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Bollettino


Delibera n. 20292

Divieto, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. c), del d. lgs. n. 58/1998, dell'attività pubblicitaria effettuata dal sig. Marco Torretta tramite il sito internet https://superblu.wordpress.com relativa all'offerta al pubblico di azioni della Skyway Capital

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa il fatto che la società RSW Investment Group Ltd., operante sotto il nome commerciale di Sky Way Invest Group e avente sede dichiarata alle British Virgin Islands, offre agli utenti del proprio sito internet (www.skywayinvestgroup.com) la possibilità di iscriversi a "investment training courses" a pagamento, ricevendo, a fronte di tale iscrizione, dei "gift certificate" che attribuirebbero loro il diritto di ricevere azioni della società Euroasian Rail Skyway Systems Ltd., in occasione della futura IPO di quest'ultima;

RITENUTO che il reale oggetto dell'offerta è costituito dalle azioni e non dai corsi di formazione in materia di investimenti;

RILEVATO che nel sito www.skywayinvestgroup.com Sky Way Invest Group promuove altresì un programma di network marketing, definito "an excellent opportunity to make an additional source of income", che prevede il riconoscimento di commissioni variabili tra l'1% e il 15% in favore di chi induca altri soggetti ad aderire all'iniziativa;

RILEVATO che la società First SkyWay Invest Group Ltd., operante sotto il nome commerciale di Skyway Capital e avente sede dichiarata alle British Virgin Islands, offre agli utenti del proprio sito internet (www.skyway.capital) la possibilità di acquistare azioni della società Skyway Capital Company, che, secondo quanto riportato nel sito predetto, garantirebbero, a fronte di un investimento di 100USD, un profitto di 3000USD nell'arco di un triennio;

RILEVATO che le riferite iniziative vengono promosse anche tramite il sito https://superblu.wordpress.com, apparentemente riconducibile al sig. Marco Torretta;

RILEVATO, in particolare, che nel sito https://superblu.wordpress.com sono descritti gli elementi essenziali dell'investimento offerto da Skyway Capital e, specificamente, l'importo minimo da pagare per l'acquisto di azioni e le prospettive di rendimento ad esse associato ("Puoi acquistare uno di questi pacchetti promozionali, avrai la possibilità di pagarli comodamente a rate da 25-50-100-200USD al mese (per 8 mesi) a seconda di ciò che vuoi, acquistando rispettivamente: 30.875 shares, 54.000 shares, 212.500 shares, 425.250 shares, che, rivalutate a 1 dollaro, l'una potrebbero renderti molto felice, (lascio a te i conteggi), pensa se poi aumentassero ancora il loro valore!");

RILEVATO, altresì, che nel medesimo sito https://superblu.wordpress.com sono presenti collegamenti multimediali che rinviano al sito www.skyway.capital e recano l'indicazione del referrer, onde consentirne l'identificazione al fine del pagamento della provvigione spettantegli;

RITENUTO, quindi, che l'acquisto di azioni è promosso da Skyway Capital, per il tramite del proprio sito internet e dei partecipanti a un programma di network marketing, in termini standardizzati e uniformi, mettendo così il pubblico dei risparmiatori in grado di decidere se acquistarle o meno, integrando in tal modo i presupposti di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari definita nell'art. 1, comma 1, lett. t), del Tuf come "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

RILEVATO che all'interno del sito https://superblu.wordpress.com l'investimento proposto da Skyway Capital è presentato in termini chiaramente encomiastici come una "opportunità molto redditizia" e con espressioni tali da sollecitare una rapida decisione da parte dell'investitore ("prima si diventa un partner di Sky Way, tanto meglio sarà per voi");

RITENUTO, quindi, che il sig. Marco Torretta svolge, tramite il sito https://superblu.wordpress.com, attività pubblicitaria finalizzata a promuovere l'adesione all'offerta pubblica promossa da Skyway Capital;

RILEVATO, inoltre, che l'attività pubblicitaria è rivolta al pubblico residente in Italia, in quanto i contenuti del sito realizzato dal sig. Marco Torretta sono disponibili esclusivamente in lingua italiana;

RILEVATO che, in relazione alla descritta offerta, non risulta essere stato pubblicato il relativo prospetto informativo;

CONSIDERATO che l'art. 101 del Tuf, al comma 1, stabilisce che: "La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione";

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 101 del Tuf, al comma 3, stabilisce che: "La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare";

RILEVATO che, in relazione alla descritta attività pubblicitaria, non risulta essere stata trasmessa la documentazione e, comunque, tale pubblicità non contiene riferimenti al prospetto;

VISTA la Delibera n. 20275 del 24 gennaio 2018, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. a) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di dieci giorni, dell'attività pubblicitaria svolta tramite il sito internet https://superblu.wordpress.com relativa all'offerta al pubblico residente in Italia delle azioni della Skyway Capital;

CONSIDERATO che il sig. Torretta non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione - l'effettuazione di un'attività pubblicitaria relativa all'offerta al pubblico di prodotti finanziari sub specie di "strumento finanziario" in violazione alla predetta normativa;

VISTO l'art. 101, comma 4, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";

D E L I B E R A:

E' vietata l'attività pubblicitaria effettuata dal sig. Marco Torretta nei confronti del pubblico residente in Italia tramite il sito https://superblu.wordpress.com relativa all'offerta al pubblico residente in Italia delle azioni della Skyway Capital.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

7 febbraio 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

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