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Codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob (stabilito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 concernente la Camera di Conciliazione e di Arbitrato presso la Consob, la "Camera", adottato dalla Camera con delibera n. 2 del 10 febbraio 2010 e approvato dalla Consob con delibera n. 17205 del 4 marzo 2010) (1)

 

INDICE:

Titolo I - Regole deontologiche
Articolo 1 - Finalità

Titolo II - Regole deontologiche comuni per il conciliatore e l’arbitro
Articolo 2 - Indipendenza e imparzialità
Articolo 3 - Correttezza e lealtà
Articolo 4 - Professionalità e operosità
Articolo 5 - Riservatezza
Articolo 6 - Efficienza ed economicità

Titolo III - Regole deontologiche particolari per il conciliatore e l’arbitro
Articolo 7 - Regole particolari per il conciliatore
Articolo 8 - Regole particolari per l’arbitro

Titolo I
Regole deontologiche

Articolo 1
(Finalità)

1. Il conciliatore e l’arbitro esercitano la propria attività in autonomia e indipendenza, nel rispetto, oltre che della legge e del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, del presente codice.

2. Le regole deontologiche sono finalizzate ad assicurare l’osservanza dei principi di indipendenza, imparzialità, correttezza, lealtà, professionalità, operosità, riservatezza, efficienza ed economicità nello svolgimento delle attività dei conciliatori e degli arbitri e concorrono alla tutela dei diritti delle parti dei relativi procedimenti.

3. La Camera vigila sul rispetto del presente codice anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, comma 3 e 6, comma 3, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008.

Titolo II
Regole deontologiche comuni per il conciliatore e l’arbitro

Articolo 2
(Indipendenza e imparzialità)

1. Il conciliatore e l’arbitro, nello svolgimento della loro attività:

a) rifiutano la nomina o interrompono lo svolgimento delle funzioni, informandone tempestivamente la Camera, ogniqualvolta ritengano di subire o di poter subire condizionamenti in ordine a un neutrale svolgimento dell’incarico;

b) non accettano altri incarichi né svolgono attività che, per la natura, la fonte o le modalità di conferimento, possano in concreto condizionarne l’indipendenza;

c) garantiscono e difendono con la propria coscienza l’indipendente esercizio delle loro funzioni da ogni tipo di pressione, diretta o indiretta;

d) valutano senza pregiudizio i fatti della controversia, esaminando con scrupolo gli argomenti prospettati dalle parti e gli atti del procedimento e interpretando le norme da applicare con obiettività;

e) ispirano il proprio comportamento a imparzialità e curano di rispecchiarne l’immagine anche all’esterno;

f) evitano ogni possibile situazione di conflitto di interessi.

2. Il conciliatore e l’arbitro comunicano tempestivamente alla Camera qualsiasi circostanza, fatto o rapporto suscettibile di incidere sulla loro indipendenza e imparzialità.

Articolo 3
(Correttezza e lealtà)

1. Il conciliatore e l’arbitro:

a) tengono con la Camera e con le parti un rapporto corretto e leale nonché rispettoso della diversità dei ruoli svolti;

b) non accettano compensi diversi da quelli previsti per l’incarico conferito e non si avvalgono del loro ruolo per ottenere benefici o privilegi;

c) valutano con obiettività e rigore l’esistenza di situazioni di possibile astensione per motivi di opportunità;

d) informano le parti dei contenuti del presente codice nel loro primo incontro;

e) invitano i terzi incaricati di collaborare nel procedimento ad attenersi ai principi contenuti nel presente codice.

Articolo 4
(Professionalità e operosità)

1. Il conciliatore e l’arbitro assolvono i compiti loro affidati con diligenza, sollecitudine e professionalità, riservando agli affari trattati l’attenzione e il tempo necessari, quali che siano la tipologia e il valore delle controversie.

2. Essi curano la formazione continua e l’aggiornamento nelle materie attinenti alle controversie trattate anche attraverso la partecipazione ai corsi all’uopo organizzati o accreditati dalla Camera.

Articolo 5
(Riservatezza)

1. Il conciliatore e l’arbitro sono tenuti al segreto sulle notizie acquisite per ragioni del loro ufficio o per le funzioni esercitate e non devono utilizzarle in maniera indebita, astenendosi da comportamenti che possano influire sullo svolgimento o sull’esito di altre controversie.

Articolo 6
(Efficienza ed economicità)

1. Il conciliatore e l’arbitro conducono i procedimenti ispirandosi a criteri di efficienza ed economicità e procurano che le relative spese non eccedano quelle necessarie.

2. Il conciliatore e l’arbitro informano preventivamente le parti delle spese del procedimento eccedenti in misura significativa quelle inizialmente prevedibili.

Titolo III
Regole deontologiche particolari per il conciliatore e l’arbitro

Articolo 7
(Regole particolari per il conciliatore)

1. Il conciliatore:

a) accetta la nomina conferitagli solo quando sia qualificato per la definizione della controversia per la quale è stato designato;

b) si assicura, al primo incontro di conciliazione, che le parti abbiano compreso:

- la natura, le finalità, gli oneri e i vantaggi della procedura di conciliazione;

- il loro ruolo e quello del conciliatore;

- gli obblighi di riservatezza a loro carico e quelli a carico del conciliatore;

c) prepara gli incontri di conciliazione studiando la controversia e la documentazione prodotta dalle parti, accertando che le parti o i loro rappresentanti abbiano i poteri necessari per concludere un eventuale accordo e stabilendo tempi e modi degli incontri che consentano l’osservanza dei principi generali stabiliti per la procedura;

d) accerta che il proprio domicilio o quello diverso scelto di comune accordo con le parti sia idoneo a consentire un ordinato, riservato e sereno svolgimento degli incontri di conciliazione;

e) conduce la procedura di conciliazione con autorevolezza, applicando le tecniche di composizione dei conflitti e creando un clima di dialogo e di fiducia con le parti, e si adopera per far loro raggiungere un accordo soltanto fino a quando sia manifesto che tale obiettivo non sia conseguibile;

f) si comporta con lealtà nei confronti delle parti, evitando di compiere atti che possano essere o apparire ad esse discriminatori e di esercitare la sua influenza a favore di una di loro;

g) ascolta attentamente, nel corso degli incontri, le dichiarazione delle parti e acquisisce, anche rivolgendo loro domande, ogni documento e informazione utili sulla controversia, sui punti di vista, sulle pretese e aspettative di ciascuna parte nonché sui loro reciproci rapporti, al fine di individuare soluzioni idonee a comporre la controversia;

h) impiega, nei colloqui con le parti, un linguaggio comprensibile a entrambe;

i) si assicura che le parti si determinino con sufficiente grado di consapevolezza e che siano avvertite della possibilità di adire comunque l’Autorità giudiziaria in caso di mancata conciliazione della controversia;

j)  redige, con tempestività e sentite le parti, i documenti conclusivi della procedura di conciliazione.

Articolo 8
(Regole particolari per l’arbitro)

1. L’arbitro:

a) si comporta con riserbo, assicurando l’ordinato svolgimento del giudizio e cura la segretezza della camera di consiglio;

b) evita, in ogni fase del procedimento, contatti unilaterali e scambi di opinioni personali con singole parti o con i loro difensori;

c) non influenza il divisamento delle parti nel rappresentare loro la possibilità o l’opportunità di una conciliazione della controversia, mostrando di aver maturato un convincimento sull’esito del procedimento;

d) evita qualsiasi atteggiamento non collaborativo o ostruzionistico nell’ambito del collegio arbitrale, garantendo una fattiva partecipazione alla fase di deliberazione del lodo;

e) assicura, in fase di redazione delle motivazioni dei provvedimenti, anche collegiali, che siano valutati adeguatamente i fatti e le ragioni prospettati dalle parti e che siano rappresentate fedelmente le argomentazioni della decisione;

f) evita che nei verbali e nei lodi siano inserite espressioni offensive o irriguardose.

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Nota:

1. La delibera e l'annesso codice deontologico sono pubblicati nella G.U. n. 67 dell 22.3.2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010.

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