Delibera n. 16670
Misure relative alle vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità dei mercati
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;
VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che richiede ai soggetti abilitati, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessorie, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
VISTE le delibere n. 16622, n. 16645 e n. 16652, rispettivamente del 22 settembre 2008, del 1o ottobre 2008 e del 10 ottobre 2008, con le quali la Consob, per garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha adottato misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di azioni;
VISTE le lettere inviate da ASSOSIM aventi ad oggetto le problematiche connesse all'applicazione delle suddette delibere;
CONSIDERATO il persistere dell'elevata volatilità dei mercati;
RITENUTO comunque necessario, per evitare che manovre speculative possano avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni, mantenere un regime restrittivo in materia di vendite allo scoperto;
DELIBERA:
1. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate deve essere assistita dalla proprietà e disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.
2. Ai fini del punto che precede, non si considera utile la proprietà e la disponibilità dei titoli rivenienti da operazioni di prestito titoli in qualunque forma tecnica realizzate.
3. Le società di gestione di cui agli articoli 69 e 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adottano ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni.
4. Gli aderenti ai mercati regolamentati italiani adottano tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto delle prescrizioni che precedono anche quando trattano ordini provenienti da altri intermediari.
5. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker di cui all'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti e dai
liquidity provider , così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA.
Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 00.00 del 1o novembre 2008 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2008.
La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.
Roma, 29 ottobre 2008
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia