[All'interno dell'articolato, le modifiche apportate con atti Banca d'Italia/Consob dell'11 e del 24 febbraio 2015 sono evidenziate in grassetto]

Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia1 e delle relative società di gestione (Adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con: atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010; provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013; atto Banca d'Italia/Consob dell'11 febbraio 2015; atto Banca d'Italia/Consob del 24 febbraio 2015)2.

INDICE:

PARTE I - VIGILANZA REGOLAMENTARE
TITOLO I- DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Definitività
Art. 3 - Criteri generali per la gestione
Art. 4 - Continuità operativa
Art. 5 - Esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale
Art. 6 - Antiriciclaggio
Art. 7 - Requisiti organizzativi della società di gestione
Art. 8 - Interventi di vigilanza

TITOLO II - SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA
CAPO I - Disciplina delle società di gestione accentrata
Art. 9 - Attività esercitabili e partecipazioni detenibili
Art. 10 - Risorse finanziarie minime

CAPO II - Disciplina del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari
Art. 11 - Altre risorse finanziarie

CAPO II - Disciplina del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 12 - Contenuto minimo del regolamento dei servizi
Art. 13 - Intermediari
Art. 14 - Immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata

Sezione II - Gestione accentrata in regime di dematerializzazione
Art. 15 - Presupposti della dematerializzazione
Art. 16 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati
Art. 17 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati
Art. 18 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione

Sezione III - Gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli
Art. 19 - Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari non dematerializzati alle società di gestione accentrata
Art. 20 - Legittimazione alle procedure di ammortamento

Sezione IV - Comunicazioni, certificazioni e segnalazioni
Art. 21 - Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario
Art. 22 - Comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea
Art. 23 - Comunicazioni per l 'esercizio di alcuni diritti
Art. 23-bis - Maggiorazione del voto
Art. 24 - Comunicazioni rettificative e di revoca
Art. 25 - Certificazioni per l'esercizio di altri diritti
Art. 26 - Segnalazioni agli emittenti
Art. 26-bis – Identificazione dei titolari di strumenti finanziari
Art. 27 - Invio delle comunicazioni e delle segnalazioni
Art. 28 - Segnalazioni delle società di gestione accentrata agli emittenti
Art. 29 - Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti

Sezione V - Tenuta dei conti su cui sono registrati gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata
Art. 30 - Tenuta dei conti delle società di gestione accentrata
Art. 31 - Strumenti finanziari di proprietà delle società di gestione accentrata
Art. 32 - Tenuta dei conti degli intermediari
Art. 33 - Registrazione dei movimenti contabili
Art. 34 - Evidenze contabili
Art. 35 - Quadratura dei conti presso le società di gestione accentrata
Art. 36 - Quadratura dei conti presso gli intermediari
Art. 37 - Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari
Art. 38 - Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati

Sezione VI - Disposizioni speciali
Art. 39 - Gestione accentrata dei titoli di Stato
Art. 40 - Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari

TITOLO III - SERVIZI DI LIQUIDAZIONE
CAPO I - Disciplina della società di gestione dei servizi di liquidazione
Art. 41 - Società di gestione
Art. 42 - Attività esercitabili e partecipazioni detenibili
Art. 43 - Risorse finanziarie minime
Art. 44 - Procedura autorizzativa
Art. 45 - Revoca dell'autorizzazione

CAPO II - Disciplina dei servizi di liquidazione
Art. 46 - Contenuto minimo del Regolamento
Art. 47 - Criteri generali di funzionamento
Art. 48 - Orari e giornate di svolgimento
Art. 49 - Regolamento del contante e degli strumenti finanziari

TITOLO IV - SISTEMI DI GARANZIA
CAPO I - Disciplina delle società di gestione dei sistemi di garanzia
Art. 50 - Società di gestione
Art. 51 - Risorse finanziarie minime
Art. 52 - Regolamento dei sistemi
Art. 53 - Attività diverse dalla gestione di sistemi di garanzia

CAPO II - Disciplina dei sistemi di garanzia
Sezione I - Sistemi di garanzia a controparte centrale
Art. 54 Criteri generali di funzionamento
Art. 55 Contenuto minimo del Regolamento
Art. 56 Margini
Art. 57 Procedura in caso di inadempimento
Art. 58 Comunicazioni di dati e notizie

Sezione II - Fondi di garanzia
Art. 59-  Fondi di garanzia dei contratti
Art. 60-  Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti
Art. 61 - Fondi di garanzia della liquidazione
Art. 62 - Funzionamento dei Fondi di garanzia della liquidazione

TITOLO V - COLLEGAMENTI CON ALTRI SISTEMI
Art. 63 - Criteri per la realizzazione di collegamenti
Art. 64 - Misure di contenimento dei rischi

PARTE II - VIGILANZA INFORMATIVA
Art. 65 - Comunicazioni relative agli esponenti aziendali
Art. 66 - Incontri con le società vigilate
Art. 67 - Modificazioni dello statuto
Art. 68 - Regolamenti dei servizi di gestione accentrata e di liquidazione e dei sistemi di garanzia
Art. 69 - Documentazione di bilancio
Art. 70 - Delibere assembleari
Art. 71 - Comunicazioni dell'organo di controllo
Art. 72 - Informativa sulla compagine azionaria
Art. 73 - Variazioni degli organi sociali
Art. 74 - Relazione sulla struttura organizzativa e sulla gestione dei rischi
Art. 75 - Relazione sulle strutture tecnologiche e informatiche
Art. 76 - Documenti di pianificazione, accordi di cooperazione e convenzioni
Art. 77 - Informativa sulle attività esercitabili e sulle partecipazioni detenibili
Art. 78 - Comunicazione dell'elenco dei soggetti ammessi alla gestione accentrata
Art. 79 - Informazioni sul funzionamento dei servizi di gestione accentrata e di liquidazione e dei sistemi di garanzia

PARTE III - LIQUIDAZIONE DELL'INSOLVENZA DI MERCATO
Art. 80 - Presupposti e accertamento dell'insolvenza di mercato
Art. 81 - Dichiarazione dell'insolvenza di mercato
Art. 82 - Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato
Art. 83 - Comunicazioni alla Banca d'Italia e alla Consob

PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 84 - Disposizione transitoria
Art. 85 - Entrata in vigore
Art. 86 - Adeguamento dei regolamenti delle società di gestione

Allegato 1 - Linee guida per la business continuity dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione e dei sistemi di garanzia

PARTE I
VIGILANZA REGOLAMENTARE

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente provvedimento si intendono per:

a) «TUF» (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) «TUB» (Testo Unico Bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) «decreto sulla definitività»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni;

d) «aderenti»: i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ad una controparte centrale direttamente o indirettamente per il tramite di altri aderenti diretti;

e) «collegamenti»: la partecipazione di una società di gestione ai servizi di gestione accentrata, di liquidazione, ai sistemi di garanzia gestiti da soggetti domestici oppure agli analoghi servizi e agli analoghi sistemi offerti e/o gestiti da soggetti esteri; la partecipazione di questi ultimi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia; altre forme di interazione tra le società di gestione ed i predetti soggetti esteri;

f) «committenti»: i soggetti che danno mandato di negoziare e/o compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento, operazioni a un aderente a una controparte centrale;

g) «controparte centrale»: il soggetto indicato nell'articolo 2, punto 1, del Regolamento UE n. 648 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, stabilito nel territorio della Repubblica;

h) «definitività infragiornaliera»: irrevocabilità e opponibilità acquisita nel corso della giornata contabile dai regolamenti finali non appena eseguiti;

i) «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;

j) «fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione»: i sistemi previsti rispettivamente dagli articoli 68, comma 1 e 69, comma 2 del TUF;

k) «mercati»: i mercati regolamentati previsti dall'articolo 61 del TUF e i sistemi multilaterali di negoziazione previsti dall'articolo 77-bis del TUF;

l) «giornata contabile»: l'intervallo temporale all'interno del quale il regolamento delle operazioni è effettuato con medesima valuta;

m) «intermediari»: soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti;

n) «liquidatori»: i soggetti partecipanti ai servizi di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69, comma 1, del TUF;

o) «liquidazione su base lorda»: l'attività volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;

p) «liquidazione su base netta»: l'attività volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;

q) «margini»: le attività costituite e/o dovute alle controparti centrali dai singoli aderenti diretti, a garanzia dell'esecuzione delle obbligazioni risultanti dalle registrazioni sui conti degli aderenti medesimi;

r) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del TUF e nei sistemi multilaterali di negoziazione previsti dall'articolo 77-bis del TUF;

s) «operazioni»: i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari;

t) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2 del decreto sulla definitività;

u) «organo di amministrazione»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione;

v) «organo di controllo»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione;

w) «partecipanti»: i liquidatori e/o gli aderenti e/o gli intermediari ammessi alla gestione accentrata e/o i soggetti che partecipano ai sistemi di garanzia previsti dagli articoli 68 e 69, comma 2, del TUF;

x) «posizione contrattuale»: gli obblighi e i diritti originati da operazioni;

y) «procedure esecutive»: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante;

z) «record date»: giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari;

aa) «servizi di garanzia»: servizi volti a garantire il buon fine di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni al pagamento di una somma di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, inclusa l'attività di gestione di sistemi di garanzia;

bb) «servizi di gestione accentrata»: i servizi disciplinati dagli articoli 80 e seguenti del TUF;

cc) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all'articolo 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda;

dd) «sistemi di garanzia»: i sistemi previsti dagli articoli 68, comma 1, 69, comma 2 e 703 del TUF;

ee) «sistemi di riscontro e rettifica giornalieri»: i sistemi che consentono l'acquisizione, il riscontro, la rettifica e l'inoltro delle operazioni ai servizi di liquidazione e agli analoghi servizi esteri;

ff) «società di gestione»: le società di gestione accentrata, la società di gestione dei servizi di liquidazione e le società di gestione dei sistemi di garanzia;

gg) «società di gestione accentrata»: le società disciplinate nella parte III titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;

hh) «società di gestione dei servizi di liquidazione»: la società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del TUF a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante;

ii) «strumenti finanziari»: gli strumenti indicati all'articolo 1, comma 2, del TUF;

jj) «ultimo intermediario»: l'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di intermediari (investitori finali) o di soggetti non residenti4.

Art. 2
(Definitività)

1. I gestori dei sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2 del decreto sulla definitività fissano, dandone adeguata pubblicità, il momento di immissione e quello di irrevocabilità di tali ordini nel sistema con modalità che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare l'unitarietà e la coerenza delle diverse fasi del processo di esecuzione degli ordini, e rendono trasparenti le regole che disciplinano i trasferimenti di titoli e di contante nei servizi di liquidazione.

2. Nei sistemi di garanzia a controparte centrale il momento di immissione non può precedere quello in cui la controparte centrale assume in proprio la posizione contrattuale da regolare5.

Art. 3
(Criteri generali per la gestione)

1. Le società di gestione informano la propria attività a principi di sana e prudente gestione, tengono conto degli standard e delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale, adottano adeguate misure di contenimento dei rischi a fronte delle attività svolte, assicurano elevati livelli di trasparenza e l'ordinato, continuo ed efficiente funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti.

2. Le società di gestione, in occasione di significative modifiche al funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti nonché dell'avvio di nuovi servizi, prevedono adeguate forme di consultazione con gli utenti al fine di valutare l'impatto delle iniziative e l'appropriatezza delle funzionalità offerte6.

Art. 4
(Continuità operativa)

1. Le società di gestione adottano politiche e misure idonee ad assicurare la continuità dei servizi e dei sistemi e definiscono un piano di continuità operativa finalizzato alla gestione di situazioni critiche conseguenti sia a incidenti di portata settoriale sia a catastrofi estese che colpiscano direttamente le società o loro controparti rilevanti. Nell'Allegato 1 sono riportate le linee guida a cui le società di gestione si attengono per la realizzazione dei presidi per la continuità operativa.

Art. 5
(Esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale)

1. Le società di gestione che esternalizzano attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale sono responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di indirizzo in capo al vertice aziendale e adottano misure organizzative che garantiscano:

a) l'integrazione delle attività esternalizzate nel complessivo sistema dei controlli interni;

b) l'identificazione del complesso dei rischi connessi con le attività esternalizzate e la presenza di un dettagliato programma per il monitoraggio periodico degli stessi;

c) adeguate procedure di controllo sulle attività esternalizzate, prevedendo una funzione a ciò incaricata e una idonea informativa da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo;

d) la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine acquisiscono le informazioni sui piani di emergenza dei soggetti che offrono i servizi, valutano la qualità delle misure previste e predispongono soluzioni di continuità coordinate.

2. Le società di gestione definiscono gli obiettivi assegnati all'esternalizzazione in rapporto alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi. A tal fine le società di gestione hanno accesso, anche direttamente presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti che riguardano le attività esternalizzate e valutano la qualità dei servizi resi e l'adeguatezza organizzativa e patrimoniale del fornitore.

3. Gli accordi fra le società di gestione ed i soggetti che offrono i servizi:

a) individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, modalità e frequenza dei servizi e obblighi di riservatezza delle informazioni;

b) assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2;

c) prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Banca d'Italia e alla Consob l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

4. I precedenti commi non si applicano alla esternalizzazione dei servizi di liquidazione e dei servizi di gestione accentrata da parte delle relative società di gestione a favore di una entità pubblica, sulla base di un apposito contratto quadro condiviso e formalizzato fra le parti che sia stato portato a conoscenza della Banca d'Italia e della Consob e in merito al quale le medesime autorità non abbiano sollevato obiezioni7.

Art. 6
(Antiriciclaggio)

1. Al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, le società di gestione – in conformità con la specifica normativa di settore ad esse applicabile - adottano misure organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza dei soggetti ammessi ai propri servizi e sistemi, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'eventuale operatività anomala dei soggetti ammessi ai propri servizi e sistemi.

Art. 7
(Requisiti organizzativi della società di gestione)

1. I servizi di gestione accentrata e di liquidazione e i sistemi di garanzia sono organizzati e gestiti da società per azioni.

2. Le società di gestione possiedono una struttura organizzativa idonea ad assicurare l'ordinato e continuo funzionamento dei servizi e dei sistemi nonché livelli di efficienza, nella gestione degli stessi, in linea con gli standard e le migliori pratiche conosciute in ambito internazionale. Esse si dotano tra l'altro di:

a) solidi ed efficienti dispositivi di governo societario;

b) procedure decisionali, meccanismi di delega, linee di responsabilità e di comunicazione ben definite, trasparenti e coerenti, riflesse in un organigramma e un funzionigramma, anche con riferimento alle attività esternalizzate;

c) misure e procedure idonee a contenere e governare efficacemente i potenziali conflitti di interesse insiti nelle attività esercitate;

d) misure idonee a garantire la separazione delle funzioni operative da quelle di controllo;

e) un efficace sistema di controlli interni che sia idoneo a individuare, controllare e gestire i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi gestiti, nonché a rilevare tempestivamente eventuali irregolarità;

f) procedure specifiche idonee a individuare compiti e responsabilità per l'adozione di misure correttive delle irregolarità riscontrate dal sistema di controlli interni;

g) dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento da parte dei partecipanti e per il buon funzionamento dei servizi e dei sistemi;

h) adeguate politiche e procedure amministrative e contabili che siano conformi ai principi e alle norme applicabili e consentano di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;

i) sistemi informativi adeguati alla complessità, alla varietà e alla tipologia dei servizi svolti, caratterizzati da elevati livelli di sicurezza e tali da assicurare l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

3. La struttura organizzativa è approvata dall'organo di amministrazione delle società di gestione.

4. Al fine di consentire alla Banca d'Italia e alla Consob di accertare la presenza, al momento dell'avvio dell'operatività dei servizi e dei sistemi e in via continuativa, dei presidi che soddisfano gli obblighi di cui al comma 2, le società di gestione inviano alla Banca d'Italia e alla Consob le informazioni necessarie ed effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 74 e 75.

5. Le società di gestione, almeno una volta l'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure volte ad assicurare la continuità operativa. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società, purché diverse e indipendenti da quelle produttive 8.

Art. 8
(Interventi di vigilanza)

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui agli articoli 77, comma 1, e 82, comma 1 del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere alle società di gestione l'adozione di specifiche misure idonee a garantire l'ordinato, sicuro, continuo ed efficiente funzionamento dei servizi e dei sistemi indicati negli articoli 68, 69, 709 e 80 del TUF.

TITOLO II
SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA

CAPO I
Disciplina delle società di gestione accentrata

Art. 9
(Attività esercitabili e partecipazioni detenibili)

1. Le società di gestione accentrata possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali al servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari e di dati relativi ai servizi gestiti;

c) promozione dell'immagine della società di gestione accentrata e del servizio gestito e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo di quest'ultimo;

d) effettuazione di operazioni di prestito titoli in nome e per conto di terzi;

e) offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata

f) gestione di sistemi di registrazione elettronica di contratti su strumenti finanziari derivati negoziati fuori mercato in conformità alla disciplina comunitaria 10.

2. Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre i servizi di liquidazione alle condizioni e secondo le modalità previste nella Parte I, Titolo III. In questo caso, oltre alle attività previste nel comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le attività connesse e strumentali all'attività di liquidazione indicate all'articolo 42, comma 1.

3. Le società di gestione accentrata possono assumere partecipazioni al capitale di società, italiane o estere:

a) che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi 1 e 2;

b) di gestione accentrata di strumenti finanziari;

c) che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di garanzia.

Art. 10
(Risorse finanziarie minime)

1. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione accentrata è di 5 milioni di euro.

2. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione accentrata che svolgono anche le attività previste dall'articolo 9, comma 2, è di 12,5 milioni euro.

3. Le società si dotano di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate a preservarne la stabilità e proporzionate alle proprie peculiarità operative e dimensionali.

4. …omissis… 11

Art. 11
(Altre risorse finanziarie)

1. Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività, le società di gestione accentrata sono tenute a:

a) istituire un fondo speciale di garanzia; e

b) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative.

2. Il fondo previsto dal comma 1, lettera a), è diverso dalla riserva legale ed è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del capitale sociale 12.

CAPO II 13
Disciplina del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 12
(Contenuto minimo del regolamento dei servizi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, comma 2, del TUF, il regolamento dei servizi stabilisce, tra l'altro:

a) le modalità di organizzazione e di funzionamento delle attività indicate all'articolo 9 e dei collegamenti previsti al Titolo V;

b) le categorie di strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata e le condizioni per l'ammissione, fatto salvo quanto previsto al comma 3 14;

c) le categorie di soggetti che possono essere ammessi alla gestione accentrata, in qualità di intermediari, in ottemperanza alla disciplina comunitaria e fatto salvo quanto previsto all'articolo 13;

d) l'ammissione alla gestione accentrata, in qualità di emittenti, dei soggetti che emettono gli strumenti finanziari indicati alla lettera b);

e) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei soggetti indicati alle lettere c) e d);

f) gli elementi essenziali dei contratti che disciplinano i rapporti tra le società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittenti e intermediari partecipanti;

g) le modalità di amministrazione degli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;

h) le condizioni e i presupposti in base ai quali le società di gestione accentrata comunicano agli emittenti i dati identificativi degli intermediari che detengono gli strumenti finanziari nei conti di gestione accentrata, unitamente al numero di strumenti finanziari ivi registrati, nonché le relative modalità e i termini delle comunicazioni, e fatto salvo quanto previsto al comma 4 15;

i) le misure organizzative adottate per fronteggiare i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali;

j) i termini e le modalità tecniche per l'inoltro e la ricezione delle comunicazioni in via telematica da parte dei soggetti ammessi;

k) le misure tecniche volte ad assicurare la sicurezza informatica dei dati.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva il regolamento dei servizi e le eventuali successive modifiche, se conformi alle disposizioni del TUF, Parte III, Titolo II, Capo I, e del presente provvedimento.

3. Ai fini del comma 1, lettera b, le società di gestione accentrata verificano l'avvenuto collocamento o sottoscrizione degli strumenti finanziari da ammettere, laddove rilevante anche attraverso la verifica del trasferimento del contante agli emittenti 16.

4. Ai fini del comma 1, lettera h, gli intermediari hanno facoltà di vietare espressamente la comunicazione, richiesta dagli emittenti, del numero di strumenti finanziari registrati nei conti di proprietà 17.

Art. 13
(Intermediari)

1. Le seguenti categorie di soggetti sono ammesse alla gestione accentrata in qualità di intermediari, ai sensi dell'articolo 79-quater del TUF:

a) le banche italiane e le banche comunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del TUB;

b) le sim e le imprese di investimento comunitarie previste dall'articolo 1, comma 1, del TUF;

c) le banche extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del TUB, con succursali in Italia;

d) le imprese di investimento extracomunitarie, previste dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del TUF, con succursali in Italia;

e) le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF, fatto salvo quanto previsto all'articolo 36, comma 2, del TUF;

f) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del TUF;

g) gli emittenti, limitatamente agli strumenti finanziari emessi o assegnati dagli stessi o da società controllate o collegate attraverso partecipazione azionaria;

h) Poste Italiane S.p.A.

Art. 14
(Immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata)

1. Sono immessi nella gestione accentrata gli strumenti finanziari:

a) emessi dai soggetti ammessi al servizio in qualità di emittenti, nei limiti previsti dal regolamento dei servizi;

b) liberamente trasferibili e interamente liberati;

c) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:

- muniti della cedola in corso e delle successive cedole;

- completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;

- pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso.

d) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;

e) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;

f) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata alla società di gestione accentrata con la formula prevista dall'articolo 19, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla società di gestione accentrata stessa.

Gli strumenti finanziari non liberamente trasferibili possono essere immessi nella gestione accentrata qualora ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 35 del Regolamento n. 1287/2006/CE.

2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nella gestione accentrata. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari è mantenuta separata e specifica evidenza nei conti della società di gestione accentrata e dell'intermediario, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, lettera a).

Sezione II
Gestione accentrata in regime di dematerializzazione

Art. 15
(Presupposti della dematerializzazione)

1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 1, del TUF.

2. Sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF:

a) gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente;

b) le azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni e altri titoli di debito, qualsiasi altro strumento finanziario che permetta di acquisire altri strumenti finanziari e i relativi indici, il cui emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, ovvero sia da considerarsi diffuso ai sensi dell'articolo 108 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni 18;

c) le obbligazioni e gli altri titoli di debito per i quali l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro.

3. Gli strumenti finanziari con caratteristiche diverse da quelle previste dai precedenti commi 1 e 2 possono essere immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

4. Salvo il disposto del comma 3, il comma 2 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma 2.

5. Al cessare delle condizioni previste dai commi 1 e 2, e nell'ipotesi prevista al comma 3, gli emittenti possono sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

6. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio agli intermediari partecipanti l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

Art. 16
(Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati)

1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l'emittente le società di gestione accentrata:

a) annullano gli strumenti finanziari;

b) spediscono gli strumenti finanziari all'emittente 19.

2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne dà comunicazione alle società di gestione accentrata per la registrazione nei conti.

Art. 17
(Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati)

1. Per l'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, gli intermediari, dalla data prevista dall'articolo 16, comma 1:

a) verificano la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni dei clienti, al ripristino dei requisiti;

b) registrano per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;

c) annullano gli strumenti finanziari, li spediscono all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione alle società di gestione accentrata, ed evidenziano sul conto di cui alla precedente lettera b) la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.

2. Verificata tempestivamente l'autenticità degli strumenti finanziari, l'emittente ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e se necessario fornisce a quest'ultima le informazioni previste dall'articolo 30, comma 1, per l'apertura del conto. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.

3. Limitatamente all'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e dalla società di gestione accentrata:

a) l'intermediario, al quale il partecipante all'OICR ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all'ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest'ultimo ai fini di detta verifica;

b) l'ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lettera a), ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e alla banca depositaria. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alle quote o azioni del partecipante all'OICR nel conto a quest'ultimo intestato. La banca depositaria procede all'annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti.

Art. 18
(Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione)

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'articolo 30, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi. L'emittente e i predetti intermediari, laddove richiesto dalla società di gestione accentrata, forniscono ulteriori informazioni relative all'avvenuto collocamento o sottoscrizione, anche nella circostanza in cui l'immissione in regime di dematerializzazione si riferisca a strumenti finanziari già rappresentati da titoli 20.

2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.

Sezione III
Gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli

Art. 19
(Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari non dematerializzati alle società di gestione accentrata)

1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alle società di gestione accentrata è effettuata con la seguente formula: «Alla società di gestione accentrata (denominazione) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

2. In caso di trasferimento alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalle società di gestione accentrata ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del TUF.

Art. 20
(Legittimazione alle procedure di ammortamento)

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del TUF, le società di gestione accentrata sono legittimate a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da esse custoditi e a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

Sezione IV
Comunicazioni, certificazioni e segnalazioni

Art. 21
(Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 83-novies, comma 1, lettera c), secondo e terzo periodo, del TUF, ai fini del rilascio delle certificazioni e dell'invio delle comunicazioni, previste rispettivamente dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e dall'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF i soggetti legittimati avanzano all'ultimo intermediario apposita richiesta.

2. Le comunicazioni e le certificazioni contengono almeno le seguenti informazioni:

a) il nominativo del richiedente;

b) il nominativo del titolare degli strumenti finanziari se diverso dal richiedente;

c) la data della richiesta;

d) la quantità e la descrizione degli strumenti finanziari per i quali si richiede la comunicazione o la certificazione;

e) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;

f) nel caso del diritto d'intervento in assemblea, la data e il tipo di assemblea;

g) il termine di efficacia della comunicazione o certificazione, o la clausola “fino a revoca”;

h) la data alla quale la comunicazione o la certificazione si riferisce;

i) la data di invio della comunicazione o di rilascio della certificazione;

j) il numero progressivo annuo di emissione.

3. L'ultimo intermediario consente ai soggetti legittimati di avanzare la richiesta indicata nel comma 1 tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dallo stesso prestabilite, che consentano l'identificazione del richiedente, al quale, su domanda, viene rilasciata, con lo stesso mezzo, conferma di ricezione e/o copia della comunicazione emessa ai sensi degli articoli 22, 23 o 23-bis 21.

4. Salvo quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione è il titolare degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata.

5. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'articolo 40, comma 3, del TUF, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2376 e 2415 del codice civile e 83-sexies e 146 del TUF, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l' usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell' esistenza di tale convenzione esonera gli intermediari da ogni relativa responsabilità.

6. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 5, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, è il custode.

7. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione ad avanzare la richiesta spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all' obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. La seconda comunicazione contiene l'indicazione dell'avvenuto invio della prima; la seconda certificazione indica l'avvenuto rilascio della prima.

Art. 22
(Comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea)

1. Per l'intervento e per l'esercizio del voto nelle assemblee delle società soggette alla disciplina prevista nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente la fine del secondo giorno di mercato aperto successivo alla record date, ai sensi del medesimo comma 22.

2. Per l'intervento e l'esercizio del voto nelle assemblee delle altre società, il termine stabilito dall'ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente il secondo giorno non festivo che precede il termine indicato nell'articolo 83-sexies, comma 4 ovvero il termine fissato dallo statuto ai sensi del medesimo comma. L'ultimo intermediario rende indisponibili fino alla chiusura dell'assemblea le azioni oggetto di comunicazione emesse dalle società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.

3. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate.

Art. 23
(Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti)

1. La legittimazione all'esercizio, anche congiunto, dei diritti sociali previsti dagli articoli 2437 e 2422 del codice civile e 83-duodecies, comma 3, 126-bis, 127-ter, 147-ter e 148 del TUF nonché dall'articolo 26-bis, comma 2, del presente provvedimento è attestata da una comunicazione all'emittente 23.

2. L'intermediario rende indisponibili, ai sensi dell'articolo 2437-bis, comma 2, del codice civile, le azioni oggetto di comunicazione limitatamente all'esercizio del diritto previsto dall'articolo 2437, del codice civile.

3. Si applica l'articolo 22, comma 3.

Art. 23-bis
(Maggiorazione del voto)

1. Il soggetto che intenda iscriversi nell'elenco previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, avanza apposita richiesta all'ultimo intermediario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1.

2. La legittimazione all'iscrizione nell'elenco è attestata da una comunicazione all'emittente contenente le informazioni di cui all'articolo 21, comma 2, con clausola “fino a revoca”.

3. Ove lo statuto preveda una successiva attestazione della legittimazione ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, decorso il periodo continuativo indicato ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 1 del TUF, il soggetto iscritto nell'elenco chiede all'ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche della comunicazione di cui al comma 2.

4. In caso di aumento di capitale, la legittimazione all'estensione della maggiorazione eventualmente applicabile ai sensi dell'articolo 127-quinquies è attestata da una comunicazione all'emittente ai sensi del comma 2.

5. L'emittente notifica all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'elenco secondo quando previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 127-quinquies del TUF, l'avvenuta o la mancata iscrizione o, a seconda dei casi, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, per gli adempimenti conseguenti, esplicitando la motivazione dell'eventuale diniego.

6. L'intermediario comunica all'emittente l'eventuale trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione prevista nel comma 2, nonché la rinuncia all'iscrizione nell'elenco ove ad esso notificata, attraverso una comunicazione di revoca totale o parziale, che indichi altresì la causale specifica e il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. Nel caso in cui abbia effettuato più di una comunicazione ai sensi del comma 2 e il trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalità delle azioni, al fine di indicare il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie l'intermediario considera trasferite le azioni registrate sul conto secondo un criterio “ultimo entrato, primo uscito”. Nei casi in cui l'indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie sia mancante, l'emittente applica il criterio “ultimo entrato, primo uscito” nell'aggiornamento dell'elenco.

7. Il comma precedente non si applica nel caso di trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione di cui al comma 2 senza cambio di intestazione del conto, effettuato secondo modalità che garantiscono all'emittente di conoscere l'identità degli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata coinvolti nel trasferimento.

8. Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto ove notificate all'intermediario, l'intermediario comunica all'emittente tali eventi per gli adempimenti conseguenti.

9. L'intermediario segnala all'emittente la costituzione di vincoli ai sensi dell'articolo 83-octies del TUF sulle azioni interessate dalla comunicazione prevista dal comma 2 e la loro modificazione o estinzione, indicando altresì il numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile.

10. L'emittente notifica all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'elenco secondo quando previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 127-quinquies del TUF, la cancellazione dall'elenco o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto per cause diverse dalla cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione.

11. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

12. Per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel presente provvedimento, intermediari, emittenti e società di gestione accentrata sono tenuti ad uniformarsi alle migliori prassi di mercato 24.

Art. 24
(Comunicazioni rettificative e di revoca)

1. Nel caso in cui la comunicazione prevista dall'articolo 23 sia stata trasmessa in una data antecedente a quella in cui deve sussistere, secondo la disciplina applicabile, la legittimazione per l'esercizio dei relativi diritti, gli intermediari comunicano senza indugio agli emittenti l'eventuale cessione totale o parziale degli strumenti finanziari oggetto di tale comunicazione, indicando il numero progressivo annuo di emissione della comunicazione precedentemente effettuata.

2. Limitatamente all'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 2422 del codice civile e 127-ter del TUF, la comunicazione rettificativa è effettuata esclusivamente nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto la totalità degli strumenti finanziari di pertinenza del soggetto legittimato, registrati sui conti tenuti dall'ultimo intermediario.

3. L'obbligo previsto dal comma 1 si applica per tutto il termine di efficacia delle comunicazioni, se indicato nella comunicazione medesima, salvi i casi in cui sia rilevante per l'ordinamento la titolarità degli strumenti finanziari ad una data specifica. In tali casi l'intermediario assolve l'obbligo di cui al comma 1 trasmettendo un'unica comunicazione di rettifica con riferimento alle evidenze relative al termine della giornata contabile in cui deve essere verificata la titolarità degli strumenti finanziari oggetto della prima comunicazione.

4. Ove compatibile con la disciplina dell'esercizio dei diritti sociali, il soggetto legittimato tramite una comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 23, come eventualmente rettificata ai sensi del medesimo comma, può chiedere l'invio di una comunicazione di revoca sulla totalità o su parte degli strumenti finanziari di propria pertinenza, registrati sui conti tenuti dall'ultimo intermediario 25.

Art. 25
(Certificazioni per l'esercizio di altri diritti)

1. La legittimazione all'esercizio di diritti diversi da quelli previsti dagli articoli 22, 23 e 23-bis è attestata da una certificazione rilasciata dall'intermediario conformemente alle proprie scritture contabili 26.

2. La certificazione è rilasciata al soggetto legittimato entro il secondo giorno non festivo successivo alla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ultimo intermediario.

3. Chi, avendo ottenuto la certificazione, intende trasferire i propri diritti o, se applicabile, chiede la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti, deve restituire la certificazione all'intermediario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.

4. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta, l'intermediario consegna una copia recante la dizione «duplicato».

5. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 4.

Art. 26
(Segnalazioni agli emittenti

1. Si applicano gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 83-novies e 83-duodecies, del TUF. Gli intermediari indicano altresì agli emittenti i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 127-quater, del TUF, sulla base delle indicazioni ricevute dagli emittenti per il tramite di una società di gestione accentrata, gli intermediari segnalano agli emittenti le informazioni necessarie a permettere la maggiorazione del dividendo. Le segnalazioni danno indicazione del numero minimo di azioni registrate sui conti degli aventi diritto nel periodo continuativo stabilito nello statuto.

Art. 26-bis
(Identificazione dei titolari di strumenti finanziari)

1. Gli emittenti obbligazioni immesse nella gestione accentrata possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

2. Nel caso di prestiti obbligazionari disciplinati dalla legge italiana, la facoltà indicata al comma precedente è esercitabile solo ove consentito dal regolamento del prestito. In tal caso, l'emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2, e i relativi costi sono ripartiti tra l'emittente e i titolari di obbligazioni secondo i criteri stabiliti dal medesimo regolamento.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e dall'articolo 83-duodecies del TUF, gli emittenti possono effettuare l'identificazione dei titolari degli strumenti finanziari ivi menzionati anche richiedendo:

a) ad una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero di strumenti finanziari registrati nei predetti conti;

b) agli intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti.

4. Gli emittenti obbligazioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei mercati pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, del TUF, un comunicato con cui danno notizia della decisione di procedere all'identificazione degli obbligazionisti, rendendo note le relative motivazioni o l'identità e la partecipazione complessiva degli obbligazionisti istanti nei casi di cui al comma 2. I dati ricevuti dall'emittente sono messi a disposizione degli obbligazionisti senza indugio e senza oneri a loro carico.

5. E' fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi. Nei casi di 20on titolarità degli strumenti finanziari, il divieto di comunicazione dei dati identificativi da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi 27.

Art. 27
(Invio delle comunicazioni e delle segnalazioni)

1. Le comunicazioni previste dagli articoli 22, 23, 23-bis e 24 e le segnalazioni previste dall' articolo 23-bis, comma 9, dall'articolo 26 e dall'articolo 26-bis, comma 1, sono inviate all'emittente dall'intermediario partecipante ad un sistema di gestione accentrata, conformemente alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni 28.

2. Il comma 1 non si applica alle segnalazioni previste dall'articolo 83-novies, comma 1, lettera g), del TUF.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni sono effettuate in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto. Le comunicazioni relative all'esercizio dei diritti sociali previsti dagli articoli 147-ter e 148 devono pervenire all'emittente entro la fine del ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

3-bis. Le comunicazioni e le segnalazioni previste dall'articolo 23-bis sono inviate all'emittente senza indugio. A tal fine tutti gli intermediari sui conti dei quali sono registrate le azioni oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni trasmettono senza indugio le indicazioni rilevanti all'intermediario partecipante al sistema di gestione accentrata o, a seconda dei casi, all'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni 29.

4. Le segnalazioni previste dagli articoli 83-novies e 83-duodecies del TUF e dall'articolo 26-bis, comma 1, sono effettuate:

a) entro 30 giorni di mercato aperto dal giorno in cui sono determinati gli aventi diritto al pagamento dei dividendi;

b) entro 20 giorni di mercato aperto dalla richiesta effettuata dall'emittente ai sensi dell'articolo 83-duodecies, comma 1, del TUF e dell'articolo 26-bis, comma 1;

c) entro 30 giorni di mercato aperto a partire dal giorno in cui è acquisita la titolarità di strumenti finanziari per effetto dell'esercizio del diritto di opzione o di altro diritto 30.

4-bis. Le segnalazioni previste dall'articolo 26-bis, comma 3, sono effettuate:

a) dalle società di gestione accentrata, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lettera a);

b) dagli intermediari, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lettera b) 31.

5. L'invio delle comunicazioni e delle segnalazioni è effettuato attraverso reti telematiche o collegamenti informatici.

Art. 28
(Segnalazioni delle società di gestione accentrata agli emittenti)

1. Le società di gestione accentrata segnalano agli emittenti, ai sensi dell'articolo 89 del TUF, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non 21e materializzati ad esse girati; comunicano altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non 21e materializzati messi a disposizione per ritiri tramite intermediario.

2. Le segnalazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 29
(Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti)

1. Gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dalle società di gestione accentrata, con indicazione delle date a cui le registrazioni sui conti degli intermediari si riferiscono.

2. Sulla base delle segnalazioni effettuate dalle società di gestione accentrata, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nella gestione accentrata con l' intestazione alla società di gestione accentrata completata dall' indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dalla gestione accentrata per ritiro, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati alla società di gestione accentrata.

4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dalla gestione accentrata l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell' intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall' intermediario sugli stessi.

5. Gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali è stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione, ai sensi degli articoli 22, 23, 23-bis e 25, e di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari 32.

6. Gli emittenti mantengono evidenza nel libro dei soci delle segnalazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettera g), del TUF 33.

7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari è effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni e annotazioni previste dal presente articolo.

Sezione V
Tenuta dei conti su cui sono registrati gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata

Art. 30
(Tenuta dei conti delle società di gestione accentrata)

1. Le società di gestione accentrata aprono un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nella gestione accentrata. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie a individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.

2. Le società di gestione accentrata aprono per ciascun intermediario conti distinti di proprietà e di terzi, a eccezione degli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del TUF, per i quali aprono esclusivamente conti di terzi. Nei su indicati conti gli strumenti finanziari sono registrati distintamente per ciascuna specie. Tali conti non possono presentare saldi a debito.

3. Le società di gestione accentrata:

a) nel caso di pagamento di utili e altre distribuzioni relativi a strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata, mantengono separata evidenza delle relative risultanze contabili, attraverso codici identificativi distinti tra loro, fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria 34;

b) nel caso di operazioni sul capitale registrano separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;

c) nel caso di obbligazioni soggette a estrazione, provvedono, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle su indicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche;

c-bis) nel caso di iscrizione di un soggetto nell'elenco previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF e di conseguimento della maggiorazione del voto ai sensi del medesimo articolo, mantengono separata evidenza delle azioni interessate attraverso codici identificativi distinti tra loro e da quello originario. Separata evidenza delle azioni interessate potrà essere analogamente mantenuta per le azioni in relazione alle quali sia stata effettuata una comunicazione ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, ma non sia stata ancora conseguita l'iscrizione nell'elenco 35.

Art. 31
(Strumenti finanziari di proprietà delle società di gestione accentrata)

1. Le società di gestione accentrata accendono uno specifico conto per la gestione degli strumenti finanziari di loro proprietà non affidati in amministrazione agli intermediari.

2. Tali strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari accentrati presso le medesime società di gestione accentrata e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. Per ciascuna specie di strumento finanziario, il registro contiene:

a) l'indicazione numerica e il taglio degli strumenti finanziari e la quantità o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari;

b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni.

Art. 32
(Tenuta dei conti degli intermediari)

1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.

2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.

Art. 33
(Registrazione dei movimenti contabili)

1. A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero a seguito di trasferimenti contabili disposti dagli intermediari, le società di gestione accentrata comunicano agli intermediari l'avvenuta registrazione nei conti.

2. Appena ricevuta la comunicazione prevista dal comma 1, gli intermediari effettuano le conseguenti registrazioni sui conti, riportando almeno le seguenti informazioni:

a) data di effettivo regolamento;

b) codice identificativo e denominazione degli strumenti finanziari;

c) quantità o valore nominale degli strumenti finanziari;

d) segno dell'operazione.

Art. 34
(Evidenze contabili)

1. Le società di gestione accentrata e gli intermediari conservano evidenza delle registrazioni degli strumenti finanziari e dei relativi trasferimenti per un periodo di cinque anni.

Art. 35
(Quadratura dei conti presso le società di gestione accentrata)

1. Le società di gestione accentrata, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verificano che la somma dei saldi dei conti degli intermediari (di proprietà e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'articolo 31 coincida con il saldo di ciascuna emissione o con l'analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altre società di gestione o soggetti esteri che svolgono funzioni analoghe. Effettuata tale verifica le società di gestione accentrata inviano agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza.

Art. 36
(Quadratura dei conti presso gli intermediari)

1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che la somma dei saldi dei conti di terzi presso la società di gestione accentrata coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti 36.

Art. 37
(Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari)

1. L'intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) data dell'iscrizione;

b) specie degli strumenti finanziari;

c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

d) causale dell'iscrizione e data dell'operazione oggetto di iscrizione;

e) data di costituzione del vincolo e indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata;

f) quantità degli strumenti finanziari;

g) titolare degli strumenti finanziari;

h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

i) eventuale data di scadenza del vincolo.

2. La documentazione rilasciata dall'intermediario in favore dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari reca l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari.

3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

Art. 38
(Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83-octies, comma 2, del TUF l'intermediario può accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) data di accensione del conto;

b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;

d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;

e) titolare degli strumenti finanziari;

f) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

g) eventuale data di scadenza del vincolo.

Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.

2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto.

3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del TUF, diverso da quello presso il quale è aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni è subordinata al consenso di quest'ultimo.

Sezione VI
Disposizioni speciali

Art. 39
(Gestione accentrata dei titoli di Stato)

1. Le disposizioni dell'articolo 13, nonché quelle degli articoli dal 30 al 38 costituiscono anche modalità di applicazione delle norme richiamate dall'articolo 90 del TUF 37.

2. La quadratura prevista dall'articolo 35 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di coupon-stripping e di ricostituzione viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.

Art. 40
(Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari)

1. Nel caso di immissione nel sistema di azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati.

2. L'esibizione delle certificazioni o l'effettuazione delle comunicazioni è presupposto per l'iscrizione nel libro soci, ovvero per l'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni e alle segnalazioni degli intermediari sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

TITOLO III
SERVIZI DI LIQUIDAZIONE

CAPO I
Disciplina della società di gestione dei servizi di liquidazione

Art. 41
(Società di gestione)

1. L'autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione può essere rilasciata esclusivamente ad una società che esercita l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del TUF, ovvero ad una società per azioni con sede legale in Italia che sia controllata, anche in forma congiunta, da soggetti esercitanti attività di gestione accentrata anche esteri, purché sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

Art. 42
(Attività esercitabili e partecipazioni detenibili)

1. La società di gestione dei servizi di liquidazione può svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei servizi di liquidazione:

a) gestione dei sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;

b) gestione dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, nonché dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, purché ciò non comporti l'assunzione in proprio delle operazioni da regolare;

c) concessione di finanziamenti, anche infragiornalieri in euro o valuta estera, nonché in strumenti finanziari, da concedere ai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, sulla base di adeguate garanzie e con lo scopo di consentire ai soggetti medesimi di regolare le rispettive posizioni;

d) gestione di conti in euro e in valuta aperti dai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, nel rispetto della riserva di raccolta del risparmio tra il pubblico disciplinata dall'articolo 11 del testo unico bancario.

2. La società di gestione dei servizi di liquidazione può assumere partecipazioni al capitale di:

a) società che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi precedenti;

b) società di gestione di servizi di liquidazione esteri;

c) società che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di garanzia, italiane o estere.

Art. 43
(Risorse finanziarie minime)

1. Il capitale minimo versato ed esistente della società di gestione dei servizi di liquidazione è di 12,5 milioni di euro.

2. La società si dota di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate a preservarne la stabilità e proporzionate alle proprie peculiarità operative e dimensionali.

Art. 44
(Procedura autorizzativa)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza la società richiedente alla gestione dei servizi di liquidazione dopo avere accertato:

a) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1, del TUF;

b) la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 41, 42 e 43;

c) la conformità del regolamento di cui all'articolo 46 e dei servizi gestiti alle disposizioni comuni e alla disciplina dettata dal presente Titolo 38.

Art. 45
(Revoca dell'autorizzazione)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può revocare l'autorizzazione quando la società di gestione:

a) perda uno o più dei requisiti per l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a);

b) non adempia agli obblighi di cui all'articolo 8.

2. In caso di revoca, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi di liquidazione.

CAPO II
Disciplina dei servizi di liquidazione

Art. 46
(Contenuto minimo del Regolamento)

1. La società di gestione dei servizi di liquidazione disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di liquidazione, nonché le attività di cui all'articolo 42, comma 1, e i collegamenti di cui al Titolo V.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro:

a) l'articolazione delle fasi, indicando in particolare il momento in cui le operazioni vengono acquisite dai servizi di liquidazione;

b) le categorie di soggetti ammessi;

c) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei soggetti ammessi, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 69, comma 1-ter, del TUF;

d) gli orari e le giornate di svolgimento dei servizi;

e) i soggetti che esercitano l'attività di gestione accentrata presso i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;

f) i soggetti presso cui può avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall'euro;

g) le modalità operative alle quali si devono attenere i soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, ivi comprese quelle che devono essere seguite in caso di svolgimento dei servizi di liquidazione per conto di terzi;

h) le modalità tecniche che i sistemi di riscontro e rettifica giornaliera utilizzati devono osservare per garantire che i sistemi di liquidazione acquisiscano in maniera corretta e completa i dati sulle operazioni da liquidare;

i) le misure di contenimento dei rischi di regolamento;

j) le misure tecniche volte ad assicurare la sicurezza informatica dei dati;

k) le modalità con cui verranno rese note ai soggetti ammessi le informazioni afferenti lo svolgimento del servizio.

3. I soggetti ammessi non possono regolare operazioni per conto delle controparti centrali.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva il regolamento e le eventuali successive modifiche, se conformi alle disposizioni del presente provvedimento.

Art. 47
(Criteri generali di funzionamento)

1. I dati sulle singole operazioni da liquidare sono trasmessi alla società di gestione preventivamente riscontrati da sistemi di riscontro e rettifica giornalieri. La società di gestione adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la definitività infragiornaliera dei regolamenti e comunque a ridurre al minimo il lasso temporale intercorrente tra il momento di acquisizione ed elaborazione dei dati sulle singole operazioni da liquidare e quello del regolamento delle stesse.

2. Al fine di agevolare l'ordinato funzionamento dei servizi di liquidazione, la società di gestione dei servizi di liquidazione:

a) adotta modalità organizzative dei servizi finalizzate a minimizzare il numero delle transazioni in attesa di regolamento e ad assicurare la tempestiva chiusura della liquidazione anche in caso di inadempienza di uno o più dei soggetti ammessi;

b) richiede ai partecipanti di rendere tempestivamente disponibili gli strumenti finanziari e il contante necessari per regolare le proprie obbligazioni nei servizi stessi 39.

3. La società di gestione dei servizi di liquidazione definisce la procedura di gestione dell'insolvenza di un partecipante (diretto o indiretto). Detta procedura è portata a conoscenza dei partecipanti con adeguati mezzi di comunicazione. La società di gestione dei servizi di liquidazione comunica la procedura di gestione dell'insolvenza alla Banca d'Italia e alla Consob con congruo anticipo 40.

Art. 48
(Orari e giornate di svolgimento)

1. La società individua gli orari e le giornate di svolgimento dei servizi di liquidazione in modo da assicurarne la compatibilità con gli orari e le giornate di funzionamento del sistema TARGET2, anche al fine di consentire il trasferimento dei fondi nella stessa giornata di regolamento. I servizi di liquidazione dovranno in ogni caso consentire il regolamento delle operazioni di politica monetaria e quelle di finanziamento infragiornaliero della Banca centrale europea e delle banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato l'euro.

Art. 49

(Regolamento del contante e degli strumenti finanziari)

1. Il regolamento finale del contante in euro avviene sui conti in essere presso qualsiasi sistema componente di TARGET2.

2. Per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro o in sistemi di liquidazione esteri, la società di gestione dei servizi di liquidazione può avvalersi di primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie.

3. Il regolamento degli strumenti finanziari avviene sui conti in essere presso i soggetti che esercitano l'attività di gestione accentrata indicati nel regolamento di cui all'articolo 46.

4. La società di gestione dei servizi di liquidazione adotta tutte le misure necessarie a garantire che il regolamento degli strumenti finanziari avvenga in modo irrevocabile e contestualmente al regolamento del contante.

TITOLO IV
SISTEMI DI GARANZIA

CAPO I
Disciplina delle società di gestione dei sistemi di garanzia

Art. 50
(Società di gestione)

1. I sistemi di garanzia sono gestiti da società che possiedano i requisiti di cui all'articolo 3 nonché le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 51.

Art. 51
(Risorse finanziarie minime)

1. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione dei fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione è di 12,5 milioni di euro.

2. Il capitale minimo versato ed esistente delle controparti centrali è di 25 milioni di euro.

3. Le società di gestione dei sistemi di garanzia si dotano di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate a preservarne la stabilità e proporzionate alle proprie peculiarità operative e dimensionali.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può richiedere in qualunque momento alle società un adeguamento delle risorse patrimoniali e finanziarie, al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

Art. 52
(Regolamento dei sistemi)

1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia disciplinano con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi da esse gestiti, i rapporti con e tra gli aderenti e i collegamenti di cui al Titolo V 41.

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva il regolamento di cui al comma 1, nonché le eventuali successive modifiche, dopo avere verificato:

a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 70 42, comma 1, del TUF;

b) il possesso da parte delle società di gestione dei sistemi di garanzia dei requisiti di cui ai precedenti articoli del presente Titolo;

c) la conformità del regolamento di cui al comma 1 e dei sistemi gestiti alle disposizioni comuni e alla disciplina dettata dal presente Titolo 43.

Art. 53
(Attività diverse dalla gestione di sistemi di garanzia)

1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia provvedono alla separazione contabile delle attività diverse da quella di gestione di sistemi di garanzia e comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le misure organizzative e gli strumenti di controllo dei rischi relativi a tali attività. Per le attività diverse da quella di erogazione di servizi di garanzia adottano misure atte a garantirne la separazione sia contabile sia organizzativa 44.

CAPO II
Disciplina dei sistemi di garanzia

Sezione I
Sistemi di garanzia a controparte centrale 45

Art. 54
(Criteri generali di funzionamento)

1. I sistemi di garanzia a controparte centrale sono finalizzati a compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento come disciplinata dalle regole del servizio di liquidazione utilizzato, le posizioni contrattuali dei partecipanti al sistema stesso derivanti da:

a) operazioni concluse sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione con i quali la società di gestione dei sistemi di garanzia abbia stipulato apposite convenzioni;

b) operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, sulla base di apposite convenzioni.

2. Nei casi in cui le regole di funzionamento dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione prevedano che la compensazione e la garanzia delle operazioni possa essere effettuata da un partecipante diretto designato dal committente, diverso da quello che ha concluso l'operazione sul mercato, l'operazione si considera a tutti gli effetti come originariamente conclusa, per conto del committente, dal partecipante diretto designato alla compensazione e garanzia.

Art. 55
(Contenuto minimo del Regolamento)

1. Il regolamento di cui all'articolo 52 stabilisce tra l'altro:

a) le fasi in cui si articola il processo di compensazione e garanzia delle operazioni;

b) le categorie di soggetti che possono assumere la qualifica di partecipante diretto e/o indiretto;

c) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti nel rispetto di criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi 46;

d) le modalità di verifica della permanenza dei requisiti di cui alla lettera c);

e) il momento e le modalità di assunzione in proprio da parte delle controparti centrali delle posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse dai partecipanti, in modo da non pregiudicare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento degli scambi;

f) le modalità di registrazione delle posizioni contrattuali, nel rispetto del principio della separatezza tra quelle derivanti da operazioni concluse dal partecipante per conto proprio e quelle derivanti da operazioni concluse per conto dei propri committenti;

g) le attività finanziarie utilizzabili per la costituzione dei margini, individuate dalle controparti centrali, nel rispetto dei principi di efficienza e stabilità, tra: contante; strumenti finanziari ammessi dal Sistema Europeo di Banche Centrali a garanzia delle proprie operazioni; garanzie autonome a prima richiesta emesse da imprese di assicurazione o da banche che non appartengano allo stesso gruppo del partecipante diretto garantito; attività sottostanti gli strumenti finanziari derivati ovvero strumenti finanziari, oggetto delle operazioni;

h) la tipologia, la modalità di versamento e i criteri di quantificazione dei margini in modo da garantire l'adeguata copertura delle perdite potenziali; l'ammontare dei margini è determinato dalle controparti centrali almeno quotidianamente;

i) i casi in cui le controparti centrali possono richiedere il versamento di margini aggiuntivi;

j) le condizioni e le modalità con cui consentire ai partecipanti diretti che lo richiedano di effettuare per singoli committenti il versamento dei margini a garanzia delle perdite potenziali derivanti dal saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali dei committenti medesimi (marginazione lorda per singolo committente);

k) le misure di controllo, gestione e copertura dei rischi, ulteriori rispetto a quelle previste alla lettera h), che le controparti centrali ritengono necessario adottare al fine di garantire la stabilità e il continuo funzionamento del sistema di garanzia a controparte centrale; le disponibilità rivenienti dall'adozione di queste misure vengono utilizzate dalle controparti centrali in caso di inadempimento di uno o più partecipanti diretti.

Art. 56
(Margini)

1. Le controparti centrali regolano con i partecipanti diretti i margini in euro sui conti in essere presso qualsiasi sistema componente di TARGET2 e i margini in strumenti finanziari sui conti presso soggetti che svolgono l'attività di gestione accentrata. Per il regolamento dei margini in valute diverse dall'euro, le controparti centrali si avvalgono di primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie.

2. Le disponibilità rivenienti dalla raccolta dei margini e dall'eventuale adozione delle ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all'articolo 55, comma 1, lett. k), possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili ed emessi da soggetti provvisti di elevato merito di credito. Le controparti centrali mantengono in ogni caso, depositata presso la banca centrale o primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.

Art. 57
(Procedura in caso di inadempimento)

1. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del sistema gestito, il regolamento di cui all'articolo 55 disciplina la procedura da adottare qualora un partecipante non adempia, nei termini e nelle modalità previste dal regolamento stesso, agli obblighi di versamento delle somme dovute a titolo di margini o di ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera k), ovvero agli obblighi di liquidazione delle operazioni; il regolamento disciplina altresì la procedura da seguire qualora un partecipante sia dichiarato insolvente per cause diverse dalle precedenti.

2. Nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, il regolamento individua, tra l'altro, le misure volte a rendere residuale il ricorso alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali nei casi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera j).

Art. 58
(Comunicazioni di dati e notizie)

1. I partecipanti hanno l'obbligo di comunicare alle controparti centrali ogni dato da esse richiesto per il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema di garanzia.

2. Le controparti centrali possono comunicare ai partecipanti tutti i dati, concernenti altri partecipanti o i loro committenti, necessari al trasferimento delle posizioni di cui all'articolo 57, comma 2.

3. Le controparti centrali comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob ogni notizia ritenuta utile al fine di assicurare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

Sezione II
Fondi di garanzia

Art. 59
(Fondi di garanzia dei contratti)

1. I Fondi di garanzia dei contratti, destinati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati di cui all'articolo 61 del TUF, possono essere istituiti dalle società di gestione dei medesimi mercati che ne affidano la gestione a società di cui all'articolo 50.

Art. 60
(Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti)

1. I Fondi di garanzia dei contratti sono costituiti dai versamenti effettuati dai partecipanti.

2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi di garanzia, il regolamento di cui all'articolo 52 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi di garanzia dei contratti, nonché le modalità:

a) di adesione ai Fondi;

b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i relativi termini;

c) di intervento dei Fondi nei casi di insolvenza di un partecipante;

d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;

e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.

3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le società che li gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla Consob e alle società di gestione dei mercati.

4. Le attività di pertinenza dei Fondi possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili ed emessi da soggetti provvisti di elevato merito di credito. Le società di gestione di cui all'articolo 50 mantengono in ogni caso, depositata sui conti in essere presso banche centrali o primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento dei sistemi.

Art. 61
(Fondi di garanzia della liquidazione)

1. I Fondi di garanzia della liquidazione, destinati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, possono essere istituiti dalla Banca d'Italia e dalla Consob che ne disciplinano l'affidamento in gestione a società di cui all'articolo 50.

Art. 62
(Funzionamento dei Fondi di garanzia della liquidazione)

1. I Fondi di garanzia della liquidazione sono costituiti dai versamenti effettuati dai partecipanti.

2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi di garanzia, il regolamento di cui all'articolo 52 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi di garanzia della liquidazione, nonché le modalità:

a) di adesione ai Fondi;

b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i relativi termini;

c) di intervento dei Fondi nei casi di inadempimento degli obblighi di copertura dei saldi finali debitori da parte di un partecipante;

d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;

e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.

3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le società che li gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d'Italia e alla Consob.

4. Le attività di pertinenza dei Fondi possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili ed emessi da soggetti provvisti di elevato merito di credito. Le società di gestione di cui all'articolo 50 mantengono in ogni caso, depositata sui conti in essere presso banche centrali o primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.

TITOLO V
COLLEGAMENTI CON ALTRI SISTEMI

Art. 63
(Criteri per la realizzazione di collegamenti)

1. Le società di gestione, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 69, comma 1-ter, 70 47, comma 2-bis, e 81, comma 2, del TUF, possono realizzare collegamenti con:

a) altre società di gestione;

b) soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari, sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

Art. 64
(Misure di contenimento dei rischi)

1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti relativi ai collegamenti di cui all'articolo precedente, corredati dell'analisi dei rischi e dell'illustrazione delle misure di controllo previste e, ove presenti, delle modalità di partecipazione non conformi a quelle generalmente applicabili 48.

2. Il comma 1 si applica altresì ai progetti di modifica sostanziale degli accordi in essere.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le società di gestione almeno 60 giorni prima della data prevista per l'avvio del collegamento trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob:

a) i contratti che presiedono ai collegamenti di cui al comma 1, e ogni successiva modifica degli stessi,

b) le procedure e le altre misure stabilite per il controllo dei rischi.

Eventuali successive modifiche dei contratti e delle procedure per il controllo dei rischi vanno trasmesse alla Banca d'Italia e alla Consob con il medesimo anticipo rispetto al termine di efficacia 49.

4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, la Banca d'Italia e la Consob possono in qualsiasi momento richiedere modifiche ai progetti di collegamento, alle misure di controllo dei rischi e ai contratti di cui ai commi precedenti 50.

PARTE II
VIGILANZA INFORMATIVA

Art. 65
(Comunicazioni relative agli esponenti aziendali)

1. Le società di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob copia dei verbali delle riunioni nel corso delle quali gli organi sociali competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 4, del TUF. La verifica va condotta partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione, che deve risultare dal verbale dell'organo competente. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. In particolare, dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Specifiche indicazioni vanno fornite con riguardo ai criteri adottati dal competente organo sociale per valutare i requisiti di indipendenza.

2. La Banca d'Italia e la Consob si riservano la facoltà, ove opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive.

Art. 66
(Incontri con le società vigilate)

1. L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza può avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali e/o con i responsabili dei vari settori della struttura aziendale.

2. Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla Banca d'Italia e dalla Consob o dalle stesse società di gestione. Queste ultime si attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 67
(Modificazioni dello statuto)

1. Le società di gestione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di modificazione dello statuto.

2. La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte dell'organo di amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche statutarie proposte.

3. Le modifiche dello statuto approvate dall'assemblea dei soci sono trasmesse alla Banca d'Italia e alla Consob.

4. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società di gestione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob una copia a stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante.

Art. 68
(Regolamenti dei servizi di gestione accentrata e di liquidazione e dei sistemi di garanzia)

1. Le società di gestione inviano alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di modifica dei propri regolamenti, almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte del competente organo aziendale. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche regolamentari proposte.

2. Una volta avvenuta l'approvazione da parte del competente organo aziendale, le società di gestione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob una copia del testo regolamentare aggiornato, corredata dei risultati delle consultazioni e degli esiti delle analisi svolte ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei casi ivi previsti.

3. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le disposizioni applicative e ogni altra delibera che integri il contenuto dei regolamenti.

4. In occasione delle modifiche regolamentari le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito Internet, del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative disposizioni applicative.

Art. 69
(Documentazione di bilancio)

1. Le società di gestione inviano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio è corredato del verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, della relazione dell'organo di amministrazione sulla gestione, della relazione dei sindaci, se presenti, e della relazione della società di revisione. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate.

Art. 70
(Delibere assembleari)

1. Le società di gestione provvedono ad inviare alla Banca d'Italia e alla Consob i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione.

2. Le società di gestione inviano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati.

Art. 71
(Comunicazioni dell'organo di controllo)

1. L'organo di controllo trasmette senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarità nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

2. L'organo di controllo invia alla Banca d'Italia e alla Consob, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati.

Art. 72
(Informativa sulla compagine azionaria)

1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica del libro dei soci.

2. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le società di gestione comunicano annualmente alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:

a) del numero di azioni con diritto di voto possedute;

b) della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

3. Le società di gestione rendono pubblico annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresì idonea pubblicità alle modifiche intervenute nel libro dei soci.

Art. 73
(Variazioni degli organi sociali)

1. Le società di gestione comunicano entro 15 giorni alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica nella composizione degli organi sociali.

2. Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob la composizione aggiornata degli organi sociali.

Art. 74
(Relazione sulla struttura organizzativa e sulla gestione dei rischi)

1. L'organo di amministrazione delle società di gestione invia alla Banca d'Italia e alla Consob, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

a) separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi;

b) attività di controllo sulla gestione, con individuazione dei compiti e delle responsabilità, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;

c) procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione, anche con riferimento alle attività esternalizzate.

2. In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti:

a) organigramma e funzionigramma;

b) meccanismi di delega;

c) articolazione del sistema dei controlli interni;

d) metodologie adottate per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento dei servizi e dei sistemi, con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico;

e) presidi diretti ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali; in tale ambito, le società di gestione accentrata dedicano particolare attenzione agli aspetti concernenti la tenuta dei conti, le modalità di registrazione dei movimenti contabili e le operazioni di quadratura;

f) misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;

g) misure organizzative adottate, valutazioni effettuate e accordi conclusi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2 e 3;

h) presidi organizzativi adottati ai fini di antiriciclaggio;

i) principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura.

3. In occasione dell'invio della relazione le società di gestione accentrata comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia, in base a quanto previsto dall'articolo 20, le informazioni in merito alle misure adottate al fine di fronteggiare i rischi di danno derivante da dolo o colpa nello svolgimento della propria attività nonché da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari.

4. La relazione annuale potrà fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative.

Art. 75
(Relazione sulle strutture tecnologiche e informatiche)

1. I risultati delle verifiche annuali previste dall'articolo 7, comma 5, sono comunicati alla Banca d'Italia e alla Consob, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione 51.

2. I rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche che dovessero eventualmente insorgere vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, che verranno successivamente informate delle misure correttive adottate, anche nel corso degli incontri di cui all'articolo 66.

Art. 76
(Documenti di pianificazione, accordi di cooperazione e convenzioni)

1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob:

a) i documenti di pianificazione aziendale sottoposti all'organo di amministrazione ovvero, nei casi previsti, al consiglio di sorveglianza, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione;

b) gli accordi, sottoposti all'organo di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, diversi da quelli di cui alla Parte I, Titolo V, che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti.

2. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia le convenzioni stipulate con gli emittenti ai sensi dell'articolo 15 e ne danno notizia agli intermediari.

Art. 77
(Informativa sulle attività esercitabili e sulle partecipazioni detenibili)

1. Le società di gestione accentrata e la società di gestione dei servizi di liquidazione comunicano in via preventiva alla Banca d'Italia e alla Consob le attività connesse e strumentali che intendono svolgere.

2. Le società di gestione accentrata e la società di gestione dei servizi di liquidazione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andrà tempestivamente fornita alla Banca d'Italia e alla Consob.

Art. 78
(Comunicazione dell'elenco dei soggetti ammessi alla gestione accentrata)

1. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dal decreto sulla definitività, le società di gestione accentrata comunicano alla Consob l'elenco dei soggetti ammessi ai sensi dell'articolo 12 e l'elenco degli emittenti, in occasione dell'avvio dei servizi e annualmente in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio.

Art. 79
(Informazioni sul funzionamento dei servizi di gestione accentrata e di liquidazione e dei sistemi di garanzia)

1. Le società di gestione forniscono alla Banca d'Italia, secondo i criteri da questa indicati, informazioni relative ai servizi e ai sistemi gestiti, inclusa l'attività svolta dai soggetti ammessi ai servizi e ai sistemi medesimi.

2. L'acquisizione può avvenire attraverso:

a) collegamenti telematici che assicurino la completa visibilità, in tempo reale, dei servizi;

b) periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalità indicate dalla Banca d'Italia;

c) richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative.

3. La Consob ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca d'Italia. La Consob si riserva comunque la facoltà di richiedere l'acquisizione diretta dei suddetti dati.

4. Ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull'efficienza complessiva dei servizi va tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia e alla Consob.

5. Le modifiche ai meccanismi di funzionamento dei servizi e dei sistemi e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici, ove rilevanti, devono essere comunicati alla Banca d'Italia e alla Consob con congruo anticipo.

6. Ai sensi dell'articolo 77 del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere le informazioni di cui al comma 1 anche ai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione e ai sistemi di garanzia.

PARTE III
LIQUIDAZIONE DELL'INSOLVENZA DI MERCATO 52

Art. 80
(Presupposti e accertamento dell'insolvenza di mercato)

1. Costituiscono presupposti per la dichiarazione di insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati e dei partecipanti alle controparti centrali:

a) l'apertura, da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento, come definite dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e successive modificazioni;

b) il mancato o parziale versamento, nei termini e nei modi previsti dalla relativa disciplina, dell'importo a debito risultante dal compimento delle procedure esecutive;

c) il mancato o il parziale versamento delle somme dovute a titolo di margini o di ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi, nonché il mancato o parziale regolamento finale per differenziale delle posizioni contrattuali su strumenti finanziari derivati, nei termini e nei modi previsti dalla relativa disciplina, nei confronti di una controparte centrale.

2. I gestori dei mercati e le controparti centrali, secondo le rispettive competenze, comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia le circostanze indicate al comma 1, delle quali siano a conoscenza, indicando altresì gli eventuali provvedimenti adottati 53.

Art. 81
(Dichiarazione dell'insolvenza di mercato)

1. L'insolvenza di mercato è dichiarata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. Il provvedimento di dichiarazione dell'insolvenza di mercato è comunicato tempestivamente ai gestori dei mercati e alle società di gestione. Con il medesimo provvedimento la Consob e la Banca d'Italia possono impartire istruzioni ai predetti soggetti in merito agli eventuali provvedimenti urgenti da adottare 54.

Art. 82
(Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato)

1. La liquidazione dell'insolvenza di mercato può essere effettuata dai gestori dei mercati e dalle controparti centrali, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 72, comma 4, del TUF.

2. Le controparti centrali disciplinano la procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato, inclusi gli adempimenti relativi al rilascio del certificato di credito indicato dall'articolo 72, comma 6, del TUF, ad integrazione della procedura di inadempimento prevista dall'articolo 57 55.

3. I gestori dei mercati possono effettuare la liquidazione dell'insolvenza di mercato per operazioni non garantite da controparte centrale concluse in mercati diversi da quelli da essi gestiti, d'intesa con i rispettivi gestori.

4. La società di gestione dei servizi di liquidazione può effettuare la liquidazione dell'insolvenza di mercato per operazioni concluse nei mercati - d'intesa con i rispettivi gestori - che non siano garantite da controparti centrali o analoghi sistemi esteri.

5. I gestori dei mercati mantengono in ogni caso la responsabilità della procedura di liquidazione dell'insolvenza per i contratti conclusi nei mercati da essi gestiti. A conclusione della procedura e sulla base delle relative risultanze rilasciano i certificati di credito ai sensi dell'articolo 72, comma 6, del TUF.

6. Conformemente a quanto stabilito nel regolamento indicato all'articolo 46, le operazioni riferibili all'insolvente:

a) immesse nei servizi di liquidazione, e definitive ai sensi del decreto sulla definitività, terminano il processo di liquidazione nel quale sono state immesse;

b) non definitive ai sensi del decreto sulla definitività, sono escluse dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri e dai servizi di liquidazione;

c) definitive ma non regolabili per mancanza del contante o degli strumenti finanziari, sono escluse dai servizi di liquidazione.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, i gestori dei mercati e la società di gestione dei servizi di liquidazione definiscono apposite procedure, ispirate a criteri di rapidità ed efficienza, per la liquidazione dell'insolvenza di mercato, inclusi la definizione del parametro di prezzo in base al quale avviare la liquidazione dell'insolvenza di mercato con riferimento ai diversi strumenti finanziari, nonché gli adempimenti relativi al rilascio dei certificati di credito ai sensi dell'articolo 72, comma 6, del TUF.

8. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva le procedure e i criteri indicati al comma precedente e ogni loro modifica.

9. I gestori dei mercati, le controparti centrali e la società di gestione dei servizi di liquidazione rendono noto ai rispettivi partecipanti se effettuano la liquidazione dell'insolvenza di mercato e, in caso positivo, in base a quali procedure. Essi portano a conoscenza dei partecipanti, tempestivamente e con mezzi idonei, eventuali successive modifiche alle informazioni così rese 56.

Art. 83
(Comunicazioni alla Banca d'Italia e alla Consob)

1. I soggetti indicati all'articolo 82, commi 1 e 4, comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob gli esiti della liquidazione, redigendo una relazione finale 57.

PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 84
(Disposizione transitoria)

1. Fino alla data di migrazione della Banca d'Italia dal sistema di regolamento lordo in contante gestito dalla medesima alla Single Shared Platform, ai sensi dell'articolo 13 dell'Atto di indirizzo della Banca centrale europea del 26 aprile 2007 (BCE/2007/2) relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2), ogni riferimento al sistema TARGET2 ovvero qualsiasi sistema componente di TARGET2 va inteso riferito al sistema di regolamento lordo in contante gestito dalla Banca d'Italia.

Art. 85
(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Dalla data di cui al comma precedente sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) Il Regolamento Consob, d'intesa Banca d'Italia, 23 dicembre 1998, n. 11768/98, e successive modifiche ed integrazioni;

b) il Provvedimento Banca d'Italia, d'intesa Consob, 8 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

c) il Provvedimento Banca d'Italia e Consob, 24 gennaio 2002, ad eccezione della Parte I concernente i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e le relative società di gestione;

d) il Provvedimento Banca d'Italia, d'intesa Consob, 30 settembre 2002;

e) il Provvedimento Banca d'Italia, d'intesa Consob, 22 ottobre 2002.

Art. 86
(Adeguamento dei regolamenti delle società di gestione)

1. Le società di gestione provvedono all'eventuale adeguamento del proprio regolamento alle nuove disposizioni, in occasione della prima modifica dello stesso o, comunque, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Le società di gestione si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4 sulla continuità operativa entro maggio 2008.


Allegato 1

LINEE GUIDA PER LA BUSINESS CONTINUITY DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCENTRATA, DI LIQUIDAZIONE E DEI SISTEMI DI GARANZIA

1. Premessa

La tutela dell'efficienza e del corretto funzionamento dei mercati monetari e finanziari e delle strutture di supporto ha da tempo fatto emergere la necessità che i servizi relativi al trading e al post-trading siano gestiti con particolare attenzione ai rischi connessi con il mancato o insufficiente funzionamento delle procedure informatiche e telematiche.

Il concreto ambito di applicazione di questo principio è stato spesso circoscritto alla componente tecnologica. I gestori hanno mostrato sensibilità per i fenomeni avversi che storicamente hanno evidenziato la maggiore probabilità di accadimento: ciascuno di essi dispone di un “piano di emergenza” da attivare in caso di “eventi disastrosi”. I piani tendono a presidiare la continuità delle operazioni ritenute vitali e a prevedere il ritorno a un'operatività accettabile entro tempi massimi fissati a priori.

Su tali tematiche, negli ultimi anni vanno tuttavia emergendo decisivi fattori di novità che delineano uno scenario più complesso e rischioso oltre che meno prevedibile, rendendo di pari passo meno adeguati gli strumenti tradizionalmente utilizzati.

In particolare, gli eventi accaduti a New York l'11 settembre del 2001 evidenziano la maggiore probabilità con cui possono verificarsi disastri di dimensione elevata. Tale circostanza, assieme alla sempre maggiore importanza assunta dall'industria della finanza nei paesi più avanzati, rende i mercati finanziari meritevoli di specifica e adeguata protezione.

Recenti eventi “disastrosi” legati a disfunzioni dei servizi di pubblica utilità concorrono, inoltre, a comporre un quadro di ulteriore complessità.

Sono quindi diventate necessarie misure più articolate volte a individuare soluzioni maggiormente robuste ed efficaci, che coinvolgono tutti i soggetti che svolgono un ruolo rilevante per la “filiera produttiva dei mercati finanziari”.

In tale contesto, le Autorità di Supervisione dei principali paesi hanno intrapreso una verifica del livello di preparazione all'emergenza degli organismi rilevanti per il funzionamento dei sistemi finanziari.

Concordemente con tali lavori, la Banca d'Italia ha avviato d'intesa con la Consob, a partire dall'anno 2002, un insieme di iniziative a cui partecipano le componenti della piazza finanziaria nazionale (intermediari, mercati, organismi di supporto e sistemi di pagamento). Tali iniziative sono indirizzate ad analizzare la situazione attuale, rilevare i fattori di miglioramento, individuare le regole e gli strumenti per elevare il grado di sicurezza del sistema, ricomporre in forma integrata il contesto operativo per la gestione dell'emergenza.

Nella fase di analisi sono state confermate come cruciali le infrastrutture che erogano servizi nel “settore titoli”, data la loro posizione centrale rispetto all'attività svolta dagli intermediari; particolare rilievo assumono le funzioni di clearing e settlement degli strumenti finanziari. Problemi presenti in tali servizi, qualora rendessero indisponibile il servizio di “esecuzione delle transazioni”, potrebbero riflettersi sull'operatività dei mercati e degli intermediari.

2. Obiettivi

L'azione delle Autorità mira a rafforzare la capacità del sistema finanziario italiano di “resistere” a eventi dannosi non prevedibili. Obiettivo finale è limitare il rischio globalmente corso a fronte di questi eventi.

Obiettivi intermedi sono l'adozione di strumenti adatti a gestire le possibili crisi e a ottenere il ripristino dell'operatività dei mercati finanziari e delle strutture di supporto. In rapporto alla dimensione dell'evento e alla rilevanza del servizio offerto, la riattivazione potrà condurre, “in tempi brevi” l'operatività dei sistemi a una “condizione accettabile” mirata a consentire la chiusura della giornata operativa; il ripristino del “livello normale” di operatività dovrà avvenire in “tempi adeguati”.

A tali fini, si pone l'esigenza di una risistemazione dei piani di emergenza attraverso la fissazione di concreti parametri di riferimento per la continuità di servizio.

Nel seguito si delineano i principi generali atti a contenere il “rischio sistemico”; essi sono commisurati al ruolo svolto dai soggetti destinatari delle linee guida. Sono inoltre forniti i criteri a cui va ispirata la predisposizione degli interventi (organizzativi e gestionali) di miglioramento e di tenuta dei piani di emergenza.

L'iniziativa, assieme alle analoghe azioni relative agli intermediari e alle infrastrutture di pagamento attivate in maniera condivisa dalla Banca d'Italia, tende a completare il quadro degli interventi necessari ai fini del rafforzamento delle strutture operanti nei settori del credito, della moneta e della finanza in Italia. Linee guida simili sono state adottate nei paesi dotati di una dimensione finanziaria paragonabile a quella dell'Italia.

L'enunciazione dei principi qui effettuata è volta a contemperare esigenze diverse, dovute alla complessità delle problematiche affrontate e alla necessità di conferire stabilità alle regole vigenti; in tale contesto i principi tendono a indicare innanzitutto le strategie da seguire lasciando l'effettiva realizzazione all'iniziativa dei gestori.

3. Aspetti aziendali riguardanti la continuità operativa

L'ottenimento della continuità operativa costituisce elemento centrale della strategia aziendale; esso richiede la valutazione dello stato del sistema, l'effettuazione di adeguate scelte gestionali, il coinvolgimento degli organi amministrativi e di controllo. E' responsabilità dei vertici aziendali approvare gli obiettivi in materia di continuità di servizio, scegliere le politiche da attuare per il loro raggiungimento definendo i conseguenti piani di sviluppo e gestione.

Il piano di continuità operativa, che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della società, è finalizzato alla gestione di situazioni critiche conseguenti sia a incidenti di portata settoriale sia a catastrofi estese che colpiscono direttamente l'azienda o sue controparti rilevanti (altri sistemi fortemente connessi, fornitori rilevanti, aderenti al sistema, servizi essenziali dell'infrastruttura finanziaria, utilities).

Quali requisiti minimali, detto piano:

Il piano considera almeno gli scenari di crisi di seguito elencati, effettuando per ciascuno di essi l'analisi d'impatto e individuando le possibili soluzioni:

Il vertice aziendale stabilisce i presidi organizzativi utili per la definizione, manutenzione, controllo e gestione della continuità operativa (es. comitati di crisi e di gestione dell'emergenza), assegnando la responsabilità di gestione delle varie fasi dell'emergenza e stabilendo i compiti da espletare in caso di crisi nei confronti dei terzi e delle Autorità.

Allo scopo di elevare l'affidabilità complessiva del piano, appare opportuno il ricorso a società di revisione esterne di primaria importanza specializzate nell'utilizzo di standard di sicurezza internazionali o il ricorso a procedure di certificazione.

L'alta direzione partecipa alle scelte più rilevanti concernenti la continuità di servizio, favorendo tra l'altro gli aspetti riguardanti la diffusione della conoscenza del piano tra il personale, la tenuta di una documentazione formale, i riferimenti periodici al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Il piano e le sue modifiche o integrazioni sono prontamente trasmessi alle Autorità di Supervisione.

4. Requisiti del piano di continuità

4.1 Analisi del rischio

Le priorità e le risorse assegnate alla continuità operativa devono essere correlate ai rischi. Un'analisi dei rischi (continuamente aggiornata) per i diversi scenari prende in esame gli effetti su ciascun processo aziendale e sui servizi vitali e critici determinando il livello di rischio complessivo.

L'analisi:

4.2. I servizi vitali e critici

In termini generali sono considerati vitali i servizi strettamente funzionali al soddisfacimento di fondamentali esigenze di liquidità degli operatori economici il cui blocco, anche di brevissima durata, ha rilevanti effetti negativi sull'operatività. I servizi critici sono quelli che, pur assumendo particolare rilievo, possono comunque tollerare un blocco più prolungato dell'operatività senza gravi inconvenienti.

I gestori dei sistemi interessati identificano le componenti del sistema aziendale corrispondenti ai servizi vitali e a quelli critici. Essi considerano tutti gli aspetti che consentono di ricavare il livello di continuità operativa realizzato, rapportandolo al livello desiderato attraverso misure di prevenzione e con soluzioni di emergenza.

Per ciascuna attività considerata vanno individuate le componenti e le risorse coinvolte nell'erogazione del connesso servizio (es. le procedure di supporto, il personale addetto, le strutture logistiche interessate, le infrastrutture tecnologiche utilizzate, gli apparati e i sistemi di telecomunicazione, i programmi applicativi e il software di sistema, le conoscenze professionali, ecc.).

Il lavoro di analisi si basa almeno sui seguenti punti:

4.3 Il contenuto del piano di continuità e la sua gestione

Il piano di continuità documenta, con adeguato livello di dettaglio, tutte le attività connesse con la dichiarazione dello stato di crisi, l'organizzazione e le procedure da seguire in tale situazione, l'iter per la ripresa dell'operatività, i presidi e le scelte adottate a seguito delle analisi effettuate, le modalità di comunicazione con l'esterno.

Il piano esplicita i siti elaborativi, gli spazi e le attrezzature per il personale. Fornisce indicazioni sulle modalità e sulla frequenza di generazione delle copie degli archivi di produzione, definisce le regole e i tempi di conservazione delle stesse, descrive le procedure per il ripristino degli archivi sui sistemi posti nei siti alternativi.

La frequenza delle copie è correlata al volume di operatività e all'importanza dell'integrità dei dati ai fini della continuazione della procedura servita; gli archivi di supporto sono duplicati di norma con continuità. Sono assunte cautele per la conservazione delle copie elettroniche in siti a elevata sicurezza fisica; sono inoltre definiti i criteri di allineamento degli archivi.

Il piano individua le modalità di comunicazione con le Autorità di Supervisione, gli altri operatori, le altre autorità, i media e il pubblico.

I soggetti vigilati che ricorrono a fornitori esterni per la realizzazione del piano pongono in essere le opportune cautele volte ad assicurare che sia sempre presente la capacità di erogare il servizio con le prestazioni adeguate.

Il contratto stipulato con il fornitore deve consentire all'intermediario di utilizzare il centro di recovery per periodi prolungati, fino al pieno ripristino del sito primario.

Il piano individua il personale essenziale per assicurare la continuità delle attività di rilievo e fornisce allo stesso indicazioni sulla località da raggiungere e sulle attività da porre in essere in caso di emergenza. Al personale interessato viene fornito un manuale aggiornato con tutte le indicazioni utili per la crisi.

Ogni unità organizzativa individua un responsabile per l'emergenza. In occasione di modifiche alla configurazione tecnologica e organizzativa dei servizi vengono apportate e verificate le opportune modifiche al piano.

Il piano determina il personale alternativo da impiegare in caso di indisponibilità di quello normalmente previsto. Il personale è addestrato sulle misure di emergenza; va valutata l'opportunità di organizzare il lavoro su più turni e/o su più sedi nonché il ricorso a postazioni mobili per il lavoro remoto.

Il livello di approfondimento e la frequenza delle verifiche periodiche sono proporzionali ai rischi e alla criticità dei processi. I test sono condotti coinvolgendo i soggetti potenzialmente interessati.

Il piano viene periodicamente e regolarmente collaudato, con frequenza almeno annuale, rendendo le condizioni di prova il più possibile simili a situazioni reali.

La verifica del corretto e adeguato funzionamento del piano di continuità deve essere completa, i suoi esiti vengono documentati e portati a conoscenza dell'alta direzione, delle unità operative, delle funzioni di audit nonché delle Autorità di Supervisione.

A seguito di ciascuna verifica, vengono tempestivamente avviate opportune azioni correttive per le carenze evidenziatesi.

4.4 Esternalizzazione e rapporti con le utilities

L'attribuzione a terzi di attività connesse alla gestione di procedure o servizi giudicati vitali o critici non esonera l'organismo gestore del servizio dalla responsabilità relativa al mantenimento della continuità operativa.

Nel caso l'attività esternalizzata riguardi la gestione del software e/o la disponibilità dell'hardware, il gestore del servizio acquisisce, al momento di effettuare l'analisi finalizzata alla definizione del piano di continuità, la piena conoscenza del sistema esternalizzato e della sua organizzazione. Il piano di continuità operativa del gestore responsabile del servizio ingloba tutti gli aspetti che interessano quanto esternalizzato; esso viene predisposto e definito sotto la sua piena responsabilità.

È cura del gestore, qualora il fornitore esterno non sia conforme a quanto richiesto dal piano di continuità dei propri servizi o non sia prevedibile ottenere contrattualmente risposte adeguate in tal senso (es. per i servizi di pubblica utilità), predisporre modalità di approvvigionamento alternative.

I requisiti previsti dalle presenti linee guida trovano applicazione anche nei casi in cui il gestore abbia provveduto ad affidare, in tutto o in parte, il servizio a una società terza.

I contratti con i fornitori definiscono i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e individuano soluzioni compatibili con le esigenze aziendali in coerenza con lo scenario di analisi del rischio effettuato e i relativi obiettivi operativi.

Per i rapporti di fornitura riguardanti servizi di pubblico utilizzo, il gestore acquisisce i piani di emergenza dei fornitori, ovvero dispone di informazioni adeguate, al fine di valutare la qualità delle misure previste e predisporre soluzioni di continuità coordinate. Qualora non sia garantito l'ottenimento dei requisiti prescritti, il gestore si dota di fornitori secondari per i medesimi servizi o di fonti autonome per l'auto-fornitura (es. generatori elettrici ausiliari e/o pool di batterie, linee telefoniche ridondate).

4.5 Accordi con gli altri soggetti

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi operativi intermedi relativi alla continuità di servizio, le società definiscono una mappa completa delle dipendenze da terzi, considerando in particolare i fornitori di servizi, specie nel settore finanziario, gli utilizzatori e aderenti dei propri servizi da cui può dipendere il buon andamento delle attività espletate.

Per ciascuna delle dipendenze rilevate, viene analizzata la capacità di influenzare l'affidabilità e il regolare funzionamento dei propri servizi, evidenziando i soggetti e gli snodi essenziali. Con ciascuno di questi soggetti il gestore avrà cura di realizzare accordi di collaborazione indirizzati a ottenere la rispondenza agli obiettivi posti, la pronta collaborazione in caso di crisi, la definizione delle modalità e degli strumenti per gestire eventuali situazioni di disastro. Le procedure stabilite contrattualmente sono oggetto di verifica nell'ambito delle attività di test dei piani di emergenza.

La mappa delle dipendenze, l'elenco delle infrastrutture critiche e i relativi accordi vengono prontamente portati a conoscenza delle Autorità di Supervisione.

Gli accordi con gli altri soggetti rilevanti del sistema finanziario definiscono i “livelli di servizio” reciprocamente assicurati e individuano soluzioni compatibili con gli obiettivi operativi; essi permettono al gestore di disporre di informazioni adeguate al fine di valutare la qualità del risultato finale ottenuto.

4.6 Siti secondari

La localizzazione, la configurazione e la gestione dei siti di produzione e dei siti volti ad assicurare la continuità operativa (poli di recovery) devono consentire di minimizzare la probabilità di blocco contemporaneo dell'attività dei centri. Deve essere inoltre valutata la possibilità di disporre di ulteriori siti in grado di consentire il recupero delle informazioni e dei dati più importanti, nonché del software applicativo sviluppato per la gestione dei servizi.

L'analisi di impatto deve tenere conto delle conseguenze, per l'operatività del sistema, di catastrofi estese quali calamità naturali (es. alluvioni, terremoti), disastri aerei, attacchi terroristici.

Il vertice aziendale deve assicurarsi, sulla base di adeguate analisi, che i due siti, primario e alternativo, abbiano profili di rischio differenti e sottoporre ad attenta valutazione il rischio residuo di blocco contemporaneo degli stessi.

Va diversificato per i siti l'utilizzo delle infrastrutture (es. telecomunicazioni, energia elettrica). Va verificata la disponibilità di alternative valide per i servizi essenziali di pubblica utilità (es. trasporti). Va valutata l'opportunità di mantenere una terza copia degli archivi di produzione, da conservare con opportune cautele.


Note:

1 Le disposizioni del presente provvedimento relative ai sistemi di garanzia a controparte centrale si intendono abrogate ai sensi dell'art. 89, comma 4 del Regolamento (UE) N. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

2 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4.3.2008. Il presente Provvedimento è stato modificato con atto congiunto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7.1.2011, le cui modifiche sono entrate in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (salvo quanto previsto nei punti II.1 e II.2 dell'atto congiunto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010); con provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.10.2013, pubblicato nella G.U. n. 259 del 5.11.2013, le cui modifiche sono entrate in vigore il 15.4.2014, al fine di consentire ai destinatari delle disposizioni modificate di adeguare le rispettive procedure interne e, in particolare, di provvedere all'eventuale adeguamento dei propri regolamenti e all' eventuale predisposizione delle procedure per la liquidazione dell'insolvenza di mercato; con atto congiunto Banca d'Italia/Consob dell'11.2.2015, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.2.2015, le cui modifiche sono entrate in vigore l'8.3.2015; con atto congiunto Banca d'Italia/Consob del 24.2.2015, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6.3.2015, le cui modifiche sono entrate in vigore il 21.3.2015.

3 Il riferimento all'articolo 70 del TUF è da intendersi abrogato. Si veda la nota 1.

4 Articolo sostituito dapprima con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010 e poi con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

5 Articolo dapprima modificato con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013 e poi così sostituito con atto Banca d'Italia/Consob dell'11 febbraio 2015.

6 Articolo così sostituito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

7 Comma inserito con atto Banca d'Italia/Consob dell'11 febbraio 2015.

8 Articolo così sostituito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

9 Il riferimento all'articolo 70 del TUF è da intendersi abrogato. Si veda la nota 1.

10 Lettera aggiunta con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

11 Comma soppresso con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

12 Articolo aggiunto con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

13 Capo dapprima sostituito con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010 e poi modificato nei termini indicati nelle successive note.

14 Lettera così sostituita con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

15 Lettera così sostituita con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

16 Comma inserito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

17 Comma inserito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

18 Lettera così modificata con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

19 Comma così sostituito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

20 Comma così modificato con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

21 Comma dapprima modificato con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013 e poi così sostituito con atto Banca d'Italia/Consob del 24 febbraio 2015.

22 Comma così sostituito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

23 Comma così modificato con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

24 Articolo inserito con atto Banca d'Italia/Consob del 24 febbraio 2015.

25 Articolo così sostituito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

26 Comma così modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 febbraio 2015.

27 Articolo inserito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

28 Comma dapprima modificato con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013 e poi così sostituito con atto Banca d'Italia/Consob del 24 febbraio 2015.

29 Comma inserito con atto Banca d'Italia/Consob del 24 febbraio 2015.

30 Comma così modificato con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

31 Comma inserito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

32 Comma così modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 febbraio 2015.

33 Comma così sostituito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

34 Lettera sostituita dapprima con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013 e poi con atto Banca d'Italia/Consob del 24 febbraio 2015.

35 Lettera aggiunta con atto Banca d'Italia/Consob del 24 febbraio 2015.

36 Comma così sostituito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

37 Comma così modificato con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

38 Comma così sostituito con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

39 Comma così sostituito con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

40 Comma inserito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

41 Comma così modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

42 Il riferimento all'art. 70 del TUF è da intendersi abrogato. Si veda la nota 1.

43 Comma così sostituito con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

44 Articolo così sostituito con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

45 La presente Sezione è da intendersi abrogata. Si veda la nota 1.

46 Lettera così sostituita con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

47 Il riferimento all'art. 70 del TUF è da intendersi abrogato. Si veda la nota 1.

48 Comma così sostituito con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

49 Comma così sostituito con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

50 Comma così sostituito con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

51 Comma così sostituito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

52 Rubrica così modificata con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

53 Articolo così sostituito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

54 Articolo così sostituito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

55 Si veda ora l'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 648/2012.

56 Articolo così sostituito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.

57 Articolo così sostituito con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013.