Legge 7 giugno 1974, n. 216: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari"(1)
ART. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, nel seguente testo:
Art. 1
1. E' istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.
2. La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
3. La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso(1bis). Essi durano in carica
cinque anni e possono essere confermati una sola volta(2). Le disposizioni degli articoli 1 e 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14(3), si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone
designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.
5. Il presidente ed i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, nè essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci, revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici
pubblici di qualsiasi natura, nè essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
6. Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.
7. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro(4). La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.
8. La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari(5); quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere(6), nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato(7).
9. ...omissis...(7bis) I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda
formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.
10. Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.
11. ...omissis...(8)
12. Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministro
del tesoro può formulare le proprie valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresì il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
13. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.
14. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con
il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano, in
materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14(9). Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della
Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica(10).
Art. 2(11)
1. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la borsa.
2. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità(12).
3. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme
per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili.
4. Il regolamento di cui all’articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate dalla Commissione. Per
il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente, un segretario generale(13).
5. Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione.(14).
6. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.
7. L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati(15).
8. La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità (...omissis...)(16).
9. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
10. ...omissis...(17) La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni.
Artt. 3-5
...omissis...(18)
Art. 6
1. L'articolo 2359 del codice civile è sostituito dai seguenti: ...omissis...
Art. 7
1. Dopo l'articolo 2369 del codice civile è aggiunto il seguente: «Articolo 2369-bis... omissis ...
Art. 8
1. L'articolo 2372 del codice civile è sostituito dal seguente: ...omissis...
Art. 9
1. Dopo l'articolo 2420 del codice civile è aggiunto il seguente: «Articolo 2420-bis»... omissis ...
2. ...omissis...(19)
3. ...omissis...(20)
Art. 10
1. All'articolo 2424 del codice civile il numero 13) è sostituito dal seguente: ...omissis...
Art. 11
1. Dopo l'articolo 2425 del codice civile è aggiunto il seguente: «Articolo 2425-bis» ...omissis...
Art. 12
1. Dopo l'articolo 2429 del codice civile è aggiunto il seguente: «Articolo 2429-bis» ...omissis...
Art. 13
1. L'articolo 2441 del codice civile è sostituito dal seguente: ...omissis...
2. ...omissis...(21)
Artt. 14-18
...omissis...(22)
Art. 19
...omissis...(23)
Art. 20
(1). ...omissis...(24)
(2)1. ...omissis... (25)
(3) 2. Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, né quelle degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(4) 3. ...omissis ...(26)
(5) 4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(6) 5. ...omissis...(27)
(7) 6. ...omissis...(28)
(8) 7. Ricorrendo le condizioni stabilite nell'articolo 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, è ridotta al dieci per cento ed è applicata a titolo d'imposta(29).
(9) 8. Per il versamento all'esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 ed 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 21
1. Nella prima applicazione del presente decreto i termini per le comunicazioni e dichiarazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa scadono nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina dei componenti la Commissione stessa.
2. Le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, per le materie contemplate dalle lettere g) ed h) dell'articolo 3, fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale di nomina della Commissione nazionale per le società e la borsa; continuano altresì ad
applicarsi, per le materie indicate nelle lettere e) ed f) dell'articolo 3, fino a quando non siano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Art. 22
1. Le disposizioni dell'articolo 4, numeri 1), 2) e 3), e degli articoli 7 e 8 si applicano per le assemblee che saranno convocate dopo il 30 settembre 1974.
2. Le disposizioni dell'articolo 9 si applicano per le obbligazioni convertibili in azioni la cui emissione sarà deliberata dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le disposizioni dell'articolo 4, n. 4), e degli articoli 10, 11 e 12 si applicano a decorrere dagli esercizi sociali che avranno inizio dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 23
1. E' riaperto con effetto dal 1^ gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1977 il termine stabilito con l'articolo 35 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella L. 2 ottobre 1942, n. 1251(30).
Art. 24
1. Per sopperire agli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente decreto, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito annualmente l'importo dello stanziamento da iscrivere in bilancio.
2. All'onere derivante dal presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in 500 milioni di lire, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 2
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il 31 marzo 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il
parere, da esprimersi entro il 45^ giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dai Presidenti delle rispettive assemblee:
a) disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a disciplinare, nei confronti delle società le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di legge, mediante attribuzione di tali
funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, a società di revisione designate dall'assemblea dei soci fra le società di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, l'idoneità tecnica delle società di
revisione e la loro indipendenza. Potranno essere previsti effetti legali della certificazione. Alle società di revisione sarà attribuito altresì il compito di esprimere parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto d'opzione, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni nel caso di fusione e
sulla congruità delle valutazioni dei conferimenti in natura. Saranno previste sanzioni penali nei confronti degli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società di revisione per il non corretto esercizio delle funzioni(31);
b) disposizioni relative al conto dei profitti e delle perdite e alla relazione degli amministratori per le società e gli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 sub articolo 1 della presente legge, che svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di
titoli pubblici o privati o che svolgano altre particolari attività(32);
c) disposizioni dirette a coordinare con le attribuzioni della Commissione le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, provvedendo a trasferire alla Commissione la titolarità dei poteri e correlative facoltà di decentramento, delle attribuzioni sinora spettanti in materia alle camere di commercio e
alle autorità locali di borsa, dettando le relative norme di attuazione(33);
d) disposizioni dirette a coordinare con le forme di controllo ed ispezione previste dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, nel testo risultante dall'articolo 1 della presente legge, quelle della legislazione vigente, in modo da evitare, in particolare, duplicazioni ed interferenze con le disposizioni per la difesa del risparmio e l'esercizio della funzione creditizia, nonché
quelle relative alle attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali.
___________________________
NOTE:
1. Il D.L. n. 95/74 è pubblicato nella G.U. n. 94 del 9.4.1974, con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 98 del 13.4.1974. La legge di conversione (n. 216/74) è pubblicata nella G.U. n. 149 dell'8.6.1974.
1 -bis L'art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente, i membri della Commissione.
2. L’art. 47-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31 (pubblicata nel S.O. n. 47/L alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29.2.2008) ha modificato a sette anni (senza possibilità di riconferma) la durata in carica dei membri della Commissione. Di seguito si riporta il sopracitato articolo:
«Art. 47-quater (Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti) - 1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli
incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.».
3. L. 24.1.1978, n. 14: «Art. 1 - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto
dalla presente legge. Art. 2 - 1. Il parere parlamentare è espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (... omissis ...) - Art. 3 - L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai
regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. Art. 4 - 1. La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso
di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. 2. La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti
in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati. Art. 6 - 1. Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe
le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. 2. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La
conferma non può essere effettuata per più di due volte. Art. 7 - Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei
Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di
Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo. Art. 8 - 1. Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui
all'articolo 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione: 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7; 2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; 3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali,
di tutti i propri redditi. 2. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. 3. Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata,
importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti».
4. V., peraltro, L. 23.12.1994, n. 724 (art. 40).
5. V. regolamento Consob n. 8674 del 16.11.1994 e successive modifiche ed integrazioni.
6. V. regolamento Consob n. 13859 del 4.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni.
7. V. regolamento Consob n. 10359 dell'11.12.1996.
7bis. Periodo soppresso con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. Comma abrogato dall'art. 214, lett. s), D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.
9. V. nota n. 2.
10. Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4.6.1985, n. 281.
11. Articolo integralmente sostituito dapprima dall'art. 1, L. 30.4.1981, n. 175 e, successivamente, dall'art. 2, L. n. 281/85. A fronte delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione di personale della Consob è stata in prosieguo progressivamente incrementata con il D.L. 5.6.86, n. 233 (convertito nella L. 1.8.1986, n.
430), con la L. 23.6.88, n. 230, e con il D.L. 30.12.91, n. 417 (convertito nella L. 6.2.92, n. 66). La dotazione del personale è stata aumentata dapprima a 450 unità dalla L. n. 662 del 23.12.1996 (art. 2, co. 186) e poi a 600 unità dalla L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria). V. anche L. 27.12.1997, n. 449 (art. 62), D.Lgs. 29.10.1999, n. 419 (art. 6) e D.L.
14.3.2005, n. 35, convertito in L. 14.5.2005, n. 80 (art. 2, co. 4-duodecies ).
12. L'attuale dotazione organica è di 615 unità. V. nota precedente.
13. Comma così sostituito dall’art. 7, d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 (c.d. decreto Pinza) e poi modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
14. L’art. 3 della L. n. 281/1985 prevede che: "La disposizione concernente la maggioranza qualificata per le deliberazioni relative agli incarichi e alle qualifiche dirigenziali, previste dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto‑legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge, si applica per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.". Comma così modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
15. V. anche L. 27.12.1997, n. 449 (art. 62), D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (art. 197), D.Lgs. 20.10.1999, n. 419 (art. 6) e L. 28.12.2005, n. 262 (art. 28).
16. Comma dapprima modificato con la L. n. 230/88 e poi con il D.L. n. 417/91, convertito nella L. n. 66/92 (art. 9- quater). La L. 23.12.1996, n. 662 (art. 2, co. 186) ha previsto che il numero dei posti a contratto sia periodicamente determinato dalla Consob. V. anche D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito in L. 14.5.2005, n. 80
(art. 2, co. 4-undecies). Il termine indicato nella L. n. 80/2005 è stato prorogato al 15 novembre 2007 dall’art. 7 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 (c.d. decreto Pinza). Comma così modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
17. Il primo e secondo periodo dell'art. 2 sono stati abrogati dall'art. 214, lett. s), D.Lgs. n. 58/98.
18. Articoli abrogati dall'art. 214, lett. s), D.Lgs. n. 58/98.
19. Comma abrogato dall'art. 214, lett. s), D.Lgs. n. 58/98.
20. Comma abrogato dall'art. 12 della L. 2.12.1975, n. 576.
21. Comma abrogato dall'art. 214, lett. s), D.Lgs. n. 58/98.
22. Articoli abrogati dall'art. 214, lett. s), D.Lgs. n. 58/98.
23. Articolo abrogato dall'art. 66, D.Lgs. 23.6.1996, n. 415.
24. Comma abrogato dall'art. 5, L. 16.12.1977, n. 904.
25. Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461.
26. Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461.
27. Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461.
28. Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461.
29. Detta ritenuta è stata elevata al 12,50 per cento dalla L. 27.2.1985, n. 49 (art. 23).
30. Il termine previsto dal presente articolo è stato riaperto al 31.5.1982, dalla L. 29.5.1982, n. 297 (art. 5).
31. V. d.P.R. 31.3.1975, n. 136, successivamente abrogato dall'art. 214, lett. t), D.Lgs. n. 58/98.
32. V. d.P.R. 31.3.1975, n. 137, successivamente abrogato, lett. u), D.Lgs. n. 58/98.
33. V. d.P.R. 31.3.1975, n. 138, successivamente abrogato, a eccezione degli artt. 16 e 18, dall'art. 214, lett. v), D.Lgs. n. 58/98.