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Delibera n. 16645

Misure relative alle vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità dei mercati

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;

VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che richiede ai soggetti abilitati, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessorie, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

VISTA la delibera n.16622 del 22 settembre 2008 con la quale la Consob per garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha adottato misure restrittive della vendita allo scoperto di azioni di banche e imprese di assicurazioni;

RITENUTO necessario, tenuto conto dell'evolversi della situazione di mercato, assumere ulteriori misure restrittive relative alle vendite allo scoperto delle sopraindicate azioni;

D E L I B E R A:

1. La vendita di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate deve essere assistita dalla proprietà e disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

2. Ai fini del punto che precede, non si considera utile la proprietà e la disponibilità dei titoli rivenienti da operazioni di prestito titoli in qualunque forma tecnica realizzate.

3. La società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia adotta ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni di società bancarie e assicurative.

4. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker di cui all'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti e dai liquidity provider, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA.

Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 14,00 del 1° ottobre 2008 alle ore 24, 00 del 31 ottobre 2008.

La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.

Roma, 1° ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

 

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