti in scambio sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali rilevati nei cinque giorni precedenti la data di pagamento dell’offerta. Nel caso in cui i titoli offerti in scambio non fossero quotati, ai medesimi fini si applica la valutazione indicata dall’offerente in occasione della precedente offerta;

b) alle ipotesi previste dal comma 4, lettere b) e c), si applica l’articolo 50-bis.

7. Nel caso in cui l’obbligo di acquisto non sia sorto a seguito di un’offerta pubblica, il corrispettivo è stabilito dalla Consob sulla base del maggiore tra:

a) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi dodici mesi da parte del soggetto tenuto all’obbligo di acquisto o da soggetti operanti di concerto con lui;

b) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell’obbligo di acquisto.

8. Qualora non siano disponibili almeno due degli elementi indicati nel comma 6 ovvero non sia disponibile anche uno solo degli elementi indicati nel comma 7, il prezzo è determinato anche sulla base del patrimonio netto rettificato a valore corrente e dell’andamento e prospettive reddituali dell'emittente.

9. Ai fini della determinazione del corrispettivo ai sensi dei commi precedenti:

a) la percentuale di adesioni all’offerta viene determinata:

(i) sottraendo, sia dal numero di titoli oggetto di offerta sia dal numero di titoli apportati alla stessa, i titoli apportati da parti correlate dell’offerente nel periodo intercorrente fra la data di annuncio dell’offerta e quella di conclusione della stessa;

(ii) computando anche eventuali acquisti effettuati dall’offerente al di fuori di un’offerta totalitaria durante il periodo di adesione, a condizione che siano state rispettate le previsioni contenute negli articoli 41 e 42;

b) il prezzo medio di mercato potrà essere calcolato con riferimento ad un diverso periodo ritenuto appropriato dalla Consob qualora nel corso del semestre si siano verificate circostanze da cui sia desumibile una scarsa significatività delle quotazioni rilevate sul mercato.

10. Il soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligo di acquisto trasmette alla Consob, entro dieci giorni lavorativi dal sorgere dell’obbligo:

a) la richiesta di determinazione del corrispettivo contenente, altresì, l’indicazione del numero di adesioni all’eventuale offerta precedente provenienti da soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi del comma 9;

b) nei casi previsti dal comma 5, ove esistenti, i rapporti valutativi di cui alla lettera c);

c) nei casi previsti dai commi 5 e 7, un riepilogo delle operazioni effettuate negli ultimi dodici mesi prima del sorgere dell’obbligo di acquisto;

d) nei casi previsti dal comma 8, una valutazione dell’emittente, riferita a data non antecedente di oltre sei mesi rispetto al sorgere dell’obbligo di acquisto, predisposta dal soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligo secondo criteri generalmente utilizzati nell’analisi finanziaria, appropriati in funzione delle peculiarità dell’emittente e del relativo settore di appartenenza; la valutazione in questione è corredata dalla descrizione analitica delle metodologie adottate, dei relativi risultati, delle ipotesi sottostanti e dei valori attribuiti ai vari parametri.

11.La Consob provvede alla determinazione del corrispettivo con propria delibera entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione degli elementi indicati nel comma 10; nel caso in cui gli elementi forniti siano incompleti ovvero siano necessarie delle integrazioni, tale termine è sospeso fino alla data in cui pervengono alla Consob gli elementi mancanti o quelli integrativi.

Art. 50-bis
(Determinazione del corrispettivo costituito in tutto o in parte da titoli)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla determinazione del corrispettivo ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Testo unico, nell’ipotesi in cui il corrispettivo stesso sia costituito in tutto o in parte da titoli in applicazione dell’articolo 108, comma 5, del Testo unico.

2. Nei casi previsti dall’articolo 50, comma 4, lettere b) e c), il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell’offerta e resta invariata la proporzione fra titoli e contanti.

3. Nei casi previsti dall’articolo 50, comma 5, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell’offerta e la proporzione fra titoli e contanti è stabilita, a partire dal valore determinato in termini monetari ai sensi dell’articolo 50, sulla base della media dei prezzi ufficiali giornalieri dei titoli offerti in scambio, ponderati per i quantitativi negoziati, rilevati sul mercato nel mese precedente la determinazione del corrispettivo da parte della Consob. Nel caso in cui i titoli offerti in scambio non siano quotati, ai medesimi fini si applica la valutazione indicata dall’offerente in occasione della precedente offerta.

Art. 50-ter
(Conversione in contanti del corrispettivo su richiesta del possessore dei titoli)

1. L’entità del corrispettivo da corrispondere in contanti su richiesta del possessore dei titoli ai sensi dell’articolo 108, comma 5, del Testo unico è determinata:

a) nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia pari a quello della precedente offerta ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del Testo unico o dell’articolo 50-bis, comma 2, valorizzando i titoli offerti in scambio sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali rilevati nei cinque giorni precedenti la data di pagamento della precedente offerta. Nel caso in cui i titoli offerti in scambio non fossero quotati, ai medesimi fini si applica la valutazione indicata dall’offerente in occasione della precedente offerta;

b) in caso di determinazione da parte della Consob ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 3, in misura pari alla valutazione in termini monetari effettuata dalla Consob.

Art. 50-quater
(Corrispettivo per l’esercizio del diritto di acquisto)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 108, comma 3, del Testo unico, la determinazione del corrispettivo per l’esercizio del diritto di acquisto viene effettuata sulla base delle previsioni contenute negli articoli 50, 50-bis e 50-ter.

2. Nei casi indicati all’articolo 108, comma 5, del Testo unico, nell’ipotesi in cui il possessore dei titoli non opti per il corrispettivo in contanti nell’ambito della procedura ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del medesimo Testo unico, il corrispettivo per l’esercizio del diritto di acquisto assume la stessa forma di quello dell’offerta precedente.

Art. 50-quinquies
(Termini e procedura dell’obbligo e del diritto di acquisto)

1. La durata del periodo per la presentazione delle richieste di vendita connesse all’adempimento dell’obbligo di acquisto previsto all’articolo 108, commi 1 e 2, del Testo unico e dell’eventuale corrispettivo in contanti è concordata con la società di gestione del mercato tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni. La procedura per l’esercizio congiunto dell’obbligo di acquisto previsto dall’articolo 108, comma 1, del Testo unico e del diritto di acquisto previsto dall’articolo 111 del Testo unico è concordata con la Consob e la società di gestione del mercato.

2. L’offerente diffonde un comunicato ai sensi dell’articolo 36 contenente le informazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, commi 1 e 2, del Testo unico e per l’esercizio del diritto di acquisto cui previsto dall’articolo 111 del Testo unico.

3. Qualora, successivamente alla data ultima di pagamento del corrispettivo, si verifichino fatti nuovi o emergano elementi non noti al mercato idonei ad incidere sulla valutazione dei titoli oggetto dell’offerta, l’offerente, ai fini degli adempimenti informativi connessi all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, commi 1 e 2, del Testo unico, pubblica, ai sensi degli articoli 36, commi 3 e 4, e 38, un apposito documento informativo.

4. Qualora il superamento della soglia rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 108, comma 2, del Testo unico non avvenga a seguito di un’offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, l’offerente è tenuto alla pubblicazione di un documento con le modalità indicate dagli articoli 36, commi 3 e 4, e 38. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Titolo.

5. L’offerente, successivamente all’adempimento dell’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 2, del Testo unico, diffonde un comunicato ai sensi dell’articolo 36 con cui rende noti al mercato:

a) gli esiti dell’adempimento dell’obbligo di acquisto;

b) la partecipazione complessivamente detenuta nel capitale dell’emittente;

c) l’eventuale ricorrere dei presupposti previsti per l’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Testo unico e per l’esercizio del diritto di acquisto di cui all’articolo 111, comma 1, del Testo unico, indicandone le modalità di espletamento;

d) le ulteriori informazioni disponibili in merito alla revoca dei titoli dalla quotazione.

6. L’offerente, qualora ad esito dell’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Testo unico, intenda ripristinare il flottante, diffonde un comunicato ai sensi dell’articolo 36 recante le modalità e i termini dell’operazione di ripristino.

7. Nel periodo intercorrente tra la data di superamento delle soglie rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 108, commi 1 e 2 e dell’articolo 111 del Testo unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo si applicano gli articoli 41 e 42.

PARTE III
EMITTENTI

TITOLO I
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR
[224]

Capo I[225]
Disposizioni generali

Art. 51
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per:

a) “sponsor” o “listing partner”: l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari comunitari;

b) “obbligazioni strutturate”: 1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall’andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.

Capo II
Disposizioni riguardanti l’ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari
[226]

Art. 52 [227]
(Comunicazione alla Consob)

1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni, l’emittente o la persona che chiede l’ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Testo unico, la comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell’Allegato 1I.

1-bis. Prima della comunicazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l’operazione di ammissione possono essere illustrate alla Consob dall’emittente e/o dalla persona che chiede l’ammissione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto[228].

1-ter. La società di gestione del mercato comunica alla Consob l’avvenuta presentazione della domanda di ammissione o del giudizio di ammissibilità entro il giorno successivo alla presentazione della domanda, purché completa, da parte dell’emittente o di altra persona che chiede l’ammissione[229].

Art. 53 [230]
(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)

1. Il prospetto è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati[231].

2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, 34-octies e 34-novies[232].

3. Il supplemento previsto dall’articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sua eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche[233].

Art. 54
(Documento di informazione annuale)

…omissis…[234]

Art. 55
(Istruttoria della Consob)

omissis...[235]

Art. 56 [236]

(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)

1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall’emittente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell’inizio delle negoziazioni:

a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l’ammissione alle negoziazioni;

b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell’emittente;

c) o in forma elettronica nel sito internet dell’emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l’ammissione alle negoziazioni[237].

2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.

3. Nell’ipotesi in cui il prospetto è messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato consegna gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso[238].

4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301[239].

5. Si applica, ove compatibile, l’articolo 9, commi 5, 6 e 7.

6. Il prospetto, il prospetto di base e il documento di registrazione sono validi per il periodo indicato dall’articolo 10.

7. Alla pubblicazione del supplemento previsto dall’articolo 113, comma 2, del Testo unico si applica l’articolo 9, comma 8.

Art. 57 [240]
(Esenzioni dall’obbligo di pubblicare un prospetto)

1. L’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati:

a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l’emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

c) valori mobiliari offerti in occasione di un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;

d) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria[241];

e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell’offerta[242];

f) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o da parte dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa categoria dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli[243];

g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall’esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

h) valori mobiliari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:

1) tali valori mobiliari o valori mobiliari della stessa categoria siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;

2) per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l’ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato e messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina comunitaria;

3) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto 2), per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;

4) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;

5) la persona che chiede l’ammissione di un valore mobiliare alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;

6) il documento di sintesi di cui al punto 5) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all’articolo 56;

7) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall’emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione[244];

i) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell’Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea;

j) valori mobiliari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea;

k) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali valori mobiliari:

1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

l) …omissis…[245];

m) valori mobiliari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro.

2. Alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando l’entità degli attivi di quest’ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell’entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, si applica il comma 4[246].

3. …omissis…[247]

4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera d), ai fini del giudizio di equivalenza gli emittenti quotati che chiedono l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, trasmettono alla Consob il documento con le eventuali integrazioni da sottoporre alla stessa e l’istanza per ottenere tale giudizio almeno trenta giorni antecedenti la data di efficacia dell’operazione medesima. Si applica l’articolo 52, comma 1-bis[248].

5. Nel caso di ammissione alla negoziazione di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all’Allegato 1M, debitamente integrato delle informazioni richieste per l’ammissione alla negoziazione, purché tali valori mobiliari abbiano le seguenti caratteristiche:

1) il corrispettivo totale dell'ammissione alla negoziazione, calcolato all’interno dell’Unione Europea per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000[249];

2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato.

6. Nel caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100.000 euro, non vi è l’obbligo di redigere la nota di sintesi[250].

7. L’emittente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell’ammissione alla negoziazione dei valori mobiliari di cui alle lettere i) e j) del comma 1.

8. La Consob esprime il giudizio di equivalenza previsto dal comma 1, lettera d), entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione alla stessa del documento e dell’istanza trasmessi ai sensi del comma 4. Se la Consob, per motivi ragionevoli, ritiene necessarie informazioni supplementari, essa ne informa i soggetti previsti dal comma 4. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni dalla data della richiesta. In tal caso, il termine previsto per la formulazione del giudizio di equivalenza inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni[251].

Art. 58 [252]
(Validità comunitaria dell’approvazione del prospetto e regime linguistico)

1. Ai fini della validità comunitaria dell’approvazione di un prospetto da parte della Consob e da parte dell’autorità competente di un altro Stato membro della UE si applica l’articolo 11.

2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora venga chiesta l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, secondo il caso[253].

Capo III[254]
Disposizioni riguardanti l’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR[255]

Art. 59 [256]
(OICR italiani)

1. All’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-octies e 34-novies. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l’ammissione alle negoziazioni[257].

2. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di quote di fondi italiani chiusi, la comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene la sintetica descrizione dell’operazione, l’attestazione dell’esistenza dei presupposti necessari per l’effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell’Allegato 1I. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento e gli articoli 34-octies e34-novies. Il prospetto e l’eventuale supplemento previsto dall’articolo 113, comma 2, del Testo unico sono pubblicati ai sensi dell’articolo 56[258].

Art. 60
(OICR esteri)

1. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR comunitari armonizzati, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell’articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all’offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l’ammissione alle negoziazioni.

2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l’offerta in Italia previsti dall’articolo 19-quater.

3. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti comunitari non armonizzati ed extracomunitari si applicano gli articoli 27, comma 1, e 28. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell’Allegato 1I. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l’ammissione alle negoziazioni.

4. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi, diversi da quelli indicati nei commi successivi, la comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene la sintetica descrizione dell’operazione, l’attestazione dell’esistenza dei presupposti necessari per l’effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell’Allegato 1I. Si applicano gli articoli 27, commi 2 e 5, 28, e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.

5. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l’Italia è Stato membro d’origine, la comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene la sintetica descrizione dell’operazione, l’attestazione dell’esistenza dei presupposti necessari per l’effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell’Allegato 1I. Si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.

6. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l’Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 4, e 12, commi 4 e 5.

7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell’articolo 56.

8. All’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-octies e 34-novies[259].

Art. 61
(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates)

…omissis…[260]

Art. 62
(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma)

…omissis…[261]

Capo IV
Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari
[262]

Art. 63 [263]
(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)

1. Con la comunicazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall’articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un’offerta al pubblico relativa agli strumenti finanziari comunitari oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la comunicazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1I, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata anche dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l’offerta al pubblico[264].

2. Prima della comunicazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l’operazione possono essere illustrate alla Consob dall’emittente e/o dall’offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.

3. Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari comunitari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l’offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Si applicano gli articoli 8, comma 6, e 9, comma 8[265].

4. Si applica l’articolo 56, commi 1, 2, 3 e 4. Inoltre, il prospetto relativo all’ammissione di azioni alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta.

Art. 64
(Obblighi informativi)

omissis...[266]

Art. 64-bis
(Modalità per l’ammissione)

…omissis…[267]

TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo I
Disposizioni generali

Art. 65
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) “emittenti strumenti finanziari”: i soggetti che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia;

b) “emittenti valori mobiliari”: i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico;

c) “emittenti azioni”: i soggetti che emettono azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico;

d) “emittenti titoli di debito”: i soggetti che emettono titoli di debito ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico;

e) “informazioni regolamentate”: le informazioni indicate all’articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;

f) “media”: le agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni finanziarie;

g) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 113-ter del Testo unico, nel presente Capo, nel Capo VIII-bis e nell’Allegato 3I;

h) “utilizzatori” dello SDIR: l’emittente valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione;

i) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall’articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato in aderenza ai requisiti previsti nel presente Capo, nel Capo VIII-ter e nell’Allegato 3L[268].

1-bis. Nel presente Titolo si intende per:

a) “Stato membro d’origine”:

1) per gli emittenti di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1.000 euro o per gli emittenti di azioni:

- se l'emittente ha sede nell’Unione Europea, lo Stato membro nel quale ha la sede legale;

- se l'emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro previsto dall’articolo 93-bis, comma 1, lettera f), punto 3) del Testo unico;

2) per gli emittenti diversi da quelli di cui al punto 1), a scelta dell’emittente, lo Stato membro in cui l’emittente ha la sede legale o uno degli Stati membri che hanno ammesso i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato sul loro territorio. L’emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d’origine. La scelta resta valida per almeno tre anni fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3, 4 e 4-bis, del Testo unico.

La definizione di "Stato membro d'origine" si applica ai titoli di debito in valute diverse dall'euro, purché il relativo valore nominale unitario, alla data dell'emissione, sia inferiore a 1.000 euro, a meno che tale valore sia pressoché equivalente a 1.000 euro;

b) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, nel quale i valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato[269].

1-ter. Nel presente Titolo per “titoli di debito” si intendono le obbligazioni e gli altri titoli di debito, ad eccezione dei valori mobiliari equivalenti ad azioni o che, in caso di conversione o di esercizio dei diritti da essi conferiti, comportano il diritto di acquisire azioni o valori mobiliari equivalenti ad azioni[270].

1-quater. Nel presente Titolo per “dirigenti con responsabilità strategiche” si intendono i soggetti così definiti nell’Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato[271].

2. Nella Sezione I[272] del Capo II del presente Titolo si intendono per:

a) “raccomandazione”: ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o a emittenti di tali strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti;

b) “ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento”:

- informazioni elaborate da un analista finanziario indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente strumenti finanziari;

- informazioni elaborate da soggetti diversi dai soggetti di cui al precedente alinea intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario;

c) “valutazioni del merito di credito”: giudizi sul merito di credito degli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o di un emittente tali strumenti finanziari, destinati ai canali di divulgazione o al pubblico, prodotti utilizzando un sistema di classificazione predefinito;

d) “soggetto pertinente”: persona fisica o giuridica che produce o diffonde raccomandazioni nell'esercizio della propria professione o attività;

e) “persona giuridica collegata”: persona giuridica in rapporto di controllo, ovvero sottoposta a comune controllo, con il soggetto pertinente;

f) “emittente”: l'emittente strumenti finanziari al quale direttamente o indirettamente una raccomandazione si riferisce;

g) “ canale di divulgazione”: un canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche;

h) “informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche”: informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone[273].

3. Ai fini della definizione contenuta nel precedente comma 2, lettera a), non si considerano raccomandazioni i consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personalizzate, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari[274].

3-bis. Nella Sezione VI del Capo II del presente Titolo si intende per “codici di comportamento”: i codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria[275].

Art. 65-bis[276]
(Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti valori mobiliari rendono pubbliche le informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione in tutta l’Unione Europea. A tale fine le informazioni sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono:

a) la relativa diffusione:

1. per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell’Unione Europea, ad un pubblico il più ampio possibile;

2. ai media:

a. nel loro testo integrale senza editing;

b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso non autorizzato nonché da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni;

b) la sicurezza della ricezione rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni regolamentate. Il soggetto tenuto alla diffusione delle informazioni non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni regolamentate sono state comunicate;

c) che le informazioni siano comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta di informazioni regolamentate e identifichino chiaramente l'emittente in questione, l'oggetto delle informazioni e l'ora e la data della loro comunicazione da parte del soggetto ad essa tenuto.

2. Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, e ove specificamente indicato nel presente regolamento, il requisito indicato al comma 1, lettera a), numero 2, punto a., è considerato soddisfatto se l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate viene comunicato ai media, trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e indica in quale sito internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, tali informazioni sono disponibili[276-bis].

3. Gli emittenti valori mobiliari predispongono, ove non già disponibile, un sito internet per la pubblicazione delle informazioni regolamentate.

Art. 65-ter
(Codifica delle informazioni regolamentate)

1. I soggetti indicati nell’articolo 65-bis, comma 1, attribuiscono a ciascuna tipologia di informazioni regolamentate diffuse un codice identificativo indicato nell’Allegato 3N, secondo le modalità indicate nell’Allegato 3I[277].

Art. 65-quater [278]
(Regime linguistico)

1. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati soltanto in Italia e l’Italia è lo Stato membro di origine, le informazioni regolamentate sono comunicate in italiano.

2. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di più Stati membri dell’Unione Europea inclusa l’Italia e l’Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate:

a) in italiano; e

b) a scelta dell’emittente, o in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, gli emittenti esteri che abbiano scelto l’Italia come Stato membro d’origine possono comunicare le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

4. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di uno o più Stati membri ospitanti, ma non in Italia, e l’Italia è lo Stato membro d’origine, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell’emittente:

a) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale; o

b) in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e, in tal caso, anche in italiano.

5. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia che è Stato membro ospitante, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell’emittente:

a) in italiano; o

b) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

6. In deroga ai commi 1, 2 e 4, qualora i valori mobiliari il cui valore nominale unitario ammonti a almeno 100.000 euro o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, sia almeno equivalente a 100.000 euro alla data di emissione, siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, le informazioni regolamentate sono comunicate al pubblico a scelta dell’emittente o della persona che ha chiesto tale ammissione, senza il consenso dell’emittente:

a) o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, o

b) in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e, in quest’ultimo caso, anche in italiano.

La deroga prevista dal presente comma si applica altresì ai titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione[279].

Art. 65-quinquies
(Diffusione delle informazioni regolamentate mediante l’utilizzo di uno SDIR)

1. I soggetti indicati nell’articolo 65-bis, comma 1, possono diffondere al pubblico le informazioni regolamentate tramite uno SDIR.

2. Il soggetto che intende utilizzare uno SDIR:

a) individua uno SDIR tra quelli inclusi nell’elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob, quale sistema dedicato alla diffusione di tutte le informazioni regolamentate, e ne dà comunicazione alla Consob prima dell’inizio del servizio, trasmettendo copia del contratto concluso con il gestore del sistema;

b) comunica al gestore dello SDIR il nominativo di un referente per i necessari contatti, indicando i dati di riferimento descritti nell’Allegato 3I;

c) pubblica sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR utilizzato;

d) deve essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate, i dettagli di qualsiasi embargo posto da lui medesimo sulle informazioni regolamentate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un nuovo SDIR in sostituzione di quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 2 per la comunicazione della scelta del nuovo SDIR[280].

Art. 65-sexies
(Diffusione in proprio delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti valori mobiliari che non si avvalgono di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, inviano alla Consob:

a) non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano dei propri valori mobiliari, ovvero entro congruo anticipo rispetto alla cessazione del servizio prestato da uno SDIR precedentemente incaricato, un documento idoneo ad attestare che le modalità da utilizzare per la diffusione delle informazioni regolamentate sono conformi a quanto stabilito nell’Allegato 3I;

b) un rapporto informativo annuale sul rispetto delle condizioni stabilite nell’Allegato 3I. Il rapporto, elaborato secondo l’Allegato 3O, è trasmesso entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento.

2. La Consob, ove ritenga che le modalità di diffusione delle informazioni regolamentate non siano idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dall’Allegato 3I, può proibire la negoziazione ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 9, lettera b), del Testo unico dandone informazione all’emittente e alla società di gestione del mercato regolamentato almeno dieci giorni prima della data prevista per l’inizio delle negoziazioni.

3. I soggetti indicati al comma 1 devono essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate:

a) il nome della persona che ha comunicato le informazioni ai media;

b) i dettagli di convalida della sicurezza;

c) l'ora e la data in cui le informazioni sono state comunicate ai media;

d) il supporto sul quale le informazioni sono state comunicate;

e) se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.

4. I soggetti indicati al comma 1 pubblicano sul proprio sito internet l’informazione relativa alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate[281].

Art. 65-septies [282]
(Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti valori mobiliari, non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione:

a) individuano un meccanismo di stoccaggio autorizzato, quale sistema dedicato al mantenimento di tutte le informazioni regolamentate e ne danno contestuale comunicazione al proprio soggetto controllante e alla Consob, inviando a quest’ultima copia del contratto concluso con il gestore del meccanismo;

b) pubblicano sul proprio sito internet la denominazione e l’indirizzo internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio.

3. Le informazioni trasmesse dai soggetti indicati al comma 1 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob[283].

3-bis. Ai fini dello stoccaggio e del deposito presso la Consob, gli emittenti valori mobiliari:

a) inviano le informazioni regolamentate relative agli emittenti valori mobiliari controllati al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato dagli stessi controllati, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio;

b) assicurano la pubblicazione delle informazioni regolamentate relative agli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari controllati nel sito internet degli stessi controllati[284].

4. Ove le informazioni regolamentate previste dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esse sono trasmesse alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, da parte dei soggetti indicati al comma 1[285].

5. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano nel proprio sito internet le informazioni regolamentate ad essi relative entro l’apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione. Le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni[286].

6. I soggetti indicati al comma 1 si considerano aver adempiuto:

a) l’obbligo previsto nel comma 4 qualora utilizzino uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate;

b) gli obblighi previsti nei commi 2 e 3 qualora utilizzino, per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR che svolga per loro conto il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

7. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un meccanismo di stoccaggio autorizzato diverso da quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 1 per la comunicazione della scelta del nuovo meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Art. 65-octies [287]
(Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte degli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani) [288]

1. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani possono diffondere le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa e le pubblicano sul proprio sito internet. Si applicano gli articoli 65-bis, comma 3 e 65-septies, comma 5[289].

2. …omissis…[290]

3. …omissis…[291]

3-bis. …omissis…[292]

4. I soggetti indicati al comma 1 e i loro controllanti depositano le informazioni presso la Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all’indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob.

5. I soggetti indicati nel comma 1 diffondono le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale[293].

Art. 65-novies
(Comunicazioni nel periodo precedente l’ammissione alle negoziazioni)

1. I soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati in Italia, se non rispettano le disposizioni del presente Capo nel periodo antecedente l’inizio delle negoziazioni, adempiono gli obblighi informativi:

a) inviando le informazioni ad almeno due agenzie di stampa;

b) pubblicando le informazioni nel proprio sito internet.

2. Le informazioni diffuse secondo quanto previsto nelle lettere a) e b) del comma 1 sono contestualmente trasmesse alla Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all’indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob e alla società di gestione del mercato secondo le modalità dalla stessa stabilite[294].

Art. 65-decies [295]
(Procedura e comunicazione per la scelta dello Stato membro di origine) [296]

1. Gli emittenti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3, 4 e 4-bis, del Testo unico, che scelgono l’Italia quale Stato membro di origine, comunicano tale scelta inviando, senza indugio, un comunicato:

a) con le modalità previste all’articolo 65-novies, nei casidi presentazione della prima richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

b) con le modalità di cui all’articolo 65-bis, comma 1, nei casidi scelta dell’Italia quale Stato membro di origine diversi da quelli indicati nella lettera a)[297].

1-bis. La comunicazione per la scelta dello Stato membro d’origine è effettuata mediante invio dell’apposito modulo predisposto dall’AESFEM, anche nei casi in cui l’Italia è stato membro ospitante[298].

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli emittenti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 4 e 4-bis, del Testo unico, che hanno la sede legale in Italia e i cui titoli di debito sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente in mercati regolamentati italiani[299].

3. Il comunicato previsto al comma 1 è contestualmente trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e alla Consob ai sensi dell’articolo65-septies, con le modalità previste negli Allegati 3L e 3M.

3-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 comunicano alla Consob, senza indugio, l’eventuale variazione in ordine alla scelta dello Stato membro d’origine con le modalità previste all’articolo 65-novies, comma 2[300].

Art. 65-undecies [301]
(Ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell’emittente)

1. Per l’adempimento degli obblighi informativi previsti dall’articolo 113-ter, comma 6, del Testo unico, le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai soggetti che hanno chiesto, senza il consenso dell’emittente, l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia di valori mobiliari o quote di fondi chiusi diversi da quelli già ammessi in un mercato regolamentato nell’Unione Europea[302].

Capo II
Comunicazioni al pubblico

Sezione I
Informazione su eventi e circostanze rilevanti
[303]

Art. 65-duodecies
(Ambito di applicazione)

1. Gli articoli 66, 66-bis, 67 e 68 nonché le disposizioni che a tali articoli fanno rinvio non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell’emittente.

2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 66, 66-bis, 67, 68, 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-septies, 69-octies, 69-novies e 69-decies nonché delle disposizioni che a tali articoli fanno rinvio, per emittenti strumenti finanziari si intendono anche i soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani[304].

Art. 66 [305]
(Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel Capo I.

2. Gli emittenti strumenti finanziari assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità indicate nel Capo I;

c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;

d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato[306].

3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste nel Capo I:

a) delle proprie situazioni contabili destinate a essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio e tali soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, ovvero quando le medesime situazioni contabili o le medesime informazioni abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza. È in ogni caso effettuata nel normale esercizio del lavoro della professione, della funzione o dell’ufficio la comunicazione che adempie un obbligo normativo[307];

b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

4. …omissis…[308]

Art. 66-bis [309]
(Ritardo della comunicazione)

1. In applicazione dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico i soggetti ivi indicati possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi.

2. Le circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 includono quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un’operazione da parte dell’emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;

b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall’assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico[310].

3. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del Testo unico devono controllare l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l’adozione di efficaci misure che consentano:

a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;

b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;

c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.

4. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del Testo unico danno notizia alla Consob dell’avvenuto ritardo, indicando le connesse circostanze, immediatamente dopola diffusione al pubblico della medesima informazione[311].

5. La Consob, avuta comunque notizia di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, può richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese degli interessati[312].

Art. 67
(Compiti della società di gestione del mercato)

1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti[313].

2. Gli emittenti strumenti finanziari osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1[314].

3. …omissis…[315]

4. …omissis…[316]

Art. 68
(Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo)

1. Gli emittenti strumenti finanziari possono comunicare a soggetti terzi dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione nonché dati contabili di periodo purché sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) tali dati siano contestualmente messi a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Capo I;

b) i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale e la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio.

2. Gli emittenti strumenti finanziari verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi messi a disposizione del pubblico e rendono pubbliche senza indugio con le modalità indicate nel Capo I, le informazioni che riguardano ogni rilevante scostamento[317].

Sezione II[318]
Raccomandazioni

Art. 69 [319]
(Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni)

1. Le raccomandazioni riportano in modo chiaro e visibile l'identità del soggetto responsabile della loro produzione, in particolare il nome e la funzione del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la denominazione della persona giuridica responsabile della sua produzione. Nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione riporta l'identità dell’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento. Qualora il soggetto pertinente non sia un soggetto abilitato, ma sia sottoposto a norme di autoregolamentazione o a codici di condotta, tale soggetto include nella raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione di tali norme o codici da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.

Art. 69-bis [320]
(Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni)

1. I soggetti pertinenti producono le raccomandazioni con diligenza assicurando in ogni caso, che:

a) i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;

b) tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indicato;

c) tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.

2. Nel caso di raccomandazioni prodotte in forma non scritta i soggetti pertinenti adempiono alle disposizioni contenute nel comma 1 tenendo conto delle specifiche esigenze di sintesi, immediatezza e comprensione da parte del pubblico connesse con tale modalità di diffusione.

3. I soggetti pertinenti devono predisporre misure idonee a dimostrare, su richiesta della Consob, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.

Art. 69-ter [321]
(Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni)

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-bis, qualora il soggetto pertinente sia un analista finanziario indipendente, un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente è tenuto ad assicurare almeno che nelle raccomandazioni:

a) tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e modificata a seguito di tale comunicazione prima della diffusione al pubblico;

b) ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente strumenti finanziari o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata;

c) il significato di ogni raccomandazione formulata, quale "acquistare", "vendere" o "mantenere", che includa eventualmente anche l'orizzonte temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;

d) venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni modifica di rilievo della politica di copertura precedentemente annunciata;

e) vengano indicate in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora cui si riferiscono tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati;

f) nel caso in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la sua pubblicazione, tale modifica e la data della precedente raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e visibile.

Art. 69-quater [322]
(Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse)

1. I soggetti pertinenti indicano nella raccomandazione tutti i rapporti e tutte le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da comprometterne l'obiettività, con particolare riguardo al caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante conflitto di interesse derivante da rapporti con l'emittente. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le predette circostanze e rapporti si riferiscono anche alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per il soggetto pertinente sulla base di un contratto di lavoro o altro, quando tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione.

2. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le informazioni da includere nella raccomandazione conformemente al comma 1 comprendono almeno:

a) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate che siano accessibili o che si possono ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che partecipano alla preparazione della raccomandazione;

b) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al pubblico.

Art. 69-quinquies [323]
(Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-quater, le raccomandazioni, prodotte da un analista finanziario indipendente, da un soggetto abilitato, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, indicano in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative agli interessi e ai conflitti di interesse:

a) partecipazioni significative esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte, e l'emittente dall'altra. Le partecipazioni sono significative almeno quando:

- il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell'emittente superiore al 3% del totale del capitale azionario emesso; o

- l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 3% del totale del capitale azionario emesso[324];

b) altri interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente, o dalle persone giuridiche collegate, in rapporto all'emittente;

c) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate operano come market maker o come fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente;

d) se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate hanno svolto funzioni di lead-manager o di co-lead-manager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente;

e) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento o alla promessa di pagamento di un compenso;

f) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con l'emittente relativo alla produzione della raccomandazione;

g) nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione indica, in relazione alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per tale soggetto sulla base di un contratto di lavoro o altro e qualora tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione:

- se la remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate; e

- il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e la data dell'acquisto, nel caso in cui tali persone hanno ricevuto o acquistato le azioni dell'emittente prima di un'offerta pubblica di tali azioni.

2. I soggetti abilitati che producono raccomandazioni comunicano al pubblico:

a) in termini generali, i meccanismi organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni, posti in essere all'interno del soggetto abilitato per prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni;

b) a scadenza trimestrale, la percentuale delle raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere" ovvero espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali categorie la percentuale degli emittenti ai quali i soggetti abilitati hanno fornito rilevanti servizi di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici mesi.

3. La comunicazione al pubblico delle informazioni indicate al comma 2 è effettuata mediante pubblicazione su apposito sito internet che consenta una diretta e facile consultazione da parte del pubblico ovvero altra fonte che consenta una consultazione con modalità equivalenti e con menzione chiara e visibile nella raccomandazione di un rinvio a tale sito o fonte.

Art. 69-sexies [325]
(Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi)

1. I soggetti pertinenti che diffondono, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione prodotta da un terzo, indicano in modo chiaro e visibile l'identità di detto soggetto pertinente.

2. Qualora una raccomandazione prodotta da un terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di un'informazione diffusa dal soggetto pertinente, detta informazione indica chiaramente in modo dettagliato la modifica sostanziale.

3. Quando la modifica sostanziale indicata al comma 2 consiste in un cambiamento di orientamento della raccomandazione, il soggetto pertinente che diffonde la raccomandazione osserva, in relazione alla modifica sostanziale, gli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater a carico del soggetto che produce la raccomandazione.

4. I soggetti pertinenti che diffondono la sintesi di una raccomandazione prodotta da un terzo assicurano che la sintesi sia chiara e non forviante e menzionano nella stessa sintesi il documento originario e il luogo in cui le informazioni pubbliche relative al documento originario possano essere direttamente e facilmente consultate.

5. I soggetti pertinenti persone giuridiche che direttamente o per il tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione sostanzialmente modificata adottano una procedura che prevede di indicare nell’informazione ai destinatari dove è possibile avere accesso all'identità del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, alla raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, a condizione che questi elementi siano pubblici.

6. In aggiunta agli obblighi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, qualora il soggetto pertinente che diffonde le raccomandazioni prodotte da un terzo sia un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente:

a) comunica al pubblico in modo chiaro e visibile nell’informazione diffusa il nome dell’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento;

b) ottempera agli obblighi previsti dall’articolo 69-quinquies a carico del soggetto che ha prodotto la raccomandazione qualora tale soggetto non l'abbia ancora diffusa al pubblico;

c) ottempera agli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater e 69-quinquies qualora abbia modificato sostanzialmente la raccomandazione.

Art. 69-septies [326]
(Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni)

1. Nei casi in cui le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69-ter, comma 1, lettere a), b) e c), 69-quater, commi 1 e 2, e 69-quinquies, comma 1, siano sproporzionate rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, ovvero le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69, comma 1, 69-ter, comma 1, 69-quater, commi 1 e 2, e 69-quinquies, comma 1, siano sproporzionate nel caso di raccomandazioni prodotte nella forma non scritta, i soggetti pertinenti possono adempiere l’obbligo di pubblicazione delle informazioni ivi previste indicando nella stessa raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione delle stesse informazioni da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.

2. Nei casi indicati al comma 1, le informazioni contenute nel sito internet o in altra apposita fonte devono essere tempestivamente aggiornate. Le informazioni devono essere mantenute a disposizione del pubblico, con indicazione della data di riferimento e ordinate cronologicamente, per almeno tre anni.

Art. 69-octies [327]
(Norme di autoregolamentazione dei giornalisti)

1. La Consob valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione previste dall’articolo 114, comma 10, del Testo unico consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 69, 69-bis, 69-quater, 69-sexies e 69-septies.

2. A tal fine, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti trasmette tali norme alla Consob che, entro centoventi giorni dalla ricezione, delibera in merito alla sussistenza delle condizioni indicate nel comma precedente.

3. In qualunque momento la Consob può proporre al Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti integrazioni e modifiche alle norme indicate al comma 1.

4. Le norme di autoregolamentazione e la delibera della Consob sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

5. I precedenti commi si applicano anche laddove il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti apporti modifiche alle proprie norme di autoregolamentazione.

Art. 69-novies [328]
(Pubblicazione delle raccomandazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati nonché i soggetti in rapporto di controllo con essi, che diffondono raccomandazioni in forma scritta, ne trasmettono copia alla Consob contestualmente all’inizio della loro distribuzione[329].

2. Qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) presenza di notizie sui contenuti di una raccomandazione attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;

b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all’ultimo prezzo del giorno precedente e/o sensibile variazione del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente;

c) sia già stata diffusa la raccomandazione indicata alla lettera a),

i soggetti previsti dal comma 1, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione della raccomandazione.

3. La pubblicazione prevista al comma 2 è effettuata:

a) dagli emittenti e dai soggetti in rapporto di controllo, ai sensi del Capo I;

b) dai soggetti abilitati e dalle persone giuridiche in rapporto di controllo secondo una delle seguenti modalità:

1) trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero

2) messa a disposizione direttamente nel proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione con l’indicazione del sito internet nel quale la raccomandazione è pubblicata.

La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso alla società di gestione del mercato, previsti nei punti 1) e 2), avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate[330].

Sezione III[331]
Valutazioni del merito di credito

Art. 69-decies
(Disposizioni applicabili)

1. Lo svolgimento dell’attività di emissione di rating del credito è svolta in conformità al Regolamento n. 1060/2009/CE e successive modifiche[332].

Sezione IV[333]
Informazione su operazioni straordinarie

Art. 70 [334]
(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell’assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la documentazione prevista dall’articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile.

2. La relazione illustrativa dell’organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-quinquies e 2506-ter del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A e resa pubblica con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.

3. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-ter del codice civile attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

b) lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

4. Per gli aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, gli emittenti azioni:

a) almeno trenta giorni prima di quello dell’assemblea trasmettono alla Consob, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile, redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A;

b) almeno ventun giorni prima di quello dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa prevista dalla precedente lettera a);

c) almeno ventun giorni prima di quello dell’assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. La relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale ai sensi dell’articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343-ter, comma 2, del codice civile, è messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea[335].

5. …omissis…[336]

6. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3B, o su richiesta della Consob, in relazione alle caratteristiche dell’operazione salvo quanto previsto al comma 8, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e con modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea, un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 3B.

7. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi precedenti siano deliberate da organi diversi dall’assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2505, comma 2, 2505–bis, comma 2, 2506-ter nonché dell’articolo 2443, commi 2 e 3, del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 4 per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell’organo competente, sono messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dal codice civile presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies;

b) il documento informativo indicato nel comma 6 è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro quindici giorni dalla delibera dell’organo competente;

c) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.

7-bis. Alla diffusione delle informazioni previste nel presente articolo si applica l’articolo 65-bis, comma 2[337].

8. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 6, dandone comunicazione alla Consob, alla società di gestione del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico[338].

Art. 70-bis [339]
(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati a uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese previsto dall'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

2. Nei casi in cui l’operazione indicata nel comma 1 sia deliberata dall’assemblea, gli emittenti azioni:

a) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile;

b) almeno ventun giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo.

3. …omissis…[340]

4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la documentazione prevista dall’articolo 2447-novies, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.

5. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, il contratto previsto dall’articolo 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’articolo 2447-decies, comma 3, lettera a).

6. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nel presente articolo si applica l’articolo 65-bis, comma 2.

Art. 71 [341]
(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3B, o su richiesta della Consob, in relazione alle caratteristiche dell’operazione, salvo quanto previsto al comma 1-bis, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro quindici giorni dalla conclusione dell’operazione, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B. Si applica l’articolo 65-bis, comma 2[342].

1-bis. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all’adempimento previsto dal comma 1, dandone comunicazione alla Consob, alla società di gestione del mercato e al pubblico all’atto della presentazione della domanda finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni. L’informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all’interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell’articolo 154-ter del Testo unico[343].

Art. 71-bis
(Operazioni con parti correlate)

omissis[344]

Art. 72 [345]
(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)

1. Gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'emissione di obbligazioni, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. La medesima relazione è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea[346].

1-bis. Gli stessi emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione[347].

2. …omissis…[348]

3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del codice civile, nel termine e con le modalità previste dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione e il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni[349].

4. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, nonché presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo già pubblicata ai sensi dei commi 1 e 2 integrata con le informazioni necessarie per la conversione. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li pubblica nel proprio sito internet entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso diffuso con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.

5. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data con un avviso diffuso con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.

6. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1, 1-bis e 3 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1, 1-bis e 3, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, nei termini previsti dal codice civile, presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies;

b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni[350].

7. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nei commi 1, 1-bis, 3, 4, primo periodo, e 6 si applica l’articolo 65-bis, comma 2[351].

8. Le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi sono trasmesse alla Consob entro trenta giorni dalla riunione consiliare attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione[352].

Art. 73 [353]
(Acquisto e alienazione di azioni proprie)

1. Gli emittenti azioni, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nel presente comma si applica l’articolo 65-bis, comma 2.

2. …omissis…[354]

Art. 74 [355]
(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)

1. Gli emittenti azioni, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale con le osservazioni dell’organo di controllo redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. …omissis…[356]

3. Nei casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per perdite sia di competenza di organi diversi dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.

4. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l’articolo 65-bis, comma 2.

Art. 75
(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)

1. Agli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dello statuto idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l'articolo 70, commi 1, 2, 4, 5 e 7 e l'articolo 72.

2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2447-bis del codice civile, si applica l’articolo 70-bis.

3. Gli emittenti previsti dal comma 1 trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3, la documentazione prevista dall’articolo 77, commi 1, 2 e 3, e quella prevista dall’articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico.

4. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico[357].

Art. 76
(Avviso al pubblico)

…omissis…[358]

Sezione V[359]
Informazione periodica

Art. 77 [360]
(Relazione finanziaria annuale)

1. Gli emittenti valori mobiliari, entro i termini previsti dall'articolo 154-ter, commi 1 e 1-bis, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, i documenti previsti dall'articolo 154-ter, comma 1, del Testo unico[361].

1-bis. I documenti indicati dal comma 1 sono messi a disposizione del pubblico nel sito internet dell’emittente per ameno dieci anni dalla prima pubblicazione[362].

2. …omissis…[363]

2-bis. Gli emittenti indicati nel comma 1, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429, comma 4, del codice civile nonché il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate previsto dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile[364].

3. Entro trenta giorni dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza convocati per l'approvazione del bilancio e con le modalità previste dal comma 1, le società indicate nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza[365].

Art. 78 [366]
(Note al bilancio)

1. …omissis…[367]

1-bis. Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, le eventuali operazioni effettuate per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ai sensi dell’articolo 2358, comma 3, del codice civile, descrivendole in modo tale da consentire un agevole raccordo con i dati di bilancio relativi agli eventuali crediti concessi e alle garanzie prestate[368].

Art. 79
(Relazione sulla gestione)

omissis[369]

Art. 80
(Parere dell’organo di controllo sul conferimento dell’incarico di revisione)

…omissis…[370]

Art. 81 [371]
(Relazione finanziaria semestrale)

1. …omissis…[372]

2. Gli emittenti valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, i documenti previsti nell’articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico[373].

2-bis. I documenti indicati dal comma 2 sono messi a disposizione del pubblico nel sito internet dell’emittente per almeno dieci anni dalla prima pubblicazione[374].

Art. 81-bis
(Relazione semestrale – regime transitorio)

…omissis…[375]

Art. 81-ter [376]

(Attestazione relativa al bilancio di esercizio,

al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato) [377]

1. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l’attestazione prevista dall’articolo 154-bis, comma 5 del Testo unico secondo i modelli indicati nell’Allegato 3C-ter[378].

Art. 82
(Resoconto intermedio di gestione)

…omissis…[379]

Art. 82-bis
(Relazione trimestrale - regime transitorio)

…omissis…[380]

Art. 82-ter
(Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive)

1. Gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, previste dall’articolo 154-ter, commi 1 e 2, del Testo unico, si attengono ai seguenti principi e criteri applicativi:

a) rendono pubblica l'intenzione di comunicare tali informazioni, specificando i relativi elementi informativi, in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo;

b) specificano i termini per l’approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive da parte dell’organo competente;

c) garantiscono la coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità dei relativi elementi informativi con i corrispondenti dati contenuti nelle relazioni finanziarie precedentemente diffuse al pubblico;

d) assicurano un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione delle informazioni in tutta l’Unione Europea.

2. Nel caso in cui gli emittenti di cui al comma 1 intendano modificare gli elementi informativi di cui alla lettera a), o interrompere la comunicazione al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rendono pubbliche le decisioni assunte e le relative motivazioni. Ai fini della chiarezza e stabilità dell’informazione societaria, la decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive è efficace a partire dall’esercizio successivo.

3. Le comunicazioni al pubblico indicate dai commi 1 e 2 sono effettuate con le modalità previste dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies[380-bis].



Art. 83 [381]
(Esenzioni)

1. Gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall’articolo 154-ter del Testo unico non si applicano a[382]:

a) Stato, Regioni e Enti locali, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro dell’Unione Europea, Banca Centrale Europea, il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall’accordo quadro del FESF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell’unione monetaria europea prestando un’assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l’euro, e banche centrali nazionali degli Stati membri, a prescindere dai valori mobiliari emessi[383];

b) emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall’euro. Tale esenzione si applica anche agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione Europea prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione[384].

Sezione VI[385]
Altre informazioni

Art. 83-bis [386]
(Informazioni sulla modifica dei diritti)

1. Gli emittenti azioni pubblicano senza indugio, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, qualsiasi modifica nei diritti inerenti alle varie categorie di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, compresi i cambiamenti nei diritti inerenti a derivati emessi dall'emittente stesso e che danno diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni di tale emittente ovvero il cui rendimento è collegato a tali azioni[387].

2. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni pubblicano senza indugio, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, qualsiasi modifica nei diritti dei possessori di tali valori mobiliari diversi dalle azioni, compresi i cambiamenti delle condizioni ad essi relative che possano indirettamente pregiudicare detti diritti, in particolare a seguito di una modifica delle condizioni relative al prestito o dei tassi di interesse[388].

3. …omissis…[389]

4. …omissis….[390]

Art. 84 [391]
(Informazioni sull’esercizio dei diritti)

1. I soggetti indicati nell’articolo 92, comma 2, del Testo unico forniscono al pubblico senza indugio, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, garantendo che le stesse siano disponibili nello Stato membro d’origine o nello Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato e preservandone l’integrità[392].

2. Gli emittenti azioni pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, con il contenuto previsto dall'articolo 125-bis del Testo unico con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies[393].

2-bis. Le società cooperative pubblicano in conformità a quanto previsto dal comma precedente, l’avviso di convocazione dell’assemblea, contenente le informazioni richieste ai sensi degli articoli 125-bis e 135-bis del Testo unico[394].

3. Gli emittenti azioni, con delibera assembleare, possono prevedere che, per la trasmissione delle informazioni agli azionisti, anche per il tramite degli intermediari depositari, siano utilizzati mezzi elettronici, purché tale modalità di comunicazione sia disciplinata nel rispetto almeno delle condizioni seguenti:

a) l'uso dei mezzi elettronici non dipende in alcun modo dall'ubicazione della sede, del domicilio o della residenza dell'azionista o delle persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto;

b) vengono posti in atto sistemi di identificazione in modo tale che gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto o di dare istruzioni in merito siano effettivamente informati;

c) gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche aventi il diritto di acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto sono contattati per iscritto per richiedere il loro consenso sull'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni; se questi non esprimono obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo, il loro consenso può considerarsi acquisito. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento;

d) qualsiasi imputazione dei costi connessi alla trasmissione di tali informazioni con mezzi elettronici è stabilita dall'emittente conformemente al principio di parità di trattamento di cui all’articolo 92 del Testo unico.

4. Gli adempimenti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono curati dall’emittente anche tramite gli intermediari depositari.

5. …omissis…[395]

6. Per la trasmissione delle informazioni ai possessori di titoli di debito, gli emittenti che hanno l’Italia come Stato membro di origine possono utilizzare mezzi elettronici, purché la decisione sia presa nell'assemblea speciale dei possessori di tali titoli, nel rispetto almeno delle condizioni indicate nei commi 3 e 4.

7. Se sono invitati ad un'assemblea soltanto i possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario ammonta a almeno 100.000 euro, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro il cui valore nominale unitario è almeno equivalente a 100.000 euro alla data di emissione, l'emittente può scegliere come sede dell'assemblea qualsiasi Stato membro, purché tutti gli strumenti e informazioni necessarie per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato membro. Tale opzione si applica altresì ai possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione Europea prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione, sempre che tutti gli strumenti e le informazioni necessari a consentire a tali possessori di esercitare i loro diritti siano messi a disposizione nello Stato membro scelto dall’emittente[396].

Art. 84-bis [397]
(Informazioni sull’attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3A, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea convocata per deliberare sui piani di compensi previsti dall'articolo 114-bis del Testo unico e con le seguenti modalità:

a) messa a disposizione presso la sede sociale;

b) pubblicazione sul proprio sito internet, per un periodo di tempo pari alla durata dei piani;

c) le altre modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies. Si applica l'articolo 65-bis, comma 2[398].

1-bis. …omissis…[399]

2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’Allegato 3A, Schema 7, per piani di particolare rilevanza di cui all’articolo 114-bis, comma 3 del Testo unico si intendono quelli riguardanti gli emittenti azioni, che prevedono tra i beneficiari:

a) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell’emittente azioni[400];

b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione delle società controllate dall’emittente azioni[401];

c) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione delle società controllanti l’emittente azioni[402];

d) le persone fisiche controllanti l’emittente azioni, che siano dipendenti dell’emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato[403].

3. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia informano il pubblico, senza indugio e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies delle deliberazioni con le quali l'organo competente sottopone all’approvazione dell’assemblea i piani di compensi, se tali deliberazioni integrano la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del Testo unico, mediante un apposito comunicato contenente almeno:

a) la descrizione dei soggetti destinatari nella forma prevista nell’Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 1;

b) gli elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i piani di compensi, indicate nell’Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4;

c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani[404].

4. Gli emittenti azioni, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del Testo unico, informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, in merito ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, nelle medesime società controllate ovvero in altre società controllanti o controllate, nel caso in cui dette deliberazioni integrino la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del Testo unico. Il comunicato diffuso al pubblico contiene almeno le informazioni previste dal comma 3[405].

5. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia informano il pubblico:

a) delle decisioni dell'organo competente inerenti all’attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall’assemblea dei medesimi emittenti;

b) degli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti le opzioni, indicati nell’Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4.23;

entro la data di pubblicazione della relazione sulla remunerazione, prevista dall’articolo 123-ter del Testo unico, successiva agli intervenuti decisioni e adeguamenti indicati alle lettere a) e b), riportando le informazioni di cui all’Allegato 3A, Schema 7, per le relative materie e la tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell’Allegato 3A, Schema 7, compilata sulla base dei criteri ivi indicati, ovvero mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell’articolo 84-quater[406].

6. Gli emittenti azioni forniscono senza indugio e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies le informazioni previste nel comma 5, lettere a) e b), riguardanti i piani di compensi deliberati dalle società controllate, già comunicati ai sensi del comma 4[407].

Art. 84-ter [408]
(Relazioni illustrative)

1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, le relazioni previste dall'articolo 125-ter, commi 1 e 3, del Testo unico[409].

Art. 84-quater [410]
(Relazione sulla remunerazione)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 114, comma 6, del Testo unico, le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o in altri paesi dell’Unione Europea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’assemblea annuale prevista dall’articolo 2364, comma 2, o dall’articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile, una relazione sulla remunerazione, redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-bis. Si applica l’articolo 65-bis, comma 2. La relazione è pubblicata nel sito internet per un tempo pari almeno a quello in cui le remunerazioni in linea con la predetta politica sono attribuite[411].

2. Alla relazione prevista al comma 1 sono allegati i piani di compensi previsti dall’articolo 114-bis del Testo unico ovvero nella stessa relazione è indicata la sezione del sito internet della società dove tali documenti sono reperibili.

3. Resta fermo quanto previsto in materia di remunerazione da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società quotata.

4. Nella relazione prevista nel comma 1, sono indicate, con i criteri stabiliti nell'Allegato 3A, Schema 7-ter, le partecipazioni detenute, nella società con azioni quotate e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

Art. 85
(Verbali assembleari)

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti valori mobiliari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E[412].

1-bis. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea[413].

Art. 85-bis [414]
(Modifiche del capitale sociale)

1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso:

a) al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, e

b) alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla stessa con propria comunicazione.

2. La comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata entro il giorno successivo:

a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;

b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;

c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.

3. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;

b) delle delibere dell’assemblea generale e dell’assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

4. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall’articolo 2436, comma 6, del codice civile, dello statuto modificato.

4-bis. Nel caso in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’articolo 127-quinquies, ovvero l’emissione di azioni con diritto di voto plurimo ai sensi dell’articolo 127-sexies del Testo unico, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l’emittente comunica al pubblico e alla Consob l’ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate al comma 1, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data indicata nell’articolo 83-sexies, comma 2, del Testo unico[415].

Art. 85-ter
(Strumenti finanziari previsti dall’articolo 2351, comma 5, del codice civile)

1. Gli emittenti azioni, in occasione dell’emissione di strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell’articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo, comunicano al pubblico con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonché l’ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo all’emissione[416].

Art. 85-quater
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e, ove prevista, nella carica di direttore generale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Manuale Tecnico pubblicato nel sito internet della Consob[417].

Art. 86
(Partecipazioni reciproche)

…omissis…[418]

Art. 87
(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)

1. Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati informano il pubblico e la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati[419].

Art. 87-bis
(Informazioni su acquisti di azioni proprie)

1. Le comunicazioni al pubblico, previste nel Capo II del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, sono effettuate secondo le modalità indicate nel Capo I del presente regolamento[420].

Art. 88
(Equivalenza delle informazioni)

…omissis…[421]

Art. 89
(Offerta di diritti di opzione)

1. Gli emittenti azioni pubblicano con le modalità indicate nel Capo I e in tempo utile rispetto all’inizio dell’offerta un comunicato con l’indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle riunioni in cui l’offerta sarà effettuata[422].

Art. 89-bis
(Informazioni sull’adesione ai codici di comportamento)

1. Gli emittenti valori mobiliari che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell’adesione a codici di comportamento ne danno notizia nella sezione della relazione sulla gestione indicata nell’articolo 123-bis, comma 1, del Testo unico, ovvero in una relazione distinta approvata dall’organo di amministrazione e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società[423].

Art. 89-ter
(Pubblicità dei codici di comportamento)

1. Le associazioni di categoria che promuovono codici di comportamento, entro il quinto giorno lavorativo dall’approvazione del codice:

a) pubblicano, in un’apposita sezione del proprio sito internet:

1) le informazioni sul grado di rappresentatività dell’associazione rispetto alla categoria di operatori di riferimento;

2) il testo integrale del codice.

b) danno notizia dell’approvazione del codice alla società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono negoziate le azioni emesse dagli emittenti che aderiscono ai codici di comportamento, trasmettendo l’indirizzo dell’apposita sezione del proprio sito internet indicata alla lettera a). Le società di gestione dei mercati danno informazione al pubblico dell’approvazione del codice in un’apposita sezione del proprio sito internet.

2. Le società di gestione che promuovono codici di comportamento, entro il quinto giorno lavorativo dall’approvazione del codice pubblicano, in un’apposita sezione del proprio sito internet, il testo integrale del codice.

3. Entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, le società di gestione e le associazioni di categoria che promuovono codici di comportamento comunicano, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2, eventuali variazioni intervenute nel mese precedente[424].

Sezione VI-bis[425]
Controllo sulle informazioni fornite al pubblico

Art. 89-quater
(Criteri per l’esame dell’informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari)
[426]

1. Fermo restando l’esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, Titolo III, Parte IV del Testo unico, la Consob effettua il controllo sull’informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge dagli emittenti indicati nell’articolo 118-bis del Testo unico su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dall’AESFEM[427].

2. L’insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo, non inferiore ad un quinto degli emittenti stessi, è determinato annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato, nonché la necessità di vigilare sul complesso dell’informazione fornita dagli emittenti.

3. Ai fini della determinazione del rischio la Consob stabilisce ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi dello stesso, tenendo tra l’altro conto:

a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;

b) delle segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente;

c) dell’attività sui titoli;

d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.

4. Al fine di tener conto della necessità di controllare gli emittenti quotati per i quali non esistano rischi significativi ai sensi del comma 3, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota non superiore ad un quinto dell’insieme degli emittenti di cui al comma 2 è determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale.

Capo III[428]
Comunicazioni alla Consob

Sezione I[429]
Informazione su operazioni straordinarie

Art. 90
(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

…omissis…[430]

Art. 90-bis
(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

…omissis…[431]

Art. 91
(Acquisizioni e cessioni)

…omissis…[432]

Art. 91-bis
(Operazioni con parti correlate)

…omissis…[433]

Art. 92
(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)

…omissis…[434]

Art. 93
(Acquisto e alienazione di azioni proprie)

…omissis…[435]

Art. 94
(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)

…omissis…[436]

Art. 95
(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)

…omissis…[437]

Sezione II
Informazione periodica

Art. 96
(Comunicazioni periodiche)

…omissis…[438]

Art. 97
(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)

…omissis…[439]

Art. 97-bis
(Esenzioni)

…omissis…[440]

Sezione III
Altre informazioni

Art. 98
(Modifiche del capitale sociale)

…omissis…[441]

Art. 98-bis
(Strumenti finanziari previsti dall’articolo 2351, comma 5, del codice civile)

…omissis…[442]

Art. 99
(Partecipazioni reciproche)

…omissis…[443]

Art. 100
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)

…omissis…[444]

Art. 101
(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)

…omissis…[445]

Capo IV[446]
OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Art. 102
(Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, con riferimento a ciascun fondo chiuso ammesso con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, e i soggetti che le controllano, osservano le disposizioni del Capo I e del Capo II, Sezione I, del presente Titolo, ad eccezione dell’articolo 68, nonché le disposizioni del Titolo VII.

2. …omissis…[447]

3. Gli articoli 66, 66-bis e 67 si applicano anche con riferimento agli OICR chiusi per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 danno notizia delle informazioni, atti o documenti di cui all’articolo 26, comma 1 e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza, mediante diffusione di un annuncio con le modalità indicate nel Capo I del presente Titolo. Si applica l’articolo 84 con riferimento alle informazioni sull’esercizio dei diritti dei partecipanti agli OICR chiusi[448].

Art. 103
(Informazione periodica e altre informazioni relative a OICR chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all’approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, il rendiconto annuale, corredato della relazione degli amministratori, e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito, le cui quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia[449].

2. Gli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, aventi l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3 e 4, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico, secondo le modalità e nei termini indicati dal comma precedente, la relazione finanziaria annuale e quella semestrale previste dai rispettivi ordinamenti nazionali, fermo restando quanto previsto dalla Banca d’Italia in attuazione dell’articolo 42, comma 6, del Testo unico.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, il documento previsto dall’articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico, descrivendo gli eventi di particolare importanza per gli OICR verificatisi nel periodo di riferimento e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico.

4. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi 1 e 3, si applica l’articolo 65-bis, comma 2.

5. I soggetti di cui ai commi precedenti osservano l’articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati:

a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;

b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d’Italia in ordine ai limiti d’investimento e ai criteri di valutazione degli OICR chiusi[450].

6. I soggetti di cui ai commi precedenti informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell’Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote o azioni degli OICR chiusi gestiti, effettuate dagli stessi soggetti o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti appositamente incaricati.

Art. 103-bis
(Informazioni relative agli OICR aperti)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, le società di gestione del risparmio e le SICAV, nonché gli emittenti esteri osservano l’articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l’acquisizione su supporto durevole, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi.

2. Le informazioni previste dall’articolo 19 sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e la banca depositaria ovvero i soggetti che curano l’offerta in Italia previsti dall’articolo 19-quater. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

3. Gli emittenti esteri, con riferimento a ciascun OICR ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano l’articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili, in forma costantemente aggiornata, nel proprio sito internet, consentendone l’acquisizione su supporto durevole, il prospetto di quotazione e il documento per la quotazione.

4. Le informazioni previste dall’articolo 22, comma 5, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e i soggetti che curano l’offerta in Italia previsti dall’articolo 19-quater. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento[451].

Capo V[452]
Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla Borsa

Art. 104
(Informazione su fatti rilevanti)

…omissis…

Art. 105
(Operazioni straordinarie)

…omissis…

Art. 106
(Informazione periodica)

…omissis…

Art. 107
(Altre informazioni)

…omissis…

Capo VI
Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

Art. 108
(Individuazione degli emittenti)

1. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, ai fini dell’applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

2. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:

- trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-bis non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2-bis;

- comunicano alla Consob il venir meno delle medesime condizioni, fornendone idonea documentazione.

3. Al fine di effettuare le comunicazioni previste dal comma 2 gli emittenti tengono conto delle risultanze del libro dei soci, degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e di ogni informazione a loro disposizione.

4. In deroga al comma 1, gli emittenti i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione.

5. La Consob pubblica l’elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi tramite il proprio sito internet[453].

Art. 109
(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previsti dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico:

a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 66-bis ;

b) inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet, ove disponibile[454].

Art. 109-bis
(Informazioni su patti parasociali)

…omissis…[455]

Art. 110
(Informazione periodica)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione tramite pubblicazione nel proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR. Dell'avvenuto adempimento degli obblighi è data contestuale notizia mediante un avviso diffuso con le modalità di cui all’articolo 109, comma 1, lettera b)[456].

Art. 111
(Altre informazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi forniscono senza indugio al pubblico, tramite il proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti. Si applicano, le disposizioni dell’articolo 84-bis, commi 1 e 1-bis.

2. Gli emittenti azioni diffuse pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea nel proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR[457].

Art. 111-bis
(Emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione)

…omissis…[458]

Art. 111-ter
(Deposito delle informazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi trasmettono alla Consob le informazioni indicate nel presente Capo contestualmente alla loro diffusione al pubblico attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione[459].

Art. 112
(Esenzioni)

(1.) …omissis…[460]

1. Sono dispensati dall’adempimento dell’articolo 114, comma 1, del Testo unico e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109, 110 e 111, gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo unico e alle SICAV[461].

Capo VII
Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani
[462]

Art. 112-bis [463]
(Modalità di diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d’origine si applicano le disposizioni previste dagli articoli 65-bis, 65-ter, 65-quater,65-quinquies, 65-sexies, 65-septies, comma 5, e 65-novies[464].

2. Per gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell’Unione Europea, e non nello Stato membro di origine, la Consob, all'atto dell’ammissione alla negoziazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente negli altri Stati membri ospitanti, le modalità di diffusione al pubblico delle informazioni.

Art. 113
(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

…omissis…[465]

Art. 114
(Operazioni straordinarie e altre informazioni)

1. Gli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni soltanto in mercati regolamentati italiani forniscono informazioni equivalenti a quelle previste nel Capo II, Sezioni IV e VI, e nel Capo III, Sezioni I e III, del presente Titolo, avendo riguardo all’ordinamento societario vigente nel paese della propria sede legale[466].

Art. 115
(Informazioni diffuse all’estero)

1. Gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni anche nei mercati regolamentati di altri Paesi dell’Unione Europea mettono a disposizione del pubblico con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.

3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico[467].

Art. 116
(Equivalenza delle informazioni)

1. La Consob, all’atto dell’ammissione alle negoziazioni, può consentire agli emittenti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, n. 3, del Testo unico, di non adempiere agli obblighi di pubblicazione e di deposito presso la stessa delle informazioni regolamentate previsti nel Capo II, Sezioni V e VI, e nel Capo III, Sezioni II e III, del presente Titolo qualora ritenga gli obblighi previsti dalla disciplina vigente nel paese in cui i predetti emittenti hanno la propria sede equivalenti a quelli previsti dalla legge italiana e dal presente regolamento.

2. Restano ferme, per gli emittenti indicati al comma 1, le modalità di diffusione, stoccaggio, deposito e la disciplina del regime linguistico stabilite per la pubblicazione delle informazioni regolamentate nel Capo I.

3. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 115e 116-ter, i soggetti indicati nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Capo I, le informazioni diverse da quelle regolamentate fornite ai sensi di legge nel paese d’origine, se le stesse possono essere rilevanti per il pubblico della Comunità.

4. La Consob effettua le valutazioni di cui al comma 1 nel rispetto dei principi previsti dalla direttiva 2004/109/CE, dalla direttiva 2007/14/CE, nonché di ogni altra misura di esecuzione adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 4, 5 e 7, della direttiva 2004/109/CE[468].

Capo VII-bis[469]
Emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell’Unione Europea

Art. 116-bis
(Adempimenti relativi alle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti che hanno l’Italia come Stato membro d’origine, in occasione dell’ammissione dei propri valori mobiliari alla negoziazione nei mercati regolamentati di altri Stati membri dell’Unione Europea e non in Italia, ne danno informazione alla Consob secondo le modalità dalla stessa indicate con propria comunicazione[470].

2. Gli emittenti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. I soggetti che emettono valori mobiliari per i quali sia stata presentata la prima richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati di un altro Stato membro, e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine, fino al giorno antecedente l’inizio delle negoziazioni pubblicano le informazioni regolamentate nel proprio sito internet.

5. Ai soggetti indicati al comma 1 si applicano il Capo II, Sezione V, del presente Titolo e gli articoli 83-bis e 84.

6. Agli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati di altri Stati membri e non in Italia, si applicano gli articoli 98, 98-bis e 100[471].

Art. 116-ter
(Informazioni diffuse all’estero)

1. Gli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di altri Paesi dell’Unione Europea e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, gli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di paesi extra-comunitari e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi.

3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico.

Capo VIII[472]
Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti

Art. 116-quater
(Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni)

1. La società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti:

a) entro il giorno antecedente l’inizio delle negoziazioni ne dà notizia all’emittente e alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi con il consenso degli emittenti;

b) al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), b-bis), c) e f) del Testo unico, acquisisce le informazioni trasmesse dagli emittenti ai sensi del presente Titolo.

Capo VIII-bis[473]
Sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate

Art. 116-quinquies
(Requisiti dello SDIR)

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di diffusione, da parte della Consob, lo SDIR garantisce:

a) il rispetto delle previsioni indicate nel Capo I e dei requisiti organizzativi e operativi indicati nell’Allegato 3I;

b) alla Consob e alla società di gestione del mercato ove è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari l’accesso senza oneri alle informazioni regolamentate ricevute, contestualmente alla loro diffusione al pubblico;

c) nel caso di informazioni regolamentate, previste dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico, diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato ove è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari, l’accesso, indicato alla lettera b), alla Consob e alla società di gestione del mercato quindici minuti prima della diffusione al pubblico delle informazioni.

2. Lo SDIR può svolgere il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato per conto dei propri utilizzatori.

3. I soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività dei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate consentono, per almeno tre anni, la consultazione e il trasferimento gratuito alla Consob delle informazioni regolamentate diffuse nei tre anni precedenti la data di inizio dell’attività dei meccanismi di stoccaggio autorizzati, stabilita con apposito provvedimento della Consob ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico.

Art. 116-sexies
(Domanda di autorizzazione di uno SDIR)

1. La domanda di autorizzazione all’esercizio dello SDIR è presentata alla Consob.

2. La domanda contiene:

a) una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti contenuti nell’Allegato 3I redatta secondo il modulo contenuto nell’Allegato 3O;

b) i dettagli di tutte le connessioni stabilite con i media in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea;

c) i dettagli delle tariffe previste per ogni servizio prestato.

Art. 116-septies
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, riscontra i requisiti indicati nell’Allegato 3I per il rilascio dell'autorizzazione e delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione al soggetto richiedente indicando il termine entro il quale le predette informazioni devono essere trasmesse. Per le stesse finalità, la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci del richiedente ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio. In tali casi il termine previsto al comma 1 è sospeso fino alla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni supplementari richieste.

3. L’autorizzazione ha efficacia dal giorno di iscrizione del soggetto richiedente nell’elenco, tenuto dalla Consob, dei soggetti che esercitano uno SDIR.

Art. 116-octies
(Controllo della Consob e revoca dell’autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte dello SDIR dei requisiti necessari per l’autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita uno SDIR e a coloro che vi svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai suoi direttori generali e ai suoi soci ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.

2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell’innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell’Allegato 3I, il soggetto che gestisce lo SDIR precedentemente autorizzato adegua la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell’autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall’elenco di cui all’articolo 116-septies, comma 3.

3. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti necessari per l’autorizzazione, che intervenga successivamente all’iscrizione del soggetto autorizzato nell’elenco di cui all’articolo 116-septies, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce lo SDIR.

4. Qualora sia accertata la perdita dei predetti requisiti, la Consob richiede al soggetto autorizzato che esercita lo SDIR di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell’autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall’elenco di cui all’articolo 116-septies, comma 3.

5. Il soggetto autorizzato alla gestione dello SDIR che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob e agli emittenti utilizzatori del sistema, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di diffusione delle informazioni regolamentate.

6. Il soggetto cancellato dall’elenco trasmette alla Consob, con le modalità specificate nella delibera di revoca dell’autorizzazione, la documentazione relativa al processo di elaborazione delle informazioni regolamentate svolto negli ultimi cinque anni.

Capo VIII-ter[474]
Meccanismi di stoccaggio autorizzati

Art. 116-novies
(Caratteristiche del meccanismo di stoccaggio autorizzato)

1. Il meccanismo di stoccaggio autorizzato garantisce, secondo quanto indicato nell’Allegato 3L:

a) la ricezione e la conservazione delle informazioni regolamentate inviate dagli emittenti strumenti finanziari, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dai rispettivi soggetti controllanti, ovvero dagli SDIR, per conto dei predetti soggetti, dalla società di gestione del mercato in cui sono ammessi alla negoziazione i relativi strumenti finanziari e dalla Consob;

b) sicurezza, certezza delle fonti d’informazione, registrazione dell’ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;

c) la disponibilità alla Consob e alla società di gestione del mercato per il quale l’emittente ha richiesto o ha approvato l’ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate;

d) accesso al pubblico alle informazioni stoccate entro un’ora dalla loro ricezione a tariffe accessibili, anche tramite il punto di accesso elettronico europeo, predisposto e gestito dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 21-bis della Direttiva 2004/109/CE[475].

Art. 116-decies
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione all’esercizio del meccanismo di stoccaggio è presentata alla Consob.

2. La domanda contiene:

a) una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti contenuti nell’Allegato 3L redatta secondo il modulo contenuto nell’Allegato 3P;

b) i dettagli delle tariffe previste per il servizio prestato.

Art. 116-undecies
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, riscontra i requisiti indicati nell’articolo 116-novies e nell’Allegato 3L per il rilascio dell'autorizzazione e delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione al soggetto richiedente indicando il termine entro il quale le predette informazioni devono essere trasmesse. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci del richiedente ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio. In tali casi il termine previsto al comma 1 è sospeso fino alla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni supplementari richieste.

3. L’autorizzazione ha efficacia dal giorno di iscrizione del soggetto richiedente nell’elenco, tenuto dalla Consob, dei soggetti che esercitano il meccanismo di stoccaggio.

Art. 116-duodecies
(Controllo della Consob e revoca dell’autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte del meccanismo di stoccaggio dei requisiti necessari per l’autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio e a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci dello stesso ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.

2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell’innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell’Allegato 3L, il soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio, precedentemente autorizzato, deve adeguare la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell’autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall’elenco di cui all’articolo 116-undecies, comma 3.

3. Qualsiasi modificazione, concernente i requisiti necessari per l’autorizzazione, che intervenga successivamente all’iscrizione del soggetto autorizzato nell’elenco dei soggetti che esercitano il meccanismo di stoccaggio di cui all’articolo 116-undecies, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio.

4. Qualora la Consob accerti la perdita dei predetti requisiti richiede al soggetto autorizzato che esercita il meccanismo di stoccaggio di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell’autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall’elenco di cui all’articolo 116-undecies, comma 3.

5. Il soggetto autorizzato per la gestione del meccanismo di stoccaggio che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob e agli emittenti utilizzatori del meccanismo, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

6. Il soggetto cancellato dall’elenco trasmette le informazioni regolamentate oggetto di stoccaggio nel proprio meccanismo al soggetto o ai soggetti indicati con apposito provvedimento della Consob. Lo stesso provvedimento stabilisce le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni.

TITOLO III
ASSETTI PROPRIETARI

Capo I
Partecipazioni rilevanti

Art. 116-terdecies [476]
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intendono per:

a) “emittenti azioni quotate”: emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 1, 3, 4 e 4-bis del Testo unico[477];

b) “azioni”: azioni emesse e sottoscritte che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto;

b1) “strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari elencati nell’articolo 1, commi 2, 2-bis e 3, del Testo unico[478];

c) “capitale sociale”: capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto pubblicato ai sensi della normativa vigente, rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso; nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale sociale si intende il numero complessivo dei diritti di voto, anche qualora tali diritti siano sospesi[479];

d) “partecipazioni potenziali”: le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall’articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto, che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;

d1) “altre posizioni lunghe”: le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall’articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto diversi da quelli rilevanti per le partecipazioni potenziali, in grado di determinare l’assunzione di un interesse economico positivamente correlato all’andamento del sottostante, ivi incluso il caso della controparte del titolare di una posizione corta;

d2) “posizione corta”: una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico negativamente correlato all’andamento del sottostante;

d3) “partecipazione aggregata”: la posizione aggregata della partecipazione in azioni e della partecipazione in strumenti finanziari[480];

d4) “partecipazione in strumenti finanziari”: la posizione aggregata della partecipazione potenziale e delle altre posizioni lunghe[481];

e) “società di gestione”: le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l’attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 2009/65 UE e/o nella direttiva 2011/61/UE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65 UE e/o della direttiva 2011/61/UE[482];

f) “soggetti abilitati”: le SIM, le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie autorizzate all’esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell’Allegato I alla direttiva 2004/39/CE, i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria la medesima autorizzazione nonché le società di gestione autorizzate a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 2009/65 UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE[483];

g) “partecipazioni gestite”: le azioni, i cui diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente dalle società di gestione, di pertinenza:

- degli OICR gestiti, anche sulla base di una delega, salvo che l’esercizio del diritto di voto sia attribuito alla società di gestione che ha istituito gli OICR;

- degli OICR istituiti, salvo che l’esercizio del diritto di voto sia attribuito al gestore;

e/o le azioni l’esercizio dei cui diritti di voto sia dal cliente attribuito discrezionalmente ai soggetti abilitati nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli;

h) “istruzione diretta”: qualsiasi istruzione impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata, nella quale siano specificate, con riferimento a casi determinati, le modalità di esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

i) “istruzione indiretta”: qualsiasi istruzione generale o particolare, indipendentemente dalla forma, impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata, volta a limitare la discrezionalità nell’esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite al fine di perseguire gli interessi aziendali specifici del soggetto controllante o di altra società dallo stesso controllata;

l) “giorni di negoziazione”: i giorni di apertura dei mercati regolamentati situati od operanti nel territorio italiano secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet;

m) “controparte centrale”: il soggetto che, senza assumere rapporti contrattuali con i committenti, si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

n) “procedure esecutive”: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l’esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante.

Sezione I
Partecipazioni in emittenti quotati
[484]

Art. 117 [485]
(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni) [486]

1. Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il superamento della soglia del 3% nel caso in cui la società non sia una PMI[487];

b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%[488];

c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Agli obblighi previsti al comma 1 sono soggetti anche coloro che raggiungono o superano le soglie indicate dalla lettera b) del medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di sotto delle medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall’emittente azioni quotate ai sensi dell'articolo 85-bis.

Art. 117-bis
(Operazioni su azioni proprie)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione si applicano anche agli emittenti azioni quotate relativamente alle azioni proprie detenute direttamente ovvero tramite società controllate.

2. Le azioni proprie degli emittenti azioni quotate e le azioni detenute da società da questi ultimi controllate non sono computate ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni dei soggetti che controllano gli stessi emittenti azioni quotate.

3. Agli obblighi di comunicazione aventi ad oggetto le azioni degli emittenti azioni quotate, detenute dalle società da questi ultimi controllate, si applica quanto previsto dall’articolo 119-bis, commi 1 e 2[489].

Art. 118 [490]
(Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall’articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario;

b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente[491];

c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.

2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportato sia sul prestatario o riportatore. Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso previsto dall’articolo 119-bis, comma 3, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.

2-bis. Le azioni e i diritti di voto riferiti alle operazioni indicate dal comma 2 sono computati da parte del prestatore o riportato ai sensi dell’articolo 119, comma 1, e da parte del prestatario o riportatore ai sensi dell’articolo 117[492].

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

3-bis. Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ovvero di emissione di azioni a voto plurimo, ferma restando la disciplina del presente articolo, per partecipazioni si intende il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione[493].

4. …omissis[494]

5. Le società di gestione e i soggetti abilitati calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle partecipazioni gestite.

6. Nell’ipotesi di più operazioni realizzate nel medesimo giorno di negoziazione, la partecipazione da considerare ai fini dell’assolvimento degli obblighi è quella risultante dall’ultima operazione effettuata.

7. Le partecipazioni delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale.

8. Qualora sussista l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 117, la medesima comunicazione dovrà, altresì, contenere:

a) l’indicazione delle azioni di cui il soggetto tenuto all’obbligo è titolare suddivise per categoria; nonché

b) la percentuale da esse rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria.

Art. 119 [495]
(Criteri di calcolo per le partecipazioni in strumenti finanziari e per le partecipazioni aggregate) [496]

1. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una partecipazione in strumenti finanziari comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 66,6%;

b) la riduzione della partecipazione in strumenti finanziari, al di sotto delle soglie indicate alla lettera a) [497].

2. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una partecipazione aggregata comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, e 50% e 66,6%[498];

b) la riduzione al di sotto delle soglie indicate alla lettera a).

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, commi 2 e 2-bis, e 118, commi 6, 7 e 8[499].

3-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 include la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest’ultime, con l’indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti[500].

4. Ai fini del calcolo della partecipazione in strumenti finanziari e della partecipazione aggregata, non è ammessa la compensazione con le posizioni corte aventi come sottostante le medesime azioni[501].

4-bis. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto riferiti agli strumenti finanziari esclusivamente con regolamento in contanti è calcolato mediante aggiustamento, applicando un coefficiente delta all’importo nozionale delle azioni sottostanti, in conformità alle previsioni contenute nell’articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014[502].

4-ter. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto riferiti agli strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice è calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014[503].

5. …omissis…[504]

5-bis. La comunicazione richiesta ai sensi del comma 2 include la ripartizione del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute in conformità dell’articolo 117 e dei diritti di voto collegati agli strumenti finanziari ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con riguardo a questi ultimi, la comunicazione include altresì la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest’ultime con l’indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti[505].

6. …omissis…[506]

6.1. Ai fini degli obblighi informativi di cui ai commi 3-bis e 5-bis, con riferimento agli strumenti finanziari, sono indicati la scadenza e la data ovvero il periodo di esercizio[507].

6.2. I diritti di voto collegati agli strumenti finanziari, che sono già stati notificati in conformità del comma 1, sono nuovamente oggetto di notifica laddove la persona fisica o giuridica abbia acquisito le azioni sottostanti e da tale acquisizione ne consegua che il numero totale di diritti di voto, riferiti alle azioni emesse dallo stesso emittente sia rilevante ai sensi dell’articolo 117[508].

6-bis. Ai fini del calcolo delle partecipazioni in strumenti finanziari con regolamento fisico, ai sensi del presente articolo, nel caso in cui il numero di azioni sottostanti è variabile si fa riferimento al quantitativo massimo previsto dallo strumento finanziario[509].

6-ter. …omissis…[510]

6-quater. L’obbligo di comunicazione della partecipazione aggregata ai sensi del comma 2 si considera assolto quando il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto della medesima soglia è comunicato ai sensi dell’articolo 117 e non si detengono altre partecipazioni in strumenti finanziari, ovvero è comunicato ai sensi del comma 1 del presente articolo e non si detengono altre partecipazioni in azioni[511].

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società di gestione e ai soggetti abilitati.

Art. 119-bis [512]
(Esenzioni)

1. Una società controllata non è tenuta agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione quando, con riferimento alla partecipazione detenuta dalla stessa, sussistono tali obblighi a carico del soggetto controllante.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 possono essere adempiuti dalla sola società controllata, purché sia garantita la completezza delle informazioni riguardanti l’intera catena di controllo, anche relativamente ad altre partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante.

3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano:

a) a coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il ciclo di negoziazione e alle controparti centrali per le azioni oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure[513];

b) a coloro che detengono le azioni nell’ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni, purché questi ultimi possano soltanto esercitare i diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dagli azionisti cui spetta il diritto di voto;

c) all’acquisizione o alla cessione di azioni o partecipazioni in strumenti finanziari al di sotto della soglia del 10%, da parte di un market maker che agisce in quanto tale in relazione agli strumenti finanziari oggetto della propria attività, purché il medesimo market maker:

- sia autorizzato dallo Stato membro d’origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE;

- non intervenga nella gestione dell’emittente azioni quotate né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell’acquisizione di tali azioni o partecipazioni potenziali o del sostegno del prezzo delle stesse;

- sia in grado di identificare le azioni o le partecipazioni potenziali detenute ai fini della attività di market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

- fornisca alla Consob l’accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l’emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

- notifichi alla Consob, al più tardi entro cinque giorni di negoziazione dalla data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia, che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni o sulle partecipazioni potenziali di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell’Allegato 4. Il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell’attività di market making sulle medesime azioni o partecipazioni potenziali[514];

c-bis) all’acquisizione di azioni al di sotto della soglia del 5% da parte di investitori qualificati, come definiti dall'articolo 34-ter, che siano i soggetti incaricati della sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, purché:

- le azioni siano state acquistate in sede di sottoscrizione o di offerta pubblica, ovvero successivamente alla chiusura delle offerte;

- i diritti di voto inerenti alle azioni acquistate non siano esercitati o altrimenti utilizzati, anche mediante prestito, per intervenire nella gestione dell’emittente; e

- gli investitori qualificati si impegnino a cedere le azioni entro 18 mesi dalla data del loro acquisto a pena di decadenza dall’esenzione[515];

c-ter) I diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di stabilizzazione in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003, del 22 dicembre 2003, non si computano ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente[516].

4. I diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, quale definito all’articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui alla presente Sezione purché:

- i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute nel portafoglio di negoziazione non superino il 5%; e

- l’ente creditizio o l’impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente[517].

4-bis. Ai fini del calcolo della soglia indicata dal comma 3, lettera c), e dal comma 4, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014[518].

4-ter. Il comma 4 si applica anche alle operazioni effettuate per conto della clientela, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014[519].

5. Gli articoli 117 e 118, comma 1, lettera a), non si applicano alle azioni acquisite o cedute dalla Banca Centrale Europea e dalle Banche centrali nazionali degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date o ricevute in pegno, le azioni oggetto di operazioni pronti contro termine o di analoghi contratti di liquidità, a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento.

6. L’esenzione di cui al comma precedente si applica alle operazioni di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati.

7. Le società di gestione e i soggetti abilitati che hanno acquisito, nell’ambito delle attività di gestione di cui all’articolo 116-terdecies, comma 1, rispettivamente, lettere e) ed f), partecipazioni gestite, in misura superiore al 3% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 117[520].

8. Con riferimento ai soggetti extracomunitari l’esenzione prevista al comma 7 si applica a condizione che gli stessi, nell’ambito delle attività di gestione di cui all’articolo 116-terdecies, comma 1, rispettivamente, lettere e) ed f), siano sottoposti, nel paese di origine, a forme di vigilanza da parte di un’autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un’autorità pubblica[521].

8-bis. …omissis….[522]

Art. 119-ter [523]
(Criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite)

1. Il soggetto controllante una o più società di gestione non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o una posizione lunga complessiva, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché la società di gestione eserciti il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata[524].

2. Il soggetto controllante uno o più soggetti abilitati non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o una posizione lunga complessiva, o quelle di altra società controllata, con le partecipazioni gestite, anche potenziali, o una posizione lunga complessiva, purché i soggetti abilitati:

a) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite esclusivamente dietro istruzioni impartite dal cliente per iscritto o con mezzi elettronici, ovvero assicurino che il servizio di gestione di portafogli sia prestato indipendentemente da qualsiasi altra attività o servizio di investimento a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2009/65 UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE, mediante la creazione di opportuni meccanismi; e

b) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante o da altra società da esso controllata[525].

3. Il soggetto controllante è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o una posizione lunga complessiva, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, o una posizione lunga complessiva, nel caso in cui la società di gestione o i soggetti abilitati controllati non abbiano discrezionalità nell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite e ricevano istruzioni dirette o indirette per l’esercizio degli stessi da parte del soggetto controllante o altra società da esso controllata[526].

4. Al fine dell’applicazione dei commi 1 e 2, il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette senza indugio alla Consob:

a) un elenco costantemente aggiornato delle società di gestione o dei soggetti abilitati controllati, con indicazione delle relative Autorità di vigilanza competenti o, se del caso, menzione dell’assenza di Autorità che esercitano funzioni di vigilanza;

b) con riferimento a ciascuna società di gestione o soggetto abilitato controllato, un attestato certificante che:

- il soggetto controllante non interferisce in alcun modo, neppure impartendo istruzioni dirette o indirette, nell’esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

- la società di gestione o i soggetti abilitati esercitano i diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante.

5. È fatta salva per il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati la possibilità di avvalersi dei criteri previsti dai commi 1 e 2 soltanto in relazione alle partecipazioni potenziali. In tal caso, alla Consob è trasmesso esclusivamente l’elenco di cui al comma 4, lettera a).

6. Il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette alla Consob, su richiesta della stessa, informazioni idonee a comprovare che:

a) la propria struttura organizzativa e quella delle società di gestione o dei soggetti abilitati consentono l’esercizio indipendente dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite. A tal fine, il soggetto controllante e la società di gestione o i soggetti abilitati adottano apposite procedure scritte volte a prevenire la circolazione di informazioni tra di essi in relazione all’esercizio dei diritti di voto;

b) le persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto agiscono in modo indipendente;

c) l’attività di gestione a proprio favore è svolta dalla società di gestione o dai soggetti abilitati controllati sulla base di una relazione contrattuale che preveda un normale rapporto di clientela.

7. Limitatamente alle società di gestione extracomunitarie ed ai soggetti abilitati extracomunitari, i commi da 1 a 6 si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda le seguenti condizioni:

a) esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite in modo indipendente e discrezionale;

b) obbligo, nel caso di conflitto di interessi, di non tenere in considerazione gli interessi del soggetto controllante o di altra società dallo stesso controllata.

8. Il soggetto controllante uno o più soggetti di cui al comma 7 è tenuto ad attestare i requisiti previsti nel medesimo comma con riferimento a ciascun soggetto controllato.

Art. 120 [527]
(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)

1. Coloro che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 3%, ovvero, nel caso in cui l’emittente sia una PMI, del 5%, e aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico, computano, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 117, relativi alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 66,6%, anche i diritti di voto riferiti alle azioni conferiti nel patto dagli altri aderenti, indicando:

a) i diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferiti nel patto;

b) i propri diritti di voto riferiti alle azioni conferiti nel patto;

c) i propri ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferiti nel patto[528].

2. La comunicazione di cui al comma 1 è dovuta anche da chi aderisce al patto parasociale tramite interposte persone o fiduciari e da chi controlla l’aderente al patto.

3. La comunicazione è effettuata nei termini di cui all’articolo 121, comma 1[529].

4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l’estratto previsto all’articolo 122 del Testo unico pubblicato nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 121, comma 1, e 129[530].

Art. 121 [531]
(Termini e modalità di comunicazione)

1. La comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni, delle partecipazioni in strumenti finanziari e della partecipazione aggregata, è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all’obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all’articolo 117, comma 2[532].

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di superamento delle soglie indicate dall’articolo 117, comma 1, o di riduzione al di sotto delle stesse, conseguenti alla maggiorazione del diritto di voto o alla rinuncia alla stessa, la comunicazione è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione dalla conoscenza della successiva pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto ai sensi dell’articolo 85-bis, comma 4-bis[533].

1-ter. Nei casi previsti dai commi precedenti, la conoscenza si presume avvenuta alla data dell’operazione, degli eventi o della pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto, e comunque non più tardi di due giorni di negoziazione dopo la medesima data[534].

2. La comunicazione è effettuata mediante l’utilizzo dei modelli previsti nell’Allegato 4[535].

3. Qualora più soggetti non legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati anche in relazione ad eventuali ulteriori partecipazioni detenute da ciascuno di essi e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.

Art. 122
(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. La Consob pubblica, in luogo degli emittenti azioni quotate, le informazioni acquisite entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I[536].

Art. 122-bis [537]
(Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall’articolo 2351, comma 5, del codice civile)

1. Tutti coloro che possiedono strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell’articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione alla emittente azioni quotate e alla Consob quando, alternativamente:

a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell’organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilità;

b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie[538].

2. Ai fini dell’applicazione del comma precedente rilevano gli strumenti finanziari:

- dei quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale soggetto spetta o è attribuito il diritto di voto;

- di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

Si applica l’articolo 118, commi 4 e 5[539].

3. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni di negoziazione dall’avvenuta conoscenza della possibilità di cui al comma 1, lettera a) ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante il modello previsto nell’Allegato 4. Si applica l’articolo 121, comma 3[540].

4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I[541].

Sezione II[542]
Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata

Art. 123
(Criteri di calcolo delle partecipazioni)

…omissis…

Art. 124
(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente)

…omissis…

Art. 125
(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob)

…omissis…

Art. 126
(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

…omissis…

Capo II
Patti parasociali

Sezione I
Comunicazione del patto

Art. 127
(Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione)

1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico, avente ad oggetto partecipazioni complessivamente pari o superiori alla soglia indicata all’articolo 120, comma 2, del Testo unico, sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob[543].

2. La comunicazione è effettuata, entro cinque giorni dalla stipulazione, mediante trasmissione di:

a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;

b) copia dell'estratto e delle informazioni essenziali pubblicati ai sensi della Sezione II del presente Capo con l’indicazione del quotidiano dove l’estratto è pubblicato e la data di pubblicazione; ove non ancora pubblicato, l'estratto e le predette informazioni sono trasmessi alla Consob entro due giorni dalla pubblicazione dell’estratto;

c) informazioni concernenti gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi[544].

3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lettere a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici[545].

3-bis. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente Capo, la trasmissione alla Consob può essere effettuata, entro i termini ivi indicati, per il tramite dell’emittente azioni quotate oggetto del patto, ferma restando la responsabilità in capo agli aderenti al patto[546].

Art. 128 [547]
(Altre comunicazioni)

1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob:

a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;

b) le variazioni dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'articolo 130, comma 1, lettera b) e c) qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera a) [548];

c) la notizia del rinnovo e dello scioglimento del patto.

2. Copia dell’estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell’articolo 131 è trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro cinque giorni dalla pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall’articolo 131, il supporto contiene le informazioni essenziali del patto pubblicate ai sensi dell’articolo 130 ovvero dell’articolo 131.

3. Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del Testo unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.

Sezione II
Estratto del patto

Art. 129
(Contenuto e modalità di pubblicazione dell'estratto)

1. L'estratto è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e contiene almeno l’indicazione del tipo di patto, la percentuale complessiva del capitale sociale, avente diritto di voto, ovvero il numero complessivo dei diritti di voto conferiti nel patto, la denominazione dell’emittente e degli aderenti nonché l’indirizzo del sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali indicate nell’articolo 130. Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti, aventi una partecipazione non superiore all’1%, possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti.

2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto è inviato alla società quotata che ne cura la diffusione al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies[549].

Art. 130 [550]
(Informazioni essenziali)

1. Nel sito internet indicato ai sensi dell’articolo 129 sono riportate le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:

a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;

b) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo dei diritti di voto riferibili alle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte[551];

c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:

- il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;

- le percentuali dei diritti di voto riferiti alle azioni da ciascuno conferiti rispetto al numero totale dei diritti di voto conferiti e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

- il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore all’1% possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferiti e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l’indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni da ciascuno conferiti. L’elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico[552];

d) il contenuto e la durata del patto, precisandone la data di stipula e la relativa efficacia[553];

e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e la data del deposito[554].

2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera c) sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione:

a) del tipo di patto tra quelli previsti dall'articolo 122, commi 1 e 5, del Testo unico;

b) degli organi del patto, dei compiti ad essi attribuiti e delle modalità di composizione e di funzionamento;

c) della disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;

d) delle clausole penali;

e) del soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

3. Qualora con la pubblicazione dell’estratto e delle informazioni essenziali nel sito internet si intenda assolvere anche agli obblighi di cui all’articolo 120, dovranno altresì essere pubblicati:

a) l’indicazione dei soggetti che controllano gli aderenti al patto;

b) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni degli aderenti e non conferiti al patto[555].

Art. 131 [556]
(Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto)

1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall'articolo 130, ovvero di modifiche dei soggetti aderenti al patto, è pubblicato un estratto secondo le disposizioni dell’articolo 129 contenente la notizia di tali modifiche e l’indicazione del sito internet in cui sono pubblicate le informazioni essenziali indicate all’articolo 130 aggiornate alle modifiche intervenute.

2. In occasione di modifiche relative esclusivamente al numero dei diritti di voto riferiti alle azioni o degli strumenti finanziari conferiti nel patto e alle percentuali menzionate nell’articolo 130, comma 1, lettere b) e c), secondo alinea, sono pubblicate le informazioni essenziali aggiornate con le modifiche intervenute, entro cinque giorni dal loro perfezionamento nel medesimo sito internet indicato nell’estratto in precedenza pubblicato ai sensi dell’articolo 129, comma 1.

3. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, qualora nessuna delle percentuali indicate dall’articolo 130, comma 1, lettere b) e c), secondo alinea, raggiunga o superi le soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, 90% e 95%, ovvero si riduca al di sotto delle stesse, le modifiche sono pubblicate, con le modalità di cui al comma 2, entro cinque giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indicando la situazione al momento esistente[557].

4. Con le modalità previste dall'articolo 129, sono pubblicate:

a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2, del Testo unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro cinque giorni dall'inoltro dello stesso;

b) la notizia del rinnovo e dello scioglimento del patto entro cinque giorni dal loro perfezionamento.

5. Contestualmente alla pubblicazione, le informazioni essenziali aggiornate secondo quanto disposto dai precedenti commi 2 e 3 sono inviate alla società quotata oggetto del patto che ne cura la diffusione al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.

Sezione III
Associazioni di azionisti

Art. 132
(Contenuto dell'estratto)

…omissis…[558]

Art. 133
(Comunicazioni alla Consob)

…omissis…[559]

Capo III[560]
Identificazione degli azionisti

Art. 133-bis
(Ripartizione dei costi)

1. Lo statuto delle società italiane con azioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, qualora preveda la facoltà indicata nell'articolo 83-duodecies, comma 1, del Testo unico, disciplina i criteri di ripartizione dei costi fra i soci e la società nel caso in cui la richiesta sia effettuata dai soci ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, fermo quanto previsto dal seguente comma 2.

2. Qualora la facoltà prevista dall'articolo 83-duodecies, comma 3, del Testo unico, venga esercitata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione ai sensi dell'articolo 83-duodecies del Testo unico, la società sostiene per intero i costi della comunicazione dei dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

3. Qualora lo statuto delle società indicate nel comma 1 non disciplini i criteri di ripartizione dei costi relativi all'ipotesi prevista nell'art. 83-duodecies, comma 3, del Testo unico, tali oneri sono interamente a carico della società[561].

TITOLO IV[562]
DIRITTO DI VOTO[563]

Capo I
Deleghe di voto

Art. 134
(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Il modulo di delega previsto dall'articolo 135-undecies del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.

2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni[564].

Capo II
Sollecitazione di deleghe

Art. 135
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato[565].

Art. 136
(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato[566];

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. …omissis… [567]

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta[568].

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3[569].

7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico[570].

Art. 137
(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile[571].

Art. 138
(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82[572].

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea[573].

Art. 139
(Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3[574].

2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l’interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico[575].

Capo III
Voto per corrispondenza o in via elettronica

Art. 140
(Voto per corrispondenza)

1. Le società che consentono l'esercizio del voto per corrispondenza possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo.

2. Il voto per corrispondenza è esercitato, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante l'invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contenente l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute e delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.

3. Ferma restando la pubblicazione sul proprio sito internet ai sensi dell'articolo 125-quater del Testo unico, la società emittente assicura che la scheda di voto sia rilasciata a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta[576].

Art. 141
(Esercizio del voto per corrispondenza)

1. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

2. La scheda deve pervenire alla società entro il giorno precedente l'assemblea.

3. Il voto espresso resta riservato fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima[577].

Art. 142
(Adempimenti preliminari all'assemblea)

1. La data di arrivo è attestata dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione sulle schede nonché sulle dichiarazioni di revoca pervenute prima dell'assemblea.

2. Il presidente dell'organo di controllo nonché i dipendenti e ausiliari di quest'ultimo sono responsabili, sino all'inizio dello scrutinio in assemblea, della custodia e della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di revoca[578].

Art. 143
(Svolgimento dell'assemblea)

1. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

2. In caso di mancata espressione del voto su una deliberazione, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 6.

3. Il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà per il caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, scegliendo tra:

a) la conferma del voto già espresso;

b) la modifica del voto già espresso o l'esercizio del voto indicando l'astensione, il voto contrario o il voto favorevole alle proposte di deliberazione espresse da un organo amministrativo o da altro azionista;

c) la revoca del voto già espresso con gli effetti previsti dall'articolo 138, comma 6.

In assenza di una manifestazione di volontà, si intende confermato il voto già espresso[579].

Art. 143-bis
(Partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici)

1. Lo statuto può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea:

a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;

b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;

c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

2. Le società che consentono l'utilizzo dei mezzi elettronici possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi[580].

Art. 143-ter
(Esercizio del voto prima dell'assemblea mediante mezzi elettronici)

1. All'esercizio del voto espresso prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 143-bis, comma 1, lettera c), si applicano gli articoli 141, commi 1, 2 e 3, e 143, commi 2 e 3.

2. Il voto può essere revocato con le stesse modalità con le quali è stato esercitato entro il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.

3. La società garantisce la conservazione dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche intervenute prima dell'assemblea, ivi compresa la data di ricezione.

4. Il presidente dell'organo di controllo nonché i dipendenti e ausiliari di quest'ultimo sono responsabili, sino all'inizio dello scrutinio in assemblea, della riservatezza dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche.

5. I voti pervenuti oltre i termini previsti non sono presi in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione[581].

Capo III-bis[582]
Maggiorazione del diritto di voto

Art. 143-quater
(Contenuto dell’elenco)

1. Nelle società che consentono la maggiorazione del diritto di voto, l’elenco previsto dall’articolo 127-quinquies, comma 2, del Testo unico, contiene almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l’iscrizione;

b) il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l’iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;

c) la data di iscrizione.

2. In apposita sezione dell’elenco sono altresì indicati:

a) i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;

b) il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;

c) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

3. Le società aggiornano l’elenco in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal Testo unico e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché sulla base delle eventuali comunicazioni ricevute dagli azionisti, entro il termine eventualmente previsto dallo statuto e comunque nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 85-bis, comma 4-bis.

4. Le risultanze dell’elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, le società rendono noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del Testo unico, e della data di iscrizione, entro il termine previsto dal comma 3[583].

TITOLO V
TUTELA DELLE MINORANZE
[584]

Art. 144
(Esclusione dalle negoziazioni)

1. Il regolamento della società di gestione del mercato disciplina l'esclusione su richiesta dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo unico, fissando anche un intervallo temporale adeguato, comunque non inferiore a tre mesi, tra la decisione di richiedere l'esclusione dalle negoziazioni e la data di effettiva esclusione.

2. L'esclusione dalle negoziazioni di azioni ordinarie è in ogni caso condizionata all'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo ovvero all'esistenza di altre condizioni valutate equivalenti dalla Consob.

Art. 144-bis [585]
(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)

1. Gli acquisti di azioni proprie e della società controllante, disciplinati dall’articolo 132 del Testo unico, possono essere effettuati:

a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;

b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità di compravendita dei predetti strumenti tali da:

- non consentire l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

- garantire un’agevole partecipazione da parte degli investitori alle negoziazioni dei predetti strumenti derivati utilizzati per l’acquisto di azioni proprie; a tal fine la società di gestione indica idonee modalità operative e i connessi obblighi degli emittenti di informazione al pubblico sulle caratteristiche degli strumenti derivati utilizzati;

d) mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un’opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell’assemblea di autorizzazione del programma di acquisto.

2. La delibera dell’assemblea che autorizza l’acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste al comma 1, possono essere utilizzate.

3. Prima dell’inizio delle operazioni finalizzate all’acquisto delle azioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera a), tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dall’assemblea devono essere comunicati al pubblico, includendo almeno l'obiettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione. Modifiche successive al programma devono essere tempestivamente comunicate al pubblico.

4. …omissis…[586]

5. La comunicazione al pubblico delle informazioni previste nei commi 3 e 4 è effettuata con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I[587].

TITOLO V-BIS[588]
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Capo I
Nomina degli organi di amministrazione e controllo

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 144-ter
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) “azioni quotate”: le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

b) “capitale sociale”: il capitale costituito dalle azioni quotate;

c) “capitalizzazione di mercato”: la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale;

d) “flottante”: la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall’articolo 122 del Testo unico;

e) “soci di riferimento”: i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

f) “gruppo”: il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;

g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.

2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato.

Sezione II
Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l’elezione del consiglio di amministrazione

Art. 144-quater [589]
(Quote di partecipazione)

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 147-ter del Testo unico:

a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;

b) è pari all’1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;

c) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro un miliardo.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il flottante sia superiore al 25%;

b) non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall’articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

3. Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma 2, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

4. …omissis...[590]

5. …omissis...[591]

6. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l’ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%.

Sezione III
Elezione dell’organo di controllo

Art. 144-quinquies
(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

a) rapporti di parentela;

b) appartenenza al medesimo gruppo;

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;

d) rapporti di collegamento ai sensi dell’articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell’ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell’emittente, di un controllante di quest’ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l’esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l’elezione del sindaco.

Art. 144-sexies
(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista)

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l’elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell’articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all’elezione degli altri componenti dell’organo di controllo.

2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico.

3. Le liste recano i nominativi:

a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;

b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell’organo da eleggere.

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura[592].

4-bis. …omissis...[593]

4-ter. Le società consentono ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dalle stesse stabilite e rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito[594].

4-quater. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata nel comma 4, lettera a), è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, mediante l'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato[595].

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato nel comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto, ai sensi del comma 2, sono ridotte alla metà[596].

6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell’emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

7. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell’articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

8. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l’individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.

10. Nel caso in cui lo statuto preveda l’elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.

11. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest’ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.

12. L’assemblea prevista dall’articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l’emittente adotti il modello dualistico, dall’articolo 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Sezione IV
Pubblicità delle liste

Art. 144-septies
(Pubblicità della quota di partecipazione)

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Art. 144-octies
(Pubblicità delle proposte di nomina)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, almeno ventun giorni prima di quello previsto per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate[597]:

a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4;

b) per i candidati alla carica di amministratore:

b.1) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria[598];

b.3) dell’indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell’articolo 144-sexies, dell’ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto[599].

Art. 144-novies
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, dell’avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:

a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;

b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d’indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria[600].

1-bis. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:

a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell’organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater del medesimo Testo unico edei requisiti d’indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta;

b) al possesso in capo ai componenti dell’organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico edei requisiti d’indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta[601].

1-ter. I sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano all’organo di amministrazione e all’organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 1-bis[602].

Art. 144-decies
(Informazione periodica)

1. Le informazioni indicate negli articoli 144-octies e 144-novies, commi 1 e 1-bis, riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall’articolo 123-bis del Testo unico[603].

Sezione V
Disposizioni finali

Art. 144-undecies
(Disposizioni in materia di società privatizzate)

…omissis…[604]

Capo I-bis[605]
Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo

Art. 144-undecies.1
(Equilibrio tra generi)

1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l’equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.

2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:

a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell’equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;

b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;

c) le modalità affinché l’esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.

3. Qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all’unità superiore.

4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell’articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

Capo II
Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo

Art. 144-duodecies
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) “componente dell’organo di controllo”: il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;

b) “sindaco incaricato del controllo contabile”: il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall’articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile;

c) “amministratore con deleghe gestionali”: l’amministratore unico o l’amministratore delegato ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile;

d) “emittenti": le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico;

e) “società di interesse pubblico”: le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;

f) “società grande”: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l’esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;

g) “società media”: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non è classificabile come società piccola ai sensi della successiva lettera h) e che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l’esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti : i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale[606];

h) “società piccola”: la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che anche alternativamente:

1) occupa in media durante l’esercizio meno di 250 dipendenti e non supera due dei limiti previsti dall'articolo 2435-bis del codice civile;

2) svolge l’attività di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

3) è di nuova costituzione e non ha ancora approvato il suo primo bilancio di esercizio[607];

4) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall’articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali[608];

i) “società controllata”: società inclusa nell’area di consolidamento, il cui componente dell’organo di amministrazione o di controllo riveste analoga carica nella capogruppo[609];

j) “incarichi esenti”: incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall’autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall’art. 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.

1-bis. Fermo quanto previsto nel comma 1, lettera h), ai fini dell’attribuzione dei pesi previsti dall’Allegato 5-bis, Schema 1, è considerata “società piccola” la società di interesse pubblico che, alternativamente:

a) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall’articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;

b) non ha ancora dato inizio allo svolgimento della propria attività[610].

2. I parametri quantitativi indicati ai punti f), g) e h) del comma 1 sono riferiti ai dati riportati nell’ultimo bilancio approvato.

Art. 144-terdecies
(Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione del modello di calcolo contenuto nell’Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell’organo di controllo in un solo emittente[611].

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti[612].

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile[613].

4-ter. La Consob fornisce al componente dell’organo di controllo conferma dell’avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell’apposito Manuale Tecnico[614].

Art. 144-quaterdecies [615]
(Obblighi di informativa alla Consob)

1. Entro dieci giorni dall’assunzione o dalla cessazione, a qualunque titolo, di un incarico di amministrazione o controllo, il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, rispettivamente Schema 1 e Schema 3, l'incarico o gli incarichi assunti e/o cessati.

2. Il componente dell’organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 2:

a) entro dieci giorni dall’evento, le variazioni attinenti agli incarichi in essere nonché le variazioni dei propri dati anagrafici;

b) entro dieci giorni dall’approvazione del bilancio di riferimento, i dati dimensionali della società nella quale è ricoperto l’incarico;

c) entro dieci giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell’evento, le variazioni nei rapporti di controllo rilevanti ai sensi dell’articolo 144-duodecies, comma 1, lettera i).

3. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.

3-bis. Il presente articolo non si applica a chi ricopre la carica di componente dell’organo di controllo di un solo emittente[616].

Art. 144-quinquiesdecies
(Informativa al pubblico)

1. La Consob pubblica, in luogo dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, le informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 144-quaterdecies, rendendole disponibili nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nell’apposito Manuale Tecnico[617].

TITOLO VI
REVISIONE CONTABILE

Capo I[618]
Disposizioni di carattere generale

Art. 145
(Contenuto del libro della revisione contabile)

…omissis…

Art. 145-bis
(Criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione contabile)

…omissis…

Art. 146
(Documentazione da inviare alla Consob)

…omissis…

Art. 147
(Documentazione relativa alle società controllate)

…omissis…

Art. 147-bis
(Documentazione relativa alle società controllanti e alle società sottoposte a comune controllo)

…omissis…

Art. 148
(Conferimento dell’incarico da parte della Consob)

…omissis…

Art. 148-bis
(Comunicazione del divieto di esecuzione della deliberazione di revoca dell’incarico di revisione)

…omissis…

Art. 149
(Deposito nel registro delle imprese)

…omissis…

Capo I-bis
Incompatibilità

Art. 149-bis
(Definizioni)

1. Ai fini dell’individuazione delle situazioni di incompatibilità previste nel presente Capo, si applicano le seguenti definizioni.

2. La “rete”, costituita dalla struttura più ampia - nazionale ed internazionale - cui appartiene la società di revisione, che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo, è composta da entità individuate secondo i seguenti criteri: presenza di un fine comune di cooperazione, nonché

i) condivisione di utili o costi, o

ii) riconducibilità ad una proprietà o ad una direzione comuni, o

iii) condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o

iv) condivisione di una strategia aziendale comune, o

v) utilizzo del medesimo marchio, o

vi) condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali o organizzative.

3. Il “gruppo di revisione” relativo a ciascun incarico è costituito da:

a) coloro che sono direttamente coinvolti nello svolgimento del lavoro di revisione contabile:

i) il responsabile dell’incarico di revisione ai sensi dell’articolo 156 del Testo unico;

ii) gli altri soci ed amministratori della società di revisione assegnati all’incarico;

iii) altro personale di revisione assegnato all’incarico e legato alla società di revisione da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

iv) professionisti di altre discipline che collaborano nello svolgimento dell’incarico di revisione, legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato alla società di revisione o alla rete;

b) coloro che, nell’ambito della società di revisione o della rete, svolgono il controllo di qualità in relazione ad uno specifico incarico, sia ai fini dell’emissione della relazione di revisione che successivamente.

4. La “catena di comando”, da individuare nella società di revisione in relazione a ciascun incarico, è costituita da coloro che hanno una responsabilità diretta di supervisione, di direzione, di remunerazione o altre responsabilità di controllo nei confronti di qualsiasi socio o amministratore della società di revisione che sia direttamente coinvolto nello svolgimento dell’incarico.

5. L’“ufficio” indica una sede della società di revisione o di un’entità della rete nella quale il responsabile dell’incarico di revisione esercita la sua attività. L’ufficio comprende altresì sedi diverse, tra le quali sussistono strette relazioni professionali e operative. Nel caso di società di revisione o di entità della rete di dimensioni limitate l’ufficio si estende all’intera società.

6. Con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali rilevano le incompatibilità previste nel presente Capo si definiscono “familiari” il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico e si definiscono “stretti familiari” il coniuge non separato legalmente, il convivente e le persone fiscalmente a carico.

7. L’”interesse finanziario” è un interesse, detenuto anche per interposta persona, che consente il controllo sugli strumenti finanziari rientranti in una delle seguenti categorie:

a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;

b) strumenti finanziari previsti dagli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2 del codice civile;

c) obbligazioni e altri titoli di debito;

d) qualsiasi altro Titolo che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere;

e) strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere.

8. Le “relazioni d’affari” sono relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria.

9. La “direzione aziendale” comprende il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore finanziario, il dirigente previsto dall’articolo 154-bis del Testo unico e tutti coloro che all’interno della società conferente svolgono funzioni di direzione riguardanti le politiche contabili e la preparazione del bilancio.

Art. 149-ter
(Procedure della società di revisione)

1. Le società di revisione si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 160 del Testo unico e di cui al presente Capo, nonché le altre situazioni che possono comprometterne l’indipendenza, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza.

2. L’istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.

Art. 149-quater
(Interessi finanziari)

1. Costituisce causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario nella società che ha conferito l’incarico, nelle sue controllanti e nelle sue controllate da parte dei seguenti soggetti:

a) la società di revisione e coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un’entità della rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell’ufficio stesso, allo svolgimento dell’incarico;

c) gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l’indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l’incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l’indipendenza del revisore.

3. Ove siano sottoposti a revisione una società di gestione del risparmio ed i fondi da essa gestiti, si applica il comma 2 alla detenzione di quote dei fondi medesimi.

Art. 149-quinquies
(Relazioni d’affari)

1. Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d’affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la società che ha conferito l’incarico, le sue controllanti, le sue controllate, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall’altro:

a) la società di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un’entità della rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell’ufficio stesso, allo svolgimento dell’incarico;

c) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d’affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l’indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l’incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l’indipendenza del revisore.

3. Non costituiscono situazioni di incompatibilità le relazioni d’affari regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei, e che non abbiano una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti. Possono essere comunque forniti i servizi assicurativi e previdenziali, i prestiti e le garanzie concessi da banche o altre istituzioni finanziarie, alle persone fisiche di cui al comma 1, a condizione che tali rapporti siano instaurati secondo le normali procedure di erogazione, e secondo termini e condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei.

Art. 149-sexies
(Influenza sul processo decisionale della società di revisione)

1. Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di una delle seguenti situazioni:

a) la partecipazione al capitale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione;

b) la partecipazione al capitale della società di revisione da parte di una società controllata o di un soggetto che controlla la società sottoposta a revisione;

c) la titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l’incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all’attività di revisione contabile.

Art. 149-septies
(Rapporti di lavoro autonomo o subordinato)

1. Costituisce causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della società che ha conferito l’incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate, da parte dei seguenti soggetti:

a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;

c) i soci e gli amministratori di un’entità della rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell’ufficio stesso, allo svolgimento dell’incarico.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l’indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l’incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l’indipendenza del revisore.

Art. 149-octies
(Cariche sociali)

1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico, delle società in cui quest’ultima detiene, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto, delle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l’incarico, delle società controllate o che la controllano, da parte dei seguenti soggetti:

a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;

c) i soci e gli amministratori di un’entità della rete che lavorano nell’ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell’ufficio stesso, allo svolgimento dell’incarico.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l’indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l’incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l’indipendenza del revisore.

Art. 149-novies
(Cariche sociali e funzioni svolte dai familiari presso la società conferente)

1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in quest’ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l’esercizio di un’influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti:

a) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione;

b) i familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo o lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, anche in circostanze diverse da quelle ivi rappresentate, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l’indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l’incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l’indipendenza del revisore.

Art. 149-decies
(Servizi di consulenza legale)

1. Rientrano tra gli altri servizi di cui all’articolo 160, comma 1-ter, lettera i), del Testo unico, i servizi di consulenza che comportano l’attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale nell’ambito di controversie.

Art. 149-undecies
(Comunicazione delle situazioni di incompatibilità)

1. In presenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 160 del Testo unico e dagli articoli 149-quater, 149-quinquies, 149-sexies, 149-septies, 149-octies, 149-novies e 149-decies, la società di revisione, non appena riscontrata, ne dà comunicazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l’incarico e alla Consob, rappresentando le iniziative che intende intraprendere per rimuovere tale situazione, i relativi tempi, nonché le cautele da adottare nell’immediato in via provvisoria. La società che ha conferito l’incarico, se ritenuto necessario, invia alla Consob le proprie osservazioni. La Consob valuta l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 160 e 163 del Testo unico.

2. Qualora la società che ha conferito l’incarico venga a conoscenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate al comma 1, non appena riscontrata, ne dà comunicazione alla Consob e alla società di revisione, la quale si attiva ai sensi del medesimo comma.

Art. 149-duodecies
(Pubblicità dei corrispettivi)

1. In allegato al bilancio d’esercizio della società che ha conferito l’incarico di revisione viene presentato un prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell’esercizio, a fronte dei servizi forniti alla società dai seguenti soggetti:

a) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione;

b) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione, suddivisi tra servizi di verifica finalizzati all’emissione di un’attestazione e altri servizi, distinti per tipologia;

c) dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione, per la prestazione di servizi, suddivisi per tipologia.

2. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al comma 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità appartenenti alla sua rete alle società controllate[619].

Capo II[620]
Revisione contabile dei gruppi

Art. 150
(Controllo contabile delle società controllate estere)

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 165, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell’incarico di revisione del bilancio d’esercizio e consolidato della società controllante quotata comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della controllante, delle situazioni contabili delle controllate estere predisposte ai fini del consolidamento.

Art. 150-bis
(Controllo contabile delle società estere che controllano società con azioni quotate e delle società estere sottoposte con queste ultime a comune controllo)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di società con azioni quotate comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della medesima controllante, delle situazioni contabili delle società controllate estere predisposte ai fini del consolidamento della predetta società italiana, con l’esclusione delle società indicate all’articolo 150.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato delle società italiane sottoposte con la società con azioni quotate a comune controllo, non controllate dalla società italiana indicata al comma 1, comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dai revisori delle medesime società italiane, delle situazioni contabili delle società controllate estere predisposte ai fini dei rispettivi consolidamenti.

3. Qualora le società italiane indicate nei commi 1 e 2 non redigano il bilancio consolidato, l’obbligo previsto dai suddetti commi è assolto dalle società italiane che eventualmente redigano il bilancio consolidato poste a livello immediatamente inferiore nelle rispettive catene di controllo.

Art. 151
(Criteri di esenzione per le società controllate)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate italiane o estere, anche se incluse nel bilancio consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.

2. Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall’articolo 165, comma 1 del Testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società controllate italiane o estere che in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso.

3. I bilanci d'esercizio delle società controllate italiane e le situazioni contabili di quelle estere possono non essere sottoposti a revisione ovvero a verifica da parte delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.

Art. 151-bis
(Criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società italiane o estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo, anche se incluse nel bilancio consolidato della società posta al livello più elevato della catena di controllo di società con azioni quotate, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati della predetta società posta al livello più elevato della catena di controllo, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.

2. Qualora la società posta al livello più elevato della catena di controllo di società con azioni quotate non rediga il bilancio consolidato, i parametri previsti dal comma 1 sono riferiti al bilancio consolidato redatto dalla società posta al livello immediatamente inferiore nella catena di controllo, nel quale le società sottoposte a comune controllo sono incluse.

3. Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall’articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società italiane o estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo che:

a) pongano in essere con il gruppo quotato operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla società quotata ed al relativo gruppo;

b) sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo quotato per effetto dello svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

i) gestione della tesoreria del gruppo quotato;

ii) emissioni di strumenti finanziari garantiti dal gruppo quotato;

iii) altre attività che comportino a carico del gruppo quotato il rilascio di garanzie ovvero l’assunzione di impegni e rischi.

4. I bilanci d'esercizio delle società italiane e le situazioni contabili di quelle estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo possono non essere sottoposti a revisione ovvero a verifica da parte delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.

Art. 151-ter
(Modalità di determinazione delle soglie di esenzione)

1. Le soglie di esenzione stabilite dagli articoli 151 e 151-bis sono determinate rapportando i dati di bilancio delle società controllate o delle società sottoposte, con la società con azioni quotate, a comune controllo, al lordo delle scritture di elisione delle operazioni infragruppo, con i dati del bilancio consolidato.

2. Il superamento anche di una sola delle soglie di significativa rilevanza stabilite dagli articoli 151 e 151-bis comporta l’inapplicabilità della relativa esenzione prevista dalle medesime disposizioni.

3. Il superamento di una delle soglie complessive stabilite nell’ultima parte degli articoli 151, comma 1, e 151-bis, comma 1, comporta l’assoggettamento alle disposizioni in materia di revisione contabile delle società ritenute maggiormente significative in termini di attivo e di ricavi, già individualmente considerate esenti.

Art. 152
(Ambito temporale di applicazione)

1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate da società con azioni quotate, alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo a decorrere dall’esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dagli articoli 151 e 151-bis; le stesse disposizioni possono applicarsi dall’esercizio successivo, se le predette circostanze si realizzano nel secondo semestre.

2. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino al momento in cui il controllo è venuto meno. Il venir meno degli altri presupposti indicati negli articoli 151 e 151-bis non produce effetti sugli incarichi in corso.

3. Nel caso in cui il trasferimento del controllo comporti comunque l’applicabilità delle disposizioni previste dagli articoli 165 e 165-bis del Testo unico, l’incarico si conclude con il completamento della revisione del bilancio relativo all’esercizio nel corso del quale il trasferimento è intervenuto. Qualora il revisore del gruppo cedente e del gruppo acquirente sia il medesimo, l’incarico prosegue sino alla sua naturale scadenza salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Ferma restando la durata massima dell’incarico stabilita dall’articolo 159, comma 4 del Testo unico, per le società che controllano società con azioni quotate, per le controllate di queste ultime e per quelle sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo, sottoposte a revisione solo per effetto degli articoli 165, comma 1 e 165-bis, comma 1 del Testo unico, l'incarico può avere scadenza allineata a quella dell'incarico della società con azioni quotate.

TITOLO VII[621]
SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Capo I
Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Art. 152-bis [622]
(Istituzione e contenuto del registro)

1. Il registro previsto dall’articolo 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un’agevole consultazione ed estrazione di dati.

2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l’identità di ogni persona che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l’identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;

b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;

d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

4. Le società in rapporto di controllo con l’emittente e l’emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l’istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell’emittente[623].

Art. 152-ter [624]
(Aggiornamento del registro)

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:

a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

b) una persona deve essere iscritta nel registro;

c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

Art. 152-quater [625]
(Conservazione del registro)

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.

Art. 152-quinquies [626]
(Obblighi di informazione)

1. I soggetti tenuti all’obbligo previsto dall’articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:

a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;

b) degli obblighi che derivano dall’avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Capo II
Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-sexies [627]
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) “emittente quotato”: le società indicate nell’articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) “strumenti finanziari collegati alle azioni”:

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall’emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall’emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

c) “soggetti rilevanti”:

c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato;

c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;

c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato[628];

d) “persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”:

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies [629]
(Ambito di applicazione)

1. L’articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall’articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell’anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;

d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un’impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all’articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;

- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker,

- sia autorizzato dallo Stato membro d’origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell’attività di market making;

- fornisca alla Consob l’accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l’emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell’Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell’attività di market making sulle medesime azioni[630].

4. L’importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

Art. 152-octies [631]
(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell’articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all’emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L’emittente quotato pubblica le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato[632].

4. I soggetti rilevanti indicati nell’articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione[633].

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall’emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all’emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l’emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti[634].

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall’emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell’Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell’articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall’articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell’avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 114, comma 7, del Testo unico.

PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 153
(Trasmissione alla Consob di avvisi e comunicati)

…omissis…[635]

Art. 154
(Disposizione transitoria)

1. La società di gestione del mercato, fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo 67, osserva le disposizioni dell'articolo 2 della delibera Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991.

1-bis. Limitatamente all’anno 2013, il termine per l’assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 18, comma 4, e 19, comma 1, è prorogato sino al 30 aprile 2013, nei casi in cui siano applicabili gli Orientamenti adottati dall’AESFEM il 18 dicembre 2012 e aventi ad oggetto “Questioni relative agli ETF e ad altri OICVM”. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2013, gli offerenti pubblicano, nel proprio sito internet, un’avvertenza per segnalare che il prospetto è stato già aggiornato in conformità all’articolo 18, comma 4, nonché agli Orientamenti adottati dall’AESFEM ovvero, in caso contrario, per segnalare che si avvarranno del periodo di proroga. La medesima avvertenza dovrà essere riportata in un addendum da consegnare gratuitamente all’investitore, unitamente al prospetto, nel caso previsto dall’articolo 17, comma 4[636].

Art. 155
(Emittenti esteri già quotati)

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, agli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla quotazione di borsa in Italia prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 11520 del 1° luglio 1998 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 155-bis
(Relazione semestrale)

…omissis…[637]

Art. 156
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate:

a) la delibera Consob n. 5553 del 14 novembre 1991 e successive modificazioni e integrazioni;

b) la delibera Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991, salvo quanto previsto nell'articolo 154;

c) la delibera Consob n. 6237 del 3 giugno 1992;

d) la delibera Consob n. 6243 del 3 giugno 1992;

c- bis) la comunicazione Consob n. 92005334 del 23 luglio 1992[638];

e) la delibera Consob n. 6265 del 10 giugno 1992;

f) la delibera Consob n. 6378 del 28 luglio 1992;

g) la delibera Consob n. 6426 del 12 agosto 1992;

h) la delibera Consob n. 6430 del 26 agosto 1992; l’articolo 4, comma 1, lettera f) è abrogato dal 30 giugno 1999;

i) la delibera Consob n. 6761 del 7 gennaio 1993;

j) la delibera Consob n. 6817 del 3 febbraio 1993;

k) la delibera Consob n. 6892 del 24 febbraio 1993;

k- bis) la comunicazione Consob n. 94001437 del 23 febbraio 1994[639];

l) la delibera Consob n. 8085 del 26 maggio 1994;

l- bis) la delibera Consob n. 8195 del 30 giugno 1994, come successivamente modificata dalla delibera Consob n. 9389 dell’1 agosto 1995 e dalla delibera Consob n. 11661 del 20 ottobre 1998, a decorrere dal termine indicato nell'articolo 157, comma 4[640];

m) la delibera Consob n. 8288 del 25 luglio 1994;

n) la delibera Consob n. 10310 del 12 novembre 1996;

o) la delibera Consob n. 11125 del 22 dicembre 1997;

p) la delibera Consob n. 11520 del 1° luglio 1998;

q) la delibera Consob n. 11715 del 24 novembre 1998;

r) la comunicazione Consob n. 87/10573 del 15 giugno 1987;

s) la comunicazione Consob n. 92005380 del 24 luglio 1992;

t) la comunicazione Consob n. 93002635 dell'8 aprile 1993;

u) la comunicazione Consob n. 96009304 del 16 ottobre 1996;

u- bis) la comunicazione Consob n. 98081334 del 19 ottobre 1998[641];

u- ter) la comunicazione Consob n. 11508 del 15 febbraio 2000[642];

v) la comunicazione Consob n. 33766 del 5 maggio 2000[643];

v-bis) la comunicazione Consob n. 94375 del 22 dicembre 2000[644];

w) la comunicazione Consob n. 2064231 del 30 settembre 2002[645];

x) la comunicazione n. 4090018 del 14 ottobre 2004[646].

Art. 157
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo l’articolo 33, comma 2, lettera d) che entra in vigore il 1° luglio 1999 e salvo l’articolo 13, comma 6, seconda parte, che entra in vigore il 1° gennaio 2000.

2. Gli schemi di prospetto previsti dall’Allegato 1B sono obbligatoriamente utilizzati per le sollecitazioni comunicate e per le domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione presentate alla Consob a far data dal 1° luglio 1999. Fino a tale data:

a) per le sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse è utilizzabile, quale schema di prospetto informativo, lo schema di documento informativo dell’Allegato A al regolamento Consob n. 5553 del 14 novembre 1991;

b) per le altre sollecitazioni e per le ammissioni a quotazione sono utilizzabili gli schemi di prospetto allegati, rispettivamente, ai regolamenti Consob n. 6430 del 26 agosto 1992 e n. 11125 del 22 dicembre 1997.

3. L’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 6, comma 1, comporta l’adozione degli schemi dell’Allegato 1B anche prima della predetta data.

4. Le disposizioni dei commi da 2 a 10 dell'articolo 81 si applicano alle relazioni concernenti il primo semestre dell'esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1999[647].


 

APPENDICE
Tavola di concordanza
[648]

Capo III Comunicazioni alla Consob Capo II Comunicazioni al pubblico e alla Consob
Art. 90 Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura Art. 70 Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura
Art. 90-bis Patrimoni destinati ad uno specifico affare Art. 70-bis Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art. 91 Acquisizioni e cessioni Art. 71 Acquisizioni e cessioni
Art. 92 Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti su dividendi Art. 72 Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni
Art. 93 Acquisto e alienazione di azioni proprie Art. 73 Acquisto e alienazione di azioni proprie
Art. 94 Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile Art. 74 Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile
Art. 95 Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni Art. 75 Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni
Art. 96 Comunicazioni periodiche Art. 77

Art. 81

Art. 82

Relazione finanziaria annuale

Relazione finanziaria semestrale

Resoconto intermedio di gestione

Art. 97 Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni Art. 75 Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni
Art. 97-bis Esenzioni Art. 83 Esenzioni
Art. 98 Modifiche al capitale sociale Art. 85-bis Modifiche al capitale sociale
Art. 98-bis Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile Art. 85-ter Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile
Art. 100 Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale Art. 85-quater Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale

 

Note:

[1] La delibera n. 11971 e l’allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell’8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell’11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1°.4.2006 e che sono indicate nelle note all’articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15 maggio 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie. La delibera n. 15960 del 30 maggio 2007 è pubblicata nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16515 del 18 giugno 2008 è pubblicata nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16709 del 27 novembre 2008 è pubblicata nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 16840 del 19 marzo 2009 è pubblicata nel S.O. n. 43 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2009; essa è in vigore dal 1° luglio 2009, salvo quanto disposto al punto II della stessa delibera relativamente agli artt. 34-ter, 34-terdecies, 57 e 144-duodecies. La delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 è pubblicata nel S.O. n. 45 alla G.U. n. 83 del 9 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2009; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto al punto IV della stessa delibera (v. ndr all’art. 65-bis). La delibera n. 16893 del 14 maggio 2009 è pubblicata nella G.U. n. 115 del 20 maggio 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2009; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 17002 del 17 agosto 2009 è pubblicata nella G.U. n. n. 192 del 20 agosto 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.2, agosto 2009; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 è pubblicata nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato dalla disciplina prevista nel punto IV.2 della medesima delibera. La delibera n. 17326 del 13 maggio 2010 è pubblicata nella G.U. n. 116 del 20 maggio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2010; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato dalla disciplina prevista nel punto III della medesima delibera. La delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 è pubblicata nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2010, per l’entrata in vigore delle disposizioni cfr. delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. La delibera n. 17592 del 14.12.2010 è pubblicata nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2010, essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto dal punto II.1 della stessa delibera. La delibera n. 17679 dell’1.3.2011 è pubblicata nella G.U. n. 58 dell’11 marzo 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2011, essa è in vigore dall’1.7.2011. La delibera n. 17730 del 31.3.2011 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 81 dell’8 aprile 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2011; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. e si applica anche alle sollecitazioni di deleghe di voto per le quali sia già stato pubblicato l’avviso previsto dall’articolo 136 del presente regolamento. La delibera n. 17731 del 5.4.2011 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 81 dell’8 aprile 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2011; essa è in vigore dal 2 maggio 2011 salvo quanto previsto dal punto V della stessa delibera. La delibera n. 17919 del 9.9.2011 è pubblicata nella G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 9.1, settembre 2011; essa è in vigore dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 della stessa delibera. La delibera n. 18049 del 23.12.2011 è pubblicata nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2011; essa è in vigore dal 31 dicembre 2011. La delibera n. 18079 del 20.1.2012 è pubblicata nella G.U. n. 31del 7 febbraio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 1.2., gennaio 2012; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nell’art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 18098 dell’8.2.2012 è pubblicata nella G.U. n. 40 del 17 febbraio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 2.1., febbraio 2012; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18210 del 9.5.2012 è pubblicata nella G.U. n. 112 del 15 maggio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.1., maggio 2012; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nell’art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 18214 del 9.5.2012 è pubblicata nella G.U. n. 118 del 22 maggio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.1., maggio 2012; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nel comma 2 dell’art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 18470 del 20.2.2013 è pubblicata nella G.U. n. 49 del 27 febbraio 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 2.2., febbraio 2013; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18523 del 10.4.2013 è pubblicata nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1., aprile 2013; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18612 del 17.7.2013 è pubblicata nella G.U. n. 178 del 31 luglio 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 7.2., luglio 2013; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18671 dell’8.10.2013 è pubblicata nella G.U. n. 250 del 24 ottobre 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.1., ottobre 2013; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19084 del 19 dicembre 2014 è pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2014 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.2., dicembre 2014; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19094 dell’8 gennaio 2015 è pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 65 del 19 marzo 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 1.2, gennaio 2015; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze n. 30 del 5 marzo 2015, attuativo dell’articolo 39 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998, pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2015. La delibera n. 19430 del 29 ottobre 2015 è pubblicata nella G.U. n. 259 del 6 novembre 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.2, ottobre 2015; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. La delibera n. 19446 del 25 novembre 2015 è pubblicata nella G.U. n. 281 del 2 dicembre 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2015; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., ferma restando l’applicazione delle norme tecniche contenute nel Regolamento Delegato (UE) 2015/761 a decorrere dalla data del 26 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 7 del medesimo Regolamento Delegato. La delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 è pubblicata nella G.U. n. 69 del 23 marzo 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2016; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19614 del 26 maggio 2016 è pubblicata nella G.U. n. 130 del 6 giugno 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2016; le modifiche attuative del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, di cui all’art. 1 della delibera n. 19614 del 26 maggio 2016, e le modifiche all’art. 65-decies di cui all’art. 2 della suddetta delibera, entrano in vigore il 7 giugno 2016. Le altre modifiche al regolamento e agli allegati 1, 3 e 4 entrano in vigore il 1° luglio 2016. In sede di prima applicazione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti come modificati dalla delibera n. 19614 del 26 maggio 2016, chiunque detenga una partecipazione rilevante ai sensi degli artt. 117 e 119, commi 1 e 2 che non sia stata comunicata in precedenza, deve effettuare un’apposita comunicazione alla Consob e alla società partecipata (tramite i prescritti modelli), indicando la partecipazione detenuta alla data del 1° luglio 2016, entro la data del 31 agosto 2016. Ad analogo obbligo è tenuto chiunque, avendo già comunicato una partecipazione rilevante ai sensi degli articoli 117 e 119, commi 1 e 2, anteriormente all’entrata in vigore della delibera n. 19614 del 26 maggio 2016, detenga una partecipazione al di sotto della soglia comunicata. La delibera n. 19770 del 26 ottobre 2016 è pubblicata nella G.U. n. 263 del 10 novembre 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.2, ottobre 2016; le modifiche si applicano a decorrere dal 2 gennaio 2017.

[2] Articolo sostituito con delibere n. 15232 del 29.11.2005 e n. 15915 del 3.5.2007; modificato con delibera n. 15960 del 30.5.2007; di nuovo sostituito con delibere n. 16840 del 19.3.2009, n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 17731 del 5.4.2011, in seguito modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 che dopo l’espressione: “Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 42,” ha sostituito le parole: “comma 3” con le parole: “commi 1 e 3”, dopo le parole: “dell’articolo 98-ter,” ha sostituito le parole: “comma 3” con le parole: “commi 1 e 3” e dopo le parole: “dell’articolo 98-quater,” ha sostituito le parole: “commi 1 e 3” con le parole: “comma 1”; con delibera n. 19084 del 19.12.2014 che dopo le parole “dell’articolo 127,” ha aggiunto le parole “dell’articolo 127-quinquies, comma 2,” e ha sostituito le parole “dell’articolo 147-ter, comma 1, dell’articolo 148, comma 2” con le parole: “dell’articolo 147-ter, commi 1 e 1-ter, dell’articolo 148, commi 1-bis e 2”; con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che dopo le parole: “dell'articolo 42, commi 1 e 3,” ha inserito le parole: “dell’articolo 43, commi 6 e 8, dell’articolo 44, commi 4 e 6, dell’articolo 45, comma 5, dell’articolo 46, commi 1 e 4,”; con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che dopo le parole: “dell’articolo 46, commi 1 e 4,”, ha aggiunto le parole: “dell’articolo 91-bis,”.

[3] Lettera dapprima inserita con delibera n. 14002 del 27.2.2003 e poi così modificata con delibera n. 16840 del 19.3.2009 che ha inserito le parole: “o segmenti”.

[4] Lettera dapprima modificata con delibera n. 14002 del 27.2.2003 e poi con delibera n. 16840 del 19.3.2009 che ha inserito le parole: “organizza e”.

[5] Lettera aggiunta con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

[6] Lettera già modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi abrogata con delibera n. 14372 del 23.12.2003.

[7] Lettera inserita con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

[8] Lettera dapprima inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi abrogata a far data dall’1.12.2010 con delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del “regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, così come modificata dalla delibera n. 17389 del 23.6.2010.

[9] Lettera dapprima inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi soppressa con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[10] Lettera dapprima inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi soppressa con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[11] Lettera dapprima inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi soppressa con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[12] Lettera dapprima inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi soppressa con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[13] Lettera dapprima inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi soppressa con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[14] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi soppresso con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[15] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16709 del 27.11.2008, successivamente sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[16] Comma aggiunto con delibera n. 16709 del 27.11.2008, successivamente sostituito dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[17] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16709 del 27.11.2008 e poi abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[18] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16709 del 27.11.2008 e poi così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[19] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16709 del 27.11.2008 e poi così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[20] Articolo dapprima inserito con delibera n. 14372 del 23.12.2003 e poi modificato con delibere n. 16840 del 19.3.2009 e n. 18214 del 9.5.2012 nei termini indicati nelle successive note.

[21] Lettera così modificata con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito il numero: “200” con il numero: “cinquecento”.

[22] Comma modificato dapprima con delibera n. 16840 del 19.3.2009 che ha sostituito le parole: “una sollecitazione all’investimento” con le parole: “un’offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita”; la parola “professionali” con la parola: “qualificati”; le parole “100 del TUF” con le parole “34-ter, comma 1, lettera b)” e le parole “di scambi organizzati” con le parole “multilaterali di negoziazione” e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito il terzo alinea.

[23] Comma dapprima modificato con delibera n. 16840 del 19.3.2009 che ha sostituito le parole: “non inferiore a cinque milioni” con le parole: “non inferiore a 5 milioni” e poi così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[24] Titolo dapprima sostituito con delibera n. 16840 del 19.3.2009 e poi modificato con delibere n. 18079 del 20.1.2012, n. 18210 del 9.5.2012, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18612 del 17.7.2013, n. 18671 dell’8.10.2013, n. 19430 del 29.10.2015, n. 19094 dell’8.1.2015, n. 19548 del 17.3.2016 e n. 19614 del 16.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[25] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi modificato con delibere n. 18210 del 9.5.2012 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[26] Alinea così modificata con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito le parole: “quanto previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, lettera b)” con le parole: “che qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo”.

[27] Comma dapprima sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha inserito le parole: “e successive modifiche”.

[28] L’art. 3, comma 2, lettera f) della delibera n. 18079 del 20.1.2012 ha disposto che: “i nuovi Allegati 1A e 1I al regolamento concernente la disciplina degli emittenti si applicano alle comunicazioni previste dagli articoli 4 e 52 del medesimo regolamento inviate alla Consob successivamente all'entrata in vigore della presente delibera”.

[29] Comma aggiunto con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[30] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi modificato con delibere n. 18214 del 9.5.2012 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[31] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha inserito le parole: “e successive modifiche”.

[32] Comma così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[33] Comma abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[34] Comma inserito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[35] Comma già sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012; successivamente modificato dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 18612 del 17.7.2013; di nuovo sostituito con delibera n. 19430 del 29.10.2015, a decorrere dall’1.1.2016, e da ultimo con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[36] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nella successiva nota.

[37] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituto le parole: “comma 4” con le parole: “comma 5”.

[38] Comma così modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha inserito l’ultimo periodo.

[39] Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[40] Comma così modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha inserito l’ultimo periodo.

[41] Comma così modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha inserito l’ultimo periodo.

[42] Comma dapprima sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito la parola: “ESMA” con la parola: “AESFEM”.

[43] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi modificato con delibere n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[44] Comma così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[45] Comma così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[46] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE” con le parole: “dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301”.

[47] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “dall’articolo 31 del Regolamento n. 809/2004/CE” con le parole: “dall’articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301”.

[48] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nella successiva nota.

[49] Rubrica così modificata con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: “Validità del prospetto” ha inserito le parole: “di offerta”.

[50] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi modificato con delibere n. 18214 del 9.5.2012 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[51] Comma dapprima modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che, nell’alinea, ha sostituito le parole: “dell’offerente” con le parole: “della persona responsabile della redazione del prospetto” ed ha sostituito le lettere b) e c).

[52] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito le parole: “alle persone responsabili” con le parole: “alla persona responsabile” e dopo le parole: “redazione del prospetto” ha aggiunto le parole: “nonché all’AESFEM”.

[53] Comma così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[54] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[55] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha aggiunto l’ultimo periodo.

[56] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha aggiunto l’ultimo periodo.

[57] Comma così sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[58] Comma così sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[59] Rubrica così sostituita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[60] Rubrica così sostituita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[61] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibere n. 18671 dell’8.10.2013 e n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nelle successive note.

[62] Lettera soppressa con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[63] Lettera così modificata con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “dall’articolo 37” con le parole: “dall’articolo 39”.

[64] Lettera così modificata dapprima con delibera n. 18671 dell’8.10.2013 che ha sostituito parola: “informazioni” con la parola: “informazioni-chiave” e poi con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “adottate in sede comunitaria” con le parole: “dell’Unione europea”.

[65] Lettera inserita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[66] Lettera inserita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[67] Lettera inserita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[68] Lettera inserita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[69] Comma inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[70] Comma dapprima sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “OICR” con le parole: “OICVM”.

[71] Comma sostituito dapprima con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[72] Rubrica così sostituita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[73] Articolo dapprima inserito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nelle successive note.

[74] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “OICR armonizzati” con la parola: “OICVM”.

[75] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[76] Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[77] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “OICR” con le parole: “OICVM”.

[78] Articolo così sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

[79] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nelle successive note.

[80] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[81] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “OICR” con le parole: “OICVM”.

[82] Articolo inserito con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

[83] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nella successiva nota.

[84] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[85] Articolo dapprima inserito con delibera n. 18671 dell’8.10.2013 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nelle successive note.

[86] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “OICR armonizzati” con la parola: “OICVM”.

[87] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “OICR armonizzati” con la parola: “OICVM”.

[88] Articolo così sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

[89] Rubrica sostituita dapprima con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[90] Articolo dapprima inserito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibere n. 18671 dell’8.10.2013 e n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nella successive note.

[91] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[92] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[93] Lettera così modificata con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “dell’atto costitutivo dell’OICR” con le parole: “dello statuto dell’OICVM”.

[94] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[95] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM” e la parola “comunitaria” con le parole “dell’Unione europea”.

[96] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “OICR” con le parole: “OICVM”.

[97] Comma dapprima sostituito con delibera n. 18671 dell’8.10.2013 e poi così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[98] Articolo inserito con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

[99] Articolo dapprima inserito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibere n. 18671 dell’8.10.2013 e n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nelle successive note.

[100] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[101] Alinea così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[102] Lettera così modificata con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha soppresso le parole “promotrice o” e sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[103] Lettera così modificata con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[104] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[105] Comma dapprima sostituito con delibera n. 18671 dell’8.10.2013 e poi così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[106] Comma modificato dapprima con delibera n. 18671 dell’8.10.2013 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: “ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario della quota, secondo le modalità previste dal prospetto” e poi con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “OICR” con le parole: “OICVM”.

[107] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nelle successive note.

[108] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[109] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[110] Lettera così modificata con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[111] Articolo dapprima inserito con delibera n. 18671 dell’8.10.2013 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nella successiva nota.

[112] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[113] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nella successiva nota.

[114] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[115] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nelle successive note.

[116] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[117] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “OICR” con le parole: “OICVM” e la parola: “consultabilità” con la parola “consultazione”.

[118] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “OICVM”.

[119] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “OICR” con le parole: “OICVM”.

[120] Rubrica così sostituita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[121] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che dopo la parola: “quote” ha inserito le parole: “o azioni” e ha sostituito la parola: “fondi” con la parola: “FIA”.

[122] Comma così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[123] Comma dapprima sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi modificato con delibere n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19094 dell’8.1.2015 nei termini indicati nelle successive note.

[124] Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[125] Comma dapprima modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 e poi così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[126] Comma inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[127] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito le parole: “commi 3 e 4” con le parole: “comma 3”.

[128] Articolo così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[129] Comma così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[130] Comma così modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “sono diffuse” con le parole: “è diffusa” e le parole: “del fondo” con le parole: “del FIA”.

[131] Comma inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[132] Rubrica sostituita dapprima con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[133] Rubrica così sostituita con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

[134] Comma dapprima sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 18671 dell’8.10.2013 che ha sostituito le parole: “15-bis, comma 1” con le parole: “14, comma 1, lettera d)”; e con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito la parola: “OICR” con la parola: “FIA” e la parola: “comunitarie” con le parole: “dell’Unione europea”.

[135] Comma dapprima inserito con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015 che ha sostituito le parole: “Agli OICR aperti” con le parole: “Ai FIA aperti italiani”.

[136] Comma inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[137] Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[138] Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[139] Comma dapprima sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012, successivamente modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 e infine abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[140] Comma abrogato con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[141] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[142] Sezione inserita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[143] Articolo così sostituito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[144] Sezione inserita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[145] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[146] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[147] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[148] Sezione inserita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[149] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[150] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[151] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[152] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[153] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[154] Sezione inserita con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[155] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[156] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[157] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[158] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[159] Articolo inserito con delibera n. 19094 dell’8.1.2015.

[160] Lettera così modificata con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha sostituito la parola: “cento” con la parola: “centocinquanta”.

[161] Lettera modificata dapprima con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che, nel secondo periodo, ha sostituito le parole: “gli enti creditizi” con le parole: “le banche” e, nel terzo periodo, dopo le parole: “Le imprese di investimento” ha inserito le parole: “e le banche”.

[162] Lettera modificata dapprima con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha sostituito il numero: “2.500.000” con il numero: “5.000.000” e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che dopo le parole: “il cui corrispettivo totale” ha inserito le parole “, calcolato all’interno dell’Unione Europea,”.

[163] Lettera così modificata con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha sostituito il numero: “50.000” con il numero: “100.000”.

[164] Lettera dapprima inserita con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi abrogata con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[165] Lettera così modificata con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha sostituito il numero: “50.000” con il numero: “100.000”. L’art. 3, comma 2, lettera c) della delibera n. 18079 del 20.1.2012 dispone che: “le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 34-ter del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, come modificato dalla presente delibera, si applicano dal 1° luglio 2012”.

[166] Lettera così modificata con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito l’importo: “250.000 euro” con l’importo: “100.000 euro”.

[167] Lettera così modificata con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito l’importo: “250.000 euro” con l’importo: “100.000 euro”.

[168] Lettera così modificata con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha inserito le parole: “o scissione”.

[169] Lettera così sostituita con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[170] Lettera dapprima sostituita con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: “promotori finanziari”, con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

[171] Lettera dapprima inserita con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: “promotori finanziari”, con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

[172] Lettera dapprima inserita con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: “promotori finanziari”, con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

[173] Comma dapprima modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha inserito le parole: “o promotori finanziari” e poi così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: “promotori finanziari”, con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

[174] Comma dapprima sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi così modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che dopo le parole: “il corrispettivo totale dell’offerta” ha inserito le parole: “all’interno dell’Unione Europea,”.

[175] Comma così sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[176] Comma così sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[177] Articolo abrogato con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[178] Comma così sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[179] Comma così sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[180] Comma modificato dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che dopo le parole: “, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell’offerta al pubblico” ha inserito le parole: “che si trovino in identiche condizioni” e poi con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che dopo le parole “non coerenti con il prospetto” ha aggiunto le parole: “, anche in conformità all’articolo 12 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301,”.

[181] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che nel primo periodo ha sostituito le parole: “desumibili dalle” con le parole: “fornite ai soggetti preposti alla elaborazione delle”.

[182] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che dopo le parole: “nel prospetto da pubblicare” ha aggiunto le seguenti: “, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento Delegato (UE) 2016/301”.

[183] Comma aggiunto con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

[184] Articolo abrogato con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[185] Titolo così sostituito con delibera n. 17731 del 5.4.2011 e poi modificato con delibere n. 17919 del 9.9.2011, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19084 del 19.12.2014 nei termini indicati nelle successive note.

[186] Comma così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[187] Comma così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[188] Lettera così sostituita con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[189] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha soppresso le parole: “, comma 3”.

[190] Lettera abrogata con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[191] Lettera così sostituita con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[192] Lettera abrogata con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[193] Comma abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[194] Comma così modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che in fine, ha soppresso le parole: “e, contestualmente, all’emittente”.

[195] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha aggiunto l’ultimo periodo.

[196] Comma così modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 cha ha sostituito l’ultimo periodo.

[197] Lettera abrogata con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[198] Lettera abrogata con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[199] Lettera abrogata con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[200] Lettera abrogata con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[201] Comma dapprima sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: “sono resi noti al mercato entro” ha inserito le parole: “il giorno antecedente”.

[202] Comma abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[203] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito le parole: “medesime modalità dell’offerta” con le parole: “modalità indicate dall’articolo 38, comma 2”.

[204] Comma così modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che dopo le parole: “I soggetti interessati si attengono a principi di correttezza e di parità di trattamento dei destinatari dell’offerta” ha inserito le parole: “che si trovino in identiche condizioni,”.

[205] Comma così modificato con delibera n. 19084 del 19.12.2014 che dopo le parole: “106, commi 1”, ha aggiunto le parole: “, 1-bis, 1-ter”.

[206] Comma così modificato con delibera n. 19084 del 19.12.2014 che dopo le parole: “106, commi 1”, ha aggiunto le parole: “, 1-bis, 1-ter”.

[207] Comma aggiunto con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[208] Articolo inserito con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[209] Comma così modificato con delibera n. 19084 del 19.12.2014 che dopo le parole: “106, commi 1”, ha aggiunto le parole: “, 1-bis, 1-ter”.

[210] Lettera così sostituita con delibera n. 17919 del 9.9.2011.

[211] Comma così sostituito con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[212] Comma inserito con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[213] Articolo così sostituito con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[214] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha inserito l’ultimo periodo.

[215] Comma inserito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[216] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha inserito il quarto periodo.

[217] Alinea così sostituito con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[218] Lettera così modificata con delibera n. 19084 del 19.12.2014 che ha sostituito le parole: “è compiuto” con le parole: “il superamento della soglia rilevante si realizza”.

[219] Lettera inserita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[220] Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[221] Lettera così modificata con delibera n. 19084 del 19.12.2014 che dopo le parole: “106, commi 1”, ha aggiunto le parole: “, 1-bis, 1-ter”.

[222] Alinea così sostituito con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[223] Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[224] Intestazione così modificata con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[225] Capo inserito con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[226] Capo così rinumerato e modificato nell’intestazione con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[227] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; poi con delibera n. 16840 del 19.3.2009 e infine modificato con delibere n. 18079 del 20.1.2012 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[228] Comma inserito con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[229] Comma inserito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[230] Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001, successivamente sostituito dapprima con delibera n. 15232 del 29.11.2005, poi con delibera n. 16840 del 19.3.2009 e infine modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[231] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha inserito le parole: “e successive modifiche”.

[232] Comma così sostituito dapprima con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[233] Comma modificato dapprima con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha aggiunto le parole: “, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche”.

[234] Articolo sostituito con delibere n. 15232 del 29.11.2005, n. 16840 del 19.3.2009, n. 16850 dell’1.4.2009 e infine abrogato con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[235] Articolo dapprima modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005, poi sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e infine abrogato con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[236] Articolo sostituito dapprima con delibera n. 15232 del 29.11.2005, poi con delibere n. 16840 del 19.3.2009 e n. 18079 del 20.1.2012 e infine modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[237] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che nella lettera a), dopo le parole: “a larga diffusione” ha aggiunto le parole: “nello Stato membro in cui è effettuata l’ammissione alle negoziazioni” e nella lettera c), ha sostituito la parola: “mediante” con la parola “in”.

[238] Comma così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[239] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE” con le parole: “dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301”.

[240] Articolo già modificato con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14002 del 27.3.2003; sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; modificato con delibera n. 15915 del 3.5.2007; sostituito con delibera n. 16840 del 19.3.2009; modificato con delibere n. 18079 del 20.1.2012, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19548 del 17.3.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[241] Lettera così modificata con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che dopo la parola: “fusione” ha aggiunto le parole: “o scissione”.

[242] Lettera dapprima sostituita con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi così modificata con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che prima delle parole: “dividendi versati ad azionisti esistenti” ha inserito le parole: “azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e”.

[243] Lettera dapprima sostituita con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: “promotori finanziari”, con le parole “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

[244] Lettera modificata dapprima con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che al punto 7) ha sostituito la parola: “comma 3” con le parole: “commi 3 e 4” e successivamente con delibera n. 18612 che al punto 7) ha sostituito le parole “commi 3 e 4” con le parole: “comma 3”.

[245] Lettera modificata dapprima con delibera n. 18079 del 20.1.2012, poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine abrogata con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[246] Comma così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[247] Comma abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[248] Comma così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[249] Punto modificato dapprima con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha sostituito il numero: “50.000.000” con il numero: “75.000.000” e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che dopo le parole: “il corrispettivo totale dell’ammissione alla negoziazione, calcolato” ha aggiunto le parole: “all’interno dell’Unione Europea”.

[250] Comma così modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha sostituito il numero: “50.000” con il numero: “100.000”.

[251] Comma così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[252] Articolo modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001; sostituito con delibere n. 15232 del 29.11.2005 e n. 16840 del 19.3.2009 e infine modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 nei termini indicati nella successiva nota.

[253] Comma così modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha sostituito il numero: “50.000” con il numero: “100.000” .

[254] Capo rinumerato con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[255] Rubrica modificata dapprima con delibere n. 13605 del 5.6.2002, n. 13616 del 12.6.2002, n. 15232 del 29.11.2005 e infine con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[256] Articolo già modificato con delibere n. 13605 del 5.6.2002, n. 13616 del 12.6.2002, n. 14990 del 14.4.2005 poi sostituito con delibera n. 16840 del 19.3.2009 e infine così modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 nei termini indicati nelle successive note.

[257] Comma così modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 che ha sostituito l’espressione: “le disposizioni contenute nella Sezione IV, del Capo III del Titolo I della Parte II” con l’espressione: “le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV”.

[258] Comma così modificato con delibera n. 18210 del 9.5.2012 che ha sostituito l’espressione: “le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo III del Titolo I della Parte II” con l’espressione: “le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II” e, nell’ultimo periodo, ha sostituito l’espressione: “il prospetto è pubblicato” con l’espressione: “Il KIID e il prospetto sono pubblicati”.

[259] Articolo modificato con delibera n. 13605 del 5.6.2002; sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005; modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005; sostituito con delibera n. 16840 del 19.3.2009; modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e infine così sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012.

[260] Articolo modificato, dapprima con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14990 del 14.4.2005 e poi abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[261] Articolo già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14990 del 14.4.2005 e infine abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[262] Capo rinumerato e modificato nell’intestazione con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[263] Articolo già modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005, poi sostituito con delibere n. 15232 del 29.11.2005, n. 16840 del 19.3.2009, n. 18079 del 20.1.2012 e infine modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[264] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: “prospetto di ammissione alle negoziazioni” ha inserito le parole: “prevista dall’articolo 52”.

[265] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha inserito l’ultimo periodo.

[266] Articolo abrogato con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[267] Articolo inserito con delibera n. 14002 del 27.3.2003 e poi abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[268] Comma dapprima modificato con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 13616 del 12.6.2002, n. 14002 del 27.3.2003 e poi così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[269] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009, in seguito sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che nella lettera a), numero 2), ha sostituito le parole: “a meno che i valori mobiliari dell’emittente non siano più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell’Unione Europea” con le parole: “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3, 4 e 4-bis, del Testo unico”.

[270] Comma aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[271] Comma aggiunto con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

[272] Rectius Sezione II.

[273] Comma aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[274] Comma aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[275] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che ha soppresso in fine le parole: “degli operatori”.

[276] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibera n. 19770 del 26.10.2016 nei termini indicati nella successiva nota. Per chiarimenti in merito alle modalità di adempimento degli obblighi di diffusione, stoccaggio e deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate vedi comunicazione Consob n. 12027454 del 5.4.2012.

[276-bis] Comma così modificato con delibera n. 19770 del 26.10.2016 che ha soppresso le parole: “dei resoconti intermedi sulla gestione”. La modifica si applica a decorrere dal 2 gennaio 2017.

[277] Articolo aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009. Vedi nota all’articolo 65-bis.

[278] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 nei termini indicati nella successiva nota.

[279] Comma così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[280] Articolo aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009. Vedi nota all’articolo 65-bis.

[281] Articolo aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009. Vedi nota all’articolo 65-bis.

[282] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 16893 del 14.5.2009, n. 18214 del 9.5.2012 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note. Vedi nota all’articolo 65-bis.

[283] Comma così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[284] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16893 del 14.5.2009 e poi così costituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[285] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha soppresso le parole: “con le modalità indicate negli Allegati 3I e 3M,” e le parole: “e, con le modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, da parte dei soggetti controllanti che non siano anche emittenti valori mobiliari”.

[286] Comma modificato dapprima con delibera n. 16893 del 14.5.2009 e poi con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha soppresso le parole: “, ivi comprese quelle diffuse dai propri controllanti,”.

[287] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 (vedi nota all’articolo 65-bis) e poi modificato con delibere n. 16893 del 14.5.2009, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[288] Rubrica così sostituita con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[289] Comma così modificato con delibera n. 16893 del 14.5.2009 che ha sostituito l’ultimo periodo.

[290] Comma abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[291] Comma dapprima modificato con delibera n. 16893 del 14.5.2009 e poi abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[292] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 16893 del 14.5.2009 e poi abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[293] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “nei commi 1 e 2” con le parole: “nel comma 1”.

[294] Articolo aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[295] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17326 del 13 maggio 2010 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[296] Rubrica così sostituita con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[297] Comma modificato dapprima con delibera n. 17326 del 13 maggio 2010 che, nell’alinea, ha sostituito le parole “che hanno scelto” con la parola “scelgono” e ha inserito, nella lettera a), la parola “prima” dopo l’espressione “nei casi di presentazione della”; e poi con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che, nell’alinea, ha sostituito le parole: “numeri 3 e 4” con le parole: “numeri 3, 4 e 4-bis” e, alla lettera b), ha sostituito le parole: “dopo almeno tre anni dalla precedente scelta” con le parole: “diversi da quelli indicati nella lettera a)” .

[298] Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[299] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “numero 4” con le parole: “numeri 4 e 4-bis”.

[300] Comma inserito dalla delibera n. 17326 del 13 maggio 2010.

[301] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nella successiva nota..

[302] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “nella Comunità” con le parole: “nell’Unione”.

[303] Intestazione così modificata con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[304] Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[305] Articolo modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14002 del 27.3.2003; successivamente sostituito con delibere n. 14692 dell’11.8.2004, n. 15232 del 29.11.2005 e n. 16850 dell’1.4.2009; infine modificato con delibere n. 18079 del 20.1.2012, n. 18214 del 9.5.2012 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[306] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che nell’alinea ha soppresso le parole: “e i soggetti che li controllano”.

[307] Lettera così sostituita con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[308] Comma abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[309] Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi modificato con delibere n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 18079 del 20.1.2012 nei termini indicati nelle successive note.

[310] Comma così modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito la parola: “Sono” con la parola: “Le” e dopo le parole: “ai sensi del comma 1” ha aggiunto la parola: “includono”.

[311] Comma così sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[312] Comma così sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[313] Comma dapprima modificato con delibere n. 12475 del 6.4.2000, n. 14002 del 27.3.2003 e n. 15232 del 29.11.2005 e infine così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[314] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha soppresso le parole: “e i soggetti che li controllano”.

[315] Comma abrogato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[316] Comma abrogato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[317] Articolo dapprima modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi così sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[318] Sezione dapprima inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi modificata con delibera n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[319] Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituito dapprima, con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[320] Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[321] Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[322] Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[323] Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nella successiva nota.

[324] Lettera così modificata con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che nel primo e nel secondo trattino ha sostituito la percentuale: “2%” con la percentuale: “3%”.

[325] Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[326] Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[327] Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[328] Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; poi modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009; sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[329] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito le parole: “e le persone giuridiche” con le parole: “nonché i soggetti” e la parola: “pubblicano” con la parola: “diffondono”.

[330] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che alla lettera a), ha sostituito le parole: “dalle persone giuridiche” con le parole: “dai soggetti”.

[331] Sezione inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[332] Articolo già inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi sostituito dapprima con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[333] Sezione rinumerata da II a IV con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[334] Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001; sostituito con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14692 dell’11.8.2004; modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 dell’1.4.2009, n. 17326 del 13.5.2010, n. 17592 del 14.12.2010; n. 18079 del 20.1.2012; sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibere n. 18523 del 10.4.2013 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[335] Lettera così sostituita con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[336] Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[337] Comma inserito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[338] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che nel primo periodo ha soppresso le parole: “, ovvero con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies”.

[339] Articolo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005; modificato con delibere n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 17592 del 14.12.2010; sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 nei termini indicati nella successiva nota.

[340] Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[341] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001, poi modificato dapprima con delibere n. 16850 dell’1.4.2009, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17592 del 14.12.2010, n. 18079 del 20.1.2012, n. 18214 del 9.5.2012 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: “Fino all’adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento Emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale”.

[342] Comma modificato con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha sostituito le parole: “mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I” con le parole: “mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I”; con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che dopo le parole: “caratteristiche dell’operazione,” ha inserito le parole: “salvo quanto previsto al comma 1-bis,” e infine con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: “, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I,” con le parole: “e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies,”.

[343] Comma già inserito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi modificato dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha soppresso le parole: “, ovvero con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies”.

[344] Articolo dapprima inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002, poi modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005 e n. 16850 dell’1.4.2009 e infine abrogato a far data dall’1.12.2010 con delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del “regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” così come modificata con delibera n. 17389 del 23.6.2010.

[345] Articolo modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 13086 del 18.4.2001; sostituito con delibere n. 14692 dell’11.8.2004 e n. 14990 del 14.4.2005; modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 17592 del 14.12.2010; sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012; modificato con delibere n. 18523 del 10.4.2013 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: “Fino all’adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento Emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale”.

[346] Comma dapprima modificato con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9.8.2012 e poi così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[347] Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[348] Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[349] Comma così modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 che ha soppresso l’ultimo periodo.

[350] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che nell’alinea e nella lettera a) ha sostituito le parole: “nei commi 1 e 3” con le parole: “nei commi 1, 1-bis e 3”.

[351] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che dopo le parole: “nei commi 1,” ha aggiunto le parole: “1-bis,”.

[352] Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9.8.2012.

[353] Articolo sostituito con delibera n. 14692 dell’11.8.2004; modificato con delibere n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 17592 del 14.12.2010; sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 nei termini indicati nella successiva nota.

[354] Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[355] Articolo sostituito con delibera n. 14692 dell’11.8.2004; modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 17592 del 14.12.2010; sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 nei termini indicati nella successiva nota.

[356] Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[357] Articolo sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002; sostituito con delibere n. 14002 del 27.3.2003 e n. 14692 dell’11.8.2004; modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 e n. 17592 del 14.12.2010 e infine così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[358] Articolo dapprima modificato con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 dell’1.4.2009 e infine abrogato con delibera n. 17592 del 14.12.2010 .

[359] Sezione rinumerata da III a V con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[360] Articolo sostituito con delibera n. 14692 dell’11.8.2004; modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005; sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e infine modificato con delibere n. 17592 del 14.12.2010, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18523 del 10.4.2013, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: “Fino all’adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento Emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale”.

[361] Comma già sostituito con delibera n. 17592 del 14.12.2010; successivamente modificato con delibere n. 18214 del 9.5.2012, n. 18523 del 10.4.2013 e infine con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: “con le modalità indicate dagli articoli” ha inserito le parole: “65-bis, comma 2,”.

[362] Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[363] Comma dapprima sostituito con delibera n. 17592 del 14.12.2010, successivamente modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[364] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi così modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 che ha sostituito le parole: “nei commi 1 e 2” con le parole: “nel comma 1”.

[365] Il presente comma ha dapprima sostituito i precedenti commi 3 e 4 con delibera n. 17592 del 14.12.2010, successivamente è stato modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012, con delibera n. 18523 del 10.4.2013 e infine con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: “con le modalità indicate dagli articoli” ha inserito le parole: “65-bis, comma 2,”.

[366] Articolo sostituito dapprima con delibera n. 14692 dell’11.8.2004; di nuovo sostituito con delibera 15520 del 27.7.2006; poi modificato con delibere n. 15915 del 3.5.2007 e n. 18049 del 23.12.2011 nei termini indicati nelle successive note.

[367] Comma soppresso con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

[368] Comma aggiunto con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

[369] Articolo sostituito dapprima con delibera n. 14692 dell’11.8.2004; poi con delibera 15520 del 27.7.2006 e infine soppresso con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

[370] Articolo abrogato con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

[371] Articolo già modificato dall’articolo 155-bis (v. infra);successivamente sostituito con delibere n. 14692 dell’11.8.2004, n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17221 del 12.3.2010 (così come modificata con delibere n. 17389 del 23.6.2010), n. 17592 del 14.12.2010, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: “Fino all’adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento Emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale”.

[372] Comma abrogato a far data dall’1.12.2010 con delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del “regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” così come modificata con delibera n. 17389 del 23.6.2010.

[373] Comma dapprima modificato con delibera n. 17592 del 14.12.2010; successivamente sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: “con le modalità indicate dagli articoli” ha inserito le parole: “65-bis, comma 2,”.

[374] Comma aggiunto con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[375] Articolo dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

[376] Articolo dapprima inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 nei termini indicati nelle successive note.

[377] Rubrica così modificata con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito le parole: “alla relazione semestrale” con le parole: “al bilancio semestrale abbreviato”.

[378] Comma così modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito le parole: “il modello indicato” con le parole: “i modelli indicati”.

[379] Articolo dapprima sostituito con delibere n. 14692 dell’11.8.2004 e n. 14990 del 14.4.2005; successivamente modificato con delibere n. 16850 dell’1.4.2009, n. 17592 del 14.12.2010, n. 18214 del 9.5.2012 e n. 18612 del 17.7.2013; e infine abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[380] Articolo dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

[380-bis] Articolo aggiunto con delibera n. 19770 del 26.10.2016. L’articolo si applica a decorrere dal 2 gennaio 2017.

[381] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009; successivamente modificato con delibere n. 17326 del 13.5.2010, n. 18612 del 17.7.2013 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[382] Alinea così sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[383] Lettera così modificata con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che dopo le parole: “Banca Centrale Europea” ha aggiunto le parole: “, il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall’accordo quadro del FESF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell’unione monetaria europea prestando un’assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l’euro,”.

[384] Lettera così modificata con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito l’importo: “50.000” con l’importo: “100.000” e ha aggiunto l’ultimo periodo.

[385] Sezione rinumerata da IV a VI con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[386] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17592 del 14.12.2010, n. 18214 del 9.5.2012 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[387] Comma modificato dapprima con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha sostituito le parole: "quanto prima" con le parole: "senza indugio" e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: “nel Capo I,” con le parole: “dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies,”.

[388] Comma modificato dapprima con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha sostituito le parole: "quanto prima" con le parole: "senza indugio" e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: “nel Capo I,” con le parole: “dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies,”.

[389] Comma dapprima modificato con delibere n. 17592 del 14.12.2010 e n. 18214 del 9.5.2012 e poi abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[390] Comma abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[391] Articolo modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005; sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e infine modificato con delibere n. 17592 del 14.12.2010, n. 18214 del 9.5.2012, n. 18523 del 10.4.2013 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note. Vedi nota all’art. 65-bis. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: “Fino all’adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: […omissis…] b) le informazioni regolamentate previste dagli articoli 84 e 89 del Regolamento Emittenti sono pubblicate anche su almeno un quotidiano a diffusione nazionale”.

[392] Comma modificato dapprima con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che dopo le parole: “forniscono al pubblico” ha aggiunto le parole: "senza indugio" e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: “nel Capo I,” con le parole: “dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies,”.

[393] Comma dapprima sostituito con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi così modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: “, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I” con le parole: “e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies”.

[394] Comma inserito con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[395] Comma abrogato con delibera n. 17592 del 14.12.2010.

[396] Comma così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[397] Articolo dapprima inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi modificato con delibere n. 16850 dell’1.4.2009, n. 17592 del 14.12.2010, n. 18049 del 23.12.2011, n. 18214 del 9.5.2012 e n. 18523 del 10.4.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[398] Comma già modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 successivamente sostituto con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi così modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che, alla lettera c), ha sostituito le parole: “nel Capo I” con le parole: “dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies”.

[399] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e successivamente abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[400] Lettera così sostituita con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

[401] Lettera così sostituita con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

[402] Lettera così sostituita con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

[403] Comma così modificato con delibera n. 18049 del 23.12.2011 che ha sostituito le lettere a), b) e c).

[404] Comma modificato dapprima con delibera n. 16850 dell’1.4.2009, poi con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha sostituito le parole: “previste dal comma 1, lettera b) e dal” con le parole: “indicate nel” e infine con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: “nel Capo I” con le parole: “dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies”.

[405] Comma già modificato con delibere n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 17592 del 14.12.2010; sostituito con delibera n. 18049 del 23.12.2011 e infine così modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: “nel Capo I” con le parole: “dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies”.

[406] Comma modificato dapprima con delibera n. 16850 dell’1.4.2009; poi con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha soppresso le parole: “e nel comma 1, lettera b)” e alla lettera a) ha sostituito le parole: “l'attuazione” con le parole: “all'attuazione”; infine così sostituito con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

[407] Comma modificato dapprima con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha sostituito l’espressione: “Gli emittenti azioni forniscono, con le medesime modalità,” con l’espressione: “Gli emittenti azioni forniscono senza indugio e con le modalità indicate nel Capo I” e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: “nel Capo I” con le parole: “dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies”.

[408] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi modificato con delibere n. 18214 del 9.5.2012 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nella successiva nota.

[409] Comma dapprima modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[410] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 18049 del 23.12.2011 e poi modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 nei termini indicati nella successiva nota.

[411] Comma così modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha sostituito le parole: “nel Capo I” con le parole: “dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies”.

[412] Comma così modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito le parole: “strumenti finanziari” con le parole: “valori mobiliari”.

[413] Comma già aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010; successivamente modificato dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: “con le altre modalità indicate dagli articoli” ha inserito le parole: “65-bis, comma 2,”.

[414] Articolo dapprima inserito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi modificato con delibera n. 19084 del 19.12.2014 nei termini indicati nella successiva nota.

[415] Comma aggiunto con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[416] Articolo inserito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[417] Articolo inserito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[418] Articolo dapprima modificato con delibere n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 17592 del 14.12.2010 e infine abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[419] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e successivamente modificato dapprima con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito le parole: “Gli emittenti strumenti finanziari” con le parole: “I soggetti indicati all’articolo 114, comma 5, del Testo unico” ed ha aggiunto le parole: “e la Consob”; poi con delibera n. 16893 del 14.5.2009 che ha sostituito le parole: “I soggetti indicati all’articolo 114, comma 5, del Testo unico” con le parole: “Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati”.

[420] Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi così modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito le parole: “nell’articolo 66” con le parole “nel Capo I”.

[421] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi abrogato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[422] Articolo così modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito le parole: “su almeno un quotidiano a diffusione nazionale” con le parole: “con le modalità indicate nel Capo I”, le parole: “almeno il giorno prima dell’inizio” con le parole: “in tempo utile rispetto all’inizio” e la parola: “avviso” con la parola: “comunicato”. Vedi nota all’art. 65-bis. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: “Fino all’adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: […omissis…] b) le informazioni regolamentate previste dagli articoli 84 e 89 del Regolamento Emittenti sono pubblicate anche su almeno un quotidiano a diffusione nazionale”.

[423] Articolo già inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007, poi sostituito dapprima con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e infine con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[424] Articolo dapprima inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007, poi modificato con delibera n. 17326 del 13.5.2010 e infine così sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[425] Sezione dapprima inserita con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi modificata con delibere n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[426] Rubrica così modificata con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito la parola: “quotati” con le parole: “strumenti finanziari”.

[427] Comma modificato dapprima con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito le parole: “dal CESR (Committee of European Securities Regulators)” con le parole: “dall’AESFEM”.

[428] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Il comma 3 dell’art. 3 della delibera n. 18214 del 9.5.2012 dispone che i riferimenti agli articoli, contenuti nella Parte III, Titolo II, Capo III del presente regolamento, abrogati dall’art. 1 della suddetta delibera, si leggono secondo la Tavola di concordanza riportata in Appendice.

[429] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[430] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[431] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[432] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[433] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[434] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[435] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[436] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[437] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[438] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[439] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[440] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[441] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[442] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[443] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[444] Capo abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012. Vedi nota alla Parte III, Titolo II, Capo III.

[445] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi abrogato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[446] Capo dapprima sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 18210 del 9.5.2012 e n. 18612 del 17.7.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[447] Comma abrogato con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[448] Vedi nota all’art. 65-bis. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: “Fino all’adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento Emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale”.

[449] La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: “Fino all’adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento Emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale”.

[450] Vedi nota all’art. 65-bis.

[451] Articolo così sostituito con delibera n. 18210 del 9.5.2012. Vedi nota all’art. 65-bis.

[452] Capo abrogato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[453] Articolo già modificato con delibere n. 12475 del 6.4.2000 e n. 13616 del 12.6.2002; sostituito con delibera n. 14372 del 23.12.2003; modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e nuovamente così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[454] Articolo già sostituito con delibere n. 15232 del 29.11.2005, n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 18214 del 9.5.2012 e infine così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito la lettera b).

[455] Articolo dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[456] Articolo dapprima modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e infine così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012. La delibera n. 17002 del 17.8.2009 ha disposto che: “Fino all’adozione di una disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: a) della messa a disposizione del pubblico dei documenti previsti negli articoli 71, 72, commi 3, primo periodo, e 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 110, comma 1, del Regolamento Emittenti è data immediata notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale”.

[457] Articolo dapprima modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005, n. 15915 del 3.5.2007, n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 18049 del 23.12.2011 e infine così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[458] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[459] Articolo aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009. Vedi nota all’art. 65-bis.

[460] Comma modificato, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002, successivamente con delibera 14372 del 23.12.2003 e infine soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

[461] L’originario comma 2 è stato così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

[462] Intestazione così modificata con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[463] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nella successiva nota.

[464] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “65-octies” con le parole: “65-septies, comma 5,”.

[465] Articolo abrogato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[466] Articolo dapprima modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[467] Articolo così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[468] Con il presente articolo la delibera n. 16850 dell’1.4.2009 ha sostituito il precedente articolo 116 e l’articolo 116-bis, già modificati con delibere n. 13086 del 18.4.2001 e n. 14692 dell’11.8.2004.

[469] Capo aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[470] Vedi comunicazione Consob n. 12029513 del 13.4.2012.

[471] Secondo la Tavola di concordanza allegata alla delibera n. 18214 del 9.5.2012 riportata in Appendice al presente regolamento il riferimento all’art. 98 deve leggersi come riferimento all’art. 85-bis; il riferimento all’art. 98-bis deve leggersi come riferimento all’art. 85-ter; il riferimento all’art. 100 deve leggersi come riferimento all’art. 85-quater .

[472] Capo dapprima inserito con delibera n. 14002 del 27.3.2003 e poi così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[473] Capo aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[474] Capo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nella successiva nota. Vedi nota all’art. 65-bis.

[475] Lettera così modificata con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che dopo le parole: “a tariffe accessibili” ha aggiunto le parole: “, anche tramite il punto di accesso elettronico europeo, predisposto e gestito dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 21-bis della Direttiva 2004/109/CE”.

[476] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17919 del 9.9.2011, n. 18214 del 9.5.2012, n. 19084 del 19.12.2014 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[477] Lettera così modificata con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “numeri 1 e 3” con le parole: “numeri 1, 3, 4 e 4-bis”.

[478] Lettera inserita con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[479] Lettera così modificata con delibera n. 19084 del 19.12.2014 che dopo le parole: “anche qualora tale diritto sia sospeso;” ha aggiunto il periodo: “nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale sociale si intende il numero complessivo dei diritti di voto, anche qualora tali diritti siano sospesi;”.

[480] Lettera sostituita dapprima con delibera n. 17919 del 9.9.2011 e poi con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[481] Lettera aggiunta con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[482] Lettera così sostituita con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[483] Lettera così sostituita con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[484] Intestazione così modificata con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[485] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009; in seguito modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012 nei termini indicati nella nota alla lettera b); di nuovo sostituito con delibera n. 19084 del 19.12.2014 e poi modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[486] Rubrica così sostituita con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[487] Lettera così modificata con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito la percentuale:“2%” con la percentuale: “3%”.

[488] Lettera dapprima modificata con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha soppresso le percentuali: "35%, 40%, 45%, 75%" e poi così sostituita con delibera 19614 del 26.5.2016 .

[489] Articolo aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[490] Articolo dapprima modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005, successivamente sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e infine modificato con delibere n. 18214 del 9.5.2012, n. 19084 del 19.12.2014 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[491] Lettera così modificata con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che dopo le parole: “il diritto di voto spetti in qualità di depositario” ha aggiunto le parole: “o intestatario conto terzi”.

[492] Comma aggiunto con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[493] Comma aggiunto con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[494] Comma abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[495] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009, poi con delibera n. 17919 del 9.9.2011 e infine modificato con delibere n. 19446 del 25.11.2015 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[496] Rubrica così sostituita con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[497] Comma così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016 .

[498] Comma modificato dapprima con delibera n. 19446 del 25.11.2015 che nella lettera a), dopo le parole: “il superamento delle soglie del”, ha aggiunto le parole: “5%,” e poi con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che nell’alinea ha sostituito le parole: “posizione lunga complessiva” con le parole: “partecipazione aggregata” ed ha sostituito la lettera a).

[499] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “117, comma 2” con le parole: “117, commi 2 e 2-bis”.

[500] Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[501] Comma così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[502] Comma dapprima inserito con delibera n. 19446 del 25.11.2015 e poi così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che dopo le parole: “riferiti agli strumenti finanziari”, ha aggiunto la parola: “esclusivamente”.

[503] Comma inserito con delibera n. 19446 del 25.11.2015.

[504] Comma abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[505] Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[506] Comma abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[507] Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[508] Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[509] Comma così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[510] Comma abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[511] Comma così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[512] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17919 del 9.9.2011, n. 18214 del 9.5.2012, n. 19446 del 25.11.2015 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[513] Lettera così modificata con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “il termine massimo di tre giorni” con le parole: “il ciclo” ed ha soppresso le parole: “successivi all’operazione”.

[514] Lettera modificata dapprima con delibera n. 17919 del 9.9.2011 che ha sostituito le parole: “nell’Allegato 4E” con le parole: “nell’Allegato 4C” e poi con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito la parola: “potenziali” con le parole: “in strumenti finanziari” e le parole: “nell’Allegato 4C” con le parole: “nell’Allegato 4”.

[515] Lettera dapprima inserita con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi così sostituita con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[516] Lettera aggiunta con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[517] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che nel primo e nel secondo alinea ha sostituito la parola: “azioni” con la parola: “partecipazioni”.

[518] Comma dapprima inserito con delibera n. 19446 del 25.11.2015 e poi così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[519] Comma inserito con delibera n. 19446 del 25.11.2015.

[520] Comma dapprima sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito la percentuale: “2%” con la percentuale: “3%”.

[521] Comma così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[522] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 17919 del 9.9.2011; successivamente modificato con delibera n. 19446 del 25.11.2015 che ha abrogato le lettere a) e c) e infine abrogato con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[523] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17919 del 9.9.2011 e n. 18214 del 9.5.2012 nei termini indicati nelle successive note.

[524] Comma così modificato con delibera n. 17919 del 9.9.2011 che ha aggiunto le parole: “o una posizione lunga complessiva,”.

[525] Comma modificato dapprima con delibera n. 17919 del 9.9.2011 che ha aggiunto le parole: “o una posizione lunga complessiva,” e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che nella lettera a) ha sostituito le parole: “direttiva 85/611/CEE” con le parole: “direttiva 2009/65 UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE”.

[526] Comma così modificato con delibera n. 17919 del 9.9.2011 che ha aggiunto le parole: “o una posizione lunga complessiva,”.

[527] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 18214 del 9.5.2012, n. 19084 del 19.12.2014 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[528] Comma già modificato con delibera n. 18214 del 9.5.2012, successivamente sostituito con delibera n. 19084 del 19.12.2014 e infine così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito la percentuale: “2%” con la percentuale: “3%”.

[529] Comma così modificato con delibera n. 19084 del 19.12.2014 che ha soppresso le parole: “secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 4B”.

[530] Comma così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[531] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 17919 del 9.9.2011, n. 19084 del 19.12.2014 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nella successive note.

[532] Comma dapprima modificato con delibera n. 17919 del 9.9.2011 che ha aggiunto le parole: “e della posizione lunga complessiva,” e poi così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[533] Comma dapprima inserito con delibera n. 19084 del 19.12.2014 e poi così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[534] Comma inserito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[535] Comma modificato dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 che ha soppresso le parole: “e secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 4B” e poi con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “nell’Allegato 4A” con le parole: “nell’Allegato 4”.

[536] Articolo così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[537] Articolo dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 nei termini indicati nelle successive note.

[538] Comma così modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito le parole: “società emittente” con le parole: “emittente azioni quotate”.

[539] Comma così modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito le parole: “comma 3” con le parole: “commi 4 e 5”.

[540] Comma così modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito le parole: “mercato aperto” con la parola: “negoziazione” e le parole: “commi 2 e 3” con le parole: “comma 3”.

[541] Comma così modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito le parole: “mercato aperto” con la parola: “negoziazione” e le parole: “tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni” con le parole: “secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I”.

[542] Sezione abrogata con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[543] Comma così sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[544] Comma sostituito dapprima con delibera n. 17326 del 13.5.2010 e poi con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[545] Comma modificato dapprima con delibere n. 13086 del 18.4.2001 e n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 17919 del 9.9.2011 che ha soppresso le parole: “, unitamente al modello previsto dall’Allegato 4C, redatto secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 4D”.

[546] Comma dapprima inserito con delibera n. 17326 del 13.5.2010 e poi così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

[547] Articolo dapprima modificato con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 13616 del 12.6.2002, n. 17326 del 13.5.2010 e n. 17919 del 9.9.2011, in seguito sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibera n. 19084 del 19.12.2014 nei termini indicati nella successiva nota.

[548] Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[549] Articolo sostituito dapprima con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e poi con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[550] Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell’11.8.2004; successivamente modificato con delibere n. 14990 del 14.4.2005, n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 17326 del 13.5.2010; di nuovo sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012; e infine modificato con delibera n. 19084 del 19.12.2014 nei termini indicati nelle successive note.

[551] Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[552] Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[553] Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[554] Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[555] Lettera così sostituita con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[556] Articolo già modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 17326 del 13.5.2010; poi sostituito con delibere n. 18214 del 9.5.2012 e n. 19084 del 19.12.2014; e infine modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nella successiva nota.

[557] Comma così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito la percentuale: “2%” con la percentuale: “3%”.

[558] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 14692 dell’11.8.2004 e poi abrogato con delibera n. 17592 del 14.12.2010.

[559] Articolo abrogato con delibera n. 17592 del 14.12.2010.

[560] Capo inserito con delibera n. 17592 del 14.12.2010.

[561] Vedi nota al Capo III.

[562] Titolo dapprima sostituito con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi modificato con delibere n. 17730 del 31.3.2011, n. 18612 del 17.7.2013, n. 19084 del 19.12.2014 nei termini indicati nelle successive note.

[563] Rubrica così modificata con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[564] Vedi nota al Titolo IV.

[565] Vedi nota al Titolo IV.

[566] Lettera così modificata con delibera n. 17730 del 31.3.2011 che soppresso il periodo: “, anche per il tramite dell’ultimo intermediario,”.

[567] Comma abrogato con delibera n. 17730 del 31.3.2011.

[568] Comma così modificato con delibera n. 17730 del 31.3.2011 che soppresso la frase: “, anche tramite gli ultimi intermediari,”.

[569] Comma così modificato con delibera n. 17730 del 31.3.2011 che soppresso il periodo: “Gli ultimi intermediari comunicano senza indugio ai soggetti sollecitati l'avvenuta messa a disposizione del prospetto e del modulo modificati”.

[570] Vedi nota al Titolo IV.

[571] Vedi nota al Titolo IV.

[572] Comma dapprima modificato con delibera n. 17730 del 31.3.2011 e successivamente così sostituito con delibera n. 18612 del 17.7.2013.

[573] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che dopo le parole: “mediante dichiarazione scritta” ha inserito le parole: “, rilasciata con le modalità previste dal comma 1,”. Vedi nota al Titolo IV.

[574] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha soppresso le parole: “, ivi inclusa quella prevista dall’articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico,”. Vedi nota al Titolo IV.

[575] Comma così modificato con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha aggiunto l’ultimo periodo. Vedi nota al Titolo IV.

[576] Vedi nota al Titolo IV.

[577] Vedi nota al Titolo IV.

[578] Vedi nota al Titolo IV.

[579] Vedi nota al Titolo IV.

[580] Vedi nota al Titolo IV.

[581] Vedi nota al Titolo IV.

[582] Capo inserito con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[583] Articolo inserito con delibera n. 19084 del 19.12.2014.

[584] Intestazione così sostituita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[585] Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi modificato con delibere n. 16850 dell’1.4.2009 e n. 18214 del 9.5.2012 nei termini indicati nelle successive note.

[586] Comma abrogato con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

[587] Comma così modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito le parole: “all’articolo 66” con le parole: “nel Titolo II, Capo I”.

[588] Titolo dapprima inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi modificato con delibere nn. 16515 del 18.6.2008, 16840 del 19.3.2009, 16850 dell’1.4.2009, 17326 del 13.5.2010, 17592 del 14.12.2010; 18079 del 20.1.2012 e n. 18523 del 10.4.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[589] Articolo dapprima modificato con delibera n. 17326 del 13.5.2010; poi sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012 e infine modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[590] Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[591] Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[592] Comma così modificato con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha sostituito le parole: “almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea” con le parole: “entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea” e alla lettera a) ha soppresso le parole: “e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione”.

[593] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[594] Comma aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010.

[595] Comma dapprima aggiunto con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi così modificato con delibera n. 18523 del 10.4.2013 che ha soppresso le parole: “ovvero almeno dieci giorni prima per le società cooperative,”.

[596] Comma sostituito dapprima con delibera n. 17592 del 14.12.2010 e poi con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[597] Periodo così modificato dapprima con delibera n. 17592 del 14.12.2010 che ha soppresso le parole: “senza indugio e comunque”; ha sostituito la parola: “dieci” con la parola: “ventun” e ha sostituito le parole: “organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione” con le parole: “organi di amministrazione e controllo, ovvero almeno dieci giorni prima nelle società cooperative, mettono a disposizione” e poi con delibera n. 18523 del 10.4.2013 che ha soppresso le parole: “ovvero almeno dieci giorni prima per le società cooperative,”.

[598] Lettera così sostituita con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[599] Comma così modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 che ha sostituito le parole: “nell’articolo 66” con le parole: “nel Titolo II, Capo I”.

[600] Lettera così sostituita con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[601] Comma aggiunto con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[602] Comma aggiunto con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[603] Articolo così sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[604] Articolo abrogato con delibera n. 17592 del 14.12.2010.

[605] Capo inserito con delibera n. 18098 dell’8.2.2012.

[606] Lettera così modificata con delibera n. 16840 del 19.3.2009 che ha inserito le parole:“non è classificabile come società piccola ai sensi della successiva lettera h) e che”.

[607] Punto così sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[608] Lettera così sostituita con delibera n. 16840 del 19.3.2009.

[609] Lettera così modificata dalla delibera n. 16515 del 18.6.2008 che ha inserito le parole: “di amministrazione o”.

[610] Comma così sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[611] Comma così modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 che dopo le parole: “Schema 1” ha aggiunto le parole: “salvo che ricopra la carica di componente dell’organo di controllo in un solo emittente”.

[612] La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che i componenti degli organi di controllo degli emittenti si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 144-terdecies e 144-quaterdecies, entro il 30.6.2008. Tale termine è stato poi differito al 30.8.2008 con delibera n. 16515 del 18.6.2008.

[613] Comma aggiunto con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[614] Comma aggiunto con delibera n. 17326 del 13.5.2010

[615] Articolo dapprima sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010 e poi modificato con delibera n. 18079 del 20.1.2012 nei termini indicati nella successiva nota.

[616] Comma aggiunto con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

[617] Articolo così sostituito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[618] Capo dapprima sostituito con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

[619] La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società che hanno conferito l’incarico di revisione provvedono alla pubblicità dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 149-duodecies in occasione del bilancio relativo all’esercizio avente inizio in data successiva al 30.6.2006.

[620] Capo così sostituito con delibera n. 15960 del 30.5.2007.

[621] Titolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[622] Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 nei termini indicati nella successiva nota.

[623] Comma così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[624] Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[625] Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[626] Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[627] Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[628] Vedi nota al comma 1 dell’articolo 65.

[629] Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi modificato con delibere n. 18079 del 20.1.2012 e n. 19614 del 26.5.2016 nei termini indicati nella successiva nota.

[630] Comma dapprima sostituito con delibera n. 18079 del 20.1.2012 e poi così modificato con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “nell’Allegato 4E” con le parole: “nell’Allegato 4”.

[631] Articolo dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e poi modificato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 nei termini indicati nella successiva nota.

[632] Comma così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[633] Comma così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[634] Comma così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[635] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi abrogato con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

[636] Comma aggiunto con delibera n. 18470 del 20.2.2013.

[637] Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 12475 del 6.4.2000 (la precedente formulazione dell’articolo 81, comma 10, era la seguente: «I dati in cifre sono espressi in milioni o miliardi di lire, ovvero in migliaia o milioni di euro.») e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

[638] Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[639] Lettera inserita con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

[640] Lettera inserita con delibera n. 12475 del 6.4.2000.

[641] Lettera dapprima inserita con delibera n. 16840 del 19.3.2009 e poi così sostituita con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[642] Lettera inserita con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

[643] Lettera inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

[644] Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[645] Lettera inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

[646] Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

[647] Comma così sostituito con delibera n. 12475 del 6.4.2000.

[648] Tavola allegata alla delibera n. 18214 del 9.5.2012. Il comma 3 della delibera n. 18214 del 9.5.2012 dispone che i riferimenti agli articoli contenuti nella Parte III, Titolo II, Capo III del presente regolamento, abrogati dall’art. 1 della suddetta delibera, si leggono secondo la Tavola di concordanza che qui si riporta in Appendice.