[abrogata dal 30 giugno 2010]
Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio(adottate con delibera n. 14015 del 1° aprile 2003 e successivamente modificate con delibera n. 14462 del 9 marzo 2004)(•)
[la presente delibera è abrogata dal 30 giugno 2010 dalla delibera n. 17297 del 28 aprile 2010]
INDICE
Art. 1 - (Definizioni)
Art. 2 - (SIM)
Art. 3 - (Banche italiane)
Art. 4 - (Agenti di cambio)
Art. 5 - (Imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali)
Art. 6 - (Imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali)
Art. 7 - (Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali)
Art. 8 - (Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)
Art. 9 - (Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)
Art. 10 - (Società di gestione del risparmio)
Art. 11 - (Sicav)
Art. 12 - (Intermediari finanziari)
Art. 13 - (Invio delle comunicazioni)
Art. 14 - (Disposizioni transitorie)
Art. 15 - (Entrata in vigore)
ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6
Allegato n. 7
Allegato n. 8
Allegato n. 9
Allegato n. 10
Allegato n. 11
Allegato tecnico
___________________________
nota:
(•) La delibera n. 14015 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 108 del 12.5.2003. La delibera n. 14462 è pubblicata nella G.U. n. 64 del 17.3.2004, essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14462 ha dettato una disciplina transitoria che di seguito si riporta:
II. I dati previsti dagli allegati n. 4 e n. 5 alla presente delibera, relativi alle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa, sono trasmessi entro il 30 giugno 2004, con le modalità di cui all'13, comma 1, della delibera n. 14015 del 1° aprile 2003.
III. Le SGR e le SICAV trasmettono, entro il 30 giugno 2004, con le modalità di cui all'art.13, comma 1, della delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, i dati relativi agli esponenti aziendali di cui all'allegato n. 2 alla presente delibera, in carica alla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 1
(Definizioni)
1. Nelle presenti disposizioni l'espressione:
a)"decreto legislativo n. 58/1998" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b)"decreto legislativo n. 415/1996" indica il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
c)"regolamento Consob n. 11522/1998" indica il regolamento approvato con delibera della Consob n. 11522 del 1 luglio 1998;
d)"regolamento Consob n. 11971/1999" indica il regolamento approvato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
e)"servizi di investimento" indica i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso decreto legislativo n. 58/1998;
f)"SIM" indica le società di intermediazione mobiliare, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;
g)"banche italiane" indica le banche italiane autorizzate ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
h)"agenti di cambio" indica i soggetti iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998;
i)"intermediari finanziari" indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.
Art. 2
(SIM)
1. Alle SIM si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
a) Segnalazioni periodiche di vigilanza
Le SIM inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico.
b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
Le SIM inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.
c) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto
Le SIM trasmettono il verbale delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di fusione e scissione societaria entro 30 giorni dalla data di adozione.
Non appena siano disponibili, le SIM inviano, gli atti di fusione e di scissione nonché con riferimento a tutte le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.
d) Elenco dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate
Le SIM inviano secondo lo schema di cui all'allegato 1, l'elenco dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni.
L'elenco riferito alla data del 30 giugno è inviato entro il 31 luglio dello stesso anno, mentre quello riferito alla data del 31 dicembre deve essere inoltrato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
e) Esponenti aziendali
Le SIM comunicano entro 30 giorni le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (1) nonché le nomine e le cessazioni dei direttori generali.
Non appena possibile, le SIM integrano le suddette comunicazioni con la trasmissione del verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e onorabilità nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di
cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468 (2). Al verbale è unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 del regolamento Consob n. 11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998. Con riguardo alla
sussistenza dei requisiti di onorabilità, gli obblighi di trasmissione in esame si applicano anche nel caso di conferma nella carica di amministratori e sindaci.
Le SIM comunicano altresì entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle funzioni aziendali.
A tali fini si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n.2.
f) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile
Le SIM inviano con cadenza annuale, entro il 31 marzo, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento della Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni.
Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le SIM comunicano tale circostanza.
g) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno
Le SIM inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto delle valutazione espresse dalla società di revisione in merito all'affidabilità dei
controlli interni, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le SIM allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6 del regolamento Consob n.
11522/1998.
h) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione
Le SIM inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione
deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le SIM allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 59, comma 4 del regolamento Consob n.11522/1998.
i) Composizione dei portafogli gestiti
Le SIM comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.
A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.
l) Deleghe gestionali
Le SIM che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.
m) Convenzioni con intermediari
Le SIM comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.
Le SIM comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e di offerta fuori sede secondo lo schema di cui di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né
per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).
Le SIM comunicano nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che
svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse SIM. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.
n) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari
Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.
o) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione
di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
p) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.
q) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento
Le SIM comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento Consob n. 11522/1998.
Art. 3
(Banche italiane)
1. Alle banche italiane si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati, che incombono anche sulle Poste Italiane s.p.a..
a) Segnalazioni periodiche di vigilanza
Le banche italiane si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative all'attività di intermediazione mobiliare integrate nella "Matrice dei conti".
La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni.
b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
Le banche italiane inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.
c) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto
Le banche italiane trasmettono il verbale delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché di fusione e scissione societaria, entro 30 giorni dalla data di adozione Le banche italiane inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonché, con riferimento a tutte le delibere di modifica dell' atto costitutivo e dello
statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.
d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento
Le banche italiane inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento (3).
La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.
Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le banche comunicano tale circostanza.
e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno
Le banche italiane inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto, ove presenti, delle valutazioni espresse dalla società di revisione in merito
all'affidabilità del sistema dei controlli interni, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le banche allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio
sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6 del regolamento Consob n.11522/1998.
f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione
Le banche italiane inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La
relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le banche allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 59, comma 4 del regolamento Consob n.11522/1998.
g) Composizione dei portafogli gestiti
Le banche italiane comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.
A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.
h) Deleghe gestionali
Le banche italiane che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.
i) Convenzioni con intermediari
Le banche italiane comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.
Le banche italiane comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e
trasmissione di ordini).
Le banche italiane, comunicano nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con
intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse banche. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.
l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari
Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.
m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di
prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.
o) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento
Le banche italiane comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.
Art. 4
(Agenti di cambio)
1. Agli agenti di cambio si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
a) Segnalazioni di vigilanza
Gli agenti di cambio rimangono soggetti agli obblighi di inoltro delle segnalazioni periodiche di vigilanza previsti dalle disposizioni vigenti.
b) Bilancio
Gli agenti di cambio inviano il bilancio di esercizio entro 30 giorni dal rilascio del relativo giudizio da parte della società di revisione, unitamente a tale giudizio.
c) Relazione concernente l'organizzazione e le procedure interne
Gli agenti di cambio inviano entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio una relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento. La relazione contiene altresì l'organigramma dello studio al 31 dicembre precedente, con l'indicazione nominativa dei dipendenti e dei collaboratori, e descrive l'attività di controllo interno svolta nell'anno solare
precedente.
d) Composizione dei portafogli gestiti
Gli agenti di cambio comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.
A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.
e) Deleghe gestionali
Gli agenti di cambio che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.
f) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari
Gli agenti di cambio che svolgono l'attività di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.
g) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
Gli agenti di cambio che svolgono l'attività di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui
hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
h) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
Gli agenti di cambio che svolgono l'attività di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.
i) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento
Gli agenti di cambio comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.
l) Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione
Gli agenti di cambio comunicano tempestivamente il conferimento dell'incarico alla società di revisione e i contenuti dell'accordo nonché le motivazioni dell'eventuale revoca, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998.
Art. 5
(Imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di
investimento in Italia per il tramite di succursali)
1. Alle imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
a) Segnalazioni di vigilanza
Le imprese di investimento comunitarie operanti in Italia per il tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico.
Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia per il tramite delle succursali.
b) Esponenti aziendali
Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro 30 giorni le nomine e le sostituzioni dei dirigenti e dei responsabili delle funzioni aziendali delle proprie succursali in Italia.
c) Recapito in Italia
Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro 30 giorni le variazioni del recapito in Italia delle proprie succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti.
d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento
Le imprese di investimento comunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia (4).
La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.
Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le imprese di investimento comunicano tale circostanza.
e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno
Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento comunitarie inviano entro 60 giorni dalla chiusura dell' esercizio la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per
l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.
f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione
Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento comunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma
4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10.
g) Composizione dei portafogli gestiti
Le imprese di investimento comunitarie comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell' esercizio in Italia tramite succursale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.
A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.
h) Deleghe gestionali
Le imprese di investimento comunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.
l) Convenzioni con intermediari
Le imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.
Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, svolta in Italia tramite succursale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è
dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).
Le imprese di investimento comunitarie comunicano, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società
di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini, che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse imprese di investimento. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.
l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari
Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.
m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei
promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni, i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.
o) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento
Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia.
Art. 6
(Imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di
investimento in Italia per il tramite di succursali)
1. Alle imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
a) Segnalazioni di vigilanza
Le imprese di investimento extracomunitarie operanti in Italia per il tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico.
Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia per il tramite delle proprie succursali.
b) Esponenti aziendali
Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle succursali e dei responsabili delle funzioni aziendali delle proprie succursali in Italia.
Non appena possibile, le imprese di investimento extracomunitarie integrano le comunicazioni relative ai responsabili delle succursali con la trasmissione del verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di
professionalità e onorabilità nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468 (5). Al verbale è unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 del regolamento Consob n.
11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998.
A tali fini si avvalgono dello schema di cui all'allegato n. 2.
c) Recapito in Italia
Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro 30 giorni le variazioni del recapito in Italia delle proprie succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti.
d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento
Le imprese di investimento extracomunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia (6).
La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.
Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le imprese di investimento comunicano tale circostanza.
e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno
Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie inviano entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate
per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.
f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione
Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59,
comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10.
g) Composizione dei portafogli gestiti
Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio in Italia tramite succursale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.
A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.
h) Deleghe gestionali
Le imprese di investimento extracomunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.
i) Convenzioni con intermediari
Le imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali, comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.
Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, svolta in Italia tramite succursale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non
è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).
Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con
società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgano il servizio di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini, che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse imprese di investimento. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.
l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari
Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.
m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei
promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.
o) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento
Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia.
Art. 7
(Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi
di investimento in Italia mediante succursali)
1. Alle banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
a) Segnalazioni di vigilanza
Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative all'attività di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti".
La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni.
b) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento
Le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia (7).
La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.
Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le banche comunicano tale circostanza.
c) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno
Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate
per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.
d) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione
Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59,
comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10.
e) Composizione dei portafogli gestiti
Le banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell' esercizio in Italia tramite succursale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.
A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.
f) Deleghe gestionali
Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali inviano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre un prospetto concernente le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi. A tal fine si avvalgono degli schemi di cui all'allegato n. 3.
g) Convenzioni con intermediari
Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali, comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.
Le banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, svolta in Italia tramite succursale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è
dovuta per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini).
Le banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con
società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari negoziatori che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse banche. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.
h) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari
Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.
i) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei
promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
l) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.
Art. 8
(Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi
di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)
1. Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
a) Segnalazioni di vigilanza
Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico.
Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia.
b) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari
Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.
c) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso
decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
d) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.
e) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento
Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.
Art. 9
(Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di
investimento in Italia senza stabilimento di succursali)
1. Alle banche di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
a) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari
Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.
b) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare,
l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
c) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.
Art. 10
(Società di gestione del risparmio)
1. Alle società di gestione del risparmio, si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
a) Segnalazioni periodiche di vigilanza
Le società di gestione del risparmio si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza.
La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni.
b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
Le società di gestione del risparmio inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del
bilancio d'esercizio.
c) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto
Le società di gestione del risparmio trasmettono il verbale delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di fusione e scissione societaria entro 30 giorni dalla data di adozione. Le società di gestione del risparmio inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonché, con riferimento a tutte le delibere di
modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.
d) Elenco dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate
Le società di gestione del risparmio inviano, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, l'elenco dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni.
L'elenco riferito alla data del 30 giugno è inviato entro il 31 luglio dello stesso anno, mentre quello riferito alla data del 31 dicembre è inviato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
e) Esponenti aziendali
Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (8) nonché le nomine e le cessazioni dei direttori generali.
Le società di gestione del risparmio comunicano altresì entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle funzioni aziendali.
A tali fini si avvalgono dello schema di cui all'allegato n. 2.
f) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile
Le società di gestione del risparmio inviano con cadenza annuale, entro il 31 marzo, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 1 luglio 1998.
Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le società di gestione del risparmio comunicano tale circostanza.
g) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno
Le società di gestione del risparmio inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla società di revisione in merito
all'affidabilità del sistema dei controlli interni, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.
Le società di gestione del risparmio allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6 del regolamento Consob n. 11522/1998.
h) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione
Le società di gestione del risparmio inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per il servizio di gestione collettiva e per il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione,
di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le società di gestione del risparmio allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato
articolo 59, comma 4 del regolamento Consob n. 11522/1998.
i) Composizione dei portafogli gestiti
Le società di gestione del risparmio comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.
A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.
l) Deleghe gestionali
Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.
m) Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore
Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le convenzioni tra società promotrice e gestore avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 8 e n. 9.
n) Convenzioni con intermediari
Le società di gestione del risparmio comunicano, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi nonché del servizio di gestione collettiva del risparmio, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con
intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse società di gestione del risparmio. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.
o) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari
Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.
p) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o
cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
q) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.
r) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi
Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni l'inizio della prestazione del servizio di gestione collettiva.
Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi.
s) Regolamento di gestione del fondo
Le società di gestione del risparmio inviano il regolamento di ciascun fondo comune d'investimento con le modifiche apportate entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Banca d'Italia.
Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.
t) Rendiconto della gestione del fondo
Le società di gestione del risparmio inviano il rendiconto della gestione relativo a ciascun fondo entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. Il rendiconto è corredato dalla relazione degli amministratori e dalla relazione della società di revisione. Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla
società promotrice.
u) Relazione semestrale del fondo
Le società di gestione del risparmio inviano la relazione semestrale relativa a ciascun fondo entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.
2. Obblighi informativi per l'integrità dei mercati
Le società di gestione del risparmio comunicano le operazioni aventi ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati italiani emesse da soggetti del proprio gruppo di appartenenza, nonché strumenti finanziari, anche derivati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni, anche quando l'esecuzione
avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
Le società di gestione del risparmio comunicano le operazioni effettuate per conto degli OICR da esse gestiti, anche sulla base di convenzioni con altre società di gestione del risparmio, ovvero per conto degli OICR in relazione ai quali siano state loro rilasciate deleghe di gestione.
Per gruppo di appartenenza delle società di gestione del risparmio si intende il gruppo come definito ai sensi delle norme di attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. n. 58/98.
Non sono comunicate le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari.
Le società di gestione del risparmio, con riferimento alle operazioni previste dal comma 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dall'allegato 11.
Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro i dieci giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese.
Art. 11
(Sicav)
1. Alle SICAV, si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
a) Segnalazioni periodiche di vigilanza
Le SICAV si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza.
La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni.
b) Bilancio d'esercizio
Le SICAV inviano il bilancio d'esercizio entro i 30 giorni successivi all'approvazione. Esso è corredato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del collegio sindacale, dalla relazione della società di revisione e dalla delibera di approvazione.
c) Relazione semestrale
Le SICAV inviano la relazione semestrale entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione.
d) Modificazione dell' atto costitutivo e dello statuto
d.1) Le SICAV comunicano le modifiche dello statuto entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Banca d'Italia.
d.2) Le SICAV trasmettono le deliberazioni adottate entro 30 giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo nonché fusione e scissione societaria.
Le SICAV inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonché, con riferimento a tutte le delibere di modifica dell' atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.
e) Elenco dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate
Le SICAV inviano, secondo lo schema di cui all' allegato n. 1, l'elenco dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni nominative, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni.
L'elenco riferito alla data del 30 giugno è inviato entro il 31 luglio dello stesso anno, mentre quello riferito alla data del 31 dicembre è inviato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
f) Esponenti aziendali
Le SICAV comunicano entro 30 giorni le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (9) nonché le nomine e le cessazioni dei direttori generali. Le SICAV comunicano altresì entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle funzioni aziendali. A tali fini si avvalgono dello schema di cui
all'allegato n. 2.
g) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile
Le SICAV inviano con cadenza annuale, entro il 31 marzo , la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 1 luglio 1998.
Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le SICAV comunicano tale circostanza.
h) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno
Le SICAV inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla società di revisione in merito all'affidabilità del
sistema dei controlli interni, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le SICAV allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6, del
regolamento Consob n. 11522/1998.
i) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione
Le SICAV inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le
informazioni di cui all'allegato n. 10. Le SICAV allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998.
l) Deleghe gestionali
Le SICAV comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi avvalendosi del prospetto di cui all'allegato n. 3.
m) Convenzioni con intermediari
Le SICAV comunicano, entro 30 giorni, dalla stipula, modica o revoca informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse SICAV. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto
nell'allegato n. 5.
n) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari
Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.
o) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di
prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
p) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.
q) Inizio dell'attività
Le SICAV comunicano entro 30 giorni l'inizio dell'attività.
2. Obblighi informativi per l'integrità dei mercati
Le SICAV comunicano le operazioni aventi ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati italiani emesse da soggetti del proprio gruppo di appartenenza, nonché strumenti finanziari, anche derivati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti.
Per gruppo di appartenenza delle SICAV si intende il gruppo come definito ai sensi delle norme di attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. n. 58/98.
Non sono comunicate le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari.
Le SICAV, con riferimento alle operazioni previste dal comma 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dall'allegato 11.
Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro i dieci giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese.
Art. 12
(Intermediari finanziari)
1. Agli intermediari finanziari si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
a) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
Gli intermediari finanziari inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenuti alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio
d'esercizio.
b) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto
Gli intermediari finanziari trasmettono i verbali delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di fusione e scissione societaria entro 30 giorni dalla data di adozione.
Gli intermediari finanziari inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonché, con riferimento a tutte le delibere di modifica dell' atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.
c) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento
Gli intermediari finanziari inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento (10)
La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.
Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, gli intermediari finanziari comunicano tale circostanza.
d) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno
Gli intermediari finanziari inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera a), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento
Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Gli intermediari finanziari allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998.
e) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione
Gli intermediari finanziari inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio di investimento prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla
fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Gli intermediari finanziari allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998.
e-bis) Convenzioni con intermediari
Gli intermediari finanziari comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.
Gli intermediari finanziari comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i servizi di
negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini)(••)
f) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari
Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.
g) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il
rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
h) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.
i) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento
Gli intermediari finanziari comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.
Art. 13
(Invio delle comunicazioni)
1. Salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4, le comunicazioni previste dalle presenti disposizioni sono inviate alla Consob secondo le modalità specificate nell'allegato tecnico (•••).
2. Le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari e ai provvedimenti assunti nei loro confronti sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza ed Albo Promotori - Via della Posta, 8/10 20123 MILANO.
3. Le comunicazioni di cui all'articolo 2, lettera e), secondo periodo, e all'articolo 6, lettera b), secondo periodo, sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza ed Albo Intermediari e Agenti di cambio - Via della Posta, 8/10 20123 MILANO(•••).
4. Le comunicazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza ed Albo Intermediari e Agenti di cambio - Via della Posta, 8/10 20123 MILANO(••••).
Art. 14
(Disposizioni transitorie)
1. Gli obblighi di invio delle segnalazioni di vigilanza a carico delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia con o senza stabilimento di succursali di cui agli articoli 5, lettera a), 6, lettera a), e 8, lettera a), non si applicano fino a che la Consob non abbia messo a disposizione le procedure
informatiche per la produzione ( data entry) e il controllo dei dati. Della disponibilità delle procedure sarà data comunicazione.
2. Fino all'inizio dell'operatività dell'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto:
a) le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari sono inviate, oltre che alla Consob, alle Commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996;
b) le comunicazioni relative all'inizio e alla cessazione dei rapporti con i promotori finanziari sono inviate alle Commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996.
3. ...omissis....(•••••)
4. ...omissis....(•••••)
5. ...omissis....(•••••)
Art. 15
(Entrata in vigore)
1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Da tale data sono abrogate le disposizioni della delibera n. 12191 del 10 novembre 1999.
Note all'articolato:
1. Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.
2. L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati.
3. La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle
sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la banca opera.
Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.
Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per
evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle
strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle
strutture di contatto con la clientela.
Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).
4. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera.
Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.
Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per
evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle
strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle
strutture di contatto con la clientela.
Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).
5. L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati.
6. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera.
Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.
Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per
evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle
strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle
strutture di contatto con la clientela.
Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).
7. La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili.Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle
sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera.
Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.
Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per
evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle
strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle
strutture di contatto con la clientela.
Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).
8. Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.
9. Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.
10. La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili.
Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali l'intermediario opera.
Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.
(••) Lettera inserita con delibera n. 14462 del 9.3.2004.
(•••) Comma così sostituito con delibera n. 14462 del 9.3.2004.
(••••) Comma aggiunto con delibera n. 14462 del 9.3.2004.
(•••••) Comma abrogato con delibera n. 14462 del 9.3.2004.