IN VIGORE FINO AL 31.12.2017

All’interno dell’articolato le modifiche apportate dal decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 4.12.2017, sono evidenziate in grassetto.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 520F[1]

INDICE
 
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI 
 
Art. 1 - Definizioni 
Art. 2 - Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF
Art. 3 - Provvedimenti 
Art. 4 - Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio
Art. 4-bis - Individuazione dell'autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito
Art. 4-ter - Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)
Art. 4-quater - Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012
Art. 4-quinqies - Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF)
Art. 4-sexies - Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)
Art. 4-septies - Poteri d’intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014
Art. 4-octies - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014
Art. 4-novies - Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza
Art. 4-decies - Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP
 
PARTE II - DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Capo I - Vigilanza 
Art. 5 - Finalità e destinatari della vigilanza
Art. 6 - Vigilanza regolamentare 
Art. 7 - Interventi sui soggetti abilitati 
Art. 7-bis - Riserve di capitale
Art. 8 - Vigilanza informativa 
Art. 8-bis - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Art. 8-ter - Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob
Art. 9 - Revisione legale 
Art. 10 - Vigilanza ispettiva
Art. 11 - Composizione del gruppo
Art. 12 - Vigilanza sul gruppo
 
Capo II - Esponenti aziendali e partecipanti al capitale
Art. 13 - Esponenti aziendali
Art. 14 - Partecipanti al capitale
Art. 15 - Acquisizione e cessione di partecipazioni
Art. 16 - Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione
Art. 17 - Richiesta di informazioni sulle partecipazioni
 
TITOLO II - SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
 
Capo I - Soggetti e autorizzazione
Art. 18 - Soggetti 
Art. 18-bis - Consulenti finanziari autonomi
Art. 18-ter - Società di consulenza finanziaria
Art. 19 - Autorizzazione
Art. 20 - Albo
 
Capo II - Svolgimento dei servizi e delle attività
Art. 21 - Criteri generali 
Art. 22 - Separazione patrimoniale 
Art. 23 - Contratti 
Art. 24 - Gestione di portafogli
Art. 25 - Attività di negoziazione nei mercati regolamentati 
Art. 25-bis - Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione
 
Capo III - Operatività transfrontaliera 
Art. 26 - Succursali e libera prestazione di servizi di Sim 
Art. 27 - Imprese di investimento comunitarie 
Art. 28 - Imprese di investimento extracomunitarie 
Art. 29 - Banche 
 
Capo IV - Offerta fuori sede 
Art. 30 - Offerta fuori sede
Art. 31 - Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
Art. 32 - Promozione e collocamento a distanza di servizi e di attività di investimento e strumenti finanziari
 
Capo IV-bis - Tutela degli investitori
Art. 32-bis - Tutela degli interessi collettivi degli investitori
Art. 32-ter - Risoluzione stragiudiziale di controversie
 
TITOLO III - GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO 
 
Capo I - Soggetti autorizzati e attività esercitabili
Art. 32-quater- Riserva di attività
Art. 33 - Attività esercitabili
 
Capo I-bis - Disciplina dei soggetti autorizzati
 
Sezione I - Società di gestione del risparmio
Art. 34 - Autorizzazione della società di gestione del risparmio
Art. 35 - Albo
 
Sezione II - Sicav e Sicaf
Art. 35-bis - Costituzione
Art. 35-ter - Albi
Art. 35-quater - Capitale e azioni della Sicav
Art. 35-quinquies - Capitale e azioni della Sicaf
Art. 35-sexies - Assemblea della Sicav
Art. 35-septies - Modifiche dello statuto
Art. 35-octies - Scioglimento e liquidazione volontaria
Art. 35-novies - Trasformazione
 
Sezione III - Disposizioni comuni e deroghe
Art. 35-decies - Regole di comportamento e diritto di voto
Art. 35-undecies - Deroghe per i GEFIA italiani
Art. 35-duodecies - Valutazione del merito di credito
 
Capo II - Oicr italiani
 
Sezione I - Fondi comuni di investimento
Art. 36 - Fondi comuni di investimento
Art. 37 - Regolamento del fondo
 
Sezione II - Sicav e Sicaf in gestione esterna
Art. 38 - Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno
 
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 39 - Struttura degli Oicr italiani
 
Sezione IV - Strutture master-feeder
Art. 40 - Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master–feeder
 
Sezione V - Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio
Art. 40-bis - Fusione e scissione di Oicr
Art. 40-ter - Fusione transfrontaliera di OICVM
 
Capo II-bis - Operatività transfrontaliera dei gestori
Art. 41 - Operatività transfrontaliera delle Sgr
Art. 41-bis - Società di gestione UE
Art. 41-ter - GEFIA UE
Art. 41-quater - GEFIA non UE
 
Capo II-ter - Commercializzazione di Oicr
Art. 42 - Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE
Art. 43 - Commercializzazione di FIA riservati
Art. 44 - Commercializzazione di FIA non riservati
 
Capo II-quater - Obblighi delle Sgr i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti
Art. 45 - Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate
Art. 46 - Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente
 
Capo II-quinquies Oicr di credito
Art. 46-bis - Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani
Art. 46-ter - Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia
Art. 46-quater - Altre disposizioni applicabili
 
Capo III - Depositario
Art. 47 - Incarico di depositario
Art. 48 - Compiti del depositario
Art. 49 - Responsabilità del depositario
Art. 50 - Altre disposizioni applicabili (abrogato)
 
Capo III-bis -Strutture master-feeder (abrogato)
Art. 50-bis - Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder (abrogato)
 
Capo III-ter - Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio (abrogato)
Art. 50-ter - Fusione e scissione di Oicr (abrogato)
Art. 50-quater - Fusione transfrontaliera di Oicr armonizzati (abrogato)
 
Capo III-quater - Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali
Art. 50-quinquies - Gestione di portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali
 
TITOLO IV - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI
 
Capo I - Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi
Art. 51 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari 
Art. 52 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari
Art. 53 - Sospensione degli organi amministrativi
Art. 54 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia
Art. 55 - Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
 
Capo I-bis - Piani di risanamento, sostegno finanziario di gruppo e intervento precoce
Art. 55-bis - Ambito di applicazione
Art. 55-ter - Piani di risanamento
Art. 55-quater - Sostegno finanziario di gruppo
Art. 55-quinquies - Intervento precoce
 
Capo II - Disciplina delle crisi
Art. 56 - Amministrazione straordinaria
Art. 56-bis Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
Art. 57 - Liquidazione coatta amministrativa
Art. 58 - Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri
Art. 58-bis - Imprese di investimento operanti in ambito comunitario
Art. 59 - Sistemi di indennizzo
Art. 60 - Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri
Art. 60-bis - Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato
 
Capo II-bis - Risoluzione delle Sim
Art. 60-bis.1 - Ambito di applicazione
Art. 60-bis.2 - Piani di risoluzione
Art. 60-bis.3 - Risolvibilità
Art. 60-bis.4 - Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi
 
PARTE III - DISCIPLINA DEI MERCATI
 
TITOLO I - DISCIPLINA DEI SISTEMI DI NEGOZIAZIONE
 
Capo I - Mercati regolamentati
Art. 60-ter - Principi di regolamentazione
Art. 61 - Mercati regolamentati di strumenti finanziari
Art. 62 - Regolamento del mercato 
Art. 63 - Autorizzazione dei mercati regolamentati 
Art. 64 - Organizzazione e funzionamento del mercato 
Art. 65 - Registrazione delle operazioni presso la società la società di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari
Art. 66 - Mercati all'ingrosso di titoli di Stato
Art. 66-bis - Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas
Art. 67 - Riconoscimento dei mercati
Art. 68 - Sistemi di garanzia dei contratti (abrogato)
Art. 69 - Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati (abrogato)
Art. 69-bis - Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali (abrogato)
Art. 70 - Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale (abrogato)
Art. 70-bis - Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari (abrogato)
Art. 70-ter - Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione (abrogato)
Art. 71 - Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari (abrogato)
Art. 72 - Disciplina delle insolvenze di mercato (abrogato)
Art. 73 - Vigilanza sulle società di gestione
Art. 74 - Vigilanza sui mercati
Art. 75 - Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione
Art. 76 - Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato
Art. 77 - Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione (abrogato)
 
Capo II - Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati
Art. 77-bis - Sistemi multilaterali di negoziazione
Art. 78 - Internalizzatori sistematici
Art. 79 - Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro
 
Capo II-bis - Disposizioni comuni
Art. 79-bis - Requisiti di trasparenza
Art. 79-ter - Consolidamento delle informazioni
Art. 79-quater - Definizioni (abrogato)
 
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI
 
Capo I - Le controparti centrali
Art. 79-quinquies - Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali
Art. 79-sexies - Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali
Art. 79-septies - Garanzie acquisite nell’esercizio dell’attività di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie della clientela
 
Capo II - Autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza
Art. 79-octies - Individuazione delle autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012
Art. 79-novies - Poteri di vigilanza
 
TITOLO II-BIS - DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELLE ATTIVITÀ DI REGOLAMENTO E DI GESTIONE ACCENTRATA
Art. 79-decies - Definizioni
 
Capo I - Autorità nazionali competenti e rilevanti
Art. 79-undecies - Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari centrali
Art. 79-duodecies - Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014
Art. 79-terdecies - Individuazione delle autorità nazionali rilevanti
 
Capo II - Finalità e destinatari della vigilanza
Art. 79-quaterdecies - Finalità e poteri di vigilanza
Art. 79-quinquiesdecies - Regolamento dei servizi
Art. 79-sexiesdecies - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Art. 79-septiesdecies - Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob
 
Capo III - I depositari centrali
 
Sezione I - Disciplina dei depositari centrali
Art. 79-octiesdecies - Revisione legale dei conti
Art. 79-noviesdecies - Modifiche all’assetto di controllo
 
Sezione II - Crisi dei depositari centrali
Art. 79-vicies Crisi
 
Capo I - Disciplina delle società di gestione accentrata
Art. 80 - Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari (abrogato)
Art. 81 - Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi (abrogato)
Art. 81-bis - Accesso alla gestione accentrata (abrogato)
 
Capo IV - Gestione accentrata di strumenti finanziari
Art. 82 - Attività e regolamento della gestione accentrata
 
Sezione I - Gestione accentrata in regime di dematerializzazione
Art. 83 - Crisi delle società di gestione accentrata (abrogato)
Art. 83-bis - Ambito di applicazione
Art. 83-ter - Emissione di strumenti finanziari (abrogato)
Art. 83-quater - Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari
Art. 83-quinquies - Diritti del titolare del conto
Art. 83-sexies - Diritto d’intervento in assemblea ed esercizio del voto
Art. 83-septies - Eccezioni opponibili
Art. 83-octies - Costituzione di vincoli
Art. 83-novies - Compiti dell'intermediario
Art. 83-decies - Responsabilità dell'intermediario
Art. 83-undecies - Obblighi degli emittenti azioni
Art. 83-duodecies - Identificazione degli azionisti
Art. 83-terdecies - Pagamento dei dividendi
Art. 83-quaterdecies - Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro
 
Sezione II - Gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari
Art. 84 - Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati (abrogato)
Art. 85 - Deposito accentrato
Art. 86 - Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati
Art. 87 - Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati
Art. 88 - Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
Art. 89 - Aggiornamento del libro soci
 
Sezione III - Gestione accentrata dei titoli di Stato
Art. 90 - Gestione accentrata dei titoli di Stato
 
TITOLO II-TER - ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING E TRA SEDI DI NEGOZIAZIONE E INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING
 
Capo I - Autorità nazionali competenti
Art. 90-bis - Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica
Art. 90-ter - Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading
 
Capo II - Diritto di accesso e accordi
Art. 90-quater - Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera
Art. 90-quinquies - Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera
Art. 90-sexies - Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento
 
Capo III - Vigilanza
Art. 90-septies - Poteri di vigilanza
 
Capo III - Disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato
Art. 90 - Gestione accentrata dei titoli di Stato
   
PARTE IV - DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI
  
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 91 - Poteri della Consob
Art. 91-bis - Comunicazione dello Stato membro d’origine
Art. 92 - Parità di trattamento
Art. 93 - Definizione di controllo
 
TITOLO II - APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
 
Capo I - Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita
Art. 93-bis - Definizioni
 
Sezione I - Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti
Art. 94 - Prospetto d'offerta 
Art. 94-bis - Approvazione del prospetto
Art. 95 - Disposizioni di attuazione 
Art. 95-bis - Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione
Art. 96 - Bilanci dell'emittente
Art. 97 - Obblighi informativi
Art. 98 - Validità comunitaria del prospetto
Art. 98-bis - Emittenti di Paesi extracomunitari
 
Sezione II - Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti
Art. 98-ter - Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e prospetto
Art. 98-quater - Disposizioni di attuazione
Art. 98-quinquies - Obblighi informativi
Art. 98-sexies - Obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni
 
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 99 - Poteri della Consob
Art. 100 - Casi di inapplicabilità
Art. 100-bis - Circolazione dei prodotti finanziari
Art. 100-ter - Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali
Art. 101 - Attività pubblicitaria
 
Capo II - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
 
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 101-bis - Definizioni e ambito applicativo
Art. 101-ter - Autorità di vigilanza e diritto applicabile
Art. 102 - Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi
Art. 103 - Svolgimento dell'offerta
Art. 104 - Difese
Art. 104-bis - Regola di neutralizzazione
Art. 104-ter - Clausola di reciprocità
 
Sezione II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
Art. 105 - Disposizioni generali
Art. 106 - Offerta pubblica di acquisto totalitaria
Art. 107 - Offerta pubblica di acquisto preventiva
Art. 108 - Obbligo di acquisto
Art. 109 - Acquisto di concerto
Art. 110 - Inadempimento dagli obblighi
Art. 111 - Diritto di acquisto
Art. 112 - Disposizioni di attuazione
 
TITOLO III - EMITTENTI
 
Capo I - Informazione societaria
Art. 113 - Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari
Art. 113-bis - Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti
Art. 113-ter - Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate
Art. 114 - Comunicazioni al pubblico
Art. 114-bis - Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori
Art. 115 - Comunicazioni alla Consob
Art. 115-bis - Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate
Art. 116 - Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
Art. 117 - Informazione contabile
Art. 117-bis - Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate
Art. 117-ter - Disposizioni in materia di finanza etica
Art. 118 - Casi di inapplicabilità
Art. 118-bis - Controllo sulle informazioni fornite al pubblico
 
Capo II - Disciplina delle società con azioni quotate
Art. 119 - Ambito di applicazione
 
Sezione I - Assetti proprietari
Art. 120 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
Art. 121 - Disciplina delle partecipazioni reciproche
Art. 122 - Patti parasociali
Art. 123 - Durata dei patti e diritto di recesso
Art. 123-bis - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
Art. 123-ter - Relazione sulla remunerazione
Art. 124 - Casi di inapplicabilità
 
Sezione I-bis - Informazioni sull'adesione a codici di comportamento
Art. 124-bis - Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento (abrogato)
Art. 124-ter - Informazione relativa ai codici di comportamento
 
Sezione II - Diritti dei soci .
Art. 125 - Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza (abrogato)
Art. 125-bis - Avviso di convocazione dell’assemblea
Art. 125-ter - Relazioni sulle materie all’ordine del giorno
Art. 125-quater - Sito Internet
Art. 126 - Convocazioni successive alla prima
Art. 126-bis - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera
Art. 127 - Voto per corrispondenza o per via elettronica
Art. 127-bis - Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso
Art. 127-ter - Diritto di porre domande prima dell’assemblea
Art. 127-quater - Maggiorazione del dividendo
Art. 127-quinquies - Maggiorazione del voto
Art. 127-sexies - Azioni a voto plurimo
Art. 128 - Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (abrogato)
Art. 129 - Azione sociale di responsabilità (abrogato)
Art. 130 - Informazione dei soci
Art. 131 - Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni (abrogato)
Art. 132 - Acquisto di azioni proprie e della società controllante
Art. 133 - Esclusione su richiesta dalle negoziazioni
Art. 134 - Aumenti di capitale
 
Sezione II-bis - Società cooperative
Art. 135 - Percentuali di capitale
Art. 135-bis - Disciplina delle società cooperative
Art. 135-ter - Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (abrogato)
Art. 135-quater - Assemblea straordinaria (abrogato)
Art. 135-quinqies - Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea (abrogato)
Art. 135-sexies - Relazioni finanziarie (abrogato)
Art. 135-septies - Relazioni di revisione (abrogato)
Art. 135-octies - Proposte di aumento di capitale (abrogato)
 
Sezione II-ter - Deleghe di voto
Art. 135-novies - Rappresentanza nell’assemblea
Art. 135-decies - Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti
Art. 135-undecies - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate
Art. 135-duodecies - Società cooperative
 
Sezione III - Sollecitazione di deleghe
Art. 136 - Definizioni
Art. 137 - Disposizioni generali
Art. 138 - Sollecitazione
Art. 139 - Requisiti del committente
Art. 140 - Soggetti abilitati alla sollecitazione
Art. 141 - Associazioni di azionisti
Art. 142 - Delega di voto
Art. 143 - Responsabilità
Art. 144 - Svolgimento della sollecitazione e della raccolta
 
Sezione IV - Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni
Art. 145 - Emissioni delle azioni
Art. 146 - Assemblea speciale
Art. 147 - Rappresentante comune
Art. 147-bis - Assemblee di categoria
 
Sezione IV-bis - Organi di amministrazione
Art. 147-ter - Elezione e composizione del consiglio di amministrazione
Art. 147-quater - Composizione del consiglio di gestione
Art. 147-quinquies - Requisiti di onorabilità
 
Sezione V - Organi di controllo
Art. 148 - Composizione
Art. 148-bis - Limiti al cumulo degli incarichi
Art. 149 - Doveri 
Art. 150 - Informazione 
Art. 151 - Poteri 
Art. 151-bis - Poteri del consiglio di sorveglianza
Art. 151-ter - Poteri del comitato per il controllo sulla gestione
Art. 152 - Denunzia al tribunale
Art. 153 - Obbligo di riferire all'assemblea
Art. 154 - Disposizioni non applicabili
 
Sezione V-bis - Informazione finanziaria
Art. 154-bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Art. 154-ter - Relazioni finanziarie
Art. 154-quater - Trasparenza dei pagamenti ai governi
 
Sezione VI - Revisione legale dei conti
Art. 155 - Attività di revisione contabile
Art. 156 - Relazioni di revisione
Art. 157 - Effetti dei giudizi sui bilanci
Art. 158 - Proposte di aumento di capitale
Art. 159 - Conferimento e revoca dell'incarico
Art. 160 - Incompatibilità (abrogato)
Art. 161 - Albo speciale delle società di revisione (abrogato)
Art. 162 - Vigilanza sulle società di revisione (abrogato)
Art. 163 - Provvedimenti della Consob (abrogato)
Art. 164 - Responsabilità (abrogato)
Art. 165 - Revisione contabile dei gruppi (abrogato)
Art. 165-bis - Società che controllano società con azioni quotate (abrogato)
 
Sezione VI-bis - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria
Art. 165-ter - Ambito di applicazione
Art. 165-quater - Obblighi delle società italiane controllanti
Art. 165-quinquies - Obblighi delle società italiane collegate
Art. 165-sexies - Obblighi delle società italiane controllate
Art. 165-septies - Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione
 
PARTE V - SANZIONI 
 
TITOLO I - SANZIONI PENALI
 
Capo I - Intermediari e mercati
Art. 166 - Abusivismo
Art. 167 - Gestione infedele
Art. 168 - Confusione di patrimoni
Art. 169 - Partecipazioni al capitale
Art. 170 - Gestione accentrata di strumenti finanziari
Art. 170-bis - Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob
Art. 171 - Tutela dell'attività di vigilanza (abrogato)
 
Capo II - Emittenti
Art. 172 - Irregolare acquisto di azioni
Art. 173 - Omessa alienazione di partecipazioni
Art. 173-bis - Falso in prospetto
Art. 174 - False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob (abrogato)
 
Capo III - Revisione contabile
Art. 174-bis - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (abrogato)
Art. 174-ter - Corruzione dei revisori (abrogato)
Art. 175 - Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (abrogato)
Art. 176 - Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate (abrogato)
Art. 177 - Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (abrogato)
Art. 178 - Compensi illegali (abrogato)
Art. 179 - Disposizioni comuni (abrogato)
 
TITOLO I-BIS - ABUSO DI INFORMAZIONIPRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
 
Capo I - Disposizioni generali  
Art. 180 - Definizioni
Art. 181 - Informazione privilegiata
Art. 182 - Ambito di applicazione
Art. 183 - Esenzioni
 
Capo II - Sanzioni penali
Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
Art. 185 - Manipolazione del mercato
Art. 186 - Pene accessorie
Art. 187 - Confisca
 
Capo III - Sanzioni amministrative
Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate
Art. 187-ter - Manipolazione del mercato
Art. 187-quater - Sanzioni amministrative accessorie
Art. 187-quinquies - Responsabilità dell'ente
Art. 187-sexies - Confisca
Art. 187-septies - Procedura sanzionatoria
 
Capo IV - Poteri della Consob
Art. 187-octies - Poteri della Consob
Art. 187-novies - Operazioni sospette
 
Capo V - Rapporti tra procedimenti
Art. 187-decies - Rapporti con la magistratura
Art. 187-undecies - Facoltà della Consob nel procedimento penale
Art. 187-duodecies - Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione
Art. 187-terdecies - Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale
Art. 187-quaterdecies - Procedure consultive
 
TITOLO II - SANZIONI AMMINISTRATIVE
 
Art. 187-quinquiesdecies - Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob
Art. 188 - Abuso di denominazione
Art. 189 - Partecipazioni al capitale
Art. 190 - Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati
Art. 190.1 - Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari
Art. 190.2 - Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014
Art. 190-bis - Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari
Art. 190-ter - Altre violazioni in tema di attività riservate
Art. 191 - Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita
Art. 192 - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
Art. 192-bis - Informazioni sul governo societario
Art. 192-ter - Ammissione alle negoziazioni
Art. 192-quater - Obbligo di astensione
Art. 193 - Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale
Art. 193-bis - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria
Art. 193-ter - Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012
Art. 193-quater - Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012
Art. 193-quinquies - Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014
Art. 194 - Deleghe di voto
Art. 194-bis - Criteri per la determinazione delle sanzioni
Art. 194-ter - Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili
Art. 194-quater - Ordine di porre termine alle violazioni
Art. 194-quinquies - Pagamento in misura ridotta
Art. 194-sexies - Condotte inoffensive
Art. 194-septies - Dichiarazione pubblica
Art. 195 - Procedura sanzionatoria
Art. 195-bis - Pubblicazione delle sanzioni
Art. 195-ter - Comunicazione all’ABE e all’AESFEM sulle sanzioni applicate
Art. 195-quater - Sanzioni in caso di risoluzione
Art. 196 - Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
Art. 196-bis - Disposizioni di attuazione
 
PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
Art. 197 - Personale della Consob
Art. 198 - Girata di titoli azionari
Art. 199 - Società fiduciarie
Art. 200 - Intermediari già autorizzati
Art. 201 - Agenti di cambio
Art. 202 - Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa
Art. 203 - Contratti a termine
Art. 204 - Gestione accentrata
Art. 205 - Quotazioni di prezzi
Art. 206 - Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa
Art. 207 - Patti parasociali
Art. 208 - Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile
Art. 209 - Società di revisione
Art. 210 - Modifiche al codice civile
Art. 211 - Modifiche al T.U. bancario
Art. 212 - Disposizioni in materia di privatizzazioni
Art. 213 - Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa
Art. 214 - Abrogazioni
Art. 215 - Disposizioni di attuazione
Art. 216 - Entrata in vigore
 
ALLEGATO
 
SEZIONE A - Attività e servizi di investimento
SEZIONE B - Servizi accessori
SEZIONE C - Strumenti finanziari

PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

c) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la Borsa;

d) "IVASS": l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni[2];

d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010[3];

e) "società di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia[4];

f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia[5];

g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario[6];

h) "imprese di investimento": le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l’Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni[7];

i-bis) "società di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi[8];

i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato[9];

j) "fondo comune di investimento": l’Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore[10];

k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata[11];

k-bis) "Oicr aperto": l’Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d’offerta dell’Oicr[12];

k-ter) "Oicr chiuso": l’Oicr diverso da quello aperto[13];

l) "Oicr italiani": i fondi comuni d’investimento, le Sicav e le Sicaf[14];

m) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE[15];

m-bis) “Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE” (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia[16];

m-ter) “Oicr alternativo italiano” (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE[17];

m-quater) “FIA italiano riservato”: il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39[18];

m-quinquies) “Oicr alternativi UE (FIA UE)”: gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia[19];

m-sexies) “Oicr alternativi non UE (FIA non UE)”: gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all’UE[20];

m-septies) “fondo europeo per il venture capital” (EuVECA): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013[21];

m-octies) “fondo europeo per l’imprenditoria sociale” (EuSEF); l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013[22];

m-novies) “Oicr feeder”: l’Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell’Oicr master[23];

m-decies) “Oicr master”: l’Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività[24];

m-undecies) “investitori professionali”: i clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies[25];

m-duodecies) “investitori al dettaglio”: gli investitori che non sono investitori professionali[26];

n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi[27];

o) "società di gestione del risparmio" (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio[28];

o-bis) "società di gestione UE": la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più OICVM[29];

p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più FIA[30];

q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all’UE, che esercita l’attività di gestione di uno o più FIA[31];

q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF[32];

q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato nel paese di origine dell’Oicr ad assumere l’incarico di depositario[33];

q-quater) "depositario dell’Oicr master o dell’Oicr feeder": il depositario dell’Oicr master o dell’Oicr feeder ovvero, se l’Oicr master o l’Oicr feeder è un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario[34];

q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf[35];

r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia con succursale in Italia,nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento[36];

r-bis) “Stato di origine della società di gestione UE”: lo Stato dell’UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale[37];

r-ter) “Stato di origine dell’Oicr”: Stato dell’UE in cui l’Oicr è stato costituito[38];

r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al merito creditizio di un'entità, così come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009[39];

r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale[40];

s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine[41];

t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati[42];

u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari[43];

v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari[44];

w) “emittenti quotati”: i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l’emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato[45];

w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252[46];

w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all’articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014[47];

w-bis.2) «prodotto d’investimento al dettaglio preassemblato » o «PRIP»: un investimento ai sensi dell’articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014[48];

w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014[49];

w-bis.4) «ideatore di prodotti d’investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all’articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014[50];

w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all’articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014[51];

w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell’articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014[52].

w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente[53].

w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":

1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia[54];

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia[55];

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, che hanno scelto l’Italia come Stato membro d’origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d’origine resta valida salvo che l’emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d’origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta[56];

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell’Unione europea, o salvo che l’emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera[57];

4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d’origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l’Italia come nuovo Stato membro d’origine[58] / [59];

w-quater.1) “PMI”: fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all’acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l’elenco delle PMI tramite il proprio sito internet [60];

w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni[61];

w-sexies) “provvedimenti di risanamento”: i provvedimenti con cui sono disposte:

1) l’amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;

2) le misure adottate ai sensi dell’articolo 60-bis.4;

3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati comunitari[62];

w-septies) “depositari centrali di titoli”: i soggetti indicati nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli[63].

1-bis. Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;

d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure[64].

1-ter. Per “strumenti del mercato monetario” si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali[65].

2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

a) valori mobiliari;

b) strumenti del mercato monetario;

c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

i) contratti finanziari differenziali;

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini[66].

2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, individua:

a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;

b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine[67].

3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d) [68].

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. “roll-over”). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell’articolo 18, comma 5[69].

5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione[70].

5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l’attività di market maker[71].

5-ter. Per “internalizzatore sistematico” si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione[72].

5-quater. Per “market maker” si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti[73].

5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti[74].

5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione) [75].

5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione[76].

5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l’incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti[77].

5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali" si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI[78].

5-decies. Per “start-up innovativa” si intende la società definita dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179[79].

5-undecies. Per “piccola e media impresa innovativa” o “PMI innovativa” si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3[80].

5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa[80-bis].

6. Per "servizi accessori" si intendono:

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi[81];

b) la locazione di cassette di sicurezza;

c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari[82];

g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;

g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati[83].

6-bis. Per “partecipazioni” si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile[84].

6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti[85].

6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti[86].

Art. 2
(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

2. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.

2-bis. Le Autorità indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d'intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti[87].

3. La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri[88].

Art. 3
(Provvedimenti)

1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio sito internet e dalla CONSOB, in formato elettronico, nel proprio Bollettino[89].

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze[90], in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.

Art. 4[90-bis]
(Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)

1. La Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio[91].

2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea[92].

2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere[93].

2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d’Italia trasmette le informazioni contestualmente all’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea che le ha richieste e alla Consob[94].

3. La Banca d'Italia e la Consob possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari[95].

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia e dalla Consob ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell’economia e delle finanze, senza il consenso dell’autorità che le ha fornite[96].

5. La Banca d'Italia e la Consob possono scambiare informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

c) con le controparti centrali e i depositari centrali[97];

d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento dei mercati da esse gestiti.

5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio[98].

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d’Italia e alla Consob di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un’indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d’Italia e della Consob durante l’espletamento dell’indagine [99].

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni[100].

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze[101]. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della Consob, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti della Consob, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla Consob, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea e con l’AESFEM, la Consob e la Banca d’Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d’intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall’Autorità giudiziaria, per i reati di cui all’articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all’AESFEM, ai sensi dell’articolo 195-ter, comma 1-bis[102].

13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d’Italia possono richiedere informazioni all’autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis[103].

Art. 4-bis
(Individuazione dell'autorità competente e delle autorità competenti settoriali  ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito)

1. La Consob è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.

2. La Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la Covip sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa[104].

Art. 4-ter
(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap))

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.

2. La Consob è l’autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.

4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob.

5. La Consob è l’autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell’Unione europea, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.

6. Al fine di coordinare l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell’esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

7. La Banca d’Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall’articolo 187-octies[105].

Art. 4-quater [106]
(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012)

1. …omissis… [107]

2. …omissis… [108]

2-bis. La Banca d’Italia, la Consob, l’IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza[109].

3. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 2-bis, la Consob è l’autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza[110].

4. …omissis… [111]

5. …omissis… [112]

Art. 4-quinquies
(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF))

1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d’Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo.

2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta dell’albo di cui all’articolo 35, tenuto dalla Banca d’Italia. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.

3. La Banca d’Italia è l’autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 346/2013. Essa riceve inoltre la comunicazione circa l’intenzione di prevedere un nuovo domicilio per lo stabilimento di un Oicr, prevista dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013.

4. La Consob effettua le notifiche previste dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformità con la disciplina dei regolamenti stessi.

5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d’origine, la notifica prescritta dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti. La Consob è l’autorità competente a ricevere tale notifica.

6. Nel caso di superamento della soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF può essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dell’UE.

7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonché dei regolamenti indicati al comma1, la Banca d’Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell’articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto legislativo[113].

Art. 4-sexies
(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs))

1. La Consob e l’IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d’indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l’autorità competente:

a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a) , per gli intermediari assicurativi ivi indicati;

b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli investitori o l’integrità e l’ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b) , per gli intermediari assicurativi ivi indicati;

c) a ricevere dall’ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonché la notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell’articolo 10 del regolamento medesimo.

3. Ai fini di cui al comma 1, l’IVASS è l’autorità competente:

a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP, o vendono i PRIIP, nel caso di prodotti distribuiti dagli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la tutela degli investitori o l’integrità e l’ordinato funzionamento dei mercati nel caso di prodotti distribuiti dagli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilità del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte, nonché per quanto riguarda i rischi inerenti alla stabilità delle imprese di assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione medesime.

4. La Consob e l’IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell’articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d’intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l’IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell’articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014.

5. La Consob, sentita l’IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera c) e all’articolo 4-decies, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.

6. L’IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3.

7. La Consob e l’IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e 3[114].

Art. 4-septies
(Poteri d’intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014)

1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall’articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dall’articolo 9, dall’articolo 10, paragrafo 1, dall’articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, o in caso di mancata notifica alla Consob del documento concernente le informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso ai sensi dell’articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative, la Consob o l’IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis:

a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP;

b) vietare l’offerta;

c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.

2. La Consob e l’IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 195-bis.

4. Ai provvedimenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. La Consob e l’IVASS adottano, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies e sentita l’altra autorità, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari delle disposizioni stesse[115].

Art. 4-octies
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014)

1. L’articolo 8 -bis si applica anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 1286/2014 che devono essere messe in atto da parte dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo in conformità alle prescrizioni dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento stesso, tenendo a tal fine conto anche dell’obiettivo di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli ideatori di PRIIP e sulle persone che vendono PRIIP o che forniscono consulenza su PRIIP.

2. Le imprese di assicurazione mettono in pratica le procedure di segnalazione interne di cui al comma 1 in conformità alle disposizione attuative adottate dall’IVASS, sentita la Consob.

Art. 4-novies
(Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza)

1. La Consob e l’IVASS, ciascuna secondo le rispettive competenze, definite ai sensi dell’articolo 4-sexies , mettono in atto i meccanismi efficaci di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riferimento alle segnalazioni che si riferiscono a:

a) violazioni effettive o potenziali delle norme del regolamento (UE) n. 1286/2014;

b) violazioni effettive o potenziali delle norme dell’articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative;

c) la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4-septies.

2. Le disposizioni previste nell’articolo 8 -ter , commi 2, 3 e 4, si applicano anche alle segnalazioni alla Consob e all’IVASS dei fatti indicati al comma 1, lettere a), b) e c) , effettuate in conformità all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014[116].

Art. 4-decies
(Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP)

1. L’ideatore di PRIIP, o la persona che vende PRIIP, notificano alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia.

2. L’obbligo di notifica di cui al comma 1 si applica anche alle versioni riviste del documento contenente le informazioni chiave da predisporre in ottemperanza all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014[117].

PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Vigilanza

Art. 5
(Finalità e destinatari della vigilanza)

1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:

a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;

b) la tutela degli investitori;

c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;

d) la competitività del sistema finanziario;

e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria[118].

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari[119].

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti[120].

4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3[121].

5. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

5-bis. La Banca d’Italia e la Consob, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d’intesa, avente ad oggetto:

a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza[122].

5-ter. Il protocollo d’intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d’Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all’articolo 6, comma 2 bis[123].

Art. 6
(Vigilanza regolamentare)

01. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d’Italia e la Consob osservano i seguenti principi:

a) valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati;

b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana;

d) agevolazione dell’innovazione e della concorrenza[124].

02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d’Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;

b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l’emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia[125].

03. La Banca d’Italia e la Consob comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea[126].

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

a) gli obblighi delle Sim e delle Sgr in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione[127];

b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle Sgr, nonché degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela[128];

c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l’applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l’integrità del mercato finanziario;

3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;

6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell’Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni[129].

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni[130].

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) trasparenza, ivi inclusi:

1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all’impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall’impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;

2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;

3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all’esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall’impresa;

3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE[131];

b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;

2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;

3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;

4) l’obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'Oicr;

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi[132].

2-bis. La Banca d’Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione[133];

b) continuità dell’attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione della funzione di cui alla lettera e);

d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio;

e) controllo della conformità alle norme;

f) gestione del rischio dell’impresa;

g) audit interno;

h) responsabilità dell’alta dirigenza;

i) trattamento dei reclami;

j) operazioni personali;

k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;

l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;

m) conservazione delle registrazioni;

n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi[134].

2-ter. Per l’esercizio della vigilanza, nellematerie di cui al comma 2-bis, sono competenti:

a) la Banca d’Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);

b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l) m) e n);

c) la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k) [135].

2-quater. La Consob, sentita la Banca d’Italia, individua con regolamento:

a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;

b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all’articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);

c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;

d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:

1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all’articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;

3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati;

4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;

5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione europea[136].

2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d’Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonché i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta[137].

2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta[138].

2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 2-bis, lettera a), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge[139].

2-octies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 2-bis, lettera a), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria[140].

2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi[141].

Art. 7
(Interventi sui soggetti abilitati)

1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale[142];

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti[143].

2. La Banca d'Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonché di una o più categorie di essi[144].

2-bis. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere[145].

3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di Oicr.

Art. 7-bis
(Riserve di capitale)

1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento UE n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di investimento extracomunitarie[146].

Art. 8
(Vigilanza informativa)

1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi[147].

1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106[148].

1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale[149].

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti[150].

3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri[151].

4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli Oicr[152].

5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le Sim, le società di gestione del risparmio, le Sicav o le Sicaf o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario[153].

5-bis. La Consob, nell’ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall’articolo 187-octies. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall’articolo 187-octies, comma 3, lettera c) [154].

6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento[155].

Art. 8-bis
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

1. I soggetti abilitati e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta.

2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a:

a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

4. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applica con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

5. La Banca d'Italia e la Consob emanano, con regolamento congiunto, le disposizioni attuative del presente articolo[156].

Art. 8-ter
(Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob)

1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

2. La Banca d'Italia e la Consob tengono conto dei criteri previsti all'articolo 8-bis, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

3. La Banca d'Italia e la Consob si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.

4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 8-bis, commi 3 e 4[157].

Art. 9 [158]
(Revisione legale)

1. Alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf si applica l'articolo 159, comma 1[159].

2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.

Art. 10
(Vigilanza ispettiva)

1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati[160].

1-bis. La Consob può richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruità è valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato[161].

1-ter. La Banca d'Italia e la Consob possono effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari anche presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale[162].

2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza[163].

3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche[164].

4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche[165].

5. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, nell’ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori[166].

Art. 11
(Composizione del gruppo)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f) [167];

a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o una società di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b);

b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera b-bis), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:

1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una Sim o da una società di gestione del risparmio;

2) controllano, direttamente o indirettamente, una Sim o una società di gestione del risparmio[168].

1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob[169].

Art. 12
(Vigilanza sul gruppo)

1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), 1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g). Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare[170].

1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1[171].

2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata[172].

3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la Sim o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni[173].

3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) [174].

4. …omissis…[175]

5. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze:

a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);

b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);

b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere a) e b), limitatamente alle finalità ivi richiamate[176].

5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) [177].

5-ter. La Banca d'Italia può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere[178].

5-quater. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi[179].

5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale[180].

5-sexies. Alla società capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-septies e 2-octies, e 7, commi 1 e 1-bis[181].

Capo II
Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Art. 13
(Esponenti aziendali)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:

a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;

d) i criteri di correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;

f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza.

5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti con regolamento congiunto, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica[182].

Art. 14
(Partecipanti al capitale)

1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:

a) i requisiti di onorabilità;

b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare;

c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1.

6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

7. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

8. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob[183].

Art. 15
(Acquisizione e cessione di partecipazioni) [184]

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società[185].

2. La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 13, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione[186].

3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società[187].

4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.

5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:

a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;

b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;

c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni, nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2[188].

Art. 16
(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione) [189]

1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2[190].

2. La Banca d'Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti a una partecipazione qualificata in una Sim, in una società di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf, quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza[191].

3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

4. La Banca d'Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato[192].

Art. 17 [193]
(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)

1. La Banca d'Italia e la Consob, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

a) alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione[194];

b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

c) agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle Sim, nelle società di gestione del risparmio, nelle Sicav e nelle Sicaf, l'indicazione dei soggetti controllanti[195];

d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiducianti.

TITOLO II
SERVIZI E ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
[196]

Capo I
Soggetti e autorizzazione

Art. 18
(Soggetti)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche[197].

2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le Sgr possono, altresì, prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall’articolo 1, comma 5, lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le società di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine[198].

3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis)[199].

3-bis. Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera g) [200].

4. Le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze[201], con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob:

a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività[202] [203];

b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie[204].

Art. 18-bis [205]
(Consulenti finanziari autonomi) [206]

1. La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, ed iscritte nell’albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l’iscrizione nell’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative[207].

2. …omissis…[208]

3. …omissis…[209]

4. …omissis…[210]

5. …omissis…[211]

6. L’[organismo] di cui al comma 2[212]:

a) provvede all’iscrizione nell’albo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare l’attività di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;

b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7;

c) per i casi di violazione delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravità dell’infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall’albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;

d) svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo;

e) può richiedere agli iscritti nell’albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati;

f) può effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale.

7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell’albo e alle relative forme di pubblicità;

b) alla iscrizione nell’albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell’albo;

c) alle cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che gli iscritti nell’albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;

e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dagli iscritti nell’albo;

f) all’attività dell’organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;

g) all’aggiornamento professionale degli iscritti.

8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c), è ammesso ricorso, da parte dell’interessato, alla Consob, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.

9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8 è ammessa opposizione da parte dell’interessato dinnanzi alla Corte d’Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 195.

10. La Consob può richiedere all’organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l’organismo.

11. In caso di inerzia o malfunzionamento dell’organismo la Consob propone motivatamente al Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione dei provvedimenti più opportuni, e, per i casi più gravi, lo scioglimento dell’organismo e la nomina di un commissario[213].

Art. 18-ter
(Società di consulenza finanziaria)

1. A decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell’albo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo[214].

Art. 19
(Autorizzazione)

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando ricorrono le seguenti condizioni:[215]

a) sia adottata la forma di società per azioni;

b) la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”;

c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia[216];

e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l’illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l’esercizio dell’attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonché una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l’illustrazione dell’eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali[217];

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13[218];

g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2[219];

h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento[220].

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la Sim non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi e delle attività autorizzati[221].

3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d’Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all’autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1[222].

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario[223].

Art. 20
(Albo)

1. La Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo[224].

2. La Consob comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

Capo II
Svolgimento dei servizi e delle attività
[225]

Art. 21
(Criteri generali)

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;

b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività[226].

1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:

a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;

b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;

c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati[227].

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Art. 22
(Separazione patrimoniale)

1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla Sgr, dalla società di gestione UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi[228].

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub‑depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la Sgr, la società di gestione UE, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la Sgr e la società di gestione UE non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo[229].

Art. 23
(Contratti)

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo[230].

2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario[231].

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile[232].

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Art. 24
(Gestione di portafogli) [233]

1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:

a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;

c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob[234].

2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Art. 25
(Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)

1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attività possono operare nei mercati regolamentati italiani.

2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla società di gestione ai sensi dell’articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:

a) soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità;

b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione;

c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;

d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.

3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l’integrità dei mercati[235].

Art. 25-bis [236]
(Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione)

1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione[237].

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1[238].

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2.

4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2[239].

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile[240].

6. L'Ivass e la Consob si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza[241].

Capo III
Operatività transfrontaliera

Art. 26
(Succursali e libera prestazione di servizi di Sim)

1. Le Sim possono operare:

a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato nel comma 2;

b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:

a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;

b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi[242].

3. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti Autorità dello Stato ospitante e il parere della Consob.

Art. 27
(Imprese di investimento comunitarie)

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione[243].

2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità competente dello Stato d'origine[244].

3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ivi incluse le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica[245].

4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica[246].

Art. 28
(Imprese di investimento extracomunitarie)

1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:

a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f);

b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e delle attività dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia[247];

c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le Sim;

d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d'origine;

e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica[248].

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali[249].

Art. 29
(Banche)

1. Alla prestazione all'estero di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario[250].

Capo IV
Offerta fuori sede

Art. 30
(Offerta fuori sede)

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività[251].

2. Non costituisce offerta fuori sede:

a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;

b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze[252].

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis) [253];

b) dalle Sgr, dalle società di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr[254].

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis)[255].

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia[256].

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede[257].

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione[258].

Art. 31
(consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) [259]

1. Per l’offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica[260].

2. E' consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto[261].

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale[262].

4. E’ istituito l’albo unico dei consulenti finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell’albo provvede un organismo[263] costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L’organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l’iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l’organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall’albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo. L’organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima[264].

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze[265], con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative[266].

6. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause di incompatibilità;

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

f) all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa Consob;

l) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede [267].

7. La [Consob][268] può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari[269].

Art. 32
(Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari) [270]

1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari[271].

Capo IV-bis[272]
Tutela degli investitori

Art. 32-bis
(Tutela degli interessi collettivi degli investitori)

1. Le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.

Art. 32-ter
(Risoluzione stragiudiziale di controversie)

1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell’articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino all’istituzione di tali procedure, si applica l’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

TITOLO III
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Capo I[273]
Soggetti autorizzati e attività esercitabili

Art. 32-quater
(Riserva di attività)

1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico;

b) alle Banche centrali nazionali;

c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici;

d) alle società di partecipazione finanziaria, intese come società che detengono partecipazioni in una o più imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l’esercizio del controllo, dell’influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che:

1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione europea; oppure

2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari;

e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all’impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori;

f) alle società di cartolarizzazione dei crediti;

g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

3. La Banca d’Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.

Art. 33
(Attività esercitabili)

1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.

2. Le Sgr possono altresì:

a) prestare il servizio di gestione di portafogli;

b) istituire e gestire fondi pensione;

c) svolgere le attività connesse o strumentali;

d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di Oicr gestiti;

e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;

f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia;

g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.

3. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l’offerta di azioni proprie; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali.

4. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell’articolo 6, comma 2-bis, ferma restando la responsabilità della Sgr, della Sicav e della Sicaf nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati.

5. La Banca d’Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.

Capo I-bis[274]
Disciplina dei soggetti autorizzati

Sezione I
Società di gestione del risparmio

Art. 34
(Autorizzazione della società di gestione del risparmio)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni[275]:

a) sia adottata la forma di società per azioni;

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13[276];

e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2[277];

f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.

Art. 35
(Albo)

1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo[278].

2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1[279].

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Sezione II[280]
Sicav e Sicaf

Art. 35-bis
(Costituzione)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:

a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13[281];

e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2[282];

f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso.

g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

h) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento:

a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

b) individua la documentazione che i soci fondatori sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav e alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf procedono alla costituzione della società ed ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.

5. La denominazione sociale della Sicav contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Alla Sicav e alla Sicaf non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti in natura.

6. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

Art. 35-ter
(Albi)

1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.

2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.

3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Art. 35-quater
(Capitale e azioni della Sicav)

1. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n.5).

2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile.

3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.

4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

5. Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.

6. Lo statuto della Sicav può prevedere:

a) limiti all'emissione di azioni nominative;

b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;

c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;

d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.

7. Alla Sicav non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, 2348, commi secondo e terzo, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile.

8. La Sicav non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.

Art. 35-quinquies
(Capitale e azioni della Sicaf)

1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile.

2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

3. Lo statuto della Sicaf indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.

4. Lo statuto della Sicaf può prevedere:

a) limiti all'emissione di azioni nominative;

b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;

c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;

d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo;

e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto dall’articolo 35-bis, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell’impegno dell’azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento.

5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39 non si applica, altresì, l’articolo 2356 del codice civile.

6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.

Art. 35-sexies
(Assemblea della Sicav)

1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.

3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma secondo, del codice civile è pubblicato anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma secondo, è fissato in trenta giorni.

Art. 35-septies
(Modifiche dello statuto)

1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav e della Sicaf non riservate.

2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav e della Sicaf non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.

Art. 35-octies
(Scioglimento e liquidazione volontaria)

1. Alle Sicav non si applica l'articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf.

2. Per le Sicav e le Sicaf, gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile,sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile e, per le Sicav, dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine.

3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario.

4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

6. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav e alla Sicaf si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.

Art. 35-novies
(Trasformazione)

1. Le Sicav che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano.

Sezione III[283]
Disposizioni comuni e deroghe

Art. 35-decies
(Regole di comportamento e diritto di voto)

1. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono i propri patrimoni:

a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato;

b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti;

c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli Oicr gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

d) assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, in conformità al diritto dell’Unione europea. In relazione ai FIA riservati, trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative;

e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 35-undecies
(Deroghe per i GEFIA italiani)

1. Per le finalità indicate dall’articolo 6, comma 01, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l’investimento iniziale, dall’applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis.

Art. 35-duodecies
(Valutazione del merito di credito)

1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.

2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli Oicr, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure adottati dai gestori ai sensi del comma 1 e valutano che l'utilizzo, nell'ambito delle politiche di investimento degli Oicr, dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito, sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi[284].

Capo II[285]
Oicr italiani

Sezione I
Fondi comuni di investimento

Art. 36
(Fondi comuni di investimento)

1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.

2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

3. La Sgr che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d’Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell’esigenza di assicurare la portabilità delle quote.

Art. 37
(Regolamento del fondo)

1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

2. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;

c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;

d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;

g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;

h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione;

i) se il fondo è un fondo feeder.

3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all’assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.

4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.

5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d'Italia non adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima preventivamente stabilito.

Sezione II
Sicav e Sicaf in gestione esterna

Art. 38
(Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13[286];

e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, posseggono i requisiti di onorabilità e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per l’adozione del divieto previsto dall'articolo 15, comma 2[287];

f) nello statuto è previsto:

1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;

2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a un gestore esterno e l'indicazione della società designata.

g) la stipula di un accordo tra il gestore, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell’articolo 41-bis, comma 2-bis.

2. Si applica l’articolo 35-bis, commi 3, 4, 5 e 6.

Sezione III
Disposizioni comuni

Art. 39
(Struttura degli Oicr italiani)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni.

c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima;

e) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo[288].

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall’articolo 43;

b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

c) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;

d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).

Sezione IV
Strutture master-feeder

Art. 40
(Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master–feeder)

1. La Banca d’Italia autorizza l’investimento dell’Oicr italiano feeder nell’Oicr master, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli Oicr master e degli Oicr feeder, che consentono la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti;

b) nel caso in cui l’Oicr master e l’Oicr feeder hanno lo stesso gestore, quest’ultimo adotta norme interne di comportamento che assicurano la medesima disponibilità di documenti e informazioni di cui alla lettera a);

c) l’Oicr master e l’Oicr feeder possiedono le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2.

2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

a) la procedura di autorizzazione dell’investimento dell’Oicr feeder nell’Oicr master, nonché le informazioni e i documenti da fornire con l’istanza di autorizzazione;

b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1;

c) i requisiti dell’Oicr master e dell’Oicr feeder, nonché le regole ad essi applicabili;

d) le regole applicabili all’Oicr feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell’Oicr master, nonché le regole applicabili all’Oicr feeder e all’Oicr master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto;

e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la società di revisione legale, rispettivamente dell’Oicr master e dell’Oicr feeder, nonché tra tali soggetti e la Banca d’Italia, la Consob e le autorità competenti dell’Oicr master e dell’Oicr feeder UE e non UE.

3. Agli Oicr master e agli Oicr feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I, II, III e V del presente capo.

4. Agli OICVM UE master, che non commercializzano in Italia le proprie quote nei confronti di soggetti diversi dagli Oicr feeder, non si applica l’articolo 42, commi 1, 2, 3 e 4. Ai FIA master UE e non UE si applicano le disposizioni del capo II-ter.

5. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 9, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell’Oicr feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell’Oicr master nonché l’impatto delle irregolarità riscontrate nell’Oicr feeder. Nel caso in cui gli esercizi sociali dell’Oicr master e dell’Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell’Oicr master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio dell’Oicr feeder.

6. La Banca d’Italia e la Consob, in conformità alle disposizioni dell’UE, comunicano al gestore dell’Oicr feeder ovvero all’autorità competente dell’OICVM feeder UE i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo nei confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonché le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 8, comma 4, relative al gestore dell’Oicr master e all’Oicr master.

7. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

Sezione V
Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio

Art. 40-bis
(Fusione e scissione di Oicr)

1. La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca d’Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli Oicr oggetto dell’operazione o al contenuto dell’informativa ai partecipanti, in cui l’autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr è rilasciata in via generale.

2. Le Sgr mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d’Italia una relazione, redatta dal depositario ovvero da un revisore legale o da una società di revisione legale, che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell’eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

3. Le Sicav e le Sicaf coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli contenuti nel libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d’Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei medesimi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia. In assenza dell’autorizzazione prevista dal comma 1, non è possibile dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.

4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;

b) l’individuazione della data di efficacia dell’operazione e i criteri di imputazione dei costi dell’operazione;

c) l’informativa da rendere ai partecipanti;

d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;

e) l’oggetto delle attestazioni di conformità e della relazione previste dai commi 1 e 2;

f) i diritti dei partecipanti.

5. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

Art. 40-ter
(Fusione transfrontaliera di OICVM)

1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell’UE ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre all’articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.

2. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICVM italiano, l’autorizzazione alla fusione è rilasciata dalla Banca d’Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea.

3. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o incorporante sia un OICVM italiano, la Banca d’Italia può richiedere per tale OICVM la modifica dell’informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea.

4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.

Capo II-bis[289]
Operatività transfrontaliera dei gestori

Art. 41
(Operatività transfrontaliera delle Sgr)

1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per:

a) la prestazione negli Stati dell’UE delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l’istituzione di OICVM;

b) l’operatività in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter.

3. La Banca d’Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresì le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Ai fini dell’operatività delle Sgr in uno Stato non UE è necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

Art. 41-bis
(Società di gestione UE)

1. Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell’Unione europea, le società di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, le società di gestione UE possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell’Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine.

3. Le società di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonché le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d’Italia approva il regolamento del fondo ai sensi dell’articolo 37 o autorizza la Sicav a condizione che:

a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente comma;

b) la società di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;

c) la società di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

4. Qualora la Banca d’Italia intenda rifiutare l’approvazione del regolamento del fondo o l’autorizzazione della Sicav di cui al comma 3, consulta l’autorità competente dello Stato di origine della società di gestione UE.

5. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonché il contenuto dell’accordo tra la società di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c).

6. Le società di gestione UE che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all’articolo 35-decies. Alle società di gestione UE si applica l’articolo 8, comma 1.

Art. 41-ter
(GEFIA UE)

1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l’attività di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell’UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d'Italia sia informata dall'autorità competente dello Stato di origine. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.

2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c), e le seguenti condizioni:

a) sono autorizzati a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono istituire e gestire in Italia;

b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo ad assicurare a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento il contenuto dell’accordo tra la società di gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b).

4. I GEFIA UE che svolgono le attività previste dal comma 1 e dal capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste dall’articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottati in attuazione dell’articolo 6, comma 2-bis, lettera l). Ai GEFIA UE si applica l’articolo 8, comma 1.

Art. 41-quater
(GEFIA non UE)

1. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell’UE dei FIA gestiti, quando l’Italia è, ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo Stato di riferimento. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle suddette società. La Banca d’Italia iscrive i GEFIA non UE autorizzati in un’apposita sezione dell’albo previsto dall’articolo 35. La Banca d'Italia comunica alla Consob le avvenute iscrizioni.

2. Ai GEFIA non UE autorizzati in un altro Stato dell’UE che intendono gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali si applica, in quanto compatibile, l’articolo 41-ter.

3. I GEFIA non UE che svolgono le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, rispettano le norme di condotta previste dall’articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottate in attuazione dell’articolo 6, comma 2-bis, lettera l). Alle succursali italiane di GEFIA non UE si applica l’articolo 8, comma 1.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:

a) le condizioni e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1;

b) le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le condizioni e le procedure che i GEFIA non UE autorizzati in Italia rispettano per operare in via transfrontaliera negli Stati dell’UE in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto dal capo II-ter.

Capo II-ter[290]
Commercializzazione di Oicr

Art. 42
(Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE)

1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine dell’OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell’UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. Con il medesimo regolamento la Consob determina le modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attività concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote.

2. Alle società di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell’articolo 41-bis.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:

a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite;

b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni.

4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

Art. 43
(Commercializzazione di FIA riservati)

1. La commercializzazione di FIA è l’offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell’UE.

2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati.

3. La notifica contiene:

a) la lettera di notifica, corredata del programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;

b) il regolamento o lo statuto del FIA;

c) l’identità del depositario del FIA;

d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa;

e) l’indicazione dello Stato d’origine dell’OICR master se l’OICR oggetto di commercializzazione è un OICR feeder;

f) se rilevante, l’indicazione dello Stato dell’UE diverso dall’Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate;

g) le informazioni sulle modalità stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei confronti di investitori professionali.

4. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica:

a) comunica alla Sgro al GEFIA non UE che può avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione è effettuata anche nei confronti dell’autorità competente dello Stato d’origine del FIA;

b) trasmette all’autorità competente dello Stato dell’UE diverso dall’Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica che include la documentazione prevista dal comma 3 e l’attestato di cui al comma 5. La Consob informa tempestivamente il gestore dell’avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica.

Il gestore non può avviare la commercializzazione prima della ricezione di tale comunicazione.

5. La Banca d’Italia esprime la propria intesa sui profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine all’adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, la Banca d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il gestore è autorizzato a gestire il FIA oggetto di notifica.

6. La Consob, sentita la Banca d’Italia, definisce con regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma 2.

7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non è possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca d'Italia, nell’ambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica.

8. La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39 , delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato membro di origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto nell’articolo 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, definisce con regolamento la procedura per la notifica prevista dal presente comma.

9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni.

Art. 44
(Commercializzazione di FIA non riservati)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all’articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.

2. Alla lettera di notifica è allegata la seguente documentazione:

a) il prospetto destinato alla pubblicazione;

b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione;

c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell’investimento ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l’assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori.

3. La Consob comunica al gestore che può iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando è verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non può avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione.

4. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina la procedura per la notifica prevista dal comma 1.

5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d’intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i gestori hanno completato le procedure previste dall’articolo 43;

b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;

c) la disciplina del depositario di FIA è equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati;

d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori ai sensi dell’articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell’UE vigenti che disciplinano la materia;

e) il modulo organizzativo adottato assicura in Italia l’esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori in conformità alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia;

f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell’investimento risultano complete, coerenti e comprensibili;

6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma 5.

7. All’offerta al pubblico e all’ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.

8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l’Italia è lo Stato membro d’origine, la notifica prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell’articolo 94, comma 1, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), è effettuata nel corso della procedura prevista dall’articolo 94-bis, comma 2. La comunicazione prevista dal comma 3 è effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto.

9. La Consob e la Banca d’Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10 nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori.

Capo II-quater[291]
Obblighi delle Sgr i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti

Art. 45
(Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate)

1. Le Sgr comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto in una società non quotata in conseguenza dell’acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da esse gestito. Tale comunicazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’operazione.

2. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE o non UE acquisiscono o detengono, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di una società non quotata, comunicano l’acquisizione del controllo, entro dieci giorni lavorativi:

a) alla società;

b) agli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione tramite la società non quotata ovvero tramite un registro a cui la Sgr può avere accesso;

c) alla Consob.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche:

a) alle Sgr i cui FIA acquisiscono, anche congiuntamente, una partecipazione rilevante in una società non quotata;

b) alle Sgr che gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di una società non quotata;

c) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di una società non quotata;

d) alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a), b) e c).

4. Ai fini del presente articolo, sono considerate società non quotate le società aventi sede legale nell’Unione europea non aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:

a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;

b) società veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o all’amministrazione di beni immobili.

5. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:

a) le modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dal comma 1;

b) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 2, nonché dei rappresentanti dei lavoratori della società non quotata ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;

c) il contenuto delle informazioni ulteriori da inserire nella relazione annuale della società non quotata controllata, nonché le modalità e i termini con cui la stessa è messa a disposizione dall’organo amministrativo ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi;

d) gli obblighi che le Sgr sono tenute ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività della società non quotata per un periodo di ventiquattro mesi dall’acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.

Art. 46
(Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente)

1. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti:

a) dell’emittente;

b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione tramite l’emittente ovvero tramite un registro a cui la Sgr può avere accesso;

c) della Consob.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l’acquisto da parte di una Sgr, individualmente o in accordo con altre Sgr, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un’emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche d’acquisto, secondo l’ordinamento dello Stato membro ove ha sede l’emittente.

3. Il presente articolo si applica anche:

a) alle Sgr che gestiscono uno o più FIA italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di un emittente;

b) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di un emittente;

c) alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e b).

4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:

a) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, nonché dei rappresentanti dei lavoratori dell’emittente;

b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;

c) gli obblighi che le Sgr sono tenute ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività dell’emittente per un periodo di ventiquattro mesi dall’acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.

5. Ai fini del presente articolo, sono considerate emittenti le società aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:

a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;

b) società veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o all’amministrazione di beni immobili.

Capo II-quinquies[292]
Oicr di credito

Art. 46-bis
(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani)

1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.

Art. 46-ter
(Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia)

1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il FIA UE è autorizzato dall’autorità competente dello stato membro d’origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;

b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;

c) le norme del paese d’origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L’equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l’autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l’osservanza.

2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d’Italia. Il FIA UE non può iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d’Italia può vietare l’investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.

3. Ai gestori si applica l’articolo 8, comma 1. La Banca d’Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e può prevedere altresì che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.

5. La Banca d’Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 46-quater
Altre disposizioni applicabili

1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell’articolo 128-bis , e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 4 del presente decreto.

2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.

Capo III[293]
Depositario

Art. 47
(Incarico di depositario)

1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l’incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell’Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.

2. L’incarico di depositario può essere assunto da banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, Sim e succursali italiane di imprese di investimento.

3. La Banca d’Italia autorizza l’esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l’assunzione dell’incarico.

4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione degli Oicr e forniscono, su richiesta della Banca d’Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.

Art. 48
(Compiti del depositario)

1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all’Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.

2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli Oicr.

3. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell’Oicr;

b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell’Oicr[294];

c) accerta che nelle operazioni relative all’Oicr la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;

d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;

e) monitora i flussi di liquidità dell’Oicr, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

3-bis. Il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell’OICVM, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, lettera k) e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l’espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell’Oicr[295].

4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all’individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, nonché alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell’Oicr da parte del depositario.

Art. 49
(Responsabilità del depositario)

1. Il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all’Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dall’Oicr o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario, fatta salva l’eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l’assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. Per l’eventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo.

4. In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo ai sensi del comma 3, esso risponde ai sensi del comma 2. Resta impregiudicata la responsabilità del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilità di accordi secondo quanto previsto dal comma 3.

Art. 50
(Altre disposizioni applicabili )

omissis[296]

Capo III-bis[297]
Strutture master-feeder

Art. 50-bis
(Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master–feeder)

omissis[298]

Capo III-ter[299]
Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio

Art. 50-ter
(Fusione e scissione di Oicr)

omissis[300]

Art. 50-quater
(Fusione transfrontaliera di Oicr armonizzati)

omissis[301]

Capo III-quater[302]
Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali[303]

Art. 50-quinquies[304]
(Gestione di portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali)
[305]

1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI, per le imprese sociali, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative ed è iscritto nel registro di cui al comma 2[306].

2. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI, per le imprese sociali, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in PMI è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell’articolo 32[307].

3. L’iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.

4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

b) alle eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate.

TITOLO IV
PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI

Capo I
Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi

Art. 51
(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari)

1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità[308].

2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando[309]:

a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;

b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

Art. 52
(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari)

1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili secondo l’ordinamento italiano, la Banca d'Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari[310].

2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando[311]:

a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;

b) risultino violazioni delle norme di comportamento;

c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;

d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.

3-bis. Se vi è fondato sospetto che un’impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d’Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d’Italia o la Consob procedono sentita l’altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate[312].

3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia ovvero società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, di obblighi derivanti da disposizioni dell’Unione europea per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale[313].

3-quater. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine[314].

Art. 53
(Sospensione degli organi amministrativi)

1. Il Presidente della Consob può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.

2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente dalla Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim[315].

3. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario[316].

4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.

5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento.

6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle Sicav. Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

Art. 54
(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia) [317]

1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr[318].

1-bis. Se vi è fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell’Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell’Oicr, la Banca d’Italia o la Consob informano l’autorità competente di tale Stato affinché assuma i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente, l’Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell’agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d’Italia o la Consob, dopo aver informato l’autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell’Oicr[319].

Art. 55
(Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) [320]

1. La [Consob][321], in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob[322].

2. La [Consob][323] può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;

d) reati previsti dal presente decreto[324].

Capo I-bis[325]
Piani di risanamento, sostegno finanziario di gruppo e intervento precoce

Art. 55-bis
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica alle Sim aventi sede legale in Italia che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:

a) negoziazione per conto proprio;

b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;

c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

2. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell’articolo 69-bis del Testo unico bancario.

3. La Banca d’Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell’ABE.

Art. 55-ter
(Piani di risanamento)

1. Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall’articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d’Italia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell’articolo 69-septies del Testo unico bancario.

2. La società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell’articolo 11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 69-quinquies del Testo unico bancario.

3. La Banca d’Italia, sentita la Consob per i profili di competenza, valuta i piani di risanamento indicati ai commi 1 e 2 secondo quanto previsto dagli articoli 69-sexies e 69-septies del Testo unico bancario. Essa può prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo secondo quanto previsto dall’articolo 69-decies del Testo unico bancario.

4. Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo unico bancario.

Art. 55-quater
(Sostegno finanziario di gruppo)

1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell’articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e 69-septiesdecies del Testo unico bancario.

Art. 55-quinquies
(Intervento precoce)

1. La Banca d’Italia può, sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell’articolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dall’articolo 69-octiesdecies del Testo unico bancario. A tal fine la Banca d’Italia esercita i poteri indicati dagli articoli 8, 10 e 12, comma 5. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila.

2. Alle Sim disciplinate dal presente Capo non si applica l’articolo 56-bis.

Capo II
Disciplina delle crisi

Art. 56
(Amministrazione straordinaria)

1. La Banca d’Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell’ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando:

a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività, sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-quinquies o 56-bis, ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione;

b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall’assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell’articolo 53[326].

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non UE autorizzati in Italia: in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa di investimento[327].

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle Sim, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro[328].

4. Alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo IV della legge fallimentare[329].

4-bis. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell’articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell’articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nell’articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all’articolo 11 del presente decreto[330].

Art. 56-bis
(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo)

1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav o della società capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo[331].

Art. 57
(Liquidazione coatta amministrativa)

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze[332], su proposta della Banca d'Italia o della Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità. Nei confronti delle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione è disposta se ricorrono i presupposti indicati all’articolo 17 del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE], ma non sussiste quella indicata all’articolo 20 del medesimo decreto per disporre la risoluzione[333].

2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d’Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e l’espressione “strumenti finanziari” riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 92-bis del Testo unico bancario alle società di gestione del risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla società[334].

3-bis. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, nonché i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell’emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo[335].

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la Sim, la società di gestione del risparmio, la Sicav e la Sicaf hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e alle attività previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario[336].

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario[337].

6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una Sicav o una Sicaf, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società[338].

6-bis. Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la Sgr possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la Sgr ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della Sgr, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d’Italia nomina uno o più liquidatori che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis; possono essere nominati liquidatori anche Sgr o enti. Il provvedimento della Banca d’Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica ai liquidatori, in quanto compatibile, l’articolo 84, ad eccezione dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la Sgr che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della Sgr assumono l’amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Quando il fondo o il comparto sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell’incarico dei liquidatori, le spese per l’accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell’attivo, per l’esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto, somme che restano a carico della società stessa. Non si applica l’articolo 92-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Testo unico bancario; il comma 6 del medesimo articolo si applica nel caso in cui non vi siano prospettive di utile realizzo dei beni del fondo o del comparto[339].

6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell’articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 99, 101, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell’articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nell’articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all’articolo 11 del presente decreto[340].

Art. 58
(Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri)

1. Quando a una impresa di investimento comunitaria, a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia è revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.

2. Alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili[341].

Art. 58-bis
(Imprese di investimento operanti in ambito comunitario)

1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, e delle imprese di investimento comunitarie che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese di investimento comunitarie in luogo delle banche

2. Ai fini del comma 1:

a) il riferimento all’articolo 79, comma 1, del Testo unico bancario contenuto nell’articolo 95-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto si intende riferito all’articolo 52, comma 1, del presente decreto;

b) la richiesta di cui all’articolo 95-quater, comma 2, del Testo unico bancario può essere effettuata anche a seguito di una segnalazione della Consob al ricorrere dei presupposti previsti dall’articolo 56, comma 1, lettera a);

c) la Banca d’Italia può emanare disposizioni di attuazione del presente articolo ai sensi dell’articolo 95-sexies del Testo unico bancario[342].

Art. 59
(Sistemi di indennizzo)

1. Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell’economia e delle finanze[343], sentite la Banca d'Italia e la Consob[344] [345].

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze[346], sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo[347].

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attività di vigilanza.

4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi e delle attività di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo[348].

6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.

Art. 60
(Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri)

1. Le succursali di imprese di investimento, di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia[349].

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.

Art. 60-bis [350]
(Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf  per illecito amministrativo dipendente da reato) [351]

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una Sim, di una Sgr, di una Sicav o di una Sicaf, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la Consob, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte[352].

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla Consob di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una Sim, di una Sgr, di una Sicav, o di una Sicaf le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla Consob; a tal fine, la Consob o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori[353].

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle Sim, Sgr, Sicav e Sicaf. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l’articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231[354].

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie, di società di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia[355].

Capo II-bis[356]
Risoluzione delle Sim

Art. 60-bis.1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica alle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] [357].

2. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall’articolo 2 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] [358] sono equiparate alle banche ai fini dell’applicazione del decreto medesimo.

3. In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE][359], nonché le definizioni contenute nell’articolo 1 del medesimo decreto.

4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE][360], le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite alle Sim e quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell’articolo 11.

Art. 60-bis.2
(Piani di risoluzione)

1. La Banca d’Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:

a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE][361]; ovvero

b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall’articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE][362].

2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.

3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE][363] e le disposizioni da esso richiamate.

Art. 60-bis.3
(Risolvibilità)

1. La Banca d’Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo è risolvibile secondo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE][364] e dalle disposizioni da esso richiamate.

2. La Banca d’Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11 è risolvibile, quando ne è l’autorità di risoluzione di gruppo, nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE][365] e dalle disposizioni da esso richiamate.

3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di una Sim o di un gruppo, la Banca d’Italia procede secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE][366], adottando, ove opportuno, le misure ivi disciplinate, sentita la Consob per i profili di competenza.

Art. 60-bis.4
(Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi)

1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE][367]. I provvedimenti, indicati all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazione e di strumenti di capitale, o l’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza.

2. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE][368] alla disciplina in materia di acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo unico bancario si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.

PARTE III
DISCIPLINA DEI MERCATI[369]

TITOLO I
DISCIPLINA DEI SISTEMI DI NEGOZIAZIONE
[370]

Capo I
Mercati regolamentati

Art. 60-ter
(Principi di regolamentazione)

1. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente Titolo nell’osservanza dei principi di cui all’articolo 6, comma 01[371].

Art. 61
(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)

1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).

2. La Consob determina con regolamento:

a) le risorse finanziarie delle società di gestione[372];

b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione[373].

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob[374].

4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze[375], sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale[376].

6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5[377].

6-bis. La Consob disciplina con regolamento:

a) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;

b) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;

c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione rilevante[378].

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia e la Consob, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute[379].

7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 6-bis[380].

8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.

8-bis. Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte della società di gestione, la Consob può opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato il provvedimento è adottato dalla Banca d’Italia. In caso di opposizione da parte dell’Autorità competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati[381].

8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca d’Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute[382].

9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158[383].

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze[384], sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto[385].

Art. 62
(Regolamento del mercato)

1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della società di gestione ovvero, ove così previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione; il regolamento stabilisce le modalità di emanazione delle disposizioni di attuazione da parte della società[386].

1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima[387].

1-ter. La Consob, in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:

a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;

b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;

c) modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato[388].

1-quater Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d’Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute[389].

2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentono l’esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina[390]:

a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori dalle negoziazioni[391];

a-bis) le condizioni e le modalità di ammissione alla quotazione, nonché quelle relative all’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari e alla loro esclusione e sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni[392];

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;

c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;

d-bis) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati [393].

2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato[394].

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l’accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonché i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:

a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;

b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;

c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all’articolo 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;

d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell’articolo 25, comma 2;

e) dalle regole e procedure per la compensazione e la liquidazione delle operazioni concluse nel mercato regolamentato[395].

3-bis. La Consob determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni[396].

Art. 63
(Autorizzazione dei mercati regolamentati)

1. La Consob autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:

a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;

b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

1-bis. L’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un programma di attività che illustra i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione[397].

2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato.

3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute[398].

4. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

Art. 64
(Organizzazione e funzionamento del mercato e delle società di gestione) [399]

01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti, nonché, avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati[400].

1. La società di gestione:

a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;

b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento[401];

b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato[402];

c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell’Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicare il prospetto nonché per l’ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni[403];

d) comunica alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;

e)omissis[404];

f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla Consob.

1-bis. La Consob:

a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1[405];

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni[406].

1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla Consob. In tali casi, la Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato[407].

1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all’articolo 67, comma 1, la Consob:

a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-bis, lettera c) e ne informa le autorità competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione è ammesso a negoziazione;

b) informa le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla società di gestione ai sensi del comma 1, lettera c) [408].

1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate, sentita la Banca d’Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute[409].

1-sexies. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all’ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri[410].

Art. 65
(Registrazione delle operazioni presso la società di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari)

1. La Consob stabilisce con regolamento:

a) le modalità di registrazione presso le società di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;

b) il contenuto,i termini e le modalità di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

2. La Consob, quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, può estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b) anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati[411].

Art. 66
(Mercati all'ingrosso di titoli di Stato)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze[412], anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti[413].

2. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze[414] è ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalità degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilità della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione[415].

Art. 66-bis [416]
(Mercati di strumenti finanziari derivati sull’energia e il gas)

1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica ed il gas e alle società che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente Capo, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 73, comma 4, 75, commi 2 e 4, 90-quinquies, comma 2, lettera b) e 90-sexies, comma 2, sono adottati dalla Consob, d’intesa con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas[417].

3. Le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1-ter, sono adottate dalla Consob, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

4. I provvedimenti di cui all’articolo 64, comma 1-bis, lettera c), sono adottati dalla Consob sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

5. I compiti di cui all’articolo 67, comma 2-bis, sono attribuiti alla Consob, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

6. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell’energia elettrica e del gas, nonché di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del gas.

7. Nell’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d’ufficio. La Consob e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato, a tal fine stipulando appositi protocolli di intesa.

8. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas informa il Ministero dello sviluppo economico sull’attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonché sulla sicurezza e sull’efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del gas.

Art. 67
(Riconoscimento dei mercati)

1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario.

2. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica.

2-bis. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, può stipulare accordi con le autorità di vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati comunitari che abbiano acquisito, a giudizio della Consob, un’importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia. Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato tali compiti sono attribuiti alla Banca d’Italia[418].

3. Le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere. Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato la comunicazione è data alla Banca d’Italia, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le competenti autorità estere e ne informa la Consob[419].

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori[420].

5. Le società di gestione che intendono estendere l’operatività dei mercati regolamentati da esse gestiti in altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l’autorità competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende operare. Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato la comunicazione preventiva è data alla Banca d’Italia, che ne informa l’autorità competente dello Stato membro interessato e la Consob[421].

5-bis. La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1 a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare l’accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della Repubblica[422].

5-ter. La Consob può richiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine dei mercati di cui al comma 5-bis l’identità dei membri o partecipanti al mercato regolamentato stabiliti nel territorio della Repubblica[423].

5-quater. Ai partecipanti remoti ai mercati regolamentati italiani si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. In tal caso la Consob informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante remoto. Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato, la Banca d’Italia informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante remoto e la Consob[424].

Art. 68
(Sistemi di garanzia dei contratti)

…omissis… [425]

Art. 69
(Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati)

…omissis… [426]

Art. 69-bis
(Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali)

…omissis… [427]

Art. 70
(Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale)

…omissis… [428]

Art. 70-bis
(Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari)

…omissis… [429]

Art. 70-ter [430]
(Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione) [431]

…omissis… [432]

Art. 71
(Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari)

... omissis ...[433]

Art. 72 [434]
(Disciplina delle insolvenze di mercato)

…omissis… [435]

Art. 73
(Vigilanza sulle società di gestione)

1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Consob, che a tal fine si avvale dei poteri previsti dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies[436].

2. La Consob iscrive le società di gestione in un albo.

3. La Consob verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

4. La Consob vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato, dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori, e può richiedere alle società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate[437].

Art. 74
(Vigilanza sui mercati)

1. La Consob vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e può adottare ogni misura per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente Capo. A tal fine, agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1[438].

1-bis. La Consob vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione[439].

2. La Consob, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari[440].

3. In caso di necessità e urgenza, la Consob adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.

4-bis. La Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies[441].

Art. 75
(Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione)

1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell’economia e delle finanze[442], su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla Consob i poteri della Banca d'Italia.

2. La Consob può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63 quando:

a) la società di gestione non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espressamente;

b) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da più di sei mesi;

c) la società di gestione ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

d) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;

e) la società di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente Capo[443].

2-bis. La procedura di cui al comma 1 può determinare la revoca dell’autorizzazione prevista al comma 2[444].

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell’economia e delle finanze[445], su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.

5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute[446].

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.

Art. 76
(Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato)

1. Ferme restando le competenze della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1[447].

2-bis. La Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell’attività della società di gestione. A tal fine, la Banca d’Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d’Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato[448].

2-ter. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione[449].

2-quater. Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato, la Consob può esercitare i poteri previsti dall’articolo 187-octies[450].

2. La Banca d'Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall'articolo 74, comma 2.

3. Si applica l'articolo 75. I poteri e le attribuzioni della Consob ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.

Art. 77 [451]
(Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione) [452]

…omissis… [453]

Capo II
Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati
[454]

Art. 77-bis [455]
(Sistemi multilaterali di negoziazione)

1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di:

a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni;

b) ammissione di strumenti finanziari;

c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;

d) accesso al sistema;

e) controllo dell’ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema[456].

2. La Consob:

a) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;

b) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) vigila, al momento dell’autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.

3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all’ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.

4. …omissis… [457].

5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.

6. Il provvedimento previsto dal comma 1 è adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attività di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d’Italia, sentita la Consob.

Art. 78
(Internalizzatori sistematici)

1. La Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici l'esclusione o la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici.

2. La Consob disciplina con regolamento i criteri per l’individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni[458].

Art. 79
(Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro)

1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori.

2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori e agli operatori. La Banca d’Italia può eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell’attività del soggetto abilitato. A tale fine, la Banca d’Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d’Italia può autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

3. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro possono gestire anche sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute.

4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 77-bis[459].

Capo II-bis[460]
Disposizioni comuni

Art. 79-bis
(Requisiti di trasparenza)

1. Al fine di garantire l’effettiva integrazione dei mercati e il rafforzamento dell’efficacia del processo di formazione dei prezzi, la Consob disciplina con regolamento:

a) il regime di trasparenza pre-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;

b) il regime di trasparenza post-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati[461].

2. La Consob, quando ciò si renda necessario per assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell’investitore, può estendere, in tutto o in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato[462].

4. La Consob disciplina con regolamento la gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato[463].

Art. 79-ter
(Consolidamento delle informazioni)

1. Al fine di garantire che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, la Consob, sentita la Banca d’Italia, può individuare con regolamento misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e della relativa pubblicazione[464].

Art. 79-quater
(Definizioni)

…omissis… [465]

TITOLO II[466]
DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI[467]

Capo I[468]
Le controparti centrali

Art. 79-quinquies
(Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali)

1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall’articolo 79-sexies.

2. La Consob è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l’AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l’ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1.

3. La Banca d’Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall’articolo 18 del regolamento di cui al comma 1.

4. La Banca d’Italia è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell’ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere è reso all’AESFEM dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob.

Art. 79-sexies
(Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali)

1. La Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l’autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l’articolo 79-octiesdecies e l’articolo 79-vicies.

2. La Banca d’Italia, in qualità di presidente del collegio di autorità previsto dall’articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, può rinviare la questione dell’adozione di un parere comune negativo sull’autorizzazione di una controparte centrale all’AESFEM, come disposto dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.

3. La vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti:

a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini da esse stabiliti;

b) procedere ad audizione personale;

c) eseguire ispezioni;

d) richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma, la Banca d’Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del presente comma. Le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformità al regolamento di cui al comma 1. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel presente comma, possono imporre alle controparti centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché del presente titolo.

4. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, per le finalità attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d’Italia dà tempestiva comunicazione alla Consob, all’AESFEM, al collegio di autorità di cui al comma 2, alle rilevanti autorità del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorità interessate, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.

5. La Banca d’Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d’intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

6. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Banca d’Italia e la Consob individuano e rendono pubbliche le informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella controparte centrale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia o dalla Consob.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto periodo.

9. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.

10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

11. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

12. Ove non diversamente specificato dal presente decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni.

13. La Banca d’Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell’ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell’economicità dell’azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d’intesa è reso pubblico dalla Banca d’Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite.

Art. 79-septies
(Garanzie acquisite nell’esercizio dell’attività di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie della clientela)

1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012. L’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante non pregiudica l’adozione e l’efficacia delle misure previste dall’articolo 48 del predetto regolamento da parte della controparte centrale, in conformità al medesimo articolo, finalizzate alla gestione delle posizioni del partecipante insolvente e funzionali alla portabilità delle medesime e delle relative garanzie o alla restituzione di queste ultime ai clienti, secondo quanto previsto dal predetto regolamento. Tali misure non possono essere dichiarate inefficaci in virtù dell’applicazione di altre norme dell’ordinamento.

2. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento di cui al comma 1 ma stabilita in un altro Stato membro, l’opponibilità alla procedura delle misure adottate dalla controparte centrale ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di cui al comma 1 è disciplinata dalla legge regolatrice del sistema, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210.

3. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale stabilita in un Paese terzo ma riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano le tutele previste al comma 1.

Capo II[469]
Autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza

Art. 79-octies
(Individuazione delle autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012)

1. La Consob è l’autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall’articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonché degli obblighi di cui all’articolo 38, paragrafo 1, e all’articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali.

Art. 79-novies
(Poteri di vigilanza)

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 7, 8 e 10.

TITOLO II-BIS[470]
DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELLE ATTIVITÀ DI REGOLAMENTO E DI GESTIONE ACCENTRATA

Art. 79-decies
(Definizioni)

1. Nel presente titolo si intendono per:

a) «autorità rilevanti»: le autorità indicate nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.

Capo I
Autorità nazionali competenti e rilevanti

Art. 79-undecies
(Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari centrali)

1. La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti per l’autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai capi I e II.

2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, autorizza la prestazione dei servizi in qualità di depositario centrale di titoli da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica, nonché l’estensione delle attività o l’esternalizzazione a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 909/2014 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del medesimo regolamento. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 20 del regolamento di cui al comma 1.

3. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, autorizza i depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica a prestare in proprio i servizi accessori di tipo bancario, nonché a designare uno o più banche italiane o comunitarie e a estendere i menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54 e 56 e secondo la procedura prevista dall’articolo 55 del regolamento di cui al comma 1. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 57 dell’indicato regolamento.

4. La Consob comunica al soggetto richiedente l’esito del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3.

5. La Consob è l’autorità responsabile della cooperazione con le autorità competenti e le autorità rilevanti degli altri Stati membri, l’AESFEM e l’ABE. La medesima autorità è il punto di contatto nello scambio di informazioni e interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.

6. La Consob adotta, d’intesa con la Banca d’Italia, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18, paragrafo 3, e 27, paragrafo 8, del regolamento di cui al comma 1.

7. La Consob esercita, d’intesa con la Banca d’Italia, le competenze indicate dall’articolo 23 del regolamento di cui al comma 1 in qualità di autorità competente dello Stato membro d’origine e in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con le autorità dello Stato membro d’origine o di quello ospitante, scambiano informazioni, concludono gli accordi di cooperazione previsti dall’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorità, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, adottano le misure previste dal paragrafo 5 del medesimo articolo e possono effettuare ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all’altra autorità, la quale può chiedere di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.

9. La Consob esercita, d’intesa con la Banca d’Italia, le competenze indicate dall’articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma 1.

10. La Consob adotta, d’intesa con la Banca d’Italia, le ulteriori misure previste dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento di cui al comma 1.

Art. 79-duodecies
(Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014)

1. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono:

a) la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato;

b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti.

2. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono:

a) la Consob e la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli;

b) la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato;

c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione.

3. La Consob è l’autorità competente a vigilare sull’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento.

4. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista dall’articolo 7 del regolamento di cui al comma 1, sono:

a) la Banca d’Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, di cui all’articolo 7, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di cui al comma 1;

b) la Banca d’Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, di cui all’articolo 7, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di cui al comma 1;

c) la Banca d’Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, di cui all’articolo 7, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di cui al comma 1.

5. La Consob e la Banca d’Italia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma 1.

6. La Consob è l’autorità competente per vigilare sull’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli[471].

Art. 79-terdecies
(Individuazione delle autorità nazionali rilevanti)

1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità rilevanti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.

Capo II
Finalità e destinatari della vigilanza

Art. 79-quaterdecies
(Finalità e poteri di vigilanza)

1. La vigilanza sui depositari centrali è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all’integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico.

2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d’Italia, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni.

3. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel comma 1, possono, nei confronti dei depositari centrali, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti all’applicazione del regolamento di cui al comma 2:

a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini da esse stabiliti;

b) procedere ad audizione personale;

c) eseguire ispezioni;

d) richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca d’Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del comma 3.

5. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel comma 1, possono imporre ai depositari centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 2, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché del presente titolo.

6. La Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d) ed e-bis), e comma 6.

7. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai depositari centrali.

8. La Consob e la Banca d’Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

9. Al fine di coordinare l’esercizio delle funzioni di cui al presente titolo, la Consob e la Banca d’Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l’economicità dell’azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d’intesa è reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d’Italia con le modalità da esse stabilite.

Art. 79-quinquiesdecies
(Regolamento dei servizi)

1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.

2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti di cui al comma 1, ogni successiva modificazione e può richiedere di apportare modificazioni idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.

Art. 79-sexiesdecies
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

1. Ai depositari centrali e ai soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 si applica l’articolo 8-bis.

Art. 79-septiesdecies
(Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob)

1. La Banca d’Italia e la Consob ricevono, ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, da parte del personale dei depositari centrali e dei soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme di cui al medesimo regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter.

2. Si applicano le disposizioni previste nell’articolo 8-ter, commi 2, 3 e 4.

Capo III
I depositari centrali

Sezione I
Disciplina dei depositari centrali

Art. 79-octiesdecies
(Revisione legale dei conti)

1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.

Art. 79-noviesdecies
(Modifiche all’assetto di controllo)

1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento delle partecipazioni che danno origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle medesime partecipazioni, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

2. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

Sezione II
Crisi dei depositari centrali

Art. 79-vicies
(Crisi)

1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l’amministrazione del depositario centrale di titoli e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 5, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi attribuiti all’autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d’Italia.

2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza di un depositario centrale ai sensi dell’articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell’autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, da 85 a 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 93 e 94 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

Art. 80
(Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari)

…omissis… [472]

Art. 81
(Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi)

…omissis… [473]

Art. 81-bis
(Accesso alla gestione accentrata)

…omissis… [474]

Capo IV
Gestione accentrata di strumenti finanziari
[475]

Art. 82
(Attività e regolamento della gestione accentrata)

1. L’attività di gestione accentrata è esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell’Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori.

2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 79-quaterdecies, comma 1, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, può individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1:

a) le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell’Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonché di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell’Allegato al regolamento di cui al comma 1;

b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attività, previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere;

c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all’articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell’assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo;

d) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalità, i termini e l’intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l’effettuazione e la rettifica delle comunicazioni;

e) i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività indicata nell’articolo 83-octies;

f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell’articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell’articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83-octies;

g) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto dall’articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti;

h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare;

i) le altre modalità operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma.

3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell’Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorità.

4. Il regolamento previsto nel comma 2 può demandare al regolamento previsto dall’articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d’intesa con la Banca d’Italia[476].

Sezione I
Gestione accentrata in regime di dematerializzazione
[477]

Art. 83
(Crisi delle società di gestione accentrata)

…omissis… [478]

Art. 83-bis
(Ambito di applicazione)

1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell’Unione europea con il consenso dell’emittente possono esistere solo in forma scritturale[479].

1-bis. L’obbligo di cui al comma 1 può essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014[480].

2. Il regolamento indicato dall’articolo 82, comma 2, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1, al fine di agevolarne la circolazione[481].

3. L’emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 può volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione[482].

Art. 83-ter
(Emissione di strumenti finanziari)

…omissis… [483]

Art. 83-quater [484]
(Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari) [485]

1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.

2. A nome e su richiesta degli intermediari, i depositari centrali accendono per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso[486].

3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 83-octies, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti è effettuata dagli intermediari all'esito del regolamento delle relative operazioni.

4. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

Art. 83-quinquies
(Diritti del titolare del conto)

1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

3. Salvo quanto previsto all’articolo 83-sexies, la legittimazione all’esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attestata dall’esibizione di certificazioni o da comunicazioni dell’emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformità alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l’indicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 82, comma 2[487].

4. Le certificazioni e le comunicazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette[488].

4-bis. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2352, ultimo comma, del codice civile non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione o comunicazione ai fini della legittimazione all’esercizio degli stessi diritti[489].

Art. 83-sexies [490]
(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all’articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell’unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione[491].

3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell’assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l’eventuale cessione degli stessi comporta l’obbligo per l’intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata[492].

4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione[493].

5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi[494].

Art. 83-septies
(Eccezioni opponibili)

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Art. 83-octies
(Costituzione di vincoli)

1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

Art. 83-novies
(Compiti dell'intermediario)

1. L'intermediario:

a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;

b) a richiesta dell’interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all’articolo 83-quinquies, comma 3, quando necessarie per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari[495];

c) effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni previste dall'articolo 83-sexies; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;

d) segnala all’emittente i dati identificativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall’articolo 83-quinquies, comma 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell’emittente; salvo quanto previsto dalla lettera f), nei casi in cui si dà luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di segnalazione[496];

e) segnala altresì all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente[497];

f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea, segnala all'emittente i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente[498];

g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed f), segnala all'emittente i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell’articolo 83-octies[499].

2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall’intermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dell’emittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti[500].

3. …omissis…[501]

Art. 83-decies
(Responsabilità dell'intermediario)

1. L'intermediario è responsabile:

a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2[502];

b) verso l'emittente, per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione imposti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2[503].

Art. 83-undecies
(Obblighi degli emittenti azioni)

1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 83-duodecies nonché, nell’ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall’emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell’articolo 144, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime[504].

2. Fermo restando l'articolo 2421 del codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato[505].

3. Alle società cooperative non si applica il comma 1[506].

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Art. 83-duodecies
(Identificazione degli azionisti)

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati[507].

2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento[508].

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata[509].

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci[510].

5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.

Art. 83-terdecies
(Pagamento dei dividendi)

1. In deroga all’articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all’articolo 83-quater, comma 3, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall’emittente che stabilisce altresì le modalità del relativo pagamento[511].

Art. 83-quaterdecies
(Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro)

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro[512].

Sezione II
Gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari
[513]

Art. 85
(Deposito accentrato)

1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83-quater a 83-undecies[514].

2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 82, comma 2, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso un depositario centrale di titoli deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore del depositario centrale di titoli, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito può essere effettuato direttamente dall'emittente[515].

3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. Il depositario centrale di titoli è legittimato a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento dei servizi previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari[516].

Art. 86
(Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati)

1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso il depositario centrale di titoli[517].

2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

Art. 87
(Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati)

1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata al depositario centrale di titoli; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo[518].

2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

3. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.

Art. 88
(Ritiro degli strumenti finanziari accentrati)

1. Il depositario centrale di titoli mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario[519].

2. Il depositario centrale di titoli può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore del depositario centrale di titoli di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto[520].

Art. 89
(Aggiornamento del libro soci)

1. Il depositario centrale di titoli comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell'aggiornamento del libro dei soci[521].

Sezione III[522]
Gestione accentrata dei titoli di Stato

Art. 90
(Gestione accentrata dei titoli di Stato)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con regolamento le modalità di individuazione dei depositari centrali dei titoli di Stato nonché i criteri per la fornitura dei relativi servizi[523].

TITOLO II-TER[524]
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING E TRA SEDI DI NEGOZIAZIONE E INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING

Capo I
Autorità nazionali competenti

Art. 90-bis
(Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica)

1. La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, d’intesa con la Banca d’Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di:

a) partecipanti, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b) emittenti, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

c) depositari centrali, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Art. 90-ter
(Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading)

1. La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami e svolgere, d’intesa con la Banca d’Italia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

2. In materia di accesso alle sedi di negoziazione, la Consob è l’autorità competente a:

a) svolgere le funzioni previste dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono presentate da controparti centrali;

b) ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali.

3. Le competenze di cui al comma 2 sono esercitate dalla Banca d’Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato.

4. In materia di accesso alle controparti centrali, la Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, è l’autorità competente a:

a) svolgere le funzioni previste dall’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono presentate da sedi di negoziazione;

b) ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali[525].

Capo II
Diritto di accesso e accordi

Art. 90-quater
(Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera)

1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.

Art. 90-quinquies
(Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera)

1. Fatto salvo l’articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.

2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:

a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di regolamento designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;

b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d’Italia.

3. Le società di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d’Italia nel caso dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato sentita la Banca d’Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

Art. 90-sexies
(Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento)

1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014, i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti centrali o con i depositari centrali stabiliti in un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.

2. La Consob può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all’articolo 90-quinquies, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l’ordinato funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d’Italia per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato.

4. La Consob e Banca d’Italia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di cui al comma 1.

Capo III
Vigilanza

Art. 90-septies
(Poteri di vigilanza)

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Consob e la Banca d’Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli articoli 7, 8, 10, 74, 79-sexies e 79-quaterdecies[526].

PARTE IV
DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91
(Poteri della Consob)

1. La Consob esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

Art. 91-bis
(Comunicazione dello Stato membro d’origine)

1. Nei casi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera w-quater), gli emittenti comunicano lo Stato membro d’origine in conformità all’articolo 113-ter e alle disposizioni adottate dalla Consob con regolamento. La medesima comunicazione è effettuata alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’emittente ha la sede legale, ove applicabile, nonché alle autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti.

2. Per gli emittenti indicati all’articolo 1, comma 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d’origine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nell’Unione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, lo Stato membro d’origine è l’Italia. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di più Stati membri, inclusa l’Italia, in assenza della comunicazione richiesta dal comma 1, sia l’Italia che tali altri Stati membri sono considerati Stato membro d’origine, fino alla successiva scelta e relativa comunicazione[527].

Art. 92
(Parità di trattamento)

1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.

2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti.

3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell'utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni[528].

Art. 93
(Definizione di controllo)

1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

TITOLO II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

Capo I[529]
Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

Art. 93-bis [530]
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "strumenti finanziari comunitari": i valori mobiliari e le quote di Oicr chiusi[531];

b) "titoli di capitale": le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché gli strumenti di quest’ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;

c) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;

d) …omissis…[532]

e) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

f) "Stato membro d'origine":

1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;

2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari comunitaridiversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;

3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitariche non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, nelle seguenti circostanze:

3.1 qualora lo Stato membro d’origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o

3.2 ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE[533];

3-bis) in relazione all’offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l’Oicr è stato costituito[534];

g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.

Sezione I
Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Oicr aperti

Art. 94
(Prospetto d'offerta)

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr chiusi per le quali l’Italia è lo Stato membro d’origine, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura prevista dall’articolo 43 o dall’articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione[535].

2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti[536].

3. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari è redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.

4. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di sintesi.

5. Se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che l’emittente o l’offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.

6. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non è disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.

7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

9. La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente.

10. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, salvo che la nota di sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto oppure che essa, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nel valutare se investire nei prodotti finanziari offerti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo[537].

11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l’investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l’esercizio dell’azione.

Art. 94-bis
(Approvazione del prospetto)

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite[538].

2. La Consob approva il prospetto nei termini e secondo le modalità e le procedure da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto[539].

3. …omissis…[540]

4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.

5. La Consob può trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Tale trasferimento è comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data.

Art. 95
(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le modalità e i termini per la pubblicazione del prospetto e dell’avviso nonché per l’aggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie[541];

b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria;

c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari;

e) la lingua da utilizzare nel prospetto;

f) le condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro;

f-bis) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale[542].

2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti[543].

3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo 94-bis.

4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato.

Art. 95-bis
(Revoca dell’acquisto o della sottoscrizione)

1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento[544].

Art. 96
(Bilanci dell’emittente)

1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio[545].

Art. 97
(Obblighi informativi)

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli emittenti, agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonché agli intermediari incaricati del collocamento si applicano, in relazione all’offerta, l’articolo 114, commi 5 e 6 e l'articolo 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1.

2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e) [546].

3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro[547].

4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un’offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 94[548].

Art. 98
(Validità comunitaria del prospetto)

1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni dell’Unione europea[549].

2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorità dello Stato membro d'origine sono validi, purché siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni dell’Unione europea. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura prevista dall’articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione[550].

3. La Consob può informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine della necessità di fornire nuove informazioni.

Art. 98-bis
(Emittenti di Paesi extracomunitari)

1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un paese extracomunitario, per i quali l'Italia sia lo Stato membro d'origine, la Consob può approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e

b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.

2. Ove l’offerta sia prevista in Italia quale Stato membro ospitante si applica l’articolo 98, commi 2 e 3.

Sezione II
Offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti

Art. 98-ter [551]
(Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e prospetto)

1. L’offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione è allegata la documentazione d’offerta individuata dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater, lettera a-bis) [552].

2. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede comunitaria.

3. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto devono consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all’investimento. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto hanno natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.

4. Si applica l’articolo 94, commi 8, 9 e 11. Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.

5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM comunitari, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall’articolo 42[553].

5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d’offerta è pubblicata quando si è conclusa la procedura prevista dall’articolo 43 o dall’articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione[554].

Art. 98-quater [555]
(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli Oicr aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni dell’Unione europea, il regolamento stabilisce in particolare[556]:

a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all’offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonché le modalità e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento[557];

a-bis) il contenuto della documentazione d’offerta di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il relativo regime di consegna e di pubblicazione[558];

a-ter) il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto;

b) le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

c) le modalità di svolgimento dell’offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.

2. Ove le caratteristiche degli Oicr lo richiedano la Consob può consentire, su istanza degli offerenti, l’inserimento nella documentazione d’offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.

Art. 98-quinquies
(Obblighi informativi)

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di Oicr aperti si applicano:

a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell'offerta;

b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 98-ter fino a un anno dalla conclusione dell'offerta.

2. …omissis… [559]

3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di Oicr aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 98-ter.

Art. 98-sexies
(Obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni)

1. Gli articoli 8-bis e 8-ter si applicano anche con riferimento alle violazioni commesse nell’ambito di un’offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM[560].

Sezione III
Disposizioni comuni

Art. 99
(Poteri della Consob)

1. La Consob può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;

b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;

c) vietare l'offerta nel caso in cui abbia fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o le relative norme di attuazione;

d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);

e) rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;

f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione;

g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione.

2. Qualora la Consob, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dai soggetti abilitati incaricati dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

3. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il soggetto abilitato incaricato dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. Dell'adozione di tali misure la Consob informa al più presto la Commissione europea.

Art. 100
(Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:

a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie[561];

b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento[562];

c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento[563];

d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;

e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;

f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:

i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.

2. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte[564].

3. L’emittente o l’offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell’offerta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.

3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti[565].

Art. 100-bis [566]
(Circolazione dei prodotti finanziari)

1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un’offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100[567].

2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100[568].

2-bis. L'intermediario, nelle rivendite successive di prodotti finanziari, può avvalersi di un prospetto già disponibile e ancora valido, purché l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto abbiano dato il loro consenso a tale utilizzo mediante accordo scritto[569].

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile[570].

4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui rating sono avallati da agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento anzidetto, fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore[571].

4-bis. La Consob può dettare disposizioni di attuazione del presente articolo[572].

Art. 100-ter [573]
(Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)

1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative, dalle PMI innovative, dalle imprese sociali, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera c)[574].

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l’offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa, della PMI innovativa o dell'impresa sociale cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta[575].

2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative, di PMI innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile[576].

2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni[577].

2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative, da PMI innovative e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari[578].

2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile[579].

Art. 101
(Attività pubblicitaria)

1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari.

3. La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare[580].

4. La Consob può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

c) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);

d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).

5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva.

Capo II
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 101-bis [581]
(Definizioni e ambito applicativo)

1. Ai fini del presente capo si intendono per "società italiane quotate" le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.

2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.

3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonché gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:

a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;

b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;

c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi detiene individualmente, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società[582];

d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.

3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob può individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove ciò non contrasti con le finalità indicate all'articolo 91[583].

4. Per “persone che agiscono di concerto” si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio[584].

4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:

a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);

b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;

c) le società sottoposte a comune controllo;

d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali[585].

4-ter. Fermo restando il comma 4-bis, la Consob individua con regolamento:

a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;

b) i casi nei quali la cooperazione tra più soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4[586].

Art. 101-ter
(Autorità di vigilanza e diritto applicabile)

1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.

2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.

3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche:

a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani;

b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani;

c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente per la vigilanza sull'offerta.

4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorità competente in relazione ad esse è la Consob[587].

Art. 102
(Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)

1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione.

2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.

4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente può richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove ciò non contrasti con le finalità indicate nell'articolo 91[588].

5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

6. In pendenza dell'offerta la Consob può:

a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;

b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;

c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies.

8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6[589].

Art. 103
(Svolgimento dell'offerta)

1. L'offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.

2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta[590].

3. Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza[591].

3-bis. Il comunicato contiene altresì una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi dell'impresa, nonché sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato è trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato è allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione[592].

4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del documento d'offerta, nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;

b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;

c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;

d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;

e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorità di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorità di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;

f) le modalità di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione[593].

5. …omissis…[594]

Art. 104 [595]
(Difese)

1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti[596].

1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta[597].

1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla medesima disposizione[598].

2. L'avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 125-bis entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea[599].

Art. 104-bis [600]
(Regola di neutralizzazione)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3[601].

2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali. Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies[602].

3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non hanno effetto[603]:

a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;

b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto;

b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies[604].

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.

5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta.

6. L'indennizzo di cui al comma 5 non è dovuto per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all'articolo 123, comma 3.

7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge[605].

Art. 104-ter [606]
(Clausola di reciprocità)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3 non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti[607].

2. …omissis…[608]

3. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.

4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo 114[609].

Sezione II
Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

Art. 105 [610]
(Disposizioni generali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani[611].

2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza[612].

3. La Consob può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto[613].

3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2[614].

Art. 106 [615]
(Offerta pubblica di acquisto totalitaria)

1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso[616].

1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata[617].

1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile[618].

2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile. Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-quinquies[619].

2-bis. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.

3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o la maggiorazione dei diritti di voto, in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all'articolo 105, comma 1[620];

b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria[621];

c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze:

1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;

2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero sia il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5[622];

d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;

2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori;

3) …omissis[623];

4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione[624].

3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter[625].

3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f).

3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione[626].

4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti[627].

5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da:

a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;

b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;

c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;

d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo;

e) operazioni di fusione o di scissione;

f) acquisti a titolo gratuito[628].

6. La Consob può con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma[629].

Art. 107
(Offerta pubblica di acquisto preventiva)

1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta;

b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal computo i titoli detenuti, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dalle persone che agiscono di concerto con lui;

c) la Consob accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b) [630].

2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla Consob con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono[631].

3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:

a) l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva[632];

b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione[633].

Art. 108 [634]
(Obbligo di acquisto)

1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento[635].

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo 114, ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo[636].

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento[637].

6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:

a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del presente articolo;

b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;

c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.

Art. 109 [638]
(Acquisto di concerto)

1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106[639].

2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'articolo 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto[640].

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-bis, comma 4-bis, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni[641].

Art. 110
(Inadempimento degli obblighi) [642]

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6[643].

1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli[644].

1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1[645].

Art. 111
(Diritto di acquisto)

1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento[646].

2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5[647].

3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.

Art. 112
(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108[648].

TITOLO III
EMITTENTI

Capo I
Informazione societaria

Art. 113
(Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari)

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari comunitari in un mercato regolamentato l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni pubblica un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni.

2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

3. La Consob:

a) determina con regolamento le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;

b) determina con regolamento la lingua da utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;

c) può individuare con regolamento in quali casi non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto previsto al comma 1;

d) disciplina l’obbligo di depositare presso la Consob un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

e) stabilisce le condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro;

f) esercita i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni e degli altri soggetti indicati in tali disposizioni;

g) può sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione sono state violate;

h) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

i) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

l) informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, qualora, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

m) adotta, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, le misure opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti. Dell'adozione di tali misure ne informa al più presto la Commissione europea;

n) rende pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.

5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e 98-bis[649].

Art. 113-bis [650]
(Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti)

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di Oicr aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter, comma 2.

2. La Consob:

a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico[651];

b) può indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione;

c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.

3. Il prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di quote o azioni di Oicr aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l’articolo 101.

Art. 113-ter [652]
(Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate)

1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob[653].

2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e la società di gestione del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detta società ai sensi dell'articolo 64, comma 1.

3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea[654].

4. La Consob:

a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;

b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;

c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).

5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:

a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2;

b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;

c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;

d) la lingua in cui devono essere comunicate;

e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.

6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.

7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.

8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 1-bis, la Consob può:

a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;

b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate.

Art. 114 [655]
(Comunicazioni al pubblico)

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b)[656].

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. Gli emittenti quotati possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l’emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato[657].

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1, ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente[658].

6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto[659].

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l’emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce[660].

9. La Consob stabilisce con regolamento:

a) disposizioni di attuazione del comma 8;

b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

Art. 114-bis [661]
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari[662] a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-ter, comma 1, l’emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti[663]:

a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano[664];

b-bis) le categorie di dipendenti o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano[665];

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116[666].

3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza[667].

Art. 115
(Comunicazioni alla Consob)

1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale;

a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità[668];

b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a) [669];

c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia 670];

c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies [671].

2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c)[672] possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.

3. La Consob può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti.

Art. 115-bis
(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all’articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri[673].

Art. 116
(Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)

1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,[674] e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione[675].

2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158[676].

2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l’ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall’emittente[677].

2-ter. …omissis…[678]

Art. 117
(Informazione contabile)

1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze[679], individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione, sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della Consob, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'Ivass per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173[680].

Art. 117-bis
(Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate)

1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la Consob, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo[681].

Art. 117-ter
(Disposizioni in materia di finanza etica)

1. La Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili[682].

Art. 118
(Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni[683].

Art. 118-bis [684]
(Controllo sulle informazioni fornite al pubblico) [685]

1. La Consob stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull’informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine[686].

Capo II
Disciplina delle società con azioni quotate

Art. 119
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).

Sezione I
Assetti proprietari

Art. 120
(Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti)

1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto[687].

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento[688].

2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso[689].

3. …omissis…[690].

4. La Consob, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione[691];

b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto[692];

c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;

d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico[693];

d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile[694];

d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione[695];

d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni[696].

4-bis. In occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

a) i modi di finanziamento dell’acquisizione;

b) se agisce solo o in concerto;

c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell’emittente o comunque esercitare un’influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;

e) se intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell’emittente.

La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.

La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma[696-bis].

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6[697].

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell’economia e delle finanze[698]. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

Art. 121
(Disciplina delle partecipazioni reciproche)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo[699].

2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate[700].

3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo[701].

4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie[702].

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

Art. 122
(Patti parasociali)

1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

a) comunicati alla Consob;

b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;

c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;

d) comunicati alle società con azioni quotate[703].

2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione[704].

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;

b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);

d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta[705].

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile[706].

5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2[707].

Art. 123
(Durata dei patti e diritto di recesso)

1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.

3. Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

Art. 123-bis[708]
(Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)

1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», informazioni dettagliate riguardanti:

a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;

b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;

c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;

d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;

e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;

f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;

g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;

h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;

i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;

l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:

a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;

b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;

c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati;

d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l’età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta[708-bis]

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento.

4. La società di revisione esprime il giudizio di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo[708-ter].

5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).

5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le società che alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

c) numero medio di dipendenti durante l’esercizio finanziario pari a duecentocinquanta
[708-quater].

Art. 123-ter
(Relazione sulla remunerazione)

1. Almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla remunerazione, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento.

2. La relazione sulla remunerazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed è approvata dal consiglio di amministrazione. Nelle società che adottano il sistema dualistico la relazione è approvata dal consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio di gestione.

3. La prima sezione della relazione sulla remunerazione illustra:

a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo;

b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

4. La seconda sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti con responsabilità strategiche:

a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;

b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi previsti dall'articolo 114-bis ovvero è indicata nella relazione la sezione del sito Internet della società dove tali documenti sono reperibili.

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall'articolo 114-bis, l'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero dell'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2.

7. La Consob con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e tenuto conto della normativa comunitaria di settore, indica le informazioni da includere nella sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3, comprese le informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE[709].

8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresì le informazioni da includere nella sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 4. La Consob può:

a) individuare i dirigenti con responsabilità strategiche per i quali le informazioni sono fornite in forma nominativa;

b) differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in funzione della dimensione della società[710].

Art. 124
(Casi di inapplicabilità)

1. La Consob può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione.

Sezione I-bis[711]
Informazioni sull'adesione a codici di comportamento

Art. 124-bis
(Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento)

 

…omissis…[712]

 

Art. 124-ter
(Informazione relativa ai codici di comportamento)

1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato o da associazioni di categoria[713].

Sezione II
Diritti dei soci
[714]

Art. 125
(Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza)

…omissis… [715]

Art. 125-bis [716]
(Avviso di convocazione dell’assemblea)

1. L’assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell’assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani[717].

2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea[718].

3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

4. L'avviso di convocazione reca:

a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;

b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

1) i termini per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l’esercizio di tali diritti;

2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l’eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;

3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;

c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;

d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;

e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;

f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni[719].

Art. 125-ter [720]
(Relazioni sulle materie all’ordine del giorno)

1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materia all’ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno[721].

2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.

3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L’organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell’articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1[722].

Art. 125-quater [723]
(Sito Internet)

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, sono messi a disposizione sul sito Internet della società:

a) entroil termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all’ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

b) entroil termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;

c) entroil termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione, informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso[724].

2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito Internet della società entro cinque giorni dalla data dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea di cui all'articolo 2375 del codice civile è comunque reso disponibile sul sito Internet entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

Art. 126 [725]
(Convocazioni successive alla prima) [726]

1. …omissis… [727]

2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell’avviso di convocazione, l’assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2, le liste per l’elezione di componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l’emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E’ consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall’articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni[728].

3. …omissis… [729]

4. …omissis… [730]

5. …omissis… [731]

Art. 126-bis [732]
(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l’identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all’articolo 135[733].

2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Le ulteriori preposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all’articolo 125–ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell’articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 3.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all’articolo 125-ter, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

5. Se l’organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all’integrazione dell’ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l’integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall’articolo 125-ter, comma 1.

Art. 127
(Voto per corrispondenza o in via elettronica)

1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo 2370, comma quarto, del codice civile[734].

Art. 127-bis
(Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)

1. Ai fini dell'articolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2 e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.

3. La presente disposizione si applica anche alle società italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente[735].

Art. 127-ter
(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all’inizio dell’adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto[736].

Art. 127-quater [737]
(Maggiorazione del dividendo)

1. In deroga all'articolo 2350, comma 1, del codice civile, gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nella statuto, comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale, attribuisca il diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni. Gli statuti possono subordinare l'assegnazione della maggiorazione a condizioni ulteriori. Il beneficio può estendersi anche alle azioni assegnate ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile a un azionista che abbia diritto alla maggiorazione indicata nel primo periodo[738].

2. Qualora il medesimo soggetto, durante la maturazione del periodo indicato nel comma 1, abbia detenuto, direttamente, o indirettamente per il tramite di fiduciari, di società controllate o per interposta persona, una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto, la maggiorazione può essere attribuita solo per le azioni che rappresentino complessivamente tale partecipazione massima. La maggiorazione non può altresì essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia esercitato, anche temporaneamente, un’influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, ovvero un'influenza notevole sulla società. In ogni caso la maggiorazione non può essere attribuita alle azioni che durante il periodo indicato nel comma 1 siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 che nel medesimo periodo o parte di esso abbia avuto ad oggetto una partecipazione complessiva superiore a quella indicata nell'articolo 106, comma 1[739].

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita dei benefici previsti nel comma 1. I benefici sono conservati in caso di successione universale, nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. In caso di fusione o scissione della società che abbia emesso le azioni indicate nel comma 1, i benefici si trasferiscono sulle azioni emesse dalle società risultanti, ferma l'applicazione del comma 2 con riferimento a tali società.

4. Le azioni a cui si applicano i benefici indicati nel comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

4–bis. Colui che ha ottenuto l’assegnazione della maggiorazione dichiara, su richiesta della società, l’insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 2 ed esibisce la certificazione prevista dall’articolo 83-quinquies attestante la durata della detenzione delle azioni per le quali è richiesto il beneficio nonché le attestazioni relative alla sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni alle quali lo statuto subordina l’assegnazione del beneficio[740].

4-ter. Ladeliberazione di modifica dello statuto prevista al comma 1 non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile[741].

Art. 127-quinquies
(Maggiorazione del voto)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale[742].

Art. 127-sexies
(Azioni a voto plurimo)

1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.

2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:

a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;

b) fusione o scissione.

3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-quinquies.

4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo[743].

Art. 128
(Denuncia al collegio sindacale e al tribunale)

…omissis… [744]

Art. 129
(Azione sociale di responsabilità)

…omissis… [745]

Art. 130
(Informazione dei soci)

1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 131
(Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni)

…omissis… [746]

Art. 132
(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento[747].

2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359‑bis del codice civile da parte di una società controllata.

3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis[748].

Art. 133
(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento[749].

Art. 134
(Aumenti di capitale)

1. …omissis…[750]

2. …omissis…[751]

3. …omissis… [752]

Sezione II-bis[753]
Società cooperative

Art. 135
(Percentuali di capitale)

1. Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile e nel presente decreto per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi[754].

Art. 135-bis
(Disciplina delle società cooperative)

1. Alle società cooperative non si applica il comma 2 dell’articolo 125-bis, nonché il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: ”del diritto di porre domande prima dell’assemblea” e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo. Non si applicano altresì gli articoli 127-bis, 127-ter e 127-quater.

2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.

3. Il termine previsto dall’articolo 126-bis, comma 2, primo periodo, è ridotto a dieci giorni[755].

Art. 135-ter
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

…omissis…[756]

Art. 135-quater
(Assemblea straordinaria)

…omissis…[757]

Art. 135-quinquies
(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)

…omissis…[758]

Art. 135-sexies
(Relazioni finanziarie)

…omissis…[759]

Art. 135-septies
(Relazioni di revisione)

…omissis…[760]

Art. 135-octies
(Proposte di aumento di capitale)

…omissis…[761]

Sezione II-ter[762]
Deleghe di voto

Art. 135-novies
(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti[763].

2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti[764].

5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega[765].

7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all’articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee[766].

Art. 135-decies
(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, del codice civile[767].

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante stesso un’influenza notevole[768];

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies
(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto[769].

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere[770].

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo[771].

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni[772].

Art. 135-duodecies
(Società cooperative)

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

Sezione III[773]
Sollecitazione di deleghe[774]

Art. 136
(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;

b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;

c) "promotore", il soggetto, compreso l’emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione[775].

Art. 137
(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies[776].

2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti[777].

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-bis. Ledisposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell’emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari[778].

Art. 138
(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione[779].

Art. 139
(Requisiti del committente)

…omissis…[780]

Art. 140
(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

…omissis…[781]

Art. 141
(Associazioni di azionisti)

1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:

a) sono costituite con scrittura privata autenticata;

b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;

c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b) [782].

Art. 142
(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea[783].

Art. 143
(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore[784].

2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione[785].

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta[786].

Art. 144
(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;

b) sospendere l’attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;

c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione[787].

2. La Consob può:

a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;

b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni[788];

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1[789].

3. …omissis…[790].

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale[791].

Sezione IV
Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni
[792]

Art. 145
(Emissioni delle azioni)

1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

2. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.

3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il disposto dell'articolo 2354, secondo comma, del codice civile. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative[793].

4. … omissis[794]

5. Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.

6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quinto e sesto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile[795].

7. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile[796], sia in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

8. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie.

Art. 146
(Assemblea speciale)

1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;

c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;

d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;

e) sugli altri oggetti d'interesse comune.

2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione, entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria[797].

2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione l'assemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione[798].

3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza o unica convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile[799].

Art. 147
(Rappresentante comune)

1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.

2. …omissis… [800]

3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c).

4. L'atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Art. 147-bis
(Assemblee di categoria)

1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea[801].

Sezione IV-bis[802]
Organi di amministrazione

 

Art. 147-ter [803]
(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all’articolo 135[804].

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l’identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente[805].

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico[806].

2. …omissis…[807]

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica[808].

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica[809].

Art. 147-quater [810]
(Composizione del consiglio di gestione)

1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell’articolo 147-ter, comma 1-ter[811].

Art. 147-quinquies

(Requisiti di onorabilità)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica[812].

Sezione V
Organi di controllo
[813]

Art. 148
(Composizione)

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;

b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;

c) …omissis… [814];

d) …omissis… [815].

1-bis. L’atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma[816].

2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l’articolo 147-ter, comma 1-bis[817].

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza[818].

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo[819];

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza[820].

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[821], sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale[822], del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica[823].

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3[824].

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3[825].

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza[826].

Art. 148-bis
(Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo[827].

Art. 149
(Doveri)

1. Il collegio sindacale vigila:

a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo‑contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi[828];

d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio[829].

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione[830].

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis) e d), 3 e 4[831].

Art. 150
(Informazione)

1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.

3. Il collegio sindacale e il revisore legale o la società di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti[832].

4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.

5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione[833].

Art. 151
(Poteri)

1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate[834].

2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri[835].

3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo‑contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.

4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

Art. 151-bis [836]
(Poteri del consiglio di sorveglianza)

1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate[837]. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.

3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri[838].

4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Art. 151-ter [839]
(Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)

1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate[840]. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.

3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato[841].

4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Art. 152
(Denunzia al tribunale)

1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori[842].

2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società[843].

3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

Art. 153
(Obbligo di riferire all'assemblea)

1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile[844].

2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

Art. 154
(Disposizioni non applicabili)

1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.

2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.

3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile[845].

Sezione V-bis[846]
Informazione finanziaria[847]

 

Art. 154-bis [848]
(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo[849].

2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili[850].

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario[851].

4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili[852].

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;

b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter[853].

5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob[854].

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Art. 154-ter [855]
(Relazioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previste dall’articolo 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio d’esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio d’esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine[856].

1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364–bis, secondo comma, del codice civile intercorrono non meno di ventuno giorni[857].

1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla società di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1[858].

2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine[859].

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, inclusi gli enti finanziari, l’obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in:

a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico dell’emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;

b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate[860].

5-bis. Prima dell’eventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l’analisi di impatto effettuata ai sensi dell’articolo 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Quest’ultima, in conformità alla disciplina comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;

b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;

c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un’attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati[861].

6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento[862]:

a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5[863];

b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie[864];

c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;

d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.

Art. 154-quater
(Trasparenza dei pagamenti ai governi)

1. Gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, operanti in uno dei settori di cui all’articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformità alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.

3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato[865].

Sezione VI
Revisione legale dei conti
[866]

Art. 155
(Attività di revisione contabile)

1. …omissis…[867]

2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato[868].

3. …omissis…[869]

Art. 156
(Relazioni di revisione) [870]

1. …omissis…[871]

2. …omissis…[872]

3. …omissis…[873]

4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob[874].

4-bis. …omissis…[875]

5. …omissis…[876]

Art. 157
(Effetti dei giudizi sui bilanci)

1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione[877].

2. La Consob può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.

3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.

Art. 158
(Proposte di aumento di capitale) [878]

1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle[879].

2. La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della società di revisione legale sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese[880].

3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della società di revisione legale prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile[881].

3–bis. La relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale ai sensi dell’articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343-ter , terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all’articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell’assemblea e finché questa non abbia deliberato[882].

4. …omissis… [883]

5. …omissis… [884]

Art. 159 [885]
(Conferimento e revoca dell'incarico)

1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico[886].

2. …omissis…[887]

3. …omissis…[888]

4. …omissis…[889]

5. …omissis…[890]

6. …omissis…[891]

7. …omissis…[892]

8. …omissis…[893]

Art. 160
(Incompatibilità)

…omissis…[894]

Art. 161
(Albo speciale delle società di revisione)

…omissis…[895]

Art. 162
(Vigilanza sulle società di revisione)

…omissis…[896]

Art. 163
(Provvedimenti della Consob)

…omissis…[897]

Art. 164
(Responsabilità)

…omissis…[898]

Art. 165
(Revisione contabile dei gruppi)

…omissis…[899]

 

Art. 165-bis
(Società che controllano società con azioni quotate)

 

…omissis…[900]

Sezione VI-bis[901]
Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria

 

Art. 165-ter
(Ambito di applicazione)

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;

f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la Consob detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la Consob può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile[902].

Art. 165-quater [903]
(Obblighi delle società italiane controllanti)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata[904].

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla Consob[905].

Art. 165-quinquies
(Obblighi delle società italiane collegate)

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo[906].

Art. 165-sexies
(Obblighi delle società italiane controllate)

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo[907].

Art. 165-septies
(Poteri della Consob e disposizioni di attuazione)

1. La Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La Consob emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione[908].

PARTE V[909]
SANZIONI

TITOLO I
SANZIONI PENALI
[910]

Capo I
Intermediari e mercati

Art. 166
(Abusivismo)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni [ndr: da euro duemilasessantasei a euro diecimilatrecentoventinove] chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio[911];

b) offre in Italia quote o azioni di Oicr;

c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento[912].

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31[913].

2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista[914].

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio ovvero l'attività di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società[915].

Art. 167
(Gestione infedele)

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno][916].

Art. 168
(Confusione di patrimoni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un Oicr, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno][917].

Art. 169
(Partecipazioni al capitale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, o in quelle richieste ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall’articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014 è punito con l’arresto da un anno a tre anni e con l’ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei[918] / [919].

Art. 170
(Gestione accentrata di strumenti finanziari)

1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni[920].

Art. 170-bis [921]
(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob) [922]

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila[923].

Art. 171
(Tutela dell'attività di vigilanza)

... omissis ...[924]

Capo II
Emittenti

Art. 172
(Irregolare acquisto di azioni)

1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni [ndr: da euro duecentosette a euro milletrentatre][925].

2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto è operato sul mercato regolamentato secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti[926].

Art. 173
(Omessa alienazione di partecipazioni)

1. Gli amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila[927].

Art. 173-bis
(Falso in prospetto)

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziario l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni[928].

Art. 174
(False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob)

... omissis ...[929]

Capo III
Revisione contabile

Art. 174-bis
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

 

…omissis…[930]

 

Art. 174-ter
(Corruzione dei revisori)

…omissis…[931]

Art. 175
(Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione)

... omissis ...[932]

Art. 176
(Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate)

... omissis ...[933]

Art. 177
(Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione)

…omissis…[934]

Art. 178
(Compensi illegali)

…omissis…[935]

Art. 179
(Disposizioni comuni)

…omissis…[936]

TITOLO I-BIS[937]
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 180
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) “strumenti finanziari”:

1) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l’ammissione è stata richiesta o autorizzata dall’emittente[938];

b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea;

c) “prassi di mercato ammesse”: prassi di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003[939];

d) “ente”: uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231[940].

 

Art. 181
(Informazione privilegiata)

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati[941].

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari[942].

Art. 182
(Ambito di applicazione)

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano[943].

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea[944].

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2)[945].

 

Art. 183
(Esenzioni)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;

b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento[946].

Capo II
Sanzioni penali
[947]

Art. 184
(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni[948].

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) [949].

Art. 185
(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni[950].

Art. 186
(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale[951].

Art. 187
(Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale[952].

Capo III
Sanzioni amministrative

Art. 187-bis [953]
(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni[954] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter [955]
(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni[956] chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa[957].

Art. 187-quater
(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate[958].

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale[959].

Art. 187-quinquies
(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo[960].

Art. 187-sexies
(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria[961].

Art. 187-septies [962]
(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato[963].

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. …omissis…[964]

4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica[965].

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile[966].

6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento[967].

6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione[968].

6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione[969].

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis[970].

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689[971].

Capo IV
Poteri della Consob

Art. 187-octies
(Poteri della Consob)

1. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

2. La Consob compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

3. La Consob può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

c) procedere ad audizione personale;

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies[972];

e) procedere ad ispezioni;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La Consob può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994[973].

e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605[974];

5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la Consob può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla Consob.

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l'autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

14. Il provvedimento della Consob che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la Consob procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale[975].

Art. 187-novies
(Operazioni sospette)

1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La Consob stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni[976].

Capo V
Rapporti tra procedimenti

Art. 187-decies
(Rapporti con la magistratura)

1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della Consob.

2. Il Presidente della Consob trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.

3. La Consob e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la Consob può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600[977].

Art. 187-undecies
(Facoltà della Consob nel procedimento penale)

1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la Consob esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

2. La Consob può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato[978].

Art. 187-duodecies
(Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione)

1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione[979].

Art. 187-terdecies
(Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale)

1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies[980], la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa[981].

Art. 187-quaterdecies
(Procedure consultive)

1. La Consob definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali[982].

TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE
[983]

Art. 187-quinquiesdecies [984]
(Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob) [985]

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d’Italia e della Consob ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila [986] / [987].

Art. 188 [988]
(Abuso di denominazione)

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "EuSEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile[989].

2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689[990].

2-bis. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile[991].

Art. 189 [992]
(Partecipazioni al capitale)

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17, nonché la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall’articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile[993].

2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, 79-sexies, comma 9, e 79-noviesdecies, comma 1[994].

2-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis[995].

Art. 190 [996]
(Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati) [997]

1. Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies,65, 79-bis, 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di società o enti in caso inosservanza delle disposizioni dell'articolo 18, comma 2, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies[998].

1-bis. …omissis…[999]

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) …omissis…[1000];

c) …omissis…[1001]

d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

e) …omissis…[1002]

f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;

g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3;

h) …omissis…[1003]/ [1004]

2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica:

a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;

b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative[1005];

b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni attuative[1006];

b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative[1007].

2-ter. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:

a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;

b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative[1008].

3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis[1009].

3-bis. …omissis…[1010].

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689[1011].

Art. 190.1
(Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari)

1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d’intesa o sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

a) agli intermediari indicati nell’articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;

b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall’articolo 83-undecies, comma 1.

3. Si applica l’articolo 188, commi 2 e 2-bis[1012].

Art. 190.2
(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014)

1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall’articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica altresì in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento.

2. Chiunque presti i servizi elencati nell’Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:

a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;

b) alle controparti di un contratto di garanzia finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1;

c) alle imprese di investimento, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative;

d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, e dall’articolo 7, paragrafi1 e 2, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;

e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 7, paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;

f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1;

g) a chiunque non osservi le disposizioni previste dall’articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni attuative.

4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l’articolo 188, commi 2 e 2-bis.

5. Alle fattispecie disciplinate dal comma 3 si applica l’articolo 188, comma 2[1013].

Art. 190-bis [1014]
(Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari)[1015]

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata[1016].

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-quater da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

3-bis. La Banca d’Italia o la Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, applicano la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata, due o più volte negli ultimi dieci anni, l’interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni[1017].

4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.

Art. 190-ter [1018]
(Altre violazioni in tema di attività riservate)

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro:

a) in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario[1019] o di promotore finanziario[1020] in assenza dell'iscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31;

b) …omissis…[1021]

c) …omissis…[1022]

d) alle persone fisiche, in caso di inosservanza dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies.

2. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.

2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti[1023].

Art. 191 [1024]
(Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita)

1. Chiunque effettua un’offerta al pubblico in violazione dell’articolo 94, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro.

2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.

3. Chiunque effettua un’offerta al pubblico in violazione dell’articolo 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

4. Chiunque viola l’articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell’articolo 101 commessa nell’ambito di un’offerta di OICVM.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se all’osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.

6. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli 188, comma 2-bis, e 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonchéncapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

8. Salvo quanto previsto dall’articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 192 [1025]
(Offerte pubbliche di acquisto o di scambio)

1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa[1026].

2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:

a) non rispetta le indicazioni fornite dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4[1027];

a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis[1028];

a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7[1029];

b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110;

b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis[1030].

2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non può essere superiore a cinque milioni di euro[1031].

2-ter. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis[1032].

3. …omissis[1033].

Art. 192-bis [1034]
(Informazioni sul governo societario) [1035]

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo[1036].

1-bis. Per l’omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l’omissione delle comunicazioni da parte della società o dell’ente, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni[1037].

1-ter. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis[1038].

1-quater . Nei casi di inosservanza dell’ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali è accertata l’inosservanza dell’ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine da parte della persona giuridica[1039].

Art. 192-ter [1040]
(Ammissione alle negoziazioni)

1. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d), f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila[1041].

2. …omissis…[1042]

2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a) [1043].

3. …omissis…[1044]

3-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis[1045].

Art. 192-quater
(Obbligo di astensione)

1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 6, comma 2-novies, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila[1046].

Art. 193 [1047]
(Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale) [1048]

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo[1049].

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest’ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall’articolo 114, comma 10, le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni[1050].

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1[1051].

1-bis. …omissis…[1052]

1-ter. …omissis…[1053]

1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate[1054].

1-quinquies. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila:

a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito;

b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a);

c) agli emittenti o ai terzi collegati come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento[1055].

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo[1056].

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni[1057].

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1[1058].

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall’articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l’importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila[1059].

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile[1060].

2-bis. …omissis[1061].

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila[1062]:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3[1063];

b) …omissis…[1064].

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico[1065].

3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689[1066].

3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater[1067].

Art. 193-bis
(Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria)

1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla Consob dall'articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1[1068].

Art. 193-ter
(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012)

1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.

2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi:

a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;

b) violi le misure adottate dall’autorità competente di cui all’articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

4. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689[1069].

Art. 193-quater [1070]
(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012)

1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall’articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall’articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è disponibile e determinabile[1071].

2. …omissis…[1072]

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono applicate dalla Banca d’Italia, dalla Consob, dall’IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza[1073].

4. Si applica l’articolo 188, commi 2 e 2-bis[1074].

Art. 193-quinquies
(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014)

1. La violazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dall’IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato totale annuo determinato in conformità all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1286/2014 quando tale importo è superiore a euro cinque milioni.

2. La violazione degli obblighi di notifica di cui all’articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative è punita con le sanzioni previste dal comma 1.

3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Se il profitto ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purché tale ammontare sia determinabile.

5. La Consob e l’IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179[1075].

Art. 194 [1076]
(Deleghe di voto)

1. …omissis…[1077].

2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila[1078].

2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4[1079].

2-ter. Se all'osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 è tenuta una società o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima[1080].

2-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689[1081].

Art. 194-bis [1082]
(Criteri per la determinazione delle sanzioni)

1. Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi[1083].

Art. 194-ter
(Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili)

1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalità ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questi ultimo regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010[1084].

Art. 194-quater [1085]
(Ordine di porre termine alle violazioni)

1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, nei confronti delle società o degli enti interessati, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento, nel caso di inosservanza:

a) delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative;

b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater;

c) delle norme richiamate dall’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative.

2. Per l’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

Art. 194-quinquies [1086]
(Pagamento in misura ridotta)

1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65 e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob[1087];

a-bis) dall’articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative[1088];

b) dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3[1089];

c) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120[1090];

d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis.

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.

Art. 194-sexies
(Condotte inoffensive)

1. Nei casi previsti dall'articolo 194-quinquies, la Consob non procede alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza[1091].

Art. 194-septies
(Dichiarazione pubblica)

1. Per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, 115-bis, e delle relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater, quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata, la Banca d’Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile[1092].

1-bis. Il comma 1 si applica anche alle violazioni delle norme richiamate dall’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative[1093].

1-ter. Per le violazioni delle norme richiamate dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative, nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4-septies, comma 1, quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata, l’IVASS o la Consob, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 4-sexies, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile[1094].

Art. 195 [1095]
(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato[1096].

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. …omissis…[1097].

4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica[1098].

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile[1099].

6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento[1100].

7. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione[1101].

7-bis. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione[1102].

8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis[1103].

9. …omissis…[1104].

Art. 195-bis [1105]
(Pubblicazione delle sanzioni)

1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in conformità alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione[1106].

2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

3-bis. La Banca d’Italia o la Consob possono escludere la pubblicità del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell’Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:

a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;

b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 194-quater [1107].

Art. 195-ter [1108]
(Comunicazione all’ABE e all’AESFEM sulle sanzioni applicate) [1109]

1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190, 190-bis, 194-ter, 194-quater e 194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse[1110].

1-bis. La Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all’AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall’Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell’AESFEM[1111].

Art. 195-quater
(Sanzioni in caso di risoluzione)

1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di investimento extracomunitarie che svolgono le attività indicate all’articolo 55-bis la Banca d’Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 190, comma 1, per l’inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE][1112], in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia.

2. Per l’inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l’articolo 194-quater, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità da esso stabilite. In caso di inosservanza dell’ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l’inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo 190-bis.

4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e 196-bis.

5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.

6. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse[1113].

Art. 196
(Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)[1114]

1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni [ndr: da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre][1115];

c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;

d) radiazione dall'albo[1116].

2. Le sanzioni sono applicate dalla [Consob][1117] con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente[1118].

3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

4. Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

Art. 196-bis
(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo[1119].

PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 197
(Personale della Consob)

1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449[1120], la Consob provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.

Art. 198
(Girata di titoli azionari)

1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall'articolo 12 del regio decreto legge 29 marzo 1942, n. 239, può essere esercitato anche da Sim.

Art. 199
(Società fiduciarie)

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415[1121].

2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza[1122].

Art. 200
(Intermediari già autorizzati)

1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.

2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.

3. Le Sicav che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44.

4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.

Art. 201
(Agenti di cambio)

1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.

2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine è tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.

3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

4. Le disponibilità del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.

5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di Sim, di banche o di società di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze[1123]. Essi non possono prestare sevizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilità previste dal comma 11.

6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze[1124].

7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresì l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'articolo 1, comma 6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e g), nonché attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge[1125].

8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la Consob, con proprio regolamento, stabilisce le modalità del controllo contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161[1126].

9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero dell’economia e delle finanze[1127], in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la Consob, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi.

10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio è disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.

11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività commerciale e, in particolare, con la qualità di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, Sim, società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.

12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b), 2 e 2-bis; 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195[1128].

13. E' vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla Consob.

14. Il Presidente della Consob può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53.

15. Il Ministero dell’economia e delle finanze[1129], su proposta della Consob, può disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato anche su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio.

16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dell’economia e delle finanze[1130] nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e limitazioni all'attività del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennità spettante al commissario è determinata dal Ministero ed è a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della Consob o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.

17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La Consob denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72.

18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.

Art. 202
(Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa)

…omissis…[1131]

Art. 203
(Contratti a termine)

1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

2. Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 204
(Gestione accentrata)

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della "Monte Titoli s.p.a. Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari" dalla stessa detenuta.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta disciplinata dalle previgenti disposizioni.

Art. 205
(Quotazioni di prezzi)

1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II[1132].

Art. 206
(Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa)

1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

Art. 207
(Patti parasociali)

1. I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.

2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1° luglio 2001.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 208
(Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile)

1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 144.

2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le società con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

4. I collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.

5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di revisione si applicano a partire dall'esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.

Art. 209
(Società di revisione)

1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 161.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le società con azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 210
(Modifiche al codice civile)

1. Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "né ad aziende ed istituti di credito".

2. L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

"Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare."

3. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile è inserito il seguente numero:

"4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.".

4. All'articolo 2633 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420‑bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.".

5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito, dopo l'articolo 211, il seguente articolo:

"211‑bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.".

Art. 211
(Modifiche al T.U. bancario)

1. L'articolo 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente:

"Articolo 52 ‑ Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti - 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. 2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. 4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.".

2. All'articolo 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma:

"6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".

3. All'articolo 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma:

"5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6.".

4. L'articolo 160 del T.U. bancario è abrogato.

Art. 212
(Disposizioni in materia di privatizzazioni)

1. Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto‑legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è sostituito dal seguente: "... omissis ...".

Art. 213
(Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata ancora dichiarata l'esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.

2. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell’economia e delle finanze[1133], per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia.

3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

Art. 214
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni;

b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto‑legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

d) il regio decreto‑legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto‑legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

g) il regio decreto‑legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

h) il regio decreto‑legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

i) il regio decreto‑legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

j) il regio decreto‑legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657;

k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto‑legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118;

l) il regio decreto‑legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913;

n) l'articolo 2369‑bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;

p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

q) la legge 23 maggio 1956, n. 515;

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778;

s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4‑bis, 4‑ter, 5‑quinquies, 5‑sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18‑ter, 18‑quinquies, quinto comma, 18‑septies, secondo periodo, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;

v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, a eccezione degli articoli 16 e 18;

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10‑ter;

y) la legge 19 giugno 1986, n. 289;

z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556;

aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'articolo 10;

cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dell'articolo 14;

dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dell'articolo 4;

ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149;

ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo 11;

gg) l’articolo 1, comma 1, lettera m), e l’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561[1134];

hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14-bis e 15;

ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 8 del decreto‑legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65.

2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:

a) gli articoli 5, 5‑bis, 5‑ter, 5‑quater, del decreto‑legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193, comma 2;

b) 18, a eccezione del sesto comma, 18‑bis, 18‑quater, 18‑quinquies, a eccezione del quinto comma, 18‑sexies e 18‑septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto‑legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;

c) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2‑bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2‑ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10‑bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190;

f) l'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193;

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;

h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 192;

i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86;

k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

Art. 215
(Disposizioni di attuazione)

1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 216
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.

 

ALLEGATO [1135]

Sezione A - Attività e servizi di investimento

(1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.

(2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.

(3) Negoziazione per conto proprio.

(4) Gestione di portafogli.

(5) Consulenza in materia di investimenti.

(6) Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

(7) Collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

(8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Sezione B - Servizi accessori

(1) Affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali.

(2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l’impresa che concede il credito o il prestito.

(3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese.

(4) Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.

(5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

(6) Servizi connessi con l’assunzione a fermo.

(7) Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

Sezione C - Strumenti finanziari

(1) Valori mobiliari.

(2) Strumenti del mercato monetario.

(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.

(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.

(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.

(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

(9) Contratti finanziari differenziali.

(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati ai numeri precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.


 

Note:

[1] Pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 71 del 26.3.1998. Il d.lgs. n. 58/1998 è stato successivamente modificato: dalla L. n. 205 del 25.6.1999 (pubblicata nella G.U. n. 149 del 28.6.1999); dal d.lgs. n. 201 del 12.4.2001 (pubblicato nella G.U. n. 130 del 7.6.2001); dal D.L. n. 351 del 25.9.2001 (pubblicato nella G.U. n. 224 del 26.9.2001), convertito con L. n. 410 del 23.11.2001 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 24.11.2001); dal d.lgs. n. 61 dell’11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002); dal D.L. n. 269 del 30.9.2003 (pubblicato nel S.O. n. 157/L alla G.U. n. 229 del 2.10.2003), convertito con L. n. 326 del 24.11.2003 (pubblicata nel S.O. n. 181/L alla G.U. n. 274 del 25.11.2003); dal d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7.10.2003); dalla L. n. 350 del 24.12.2003 (pubblicata nel S.O. n. 196/L alla G.U. n. 299 del 27.12.2003); dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 37 del 14.2.2004); dal d.lgs. n. 170 del 21.5.2004 (pubblicato nella G.U. n. 164 del 15.7.2004); dal d.lgs. n. 197 del 9.7.2004 (pubblicato nella G.U. n. 182 del 5.8.2004); dall’art. 9 della legge n. 62 del 18.4.2005 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 96 del 27.4.2005); dalla legge n. 262 del 28.12.2005 (pubblicata nel S.O. n. 208/L alla G.U. n. 301 del 28.12.2005); dal d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 (pubblicato nel S.O. n. 5/L alla G.U. n. 7 del 10.1.2007); dall’art. 2 del d.l. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 (pubblicata nella G.U. n. 46 del 24.2.2007) e dall’art. 10, della l. n. 13 del 6.2.2007 - Legge comunitaria 2006 (pubblicata nel S.O. n. 41/L alla G.U. n. 40 del 17.2.2007); dall’art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 (pubblicato nella G.U. n. 73 del 28.3.2007); dal d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 94 del 23.4.2007); dal d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (pubblicato nel S.O. n. 200/L alla G.U. n. 234 dell’8.10.2007); dal d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 (pubblicato nel S.O. n. 228 alla G.U. n. 261 del 9.11.2007); dal d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 (pubblicato nella G.U. n. 289 del 13.12.2007);dal d.lgs. n. 173 del 3.11.2008 (pubblicato nella G.U. n. 260 del 6.11.2008); dal d.l. n. 185 del 29.11.2008 (pubblicato nel S.O. n. 263/L alla G.U. n. 280 del 29.11.2008) coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (pubblicata nel S.O. n. 14/L alla G.U. n. 22 del 28.1.2009);dal d.l. n. 5 del 10.2.2009 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell’11.2.2009) coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (pubblicata nel S.O. n. 49/L alla G.U. n. 85 dell’11.4.2009); dalla legge n. 69 del 18.6.2009 (pubblicata nel S.O. n. 95/L alla G.U. n. 140 del 19.6.2009); dal d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 (pubblicato nella G.U. n. 178 del 3.8.2009); dal d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 (pubblicato nella G.U. n. 246 del 22.10.2009); dal d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 (pubblicato nella G.U. n. 44 del 23.2.2010); dald.lgs. n. 27 del 27.1.2010 (pubblicato nel S.O. n. 43/L alla G.U. n. 53 del 5.3.2010), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 sono in vigore dal 20 marzo 2010, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali dettate dall’art. 7 del medesimo decreto; dal d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 (pubblicato nel S.O. n. 58/L alla G.U. n. 68 del 23.3.2010), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 sono in vigore dal 7 aprile 2010, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali e transitorie dettate dall’art. 43 del medesimo decreto; dal d.l. n. 78 del 31.5.2010 (pubblicato nel S.O. n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31.5.2010), coordinato con la legge di conversione n. 122 del 30.7.2010 (pubblicata nel S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30.7.2010); dal d.lgs. n. 104 del 2.7.2010 (pubblicato nel S.O. n. 148/L alla G.U. n. 156 del 7.7.2010), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 104 del 2.7.2010 sono in vigore dal 16.9.2010; dal d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 (pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 207 del 4.9.2010), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 sono in vigore dal 19.9.2010; dal d.lgs. n. 176 del 5.10.2010 (pubblicato nella G.U. n. 253 del 28.10.2010), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 176 del 5.10.2010 sono in vigore dal 12.11.2010; dal d.lgs. n. 224 del 29.11.2010 (pubblicato nella G.U. n. 300 del 24.12.2010), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 224 del 29.11.2010 sono in vigore dall’8.1.2011; dal d.lgs. n. 239 del 30.12.2010 (pubblicato nella G.U. n. 9 del 13.1.2011), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 239 del 30.12.2010 sono in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.; dal d.lgs. n. 259 del 30.12.2010 (pubblicato nella G.U. n. 30 del 7.2.2011), le modifiche apportate dal d.lgs. n. 259 del 30.12.2010 sono in vigore dal 22.2.2011; dal d.lgs. n. 48 del 24.3.2011 (pubblicato nella G.U. n. 92 del 21.4.2011) in vigore dal 30.6.2011; dalla L. n. 120 del 12 luglio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 174 del 28.7.2011) in vigore dal 12.8.2011; dalla L. n. 217 del 15 dicembre 2011 (pubblicata nella G.U. n. 1 del 2.1.2012) in vigore dal 17.1.2012; dal d.lgs. n. 47 del 16 aprile 2012 (pubblicato nel S.O. n. 86/L alla G.U. n. 99 del 28.4.2012) in vigore dal 13.5.2012; dal d.lgs. n. 91 del 18 giugno 2012 (pubblicato nella G.U. n. 152 del 2.7.2012) in vigore dal 17.7.2012, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali dettate dall’art. 5 del medesimo decreto; dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27.6.2012 (pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 4.7.2012); dal d.lgs. n. 130 del 30.7.2012 (pubblicato nella G.U. n. 184 dell'8.8.2012) in vigore dal 23.8.2012; dal d.lgs. n. 160 del 14.9.2012 (pubblicato nella G.U. n. 218 del 18.9.2012) in vigore dal 3.10.2012; dal d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 (pubblicato nella G.U. n. 230 del 2.10.2012) in vigore dal 17.10.2012; dal d.l. n. 179 del 18.10.2012 (pubblicato nel S.O. n. 194/L alla G.U. n. 245 del 19.10.2012), in vigore dal 20.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012 (pubblicata nel S.O. n. 208/L alla G.U. n. 294 del 18.12.2012), in vigore dal 19.12.2012; dal d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 (pubblicato nella G.U. n. 253 del 29.10.2012), in vigore dal 13.11.2012; dal d.l. n. 69 del 21.6.2013, (pubblicato nel S.O. n. 50, alla G.U. n. 144 del 21.6.2013), in vigore dal 22.6.2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9.8.2013, (pubblicata nel S.O. n. 63 alla G.U. n. 194 del 20.8.2013), in vigore dal 21.8.2013; dalla L. n. 97 del 6.8.2013 (pubblicata nella G.U. n. 194 del 20.8.2013), in vigore dal 4.9.2013, salvo quanto disposto dalle norme transitorie previste dall'art. 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012; dal d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 (pubblicato nella G.U. n. 70 del 25.3.2014) in vigore dal 9.4.2014, salvo quanto disposto dalle norme transitorie previste dall'art. 15 dello stesso decreto legislativo; dal d.lgs. n. 53 del 4.3.2014 (pubblicato nella G.U. n. 76 dell’1.4.2014), in vigore dal 16.4.2014; dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. 1a Serie Speciale n. 18 del 23.4.2014); dal d.l. n. 91 del 24.6.2014 (pubblicato nella G.U. n. 144 del 24.6.2014), in vigore dal 25.6.2014 (v. anche avviso di rettifica nella G.U. n. 150 dell’1.7.2014), coordinato con la legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014 (pubblicata nel S.O. n. 72 alla G.U. n. 192 del 20.8.2014), in vigore dal 21.8.2014; dal d.l. n. 133 del 12.9.2014, (pubblicato nella G.U. n. 212 del 12.9.2014), in vigore dal 13.9.2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 164 dell’11.11. 2014 (pubblicata nel S.O. n. 85 alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014), che ha introdotto il comma 119-ter all'art. 1 della L. 296 del 27.12. 2006, n. 296 (in S.O. n. 244 alla G.U. n. 299 del 27.12.2006); dalla L. n. 161 del 30.10.2014 (pubblicata nel S.O. n. 83/L alla G.U. n. 261 del 10.11.2014), in vigore dal 25.11.2014; dal d.l. n. 3 del 24.1.2015 (pubblicato nella G.U. n. 19 del 24.1.2015), in vigore dal 25.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015 (pubblicata nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 70 del 25.3.2015), in vigore dal 26.3.2015; dal d.lgs. n. 66 del 7.5.2015 2015 (pubblicato nella G.U. n. 116 del 21.5.2015), in vigore dal 5.6.2015; dal d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 (pubblicato nella G.U. n. 134 del 12.6.2015), in vigore dal 27.6.2015, salvo quanto disposto dalle disposizioni transitorie previste dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo. Il comma 1 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “I regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie”; dal d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 (pubblicato nella G.U. n. 267 del 16.11.2015), in vigore dal 16.11.2015, salvo quanto previsto dall’art. 3 del medesimo decreto legislativo; dalla L. n. 208 del 28.12.2015 (pubblicata nel S.O. n. 70 alla G.U. n. 302 del 30.12.2015), in vigore dall’1.1.2016; dal d.l. n. 18 del 14.2.2016 (pubblicato nella G.U. n. 37 del 15.2.2016), in vigore dal 16.2.2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 49 dell’8.4.2016, (pubblicata nella G.U. n. 87 del 14.4.2016); dal d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 (pubblicato nella G.U. n. 52 del 3.3.2016), in vigore dal 18.3.2016, salvo quanto disposto dalle norme transitorie previste dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo; dal d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 (pubblicato nella G.U. n. 117 del 20.5.2016), in vigore dal 4.6.2016; dal d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 (pubblicato nella G.U. n. 211 del 9.9.2016), in vigore dal 24.9.2016, salvo quanto disposto dalle norme transitorie previste dall'art. 5 dello stesso decreto legislativo; dal d.lgs. n. 224 del 14.11.2016 (pubblicato nella G.U. n. 278 del 28.11.2016), le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014; dalla L. n. 232 dell’11.12.2016 (pubblicata nel S.O. n. 57/L alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dall’1.1.2017; dal d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 (pubblicato nella G.U. n. 7 del 10.1.2017), in vigore dal 25.1.2017, salvo quanto previsto dalle norme di applicazione previste dall’art. 10 dello stesso decreto legislativo; dal d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 (pubblicato nella G.U. n.167 del 19.7.2017), in vigore dal 20.7.2017. Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"; dal d.l. n. 148 del 16.10.2017 (pubblicato nella G.U. n. 242 del 16.10.2017), in vigore dal 16.10.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 4.12.2017 (pubblicata nella G.U. n. 284 del 5.12.2017). 

[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[3] Lettera inserita dall’art. 2 del d.lgs. n. 130 del 30.7.2012 (pubblicato nella G.U. n. 184 dell’8.8.2012).

[4] Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (pubblicato nel S.O. n. 200/L alla G.U. n. 234 dell’8.10.2007).

[5] Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[6] Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[8] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[9] Lettera inserita dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[10] Lettera già modificata dall’art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001 e poi sostituita dapprima dall’art. 32, comma 1 del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito in L. n. 122 del 30.7.2010 e infine dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[11] Lettera dapprima sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014; successivamente modificata dall’art. 22, comma 5 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014, che dopo la parola: "crediti" ha inserito le parole: ", inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR" e dal comma 1 dell’art. 17 del D.L. n. 18 del 14.2.2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 49 dell’8.4.2016, che dopo le parole: «inclusi quelli erogati» ha inserito le parole: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,». La L. 27.12.2006, n. 296 come modificata dal D.L. 12.9.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11.11. 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 1, comma 119-ter) che "Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

[12] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[13] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[14] Lettera così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[15] Lettera così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[16] Lettera dapprima inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[17] Lettera dapprima inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[18] Lettera dapprima inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[19] Lettera dapprima inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[20] Lettera dapprima inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[21] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[22] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[23] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[24] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[25] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[26] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[27] Lettera già sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003; poi modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 che ha inserito il numero 2-bis e infine di nuovo sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[28] Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003.

[29] Lettera dapprima inserita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[30] Lettera sostituita dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e infine dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[31] Lettera sostituita dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e infine dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[32] Lettera dapprima inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[33] Lettera dapprima inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[34] Lettera dapprima inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[35] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[36] Lettera sostituita dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003, poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007; successivamente modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e infine di nuovo sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[37] Lettera dapprima inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «società di gestione armonizzata» con le parole: «società di gestione UE».

[38] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012.

[39] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015.

[40] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015.

[41] Lettera sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[42] Lettera modificata dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

[43] Le parole: “non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari” sono state aggiunte dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

[44] Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;" con le parole: "e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;".

[45] Lettera così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[46] Lettera aggiunta dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

[47] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, , in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[48] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, , in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[49] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, , in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[50] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, , in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[51] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, , in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[52] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, , in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[53] Lettera dapprima aggiunta dall’art. 2 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[54] Numero così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito la parola: «le» con la parola: «gli» e le parole: «della Comunità europea, aventi sede in Italia» con le parole: «dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia».

[55] Numero così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «della Comunità europea, aventi sede in Italia» con le parole: «dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia».

[56] Numero dapprima sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e poi corretto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 121 del 25.5.2016 che dispone: “dove è scritto: «... ai sensi del numero 5) e abbia comunicato...», leggasi: «... ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato...».

[57] Numero così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che dopo le parole: «aventi sede» ha inserito la parola: «legale», al secondo periodo ha soppresso le parole: «come Stato membro» e, al terzo periodo, ha sostituito le parole: «della Comunità europea» con le parole: «dell’Unione europea, o salvo che l’emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis ), della presente lettera».

[58] Numero aggiunto dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[59] Lettera dapprima aggiunta dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 nei termini indicati nelle precedenti note.

[60] Lettera dapprima inserita dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[61] Lettera aggiunta dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013.

[62] Lettera aggiunta dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015.

[63] Lettera aggiunta dall’art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[64] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[65] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[66] Comma così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[67] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 44 del 2.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 81 del 6.4.2007).

[68] Comma così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[69] Comma così sostituito dall’art. 9 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010.

[70] Comma così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[71] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[72] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[73] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[74] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[75] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[76] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[77] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[78] Comma dapprima inserito dall’art. 30 del d.l. n. 179 del 18.10.2012, in seguito modificato dal d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, poi sostituito con L. n. 232 dell’11.12.2016 e infine modificato dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 che ha sostituito le parole: «portale per la raccolta di capitali per le PMI» con le parole: «portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali», e prima delle parole «e degli organismi di investimento collettivo del risparmio» ha inserito le parole: «, delle imprese sociali». Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", in assenza di tale autorizzazione vige la precedente versione del comma 5-novies che di seguito si riporta: “5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le PMI" si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI”.

[79] Comma inserito dall’art. 30 del d.l. n. 179 del 18.10.2012.

[80] Comma inserito dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015.

[80-bis] Comma inserito dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017. Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

[81] Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[82] Lettera così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[83] Lettera aggiunta dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[84] Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[85] Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[86] Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[87] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[88] Articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 130 del 30.7.2012.

[89] Comma così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito le parole: «sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini» con le parole: «sono pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio sito internet e dalla CONSOB, in formato elettronico, nel proprio Bollettino».

[90] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[90-bis] L’art. 9 del d.lgs n. 254 del 30.12.2016 dispone che: “1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, sentite Banca d’Italia e IVASS, per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, disciplina con regolamento: a) le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 7 del presente decreto, e, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 5 del presente decreto, le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione nonché delle informazioni richieste dalla Consob ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo; c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell’incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori. 2. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di cui agli articoli 2 e 7 le necessarie modifiche o integrazioni e fissa il termine per l’adeguamento. In caso di mancato adeguamento, si applica l’articolo 8. 3. La Consob può altresì esercitare: a) nei confronti dei revisori incaricati dei compiti di cui all’articolo 3, comma 10, i poteri di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; b) limitatamente all’assolvimento dei compiti di cui al presente decreto legislativo, i poteri di cui all’articolo 115, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti degli enti di cui all’articolo 2 del presente decreto e dei soggetti diversi che pubblichino informazioni non finanziarie ai sensi dell’articolo 7 del presente decreto nonché dei componenti dei loro organi sociali”.

[91] Comma modificato dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 130 del 30.7.2012 che ha sostituito le parole: «, l'Isvap e l'Ufficio italiano cambi» con le parole: «e l'Isvap» e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito la parola: «Isvap» con la parola: «IVASS». Vedi protocollo d’intesa Banca d’Italia/Consob del 31.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 270 del 20.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007 in allegato al regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis.

[92] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 130 del 30.7.2012.

[93] Comma dapprima inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 130 del 30.7.2012.

[94] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[95] Comma così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: “Al medesimo fine,”.

[96] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi, successivamente, dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

[97] Lettera dapprima modificata dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 che ha sostituito le parole: «al regolamento» con le parole: «alla liquidazione» e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo della lettera c) in vigore fino a tale data:c) con gli organismi preposti alla compensazione o alla liquidazione delle negoziazioni dei mercati”.

[98] Comma inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e successivamente modificato dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) che ha soppresso le parole: “equivalenti a quelle vigenti in Italia”.

[99] Comma modificato dapprima dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi dall’art. 1 del d.lgs n. 229 del 19.11.2007.

[100] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs n. 239 del 30.12.2010.

[101] Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[102] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016.

[103] Comma dapprima inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e poi così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che dopo le parole: «in ordine» ha aggiunto le seguenti parole: «alle indagini e».

[104] Articolo dapprima inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 176 del 5.10.2010 e poi così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015.

[105] Articolo inserito dall’art. 24 del d.l. n. 179 del 18.10.2012.

[106] Articolo dapprima aggiunto dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e poi modificato dall’art. 11 della L. n. 161 del 30.10.2014 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[107] Comma abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell’art. 79-quinquies.

[108] Comma abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell’art. 79-quinquies.

[109] Comma dapprima inserito dall’art. 11 della L. n. 161 del 30.10.2014. e poi così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «(UE) n. 648/2012».

[110] Comma modificato dapprima dall’art. 11 della L. n. 161 del 30.10.2014 che ha sostituito il primo periodo e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che, nel primo periodo, ha sostituito le parole: «comma 1» con le parole: «comma 2-bis» e ha soppresso le parole: «del comma 2-bis».

[111] Comma abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell’art. 79-quinquies.

[112] Comma abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell’art. 79-quinquies.

[113] Articolo inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014. Per le norme transitorie vedi art. 15 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[114] Articolo inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, , in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[115] Articolo inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, , in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[116] Articolo inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, , in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[117] Articolo inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, , in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[118] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[119] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[120] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[121] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[122] Comma inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi protocollo d’intesa Banca d’Italia/Consob del 31.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 270 del 20.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007 in allegato al regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis.

[123] Comma inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi protocollo d’intesa Banca d’Italia/Consob del 31.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 270 del 20.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007 in allegato al regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis.

[124] Comma inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi il regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007).

[125] Comma inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[126] Comma inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[127] Lettera dapprima modificata dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15, successivamente sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e infine così modificata dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione». Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007.

[128] Lettera dapprima sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 che ha sostituito le parole: “dei soggetti abilitati” con le parole: “delle Sim, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle Sgr, nonché degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento”. Vedi regolamento Banca d’Italia n. 1097 del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007.

[129] Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[130] Comma inserito dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15. Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007.

[131] Numero inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[132] Comma dapprima sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[133] Lettera così sostituita dall’art. 22 della l. n. 217 del 15.12.2011.

[134] Comma dapprima aggiunto dall’art. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi il regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007).

[135] Comma inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[136] Comma dapprima inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, successivamente modificato dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 che ha sostituito il numero 3) e dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito il numero 1). Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007). Il comma 2 dell’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 dispone che: “Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

[137] Comma inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[138] Comma inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 236 dell’11.11.2011 (pubblicato nella G.U. n. 56 del 7.3.2012).

[139] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[140] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[141] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[142] Lettera così modificata dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito le parole: «i dirigenti» con le parole: «il personale».

[143] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[144] Comma già modificato dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15; successivamente sostituito dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 239 del 30.12.2010, poi dall’art. 22 della L. n. 217 del 15.12.2011 e infine dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007).

[145] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[146] Articolo inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[147] Comma modificato dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “per le materie di rispettiva competenza” con le parole: “nell’ambito delle rispettive competenze” e poi dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi». Vedi delibera Consob n. 17297 del 28.4.2010 (pubblicata nel S.O. n. 104 alla G.U. n. 120 del 25.5.2010 e nel Bollettino Consob n. 5.1, maggio 2010), regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007) e protocollo d’intesa Banca d’Italia/Consob del 31.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 270 del 20.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007 in allegato al regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis.

[148] Comma inserito dall’art. 22, comma 5 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014.

[149] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[150] Comma così modificato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “della società incaricata della revisione contabile” con le parole: “del soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.

[151] Comma modificato dapprima dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «o delle Sicav» con le parole: «, delle Sicav o delle Sicaf».

[152] Comma modificato dapprima dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “le società incaricate della revisione contabile” con le parole: “i soggetti incaricati della revisione legale dei conti” e poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «o delle Sicav» con le parole: «, delle Sicav o delle Sicaf».

[153] Comma dapprima sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dapprima dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “alle società incaricate della revisione contabile” con le parole: “ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti” e poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «o le Sicav» con le parole: «, le Sicav o le Sicaf».

[154] Comma inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[155] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[156] Articolo inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[157] Articolo inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[158] Articolo già modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006; successivamente sostituito dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 e infine modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 nei termini indicati nella successiva nota.

[159] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e alle Sicav» con le parole: «, alle Sicav e alle Sicaf».

[160] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “per le materie di rispettiva competenza” con le parole: “nell’ambito delle rispettive competenze”. Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007 e protocollo d’intesa Banca d’Italia/Consob del 31.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 270 del 20.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007 in allegato al regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis.

[161] Comma dapprima inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “alla società incaricata della revisione contabile” con le parole: “al soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.

[162] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[163] Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007 e protocollo d’intesa Banca d’Italia/Consob del 31.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 270 del 20.11.2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre 2007 in allegato al regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis.

[164] Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003.

[165] Comma dapprima sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «di società di gestione armonizzate» con le parole: «di società di gestione UE e di GEFIA UE».

[166] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “per le materie di rispettiva competenza” con le parole: “nell’ambito delle rispettive competenze”.

[167] Vedi provvedimenti della Banca d’Italia del 4.8.2000 e del 17.6.2002 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. n. 218 del 18.9.2000 e n. 167 del 18.7.2002 e nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).

[168] Comma dapprima sostituito dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 53 del 4.3.2014 che ha inserito la lettera a-bis) e alla lettera b), dopo le parole: «lettera b)» ha inserito le parole: «e lettera b-bis)». Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007.

[169] Comma aggiunto dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15. Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007.

[170] Comma dapprima sostituito dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “e 1-bis.” con le parole: “1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g).”. Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007.

[171] Comma inserito dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15. Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007.

[172] Comma così sostituito dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15. Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007

[173] Comma dapprima sostituito dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “per le materie di rispettiva competenza” con le parole: “nell’ambito delle rispettive competenze”. Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007.

[174] Comma inserito dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15. Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007.

[175] Comma abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[176] Comma già sostituito dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15; successivamente modificato dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “per le materie di rispettiva competenza” con le parole: “nell’ambito delle rispettive competenze” e infine dall’dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha aggiunto la lettera b-bis). Vedi regolamento Banca d’Italia del 24.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277 del 28.11.2007.

[177] Comma aggiunto dall’art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

[178] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[179] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[180] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[181] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[182] Articolo dapprima modificato dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e dal dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 5 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che la disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa, che di seguito si riporta: “Art. 13 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali) 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3”. Il comma 7 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”.

[183] Articolo dapprima sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, successivamente modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 e infine così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 6 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa, che di seguito si riporta: “Art. 14 (Requisiti di onorabilità) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate nell’articolo 15, comma 1, nelle Sim e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle Sicav e delle Sicaf. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto. 3. Ai fini del comma 1 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto. 4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1. 5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. 7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob”. Il comma 7 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”

[184] Rubrica sostituita dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 e poi dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[185] Comma dapprima sostituito dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e dall’art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 e poi così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che dopo la parola: «Sicav» ha inserito le parole: «o Sicaf».

[186] Comma dapprima modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 e poi così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[187] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 che ha soppresso il secondo periodo.

[188] Comma dapprima sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 che ha sostituito la lettera a) ed ha aggiunto alla lettera c) le seguenti parole: “, nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2”. Vedi provvedimenti della Banca d’Italia del 4.8.2000, del 17.6.2002 e del 14.4.2005 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. n. 218 del 18.9.2000 e n. 167 del 18.7.2002 e nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).

[189] Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[190] Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[191] Comma dapprima sostituito dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole «o in una Sicav» con le parole : «, in una Sicav o in una Sicaf».

[192] Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[193] Articolo dapprima sostituito dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 nei termini indicati nelle successive note.

[194] Lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «ed alle Sicav» con le parole: «, alle Sicav e alle Sicaf».

[195] Lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e nelle Sicav» con le parole: «, nelle Sicav e nelle Sicaf».

[196] Rubrica così modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[197] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[198] Comma sostituito dapprima dall’art. 5 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003, poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e infine dall’art. 2 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014. Per le norme transitorie vedi art. 15 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[199] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[200] Comma inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[201] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[202] Vedi decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 44 del 2.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 81 del 6.4.2007).

[203] Lettera così sostituita dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[204] In attesa dell’emanazione del regolamento attuativo del presente comma si applica il decreto del Ministro del tesoro n. 329 del 26.6.1997 (pubblicato nella G.U. n. 228 del 30.9.1997).

[205] Articolo dapprima inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, successivamente sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e infine modificato dalla L. n. 208 del 28.12.205 nei termini indicati nelle successive note. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (disposizioni finali e transitorie), dapprima modificato dall’art. 1 del d.l. n. 113 del 30.6.2008 e in seguito dal comma 16-bis dell'art. 41 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 (termine modificato da ultimo dall’art. 13, comma 5 del D.L. n. 244 del 30.12.2016 e in precedenza dall’art. 10, comma 4 del D.L. n. 210 del del 30.12.2015, dall’art. 21-bis del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014; dall’art. 9, comma 1 del D.L. n. 150 del 30.12.2013, convertito con modifiche dalla L. n. 15 del 27.2.2014; dall'art. 1, comma 388 della Legge 24.12.2012, n. 228; dall’art. 23 della Legge n. 14 del 24.2.2012, di conversione del D.L. n. 216 del 29.12.2011; e dall’art. 1, comma 14 del D.L. n. 194 del 30.12.2009) la riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all' articolo 1, comma 5, lettera f), senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Il comma 4-ter dell’art. 17 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall’art. 10 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che”: “4-ter. L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con (…) con l'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo”. Il comma 1-bis del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall’art. 7 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che: “1-bis non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. (…)”.

[206] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.205 che ha sostituito le parole: «consulenti finanziari» con le parole: «consulenti finanziari autonomi».

[207] L'art. 1, comma 37 della L. n. 208 del 28.12.205 ha disposto che: “l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma".

[208] Comma abrogato dall’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.205.

[209] Comma abrogato dall’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.205.

[210] Comma abrogato dall’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.205.

[211] Comma abrogato dall’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.205.

[212] L’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 ha disposto che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. Il comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015 ha disposto che: “entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

[213] Vedi regolamento Consob n. 17130 del 12.1.2010.

[214] Articolo inserito dall’art. 2 della legge n. 69 del 18.6.2009. L'art. 1, comma 37 della L. n. 208 del 28.12.205 ha disposto che: “l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma". Il comma 4-ter dell’art. 17 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall’art. 10 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che”: “4-ter. L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con (…) con l'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo”.

[215] Alinea così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[216] Vedi regolamento Banca d’Italia n. 1097 del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007.

[217] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[218] Lettera sostituita dapprima dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[219] Lettera sostituita dapprima dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, successivamente dall’art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 e infine dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[220] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[221] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[222] Comma inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[223] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[224] Vedi delibere Consob n. 11760 del 22.12.1998 e n. 16216 del 13.11.2007.

[225] Rubrica così modificata dall’art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[226] Comma dapprima modificato dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e dall'art. 10, comma 6 della l. n. 13 del 6.2.2007 (Legge comunitaria 2006) e poi così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[227] Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[228] Comma dapprima sostituito dall’art. 6 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «società di gestione armonizzata» con le parole: «società di gestione UE». Vedi regolamento Banca d’Italia n. 1097 del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007.

[229] Comma dapprima sostituito dall’art. 6 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «società di gestione armonizzata» con le parole: «società di gestione UE»..

[230] Comma così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole “servizi di investimento e” con le parole: “servizi di investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi” ed ha soppresso la parola “tecniche”. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[231] Comma modificato dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall’art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha aggiunto le parole: “e attività” ed ha soppresso le parole: “né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)”.

[232] Comma così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[233] Rubrica così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: “di investimento”.

[234] Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 470 dell’11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell’11.1.1999).

[235] Articolo dapprima modificato dall’art. 10, comma 3 della l. n. 13 del 6.2.2007 (Legge comunitaria 2006) e poi così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[236] Articolo dapprima inserito dall’art. 11 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall’art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 e dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 nei termini indicati nelle successive note.

[237] Le precedenti parole: “nonché, in quanto compatibili” sono state sostituite dalla parola: “e” dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

[238] Comma così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[239] Comma così modificato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “le società incaricate della revisione contabile” con le parole: “i soggetti incaricati della revisione legale dei conti”.

[240] Comma così modificato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “alle società incaricate della revisione contabile” con le parole: “ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti”.

[241] Comma così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito la parola: «Isvap» con la parola: «Ivass».

[242] Vedi regolamento Banca d’Italia n. 1097 del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007.

[243] Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: “alla Banca d’Italia e”.

[244] Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: “la Banca d’Italia e” ed ha sostituito le parole: “siano state informate” con le parole: “sia stata informata”.

[245] Comma così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[246] Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[247] Lettera così modificata dall’art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[248] Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[249] Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[250] Comma così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[251] Lettera così sostituita dall’art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[252] Comma sostituito dapprima dall’art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[253] Lettera così sostituita dall’art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[254] Lettera sostituita dapprima dall’art. 7 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[255] Comma già sostituito dapprima dall’art. 7 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi dall’art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e infine così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «le società di gestione armonizzate» con le parole: «le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE».

[256] Comma così modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[257] Comma modificato dapprima dall’art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: “ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32” e le parole: “ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32, successivamente dal D.L. n. 69 del 21.6.2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9.8.2013 che ha inserito il terzo periodo e infine dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotore finanziario» con le parole: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede».

[258] Comma dapprima sostituito dall’art. 11, comma 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando l’obbligo di consegna del prospetto informativo” con le parole: “e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.”.

[259] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». Il comma 4-bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che: "4-bis. L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l'attività di (…) promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis (…)". Il comma 4-quinquies dell'art. 17 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che: "4-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con (...) l'attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

[260] Comma sostituito dapprima dall’art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, successivamente dall’art. 3 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e infine dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». Il comma 4-bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che: "4-bis. L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l'attività di (…) promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis (…)". Il comma 4-quinquies dell'art. 17 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 introdotto dall'art. 10 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012 dispone che: "4-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con (...) l'attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

[261] Comma dapprima sostituito dall’art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotore finanziario» con le parole: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede».

[262] Comma così modificato dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotore finanziario» con le parole: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede».

[263] L'art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.205 ha disposto che "Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [...] sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari»".

[264] Comma sostituito dapprima dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005, poi dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e infine così modificato dall’art. 1, comma 37 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha così disposto: "L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma".

[265] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[266] Vedi decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 472 dell’11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell’11.1.1999). Le parole: “indette dalla Consob” sono state abrogate dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[267] Comma dapprima sostituito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[268] L’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 ha disposto che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. Il comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015 ha disposto che: “entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

[269] Comma così modificato dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».

[270] Rubrica così modificata dall’art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[271] Comma dapprima modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituito dall’art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Il d.lgs. n. 190 del 19.8.2005 è stato abrogato dall'art. 21 del d.lgs. n. 221 del 23.10.2007 che ha inserito la disciplina relativa alla "commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori" nel d.lgs. n. 206 del 6.9.2005. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[272] Capo inserito dall’art. 7 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[273] Capo così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[274] Capo dapprima inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e successivamente modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 nei termini indicati nelle successive note.

[275] Alinea dapprima modificato dall’art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento” con le parole: “, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti” e poi così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[276] Lettera sostituita dapprima dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[277] Lettera sostituita dapprima dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, successivamente dall’art. 2 del d.lgs. n. 21 del 27.1.2010 e infine dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[278] Comma sostituito dapprima dall’art. 9 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014..

[279] Comma così sostituito dall’art. 9 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003.

[280] Sezione dapprima inserita dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e successivamente modificata dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 nei termini indicati nelle successive note.

[281] Lettera così sostituita dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[282] Lettera così sostituita dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[283] Sezione dapprima inserita dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e successivamente modificata dall’art. 1 del d.l.gs. n. 66 del 7.5.2015 nei termini indicati nella successiva nota.

[284] Articolo inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015.

[285] Capo dapprima sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e successivamente modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 nei termini indicati nelle successive note.

[286] Lettera così sostituita dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[287] Lettera così modificata dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che dopo la parola: «requisiti di onorabilità» ha aggiunto le parole: «e soddisfano i criteri».

[288] Vedi Regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato con decreto n. 30 del 5.3.2015, pubblicato nella G.U. n. 65 del 19.3.2015.

[289] Capo così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[290] Capo inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[291] Capo inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[292] Capo inserito dal comma 1 dell’art. 17 del D.L. n. 18 del 14.2.2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 49 dell’8.4.2016.

[293] Capo così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[294] Comma così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che ha soppresso le parole: «o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo».

[295] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016.

[296] Articolo abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[297] Capo dapprima inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[298] Articolo abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[299] Capo dapprima inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[300] Articolo abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[301] Articolo abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[302] Capo dapprima inserito dall’art. 30 del d.l. n. 179 del 18.10.2012 e successivamente modificato dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, nei termini indicati nelle successive note.

[303] Rubrica dapprima modificata dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, che dopo le parole: “start-up innovative” ha inserito le parole: “e le PMI innovative”, poi dalla L. n. 232 dell’11.12.2016 che ha sostituito le parole: «per le start-up innovative, e le PMI innovative» con le parole: «per le PMI» e infine così sostituita dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017. Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", in assenza di tale autorizzazione vige la precedente versione della rubrica che di seguito si riporta: “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI”.

[304] Articolo dapprima inserito dall’art. 30 del d.l. n. 179 del 18.10.2012 e poi modificato dal d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015 e dalla L. n. 232 dell’11.12.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[305] Rubrica dapprima modificata dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, che dopo le parole: “start-up innovative” ha inserito le parole: “e PMI innovative”, poi dalla L. n. 232 dell’11.12.2016 che ha sostituito le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» con le parole: «per le PMI» e infine così sostituita dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017. Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", in assenza di tale autorizzazione vige la precedente versione della rubrica che di seguito si riporta: “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI”.

[306] Comma dapprima modificato dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, che dopo le parole: “start-up innovative” ha inserito le parole: “, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative”, poi dalla L. n. 232 dell’11.12.2016 che ha sostituito le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» con le parole: «per le PMI» e le parole: «in start-up innovative, in PMI innovative» con le parole: «in PMI» e infine dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 che prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del risparmio» ha inserito le parole: «, per le imprese sociali. Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", in assenza di tale autorizzazione vige la precedente versione del comma 1 che di seguito si riporta: “1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative ed è iscritto nel registro di cui al comma 2”.

[307] Comma dapprima modificato dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, che dopo le parole: “start-up innovative” ha inserito le parole: “, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative”,  poi dalla L. n. 232 dell’11.12.2016 che ha sostituito le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» con le parole: «per le PMI» e le parole: «in start-up innovative, in PMI innovative» con le parole: «in PMI» e infine dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 che prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del risparmio» ha inserito le parole: «, per le imprese sociali. Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", in assenza di tale autorizzazione vige la precedente versione del comma 2 che di seguito si riporta: “2. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in PMI è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell’articolo 32”.

[308] Comma modificato dapprima dall’art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha aggiunto le parole: “e attività” ed ha sostituito le parole: “ciascuna per le materie di propria competenza” con le parole: “nell’ambito delle rispettive competenze” e poi dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che dopo le parole: «di Sicav» ha inserito le parole: «, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia».

[309] Alinea così modificato dall’art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito la parola: “riguardanti” con le parole: “, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni,”.

[310] Comma già sostituito dall’art. 21 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003; dall’art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007; modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 che ha sostituito le parole: “ai sensi del presente decreto” con le parole: “secondo l’ordinamento italiano” e infine così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «di società di gestione armonizzate» con le parole: «di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia».

[311] Alinea così sostituito dall’art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[312] Comma dapprima aggiunto dall’art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «disposizioni comunitarie» con le parole: «disposizioni dell’Unione europea».

[313] Comma dapprima aggiunto dall’art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 che ha inserito le parole: “ovvero società di gestione armonizzate” e poi dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «società di gestione armonizzate» con le parole: «società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia» e le parole: «disposizioni comunitarie» con le parole: «disposizioni dell’Unione europea».

[314] Comma aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[315] Vedi delibere Consob n. 10579 del 17.3.1997 e n. 12378 del 16.2.2000.

[316] Vedi delibere Consob n. 12378 del 16.2.2000 e n. 14064 del 6.5.2003.

[317] Rubrica sostituita dapprima dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[318] Comma modificato dapprima dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 che ha sostituito la parola: “esteri” con le parole: “comunitari ed extracomunitari” e poi dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «degli Oicr comunitari ed extracomunitari» con le parole: «degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE».

[319] Comma dapprima aggiunto dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «un Oicr comunitario armonizzato» con le parole: «un OICVM UE, un FIA UE e non UE»; e le parole: «disposizioni comunitarie» con le parole: «disposizioni dell’Unione europea».

[320] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».

[321] L’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 ha disposto che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. Il comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015 ha disposto che: “entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

[322] Comma così modificato dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotore finanziario» con le parole: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede».

[323] L’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 ha disposto che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. Il comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015 ha disposto che: “entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

[324] Comma così modificato dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotore finanziario» con le parole: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede».

[325] Capo inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015.

[326] Comma dapprima modificato dall’art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e infine così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015.

[327] Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che dopo le parole: «imprese di investimento extracomunitarie» ha inserite le parole: «e di GEFIA non UE autorizzati in Italia».

[328] Comma modificato dapprima dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e alle Sicav» con le parole: «, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia» e poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 che ha sostituito le parole: «gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del Testo unico bancario,» con le parole: «gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico bancario,».

[329] Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e alle Sicav» con le parole: «, alle Sicav e alle Sicaf».

[330] Comma aggiunto dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015.

[331] Articolo inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[332] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[333] Comma modificato dapprima dall’art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “ciascuna per le materie di propria competenza” con le parole: “nell’ambito delle rispettive competenze”; successivamente dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e delle Sicav» con le parole: «, delle Sicav e delle Sicaf»; e infine dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 che ha aggiunto l’ultimo periodo. Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015 (pubblicato nella G.U. n. 267 del 16.11.2015).

[334] Comma dapprima modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e infine così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015.

[335] Comma dapprima inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 che ha sostituito le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94 del Testo unico bancario,» con le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis , 92, 92-bis , 93 e 94 del T.U. bancario,»;

[336] Comma modificato dapprima dall’art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e la Sicav» con le parole: «, la Sicav e la Sicaf».

[337] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 che ha sostituito la parola: «raccomandata» con la parola: «comunicazione».

[338] Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che dopo le parole: «una Sicav» ha inserito le parole: «o una Sicaf».

[339] Comma dapprima introdotto dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 che ha aggiunto l’ultimo periodo.

[340] Comma aggiunto dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015.

[341] Articolo dapprima modificato dall’art. 22 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[342] Articolo inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015.

[343] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[344] Il sistema di indennizzo è stato approvato con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'economia e delle finanze 19 giugno 2007.

[345] Comma così modificato dall’art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “L’esercizio dei servizi di investimento” con le parole: “Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento”.

[346] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[347] In attesa dell’emanazione del regolamento attuativo del presente comma si applica il regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 485 del 14.11.1997 (pubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.1998). Vedi anche regolamento operativo approvato con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'economia e delle finanze 19 giugno 2007.

[348] Comma così modificato dall’art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[349] Comma dapprima sostituito dall’art. 23 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «di società di gestione armonizzate» con le parole: «di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia».

[350] Articolo dapprima inserito dall’art. 10 del d.lgs. n. 197 del 9 .7.2004 e poi modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 nei termini indicati nelle successive note.

[351] Rubrica così sostituita dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[352] Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «o di una Sicav» con le parole: «, di una Sicav o di una Sicaf».

[353] Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «o di una Sicav» con le parole: «, di una Sicav, o di una Sicaf».

[354] Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «e Sicav» con le parole: «, Sicav e Sicaf».

[355] Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha aggiunto, alla fine, le seguenti parole: «, di società di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia».

[356] Capo inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015.

[357] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015 (pubblicato nella G.U. n. 267 del 16.11.2015).

[358] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015.

[359] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015.

[360] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015.

[361] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015.

[362] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015.

[363] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015.

[364] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015.

[365] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015.

[366] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015.

[367] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015.

[368] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015.

[369] Rubrica così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[370] Rubrica così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[371] Articolo inserito dall’art. 10 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[372] Lettera così modificata dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “il capitale minimo” con le parole: “le risorse finanziarie”.

[373] Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[374] Comma dapprima modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “ e professionalità” con le parole “, professionalità e indipendenza” e poi così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Vedi regolamento Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 471 dell’11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell’11.1.1999).

[375] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[376] Comma così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che soppresso le parole: “, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante”. Vedi regolamento Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 471 dell’11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell’11.1.1999).

[377] Comma così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che soppresso le parole: “alla Consob e”.

[378] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[379] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[380] Comma così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “comma 5” con le parole “comma 6-bis”.

[381] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[382] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[383] Comma dapprima modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “e 165” con le parole “, 165 e 165-bis” e poi dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “, 158, 165 e 165-bis” con le parole: “ e 158”.

[384] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[385] Vedi decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 216 del 22.12.2009 (pubblicato nella G.U. n. 65 del 19.3.2010).

[386] Comma sostituito dapprima dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012.

[387] Comma dapprima inserito dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[388] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[389] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[390] Alinea così sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[391] Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha soppresso le parole: «e degli strumenti finanziari».

[392] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[393] Lettera inserita all’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[394] Comma inserito dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[395] Comma dapprima sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 che ha sostituito le parole: «il regolamento» con le parole: «la liquidazione».

[396] Comma aggiunto dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[397] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[398] Comma così sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “lettera d)” con le parole: “lettera b)”.

[399] Rubrica così modificata dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[400] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[401] Comma così sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “verifica il” con le parole: “predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del”.

[402] Lettera inserita dall’art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

[403] Lettera modificata dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha aggiunto le parole: “e comunica immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)” sono state aggiunte dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005; dall’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)” con le parole: “alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell’Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicare il prospetto nonché per l’ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni”; e dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che dopo le parole: «la sospensione degli strumenti finanziari» ha inserito le parole: «dalla quotazione e dalle negoziazioni»;

[404] Lettera soppressa dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

[405] Lettera modificata dapprima dall’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha aggiunto le parole: “di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo,” e ha sostituito le parole: “in suo possesso” con le parole: “diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria” e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che dopo le parole: «decisioni di ammissione» ha inserito le parole: «alle negoziazioni» e dopo le parole: «e di esclusione» ha inserito le parole: «dalle negoziazioni».

[406] Comma dapprima aggiunto dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 come indicato nelle precedenti note.

[407] Comma dapprima aggiunto dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che dopo le parole: «L’ammissione, l’esclusione e la sospensione» ha inserito le parole: «dalla quotazione e».

[408] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[409] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[410] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[411] Articolo così sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[412] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[413] Vedi decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 216 del 22.12.2009 (pubblicato nella G.U. n. 65 del 19.3.2010).

[414] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[415] Comma così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso il seguente periodo: “Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere l'ammissione alle negoziazioni anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione.”.

[416] Articolo dapprima inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi modificato nei termini indicati nella successiva nota dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[417] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «70-bis, comma 2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma 4 e 75, commi 2 e 4» con le parole: «73, comma 4, 75, commi 2 e 4, 90-quinquies, comma 2, lettera b) e 90-sexies, comma 2,». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo del comma 2 in vigore fino a tale data: “2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma 4, e 75, commi 2 e 4, sono adottati dalla Consob, d’intesa con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas”.

[418] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[419] Comma così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[420] Comma così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole “La Consob accerta” con le parole: “Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, accertano”.

[421] Comma così sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[422] Comma aggiunto dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[423] Comma aggiunto dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[424] Comma aggiunto dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[425] Articolo abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[426] Articolo abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 69 in vigore fino a tale data: “Art. 69 (Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati) 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina il funzionamento dei servizi di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che i servizi di liquidazione, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto‑legge 29 marzo 1942, n. 239. Si applica l’articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10. 1-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, determina: a) le risorse finanziarie della società di gestione; b) le attività connesse e strumentali a quelle di liquidazione; c) i requisiti di organizzazione della società; d) i criteri generali per l’ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti; e) i criteri generali in base ai quali la società di gestione può partecipare direttamente ai sistemi di liquidazione esteri. 1-ter. L’accesso ai servizi di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi. 2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti. 3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2”.

[427] Articolo dapprima inserito dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e poi abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell’art. 79-sexies.

[428] Articolo abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell’art. 79-septies.

[429] Articolo dapprima inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, successivamente modificato dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e infine abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1 sono state trasfuse negli artt. 90-quater e 90-quinquies, comma 1. Le disposizioni abrogate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono state trasfuse nell’articolo 90-quinquies, commi 2, 3 e 4. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 70-bis in vigore fino a tale data: “Art. 70-bis (Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari) 1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. 2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni: a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni; b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d’Italia. 3. Le società di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d’Italia nel caso dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato. 4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato sentita la Banca d’Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute”.

[430] Articolo dapprima inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi modificato dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 nei termini indicati nelle successive note.

[431] Rubrica così sostituita dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013.

[432] Articolo dapprima inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, poi modificato dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e infine abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell’art. 90-sexies. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 70-ter in vigore fino a tale data: “Art. 70-ter (Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione) 1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. 2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all’articolo 70-bis, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l’ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tal fine, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato”.

[433] Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 12.4.2001, n. 210.

[434] Articolo dapprima sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 48 del 24.3.2011, successivamente modificato dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e infine abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[435] Articolo dapprima sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 48 del 24.3.2011, poi modificato dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e infine abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[436] Comma così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “dall’articolo 74, comma 2” con le parole: “dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies”.

[437] Comma così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “delle finalità indicate nell’articolo 63, comma 1, lettera b)” con le parole: “della trasparenza del mercato, dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori”.

[438] Comma così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[439] Comma inserito dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[440] Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[441] Comma aggiunto dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[442] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[443] Comma così sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[444] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[445] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[446] Comma così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “lettera d)” con le parole: “lettera b)”.

[447] Comma così modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “Essa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74” con le parole: ”Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1”.

[448] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[449] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[450] Comma inserito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[451] Articolo dapprima sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi modificato dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[452] Rubrica così sostituita dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013.

[453] Articolo dapprima sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, poi modificato dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e infine abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 77in vigore fino a tale data: “Art. 77 (Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione) 1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68 e 69 e sui soggetti che li gestiscono è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni. 2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle società di gestione dei servizi indicati nell'articolo 69. 3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68 e 69 si applica l’articolo 83”.

[454] Rubrica così sostituita dall’art. 12 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[455] Articolo dapprima inserito dall’art. 12 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi modificato dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 nei termini indicati nella successiva nota. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007), regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 22.2.2008 (pubblicato nella G.U. n. 54 del 4.3.2008) e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 216 del 22.12.2009 (pubblicato nella G.U. n. 65 del 19.3.2010).

[456] Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[457] Comma dapprima sostituito dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e poi abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell’art. 90-sexies. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo del comma 4 in vigore fino a tale data: “4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2”.

[458] Articolo così sostituito dall’art. 12 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[459] Articolo così sostituito dall’art. 12 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[460] Capo inserito dall’art. 13 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[461] Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[462] Vedi decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 216 del 22.12.2009 (pubblicato nella G.U. n. 65 del 19.3.2010).

[463] Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[464] Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[465] Articolo abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell’art. 79-decies. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 79-quater in vigore fino a tale data: “Art. 79-quater (Definizioni) 1. Ai fini del presente titolo [ndr. ”Gestione accentrata di strumenti finanziari”] per "intermediari" si intendono i soggetti, individuati dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1, abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti”.

[466] Titolo dapprima sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 (pubblicato nel S.O. n. 43/L alla G.U. n. 53 del 5.3.2010) e poi modificato dal d.lgs. n. 91 del 18.6.2012, dal d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e dal d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[467] Rubrica così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[468] Capo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[469] Capo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[470] Titolo inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[471] Il comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che “Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e la locuzione «gestori» si riferisce alle società di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi”.

[472] Articolo abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell’art. 82 (Attività e regolamento della gestione accentrata). Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 80 in vigore fino a tale data: “Art. 80 (Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari) 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro. 2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali. 3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione delle società e le attività connesse e strumentali, tra le quali non rientra, in ogni caso, l'attività di rappresentanza nell'assemblea delle società per azioni quotate. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 4, terzo e quarto periodo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. 7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6. 8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6. 9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 1, 2, 3,4, 5 e 6, e il regolamento dei servizi di cui all'articolo 81, comma 2, sia conforme alla disciplina contenuta nel presente titolo e alle relative norme di attuazione. 10. Alle società di gestione accentrata si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1”.

[473] Articolo abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell’art. 82 (Attività e regolamento della gestione accentrata). Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 81 in vigore fino a tale data: “Art. 81 (Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi) 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l’ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori: a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attività, previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere; b) gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata; c) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari indicate all’articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente titolo; d) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente titolo strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti; e) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario; f) le caratteristiche tecniche ed il contenuto delle registrazioni e dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario; g) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari; h) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti; i) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonché le relative comunicazioni; l) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti; m) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e dall'articolo 83-sexies; n) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività indicata nell'articolo 83-octies; o) i termini entro i quali gli intermediari e le società di gestione accentrata adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies; o-bis) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto dall’articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti; p) le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente titolo e quelle comunque dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma. 2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi. Il regolamento dei servizi è approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi svolti dalla società di gestione accentrata, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal capo II del presente titolo, siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità. 2-bis. Il regolamento previsto nel comma 1 può demandare al regolamento dei servizi la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente titolo, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia”.

[474] Articolo abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 81-bis in vigore fino a tale data: “Art. 81-bis (Accesso alla gestione accentrata) 1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata”.

[475] Capo inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[476] Articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 82 in vigore fino a tale data: “Art. 82 (Vigilanza) 1. La vigilanza sul sistema di gestione accentrata è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società e agli intermediari la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini. 2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinché la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alla società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate”.

[477] Sezione inserita dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[478] Articolo abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Le disposizioni abrogate sono state trasfuse nell’art. 79-vicies. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 83 in vigore fino a tale data: “Art. 83 (Crisi delle società di gestione accentrata) 1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia. 1-bis. Nel caso siano accertate irregolarità di eccezionale gravità, la Consob può disporre, d'intesa con la Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 80, comma 9. 2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili”.

[479] Comma dapprima modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 e poi così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che il comma 1 dell’articolo 83-bis si applica fino alla data di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014. A decorrere dalla medesima data, il comma 1 è abrogato e il comma 1-bis è sostituito dal seguente e rinumerato come comma 1: «1. L’obbligo di rappresentazione in forma scritturale previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 può essere assolto tramite emissione diretta, o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale di titoli stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale di titoli autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’articolo 23 del medesimo regolamento». Il comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che “Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e la locuzione «gestori» si riferisce alle società di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi”.

[480] Comma inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[481] Comma modificato dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «regolamento di cui all'articolo 81» con le parole: «regolamento indicato dall'articolo 81» e le parole: «le caratteristiche di cui al comma 1» con le parole: «le caratteristiche indicate al comma 1» e poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha soppresso le parole: «In funzione della loro diffusione tra il pubblico»; ha sostituito le parole: «81, comma 1» con le parole: «82, comma 2» e dopo le parole: «caratteristiche indicate al comma 1» ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, al fine di agevolarne la circolazione». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo del comma 2 in vigore fino a tale data: “3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina della presente sezione”. Il comma 4 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che a decorrere dalla data di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 il comma 2 dell’articolo 83-bis è sostituito dal seguente: «2. Il regolamento indicato dall’articolo 82 può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non soggetti all’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di agevolarne la circolazione».

[482] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo del comma 3 in vigore fino a tale data: “3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina della presente sezione”.

[483] Articolo abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 83-ter in vigore fino a tale data: “Art. 83-ter (Emissione di strumenti finanziari) 1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente”.

[484] Articolo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[485] Rubrica così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. La precedente versione della rubrica recitava: “Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario”.

[486] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «la società di gestione accentrata accende» con le parole: «i depositari centrali accendono».

[487] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Fino a tale data il riferimento all’articolo 82, comma 2 è da intendersi all’articolo 81, comma 1.

[488] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[489] Comma aggiunto dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[490] Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza”.

[491] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[492] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[493] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[494] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[495] Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[496] Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[497] Lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito la parola: «nominativi» con la parola: «dati identificativi».

[498] Lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito la parola: «nominativi» con la parola: «dati identificativi».

[499] Lettera modificata dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «le registrazioni di cui all'articolo 83-octies» con le parole: «i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-octies» e poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito la parola: «alla lettera c)» con le parole: «alle lettere b) e c)».

[500] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[501] Comma abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[502] Lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «81, comma 1» con le parole: «82, comma 2». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Fino a tale data il riferimento all’articolo 82, comma 2 è da intendersi all’articolo 81, comma 1.

[503] Lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «81, comma 1» con le parole: «82, comma 2». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Fino a tale data il riferimento all’articolo 82, comma 2 è da intendersi all’articolo 81, comma 1.

[504] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «ed f), e» con le parole: «, f) e g),» e dopo le parole: «dell'articolo 83-duodecies» ha inserito le parole: «nonché, nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 144, comma 1,».

[505] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «su supporto informatico» ha aggiunto le parole: «in un formato comunemente utilizzato».

[506] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[507] Comma modificato dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente» con le parole: «azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea» e poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «una società di gestione accentrata» con le parole: «un depositario centrale». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[508] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «devono pervenire» con la parola: «pervengono».

[509] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «tanti soci che rappresentino» ha inserito la parola: «almeno». L’art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che: “fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 83-duodecies, comma 3, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono sostenuti dai soci richiedenti”. La Consob ha dato attuazione alla delega introducendo, con delibera n. 17592 del 14.12.2010, l’art. 133-bis al regolamento n. 11971 del 14.5.1999. Si ricorda che il d.lgs n. 27/2010 ha abrogato l’art. 84.

[510] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «a disposizione dei soci» ha inserito le parole: «su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato».

[511] Articolo inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 (pubblicato nella G.U. n. 152 del 2.7.2012 e rettificato con avviso pubblicato nella G.U. n. 155 del 5.7.2012).

[512] Articolo inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[513] Rubrica così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «rappresentati da titoli» con le parole: «cartolari».

[514] Comma modificato dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito la parola: «titoli» con la parola: «documenti» e poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «83-ter» con le parole: «83-quater». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[515] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «81, comma 1» con le parole: «82, comma 2» e le parole: «la società di gestione accentrata» e «della società di gestione accentrata» con le parole: «un depositario centrale di titoli» e «del depositario centrale di titoli». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Fino a tale data il riferimento all’articolo 82, comma 2 è da intendersi all’articolo 81, comma 1.

[516] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «La società di gestione accentrata» con le parole: «Il depositario centrale di titoli», la parola: «legittimata» con la parola: «legittimato» e le parole: «81, comma 2» con le parole: «79-quinquiesdecies, comma 1». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[517] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «81, comma 2» con le parole: «79-quinquiesdecies, comma 1» e le parole: «la società di gestione accentrata» con le parole: «il depositario centrale di titoli». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[518] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «alla società di gestione accentrata» con le parole: «al depositario centrale di titoli». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[519] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «La società di gestione accentrata» con le parole: «Il depositario centrale di titoli». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[520] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «La società di gestione accentrata» e «della società di gestione accentrata», rispettivamente, con le parole: «Il depositario centrale di titoli» e «del depositario centrale di titoli». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[521] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «La società di gestione accentrata» con le parole: «Il depositario centrale di titoli». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[522] Il Capo III del titolo II della parte III è stato così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. La precedente versione del Capo III così recitava: “Disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato”.

[523] Articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 90 in vigore fino a tale data: “Art. 90 (Gestione accentrata dei titoli di Stato) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e le modalità di individuazione delle società di gestione accentrata dei titoli di Stato. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla disciplina emanata ai sensi del presente articolo, il capo I e il capo II, articoli da 83-bis a 83-decies”.

[524] Titolo inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Il comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che “Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e la locuzione «gestori» si riferisce alle società di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi”.

[525] Il comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che “Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e la locuzione «gestori» si riferisce alle società di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi”.

[526] Il comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che “Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e la locuzione «gestori» si riferisce alle società di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi”.

[527] Articolo inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016. I commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 dispongono che “1. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d’origine prima del 27 novembre 2015, il periodo di tre mesi decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli emittenti di cui all’articolo 1, lettera w-quater ), numeri 3), 4) e 4-bis ), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che hanno scelto l’Italia quale Stato membro d’origine e hanno effettuato la comunicazione prima del 27 novembre 2015, sono esentati dall’obbligo di comunicazione, salvo che scelgano un altro Stato membro d’origine dopo tale data.”.

[528] Articolo così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

[529] L’intero Capo I (artt. 93-bis –101) è stato dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007, poi modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007; dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007; dall’art. 1 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012, dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[530] Articolo dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 nei termini indicati nelle successive note.

[531] Lettera dapprima sostituita dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificata dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito la parola: «fondi» con la parola: «Oicr».

[532] Lettera abrogata dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[533] Numero così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «2003/71/CE» con le parole: «2013/50/UE» e le parole: «qualora lo Stato membro d’origine non fosse stato determinato da una loro scelta;» con le parole: «nelle seguenti circostanze: 3.1 qualora lo Stato membro d’origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o 3.2 ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE».

[534] Numero aggiunto dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012.

[535] Comma così modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha aggiunto l’ultimo periodo.

[536] Comma così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha sostituito il secondo periodo.

[537] Comma così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012.

[538] Comma così modificato dall’art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, che ha sostituito la parola “nonché” con le parole “ivi incluse”.

[539] Comma così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che dopo le parole: «nei termini» ha inserito le parole: «e secondo le modalità e le procedure».

[540] Comma abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012.

[541] Comma così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha soppresso le parole: «le caratteristiche della nota di sintesi,».

[542] Lettera inserita dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012. Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[543] Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[544] Comma così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012.

[545] Articolo così sostituito dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[546] Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[547] Comma così sostituito dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[548] Comma così modificato dall’art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, che ha aggiunto le parole “, o abbiano svolto”.

[549] Comma così modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «disposizioni comunitarie» con le parole: «disposizioni dell’Unione europea».

[550] Comma dapprima modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 e poi così sostituito dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[551] Articolo dapprima sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012e poi modificatodall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 nei termini indicati nelle successive note.

[552] Comma così sostituito dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[553] Comma così modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «Oicr comunitari armonizzati» con le parole: «OICVM comunitari».

[554] Comma inserito dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[555] Articolo dapprima sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012 e poi modificatodall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 nei termini indicati nelle successive note.

[556] Alinea così modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 che ha sostituito le parole: «disposizioni comunitarie» con le parole: «disposizioni dell’Unione europea».

[557] Lettera così sostituita dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[558] Lettera così sostituita dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[559] Comma abrogato dall’art. 6 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014.

[560] Articolo inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016.

[561] Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha soppresso le parole: «comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese,».

[562] Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[563] Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[564] Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[565] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[566] Articolo inserito dall’art. 11, comma 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 poi sostituito dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito l’intero Capo I (artt. 93-bis – 101) infine modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall’art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 nei termini indicati nelle successive note.

[567] Comma così modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “una sollecitazione” con le parole: “un’offerta al pubblico”.

[568] Comma così modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “investitori professionali” con le parole: “investitori qualificati”.

[569] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012.

[570] Comma così modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso la parola: “informativo”.

[571] Comma così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha sostituito le parole: «primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating)» con le parole: «agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui rating sono avallati da agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento anzidetto».

[572] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

[573] Articolo dapprima inserito dall’art. 30 del d.l. n. 179 del 18.10.2012 e successivamente modificato dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, e dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 nei termini indicati nella successive note.

[574] Comma così modificato dapprima dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, che dopo le parole: “start-up innovative” ha aggiunto le parole: “, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative” e poi dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 che prima delle parole «dagli organismi di investimento collettivo del risparmio» ha inserito le parole: «, dalle imprese sociali». Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", in assenza di tale autorizzazione vige la precedente versione del comma 1 che di seguito si riporta: “1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera c)”.

[575] Comma modificato dapprima dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24.3.2015, che dopo le parole: dopo le parole: "start-up innovativa" ha inserito le parole: "o della PMI innovativa" e poi dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 che ha sostituito le parole: «o della PMI innovativa» con le parole: «, della PMI innovativa o dell'impresa sociale». Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", in assenza di tale autorizzazione vige la precedente versione del comma 2 che di seguito si riporta: “2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l’offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa o della PMI innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta”.

[576] Comma dapprima inserito dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni con legge. n. 33 del 24.3.2015 e poi così modificato dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 che nell’alinea ha sostituito le parole: «e di PMI innovative» con le parole: «, di PMI innovative e di imprese di sociali». Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", in assenza di tale autorizzazione vige la precedente versione del comma 2-bis che di seguito si riporta: “2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata: a)  la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale; b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi: 1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute; 2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote; 3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma; 4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza; c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile”.

[577] Comma inserito dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni con legge. n. 33 del 24.3.2015.

[578] Comma dapprima inserito dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni con legge. n. 33 del 24.3.2015 e poi così modificato dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 che ha sostituito le parole: «e da PMI innovative» con le parole: «, da PMI innovative e da imprese di sociali». Il d.lgs. n. 112 del 3.7.2017 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", in assenza di tale autorizzazione vige la precedente versione del comma 2-quater che di seguito si riporta: “2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari”.

[579] Comma inserito dall’art. 4 del d.l. n. 3 del 24.1.2015, convertito con modificazioni con legge. n. 33 del 24.3.2015.

[580] Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[581] Articolo dapprima inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e poi modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 nei termini indicati nelle successive note.

[582] Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito la parola: “dispone” con la parola: “detiene” e le parole: “della maggioranza” con le parole: “la maggioranza”.

[583] Comma aggiunto dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[584] Comma così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[585] Comma aggiunto dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[586] Comma aggiunto dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[587] Articolo inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[588] Comma aggiunto dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[589] Articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[590] Comma dapprima modificato dall’art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[591] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[592] Comma inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[593] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[594] Comma abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[595] Articolo dapprima modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e dall’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007, poi sostituito dall’art. 13 del d.l. n. 185 del 29.11.2008 convertito in legge n. 2 del 28.1.2009 e infine modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 nei termini indicati nelle successive note.

[596] Comma così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[597] Comma così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[598] Comma così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009, in vigore dall’1.7.2010.

[599] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 (vedi regolamento Ministro di grazia e giustizia n. 437 del 5.11.1998, pubblicato nella G.U. n. 295 del 18.12.1998).

[600] Articolo inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007, successivamente modificato dapprima dall’art. 13 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 (convertito dalla legge n. 2 del 28.1.2009) e poi dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 dell’11.8.2014), nei termini indicati nelle successive note.

[601] Comma così sostituito dall’art. 13 del d.l. n. 185 del 29.11.2008 convertito in legge n. 2 del 28.1.2009.

[602] Comma così modificato dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014, che ha aggiunto l’ultimo periodo.

[603] Alinea così modificata dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014, che ha inserito le parole: ", le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e".

[604] Lettera aggiunta dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014.

[605] Comma così modificato dall’art. 13 del d.l. n. 185 del 29.11.2008 (convertito in legge n. 2 del 28.1.2009) che ha inserito le parole “e al diritto di voto”.

[606] Articolo dapprima inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e poi modificato dall’art. 13 del d.l. n. 185 del 29.11.2008 (convertito in legge n. 2 del 28.1.2009) e dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 nei termini indicati nelle successive note.

[607] Comma così modificato dapprima dall’art. 13 del d.l. n. 185 del 29.11.2008 (convertito in legge n. 2 del 28.1.2009) che ha sostituito le parole: “Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3,” con le parole: “Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3” e poi, con effetto dall’1.7.2010, dall’art. 1 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito le parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3» con le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3».

[608] Comma soppresso dall’art. 13 del d.l. n. 185 del 29.11.2008 convertito in legge n. 2 del 28.1.2009.

[609] Comma così sostituito dall’art. 13 del d.l. n. 185 del 29.11.2008 convertito in legge n. 2 del 28.1.2009.

[610] Articolo dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 nei termini indicati nelle successive note.

[611] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "Le disposizioni" con le parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni" e le parole: "con azioni ordinarie quotate" con le parole: "con titoli ammessi alla negoziazione".

[612] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "del capitale rappresentato da azioni" con le parole: "dei titoli emessi da una società di cui al comma 1" e ha soppresso le parole: "o responsabilità".

[613] Comma modificato dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "nel capitale rilevante categorie di azioni" con le parole: "nella partecipazione categorie di titoli" ed ha aggiunto in fine il periodo: "La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto"; e successivamente dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014, che aggiunto le parole: "ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto".

[614] Comma inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[615] Articolo dapprima modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e infine di nuovo modificato dall’art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del d.l. n. 5 del 10.2.2009, dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 e dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014, nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “6. Se, a seguito della conversione degli strumenti di capitale o del bail-in, un soggetto detiene una partecipazione indicata all'articolo 106, commi 1, 1-bis o 1-ter, del Testo Unico della Finanza, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico della Finanza non sussiste.”.

[616] Comma così sostituito dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014.

[617] Comma inserito dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014.

[618] Comma inserito dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014.

[619] Comma così modificato dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014, che ha inserito l’ultimo periodo.

[620] Lettera così modificata dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014, che ha sostituito le parole: “nel comma 1” con le parole: “ nei commi 1, 1-bis e 1-ter” e dopo le parole: "l'acquisto di partecipazioni" ha aggiunto le parole: "o la maggiorazione dei diritti di voto,".

[621] Lettera dapprima sostituita dall’art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del d.l. n. 5 del 10.2.2009 e successivamente modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito le parole: “disporre della” con le parole: “detenere la” e dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014, che ha sostituito le parole: “nel comma 1” con le parole: “nei commi 1 e 1-ter” e dopo le parole: "al 5%" ha inserito le parole: "o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,".

[622] Numero così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito le parole: «è il prezzo» con le parole: “sia il prezzo” e le parole: “ovvero è il prezzo” con le parole: “ovvero sia il prezzo”. Il comma 6 dell’art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: “Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste”.

[623] Numero abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[624] Il comma 6 dell’art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: “Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste”.

[625] Comma così modificato dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014, che ha sostituito le parole: “nel comma 1” con le parole: “ nei commi 1 e 1-bis”.

[626] Comma inserito dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014.

[627] Comma così modificato dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014, che ha sostituito le parole: “nel comma 1” con le parole: “ nei commi 1, 1-bis e 1-ter”.

[628] Comma così modificato dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014, che ha sostituito le parole: “nel comma 1” con le parole: “nei commi 1, 1-bis e 1-ter”ed ha sostituito la lettera d). Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[629] Comma così modificato dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014, che ha sostituito le parole: “nel comma 1” con le parole: “nei commi 1, 1-bis e 1-ter”.

[630] Comma modificato dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, successivamente dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e infine dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che alla lettera a) ha sostituito le parole: “l'offerente e i soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 101-bis, comma 4,” con le parole: «l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui,” e alla lettera b) ha sostituito le parole: “dai soggetti ad esso legati da uno dei rapporti, indicati nell'articolo 101-bis, comma 4” con le parole: “dalle persone che agiscono di concerto con lui”.

[631] Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[632] Lettera sostituita dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[633] Lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito le parole: “l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1,” con le parole: “l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso,”.

[634] Articolo dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e infine modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 nei termini indicati nelle successive note.

[635] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha aggiunto le parole: “in una società italiana quotata”.

[636] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[637] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito le parole: “corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento” con le parole: “corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.”.

[638] Articolo dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e poi modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 e dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014, nei termini indicati nelle successive note.

[639] Comma così modificato dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014, che ha inserito l’ultimo periodo.

[640] Comma così modificato dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014, che dopo le parole: "Il comma 1" ha aggiunto le parole: ", primo periodo,".

[641] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha sostituito le parole: “di cui all'articolo 101-bis, comma 4”, con le parole: “di cui all'articolo 101-bis, comma 4-bis”.

[642] Rubrica così sostituita dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[643] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "le azioni" con le parole: "i titoli" e la parola: "alienate" con la parola: "alienati".

[644] Comma inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[645] Comma inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[646] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e poi così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha aggiunto le parole: “in una società italiana quotata”.

[647] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[648] Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[649] Articolo così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

[650] Articolo dapprima inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall’art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 nei termini indicati nella successiva nota

[651] Lettera così modificata dall’art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

[652] Articolo dapprima inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi modificato dall’art. 1, comma 7 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 nei termini indicati nelle successive note.

[653] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha soppresso le parole: ", II''.

[654] Comma modificato dapprima dall’art. 1, comma 7 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha inserito le parole: “ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,”; successivamente dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 che ha soppresso tali parole; e infine dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014 che ha eliminato la disposizione del D.L. 91 del 24.6.2014 che aboliva l’espressione in questione.

[655] Articolo dapprima sostituito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi modificato dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005; dall’art. 1, commi 8 e 9 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009; dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, coordinato con la legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014, nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “5. La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico della Finanza in merito alla sussistenza dei presupposti per la riduzione e conversione o per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 20 [del d.lgs. n. 180 del 16.11.2015], nonché in merito al provvedimento che dispone la riduzione e la conversione ai sensi dell'articolo 29 [del d.lgs. n. 180 del 16.11.2015] o l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 32 [del d.lgs. n. 180 del 16.11.2015] è effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 32, comma 3 [del d.lgs. n. 180 del 16.11.2015], anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorché non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob può stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione può essere rinviata”.

[656] Comma modificato dapprima dall’art. 1, comma 8 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha inserito le parole: “, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,”; successivamente dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha soppresso le parole: “e i soggetti che li controllano”; poi dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 che ha soppresso le parole: “, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,”; e infine dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014 che ha eliminato la disposizione del D.L. 91 del 24.6.2014 che aboliva l’espressione in questione.

[657] Comma così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha sostituito il primo periodo.

[658] Comma già sostituito dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005; successivamente modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha sostituito le parole: «ai soggetti indicati nel comma 1» con le parole: «agli emittenti, ai soggetti che li controllano».

[659] Comma dapprima modificato dall’art. 1, comma 9 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha inserito le parole: “e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine” e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha sostituito le parole: «i soggetti indicati nel comma 1» con le parole: «gli emittenti, i soggetti che li controllano».

[660] Comma così sostituito dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[661] Articolo dapprima inserito dall’art. 16 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

[662] Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: “azioni” con le parole: “strumenti finanziari”.

[663] Alinea dapprima modificato dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma," con le parole: "Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-ter, comma 1,".

[664] Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

[665] Lettera inserita dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

[666] Comma così modificato dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: “anche” con le parole: “agli emittenti quotati e”.

[667] Comma sostituito dall’art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

[668] Comma così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

[669] Lettera dapprima sostituita dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificata dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “dalle società di revisione” con le parole: “dai revisori legali e dalle società di revisione legale”.

[670] Le precedenti parole: “nella lettera a)” sono state sostituite dalle parole: “nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia” dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[671] Lettera aggiunta dall’art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). Vedi protocollo d’intesa Banca d’Italia/Consob del 31.10.2007.

[672] Le precedenti parole: “dalle lettere a) e b)” sono state sostituite dalle parole: “dalle lettere a), b) e c)” dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[673] Articolo dapprima inserito dall’art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha sostituito le parole: «in rapporto di controllo con essi» con le parole: «da questi controllati».

[674] Le parole “, ad eccezione del comma 7,” sono state inserite dall’art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

[675] Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[676] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi modificato dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e infine di nuovo sostituito dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[677] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 10 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

[678] Comma dapprima aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[679] Le precedenti parole “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[680] Comma così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito la parola: «Isvap» con la parola: «Ivass».

[681] Articolo inserito dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[682] Articolo inserito dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005. Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[683] Comma così modificato dall’art. 1, comma 11 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, che ha sostituito le parole: “L’articolo 116 non si applica” con le parole: “I commi 1 e 2 dell’articolo 116 non si applicano”.

[684] Articolo dapprima aggiunto dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e dall’art. 1, comma 12 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 nei termini indicati nelle successive note.

[685] Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 10 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “Riesame delle” con le parole: “Controllo sulle”.

[686] Comma dapprima modificato dall’art. 3, comma 10 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: “, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull’informazione societaria,” e ha sostituito le parole: “riesame periodico delle” con le parole: “controllo dalla stessa effettuato sulle”; e poi dall’art. 1, comma 12 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha aggiunto le parole: “e dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine”.

[687] Comma così modificato dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014, che ha inserito l’ultimo periodo.

[688] Comma modificato dapprima dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha sostituito le parole: "una società con azioni quotate" con le parole: "un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine", poi dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014, che ha inserito l’ultimo periodo e infine dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito la parola: «due» con la parola: «tre».

[689] Comma inserito dall’art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del d.l. n. 5 del 10.2.2009.

[690] Comma dapprima modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012.

[691] Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha sostituito le parole: «nei commi 2 e 3» con le parole: «nel comma 2».

[692] Lettera così sostituita dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014.

[693] Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha soppresso le parole: «, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico». Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[694] Lettera aggiunta dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[695] Lettera aggiunta dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

[696] Lettera aggiunta dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

[696-bis] Comma inserito dall’art. 13 del d.l. n. 148 del 16.10.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 4.12.2017.

[697] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall’art. 13 del d.l. n. 148 del 16.10.2017convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 4.12.2017, che dopo le parole «le comunicazioni previste dal comma 2» ha aggiunto le parole: «o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis».

[698] Le precedenti parole “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[699] Comma così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha sostituito il primo periodo.

[700] Comma così sostituito dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014.

[701] Comma così modificato dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014, che ha sostituito le parole: "superiore al due per cento del capitale" con le parole: "in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2".

[702] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009 che ha inserito le parole: “o di scambio”.

[703] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009; successivamente modificato dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 che ha sostituito le lettere b) e d); e dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014 che ha eliminato la disposizione del D.L. 91 del 24.6.2014 che sostituiva le lettere in questione.

[704] Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[705] Lettera aggiunta dall’art. 4 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[706] Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[707] Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[708] Articolo dapprima inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007, successivamente sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008 e infine modificato dal d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[708-bis] Lettera aggiunta dall’art. 10 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016.

[708-ter] Comma così modificato dall’art. 10 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 che ha sostituito le parole: «di cui all’articolo 156, comma 4 -bis , lettera d)» con le parole: «di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», e le parole: «sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari» con le parole: «siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo».

[708-quater] Comma aggiunto dall’art. 10 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016.

[709] Comma così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito la parola: «Isvap» con la parola: «Ivass».

[710] Articolo inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 259 del 30.12.2010.

[711] Sezione inserita dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[712] Articolo dapprima inserito dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall’art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008.

[713] Articolo dapprima inserito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005, poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e infine così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008.

[714] Rubrica così sostituita dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[715] Articolo abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2367 c.c..

[716] Articolo dapprima inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza”.

[717] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012; successivamente modificato dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 che ha soppresso le parole: "ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani"; e infine dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014 che ha eliminato la disposizione del D.L. 91 del 24.6.2014 che aboliva l’espressione in questione.

[718] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: “per l’elezione” ha inserito le parole: “mediante voto di lista”.

[719] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[720] Articolo dapprima inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e successivamente modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza”.

[721] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «convocazione dell'assemblea» ha inserito le parole: «previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno,» e ha sostituito le parole: «sulle materie» con le parole: «su ciascuna delle materie».

[722] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha soppresso le parole: «proposte concernenti le» e ha sostituito le parole: «L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico» con le parole: «L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico».

[723] Articolo dapprima inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e successivamente modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nella successiva nota. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza”.

[724] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[725] Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza”.

[726] Rubrica così sostituita dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[727] Comma abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

[728] Comma sostituito dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e, successivamente, dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[729] Comma abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

[730] Comma abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

[731] Comma abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

[732] Articolo già inserito dall’art. 5 della l. n. 262 del 28.12.2005, successivamente sostituito dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012, infine modificato dall’art. 23-quater del d.l. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012 nei termini indicati nella successiva nota. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza”.

[733] Comma così modificato dall’art. 23-quater del d.l. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012, che ha inserito l’ultimo periodo.

[734] Articolo così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 (Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni) e, successivamente, così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza”.

[735] Articolo inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza”.

[736] Articolo dapprima inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 (come rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5.7.2012). Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza”.

[737] Articolo dapprima inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note.

[738] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «e comunque non inferiore a un anno» con le parole: «comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale».

[739] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «abbia anche temporaneamente detenuto» con le parole: «abbia detenuto» e le parole: «esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società» con le parole: «esercitato, anche temporaneamente, un'influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, ovvero un'influenza notevole sulla società».

[740] Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[741] Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[742] Articolo inserito dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014. L’art. 20, comma 1-bis del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014, prevede che: “In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea”.

[743] Articolo inserito dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11.8.2014.

[744] Articolo abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2408 e 2409 c.c..

[745] Articolo abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2393-bis c.c..

[746] Articolo abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2437-quinquies c.c..

[747] Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

[748] Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 224 del 29.11.2010 che ha sostituito le parole : “codice civile.” Con le parole: “codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis.”.

[749] Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[750] Comma soppresso dall’art. 20 del D.L. n. 91 del 24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116 dell’11.8.2014.

[751] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012.

[752] Comma abrogato dall’art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[753] Sezione dapprima inserita dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note

[754] Articolo dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. e infine modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «individuate nel codice civile» ha inserito le parole: «e nel presente decreto».

[755] Articolo così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[756] Articolo abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[757] Articolo abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[758] Articolo abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[759] Articolo abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[760] Articolo abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[761] Articolo abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[762] Sezione dapprima inserita dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 nei termini indicati nelle successive note. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza”.

[763] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «facoltà di indicare» ha inserito le parole: «uno o più».

[764] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «comma 4» con le parole: «comma 3».

[765] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[766] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.».

[767] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.».

[768] Lettera così modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole».

[769] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione,» con le parole: «la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima,».

[770] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha soppresso le parole: «del socio».

[771] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.».

[772] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «delle condizioni di cui» con le parole: «delle condizioni indicate».

[773] Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 99 d.lgs. n. 180 del 16.11.2015: “4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano: a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza”.

[774] Rubrica così sostituita dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[775] Lettera così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «il soggetto» ha inserito le parole: «, compreso l'emittente,».

[776] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[777] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: "la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti" con le parole: l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti".

[778] Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[779] Articolo così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[780] Articolo abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[781] Articolo abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[782] Articolo così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[783] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha inserito le parole: "o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione.".

[784] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha soppresso le parole: “o della raccolta di deleghe” e ha sostituito le parole: “rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti” con le parole: “risponde il promotore”.

[785] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “L’intermediario” con le parole: “Il promotore”.

[786] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “committente, alle associazioni di azionisti e all'intermediario” con la parola: “promotore”.

[787] Comma modificato dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “gli intermediari”, con le parole: “il promotore” e poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito la parola: «CONSOB» con la parola: «Consob». Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

[788] Lettera così sostituita dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[789] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[790] Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[791] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[792] Rubrica così sostituita dall’art. 6 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[793] Comma così modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[794] Comma abrogato dall’art. 6 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[795] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall’art. 3 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole: “2393, quarto e quinto comma” con le parole: “2393, quinto e sesto comma”.

[796] Così come modificate dall’art. 12, comma 11 del d.l. n. 185 del 29.11.2008 convertito in legge n. 2 del 28.1.2009.

[797] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «ovvero dagli amministratori della società» con le parole: «ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione».

[798] Comma dapprima inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «da parte degli amministratori» con le parole: «da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione».

[799] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che ha sostituito le parole: «in terza convocazione» con le parole: «in terza o unica convocazione».

[800] Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[801] Articolo inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[802] Sezione inserita dall’art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[803] Articolo dapprima inserito dall’art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall’art. 1 della l. n. 120 del 12.7.2011, dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 e dal d.l. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012 nei termini indicati nelle successive note.

[804] Comma così modificato dapprima dall’art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: “membri” con la parola: “componenti” e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: “o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai i fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse” e poi dal d.l. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012, che ha inserito l’ultimo periodo.

[805] Comma dapprima inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: «Le liste sono depositate presso l'emittente» con le parole: «Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società,» e le parole: «chiamata a» con le parole: «convocata per».

[806] Comma inserito dall’art. 1 comma 1 della l. n. 120 del 12.7.2011.L’articolo 2 della l. n. 120 del 12.7.2011 stabilisce che “Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.”

[807] Comma abrogato dall’art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

[808] Comma così modificato dall’art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: “membri” con la parola: “componenti”; ha sostituito le parole “la lista risultata prima per numero di voti” con le parole: “i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti” e ha sostituito la parola: “membro” con la parola: “componente”.

[809] Comma così modificato dall’art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve” con le parole: “almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono” e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: “L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.”.

[810] Articolo dapprima inserito dall’art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 1 comma 2 della l. n. 120 del 12.7.2011 nei termini indicati nella successiva nota.

[811] Comma inserito dall’art. 1 comma 2 della l. n. 120 del 12.7.2011.

[812] Articolo inserito dall’art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[813] Rubrica così sostituita dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[814] Lettera abrogata dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[815] Lettera abrogata dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[816] Comma inserito dall’art. 1, comma 3 della l. n. 120 del 12.7.2011.

[817] Comma dapprima sostituito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005, poi modificato dall’art. 3, comma 14 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: “, con voto di lista,” e ha aggiunto, in fine, le parole: “che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti” e infine modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha aggiunto le parole: “Si applica l’articolo 147-ter, comma 1-bis.”.

[818] Comma inserito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[819] Lettera così sostituita dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[820] Lettera dapprima sostituita dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificata dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che inserito le parole: “ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)” e le parole: “o professionale”.

[821] Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[822] Vedi regolamento Ministro grazia e giustizia n. 162 del 30.3.2000 (pubblicato nella G.U. n. 141 del 19.6.2000).

[823] Comma dapprima sostituito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito la parola: «Isvap» con la parola: «Ivass».

[824] Comma dapprima aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi sostituito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 e infine così modificato dall’art. 1 comma 3 della l. n. 120 del 12.7.2011 che ha inserito le parole: “1-bis”.

[825] Comma già aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[826] Comma già aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[827] Articolo inserito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[828] Lettera inserita dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[829] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[830] Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[831] Comma dapprima aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "limitatamente alla lettera d)" con le parole "limitatamente alle lettere c-bis) e d)".

[832] Comma così modificato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “e la società di revisione” con le parole: “e il revisore legale o la società di revisione legale”.

[833] Articolo così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[834] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha aggiunto, in fine, le parole “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate”.

[835] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole: "da almeno due membri del collegio" con le parole "individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri".

[836] Articolo inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 nei termini indicati alle successive note.

[837] Le parole “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate” sono state inserite dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[838] Comma modificato dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "da almeno due membri del consiglio" con le parole "individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri".

[839] Articolo inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 nei termini indicati alle successive note.

[840] Le parole “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate” sono state inserite dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[841] Comma modificato dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "da almeno due membri del comitato" con le parole "individualmente da ciascun membro del comitato".

[842] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[843] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[844] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[845] Articolo così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[846] Sezione inserita dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[847] Rubrica così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

[848] Articolo dapprima inserito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 nei termini indicati nelle successive note.

[849] Comma dapprima modificato dall’art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: “i requisiti di professionalità e” e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha inserito le parole: “degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine”.

[850] Comma così modificato dall’art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria” con le parole: “diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale”; ha soppresso le parole: “dal direttore generale e” e ha sostituito le parole: “al vero” con le parole: “alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”.

[851] Comma così modificato dall’art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: “predisposizione” con la parola: “formazione”.

[852] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

[853] Comma sostituito dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

[854] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007. Vedi art. 81-ter del regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

[855] Articolo dapprima inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi modificato dal d.lgs. n. 27 del 27.1.2010, dal d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012, dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 nei termini indicati nelle successive note.

[856] Comma già sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010, modificato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, di nuovo sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 e infine così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «centoventi giorni» con le parole: «quattro mesi».

[857] Comma dapprima inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 che dopo le parole: «la data dell'assemblea» ha inserito le parole: «convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile,».

[858] Comma dapprima inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «e alla società di revisione» con le parole: «, al revisore legale o alla società di revisione legale».

[859] Comma modificato dapprima dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “della società di revisione” con le parole: “del revisore legale o della società di revisione legale” e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio, gli» con e parole: «Gli» e dopo le parole: «Stato membro d’origine pubblicano» ha inserito le parole: «, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio,».

[860] Comma così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[861] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[862] Alinea così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito la parola: «comunitaria» con la parola: «europea».

[863] Lettera così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[864] Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha sostituito le parole: «della relazione finanziaria semestrale» con le parole: «delle relazioni finanziarie».

[865] Articolo inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[866] Rubrica così sostituita dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[867] Comma abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[868] Comma così sostituito dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[869] Comma abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[870] Rubrica così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007.

[871] Comma dapprima modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[872] Comma dapprima modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[873] Comma abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[874] Comma così sostituito dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[875] Comma dapprima inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[876] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e infine abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[877] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[878] Rubrica così modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha soppresso le parole: “, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi”.

[879] Comma modificato dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha soppresso le parole: “La società di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni.”; poi dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che, nel primo periodo, ha sostituito le parole: “dalla società incaricata della revisione contabile” con le parole: “dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti” e, nel secondo periodo, ha sostituito le parole: “alla società di revisione” con le parole: “al revisore legale o alla società di revisione legale” e infine dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012 che ha sostituito le parole «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti» con le parole: «da un revisore legale o da una società di revisione legale».

[880] Comma modificato dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea” con le parole: “sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea” e poi dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “della società di revisione” con le parole: “del revisore legale o della società di revisione legale”.

[881] Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “della società di revisione” con le parole: “del revisore legale o della società di revisione legale”.

[882] Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012.

[883] Comma soppresso dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[884] Comma soppresso dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[885] Articolo dapprima modificato dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 poi sostituito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e, infine, così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

[886] Comma dapprima modificato dall’art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituito dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[887] Comma dapprima modificato dall’art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[888] Comma abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[889] Comma dapprima sostituito dall’art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[890] Comma dapprima sostituito dall’art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[891] Comma abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[892] Comma abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[893] Comma abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[894] Articolo abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[895] Articolo dapprima modificato dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Dal 13.9.2012 è istituito il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale transitano anche le società di revisione iscritte in precedenza nell'Albo speciale tenuto dalla Consob (vedi regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze nn. 144, 145 del 20.6.2012 e n. 146 del 25.6.2012). In base all'art. 43, comma 9, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, fino all'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del regolamento di cui all'art. 34, comma 1 del medesimo decreto, la Consob provvede, in via transitoria, all'iscrizione di revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi in un'apposita sezione dell'Albo Speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti con Delibera n. 17439 del 27 luglio 2010, successivamente modificata con Delibera n. 18081 del 25 gennaio 2012. La revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (così come definiti dall’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010) è svolta esclusivamente da società di revisione iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

[896] Articolo dapprima modificato dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e dall’art. 3, comma 18 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Vedi regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze n. 145 del 20.6.2012. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 risultano emanati ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 58/1998, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Fino alla sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e gli ordini e le associazioni professionali interessati finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi, di cui all’art. 12, comma 1 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 58/1998: “Art. 162 (Vigilanza sulle società di revisione) - […omissis…] 2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob: a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione; […omissis…].”.

[897] Articolo dapprima modificato dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Vedi ora art. 26 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[898] Articolo dapprima modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[899] Articolo dapprima modificato dall’art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del suddetto decreto nelle corrispondenti materie. In particolare, fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58/1998, e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob. Si riporta di seguito il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 165: “Art. 165 (Revisione contabile dei gruppi) - 1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate. […omissis…]. 2. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento. Il regolamento è emanato d'intesa con le competenti autorità di vigilanza per la disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati.”.

[900] Articolo dapprima inserito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del suddetto decreto nelle corrispondenti materie. In particolare, fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58/1998, e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob. Si riportano di seguito il testo del comma 1-bis dell’articolo 165: “Art. 165 (Revisione contabile dei gruppi) […omissis…] 1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la Consob e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata”; e il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 165-bis: “Art. 165-bis (Società che controllano società con azioni quotate) 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo. 2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.”.

[901] Sezione inserita dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[902] Articolo inserito dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[903] Articolo dapprima inserito dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 nei termini indicati nelle successive note.

[904] Comma dapprima modificato dall’art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituito dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[905] Comma così modificato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: “dalla società” con le parole: “dal soggetto”.

[906] Articolo inserito dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[907] Articolo inserito dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[908] Articolo inserito dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[909] Il comma 2 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[910] Ai sensi dell’art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

[911] Lettera così modificata dall’art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[912] Lettera così modificata dall’art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[913] Comma così modificato dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotore finanziario» con le parole: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede».

[914] Comma inserito dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013.

[915] Comma già sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004, successivamente modificato dapprima dall’art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 che ha inserito le parole: «ovvero l'attività di cui al comma 2-bis». V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

[916] Comma così modificato dall’art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: “di investimento su base individuale”. V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

[917] Comma così modificato dall’art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

[918] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 169 in vigore fino a tale data: “Art. 169 (Partecipazioni al capitale) 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni”.

[919] Non si applica al presente articolo quanto previsto dalla ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

[920] V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

[921] Articolo dapprima inserito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi modificato dall’art. 24 del d.l. n. 179 del 18.10.2012 nei termini indicati nelle successive note. V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

[922] Rubrica così sostituita dall’art. 24 del d.l. n. 179 del 18.10.2012.

[923] Comma così modificato dall’art. 24 del d.l. n. 179 del 18.10.2012 che dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite» ha inserito le parole: «alla Banca d’Italia e».

[924] Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. n. 61 dell’11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). I reati di cui all’art. 171 sono previsti e puniti dall’art. 2638 del codice civile, dapprima sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 61/2002 e poi modificato dall’art. 39 della l. n. 262 del 28.12.2005: “Art. 2638 (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .

[925] V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

[926] Comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 224 del 29.11.2010.

[927] Articolo così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito la parole: "da lire duecentomila a lire due milioni" con le parole: "da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. (V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali).

[928] Articolo dapprima inserito dall’art. 34 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito le parole: “sollecitazione all’investimento” con le parole: “offerta al pubblico di prodotti finanziari”.

[929] Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. n. 61 dell’11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Il reato di “False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob” è previsto e punito dall’art. 2638 del codice civile, nel testo dapprima sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 61/2002 e poi modificato dall’art. 39 della l. n. 262 del 28.12.2005. Per il contenuto dell’art. 2638 c.c. vedi nota all’art. 171.

[930] Articolo dapprima inserito dall’art. 35 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[931] Articolo dapprima inserito dall’art. 35 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[932] Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. n. 61 dell’11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Il reato di “Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione” è attualmente previsto e punito dall’art. 2624 del codice civile, così come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 61/2002: “Art. 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) - 1. I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

[933] Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. n. 61 dell’11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Vedi art. 622 c.p., dapprima modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 61/02 e poi dall’art. 15 della l. n. 262 del 28.12.2005: “Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale) - 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. 2. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.”

[934] Articolo abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[935] Articolo abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[936] Articolo abrogato dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[937] Il precedente Capo IV – “Abusi di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari”, comprendente gli articoli da 180 a 187-bis, è stato sostituito con il presente Titolo I-bis (artt. 180-187-quaterdecies) dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004), il quale è stato successivamente modificato nei termini indicati nelle successive note.

[938] Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 13 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

[939] Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[940] V. ndr al Titolo I-bis.

[941] Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[942] V. ndr al Titolo I-bis.

[943] Comma così modificato dall’art. 1, comma 14 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha aggiunto le parole: “o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano”.

[944] V. ndr al Titolo I-bis.

[945] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 15 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

[946] Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 16 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009. V. ndr al Titolo I-bis.

[947] Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

[948] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 17 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

[949] V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

[950] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 18 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009. V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

[951] V. ndr al Titolo I-bis.

[952] V. ndr al Titolo I-bis.

[953] V. ndr al Titolo I-bis.

[954] La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

[955] V. ndr al Titolo I-bis.

[956] La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.

[957] Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[958] Comma così modificato dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».

[959] V. ndr al Titolo I-bis.

[960] V. ndr al Titolo I-bis.

[961] V. ndr al Titolo I-bis.

[962] Il comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “Le modifiche dell'articolo 187-septies, commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

[963] Comma dapprima modificato dall’art. 1, comma 19 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[964] Comma abrogato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[965] Comma dapprima abrogato dall’art. 4 dell’Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010 (l’art. 133, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 104/2010 così disponeva: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa […]”). Successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[966] Comma dapprima abrogato dall’art. 4 dell’Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito le parole: «decreto motivato» con le parole: «ordinanza non impugnabile».

[967] Comma dapprima abrogato dall’art. 4 dell’Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[968] Comma inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[969] Comma inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[970] Comma dapprima abrogato dall’art. 4 dell’Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[971] Comma dapprima abrogato dall’art. 4 dell’Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento.

[972] Vedi delibera Consob n. 15087 del 21.6.2005 e successive modifiche e integrazioni.

[973] Vedi protocollo d’intesa Banca d’Italia/Consob del 31.10.2007.

[974] Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 20 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

[975] V. ndr al Titolo I-bis.

[976] V. ndr al Titolo I-bis. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[977] V. ndr al Titolo I-bis.

[978] V. ndr al Titolo I-bis.

[979] V. ndr al Titolo I-bis.

[980] Le precedenti parole: “dell’articolo 195” sono state sostituite dalle parole: “dell’articolo 187-septies” dall’art. 3, comma 19 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

[981] V. ndr al Titolo I-bis.

[982] V. ndr al Titolo I-bis.

[983] Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262”.

[984] Articolo dapprima inserito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi modificato dall’art. 24 del d.l. n. 179 del 18.10.2012 nei termini indicati nelle successive note.

[985] Rubrica così sostituita dall’art. 24 del d.l. n. 179 del 18.10.2012.

[986] Comma così modificato dall’art. 24 del d.l. n. 179 del 18.10.2012 che dopo le parole: «chiunque non ottempera nei termini alle richieste» ha inserito le parole «della Banca d’Italia e».

[987] La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro diecimila in euro cinquantamila; euro duecentomila in euro un milione.

[988] Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015. Si riporta di seguito il testo dell’art. 188 vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: “Art. 188 (Abuso di denominazione) - 1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: ‘Sim’ o ‘società di intermediazione mobiliare’ o ‘impresa di investimento’; ‘Sgr’ o ‘società di gestione del risparmio’; ‘Sicav’ o ‘società di investimento a capitale variabile’; ‘Sicaf’ o ‘società di investimento a capitale fisso’; ‘EuVECA’ o ‘fondo europeo per il venture capital’; ‘EuSEF’ o ‘fondo europeo per l’imprenditoria sociale’; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove. 2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

[989] Comma già sostituito dall’art. 24 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003; poi modificato dall’art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007; di nuovo sostituito dall’art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e infine così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che, nell’ultimo periodo, ha sostituito le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» con le parole: «da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile».

[990] Comma così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[991] Comma aggiunto dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[992] Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell’art. 189 vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: “Art. 189 (Partecipazioni al capitale) - 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosettantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei]. 2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8865.”.

[993] Comma dapprima sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 in seguito modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che, nel secondo periodo, ha sostituito le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» con le parole: «da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile» e poi di nuovo modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha soppresso le parole: «e 80, comma 7» e dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 17» ha inserito le parole: «, nonché la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall’articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014,». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[994] Comma dapprima sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che dopo le parole: «61, comma 7,» ha inserito le parole: «79-sexies, comma 9, e 79-noviesdecies, comma 1» ed ha soppresso le parole: «e 80, comma 8». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[995] Comma aggiunto dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[996] Il comma 4 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-bis e 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo”. Si riporta di seguito il testo dell’art. 190 vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: “Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari) - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, nonché dei depositari, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44,commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 65; 79-bis; 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell’articolo18, commi 1 e 2, e dell’articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell’attività di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell’iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies. 1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento. 2. La stessa sanzione si applica: a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell' articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c) d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 25, comma 3; d-quater) ai membri dell’organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso; d-quinquies) ai membri dell’organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso; d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti: a) dei gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative; b) dei gestori dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative. 2-ter . Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila: a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative; b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative. 3. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6. 3-bis. …omissis…. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[997] Rubrica così sostituita dapprima dall’art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. La precedente versione della rubrica recitava: “Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari”. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[998] Comma già modificato dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005, dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall’art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dai commi 21 e 22 dell’art. 1 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009; sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 47 del 16.4.2012; modificato dall’art. 30 del d.l. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012; sostituito dall’art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014; sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015; modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015 che dopo le parole: «49, commi 3 e 4,» ha inserito le parole: «55-ter, 55-quater, 55-quinquies,»; e infine così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che, nel primo periodo, ha sostituito parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» con le parole: «da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile» e, nell’ultimo periodo, ha soppresso le parole: «e dell’articolo 32-quater, commi 1 e 3,».

[999] Comma dapprima inserito dall’art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi abrogato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1000] Lettera abrogata dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo della lettera b) fino a tale data:b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse”.

[1001] Lettera abrogata dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo della lettera c) fino a tale data:c) agli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse”.

[1002] Lettera abrogata dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo della lettera e) fino a tale data:e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime”.

[1003] Lettera abrogata dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo della lettera h) fino a tale data:h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1”.

[1004] Comma dapprima modificato dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005, dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall’art. 1, comma 23 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013, dall'art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 in seguito sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e infine modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[1005] Comma dapprima inserito dall’art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1006] Lettera aggiunta dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016.

[1007] Lettera aggiunta dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016.

[1008] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015.

[1009] Comma dapprima modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 44 del 4.3.2014 e poi così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1010] Comma dapprima inserito dall’art. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 10, comma 6 della l. n. 13 del 6.2.2007 (Legge comunitaria 2006) che ha abrogato dall’art. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[1011] Comma così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1012] Articolo inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[1013] Articolo inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Il comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che “Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e la locuzione «gestori» si riferisce alle società di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi”.

[1014] Articolo dapprima inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 4 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-bis e 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo”.

[1015] Rubrica così sostituita dapprima dall’art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. La precedente versione della rubrica recitava: “Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari”. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[1016] Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «188, 189 e 190» con le parole: «188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi 1 e 2».

[1017] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016.

[1018] Articolo dapprima inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall’art. 1, comma 43 della L. n. 208 del 28.12.2015 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 4 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-bis e 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo”.

[1019] Secondo quanto previsto dall’art. 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 leggasi «consulenti finanziari autonomi» al posto di «consulenti finanziari».

[1020] Secondo quanto previsto dall’art. 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 leggasi «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» al posto di «promotori finanziari».

[1021] Lettera abrogata dall’art. 1, comma 43 della L. n. 208 del 28.12.2015. L’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 ha disposto che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. Il comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015 ha disposto che: “entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Fino all’assolvimento di tali adempimenti continua ad applicarsi la lettera b) come precedentemente formulata: b) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso”.

[1022] Lettera abrogata dall’art. 1, comma 43 della L. n. 208 del 28.12.2015. L’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 ha disposto che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. Il comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015 ha disposto che: “entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Fino all’assolvimento di tali adempimenti continua ad applicarsi la lettera c) come precedentemente formulata: c) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso.

[1023] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 43 della L. n. 208 del 28.12.2015.

[1024] Articolo già modificato dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi sostituito dapprima dall’art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e infine dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016. Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell’art. 191 vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: “Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita) - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro. 2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro. 3. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonché l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 4. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell’articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Alle violazioni commesse tra il 9.3.2016 e il 4.6.2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016) continua ad applicarsi il precedente testo dell’art. 191: “Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita) - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. 2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila. 2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. […omissis…] 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

[1025] Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell’art. 192 vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: “Art. 192 (Offerte pubbliche di acquisto o di scambio) - 1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa. 2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi: a) non rispetta le indicazioni fornite dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4883; a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis; a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110; b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis. 3. …omissis…”.

[1026] Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "dell'articolo 102, comma 1 e 3" con le parole: "dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6" e le parole: "da lire dieci milioni a lire duecento milioni" con le parole: "di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa".

[1027] Lettera così modificata dall’art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "dell'articolo 102, comma 2" con le parole: "dell'articolo 102, comma 4" e le parole: "a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5" con le parole: "a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4".

[1028] Lettera aggiunta dall’art. 4 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[1029] Lettera aggiunta dall’art. 4 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[1030] Lettera aggiunta dall’art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

[1031] Comma inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1032] Comma inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1033] Comma dapprima sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e poi abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 146 del 25.9.2009.

[1034] Articolo dapprima inserito dall’art. 36 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008, dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell’art. 192-bis vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: “Art. 192-bis (Informazioni sul governo societario) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale”.

[1035] Rubrica così sostituita dall’art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008.

[1036] Comma sostituito dapprima dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[1037] Comma dapprima inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[1038] Comma inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1039] Comma aggiunto dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[1040] Articolo dapprima inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell’art. 192-ter vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: “Art. 192-ter (Ammissione alle negoziazioni) - 1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b) e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro. 2. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell’articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. 3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

[1041] Comma così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1042] Comma abrogato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1043] Comma inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1044] Comma abrogato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1045] Comma inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1046] Articolo inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1047] Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell’art. 193 vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: “Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale) - 1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all’articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell’articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob. 1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall’articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l’attività di giornalista. 1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate. 1-quinquies. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila: a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito; b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a); c) agli emittenti o ai terzi collegati come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i) , del regolamento di cui alla lettera a) , in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento. 2. L’omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis , 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall’articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila. 3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3898; b) …omissis… 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico”.

[1048] Rubrica così sostituita dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010.

[1049] Comma dapprima modificato dall’art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004); poi sostituito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005; modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “previste dagli articoli 113, 114 e 115” con le parole: “previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis” e ha soppresso le parole: “Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3.”; modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha soppresso la parola: “113”; modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha sostituito le parole "e 115" con le parole: ", 115, 154-bis e 154-ter"; modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, salvo ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista»; da ultimo così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[1050] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[1051] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[1052] Comma dapprima inserito dall’art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi abrogato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1053] Comma dapprima inserito dall’art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi abrogato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1054] Comma dapprima inserito dall’art. 1, del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e poi così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile» con le parole: «Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano»

[1055] Comma dapprima inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 176 del 5.10.2010 e poi così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 66 del 7.5.2015.

[1056] Comma dapprima sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007, dall’art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del d.l. n. 5 del 10.2.2009, dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015, dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e infine modificato dall’art. 13 del d.l. n. 148 del 16.10.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 4.12.2017, che, nell’alinea, ha sostituito le parole: «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4» con le parole: «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis».

[1057] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[1058] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[1059] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[1060] Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[1061] Comma dapprima inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi soppresso dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[1062] Alinea modificato dapprima dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che dopo le parole: «nel comma 2» ha inserito le parole: «, primo periodo,» e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «La sanzione indicata nel comma 2, primo periodo, si applica» con le parole: «Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila».

[1063] Lettera così sostituita dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[1064] Lettera abrogata dall’art. 40 del d.lgs. n. 39 del 27.1.2010. Si riporta di seguito il testo della lettera b) del comma 3 dell’art. 193 che continua ad essere applicato in virtù del regime transitorio applicabile all’art. 162, comma 3: […] b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell’articolo 162, comma 3.”

[1065] Comma dapprima inserito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi così sostituito dall’art. 37 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[1066] Comma inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1067] Comma aggiunto dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016.

[1068] Articolo inserito dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.

[1069] Articolo inserito dall’art. 24 del d.l. n. 179 del 18.10.2012.

[1070] Articolo dapprima inserito dall’art. 33 della L. n. 97 del 6.8.2013 e poi modificato dall’art. 11 della L. n. 161 del 30.10.2014, dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che “Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e la locuzione «gestori» si riferisce alle società di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi”. Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell’art. 193-quater vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: “Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012) - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate. 3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d’Italia, dalla Consob, dall’IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

[1071] Comma sostituito dapprima dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007, poi dall’art. 7 della legge n. 33 del 9.4.2009 di conversione del d.l. n. 5 del 10.2.2009, in seguito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e infine dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[1072] Comma abrogato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1073] Comma dapprima sostituito dall’art. 11 della L. n. 161 del 30.10.2014 e poi così modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 che ha sostituito le parole: «Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2» con le parole: «Le sanzioni amministrative previste dal comma 1».

[1074] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016.

[1075] Articolo inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, , in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[1076] Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Si riporta di seguito il testo dell’art. 194 vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: “Art. 194 (Deleghe di voto) - 1. …omissis… . 2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila. 2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4”.

[1077] Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[1078] Comma sostituito dapprima dall’art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1079] Comma aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

[1080] Comma inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1081] Comma inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1082] Articolo dapprima inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 nei termini indicati nella successiva nota. Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. La Consob è competente anche per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del presente decreto legislativo.

[1083] Comma dapprima modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che, nell’alinea, dopo le parole: «Nella determinazione» ha inserito le parole: «del tipo e» e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che, nell’alinea, ha sostituito le parole: «Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie» con le parole: «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni» ed ha aggiunto la lettera h-bis).

[1084] Articolo inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1085] Articolo dapprima inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 successivamente modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016, dall’art. 71 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e infine così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo dell’art. 194-quater in vigore fino a tale data: “Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle violazioni) 1. La Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3 e delle relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento. 2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo”.

[1086] Articolo dapprima inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1087] Lettera così modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha soppresso le parole: «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies,». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo della lettera a) in vigore fino a tale data:a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob”.

[1088] Lettera inserita dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[1089] Lettera così modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito le parole: «comma 2» con le parole: «commi 2 e 4». Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo della lettera b) in vigore fino a tale data:“b) dall'articolo 191, comma 2, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3”.

[1090] Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che ha sostituito le parole: «comma 1,» con le parole: «commi 1, 1.1 e 1.2,» e le parole: «comma 2» con le parole: «commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3,».

[1091] Articolo inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1092] Articolo inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016.

[1093] Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

[1094] Comma aggiunto dall’art. 1 del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016. Le disposizioni del d.lgs. n. 224 del 14.11.2016, , in vigore dal 13.12.2016, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

[1095] Articolo dapprima sostituito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi modificato dall’art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dall’art. 1, comma 25 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, dall’art. 4 dell’Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010 e dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche”. Si riporta di seguito il testo dell’art. 195 vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015: “Art. 195 (Procedura sanzionatoria) - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti. 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima. 9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili”. La Consob è competente anche per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del presente decreto legislativo.

[1096] Comma dapprima modificato dall’art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1097] Comma dapprima modificato dall’art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi abrogato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1098] Comma dapprima modificato dall’art. 1, comma 25 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009, poi abrogato dall’art. 4 dell’Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010 (l’art. 133 comma 1 lett. l) del d.lgs. n. 104/2010 così dispone: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa […]). Successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1099] Comma dapprima abrogato dall’art. 4 dell’Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1100] Comma dapprima abrogato dall’art. 4 dell’Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1101] Comma dapprima abrogato dall’art. 4 dell’Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1102] Comma inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1103] Comma dapprima abrogato dall’art. 4 dell’Allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2.7.2010. Successivamente reintrodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20/27 giugno 2012 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n 104/2010 con la conseguente reviviscenza delle disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 che erano state abrogate). Successivamente ancora, il predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19) del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 160 del 14.9.2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 9/15 aprile 2014 (G.U. n. 18 del 23.4.2014 - Prima serie speciale), ha in seguito dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità costituzionale del predetto allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19), nella parte in cui ha abrogato gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Il presente comma è stato infine così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1104] Comma abrogato dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.

[1105] Articolo dapprima inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche”. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 per la pubblicazione delle sanzioni vige il precedente art. 195 riportato in nota allo stesso articolo. La Consob è competente anche per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del presente decreto legislativo.

[1106] Comma modificato dapprima dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016 che nel primo periodo ha soppresso le parole: «nel Bollettino» e dopo le parole: «della Consob» ha inserito le parole: «, in conformità alla normativa europea di riferimento.» e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 che nell’ultimo periodo ha soppresso le parole: «, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti».

[1107] Comma dapprima aggiunto dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 che ha sostituito la parola: «escludono» con le parole: «possono escludere» e alla lettera a) ha sostituito le parole: «alle misure ritenute di natura minore» con le parole: «all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 194-quater».

[1108] Articolo dapprima inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 e poi modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016 e dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 nei termini indicati nelle successive note. Il comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche”.

[1109] Rubrica così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016.

[1110] Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016. Il comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 176 del 12.8.2016 dispone che la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del suddetto decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. Si riporta il testo del comma 1 in vigore fino a tale data: “1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190 e 190-bis e 194-quater, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse”.

[1111] Comma aggiunto dall’art. 1 del d.lgs. n. 71 del 18.4.2016.

[1112] Vedi d.lgs. n. 180 del 16.11.2015.

[1113] Articolo inserito dall’art. 2 del d.lgs. n. 181 del 16.11.2015.

[1114] Rubrica così modificata dall’art. 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».

[1115] Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (In recepimento di tale norma la Consob, con delibera n. 19521 del 24.2.2016, in vigore dall’8.3.2016, ha modificato il proprio Regolamento sul procedimento sanzionatorio n. 18750 del 19 dicembre 2013). Alle violazioni commesse prima dell’8.3.2016 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. Il comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262”. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquecentosedici in euro duemilacinquecentottanta; euro venticinquemilaottocentoventitre in euro centoventinovemilacentoquindici.

[1116] Comma così modificato dall’art. 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole: «promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».

[1117] L’art. 1, comma 36 della L. n. 208 del 28.12.2015 n. 208 ha disposto che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. Il comma 41 della L. n. 208 del 28.12.2015 ha disposto che: “entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce: a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

[1118] Comma così modificato dall’art. 1, comma 26 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 che ha inserito le parole: “, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero,”.

[1119] Articolo inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015.  La Consob è competente anche per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del presente decreto legislativo.

[1120] Si riporta di seguito l’art. 62, L. n. 449/97: “Organico Consob. - 1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché quelle che deriveranno a seguito dell’entrata in vigore dell’emanando testo unico sulla finanza di cui all’articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) provvederà al completamento del proprio organico, come rideterminato dall’articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unità mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall’art. 39, comma 3".

[1121] Si riporta di seguito il testo dell’art. 60, comma 4, D.Lgs. n. 415/96: “4. Le società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole “società di intermediazione mobiliare” entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d’investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 1986, n. 430”.

[1122] Articolo così sostituito dall’art. 9 del d.lgs. n. 141 del 13.8.2010 nel testo modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 169 del 19.9.2012.

[1123] Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[1124] Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[1125] Comma così sostituito dall’art. 17 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

[1126] Vedi regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[1127] Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[1128] Comma così modificato dall’art. 17 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c)” con le parole: “commi 1, lettera b), 2 e 2-bis”. Vedi regolamento Banca d’Italia n. 1097 del 29.10.2007 (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007.

[1129] Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[1130] Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[1131] Articolo abrogato dall’art. 4 del d.lgs. 24.3.2011, n. 48 a far data dal 30.6.2011.

[1132] Articolo modificato dapprima dall’art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito le parole: “sollecitazione all’investimento” con le parole: “offerta al pubblico di prodotti finanziari”; poi dall’art. 17 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: “o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi” con le parole: “e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici”; infine così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 184 dell’11.10.2012. Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007 (pubblicato nel S.O. n. 222 alla G.U. n. 255 del 2.11.2007).

[1133] Le precedenti parole “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

[1134] Lettera così modificata dall’art. 15, L. 25.6.1999, n. 205 (pubblicata nella G.U. n. 149 del 28.6.1999).

[1135] Allegato così sostituito dall’art. 18 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.