Comunicazione n. DME/9034169 del 16-4-2009 (*)
Oggetto: Aggiornamento della Comunicazione n. DME/8005271 del 21 gennaio 2008 contenente chiarimenti di natura applicativa in merito al Regolamento Consob n. 16191/2007 in materia di mercati
Premessa
Il 21 gennaio 2008 la Consob ha emanato la comunicazione DME/8005271 contenente chiarimenti di natura applicativa in merito al Regolamento Consob n. 16191/2007 in materia di mercati. In particolare, tale comunicazione fornisce indicazioni di natura tecnico-operativa relative:
(i) al sistema di comunicazione alla Consob da parte degli intermediari delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. sistema di transaction reporting);
(ii) alla pubblicazione ed al consolidamento delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione;
(iii) all’avvio/cessazione dell’attività di internalizzatore sistematico e al regime transitorio per i sistemi di scambi organizzati;
(iv) alle misure per la continuità operativa di funzioni essenziali;
(v) alle comunicazioni alla Consob da parte delle società di gestione dei mercati regolamentati.
Eventi intervenuti dall’emanazione di tale Comunicazione rendono necessario aggiornare alcune indicazioni contenute nei punti sub (i), (iii) e (v). In particolare, esse concernono le questioni di seguito delineate.
Sezione I - Sistema di transaction reporting. Introduzione dei codici alternativi (agli ISIN) di identificazione degli strumenti finanziari, denominati AII (Alternative Instrument Identifier).
Sezione II - Sistema di transaction reporting. Previsione della possibilità per gli intermediari di avvalersi dei sistemi multilaterali di negoziazione italiani per l’invio alla Consob delle segnalazioni.
Sezione III - Attività di internalizzazione sistematica. Introduzione di uno schema per standardizzare il contenuto delle informazioni da inviare alla Consob in occasione di nuove ammissioni di strumenti finanziari alle negoziazioni ovvero di cessazioni da quest’ultime.
Sezione IV - Comunicazioni alla Consob da parte delle società di gestione dei mercati regolamentati. Invio di informazioni anagrafiche relative agli strumenti finanziari ammessi a negoziazione.
Fatto salvo quanto espressamente indicato nella presente comunicazione, tutte le indicazioni contenute nella comunicazione DME/8005271 sono da intendersi non interessate da alcuna modifica e pertanto in vigore.
L’entrata in vigore delle indicazioni contenute nella presente comunicazione, che è complementare alla sopra citata comunicazione DME/8005271, è fissata al 22 maggio 2009.
* * *
Sezione I
Sistema di transaction reporting. Introduzione dei codici alternativi (agli ISIN) di identificazione degli strumenti finanziari, denominati AII (Alternative Instrument Identifier)
La versione attuale del sistema di transaction reporting consente lo scambio di informazioni relative a strumenti finanziari ammessi a negoziazione in uno dei mercati regolamentati rilevanti ai fini del transaction reporting(1) che dispongono del codice identificativo internazionalmente utilizzato denominato codice ISIN (International
Securities Identifying Number).
Tuttavia, esistono alcuni mercati regolamentati europei che trattano strumenti finanziari derivati (opzioni e futures) privi di codice ISIN(2).
La Comunicazione DME/8005271 del 21 gennaio 2008 specifica al riguardo che "le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi a negoziazione in un mercato regolamentato … che non utilizza il codice ISIN come codice di identificazione per tali strumenti finanziari non dovranno essere comunicate alla Consob fino a quando non saranno stati adeguati i tracciati
record per la gestione di codici alternativi di identificazione".
Al fine di aumentare l’esaustività delle informazioni scambiate mediante il sistema di transaction reporting fra le diverse autorità, il CESR ha di recente rivisto alcune specifiche tecniche del sistema. In particolare, il CESR ha previsto la possibilità di gestire anche lo scambio di operazioni su strumenti finanziari derivati che non dispongono
del codice ISIN, introducendo un codice alternativo di identificazione per tali strumenti, denominato codice AII (Alternative Instrument Identifier).
Alla luce di tali modifiche, è stato aggiornato anche il sistema nazionale di transaction reporting al fine di consentire l’invio alla Consob da parte degli intermediari anche delle operazioni relative a strumenti finanziari derivati identificati dal codice AII. Tale nuova versione del sistema è già disponibile per il collaudo con gli intermediari e
continuerà ad esserlo fino al 15 maggio 2009(3).
Ciò comporta, da un punto di vista pratico, la necessità di un adeguamento delle specifiche tecniche dei tracciati record finalizzato alla gestione dei codici AII ed alla conseguente introduzione di controlli di qualità anche su tali segnalazioni. Per i dettagli delle nuove specifiche si rinvia all’Allegato 1 , che è da considerarsi parte integrante della presente comunicazione.
Per quanto concerne le segnalazioni relative alle operazioni pregresse(4), gli intermediari che hanno posto in essere in tale periodo operazioni su strumenti identificati dal codice AII potranno essere esonerati dall’invio nei flussi del transaction reporting, previa comunicazione alla Consob della scelta di avvalersi di tale
facoltà(5). Al riguardo, si sottolinea comunque che tali intermediari saranno tenuti a riscontrare tempestivamente e puntualmente eventuali richieste ad hoc che la Consob potrebbe effettuare per necessità di vigilanza proprie e/o provenienti da altre Autorità relative alle suddette operazioni pregresse.
Sezione II
Sistema di transaction reporting. Previsione della possibilità per gli intermediari di avvalersi dei sistemi multilaterali di negoziazione italiani per l’invio alla Consob delle segnalazioni
L’art. 25 della MiFID prevede che l’autorità competente riceva dagli intermediari i dettagli delle operazioni che hanno avuto per oggetto strumenti finanziari ammessi a negoziazione in un mercato regolamentato, sia nel caso in cui esse siano state concluse in mercati regolamentati, sia qualora siano state concluse al di fuori di essi. Tuttavia, al comma 5 del medesimo
articolo, la direttiva prevede che nei casi in cui le operazioni pervengano già all’autorità competente da un mercato regolamentato, da un sistema multilaterale di negoziazione o da un sistema di confronto degli ordini (trade matching system) o di notifica, gli intermediari possono essere esonerati dall’obbligo in parola, al fine di evitare una
duplicazione delle informazioni e dei connessi oneri a carico di quest’ultimi.
Al riguardo, la Consob, in occasione dell’emanazione del proprio regolamento in materia di mercati, ha espressamente esercitato tale facoltà consentendo agli intermediari di non dover comunicare le operazioni concluse in un mercato regolamentato italiano.
Con la comunicazione del 21 gennaio 2008 la Consob ha chiarito quindi che "intende ricevere direttamente dagli intermediari presenti in Italia soltanto le segnalazioni relative alle operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati italiani".
Pertanto attualmente la Consob riceve dagli intermediari presenti in Italia le comunicazioni relative alle operazioni concluse (i) sui mercati regolamentati esteri; (ii) sui sistemi multilaterali di negoziazione sia nazionali sia esteri; (iii) al di fuori sia dei mercati regolamentati sia dei sistemi multilaterali di negoziazione.
Al riguardo, la Consob ritiene utile introdurre la possibilità per gli intermediari presenti in Italia di avvalersi dei sistemi multilaterali di negoziazione italiani per l’invio alla Consob delle segnalazioni relative alle operazioni ivi concluse e aventi per oggetto strumenti finanziari ammessi a negoziazione in uno dei mercati regolamentati rilevanti ai fini del
transaction reporting.
In tal caso i sistemi multilaterali di negoziazione e gli intermediari partecipanti a tali sistemi si devono impegnare a rispettare le seguenti condizioni:
(i) i sistemi multilaterali di negoziazione devono effettuare tali segnalazioni per conto di tutti gli intermediari partecipanti ai propri sistemi di negoziazione;
(ii) i sistemi multilaterali di negoziazione devono raccogliere dagli intermediari partecipanti ai propri sistemi di negoziazione l’impegno di questi ultimi a non inviare alla Consob le segnalazioni già effettuate per loro conto dal sistema multilaterale di negoziazione;
(iii) i sistemi multilaterali di negoziazione devono inviare alla Consob le informazioni relative soltanto alle operazioni aventi per oggetto strumenti finanziari ammessi a negoziazione in uno dei mercati regolamentati rilevanti ai fini del transaction reporting;
(iv) i sistemi multilaterali di negoziazione devono in questo caso inviare alla Consob flussi di dati aventi le caratteristiche di quelli rivenienti dalle piattaforme di negoziazione, purché di contenuto analogo a quello previsto dall’art. 15, comma 2, del Regolamento Consob n. 16191/2007 in materia di mercati, come integrato dalla comunicazione n. DME/8005271 e
dalla presente comunicazione nella successiva Sezione IV.
Sezione III
Attività di internalizzazione sistematica. Introduzione di uno schema per standardizzare il contenuto delle informazioni da inviare alla Consob in occasione di nuove ammissioni di strumenti finanziari alle negoziazioni ovvero di cessazioni da quest’ultime
L’esigenza di introdurre uno schema standardizzato origina dall’esperienza maturata nel corso dell’anno appena trascorso durante il quale, anche attraverso incontri diretti con alcuni degli internalizzatori e contatti informali con altri, è emersa l’opportunità di pervenire ad una uniformità delle informazioni da inviare alla Consob relative agli
strumenti finanziari che vengono ammessi ovvero cancellati dalle negoziazioni sui sistemi di internalizzazione.
Nella Sezione III della precedente comunicazione del 21 gennaio 2008 la Commissione ha fornito:
-
al punto 1: chiarimenti e indicazioni per l’applicazione delle norme concernenti l’attività di internalizzazione sistematica sia quando questa ha ad oggetto le azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati sia quando riguarda strumenti finanziari diversi dalle azioni;
-
al punto 2: chiarimenti e indicazioni in merito al regime transitorio per i sistemi di scambi organizzati.
-
al punto 3: indicazioni circa l’effettuazione dei calcoli e delle stime per le azioni ammesse a negoziazione sui mercati regolamentati ai fini di quanto stabilito dall’art. 27 della MiFID, recepito nell’art. 27 del Regolamento Consob in materia di mercati.
Al riguardo si osserva che in merito all’informativa fornita nell’ambito del punto 3, "L’elenco delle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati dell’Unione Europea e, fra queste, delle azioni considerate liquide ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 27 della MiFID, è reso disponibile dal CESR, sulla base
delle informazioni comunicate da ciascuna autorità competente".
Per quanto concerne poi i chiarimenti e le indicazioni forniti al suddetto punto 2, essi si intendono oramai superati, considerato che il termine del regime transitorio per i sistemi di scambi organizzati era il 31 marzo 2008 e che come, più volte ribadito, il recepimento della MiFID ha comportato la soppressione della figura dei sistemi in parola.
Con riferimento infine all’attività di internalizzazione sistematica, la Consob intende confermare i chiarimenti di cui al punto 1 della precedente comunicazione, e al contempo richiamare l’attenzione degli internalizzatori sulla opportunità di pervenire ad una uniformità delle informazioni inviate alla Consob relative agli strumenti finanziari che vengono ammessi
ovvero, cancellati dalle negoziazioni sui sistemi di internalizzazione.
Nella precedente comunicazione, in relazione all’obbligo di cui all’art. 21, comma 1, lettera c) del regolamento Consob in materia di mercati, era stato stabilito che: "Le informazioni relative all’avvio/cessazione dell’attività di internalizzazione sistematica su uno o più strumenti finanziari sono trasmesse alla Consob all’indirizzo e-mail
internalizzatori@consob.it".
In proposito, considerata l’esperienza maturata nel corso del precedente anno, durante la quale si è avuto modo di osservare che quasi quotidianamente si verificano variazioni nei listini dovute soprattutto a nuovi ingressi di strumenti finanziari, la Consob ritiene utile introdurre uno schema contenente la standardizzazione del formato e del tipo di informazioni concernenti gli
strumenti finanziari che entrano nei listini dei sistemi di internalizzazione, ovvero cessano di essere trattati dagli stessi sistemi.
Lo schema, accluso alla presente comunicazione (Allegato 2 ), contiene l’indicazione del tipo di formato che deve essere utilizzato, nonché l’indicazione specifica delle singole informazioni da fornire. Si forniscono altresì alcuni chiarimenti per la sua corretta compilazione.
Lo schema dovrà essere inviato, da parte dell’intermediario internalizzatore sistematico accompagnato da una nota di trasmissione inviata via email all’indirizzo sopra ribadito.
Sezione IV
Comunicazioni alla Consob da parte delle società di gestione dei mercati regolamentati. Invio di informazioni anagrafiche relative agli strumenti finanziari ammessi a negoziazione
L’articolo 15, comma 6, del Regolamento Consob in materia di mercati richiede alle società di gestione la trasmissione alla Consob di periodici flussi informativi elettronici in cui i dati relativi ai mercati gestiti sono organizzati o elaborati secondo le modalità stabilite dalla Consob stessa.
Al riguardo, con il presente documento, si intende altresì fornire indicazione in merito alla corretta compilazione del flusso informativo che giornalmente le società di gestione inviano alla Consob. In particolare, esse sono tenute ad inviare, per ogni strumento finanziario ammesso nei mercati gestiti, almeno le seguenti informazioni(6):
a) codice ISIN (ISO 6166 - International Securities Identification Number): identifica lo strumento finanziario;
b) codice MIC del mercato (ISO 10383 - Market Identifier Code): identifica il mercato nel quale lo strumento finanziario è ammesso a negoziazione;
c) denominazione dello strumento finanziario espressa possibilmente in conformità allo standard ISO 18477 FISN;
d) codice ISIN del sottostante;
e) codice CFI (ISO 10962 - Classification of Financial Instrument): identifica la tipologia di strumento finanziario;
f) data di scadenza;
g) strike price;
h) codice valuta in cui è espresso lo strike price (ISO 4217 - Currency Code);
i) moltiplicatore: numero di unità dello strumento finanziario contenuti in un "trading lot";
j) valore del punto indice;
k) valore nominale;
l) codice valuta in cui è espresso il valore nominale (ISO 4217 - Currency Code);
m) data di ammissione a quotazione sul mercato;
n) codice paese della casa madre dell’emittente(7) (ISO 3166 Country Code);
o) codice paese dell’indice (ISO 3166 - Country Code); il paese emittente degli strumenti finanziari costituenti il paniere, solo se è unico;
p) data inizio validità dell’insieme informativo, cioè la data in cui l’insieme dei dati anagrafici relativo allo strumento finanziario è entrato in vigore;
q) data fine validità dell’insieme informativo, cioè la data a partire dalla quale l’insieme di dati anagrafici relativo allo strumento finanziario non è più valido.
Nel dettaglio, la seguente tabella descrive per quali tipologie di strumenti finanziari è necessario fornire le suddette informazioni:
|
|
Azioni
|
Obbligazioni
|
Derivati
|
Derivati su Indici
|
|
Codice ISIN ISO 6166 - International Securities Identification Number (ISIN)
|
O
|
O
|
O
|
O
|
|
Mercato (MIC) Identifica il mercato nel quale lo strumento finanziario è listato
|
O
|
O
|
O
|
O
|
|
Denominazione
|
O
|
O
|
O(8)
|
O
|
|
Codice ISIN del sottostante
|
N/A
|
N/A
|
O
|
C
|
|
ISO 10962 - Classification of Financial Instrument (CFI)
|
O
|
O
|
O
|
O
|
|
Data Scadenza
|
N/A
|
O
|
O
|
O
|
|
Strike Price
|
N/A
|
N/A
|
C(9)
|
O
|
|
Codice valuta dello Strike Price
|
N/A
|
N/A
|
C(10)
|
O
|
|
Moltiplicatore
|
1
|
1
|
O
|
O
|
|
Valore del punto indice
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
O
|
|
Valore nominale
|
N/A
|
O
|
N/A
|
N/A
|
|
Codice Valuta del valore nominale
|
N/A
|
O
|
N/A
|
N/A
|
|
Data di ammissione a quotazione sul mercato
|
O
|
O
|
O
|
O
|
|
Codice Paese della casa madre
|
N/A
|
O
|
N/A
|
N/A
|
|
Codice paese dell’indice (il paese degli strumenti finanziari costituenti il paniere, solo se è unico)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
C
|
|
Data Inizio Validità dell’insieme informativo
|
O
|
O
|
O
|
O
|
|
Data fine validità dell’insieme informativo
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O = Obbligatorio
C = Condizionale
N/A = Non applicabile
1 = Uno
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
xsd nazionale v2.0
______________
Note:
(*) La presente comunicazione è stata sostituita dalla comunicazione n. 9085378 del 1° ottobre 2009.
1 Si ricorda che i mercati regolamentati rilevanti ai fini del transaction reporting - come definiti nella comunicazione DME/8005271 - sono i mercati regolamentati dei 29 paesi rilevanti, ovvero dei 27 paesi dell’Unione europea, nonché dell’Islanda e della Norvegia.
2 Ad esempio alcuni di essi sono (i) l’inglese "The London International Financial Future and Options Exchanges (Liffe)", (ii) il belga "Liffe Brussels", (iii) il tedesco "Eurex Deutschland" e (iv) il portoghese "Nyse
Euronext-Mercado de Futuros e Opcoes". Gli strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani invece sono tutti identificati dal codice ISIN.
3 I soggetti interessati al collaudo possono prenotarsi inviando un’email al seguente indirizzo di posta elettronica: transaction.reporting@consob.it.
4 Ovvero delle operazioni concluse nel periodo fra il 3 novembre 2008 e la data di avvio delle segnalazioni.
5 La comunicazione di tale facoltà dovrà essere indirizzata a CONSOB - Divisione Mercati - Via G. B. Martini, n. 3 - 00198 ROMA, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: transaction.reporting@consob.it.
6 Resta fermo in capo alle società di gestione l’obbligo di invio alla Consob anche di tutte le altre informazioni, attualmente inviate, non incluse nel presente elenco.
7 Ultimo soggetto della catena; nelle more del reperimento di tale informazione si può fornire in tale campo il codice paese di registrazione della controllante diretta.
8 Obbligatorio nei casi in cui l’Agenzia di Codifica assegna il codice ISIN allo strumento finanziario sottostante.
9 Obbligatorio per opzioni e warrant.
10 Obbligatorio per opzioni e warrant.