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 AVVISO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CONCILIATORI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB

Art. 1
(Requisiti per l’iscrizione)

1. Sono aperte le iscrizioni nell’elenco dei conciliatori di cui all’articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro della Giustizia 23 luglio 2004, n. 222, possono essere iscritti a domanda nell’elenco dei conciliatori i professori universitari in discipline economiche o giuridiche, i professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, i magistrati in quiescenza, ovvero le persone in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il responsabile del registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione di cui all’art. 3 dello stesso decreto ministeriale.

3. Tali soggetti devono, altresì, possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

  1. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
  2. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
  3. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  4. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  5. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

4. I requisiti di cui ai commi precedenti sono attestati allegando le relative certificazioni in originale o in copia conforme all’originale ovvero attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rilasciate ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2
(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nell’elenco dei conciliatori, compilata secondo lo schema di cui all’Allegato 1 e indirizzata alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, Via G.B. Martini, n. 3, 00198 Roma o Via Broletto, n. 7, 20121, Milano, può essere:

- presentata dal lunedì al venerdì (ore 8.15 – 16.30) all’"accettazione corrispondenza" della sede di Roma, via G.B. Martini n. 3, ovvero della sede di Milano, via Broletto n. 7. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici preposti a ricevere la corrispondenza e a rilasciare idonea ricevuta;

- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai suddetti indirizzi. Ai fini della determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante;

- trasmessa per fax esclusivamente al numero: 06-8417707. Al fine della verifica del rispetto del termine perentorio fanno fede la data e l'ora di ricezione che vengono automaticamente registrate al momento della ricezione del fax dall'apparecchiatura collegata al numero sopra indicato. Poiché il sistema si fonda su reti di trasmissione e strumenti che possono essere suscettibili di inconvenienti tecnici, la Camera non assume alcuna responsabilità nel caso di domande trasmesse con tale mezzo non pervenute, ovvero non pervenute tempestivamente, ovvero ancora pervenute incomplete o illeggibili. Il termine di scadenza per la presentazione, per la spedizione ovvero per la trasmissione delle domande via fax, ove cada in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

2. La Camera di conciliazione ed arbitrato non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

3. Nella fase di avvio dell’operatività della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, l’elenco sarà formato tenendo conto delle domande pervenute entro il 24 maggio 2010. Le domande pervenute successivamente a tale data saranno prese in considerazione in sede di aggiornamento semestrale dell’elenco previsto dall’art. 5, comma 3, del regolamento n. 16763 del 29 dicembre 2008.

4. Nella domanda di iscrizione il candidato dovrà indicare e dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto appresso specificato:

  • cognome e nome;
  • data e luogo di nascita;
  • residenza, codice fiscale ed eventuale partita IVA;
  • titolo di studio posseduto, indicando la data del suo conseguimento e l’università che lo ha rilasciato;
  • possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità elencati all’art. 1;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui dichiara di essere titolare;
  • di non svolgere attività di conciliazione per più di un altro organismo di conciliazione autorizzato;
  • l’eventuale organismo di conciliazione per cui svolge la relativa attività;
  • le sedi in cui intende espletare la attività di conciliazione;
  • il domicilio presso il quale desidera ricevere le comunicazioni da parte della Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob;
  • l’accettazione del codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri adottato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob con delibera n. 2 del 10 febbraio 2010 e l’impegno a rispettare le prescrizioni ivi contenute con riferimento alla attività di conciliazione;
  • l’impegno a comunicare senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco nonché tutte le informazioni sopravvenute ritenute utili al fine dell’attribuzione degli incarichi.

5. Alla domanda deve essere allegato:

  • il curriculum recante l’indicazione dei titoli di studio, professionali e di specializzazione conseguiti, degli incarichi ricoperti, l’elenco delle eventuali pubblicazioni e di ogni altra attività scientifica, didattica e di conciliazione stragiudiziale eventualmente esercitata, nonché ogni altra informazione ritenuta utile al fine dell’attribuzione degli incarichi;
  • la documentazione in originale o in copia conforme all’originale attestante quanto riportato nel curriculum ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà, ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  • per i dipendenti pubblici in attività, l’avvenuta autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza a svolgere l’attività di conciliazione per la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.

Art. 3
(Esame delle domande)

1. Le domande sono inoltrate alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob che procede al loro esame nei modi e nei tempi fissati con propria determinazione anche in relazione al numero di domande pervenute e agli eventuali accertamenti da compiere.

2. Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Vincenzo Cimino, titolare dell’Ufficio Rapporti con i Risparmiatori, coordinato nell'ambito della Divisione Relazioni Esterne della Consob, Ufficio che assicura la funzione di segreteria della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob; tale Ufficio è ubicato presso la sede di Roma della Consob e tiene gli atti del procedimento anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito internet della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.

Art. 4
(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si informa che i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sono trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente ai fini della formazione dell’elenco dei conciliatori e, successivamente all’eventuale iscrizione del candidato nell’elenco, ai fini dell’amministrazione da parte della Camera delle procedure di conciliazione ai sensi di quanto previsto dal regolamento n. 16763 del 29 dicembre 2008, adottato dalla Consob in attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. I dati personali acquisiti possono venire a conoscenza, oltre che dei membri della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, anche dei dipendenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa che forniscono il supporto amministrativo alla stessa Camera.

2. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per i fini illustrati al comma 1.

3. I dati giudiziari idonei a rivelare l'esistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta e l'applicazione di misure di sicurezza sono trattati, per le finalità previste dall'art. 68 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dal regolamento Consob 29 dicembre 2008, n. 16763, per l’iscrizione nell’elenco dei conciliatori.

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso, da parte del candidato, dei requisiti richiesti per l’iscrizione; in caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob non valuterà la relativa domanda.

5. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

6. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

- Allegato 1 - Domanda di iscrizione nell'elenco dei conciliatori 

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