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Documento 9 di 16

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell’11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010 e e n. 17389 del 23 giugno 2010) 1.

All’interno dell’articolato, le modifiche apportate con delibere n. 17326 del 13 maggio 2010 e n. 17389 del 23 giugno 2010 sono evidenziate in grassetto.

INDICE
   
PARTE I

-

FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI.
   
Art. 1

-

Fonti normative
Art. 2

-

Definizioni
Art. 2-bis

-

Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante
 
PARTE II

-

APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
 
TITOLO I

-

OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI
 
Capo I

-

Disposizioni generali
Art. 3

-

Definizioni
   
Capo II

-

Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione
Art. 4

-

Comunicazione alla Consob
Art. 5

-

Prospetto d’offerta
Art. 6

-

Prospetto di base
Art. 7

-

Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento
Art. 8

-

Approvazione del prospetto e del supplemento
Art. 9

-

Pubblicazione del prospetto e del supplemento
Art. 10

-

Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione
Art. 11

-

Validità comunitaria dell’approvazione del prospetto
Art. 12

-

Regime linguistico del prospetto
Art. 13

-

Obblighi informativi
   
Capo III

-

Disposizioni riguardanti quote o azioni di OICR
   
Sezione I

-

Disposizioni comuni
Art. 14

-

Definizioni
Art. 15

-

Obblighi generali
   
Sezione II

-

OICR italiani aperti
Art. 16

-

Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto
Art. 17

-

Prospetto d’offerta
Art. 18

-

Aggiornamento del prospetto
Art. 19

-

Obblighi informativi
 
Sezione III

-

OICR esteri armonizzati
Art. 20

-

Pubblicazione in Italia del prospetto
Art. 21

-

Aggiornamento del prospetto
Art. 22

-

Obblighi informativi
 
Sezione IV

-

Fondi italiani chiusi
Art. 23

-

Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto
Art. 24

-

Prospetto d’offerta
Art. 25

-

Aggiornamento del prospetto
Art. 26

-

Obblighi informativi
   
Sezione V

-

OICR esteri non armonizzati
Art. 27

-

Comunicazione alla Consob, prospetto d’offerta e pubblicazione del prospetto
Art. 28

-

Obblighi informativi
   
Capo IV

-

Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
Art. 29

-

Definizioni
Art. 30 - Obblighi generali
Art. 31 - Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto
Art. 32 - Prospetto d’offerta
Art. 33 - Aggiornamento del prospetto
Art. 34 - Obblighi informativi
Art. 34-bis - Obblighi informativi discendenti dalle disposizioni comunitarie in materia di assicurazioni sulla vita
     
Capo V - Disposizioni comuni
     
Sezione I - Disciplina delle esenzioni
Art. 34-ter - Casi di inapplicabilità ed esenzioni
Art. 34-quater - Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati
     
Sezione II - Regole per lo svolgimento dell’offerta
Art. 34-quinquies - Svolgimento dell’offerta al pubblico
Art. 34-sexies - Norme di correttezza
Art. 34-septies - Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico o ad essi collegati
     
Sezione III - Attività pubblicitaria
Art. 34-octies - Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria
Art. 34-novies - Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati
Art. 34-decies - Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto
     
Sezione IV - Disposizioni transitorie
Art. 34-undecies - Offerte di OICR e prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
Art. 34-duodecies - Modalità di pubblicazione del valore unitario della quota o azione dell’OICR
Art. 34-terdecies - Inapplicabilità prevista dall’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) numeri 3 e 5
 
TITOLO II - OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO
 
Capo I - Disposizioni generali
Art. 35 - Definizioni
Art. 36 - Ambito di applicazione
Art. 37 - Comunicazione dell'offerta
Art. 38 - Documento d'offerta
Art. 39 - Comunicato dell'emittente
Art. 40 - Svolgimento dell' offerta
Art. 41 - Norme di trasparenza
Art. 42 - Norme di correttezza
Art. 43 - Modifiche dell' offerta
Art. 44 - Offerte concorrenti
 
Capo II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
Art. 45 - Acquisto indiretto
Art. 46 - Consolidamento della partecipazione
Art. 47 - Corrispettivo in strumenti finanziari
Art. 48 - Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale
Art. 49 - Esenzioni
Art. 50 - Opa residuale
 
PARTE III - EMITTENTI
 
TITOLO I - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR
 
Capo I - Disposizioni generali
Art. 51 - Definizioni
     
Capo II - Disposizioni riguardanti l’ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari
Art. 52 - Comunicazione alla Consob
Art. 53 - Prospetto di ammissione alle negoziazioni
Art. 54 - Documento di informazione annuale
Art. 55 - Istruttoria della Consob (abrogato)
Art. 56 - Pubblicazione del prospetto e del supplemento
Art. 57 - Esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto
Art. 58 - Validità comunitaria dell’approvazione del prospetto e regime linguistico
 
Capo III - Disposizioni riguardanti l’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR
Art. 59 - OICR italiani
Art. 60 - OICR esteri
Art. 61 - Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates (abrogato)
Art. 62 - Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma (abrogato)
 
Capo IV - Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari
Art. 63 - Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto
Art. 64 - Obblighi informativi (abrogato)
Art. 64-bis - Modalità per l’ammissione (abrogato)
 
TITOLO II - INFORMAZIONE SOCIETARIA
 
Capo I - Disposizioni generali
Art. 65 - Definizioni
Art. 65-bis - Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate
Art. 65-ter - Codifica delle informazioni regolamentate
Art. 65-quater - Regime linguistico
Art. 65-quinquies -

Diffusione delle informazioni regolamentate mediante l'utilizzo di uno SDIR

Art. 65-sexies - Diffusione in proprio delle informazioni regolamentate
Art. 65-septies - Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate
Art. 65-octies - Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte di soggetti diversi dagli emittenti valori mobiliari
Art. 65-novies - Comunicazioni nel periodo precedente l'ammissione alle negoziazioni
Art. 65-decies - Procedura per la scelta dello Stato membro di origine
Art. 65-undecies - Ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell'emittente
 
Capo II - Comunicazioni al pubblico .
     
Sezione I - Informazione su eventi e circostanze rilevanti .
Art. 65-duodecies - Ambito di applicazione
Art. 66 - Eventi e circostanze rilevanti
Art. 66-bis - Ritardo della comunicazione
Art. 67 - Compiti della società di gestione del mercato
Art. 68 - Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo
     
Sezione II - Raccomandazioni .
Art. 69 - Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni
Art. 69-bis - Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni
Art. 69-ter - Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni
Art. 69-quater - Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse
Art. 69-quinquies - Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse
Art. 69-sexies - Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi
Art. 69-septies - Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni
Art. 69-octies - Norme di autoregolamentazione dei giornalisti
Art. 69-novies - Pubblicazione delle raccomandazioni
     
Sezione III - Valutazioni del merito di credito
Art. 69-decies - Disposizioni applicabili
 
Sezione IV - Informazione su operazioni straordinarie .
Art. 70 - Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura
Art. 70-bis - Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art. 71 - Acquisizioni e cessioni
Art. 71-bis - Operazioni con parti correlate (abrogato dall’1.12.2010) 
Art. 72 - Altre modifiche dello statuto ed emissione di obbligazioni
Art. 73 - Acquisto e alienazione di azioni proprie
Art. 74 - Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile
Art. 75 - Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni
Art. 76 - Avviso al pubblico
 
Sezione V - Informazione Periodica
Art. 77 - Relazione finanziaria annuale
Art. 78 - Note al bilancio
Art. 79 - Relazione sulla gestione
Art. 80 - Parere dell’organo di controllo sul conferimento dell'incarico di revisione (abrogato)
Art. 81 - Relazione finanziaria semestrale
Art. 81-bis - Relazione semestrale - regime transitorio (abrogato)
Art. 81-ter - Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato
Art. 82 - Resoconto intermedio di gestione
Art. 82-bis - Relazione trimestrale - regime transitorio (abrogato)
Art. 83 - Esenzioni
 
Sezione VI

-

Altre informazioni .
Art. 83-bis

-

Informazioni sulla modifica dei diritti
Art. 84

-

Informazioni sull'esercizio dei diritti
Art. 84-bis

-

Informazioni sull’attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori
Art. 85

-

Verbali assembleari
Art. 86

-

Partecipazioni reciproche
Art. 87

-

Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari
Art. 87-bis Informazioni su acquisti di azioni proprie
Art. 88

-

Equivalenza delle informazioni (abrogato)
Art. 89

-

Offerta di diritti di opzione
Art. 89-bis

-

Informazioni sull’adesione ai codici di comportamento
Art. 89-ter

-

Pubblicità dei codici di comportamento
   
Sezione VI-bis

-

Controllo sulle informazioni fornite al pubblico
Art. 89-quater

-

Criteri per l’esame dell’informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari
 
Capo III

-

Comunicazioni alla Consob
 
Sezione I

-

Informazione su operazioni straordinarie
Art. 90

-

Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura
Art. 90-bis

-

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art. 91

-

Acquisizioni e cessioni
Art. 91-bis

-

Operazioni con parti correlate (abrogato dall’1.12.2010) 
Art. 92

-

Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi
Art. 93

-

Acquisto e alienazione di azioni proprie
Art. 94

-

Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile
Art. 95

-

Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni
 
Sezione II

-

Informazione periodica
Art. 96

-

Comunicazioni periodiche
Art. 97

-

Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni
Art. 97-bis - Esenzioni
 
Sezione III

-

Altre informazioni
Art. 98

-

Modifiche del capitale sociale
Art. 98-bis

-

Strumenti finanziari previsti dall’articolo 2351, comma 5, del codice civile
Art. 99

-

Partecipazioni reciproche
Art. 100

-

Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale
Art. 101

-

Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari (abrogato)
 
Capo IV

-

OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Art. 102

-

Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR chiusi
Art. 103

-

Informazione periodica e altre informazioni relative a OICR chiusi
Art. 103-bis

-

Informazioni relative agli OICR aperti
 
Capo V

-

Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla Borsa (abrogato)
Art. 104

-

Informazione su fatti rilevanti (abrogato)
Art. 105

-

Operazioni straordinarie (abrogato)
Art. 106

-

Informazione periodica (abrogato)
Art. 107 - Altre informazioni (abrogato)
 
Capo VI - Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante
Art. 108 - Individuazione degli emittenti
Art. 109 - Informazione su eventi e circostanze rilevanti
Art. 109-bis - Informazioni su patti parasociali
Art. 110 - Informazione periodica
Art. 111 - Altre informazioni
Art. 111-bis - Emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione
Art. 111-ter - Deposito delle informazioni
Art. 112 - Esenzioni
 
Capo VII - Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani
Art. 112-bis - Modalità di diffusione delle informazioni regolamentate
Art. 113 - Informazione su eventi e circostanze rilevanti (abrogato)
Art. 114 - Operazioni straordinarie e altre informazioni
Art. 115 - Informazioni diffuse all' estero
Art. 116 - Equivalenza delle informazioni
     
Capo VII-bis - Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea
Art. 116-bis - Adempimenti relativi alle informazioni regolamentate
Art. 116-ter - Informazioni diffuse all'estero
     
Capo VIII - Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti
Art. 116-quater - Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni
     
Capo VIII-bis - Sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate
Art. 116-quinquies - Requisiti dello SDIR
Art. 116-sexies - Domanda di autorizzazione di uno SDIR
Art. 116-septies - Istruttoria della domanda
Art. 116-octies - Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione
     
Capo VIII-ter - Meccanismi di stoccaggio autorizzati
Art. 116-novies - Caratteristiche del meccanismo di stoccaggio autorizzato
Art. 116-decies - Domanda di autorizzazione
Art. 116-undecies - Istruttoria della domanda
Art. 116-duodecies - Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione
 
TITOLO III - ASSETTI PROPRIETARI
 
Capo I - Partecipazioni rilevanti
Art. 116-terdecies - Definizioni
 
Sezione I - Partecipazioni in emittenti quotati
Art. 117 - Comunicazione delle partecipazioni rilevanti
Art. 117-bis - Operazioni su azioni proprie
Art. 118 - Criteri di calcolo delle partecipazioni
Art. 119 - Criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali
Art. 119-bis

-

Esenzioni
Art. 119-ter

-

Criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite
Art. 120

-

Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali
Art. 121

-

Termini e modalità di comunicazione
Art. 122

-

Modalità di pubblicazione delle informazioni
Art. 122-bis

-

Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall’articolo 2351, comma 5, del codice civile
 
Sezione II

-

Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata
Art. 123

-

Criteri di calcolo delle partecipazioni
Art. 124

-

Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente
Art. 125

-

Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob
Art. 126

-

Modalità di pubblicazione delle informazioni
 
Capo II

-

Patti parasociali
 
Sezione I

-

Comunicazione del patto
Art. 127

-

Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione
Art. 128

-

Altre comunicazioni 
 
Sezione II

-

Estratto del patto
Art. 129

-

Modalità di pubblicazione dell'estratto
Art. 130

-

Contenuto dell'estratto
Art. 131

-

Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto
 
Sezione III

-

Associazioni di azionisti
Art. 132

-

Contenuto dell'estratto
Art. 133

-

Comunicazioni alla Consob
 
TITOLO IV

-

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO .
 
Capo I

-

Sollecitazione e raccolta di deleghe di voto
Art. 134

-

Procedura di sollecitazione
Art. 135

-

Obblighi di comportamento
Art. 136

-

Procedura di raccolta di deleghe di voto
Art. 137

-

Conferimento e revoca della delega di voto
Art. 138

-

Interruzione della sollecitazione o della raccolta
 
Capo II

-

Voto per corrispondenza .
Art. 139

-

Avviso di convocazione dell'assemblea
Art. 140

-

Scheda di voto
Art. 141

-

Esercizio del voto
Art. 142

-

Adempimenti preliminari all' assemblea
Art. 143

-

Svolgimento dell' assemblea
 
TITOLO V

-

TUTELA DELLE MINORANZE
 
Art. 144

-

Esclusione dalle negoziazioni
Art. 144-bis

-

Acquisto di azioni proprie e della società controllante
   
TITOLO V-bis - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
     
Capo I - Nomina degli organi di amministrazione e controllo
     
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 144-ter - Definizioni
     
Sezione II - Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l’elezione del consiglio di amministrazione
Art. 144-quater - Quote di partecipazione
     
Sezione III - Elezione dell’organo di controllo
Art. 144-quinquies - Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza
Art. 144-sexies - Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista
     
Sezione IV - Pubblicità delle liste
Art. 144-septies - Pubblicità della quota di partecipazione
Art. 144-octies - Pubblicità delle proposte di nomina
Art. 144-novies - Composizione degli organi di amministrazione e controllo
Art. 144-decies - Informazione periodica
     
Sezione V - Disposizioni finali
Art. 144-undecies - Disposizioni in materia di società privatizzate
     
Capo II - Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo
Art. 144-duodecies - Definizioni
Art. 144-terdecies - Limiti al cumulo degli incarichi
Art. 144-quaterdecies - Obblighi di informativa alla Consob
Art. 144-quinquiesdecies - Informativa al pubblico
 
TITOLO VI - REVISIONE CONTABILE
 
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 145 - Contenuto del libro della revisione contabile
Art. 145-bis - Criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione contabile
Art. 146 - Documentazione da inviare alla Consob
Art. 147 - Documentazione relativa alle società controllate
Art. 147-bis - Documentazione relativa alle società controllanti e alle società sottoposte a comune controllo
Art. 148 - Conferimento dell'incarico da parte della Consob
Art. 148-bis - Comunicazione del divieto di esecuzione della deliberazione di revoca dell’incarico di revisione
Art. 149 - Deposito nel registro delle imprese
     
Capo I-bis - Incompatibilità
Art. 149-bis - Definizioni
Art. 149-ter - Procedure della società di revisione
Art. 149-quater - Interessi finanziari
Art. 149-quinquies - Relazioni d’affari
Art. 149-sexies - Influenza sul processo decisionale della società di revisione
Art. 149-septies - Rapporti di lavoro autonomo o subordinato
Art. 149-octies - Cariche sociali
Art. 149-novies - Cariche sociali e funzioni svolte dai familiari presso la società conferente
Art. 149-decies - Servizi di consulenza legale
Art. 149-undecies - Comunicazione delle situazioni di incompatibilità
Art. 149-duodecies - Pubblicità dei corrispettivi
 
Capo II - Revisione contabile dei gruppi .
Art. 150 - Controllo contabile delle società controllate estere
Art. 150-bis - Controllo contabile delle società estere che controllano società con azioni quotate e delle società estere sottoposte con queste ultime a comune controllo
Art. 151 - Criteri di esenzione per le società controllate
Art. 151-bis - Criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo
Art. 151-ter - Modalità di determinazione delle soglie di esenzione
Art. 152 - Ambito temporale di applicazione
 
TITOLO VII - SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
     
Capo I - Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate
Art. 152-bis - Istituzione e contenuto del registro
Art. 152-ter - Aggiornamento del registro
Art. 152-quater - Conservazione del registro
Art. 152-quinquies - Obblighi di informazione
     
Capo II - Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi
Art. 152-sexies - Definizioni
Art. 152-septies - Ambito di applicazione
Art. 152-octies - Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico
     
PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 153 - Trasmissione alla Consob di avvisi e comunicati (abrogato)
Art. 154 - Disposizione transitoria
Art. 155 - Emittenti esteri già quotati
Art. 155-bis - Relazione semestrale (abrogato)
Art. 156 - Abrogazioni
Art. 157 - Entrata in vigore
     
ALLEGATI    
Allegato 1 - Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari
Allegato 2 - Offerte pubbliche di acquisto e scambio
Allegato 3 - Informazione societaria
Allegato 4 - Assetti proprietari
Allegato 5 - Sollecitazione e raccolta di deleghe di voto
Allegato 5-bis - Calcolo del limite al cumulo degli incarichi
Allegato 5-ter - Incarichi di revisione
Allegato 6 - Comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

PARTE I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 95, commi 1 e 2, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98-ter, comma 3, dell’articolo 98-quater, commi 1 e 3, dell’articolo 98-quinquies, comma 2, dell'articolo 100, commi 1 e 2, dell'articolo 101, comma 3, dell' articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell’articolo 113-bis, dell’articolo 113-ter, commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 9 e 10, dell'articolo 114-bis, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 117-bis, comma 2, dell'articolo 118-bis, dell 'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell’articolo 124, dell'articolo 124-ter, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 147-ter, comma 1, dell 'articolo 148, comma 2, dell'articolo 148-bis, commi 1 e 2, dell'articolo 154-bis, comma 5-bis, dell’articolo 154-ter, comma 6, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell’articolo 165-bis, comma 3, dell'articolo 183, dell’articolo 205, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 2.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) “Testo unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

a-bis) “borsa”: i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti o segmenti, nei quali l' ammissione a quotazione risponde alle condizioni fissate dalla direttiva 2001/34/CE 3;

b) “società di gestione del mercato”: la società che organizza e gestisce il mercato nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti 4;

c) “depositario”: il soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari in custodia e amministrazione;

d) “warrant”: gli strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni;

e) “covered warrant”: gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante 5;

f) ...omissis... 6;

g) “certificates”: gli strumenti finanziari, diversi dai covered warrant, che replicano l’andamento di un’attività sottostante 7;

[h) “parti correlate”: i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 8;]

i) ...omissis... 9;

l) ...omissis... 10;

m) ...omissis... 11;

n) ...omissis... 12;

o) ...omissis... 13.

2. …omissis… 14

3. Ferma restando l 'applicazione dell'articolo 100 del Testo unico e delle relative norme di attuazione, le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico, purché tali sistemi, tenuto conto del tipo di strumento negoziato, prevedano:

a) prima dell'inizio della negoziazione, un documento di ammissione alle negoziazioni contenente:

1) le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell'emittente, nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti;

2) l'avvertenza che lo stesso non è stato esaminato né approvato dalla Consob;

b) per la durata delle negoziazioni, obblighi finalizzati a rendere accessibili al pubblico informazioni sufficienti a permettere agli investitori di pervenire a un giudizio sull'investimento 15.

4. Il documento di ammissione di cui al comma 3, lettera a), non è richiesto nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto strumenti finanziari che sono già stati oggetto di un'offerta al pubblico per la quale è stato pubblicato, non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni nel sistema multilaterale, un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie o che hanno costituito corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato un documento d'offerta negli ultimi dodici mesi ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico 16.

5. Non costituiscono offerta pubblica di acquisto le quotazioni di prezzi di acquisto immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione riservati ai soli investitori qualificati, ovvero aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'articolo 100, comma 1, lettere d), e) e g), nonché gli strumenti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro o gli OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 euro 17.

6. Non costituiscono altresì offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione ovvero effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 100-bis, comma 4, del Testo unico nonché gli strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri:

1) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea;

2) già diffusi tra il pubblico in Italia ai sensi dell'articolo 2-bis o già distribuiti presso il pubblico in un paese dell'Unione Europea a condizione che, in questo secondo caso, l'emittente o l'eventuale garante o la società controllante abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea e comunque fornisca informativa periodica 18.

7. Alle offerte di vendita di strumenti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici diverse da quelle indicate nei commi 3, 4 e 6, numero 1, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 100-bis, commi 2 e 3, del Testo unico 19.

Art. 2-bis
(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)

1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;

b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell' articolo 2435 bis, primo comma, del codice civile.

2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

  abbiano costituito oggetto di un’offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

  abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b);

  siano negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;

  siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze 20.

3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento 21.

PARTE II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO I 22
OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 3
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico;

b) “piccole e medie imprese”: le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:

1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;

2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;

3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.

2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico e nel Regolamento n. 809/2004/CE.

Capo II
Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione

Art. 4
(Comunicazione alla Consob)

1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo unico è redatta in conformità al modello in Allegato 1A, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell' offerta, è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l’offerta al pubblico.

Art. 5
(Prospetto d’offerta )

1. Il prospetto d’offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 98-bis del Testo unico per gli emittenti di Paesi extracomunitari.

2. Per l’offerta di prodotti finanziari di cui al presente Capo diversi dai valori mobiliari, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.

3. La nota di sintesi, prevista dall’articolo 94, comma 2, del Testo unico, è redatta in linguaggio non tecnico e in conformità all’articolo 24 del Regolamento n. 809/2004/CE. La nota di sintesi illustra brevemente le caratteristiche essenziali dei prodotti finanziari, dell’emittente e degli eventuali garanti nonché i fattori di rischio connessi a ciascuno di essi e contiene un’avvertenza secondo cui:

a) va letta come un’introduzione al prospetto;

b) qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del prospetto completo;

c) qualora sia proposta un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell’inizio del procedimento e

d) la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altri parti del prospetto.

4. Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti ai sensi dell’articolo 94, comma 4, del Testo unico e la Consob abbia già approvato il documento di registrazione, quando i prodotti vengono offerti al pubblico l’emittente o l’offerente è tenuto a redigere solo la nota informativa sui prodotti finanziari e la nota di sintesi. La nota informativa e la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione. Qualora successivamente all’approvazione del documento di registrazione o di un qualsiasi supplemento ai sensi dell’articolo 94, comma 7, del Testo unico, sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possa influire sulle valutazioni degli investitori, la nota informativa fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione.

5. Se l’emittente o l’offerente ha trasmesso il documento di registrazione alla Consob senza richiederne l’approvazione, tutta la documentazione, compresa l’informazione aggiornata, è soggetta ad approvazione.

Art. 6
(Prospetto di base)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del Regolamento n. 809/2004/CE, l’emittente o l’offerente può scegliere di redigere un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l’emittente e gli strumenti offerti al pubblico, integrato dalle condizioni definitive dell’offerta, nelle offerte al pubblico aventi ad oggetto esclusivamente:

a) strumenti diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta;

b) strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, ove ricorrano congiuntamente queste condizioni:

1) le somme derivanti dall' emissione di detti strumenti siano destinate all’investimento in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni dagli stessi derivanti fino alla loro data di scadenza;

2) in caso di insolvenza della banca interessata, dette somme siano destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario.

2. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell’articolo 94, comma 7, del Testo unico, con informazioni aggiornate sull’emittente e sugli strumenti da offrire al pubblico.

3. Se le condizioni definitive dell’offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono pubblicate, non appena disponibili e, se possibile, prima dell’inizio dell’offerta, mediante avviso con le modalità previste dall’articolo 9, comma 1, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d’offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.

Art. 7
(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 95-bis, comma 1, del Testo unico, ove le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari da offrirsi al pubblico non possano essere inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo. Le indicazioni relative al prezzo di offerta definitivo e alla quantità dei prodotti sono pubblicate, con le modalità previste dall’articolo 9, comma 1, mediante avviso non appena tali elementi sono determinati.

2. La Consob può autorizzare, su richiesta, l'omissione dal prospetto di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) la comunicazione di dette informazioni sia contraria all'interesse pubblico;

b) la comunicazione di dette informazioni rechi un grave pregiudizio all'emittente, purché l' omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per consentire un fondato giudizio riguardo all’emittente, all'offerente e agli eventuali garanti nonché con riguardo ai diritti connessi ai prodotti oggetto del prospetto;

c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per la specifica offerta e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.

3. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità indicate dall’articolo 94, comma 2, del Testo unico, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all’ambito di attività dell’emittente, alla sua forma giuridica o ai prodotti oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.

4. Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE, le informazioni da inserire nel prospetto possono essere incluse mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purché approvati dall’autorità competente del Paese di origine o depositati presso la stessa. Tali informazioni sono quelle più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.

5. Nel caso previsto dal comma 4 il prospetto contiene un indice incrociato dei riferimenti che consenta al pubblico di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.

Art. 8
(Approvazione del prospetto e del supplemento)

1. La comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la comunicazione o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l’emittente o l’offerente entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui perviene alla Consob la documentazione prescritta. I documenti e le parti di essi mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’emittente o l’offerente ha ricevuto la richiesta.

2. La Consob approva il prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione se l’offerta ha ad oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico.

3. Il termine è esteso a venti giorni lavorativi se l’offerta ha ad oggetto prodotti finanziari rientranti nell’ambito di applicazione del presente Capo diversi da quelli indicati al comma 2.

4. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all’emittente o all’offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 o entro venti giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, dalla data in cui l’emittente o l’offerente ha ricevuto la richiesta. I termini previsti per l’approvazione del prospetto dai commi 2 e 3 iniziano a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni.

5. Nei casi previsti dal comma 4, la Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2, o entro settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, da quando la comunicazione di cui al comma 1 prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi.

6. Il supplemento previsto dall’articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.

7. Per i prospetti relativi a titoli di capitale redatti in formato tripartito di cui al comma 2, la Consob approva la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi entro cinque giorni lavorativi, a condizione che:

a) l’emittente abbia titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

b) detti prospetti non riguardino emittenti quotati sottoposti dalla Consob ad obblighi di aggiornamento mensile di determinate informazioni;

c) l’emittente soddisfi regolarmente gli obblighi informativi cui è sottoposto;

d) gli strumenti finanziari oggetto del prospetto non siano sospesi dalle negoziazioni.

8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l’approvazione del prospetto all’autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa accettazione di quest’ultima autorità.

9. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all’emittente o all’offerente l’avvenuto trasferimento.

10. Qualora il prospetto trasmesso alla Consob per l’approvazione comprenda più prospetti di base per i quali occorra l’approvazione delle autorità di Stati membri diversi, la Consob può trasferirne l’approvazione ad una di esse, previa accettazione di quest’ultima. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all’emittente o all’offerente l’avvenuto trasferimento.

Art. 9
(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)

1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall’emittente o dall’offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell’inizio dell’offerta, anche alternativamente:

a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;

b) in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell’emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;

c) in forma elettronica nel sito internet dell’emittente e, ove esistente, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi. In tal caso l’emittente, l’offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto.

La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dalle lettere a) e c) è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE.

2. Ove l’offerta sia svolta in Italia quale Stato membro d’origine, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso è pubblicato nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 31 del Regolamento n. 809/2004/CE e contiene le informazioni ivi indicate.

3. Il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall’autorità competente.

4. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al comma 1. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

5. Il supplemento, previsto dall’articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall’autorità competente. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento con le modalità previste negli articoli 25, comma 5 e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.

Art. 10
(Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione)

1. Il prospetto d’offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua pubblicazione, purché venga integrato con gli eventuali supplementi previsti dall’articolo 94, comma 7, del Testo unico.

2. Il prospetto di base, una volta pubblicato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, è valido per un periodo fino a dodici mesi a decorrere dalla sua pubblicazione, purché venga integrato con gli eventuali supplementi.

3. Il prospetto relativo agli strumenti previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera b), è valido fintantoché tali strumenti siano emessi in modo continuo o ripetuto.

4. Il documento di registrazione di cui all’articolo 94, comma 4, del Testo unico, una volta pubblicato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, è valido per un periodo fino a dodici mesi, purché aggiornato ai sensi dell’articolo 5, comma 4. Tale documento, unitamente alla nota informativa e alla nota di sintesi, è considerato come un prospetto valido.

Art. 11
(Validità comunitaria dell’approvazione del prospetto)

1. Ai fini dell’offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall’articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell’emittente o dell’offerente, trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l’offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall’approvazione, i seguenti documenti:

a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle disposizioni comunitarie. In tale certificato è fatta menzione dell’eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall’articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;

b) una copia del prospetto approvato;

c) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l’offerta è prevista. A tal fine l’emittente o l’offerente trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L’emittente, l’offerente ovvero le altre persone responsabili della redazione del prospetto si assumono la responsabilità di tale traduzione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3.

2. La procedura prevista al comma 1 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.

3. Ai fini dell’offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall’articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono pubblicati in Italia dopo che la Consob abbia ricevuto dall’autorità dello Stato membro d’origine i documenti di cui al comma 1.

Art. 12
(Regime linguistico del prospetto)

1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di valori mobiliari, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in lingua italiana.

2. Se l’offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro d’origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.

3. Se l’offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto è messo a disposizione in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell’emittente o dell’offerente. In tale ultimo caso, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.

4. Se l’offerta di valori mobiliari è svolta unicamente in altri Stati membri e l’Italia è lo Stato membro d’origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell’emittente o dell’offerente.

Art. 13
(Obblighi informativi)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, a coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell’offerta il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l’offerente pubblica, almeno con la modalità prescelta per la pubblicazione del prospetto d’offerta ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla Consob, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico e, in caso di offerte pubbliche finalizzate all’ammissione di azioni in un mercato regolamentato, alla società di gestione del mercato.

3. Nel caso di offerte finalizzate all’ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso previsto nel comma 2, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.

4. Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi o garantiti dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.

Capo III
Disposizioni riguardanti quote o azioni di OICR

Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 14
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) “regolamento della Banca d'Italia”: il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia ai sensi del Testo unico;

b) “OICR armonizzati”: i fondi comuni e le SICAV rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo;

c) “OICR chiusi rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie”: gli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso che rispettano i requisiti previsti dall’articolo 18 del Regolamento n. 809/2004/CE;

d) “regolamento ministeriale”: il regolamento di cui all’articolo 37 del Testo unico.

Art. 15
(Obblighi generali)

1. Fermi restando gli obblighi di consegna prima della sottoscrizione regolati dalle Sezioni successive, il prospetto d’offerta aggiornato e i documenti ad esso allegati sono consegnati gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta.

2. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l' acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto d’offerta, i rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR.

3. Gli offerenti di quote o azioni di OICR comunicano alla Consob i casi di cessazione o interruzione dell’offerta relativa a prospetti pubblicati, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.

4. Per le offerte di quote o azioni di OICR di cui alla Sezione III e V, l’offerta ha inizio entro sei mesi dalla conclusione della procedura prevista dal regolamento della Banca d’Italia. Per le offerte di quote di fondi di cui alla Sezione IV, l’offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto.

Sezione II
OICR italiani aperti

Art. 16
(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)

1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, si intende assolto con il deposito del prospetto d’offerta ai sensi del comma 2, lettera a).

2. Il prospetto è pubblicato almeno il giorno precedente alla data fissata per l’avvio dell’offerta, mediante:

a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;

b) messa a disposizione del pubblico nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo.

3. Nell’ipotesi regolata dall’articolo 98-quater, comma 2, del Testo unico e in tutti i casi in cui le caratteristiche degli OICR richiedano l’inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, la comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dall’offerente, evidenzia tali circostanze e i motivi tecnici sottesi. Tale inserimento non può riguardare l’informativa sulle caratteristiche essenziali dell’OICR inerenti alla tipologia dello stesso, al regime dei costi e al profilo di rischio dell’OICR prevista dallo schema 1 dell’Allegato 1B.

4. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto d’offerta, secondo le modalità di cui al comma 2, lettera a).

Art. 17
(Prospetto d’offerta)

1. Il prospetto completo relativo all’offerta al pubblico di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione è costituito da:

a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalità di partecipazione;

b) Parte II - Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti;

c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.

2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell’OICR formano parte integrante del prospetto completo, al quale sono allegati.

3. Il prospetto completo, il prospetto semplificato e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo lo schema 1 di cui all’Allegato 1B.

4. Il prospetto semplificato è gratuitamente consegnato all’investitore prima della sottoscrizione.

Art. 18
(Aggiornamento del prospetto)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto d’offerta di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione comporta il suo tempestivo aggiornamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli offerenti:

a) aggiornano il prospetto completo ricorrendo, alternativamente, ad una delle seguenti modalità:

- sostituzione della parte soggetta a variazione del prospetto da ultimo pubblicato;

- integrazione del prospetto da ultimo pubblicato con un supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti;

b) aggiornano il prospetto semplificato mediante la sostituzione della versione da ultimo pubblicata.

3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti di cui al comma 2.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’aggiornamento dei dati periodici di cui al prospetto semplificato e alla Parte II del prospetto completo deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno. Entro il medesimo termine il prospetto completo deve essere aggiornato con le informazioni contenute nel supplemento di cui al comma 2, lettera a), secondo alinea.

5. Qualora gli offerenti aggiornino il prospetto completo ai sensi del comma 2, lettera a), primo alinea, e risulti pubblicato un supplemento in corso di validità che contiene variazioni alla parte del prospetto oggetto di aggiornamento, la parte del prospetto aggiornata sostituisce il supplemento recependo tali variazioni. Nel caso in cui il supplemento contenga anche variazioni inerenti a parti del prospetto non interessate dall’aggiornamento, gli offerenti procedono ad un contestuale aggiornamento del prospetto secondo una delle modalità di cui al comma 2, lettera a), al fine di tener conto di tali ulteriori variazioni.

6. Nel caso in cui il prospetto completo sia stato aggiornato ai sensi del comma 2, lettera a), secondo alinea, gli offerenti possono ricorrere alla medesima modalità di aggiornamento in relazione ad ulteriori variazioni del prospetto completo. In tal caso, il nuovo supplemento sostituisce quello da ultimo pubblicato, non potendo sussistere più di un supplemento in corso di validità.

7. Il prospetto aggiornato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è contestualmente pubblicato secondo le modalità indicate all’articolo 16, comma 2.

8. Il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento nel caso di variazione delle informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a).

Art. 19
(Obblighi informativi)

1. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto completo, sono comunicati ai partecipanti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell’OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura complessivamente superiore al venti per cento nonché le informazioni relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto inizialmente pubblicato.

3. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono rese note ai partecipanti contestualmente alla comunicazione dei dati periodici aggiornati di cui al comma 1.

4. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

5. La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai partecipanti.

Sezione III
OICR esteri armonizzati

Art. 20
(Pubblicazione in Italia del prospetto)

1. Per l’offerta di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, il prospetto completo e semplificato è pubblicato in Italia al termine della procedura disciplinata dalla Banca d’Italia in attuazione dell’articolo 42, comma 2, del Testo unico.

2. Il prospetto è pubblicato, almeno il giorno precedente alla data fissata per l’avvio dell’offerta, mediante:

a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;

b) messa a disposizione della versione in lingua italiana nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo.

3. Al prospetto in lingua originale è allegata la dichiarazione che lo stesso è l’ultima versione ricevuta o approvata dall'autorità estera. Qualora il prospetto venga trasmesso in copia, allo stesso è altresì allegata la dichiarazione di conformità all’originale.

4. Il prospetto in lingua italiana:

a) reca la dichiarazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;

b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob e la data in cui è stato effettuato il deposito.

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rese, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di documentazione amministrativa, dal legale rappresentante dell’OICR ovvero da persona terza incaricata sulla base di una procura scritta.

6. Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L' offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e del deposito presso la Consob del modulo di sottoscrizione nonché del suo aggiornamento.

7. Il prospetto semplificato in lingua italiana deve essere gratuitamente consegnato all’investitore prima della sottoscrizione.

Art. 21
(Aggiornamento del prospetto)

1. La versione aggiornata del prospetto completo o semplificato e gli eventuali supplementi, ricevuti o approvati dall’autorità estera, sono tempestivamente pubblicati in Italia ai sensi dell’articolo 20. Tale obbligo non si applica agli aggiornamenti del prospetto o agli eventuali supplementi che non riguardino gli OICR offerti in Italia.

2. Ogni variazione delle informazioni contenute nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. La versione aggiornata del modulo è depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità. Per le variazioni conseguenti a modifiche del modulo organizzativo, il deposito è effettuato decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.

Art. 22
(Obblighi informativi)

1. Gli offerenti diffondono in Italia i documenti e le informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in tale Stato previsti, salve le prescrizioni del comma 3.

2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione e lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la succursale italiana dell' offerente ove costituita e presso gli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

3. Il valore unitario della quota o azione dell’OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate e idonee a garantire un’agevole consultabilità della fonte e la pubblicità dell’informazione. L’obbligo di pubblicazione del valore della quota o azione dell’OICR resta fermo anche per le offerte rientranti in uno dei casi di cui all’articolo 34-ter.

4. Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione sono pubblicati secondo le stesse modalità scelte per la pubblicazione di cui al comma 3.

5. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni concernenti l 'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell’OICR, l 'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura complessivamente superiore al venti per cento nonché le informazioni relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto inizialmente pubblicato.

Sezione IV
Fondi
italiani chiusi

Art. 23
(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)

1. Per l’offerta di quote di fondi di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene la sintetica descrizione dell’offerta e l’attestazione dell’esistenza dei presupposti necessari per l’avvio della stessa ed è corredata dai documenti indicati nell’Allegato 1A.

2. Il prospetto è approvato ai sensi dell’articolo 8 e pubblicato ai sensi dell’articolo 9. Il deposito presso la Consob avviene secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.

3. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 24
(Prospetto d’offerta)

1. Il prospetto relativo all’offerta al pubblico di quote dei fondi di cui alla presente Sezione si compone delle seguenti parti:

a) Indice;

b) Nota di sintesi;

c) Fattori di rischio;

d) Informazioni relative all' investimento.

2. Il prospetto e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 2 e 3 di cui all’Allegato 1B. Tali schemi contengono informazioni equivalenti a quelle contenute negli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE.

3. Si applicano gli articoli 5, comma 3, 7, 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, e 12, commi 2 e 4.

Art. 25
(Aggiornamento del prospetto)

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei fondi di cui alla presente Sezione e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l’offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all’aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 6, ferma restando la possibilità di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato.

2. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda più emissioni di quote, alle offerte successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Per le emissioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto, gli offerenti provvedono all’aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento, approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 6, che integra o sostituisce la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato.

4. Per le emissioni effettuate successivamente ai dodici mesi, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l’approvazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, a parti del prospetto previamente pubblicato.

5. Nei casi di aggiornamento del prospetto di cui al comma 1, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento di aggiornamento del prospetto.

Art. 26
(Obblighi informativi)

1. In conformità a quanto stabilito nei regolamenti dei fondi, gli offerenti pubblicano tempestivamente i documenti e le informazioni indicati nell’articolo 3, comma 5-bis, del regolamento ministeriale, mettendoli a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede e il proprio sito internet, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo.

2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del fondo.

Sezione V
OICR esteri non armonizzati

Art. 27
(Comunicazione alla Consob, prospetto d’offerta e pubblicazione del prospetto)

1. Ai fini dell’offerta al pubblico di OICR aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall’articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene la sintetica descrizione dell’operazione e l’attestazione dei presupposti necessari per l’avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell’Allegato 1A. Il prospetto allegato è redatto secondo lo schema di cui all'articolo 17, comma 3, ed è pubblicato nei termini indicati nell’articolo 16, comma 2. Il prospetto è aggiornato ai sensi dell’articolo 18.

2. Ai fini dell’offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione, diversi da quelli indicati ai commi successivi, la comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene la sintetica descrizione dell’offerta e l’attestazione dell’esistenza dei presupposti necessari per l’avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell’Allegato 1A.

3. Ai fini dell’offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l’Italia è Stato membro d’origine, la comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene la sintetica descrizione dell’offerta e l’attestazione dell’esistenza dei presupposti necessari per l’avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell’Allegato 1A. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 98-bis del Testo unico.

4. Ai fini dell’offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l’Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.

5. Agli OICR indicati ai commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione IV del presente Capo.

Art. 28
(Obblighi informativi)

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 26.

Capo IV
Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

Art. 29
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) “prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked”: le polizze di ramo III, previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni;

b) “prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked”: le polizze di ramo III, previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;

c) “prodotti finanziari di capitalizzazione”: i contratti di ramo V, previsti dagli articoli 2, comma 1, e 179, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 30
(Obblighi generali)

1. In relazione all’offerta dei prodotti di cui al presente Capo, le imprese di assicurazione comunicano alla Consob i casi di cessazione o interruzione dell’offerta relativa a prospetti pubblicati, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.

Art. 31
(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)

1. Per l’offerta dei prodotti di cui al presente Capo, le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, contestualmente all’avvio dell’operazione, ne danno comunicazione alla Consob e pubblicano il prospetto d’offerta mediante:

a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;

b) messa a disposizione del pubblico nel sito internet proprio e degli intermediari incaricati del collocamento, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo.

2. Il modulo di proposta è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto d’offerta, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).

Art. 32
(Prospetto d’offerta)

1. Il prospetto relativo all’offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione è costituito da:

a) Scheda sintetica;

b) Parte I – Informazioni sull’investimento;

c) Parte II – Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi effettivi dell’investimento;

d) Parte III – Altre informazioni.

2. La scheda sintetica e le condizioni di contratto devono essere gratuitamente consegnate all’investitore prima della sottoscrizione della proposta di investimento. Le Parti I, II e III devono essere gratuitamente consegnate su richiesta dell’investitore. Relativamente ai prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked ed ai prodotti finanziari di capitalizzazione, qualora siano previsti, sono consegnati su richiesta dell’investitore anche:

a) il regolamento dei fondi interni ovvero degli OICR cui sono collegate le prestazioni principali;

b) il regolamento della gestione interna separata;

c) la documentazione, analoga a quella suddetta, relativa ad altra provvista di attivi cui è correlato il rendimento dei prodotti.

3. Il prospetto d’offerta ed il modulo di proposta sono redatti secondo gli schemi 5, 6 e 7 di cui all’Allegato 1B.

4. In tutti i casi in cui le caratteristiche dei prodotti richiedano l’inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, gli offerenti comunicano alla Consob tali circostanze e i motivi tecnici sottesi contestualmente al deposito del prospetto. Tale inserimento non può riguardare l’informativa sulle caratteristiche essenziali del prodotto offerto inerenti alla tipologia, al regime dei costi, al profilo di rischio dello stesso e alla rivalutazione del capitale nei prodotti finanziari di capitalizzazione secondo quanto previsto dagli schemi 5, 6 e 7 di cui all’Allegato 1B.

5. Ove l’offerta abbia ad oggetto prodotti per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto del prospetto.

Art. 33
(Aggiornamento del prospetto)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto relativo a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso d’offerta comporta il suo tempestivo aggiornamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese di assicurazione offerenti:

a) aggiornano le Parti I, II e III del prospetto ricorrendo, alternativamente, ad una delle seguenti modalità:

- sostituzione della parte soggetta a variazione del prospetto da ultimo pubblicato;

- integrazione del prospetto da ultimo pubblicato con un supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti;

b) aggiornano la scheda sintetica e le condizioni di contratto mediante la sostituzione della versione da ultimo pubblicata.

3. Le imprese di assicurazione danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti di cui al comma 2.

4. Fatte salve le disposizioni dei commi 1 e 2, l’aggiornamento dei dati periodici di cui alla scheda sintetica e alla Parte II del prospetto deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Entro il medesimo termine le Parti I, II e III del prospetto devono essere aggiornate con le informazioni contenute nel supplemento di cui al comma 2, lettera a), secondo alinea.

5. Relativamente ai prodotti finanziari di capitalizzazione, il cui rendimento è correlato all’andamento di una gestione separata ovvero di altra provvista di attivi, l’aggiornamento di cui al comma 4 deve essere effettuato con riferimento ai dati relativi all’ultimo periodo di rilevazione previsto nelle condizioni di contratto.

6. Qualora le imprese offerenti aggiornino il prospetto ai sensi del comma 2, lettera a), primo alinea, e risulti pubblicato un supplemento in corso di validità che contiene variazioni alla parte del prospetto oggetto di aggiornamento, la parte del prospetto aggiornata sostituisce il supplemento recependo tali variazioni. Nel caso in cui il supplemento contenga anche variazioni inerenti a parti del prospetto non interessate dall’aggiornamento, gli offerenti procedono ad un contestuale aggiornamento del prospetto secondo una delle modalità di cui al comma 2, lettera a), al fine di tener conto di tali ulteriori variazioni.

7. Nel caso in cui le Parti I, II e III del prospetto siano state aggiornate ai sensi del comma 2, lettera a), secondo alinea, le imprese di assicurazione possono ricorrere alla medesima modalità di aggiornamento in relazione ad ulteriori variazioni delle parti del prospetto. In tal caso, il nuovo supplemento sostituisce quello da ultimo pubblicato, non potendo sussistere più di un supplemento in corso di validità.

8. Il prospetto aggiornato ai sensi dei commi precedenti ovvero il supplemento di aggiornamento sono contestualmente pubblicati secondo le modalità previste dall’articolo 31.

9. Il modulo di proposta è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento nel caso di variazione delle informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di proposta è trasmessa alla Consob secondo la modalità indicata all’articolo 31, comma 1, lettera a).

Art. 34
(Obblighi informativi)

1. Le imprese di assicurazione offerenti pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e nel proprio sito internet:

a) il valore unitario della quota del fondo interno ovvero della quota o azione dell’OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione;

b) il valore dell’indice o dell’altro valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione, alla denominazione dell’indice, dell’altro valore di riferimento o dell’attività finanziaria e ad uno o più indicatori di mercato del rischio di credito dell’emittente o del garante.

2. L’obbligo di cui al comma 1, lettera a), deve essere adempiuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota o azione. Gli obblighi di cui al comma 1 si intendono assolti qualora la pubblicazione sia già stata effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento o dello statuto degli OICR, ovvero ai sensi dell’articolo 22, comma 3, nonché nell’ipotesi in cui alla pubblicazione del valore dell’indice o dell’altro valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked provveda un soggetto diverso dall’impresa offerente. In tal caso, le imprese di assicurazione indicano nel proprio sito internet le modalità per il reperimento di tali informazioni.

3. Le imprese di assicurazione offerenti prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked e prodotti finanziari di capitalizzazione rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l’acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati, ove siano previsti:

a) il prospetto, i rendiconti periodici e il regolamento del fondo interno o dell’OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti;

b) il regolamento, il rendiconto annuale e il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata;

c) la documentazione, analoga a quella suddetta, relativa ad altra provvista di attivi cui è correlato il rendimento dei prodotti.

4. Le imprese di assicurazione offerenti comunicano tempestivamente ai contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia, il regime dei costi, il profilo di rischio del prodotto e la rivalutazione del capitale nei prodotti finanziari di capitalizzazione.

5. I dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del prospetto e le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto, diverse da quelle indicate al comma 4 e al comma 1 dell’articolo 34-bis, sono comunicati ai contraenti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

6. Relativamente ai prodotti finanziari di capitalizzazione, il cui rendimento è correlato all’andamento di una gestione separata ovvero di altra provvista di attivi, la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata con riferimento ai dati relativi all’ultimo periodo di rilevazione previsto nelle condizioni di contratto.

7. Relativamente ai prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked o ai prodotti finanziari di capitalizzazione, sono comunicate tempestivamente ai contraenti le informazioni relative ai fondi o comparti di nuova istituzione ovvero gestioni interne separate ovvero altre provviste di attivi di nuova istituzione non contenute nel prospetto inizialmente pubblicato.

8. A fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il contraente vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

9. La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai contraenti.

Art. 34-bis
(Obblighi informativi discendenti dalle disposizioni comunitarie in materia di assicurazioni sulla vita)

1. Fermi restando gli obblighi di aggiornamento del prospetto di cui all’articolo 33, le imprese di assicurazione offerenti comunicano tempestivamente ai contraenti, per iscritto e in forma chiara e precisa, le variazioni delle informazioni:

a) relative all’impresa offerente e all’eventuale sede secondaria con la quale è stato concluso il contratto;

b) indicate alle lettere da a) a k) del successivo comma 2 per effetto di clausole aggiunte al contratto o modifiche alla legge ad esso applicabile.

2. L’obbligo previsto dal comma 1 è adempiuto anche nelle ipotesi di esenzione previste dall’articolo 34-ter nonché in caso di offerte non pubbliche. Nelle medesime ipotesi di esenzione, le imprese di assicurazione offerenti comunicano agli investitori-contraenti, prima della sottoscrizione, le informazioni relative:

a) alla denominazione dell’impresa di assicurazione, nazionalità, forma giuridica e relativo indirizzo;

b) all’eventuale sede secondaria con la quale sarà concluso il contratto e relativo indirizzo;

c) alle prestazioni offerte ed opzioni esercitabili;

d) alla durata del contratto;

e) alle modalità di scioglimento del contratto;

f) alle modalità e alla durata di versamento dei premi;

g) alle modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazioni agli utili;

h) ai valori di riscatto e di riduzione nonché alla natura delle eventuali garanzie;

i) all’elenco dei valori di riferimento utilizzati nei contratti a capitale variabile;

j) ai premi relativi a ciascuna prestazione, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate;

k) alla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile;

l) alle modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto;

m) al regime fiscale applicabile;

n) al regime dei reclami per questioni attinenti al contratto ed alla possibilità di promuovere azioni giudiziarie;

o) alla facoltà di scelta delle parti in ordine alla legge applicabile al contratto ed alla legislazione proposta dall’impresa offerente;

p) alla legge applicabile al contratto nel caso di mancata scelta delle parti.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate in lingua italiana o, nel caso si applichi al contratto un regime linguistico o una legge differente da quella italiana, nella diversa lingua adottata dalle parti.

Capo V
Disposizioni comuni

Sezione I
Disciplina delle esenzioni

Art. 34-ter
(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:

a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a cento, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);

b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali:

1) le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare dalla disciplina di settore sui mercati finanziari, compresi le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Testo unico bancario, le società di cui all’articolo 18 del Testo unico bancario, le fondazioni bancarie, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l' investimento in strumenti finanziari;

2) i governi nazionali e le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;

3) le piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia e iscritte nel registro previsto dall’articolo 34-quater;

4) le persone giuridiche che non soddisfano almeno due dei tre criteri previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b);

5) le persone fisiche residenti in Italia e iscritte nel registro previsto dall’articolo 34-quater;

c) aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un’offerta il cui corrispettivo totale sia inferiore a 2.500.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell’arco di dodici mesi;

d) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 50.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;

e) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro;

f) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 euro;

g) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 250.000 euro;

h) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;

i) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l’emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

j) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;

k) aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;

l) aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell’offerta;

m) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell’emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta;

n) aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell’emittente o da parte dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo.

2. Alle offerte aventi ad oggetto valori mobiliari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni od obbligazioni convertibili diffuse non si applica l’articolo 13, commi 2 e 3.

3. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l’articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell’offerta l’emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.

4. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all’Allegato 1M, purché tali strumenti abbiano le seguenti caratteristiche:

1) il corrispettivo totale dell'offerta, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 50.000.000;

2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.

5. Nel caso previsto dal comma 4, la pubblicazione del prospetto è effettuata esclusivamente con la messa a disposizione del pubblico, secondo una o più delle modalità indicate dall’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c). Non è richiesta la pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il prospetto semplificato non è trasmesso alla Consob né approvato dalla stessa.

6. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell’articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale:

1) il giudizio previsto dall’articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-ter, comma 1, lettera c) del codice civile;

2) non si applica l’articolo 97, comma 3, del Testo unico.

7. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diretti ad offrire prestazioni in forma collettiva nel caso in cui gli assicurati o in ogni caso i beneficiari delle prestazioni medesime dedotte in contratto non sostengano, nemmeno in parte, l’onere connesso al pagamento del premio.

8. Le offerte relative a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diverse da quelle indicate nel comma 7 non sono assoggettate alla comunicazione preventiva e all’approvazione del prospetto da parte della Consob previste dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico. Alle medesime offerte non si applica l’articolo 101, comma 1, del Testo unico; i messaggi pubblicitari relativi a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono trasmessi alla Consob solo su richiesta di questa 23.

Art. 34-quater
(Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati)

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 34-ter, comma 1, lettera b), numeri 3 e 5, la Consob iscrive in apposito registro, su richiesta:

a) le piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera b);

b) le persone fisiche, che soddisfino almeno due delle seguenti condizioni:

1) effettuazione di operazioni di dimensioni significative sui mercati mobiliari con una frequenza media di almeno dieci operazioni al trimestre negli ultimi quattro trimestri;

2) dimensione del portafoglio in strumenti finanziari superiore a 500.000 euro;

3) attività lavorativa, anche pregressa, per almeno un anno nel settore finanziario con l’esercizio di funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nel registro:

- cognome e nome/ragione o denominazione sociale;

- codice fiscale;

- residenza o sede legale;

- nome e cognome del referente (se si tratta di piccole e medie imprese);

- recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica).

3. La Consob, ricevuta la richiesta di iscrizione, provvede tempestivamente all’iscrizione nel registro.

4. L’iscrizione nel registro è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è conseguita. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo i soggetti che intendono rimanere iscritti nel registro presentano apposita richiesta.

5. La cancellazione dal registro avviene su richiesta degli interessati. La Consob provvede tempestivamente alla cancellazione.

6. La consultazione del registro è consentita agli emittenti e agli offerenti che abbiano presentato alla Consob apposita richiesta. Gli emittenti e gli offerenti esteri possono consultare il registro soltanto se nel loro Stato membro d’origine la stessa possibilità è riconosciuta agli emittenti ed agli offerenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine.

7. Le richieste presentate alla Consob ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 sono redatte secondo le modalità specificate dalla stessa Consob con propria comunicazione.

8. L’uso delle informazioni acquisite ai sensi del comma 6 è consentito unicamente con riferimento allo svolgimento delle offerte previste dall’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) 24.

Sezione II
Regole per lo svolgimento dell’offerta

Art. 34-quinquies
(Svolgimento dell’offerta al pubblico)

1. I soggetti individuati nel prospetto, nei casi in cui la pubblicazione dello stesso sia avvenuta secondo le modalità previste nell’articolo 9, comma 1, lettere b) e c), ne curano la distribuzione presso gli intermediari incaricati del collocamento.

2. L'adesione all’offerta è effettuata mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Fermo quanto previsto dall’Allegato 1N per le offerte al pubblico di strumenti non rappresentativi di capitale, il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'avvertenza che l' aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;

b) il richiamo al paragrafo “fattori di rischio” contenuto nel prospetto.

3. L’avvertenza di cui alla lettera a) del comma 2 non è richiesta nei casi in cui il prospetto sia stato pubblicato con la modalità prevista dall’articolo 9, comma 1, lettera a).

4. L’offerta è revocabile nei casi espressamente previsti nel prospetto.

5. I criteri di riparto indicati nel prospetto assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all’offerta. Il riparto è effettuato dal responsabile del collocamento.

Art. 34-sexies
(Norme di correttezza)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114, comma 12, del Testo unico, i soggetti indicati nell’articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell’offerta al pubblico e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto o idonee ad influenzare l’andamento delle adesioni.

2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:

a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;

b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell 'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.

3. L'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso dell’offerta al pubblico e dell'eventuale collocamento presso investitori qualificati, ivi comprese quelle desumibili dalle raccomandazioni, come definite dall’articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. Copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori qualificati o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell’articolo 94, comma 7, del Testo unico.

Art. 34-septies
(Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico o ad essi collegati)

1. Ai fini della esenzione prevista dall’articolo 183, comma 1, lettera b), del Testo unico per le operazioni di stabilizzazione e in applicazione del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, le comunicazioni al pubblico previste nel Capo III del medesimo regolamento sono contestualmente inoltrate dagli emittenti, dagli offerenti o dai soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che le mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; copia delle comunicazioni è trasmessa alla Consob.

2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui è in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall' attività di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) 2273/2003 i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita indicate nei commi 1 e 2. La comunicazione contiene le informazioni indicate nell'Allegato 1L ed è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob. Quando la stabilizzazione è effettuata in conformità del regolamento (CE) 2273/2003, le predette informazioni sono comunicate congiuntamente a quelle previste dal comma 1.

Sezione III
Attività pubblicitaria

Art. 34-octies
(Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell’annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento.

2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l’annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare.

3. Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: “prima dell'adesione leggere il prospetto”. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.

Art. 34-novies
(Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)

1. In ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 34-octies, comma 1, l’annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall’investimento proposto:

a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;

b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;

c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;

d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali;

e) riporta l’avvertenza ‘I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri’.

2. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.

Art. 34-decies
(Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)

1. Prima della pubblicazione del prospetto l’offerente, l’emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti all’offerta al pubblico purché:

a) le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto;

b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;

c) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al luogo in cui il pubblico potrà procurarselo;

d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.

Sezione IV
Disposizioni transitorie

Art. 34-undecies
(Offerte di OICR e prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione)

1. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani ed esteri non armonizzati in corso al 1° luglio 2009, gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento del prospetto o, in ogni caso, entro il 31 marzo 2010.

2. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR esteri armonizzati in corso al 1° luglio 2009, il modulo di sottoscrizione redatto secondo l’Allegato 1H deve essere trasmesso alla Consob in occasione della pubblicazione del primo aggiornamento del prospetto o, in ogni caso, entro il 31 marzo 2010.

3. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso al 1° luglio 2009, gli offerenti pubblicano un prospetto d’offerta conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento del prospetto o, in ogni caso, entro il 31 marzo 2010.

4. Per le offerte di cui ai commi 1, 2, e 3 che prevedono un ammontare minimo di sottoscrizione o un premio minimo iniziale superiore a 50.000 euro e inferiore a 250.000 euro, dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento e, nel caso di OICR esteri armonizzati, trasmettono alla Consob un modulo di sottoscrizione redatto secondo l’Allegato 1H.

5. Il comma 4 non si applica alle offerte di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione che prevedono intervalli di collocamento chiusi, purché le stesse si concludano entro il 31 agosto 2009.

Art. 34-duodecies
(Modalità di pubblicazione del valore unitario della quota o azione dell’OICR)

1. Gli offerenti che, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, decidano di avvalersi, per la pubblicazione del valore unitario della quota o azione dell’OICR estero armonizzato, di modalità diverse dalla pubblicazione dello stesso su un quotidiano:

a) provvedono, per un periodo minimo di quattro mesi, alla pubblicazione del predetto valore contemporaneamente su un quotidiano e mediante la diversa modalità di diffusione prescelta;

b) comunicano agli investitori in tempo utile la diversa modalità di diffusione prescelta.

Art. 34-terdecies
(Inapplicabilità prevista dall’articolo 34-ter, comma 1, lettera b), numeri 3 e 5)

1. Fino all’attivazione del registro di cui all’articolo 34-quater, i casi di inapplicabilità di cui all’articolo 34-ter, comma 1, lettera b), numeri 3) e 5), si estendono alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 34-quater, comma 1, abbiano richiesto agli emittenti o agli offerenti di essere iscritti in appositi registri da essi tenuti in conformità all’articolo 34-quater, commi da 2 a 5 e 8. Al trattamento dei dati da conservare nel registro si applica altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Ai fini dell’attivazione del registro di cui all’articolo 34-quater, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei termini e con le modalità tecniche da questa stabilite. Alla data di attivazione del registro, tali dati sono distrutti senza indugio 25.

TITOLO II
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 35
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) “giorni”: i giorni di apertura dei mercati regolamentati;

b) “soggetti interessati”: l’offerente, l’emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo o collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo e direttori generali, i soci dell’offerente o dell’emittente aderenti ad uno dei patti previsti dall’articolo 122 del Testo unico;

c) “società quotata”: la società emittente con azioni ordinarie quotate in un mercato regolamentato.

2. Nel presente Titolo si intendono comunicate o rese note al mercato le informazioni che siano state trasmesse almeno a due agenzie di stampa e, in caso di società quotata, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione 26.

Art. 36
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Titolo si applica a tutte le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera v) del Testo unico, aventi ad oggetto strumenti finanziari. Alle offerte pubbliche aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari si applicano l'articolo 37, commi 1, 2, 3 e 4 27 e le altre disposizioni del presente Capo che la Consob dichiara di volta in volta applicabili.

Art. 3728
(Comunicazione dell'offerta)

1. Alla comunicazione alla Consob prevista dall’articolo 102, comma 1, del Testo unico sono allegati il documento d’offerta e la scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in allegato 2A e 2B, nonché la documentazione relativa all’avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento o, in alternativa, la dichiarazione di impegno a costituirle entro l’inizio del periodo di adesione, fornendone in tal caso specifica descrizione.

1-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito svolte contestualmente in più Stati dell’Unione Europea, l’offerente può chiedere alla Consob di utilizzare, in luogo del documento d’offerta previsto dal comma 1, il prospetto approvato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente alla direttiva n. 2003/71/CE 29.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, la nota di sintesi è integrata, ove necessario, con almeno le seguenti informazioni:

a) modalità e termini di adesione all’offerta in Italia;

b) modalità di pagamento del corrispettivo e relativo trattamento fiscale;

c) fattori di rischio che hanno rilevanza ai fini della decisione di adesione all’offerta;

d) sussistenza di potenziali conflitti di interesse in capo ai soggetti coinvolti nell’operazione;

e) elementi essenziali della delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio 30.

1-quater. Al prospetto indicato al comma 1-bis si applica il regime linguistico previsto dall’articolo 12, comma 3 31.

2. La comunicazione indica che:

a)sono state contestualmente presentate alle autorità competenti le richieste di autorizzazione necessarie per l’acquisto delle partecipazioni;

b)è stata deliberata la convocazione dell'organo competente a deliberare l'eventuale emissione di strumenti finanziari da offrire in corrispettivo.

3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro cinque giorni, che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine è di otto giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo strumenti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico.

4. In caso di offerte diverse da quelle effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 108 del Testo unico, le informazioni o la documentazione previste dal comma precedente devono essere inoltrate alla Consob, a pena di inammissibilità della comunicazione, entro quindici giorni dalla data in cui l’offerente è informato della eventuale incompletezza.

5. Dell'intervenuta comunicazione è data senza indugio notizia, mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente. Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le finalità dell’operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali modalità di finanziamento previste, le eventuali condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali consulenti. Nel caso in cui l’emittente sia una società quotata, ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione 32.

6. Con le modalità previste dal comma precedente è data notizia dell’incompletezza della comunicazione e del successivo completamento della stessa.

Art. 38
(Documento d'offerta)

1. Il documento d'offerta, integrato secondo le eventuali richieste della Consob ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del Testo unico, è trasmesso senza indugio all'emittente.

2. Il documento è diffuso tramite pubblicazione integrale su organi di stampa di adeguata diffusione o tramite consegna presso intermediari e contestuale pubblicazione su organi di stampa di adeguata diffusione dell’avviso di avvenuta consegna, ovvero con altri mezzi concordati con la Consob, secondo modalità che in ogni caso assicurino la conoscibilità degli elementi essenziali dell'offerta e del documento da parte di tutti gli interessati. Copia del documento è trasmessa alla Consob su supporto informatico 33.

3. I depositari informano i depositanti dell’esistenza dell’offerta, in tempo utile per l’adesione.

4. Copia del documento d’offerta è consegnata dall'offerente e dagli intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. I depositanti possono ottenere il documento dai propri depositari.

5. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d’offerta che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al documento d’offerta e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per quest'ultimo. Il supplemento è pubblicato decorsi tre giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste e contestualmente trasmesso all’emittente. Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob su supporto informatico 34.

Art. 39
(Comunicato dell'emittente)

1. Il comunicato dell' emittente:

a)contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata dei componenti dell'organo amministrativo sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti;

b)rende nota l' eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa è tempestivamente resa nota al mercato;

c)fornisce informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto di azioni della società da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza, anche in società controllate o controllanti, nonché sui patti parasociali di cui all' articolo 122 del Testo unico aventi ad oggetto azioni dell'emittente;

d) fornisce informazioni aggiornate sui compensi percepiti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai direttori generali dell’emittente, ovvero deliberati a loro favore;

e) fornisce informazioni sui fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata;

f) fornisce informazioni sull’andamento recente e le prospettive dell’emittente, ove non riportate nel documento d’offerta.

2. Nel caso in cui l’offerta abbia ad oggetto obbligazioni o altri titoli di debito assimilabili alle obbligazioni, il comunicato dell’emittente fornisce le informazioni previste dalle lettere a), e) ed f) del comma precedente nonché informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto dei titoli offerti da parte dell’emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza.

3. Il comunicato è trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste della Consob, è reso noto al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi precedenti forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento 35.

Art. 40 36
(Svolgimento dell'offerta)

1. L’efficacia dell’offerta non può essere sottoposta a condizioni il cui verificarsi dipende dalla mera volontà dell’offerente.

2. Il periodo di adesione è concordato con la società di gestione del mercato o, nel caso di strumenti finanziari non quotati, con la Consob: tra un minimo di venticinque e un massimo di quaranta giorni per le offerte effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 4, e 107 del Testo unico; tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni per le altre offerte; per le offerte aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito la durata minima è ridotta a cinque giorni. La Consob, sentiti l’offerente e la società di gestione del mercato, può, con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell’offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata fino ad un massimo di cinquantacinque giorni 37.

3. Il periodo di adesione non può avere inizio:

a) se non è stata trasmessa alla Consob la documentazione relativa all’avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento;

b) prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del documento d'offerta, o, nel caso in cui tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente, prima del giorno successivo a tale diffusione;

c) se non è stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla normativa di settore per l' acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi d'investimento;

d) se non è stata assunta la delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio 38.

4. La notizia delle intervenute autorizzazioni previste dalle normative di settore, dell’adozione della delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio, della sua intervenuta iscrizione nel registro delle imprese e dell’inizio del periodo di adesione è immediatamente comunicata al mercato se non già contenuta nel documento d’offerta.

5. Nel caso di convocazione di un’assemblea ai sensi dell’articolo 104 del Testo unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione, il periodo di adesione stesso è prorogato di dieci giorni.

6. L’adesione all’offerta avviene presso l’offerente, gli intermediari incaricati e i depositari abilitati alla prestazione di servizi di investimento, tramite sottoscrizione della scheda di adesione.

7. Le adesioni alle offerte possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo le modalità indicate dalla società di gestione del mercato nel regolamento previsto dall’articolo 62 del Testo unico 39.

Art. 41 40
(Norme di trasparenza)

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.

2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo:

a)i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;

b)i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;

c)l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.

3. Le sintesi del documento di offerta eventualmente diffuse nel corso del periodo di adesione, devono comunque:

a) riportare integralmente il paragrafo “avvertenze” del documento;

b) fare rinvio, per ciascuna delle informazioni riportate, ai corrispondenti paragrafi del documento d’offerta nei quali le stesse sono illustrate in modo analitico;

c) recare l’avvertenza, riprodotta con un carattere che ne consenta un’agevole lettura, che la sintesi non è sottoposta alla preventiva verifica della Consob;

d) fare espresso riferimento ai luoghi nei quali sono disponibili il documento d’offerta e il comunicato dell’emittente.

Copia della sintesi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

4. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

5. Prima del pagamento, l' offerente pubblica, con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta, secondo le indicazioni dell’Allegato 2C.

6. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 5 e 6 del Testo unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico 41.

7. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può:

a)richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b)del Testo unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo nonché ai  revisori e dirigenti;

b)eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c) del Testo unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

Art. 42
(Norme di correttezza)

1. L’offerente e gli altri soggetti interessati si attengono a principi di correttezza e di parità di trattamento dei destinatari dell’offerta, compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi allo svolgimento dell’offerta, non eseguono operazioni sul mercato volte a influenzare le adesioni all’offerta e si astengono da comportamenti e da accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

2. Se gli offerenti, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del Testo unico e la data del pagamento del corrispettivo, acquistano, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo dell’offerta, adeguano quest’ultimo al prezzo più alto pagato 42.

Art. 43
(Modifiche dell' offerta)

1. Le offerte di aumento e le altre modifiche dell’offerta sono comunicate ai sensi dell’articolo 37 e sono pubblicate con le stesse modalità dell’offerta originaria fino a tre giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione 43.

2. Non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto 44.

Art. 44
(Offerte concorrenti)

1. Le offerte concorrenti e i rilanci sono ammessi se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è superiore a quello dell'ultima offerta o rilancio o se comportano l'eliminazione di una condizione di efficacia. Per i rilanci non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.

2. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione dell'offerta precedente e comunque, in caso di proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima offerta.

3. I rilanci sono effettuati mediante pubblicazione di un avviso contenente la natura e l’entità del rilancio e l’avvenuto rilascio delle garanzie integrative.

4. Fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, i rilanci debbono essere effettuati entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell’offerta concorrente o di un precedente rilancio di altro offerente.

5. Nessun rilancio può essere effettuato oltre il decimo giorno anteriore alla chiusura del periodo di adesione dell’ultima offerta. L’ultimo giorno utile tutti gli offerenti, ad eccezione di quelli per i quali sia già scaduto il termine previsto dal comma precedente, possono effettuare un ulteriore rilancio, previa comunicazione alla Consob.

6. Il periodo di adesione delle offerte e la data prevista per la pubblicazione dei risultati sono allineati a quelli dell’ultima offerta concorrente, salvo che gli offerenti precedenti, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’offerta concorrente, comunichino alla Consob e al mercato di voler mantenere inalterata la scadenza originaria; in tal caso essi non possono effettuare rilanci.

7. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione alle offerte indicate nel comma 4, il periodo di adesione alle stesse è prorogato di dieci giorni.

8. Dopo la pubblicazione di un’offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre offerte sono revocabili. Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell’offerta che ha prevalso possono essere conferiti ad essa gli strumenti finanziari apportati alle altre offerte.

9. In presenza di offerte concorrenti e fino alla chiusura del periodo di adesione gli offerenti non possono acquistare, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo della loro offerta 45.

Capo II
Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

Art. 45
(Acquisto indiretto)

1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell’articolo 105 del Testo unico, di una società quotata o il controllo di una società non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lettera a), del Testo unico, quando l'acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell’articolo 105 del Testo unico di una società quotata 46.

2. Si ha partecipazione indiretta, ai sensi del comma 1, quando il patrimonio della società di cui si detengono le azioni è costituito in prevalenza da partecipazioni in società quotate o in società che detengono in misura prevalente partecipazioni in società quotate.

3. Si ha prevalenza, ai fini dei commi che precedono, quando ricorra almeno una delle condizioni seguenti:

a) il valore contabile delle partecipazioni rappresenta più di un terzo dell'attivo patrimoniale ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione iscritta nel bilancio della società partecipante;

b) il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta più di un terzo e costituisce la componente principale del prezzo di acquisto delle azioni della società partecipante.

4. Se il patrimonio della società indicata nel comma 2 è in prevalenza costituito da partecipazioni in una pluralità di società quotate, l'obbligo di offerta pubblica riguarda le azioni delle sole società il cui valore rappresenta almeno il trenta per cento del totale di dette partecipazioni.

Art. 46 47
(Consolidamento della partecipazione)

1. L’obbligo di offerta di cui all’articolo 106, comma 3, lettera b), del Testo unico consegue all’acquisto, anche indiretto ai sensi dell’articolo 45, di più del cinque per cento 48 del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell’articolo 105 del Testo unico 49 per acquisti a titolo oneroso effettuati nei dodici mesi, ovvero per sottoscrizioni o conversioni nell’esercizio di diritti negoziati nel medesimo periodo.

Art. 47
(Corrispettivo in strumenti finanziari)

1. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato in un paese dell'Unione Europea, se le operazioni compiute nei dodici mesi precedenti il superamento della soglia hanno avuto come corrispettivo, nella stessa proporzione, i medesimi strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari sono sempre valutati ad un prezzo non superiore al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi.

2. Nelle offerte previste dall’articolo 106, comma 4, del Testo unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari se ammessi a quotazione in mercati regolamentati dell’Unione Europea 50.

Art. 48
(Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale)

1. L'approvazione dell' offerta prevista dall'articolo 107 del Testo unico è formulata con dichiarazione espressa su apposita scheda predisposta dall'offerente che può essere allegata al documento d'offerta. L'adesione all'offerta equivale a dichiarazione di approvazione se non accompagnata da una contraria manifestazione espressa di volontà.

2. Le dichiarazioni sono trasmesse, entro la chiusura dell'offerta, all'indirizzo indicato dall' offerente tramite il depositario delle azioni che ne attesta la titolarità.

3. L'approvazione è irrevocabile. E' possibile approvare più offerte concorrenti.

Art. 49
(Esenzioni)

1. L'acquisto non comporta l' obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se:

a) un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;

b) è compiuto tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata in crisi, comunicato alla Consob e al mercato;

c) la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una società e tali soggetti;

d) il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti;

e) la soglia del trenta per cento è superata per non più del tre per cento e l'acquirente si impegna a cedere le azioni in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto;

f) è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate, in base ad effettive e motivate esigenze industriali, con delibera assembleare della società le cui azioni dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta 51.

2. L'acquirente:

a) nel caso previsto dalla lettera a) comunica alla Consob e al mercato l'inesistenza di accordi o programmi comuni con gli altri soci ivi previsti;

b) nel caso previsto dalla lettera b) comunica alla Consob e al mercato lo stato di attuazione del piano nei tempi stabiliti dalla Consob, e comunque su base trimestrale, e ogni variazione della sua partecipazione;

c) nel caso previsto dalla lettera e), se non osserva l'obbligo di alienazione, promuove l'offerta al prezzo più alto risultante dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del Testo unico ai dodici mesi precedenti e successivi all'acquisto.

Art. 50
(Opa residuale)

1. Il soggetto tenuto all' obbligo di offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non è dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria.

2. La società di gestione del mercato:

a)segnala alla Consob le società per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, può essere adottata una soglia superiore al novanta per cento, tenuto conto della necessità di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

b)dà notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.

3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a)corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente;

b)prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre;

c)patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente;

d)andamento e prospettive reddituali dell'emittente.

4. Ai fini indicati al comma 3, l’offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della società incaricata della revisione contabile dell’emittente sulla congruità degli elementi forniti.

5. Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3.

6. Ai fini della determinazione del prezzo nel caso previsto dal comma 5, l’offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale:

a)la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del Testo unico;

b) un’attestazione della società incaricata della revisione contabile dell’emittente, redatta secondo i criteri generali indicati dalla Consob, sull’esistenza o meno di eventi, non noti al mercato, che possano incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria o sulle prospettive reddituali dell’emittente, intervenuti successivamente al rilascio del giudizio sull’ultimo bilancio pubblicato ovvero, se più recente, sull’ultima relazione semestrale pubblicata, sottoposti a revisione contabile completa 52.

PARTE III
EMITTENTI

TITOLO I
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR 53

Capo I 54
Disposizioni generali

Art. 51
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per:

a) “sponsor” o “listing partner”: l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari comunitari;

b) “obbligazioni strutturate”: 1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall’andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.

Capo II
Disposizioni riguardanti l’ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari 55

Art. 52
(Comunicazione alla Consob)

1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni, l’emittente o la persona che chiede l’ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Testo unico, la comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell’Allegato 1I 56.

Art. 53
(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)

1. Il prospetto è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati.

2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi 2, 3, 4 e 5, 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, 34-octies e 34-novies.

3. Il supplemento previsto dall’articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione 57.

Art. 54
(Documento di informazione annuale)

1. Gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti 12 mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle normative comunitarie e nazionali relative alla disciplina dei valori mobiliari, dei relativi emittenti e dei mercati di negoziazione. A tal fine gli emittenti fanno riferimento almeno ai documenti previsti dalle disposizioni emanate in attuazione delle direttive in materia di diritto societario 58 e della direttiva n. 109/2004/CE nonché a quelli previsti dal Regolamento n. 1606/2002/CE.

2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti 12 mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni.

3. Il documento è depositato presso la Consob dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio.

4. La pubblicazione del documento di informazione annuale è effettuata nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE. Il deposito presso la Consob è effettuato con le modalità indicate negli articoli 65-septies e 65-octies.

5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro 59.

Art. 55
(Istruttoria della Consob)

…omissis... 60

Art. 56
(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)

1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall’emittente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell’inizio delle negoziazioni, anche alternativamente:

a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;

b) in forma stampata e gratuitamente, presso la sede della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell’emittente;

c) in forma elettronica nel sito internet dell’emittente;

d) in forma elettronica nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l’ammissione alle negoziazioni.

La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dalle lettere a), c) e d) è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE.

2. Si applica, ove compatibile, l’articolo 9, commi 2, 3 e 4.

3. Il prospetto, il prospetto di base e il documento di registrazione sono validi per il periodo indicato dall’articolo 10.

4. Alla pubblicazione del supplemento previsto dall’articolo 113, comma 2, del Testo unico si applica l’articolo 9, comma 5 61.

Art. 57
(Esenzioni dall’obbligo di pubblicare un prospetto)

1. L’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati:

a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l’emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

c) valori mobiliari offerti in occasione di un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;

d) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;

e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell’offerta;

f) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell’emittente o da parte dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa categoria dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta;

g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall’esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

h) valori mobiliari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:

1) tali valori mobiliari o valori mobiliari della stessa categoria siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;

2) per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l’ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato e messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina comunitaria;

3) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto 2), per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;

4) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;

5) la persona che chiede l’ammissione di un valore mobiliare alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;

6) il documento di sintesi di cui al punto 5) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all’articolo 56;

7) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall’emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione;

i) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell’Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea;

j) valori mobiliari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea;

k) valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali valori mobiliari:

1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

l) valori mobiliari inclusi in una ammissione alla negoziazione il cui corrispettivo totale sia inferiore a 2.500.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più ammissioni alla negoziazione aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente o dalla medesima persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

m) valori mobiliari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro.

2. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando l’entità degli attivi di quest’ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell’entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 contiene:

a) le informazioni prescritte dall’allegato I, ad esclusione del capitolo 9 e dei paragrafi 20.1 e 20.3, nonché dall’allegato II del Regolamento n. 809/2004/CE riferite alla società incorporante quale risultante a seguito della fusione;

b) le informazioni di cui all’allegato III del predetto Regolamento riferite ai valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione della fusione;

c) ogni altra informazione necessaria affinché i portatori dei valori mobiliari emessi dalle società partecipanti alla fusione possano esercitare i propri diritti.

3. Per le operazioni di fusione interessanti un emittente quotato diverse da quelle considerate al comma 2, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 è costituito:

a) dalla relazione dell’organo amministrativo di cui all’articolo 2501-quinquies del codice civile predisposta secondo i criteri indicati dall’allegato 3A, nel caso di operazioni di fusione che non superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi dell’articolo 70;

b) dal documento informativo previsto all’articolo 70, comma 4, da pubblicarsi con le modalità e con i termini ivi precisati, nel caso di operazioni di fusione che superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi del medesimo articolo.

4. Gli emittenti quotati trasmettono alla Consob, ai fini della valutazione di equivalenza, i documenti di cui ai commi 2 e 3 e le eventuali integrazioni almeno quindici giorni lavorativi antecedenti la data di efficacia della fusione.

5. Nel caso di ammissione alla negoziazione di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all’Allegato 1M, debitamente integrato delle informazioni richieste per l’ammissione alla negoziazione, purché tali valori mobiliari abbiano le seguenti caratteristiche:

1) il corrispettivo totale dell'ammissione alla negoziazione, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 50.000.000;

2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato.

6. Nel caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 50.000 euro, non vi è l’obbligo di redigere la nota di sintesi.

7. L’emittente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell’ammissione alla negoziazione dei valori mobiliari di cui alle lettere i) e j) del comma 1.

8. La Consob esprime il giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoposizione alla stessa dei documenti, eventualmente integrati anche su richiesta della Consob, di cui ai commi 2 e 3 62/ 63.

Art. 58
(Validità comunitaria dell’approvazione del prospetto e regime linguistico)

1. Ai fini della validità comunitaria dell’approvazione di un prospetto da parte della Consob e da parte dell’autorità competente di un altro Stato membro della UE si applica l’articolo 11.

2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora venga chiesta l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, secondo il caso 64.

Capo III 65
Disposizioni riguardanti l’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR 66

Art. 59
(OICR italiani)

1. All’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo III del Titolo I della Parte II del presente regolamento e gli articoli 34-octies e 34-novies. Il prospetto è pubblicato anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l’ammissione alle negoziazioni.

2. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di quote di fondi italiani chiusi, la comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene la sintetica descrizione dell’operazione, l’attestazione dell’esistenza dei presupposti necessari per l’effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell’Allegato 1I. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Sezione IV del Capo III del Titolo I della Parte II del presente regolamento e gli articoli 34-octies e 34-novies. Il prospetto e l’eventuale supplemento previsto dall’articolo 113, comma 2, del Testo unico sono pubblicati ai sensi dell’articolo 56 67.

Art. 60

(OICR esteri)

1. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri armonizzati, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell’articolo 20, il prospetto completo e semplificato e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all’offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il prospetto è pubblicato anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l’ammissione alle negoziazioni.

2. Il prospetto completo e semplificato e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede del soggetto incaricato dei pagamenti previsto nel regolamento della Banca d'Italia.

3. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri aperti non armonizzati si applicano gli articoli 27, comma 1, e 28. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell’Allegato 1I. Il prospetto è pubblicato anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l’ammissione alle negoziazioni.

4. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi, diversi da quelli indicati ai commi successivi, la comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene la sintetica descrizione dell’operazione, l’attestazione dell’esistenza dei presupposti necessari per l’effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell’Allegato 1I. Si applicano gli articoli 27, commi 2 e 5, 28, e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Sezione IV del Capo III del Titolo I della Parte II del presente regolamento.

5. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l’Italia è Stato membro d’origine, la comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene la sintetica descrizione dell’operazione, l’attestazione dell’esistenza dei presupposti necessari per l’effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell’Allegato 1I. Si applicano le disposizioni della Sezione IV del Capo III del Titolo I della Parte II del presente regolamento.

6. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l’Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.

7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6 e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell’articolo 56.

8. All’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-octies e 34-novies 68.

Art. 61
(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates)

…omissis… 69

Art. 62
( Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma)

…omissis… 70

Capo IV
Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari 71

Art. 63
(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)

1. Con la comunicazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un’offerta al pubblico relativa agli strumenti finanziari comunitari oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la comunicazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1I, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata anche dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l’offerta al pubblico.

2. Si applica l’articolo 56, comma 1. Inoltre, il prospetto relativo all’ammissione di azioni alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta 72.

Art. 64
(Obblighi informativi)

…omissis... 73

Art. 64-bis
(Modalità per l’ammissione)

…omissis… 74

TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo I
Disposizioni generali

Art. 65
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) “emittenti strumenti finanziari”: i soggetti che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia;

b) “emittenti valori mobiliari”: i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico;

c) “emittenti azioni”: i soggetti che emettono azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico;

d) “emittenti titoli di debito”: i soggetti che emettono titoli di debito ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico;

e) “informazioni regolamentate”: le informazioni indicate all’articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;

f) “media”: le agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni finanziarie;

g) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 113-ter del Testo unico, nel presente Capo, nel Capo VIII-bis e nell’Allegato 3I;

h) “utilizzatori” dello SDIR: l’emittente valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione;

i) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall’articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato in aderenza ai requisiti previsti nel presente Capo, nel Capo VIII-ter e nell’Allegato 3L 75.

1-bis. Nel presente Titolo per “Stato membro ospitante” si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, nel quale i valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato 76.

1-ter. Nel presente Titolo per “titoli di debito” si intendono le obbligazioni e gli altri titoli di debito, ad eccezione dei valori mobiliari equivalenti ad azioni o che, in caso di conversione o di esercizio dei diritti da essi conferiti, comportano il diritto di acquisire azioni o valori mobiliari equivalenti ad azioni 77.

2. Nella Sezione I 78 del Capo II del presente Titolo si intendono per:

a) “raccomandazione”: ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o a emittenti di tali strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti;

b) “ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento”:

- informazioni elaborate da un analista finanziario indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell' elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente strumenti finanziari;

- informazioni elaborate da soggetti diversi dai soggetti di cui al precedente alinea intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario;

c) “valutazioni del merito di credito”: giudizi sul merito di credito degli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o di un emittente tali strumenti finanziari, destinati ai canali di divulgazione o al pubblico, prodotti utilizzando un sistema di classificazione predefinito;

d) “soggetto pertinente”: persona fisica o giuridica che produce o diffonde raccomandazioni nell'esercizio della propria professione o attività;

e) “persona giuridica collegata”: persona giuridica in rapporto di controllo, ovvero sottoposta a comune controllo, con il soggetto pertinente;

f) “emittente”: l 'emittente strumenti finanziari al quale direttamente o indirettamente una raccomandazione si riferisce;

g) “canale di divulgazione”: un canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche;

h) “informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche”: informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone 79.

3. Ai fini della definizione contenuta nel precedente comma 2, lettera a), non si considerano raccomandazioni i consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personalizzate, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari 80.

3-bis. Nella Sezione VI del Capo II del presente Titolo si intende per “codici di comportamento”: i codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori 81.

Art. 65-bis
(Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti valori mobiliari rendono pubbliche le informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione in tutta l’Unione Europea. A tale fine le informazioni sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono:

a) la relativa diffusione:

1. per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell’Unione Europea, ad un pubblico il più ampio possibile;

2. ai media:

a. nel loro testo integrale senza editing;

b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso non autorizzato nonché da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni;

b) la sicurezza della ricezione rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni regolamentate. Il soggetto tenuto alla diffusione delle informazioni non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni regolamentate sono state comunicate;

c) che le informazioni siano comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta di informazioni regolamentate e identifichino chiaramente l'emittente in questione, l'oggetto delle informazioni e l'ora e la data della loro comunicazione da parte del soggetto ad essa tenuto.

2. Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, dei resoconti intermedi sulla gestione e ove specificamente indicato nel presente regolamento, il requisito indicato al comma 1, lettera a), numero 2, punto a., è considerato soddisfatto se l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate viene comunicato ai media, trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e indica in quale sito internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, tali informazioni sono disponibili.

3. Gli emittenti valori mobiliari predispongono, ove non già disponibile, un sito internet per la pubblicazione delle informazioni regolamentate 82.

Art. 65-ter
(Codifica delle informazioni regolamentate)

1. I soggetti indicati nell’articolo 65-bis, comma 1, attribuiscono a ciascuna tipologia di informazioni regolamentate diffuse un codice identificativo indicato nell’Allegato 3N, secondo le modalità indicate nell’Allegato 3I 83.

Art. 65-quater
(Regime linguistico)

1. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati soltanto in Italia e l’Italia è lo Stato membro di origine, le informazioni regolamentate sono comunicate in italiano.

2. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di più Stati membri dell’Unione Europea inclusa l’Italia e l’Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate:

a) in italiano; e

b) a scelta dell’emittente, o in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, gli emittenti esteri che abbiano scelto l’Italia come Stato membro d’origine possono comunicare le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

4. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di uno o più Stati membri ospitanti, ma non in Italia, e l’Italia è lo Stato membro d’origine, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell’emittente:

a) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale; o

b) in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e, in tal caso, anche in italiano.

5. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia che è Stato membro ospitante, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell’emittente:

a) in italiano; o

b) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

6. In deroga ai commi 1, 2 e 4, gli emittenti valori mobiliari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 50.000 euro o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, sia almeno equivalente a 50.000 euro alla data di emissione, che abbiano l’Italia come Stato membro d’origine o come Stato membro ospitante, comunicano al pubblico le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell’emittente 84.

Art. 65-quinquies
(Diffusione delle informazioni regolamentate mediante l’utilizzo di uno SDIR)

1. I soggetti indicati nell’articolo 65-bis, comma 1, possono diffondere al pubblico le informazioni regolamentate tramite uno SDIR.

2. Il soggetto che intende utilizzare uno SDIR:

a) individua uno SDIR tra quelli inclusi nell’elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob, quale sistema dedicato alla diffusione di tutte le informazioni regolamentate, e ne dà comunicazione alla Consob prima dell’inizio del servizio, trasmettendo copia del contratto concluso con il gestore del sistema;

b) comunica al gestore dello SDIR il nominativo di un referente per i necessari contatti, indicando i dati di riferimento descritti nell’Allegato 3I;

c) pubblica sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR utilizzato;

d) deve essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate, i dettagli di qualsiasi embargo posto da lui medesimo sulle informazioni regolamentate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un nuovo SDIR in sostituzione di quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 2 per la comunicazione della scelta del nuovo SDIR 85.

Art. 65-sexies
(Diffusione in proprio delle informazioni regolamentate )

1. Gli emittenti valori mobiliari che non si avvalgono di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, inviano alla Consob:

a) non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano dei propri valori mobiliari, ovvero entro congruo anticipo rispetto alla cessazione del servizio prestato da uno SDIR precedentemente incaricato, un documento idoneo ad attestare che le modalità da utilizzare per la diffusione delle informazioni regolamentate sono conformi a quanto stabilito nell’Allegato 3I;

b) un rapporto informativo annualesul rispetto delle condizioni stabilite nell’Allegato 3I. Il rapporto, elaborato secondo l’Allegato 3O, è trasmesso entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento.

2. La Consob, ove ritenga che le modalità di diffusione delle informazioni regolamentate non siano idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dall’Allegato 3I, può proibire la negoziazione ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 9, lettera b), del Testo unico dandone informazione all’emittente e alla società di gestione del mercato regolamentato almeno dieci giorni prima della data prevista per l’inizio delle negoziazioni.

3. I soggetti indicati al comma 1 devono essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate:

a) il nome della persona che ha comunicato le informazioni ai media;

b) i dettagli di convalida della sicurezza;

c) l'ora e la data in cui le informazioni sono state comunicate ai media;

d) il supporto sul quale le informazioni sono state comunicate;

e) se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.

4. I soggetti indicati al comma 1 pubblicano sul proprio sito internet l’informazione relativa alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate 86.

Art. 65-septies 87
(Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti valori mobiliari , non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione:

a) individuano un meccanismo di stoccaggio autorizzato, quale sistema dedicato al mantenimento di tutte le informazioni regolamentate e ne danno contestuale comunicazione al proprio soggetto controllante e alla Consob, inviando a quest’ultima copia del contratto concluso con il gestore del meccanismo;

b) pubblicano sul proprio sito internet la denominazione e l’indirizzo internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio.

3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

3-bis. Gli emittenti valori mobiliari controllanti emittenti strumenti finanziari, al fine dello stoccaggio e del deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate relative ai propri controllati, osservano l’articolo 65-octies, commi 3 e 3-bis 88.

4. Ove le informazioni regolamentate previste dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esse sono trasmesse alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, con le modalità indicate negli Allegati 3I e 3M, da parte dei soggetti indicati al comma 1 e, con le modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, da parte dei soggetti controllanti che non siano anche emittenti valori mobiliari.

5. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano nel proprio sito internet le informazioni regolamentate ad essi relative, ivi comprese quelle diffuse dai propri controllanti, entro l’apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione. Le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni 89.

6. I soggetti indicati al comma 1 si considerano aver adempiuto:

a) l’obbligo previsto nel comma 4 qualora utilizzino uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate;

b )gli obblighi previsti nei commi 2 e 3 qualora utilizzino, per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR che svolga per loro conto il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

7. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un meccanismo di stoccaggio autorizzato diverso da quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 1 per la comunicazione della scelta del nuovo meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Art. 65-octies 90
(Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte di soggetti diversi dagli emittenti valori mobiliari)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani possono diffondere le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa e le pubblicano sul proprio sito internet. Si applicano gli articoli 65-bis, comma 3 e 65-septies, comma 5 91.

2. I soggetti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari diffondono le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate al comma 1, fermo restando quanto disposto dall’articolo 65-ter.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 65-septies, comma 4, i soggetti indicati al comma 1 controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari e i soggetti indicati al comma 2 pubblicano le informazioni regolamentate relative ai propri controllati:

a) inviandole al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato, ai sensi dell’articolo 65-septies, dall’emittente valori mobiliari controllato secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio;

b) pubblicandole sul sito internet degli emittenti indicati al comma 1 da essi controllati 92.

3-bis. L’obbligo di deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate pubblicate ai sensi del comma 3, lettera a), si considera adempiuto tramite collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato 93.

4. I soggetti indicati al comma 1 e i loro controllanti depositano le informazioni presso la Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all’indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 2 diffondono le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Art. 65-novies
(Comunicazioni nel periodo precedente l’ammissione alle negoziazioni)

1. I soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati in Italia, se non rispettano le disposizioni del presente Capo nel periodo antecedente l’inizio delle negoziazioni, adempiono gli obblighi informativi:

a) inviando le informazioni ad almeno due agenzie di stampa;

b) pubblicando le informazioni nel proprio sito internet.

2. Le informazioni diffuse secondo quanto previsto nelle lettere a) e b) del comma 1 sono contestualmente trasmesse alla Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all’indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consobe alla società di gestione del mercato secondo le modalità dalla stessa stabilite 94.

Art. 65-decies95
(Procedura per la scelta dello Stato membro di origine)

1. Gli emittenti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3 e 4, del Testo unico, che scelgono l’Italia quale Stato membro di origine, comunicano tale scelta inviando, senza indugio, un comunicato:

a) con le modalità previste all’articolo 65-novies, nei casi di presentazione della prima richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

b) con le modalità di cui all’articolo 65-bis, comma 1, nei casi di scelta dell’Italia quale Stato membro di origine dopo almeno tre anni dalla precedente scelta 96.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli emittenti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numero 4, del Testo unico, che hanno la sede legale in Italia e i cui titoli di debito sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente in mercati regolamentati italiani.

3. Il comunicato previsto al comma 1 è contestualmente trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e alla Consob ai sensi dell’articolo 65-septies, con le modalità previste negli Allegati 3L e 3M.

3-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 comunicano alla Consob, senza indugio, l’eventuale variazione in ordine alla scelta dello Stato membro d’origine con le modalità previste all’articolo 65-novies, comma 2 97.

Art. 65-undecies
(Ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell’emittente)

1. Per l’adempimento degli obblighi informativi previsti dall’articolo 113-ter, comma 6, del Testo unico, le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai soggetti che hanno chiesto, senza il consenso dell’emittente, l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia di valori mobiliari o quote di fondi chiusi diversi da quelli già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea 98.

Capo II
Comunicazioni al pubblico

Sezione I
Informazione su eventi e circostanze rilevanti
99

Art. 65-duodecies
(Ambito di applicazione)

1. Gli articoli 66, 66-bis, 67 e 68 nonché le disposizioni che a tali articoli fanno rinvio non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell’emittente.

2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 66, 66-bis, 67, 68, 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-septies, 69-octies, 69-novies e 69-decies nonché delle disposizioni che a tali articoli fanno rinvio, per emittenti strumenti finanziari si intendono anche i soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani 100.

Art. 66
(Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel Capo I.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità indicate nel Capo I;

c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;

d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste nel Capo I:

a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili qualora siano destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all’ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità indicate nel Capo I, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa 101.

Art. 66-bis
(Ritardo della comunicazione)

1. In applicazione dell' articolo 114, comma 3, del Testo unico i soggetti ivi indicati possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi.

2. Le circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 includono quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un’operazione da parte dell’emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;

b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall’assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico 102.

3. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del Testo unico devono controllare l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l’adozione di efficaci misure che consentano:

a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;

b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;

c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.

4. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del Testo unico ne danno senza indugio notizia alla Consob, indicando le connesse circostanze.

5. La Consob, avuta notizia ai sensi del comma 4 ovvero in altro modo di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, può richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese degli interessati 103.

Art. 67
(Compiti della società di gestione del mercato)

1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall' articolo 62 del Testo unico, il contenuto minimo dei comunicati indicati all' articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti 104.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1.

3. …omissis… 105

4. …omissis… 106

Art. 68
(Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo)

1. Gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Capo I. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento 107.

Sezione II 108
Raccomandazioni

Art. 69 109
(Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni)

1. Le raccomandazioni riportano in modo chiaro e visibile l'identità del soggetto responsabile della loro produzione, in particolare il nome e la funzione del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la denominazione della persona giuridica responsabile della sua produzione. Nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione riporta l' identità dell’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento. Qualora il soggetto pertinente non sia un soggetto abilitato, ma sia sottoposto a norme di autoregolamentazione o a codici di condotta, tale soggetto include nella raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione di tali norme o codici da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.

Art. 69-bis110
(Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni)

1. I soggetti pertinenti producono le raccomandazioni con diligenza assicurando in ogni caso, che:

a) i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;

b) tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indicato;

c) tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.

2. Nel caso di raccomandazioni prodotte in forma non scritta i soggetti pertinenti adempiono alle disposizioni contenute nel comma 1 tenendo conto delle specifiche esigenze di sintesi, immediatezza e comprensione da parte del pubblico connesse con tale modalità di diffusione.

3. I soggetti pertinenti devono predisporre misure idonee a dimostrare, su richiesta della Consob, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.

Art. 69-ter111
(Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni)

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-bis, qualora il soggetto pertinente sia un analista finanziario indipendente, un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente è tenuto ad assicurare almeno che nelle raccomandazioni:

a) tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e modificata a seguito di tale comunicazione prima della diffusione al pubblico;

b) ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente strumenti finanziari o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata;

c) il significato di ogni raccomandazione formulata, quale "acquistare", "vendere" o "mantenere", che includa eventualmente anche l'orizzonte temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;

d) venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni modifica di rilievo della politica di copertura precedentemente annunciata;

e) vengano indicate in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora cui si riferiscono tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati;

f) nel caso in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la sua pubblicazione, tale modifica e la data della precedente raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e visibile.

Art. 69-quater 112
(Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse)

1. I soggetti pertinenti indicano nella raccomandazione tutti i rapporti e tutte le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da comprometterne l' obiettività, con particolare riguardo al caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante conflitto di interesse derivante da rapporti con l'emittente. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le predette circostanze e rapporti si riferiscono anche alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per il soggetto pertinente sulla base di un contratto di lavoro o altro, quando tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione.

2. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le informazioni da includere nella raccomandazione conformemente al comma 1 comprendono almeno:

a) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate che siano accessibili o che si possono ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che partecipano alla preparazione della raccomandazione;

b) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al pubblico.

Art. 69-quinquies 113
(Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-quater, le raccomandazioni, prodotte da un analista finanziario indipendente, da un soggetto abilitato, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, indicano in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative agli interessi e ai conflitti di interesse:

a) partecipazioni significative esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte, e l'emittente dall'altra. Le partecipazioni sono significative almeno quando:

- il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell' emittente superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso; o

- l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso;

b) altri interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente, o dalle persone giuridiche collegate, in rapporto all'emittente;

c) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate operano come market maker o come fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente;

d) se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate hanno svolto funzioni di lead-manager o di co-lead-manager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente;

e) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento o alla promessa di pagamento di un compenso;

f) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con l'emittente relativo alla produzione della raccomandazione;

g) nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione indica, in relazione alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per tale soggetto sulla base di un contratto di lavoro o altro e qualora tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione:

- se la remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate; e

- il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e la data dell'acquisto, nel caso in cui tali persone hanno ricevuto o acquistato le azioni dell'emittente prima di un' offerta pubblica di tali azioni.

2. I soggetti abilitati che producono raccomandazioni comunicano al pubblico:

a) in termini generali, i meccanismi organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni, posti in essere all'interno del soggetto abilitato per prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni;

b) a scadenza trimestrale, la percentuale delle raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere" ovvero espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali categorie la percentuale degli emittenti ai quali i soggetti abilitati hanno fornito rilevanti servizi di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici mesi.

3. La comunicazione al pubblico delle informazioni indicate al comma 2 è effettuata mediante pubblicazione su apposito sito internet che consenta una diretta e facile consultazione da parte del pubblico ovvero altra fonte che consenta una consultazione con modalità equivalenti e con menzione chiara e visibile nella raccomandazione di un rinvio a tale sito o fonte.

Art. 69-sexies 114
(Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi)

1. I soggetti pertinenti che diffondono, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione prodotta da un terzo, indicano in modo chiaro e visibile l'identità di detto soggetto pertinente.

2. Qualora una raccomandazione prodotta da un terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di un'informazione diffusa dal soggetto pertinente, detta informazione indica chiaramente in modo dettagliato la modifica sostanziale.

3. Quando la modifica sostanziale indicata al comma 2 consiste in un cambiamento di orientamento della raccomandazione, il soggetto pertinente che diffonde la raccomandazione osserva, in relazione alla modifica sostanziale, gli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater a carico del soggetto che produce la raccomandazione.

4. I soggetti pertinenti che diffondono la sintesi di una raccomandazione prodotta da un terzo assicurano che la sintesi sia chiara e non forviante e menzionano nella stessa sintesi il documento originario e il luogo in cui le informazioni pubbliche relative al documento originario possano essere direttamente e facilmente consultate.

5. I soggetti pertinenti persone giuridiche che direttamente o per il tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione sostanzialmente modificata adottano una procedura che prevede di indicare nell’informazione ai destinatari dove è possibile avere accesso all'identità del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, alla raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, a condizione che questi elementi siano pubblici.

6. In aggiunta agli obblighi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, qualora il soggetto pertinente che diffonde le raccomandazioni prodotte da un terzo sia un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente:

a) comunica al pubblico in modo chiaro e visibile nell’informazione diffusa il nome dell’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento;

b) ottempera agli obblighi previsti dall’articolo 69-quinquies a carico del soggetto che ha prodotto la raccomandazione qualora tale soggetto non l'abbia ancora diffusa al pubblico;

c) ottempera agli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater e 69-quinquies qualora abbia modificato sostanzialmente la raccomandazione.

Art. 69-septies 115
(Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni)

1. Nei casi in cui le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69-ter, comma 1, lettere a), b) e c), 69-quater, commi 1 e 2, e 69-quinquies, comma 1, siano sproporzionate rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, ovvero le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69, comma 1, 69-ter, comma 1, 69-quater, commi 1 e 2, e 69-quinquies, comma 1, siano sproporzionate nel caso di raccomandazioni prodotte nella forma non scritta, i soggetti pertinenti possono adempiere l’obbligo di pubblicazione delle informazioni ivi previste indicando nella stessa raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione delle stesse informazioni da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.

2. Nei casi indicati al comma 1, le informazioni contenute nel sito internet o in altra apposita fonte devono essere tempestivamente aggiornate. Le informazioni devono essere mantenute a disposizione del pubblico, con indicazione della data di riferimento e ordinate cronologicamente, per almeno tre anni.

Art. 69-octies 116
(Norme di autoregolamentazione dei giornalisti)

1. La Consob valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione previste dall’articolo 114, comma 10, del Testo unico consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 69, 69-bis, 69-quater, 69-sexies e 69-septies.

2. A tal fine, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti trasmette tali norme alla Consob che, entro centoventi giorni dalla ricezione, delibera in merito alla sussistenza delle condizioni indicate nel comma precedente.

3. In qualunque momento la Consob può proporre al Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti integrazioni e modifiche alle norme indicate al comma 1.

4. Le norme di autoregolamentazione e la delibera della Consob sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

5. I precedenti commi si applicano anche laddove il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti apporti modifiche alle proprie norme di autoregolamentazione.

Art. 69-novies 117
(Pubblicazione delle raccomandazioni)

1. In relazione alle raccomandazioni in forma scritta, gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi osservano le seguenti modalità di pubblicazione:

a) la distribuzione avviene secondo un ordine, tempi e canali prestabiliti da parte dei predetti soggetti, il più possibile omogenei, nei confronti di soggetti che appartengono a omogenee categorie di destinatari e tali da garantire l’attualità delle raccomandazioni;

b) le raccomandazioni sono trasmesse alla Consob contestualmente all’inizio della loro distribuzione.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i soggetti abilitati che svolgono attività di specialisti e/o sponsor, o ruoli equivalenti, previsti dai regolamenti approvati dalle società di gestione dei mercati, ovvero di lead-manager o di co-lead-manager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari o di un collocamento eseguito esclusivamente con investitori istituzionali, e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, pubblicano le raccomandazioni in forma scritta, prodotte o diffuse nel periodo di svolgimento dell’incarico inerenti agli emittenti oggetto dei predetti incarichi, secondo una delle seguenti modalità:

a) trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero

b) messa a disposizione direttamente sul proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove la raccomandazione è consultabile.

3. La pubblicazione delle raccomandazioni prevista al comma 2 è effettuata entro il giorno in cui inizia la loro distribuzione ovvero entro sessanta giorni a partire da tale giorno, qualora le raccomandazioni siano trasmesse a terzi sulla base di un rapporto commerciale esistente o in via di instaurazione.

4. I soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi indicati al comma 2 effettuano, a partire dall’inizio dello svolgimento dello specifico incarico, la pubblicazione, secondo le modalità e i tempi previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, di tutte le raccomandazioni in forma scritta, il cui contenuto sia superiore alle 300 parole e la cui distribuzione sia iniziata nei tre mesi precedenti l’inizio dello svolgimento dell’incarico.

5. Gli emittenti strumenti finanziari e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi diversi dai soggetti abilitati, che producono o diffondono raccomandazioni in forma scritta, inerenti allo stesso emittente strumenti finanziari, o a tali strumenti, pubblicano tali raccomandazioni contestualmente all’inizio della loro distribuzione, con le modalità indicate nel Capo I 118.

6. Qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) presenza di notizie in merito ai contenuti di una raccomandazione attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;

b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all’ultimo prezzo del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente;

c) sia già iniziata la distribuzione della predetta raccomandazione,

i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione della stessa raccomandazione secondo una delle modalità previste dal comma 2 119.

7. La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso alla società di gestione del mercato, previsti dal comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate.

Sezione III 120
Valutazioni del merito di credito

Art. 69-decies
(Disposizioni applicabili)

1. I soggetti abilitati e gli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito, escluse le agenzie di rating, osservano, nello svolgimento di tale attività, le prescrizioni contenute negli articoli 69, 69-bis, 69-ter, lettere a), b), d), e) e f), 69-quater, 69-quinquies, commi 1, 2, lettera a), e 3, 69-sexies e 69-septies 121.

Sezione IV 122
Informazione su operazioni straordinarie

Art. 70 123
(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell’assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, la documentazione prevista dall’articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile 124.

2. La relazione illustrativa dell’organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-septies e 2506-ter del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A.

3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo prevista dall’articolo 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3A, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall’articolo 2440 del codice civile 125.

4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3B, o su richiesta della Consob, in relazione alle caratteristiche dell’operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 3B 126.

5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi precedenti siano deliberate da organi diversi dall’assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2505, comma 2, 2505–bis, comma 2, 2506-ter nonché dell’articolo 2443, commi 2 e 3, del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 3 per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell’organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, nei termini previsti dal codice civile;

b) il documento informativo indicato nel comma 4 è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, entro quindici giorni dalla delibera dell’organo competente;

c) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico 127, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all’articolo 2436, comma 1, del codice civile 128.

5-bis. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l’articolo 65-bis, comma 2 129.

Art. 70-bis130
(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile 131.

2. Nei casi in cui l’operazione indicata nel comma precedente sia deliberata dall’assemblea, gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, la relazione dell’organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile 132.

3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, la documentazione prevista dall’articolo 2447-novies, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese 133.

4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, il contratto previsto dall’articolo 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all’articolo 2447-decies, comma 3, lettera a) 134.

4-bis. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l’articolo 65-bis, comma 2 135.

Art. 71
(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo i criteri generali indicati nell’Allegato 3B , osu richiesta della Consob, in relazione alle caratteristiche dell’operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, entro quindici giorni dalla conclusione dell’operazione, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B. Si applica l’articolo 65-bis, comma 2 136.

[Art. 71-bis 137
(Operazioni con parti correlate)

1. In occasione di operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all’emittente, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 3B. Tale obbligo non sussiste se le informazioni sono inserite nel comunicato eventualmente diffuso secondo le modalità indicate nel Capo I o nel documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71 138 .

2. Il documento informativo è depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni. Del deposito è data immediata notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

3. … omissis 139 ]

Art. 72 140
(Altre modifiche dello statuto ed emissione di obbligazioni) 141

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, la relazione dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A 142.

2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, ultima parte e comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni 143.

3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, nonché presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione dell'organo amministrativo integrata con le informazioni necessarie per la conversione. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li pubblica sul proprio sito internet entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso diffuso con le modalità indicate nel Capo I 144.

4. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data con le modalità indicate nel Capo I 145.

5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate da organi diversi dall' assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420- ter e 2443 del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, nei termini previsti dal codice civile;

b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile 146.

5-bis Alla diffusione delle informazioni previste nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 si applica l’articolo 65-bis, comma 2 147.

Art. 73
(Acquisto e alienazione di azioni proprie)

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Si applica l’articolo 65-bis, comma 2 148.

Art. 74 149
(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)

1. Gli emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, la relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale con le osservazioni dell’organo di controllo redatta in conformità all'Allegato 3A 150.

2. Nei casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per perdite sia di competenza di organi diversi dall’assemblea ai sensi dell’articolo 2446, commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, il verbale delle deliberazioni adottate, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all’articolo 2436, comma 1, del codice civile 151.

2-bis. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l’articolo 65-bis, comma 2 152.

Art. 75 153
(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni) 154

1. Agli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dello statuto idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l' articolo 70, commi 1, 2, 3 e 5 e l'articolo 72 155.

2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2447-bis del codice civile, si applica l’articolo 70-bis 156.

Art. 76
(Avviso al pubblico)

1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti dagli articoli 70, 70-bis, 72, 73, 74 e 75, sarà pubblicata la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese 157.

2. …omissis… 158

Sezione V 159
Informazione Periodica

Art. 77
(Relazione finanziaria annuale)

1. Gli emittenti valori mobiliari, entro il giorno successivo all’approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I:

a) i documenti previsti dall’articolo 154-ter, comma 1, del Testo unico;

b) la relazione del collegio sindacale prevista dall’articolo 153 del Testo unico e il verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell’assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni.

2. Gli stessi emittenti, entro il giorno successivo all’approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale:

a) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile;

b) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

3. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.

4. Entro quindici giorni dall'assemblea di bilancio e con le modalità previste dal comma 1 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell' assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza che non ha approvato il bilancio 160.

Art. 78 161
(Note al bilancio)

1. Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate. I compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate, sono indicati a livello aggregato.

1-bis. Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, le eventuali operazioni effettuate per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ai sensi dell’articolo 2358, comma 3, del codice civile, descrivendole in modo tale da consentire un agevole raccordo con i dati di bilancio relativi agli eventuali crediti concessi e alle garanzie prestate 162.

Art. 79
(Relazione sulla gestione)

1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano con i criteri stabiliti nell' Allegato 3C, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche 163.

Art. 80
(Parere dell’organo di controllo sul conferimento dell’incarico di revisione)

…omissis… 164

Art. 81 165
(Relazione finanziaria semestrale)

[1. Gli emittenti azioni, ai sensi dell’articolo 154- ter, comma 4, del Testo unico, forniscono nella relazione intermedia sulla gestione un’informazione analitica:

a) sulle singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati dell’emittente; e

b) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nelle precedenti relazioni che potrebbe avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale o i risultati dell’impresa.] 166

2. Gli emittenti valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, i documenti previsti nell’articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico.

Art. 81-bis
(Relazione semestrale – regime transitorio)

…omissis… 167

Art. 81-ter 168
(Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato) 169

1. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l’attestazione prevista dall’articolo 154-bis, comma 5 del Testo unico secondo i modelli indicati nell’Allegato 3C-ter 170.

Art. 82 171
(Resoconto intermedio di gestione) 172

1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, i documenti previsti nell’articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico 173.

2. …omissis… 174

Art. 82-bis
(Relazione trimestrale - regime transitorio)

…omissis… 175

Art. 83
(Esenzioni)

1. Gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall’articolo 154-ter del Testo unico non si applicano a:

a) Stato, Regioni e Enti locali, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro dell’Unione Europea, Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali degli Stati membri, a prescindere dai valori mobiliari emessi;

b) emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall’euro 176.

Sezione VI 177
Altre informazioni

Art. 83-bis
(Informazioni sulla modifica dei diritti)

1. Gli emittenti azioni pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, qualsiasi modifica nei diritti inerenti alle varie categorie di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, compresi i cambiamenti nei diritti inerenti a derivati emessi dall'emittente stesso e che danno diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni di tale emittente ovvero il cui rendimento è collegato a tali azioni.

2. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, qualsiasi modifica nei diritti dei possessori di tali valori mobiliari diversi dalle azioni, compresi i cambiamenti delle condizioni ad essi relative che possano indirettamente pregiudicare detti diritti, in particolare a seguito di una modifica delle condizioni relative al prestito o dei tassi di interesse.

3. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, le nuove emissioni di prestiti e, in particolare, le garanzie personali e reali da cui sono assistiti.

4. Fatto salvo quanto previsto in attuazione della direttiva n. 2003/6/CE, il comma 3 non si applica agli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro 178.

Art. 84
(Informazioni sull’esercizio dei diritti)

1. I soggetti indicati nell’articolo 92, comma 2, del Testo unico forniscono al pubblico, con le modalità indicate nel Capo I, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, garantendo che le stesse siano disponibili nello Stato membro d’origine o nello Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato e preservandone l’integrità.

2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del presente Regolamento e dall’articolo 2366 del codice civile, gli emittenti azioni pubblicano l’avviso di convocazione dell’assemblea con le modalità indicate nel Capo I e riportano nello stesso anche le disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea e le informazioni sul numero complessivo di azioni e di diritti di voto e sulle condizioni previste per la partecipazione all’assemblea, ivi incluse le indicazioni riguardo alle modalità con cui ciascuna persona avente diritto di voto nell’assemblea degli azionisti può reperire un modulo di delega.

3. Gli emittenti azioni, con delibera assembleare, possono prevedere che, per la trasmissione delle informazioni agli azionisti, anche per il tramite degli intermediari depositari, siano utilizzati mezzi elettronici, purché tale modalità di comunicazione sia disciplinata nel rispetto almeno delle condizioni seguenti:

a) l'uso dei mezzi elettronici non dipende in alcun modo dall'ubicazione della sede, del domicilio o della residenza dell'azionista o delle persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto;

b) vengono posti in atto sistemi di identificazione in modo tale che gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto o di dare istruzioni in merito siano effettivamente informati;

c) gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche aventi il diritto di acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto sono contattati per iscritto per richiedere il loro consenso sull'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni; se questi non esprimono obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo, il loro consenso può considerarsi acquisito. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento;

d) qualsiasi imputazione dei costi connessi alla trasmissione di tali informazioni con mezzi elettronici è stabilita dall'emittente conformemente al principio di parità di trattamento di cui all’articolo 92 del Testo unico.

4. Gli adempimenti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono curati dall’emittente anche tramite gli intermediari depositari.

5. Nel caso in cui abbiano prestato il proprio consenso all’utilizzo dei mezzi elettronici di comunicazione soltanto alcuni dei soggetti indicati al comma 3, lettera c) o tale consenso sia stato successivamente revocato, le informazioni di cui al comma 2 sono riportate anche nell’avviso di convocazione pubblicato ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile.

6. Per la trasmissione delle informazioni ai possessori di titoli di debito, gli emittenti che hanno l’Italia come Stato membro di origine possono utilizzare mezzi elettronici, purché la decisione sia presa nell' assemblea speciale dei possessori di tali titoli, nel rispetto almeno delle condizioni indicate nei commi 3 e 4.

7. Qualora i titoli di debito abbiano un valore nominale unitario di almeno 50.000 euro, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, un valore unitario almeno equivalente a 50.000 euro, per l’assemblea speciale dei possessori di tali titoli l’emittente può scegliere come luogo di convocazione qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, purché tutti gli strumenti e le informazioni necessari per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato 179.

Art. 84-bis 180
(Informazioni sull’attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia, almeno quindici giorni prima del termine fissato per l’assemblea ordinaria convocata per deliberare sui piani di compensi previsti dall’articolo 114-bis del Testo unico, redigono un documento informativo in conformità a quanto indicato nell’Allegato 3A, Schema 7. Entro i medesimi termini gli emittenti rendono pubblico il documento informativo:

a) mettendolo a disposizione presso la sede sociale;

b) inviandolo secondo le modalità indicate nel Capo I; si applica l’articolo 65-bis, comma 2;

c) pubblicandolo nel proprio sito internet, per un periodo di tempo pari alla durata dei piani 181.

2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’Allegato 3A, Schema 7, per piani di particolare rilevanza di cui all’articolo 114-bis, comma 3 del Testo unico si intendono quelli riguardanti gli emittenti azioni, che prevedono tra i beneficiari:

a) i soggetti indicati nell’articolo 152-sexies, comma 1, lettere c)-c.1, ad esclusione dei componenti degli organi di controllo, e c.2 dell’emittente azioni;

b) i soggetti indicati nell’articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3, ad esclusione dei componenti degli organi di controllo delle società controllate dall’emittente azioni;

c) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e i soggetti che svolgono funzione di direzione delle società controllanti l’emittente azioni;

d) le persone fisiche controllanti l’emittente azioni, che siano dipendenti dell’emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato.

3. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia informano il pubblico, senza indugio e con le modalità previste dal comma 1, lettera b) e dal Capo I delle deliberazioni con le quali l'organo competente sottopone all’approvazione dell’assemblea i piani di compensi, se tali deliberazioni integrano la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del Testo unico, mediante un apposito comunicato contenente almeno:

a) la descrizione dei soggetti destinatari nella forma prevista nell’Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 1;

b) gli elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i piani di compensi, indicate nell’Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4;

c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani 182.

4. Gli emittenti azioni, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del Testo unico, informano il pubblico, con le modalità previste dal comma 1, lettera b) e nel Capo I, in merito ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione o dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, nelle medesime società controllate ovvero in altre società controllanti o controllate, nel caso in cui dette deliberazioni integrino la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del Testo unico. Il comunicato diffuso al pubblico contiene almeno le informazioni previste dal comma 3 183.

5. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia informano il pubblico, senza indugio e con le modalità previste nel Capo I e nel comma 1, lettera b):

a) delle decisioni dell'organo competente inerenti l’attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall’assemblea dei medesimi emittenti, riportando le informazioni di cui all’Allegato 3A, Schema 7, per le materie oggetto di decisione e la tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell’Allegato 3A, Schema 7, compilata sulla base dei criteri ivi indicati;

b) degli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti le opzioni, indicati nell’Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4.23, riportando i dati rettificati nella tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell’Allegato 3A, Schema 7.

Si applica l’articolo 65-bis, comma 2 184.

6. Gli emittenti azioni forniscono, con le medesime modalità, le informazioni previste nel comma 5, lettere a) e b), riguardanti i piani di compensi deliberati dalle società controllate, già comunicati ai sensi del comma 4.

Art. 85
(Verbali assembleari)

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti valori mobiliari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E 185.

Art. 86
(Partecipazioni reciproche)

1. Gli emittenti azioni, entro trenta giorni dalla stipulazione, mettono a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale e con le modalità previste dal Capo I, gli accordi previsti dall'articolo 121, comma 2, del Testo unico e il verbale dell'assemblea che ha deliberato in merito agli stessi. Si applica l’articolo 65-bis, comma 2 186.

Art. 87
(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)

1. Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati informano il pubblico e la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati 187.

Art. 87-bis
(Informazioni su acquisti di azioni proprie)

1. Le comunicazioni al pubblico, previste nel Capo II del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, sono effettuate secondo le modalità indicate nel Capo I del presente regolamento 188.

Art. 88
(Equivalenza delle informazioni)

…omissis… 189

Art. 89
(Offerta di diritti di opzione)

1. Gli emittenti azioni pubblicano con le modalità indicate nel Capo I e in tempo utile rispetto all’inizio dell’offerta un comunicato con l’indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle riunioni in cui l’offerta sarà effettuata 190.

Art. 89-bis
(Informazioni sull’adesione ai codici di comportamento)

1. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano annualmente le informazioni relative all’adesione a codici di comportamento indicate nell’articolo 123-bis, comma 2, lettera a), del Testo unico.

2. Le informazioni indicate nel comma 1 sono riportate integralmente nella sezione della relazione sulla gestione indicata nell’articolo 123-bis, comma 1, del Testo unico, ovvero in una relazione distinta approvata dall’organo di amministrazione e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società.

3. Gli emittenti indicati nel comma 1 comunicano le informazioni indicate nella medesima disposizione alla società di gestione o all’associazione di categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce entro il quinto giorno lavorativo dalla loro pubblicazione.

4. Gli emittenti indicati al comma 1 che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell’adesione a codici di comportamento ne danno notizia con le modalità indicate nel comma 2 191.

Art. 89-ter 192
(Pubblicità dei codici di comportamento)

1. Le associazioni di categoria degli operatori trasmettono alla Consob e alle società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate le azioni emesse dalle società che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall’approvazione del codice:

a) informazioni sul grado di rappresentatività dell’associazione rispetto alla categoria di operatori di riferimento;

b) una descrizione sintetica del contenuto del codice;

c) il testo integrale del codice.

2. Le società di gestione trasmettono alla Consob e alle altre società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate azioni emesse dalle società che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall’approvazione del codice:

a) una descrizione sintetica del contenuto del codice;

b) il testo integrale del codice.

3. Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 89-bis, comma 4, le associazioni di categoria degli operatori e le società di gestione forniscono tempestivamente indicazione delle società con azioni quotate che aderiscono ai codici di comportamento alle società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate le azioni.

4. Le società di gestione e le associazioni di categoria degli operatori pubblicano tempestivamente, in un’apposita sezione del proprio sito internet, le informazioni trasmesse ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e le relazioni ricevute ai sensi dell’articolo 89-bis, comma 3 193.

5. Entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, le società di gestione e le associazioni di categoria degli operatori che promuovono codici di comportamento comunicano, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2, eventuali variazioni intervenute nel mese precedente.

6. Le società di gestione, entro cinque giorni lavorativi dalla loro ricezione, pubblicano in un’apposita sezione del proprio sito internet le informazioni ricevute ai sensi dei commi 1, 2 e 5, anche mediante collegamento ipertestuale alle sezioni dei siti internet indicate nel comma 4, nonché l’elenco aggiornato delle società che aderiscono ai codici di comportamento.

Sezione VI-bis 194
Controllo sulle informazioni fornite al pubblico

Art. 89-quater
(Criteri per l’esame dell’informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari) 195

1. Fermo restando l’esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, Titolo III, Parte IV del Testo unico, la Consob effettua il controllo sull’informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge dagli emittenti indicati nell’articolo 118-bis del Testo unico su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR (Committee of European Securities Regulators) 196.

2. L’insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo, non inferiore ad un quinto degli emittenti stessi, è determinato annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato, nonché la necessità di vigilare sul complesso dell’informazione fornita dagli emittenti.

3. Ai fini della determinazione del rischio la Consob stabilisce ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi dello stesso, tenendo tra l’altro conto:

a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;

b) delle segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente;

c) dell’attività sui titoli;

d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.

4. Al fine di tener conto della necessità di controllare gli emittenti quotati per i quali non esistano rischi significativi ai sensi del comma 3, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota non superiore ad un quinto dell’insieme degli emittenti di cui al comma 2 è determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale.

Capo III
Comunicazioni alla Consob

Sezione I
Informazione su operazioni straordinarie

Art. 90 197
(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell’organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 198;

a-bis) la relazione illustrativa dell’organo amministrativo sull’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea convocata per deliberare tale operazione, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 199;

b) la documentazione prevista dall’articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 200;

c) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall’articolo 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 201;

d) il verbale delle deliberazioni 202 adottate, entro trenta giorni da quello in cui l’assemblea ha deliberato, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 203;

d-bis) la documentazione di cui all’articolo 70, comma 5, contestualmente alla diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 204;

e) copia dell’atto di fusione o di scissione con l’indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall’avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-ter del codice civile attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 205;

f) lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 206.

2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3, il documento informativo previsto dall’articolo 70, comma 4 207.

Art. 90-bis 208
(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) il verbale delle deliberazioni di cui all’articolo 70-bis, comma 1, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 209;

b) nel caso previsto dall’articolo 70-bis, comma 2, la relazione dell’organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 210;

c) la documentazione prevista dall’articolo 2447-novies, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 211;

d) il contratto previsto dall’articolo 2447-bis, comma 1, lettera b), mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 212.

Art. 91
(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell' articolo 71 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 213.

[Art. 91-bis
(Operazioni con parti correlate)

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell’articolo 71-bis.] 214

Art. 92 215
(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi) 216

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell’organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l’emissione di obbligazioni, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 217;

b) la documentazione prevista dall'articolo 72, comma 2, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 218;

c) il verbale delle deliberazioni 219 adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 220;

d) lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 221;

e) la documentazione di cui all’articolo 72, comma 5 222, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 223;

f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione consiliare attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 224.

Art. 93 225
(Acquisto e alienazione di azioni proprie)

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all' alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell’organo amministrativo, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 226;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 227.

Art. 94 228
(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile trasmettono alla Consob:

a) la relazione dell’organo amministrativo con le osservazioni dell’organo di controllo, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 229;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 230.

2. Gli emittenti azioni, nei casi di cui all’articolo 74, comma 2, trasmettono alla Consob il verbale delle deliberazioni adottate, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 231.

Art. 95
(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni) 232

1. Agli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni, in occasione delle operazioni previste dall' articolo 75, si applicano gli articoli 90, comma 1, 90-bis e 92 233.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico 234.

Sezione II
Informazione periodica

Art. 96
(Comunicazioni periodiche)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3:

a) la documentazione prevista dall’articolo 77, comma 1, lettere a) e b);

b) la documentazione prevista dall’articolo 154-ter, commi 2 e 5, del Testo unico 235.

Art. 97
(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)

1. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3, la documentazione richiamata dall' articolo 96, lettera a) e quella prevista dall’articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 236.

Art. 97-bis
(Esenzioni)

1. Le disposizioni della presente Sezione non si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 83 237.

Sezione III
Altre informazioni

Art. 98 238
(Modifiche del capitale sociale)

1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso

a) al pubblico, con le modalità di cui al Capo I, e

b) alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla stessa con propria comunicazione 239.

1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro il giorno successivo:

a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;

b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;

c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile 240.

2. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;

b) delle delibere dell’assemblea generale e dell’assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

3. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall’articolo 2436, comma 6, del codice civile, dello statuto modificato 241.

Art. 98-bis242
(Strumenti finanziari previsti dall’articolo 2351, comma 5, del codice civile)

1. Gli emittenti azioni, in occasione dell’emissione di strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell’articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo, comunicano al pubblico e alla Consob con le modalità di cui al Capo I, il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonché l’ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo all’emissione 243.

Art. 99
(Partecipazioni reciproche)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob la documentazione prevista dall'articolo 86 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3 244.

Art. 100
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello compilato secondo le istruzioni previste nell' Allegato 3H e trasmesso tramite il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 245.

Art. 101
(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)

…omissis… 246

Capo IV 247
OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Art. 102
(Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, con riferimento a ciascun fondo chiuso ammesso con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, e i soggetti che le controllano, osservano le disposizioni del Capo I e del Capo II, Sezione I, del presente Titolo, ad eccezione dell’articolo 68, nonché le disposizioni del Titolo VII.

2. Agli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, le cui quote o azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, e non nello Stato membro d’origine, ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni indicate nell’articolo 113 ad eccezione dell’articolo 68.

3. Gli articoli 66, 66-bis e 67 si applicano anche con riferimento agli OICR chiusi per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 danno notizia delle informazioni, atti o documenti di cui all’articolo 26, comma 1 e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza, mediante diffusione di un annuncio con le modalità indicate nel Capo I del presente Titolo. Si applica l’articolo 84 con riferimento alle informazioni sull’esercizio dei diritti dei partecipanti agli OICR chiusi 248.

Art. 103
(Informazione periodica e altre informazioni relative a OICR chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all’approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, il rendiconto annuale, corredato della relazione degli amministratori, e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito, le cui quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia 249.

2. Gli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, aventi l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3 e 4, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico, secondo le modalità e nei termini indicati dal comma precedente, la relazione finanziaria annuale e quella semestrale previste dai rispettivi ordinamenti nazionali, fermo restando quanto previsto dalla Banca d’Italia in attuazione dell’articolo 42, comma 6, del Testo unico.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, il documento previsto dall’articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico, descrivendo gli eventi di particolare importanza per gli OICR verificatisi nel periodo di riferimento e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico.

4. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi 1 e 3, si applica l’articolo 65-bis, comma 2.

5. I soggetti di cui ai commi precedenti osservano l’articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l' acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati:

a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;

b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d’Italia in ordine ai limiti d’investimento e ai criteri di valutazione degli OICR chiusi 250.

6. I soggetti di cui ai commi precedenti informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell’Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote o azioni degli OICR chiusi gestiti, effettuate dagli stessi soggetti o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti appositamente incaricati.

Art. 103-bis
(Informazioni relative agli OICR aperti)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, le società di gestione del risparmio e le Sicav, nonché gli emittenti esteri osservano l’articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l’acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi 251.

2. Le informazioni previste dall’articolo 19, commi 2 e 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d’Italia 252.

3. Le società di gestione armonizzate, con riferimento a ciascun OICR ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano l’articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l’acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti:

a) il prospetto di quotazione;

b) il documento per la quotazione 253.

4. Le informazioni previste dall’articolo 22, comma 5, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e il soggetto previsto nel regolamento della Banca d’Italia 254.

Capo V 255

Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla Borsa

Art. 104
(Informazione su fatti rilevanti)

…omissis…

Art. 105
(Operazioni straordinarie)

…omissis…

Art. 106
(Informazione periodica)

…omissis…

Art. 107
(Altre informazioni)

…omissis…

Capo VI
Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

Art. 108 256
(Individuazione degli emittenti)

1. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

1-bis. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:

- trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-bis non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2-bis;

- comunicano alla Consob il venir meno delle medesime condizioni, fornendone idonea documentazione.

1-ter. Al fine di effettuare le comunicazioni previste dal comma precedente gli emittenti tengono conto delle risultanze del libro dei soci, degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e di ogni altro dato a loro disposizione.

2. La Consob pubblica l'elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni 257.

Art. 109
(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previste dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico:

a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 3, lettera b), e 66-bis;

b) con le modalità indicate nel Capo I oppure inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa.

2. Il comunicato è trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 2, oppure, entro il giorno successivo, pubblicato nel sito internet dell’emittente strumenti finanziari diffusi 258.

Art. 109-bis
(Informazioni su patti parasociali)

1. Gli emittenti azioni diffuse informano il pubblico, con le modalità previste dall’articolo 109, della comunicazione di cui all’articolo 2341-ter del codice civile, indicando ogni elemento necessario per una compiuta valutazione del patto.

2. Il comma precedente si applica anche ai patti già dichiarati ai sensi dell’articolo 2341-ter del codice civile al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione 259.

Art. 110
(Informazione periodica)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione. Dell'avvenuto deposito è data contestuale notizia mediante un avviso diffuso con le modalità di cui all’articolo 109, comma 1, lettera b) 260.

2. Gli emittenti azioni diffuse, contestualmente alla comunicazione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dal comma 1.

3. Gli emittenti obbligazioni diffuse, a richiesta della Consob, trasmettono alla stessa la documentazione prevista dal comma 1.

Art. 111
(Altre informazioni)

1. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 1 261.

1-bis. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell’articolo 84-bis. Ai fini dell’applicazione del predetto articolo, per piani di particolare rilevanza di cui all’articolo 114-bis, comma 3 del Testo unico si intendono quelli a favore di:

a) componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e soggetti che svolgono funzione di direzione nell’emittente azioni diffuse e nelle società controllanti o, direttamente o indirettamente, controllate;

b) persone fisiche controllanti l’emittente azioni diffuse, che siano dipendenti dell’emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato 262.

2. Agli emittenti azioni diffuse si applicano anche le disposizioni dell’articolo 84, comma 2 263.

2-bis. Gli emittenti azioni diffuse trasmettono alla Consob, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio o dal pagamento del dividendo, informazioni in merito al nominativo degli azionisti che, sulla base degli aggiornamenti del libro soci, partecipano in misura superiore al 2% del proprio capitale sociale rappresentato da titoli che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto, indicando il numero di azioni da loro posseduto 264.

Art. 111-bis
(Emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione)

1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 109, gli emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell' emittente o del socio di controllo diffondono al pubblico le informazioni indicate al presente Capo con le modalità indicate nel Capo I 265.

Art. 111-ter
(Deposito delle informazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi trasmettono alla Consob le informazioni indicate nel presente Capo contestualmente alla loro diffusione al pubblico attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione 266.

Art. 112
(Esenzioni)

(1.) …omissis… 267

1. Sono dispensati dall’adempimento dell’articolo 114, comma 1, del Testo unico e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109, 110 e 111, gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo unico e alle SICAV 268.

Capo VII
Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani 269

Art. 112-bis
(Modalità di diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d’origine si applicano le disposizioni previste dagli articoli 65-bis, 65-ter, 65-quater, 65-quinquies, 65-sexies, 65-octies e 65-novies.

2. Per gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell’Unione Europea, e non nello Stato membro di origine, la Consob, all'atto dell’ammissione alla negoziazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente negli altri Stati membri ospitanti, le modalità di diffusione al pubblico delle informazioni 270.

Art. 113
(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

…omissis… 271

Art. 114
(Operazioni straordinarie e altre informazioni)

1. Gli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni soltanto in mercati regolamentati italiani forniscono informazioni equivalenti a quelle previste nel Capo II, Sezioni IV e VI, e nel Capo III, Sezioni I e III, del presente Titolo, avendo riguardo all’ordinamento societario vigente nel paese della propria sede legale 272.

Art. 115
(Informazioni diffuse all’estero)

1. Gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni anche nei mercati regolamentati di altri Paesi dell’Unione Europea mettono a disposizione del pubblico con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.

3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico 273.

Art. 116
(Equivalenza delle informazioni)

1. La Consob, all’atto dell’ammissione alle negoziazioni, può consentire agli emittenti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, n. 3, del Testo unico, di non adempiere agli obblighi di pubblicazione e di deposito presso la stessa delle informazioni regolamentate previsti nel Capo II, Sezioni V e VI, e nel Capo III, Sezioni II e III, del presente Titolo qualora ritenga gli obblighi previsti dalla disciplina vigente nel paese in cui i predetti emittenti hanno la propria sede equivalenti a quelli previsti dalla legge italiana e dal presente regolamento.

2. Restano ferme, per gli emittenti indicati al comma 1, le modalità di diffusione, stoccaggio, deposito e la disciplina del regime linguistico stabilite per la pubblicazione delle informazioni regolamentate nel Capo I.

3. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 115 e 116-ter, i soggetti indicati nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Capo I, le informazioni diverse da quelle regolamentate fornite ai sensi di legge nel paese d’origine, se le stesse possono essere rilevanti per il pubblico della Comunità.

4. La Consob effettua le valutazioni di cui al comma 1 nel rispetto dei principi previsti dalla direttiva 2004/109/CE, dalla direttiva 2007/14/CE, nonché di ogni altra misura di esecuzione adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 4, 5 e 7, della direttiva 2004/109/CE 274.

Capo VII-bis 275
Emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell’Unione Europea

Art. 116-bis
(Adempimenti relativi alle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti che hanno l’Italia come Stato membro d’origine, in occasione dell’ammissione dei propri valori mobiliari alla negoziazione nei mercati regolamentati di altri Stati membri dell’Unione Europea e non in Italia, ne danno informazione alla Consob secondo le modalità dalla stessa indicate con propria comunicazione.

2. Gli emittenti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. I soggetti che emettono valori mobiliari per i quali sia stata presentata la prima richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati di un altro Stato membro, e che hanno l’Italia come Stato membro d’origine, fino al giorno antecedente l’inizio delle negoziazioni pubblicano le informazioni regolamentate nel proprio sito internet.

5. Ai soggetti indicati al comma 1 si applicano il Capo II, Sezione V, del presente Titolo e gli articoli 83-bis e 84.

6. Agli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati di altri Stati membri e non in Italia, si applicano gli articoli 98, 98-bis e 100.

Art. 116-ter
(Informazioni diffuse all’estero)

1. Gli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di altri Paesi dell’Unione Europea e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, gli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di paesi extra-comunitari e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi.

3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico.

Capo VIII 276
Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti

Art. 116-quater
(Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni)

1. La società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti:

a) entro il giorno antecedente l’inizio delle negoziazioni ne dà notizia all’emittente e alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi con il consenso degli emittenti;

b) al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), b-bis), c) e f) del Testo unico, acquisisce le informazioni trasmesse dagli emittenti ai sensi del presente Titolo.

Capo VIII-bis 277
Sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate

Art. 116-quinquies
(Requisiti dello SDIR)

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di diffusione, da parte della Consob, lo SDIR garantisce:

a) il rispetto delle previsioni indicate nel Capo I e dei requisiti organizzativi e operativi indicati nell’Allegato 3I;

b) alla Consob e alla società di gestione del mercato ove è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari l’accesso senza oneri alle informazioni regolamentate ricevute, contestualmente alla loro diffusione al pubblico;

c) nel caso di informazioni regolamentate, previste dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico, diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato ove è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari, l’accesso, indicato alla lettera b), alla Consob e alla società di gestione del mercato quindici minuti prima della diffusione al pubblico delle informazioni.

2. Lo SDIR può svolgere il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato per conto dei propri utilizzatori.

3. I soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività dei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate consentono, per almeno tre anni, la consultazione e il trasferimento gratuito alla Consob delle informazioni regolamentate diffuse nei tre anni precedenti la data di inizio dell’attività dei meccanismi di stoccaggio autorizzati, stabilita con apposito provvedimento della Consob ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico.

Art. 116-sexies
(Domanda di autorizzazione di uno SDIR)

1. La domanda di autorizzazione all’esercizio dello SDIR è presentata alla Consob.

2. La domanda contiene:

a) una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti contenuti nell’Allegato 3I redatta secondo il modulo contenuto nell’Allegato 3O;

b) i dettagli di tutte le connessioni stabilite con i media in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea;

c) i dettagli delle tariffe previste per ogni servizio prestato.

Art. 116-septies
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, riscontra i requisiti indicati nell’Allegato 3I per il rilascio dell'autorizzazione e delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione al soggetto richiedente indicando il termine entro il quale le predette informazioni devono essere trasmesse. Per le stesse finalità, la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci del richiedente ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio. In tali casi il termine previsto al comma 1 è sospeso fino alla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni supplementari richieste.

3. L’autorizzazione ha efficacia dal giorno di iscrizione del soggetto richiedente nell’elenco, tenuto dalla Consob, dei soggetti che esercitano uno SDIR.

Art. 116-octies
(Controllo della Consob e revoca dell’autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte dello SDIR dei requisiti necessari per l’autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita uno SDIR e a coloro che vi svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai suoi direttori generali e ai suoi soci ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.

2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell’innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell’Allegato 3I, il soggetto che gestisce lo SDIR precedentemente autorizzato adegua la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell’autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall’elenco di cui all’articolo 116-septies, comma 3.

3. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti necessari per l’autorizzazione, che intervenga successivamente all’iscrizione del soggetto autorizzato nell’elenco di cui all’articolo 116-septies, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce lo SDIR.

4. Qualora sia accertata la perdita dei predetti requisiti, la Consob richiede al soggetto autorizzato che esercita lo SDIR di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell’autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall’elenco di cui all’articolo 116-septies, comma 3.

5. Il soggetto autorizzato alla gestione dello SDIR che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob e agli emittenti utilizzatori del sistema, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di diffusione delle informazioni regolamentate.

6. Il soggetto cancellato dall’elenco trasmette alla Consob, con le modalità specificate nella delibera di revoca dell’autorizzazione, la documentazione relativa al processo di elaborazione delle informazioni regolamentate svolto negli ultimi cinque anni.

Capo VIII-ter 278
Meccanismi di stoccaggio autorizzati

Art. 116-novies
(Caratteristiche del meccanismo di stoccaggio autorizzato)

1. Il meccanismo di stoccaggio autorizzato garantisce, secondo quanto indicato nell’Allegato 3L:

a) la ricezione e la conservazione delle informazioni regolamentate inviate dagli emittenti strumenti finanziari, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dai rispettivi soggetti controllanti, ovvero dagli SDIR, per conto dei predetti soggetti, dalla società di gestione del mercato in cui sono ammessi alla negoziazione i relativi strumenti finanziari e dalla Consob;

b) sicurezza, certezza delle fonti d’informazione, registrazione dell’ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;

c) la disponibilità alla Consob e alla società di gestione del mercato per il quale l’emittente ha richiesto o ha approvato l’ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate;

d) accesso al pubblico alle informazioni stoccate entro un’ora dalla loro ricezione a tariffe accessibili.

Art. 116-decies
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione all’esercizio del meccanismo di stoccaggio è presentata alla Consob.

2. La domanda contiene:

a) una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti contenuti nell’Allegato 3L redatta secondo il modulo contenuto nell’Allegato 3P;

b) i dettagli delle tariffe previste per il servizio prestato.

Art. 116-undecies
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, riscontra i requisiti indicati nell’articolo 116-novies e nell’Allegato 3L per il rilascio dell'autorizzazione e delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione al soggetto richiedente indicando il termine entro il quale le predette informazioni devono essere trasmesse. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci del richiedente ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio. In tali casi il termine previsto al comma 1 è sospeso fino alla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni supplementari richieste.

3. L’autorizzazione ha efficacia dal giorno di iscrizione del soggetto richiedente nell’elenco, tenuto dalla Consob, dei soggetti che esercitano il meccanismo di stoccaggio.

Art. 116-duodecies
(Controllo della Consob e revoca dell’autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte del meccanismo di stoccaggio dei requisiti necessari per l’autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio e a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci dello stesso ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.

2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell’innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell’Allegato 3L, il soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio, precedentemente autorizzato, deve adeguare la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell’autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall’elenco di cui all’articolo 116-undecies, comma 3.

3. Qualsiasi modificazione, concernente i requisiti necessari per l’autorizzazione, che intervenga successivamente all’iscrizione del soggetto autorizzato nell’elenco dei soggetti che esercitano il meccanismo di stoccaggio di cui all’articolo 116-undecies, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio.

4. Qualora la Consob accerti la perdita dei predetti requisiti richiede al soggetto autorizzato che esercita il meccanismo di stoccaggio di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell’autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall’elenco di cui all’articolo 116-undecies, comma 3.

5. Il soggetto autorizzato per la gestione del meccanismo di stoccaggio che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob e agli emittenti utilizzatori del meccanismo, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

6. Il soggetto cancellato dall’elenco trasmette le informazioni regolamentate oggetto di stoccaggio nel proprio meccanismo al soggetto o ai soggetti indicati con apposito provvedimento della Consob. Lo stesso provvedimento stabilisce le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni.

TITOLO III
ASSETTI PROPRIETARI

Capo I
Partecipazioni rilevanti

Art. 116-terdecies
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intendono per:

a) “emittenti azioni quotate”: emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 1 e 3, del Testo unico;

b) “azioni”: azioni emesse e sottoscritte che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto;

c) “capitale sociale”: capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto pubblicato ai sensi della normativa vigente, rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso;

d) “partecipazioni potenziali”: le partecipazioni potenziali in acquisto e le partecipazioni potenziali in vendita;

d1) «partecipazioni potenziali in acquisto»: le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;

d2) «partecipazioni potenziali in vendita»: le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di vendere, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di vendere, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;

e) “società di gestione”: le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l’attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l’autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

f) “soggetti abilitati”: le SIM, le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie autorizzate all’esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell’Allegato I alla direttiva 2004/39/CE, i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria la medesima autorizzazione nonché le SGR e le società di gestione armonizzate autorizzate a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

g) “partecipazioni gestite”: le azioni, i cui diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente dalle società di gestione, di pertinenza:

- degli OICR gestiti, anche sulla base di una delega, salvo che l’esercizio del diritto di voto sia attribuito alla società di gestione che ha istituito gli OICR;

- degli OICR istituiti, salvo che l’esercizio del diritto di voto sia attribuito al gestore;

e/o le azioni l’esercizio dei cui diritti di voto sia dal cliente attribuito discrezionalmente ai soggetti abilitati nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli;

h) “istruzione diretta”: qualsiasi istruzione impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata, nella quale siano specificate, con riferimento a casi determinati, le modalità di esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

i) “istruzione indiretta”: qualsiasi istruzione generale o particolare, indipendentemente dalla forma, impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata, volta a limitare la discrezionalità nell’esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite al fine di perseguire gli interessi aziendali specifici del soggetto controllante o di altra società dallo stesso controllata;

l) “giorni di negoziazione”: i giorni di apertura dei mercati regolamentati situati od operanti nel territorio italiano secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet;

m) “controparte centrale”: il soggetto che, senza assumere rapporti contrattuali con i committenti, si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

n) “procedure esecutive”: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l’esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante 279.

Sezione I
Partecipazioni in emittenti quotati
280 / 281

Art. 117
(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti)

1. Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il superamento della soglia del 2%;

b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%;

c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Gli obblighi previsti al comma 1 si applicano anche a coloro che raggiungono o superano le soglie di cui al medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di sotto delle medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall’emittente azioni quotate ai sensi dell'articolo 98 282.

Art. 117-bis
(Operazioni su azioni proprie)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione si applicano anche agli emittenti azioni quotate relativamente alle azioni proprie detenute direttamente ovvero tramite società controllate.

2. Le azioni proprie degli emittenti azioni quotate e le azioni detenute da società da questi ultimi controllate non sono computate ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni dei soggetti che controllano gli stessi emittenti azioni quotate.

3. Agli obblighi di comunicazione aventi ad oggetto le azioni degli emittenti azioni quotate, detenute dalle società da questi ultimi controllate, si applica quanto previsto dall’articolo 119-bis, commi 1 e 2 283.

Art. 118
(Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall’articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario;

b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente;

c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.

2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportato sia sul prestatario o riportatore. Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso previsto dall’articolo 119-bis, comma 3, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

4. I fiduciari calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni oggetto di intestazione. Tali partecipazioni non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario.

5. Le società di gestione e i soggetti abilitati calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle partecipazioni gestite.

6. Nell’ipotesi di più operazioni realizzate nel medesimo giorno di negoziazione, la partecipazione da considerare ai fini dell’assolvimento degli obblighi è quella risultante dall’ultima operazione effettuata.

7. Le partecipazioni delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale.

8. Qualora sussista l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 117, la medesima comunicazione dovrà, altresì, contenere:

a) l’indicazione delle azioni di cui il soggetto tenuto all’obbligo è titolare suddivise per categoria; nonché

b) la percentuale da esse rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria 284.

Art. 119
(Criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali)

1. Coloro che detengono partecipazioni potenziali in acquisto, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il superamento della soglia del 2%;

b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;

c) la riduzione della partecipazione potenziale in acquisto al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Coloro che detengono una partecipazione effettiva o una partecipazione potenziale in acquisto superiore al 2% comunicano alla società partecipata e alla Consob la detenzione di partecipazioni potenziali in vendita, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, quando le azioni sottostanti:

a) superino la soglia del 2%;

b) raggiungano o superino le soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;

c) si riducano al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, comma 2, e 118, commi 6, 7 e 8.

4. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali, le azioni sottostanti agli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquisto sono computate separatamente da quelle sottostanti agli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di vendita.

5. Le azioni che possono essere acquistate tramite l’esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l’acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.

6. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, non rilevano le partecipazioni detenute ai sensi dell’articolo 117.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società di gestione e ai soggetti abilitati 285.

Art. 119-bis
(Esenzioni)

1. Una società controllata non è tenuta agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione quando, con riferimento alla partecipazione detenuta dalla stessa, sussistono tali obblighi a carico del soggetto controllante.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 possono essere adempiuti dalla sola società controllata, purché sia garantita la completezza delle informazioni riguardanti l’intera catena di controllo, anche relativamente ad altre partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante.

3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano:

a) a coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il termine massimo di tre giorni di negoziazione successivi all’operazione e alle controparti centrali per le azioni oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure;

b) a coloro che detengono le azioni nell’ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni, purché questi ultimi possano soltanto esercitare i diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dagli azionisti cui spetta il diritto di voto;

c) all’acquisizione o alla cessione di azioni o partecipazioni potenziali al di sotto della soglia del 10%, da parte di un market maker che agisce in quanto tale in relazione agli strumenti finanziari oggetto della propria attività, purché il medesimo market maker:

- sia autorizzato dallo Stato membro d’origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE;

- non intervenga nella gestione dell’emittente azioni quotate né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell’acquisizione di tali azioni o partecipazioni potenziali o del sostegno del prezzo delle stesse;

- sia in grado di identificare le azioni o le partecipazioni potenziali detenute ai fini della attività di market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

- fornisca alla Consob l’accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l’emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

- notifichi alla Consob, al più tardi entro cinque giorni di negoziazione dalla data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia, che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni o sulle partecipazioni potenziali di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell’Allegato 4E. Il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell’attività di market making sulle medesime azioni o partecipazioni potenziali.

4. I diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, quale definito all’articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui alla presente Sezione purché:

- i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non superino il 5%; e

- l’ente creditizio o l’impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente.

5. Gli articoli 117 e 118, comma 1, lettera a), non si applicano alle azioni acquisite o cedute dalla Banca Centrale Europea e dalle Banche centrali nazionali degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date o ricevute in pegno, le azioni oggetto di operazioni pronti contro termine o di analoghi contratti di liquidità, a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento.

6. L’esenzione di cui al comma precedente si applica alle operazioni di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati.

7. Le SGR, le Sicav e le società di gestione armonizzate che, esclusivamente nell’ambito della gestione di OICR armonizzati, hanno acquisito partecipazioni gestite, anche potenziali, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione.

8. L’esenzione di cui al comma 7 si applica alle società di gestione extracomunitarie a condizione che gli schemi di funzionamento degli OICR gestiti siano compatibili con quelli previsti per gli OICR armonizzati 286.

Art. 119-ter

(Criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite)

1. Il soggetto controllante una o più società di gestione non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché la società di gestione eserciti il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata.

2. Il soggetto controllante uno o più soggetti abilitati non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata, con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché i soggetti abilitati:

a) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite esclusivamente dietro istruzioni impartite dal cliente per iscritto o con mezzi elettronici, ovvero assicurino che il servizio di gestione di portafogli sia prestato indipendentemente da qualsiasi altra attività o servizio di investimento a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE, mediante la creazione di opportuni meccanismi; e

b) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante o da altra società da esso controllata.

3. Il soggetto controllante è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, nel caso in cui la società di gestione o i soggetti abilitati controllati non abbiano discrezionalità nell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite e ricevano istruzioni dirette o indirette per l’esercizio degli stessi da parte del soggetto controllante o altra società da esso controllata.

4. Al fine dell’applicazione dei commi 1 e 2, il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette senza indugio alla Consob:

a) un elenco costantemente aggiornato delle società di gestione o dei soggetti abilitati controllati, con indicazione delle relative Autorità di vigilanza competenti o, se del caso, menzione dell’assenza di Autorità che esercitano funzioni di vigilanza;

b) con riferimento a ciascuna società di gestione o soggetto abilitato controllato, un attestato certificante che:

- il soggetto controllante non interferisce in alcun modo, neppure impartendo istruzioni dirette o indirette, nell’esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

- la società di gestione o i soggetti abilitati esercitano i diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante.

5. È fatta salva per il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati la possibilità di avvalersi dei criteri previsti dai commi 1 e 2 soltanto in relazione alle partecipazioni potenziali. In tal caso, alla Consob è trasmesso esclusivamente l’elenco di cui al comma 4, lettera a).

6. Il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette alla Consob, su richiesta della stessa, informazioni idonee a comprovare che:

a) la propria struttura organizzativa e quella delle società di gestione o dei soggetti abilitati consentono l’esercizio indipendente dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite. A tal fine, il soggetto controllante e la società di gestione o i soggetti abilitati adottano apposite procedure scritte volte a prevenire la circolazione di informazioni tra di essi in relazione all’esercizio dei diritti di voto;

b) le persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto agiscono in modo indipendente;

c) l’attività di gestione a proprio favore è svolta dalla società di gestione o dai soggetti abilitati controllati sulla base di una relazione contrattuale che preveda un normale rapporto di clientela.

7. Limitatamente alle società di gestione extracomunitarie ed ai soggetti abilitati extracomunitari, i commi da 1 a 6 si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda le seguenti condizioni:

a) esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite in modo indipendente e discrezionale;

b) obbligo, nel caso di conflitto di interessi, di non tenere in considerazione gli interessi del soggetto controllante o di altra società dallo stesso controllata.

8. Il soggetto controllante uno o più soggetti di cui al comma 7 è tenuto ad attestare i requisiti previsti nel medesimo comma con riferimento a ciascun soggetto controllato 287.

Art. 120
(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)

1. Coloro che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 2% e aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico, computano, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 117, relativi alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%, anche le azioni conferite nel patto dagli altri aderenti, indicando:

a) le azioni complessivamente conferite nel patto;

b) le proprie azioni conferite nel patto;

c) le proprie ulteriori azioni non conferite nel patto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è dovuta anche da chi aderisce al patto parasociale tramite interposte persone o fiduciari e da chi controlla l’aderente al patto.

3. La comunicazione è effettuata secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 4B nei termini di cui all’articolo 121, comma 1.

4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l’estratto di cui all’articolo 122 del Testo unico nei termini di cui all’articolo 121, comma 1 288.

Art. 121
(Termini e modalità di comunicazione)

1. La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, è effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all’obbligo è informato degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all’articolo 117, comma 2.

2. La comunicazione è effettuata mediante l’utilizzo dei modelli previsti nell’Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 4B.

3. Qualora più soggetti non legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati anche in relazione ad eventuali ulteriori partecipazioni detenute da ciascuno di essi e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione 289.

Art. 122
(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. La Consob pubblica, in luogo degli emittenti azioni quotate, le informazioni acquisite entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I 290.

Art. 122-bis291
(Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall’articolo 2351, comma 5, del codice civile)

1. Tutti coloro che possiedono strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell’articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione alla emittente azioni quotate e alla Consob quando, alternativamente:

a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell’organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilità;

b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie 292.

2. Ai fini dell’applicazione del comma precedente rilevano gli strumenti finanziari:

- dei quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale soggetto spetta o è attribuito il diritto di voto;

- di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

Si applica l’articolo 118, commi 4 e 5 293.

3. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni di negoziazione dall’avvenuta conoscenza della possibilità di cui al comma 1, lettera a) ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante il modello previsto nell’Allegato 4. Si applica l’articolo 121, comma 3 294.

4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I 295.

Sezione II
Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata

Art. 123

(Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini della determinazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120, comma 3, del Testo unico e dagli articoli 124 e 125 sono considerate:

a) le azioni o quote delle quali l’emittente azioni quotate è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi 296;

b) le azioni o quote in relazione alle quali al medesimo emittente spetta o è attribuito il diritto di voto, qualora esse consentano di esercitare un'influenza dominante o notevole sull'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 3, del codice civile 297.

2. Si applica l'articolo 118, comma 3 298.

Art. 124
(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente)

1. Gli emittenti azioni quotate che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di società con azioni non quotate o al capitale di società a responsabilità limitata comunicano alla società partecipata la riduzione della partecipazione entro la soglia del 10% 299.

2. Le comunicazioni alla società partecipata previste dall’articolo 120, comma 3, del Testo unico e dal comma 1 sono effettuate entro sette giorni dalla data di acquisto o di cessione delle azioni, delle quote o del diritto di voto.

3. Si applica l’articolo 121, comma 3 300.

Art. 125
(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob)

1. Gli emittenti azioni quotate comunicano alla Consob le partecipazioni superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni non quotate o da quote in società a responsabilità limitata ad esse imputabili alla data di chiusura dell’esercizio.

2. La comunicazione alla Consob è effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio, utilizzando il modello 120A in Allegato 4A.

3. Qualora più emittenti azioni quotate legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti gli emittenti azioni quotate e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.

4. Si applica l’articolo 121, comma 3 301.

Art. 126
(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. Gli emittenti azioni quotate rendono pubbliche le informazioni indicate negli articoli precedenti contestualmente alla diffusione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio di esercizio 302.

Capo II
Patti parasociali

Sezione I
Comunicazione del patto

Art. 127
(Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione)

1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico, avente ad oggetto partecipazioni complessivamente pari o superiori alla soglia indicata all’articolo 120, comma 2, del Testo unico, sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob 303.

2. La comunicazione è effettuata, entro cinque giorni dalla stipulazione, mediante trasmissione di:

a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;

b) copia dell'estratto pubblicato ai sensi della Sezione II del presente Capo con l’indicazione del quotidiano dove l’estratto è pubblicato e la data di pubblicazione; ove non ancora pubblicato, l'estratto e le predette informazioni sono trasmessi alla Consob entro due giorni dalla pubblicazione dell’estratto;

c) informazioni concernenti:

- gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi;

- la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso 304 .

3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lettere a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici, unitamente al modello previsto dall’Allegato 4C, redatto secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 4D 305.

3-bis. Gli obblighi di comunicazione alla Consob previsti dal presente Capo possono essere assolti, entro i termini ivi indicati, per il tramite dell’emittente azioni quotate oggetto del patto, attraverso l’utilizzo del sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, ferma restando la responsabilità in capo agli aderenti al patto 306.

Art. 128
(Altre comunicazioni)

1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob:

a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;

b) le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'articolo 130, comma 1, lettera b) e c) qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera a);

c) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto;

d) la data di deposito presso il registro delle imprese dell'accordo modificato; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso.

2. Copia dell’estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell’articolo 131 è trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro due giorni dalla pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall’articolo 131, comma 2, il supporto contiene l’ultimo estratto del patto pubblicato ai sensi dell’articolo 130, ovvero dell’articolo 131, comma 1, aggiornato con le modifiche intervenute. Ove necessario, il supporto è integrato con il modello previsto dalla Allegato 4C contenente l’indicazione dei dati aggiornati e redatto secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 4D 307.

3. Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del Testo unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.

Sezione II
Estratto del patto

Art. 129
(Modalità di pubblicazione dell'estratto)

1. L'estratto è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura.

2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto è inviato alla società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto e, per la diffusione dello stesso, alla società di gestione del mercato.

Art. 130 308
(Contenuto dell' estratto)

1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:

a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;

b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte 309;

c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:

- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;

- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

- il soggetto che in virtù del patto esercita il