Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d.lgs. n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari (adottato dalla Consob con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010 e successivamente modificato con delibera n. 19548 del 17 marzo 2016)1.

All’interno dell’articolato, le modifiche apportate con delibere n. 19548 del 17 marzo 2016 sono evidenziate in grassetto.

INDICE

Titolo I

-

Disposizioni preliminari

Art. 1

-

Definizioni

     

Titolo II

-

Organismo

Art. 2

- Tenuta dell’albo

Art. 3

-

Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell’Organismo

Art. 4

-

Obblighi informativi dell’Organismo nei confronti della Consob

Art. 5

-

Requisiti generali di organizzazione dell’Organismo

     

Titolo III

- Disciplina dell’albo

Art. 6

-

Albo unico dei consulenti finanziari

Art. 7

-

Pubblicità dell’albo e delle sanzioni

Art. 8

-

Requisiti per l’iscrizione

Art. 9

-

Prova valutativa

Art. 10

-

Iscrizione all’albo

Art. 11

-

Cancellazione dall’albo

     

Titolo IV

- Attività dei consulenti finanziari
     

Capo I

- Disposizioni generali

Art. 12

-

Regole generali di comportamento

Art. 13

-

Incompatibilità

Art. 14

-

Aggiornamento professionale

     

Capo II

- Informazioni, contratti e raccomandazioni

Art. 15

-

Regole di presentazione. Informazioni sul consulente e sui suoi servizi

Art. 16

-

Contratto di consulenza in materia di investimenti

Art. 17

-

Acquisizione delle informazioni dai clienti e classificazione

Art. 18

-

Informazioni sugli strumenti finanziari

Art. 19

-

Valutazione dell’adeguatezza

Art. 20

-

Obbligo di rendiconto

     

Capo III

- Requisiti e modalità di adempimento degli obblighi di informazione

Art. 21

-

Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti

Art. 22

-

Modalità di adempimento degli obblighi di informazione

Art. 23

-

Informazioni su supporto duraturo e mediante sito internet

     

Capo IV

- Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari

Art. 24

-

Procedure interne

Art. 25

-

Conflitti di interesse

Art. 26

-

Registrazioni

     

Titolo V

- Sanzioni

Art. 27

-

Sanzioni

     

Titolo VI

- Ricorsi

Art. 28

-

Presentazione del ricorso e deposito della decisione e della documentazione

Art. 29

-

Forma e contenuto del ricorso

Art. 30

-

Irricevibilità del ricorso

Art. 31

-

Sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione

Art. 32

-

Comunicazione del ricorso all’Organismo, trasmissione del fascicolo e controdeduzioni

Art. 33

-

Istruttoria

Art. 34

-

Decisione

     

Titolo VII

-

Disposizioni transitorie e finali

Art. 35

-

Entrata in vigore

     

TITOLO I
Disposizioni preliminari

Art. 1
(Definizioni)

Nel presente regolamento si intendono per:

a) “Testo Unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;

c) “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico;

d) “regolamento intermediari”: il regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Testo Unico;

e) “albo”: l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico 2;

f) “Organismo”: l’Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4 del Testo Unico 3;

g) “consulenti finanziari”: le persone fisiche di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico e le società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico;

h) “contributo dovuto all’Organismo”: la contribuzione prevista dall’articolo 18-bis, comma 5, del Testo Unico;

i) “consulenza in materia di investimenti”: il servizio di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f) e comma 5-septies, del Testo Unico;

l) “raccomandazione personalizzata”: la raccomandazione avente le caratteristiche indicate dall’articolo 1, comma 5-septies, del Testo Unico;

m) “soggetti abilitati”: i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Testo Unico;

n) “soggetti rilevanti”: i dipendenti del consulente finanziario nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo del consulente finanziario e che partecipino alla prestazione del servizio di consulenza ed all’esercizio dell’attività di consulenza da parte del medesimo consulente 4;

o) “cliente”: la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;

p) “cliente professionale”: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del regolamento intermediari e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico;

q) “cliente al dettaglio”: il cliente che non sia cliente professionale;

r) “supporto duraturo”: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni.

TITOLO II
Organismo

Art. 2
(Tenuta dell’albo)

1. Nella tenuta dell’albo, l’Organismo:

a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti dall’articolo 8, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall’albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;

b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall’albo;

c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, compresa l’indizione e l’organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;

d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte ai sensi delle lettere a), b) e c), indicando, tra l’altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;

e) aggiorna tempestivamente l’albo sulla base dei provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;

f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo.

Art. 3
(Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell’Organismo)

1. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all’Organismo lo svolgimento delle funzioni ed il compimento degli atti previsti dall’articolo 18-bis, comma 6, lettere e) e f), del Testo Unico.

Art. 4
(Obblighi informativi dell’Organismo nei confronti della Consob)

1. L’Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni.

2. L’Organismo trasmette alla Consob entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.

Art. 5
(Requisiti generali di organizzazione dell’Organismo)

1. L’Organismo, per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 4 ed ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18-bis, comma 6, lettere e) ed f), del Testo Unico ed all’articolo 2 del presente regolamento e per consentire nei suoi confronti l’attività di vigilanza della Consob ai sensi dell’articolo 18-bis, commi 10 e 11, del Testo Unico, adotta, applica e mantiene:

a) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure adottate;

b) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni rilevanti sull’esercizio dell’attività dei consulenti finanziari5 ;

c) procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto, nell’ambito del procedimento sanzionatorio, dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

d) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni stesse;

e) politiche e procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob i dati, le notizie, gli atti ed i documenti dalla medesima richiesti.

TITOLO III
Disciplina dell’albo

Art. 6
(Albo unico dei consulenti finanziari) 6

1. Sono iscritte all’albo le persone fisiche e le società di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all’articolo 8.

2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell’albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;

d) data di iscrizione all’albo;

e) eventuali provvedimenti di sospensione sanzionatoria in essere nei confronti del consulente finanziario autonomo, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività del consulente finanziario autonomo 7.

Il consulente finanziario autonomo persona fisica comunica inoltre all’Organismo il comune di residenza e il relativo indirizzo se diversi dal domicilio eletto 8.

3. Per ciascuna società sono indicati nell’albo:

a) la denominazione sociale;

b) la data di costituzione;

c) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

d) la data di iscrizione all’albo;

e) eventuali provvedimenti di sospensione sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale.

4. I consulenti finanziari sono tenuti a comunicare entro dieci giorni all’Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 2, lettera c), e comma 3, lettere a) e c), nonché ogni variazione del comune di residenza e del relativo indirizzo 9.

Art. 7
(Pubblicità dell’albo e delle sanzioni)

1. L’Organismo tiene a disposizione del pubblico l’albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

2. L’Organismo pubblica i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei consulenti finanziari.

3. Per l’assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 l’Organismo si avvale almeno del canale internet.

Art. 8
(Requisiti per l’iscrizione)

1. Per conseguire l’iscrizione all’albo è necessario:

a) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;

b) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;

c) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;

d) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;

e) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico.

2. Per conseguire l’iscrizione nella sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria le società devono essere:

a) costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;

b) in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico.

3. Con la richiesta di iscrizione all’albo i soggetti interessati comunicano all’Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari autonomi persone fisiche devono stipulare ai sensi del regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico10 .

4. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti a comunicare entro dieci giorni all’Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 3 11.

Art. 9
(Prova valutativa)

1. La prova valutativa è indetta ed organizzata dall’Organismo, con cadenza almeno annuale, secondo le modalità da questo stabilite.

2. La prova, valutata dall’Organismo, deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di consulente finanziario autonomo 12.

3. L’Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di svolgimento della prova e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa, avvalendosi almeno del canale internet.

Art. 10
(Iscrizione all’albo)

1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l’Organismo procede all’iscrizione all’albo, con l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 6.

2. L’Organismo decide entro congruo termine, dal medesimo stabilito in via generale, e, in mancanza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda; qualora entro tale termine nessun provvedimento sia adottato, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

Art. 11
(Cancellazione dall’albo)

1. L’Organismo procede alla cancellazione del consulente finanziario dall’albo in caso di:

a) domanda dell’interessato;

b) perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo richiamati dall’articolo 8, comma 1, lettere c), d) ed e) ovvero dall’articolo 8, comma 2, lettere a) e b);

c) mancato pagamento del contributo dovuto all’Organismo;

d) radiazione dall’albo deliberata dall’Organismo;

e) violazione dell’articolo 14.

2. L’Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.

3. L’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito dall’Organismo per il pagamento del contributo.

4. I consulenti finanziari cancellati dall’albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti stabiliti per l’iscrizione all’albo ovvero abbiano corrisposto il contributo dovuto;

b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi cinque anni dalla data della delibera di radiazione;

c) nel caso previsto dal comma 1, lettera e), sia dimostrato l’assolvimento del dovere di aggiornamento professionale.

TITOLO IV
Attività dei consulenti finanziari

Capo I
Disposizioni generali

Art. 12
(Regole generali di comportamento)

1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi, in particolare:

a) forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni corrette, chiare, non fuorvianti e sufficientemente dettagliate affinché il cliente o potenziale cliente possa ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti e dello specifico strumento finanziario raccomandato e possa adottare decisioni di investimento informate;

b) acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali ed al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente;

c) valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;

d) istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee;

e) agiscono nell’interesse dei clienti e, ogni volta in cui le misure organizzative adottate per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti stessi sia evitato, li informano chiaramente, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;

f) osservano le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività.

2. I consulenti finanziari sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei casi previsti dall’articolo 18-bis, comma 6, lettere e) ed f), del Testo Unico ed in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. E’ comunque vietato l’uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

3. I consulenti finanziari non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.

Art. 13
(Incompatibilità)

1. L’attività di consulente finanziario è incompatibile:

a) con l’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede 13;

b) con l’esercizio dell’attività di agente di cambio;

c) con l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;

d) con l’esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 14
(Aggiornamento professionale)

1. I consulenti finanziari sono tenuti all’aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell’attività prestata ai clienti.

2. I consulenti finanziari partecipano a corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 60 ore per biennio, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

3. L’Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all’esito dei corsi di formazione.

Capo II
Informazioni, contratti e raccomandazioni

Art. 15
(Regole di presentazione. Informazioni sul consulente e sui suoi servizi)

1. I consulenti finanziari forniscono al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, al momento del primo contatto e comunque in tempo utile prima della conclusione del contratto, in una forma dal medesimo comprensibile, le informazioni necessarie affinché possa ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite in formato standardizzato e comprendono almeno:

a) il nome e il cognome, il domicilio ed il recapito ovvero la denominazione sociale e la sede legale del consulente finanziario;

b) la dichiarazione che il consulente finanziario è iscritto all’albo tenuto dall’Organismo, la data e gli estremi dell’iscrizione all’albo;

c) la descrizione dell’attività prestata dal consulente finanziario e delle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;

d) il corrispettivo totale dovuto dal cliente in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, comprese tutte le competenze, gli oneri e le spese, o se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base di calcolo dello stesso cosicché il cliente possa verificarlo;

e) le modalità di pagamento del corrispettivo;

f) le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario, con l’indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione;

g) la tipologia di clientela cui sono rivolti i servizi prestati dal consulente finanziario;

h) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con il consulente finanziario e ricevere da quest’ultimo documenti ed altre informazioni, se diverse dall’italiano;

i) i metodi di comunicazione utilizzati tra il consulente finanziario ed il cliente;

j) la natura e la frequenza della documentazione da fornire al cliente.

3. I consulenti finanziari forniscono al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, in tempo utile prima che sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, le informazioni concernenti il contenuto del contratto.

4. I consulenti finanziari informano il cliente della possibilità di inoltrare segnalazioni ed esposti all’Organismo.

Art. 16
(Contratto di consulenza in materia di investimenti)

1. I consulenti finanziari forniscono ai clienti al dettaglio il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base di un contratto che determina almeno:

a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente e le modalità di prestazione del servizio;

b) le tipologie di strumenti finanziari trattate;

c) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, del Testo Unico od aventi ad oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico;

d) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni non personalizzate e le modalità con le quali il consulente deve segnalare al cliente che la raccomandazione non è basata su una valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;

e) se è previsto l’obbligo del consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione ed il termine per l’adempimento del relativo obbligo;

f) se è previsto l’obbligo del consulente di aggiornare e con quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente;

g) se è previsto l’obbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;

h) la remunerazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero, se tale elemento non può essere determinato in misura esatta, i criteri oggettivi per determinarlo, nonché le relative modalità di pagamento;

i) la durata, se prevista, e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;

j) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra il consulente finanziario e il cliente per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, compresa l’indicazione se sia consentito l’utilizzo di comunicazioni elettroniche;

l) la frequenza e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell’attività svolta.

2. Il contratto indica le eventuali procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.

Art. 17
(Acquisizione delle informazioni dai clienti e classificazione)

1. Al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari ottengono dal cliente le informazioni necessarie in merito:

a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per lo specifico strumento finanziario raccomandato;

b) alla situazione finanziaria;

c) agli obiettivi di investimento.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell’importanza del servizio di consulenza in materia di investimenti e dello specifico strumento finanziario od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, strumento od operazione:

a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;

b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;

c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.

3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sull’orizzonte temporale d’investimento del cliente, la sua propensione al rischio e le finalità dell’investimento, ove pertinenti.

5. Sulla base delle informazioni ottenute ai sensi del presente articolo e delle altre informazioni comunque acquisite, i consulenti finanziari classificano il cliente in qualità di cliente al dettaglio o cliente professionale. I consulenti finanziari comunicano ai clienti la classificazione così effettuata.

6. I consulenti finanziari informano i clienti circa l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

7. I consulenti finanziari possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente, trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.

8. I consulenti finanziari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.

9. Quando i consulenti finanziari non ottengono le informazioni di cui al presente articolo, si astengono dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.

10. I consulenti finanziari non possono incoraggiare un cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

Art. 18
(Informazioni sugli strumenti finanziari)

1. I consulenti finanziari forniscono ai clienti al dettaglio, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati nella prestazione del servizio.

2. Prima di fornire una raccomandazione riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario, i consulenti finanziari illustrano al cliente, tenendo conto in particolare della sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale, le caratteristiche dello specifico strumento finanziario raccomandato, nonché i rischi propri di tale strumento e delle strategie d’investimento consigliate, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.

3. La descrizione delle caratteristiche dello strumento finanziario raccomandato include anche, ove pertinente per la specie di strumento finanziario ed il livello di conoscenza ed esperienza del cliente, i seguenti elementi:

a) il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario raccomandato, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, nonché tutte le imposte che verranno pagate tramite l’intermediario o, se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base per il calcolo dello stesso cosicché il cliente possa verificarlo;

b) i costi espliciti ed impliciti dello strumento finanziario raccomandato e l’indicazione della possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse agli strumenti finanziari raccomandati, che non sono pagati tramite l’intermediario o da esso imposti.

4. La descrizione dei rischi dello strumento finanziario raccomandato include, ove pertinente per la specie di strumento finanziario ed il livello di conoscenza ed esperienza del cliente:

a) i rischi connessi a tale specifico strumento finanziario, compresa una spiegazione dell’effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell’investimento;

b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;

c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;

d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.

5. Se il consulente finanziario fornisce ad un cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un’offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, il consulente medesimo comunica al cliente le modalità per ottenere il prospetto.

6. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un’operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, il consulente finanziario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.

7. Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.

8. Un prospetto semplificato relativo a parti di OICR aperti redatto in conformità delle pertinenti disposizioni comunitarie è idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti dai commi precedenti.

Art. 19
(Valutazione dell’adeguatezza)

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari valutano che la specifica operazione consigliata soddisfi i seguenti criteri:

a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;

b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;

c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione.

2. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.

3. Quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale i consulenti finanziari possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 1, lettera c).

4. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell’Allegato n. 3 del regolamento intermediari ovvero del regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico, i consulenti finanziari possono presumere, ai fini del comma 1, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

Art. 20
(Obbligo di rendiconto)

1. I consulenti finanziari hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. I clienti ricevono dai consulenti finanziari rendiconto del servizio prestato con le modalità e la frequenza stabiliti dal contratto.

2. Con apposita comunicazione l’Organismo detta disposizioni circa le modalità, il contenuto e la frequenza di redazione del rendiconto.

Capo III
Requisiti e modalità di adempimento degli obblighi di informazione

Art. 21
(Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti)

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dal consulente finanziario a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.

2. Ai fini di cui al comma 1, i consulenti finanziari assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, rivolte a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, o probabilmente dagli stessi ricevute, soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.

3. Le informazioni:

a) includono il nome e cognome o la denominazione sociale del consulente finanziario;

b) non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di uno strumento finanziario senza fornire anche un’indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;

c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano comprensibili per l’investitore medio del gruppo al quale sono dirette;

d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti.

4. Quando le informazioni raffrontano strumenti finanziari esse soddisfano le seguenti condizioni:

a) il raffronto è presentato in modo corretto ed equilibrato;

b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;

c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto vengono indicati.

5. Quando le informazioni contengono un’indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario o di un indice finanziario esse soddisfano le condizioni seguenti:

a) tale indicazione non costituisce l’elemento predominante della comunicazione;

b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti:

b 1) i cinque anni immediatamente precedenti, ovvero

b 2) l’intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto o l’indice finanziario è stato creato se inferiore a cinque anni, oppure

b 3) un periodo più lungo eventualmente deciso dal consulente finanziario.

In ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;

c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono chiaramente indicati;

d) le informazioni contengono l’avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri;

e) quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato comunitario nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente tale valuta e avvertono che il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni del cambio;

f) quando l’indicazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri.

6. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a elaborazioni basate su dati storici, esse devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e soddisfano le condizioni seguenti:

a) le elaborazioni di dati storici sono basate su dati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento finanziario in questione;

b) per quanto riguarda i dati storici reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 5, lettere a), b), c), e) e f);

c) le informazioni contengono l’avviso in forma evidente che i dati si riferiscono a elaborazioni basate su dati storici e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

7. Quando le informazioni contengono stime sui risultati futuri, esse soddisfano le condizioni seguenti:

a) non si basano né contengono riferimenti a proiezioni di risultati passati;

b) si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;

c) quando l’informazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri;

d) evidenziano che tali previsioni non costituiscono un indicatore di risultati futuri certi.

8. Quando le informazioni fanno riferimento ad uno specifico trattamento fiscale esse indicano in modo evidente che il trattamento fiscale può essere soggetto a modifiche in futuro e, se del caso, che esso dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente.

9. Le informazioni non possono indicare o suggerire che l’autorità competente avalla o approva gli strumenti finanziari raccomandati ovvero il servizio di consulenza in materia di investimenti oggetto dell’informazione.

Art. 22
(Modalità di adempimento degli obblighi di informazione)

1. Le informazioni ovvero le registrazioni di cui agli articoli 15, commi 1 e 2, 17, comma 5, e 18 sono fornite al cliente su un supporto duraturo.

2. Le informazioni di cui agli articoli 15 e 18 che non sono indirizzate personalmente al cliente possono essere fornite tramite il sito internet del consulente finanziario purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 23, comma 2.

3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2, i consulenti finanziari comunicano tempestivamente al cliente qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 15, commi 1 e 2, 17, comma 5, e 18.

4. I consulenti finanziari assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie e promozionali siano conformi a quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

5. Quando una comunicazione pubblicitaria o promozionale contiene un’offerta o un invito ad offrire diretto alla conclusione di un contratto di consulenza in materia di investimenti e specifica le modalità di risposta o include un modulo attraverso il quale può essere data una risposta, essa include le informazioni di cui agli articoli 15, commi 1 e 2, che siano rilevanti per tale offerta o invito.

6. Il comma 4 non si applica se, per rispondere ad un’offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione promozionale, il potenziale cliente al dettaglio deve far riferimento ad uno o più altri documenti, che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.

Art. 23
(Informazioni su supporto duraturo e mediante sito internet)

1. Quando, ai fini del presente regolamento è prescritto che le informazioni siano fornite su un supporto duraturo, i consulenti finanziari, alternativamente:

a) utilizzano un supporto cartaceo;

b) utilizzano un supporto duraturo non cartaceo a condizione che:

i) tale modalità risulti appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra il consulente e il cliente; e

ii) il cliente o potenziale cliente sia stato avvertito della possibilità di scegliere tra supporto duraturo cartaceo o non cartaceo, ed abbia scelto espressamente quest’ultimo.

2. Quando, ai sensi degli articoli 15 e 18 i consulenti finanziari forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito internet, devono ricorrere le condizioni seguenti:

a) l’utilizzo del sito internet risulta appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra il consulente e il cliente;

b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;

c) al cliente è comunicato elettronicamente l’indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso all’informazione;

d) le informazioni sono aggiornate;

e) le informazioni sono continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di acquisirle.

3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui il rapporto tra il consulente finanziario e il cliente si svolge o si svolgerà se vi è la prova che il cliente può avere accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova.

Capo IV
Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari

Art. 24
(Procedure interne)

1. I consulenti finanziari adottano, applicano e mantengono:

a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta che siano idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;

b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

2. A tal fine, i consulenti finanziari, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell’attività svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.

Art. 25
(Conflitti di interesse)

1. I consulenti finanziari adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell’attività svolta, per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

2. I consulenti finanziari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell’attività svolta, e assicurando che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbe sorgere fra i clienti ed il coniuge, il convivente more uxorio, i figli e ad ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.

4. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti finanziari li informano chiaramente, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

5. I consulenti finanziari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Art. 26
(Registrazioni)

1. I consulenti finanziari tengono nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e per tutte le operazioni raccomandate registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, idonee a consentire all’Organismo di verificare il rispetto delle norme dettate dal presente regolamento ed, in particolare, l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.

2. I consulenti finanziari, anche in caso di cancellazione dall’albo, conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi del comma 1.

3. I consulenti finanziari, anche in caso di cancellazione dall’albo, conservano per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i cinque anni successivi, la documentazione riguardante la disciplina del rapporto medesimo.

4. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentano di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente acquisite dall’Organismo ai fini di vigilanza in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:

a) è garantita all’Organismo la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dell’elaborazione di ciascuna raccomandazione;

b) è possibile individuare in maniera agevole qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

c) non è possibile manipolare o alterare in qualunque modo le registrazioni.

5. L’Organismo può dettare disposizioni sulle modalità di tenuta delle registrazioni e può individuare un elenco delle registrazioni che i consulenti finanziari sono tenuti a conservare ai sensi dei commi precedenti.

TITOLO V
Sanzioni

Art. 27
(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all’articolo 18-bis, comma 6, lettera c), del Testo Unico per l’inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e dei codici di autodisciplina relativi alla attività dei consulenti finanziari sono irrogate dall’Organismo in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l’Organismo delibera nei confronti del consulente finanziario:

a) la radiazione dall’albo in caso di:

1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sull’eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti;

2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis e dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico;

3) acquisizione della disponibilità ovvero detenzione, anche temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico;

4) inosservanza del divieto di cui all’articolo 12, comma 3;

5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, all’Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3.

b) la sospensione dall’albo da uno a quattro mesi in caso di:

1) esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell’articolo 13;

2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 15 concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi;

3) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;

4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 concernenti l’acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazione;

5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;

6) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 concernenti la valutazione dell’adeguatezza;

7) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 concernenti l’obbligo di rendiconto;

8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;

9) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione;

10) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 concernenti le informazioni su supporto duraturo e mediante sito internet;

11) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 concernenti le procedure interne;

12) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 concernenti le registrazioni;

c) il pagamento di un importo da euro 500,00 a euro 25.000,00 in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 4, e 8, comma 4, del presente regolamento.

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, l’Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

TITOLO VI
Ricorsi

Art. 28
(Presentazione del ricorso e deposito della decisione e della documentazione)

1. Il ricorso, presentato dall’interessato ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 8, del Testo Unico, unitamente alla copia del provvedimento adottato dall’Organismo ed alla documentazione di cui il ricorrente intende avvalersi, è presentato alla Consob mediante consegna personale ovvero mediante invio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna personale la Consob rilascia al ricorrente un’attestazione di ricezione. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Art. 29
(Forma e contenuto del ricorso)

1. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta e deve recare:

a) il nome ed il cognome del ricorrente o la denominazione sociale;

b) la residenza o la sede legale del ricorrente ovvero l’elezione di domicilio, se le comunicazioni devono farsi in luogo diverso dalla residenza o dalla sede legale;

c) gli estremi dell’iscrizione all’albo;

d) gli estremi della decisione avverso la quale è presentato il ricorso;

e) i motivi;

f) la sottoscrizione del ricorrente;

g) un recapito telefonico o telefax o di posta elettronica per le eventuali comunicazioni.

Art. 30
(Irricevibilità del ricorso)

1. La Consob, anche d’ufficio, dichiara irricevibile il ricorso presentato oltre il termine di cui all’articolo 18-bis, comma 8, del Testo Unico ovvero che non contenga l’indicazione degli elementi di cui alle lettere a), e) ed f) dell’articolo 29.

Art. 31
(Sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione)

1. La Consob, d’ufficio o su domanda del ricorrente da proporsi contestualmente al ricorso o con successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall’articolo 28, può sospendere per gravi motivi l’efficacia o l’esecuzione della decisione impugnata.

Art. 32
(Comunicazione del ricorso all’Organismo, trasmissione del fascicolo e controdeduzioni)

1. La Consob comunica all’Organismo il ricorso trasmettendone copia entro dieci giorni dalla sua presentazione.

2. L’Organismo trasmette le proprie valutazioni riguardo al ricorso alla Consob ed al ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente. Nello stesso termine l’Organismo trasmette alla Consob la copia degli atti e dei documenti del procedimento, compresa una copia autentica della propria decisione.

3. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle valutazioni dell’Organismo, il ricorrente può presentare le proprie controdeduzioni nei modi previsti dall’articolo 28.

Art. 33
(Istruttoria)

1. La Consob può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

2. La Consob può disporre l’audizione personale delle parti, anche in contraddittorio, sulle circostanze oggetto del ricorso.

3. L’audizione può, inoltre, essere chiesta dal ricorrente entro 30 giorni dal deposito del ricorso ovvero dall’Organismo entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma dell’articolo precedente.

4. Nei 30 giorni successivi all’audizione personale il ricorrente e l’Organismo possono trasmettere alla Consob deduzioni e documenti integrativi.

Art. 34
(Decisione)

1. Conclusa l’istruttoria e comunque nel termine di 360 giorni dalla presentazione del ricorso, la Consob decide sul ricorso stesso, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione dell’Organismo.

2. La Consob:

a) se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile;

b) se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile;

c) se riconosce infondato il ricorso, lo respinge.

3. Il provvedimento che decide sul ricorso è comunicato al ricorrente e all’Organismo.

TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 35
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, se posteriore, il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento ministeriale definito nell'art. 1, lett. b).

2. I consulenti finanziari provvedono agli adempimenti in tema di informazioni nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento in occasione del primo contatto utile con il cliente e comunque non oltre il novantesimo giorno dall’iscrizione all’albo.


Note:

1 La delibera e l’annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 20 del 26.1.2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 1.1, gennaio 2010. La delibera n. 19548 del 17.3.2016 è pubblicata nella G.U. n. 69 del 23 marzo 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2016; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

2 Lettera così modificata con delibera n. delibera n. 19548 del 17.3.2016. L'art. 1, comma 37 della L. n. 208 del 28.12.205 ha disposto che: “l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma".

3 Lettera così modificata con delibera n. delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: «organismo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del Testo Unico» con le parole «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4 del Testo Unico». L’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 ha disposto che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. Il comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015 ha disposto che: “entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

4 Lettera così modificata con delibera n. delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: «consulente finanziario» con le parole «consulente finanziario autonomo».

5 Lettera così modificata con delibera n. delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: «consulenti finanziari» con le parole «consulenti finanziari autonomi».

6 Rubrica così modificata con delibera n. delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: «albo dei consulenti finanziari» con le parole «albo unico dei consulenti finanziari». L'art. 1, comma 37 della L. n. 208 del 28.12.205 ha disposto che: “l'albo unico dei promotori finanziari di cui all' articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma".

7 Lettera così modificata con delibera n. delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: «consulente finanziario» con le parole «consulente finanziario autonomo».

8 Periodo così modificata con delibera n. delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: «consulente finanziario» con le parole «consulente finanziario autonomo».

9 Comma così modificato con delibera n. delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: «consulenti finanziari» con le parole «consulenti finanziari autonomi».

10 Comma così modificato con delibera n. delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: «consulenti finanziari» con le parole «consulenti finanziari autonomi».

11 Comma così modificato con delibera n. delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: «consulenti finanziari» con le parole «consulenti finanziari autonomi».

12 Comma così modificato con delibera n. delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: «consulente finanziario» con le parole «consulente finanziario autonomo».

13 Lettera così modificato con delibera n. delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: «promotore finanziario» con le parole «consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede».