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1. Sedi per la conciliazione
Nell’avviso di iscrizione per i conciliatori e nella relativa domanda si chiede di indicare una o più sedi dove si intende espletare l’attività di conciliazione, in conformità alla previsione del regolamento n. 16763/2008 (art. 12) secondo cui " La conciliazione si svolge, di regola, nel luogo in cui è il domicilio del conciliatore". La sede
da indicare coincide quindi con il domicilio del professionista o altro luogo attrezzato per lo svolgimento dell’attività di conciliazione (un professionista che svolge la sua attività nella città di Catania dovrà indicare una sede per la conciliazione nel luogo dove ha il domicilio – ad esempio il proprio studio professionale, indicandone l’indirizzo).
2. Documenti necessari per la domanda
Per garantire una corretta e completa istruttoria sulla domanda di iscrizione, il candidato deve necessariamente allegare alla domanda la seguente documentazione:
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curriculum vitae completo di autocertificazione relativa a quanto in esso riportato e di dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 (si prega di rendere l’autocertificazione utilizzando le seguenti formulazioni: 1. "Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000, che quanto attestato e certificato corrisponde a verità"; 2. "Il sottoscritto si chiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del d. lgs. n.
196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo");
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copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità a supporto dell’autocertificazione;
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autorizzazione, per i dipendenti pubblici, dell’ente di appartenenza a svolgere attività di conciliazione/arbitrato. Tale autorizzazione non è necessaria per i professori universitari a tempo definito.
3. Elenco delle pubblicazioni
Negli avvisi e nella domanda per l’iscrizione si chiede di allegare un CV contenente, fra l’altro, l’elenco delle eventuali pubblicazioni. A tal proposito è utile indicare le sole pubblicazioni attinenti l’attività di conciliazione e di arbitrato o le materie oggetto di controversie che rientrano nell’ambito di competenza della Camera (es. servizi di
investimento e gestione collettiva del risparmio).
4. Autocertificazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione
L’autocertificazione dei requisiti professionali e di onorabilità, nonché di tutto quanto dichiarato nella domanda, è già resa con la sottoscrizione del modello di domanda allegato agli avvisi e non deve essere ripetuta separatamente. Possono invece essere prodotti i certificati che comprovano i predetti requisiti in originale (o copia conforme
all’originale).
5. Tipi di documento che devono essere allegati a supporto dell’autocertificazione
Carta di identità e documenti considerati ad essa equipollenti ai sensi dell’art. 35, comma 2 del DPR n. 445/2000 (ad es. passaporto, patente di guida).
6. Domanda di iscrizione ad entrambi gli elenchi
È certamente possibile, avendone i requisiti, presentare domanda di iscrizione all’elenco dei conciliatori come a quello degli arbitri.
7. Professionisti che esercitano l’attività di conciliazione per altri organismi
Il regolamento n. 16763/2008 dispone che "I conciliatori non possono svolgere attività di conciliazione per più di due organismi di conciliazione …" (art. 5, comma 4). La Camera di conciliazione e arbitrato ha interpretato tale previsione nel senso che il numero di 2 organismi è comprensivo della stessa Camera. Nell’avviso per l’iscrizione
è quindi previsto che il conciliatore dichiari "di non svolgere attività di conciliazione per più di un altro organismo di conciliazione autorizzato [indicando] l’eventuale organismo di conciliazione per cui svolge la relativa attività". Nel caso non si utilizzi il modulo allegato agli avvisi, si ricordi che deve essere indicato l’eventuale
altro organismo o, nel caso non esista, deve essere precisato che l’interessato non svolge attività per alcun organismo di conciliazione.
8. Periodo di iscrizione agli albi professionali.
Fra i requisiti di professionalità richiesti per l’iscrizione agli elenchi di conciliatori e arbitri vi è anche l’iscrizione, per un determinato periodo (differente per i due elenchi), in albi professionali.
Tale periodo è da intendersi come effettivo, cioè al netto di eventuali lassi temporali in cui il candidato non risulti, per una qualsiasi ragione, iscritto ovvero risulti sospeso.
Nella domanda, pertanto, oltre a indicare la data di iscrizione nell’albo dovranno essere evidenziati, se presenti, i periodi nei quali il candidato non è stato iscritto all’albo ovvero sospeso. Di tali periodi, infatti, non si deve tenere conto per il computo del periodo necessario a integrare il requisito di professionalità.