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Delibera n. 12175

Regolamento di attuazione dell'art. 2, co. 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di operatori incaricati di svolgere la valutazione del merito di credito nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 30 aprile 199, n. 130;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 130 del 1999 in cui è previsto che la Consob stabilisce con proprio regolamento i requisiti di professionalità e indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano alle operazioni stesse;

D E L I B E R A:

E' adottato il regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di operatori incaricati di svolgere la valutazione del merito di credito nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Il regolamento consta di 4 articoli.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale # (1) e nel Bollettino della Consob.

Roma, 2 novembre 1999

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

*  *  *

Art. 1
(Fonti normative e definizioni)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130

2. Nel presente regolamento si intendono per

a) Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;b) legge n. 130/1999: la legge 30 aprile 1999, n. 130.

Art. 2
(Requisiti di professionalità)

1. Gli operatori incaricati di svolgere la valutazione del merito di credito nelle operazioni disciplinate dalla legge n. 130/1999 devono essere costituiti in forma societaria e essere organizzati in modo che:

a) alla formulazione del giudizio sul merito di credito concorrano persone che abbiano maturato un'esperienza direttiva non inferiore a 3 anni in società o strutture aziendali specializzate nella valutazione dei crediti;b) sia prevista, per ciascuna fase in cui si articola la valutazione e per i relativi aggiornamenti, l'utilizzazione di procedure predeterminate e conformi alle prassi internazionali, che assicurino la riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti;c) siano predisposti supporti tecnici e dotazioni di personale adeguati in relazione alla procedure utilizzate ed agli incarichi che si stima di svolgere in ciascun anno.

2. I requisiti previsti dal comma 1 si considerano posseduti dagli operatori attivi nei mercati dell'Unione Europea da almeno tre anni nell'attività di valutazione del merito di credito alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3
(Indipendenza)

1. La valutazione del merito di credito nelle operazioni disciplinate dalla legge n. 130/1999 non può essere effettuata da operatori che:

a) controllano o sono controllati da uno dei soggetti che partecipano all'operazione; b) sono controllati dal medesimo soggetto che controlla uno dei soggetti che partecipano all'operazione; c) sono collegati ad uno dei detti soggetti.

2. Il prospetto informativo contiene indicazioni circa i rapporti di partecipazione al capitale che intercorrono tra l'operatore incaricato della valutazione del merito di credito, gli altri soggetti che partecipano all'operazione ed i soggetti che rispettivamente li controllano e ne sono controllati.

3. Le situazioni di controllo e di collegamento sono definite in base al disposto, rispettivamente dell'art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2359, comma 3, del codice civile. Per soggetti che partecipano all'operazioni si intendono: il soggetto cedente, la società per la cartolarizzazione dei crediti, i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento e gli altri soggetti che eventualmente partecipano all'operazione a garanzia del pagamento dei debiti ceduti.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


1. Vedi Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 del 17.11.1999.

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