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Delibera n. 16765

Misure relative alle vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità dei mercati

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;

VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che richiede ai soggetti abilitati, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessorie, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

VISTE le delibere n. 16622, n. 16645, n. 16652 e n. 16670, rispettivamente del 22 settembre 2008, del 1o ottobre 2008, del 10 ottobre 2008 e del 29 ottobre 2008, con le quali la Consob, per garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha adottato misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di azioni;

CONSIDERATO il persistere dell'elevata volatilità dei mercati;

RITENUTO comunque necessario, per evitare che manovre speculative possano avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni, mantenere un regime restrittivo in materia di vendite allo scoperto;

D E L I B E R A:

1. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate deve essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

2. Oltre a quanto previsto al punto 1, la vendita i) di azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding come da allegato; ii) di azioni di società oggetto di aumenti di capitale, deve essere assistita sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

3. Ai fini del punto 2, i titoli oggetto di operazioni di prestito titoli in qualunque forma tecnica realizzate non si considerano, pertanto, disponibili per i prenditori. I titoli oggetto di operazioni di prestito si considerano, invece, disponibili per i prestatori a condizione che gli stessi vengano richiamati nella giornata di negoziazione.

4. Con riferimento alle azioni oggetto di aumenti di capitale, il divieto si applica a partire dal giorno successivo a quello in cui l'operazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione e fino al giorno di consegna delle azioni rivenienti.

5. Le società di gestione di cui agli articoli 69 e 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adottano ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni.

6. Gli aderenti ai mercati regolamentati italiani adottano tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto delle prescrizioni che precedono anche quando trattano ordini provenienti da altri intermediari.

7. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).

Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 00.00 del 1o gennaio 2009 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2009.

La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.

Roma, 30 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

* * *

Allegato
Titoli oggetto del divieto di vendite allo scoperto
e relativi codici ISIN

Titolo codice ISIN
ALLEANZA ASS IT0000078193
AZIMUT HOLDING IT0003261697
BANCA GENERALI IT0001031084
BANCA IFIS IT0003188064
BANCA INTERMOBILIARE IT0000074077
BANCA ITALEASE IT0000226503
BANCO POPOLARE IT0004231566
BCA CARIGE IT0003211601
BCA CARIGE RISP IT0003308878
BCA FINNAT IT0000088853
BCA MPS IT0001334587
BCA POP DI SPOLETO IT0001007209
BCA POP EMIL ROMAGNA IT0000066123
BCA POP ETRUR-LAZIO IT0000060878
BCA POP INTRA IT0000064441
BCA POP MILANO IT0000064482
BCA POP SONDRIO IT0000784196
BCA PROFILO IT0001073045
BCO DESIO BRIA RISP IT0001281374
BCO DESIO BRIANZA IT0001041000
BCO SARDEGNA RISP IT0001005070
CATTOLICA ASS IT0000784154
CR BERGAMASCO IT0000064359
CREDEM IT0003121677
CREDITO ARTIGIANO IT0001070769
CREDITO VALTELLINESE IT0000064516
ERGO PREVIDENZA IT0001026175
FONDIARIA-SAI IT0001463071
FONDIARIA-SAI RISP IT0001463089
GENERALI ASS IT0000062072
INTESA SANPAOLO IT0000072618
INTESA SANPAOLO RISP IT0000072626
IW BANK IT0003477673
MEDIOBANCA IT0000062957
MEDIOLANUM IT0001279501
MELIORBANCA IT0001346268
MILANO ASS IT0000062221
MILANO ASS RISP IT0000062205
UBI BANCA IT0003487029
UNICREDIT IT0000064854
UNICREDIT RISP IT0000064839
UNIPOL IT0001074571
UNIPOL PRIV IT0001074589
VITTORIA ASS IT0000062882


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