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Delibera n. 20371

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”) di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere anche tramite i siti internet www.24stox.com/www.xtradefx.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle informazioni disponibili, soggetti operanti a nome di “24stox” hanno contattato risparmiatori italiani telefonicamente al fine di convincerli ad aprire un conto e fare operazioni di trading sul detto sito;

RILEVATO che dalle verifiche effettuate sul sito internet www.24stox.com è emerso che:

  1. attualmente digitando il dominio www.24stox.com si viene automaticamente indirizzati al sito www.xtradefx.com;
  2. il potenziale investitore, previa registrazione al sito ed apertura di un conto tramite apposito form disponibile on-line, può operare sul mercato valutario (Forex) e fare trading in energie, “soft commodities”, indici e metalli preziosi attraverso la piattaforma MT4;
  3. per l’effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, sul sito vengono offerte varie tipologie di conto, denominate “Micro”, “Standard”, “Premium” e “Vip”, distinte soprattutto per l’importo del deposito minimo e per benefit;
  4. nella sezione “Contact Us” e in calce ad ogni pagina del sito è indicata la società “2dots Ltd”, con asserita sede nella Repubblica di Vanuatu;

CONSIDERATO che l’attività svolta tramite i siti in oggetto è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che l’operatività riscontrata è rivolta anche a investitori residenti in Italia che vengono contattati telefonicamente e invitati ad aprire conti di trading sul predetto sito;

CONSIDERATO che la società 2dots Ltd non risulta autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell’albo tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”;

RITENUTO pertanto che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, ai sensi dell’art. 7-octies del TUF - titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione”;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite i siti www.24stox.com/www.xtradefx.com, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

 5 aprile 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

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