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Comunicazione n. 9022277, cancellazione dall'Albo promotori per mancato pagamento alla Consob del contributo di vigilanza

Comunicazione n. DIN/DAF/9022277 del 12-3-2009

Inviata all’ABI, all’ANASF, all’ASSORETI e all’ASSOSIM

Oggetto: Cancellazione dall'Albo promotori per mancato pagamento alla Consob del contributo di vigilanza

L’art. 102, lett. c), del Regolamento Intermediari indica, tra le cause di cancellazione dall’Albo dei promotori finanziari, il «mancato pagamento del contributo di vigilanza» stabilito dalla Consob con gli annuali provvedimenti concernenti il proprio Regime Contributivo.

Il successivo comma 3 chiarisce che la fattispecie ricorre «decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo».

Tali disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio del corrente anno.

Avuto riguardo ai mutamenti intervenuti nel quadro normativo di riferimento, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle seguenti circostanze:

a) per effetto delle disposizioni testé richiamate nei confronti di tutti i promotori che risulteranno non aver versato il contributo di vigilanza nel termine di 45 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo (15 aprile) verrà avviato il procedimento di cancellazione dall’Albo;

b) tale procedimento si concluderà con la cancellazione dei promotori interessati in tutti i casi in cui risulterà accertato il mancato pagamento del contributo entro il termine sopra indicato;

c) per effetto di ciò, eventuali pagamenti effettuati successivamente al predetto termine non incideranno sugli esiti del procedimento che si concluderà comunque con la cancellazione dei promotori interessati.

Con l’occasione si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’eventuale cancellazione per mancato pagamento non fa venir meno l’obbligo del promotore di versare il contributo di vigilanza e che nei confronti dei soggetti interessati verrà avviata la procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia