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Delibera n. 17861

Disciplina integrativa dei trattamenti economico e normativo applicati al personale distaccato presso la Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento del personale della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, da ultimo modificato con delibera n. 16782 del 2 febbraio 2009 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2009;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, approvato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, da ultimo modificato con delibera n. 17682 del 1° marzo 2011 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011;

VISTA la delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998, successivamente modificata con delibera n. 17683 del 1° marzo 2011, con la quale è stata disciplinata, tra le altre, la "Normativa generale delle modalità di utilizzo presso la Consob di personale proveniente da altre amministrazioni";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 della citata Normativa è "facoltà della Commissione di prevedere misure di carattere economico con finalità perequativa rispetto al trattamento del personale di ruolo";

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare una "Disciplina integrativa dei trattamenti applicati al personale distaccato presso la Consob".

D E L I B E R A:

Art. 1

E' approvato l'unito testo recante la "Disciplina integrativa dei trattamenti economico e normativo applicati al personale distaccato presso la Consob".

Art. 2

La presente delibera ha effetto dalla data di approvazione della delibera recante la definizione della Pianta organica per l'anno 2011(1).

 

Art. 3

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della Consob.

Roma, 7 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

______________________
NOTA:

1. Articolo così sostituito con delibera n. 17913 dell'1.9.2011.


DISCIPLINA INTEGRATIVA DEI TRATTAMENTI ECONOMICO E NORMATIVO APPLICATI AL PERSONALE DISTACCATO PRESSO LA CONSOB

La presente Disciplina è assunta a integrazione di quanto previsto dalla Normativa concernente i distacchi di personale presso la Consob di cui alla delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998, come modificata dalla delibera n. 17683 del 1° marzo 2011, allo scopo di dare la più compiuta attuazione alle finalità perequative previste dall'art. 2 della citata Normativa.

Art. 1

Ai fini della presente Disciplina per "personale distaccato" si intende il personale comandato, distaccato o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, proveniente da altre amministrazioni o enti pubblici, anche economici, così come previsto dall'art. 1 della delibera n. 17683 del 1° marzo 2011.

Art. 2

Il personale di cui all'art. 1 conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento in base alla normativa dell'amministrazione o ente di provenienza, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le previsioni di cui al successivo art. 6.

Art. 3

La competenza ad assumere la decisione di acquisire personale distaccato, nei limiti stabiliti dall'art.1 della Normativa concernente i distacchi di personale presso la Consob, spetta alla Commissione, che decide con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Art. 4

La Commissione individua le mansioni che il dipendente distaccato è chiamato in concreto a prestare presso la Consob, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

La Commissione provvede ad equiparare il dipendente distaccato ad una delle qualifiche funzionali previste dal Regolamento del personale della Consob. Detta equiparazione è disposta sulla base delle mansioni che il dipendente è chiamato in concreto a svolgere presso la Consob e tenuto conto della posizione ricoperta e dell'anzianità di servizio possedute presso l'amministrazione o ente di provenienza.

Le Organizzazioni Sindacali presenti in Istituto sono informate, in via preventiva e per ogni provvedimento di distacco presso la Consob, circa le mansioni che il dipendente interessato sarà chiamato in concreto a prestare presso l'Istituto, la posizione ricoperta e l'anzianità di servizio possedute presso l'Amministrazione di provenienza.

In attuazione dell'art. 3 della delibera n. 17683 del 1° marzo 2011, per il periodo di distacco è reso indisponibile il corrispondente posto, nell'organico riservato alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nella categoria contrattuale equiparata alla qualifica funzionale prevista dal Regolamento del personale della Consob.

Art. 5

La Commissione determina il trattamento economico del personale distaccato sulla base dei criteri stabiliti nella presente Normativa.

Al personale distaccato spetta un'indennità perequativa determinata sulla base della differenza, stabilita all'atto del provvedimento di distacco, comando o fuori ruolo, tra il trattamento economico percepito presso l'amministrazione o l'ente di provenienza e il trattamento economico previsto dall'ordinamento Consob (inclusi il premio individuale di produttività, il premio di laurea, il rimborso spese di rappresentanza e l'indennità per maggiori prestazioni) per la qualifica alla quale il personale distaccato viene equiparato a norma dell'art. 4, comma 2, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta presso l'amministrazione o ente di provenienza.

Tale indennità perequativa è stabilita su base annua ed è rapportata all'eventuale diversa durata dell'orario di lavoro del personale distaccato rispetto alla durata dell'orario di lavoro del personale Consob come fissata dal Regolamento del personale.

L'indennità perequativa è erogata mensilmente in ragione di un tredicesimo, ad eccezione del mese di dicembre, in cui sono erogati due tredicesimi.

L'indennità perequativa è incrementata annualmente di un importo pari a quello dell'assegno individuale di qualifica previsto per il personale dipendente.

L'indennità perequativa è, altresì, adeguata in proporzione agli aumenti contrattuali applicabili al personale dipendente.

Al personale distaccato, equiparato ad una delle qualifiche in cui si articolano le carriere operativa e dei servizi generali, spetta un compenso per le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro previsto dal Regolamento del personale della Consob. Tale compenso è pari a quello previsto dal Regolamento del personale della Consob per le prestazioni fornite oltre il normale orario di lavoro.

Al personale distaccato si applica la normativa vigente per il personale Consob riferita ai seguenti istituti:

  1. trattamento di missione,
  2. erogazione dei buoni pasto,
  3. compenso per incremento dell'efficienza aziendale,
  4. gratifica,
  5. premio di presenza.

Art. 6

Per tutta la durata del distacco al personale di cui all'art. 1 si applica il Regolamento del personale della Consob, fatta eccezione per gli istituti e le norme incompatibili con la condizione di personale distaccato o con lo stato giuridico di personale dipendente da altra amministrazione o ente.

Art. 7

Fermo quanto previsto dalla presente Disciplina, non è ammessa alcuna forma di discriminazione nei confronti del personale temporaneamente distaccato.

Disciplina integrativa dei distacchi in Consob
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