Pubblicazioni

Bollettino


« Indietro Versione stampabile


Delibera n. 20281

Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Lorenzo Renato Guerini, per violazione dell'art. 114, comma 7, del d.lgs. n. 58/1998, e delle relative disposizioni attuative

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, in particolare, l'art. 114, comma 7, che prevede l'obbligo di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente quotato o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate, anche per interposta persona, tra gli altri, dai "soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di un emittente quotato";

VISTO il Regolamento Emittenti, adottato con propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e, in particolare:

- l'art. 152-sexies, lett. c.1), che include tra i soggetti rilevanti "i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato";

- l'art. 152-septies, commi 1 e 2, a norma del quale "gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano: a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari; b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni";

- l'art. 152-octies, comma 1, a norma del quale il soggetto rilevante deve adempiere a tale obbligo anche per le "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti" nell'ambito delle quali, ai sensi del menzionato art. 152-sexies, comma 1, lett. d), RE, rientrano, tra gli altri: (d.1) "il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti";

VISTA la nota con la quale in data 30 gennaio 2017 il sig. Lorenzo Renato Guerini ha riscontrato una richiesta di informazioni in merito all'operatività posta in essere su azioni Italcementi in merito agli obblighi posti a suo carico dalle suindicate disposizioni, comunicando, tra l'altro, l'acquisto in data 28 luglio 2015 di n. 14.287 azioni del medesimo emittente, per un controvalore pari a € 92.451,75;

VISTA la nota del 27 aprile 2017, notificata in pari data, con cui la Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, sulla base della valutazione degli elementi informativi acquisiti con la nota sopra richiamata, ha contestato al sig. Guerini, ai sensi degli artt. 193 e 195 del d.lgs. n. 58/98, la violazione dell'art. 114, comma 7, dello stesso decreto, come attuato dagli artt. 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con riferimento, tra l'altro, alla omessa comunicazione alla Consob ed all'emittente della citata operazione di acquisto di azioni Italcementi S.p.A. posta in essere in data 28 luglio 2015;

VISTA la nota pervenuta in data 22 maggio 2017, con cui i legali del sig. Guerini hanno richiesto l'audizione personale dell'esponente, che si è tenuta in data 9 giugno 2017, e inoltrato per conto dello stesso una istanza di proroga di trenta giorni del termine previsto per la presentazione delle deduzioni difensive, che è stata accolta con nota trasmessa alla parte in data 29 maggio 2017;

ESAMINATE le difese rese dal consulente in sede di audizione ed in una successiva nota, trasmessa dalla parte in data 26 giugno 2017;

VISTA la Relazione per la Commissione del 22 novembre 2017 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Guerini, formulando conseguenti proposte in ordine alla relativa sanzione;

VISTA la nota del 22 novembre 2017 con cui è stata trasmessa alla parte copia della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA");

VISTA la nota del 21 dicembre 2017 con cui la parte ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alle proposte ed alla determinazione della sanzione contenute nella citata Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi di sostanziale novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive rimanendo, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA, relativamente alla qualificazione dei fatti, conclusivamente accertata, a carico del sig. Lorenzo Renato Guerini, la violazione dell'art. 114, comma 7, del Tuf e delle relative norme di attuazione, per non avere egli comunicato alla Consob ed all'emittente l'operazione di acquisto di n. 14.287 azioni Italcementi S.p.A. effettuata in data 28 luglio 2015;

VISTO l'art. 193 del D. Lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione, il quale, per ciascuna violazione dell'art. 114, comma 7, del Tuf, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 500.000;

CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;

TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri:

- la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;

- la gravità soggettiva della condotta posta in essere;

CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che la violazione accertata è consistita in una omissione e non in un mero ritardo e che detta omissione ha riguardato un'operazione per un controvalore pari a € 92.451,75;

RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile al sig. Guerini quanto meno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

E' applicata nei confronti del sig. Lorenzo Renato Guerini una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 15.000,00 per l'omessa comunicazione dell'operazione di acquisto di n. 14.287 azioni Italcementi S.p.A., effettuata in data 28 luglio 2015, di cui è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F 23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente delibera, ad ogni buon conto, fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, l. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 Tuf alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

24 gennaio 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

Bollettino elettronico - per saperne di più