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Delibera n. 20305

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf) di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.tradex1.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito www.tradex1.com, effettuate in data 16 gennaio 2018, è emerso che:

i. il sito www.tradex1.com risulta redatto anche in lingua italiana;

ii. il potenziale investitore ha la possibilità di investire in strumenti finanziari utilizzando la piattaforma di trading "Tradex1" ("Apri un conto"): sul predetto sito si fa infatti riferimento a "Tradex1" come "una piattaforma di trading forex e CFD dove i trader possono concentrarsi sui loro investimenti senza preoccuparsi di nient'altro";

iii. per accedere ai servizi di trading offerti e per utilizzare la piattaforma di negoziazione è richiesta la registrazione on line sul sito www.tradex1.com tramite la compilazione di un apposito modulo con l'indicazione dei relativi dati personali (nome, cognome, email, paese, città, indirizzo, telefono);

iv. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro sul conto aperto sul sito. In particolare, nel sito sono indicate le modalità di versamento tra cui carte di credito, bonifici e altri canali;

v. in calce a tutte le pagine del sito e nella sezione "Termini e condizioni" sono indicate le società Black Parrot Limited, società con sede nelle Isole Marshall, e Blonde Bear OU, società con sede dichiarata in Estonia;

vi. il sito www.tradex1.com ed i servizi ivi offerti sarebbero, pertanto, riconducibili alle società BLACK PARROT LIMITED e BLONDE BEAR OU.

RILEVATO altresì che, dalle informazioni disponibili, soggetti operanti a nome di "Tradex1" hanno contattato risparmiatori italiani telefonicamente al fine di convincerli ad aprire un conto e fare operazioni di trading sul detto sito;

RILEVATO al riguardo che le società BLACK PARROT LIMITED e BLONDE BEAR OU adottano forme di contatto e di interazione, anche immediate, con la clientela italiana attraverso il predetto sito ivi fornendo indicazioni circa le modalità procedurali ed operative da seguire al fine di investire in strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito www.tradex1.com è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il detto sito è redatto in italiano ed è privo di meccanismi bloccanti che impediscano la registrazione ad utenti italiani;

RILEVATO che l'attività svolta tramite il sito in oggetto è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RILEVATO che le società BLACK PARROT LIMITED e BLONDE BEAR OU non risultano autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tali società extracomunitaria, con rispettiva sede alle Marshall Islands e in Estonia, non risultano iscritte nell'Albo tenuto dalla Consob ex art. 20 del Tuf delle SIM e delle imprese di investimento di paesi terzi;

RILEVATO che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.tradex1.com, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

14 febbraio 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

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