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DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

Obblighi di comunicazione dei soggetti vigilati - Integrazione al documento di giugno 2009

26 gennaio 2010

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 1° marzo 2010 al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Intermediari
Via Broletto, n. 7
20121 MILANO

oppure on-line per il tramite del

I commenti pervenuti saranno resi pubblici, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

1. Premessa

In data 19 giugno 2009, era stato sottoposto a consultazione un documento generale avente ad oggetto i nuovi obblighi di comunicazione degli intermediari nei confronti della CONSOB in sostituzione di quelli di cui alla delibera CONSOB n. 14015 del 1° aprile 2003 (attualmente in vigore).

Come termine ultimo della predetta consultazione era stato fissato il 15 settembre 2009.

Nel periodo della consultazione, sono pervenute alla CONSOB commenti ed osservazioni da parte di diversi soggetti, la maggior parte dei quali rappresentati da associazioni di categoria.

Le risposte trasmesse dai predetti soggetti sono state sottoposte ad una attenta ed approfondita analisi e valutazione, tuttora in fase di svolgimento e completamento.

Dall’esame delle predette risposte, sono emersi in particolare alcuni profili con riferimento ai quali si è ritenuto opportuno avviare una ulteriore consultazione di mercato attraverso la pubblicazione del presente documento.

Tali profili attengono, da un lato, ai dati sulla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e, dall’altro, ai dati sull’operatività dei promotori finanziari (per l’illustrazione dettagliata di tali specifici profili, si rinvia ai successivi paragrafi n. 2. e n. 3.).

L’analisi delle osservazioni pervenute su tali argomenti ha infatti comportato non tanto la necessità di chiarire o di delimitare ciò che è già stato sottoposto a consultazione, quanto piuttosto l’esigenza di prevedere nuovi e diversi obblighi di comunicazione (rispetto a quanto già prospettato al mercato a giugno scorso) che, quindi, a tutela degli interessati, appare opportuno sottoporre ad una preventiva consultazione.

Si precisa che, a conclusione dell’ulteriore passaggio di consultazione sui profili di cui ai successivi paragrafi 2. e 3., si procederà alla pubblicazione di un documento finale sugli esiti dell’intero processo di consultazione del mercato.

2. Obblighi informativi relativi alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

Ai sensi dell’art. 25-bis del TUF alla CONSOB sono demandati poteri di vigilanza sull’attività di "sottoscrizione e collocamento" di prodotti finanziari assicurativi, ad opera di "soggetti abilitati" (essenzialmente banche e SIM) o di imprese di assicurazione.

Mentre la prima categoria sopra menzionata include soggetti su cui già insiste la vigilanza della CONSOB in quanto prestatori di servizi di investimento, le imprese di assicurazione, come tali, costituiscono per la CONSOB una categoria nuova di soggetti vigilati.

Le regole di condotta recate dal TUF trovano applicazione limitatamente alle fasi di "sottoscrizione e collocamento" (cfr. comma 1 del citato art. 25-bis del TUF) dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, e non invece sul "processo produttivo" realizzato a monte per l’ideazione del prodotto e la gestione da parte della compagnia di assicurazione delle risorse investite dai risparmiatori. Tale ultimo ambito continua, quindi, ad essere presidiato dall’Isvap, autorità di vigilanza cui l’ordinamento assegna competenze in materia in specie di stabilità del settore assicurativo.

La disciplina di dettaglio ha trovato la sua definizione nel nuovo Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190/2007 (artt. 83-88) che ha disposto l’applicazione ai soggetti abilitati e alle imprese di assicurazione - sempre limitatamente al collocamento di prodotti assicurativi a contenuto finanziario - delle stesse norme previste in tema di trasparenza e correttezza dei comportamenti per il collocamento di strumenti finanziari.

All’attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi sono, altresì, applicabili, ai sensi dell’art. 85 e dell’art. 87 del citato Regolamento n. 16190/2007, talune disposizioni del Regolamento congiunto CONSOB - Banca d’Italia adottato in data 29 ottobre 2007 in materia di procedure di controllo interno, compliance, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interessi, conservazione delle registrazioni.

Da ultimo si rammenta che le attribuzioni della CONSOB sulla distribuzione dei menzionati prodotti finanziari assicurativi non si estendono anche all’attività realizzata mediante le reti di agenti e brokers assicurativi(1).

In tale contesto, gli obblighi informativi previsti in capo alle imprese di assicurazione nella prima versione del documento di consultazione erano stati disegnati in modo da consentire alla CONSOB di acquisire il patrimonio informativo indispensabile per l’esercizio dei poteri di vigilanza assegnati dal citato art. 25-bis del TUF sull’attività di sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari assicurativi vista nel suo insieme. Tale approccio aveva influito sull’impostazione di diversi adempimenti informativi ideati in capo alle imprese di assicurazione: infatti, tanto lo schema tipo di "relazione sulle modalità di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi" (cfr. allegato II.14) quanto quello relativo ai "dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione" (cfr. allegato II.13) estendevano il perimetro di interesse a tutte e tre le modalità utilizzate dall’impresa per la distribuzione dei propri prodotti assicurativi – finanziari (ossia "vendita diretta", reti di agenti e brokers assicurativi e soggetti abilitati).

In particolare l’allegato II.13 citato prevedeva l’invio da parte delle imprese di assicurazione emittenti di un flusso periodico di dati, su base semestrale, relativo ai volumi commercializzati nel periodo di riferimento, suddivisi per canale distributivo utilizzato. La richiesta di suddividere i volumi realizzati in base al canale distributivo adottato, pertanto, nasceva dall’esigenza di acquisire un quadro d’insieme unitario e completo del segmento operativo rappresentato dai prodotti finanziari – assicurativi.

A tale proposito, le osservazioni pervenute all’esito della prima consultazione conclusasi nel settembre 2009 hanno suggerito l’opportunità di riequilibrare la ripartizione degli adempimenti informativi in capo ai diversi soggetti coinvolti nella distribuzione dei ridetti prodotti assicurativi – finanziari, limitando le richieste indirizzate alle imprese di assicurazione ai soli volumi riferibili alla vendita diretta ed introducendo al riguardo talune semplificazioni.

* * *

In conseguenza di quanto sopra l’allegato II.13 citato, relativo agli obblighi informativi in capo alle imprese di assicurazione, nella nuova versione, è stato semplificato eliminando la suddivisione per canale distributivo dei volumi relativi ai prodotti commercializzati nel periodo di riferimento. Pertanto, la nuova versione della tabella proposta richiede alle imprese di assicurazione di indicare unicamente i volumi commercializzati tramite il canale diretto e non più quelli realizzati tramite soggetti abilitati (o agenti di assicurazione).

La semplificazione dal lato delle imprese di assicurazione dell’allegato II.13 "Dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell’ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi" rende necessario acquisire tali dati direttamente dalle banche e dalle SIM distributrici, sottoposte alle responsabilità di vigilanza della CONSOB anche quando collocano prodotti finanziari – assicurativi.

Si fa presente che l’introduzione di un obbligo informativo aggiuntivo a carico delle banche (e di Poste Italiane) e delle SIM si rende necessaria anche in quanto non risulta possibile acquisire i dati di cui si tratta per il tramite di Banca d’Italia, secondo gli accordi sanciti nell’ambito dell’apposito protocollo d’intesa stipulato in data 8 settembre 2009. Le segnalazioni statistiche inoltrate direttamente dalle banche a Banca d’Italia, infatti, contemplano talune voci aggregate che non risultano riferite specificamente ai prodotti finanziari – assicurativi ma soltanto ai prodotti assicurativi nel loro complesso.

E’ stata quindi prevista una nuova tabella a carico delle banche (e di Poste Italiane) e delle SIM, finalizzata a richiedere i dati afferenti ai volumi da loro commercializzati nell’ambito dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, nonché ai relativi flussi commissionali incassati (allegato II.x). Tali dati devono essere trasmessi con frequenza semestrale, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre.

La nuova versione dell’allegato II.13 relativo alle imprese di assicurazione nonché la bozza della nuova tabella relativa alle reti distributrici (allegato II.x) sono di seguito riportate.

 

Allegato II.13 Dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nell’ambito della distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi
Nella tabella seguente vanno riportati, con riferimento a ciascun semestre dell’anno, i dati sull’operatività svolta dalle imprese di assicurazione nella distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi.

 

Codice prodotto

[1]

Denominazione commerciale del prodotto

Tipologia prodotto

[2]

Premi lordi contabilizzati

[3]

Caricamenti sui premi

[3]

Flussi commissionali derivanti dalle relative masse gestite

[3] [4]

           
           

[1] Andrà indicato il codice prodotto risultante dal relativo prospetto depositato in Consob. Per i prodotti "non prospettati", andrà indicato il codice alfanumerico adottato dall’impresa di assicurazione segnalante per identificare il prodotto nei propri sistemi aziendali.

[2] Andrà indicata l’appartenenza alle seguenti tipologie: index linked, unit linked, prodotti di capitalizzazione.

[3] I dati richiesti andranno espressi in euro e dovranno riguardare i contratti distribuiti nel semestre di riferimento nonché quelli distribuiti antecedentemente che hanno generato premi nel semestre di riferimento.

[ 4] Andranno indicate le voci positive di reddito contabilizzate dalla compagnia di assicurazione nel semestre di riferimento a titolo di:

-3 commissioni di sottoscrizione/ingresso/ gestione/performance ecc. su fondi interni/OICR;

-4 commissioni di mantenimento/ritenzione in caso di gestioni separate;

-5 altro.

La voce in esame non include i caricamenti su premi già indicati nell’apposita colonna individuata.



 

Allegato II.x

Dati sull’operatività svolta dalle banche e dalle Sim nell’ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

Nella tabella seguente vanno riportati, con riferimento a ciascun semestre dell’anno, i dati sull’operatività svolta dalle banche (e da Poste Italiane) e dalle SIM nell’ambito della distribuzione di prodotti finanziari assicurativi.

 

Codice prodotto

[1]

Denominazione commerciale del prodotto

Tipologia prodotto

[2]

Codice fiscale dell’emittente

Premi lordi contabilizzati

[3]

Compensi provvigionali incassati

[3] [4]

           
         

Totale unit linked

           
         

Totale index linked

           
         

Totale capitalizzazioni

[1] Andrà indicato, ove disponibile: il codice prodotto risultante dal relativo prospetto depositato in Consob ovvero, per i prodotti "non prospettati", il codice alfanumerico adottato dall’impresa di assicurazione emittente per identificare il prodotto nei propri sistemi aziendali.

[2] Andrà indicata l’appartenenza alle seguenti tipologie: index linked, unit linked, prodotti di capitalizzazione.

[3] I dati richiesti andranno espressi in euro e dovranno riguardare i contratti distribuiti nel semestre di riferimento nonché quelli distribuiti antecedentemente che hanno generato premi nel semestre di riferimento.

[4] Andranno indicati i dati (espressi in euro) relativi agli aggregati rappresentati dalle tipologie di prodotto nel loro complesso (unit linked, index linked e prodotti di capitalizzazione). Per i prodotti a premio unico che generano commissioni di sottoscrizione e commissioni di gestione andranno indicate entrambe le componenti.


3. Obblighi informativi relativi all’operatività dei promotori finanziari

Il documento sottoposto a pubblica consultazione in data 19 giugno 2009 prevedeva, fra l’altro, obblighi concernenti i dati strutturati sull’operatività dei principali(2) promotori finanziari (all. II.10).

A tale riguardo sono state presentate alcune osservazioni che hanno suggerito l’opportunità di modificare parzialmente l’obbligo in esame, motivo per il quale si propone di sottoporre la nuova versione dell’allegato II.10 ad un’ulteriore pubblica consultazione.

Più specificamente la nuova versione dell’allegato II.10 prevede l’invio dei dati non più con riferimento ai "principali" promotori finanziari singolarmente identificati, bensì con riguardo a dieci "classi uniformi" di promotori, nelle quali viene suddivisa ogni singola rete. Le classi sono determinate in base all’indice individuale di performance(3) dei singoli promotori nel semestre di riferimento. In applicazione del principio di proporzionalità, per le reti composte da non oltre cento promotori finanziari sono previste soltanto cinque classi (anziché dieci). L’introduzione delle classi – come da ultimo individuate – consente di ottenere informazioni sul numero totale dei promotori finanziari operanti per conto del soggetto segnalante.

Il set informativo che viene richiesto ai soggetti vigilati rimane, invece, sostanzialmente inalterato, con l’eccezione che - al fine di non generare costi eccessivi a carico dei soggetti segnalanti – sono state accorpate determinate categorie di prodotti(4). Inoltre, tenendo conto delle difficoltà tecnico-informatiche evidenziate nel corso della consultazione conclusasi il 15 settembre 2009, è stata eliminata l’indicazione delle commissioni attive percepite dal soggetto segnalante.

I dati di cui all’allegato II.10 dovranno essere inviati entro il termine di 60 giorni dalla fine di ciascun semestre solare.

 

 

La nuova versione dell’allegato II.10, relativo all’operatività dei promotori finanziari, è di seguito riportata:

Allegato II.10 Dati sull’operatività dei promotori finanziari

Nota metodologica:

L’operatività delle singole Reti di promotori finanziari viene indicizzata mediante la determinazione di un indice individuale di performance che permette la costruzione di 10 classi di promotori di ampiezza uniforme. A tale proposito:

1) E’ necessario calcolare per ogni promotore appartenente alla Rete l’indice individuale di performance.

2) L’indice individuale di performance è pari al rapporto tra la raccolta lorda individuale del singolo promotore e la raccolta lorda totale della Rete cui appartiene il promotore.

3) L’indice individuale di performance del promotore con la raccolta lorda individuale più elevata di tutta la rete di appartenenza è definito come "valore di riferimento".

4) L’indice individuale di performance di ciascun promotore appartenente alla Rete deve essere rapportato al "valore di riferimento" ed espresso in termini percentuali.

5) Il rapporto così determinato permetterà di individuare la classe di appartenenza del singolo promotore.

Per i soggetti segnalanti con una Rete composta da oltre n. 100 promotori finanziari, le classi per le quali devono essere trasmessi i dati relativi al termine di ciascun semestre solare sono le seguenti:

Classi

Ampiezza della classe di promotori finanziari rispetto al "valore di riferimento"

Numero di promotori finanziari appartenenti a ciascuna classe

1

Da 0 a 10%  

2

> 10% a 20%  

3

> 20% a 30%  

4

> 30% a 40%  

5

> 40% a 50%  

6

> 50% a 60%  

7

> 60% a 70%  

8

> 70% a 80%  

9

> 80% a 90%  

10

> 90% a 100%  

Per i soggetti segnalanti con una Rete composta da non oltre n. 100 promotori finanziari, le classi per le quali devono essere trasmessi i dati relativi al termine di ciascun semestre solare sono le seguenti:

Classi

Ampiezza della classe di promotori finanziari rispetto al "valore di riferimento"

Numero di promotori finanziari appartenenti a ciascuna classe

1

Da 0 a 20%  

2

> 20% a 40%  

3

> 40% a 60%  

4

> 60% a 80%  

5

> 80% a 100%  

 

classe di promotori finanziari agenti o mandatari

Da…………… A……..

Categoria prodotti finanziari e servizi1 Stock2 Raccolta lorda Raccolta netta Provvigioni percepite dalla classe3
       
       
       

 

Numero clienti4 Numero clienti in entrata5 Numero clienti in uscita6 Premio produzione/Rappel/ROR Numero totale reclami7
         

 

1 Le categorie di prodotti finanziari e servizi da inserire sono indicate nella tabella che segue:

OICR aperti di diritto italiano

Azioni

OICR aperti di diritto estero

Obbligazioni e Titoli Stato
(di cui obbligazioni strutturate*)**
(di cui obbligazioni emesse dal Gruppo) **

OICR chiusi

Certificates***

Fondi speculativi

Derivati***

Gestioni Patrimoniali

Altro

Prodotti Assicurativi Ramo III e V

 

* Ai fini della presente tabella per obbligazioni strutturate si intendono i titoli composti da una componente cosiddetta "fissa", simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta "derivativa", simile ad una opzione, collegata all’andamento di un evento esterno (definizione PattiChiari).

** Con riferimento a tali prodotti devono essere comunicati solo i dati di stock e di raccolta lorda.

*** Qualora tali prodotti finanziari non siano contrattualmente previsti tra i prodotti che i promotori finanziari possono collocare, dovrà indicarsi "n.d." (non determinabile).

2 I valori di stock di fine semestre ricomprendenti la raccolta lorda e relativi a strumenti finanziari quotati corrispondono all’ultimo prezzo di riferimento di mercato disponibile; i valori di stock di fine semestre ricomprendenti la raccolta lorda e relativi a strumenti finanziari non quotati e illiquidi corrispondono al fair value.

3 Deve essere indicato l’ammontare delle provvigioni di pertinenza della classe di promotori nel semestre di riferimento comprendenti le provvigioni di sottoscrizione/switch, di gestione/mantenimento e di performance.

4 Deve essere indicato il numero totale dei clienti facenti capo alla classe di promotori alla fine del semestre di riferimento.

5 Deve essere indicato il numero totale dei nuovi clienti facenti capo alla classe di promotori nel semestre di riferimento.

6 Deve essere indicato il numero totale dei clienti già facenti capo alla classe di promotori e cessati nel semestre di riferimento.

7 Deve essere indicato il numero totale dei reclami ricevuti dal soggetto segnalante con riguardo alla classe di promotori nel semestre di riferimento.

 

classe di Promotori Finanziari dipendenti

Da …………… A ……..

Categoria prodotti finanziari e servizi1 Stock2 Raccolta lorda Raccolta netta
     
     
     

 

Numero clienti3 Numero clienti in entrata4 Numero clienti in uscita5 Premio produzione/Rappel/ROR Numero totale reclami6 Numero operazioni fuori sede
           

 

1Le categorie di prodotti finanziari e servizi da inserire sono indicate nella tabella che segue:

OICR aperti di diritto italiano

Azioni

OICR aperti di diritto estero

Obbligazioni e Titoli Stato
(di cui obbligazioni strutturate*)**
(di cui obbligazioni emesse dal Gruppo) **

OICR chiusi

Certificates***

Fondi speculativi

Derivati***

Gestioni Patrimoniali

Altro

Prodotti Assicurativi Ramo III e V

 

* Ai fini della presente tabella per obbligazioni strutturate si intendono i titoli composti da una componente cosiddetta "fissa", simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta "derivativa", simile ad una opzione, collegata all’andamento di un evento esterno (definizione PattiChiari).

** Con riferimento a tali prodotti devono essere comunicati solo i dati di stock e di raccolta lorda.

*** Qualora tali prodotti finanziari non siano contrattualmente previsti tra i prodotti che i promotori finanziari possono collocare, dovrà indicarsi "n.d." (non determinabile).

2 I valori di stock di fine semestre ricomprendenti la raccolta lorda e relativi a strumenti finanziari quotati corrispondono all’ultimo prezzo di riferimento di mercato disponibile; i valori di stock relativi a strumenti finanziari non quotati corrispondono al prezzo di costo dei medesimi; i valori relativi a strumenti finanziari illiquidi corrispondono al fair value.

3 Deve essere indicato il numero totale dei clienti facenti capo alla classe di promotori alla fine del semestre di riferimento.

4 Deve essere indicato il numero totale dei nuovi clienti facenti capo alla classe di promotori nel semestre di riferimento.

5 Deve essere indicato il numero totale dei clienti già facenti capo alla classe di promotori e cessati nel semestre di riferimento.

6 Deve essere indicato il numero totale dei reclami ricevuti dal soggetto segnalante con riguardo alla classe di promotori nel semestre di riferimento.

 

 

Dati aggregati relativi alla rete di promotori finanziari

 

Categoria prodotti finanziari e servizi1 Provvigioni di sottoscrizione/switch
(se corrisposte)
Provvigioni di gestione/mantenimento
(se corrisposte)
Provvigioni di performance
(se corrisposte)
Altre Provvigioni
(se corrisposte)
…..        
…..        
…..        

 

1Le categorie di prodotti finanziari e servizi da inserire sono indicate nella tabella che segue:

OICR aperti di diritto italiano

Azioni

OICR aperti di diritto estero

Obbligazioni e Titoli Stato

OICR chiusi

Certificates*

Fondi speculativi

Derivati*

Gestioni Patrimoniali

Altro

Prodotti Assicurativi Ramo III e V

 

* Qualora tali prodotti finanziari non siano contrattualmente previsti tra i prodotti che i promotori finanziari possono collocare, dovrà indicarsi "n.d." (non determinabile).



 

Esemplicazione in relazione all’allegato II.10

Al fine di agevolare la determinazione delle classi di promotori finanziari, si riporta di seguito un caso esemplificativo:

Promotori A, B, C

Raccolta lorda promotore A (nel semestre di riferimento) = 15 Mln (promotore con la raccolta lorda individuale più elevata di tutta la rete di appartenenza)

Raccolta lorda promotore B (nel semestre di riferimento) = 7 Mln

Raccolta lorda promotore C (nel semestre di riferimento) = 2 Mln

Raccolta lorda totale della Rete (nel semestre di riferimento) = 100 Mln

Indice individuale di performance del promotore A = 15/100 = 0,15 = valore di riferimento

Indice individuale di performance del promotore B = 7/100 = 0,07

Indice individuale di performance del promotore C = 2/100 = 0,02

Determinazione del rapporto tra l’indice individuale di performance di ogni singolo promotore della Rete e il valore di riferimento:

 

indice individuale di performance del promotore A= valore di riferimento

 

0,15

       

=


=

1 = 100%

valore di riferimento

 

0,15

       


 

indice individuale di performance del promotore B

 

0,07

       

=
= 0,467 = 46,7%

valore di riferimento

 

0,15

       


 

indice individuale di performance del promotore C

 

0,02

       

=
= 0,133 = 13,3%

valore di riferimento

 

0,15

       


Dato che le classi sono le seguenti: classe 1 (da 0 a 10%); classe 2 (> 10% a 20%); classe 3 (> 20% a 30%); classe 4 (> 30% a 40%); classe 5 (> 40% a 50%); classe 6 (> 50% a 60%); classe 7 (> 60% a 70%); classe 8 (> 70% a 80%); classe 9 (> 80% a 90%); classe 10 (> 90% a 100%), ne consegue che il promotore A appartiene alla classe 10, il promotore B appartiene alla classe 5 e il promotore C appartiene alla classe 2.

* * *

Nell’allegato documento tecnico sono illustrati, con riferimento ai profili di cui ai precedenti paragrafi 2. e 3., le modalità tecniche per la produzione delle relative comunicazione elettroniche alla Consob.

______________________________
Note:

1 Si rammenta che le innovazioni normative introdotte dalla legge n. 262/2005 ("Legge sul Risparmio") hanno assegnato alla CONSOB nuove e rilevanti competenze in materia di collocamento e sottoscrizione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Al proposito, il successivo decreto Pinza (d. lgs. n. 303/2006) ha chiarito che la disciplina (la vigilanza e il potere/dovere di sanzione) della CONSOB riguarda le offerte al pubblico (prospetto) e le regole di comportamento da seguire nella distribuzione, ad opera di "soggetti abilitati" e di "imprese di assicurazione", dei prodotti assicurativi vita del ramo III (c.d. polizze unit o index linked, collegate, rispettivamente all’andamento di fondi comuni o "indici finanziari") e del ramo V (contratti di capitalizzazione).

2 Nel documento già sottoposto a consultazione pubblica i "principali" promotori finanziari sono individuati selezionando un determinato numero di promotori (crescente al crescere della dimensione della rete di riferimento) sulla base del rapporto tra la raccolta lorda dai medesimi effettuata nel semestre di riferimento e il totale della raccolta lorda effettuata nel medesimo semestre dall’intera rete dei promotori del soggetto segnalante.

3 L’indice individuale di performance è pari al rapporto tra la raccolta lorda individuale del singolo promotore e la raccolta lorda totale della Rete cui appartiene il promotore stesso.

4 In particolare sono state riunite in un’unica categoria "OICR chiusi" le categorie originariamente previste di "OICR chiusi immobiliari", "OICR chiusi private equity Italia" e "OICR chiusi private equity estero"; si è prevista un’unica categoria "fondi speculativi" che riunisce sia i fondi speculativi di diritto italiano che quelli di diritto estero e si sono accorpati in un’unica categoria "Obbligazioni e Titoli di Stato", prevedendo l’indicazione separata dei prodotti emessi dal Gruppo e di quelli strutturati.

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