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Il Sig. Venditti in data 27.12.2017 ha proposto opposizione avverso la delibera ai sensi .dell’ 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d'Appello di Roma. La Corte con sentenza n. 4772/2018 del 17.5.2018/11.7.2018 ha dichiarato inammissibile l’opposizione.

Delibera n. 20192

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei sig.ri Claudio Venditti e Andrea Cerreti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 12823 del 21 novembre 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede del sig. Claudio Venditti, nato a Roma il 21 luglio 1971 e residente […omissis…];

VISTA la propria delibera n. 14436 del 24 febbraio 2004, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede del sig. Andrea Cerreti, nato a Roma il 25 luglio 1969 […omissis…];

VISTA la documentazione trasmessa da Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche "la Banca") con note del 19 maggio 2016 e del 7 giugno 2016 con cui sono state segnalate talune irregolarità commesse dal sig. Claudio Venditti e dal sig. Andrea Cerreti, nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (di seguito, anche solo «consulente finanziario») per conto della suddetta Banca;

VISTE, inoltre, le note del 6 ottobre 2016 e del 10 ottobre 2016 con cui, rispettivamente, i sig.ri Cerreti e Venditti hanno fornito informazioni alla Consob in relazione ai fatti segnalati dalla Banca;

VISTA nota del 22 marzo 2017, notificata alle parti tra la suddetta data del 22 marzo 2017 e il 31 marzo 2017, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni svolte sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ha contestato:

- al sig. Claudio Venditti, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007:

1) art. 107, comma 1, per aver:

- tenuto, nell'interesse di LP Suisse Capital Asset Managment AG, una condotta che si pone in grave contrasto con l'ordinato svolgimento di quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto dell'intermediario mandante;

- fornito false informazioni alla Consob, nell'affermare di non aver mai svolto "attività operativa attiva per LP Suisse Capital Asset Managment AG" e di non aver "segnalato clienti al gruppo";

2) art. 108, comma 5, per aver accettato da un cliente mezzi di pagamento difformi da quelli ivi previsti;

- al sig. Andrea Cerreti, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007:

1) art. 107, comma 1, per aver concorso nella condotta posta in essere dal sig. Venditti nell'interesse di LP Suisse Capital Asset Managment AG, in relazione alla quale il sig. Cerreti avrebbe percepito la somma di 12/13.000,00 euro in contanti;

2) art. 108, comma 5, per aver accettato da un cliente mezzi di pagamento difformi da quelli ivi previsti;

RILEVATO che con nota pervenuta il 19 aprile 2017 il sig. Venditti ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento alla quale è stato dato riscontro in data 17 maggio 2017 e in data 30 maggio 2017;

ESAMINATE le note del 19 aprile 2017 e del 27 aprile 2017 con cui il sig. Venditti e il sig. Cerreti hanno, rispettivamente, presentato memorie scritte e documenti in relazione al procedimento sanzionatorio;

ESAMINATO il verbale di audizione personale del sig. Venditti del 30 maggio 2017;

VISTA la Relazione per la Commissione del 28 settembre 2017 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e le difese di parte, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e formulato le conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione ("Relazione USA");

VISTA la nota del 29 settembre 2017 con la quale è stata trasmessa ai sig.ri Claudio Venditti e Andrea Cerreti copia della citata Relazione USA;

PRESO ATTO che le parti non si sono avvalse della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;

RITENUTE conclusivamente accertate:

- a carico del sig. Claudio Venditti, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007: 1) art. 107, comma 1, per aver tenuto, nell'interesse di LP Suisse Capital Asset Managment AG, una condotta che si pone in grave contrasto con l'ordinato svolgimento di quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto dell'intermediario mandante; e per aver fornito false informazioni alla Consob, nell'affermare di non aver mai svolto "attività operativa attiva per LP Suisse Capital Asset Managment AG" e di non aver "segnalato clienti al gruppo"; 2) art. 108, comma 5, per aver accettato da un cliente mezzi di pagamento difformi da quelli ivi previsti;

- a carico del sig. Andrea Cerreti, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007: 1) art. 107, comma 1, per aver concorso nella condotta posta in essere dal sig. Venditti nell'interesse di LP Suisse Capital Asset Managment AG, in relazione alla quale il sig. Cerreti avrebbe percepito la somma di 12/13.000,00 euro in contanti; 2) art. 108, comma 5, per aver accettato da un cliente mezzi di pagamento difformi da quelli ivi previsti;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- l'avere il sig. Venditti tenuto, nell'interesse della LP Suisse Capital Asset Managment AG, una condotta che si pone in grave contrasto con l'ordinato svolgimento di quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto dell'intermediario mandante e l'avere fornito false informazioni alla Consob costituiscono violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 107, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, per le quali non sono previste una specifica sanzione, con l'effetto che la loro determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della gravità e dell'eventuale recidiva;

- l'avere il sig. Cerreti concorso nella condotta posta in essere dal sig. Venditti nell'interesse della LP Suisse Capital Asset Managment AG, in relazione alla quale il sig. Cerreti avrebbe percepito la somma di 12/13.000,00 euro in contanti costituisce una violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 107, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, per la quale non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della gravità e dell'eventuale recidiva;

- l'aver il sig. Venditti e il sig. Cerreti concorso nell'accettare da un cliente mezzi di pagamento difformi da quelli ivi previsti nel regolamento n. 16190/2007 costituisce una violazione dell'art. 108, comma 5, del regolamento citato, punita - ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6) del medesimo regolamento, con la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo;

- nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tener conto che:

- i comportamenti violativi oggetto di contestazione sono stati realizzati nei confronti di un solo cliente e hanno riguardato importi rilevanti (circa 1.500.000 euro);

- la società nell'interesse della quale il sig. Venditti ed il sig. Cerreti risultano avere operato non risulta autorizzata a svolgere alcun servizio d'investimento nei confronti del pubblico residente in Italia;

- l'avere il sig. Venditti fornito false informazioni alla Consob ha messo in pericolo l'esercizio delle funzioni di vigilanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio e costituisce una circostanza tale da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

CONSIDERATO che, con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Venditti a titolo di dolo e al sig. Cerreti quantomeno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

- il sig. Claudio Venditti, nato a Roma il 21 luglio 1971 e residente […omissis…], è radiato dall'Albo Unico dei consulenti finanziari;

- il sig. Andrea Cerreti, nato a Roma il 25 luglio 1969 […omissis…], è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di quattro mesi.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

15 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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