PROPOSTA RELATIVA ALL'AMMISSIONE DI PRASSI DI MERCATO PREVISTE DALL'ART. 180, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 58/98 INERENTI:
A) ALL'ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DEL MERCATO
B) ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE PER LA COSTITUZIONE DI UN C.D. "MAGAZZINO" TITOLI
ESITO DELLE CONSULTAZIONI
19 MARZO 2009
1. Il 4 agosto 2008 la Consob ha diffuso un documento di consultazione recante la proposta relativa all'ammissione di due prassi di mercato ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 58/98 (Tuf) concernenti: a) l'attività di sostegno della
liquidità del mercato; b) l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli".
2. A conclusione della fase di consultazione sono pervenute le osservazioni di ABI, ASSONIME, ASSOSIM, BORSA ITALIANA s.p.a., LEGANCE (STUDIO LEGALE ASSOCIATO), ROTHSCHILD & CIE BANQUE. La Consob ringrazia tutti coloro che hanno fornito osservazioni sul documento di consultazione.
3. In conformità alla procedura prevista dall'art. 41 del Regolamento Mercati della Consob (di seguito RM) il documento di consultazione è stato sottoposto all'attenzione delle autorità facenti parte del CESR, alcune delle quali hanno formulato attinenti considerazioni nelle riunioni dei gruppi di lavoro del CESR-Pol.
4. Nel presente documento si dà conto delle osservazioni pervenute e delle conseguenti valutazioni. In particolare, il documento è suddiviso nei seguenti paragrafi:
1. questioni di carattere generale;
2. attività di sostegno della liquidità del mercato;
3. acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli;
5. Nel primo paragrafo si riportano le osservazioni comuni ad entrambe le tipologie di prassi oggetto di consultazione e relative alle finalità di tali misure nonché alla loro collocazione nel contesto della disciplina degli abusi di mercato. Nei successivi paragrafi si riportano, con riferimento a ciascuna prassi, le osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e
il commento relativo all'eventuale nuovo testo adottato. Sono inoltre state effettuate talune lievi integrazioni e modifiche per ragioni di adeguamento sistematico e migliore comprensione dei previsti limiti e condizioni, la cui motivazione, di seguito non riportata, può essere tuttavia dedotta con evidenza dalla mera lettura nel nuovo testo delle prassi.
6. Per praticità di esposizione, nelle osservazioni e nelle considerazioni riportate si fa riferimento alla numerazione dei paragrafi assegnata nel documento di consultazione del 4 agosto 2008 e alle definizioni in esso contenute. Si riporta infine il testo delle prassi con evidenza delle revisioni (cfr. all. 1) e il relativo testo definitivo (cfr. all. 2)
* * *
1. QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE
7. Diverse osservazioni pervenute durante la fase di consultazione riguardano l'ambito di applicazione delle prassi di mercato previste dall'art. 1(5) della direttiva 2003/6/CE (MAD) e dall'art. 180, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58/1998.
8. Al riguardo, è utile ribadire che le prassi in esame riguardano attività non coperte dall'esenzione in materia di applicazione della normativa relativa agli abusi di mercato (c.d. "safe harbor"). In particolare, si rileva che, ai sensi degli artt. 7 e 8 della MAD, fedelmente ripresi dall'art. 183 del Tuf, rientrano nel c.d. safe harbor solo le operazioni di
acquisto di azioni proprie e di stabilizzazione di strumenti finanziari poste in essere secondo le finalità e con le modalità stabilite dal regolamento CE n. 2273/2003, nonché le operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o del debito pubblico effettuate da uno Stato membro o dalla BCE.
9. Come precisato dal CESR ("Market Abuse Directive – First set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive", CESR/04-505b) la definizione di prassi di mercato ammessa è finalizzata ad evitare una ingiusta discriminazione nei confronti di alcune condotte che rientrerebbero (o, comunque, rischierebbero di rientrare) nelle fattispecie di
manipolazione del mercato previste dall'art. 1(2)(a) della MAD (e recepite dall'art. 187-ter, comma 3, lettere a) e b), del Tuf) e che, tuttavia, se poste in essere per motivi legittimi(1), l'autorità nazionale competente ritiene possano essere ammesse in determinati mercati. Ad esempio, quindi, comportamenti posti in essere
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle prassi potrebbero violare i divieti di manipolazione del mercato qualora, per effetto della combinazione dell'attività oggetto della prassi e di altre concomitanti azioni, possa rilevarsi, da evidenze di fatto, una complessa strategia volta a sostenere in modo fraudolento le quotazioni.
10. Allo stesso modo, si deve sottolineare che eventuali condotte non rispettose delle condizioni e dei limiti previsti dalle prassi di mercato non costituiscono di per sé manipolazione del mercato. Ciò in quanto tali condizioni e limiti determinano tipicamente, nel loro insieme, un riferimento preventivo e non rappresentano la soglia che distingue le condotte lecite da quelle
illecite.
11. Si anticipa che larga parte delle modifiche apportate alle caratteristiche delle prassi derivano dalle esigenze manifestate nel corso della consultazione in ambito sia comunitario sia nazionale. In particolare, per un verso, è stato ritenuto opportuno ridurre gli scostamenti tra le condizioni e i limiti delle prassi proposte e quelli già previsti dal citato regolamento
comunitario ovvero dalle altre prassi ammesse, o in via di ammissione, in altri Paesi membri della UE, al fine di garantire quanto più possibile l'armonizzazione a livello comunitario. Per altro verso, è stato riconosciuto, a seguito delle esigenze rappresentate nel corso della consultazione nazionale, un adeguato livello di flessibilità per gli operatori, così da
non penalizzare l'ordinario svolgimento della loro operatività.
12. Con riferimento a tale ultima esigenza, è emersa anche la necessità di autorizzare il superamento dei limiti relativi alle quantità acquistate previsti per le attività oggetto delle prassi in presenza di particolari condizioni di mercato. Tra queste, si segnalano quelle generali condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni,
riconducibili ad eventi eccezionali, per un periodo di tempo limitato indicato con provvedimento della Consob.
OSSERVAZIONI
13. E' stato osservato che da un punto di vista generale il riconoscimento delle prassi potrebbe essere l'occasione per un generale ripensamento della disciplina in materia di informazioni sugli acquisti di azioni proprie. Numerose sono infatti le disposizioni al riguardo contenute nel Regolamento Emittenti della Consob (di seguito RE), tra queste si possono citare quelle previste
dagli artt. 73, 93, 87, 87-bis, 101 e 144-bis. Alla luce delle analogie tra, rispettivamente, il contenuto delle informazioni richieste agli artt. 73 e 144-bis e agli artt. 87 e 87-bis, sarebbe auspicabile evitare la duplicazione di informazioni sostanzialmente analoghe. Nei casi previsti dagli artt. 87 e 87-bis, per esempio, i dettagli delle operazioni da comunicare potrebbero essere
accorpati in un unico documento e, inoltre, la periodicità dell'invio prevista dalle due disposizioni (mensile in un caso, settimanale nell'altro) potrebbe essere unificata.
14. E' stato infine rilevato che il RE (allegato 3F) non prevede attualmente la pubblicazione da parte dell'emittente delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati al fine di sostenere la liquidità, diversamente da quanto previsto nel relativo paragrafo 27.
CONSIDERAZIONI
15. Si rileva che le disposizioni del RE a tale riguardo richiamate attengono ad obblighi di informazione per il pubblico relativi ad eventi e fattispecie eterogenei e non idonei ad essere aggregati in un unico adempimento. Infatti, l'art. 73 riguarda la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta ai fini dell'Assemblea convocata per deliberare in merito
all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, l'art. 93 concerne il filing alla Consob della citata relazione e del verbale dell'Assemblea, gli artt. 87 e 101 (peraltro per l'art. 101 è stata proposta l'abrogazione nell'ambito delle modifiche di recepimento della direttiva 2004/109/CE in materia di obblighi di trasparenza) riguardano la comunicazione
mensile delle operazioni di acquisto/vendita di azioni proprie effettuate dall'emittente e da terzi per conto dell'emittente, l'art. 87-bis stabilisce le modalità di comunicazione delle informazioni richieste dal regolamento CE n. 2273/2003 in materia di safe harbour, diverse da quelle richieste dal citato art. 87, in quanto dovute entro una settimana da ciascuna
operazione, e l'art. 144-bis prevede, infine, le informazioni da pubblicare, prima dell'inizio delle operazioni finalizzate all'acquisto delle azioni, in questo caso consentendo di adempiere contestualmente all'analogo adempimento previsto dal citato regolamento comunitario.
16. Per quanto concerne le modalità di pubblicazione delle informazioni relative alle operazioni compiute dall'Intermediario e comunicate trimestralmente all'emittente non è stato previsto uno specifico modello. In occasione di prossime modifiche del RE sarà valutata la possibilità di standardizzare la comunicazione al pubblico di tali informazioni consentendo
eventualmente l'utilizzo di modelli già in uso.
OSSERVAZIONI
17. E' stato chiesto di prevedere un regime transitorio per le società quotate che intendano avvalersi delle prassi a fronte di delibere assembleari già assunte e in relazione all'operatività già in corso, chiarendo, in particolare, quali siano i connessi obblighi informativi. In particolare, alla luce della prossima stagione assembleare, è stato domandato
se le delibere già assunte dalle società possano essere ritenute valide ai fini dell'esenzione prevista dalle prassi o se invece siano necessari obblighi, anche informativi, supplementari.
CONSIDERAZIONI
18. Al riguardo si osserva che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2357 c.c. con riferimento alla competenza dell'Assemblea per l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e per l'approvazione delle relative modalità, è stato ritenuto non necessario stabilire periodi transitori ai fini dell'entrata in vigore delle prassi. Infatti, il
riconoscimento di tali attività offre unicamente una facoltà per gli operatori di conformare le proprie condotte a standard riconosciuti dall'Autorità. In caso di impossibilità di adattamento da parte dei soggetti interessati resterebbe comunque l'obbligo di rispettare i principi generali in materia di divieto di manipolazione del mercato da tempo vigenti.
19. Si può osservare inoltre che, sia fase di prima applicazione, ove l'Assemblea tenutasi prima dell'ammissione delle prassi abbia comunque previsto modalità di acquisto azioni proprie rispondenti alle caratteristiche individuate, sia in fase di funzionamento a regime della disciplina, la ripartizione e l'indicazione delle quantità degli strumenti finanziari
riferibili a ciascuna finalità prevista dalle diverse prassi ammesse potranno essere decise in occasione dell'esecuzione delle delibere assembleari e pubblicate tramite i comunicati diffusi al mercato contenenti le relative informazioni.
2. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DEL MERCATO
2.1. Definizioni
OSSERVAZIONI
20. E' stato richiesto di estendere l'applicazione della prassi agli strumenti finanziari negoziati soltanto nei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) nonché agli strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas, introdotti a seguito del recepimento della Mifid, in quanto essi non appaiono rientrare nelle prassi in consultazione.
21. E' stato chiesto di ammettere la possibilità di effettuare operazioni fuori dai mercati regolamentati e dagli MTF, in altre sedi di esecuzione, ad esempio la possibilità di effettuare c.d. blocchi con specifiche controparti.
22. È stato inoltre suggerito di modificare il paragrafo 16 precisando che le posizioni aperte dall'Intermediario su un mercato regolamentato possano essere chiuse su un MTF ovvero tramite un internalizzatore sistematico.
CONSIDERAZIONI
23. E' utile premettere che:
a) considerato che i divieti di abuso di mercato si applicano agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, le esenzioni previste dall'art. 187-ter, comma 4, del Tuf trovano evidente applicazione rispetto a tali strumenti, indipendentemente dal mercato in cui sono negoziati;
b) ai sensi dell'art. 1(5) della MAD (ripreso dall'art. 180, comma 1, lettera c), del Tuf), le prassi ammesse dall'autorità competente possono riferirsi alle attività di negoziazione svolte in "mercati finanziari" e, quindi, si deve intendere che possono valere come difesa, di cui all'art. 187-ter, comma 4, del Tuf, per quanti pongano in essere
operazioni sugli strumenti finanziari indicati al sopra riportato paragrafo a) in qualsiasi sede di esecuzione e, pertanto, sia nei mercati regolamentati, sia negli MTF, sia in altre sedi di esecuzione.
24. Ciò detto, si è provveduto ad indicare la definizione di "Mercato" sul quale l'Intermediario può operare, intendendo con tale termine un mercato regolamentato o un MTF.
25. L'attività non prevede quindi la possibilità di effettuare operazioni fuori dal Mercato, salvo ovviamente il caso delle operazioni funzionali all'avvio dell'attività (ad esempio le operazioni connesse alla fornitura degli Strumenti Finanziari e del contante).
26. Si ritiene opportuno evidenziare che nel periodo di valenza della prassi l'Intermediario può comunque operare, anche nell'ambito dello svolgimento dei servizi di negoziazione, al di fuori dell'attività in oggetto, sugli Strumenti Finanziari di riferimento sia nei Mercati oggetto della prassi sia in altre sedi di esecuzione.
27. Qualora, ad esempio, all'Intermediario venga richiesto da un terzo di effettuare incroci con specifiche controparti di proposte di negoziazione di segno opposto per quantitativi e/o prezzi predeterminati (c.d. pre-arranged trades), e ciò sia consentito dalla regole del Mercato, ovvero di negoziare un'operazione fuori dal Mercato (ad esempio, tramite un c.d. blocco),
l'Intermediario deve eseguire l'ordine al di fuori della sua funzione di Intermediario incaricato. Le operazioni non devono essere registrate tra quelle oggetto della prassi, non concorrono ai fini della quantificazione delle posizioni aperte e, pertanto, ad esse non si applicano anche i limiti operativi e gli obblighi di trasparenza.
28. Si è provveduto inoltre a migliorare la formulazione del paragrafo 16 al fine di precisare che "tutte le posizioni aperte su un Mercato devono essere chiuse sul medesimo Mercato". Possono ovviamente essere mantenute due o più posizioni in diversi Mercati nel medesimo periodo, aprendo e chiudendo dette posizioni in modo autonomo in ciascun Mercato.
OSSERVAZIONI
29. E' stato segnalato che l'attività di liquidity providing, non costituendo un servizio di investimento, non sia riconducibile ad alcuno dei servizi elencati nel paragrafo 1, lettera c). E' stato quindi proposto di riformulare tale paragrafo in modo da consentire a tutti gli intermediari abilitati l'attività di sostegno della liquidità.
CONSIDERAZIONI
30. L'attività di sostegno della liquidità non costituisce un servizio di investimento, ma si ritiene che tale attività possa essere organizzata solo da intermediari abilitati che dispongano quanto meno delle necessarie strutture previste per lo svolgimento dei servizi indicati nel paragrafo 1, lettera c), della prassi.
OSSERVAZIONI
31. E' stata ravvisata l'opportunità di precisare che la definizione di "attività svolta con rischio per il Soggetto Interessato" includa sia il caso in cui l'Intermediario operi in conto terzi, ovverosia con produzione degli effetti giuridico-economici direttamente in capo al Soggetto Interessato, sia il caso in cui l'Intermediario operi in conto
proprio, imputando al Soggetto Interessato i relativi rischi economici.
CONSIDERAZIONI
32. Condividendo l'osservazione e al fine di confermare l'estensione della relativa interpretazione, si è provveduto ad integrare appropriatamente il significato di quanto già indicato nel paragrafo 5.
OSSERVAZIONI
33. Un osservatore ha ritenuto non opportuno estendere la prassi anche all'attività di sostegno della liquidità svolta con rischio per l'Intermediario, visto che, invece, le prassi ammesse negli altri Paesi UE prevedono che l'attività sia svolta solo con rischio per il Soggetto Interessato. Un altro osservatore ha evidenziato che l'attività di sostegno
della liquidità svolta con rischio per l'Intermediario incentiva quest'ultimo a svolgere l'attività anche in modo da guadagnare dalla connessa attività di trading, così minando alla base la sua indipendenza.
CONSIDERAZIONI
34. I profili segnalati sono importanti e saranno quindi oggetto di attenta valutazione sin dai primi mesi in cui la prassi entrerà in vigore. Al momento, si ritiene di consentire l'attività con rischio per l'Intermediario in quanto essa sembra assicurare - in misura maggiore rispetto a quella svolta con rischio per il Soggetto Interessato - che la connessa
operatività produca effetti simmetrici sui prezzi, che la durata delle posizioni che vengono aperte sia breve e che le proposte di negoziazione inserite nel Mercato siano curate con massima attenzione.
2.2. Il Contratto
OSSERVAZIONI
35. Un osservatore ha evidenziato che sarebbe opportuno precisare le modalità con cui il Soggetto Interessato può mettere a disposizione dell'Intermediario gli Strumenti Finanziari e la liquidità (ad esempio prevedendo l'accensione di un conto e di un deposito che il Soggetto Interessato rifornisce di liquidità e Strumenti Finanziari).
36. Lo stesso osservatore ha rilevato che, al termine dell'attività, se l'emittente o la società controllante intendano entrare – o rientrare – nella proprietà degli Strumenti Finanziari gestiti dall'Intermediario nell'ambito del Contratto, si troverebbero ad essere vincolati dall'art. 144-bis del RE, che vieta l'acquisto diretto di azioni
da parte dell'emittente o della controllante. Pertanto, l'osservatore suggerisce di chiarire se, in tale caso, l'emittente possa acquistare le azioni direttamente dall'intermediario.
CONSIDERAZIONI
37. Premesso che al fine di fornire maggiore flessibilità agli operatori la prassi non specifica le modalità con cui il Soggetto Interessato deve mettere a disposizione dell'Intermediario gli Strumenti Finanziari e il contante, si ribadisce che gli Strumenti Finanziari possono o meno essere di proprietà del Soggetto Interessato (cfr. paragrafo 5). Si precisa, inoltre, che
nel caso in cui l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato il ruolo dell'Intermediario è sostanzialmente analogo a quello che gli intermediari abilitati svolgono nell'ambito del servizio di "gestione portafogli", di cui all'art.1, comma 5, lettera d), del Tuf (ferme restando le peculiarità indicate nella prassi, ad esempio, è
da ritenere che, diversamente da quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del Tuf, il cliente non possa "impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere").
38. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 132 del Tuf e della relativa disciplina di attuazione del RE. Si ritiene infatti che, ove l'emittente venda inizialmente propri titoli all'Intermediario, l'eventuale loro riacquisto, alla scadenza del Contratto, in considerazione della potenziale evoluzione del valore di mercato delle azioni e a prescindere
dall'effettivo prezzo stabilito per detto riacquisto, porrebbe comunque criticità in relazione alla parità di trattamento degli azionisti, che proprio la norma di legge intende tutelare.
OSSERVAZIONI
39. E' stato segnalato che – con riferimento al paragrafo 6 – sarebbe opportuno limitare l'obbligo di registrazione delle informazioni relative alle movimentazioni di contante al solo caso in cui l'Intermediario operi in conto terzi o, meglio, con produzione degli effetti giuridici ed economici direttamente in capo al Soggetto Interessato. Non essendo chiara
l'utilità, a fini di vigilanza, di estendere tale obbligo alle movimentazioni di contante poste in essere a fronte di attività svolta con rischio per l'Intermediario, ovvero al caso in cui l'Intermediario operi in conto proprio imputando al Soggetto Interessato i relativi rischi economici, anche in considerazione dei costi che ne deriverebbero per l'Intermediario
laddove questi fosse chiamato a predisporre le relative procedure anche in relazione a tali casistiche.
CONSIDERAZIONI
40. Riconoscendo in parte l'opportunità di quanto segnalato, si è modificato di conseguenza il paragrafo 6, limitando l'obbligo di registrazione in tutti i casi in cui, a prescindere dagli effetti giuridici, l'attività è svolta con rischio per il soggetto interessato.
OSSERVAZIONI
41. E' stato osservato che la previsione di vendita sul Mercato degli Strumenti Finanziari da parte dell'Intermediario entro il termine dell'attività previsto dal Contratto appare non coerente con lo scopo stesso della prassi: ciò potrebbe infatti dare luogo ad una caduta del prezzo degli Strumenti Finanziari, in antitesi, quindi, con le finalità della prassi.
Potrebbero al riguardo essere previsti a) lag temporali, b) modalità di cessione diverse dalla vendita sul mercato, fornendo adeguata trasparenza alla Consob, c) eccezioni in presenza di legittimi motivi.
CONSIDERAZIONI
42. Considerato che si ritiene sussistere il rischio rappresentato, è stato modificato il paragrafo 9 consentendo che gli Strumenti Finanziari acquistati (venduti) in esecuzione del Contratto, e quindi non quelli che costituivano la posizione iniziale, siano venduti (acquistati) sul mercato, entro il termine del Contratto, salvo la possibilità, eventualmente indicata nello stesso
Contratto, di chiusura delle medesime posizioni entro un periodo di tempo successivo al termine del Contratto rispettando le condizioni della prassi.
43. Appare inoltre opportuno considerare i casi in cui il Soggetto Interessato intervenga, di propria iniziativa al fine della risoluzione anticipata del Contratto. Al riguardo, si è ritenuto opportuno integrare le condizioni della prassi prevedendo al citato paragrafo 9 che il Soggetto Interessato informi l'Intermediario con congruo anticipo di tale circostanza, tenuto conto delle
informazioni disponibili in merito alla dimensione delle posizioni aperte dall'Intermediario e della connessa liquidità del Mercato.
OSSERVAZIONI
44. Diversi osservatori hanno segnalato l'opportunità di rivedere il limite massimo complessivo per le posizioni aperte in acquisto o in vendita previsto nel paragrafo 7. Tale limite, posto pari al 2% del valore di mercato degli Strumenti Finanziari al momento in cui ha inizio l'attività, secondo gli osservatori risulta eccessivamente restrittivo e pertanto andrebbe
rimosso ovvero innalzato. Secondo un osservatore, la percentuale del 2% dovrebbe tenere conto anche di eventuali operazioni sul capitale e non riferirsi soltanto al valore "calcolato al momento in cui ha inizio l'attività". Secondo altro operatore sarebbe opportuno fare riferimento alla capitalizzazione di mercato anziché al valore di mercato e che fosse la Consob a
fornire il dato necessario. Infine, è stato segnalato da un commentatore che la soglia sia ancorata al numero di Strumenti Finanziari e non al loro valore di mercato.
CONSIDERAZIONI
45. La prassi in oggetto è diretta a disciplinare l'attività di sostegno della liquidità compatibilmente con la finalità di garantire il regolare funzionamento del mercato migliorandone l'efficienza. Si ritiene pertanto che a tale riguardo occorra tenere conto, da un lato, dell'esigenza di offrire sufficiente elasticità operativa all'Intermediario e,
dall'altro, di quella di mantenere un limite comunque ragionevolmente basso al fine di evitare che condotte effettuate nell'ambito della prassi risultino idonee a indirizzare artificialmente l'andamento delle quotazioni. Al fine di contemperare tali esigenze è stato opportunamente integrata la prassi in modo coerente con la deroga inserita nel paragrafo 20, che consente di
superare il limite massimo stabilito ai sensi del paragrafo 7 sia nel caso di un eccezionale contesto di mercato e allo scopo esclusivo di sostenere la liquidità, per un periodo di tempo comunque breve, a fronte della sussistenza di una pressione in acquisto o in vendita sugli Strumenti Finanziari sia nel caso (cui si è accennato sopra, nel paragrafo 12) di generali condizioni di
mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni, riconducibili ad eventi eccezionali, per un periodo di tempo limitato indicato con provvedimento della Consob.
46. Inoltre, è stato stabilito che il limite massimo del 2%, previsto al paragrafo 7, debba essere riferito sia a ciascun Mercato sia alla posizione complessiva - in modo da evitare l'elusione dei vincoli - e debba essere aggiornato ogni trimestre sulla base del nuovo corrente valore di mercato degli Strumenti Finanziari, nonché in occasione di ogni importante variazione del
numero di Strumenti Finanziari emessi. Infine, è stato ritenuto opportuno riferire i limiti sulle posizioni aperte al numero di Strumenti Finanziari emessi e non al loro valore.
47. E' stato inoltre chiarito che ai fini della definizione del limite massimo non vanno considerate le posizioni detenute all'inizio dell'attività.
2.3. Le condizioni di indipendenza
OSSERVAZIONI
48. Un osservatore ha suggerito di chiarire, al paragrafo 10, quali siano le situazioni di conflitto di interessi che possono minare l'indipendenza dell'Intermediario, similmente a quanto per esempio previsto dalle disposizioni di Borsa Italiana in tema di sponsor.
CONSIDERAZIONI
49. Al riguardo si ritiene non appropriato fornire una specifica lista di conflitti di interessi, considerando che tali fattispecie possono essere di diversa natura e quindi, da un lato, difficilmente individuabili ex-ante e, dall'altro, non uniformi in ragione delle specifiche caratteristiche del Soggetto Interessato.
OSSERVAZIONI
50. Un osservatore ha suggerito, con riguardo alle modalità di remunerazione dell'Intermediario, di chiarire cosa debba intendersi quando si afferma che tali modalità "devono essere coerenti con la finalità dell'attività (e) non devono alterare l'effettiva esposizione al rischio di ciascuna parte". In particolare, qualora la remunerazione sia
costituita da una percentuale del controvalore delle operazioni, non è chiaro se tale modalità di remunerazione sia ritenuta coerente con le finalità dell'attività.
CONSIDERAZIONI
51. Sul punto si ritiene che le parti debbano essere lasciate libere di definire nel modo più efficiente le modalità di remunerazione dell'Intermediario, si preferisce pertanto mantenere la formulazione proposta in consultazione che richiama principi generali, aggiungendo tuttavia un esempio a titolo indicativo con riferimento allo specifico caso segnalato. Infatti, si deve
tenere presente che ove l'Intermediario, sulla base delle caratteristiche della remunerazione, possa risultare incentivato a manipolare il prezzo in modo da conseguire maggiori commissioni, ad esempio in mancanza di un tetto massimo per ciascuna operazione ovvero per l'intera attività, si contravverrebbe alla finalità della stessa attività.
OSSERVAZIONI
52. Secondo alcuni osservatori considerate le condizioni di indipendenza stabilite dai paragrafi 10 - 14, il divieto di ricorrere ad intermediari del gruppo del Soggetto Interessato sarebbe troppo stringente. Al riguardo è stato suggerito di eliminare tale divieto, prevedendo che l'Intermediario appartenente allo stesso gruppo del Soggetto Interessato, analogamente a quanto
previsto dall'art. 6, comma 2, del regolamento CE n. 2273/2003, ponga in essere "efficaci barriere alle informazioni, sottoposte alla vigilanza dell'autorità competente".
53. Secondo altro osservatore una serie di argomenti dovrebbe portare a riconoscere la possibilità per gli emittenti di procedere direttamente al sostegno della liquidità, senza dover obbligatoriamente incaricare un intermediario.
CONSIDERAZIONI
54. Il vincolo posto dalla prassi può generare evidenti costi ove non consenta di beneficiare di un servizio prestato dallo stesso Soggetto Interessato o da società appartenenti al gruppo di appartenenza, ciò quindi sia nel caso in cui il Soggetto Interessato sia un intermediario sia nel caso in cui il Soggetto Interessato abbia, comunque, sviluppato in passato una
significativa operatività diretta sui mercati o intenda investire in tal senso. Tuttavia, tale vincolo caratterizza sia il sistema normativo del regolamento CE n. 2273/2003 sia le altre prassi riconosciute da autorità estere e, pertanto, si ritiene che le richieste formulate dagli operatori non possano essere accolte.
OSSERVAZIONI
55. Secondo due osservatori sarebbero necessari maggiori chiarimenti in merito ai rapporti fra l'attività svolta dall'operatore specialista (c.d. specialist) prevista dal regolamento di alcuni mercati regolamentati e l'attività svolta dall'Intermediario nell'ambito dell'attività di sostegno della liquidità posta in essere in conformità alla
prassi oggetto di consultazione. In particolare gli osservatori propongono di riconoscere all'attività svolta dallo specialist l'esenzione dai divieti di manipolazione del mercato, come assicurata dalla prassi si mercato. Diversamente, secondo altro osservatore sarebbe utile definire l'attività di specialist ed esplicitare che le due attività sono distinte e che
esse soggiacciono a normative diverse.
56. In particolare è stato chiesto che la Consob confermi a livello nazionale quanto il CESR ha specificato, in generale, con riferimento alle condotte poste in essere in adempimento a quanto previsto dal regolamento del mercato, ossia che non è necessario il loro riconoscimento come prassi di mercato in considerazione del fatto che tale regolamento è sottoposto ex ante al
vaglio dell'autorità competente, che ne assicura la rispondenza alle esigenze di trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni, tutela degli investitori e conformità all'ordinamento comunitario.
CONSIDERAZIONI
57. Si premette che l'attività di specialist (svolta nell'ambito e con i limiti previsti dal regolamento adottato da un mercato regolamentato) e quella di sostegno della liquidità prevista dalla prassi in esame generano analoghi positivi effetti in relazione alla liquidità dei titoli. Ciononostante, gli specialist e i liquidity provider svolgono ruoli diversi. Mentre
lo specialist è obbligato ad inserire proposte di negoziazione seguendo le indicazioni richieste dal regolamento del mercato, il liquidity provider, nella forma considerata dalla prassi, è adottato facoltativamente dal Soggetto Interessato con la funzione di aggiungersi alle controparti di mercato solo ove ritenuto necessario.
58. Coerentemente, la prassi in esame si riferisce specificatamente ai liquidity provider che operano seguendo strettamente l'intero apparato di previsioni indicate nella prassi, e non agli specialist. L'unico elemento trattato nella prassi che si riferisce anche agli specialist attiene alle condizioni di indipendenza. Infatti, qualora l'Intermediario svolga al contempo entrambe
le attività non è necessario che predisponga misure organizzative volte a gestirle separatamente.
59. Si rileva peraltro che il CESR nel documento "Level 3 – First set of CESR Guidance and Information on the Common Operation of the Directive" Ref: CESR/04-505B 11 maggio 2005, riporta che: "members also considered the issues of whether certain more specific practices, such as crossing/pre-arranged trades, should be given accepted market practice status, subject to
the condition that these practices should be undertaken according to the rules of the relevant regulated market applicable to their conduct. However, CESR members came to the conclusion that, in most of the cases considered, conduct of the practice in conformity with the rules of the relevant regulated market would be sufficient in itself to promote market integrity and therefore the
question of giving the practice accepted market practice status would not arise".
60. Nel confermare quanto detto dal CESR, si evidenzia che, sebbene la prassi in esame non si applichi agli specialist, la circostanza che lo specialist non rispetti le condizioni operative indicate nella prassi non implica di per sé che tale operatore, nell'ambito dello svolgimento della tipica attività, si comporti in violazione della normativa in materia di abusi di
mercato.
61. Nello citato documento il CESR tuttavia, come anche riportato nella comunicazione Consob DME/5078692 del 29 novembre 2005 Sezione A paragrafo 2, lett. e), indica il seguente esempio di manipolazione del mercato: "Excessive bid-ask spread" ("Eccessive quotazioni "denaro – lettera""). Questo comportamento è di solito posto in essere da intermediari
– quali gli specialisti o i market makers che operano di concerto – che abusando del loro potere di mercato posizionano e/o mantengono intenzionalmente il bid-ask spread su livelli artificiali e/o lontani dal fair value".
62. Sulla base di quanto sopra riportato è evidente, quindi, che comportamenti non appropriati posti in essere dagli specialist potrebbero ricadere nell'area della manipolazione del mercato.
2.4. Le condizioni operative
OSSERVAZIONI
63. Un osservatore ha suggerito che sarebbe opportuno precisare che l'obbligo di sostenere la liquidità con la "continuità necessaria" prevista dalla prassi e quello di chiusura delle posizioni aperte (paragrafi 15 e 16) debbano essere osservati dall'Intermediario tenendo in considerazione le circostanze e le condizioni di mercato presenti.
CONSIDERAZIONI
64. Nel considerare corretta l'interpretazione segnalata, si ritiene tuttavia non necessario integrare quanto proposto in consultazione, atteso che i richiami contenuti, nel paragrafo 15, alla necessità di "favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e da evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato" e, nel paragrafo 16, alla
necessità di chiudere "le posizioni aperte non appena se ne presenti l'opportunità" forniscono indicazioni equivalenti a quanto suggerito.
OSSERVAZIONI
65. In relazione alla previsione di un obbligo relativo alla chiusura delle posizioni aperte "non appena se ne presenti l'opportunità sulla base delle condizioni di mercato" (paragrafo 16), è stata segnalata la necessità di esplicitare meglio tale opportunità, avendo riguardo degli interessi dell'Intermediario/Soggetto Interessato e dell'obbligo di
cedere gli Strumenti Finanziari acquistati entro il termine delle attività previsto dal Contratto come indicato nel paragrafo 9.
CONSIDERAZIONI
66. Con riferimento a tale questione occorre tenere presente che, in generale, sussiste il rischio che il riconoscimento della prassi di sostegno della liquidità possa consentire l'attuazione di strategie manipolative volte al sostegno dei prezzi del titolo. Al fine di limitare tale rischio si ritiene opportuno disincentivare un'operatività asimmetrica
dell'Intermediario sul titolo, con la prolungata apertura di posizioni di rilievo su un singolo lato del mercato. Conseguentemente, viene richiesto all'Intermediario di chiudere le posizioni aperte nel più breve tempo possibile, come tipicamente fanno i liquidity provider. Tale previsione sembra peraltro in linea con la fisiologica esigenza degli intermediari di ridurre la
durata della propria esposizione al rischio di oscillazione dei prezzi.
67. Poiché la chiusura delle posizioni potrebbe, in alcune circostanze, risultare penalizzante per l'ordinaria operatività dell'Intermediario, si è ritenuto di lasciare un margine di flessibilità, rinviando alle specifiche condizioni di mercato che l'Intermediario valuta caso per caso sulla base del rispetto dell'ordinaria diligenza.
68. Al riguardo si è precisato che "chiudere le posizioni aperte non appena se ne presenti l'opportunità" significa evitare di protrarre nel tempo le posizioni aperte, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di liquidità presenti del Mercato e del confronto tra i prezzi correnti e i prezzi di carico delle posizioni aperte. Ad esempio se, a fronte di una
pressione dal lato delle vendite, l'Intermediario apre una posizione dal lato degli acquisti, l'Intermediario deve cercare di chiudere tale posizione non appena i prezzi, anche intragiornalieri, tornano al di sopra dei prezzi di acquisto e la chiusura, anche parziale, della posizione non genererebbe un significativo impatto negativo sui prezzi a causa della mancanza di
liquidità dal lato delle vendite.
OSSERVAZIONI
69. Riguardo ai limiti dei prezzi delle proposte di negoziazione immesse sul mercato e, in particolare, alla previsione che il Contratto debba scegliere in modo definitivo tra le due alternative, indicate nella prassi, relative al limite basato sui prezzi correnti di mercato (paragrafi 17 e 18) ovvero sul prezzo di riferimento della seduta precedente (paragrafo 19), è stata segnalata
l'opportunità di eliminare la seconda delle citate soluzioni (paragrafo 19) al fine di assicurare una maggiore coerenza con quanto previsto dal regolamento CE n. 2273/2003 e dalle prassi di mercato ammesse in altri Paesi comunitari. Per altro verso è stato richiesto di eliminare la necessità di individuare una soluzione definitiva nel Contratto e dare
all'Intermediario la facoltà di scegliere discrezionalmente tra le due soluzioni nel corso dello svolgimento dell'attività.
CONSIDERAZIONI
70. Le osservazioni ricevute hanno reso necessario riconsiderare il sistema dei limiti operativi relativi ai prezzi delle proposte di negoziazione al fine di assicurare maggiori garanzie per l'integrità dei mercati e una più stretta coerenza con le prassi ammesse in altri Paesi. E' stato pertanto deciso di eliminare l'opzione indicata nel paragrafo 19, concernente il
limite del prezzo di riferimento della seduta precedente, ritenendo che l'operatività svolta sulla base dei prezzi correnti di mercato sia più idonea a perseguire i citati obiettivi.
OSSERVAZIONI
71. Con riferimento ai paragrafi 17 e 18, ove è richiesto che il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato degli acquisti (vendite) non deve essere superiore (inferiore) al prezzo più elevato (più basso) tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto (vendita) indipendente più elevata
(più bassa) presente nel Mercato in cui le proposte in acquisto (vendita) vengono inserite, è stato chiesto di precisare se tra le proposte e i contratti "indipendenti" rientrino o meno quelli effettuati dall'Intermediario al di fuori dell'attività di sostegno della liquidità.
CONSIDERAZIONI
72. Qualora le condizioni previste circa l'indipendenza dell'Intermediario siano rispettate, si deve concludere che le proposte immesse e i contratti effettuati dall'Intermediario al di fuori dell'attività di sostegno della liquidità debbano essere assunte, in generale, come "indipendenti".
73. Diversamente, nel caso in cui l'Intermediario svolga l'attività di liquidty provider in modo non separato da quelle di specialist sul Mercato (cfr. paragrafo 12) o di gestore di un programma di acquisto di azioni proprie, in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o inerenti da altre prassi di mercato ammesse (cfr. paragrafo 23), si deve
concludere che, per effetto della parziale mancanza di "indipendenza" derivante dall'incompleta segregazione delle varie attività, le proposte immesse e i contratti effettuati dall'Intermediario nello svolgimento di tali attività non possano essere assunti, di per sé, come "indipendenti".
OSSERVAZIONI
74. Due osservatori hanno evidenziato che il limite stabilito nel paragrafo 20 in merito al numero di Strumenti Finanziari negoziabili su uno stesso mercato in un giorno di negoziazione, posto pari al 25% della media giornaliera di Strumenti Finanziari scambiati sul medesimo mercato nei 20 giorni di negoziazione precedenti, potrebbe risultare eccessivamente penalizzante nel caso di sedute
di borsa caratterizzate da estrema illiquidità. Gli operatori hanno suggerito di introdurre la possibilità di derogare a tale limite del 25% in ipotesi da valutare caso per caso. Un commentatore ha proposto di riferire detto limite al maggiore tra il risultato della media dei 20 giorni di negoziazione precedenti e i quantitativi scambiati nel giorno di riferimento. Infine, è
stato chiesto di chiarire se le operazioni che non rispettano il limite debbano essere considerate come manipolative.
75. Sempre con riferimento al limite del 25%, un osservatore ha ravvisato inoltre la necessità di prevedere misure straordinarie in relazione a contesti di mercato caratterizzati da una situazione di generalizzato squilibrio tra domanda e offerta che, anche a seguito di un eccesso di vendite a fronte di una drastica contrazione della domanda, siano idonei a generare fenomeni tali da
configurare una possibile crisi sistemica.
CONSIDERAZIONI
76. Al riguardo si evidenzia che, come illustrato nel documento di consultazione, possono essere considerate coerenti con la prassi anche le operazioni effettuate dall'Intermediario oltre il limite del 25% nel caso in cui siano giustificate da situazioni di particolare illiquidità del mercato da valutare caso per caso.
77. Al fine di tenere conto di quanto osservato è stato ritenuto opportuno riportare la citata considerazione come caratteristica della prassi nel paragrafo 20, modificando la relativa formulazione al fine di realizzare una stretta coerenza con le altre condizioni previste. E' stato in particolare indicato che il limite del 25% può essere superato: i) in eccezionali giornate,
allo scopo esclusivo di sostenere la liquidità, a fronte della sussistenza di una straordinaria pressione in acquisto o in vendita sugli Strumenti Finanziari, ovvero ii) comunque entro il limite del 50% della citata media ove sussistano, per un periodo di tempo comunque breve, condizioni di estrema illiquidità nel mercato.
78. Inoltre, più in generale, è stata condivisa l'esigenza di prevedere misure straordinarie relativamente ai limiti quantitativi in connessione a possibili situazioni caratterizzate da una volatilità eccezionalmente elevata e riconducibile ad eventi transitori e particolarmente gravi.
79. In particolare, è stata prevista nel paragrafo 20 una terza deroga (lettera c) al limite del 25% sui quantitativi giornalieri (e, come già menzionato, al limite relativo alla dimensione massima delle posizioni aperte) in presenza di condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni, riconducibili ad eventi eccezionali.
80. Infine, si ritiene opportuno ribadire, sia pure soltanto nel presente documento di esito delle consultazioni, che eventuali operazioni effettuate oltre i limiti indicati nella prassi non costituiscono di per sé operazioni manipolative.
OSSERVAZIONI
81. Un commentatore ha auspicato che il divieto di operare nei periodi di OPA e IPO non impedisca all'Intermediario, rispettivamente, di aderire alla stessa OPA ovvero di esercitare la greenshoe. E' stato inoltre richiesto di estendere il divieto di operare nei casi di offerte sul mercato secondario e consentire, invece, l'attività di sostegno della liquidità durante
le IPO nel caso in cui l'attività di stabilizzazione abbia avuto termine prima dei 30 giorni previsti dal regolamento CE n. 2273/2003.
CONSIDERAZIONI
82. Si condivide la richiesta di prevedere un'esplicita deroga al divieto di chiudere le posizioni sul Mercato nel caso del lancio di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, in considerazione dell'eccezionalità dell'evento in questione e della connessa esigenza di non generare rigidità di mercato che possano alterare il normale svolgimento delle offerte.
Per altro verso si ritiene, invece, che la possibilità di esercitare la greenshoe deve essere considerata come circostanza non rilevante ai fini dell'attività di sostegno della liquidità. L'attività disciplinata dalla prassi, infatti, attiene soltanto a quella relativa al sostegno delle liquidità a prescindere da concomitanti operazioni di collocamento.
E' evidente che l'Intermediario può al contempo svolgere altre attività quali quella che richieda l'esercizio di opzioni greenshoe. In tali circostanze, come previsto dalla stessa prassi, l'Intermediario dovrà limitarsi ad assicurare le condizioni previste per l'indipendenza dell'attività di sostegno della liquidità rispetto alle altre.
83. Al fine di una migliore delimitazione dell'ambito di attività della prassi è stato quindi precisato che, nel caso di IPO, il divieto di operare riguarda anche il caso delle offerte sul mercato secondario. A tale riguardo è stato anche deciso che il divieto di operare sul mercato secondario non si applica nel caso in cui l'attività di stabilizzazione non sia
stata programmata nell'offerta ovvero termini in anticipo rispetto alla scadenza prevista.
2.5. Le condizioni di trasparenza
OSSERVAZIONI
84. Con riferimento ai paragrafi da 24 a 29, che prevedono obblighi di trasparenza nei confronti del mercato e della Consob in capo al Soggetto Interessato e all'Intermediario, tre osservatori suggeriscono di prevedere obblighi informativi differenziati escludendone l'applicazione qualora l'operatività sia posta in essere con rischio per l'Intermediario. La proposta
è finalizzata ad evitare che l'Intermediario risulti esposto al rischio che soggetti terzi possano sfruttare tali informazioni a proprio vantaggio, danneggiando l'Intermediario e, quindi, il migliore svolgimento dell'attività.
85. E' stato in particolare chiesto, qualora l'attività sia posta in essere con rischio per l'Intermediario, di eliminare l'obbligo di comunicazione trimestrale al mercato della posizione complessivamente aperta all'inizio e alla fine del trimestre e delle operazioni effettuate in acquisto ed in vendita nel periodo.
CONSIDERAZIONI
86. In considerazione della particolare funzione svolta dall'Intermediario nel caso in cui opera a proprio rischio (tipicamente con minore disponibilità a mantenere posizioni aperte di dimensione elevate rispetto al caso in cui il rischio è in capo al Soggetto Interessato), è stato ritenuto di poter accogliere le richieste eliminando l'obbligo di informare il mercato
sui limiti di posizione complessivi nonché sull'operatività effettuata. Tale impostazione appare inoltre coerente con gli oneri che usualmente sono imposti agli specialist che operano nei mercati regolamentati.
OSSERVAZIONI
87. E' stato chiesto di non rendere pubblico il nominativo dell'intermediario delegato ad inserire proposte di negoziazione nel Mercato nel caso in cui l'Intermediario incaricato non sia membro del Mercato, in quanto apparirebbe non apprezzabile il beneficio per il pubblico relativo a tale trasparenza.
CONSIDERAZIONI
88. La proposta è stata accolta limitatamente al caso, prevalente nei mercati italiani, in cui le regole che disciplinano il Mercato non prevedano la trasparenza nel c.d. book di negoziazione del codice identificativo degli intermediari che inseriscono le proposte di negoziazione nel Mercato. In tale caso il Soggetto Interessato comunica comunque alla società di gestione del
Mercato i dati identificativi del broker di cui si avvale l’Intermediario. Si precisa che tale broker deve essere unico per ciascun Mercato.
89. Nel caso in cui, invece, le regole che disciplinano il Mercato prevedano la trasparenza del codice identificativo degli intermediari, le motivazioni che giustificano la comunicazione al pubblico del nominativo del broker delegato sono equivalenti a quelle che giustificano la comunicazione al pubblico del nominativo dell'Intermediario incaricato.
OSSERVAZIONI
90. Un osservatore ha suggerito di eliminare gli obblighi di messa a disposizione delle informazioni sul sito internet dell'emittente, perché già previsti dalle disposizioni relative alle informazioni privilegiate, nonché quelli di invio della copia del Contratto alla Consob, perché l'Autorità ne avrebbe già conoscenza, sia pure relativamente agli
elementi essenziali, per effetto del citato obbligo di disclosure.
CONSIDERAZIONI
91. Al riguardo è stato deciso di mantenere l'invio del Contratto alla Consob al fine di consentire l'appropriato enforcement sulla relativa trasparenza. E' stato invece condiviso il suggerimento di eliminare la richiesta di pubblicazione sul sito Internet, visto che tale adempimento è già previsto per effetto dell'applicazione delle disposizioni relative alle
informazioni privilegiate.
3. ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE PER LA COSTITUZIONE DI UN c.d. "MAGAZZINO" TITOLI
3.1. Definizioni
OSSERVAZIONI
92. Un operatore ha evidenziato che, alla luce della definizione di "programmi di riacquisto di azioni proprie" fornita dall'art. 2 del regolamento CE n. 2273/2003, non godono della normativa sul c.d. safe harbour le operazioni di acquisto delle azioni della società effettuate in autonomia da parte di una società direttamente o indirettamente controllata. Infatti il
regolamento comunitario prevede il rinvio, quanto alla definizione, agli artt. da 19 a 24 della direttiva 77/91/CE e successive modifiche (c.d. "seconda direttiva"), ma non richiama l'art. 24-bis della c.d. seconda direttiva (introdotto dalla direttiva 92/101/CE), che concerne l'acquisto di azioni proprie da parte della società controllata in autonomia (al di fuori
delle ipotesi del c.d. acquisto indiretto), disciplinato, nel nostro ordinamento, dall'art. 2359-bis c.c.. Il risultato è che l'acquisto di azioni proprie effettuato dalla controllata ai sensi dell'art. 2359-bis c.c. non è tutelato dal safe harbour comunitario.
93. Lo stesso operatore osserva, altresì, che il riacquisto delle proprie azioni effettuato per il tramite di società controllate, di cui anche all'art. 2359-bis c.c., risulterebbe escluso anche dalla prassi oggetto di consultazione. In proposito l'operatore chiede di modificare il paragrafo 10 della prassi in consultazione, prevedendo l'estensione dell'ambito di
applicazione della prassi anche agli acquisti effettuati ai sensi dell'art. 2359-bis c.c. da una società controllata.
CONSIDERAZIONI
94. Si è ritenuto di accettare la proposta di estendere l'ambito di applicazione delle prassi anche agli acquisti effettuati dalle controllate, in considerazione dell'esigenza di non ostacolare l'individuazione di efficienti strategie operative nell'ambito dei gruppi di società. Si consideri che il Tuf già prevede, in relazione agli obblighi di equo
trattamento degli azionisti, l'assimilazione degli acquisti di azioni proprie effettuati direttamente dagli emittenti agli acquisti effettuati dalle controllate ai sensi dell'art. 2359-bis c.c..
95. A tal fine è stata adeguatamente integrata la definizione di "Emittente", indicando che con tale termine deve essere individuato l'emittente o le controllate dell'emittente che acquistano le Azioni, ciò al fine di includere anche le controllate che operano in autonomia.
3.2. Finalità
OSSERVAZIONI
96. Con riferimento alle finalità riconosciute ai sensi della prassi in oggetto un operatore ha osservato che sarebbe opportuno estendere tali finalità per comprendere anche "l'assegnazione gratuita delle azioni ai soci". Lo stesso operatore ha rappresentato, inoltre, che sarebbe opportuno ricomprendere nelle finalità della prassi "anche la distribuzione in
favore non solo di amministratori e dipendenti ma anche di eventuali collaboratori dell'emittente quotato e delle controllate", al fine di realizzare un completo allineamento con le previsioni contenute nel Tuf in materia di piani di compenso (art. 114-bis).
CONSIDERAZIONI
97. Come osservato nel documento di consultazione, un programma di acquisto di azioni proprie avente ad oggetto finalità diverse da quelle specificamente elencate nel regolamento CE n. 2273/2003(2) non rientra nell'esenzione comunitaria e non beneficia del c.d. safe harbour con riferimento alle ipotesi di abusi di mercato. In
particolare le problematiche, cui la prassi in consultazione intende fornire una parziale soluzione, riguardano i programmi di acquisto attinenti:
- alla costituzione di un c.d. "magazzino" titoli da utilizzare per eventuali scambi azionari, la quale non è contenuta tra gli obiettivi richiamati dal citato art. 3 del regolamento CE n. 2273/2003;
- all'acquisto di azioni da destinare alla distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni, ai soggetti individuati dal comma 1 dell'art. 114-bis del Tuf, in quanto il citato art. 3 del regolamento CE n. 2273/2003 annovera, tra i soggetti beneficiari, soltanto i "dipendenti" e, quindi, non anche agli amministratori che non siano dipendenti
dell'emittente o delle società controllate.
98. La proposta in consultazione ha ritenuto opportuno includere nell'area di applicazione della prassi le due citate circostanze in ragione, da un lato, dell'esigenza di assicurare sufficienti garanzie all'Emittente in relazione ad operazioni effettuate nell'interesse della società e, pertanto, dei rispettivi azionisti e, dall'altro, del limitato rischio di
favorire ipotesi di abuso. Per le stesse ragioni si ritiene pertanto di poter accogliere le osservazioni in merito all'estensione della finalità anche al caso di piani di compenso a favore dei "collaboratori" e di assegnazione gratuita ai soci.
OSSERVAZIONI
99. Un operatore ha evidenziato che sarebbe opportuno esplicitare che l'Emittente possa passare dalle finalità previste dal paragrafo 2, lett. a) (impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie) a quelle di cui alla lett. b) (adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione di opzioni su azioni o di azioni) della prassi in consultazione,
senza "dover fornire informativa per il passaggio a una nuova prassi".
CONSIDERAZIONI
100. La richiesta in esame non può essere accolta in quanto la possibilità di trasferire la destinazione delle azioni acquistate tra le varie finalità in assenza di trasparenza finirebbe per menomare i presidi previsti al fine di evitare ipotesi di abuso. È stato pertanto ritenuto opportuno, anche in considerazione dell'incremento delle finalità previste per la
prassi sul "magazzino" titoli, di esplicitare la necessità di includere nell'apposito comunicato che precede l'inizio delle negoziazioni l'indicazione del quantitativo massimo di azioni che si intende acquistare per ciascuna finalità.
OSSERVAZIONI
101. Un operatore rileva che, tenuto conto del "carattere occasionale e non ripetitivo" della finalità di costituire un c.d. "magazzino" titoli, sarebbe opportuno fornire chiarimenti in merito all'orizzonte temporale consentito per tale prassi precisando, inoltre, se sia possibile per gli emittenti "rinnovare, di volta in volta, le delibere di acquisto e
procedere agli acquisti detenendo le azioni senza limiti di tempo come, invece, appare consentito dalla prassi francese".
CONSIDERAZIONI
102. Nel documento di consultazione è stato chiarito che si intendeva riconoscere quale "prassi di mercato ammessa" l'intervento dell'Emittente volto alla costituzione di un c.d. "magazzino" titoli se tale attività fosse stata conforme ad una serie di condizioni volte a limitare in modo accettabile il rischio che le connesse operazioni potessero
costituire manipolazione del mercato. Si è evidenziato anche che la finalità di costituire un c.d. "magazzino" titoli avrebbe dovuto avere carattere occasionale e non ripetitivo.
103. Al riguardo si specifica che tale ultimo carattere è soddisfatto in tutti i casi in cui ciascun programma di acquisto risulti connesso ad un'effettiva nuova esigenza, idonea ad integrare le finalità della prassi, individuata e approvata dalla società. E' stato pertanto appropriatamente introdotto un nuovo paragrafo 3 al fine di riprendere tale considerazione.
3.3. Le condizioni operative
OSSERVAZIONI
104. Con riferimento alla possibilità di procedere alla vendita dei titoli detenuti in "magazzino" se la detenzione degli stessi non è ritenuta più necessaria, un osservatore ha evidenziato che gli obblighi di trasparenza (comunicazione al pubblico) dovrebbero essere contemperati con l'esigenza di evitare potenziali impatti sulla liquidità e
sull'efficienza del mercato.
105. È stato richiesto altresì di specificare se la fase di vendita rientri nella prassi di mercato in oggetto e se sia soggetta a particolare regolamentazione.
CONSIDERAZIONI
106. Nel condividere l'esigenza di evitare potenziali impatti sulla liquidità e sull'efficienza delle negoziazioni è stato integrato il paragrafo 3, lett. c, indicando che l'eventuale vendita delle azioni acquistate nell'ambito della prassi deve essere effettuata minimizzando il suo impatto sul mercato, avendo dovuto riguardo alle condizioni prevalenti nel mercato.
107. E' stato inoltre chiarito nel medesimo paragrafo che le vendite non sono coperte dalla prassi.
OSSERVAZIONI
108. Come nel caso della prassi in materia di sostegno della liquidità, un osservatore ha evidenziato che il limite relativo al quantitativo massimo di azioni acquistabili in un giorno di negoziazione, stabilito nell'art. 5 del regolamento CE n. 2273/2003 e richiamato dal paragrafo 4 della prassi in esame, posto pari al 25% del quantitativo medio giornaliero degli scambi nel mese
precedente al mese nel quale il programma viene comunicato al pubblico, ovvero al quantitativo medio degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto, potrebbe risultare eccessivamente penalizzante nel caso di sedute di borsa caratterizzate da estrema illiquidità. L'operatore ha, quindi, suggerito di introdurre la possibilità di derogare a tale
limite del 25% in ipotesi da valutare caso per caso.
CONSIDERAZIONI
109. Nel condividere l'osservazione formulata, si rileva innanzitutto che il comma 3 dell'art. 5 del regolamento CE n. 2273/2003 prevede la possibilità di derogare al limite del 25% in caso di liquidità estremamente bassa a condizione che:
1. l'emittente informi in anticipo la Consob dell'intenzione di non rispettare il limite del 25%;
2. l'emittente informi il pubblico del fatto che potrebbe non rispettare il limite del 25%;
3. l'emittente non ecceda il 50% del volume medio giornaliero.
110. Inoltre, in considerazione di condizioni di mercato caratterizzate da estrema volatilità e dal timore che fluttuazioni improvvise e marcate dei prezzi azionari possano rappresentare una minaccia alla stabilità dei mercati finanziari ed al regolare andamento delle negoziazioni, si ritiene che sia possibile prevedere la sospensione per brevi periodi di tempo di alcune delle
condizioni stabilite dalla prassi in oggetto in occasione di eventi di particolari rilevanza.
111. Si ritiene pertanto di integrare la prassi in consultazione, analogamente a quanto previsto da quella in materia di sostegno della liquidità, con la previsione di una apposita deroga al limite sui quantitativi negoziati in presenza di condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni, riconducibili ad eventi eccezionali.
112. Al fine di chiarire l'applicazione dei limiti operativi, è stato infine previsto che, nel caso in cui sia in corso un programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali altre prassi di mercato ammesse, il numero di Azioni acquistate da considerare ai fini dei limiti quantitativi indicati
al paragrafo 4 (nuovo paragrafo 5) include quello delle azioni acquistate nell'ambito di tali ultimi programmi di acquisto. A tal fine l'Emittente deve conferire in anticipo le necessarie istruzioni all'eventuale Intermediario incaricato in modo tale che complessivamente non vengano superati i citati limiti.
3.4. Le condizioni di indipendenza
OSSERVAZIONI
113. Con riferimento alla definizione di "intermediario incaricato" fornita dalla prassi in consultazione, secondo un operatore tenuto conto delle finalità delle operazioni volte alla costituzione di un magazzino titoli, sarebbe opportuno consentire un'interazione tra l'Emittente e l'Intermediario incaricato con riferimento al momento in cui effettuare gli
acquisti.
CONSIDERAZIONI
114. In proposito si osserva che l'Emittente può decidere in proprio l'effettuazione delle operazioni, ovvero affidarsi ad un Intermediario incaricato che provvede autonomamente. Secondo il regolamento comunitario nel secondo caso, a differenza del primo, sono consentite tra l'altro le operazioni di vendita. E' evidente che ove si utilizzi l'Intermediario incaricato
non è possibile alcun tipo di interazione, in considerazione dei benefici derivanti dalle citate condizioni favorevoli previste in tale caso. Pertanto si ritiene di non accogliere la proposta suggerita dall'operatore.
115. Si precisa, infine, che per "Intermediario incaricato" non si intende l'intermediario al quale l'Emittente conferisce gli ordini per l'esecuzione delle operazioni decise in proprio.
ALLEGATO 1 - testo delle prassi con evidenza delle variazioni
Prassi di mercato ammessa n. 1
Prassi di mercato inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato
Descrizione della prassi
Definizioni
1. Ai fini della presente prassi si intendono per:
a) Strumenti Finanziari: le azioni o le quote di fondi chiusi, di pertinenza del Soggetto Interessato, ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) Soggetto Interessato: l'emittente azioni di cui alla lett. a) o i soggetti in rapporto di controllo con tale emittente autorizzati dall'emittente a sottoscrivere il Contratto o una società di gestione del risparmio che gestisce fondi chiusi di cui alla lett. a);
c) Intermediario: l'intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), b), d) ed e), del d.lgs. n. 58/1998 (Tuf) che sottoscrive il Contratto;
d) Contratto: il contratto di sostegno della liquidità tra il Soggetto Interessato e l'Intermediario relativo agli Strumenti Finanziari;
e) Attività svolta con rischio per il Soggetto Interessato: l'attività di sostegno della liquidità posta in essere dall'Intermediario su incarico del Soggetto Interessato nel caso in cui i risultati economici derivanti dall'attività di negoziazione svolta in esecuzione del Contratto ricadano sul Soggetto Interessato;
f) Attività svolta con rischio per l'Intermediario: l'attività di sostegno della liquidità posta in essere dall'Intermediario su incarico del Soggetto Interessato nel caso in cui i risultati economici derivanti dall'attività di negoziazione svolta in esecuzione del Contratto ricadano sull'Intermediario;
g) Mercato: mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF) sul quale viene posta in essere l'attività.
Il Contratto
2. La prassi consente ad un Soggetto Interessato di concludere un Contratto con un Intermediario al fine di sostenere sul Mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità degli Strumenti Finanziari così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.
3. L'Intermediario deve inserire direttamente le proposte di negoziazione nel m Mercato. Nel caso in cui non sia membro del m Mercato, l'Intermediario deve indicare nel Contratto l'intermediario di cui intende avvalersi per l'inserimento delle proposte di
negoziazione. Tale intermediario deve, a sua volta, inserire direttamente le proposte di negoziazione nel m Mercato. In tale caso l'Intermediario può avvalersi di un solo intermediario delegato per ciascun Mercato.
4. Il rapporto tra il Soggetto Interessato e l'Intermediario è formalizzato nel Contratto, che è stipulato in forma scritta. Il Soggetto Interessato può stipulare soltanto un Contratto per ciascuno Strumento Finanziario.
5. Il Contratto può prevedere che l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato o con rischio per l'Intermediario. In ambedue i casi G gli Strumenti Finanziari o il contante utilizzati possono essere di proprietà del Soggetto Interessato, dell'Intermediario o di terzi.
6. L'Intermediario deve mantenere separata registrazione di tutte le informazioni attinenti agli ordini conferiti o immessi sul m Mercato, alle relative operazioni concluse e alle movimentazioni di contante poste in essere nell'ambito dell'attività svolta con rischio per il
Soggetto Interessato ed inoltre identificare, con qualsiasi mezzo verificabile, gli Strumenti Finanziari ovvero in alternativa detenerli in un conto separato ai fini di tale identificazione.
7. Il Contratto deve stabilire un limitie massimio commisurati alla finalità del Contratto complessivo per le posizioni aperte in acquisto o in vendita, oltre a quelle detenute
all'inizio dell'attività, comunque non superiori, in ciascun Mercato, al 2% degli Strumenti Finanziari emessi. Talie limitie deve essere commisurato alla finalità del Contratto e, in ogni caso, non devono
inoltre essere superiorie in tutti i Mercati complessivamente considerati in valore al 2% del valore di mercato degli Strumenti Finanziari emessi. Il Contratto può stabilire che tali limiti possono essere superati nei casi di deroga indicati nel
paragrafo 20, lettere a) e c). La percentuale è, calcolatao al momento in cui ha inizio l'attività. ed aggiornata all'inizio di ciascun trimestre successivo, nonché in occasione di ogni importante variazione degli Strumenti Finanziari emessi.
8. Gli Strumenti Finanziari acquistati ovvero messi a disposizione dell'Intermediario da parte deal Soggetto Interessato non possono essere utilizzati al fine di costituire partecipazioni durature. Gli Strumenti Finanziari e i Il contante
messoi a disposizione dell'Intermediario da parte da el Soggetto Interessato non puòossono essere trasferitoi al Soggetto Interessato se non al temine
dell'attività previsto dal Contratto. Gli Strumenti Finanziari acquistati o messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato non possono essere destinati ad altre finalità prima del temine dell'attività previsto dal Contratto. Resta ferma l'applicazione dell'art. 132 del Tuf.
9. Entro il termine dell'attività previsto dal Contratto g Gli Strumenti Finanziari acquistati (venduti) in esecuzione del Contratto, e quindi non quelli che eventualmente costituiscono la posizione iniziale, devono essere venduti (acquistati) sul
mercato Mercato entro il termine del Contratto, salvo la possibilità di chiusura delle medesime posizioni entro un periodo di tempo successivo al termine del Contratto, ove tale possibilità sia prevista nel medesimo Contratto, rispettando le condizioni della presente prassi. Nel caso in cui l'attività sia posta in essere con
Strumenti Finanziari o contante messi a disposizione dell'Intermediario da parte da el Soggetto Interessato, il Contratto può in alternativa prevedere il trasferimento degli stessi ad altro intermediario intestatario di un nuovo contratto di liquidità. Il Soggetto Interessato che
intende procedere di propria iniziativa alla risoluzione anticipata del Contratto ne dà notizia all'Intermediario con congruo anticipo, tenuto conto delle informazioni disponibili in merito alla dimensione delle posizioni aperte dallo stesso Intermediario e della liquidità del Mercato.
Le condizioni di indipendenza dell'Intermediario
10. L'Intermediario decide le operazioni su Strumenti Finanziari in modo indipendente. Il Soggetto Interessato non deve fornire indicazioni specifiche sull'operatività, salvo per adempiere a quanto richiesto nel paragrafo 21. L'Intermediario non deve appartenere allo stesso gruppo di cui fa parte
essere in rapporto di controllo con il Soggetto Interessato e deve decidere le operazioni di compravendita indipendentemente. Le decisioni operative dell'Intermediario devono essere indipendenti da eventuali specifici interessi, in relazione
all'andamento delle quotazioni degli Strumenti Finanziari, del Soggetto Interessato o dei soggetti in rapporto di controllo con il Soggetto Interessato.
11. L'Intermediario deve essere organizzato in modo tale che le decisioni operative, inerenti all'attività oggetto della prassi, siano indipendenti dagli interessi connessi ai servizi e alle attività di investimento svolti e, in particolare, dagli ordini di
negoziazione che l'Intermediario riceve dai clienti o che dispone per conto dei clienti (compresi gli eventuali ordini di negoziazione che l'Intermediario riceve dal Soggetto Interessato al di fuori dei rapporti disciplinati dalla presente prassicompreso) o per i conti propri, e viceversa.
12. Se svolta effettuata con rischio per l'Intermediario, l'attività di sostegno della liquidità può essere svolta in modo non separatogestita congiuntamente con dall'attività posta in essere dallo stesso Intermediario in qualità di specialist sugli Strumenti
Finanziari presso il mercato Mercato, di riferimento. nonché da quelle indicate al paragrafo 21 (programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali prassi di mercato ammesse). Resta fermo quanto previsto nel paragrafo 6 in merito alla
registrazione separata delle informazioni ivi indicate.
13. L'unità operativa dell'Intermediario incaricata di decidere l'operatività non deve ricevere dal Soggetto Interessato alcuna informazione privilegiata.
14. Le modalità di remunerazione dell'Intermediario devono essere coerenti con la finalità dell'attività, non devono alterare l'effettiva esposizione al rischio di ciascuna parte come definita nel Contratto e non devono incentivare l'Intermediario ad influenzare i prezzi o gli scambi. A titolo di esempio, non esaustivo, la mancanza di un
tetto relativo al controvalore massimo per le commissioni riferite a ciascuna operazione e all'intera attività non risulta coerente con le citate finalità.
Le condizioni operative
15. Sostenere la liquidità comporta l'inserimento nel m Mercato di proposte di negoziazione con la continuità ritenuta necessaria così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e da evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.
16. Tendenzialmente, nel corso del rapporto il numero di Strumenti Finanziari acquistati deve essere pari a quello degli Strumenti Finanziari venduti. Pertanto, l'Intermediario deve chiudere le posizioni aperte non appena se ne presenti l'opportunità, ossia evitando di protrarre nel tempo le posizioni aperte, tenuto conto, tra l'altro, sulla
base delle condizioni di liquidità del m Mercato e del confronto tra i prezzi correnti e i prezzi di carico delle predette posizioni. Tutte le operazioni posizioni aperte su un m Mercato devono essere chiuse
su nel medesimo m Mercato. Non rientrano nella prassi gli Eventuali incroci, con specifiche controparti, di proposte di negoziazione di segno opposto per quantitativi e/o prezzi predeterminati (c.d. pre-arranged trades) nonché
operazioni fuori del mercato (c.d. blocchi) non sono coperti dalla prassi, non concorrono ai fini della quantificazione delle posizioni aperte e, pertanto, ad essi non si applicano, tra l'altro, i limiti operativi e gli obblighi di trasparenza.
17. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato degli acquisti non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel m Mercato in cui le proposte in acquisto vengono
inserite.
18. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato delle vendite non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel m Mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.
19. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 17 e 18, le proposte di negoziazione inserite nel Mercato e le operazioni ivi concluse dallo stesso Intermediario al di fuori dell'attività di sostegno della liquidità sono valutate come "indipendenti" ove siano rispettate le condizioni di indipendenza indicate nei paragrafi 10, 11, 13 e 14. Non
sono "indipendenti" le proposte inserite e/o le operazioni concluse dall'Intermediario nell'ambito dell'eventuale svolgimento, in modo non separato, dell'attività di specialist sugli Strumenti Finanziari e/o di quelle attività connesse ad eventuali incarichi ricevuti in occasione di programmi di acquisto di azioni proprie effettuati in conformità
alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o di altre prassi di mercato ammesse (paragrafo 21).
In alternativa ai punti 17 e 18, il Contratto può prevedere che il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato degli acquisti non sia superiore al prezzo di riferimento del giorno precedente e che il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato delle vendite non sia inferiore al prezzo di riferimento del giorno
precedente.
20. Il numero di Strumenti Finanziari acquistati (o venduti) su un m Mercato in un giorno di negoziazione non deve essere superiore al 25% della media giornaliera di tali Strumenti Finanziari scambiati sul medesimo m Mercato nei 20 giorni di negoziazione precedenti. Il limite del 25% può essere superato nei seguenti casi:
a) in specifiche ed eccezionali giornate, allo scopo esclusivo di sostenere la liquidità, a fronte della sussistenza di una straordinaria pressione in acquisto o in vendita sugli Strumenti Finanziari;
b) per un periodo di tempo comunque breve, ove sussistano condizioni di estrema illiquidità nel Mercato, fermo restando che in tale caso non può essere superato il limite del 50% della citata media;
c) in presenza di generali condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni, riconducibili ad eventi eccezionali, per un periodo di tempo limitato indicato con provvedimento della Consob.
21. Nel caso in cui sia in corso un programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali prassi di mercato ammesse, il numero di Strumenti Finanziari acquistati dall'Intermediario da considerare ai fini dei limiti quantitativi indicati al punto paragrafo
20 include quello degli Strumenti Finanziari acquistati dal Soggetto Interessato durante tali ultimi nell'ambito dei predetti programmi di acquisto. A tal fine il Soggetto Interessato conferisce le necessarie istruzioni all'Intermediario prima dell'inizio delle negoziazioni sul Mercato.
22. Durante le fasi di asta, ed in particolare durante quella di chiusura, l'Intermediario deve fare attenzione affinché i suoi ordini non esercitino un'influenza decisiva sul prezzo.
23. L'Intermediario non deve operare:
- nel caso di IPO, o di offerte sul mercato secondario, nei periodi in cui può avere luogo l'attività di stabilizzazione di cui all'art. 8, paragrafi (2) e (3), del regolamento CE n. 2273/2003; nei 30 giorni successivi all'inizio dell'ammissione alle negoziazioni;
- nel caso di OPA offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, dalla data di annuncio dell'offerta al termine del periodo di adesione; è consentito tuttavia all'Intermediario aderire all'offerta mediante consegna dei titoli acquistati nel corso dell'attività.
La trasparenza in merito al Contratto e all'operatività
24. In occasione della conclusione del Contratto il Soggetto Interessato deve comunicare senza indugio al pubblico:
- l'avvenuta conclusione del Contratto;
- la data di inizio dell'attività di sostegno della liquidità;
- i dati identificativi dell'Intermediario e, qualora le regole del Mercato mettano a disposizione degli intermediari membri del Mercato il codice identificativo dell'intermediario che inserisce le proposte di negoziazione nel c.d. book di negoziazione, i dati identificativi degli altri dell'eventualei intermediario membroi del m Mercato incaricatoi dall'Intermediario per l'esecuzione delle operazioni;
- i m Mercati sui quali viene posta in essere l'attività;
- nel caso in cui l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato,
a) il numero degli Strumenti Finanziari e/o l'ammontare del contante messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato,;
b) - il valore del i limitie massimi per le posizioni aperte previsti al paragrafo 7;o, comunque non superiore al 2% del valore degli Strumenti Finanziari, complessivamente raggiungibile nel corso di svolgimento dell'attività per le posizioni aperte in acquisto
o in vendita;
- il tipo di condizione prevista per i limiti di prezzo delle proposte di negoziazione di cui ai punti 17, 18 e 19;
- altre eventuali condizioni rilevanti ed elementi essenziali del c Contratto (possono non essere indicate le condizioni economiche e la durata del periodo di svolgimento dell'attività).
25. Qualsiasi variazione delle informazioni comunicate ai sensi del di cui al punto paragrafo 24 deve essere resa pubblica senza indugio.
26. Nel caso in cui l'attività sia svolta con Strumenti Finanziari di proprietà del Soggetto Interessato, l'Intermediario deve stabilire una procedura per l'immediata comunicazione al Soggetto Interessato delle operazioni effettuate, affinché questi il Soggetto Interessato possa adempiere agli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob previsti dalla
disciplina vigente.
27. Nei casi, diversi da quello indicato nel paragrafo 26, in cui l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato, L l'Intermediario comunica al Soggetto Interessato entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre informazioni relative a il numero e a il controvalore degli Strumenti Finanziari sia acquistati sia venduti nel trimestre in ciascun m Mercato nonché a il numero di Strumenti Finanziari che rappresentavano la posizione complessivamente aperta all'inizio e alla fine del trimestre in ciascun Mercato. Il s Soggetto i Interessato pubblica senza indugio le informazioni ricevute.
28. Le informazioni di cui ai punti paragrafi 24, 25 e 27 sono trasmesse al pubblico con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate. e poste nel sito internet del Soggetto Interessato.
29. Il Contratto deve essere trasmesso senza indugio alla Consob, anche in occasione di qualsiasi variazione. Il Soggetto Interessato comunica contemporaneamente alla società di gestione del Mercato la durata del Contratto, l'identità dell'eventuale soggetto incaricato dall'Intermediario per l'esecuzione delle operazioni sul Mercato
nonché il limite massimo per le posizioni aperte in acquisto o in vendita indicato al paragrafo 7.
Prassi di mercato ammessa n. 2
Prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli
Descrizione della prassi
Definizioni
1. Ai fini della presente prassi si intendono per:
a) Azioni: le azioni dell'Emittente ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) Emittente: l'emittente o le controllate dell'emittente che acquistano le Azioni;
c) Intermediario incaricato: l'intermediario incaricato dall'Emittente di coordinare il programma di acquisto di Azioni in piena indipendenza e senza essere influenzato dall'Emittente per quanto riguarda il momento degli acquisti.
Finalità
2. La prassi consente all'Emittente, direttamente o indirettamente, o all'Intermediario incaricato di procedere all'acquisto di Azioni nei mercati regolamentati affinché l'emittente possa conservarle e disporne per:
a) l'eventuale impiego delle Azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse dello stesso Emittente;
b) adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su Azioni o Azioni, ad amministratori, e dipendenti e collaboratori, del medesimo Emittente ovvero ad amministratori,
e dipendenti e collaboratori di società dallo stesso controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di Azioni ai soci.
3. Le finalità della prassi devono risultare coerenti con i piani predisposti dall'Emittente.
43. Qualora la detenzione delle Azioni risulti non più necessaria, l'Emittente può destinare le stesse:
a) ad una delle finalità di cui all'art. 3 del regolamento CE n. 2273/2003 (riduzione del capitale; adempimento ad obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, ovvero da programmi di assegnazione di opzioni su azioni o da altri programmi di assegnazione di azioni a favore di dipendenti dell'emittente o di una società
collegata);
b) ad una diversa 'altra finalità coperta dae lla presente prassi o da altra prassi di mercato ammessa;
c) alla vendita, che non è coperta dalla presente prassi e deve essere effettuata minimizzando l'impatto sul mercato, avendo dovuto riguardo alle condizioni prevalenti nel mercato.
Le Ccondizioni operative
54. L'Emittente e l'Intermediario incaricato, in relazione alle operazioni poste in essere nell'ambito della presente prassi, devono rispettare le condizioni e le restrizioni previste dagli artt. 5 e 6 del regolamento CE n. 2273/2003.
65. Le vendite di a Azioni consentite ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) e b), del regolamento CE n. 2273/2003 non devono comunque risultare in contrasto con la finalità di incrementare il quantitativo di Azioni da destinare al "magazzino" entro il periodo stabilito per la
durata del programma.
7. Nel caso in cui sia in corso un programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali altre prassi di mercato ammesse, il numero di Azioni acquistate da considerare ai fini dei limiti quantitativi indicati al paragrafo 5 include quello delle azioni acquistate nell'ambito dei
predetti programmi di acquisto e di altre prassi di mercato. A tal fine l'Emittente conferisce prima dell'inizio delle operazioni le necessarie istruzioni all'eventuale Intermediario incaricato.
8. Il numero delle Azioni acquistate può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 5 del regolamento CE n. 2273/2003 in presenza di generali condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni, riconducibili ad eventi eccezionali, per un periodo di tempo limitato indicato con provvedimento della Consob.
Le condizioni relative alle informazioni
96. L'Emittente, in relazione alle operazioni poste in essere nell'ambito della presente prassi, deve rispettare gli obblighi di informazione previsti dall'art. 4 del regolamento CE n. 2273/2003, includendo nell'apposito comunicato che precede l'inizio delle negoziazioni anche il quantitativo di Azioni
da acquistare per ciascuna finalità indicata al paragrafo 2. Ogni modifica del citato quantitativo deve essere senza indugio comunicata al pubblico.
107. La decisione, indicata al paragrafo 4punto 3, di destinare ad altra finalità le Azioni acquistate nell'ambito della prassi, deve formare oggetto senza indugio di informazione al pubblico.
118. Le informazioni che l'Emittente deve pubblicare ai sensi dei precedenti punti paragrafi 9 e 10 6 e 7 sono diffuse con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.
129. L'e Emittente e l'Intermediario incaricato devono scambiarsi le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di pubblicazione previsti dalla presente prassi.
13. L'Emittente o l'eventuale Intermediario incaricato devono mantenere registrazione delle informazioni attinenti agli ordini conferiti o immessi sul mercato, alle operazioni concluse nonché alla finalità della prassi cui rispondono tali ordini ed operazioni.
Le condizioni relative all'indipendenza
140. Gli acquisti delle Azioni sono effettuati dall'Emittente o dall'Intermediario incaricato.10. Nel caso in cui le operazioni di acquisto delle Azioni non siano effettuate da un Intermediario incaricato, l'e Emittente deve stabilire efficaci
misure organizzative interne che impediscano l'accesso a informazioni privilegiate da parte della funzione responsabile dell'operatività.
ALLEGATO 2 - testo delle prassi senza evidenza delle variazioni
Prassi di mercato ammessa n. 1
Prassi di mercato inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato
Descrizione della prassi
Definizioni
1. Ai fini della presente prassi si intendono per:
a) Strumenti Finanziari: le azioni o le quote di fondi chiusi, di pertinenza del Soggetto Interessato, ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) Soggetto Interessato: l'emittente azioni di cui alla lett. a) o i soggetti in rapporto di controllo con tale emittente autorizzati dall'emittente a sottoscrivere il Contratto o una società di gestione del risparmio che gestisce fondi chiusi di cui alla lett. a);
c) Intermediario: l'intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), b), d) ed e), del d.lgs. n. 58/1998 (Tuf) che sottoscrive il Contratto;
d) Contratto: il contratto di sostegno della liquidità tra il Soggetto Interessato e l'Intermediario relativo agli Strumenti Finanziari;
e) Attività svolta con rischio per il Soggetto Interessato: l'attività di sostegno della liquidità posta in essere dall'Intermediario su incarico del Soggetto Interessato nel caso in cui i risultati economici derivanti dall'attività di negoziazione svolta in esecuzione del Contratto ricadano sul Soggetto Interessato;
f) Attività svolta con rischio per l'Intermediario: l'attività di sostegno della liquidità posta in essere dall'Intermediario su incarico del Soggetto Interessato nel caso in cui i risultati economici derivanti dall'attività di negoziazione svolta in esecuzione del Contratto ricadano sull'Intermediario;
g) Mercato: mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF) sul quale viene posta in essere l'attività.
Il Contratto
2. La prassi consente ad un Soggetto Interessato di concludere un Contratto con un Intermediario al fine di sostenere sul Mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità degli Strumenti Finanziari così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.
3. L'Intermediario deve inserire direttamente le proposte di negoziazione nel Mercato. Nel caso in cui non sia membro del Mercato, l'Intermediario deve indicare nel Contratto l'intermediario di cui intende avvalersi per l'inserimento delle proposte di negoziazione. Tale intermediario deve, a sua volta, inserire direttamente le proposte di negoziazione nel Mercato. In tale
caso l'Intermediario può avvalersi di un solo intermediario delegato per ciascun Mercato.
4. Il rapporto tra il Soggetto Interessato e l'Intermediario è formalizzato nel Contratto, che è stipulato in forma scritta. Il Soggetto Interessato può stipulare soltanto un Contratto per ciascuno Strumento Finanziario.
5. Il Contratto può prevedere che l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato o con rischio per l'Intermediario. In ambedue i casi gli Strumenti Finanziari o il contante utilizzati possono essere di proprietà del Soggetto Interessato, dell'Intermediario o di terzi.
6. L'Intermediario deve mantenere separata registrazione di tutte le informazioni attinenti agli ordini conferiti o immessi sul Mercato, alle relative operazioni concluse e alle movimentazioni di contante poste in essere nell'ambito dell'attività svolta con rischio per il Soggetto Interessato ed inoltre identificare, con qualsiasi mezzo verificabile, gli Strumenti
Finanziari ovvero in alternativa detenerli in un conto separato ai fini di tale identificazione.
7. Il Contratto deve stabilire limiti massimi commisurati alla finalità del Contratto per le posizioni aperte in acquisto o in vendita, oltre a quelle detenute all'inizio dell'attività, comunque non superiori, in ciascun Mercato, al 2% degli Strumenti Finanziari emessi. Tali limiti non devono inoltre essere superiori in tutti i Mercati complessivamente considerati al 2%
degli Strumenti Finanziari emessi. Il Contratto può stabilire che tali limiti possono essere superati nei casi di deroga indicati nel paragrafo 20, lettere a) e c). La percentuale è calcolata al momento in cui ha inizio l'attività ed aggiornata all'inizio di ciascun trimestre successivo, nonché in occasione di ogni importante variazione degli Strumenti Finanziari
emessi.
8. Gli Strumenti Finanziari acquistati ovvero messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato non possono essere utilizzati al fine di costituire partecipazioni durature. Il contante messo a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato non può essere trasferito al Soggetto Interessato se non al temine dell'attività
previsto dal Contratto. Gli Strumenti Finanziari acquistati o messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato non possono essere destinati ad altre finalità prima del temine dell'attività previsto dal Contratto. Resta ferma l'applicazione dell'art. 132 del Tuf.
9. Gli Strumenti Finanziari acquistati (venduti) in esecuzione del Contratto, e quindi non quelli che eventualmente costituiscono la posizione iniziale, devono essere venduti (acquistati) sul Mercato entro il termine del Contratto, salvo la possibilità di chiusura delle medesime posizioni entro un periodo di tempo successivo al termine del Contratto, ove tale possibilità sia
prevista nel medesimo Contratto, rispettando le condizioni della presente prassi. Nel caso in cui l'attività sia posta in essere con Strumenti Finanziari o contante messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato, il Contratto può in alternativa prevedere il trasferimento degli stessi ad altro intermediario intestatario di un nuovo contratto di
liquidità. Il Soggetto Interessato che intende procedere di propria iniziativa alla risoluzione anticipata del Contratto ne dà notizia all'Intermediario con congruo anticipo, tenuto conto delle informazioni disponibili in merito alla dimensione delle posizioni aperte dallo stesso Intermediario e della liquidità del Mercato.
Le condizioni di indipendenza dell'Intermediario
10. L'Intermediario decide le operazioni su Strumenti Finanziari in modo indipendente. Il Soggetto Interessato non deve fornire indicazioni specifiche sull'operatività, salvo per adempiere a quanto richiesto nel paragrafo 21. L'Intermediario non deve essere in rapporto di controllo con il Soggetto Interessato e deve decidere le operazioni di compravendita indipendentemente
da interessi, in relazione all'andamento delle quotazioni degli Strumenti Finanziari, del Soggetto Interessato o dei soggetti in rapporto di controllo con il Soggetto Interessato.
11. L'Intermediario deve essere organizzato in modo tale che le decisioni operative inerenti all'attività oggetto della prassi siano indipendenti dagli interessi connessi ai servizi e alle attività di investimento svolti e, in particolare, dagli ordini di negoziazione che l'Intermediario riceve dai clienti o che dispone per conto dei clienti (compresi gli eventuali
ordini di negoziazione che l'Intermediario riceve dal Soggetto Interessato al di fuori dei rapporti disciplinati dalla presente prassi) o per i conti propri, e viceversa.
12. Se effettuata con rischio per l'Intermediario, l'attività di sostegno della liquidità può essere svolta in modo non separato dall'attività posta in essere dallo stesso Intermediario in qualità di specialist sugli Strumenti Finanziari presso il Mercato nonché da quelle indicate al paragrafo 21 (programma di acquisto di azioni proprie effettuato
in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali prassi di mercato ammesse). Resta fermo quanto previsto nel paragrafo 6 in merito alla registrazione separata delle informazioni ivi indicate.
13. L'unità operativa dell'Intermediario incaricata di decidere l'operatività non deve ricevere dal Soggetto Interessato alcuna informazione privilegiata.
14. Le modalità di remunerazione dell'Intermediario devono essere coerenti con la finalità dell'attività, non devono alterare l'effettiva esposizione al rischio di ciascuna parte come definita nel Contratto e non devono incentivare l'Intermediario ad influenzare i prezzi o gli scambi. A titolo di esempio, non esaustivo, la mancanza di un tetto relativo al
controvalore massimo per le commissioni riferite a ciascuna operazione e all'intera attività non risulta coerente con le citate finalità.
Le condizioni operative
15. Sostenere la liquidità comporta l'inserimento nel Mercato di proposte di negoziazione con la continuità ritenuta necessaria così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e da evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.
16. Tendenzialmente, nel corso del rapporto il numero di Strumenti Finanziari acquistati deve essere pari a quello degli Strumenti Finanziari venduti. Pertanto, l'Intermediario deve chiudere le posizioni aperte non appena se ne presenti l'opportunità, ossia evitando di protrarre nel tempo le posizioni aperte, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di liquidità del
Mercato e del confronto tra i prezzi correnti e i prezzi di carico delle predette posizioni. Tutte le posizioni aperte su un Mercato devono essere chiuse nel medesimo Mercato. Eventuali incroci, con specifiche controparti, di proposte di negoziazione di segno opposto per quantitativi e/o prezzi predeterminati (c.d. pre-arranged trades) nonché operazioni fuori del mercato (c.d. blocchi)
non sono coperti dalla prassi, non concorrono ai fini della quantificazione delle posizioni aperte e, pertanto, ad essi non si applicano, tra l'altro, i limiti operativi e gli obblighi di trasparenza.
17. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato degli acquisti non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel Mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.
18. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato delle vendite non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel Mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.
19. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 17 e 18, le proposte di negoziazione inserite nel Mercato e le operazioni ivi concluse dallo stesso Intermediario al di fuori dell'attività di sostegno della liquidità sono valutate come "indipendenti" ove siano rispettate le condizioni di indipendenza indicate nei paragrafi 10, 11, 13 e 14. Non sono
"indipendenti" le proposte inserite e/o le operazioni concluse dall'Intermediario nell'ambito dell'eventuale svolgimento, in modo non separato, dell'attività di specialist sugli Strumenti Finanziari e/o di quelle attività connesse ad eventuali incarichi ricevuti in occasione di programmi di acquisto di azioni proprie effettuati in conformità alle
condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o di altre prassi di mercato ammesse (paragrafo 21).
20. Il numero di Strumenti Finanziari acquistati (venduti) su un Mercato in un giorno di negoziazione non deve essere superiore al 25% della media giornaliera di tali Strumenti Finanziari scambiati sul medesimo Mercato nei 20 giorni di negoziazione precedenti. Il limite del 25% può essere superato nei seguenti casi:
a) in specifiche ed eccezionali giornate, allo scopo esclusivo di sostenere la liquidità, a fronte della sussistenza di una straordinaria pressione in acquisto o in vendita sugli Strumenti Finanziari;
b) per un periodo di tempo comunque breve, ove sussistano condizioni di estrema illiquidità nel Mercato, fermo restando che in tale caso non può essere superato il limite del 50% della citata media;
c) in presenza di generali condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni, riconducibili ad eventi eccezionali, per un periodo di tempo limitato indicato con provvedimento della Consob.
21. Nel caso in cui sia in corso un programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali prassi di mercato ammesse, il numero di Strumenti Finanziari acquistati dall'Intermediario da considerare ai fini dei limiti quantitativi indicati al paragrafo 20 include quello degli Strumenti Finanziari
acquistati dal Soggetto Interessato nell'ambito dei predetti programmi di acquisto. A tal fine il Soggetto Interessato conferisce le necessarie istruzioni all'Intermediario prima dell'inizio delle negoziazioni sul Mercato.
22. Durante le fasi di asta, ed in particolare durante quella di chiusura, l'Intermediario deve fare attenzione affinché i suoi ordini non esercitino un'influenza decisiva sul prezzo.
23. L'Intermediario non deve operare:
- nel caso di IPO o di offerte sul mercato secondario, nei periodi in cui può avere luogo l'attività di stabilizzazione di cui all'art. 8, paragrafi (2) e (3), del regolamento CE n. 2273/2003;
- nel caso di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, dalla data di annuncio dell'offerta al termine del periodo di adesione; è consentito tuttavia all'Intermediario aderire all'offerta mediante consegna dei titoli acquistati nel corso dell'attività.
La trasparenza in merito al Contratto e all'operatività
24. In occasione della conclusione del Contratto il Soggetto Interessato deve comunicare senza indugio al pubblico:
- l'avvenuta conclusione del Contratto;
- la data di inizio dell'attività di sostegno della liquidità;
- i dati identificativi dell'Intermediario e, qualora le regole del Mercato mettano a disposizione degli intermediari membri del Mercato il codice identificativo dell'intermediario che inserisce le proposte di negoziazione nel c.d. book di negoziazione, i dati identificativi dell'eventuale intermediario membro del Mercato incaricato dall'Intermediario per l'esecuzione
delle operazioni;
- i Mercati sui quali viene posta in essere l'attività;
- nel caso in cui l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato,
a) il numero degli Strumenti Finanziari e/o l'ammontare del contante messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato,
b) i limiti massimi per le posizioni aperte previsti al paragrafo 7;
- altre eventuali condizioni rilevanti del Contratto (possono non essere indicate le condizioni economiche e la durata del periodo di svolgimento dell'attività).
25. Qualsiasi variazione delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 24 deve essere resa pubblica senza indugio.
26. Nel caso in cui l'attività sia svolta con Strumenti Finanziari di proprietà del Soggetto Interessato, l'Intermediario deve stabilire una procedura per l'immediata comunicazione al Soggetto Interessato delle operazioni effettuate, affinché questi possa adempiere agli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob previsti dalla disciplina vigente.
27. Nei casi, diversi da quello indicato nel paragrafo 26, in cui l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato, l'Intermediario comunica al Soggetto Interessato entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre il numero e il controvalore degli Strumenti Finanziari sia acquistati sia venduti nel trimestre in ciascun Mercato nonché il numero di Strumenti
Finanziari che rappresentavano la posizione complessivamente aperta all'inizio e alla fine del trimestre in ciascun Mercato. Il Soggetto Interessato pubblica senza indugio le informazioni ricevute.
28. Le informazioni di cui ai paragrafi 24, 25 e 27 sono trasmesse al pubblico con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.
29. Il Contratto deve essere trasmesso senza indugio alla Consob, anche in occasione di qualsiasi variazione. Il Soggetto Interessato comunica contemporaneamente alla società di gestione del Mercato la durata del Contratto, l'identità dell'eventuale soggetto incaricato dall'Intermediario per l'esecuzione delle operazioni sul Mercato nonché il limite massimo
per le posizioni aperte in acquisto o in vendita indicato al paragrafo 7.
Prassi di mercato ammessa n. 2
Prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli
Descrizione della prassi
Definizioni
1. Ai fini della presente prassi si intendono per:
a) Azioni: le azioni dell'Emittente ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) Emittente: l'emittente o le controllate dell'emittente che acquistano le Azioni;
c) Intermediario incaricato: l'intermediario incaricato dall'Emittente di coordinare il programma di acquisto di Azioni in piena indipendenza e senza essere influenzato dall'Emittente per quanto riguarda il momento degli acquisti.
Finalità
2. La prassi consente all'Emittente, direttamente o indirettamente, o all'Intermediario incaricato di procedere all'acquisto di Azioni nei mercati regolamentati affinché l'emittente possa conservarle e disporne per:
a) l'eventuale impiego delle Azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse dello stesso Emittente;
b) adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su Azioni o Azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori del medesimo Emittente ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società dallo stesso controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di Azioni ai soci.
3. Le finalità della prassi devono risultare coerenti con i piani predisposti dall'Emittente.
4. Qualora la detenzione delle Azioni risulti non più necessaria, l'Emittente può destinare le stesse:
a) ad una delle finalità di cui all'art. 3 del regolamento CE n. 2273/2003 (riduzione del capitale; adempimento ad obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, ovvero da programmi di assegnazione di opzioni su azioni o da altri programmi di assegnazione di azioni a favore di dipendenti dell'emittente o di una società
collegata);
b) ad una diversa finalità coperta dalla presente prassi o da altra prassi di mercato ammessa;
c) alla vendita, che non è coperta dalla presente prassi e deve essere effettuata minimizzando l'impatto sul mercato, avendo dovuto riguardo alle condizioni prevalenti nel mercato.
Le condizioni operative
5. L'Emittente e l'Intermediario incaricato, in relazione alle operazioni poste in essere nell'ambito della presente prassi, devono rispettare le condizioni e le restrizioni previste dagli artt. 5 e 6 del regolamento CE n. 2273/2003.
6. Le vendite di Azioni consentite ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) e b), del regolamento CE n. 2273/2003 non devono comunque risultare in contrasto con la finalità di incrementare il quantitativo di Azioni da destinare al "magazzino" entro il periodo stabilito per la durata del programma.
7. Nel caso in cui sia in corso un programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali altre prassi di mercato ammesse, il numero di Azioni acquistate da considerare ai fini dei limiti quantitativi indicati al paragrafo 5 include quello delle azioni acquistate nell'ambito dei predetti programmi di
acquisto e di altre prassi di mercato. A tal fine l'Emittente conferisce prima dell'inizio delle operazioni le necessarie istruzioni all'eventuale Intermediario incaricato.
8. Il numero delle Azioni acquistate può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 5 del regolamento CE n. 2273/2003 in presenza di generali condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni, riconducibili ad eventi eccezionali, per un periodo di tempo limitato indicato con provvedimento della Consob.
Le condizioni relative alle informazioni
9. L'Emittente, in relazione alle operazioni poste in essere nell'ambito della presente prassi, deve rispettare gli obblighi di informazione previsti dall'art. 4 del regolamento CE n. 2273/2003, includendo nell'apposito comunicato che precede l'inizio delle negoziazioni anche il quantitativo di Azioni da acquistare per ciascuna finalità indicata al paragrafo 2. Ogni
modifica del citato quantitativo deve essere senza indugio comunicata al pubblico.
10. La decisione, indicata al paragrafo 4, di destinare ad altra finalità le Azioni acquistate nell'ambito della prassi, deve formare oggetto senza indugio di informazione al pubblico.
11. Le informazioni che l'Emittente deve pubblicare ai sensi dei precedenti paragrafi 9 e 10 sono diffuse con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.
12. L'Emittente e l'Intermediario incaricato devono scambiarsi le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di pubblicazione previsti dalla presente prassi.
13. L'Emittente o l'eventuale Intermediario incaricato devono mantenere registrazione delle informazioni attinenti agli ordini conferiti o immessi sul mercato, alle operazioni concluse nonché alla finalità della prassi cui rispondono tali ordini ed operazioni.
Le condizioni relative all'indipendenza
14. Gli acquisti delle Azioni sono effettuati dall'Emittente o dall'Intermediario incaricato. Nel caso in cui le operazioni di acquisto delle Azioni non siano effettuate da un Intermediario incaricato, l'Emittente deve stabilire efficaci misure organizzative interne che impediscano l'accesso a informazioni privilegiate da parte della funzione responsabile
dell'operatività.
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Note:
1. Il paragrafo 2.6 del citato documento CESR afferma che "It should be emphasised that accepted market practices in no way constitute safe harbours similar to those provided by Articles 7 and 8 of the Directive (which deal with share buybacks and stabilisation). The intention of the accepted market practice concept is to
avoid the penalising of behaviours which would constitute market manipulation under the effect based definition of market manipulation in Article 1(2)(a) of Directive 2003/6/EC, as under certain conditions such behaviours might be justified. However, to benefit from the defence provided, in addition to the transaction/order to trade conforming with an accepted market practice, the person
who entered into the transaction or issued the order to trade must establish that their reasons for so doing are legitimate. In the absence of a legitimate purpose the accepted market practice defence would not be available".
2. L'art. 3 del regolamento CE 2273/2003 prevede che possono beneficiare della regola di cui all'art. 8 della direttiva 2003/6/CE quei programmi di riacquisto di azioni proprie che hanno "come esclusivo obiettivo quello di ridurre il capitale dell'emittente (in valore o in numero di azioni) o di adempiere alle
obbligazioni derivanti: a) da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari; o b) da programmi di assegnazione di opzioni su azioni o da altri programmi di assegnazione di azioni a favore dei dipendenti dell'emittente o di una società collegata".