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Delibera n. 20291

Divieto, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. c), del d. lgs. n. 58/1998, dell'attività pubblicitaria effettuata tramite il sito internet www.lucastefanelli.net relativa all'offerta al pubblico di azioni della Skyway Invest Group

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa il fatto che la società RSW Investment Group Ltd., operante sotto il nome commerciale di Sky Way Invest Group e avente sede dichiarata alle British Virgin Islands, offre agli utenti del proprio sito internet (www.skywayinvestgroup.com) la possibilità di iscriversi a "investment training courses" a pagamento, ricevendo, a fronte di tale iscrizione, dei "gift certificate" che attribuirebbero loro il diritto di ricevere azioni della società Euroasian Rail Skyway Systems Ltd., in occasione della futura IPO di quest'ultima;

RITENUTO che il reale oggetto dell'offerta è costituito dalle azioni e non dai corsi di formazione in materia di investimenti;

RILEVATO che nel sito www.skywayinvestgroup.com Sky Way Invest Group promuove altresì un programma di network marketing, definito "an excellent opportunity to make an additional source of income", che prevede il riconoscimento di commissioni variabili tra l'1% e il 15% in favore di chi induca altri soggetti ad aderire all'iniziativa;

RILEVATO che la società First SkyWay Invest Group Ltd., operante sotto il nome commerciale di Skyway Capital e avente sede dichiarata alle British Virgin Islands, offre agli utenti del proprio sito internet (www.skyway.capital) la possibilità di acquistare azioni della società Skyway Capital Company, che, secondo quanto riportato nel sito predetto, garantirebbero, a fronte di un investimento di 100USD, un profitto di 3000USD nell'arco di un triennio;

RILEVATO che le riferite iniziative vengono promosse anche tramite il sito www.lucastefanelli.net, apparentemente riconducibile al sig. Luca Stefanelli;

RILEVATO, in particolare, che nel sito www.lucastefanelli.net sono descritti gli elementi essenziali dell'investimento offerto da Sky Way Invest Group e, specificamente, l'importo minimo da pagare per l'acquisto di azioni ("soglia d'ingresso molto bassa a partire da 250 USD") e le prospettive di rendimento ad esse associato ("Acquistando un pacchetto formativo si ottengono in bonus le quote della società a un prezzo scontato che è fino a 500 volte in meno del loro valore nominale. Con l'ingresso nel mercato globale dei trasporti si otterrà una capitalizzazione prossima al 1000% o più");

RITENUTO, quindi, che l'acquisto di azioni è promosso da Sky Way Invest Group, per il tramite dei partecipanti al proprio programma di network marketing, in termini standardizzati e uniformi, mettendo così il pubblico dei risparmiatori in grado di decidere se acquistarle o meno, integrando in tal modo i presupposti di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari definita nell'art. 1, comma 1, lett. t), del Tuf come "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

RILEVATO che all'interno del sito www.lucastefanelli.net l'investimento proposto da Sky Way Invest Group è presentato in termini chiaramente encomiastici come una "opportunità molto redditizia" e con espressioni tali da sollecitare una rapida decisione da parte dell'investitore ("prima si diventa un partner di Sky Way, tanto meglio sarà per voi");

RITENUTO, quindi, che il sig. Luca Stefanelli svolge, tramite il sito www.lucastefanelli.net, attività pubblicitaria finalizzata a promuovere l'adesione all'offerta pubblica promossa da Sky Way Invest Group;

RILEVATO, inoltre, che l'attività pubblicitaria è rivolta al pubblico residente in Italia, in quanto i contenuti del sito realizzato dal sig. Luca Stefanelli sono disponibili esclusivamente in lingua italiana;

RILEVATO che, in relazione alla descritta offerta, non risulta essere stato pubblicato il relativo prospetto informativo;

CONSIDERATO che l'art. 101 del Tuf stabilisce, al comma 1, che: "La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione" e, al comma 3, che: "La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare";

RILEVATO che in relazione a tale attività pubblicitaria non è stata trasmessa alla Consob alcuna documentazione, né essa appare effettuata in conformità a quanto stabilito dalla Consob nel proprio Regolamento Emittenti;

VISTA la Delibera n. 20274 del 24 gennaio 2018, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. a) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di dieci giorni, dell'attività pubblicitaria svolta tramite il sito internet www.lucastefanelli.net relativa all'offerta al pubblico residente in Italia di azioni della Sky Way Invest Group;

CONSIDERATO che il destinatario del provvedimento non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione - l'effettuazione di un'attività pubblicitaria relativa all'offerta al pubblico di prodotti finanziari sub specie di "strumento finanziario" in violazione alla predetta normativa;

VISTO l'art. 101, comma 4, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";

D E L I B E R A:

E' vietata l'attività pubblicitaria effettuata dal sig. Luca Stefanelli nei confronti del pubblico residente in Italia tramite il sito internet www.lucastefanelli.net relativa all'offerta al pubblico residente in Italia di azioni della Sky Way Invest Group.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

7 febbraio 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

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