Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati (Adottato con dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017)[1]

INDICE

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

Fonti normative

Art. 2

Definizioni

   

PARTE II

SEDI DI NEGOZIAZIONE

   

Titolo I

Disciplina delle sedi di negoziazione

   

Capo I

Requisiti del gestore del mercato regolamentato

Art. 3

Risorse finanziarie

Art. 4

Attività connesse e strumentali

Art. 5

Influenza significativa

Art. 6

Requisiti dell’organo di amministrazione

Art. 7

Comitato per le nomine

   

Capo II

Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione

Art. 8

Accordi e sistemi di market making

Art. 9

Requisiti operativi delle sedi di negoziazione

Art. 10

Esternalizzazione

Art. 11

Struttura delle commissioni

   

Capo III

Accesso alle sedi di negoziazione

Art. 12

Accesso ai mercati

Art. 13

Strategie di market making

Art. 14

Obblighi di registrazione

   

Capo IV

Condizioni per la quotazione di determinate società

Art. 15

Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea

Art. 16

Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società

Art. 17

Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

   

Titolo II

Obblighi informativi e di comunicazione

Art. 19

Ambito di applicazione

   

Capo I

Obblighi del gestore del mercato regolamentato

Art. 20

Richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato

Art. 21

Comunicazioni relative alle attività connesse e strumentali

Art. 22

Comunicazioni delle modifiche allo statuto

Art. 23

Comunicazioni delle partecipazioni al capitale

Art. 24

Comunicazioni in merito agli esponenti aziendali e ai soggetti che dirigono effettivamente l’attività e le operazioni del mercato regolamentato

Art. 25

Relazione sulla struttura organizzativa

Art. 26

Comunicazioni relative al comitato per le nomine

Art. 27

Comunicazioni dell’organo di controllo alla Consob

Art. 28

Comunicazioni su materie rilevanti per l’esercizio delle funzioni di vigilanza

Art. 29

Comunicazioni in merito ad eventi societari, pianificazione e accordi di cooperazione

Art. 30

Comunicazioni in materia di risorse finanziarie

   

Capo II

Obblighi dei gestori di MTF e OTF

Art. 31

Comunicazioni dei gestori di MTF e OTF

   

Capo III

Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione

Art. 32

Comunicazioni in merito alle modifiche alla regolamentazione del mercato

Art. 33

Informazioni periodiche relative ai mercati gestiti

Art. 34

Informazioni relative ai requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione

Art. 35

Relazione sulle verifiche condotte sulle strutture tecnologiche e informatiche

Art. 36

Accordi e sistemi di market making

Art. 37

Comunicazioni in merito ai requisiti operativi delle sedi di negoziazione

Art. 38

Comunicazioni in merito all’esternalizzazione

Art. 39

Comunicazioni in merito alla struttura delle commissioni

Art. 40

Comunicazioni in materia di performance e capacity dei sistemi

Art. 41

Comunicazioni in tema di meccanismi per fronteggiare la volatilità

Art. 42

Comunicazioni in merito al rapporto fra ordini non eseguiti e operazioni

Art. 43

Comunicazioni in tema di co-ubicazione

Art. 44

Comunicazioni in tema di tick di negoziazione

Art. 45

Comunicazioni da parte di mercati di crescita per le piccole e medie imprese

Art. 46

Accordi con le infrastrutture di post-trading

   

Capo IV

Accesso alle sedi di negoziazione

Art. 47

Comunicazioni in materia di due diligence su membri e partecipanti ai mercati

Art. 48

Comunicazioni in materia di accesso ai mercati

Art. 49

Comunicazioni in materia di negoziazione algoritmica

Art. 50

Comunicazioni in materia di accesso elettronico diretto

   

Capo V

Mercati extra-UE di strumenti finanziari

Art. 51

Istanza di riconoscimento di mercati extra-UE e comunicazioni degli operatori che vi accedono

   

PARTE III

SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI

   

Titolo I

Disciplina dei servizi di comunicazione dati

Art. 52

Domanda di autorizzazione

Art. 53

Requisiti dell’organo di amministrazione

Art. 54

Requisiti organizzativi per gli APA

Art. 55

Informazioni minime rese pubbliche dagli APA

Art. 56

Requisiti organizzativi per i CTP

Art. 57

Informazioni minime rese pubbliche dai CTP

Art. 58

Requisiti organizzativi per gli ARM

   

Titolo II

Obblighi informativi e di comunicazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati

   

Art. 59

Comunicazioni in materia di requisiti organizzativi e degli esponenti aziendali

Art. 60

Comunicazioni in materia di requisiti operativi

   

PARTE IV

SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

Art. 60-bis

Procedure per la segnalazione delle violazioni

   

PARTE V

LIMITI DI POSIZIONE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI

   

Titolo I

Disciplina dei limiti di posizione in strumenti derivati su merci

Art. 61

Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci

   

Titolo II

Obblighi informativi e di comunicazione sui limiti di posizione e sui controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci

Art. 62

Comunicazioni in materia di limiti di posizione

Art. 63

Comunicazioni in tema di fattori pertinenti ai fini del calcolo dei limiti di posizione

Art. 64

Comunicazioni in materia di controllo del rispetto dei limiti di posizione

Art. 65

Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione

   

PARTE VI

TRASPARENZA DELLE NEGOZIAZIONI E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

   

Titolo I

Disciplina della trasparenza delle negoziazioni

Art. 66

Autorizzazione delle deroghe alla trasparenza delle negoziazioni

   

Titolo II

Obblighi informativi e di comunicazione in materia di trasparenza delle negoziazioni e segnalazione di operazioni su strumenti finanziari

Art. 67

Comunicazioni in merito alle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione

Art. 68

Comunicazioni in merito al differimento della trasparenza post-negoziazione

Art. 69

Comunicazioni in tema di disaggregazione dei dati

Art. 70

Comunicazioni in merito ai canali utilizzati per l’adempimento degli obblighi di trasparenza al pubblico e di segnalazione alla Consob

Art. 71

Comunicazioni in materia di fornitura di dati di mercato

Art. 72

Comunicazioni in materia di internalizzazione sistematica

   

PARTE VII

INTEGRITÀ DEI MERCATI

   

Capo I

Prassi di mercato ammesse

Art. 73

Ammissione delle prassi

   

Capo II

Manipolazione del mercato

Art. 74

Elementi e circostanze da valutare per l’identificazione di manipolazioni del mercato

PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 62-quater, comma 2, lettera a), 64, comma 4, 64-bis, comma 6, 64-ter, comma 9, 65, comma 2, 65-quater, comma 5, 65-sexies, commi 7 e 8, 65-septies, comma 1, 66-bis, comma 2, 67-ter, commi 3, 6 e 8-bis, 68, comma 1, 68-ter, comma 2, 68-quater, comma 4, 70, comma 4, 71, comma 2, 74, comma 2, 76, comma 2, 78, comma 1, 79-bis, comma 4, 79-ter, comma 4, 79-ter.1, comma 2, 90-sexies, comma 4, 180, comma 1, lettera c), 181, comma 2, 187-ter, comma 7, e 187-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intende per «Testo Unico» il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) un’attività è considerata strategica per la gestione tipica aziendale se: i) ha ad oggetto profili operativi della sede di negoziazione, profili organizzativi del relativo gestore ovvero funzioni o compiti a questo attribuiti dall’ordinamento; ii) un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbe la sana e prudente gestione ovvero la capacità del gestore della sede di negoziazione di continuare a garantire la conformità propria o del mercato gestito alle condizioni e agli obblighi imposti dal Testo Unico, dal presente regolamento e dalle pertinenti disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili. Sono considerate in ogni caso attività strategiche per la gestione tipica aziendale le funzioni operative e le funzioni operative critiche di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/584;

b) si intendono per:

i) «funzioni operative»: le funzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/584;

ii) «funzioni operative critiche»: le funzioni operative di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/584.

3. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Testo Unico, nel regolamento (UE) n. 600/2014 e nelle pertinenti disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.

PARTE II
SEDI DI NEGOZIAZIONE

Titolo I
Disciplina delle sedi di negoziazione

Capo I
Requisiti del gestore del mercato regolamentato

Art. 3
(Risorse finanziarie)

1. I gestori dei mercati regolamentati dispongono, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti a garantire l’ordinato funzionamento dei singoli mercati gestiti, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni ivi concluse, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali gli stessi sono esposti.

2. I gestori dei mercati regolamentati dispongono, inoltre, di risorse finanziarie proporzionate ai rischi derivanti dallo svolgimento di eventuali altre attività e nel caso di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, tengono conto del numero e delle caratteristiche dei sistemi gestiti nonché dell’entità delle operazioni ivi concluse.

3. Ai fini del calcolo delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2, i gestori dei mercati regolamentati in ogni caso devono possedere:

a) un patrimonio netto, inteso come capitale sociale, riserve e utili non distribuiti, almeno pari ai costi operativi sostenuti su base semestrale, utilizzando come riferimento i dati dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione legale, il quale abbia avuto un giudizio senza rilievi;

b) attività prontamente liquidabili pari alla stima delle potenziali perdite in cui si incorrerebbe in condizioni di mercato stressate ma plausibili, calcolata tramite un approccio risk-based il quale considera i rischi operativi, nonché gli altri eventuali rischi ai quali il gestore del mercato regolamentato e il singolo mercato risultano concretamente esposti.

Art. 4
(Attività connesse e strumentali)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 64, comma 7, del Testo Unico, i gestori dei mercati regolamentati possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi;

c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;

d) promozione dell’immagine del mercato, anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti, e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;

e) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari;

f) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l’inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.

2. I gestori dei mercati regolamentati possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, nonché in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione.

Art. 5
(Influenza significativa)

1. L’influenza significativa, ai sensi dell’articolo 64-bis del Testo Unico e del presente regolamento, è determinata dalla partecipazione, in modo diretto o indiretto, al capitale ordinario con diritto di voto in misura uguale o superiore al 5%. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.

Art. 6
(Requisiti dell’organo di amministrazione)

1. Ciascun membro dell’organo di amministrazione del gestore di un mercato regolamentato dedica tempo sufficiente all’esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto previsto ai commi da 2 a 6.

2. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell’organo di amministrazione può cumulare contemporaneamente in qualsiasi ente giuridico tiene conto delle circostanze personali e della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività del gestore del mercato regolamentato.

3. I membri dell’organo di amministrazione di gestori di mercati regolamentati che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività non ricoprono simultaneamente posizioni che vadano oltre una delle seguenti combinazioni:

a) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;

b) quattro incarichi di amministratore non esecutivo.

4. Gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell’ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del mercato regolamentato detiene una partecipazione qualificata, come definita dall’articolo 15, comma 1, del Testo Unico, sono considerati come un unico incarico di amministratore.

5. La Consob può autorizzare i membri dell’organo di amministrazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3 e ne informa periodicamente l’AESFEM. Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato, il provvedimento di autorizzazione è adottato dalla Banca d’Italia. Ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 4, il membro dell’organo di amministrazione che intenda ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo trasmette l’istanza alla Consob e, per i gestori di sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d’Italia almeno 30 giorni lavorativi prima dell’assunzione dell’incarico, unitamente alle informazioni di cui all’articolo 24, comma 5, nonché a tutte le informazioni utili a valutare le circostanze personali e la natura, le dimensioni e la complessità delle attività del gestore del mercato regolamentato. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette circostanze non risulti garantito il rispetto del requisito di cui al comma 1.

6. Gli incarichi di amministratore esecutivo presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali sono esenti dalle limitazioni sul numero di incarichi di amministratore esecutivo che può detenere un membro di un organo di amministrazione.

7. Ciascun membro dell’organo di amministrazione agisce con indipendenza di giudizio per valutare e contestare effettivamente, se necessario, le decisioni dell’alta dirigenza nonché per controllare e monitorare efficacemente il processo decisionale.

8. Ai fini del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché di quelli previsti dall’articolo 64-ter, commi 2 e 3, del Testo Unico, si tiene conto delle nozioni di “tempo sufficiente”, di “conoscenza, competenze ed esperienze collettive”, di “indipendenza di giudizio”, di “risorse umane e finanziarie adeguate”, di “diversità”, così come definite dall’AESFEM in attuazione dell’articolo 45, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE.

Art. 7
(Comitato per le nomine)

1. Il comitato per le nomine di cui all’articolo 64-ter, comma 4, del Testo Unico svolge le seguenti funzioni:

a) individua e raccomanda, ai fini dell’approvazione da parte dell’organo di amministrazione o da parte dell’assemblea degli azionisti, i candidati per ricoprire i posti vacanti nell’organo di amministrazione, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 2386, comma 1, del codice civile;

b) esamina periodicamente, almeno con frequenza annuale, la struttura, le dimensioni, la composizione e l’attività svolta dall’organo di amministrazione e formula raccomandazioni a quest’ultimo riguardo a eventuali cambiamenti;

c) valuta periodicamente, almeno con frequenza annuale, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di ogni singolo membro dell’organo di amministrazione e di quest’ultimo nel suo insieme, e riferisce in merito a tale valutazione all’organo di amministrazione;

d) riesamina periodicamente, almeno con frequenza annuale, la politica dell’organo di amministrazione in materia di selezione e nomina dei membri dell’alta dirigenza e formula raccomandazioni all’organo di amministrazione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), il comitato per le nomine valuta l’equilibrio di competenze, conoscenze, diversità ed esperienze dell’organo di amministrazione. A tal fine, il comitato:

a) redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l’impegno previsto in termini di tempo;

b) individua un obiettivo per la rappresentanza di genere nell’organo di amministrazione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell’organo di amministrazione al fine di conseguire tale obiettivo.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il comitato per le nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità di assicurare che il processo decisionale dell’organo di amministrazione non sia dominato da un individuo o da un gruppo ristretto di persone secondo modalità tali da pregiudicare gli interessi del gestore del mercato regolamentato.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che esso giudica appropriate, ivi comprese le consulenze esterne.

5. Il gestore del mercato regolamentato e il rispettivo comitato per le nomine tengono conto di un’ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dell’organo di amministrazione e definiscono a tal fine una politica che promuova la diversità in seno a tale organo.

Capo II
Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione

Art. 8
(Accordi e sistemi di market making)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/578, le sedi di negoziazione provvedono affinché l’accordo di cui all’articolo 65-sexies, comma 3, del Testo Unico specifichi quanto meno:

a) gli obblighi che incombono in capo a coloro che, in qualità di membri, partecipanti o clienti della sede di negoziazione, perseguono una strategia di market making, in termini di fornitura di liquidità;

b) eventuali incentivi, in termini di rimborsi o di altro tipo, offerti dalla sede di negoziazione ai soggetti indicati alla lettera a) al fine di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile.

2. Le sedi di negoziazione sottopongono a monitoraggio continuo l’effettiva conformità dei soggetti indicati al comma 1, lettera a), agli accordi di cui all’articolo 65-sexies, comma 3, del Testo Unico.

3. Le sedi di negoziazione predispongono e mantengono sistemi, procedure e dispositivi efficaci per la realizzazione di periodiche verifiche ai fini dell’individuazione dei soggetti indicati al comma 1, lettera a).

Art. 9
(Requisiti operativi delle sedi di negoziazione)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/584, le sedi di negoziazione predispongono e mantengono:

a) sistemi, procedure e dispositivi efficaci per consentire ai partecipanti ai mercati di realizzare adeguate prove e test degli algoritmi;

b) sistemi per limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema da un partecipante;

c) sistemi per poter rallentare il flusso di ordini in caso di rischio che sia raggiunta la capacità massima del sistema;

d) sistemi per limitare e monitorare i tick di negoziazione minimi che possono essere eseguiti sul mercato.

2. I regimi in materia di tick di negoziazione sugli strumenti finanziari disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2017/588 devono:

a) essere calibrati in modo da riflettere il profilo di liquidità dello strumento finanziario nei diversi mercati e il differenziale medio fra la migliore quotazione di vendita e la migliore quotazione di acquisto, tenuto conto dell’opportunità di consentire prezzi ragionevolmente stabili senza limitare indebitamente un ulteriore restringimento dello spread;

b) adeguare opportunamente la dimensione dello scostamento di prezzo a ogni singolo strumento finanziario.

3. Le sedi di negoziazione garantiscono che i parametri per la sospensione delle negoziazioni, ai sensi dell’articolo 65-sexies, comma 2, lettera d), del Testo Unico, siano calibrati, conformemente ai requisiti definiti dall’AESFEM in attuazione dell’articolo 48, paragrafo 13, della direttiva 2014/65/UE, in modo tale da tenere conto della liquidità delle diverse classi e sottoclassi di strumenti finanziari, del modello di mercato e delle categorie di utenti, e in modo da evitare potenziali effetti negativi per l’ordinato svolgimento delle negoziazioni.

Art. 10
(Esternalizzazione)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/584, i gestori delle sedi di negoziazione che esternalizzano attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale, ivi incluse le funzioni operative e le funzioni operative critiche di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 6, del medesimo regolamento delegato, sono responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di indirizzo in capo al vertice aziendale e adottano misure organizzative che garantiscano:

a) l’integrazione delle attività esternalizzate nel complessivo sistema dei controlli interni;

b) l’identificazione del complesso dei rischi connessi con le attività esternalizzate e la presenza di un dettagliato programma per il monitoraggio periodico degli stessi;

c) adeguate procedure di controllo sulle attività esternalizzate, prevedendo una funzione a ciò incaricata e una idonea informativa da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo;

d) la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine acquisiscono le informazioni sui piani di continuità operativa e sulle misure di disaster recovery dei soggetti che offrono i servizi, valutano la qualità delle misure previste e predispongono soluzioni di continuità coordinate.

2. I gestori delle sedi di negoziazione definiscono gli obiettivi assegnati all’esternalizzazione in rapporto alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi.

A tal fine, i gestori delle sedi di negoziazione hanno accesso, anche direttamente presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti che riguardano le attività esternalizzate e valutano la qualità dei servizi resi e l’adeguatezza organizzativa e patrimoniale del fornitore.

3. Gli accordi fra i gestori delle sedi di negoziazione e i soggetti che offrono i servizi:

a) individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, modalità e frequenza dei servizi e obblighi di riservatezza delle informazioni;

b) assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2;

c) prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Consob e, per i gestori di sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d’Italia l’esercizio dell’attività di vigilanza.

Art. 11
(Struttura delle commissioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 65-sexies, comma 5, lettera c), del Testo Unico e dal regolamento delegato (UE) 2017/573, le sedi di negoziazione:

a) adottano una struttura delle loro commissioni tale da non costituire un incentivo a inserire, modificare o cancellare ordini ovvero eseguire transazioni in modo tale da contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato;

b) possono adeguare le commissioni relative agli ordini cancellati in funzione del lasso di tempo in cui l’ordine è stato mantenuto e possono calibrare le commissioni in funzione dello strumento finanziario a cui si applicano;

c) possono imporre commissioni più elevate ai partecipanti che:

i) inseriscono ordini successivamente cancellati rispetto agli ordini che trovano esecuzione;

ii) impiegando una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, presentano un elevato rapporto tra ordini cancellati e ordini eseguiti, al fine di tener conto dell’onere aggiuntivo sulla capacità del sistema.

Capo III
Accesso alle sedi di negoziazione

Art. 12
(Accesso ai mercati)

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti delegati (UE) 2017/589 e 2017/584, le sedi di negoziazione stabiliscono sistemi e procedure per assicurare, in occasione dell’istanza di accesso alle negoziazioni e successivamente su base continuativa, un corretto ed efficace monitoraggio del rispetto dei requisiti di accesso e permanenza sui mercati da parte dei partecipanti ai propri mercati.

2. Le sedi di negoziazione che consentono un accesso elettronico diretto (DEA) dispongono di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che esclusivamente i membri o partecipanti che siano Sim e banche italiane, imprese di investimento UE e banche UE e imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter del Testo Unico, possano fornire tale servizio e che questi ultimi:

a) definiscano e applichino adeguati criteri relativamente all’idoneità delle persone cui può essere garantito l’accesso elettronico diretto;

b) mantengano la responsabilità per gli ordini e le operazioni eseguiti utilizzando tale servizio in relazione ai requisiti previsti dal Testo Unico, dal presente regolamento e dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

3. Le sedi di negoziazione stabiliscono regole adeguate in materia di controlli e soglie di rischio sulle negoziazioni realizzate tramite l’accesso elettronico diretto. Le sedi di negoziazione dispongono altresì di sistemi, procedure e meccanismi tali da consentire loro:

a) la distinzione, e se necessario il blocco, degli ordini e delle negoziazioni effettuati da una persona che utilizza l’accesso elettronico diretto rispetto agli altri ordini e alle negoziazioni effettuati da un membro o partecipante;

b) la sospensione o l’interruzione della fornitura a un cliente di un accesso elettronico diretto da parte di un partecipante in caso di mancata conformità alle disposizioni di cui al comma 2.

4. Le Sim e banche italiane che forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione pongono in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio, tali da assicurare:

a) un’adeguata valutazione e un riesame periodico dell’idoneità dei clienti che utilizzano il servizio;

b) il mancato superamento da parte dei clienti che utilizzano il servizio di adeguate e prefissate soglie di negoziazione e di credito;

c) un adeguato monitoraggio della negoziazione da parte di clienti che utilizzano il servizio;

d) la presenza di appropriati controlli dei rischi tali da impedire che una negoziazione possa creare rischi per la stessa Sim o banca, recare pregiudizio all’ordinato svolgimento delle negoziazioni, ovvero essere contraria al regolamento (UE) 596/2014 o alle regole delle sedi di negoziazione.

5. È vietato l’accesso elettronico diretto senza che i controlli di cui al comma 4 siano stati posti in essere.

6. Le Sim e banche italiane che forniscono un accesso elettronico diretto sono tenute ad assicurare che i clienti che utilizzano tale servizio osservino i requisiti di cui al presente articolo e le regole della sede di negoziazione. A tal fine, le Sim e banche italiane:

a) controllano le operazioni al fine di identificare violazioni delle regole, condizioni di negoziazione anomale o comportamenti riconducibili ad abusi di mercato;

b) assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante con il cliente per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio di accesso elettronico diretto e che, ai sensi di detto accordo, la Sim o la banca mantengano la responsabilità di quanto avviene sui mercati in virtù dell’accesso elettronico diretto.

Art. 13
(Strategie di market making)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/578, le Sim e le banche italiane che perseguono una strategia di market making, tenendo conto della liquidità, delle dimensioni e della natura del mercato specifico e delle caratteristiche degli strumenti negoziati:

a) svolgono tale attività in modo continuo in una fascia specifica dell’orario di negoziazione della sede di negoziazione, eccetto in circostanze eccezionali, con il risultato di fornire liquidità a tale sede in modo regolare e prevedibile;

b) concludono con la sede di negoziazione un accordo scritto vincolante che precisa almeno gli obblighi cui sono tenute ai sensi della lettera a);

c) dispongono di sistemi e controlli efficaci che garantiscono in ogni momento l’adempimento degli obblighi sanciti dall’accordo di cui alla lettera b).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti indicati all’articolo 67-ter, comma 8, del Testo Unico.

Art. 14
(Obblighi di registrazione)

1. Le Sim e le banche italiane conservano le registrazioni attinenti agli obblighi in materia di negoziazione algoritmica, ivi compresa la negoziazione algoritmica per perseguire strategie di market making, e di accesso elettronico diretto (DEA), previsti dal Testo Unico, dal presente regolamento e dal regolamento delegato (UE) 2017/589 e assicurano che siano sufficienti per consentire alla Consob di controllare il rispetto dei requisiti medesimi.

2. Le Sim e banche italiane che effettuano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza conservano, in adempimento di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/589, registrazioni accurate e sequenziali degli ordini immessi, modificati e cancellati, degli ordini eseguiti e delle quotazioni sulle sedi di negoziazione.

3. Le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 si applicano anche ai soggetti indicati all’articolo 67-ter, comma 8, del Testo Unico.

Capo IV
Condizioni per la quotazione di determinate società

Art. 15
(Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano a condizione che le società controllanti stesse:

a) mettano a disposizione del pubblico le situazioni contabili delle società controllate predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale e il conto economico. Tali situazioni contabili sono messe a disposizione del pubblico attraverso il deposito presso la sede sociale o la pubblicazione nel sito internet della società controllante;

b) acquisiscano dalle controllate lo statuto e la composizione e i poteri degli organi sociali;

c) accertino che le società controllate:

i) forniscano al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa società controllante;

ii) dispongano di un sistema amministrativo–contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione e al revisore della società controllante i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato. L'organo di controllo della società controllante comunica senza indugio alla Consob ed alla società di gestione del mercato i fatti e le circostanze comportanti l'inidoneità di tale sistema al rispetto delle condizioni sopra richiamate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società controllate che non rivestono significativa rilevanza, individuate secondo le disposizioni di cui al titolo VI, capo II, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.

Art. 16
(Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società)

1. Le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

a) non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 2497-bis del codice civile;

b) non abbiano un’autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;

c) abbiano in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto di tesoreria accentrata, non rispondente all’interesse sociale. La rispondenza all’interesse sociale è attestata dall’organo di amministrazione con dichiarazione analiticamente motivata e verificata dall’organo di controllo;

d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. Per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico è, invece, richiesta la costituzione di un comitato per il controllo interno nell'ambito del consiglio di sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: i) almeno un membro sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; ii) tutti i membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 2.

2. Ai fini del presente articolo per “amministratori indipendenti” e “consiglieri di sorveglianza indipendenti” si intendono:

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall’articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiari, ai sensi dell’articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

3. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.

4. Le società controllate con azioni quotate che non ritengano di dover adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1, lettera a), forniscono nella relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 del codice civile puntuale indicazione delle motivazioni per cui non ritengono di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della controllante.

Art. 17
(Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni)

1. Le azioni di società finanziarie il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva l’investimento in partecipazioni, anche di minoranza, secondo limiti prefissati nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove tali società:

a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, specificando i criteri seguiti per la gestione degli investimenti e la diversificazione del rischio. Le informazioni devono consentire all’investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l’obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito;

b) investano e gestiscano le proprie attività in conformità della politica di investimento resa pubblica.

2. Le società di cui al comma 1 comunicano senza indugio al pubblico le variazioni della loro politica di investimento con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.

3. Le società di cui al comma 1, una volta quotate, rendono nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale:

a) informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a tal fine anche un’analisi quantitativa, e

b) una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento.

Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le società con azioni quotate che acquisiscono il controllo delle società estere di cui all’articolo 15, comma 1, si adeguano alle disposizioni ivi previste nel termine di sei mesi dal perfezionamento dell’acquisto. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 16 nel termine di diciotto mesi dal verificarsi della condizione. Tali società trasmettono senza indugio alla Consob il piano di adeguamento adottato e il calendario previsto e comunicano al pubblico gli elementi essenziali del piano stesso nonché le informazioni concernenti lo stato di attuazione del piano nei documenti di informazione contabile periodica pubblicati ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.

2. Per le società aventi sede legale all’estero che chiedono l’ammissione a quotazione su un mercato regolamentato italiano, la Consob delibera, di volta in volta, in merito all’applicazione degli obblighi disposti nel presente capo, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese d’origine nonché alla eventuale ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati, ovvero su mercati extra-UE riconosciuti ai sensi dell’articolo 70, comma 1, del Testo unico, degli strumenti finanziari dalle stesse emessi e tenuto conto dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

3. Restano esclusi dall’applicazione degli obblighi previsti dagli articoli 15 e 17 gli emittenti esteri i cui strumenti finanziari siano stati ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano senza il consenso dell’emittente medesimo.

4. Restano altresì esclusi dall’applicazione degli obblighi previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera a), e dall’articolo 17, commi 1, lettera a), e 3, gli emittenti aventi sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea o gli emittenti di Stati terzi che hanno scelto un altro Stato membro dell’Unione europea quale Stato membro di origine ai fini della direttiva 2004/109/CE.

Titolo II
Obblighi informativi e di comunicazione

Art. 19
(Ambito di applicazione)

1. Gli obblighi informativi e di comunicazione di cui al presente titolo si applicano ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da quelli all’ingrosso su titoli di Stato. Ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 1, del Testo Unico, gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato sono individuati nelle istruzioni della Banca d’Italia.

Capo I
Obblighi del gestore del mercato regolamentato

Art. 20
(Richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato)

1. Il gestore del mercato regolamentato, in occasione della richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato, trasmette alla Consob:

a) un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti, dando conto di scenari economici di sviluppo tanto favorevoli quanto sfavorevoli;

b) il testo del regolamento del mercato e delle istruzioni attuative del medesimo;

c) l’ammontare e la tipologia delle attività prontamente liquidabili di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b);

d) un’informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali o all’acquisizione di partecipazioni ai sensi dell’articolo 21, comma 1;

e) copia dello statuto depositato;

f) copia del libro dei soci del gestore del mercato regolamentato, secondo quanto previsto dall’articolo 23, commi 2 e 3, unitamente alla documentazione prevista dal medesimo articolo 23, comma 1, lettera a), con allegazione dei verbali di accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 64-bis, comma 1, del Testo Unico;

g) ogni eventuale accordo sull’esercizio del diritto di voto che comporti il superamento della soglia previste dall’articolo 5, conformemente a quanto previsto nell’articolo 23, comma 5;

h) la documentazione relativa agli esponenti aziendali e agli altri soggetti di cui all’articolo 24, commi 1 e 2;

i) la relazione sulla struttura organizzativa in linea con quanto indicato all’articolo 25;

l) ove sia prevista la costituzione del comitato per le nomine, la documentazione di cui all’articolo 26, comma 1;

m) le informazioni previste dall’articolo 36, comma 1, in tema di accordi e gli schemi di market making;

n) il documento di autovalutazione di cui all’articolo 37;

o) un’informativa sull’intenzione di esternalizzare una o più attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale, secondo le modalità previste dall’articolo 38, comma 1. Nel caso di funzioni operative critiche, è contestualmente trasmessa la richiesta di approvazione di cui all’articolo 38, comma 2;

p) la struttura delle commissioni che si intendono praticare;

q) le politiche, i meccanismi e le procedure, nonché il piano di continuità operativa e le misure di disaster recovery previsti rispettivamente dall’articolo 40, commi 3 e 4;

r) i meccanismi e le procedure adottati per fronteggiare la volatilità e le altre informazioni previste dall’articolo 41;

s) le informazioni in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni di cui all’articolo 42;

t) le informazioni in materia di servizi di co-ubicazione di cui all’articolo 43;

u) le procedure e i criteri adottati per l’attività di due diligence di cui all’articolo 47, comma 1, gli esiti dell’attività svolta sui soggetti che intendono aderire al mercato nonché l’elenco dei membri e partecipanti, completo delle informazioni previste dall’articolo 47, comma 3;

v) i progetti di accordi con le infrastrutture di post-trading di cui all’articolo 46;

z) un’attestazione di conformità alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/574 in materia di precisione degli orologi.

2. Il gestore del mercato regolamentato che abbia già ottenuto l’autorizzazione per un mercato regolamentato e che richiede l’autorizzazione per un nuovo mercato regolamentato, trasmette alla Consob la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v).

3. Il gestore del mercato regolamentato che intenda rinunciare alla relativa autorizzazione trasmette preventivamente alla Consob tutte le informazioni utili alla verifica che non siano compromessi la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

Art. 21
(Comunicazioni relative alle attività connesse e strumentali)

1. I gestori dei mercati regolamentati forniscono alla Consob una preventiva informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali e all’intenzione di acquisire le partecipazioni di cui all’articolo 4, comma 2.

2. I gestori dei mercati regolamentati comunicano alla Consob la data di avvio dello svolgimento delle attività connesse e strumentali e l’avvenuta acquisizione delle indicate partecipazioni.

Art. 22
(Comunicazioni delle modifiche allo statuto)

1. I gestori dei mercati regolamentati inviano alla Consob i progetti di modificazione dello statuto della società, dopo l’approvazione delle proposte di modifica da parte dell’organo di amministrazione e almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l’approvazione formale da parte dell’assemblea della società. A tal fine, i gestori dei mercati regolamentati trasmettono alla Consob:

a) una relazione esplicativa dei contenuti e delle finalità delle modifiche proposte;

b) il testo dello statuto con evidenza delle modifiche che intendono apportare.

2. Le modifiche dello statuto dei gestori dei mercati regolamentati, approvate dall’assemblea dei soci, sono trasmesse alla Consob per la verifica di cui all’articolo 64, comma 5, del Testo Unico. Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, gestori dei mercati regolamentati trasmettono tempestivamente alla Consob una copia dello statuto depositato.

Art. 23
(Comunicazioni delle partecipazioni al capitale)

1. I gestori dei mercati regolamentati comunicano senza indugio alla Consob:

a) gli acquisti delle partecipazioni che determinano la possibilità di esercitare un’influenza significativa ai sensi dell’articolo 5, unitamente alla copia del verbale della riunione dell’organo di amministrazione da cui risultano i documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 64-bis, comma 1, del Testo Unico;

b) ogni variazione, in aumento o in diminuzione, delle partecipazioni di cui alla lettera a);

c) ogni modifica nel libro dei soci con l’indicazione, per ciascun socio, del numero di azioni con diritto di voto possedute e della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, lettera b), i gestori dei mercati regolamentati comunicano annualmente alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci con l’indicazione, per ciascun socio, del numero di azioni con diritto di voto possedute e della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

3. Ove lo statuto del gestore del mercato regolamentato preveda l’emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’articolo 2351 del codice civile o la maggiorazione del voto ai sensi dell’articolo 127-quinquies del Testo Unico, i riferimenti alle azioni si intendono effettuati ai diritti di voto.

4. I gestori dei mercati regolamentati pubblicano tramite il proprio sito internet, annualmente e in occasione di ogni cambiamento delle persone che esercitano un’influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato, il libro dei soci aggiornato.

5. I patti aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto in cui sono conferiti diritti di voto in misura complessivamente superiore alla soglia di cui all’articolo 5, sono comunicati al gestore del mercato regolamentato e alla Consob, con l’indicazione del contenuto e delle finalità dell’accordo. La comunicazione è effettuata anche in occasione di ogni successiva variazione.

Art. 24
(Comunicazioni in merito agli esponenti aziendali e ai soggetti che dirigono effettivamente l’attività e le operazioni del mercato regolamentato)

1. Il gestore del mercato regolamentato comunica alla Consob senza indugio, in occasione di ogni successivo cambiamento:

a) l’identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché di coloro che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato;

b) l’indicazione, per ciascun amministratore:

i) del numero di incarichi di amministratore ricoperti, distinguendo fra gli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo;

ii) degli incarichi di amministratore eventualmente ricoperti nell’ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del mercato detiene una partecipazione;

iii) degli incarichi di amministratore esecutivo eventualmente ricoperti presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette entro 30 giorni lavorativi alla Consob copia del verbale della riunione dell’assemblea o dell’organo di amministrazione nell’ambito della quale vengono assunte le delibere di nomina degli esponenti aziendali, dal quale risultano i documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti prescritti ai sensi dell’articolo 64-ter del Testo Unico, le misure correttive adottate per la gestione dei conflitti di interesse nonché le delibere di delega di attribuzioni ai sensi dell’articolo 2381, comma 2, del codice civile.

3. La Consob può richiedere al gestore del mercato regolamentato, nei casi in cui lo ritenga opportuno, l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 64-ter del Testo Unico.

4. Il gestore di un mercato regolamentato comunica senza indugio alla Consob il sopravvenuto difetto dei requisiti di cui all’articolo 64-ter, comma 1, del Testo Unico e l’adozione del conseguente provvedimento di decadenza.

5. Ai fini dell’autorizzazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo di cui all’articolo 6, comma 5, il membro dell’organo di amministrazione fornisce alla Consob, unitamente all’elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti, le seguenti informazioni concernenti l’incarico aggiuntivo:

a) la data di inizio dell’incarico;

b) la durata prevista dell’incarico;

c) la denominazione sociale della società;

d) la categoria di società;

e) i dati contabili della società riferiti al bilancio d’esercizio o, se la società lo approva perché tenuta per legge, a quello consolidato;

f) la descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari intrattenuti dalla società con il gestore del mercato;

g) le informazioni sul tempo minimo che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso l’impresa (indicazioni annuali e mensili) a seguito dell’assunzione dell’incarico.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il gestore del mercato regolamentato comunica alla Consob annualmente, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali nonché un prospetto riepilogativo degli incarichi, di cui al comma 1, lettera b), ricoperti da ciascun componente dell’organo di amministrazione.

Art. 25
(Relazione sulla struttura organizzativa)

1. Al fine di consentire alla Consob di accertare la presenza in via continuativa dei presidi necessari per soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 65, comma 1, del Testo Unico, l’organo di amministrazione del gestore del mercato regolamentato invia alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

a) separatezza fra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell’assegnazione delle competenze;

b) attività di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilità, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;

c) procedure per l’informazione ai diversi livelli delle strutture aziendali e nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo con specifica indicazione dell’informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione.

2. La relazione di cui al comma 1 riferisce inoltre sui seguenti aspetti:

a) organigramma e funzionigramma;

b) meccanismi di delega;

c) articolazione del sistema dei controlli interni;

d) metodologie introdotte per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare riferimento all’attività di supporto tecnologico;

e) presidi diretti ad assicurare l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali;

f) valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;

g) principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno alla società, ai vari livelli della struttura;

h) presidi organizzativi adottati ai fini dell’antiriciclaggio;

i) misure volte ad assicurare la preparazione e formazione dei membri dell’organo di amministrazione;

l) misure organizzative adottate ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di attività;

m) articolazione delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali e misure organizzative adottate in materia di sicurezza e limiti di accesso (cyber-security);

n) misure organizzative adottate in materia di segnalazione delle violazioni previste dall’articolo 4-undecies del Testo Unico;

o) risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, nonché sulle eventuali misure intraprese.

3. La relazione di cui al presente articolo fornisce espressa indicazione delle modifiche intervenute rispetto alla versione trasmessa alla Consob l’anno precedente.

Art. 26
(Comunicazioni relative al comitato per le nomine)

1. Il gestore del mercato regolamentato, qualora sia prevista la costituzione del comitato per le nomine, trasmette alla Consob:

a) l’identità dei membri del comitato per le nomine e ogni cambiamento intervenuto nella composizione dello stesso;

b) il documento contenente la politica adottata per promuovere la diversità in seno all’organo di amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, e ogni cambiamento apportato a tale documento;

c) i documenti redatti in adempimento degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 2, e ogni cambiamento apportato a tali documenti.

2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette altresì alla Consob, entro il mese di marzo di ogni anno:

a) gli esiti delle verifiche di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), sottoposte all’organo di amministrazione dal comitato per le nomine e le eventuali raccomandazioni di quest’ultimo riguardo a eventuali cambiamenti;

b) le valutazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), sottoposte all’organo di amministrazione dal comitato per le nomine;

c) gli esiti delle verifiche di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), sottoposte all’organo di amministrazione dal comitato per le nomine e le eventuali raccomandazioni di quest’ultimo riguardo a eventuali cambiamenti.

Art. 27
(Comunicazioni dell’organo di controllo alla Consob)

1. Al fine di consentire alla Consob di accertare la presenza in via continuativa, dei presidi necessari per soddisfare gli obblighi previsti dall’articolo 65, comma 1, del Testo Unico, l’organo di controllo del gestore del mercato regolamentato trasmette senza indugio alla Consob copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti le irregolarità riscontrate nella gestione ovvero le violazioni delle norme che disciplinano l’attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

2. L’organo di controllo del gestore del mercato regolamentato invia alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sull’esito dei controlli effettuati nelle aree indicate nell’articolo 25.

Art. 28
(Comunicazioni su materie rilevanti per l’esercizio delle funzioni di vigilanza)

1. I gestori dei mercati regolamentati informano tempestivamente la Consob, anche attraverso la richiesta di specifici incontri, su materie rilevanti per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attività di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, i progetti di operazioni straordinarie, i malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per le sedi di negoziazione gestite.

Art. 29
(Comunicazioni in merito ad eventi societari, pianificazione e accordi di cooperazione)

1. Il gestore del mercato regolamentato invia alla Consob:

a) i documenti attestanti le convocazioni dell’organo di amministrazione e dell’assemblea contenenti l’esplicita indicazione dell’ordine del giorno oggetto della convocazione e l’elenco dei documenti che saranno presentati;

b) il bilancio d’esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione dell’organo di controllo e dalla relazione della società di revisione;

c) una copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti il bilancio delle società collegate.

2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette senza indugio alla Consob:

a) i documenti di pianificazione aziendale sottoposti all’organo di amministrazione, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione;

b) gli accordi, sottoposti all’organo di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull’organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti.

Art. 30
(Comunicazioni in materia di risorse finanziarie)

1. Il gestore del mercato regolamentato, in occasione di ogni cambiamento rispetto alle informazioni trasmesse in sede di richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato ovvero all’avvio dell’operatività di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione, comunica alla Consob l’ammontare e la tipologia delle attività prontamente liquidabili di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b).

Capo II
Obblighi dei gestori di MTF e OTF

Art. 31
(Comunicazioni dei gestori di MTF e OTF)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/824, in occasione dell’avvio di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, il gestore comunica alla Consob le informazioni di cui all’articolo 20, lettere a), b), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) e z).

2. Gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 25, 28 e 29 si applicano anche ai gestori di MTF e OTF.

Capo III
Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione

Art. 32
(Comunicazioni in merito alle modifiche alla regolamentazione del mercato)

1. I gestori delle sedi di negoziazione inviano alla Consob i progetti di modifica del regolamento del mercato e delle disposizioni tecniche di attuazione ad esso connesse o soggette a previo assenso, ai sensi delle disposizioni regolamentari stesse, almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l’approvazione formale da parte dell’organo competente. A tal fine, i gestori medesimi trasmettono alla Consob:

a) una relazione esplicativa dei contenuti e delle finalità delle modifiche proposte, con l’indicazione dell’eventuale richiesta delle modifiche da parte di emittenti, operatori di mercato e investitori;

b) i testi del regolamento e delle relative disposizioni tecniche di attuazione con evidenza delle modifiche che intendono apportare;

c) una relazione esplicativa degli esiti della consultazione sulle modifiche proposte.

2. Il testo approvato dall’organo competente viene inviato alla Consob dando evidenza delle eventuali modifiche apportate. Per i mercati regolamentati l’invio è effettuato ai fini dell’articolo 64-quater, comma 6, del Testo Unico.

3. I gestori delle sedi di negoziazione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, del testo integrale aggiornato del regolamento del mercato e delle relative disposizioni tecniche di attuazione.

Art. 33
(Informazioni periodiche relative ai mercati gestiti)

1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, entro il 5 di ogni mese e con riferimento al mese precedente, i seguenti elementi informativi:

a) l’elenco degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con l’indicazione del codice ISIN, della denominazione, del codice tipologia (CFI), della categoria/classe dello strumento finanziario, nonché della data di inizio e fine della negoziazione sul sistema;

b) per ciascuno strumento finanziario ammesso alla negoziazione, il numero dei contratti, il controvalore in euro, il numero di giornate di negoziazione, il numero di giornate in cui è stato concluso almeno un contratto e la divisa di trattazione.

2. Le sedi di negoziazione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati.

Art. 34
(Informazioni relative ai requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione)

1. Al fine di consentire alla Consob di verificare il rispetto dei requisiti specifici richiesti dagli articoli 65-quater e 65-quinquies del Testo Unico, nonché di monitorare l’attività di negoziazione matched principal eventualmente svolta, verificando in particolare che la stessa continui a ricadere nell’ambito della definizione di cui all’articolo 1, comma 6-octies, del Testo Unico e che non generi conflitti di interesse tra il gestore e la sua clientela, i gestori dell’OTF, fermo restando quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/824, forniscono alla Consob le seguenti informazioni:

a) una spiegazione dettagliata dei motivi per cui il sistema non corrisponde e non può operare come un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un internalizzatore sistematico;

b) una descrizione dettagliata del modo in cui sarà esercitata la discrezionalità, in particolare relativamente al momento in cui può essere ritirato un ordine dall’OTF e al momento e alle modalità secondo cui due o più ordini dei clienti saranno abbinati nell’ambito di detto sistema;

c) una descrizione dettagliata delle modalità con le quali viene impiegata la negoziazione matched principal.

2. Le informazioni previste al comma 1 sono trasmesse al momento della richiesta di autorizzazione alla gestione di OTF o dell’istanza di verifica di cui all’articolo 64, comma 7, del Testo Unico, e in occasione di ogni successivo cambiamento ovvero dell’avvio dell’operatività di un nuovo OTF.

Art. 35
(Relazione sulle verifiche condotte sulle strutture tecnologiche e informatiche)

1. I gestori delle sedi di negoziazione, almeno una volta l’anno, sottopongono alla Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne al gestore della sede di negoziazione, purché diverse e indipendenti da quelle produttive.

2. I gestori delle sedi di negoziazione comunicano entro il mese di marzo alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 1 riferite all’esercizio precedente, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

Art. 36
(Accordi e sistemi di market making)

1. Le sedi di negoziazione su cui operano membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di market making in base all’articolo 65-sexies, comma 3, del Testo Unico, trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento:

a) una descrizione in merito al contenuto degli accordi di cui all’articolo 65-sexies, comma 3, del Testo Unico, unitamente all’indicazione di coloro che vi hanno aderito;

b) una descrizione degli incentivi, richiesti dalle disposizioni dell’Unione europea e dalle relative norme di attuazione nonché di quelli offerti di propria iniziativa;

c) i meccanismi e le procedure poste in essere per il monitoraggio continuo dell’effettiva conformità del partecipante all’accordo di market making e ai sistemi di market making;

d) una descrizione puntuale dei parametri adottati per la valutazione delle circostanze eccezionali o delle situazioni di stress del mercato nonché le procedure e le modalità per fornire al pubblico le informazioni relative al verificarsi di dette situazioni di mercato.

2. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento, l’elenco dei membri e partecipanti ai propri mercati che hanno sottoscritto un accordo di market making in virtù dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2017/578 ovvero hanno aderito volontariamente ad accordi con la sede di negoziazione per attività di sostegno della liquidità degli strumenti finanziari, indicandone l’ambito di applicazione in termini di mercati, strumenti finanziari nonché la data di avvio e di cessazione dell’attività.

3. Le sedi di negoziazione informano tempestivamente la Consob, anche attraverso l’aggiornamento di cui al comma 2, in merito al recesso di un membro o partecipante da un accordo di market making o da un sistema di market making.

4. Le sedi di negoziazione informano tempestivamente la Consob di:

a) ogni evidenza utile dalla quale si possa sospettare l’implementazione di una strategia di market making da parte di un membro o partecipante senza che sia stato sottoscritto un accordo di market making con la sede di negoziazione;

b) violazioni degli accordi o sistemi di market making e delle relative iniziative adottate.

Art. 37
(Comunicazioni in merito ai requisiti operativi delle sedi di negoziazione)

1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, entro il mese di marzo di ciascun anno, il documento di autovalutazione di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/584, in merito alla loro conformità all’articolo 65-sexies del Testo Unico e a quanto previsto dal medesimo regolamento delegato, con particolare riferimento:

a) ai meccanismi decisionali e di governance;

b) alla dotazione e alle competenze del personale;

c) all’esternalizzazione di funzioni operative di cui all’articolo 6 del medesimo regolamento delegato;

d) alla capacità dei propri sistemi di negoziazione;

e) alle disposizioni in materia di continuità operativa;

f) ai controlli pre e post-negoziazione;

g) alle procedure e disposizioni per la sicurezza fisica ed elettronica volte a proteggere i propri sistemi.

2. Il documento di autovalutazione contiene per ciascuna area tematica indicata al comma 1:

a) il puntuale riferimento alla documentazione da ultimo trasmessa alla Consob;

b) i cambiamenti e gli interventi eventualmente apportati nell’anno di riferimento;

c) i cambiamenti programmati e la relativa tempistica di implementazione;

d) le misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

Art. 38
(Comunicazioni in merito all’esternalizzazione)

1. Le sedi di negoziazione informano tempestivamente la Consob dell’intenzione di esternalizzare attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale, con l’eccezione delle funzioni operative di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), punto i), del presente regolamento. A tal fine, trasmettono alla Consob un documento nel quale vengono descritte le attività oggetto di esternalizzazione, indicando tra l’altro:

a) le misure adottate per garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 10 del presente regolamento e dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/584;

b) se il fornitore di servizi presta lo stesso servizio ad altre sedi di negoziazione;

c) i tempi previsti per la finalizzazione del processo di esternalizzazione.

2. Nel caso di esternalizzazione di funzioni operative critiche, le sedi di negoziazione trasmettono altresì, contestualmente alla documentazione di cui al comma 1, il testo dell’accordo ai fini dell’approvazione di cui all’articolo 65-sexies, comma 6, del Testo Unico e dell’articolo 6, comma 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/584.

3. Le sedi di negoziazione comunicano tempestivamente alla Consob l’avvenuta esternalizzazione delle attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale, trasmettendo l’accordo di esternalizzazione stipulato in forma scritta. Nel caso di esternalizzazione delle funzioni operative di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), punto i), del presente regolamento, le sedi di negoziazione trasmettono, altresì, un documento che contiene la descrizione delle attività oggetto di esternalizzazione, secondo quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 39
(Comunicazioni in merito alla struttura delle commissioni)

1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, in occasione di ogni cambiamento, informazioni in merito alla struttura delle commissioni al fine di consentire alla Consob le verifiche di cui al regolamento delegato (UE) 2017/573.

Art. 40
(Comunicazioni in materia di performance e capacity dei sistemi)

1. Le sedi di negoziazione in occasione di qualsiasi grave interruzione delle negoziazioni non dovuta alla volatilità del mercato e qualsiasi altra significativa perturbazione della connettività inviano, entro due giorni lavorativi dall’evento, un “incident report” nel quale vengono fornite informazioni in merito:

a) alle cause del malfunzionamento;

b) all’impatto del malfunzionamento sull’ordinato svolgimento delle negoziazioni;

c) alle misure intraprese o che si intende intraprendere e alle relative tempistiche.

2. Nei casi in cui le informazioni di cui al comma 1 non siano disponibili entro il termine di due giorni dall’evento, le sedi di negoziazione comunicano tale circostanza alla Consob e trasmettono le predette informazioni non appena disponibili.

3. Al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/584, le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, in occasione di ogni successivo cambiamento, le politiche, i meccanismi e le procedure adottate in materia di:

a) monitoraggio in tempo reale dei propri sistemi di negoziazione;

b) limiti di regolazione (throttling limits) e monitoraggio del flusso di concentrazione degli ordini;

c) esame periodico della performance e capacity dei propri sistemi di negoziazione;

d) cancellazione degli ordini o delle transazioni.

4. Le sedi di negoziazione trasmettono altresì alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento, il piano di continuità operativa e le misure di disaster recovery di cui al regolamento delegato (UE) 2017/584, fornendo espressa indicazione delle modifiche intervenute rispetto alla versione precedentemente trasmessa.

Art. 41
(Comunicazioni in tema di meccanismi per fronteggiare la volatilità)

1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, in occasione di ogni successivo cambiamento, i meccanismi e le procedure adottate in materia di meccanismi per fronteggiare la volatilità di cui all’articolo 65-sexies, comma 2, lettera d), del Testo Unico e agli articoli 18, paragrafo 3, lettera a), e 19 del regolamento delegato (UE) 2017/584, indicando altresì le procedure adottate per la gestione delle situazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del medesimo regolamento delegato.

2. Al fine di consentire alla Consob di accertare la presenza dei presidi di cui all’articolo 65-sexies, comma 2, lettera d), del Testo Unico nonché di effettuare le comunicazioni all’AESFEM previste in materia, le sedi di negoziazione comunicano alla Consob entro il 15 gennaio di ogni anno, con riferimento ai parametri utilizzati a partire dal primo giorno di negoziazione dello stesso anno, e in occasione di ogni successivo cambiamento, le seguenti informazioni relative ai parametri adottati per sospendere le negoziazioni:

a) lo strumento finanziario o la classe di strumento finanziario interessato;

b) una descrizione generale del meccanismo di volatilità;

c) informazioni sull’utilizzo di un prezzo di riferimento statico o dinamico da parte della sede di negoziazione;

d) il prezzo di riferimento per l’attivazione dei meccanismi per fronteggiare la volatilità, fornendo specifica informativa nel caso in cui venga utilizzato un prezzo di riferimento esterno;

e) le soglie per l’attivazione dei meccanismi e delle procedure di sospensione espresse in percentuale rispetto al prezzo di riferimento;

f) se prevista, la frequenza degli aggiornamenti dei meccanismi e delle procedure di sospensione;

g) la durata delle sospensioni, se predeterminata;

h) il meccanismo utilizzato per il riavvio delle negoziazioni.

Art. 42
(Comunicazioni in merito al rapporto fra ordini non eseguiti e operazioni)

1. Le sedi di negoziazione per i sistemi di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/566 trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento, le informazioni relative:

a) ai rapporti massimi stabiliti per i coefficienti fra ordini non eseguiti e operazioni, calcolati sulla base della metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2017/566;

b) al periodo di calcolo dell’effettivo rapporto fra ordini non eseguiti e operazioni adottato;

c) ai meccanismi e alle procedure adottate per il monitoraggio dell’operatività dei membri e partecipanti durante una sessione di negoziazione su ciascun strumento finanziario;

d) alle eventuali commissioni o disincentivi previsti al superamento dei rapporti massimi stabiliti per i coefficienti fra ordini non eseguiti ed operazioni.

Art. 43
(Comunicazioni in tema di co-ubicazione)

1. Le sedi di negoziazione forniscono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento, un’informativa in merito:

a) ai servizi di co-ubicazione offerti, distinguendo fra le tipologie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/573, e indicando, ove rilevante, i soggetti terzi che gestiscono il servizio, ovvero ne hanno anche la proprietà, in virtù di un accordo contrattuale o di esternalizzazione con la sede di negoziazione;

b) alle misure e ai meccanismi adottati ai fini del monitoraggio dei collegamenti e della latenza di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/573.

Art. 44
(Comunicazioni in tema di tick di negoziazione)

1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, almeno tre giorni lavorativi prima degli eventi sotto indicati, le seguenti informazioni:

a) in caso di ammissione alle negoziazioni di azioni e certificati di deposito, le stime di cui all’articolo 3, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/588;

b) in caso di eventi societari, l’indicazione dell’eventuale impatto sul numero medio giornaliero di operazioni sullo strumento finanziario tale da giustificarne una diversa fascia di liquidità, conformemente a quanto indicato all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/588.

Art. 45
(Comunicazioni da parte di mercati di crescita per le piccole e medie imprese)

1. Le sedi di negoziazione che intendono registrarsi come mercati di crescita per le piccole e medie imprese secondo quanto indicato dall’articolo 78 del regolamento delegato (UE) 2017/565, trasmettono alla Consob le seguenti informazioni:

a) le verifiche effettuate per determinare se almeno il 50% degli emittenti ammessi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione è costituito da piccole e medie imprese;

b) l’elenco degli emittenti, indicando per ciascuno di essi laddove rilevante ai fini delle verifiche di cui alla lettera a):

i) gli strumenti finanziari (denominazione e codice ISIN) ammessi alla negoziazione;

ii) il numero medio di dipendenti;

iii) il totale di bilancio;

iv) il fatturato annuo netto;

c) il regolamento del mercato dal quale risulti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565.

2. Le sedi di negoziazione trasmettono, entro il mese di maggio di ciascun anno, le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), relative all’anno precedente.

Art. 46
(Accordi con le infrastrutture di post-trading)

1. I gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia i progetti di accordi con le controparti centrali e i depositari centrali di altri Stati membri al fine della compensazione e del regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato e al sistema multilaterale di negoziazione. La comunicazione, da effettuare 45 giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operatività dell’accordo, fornisce le seguenti informazioni:

a) i termini ed i contenuti dell’accordo;

b) la presenza di collegamenti e dispositivi fra le controparti centrali e i depositari centrali e il mercato regolamentato e i sistema multilaterale di negoziazione;

c) le condizioni tecniche individuate per garantire l’efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione.

2. Entro il medesimo termine individuato al comma 1 i gestori comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia la cessazione dell’operatività degli accordi di cui al comma 1 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.

3. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Consob e la Banca d’Italia tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 1 da parte delle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

4. I gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia le informazioni di cui al comma 1, in merito ai progetti di accordi con le controparti centrali e i depositari centrali di paesi terzi.

Capo IV
Accesso alle sedi di negoziazione

Art. 47
(Comunicazioni in materia di due diligence su membri e partecipanti ai mercati)

1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento:

a) le procedure e i criteri adottati per l’attività di due diligence di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/584 sui membri e partecipanti ai propri mercati;

b) una descrizione degli ambienti per le prove di conformità forniti ai propri membri e partecipanti secondo quanto indicato dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/584;

c) una descrizione degli ambienti di prova degli algoritmi dei membri e partecipanti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/584;

d) i dispositivi e le procedure adottate per concedere l’autorizzazione all’accesso sponsorizzato ai clienti, secondo quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2017/584.

2. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/584, le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, entro aprile di ogni anno, gli esiti delle attività di cui al comma 1, lettera a).

3. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento l’elenco dei membri e partecipanti ai mercati, indicando per ciascuno di essi:

a) la denominazione e il codice LEI;

b) l’eventuale svolgimento, da parte del membro o partecipante, di attività di negoziazione algoritmica;

c) l’eventuale utilizzo, da parte del membro o partecipante, di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;

d) l’eventuale offerta, da parte del membro o partecipante, dei servizi di accesso diretto al mercato (DMA) o accesso sponsorizzato;

e) l’eventuale utilizzo, da parte del membro o partecipante, di servizi di co-ubicazione;

f) l’indicazione se trattasi di operatori diversi da Sim, banche, imprese di investimento UE, banche UE o imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter del Testo Unico.

Art. 48
(Comunicazioni in materia di accesso ai mercati)

1. Le Sim e le banche italiane che implementano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza trasmettono tempestivamente alla Consob, al momento dell’avvio di tali tecniche di negoziazione, un documento dettagliato sulle valutazioni effettuate in merito all’implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, indicando:

a) il periodo di riferimento delle analisi del traffico infragiornaliero di messaggi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565;

b) l’ambito di utilizzo, in termini di mercati e strumenti finanziari, delle tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;

c) l’eventuale richiesta alle sedi di negoziazioni di stime dell’operatività, secondo quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/565.

2. Le Sim e le banche italiane comunicano alla Consob, in sede di avvio dell’operatività e in occasione di ogni successivo cambiamento, lo svolgimento di attività di negoziazione algoritmica o l’implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, fornendo gli elementi informativi di seguito indicati:

a) la data di avvio dell’operatività;

b) le sedi di negoziazione, identificate da apposito codice MIC, sulle quali viene svolta l’attività;

c) la classe di strumenti finanziari sui quali viene svolta l’attività;

d) l’eventuale svolgimento di attività di negoziazione algoritmica o l’eventuale implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza tramite accesso elettronico diretto (DEA) al mercato.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai soggetti indicati all’articolo 67-ter, comma 8, del Testo Unico.

Art. 49
(Comunicazioni in materia di negoziazione algoritmica)

1. La funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che effettuano negoziazione algoritmica informa la Consob, entro il mese di maggio di ciascun anno, in merito:

a) alle procedure adottate per l’approvazione, lo sviluppo e l’installazione degli algoritmi di negoziazione, per i loro successivi aggiornamenti nonché per la predisposizione delle soluzioni ai problemi eventualmente individuati durante il monitoraggio;

b) alle metodologie definite per sviluppare e testare i propri algoritmi di negoziazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/589.

2. La medesima funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che effettuano negoziazione algoritmica trasmette tempestivamente alla Consob:

a) la relazione di convalida redatta all’interno del processo di autovalutazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/589;

b) gli esiti delle verifiche annuali effettuate sul sistema automatizzato di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/589 e sui meccanismi di continuità operativa, ai sensi dell’articolo 14 del medesimo regolamento.

3. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono trasmesse anche dai soggetti indicati all’articolo 67-ter, comma 8, del Testo Unico.

Art. 50
(Comunicazioni in materia di accesso elettronico diretto)

1. La funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione lo notifica alla Consob e, se diversa, all’autorità della sede di negoziazione medesima.

2. La medesima funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che forniscono un accesso elettronico diretto comunica alla Consob:

a) le violazioni delle regole, le condizioni di negoziazione anomale e i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato individuati a seguito dei controlli previsti dall’articolo 12, comma 6, lettera a);

b) su richiesta ed entro il mese di maggio di ciascun anno, una descrizione dei sistemi e dei controlli di cui all’articolo 12, commi 4 e 6.

3. La funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che forniscono un accesso elettronico diretto trasmette tempestivamente alla Consob gli esiti della valutazioni annuali effettuate in materia di adeguatezza dei sistemi e dei controlli dei clienti, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/589.

Capo V
Mercati extra-UE di strumenti finanziari

Art. 51
(Istanza di riconoscimento di mercati extra-UE e comunicazioni degli operatori che vi accedono)

1. I gestori di mercati extra-UE che intendono chiedere il riconoscimento ai sensi dell’articolo 70, comma 1, del Testo Unico presentano alla Consob una istanza di riconoscimento contenente tutte le informazioni utili per consentire l’accertamento delle condizioni indicate all’articolo 70, comma 3, del Testo Unico. L’istanza contiene, quantomeno, informazioni in merito ai seguenti aspetti:

a) disciplina cui il mercato e i relativi partecipanti sono soggetti ai sensi della normativa dello Stato di origine, ivi compresi i poteri regolamentari, informativi, ispettivi e di intervento attribuiti all’Autorità competente;

b) struttura del gruppo di appartenenza del gestore;

c) programma di attività, incluse le modalità di offerta del servizio in Italia;

d) struttura organizzativa del mercato e del relativo gestore;

e) articolazione delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali e misure organizzative adottate in materia di sicurezza e limiti di accesso (cyber-security);

f) strumenti finanziari negoziati sul mercato e relative condizioni di ammissione a negoziazione;

g) tipologie di operatori che possono essere ammessi a negoziazione e modalità di partecipazione alle negoziazioni;

h) caratteristiche microstrutturali della piattaforma di negoziazione, tra cui modalità e criteri di conclusione dei contratti, modalità di formazione dei prezzi e presidi adottati dal mercato in merito alle negoziazioni algoritmiche;

i) eventuale esternalizzazione di funzioni operative a terzi e presidi adottati per assicurarne il controllo e la conformità alla normativa dello Stato di origine;

l) ruolo e caratteristiche delle controparti centrali ed eventuale offerta di servizi a partecipanti stabiliti nell’Unione europea.

2. Coloro che accedono ai mercati extra-UE riconosciuti ai sensi dell’articolo 70, comma 1, del Testo Unico:

a) ne danno comunicazione alla Consob entro cinque giorni lavorativi dall’inizio dell’operatività in detti mercati, tramettendo le seguenti informazioni:

i) mercato estero al quale l’operatore ha aderito;

ii) modalità tecniche di realizzazione del collegamento con il mercato;

iii) data di inizio dell’operatività in tale mercato;

iv) categorie di strumenti finanziari oggetto dell’attività di negoziazione.

b) comunicano altresì alla Consob ogni modifica intervenuta rispetto a quanto inizialmente comunicato, nonché l’eventuale cessazione dell’operatività in tali mercati.

PARTE III
SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI

Titolo I
Disciplina dei servizi di comunicazione dati

Art. 52
(Domanda di autorizzazione)

1. I soggetti che intendono operare in qualità di fornitore di un servizio di comunicazione dati presentano domanda di autorizzazione alla Consob nella quale, conformemente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/571 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110, sono contenute tutte le informazioni di cui la Consob necessita per accertarsi che il soggetto medesimo abbia adottato le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni della Parte III, Titolo I-ter, del Testo Unico, tra cui la data di presumibile avvio del servizio di comunicazione dati e il nominativo e il contatto di un referente in grado di fornire, se necessario, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

2. La Consob fornisce comunicazione del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa delle informazioni richieste.

Art. 53
(Requisiti dell’organo di amministrazione)

1. Ai fini del rispetto dell’articolo 79-ter, comma 1, del Testo Unico, i membri dell’organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfano i requisiti definiti dall’AESFEM in attuazione dell’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.

Art. 54
(Requisiti organizzativi per gli APA)

1. Gli APA adottano e mantengono procedure e dispositivi adeguati per rendere pubbliche le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli secondo quanto previsto dal capo VI del regolamento delegato (UE) 2017/565.

2. Le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte degli APA.

3. Gli APA adottano e mantengono politiche, sistemi e dispositivi adeguati per essere in grado di:

a) diffondere in modo efficiente e coerente le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) garantire un rapido accesso alle informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni con dati simili provenienti da altre fonti.

4. Gli APA adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione.

5. Gli APA si avvalgono di sistemi che permettono di:

a) verificare efficacemente la completezza dei report delle operazioni concluse;

b) identificare le omissioni e gli errori palesi e chiedere la ritrasmissione di eventuali report errati.

Art. 55
(Informazioni minime rese pubbliche dagli APA)

1. Le informazioni rese pubbliche dall’APA indicano quantomeno gli aspetti seguenti:

a) l’identificativo dello strumento finanziario;

b) il prezzo al quale è stata conclusa la transazione;

c) il volume della transazione;

d) l’ora in cui è avvenuta la transazione;

e) l’ora in cui è stata comunicata la transazione;

f) la misura del prezzo della transazione;

g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice «SI» o altrimenti il codice «OTC»;

h) se del caso, l’indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche.

Art. 56
(Requisiti organizzativi per i CTP)

1. I CTP adottano e mantengono procedure e dispositivi adeguati per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli.

2. Le informazioni di cui agli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte dei CTP.

3. I CTP adottano e mantengono procedure, sistemi e dispositivi adeguati per essere in grado di:

a) diffondere in modo efficiente e coerente le informazioni di cui agli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) garantire un rapido accesso alle informazioni di cui agli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, su base non discriminatoria e in un formato facilmente accessibile e utilizzabile da parte dei partecipanti al mercato.

4. I CTP adottano e mantengono efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni e a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e di accesso non autorizzato.

Art. 57
(Informazioni minime rese pubbliche dai CTP)

1. Le informazioni rese pubbliche dal CTP in conformità degli articoli 6 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:

a) l’identificativo dello strumento finanziario;

b) il prezzo al quale è stata conclusa la transazione;

c) il volume della transazione;

d) l’ora in cui è avvenuta la transazione;

e) l’ora in cui è stata comunicata la transazione;

f) la misura del prezzo della transazione;

g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se la transazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico il relativo codice «SI» o, altrimenti, il codice «OTC»;

h) se applicabile, il fatto che un algoritmo informatico in seno all’impresa di investimento è all’origine della decisione di investimento e dell’esecuzione della transazione;

i) se del caso, l’indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche;

l) in caso di esenzione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, dall’obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, un segnale che indichi a quale di tali esenzioni era soggetta la transazione.

2. Le informazioni rese pubbliche dal CTP in conformità degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:

a) l’identificativo o le caratteristiche identificative dello strumento finanziario;

b) il prezzo al quale è stata conclusa la transazione;

c) il volume della transazione;

d) l’ora in cui è avvenuta la transazione;

e) l’ora in cui è stata comunicata la transazione;

f) la misura del prezzo della transazione;

g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se la transazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico il relativo codice «SI» o, altrimenti, il codice «OTC»;

h) se del caso, l’indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche.

3. I CTP garantiscono che i dati forniti sono consolidati per tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e gli APA autorizzati e per gli strumenti finanziari specificati negli articoli 15 e 20 del regolamento delegato (UE) 2017/571.

Art. 58
(Requisiti organizzativi per gli ARM)

1. Gli ARM adottano e mantengono procedure e dispositivi adeguati per comunicare le informazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 il più rapidamente possibile e comunque non oltre la chiusura del giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha avuto luogo la transazione. Tali informazioni sono comunicate conformemente ai requisiti del medesimo articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

2. Gli ARM adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza delle stesse.

3. Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettono di:

a) verificare efficacemente la completezza dei report delle operazioni;

b) identificare omissioni ed errori palesi causati dall’impresa di investimento e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l’impresa di investimento e richiedere la ritrasmissione di eventuali report errati.

4. Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere alla Consob report delle operazioni corretti e completi.

Titolo II
Obblighi informativi e di comunicazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati

Art. 59
(Comunicazioni in materia di requisiti organizzativi e degli esponenti aziendali)

1. I fornitori dei servizi di comunicazione dati trasmettono alla Consob, in sede di autorizzazione e in occasione di ogni successivo cambiamento:

a) l’identità di tutti i membri del proprio organo di amministrazione;

b) le informazioni necessarie a valutare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 79-ter, commi 1 e 3, del Testo Unico e all’articolo 53 del presente regolamento.

2. L’organo di amministrazione dei fornitori dei servizi di comunicazione dati invia alla Consob, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

a) attività di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilità, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;

b) procedure per l’informazione ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell’informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione;

c) metodologie introdotte per assicurare il buon funzionamento del servizio con particolare riferimento all’attività di supporto tecnologico;

d) presidi diretti ad assicurare l’affidabilità e l’integrità delle informazioni gestite;

e) misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate.

3. I fornitori dei servizi di comunicazione dati comunicano senza indugio alla Consob l’identità degli esponenti aziendali nonché dei soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del servizio, e ogni successivo cambiamento nell’identità di tali soggetti.

4. I fornitori dei servizi di comunicazione dati trasmettono entro 30 giorni alla Consob copia del verbale della riunione dell’organo di amministrazione nell’ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte.

5. La Consob può richiedere, nei casi in cui lo ritenga opportuno, l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché l’inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l’assenza di situazioni impeditive.

6. I fornitori dei servizi di comunicazione dati inviano alla Consob:

a) i documenti attestanti le convocazioni dell’organo di amministrazione e dell’assemblea qualora abbiamo a oggetto le materie disciplinate dal presente articolo, contenenti l’esplicita indicazione dell’ordine del giorno oggetto delle convocazioni;

b) gli accordi, sottoposti all’organo di amministrazione, aventi a oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull’attività svolta.

Art. 60
(Comunicazioni in materia di requisiti operativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/571, i fornitori di servizi di comunicazione dati trasmettono alla Consob, nel mese di maggio di ciascun anno:

a) gli esiti della valutazione sulla qualità dei dispositivi in materia di continuità operativa predisposti dal terzo prestatore di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/571, indicando gli eventuali miglioramenti richiesti;

b) gli esiti dei riesami periodici delle infrastrutture tecniche impiegate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/571, le iniziative intraprese o che si intende intraprendere per fronteggiare le carenze riscontrate e le relative tempistiche;

c) gli esiti delle prove di stress di cui all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/571, le iniziative intraprese o che si intende intraprendere per fronteggiare le carenze riscontrate e le relative tempistiche;

d) i meccanismi e le procedure adottate per assicurare una scalabilità sufficiente dei sistemi secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/571;

e) gli esiti del monitoraggio dei sistemi informatici di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/571;

f) gli esiti delle riconciliazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/571;

g) gli esiti del monitoraggio dei sistemi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/571.

PARTE IV
SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

Art. 60-bis
(Procedure per la segnalazione delle violazioni)

1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall’articolo 4-undecies del Testo Unico, sono approvate dall’organo di amministrazione dei gestori di mercati regolamentati e dei fornitori di servizi di comunicazione dati e definite in linea con il principio di proporzionalità.

2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i soggetti preposti alla ricezione, all’esame e alla valutazione delle segnalazioni:

a) non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all’eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi il presunto responsabile della violazione e non abbiano un potenziale interesse correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio;

b) non partecipino all’adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

3. I soggetti indicati al comma 1 nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.

4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.

5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:

a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 4-undecies del Testo Unico, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;

b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;

c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;

d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;

e) le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali competenti;

f) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;

g) l’obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;

h) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest’ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

6. Al fine di incentivare l’uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, i soggetti indicati al comma 1 illustrano al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

7. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei medesimi sistemi, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali competenti e messa a disposizione del personale.

8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell’articolo 4-undecies del Testo Unico e del presente articolo, i soggetti indicati al comma 1 possono esternalizzare l’attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.

PARTE V
LIMITI DI POSIZIONE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI

Titolo I
Disciplina dei limiti di posizione in strumenti derivati su merci

Art. 61
(Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci)

1. I limiti di posizione di cui all’articolo 68 del Testo Unico:

a) sono stabiliti sulla base di tutte le posizioni detenute da una persona e di quelle detenute per suo conto a livello di gruppo aggregato;

b) garantiscono la convergenza tra i prezzi degli strumenti derivati nel mese di consegna e i «prezzi a pronti» delle merci sottostanti, fatta salva la determinazione del prezzo sul mercato delle merci sottostanti;

c) non si applicano alle posizioni detenute da un’entità non finanziaria, o per conto della stessa, e con capacità oggettivamente misurabile di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale di tale entità non finanziaria;

d) specificano chiare soglie quantitative dell’entità massima di una posizione in uno strumento derivato su merci che una persona può detenere.

2. Le persone che detengono posizioni in uno strumento derivato su merci ovvero quote di emissioni o strumenti derivati delle stesse, sono classificate dal gestore della sede di negoziazione in base alla natura della loro attività principale, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, tenendo conto delle informazioni acquisite dai propri partecipanti, come:

a) imprese di investimento o enti creditizi;

b) fondi di investimento, sia in forma di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 2009/65/CE, sia di gestori di fondi di investimento alternativi, quali definiti dalla direttiva 2011/61/CE;

c) altri istituti finanziari, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione, quali definite dalla direttiva 2009/138/CE, e gli enti pensionistici aziendali o professionali, quali definiti dalla direttiva 2003/41/CE;

d) le imprese commerciali;

e) nel caso delle quote di emissione e dei relativi strumenti derivati, gli operatori per i quali sussiste l’obbligo di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE.

3. La Consob riesamina i limiti di posizione ogni volta che interviene un cambiamento rilevante dell’offerta consegnabile o delle posizioni aperte o altri cambiamenti rilevanti nel mercato, in base alla determinazione dell’offerta consegnabile e delle posizioni aperte da parte dell’autorità competente, e ridefinisce i limiti di posizione conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall’AESFEM.

Titolo II
Obblighi informativi e di comunicazione sui limiti di posizione e sui controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci

Art. 62
(Comunicazioni in materia di limiti di posizione)

1. La relazione di cui all’articolo 68-quater, comma 1, del Testo Unico specifica il numero delle posizioni lunghe e corte per le differenti categorie di persone, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità al comma 3.

2. I gestori di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse, forniscono alla Consob, almeno una volta al giorno, una scomposizione completa delle posizioni di tutte le persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti, in detta sede di negoziazione.

3. Per consentire alla Consob la determinazione dei limiti di posizione e il loro riesame ai sensi dell’articolo 61, comma 3, le sedi di negoziazione informano la Consob quando il totale delle posizioni aperte in uno degli strumenti derivati su merci raggiunge le quantità di lotti o il numero di titoli emessi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/591 indicando:

a) per gli strumenti derivati su merci negoziati in una sede di negoziazione:

i) se il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi ha superato i 10.000 lotti ma è inferiore ai 20.000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi;

ii) se il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi ha superato i 20.000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi;

iii) se, dopo aver superato una delle soglie indicate nelle lettere i) e ii), il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi torna ad essere inferiore alla stessa soglia per tre mesi consecutivi.

b) per gli strumenti derivati su merci definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE:

i) se il numero totale di titoli emessi ha superato i 10 milioni ma risulta inferiore ai 20 milioni per un periodo di tre mesi consecutivi;

ii) se il numero totale di titoli emessi ha superato i 20 milioni per tre mesi consecutivi;

iii) se, dopo aver superato una delle soglie indicate nelle lettere i) e ii), il numero dei titoli emessi torna ad essere inferiore alla stessa soglia per tre mesi consecutivi.

4. Le informazioni di cui all’articolo 68-quater, comma 2, del Testo Unico sono trasmesse alla Consob o, se diversa, all’autorità competente della sede di negoziazione in cui sono negoziati i derivati su merci, le quote di emissione o gli strumenti derivati sulle stesse.

5. L’obbligo di cui all’articolo 68-quater, comma 2, del Testo Unico si applica anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter del Testo Unico.

Art. 63
(Comunicazioni in tema di fattori pertinenti ai fini del calcolo dei limiti di posizione)

1. Ai fini dell’adeguamento dei limiti di posizione in funzione dell’impatto potenziale dei fattori di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 del regolamento delegato (UE) 2017/591 sull’integrità del mercato dello strumento derivato e della relativa merce sottostante, nonché della volatilità dei mercati pertinenti, di cui all’articolo 21 del medesimo regolamento delegato, le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob le informazioni relative:

a) alla scadenza degli strumenti derivati su merci di cui all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/591;

b) all’offerta consegnabile della merce sottostante di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2017/591;

c) alle posizioni aperte complessive di cui all’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/591;

d) al numero dei partecipanti al mercato di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2017/591;

e) alle caratteristiche del mercato delle merci sottostanti di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2017/591;

f) alla volatilità dei mercati pertinenti di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2017/591.

Art. 64
(Comunicazioni in materia di controllo del rispetto dei limiti di posizione)

1. Le sedi di negoziazione informano la Consob, in sede di avvio dell’operatività e in occasione di ogni successivo cambiamento, dei sistemi e controlli posti in essere sulla gestione delle posizioni su derivati su merci, tenendo conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e dell’utilizzo che essi fanno dei contratti negoziati.

Art. 65
(Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione)

1. L’entità non finanziaria di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2017/591 che detiene una posizione in uno strumento derivato su merci, qualora l’assunzione di posizione sia finalizzata alla riduzione del rischio che scaturisce dall’esercizio dell’attività commerciale, può chiedere alla Consob l’esenzione prevista dall’articolo 68, comma 2, del Testo Unico trasmettendo le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/591.

2. L’entità non finanziaria comunica tempestivamente alla Consob i cambiamenti significativi della natura o del valore delle attività commerciali dalla stessa condotte, qualora pertinenti ai fini delle informazioni di cui al comma 1 già fornite e presenta una nuova domanda di esenzione qualora intenda continuare ad avvalersene.

3. La Consob approva o respinge la domanda di esenzione entro 21 giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l’approvazione o il rifiuto dell’esenzione all’entità non finanziaria.

4. I soggetti di cui all’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob una richiesta di autorizzazione comunicano entro il 1° aprile di ogni anno alla Consob la volontà di servirsi dell’esenzione in virtù dell’esercizio di un’attività ritenuta accessoria rispetto all’attività principale, fornendo una dettagliata descrizione e valutazione delle condizioni e circostanze di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/592.

PARTE VI
TRASPARENZA DELLE NEGOZIAZIONI E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Titolo I
Disciplina della trasparenza delle negoziazioni

Art. 66
(Autorizzazione delle deroghe alla trasparenza delle negoziazioni)

1. Le sedi di negoziazione che intendono utilizzare le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione ovvero prevedere il differimento della trasparenza post-negoziazione trasmettono alla Consob e, per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d’Italia specifica istanza di autorizzazione. Le deroghe alla trasparenza autorizzate trovano espressione in una modifica alla regolamentazione del mercato.

2. Le sedi di negoziazione che intendono utilizzare deroghe alla trasparenza pre-negoziazione aventi ad oggetto strumenti derivati non soggetti all’obbligo di negoziazione specificato all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 e altri strumenti per i quali non esiste un mercato liquido, determinato conformemente all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/583, trasmettono alla Consob e, per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d’Italia, istanza di autorizzazione per ciascuna classe di attività identificata nell’Allegato III del medesimo regolamento delegato.

3. Gli internalizzatori sistematici notificano alla Consob l’intenzione di derogare agli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 600/2014 con riferimento agli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale allegando una valutazione in forma scritta del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Titolo II
Obblighi informativi e di comunicazione in materia di trasparenza delle negoziazioni e segnalazione di operazioni su strumenti finanziari

Art. 67
(Comunicazioni in merito alle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione)

1. Per consentire alla Consob le verifiche necessarie a garantire il rispetto da parte della sede di negoziazione delle condizioni di utilizzo delle deroghe, i gestori delle sedi di negoziazione che intendono richiedere l’autorizzazione all’esercizio delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmettono alla Consob, almeno 5 mesi prima della data di entrata in vigore della deroga, specifica istanza accompagnata da una nota esplicativa di dettaglio nella quale vengono rappresentate le motivazioni per le quali si ritiene la deroga redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 unitamente alle seguenti informazioni:

a) la categoria di strumenti finanziari e i mercati per i quali viene richiesta la deroga;

b) la data di entrata in vigore della deroga;

c) la tipologia di deroga, fra quelle indicate all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014, per la quale si presenta l’istanza;

d) l’indicazione dell’eventuale presenza di una combinazione di tipologie di deroghe diverse;

e) l’indicazione in merito all’eventuale utilizzo di una tipologia di deroga esistente estesa ad altre categorie di strumenti finanziari o mercati gestiti;

f) la dettagliata descrizione del funzionamento della deroga rispetto a ciascuno degli elementi qualificanti e dei requisiti individuati per ogni tipologia di deroga e previsti dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2017/587;

g) l’indicazione dell’eventuale considerazione delle transazioni ai fini del calcolo delle soglie applicabili per il meccanismo del massimale sul volume di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 600/2014;

h) i meccanismi e le procedure che consentono ai gestori delle sedi di negoziazione di monitorare su base continuativa il rispetto delle condizioni di utilizzo della deroga.

2. Fermo restando quanto indicato dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori delle sedi di negoziazione autorizzati all’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), punto i), del medesimo trasmettono alla Consob le informazioni in merito ai meccanismi e alle procedure implementate per garantire che la percentuale delle negoziazioni consentita in base all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 non sia superata in nessuna circostanza.

3. Per consentire alla Consob le verifiche necessarie a garantire il rispetto da parte della sede di negoziazione delle condizioni di utilizzo delle deroghe, i gestori delle sedi di negoziazione che intendono richiedere l’autorizzazione all’esercizio delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmettono alla Consob, almeno 5 mesi prima della data di entrata in vigore della deroga, specifica istanza accompagnata da una nota esplicativa di dettaglio nella quale vengono rappresentate le motivazioni per le quali si ritiene la deroga redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 unitamente alle seguenti informazioni:

a) la categoria di strumenti finanziari e i mercati per i quali viene richiesta la deroga;

b) la data di entrata in vigore della deroga;

c) la tipologia di deroga, fra quelle indicate all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, per la quale si presenta l’istanza;

d) l’indicazione dell’eventuale presenza di una combinazione di tipologie di deroghe diverse;

e) l’indicazione in merito all’eventuale utilizzo di una tipologia di deroga esistente estesa ad altre categorie di strumenti finanziari o mercati gestiti;

f) la dettagliata descrizione del funzionamento della deroga rispetto a ciascuno degli elementi qualificanti e dei requisiti individuati per ogni tipologia di deroga e previsti dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2017/587, ivi inclusa la descrizione delle informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 5 del citato regolamento delegato;

g) i meccanismi e le procedure che consentono ai gestori delle sedi di negoziazione di monitorare su base continuativa il rispetto delle condizioni di utilizzo della deroga.

4. Le informazioni di cui al presente articolo relative alle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato sono trasmesse anche alla Banca d’Italia.

Art. 68
(Comunicazioni in merito al differimento della trasparenza post-negoziazione)

1. Per consentire alla Consob le verifiche necessarie a garantire il rispetto delle condizioni previste per il differimento della trasparenza, i gestori delle sedi di negoziazione e i soggetti che concludano, anche come internalizzatori sistematici, per proprio conto o per conto di clienti, operazioni in strumenti finanziari, che intendono avvalersi della pubblicazione differita di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmettono alla Consob, almeno 3 mesi prima della data di entrata in vigore della deroga, una nota esplicativa di dettaglio nella quale vengono rappresentate le motivazioni per le quali si ritiene la deroga redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 unitamente alle seguenti informazioni:

a) la categoria di strumenti finanziari e i mercati per i quali viene richiesto il differimento;

b) la data di entrata in vigore del differimento;

c) la tipologia di differimento, fra quelli indicati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, per la quale si presenta l’istanza;

d) l’indicazione dei dispositivi utilizzati per la pubblicazione differita delle operazioni;

e) l’indicazione in merito all’eventuale utilizzo di una tipologia di deroga esistente estesa ad altre categorie di strumenti finanziari o mercati gestiti;

f) la dettagliata descrizione del funzionamento della funzionalità rispetto a ciascuno degli elementi qualificanti e dei requisiti individuati per ogni tipologia di differimento prevista dall’articolo 7 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dal regolamento delegato (UE) 2017/587;

g) i meccanismi e le procedure che consentono di monitorare su base continuativa il rispetto delle condizioni di utilizzo del differimento.

2. Per consentire alla Consob le verifiche necessarie a garantire il rispetto delle condizioni previste per il differimento della trasparenza, i gestori delle sedi di negoziazione e i soggetti che concludano, anche come internalizzatori sistematici, per proprio conto o per conto di clienti, operazioni in strumenti finanziari che intendano avvalersi della pubblicazione differita di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmettono alla Consob, almeno 3 mesi prima della data di entrata in vigore della deroga, una nota esplicativa di dettaglio nella quale vengono rappresentate le motivazioni per le quali si ritiene la deroga redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 unitamente alle seguenti informazioni:

a) la categoria di strumenti finanziari e i mercati per i quali viene richiesta la deroga;

b) la data di entrata in vigore della deroga;

c) la tipologia di deroga, fra quelle indicate all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, per la quale si presenta l’istanza;

d) l’indicazione dei dispositivi utilizzati per la pubblicazione differita delle operazioni;

e) l’indicazione in merito all’eventuale utilizzo di una tipologia di deroga esistente estesa ad altre categorie di strumenti finanziari o mercati gestiti;

f) la dettagliata descrizione del funzionamento della deroga rispetto a ciascuno degli elementi qualificanti e dei requisiti individuati per ogni tipologia di deroga e previsti dall’articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dal regolamento delegato (UE) 2017/583;

g) i meccanismi e le procedure che consentono di monitorare su base continuativa il rispetto delle condizioni di utilizzo della deroga.

3. I gestori delle sedi di negoziazione e i soggetti che concludano, anche come internalizzatori sistematici, per proprio conto o per conto di clienti, operazioni in strumenti finanziari che intendono avvalersi del differimento della pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 indicano in maniera specifica, in occasione della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, contenuto, tempi e modalità di pubblicazione delle informazioni nell’ambito di quanto previsto all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/583.

4. Le informazioni di cui al presente articolo relative alle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato sono trasmesse anche alla Banca d’Italia.

Art. 69
(Comunicazioni in tema di disaggregazione dei dati)

1. Le sedi di negoziazione informano la Consob dei criteri adottati per disaggregare i dati pre-negoziazione e post-negoziazione, su uno strumento finanziario ovvero una tipologia di dati, quando i criteri di disaggregazione indicati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2017/572 non possono essere applicati in maniera inequivocabile.

Art. 70
(Comunicazioni in merito ai canali utilizzati per l’adempimento degli obblighi di trasparenza al pubblico e di segnalazione alla Consob)

1. Le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici e le banche e Sim italiane comunicano alla Consob, in sede di avvio dell’operatività e successivamente entro almeno 15 giorni lavorativi prima di ogni cambiamento, il canale utilizzato per la diffusione delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione, unitamente alle informazioni relative alla data di avvio dell’operatività del canale e al nome e ai contatti di un referente.

2. Le banche e Sim italiane comunicano alla Consob, in sede di avvio dell’operatività e successivamente entro almeno 15 giorni lavorativi prima di ogni cambiamento, il canale utilizzato per l’adempimento degli obblighi di segnalazione alla Consob di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, unitamente alle informazioni relative alla data di avvio dell’operatività del canale e al nome e ai contatti di un referente.

Art. 71
(Comunicazioni in materia di fornitura di dati di mercato)

1. Le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, gli APA e i CPT forniscono alla Consob, in sede di avvio dell’operatività, entro il mese di gennaio di ogni anno e in occasione di ogni successivo cambiamento, rispettivamente le informazioni di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/567 e all’articolo 89 del regolamento delegato (UE) 2017/565 in merito a prezzi, termini e condizioni per la fornitura dei dati di mercato.

Art. 72
(Comunicazioni in materia di internalizzazione sistematica)

1. I soggetti che svolgono attività di internalizzazione sistematica ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2017/565 o che intendono qualificarsi come tali comunicano alla Consob, in sede di avvio dell’operatività e in occasione di ogni successivo cambiamento, le seguenti informazioni:

a) la classe di strumenti finanziari e il profilo di liquidità degli strumenti finanziari sui quali viene svolta l’attività di internalizzazione sistematica;

b) l’elenco degli strumenti finanziari per i quali si è internalizzatori sistematici;

c) la data di avvio e cessazione dell’attività;

d) una dettagliata descrizione del sistema bilaterale gestito, fornendo un’informativa sui seguenti aspetti:

i) le modalità di esecuzione degli ordini dei clienti;

ii) le politiche e le procedure adottate in merito al numero o volume degli ordini richiesti dai clienti considerati tali da esporre l’internalizzatore sistematico a rischi indebiti;

iii) le modalità di hedging delle posizioni che derivano dall’esecuzione degli ordini dei clienti;

iv) i canali utilizzati per l’adempimento degli obblighi di quotazione e trasparenza;

e) l’eventuale svolgimento su base occasionale di attività di matched principal trading e le caratteristiche di tale operatività.

2. Gli internalizzatori sistematici trasmettono alla Consob, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei dati da parte dell’AESFEM, gli esiti delle valutazioni trimestrali effettuate relativamente ai criteri di frequenza, sistematicità e sostanzialità dell’attività.

3. Gli internalizzatori sistematici istituiscono procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso nei sistemi gestiti. Le registrazioni consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo partecipante al sistema.

4. La Consob mantiene e pubblica un elenco degli internalizzatori sistematici e provvede agli adempimenti previsti in materia dalle disposizioni dell’Unione europea.

5. Le regole, chiare e non discriminatorie, stabilite dagli internalizzatori sistematici per consentire l’accesso degli investitori alle proprie quotazioni sono tempestivamente comunicate alla Consob.

6. Gli internalizzatori sistematici forniscono alla Consob, su richiesta, l’elenco dei soggetti che accedono alle quotazioni sul sistema gestito.

7. Gli internalizzatori sistematici trasmettono alla Consob per ciascun strumento finanziario ammesso alla negoziazione, entro il 5 di ogni mese e con riferimento al mese precedente, i seguenti elementi informativi:

a) l’elenco degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con l’indicazione del codice ISIN, della denominazione, del codice tipologia (CFI), della categoria/classe dello strumento finanziario, nonché della data di inizio e fine della negoziazione sul sistema;

b) per ciascuno strumento finanziario ammesso alla negoziazione, il numero dei contratti, il controvalore in euro, il numero di giornate di negoziazione, il numero di giornate in cui è stato concluso almeno un contratto, la divisa di trattazione.

PARTE VII
INTEGRITÀ DEI MERCATI

Capo I
Prassi di mercato ammesse

Art. 73
(Ammissione delle prassi)

1. La Consob provvede alla istituzione di prassi di mercato ammesse nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo conto dei criteri ivi indicati.

Capo II
Manipolazione del mercato

Art. 74
(Elementi e circostanze da valutare per l’identificazione di manipolazioni del mercato)

1. La Consob, in conformità dell’articolo 12, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato, tiene conto degli indicatori contenuti nell'elenco di cui all'allegato I del medesimo regolamento e delle relative norme tecniche di attuazione.


Nota:

[1]. La delibera e l’annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 1 del 2.1.2018 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2017. La delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e si applica dal 3 gennaio 2018. Il comma 2 dell’art. 2 della delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 dispone le seguenti norme transitorie: “Tempestivamente, dopo l’entrata in applicazione della delibera, e comunque non oltre il 30 marzo 2018: “a) i gestori di mercati regolamentati autorizzati e i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione operativi alla data del 3 gennaio 2018, adempiono agli obblighi previsti negli articoli 24, comma 1, lettera b), 26, comma 1, 30, 35, comma 1, 36, commi 1 e 2, 39, 40, commi 3 e 4, 41, comma 1, 42, 43, 47, comma 1 e 3, e 64 del regolamento adottato con la presente delibera; b) le Sim e le banche italiane adempiono agli obblighi di cui agli articoli 48, commi 1 e 2, e 50, comma 3, del Regolamento adottato con la presente delibera; c) i soggetti che svolgono attività di internalizzazione sistematica adempiono agli obblighi previsti nell’articolo 72, comma 1, lettere d) ed e), del regolamento adottato con la presente delibera; d) i soggetti indicati all’articolo 67-ter, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adempiono agli obblighi posti dagli articoli 48, commi 1 e 2, e 50, comma 3, del regolamento adottato con la presente delibera; e) i gestori delle sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, le Sim e le banche italiane comunicano alla Consob il canale utilizzato per la diffusione delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione, conformemente a quanto previsto nell’articolo 70, comma 1, del regolamento adottato con la presente delibera”.