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Delibera n. 16813

Misure relative alle vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità dei mercati

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;

VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che richiede ai soggetti abilitati, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessorie, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

VISTE le delibere n. 16622, n. 16645, n. 16652, n. 16670, n. 16765 e n. 16781 rispettivamente del 22 settembre 2008, del 1o ottobre 2008, del 10 ottobre 2008, del 29 ottobre 2008, del 30 dicembre 2008 e del 29 gennaio 2009, con le quali la Consob, per garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha adottato misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di azioni;

CONSIDERATO il persistere dell'elevata volatilità dei mercati;

RITENUTO comunque necessario, per evitare che manovre speculative possano avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni, mantenere un regime restrittivo in materia di vendite allo scoperto;

D E L I B E R A:

1. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate deve essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

2. Oltre a quanto previsto al punto 1, la vendita i) di azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding come da allegato; ii) di azioni di società oggetto di aumenti di capitale, deve essere assistita sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

3. Ai fini del punto 2, i titoli oggetto di operazioni di prestito titoli in qualunque forma tecnica realizzate non si considerano, pertanto, disponibili per i prenditori. I titoli oggetto di operazioni di prestito si considerano, invece, disponibili per i prestatori a condizione che gli stessi vengano richiamati nella giornata di negoziazione.

4. Con riferimento alle azioni oggetto di aumenti di capitale, il divieto si applica a partire dal giorno successivo a quello in cui l'operazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione e fino al giorno di consegna delle azioni rivenienti.

5. Le società di gestione di cui agli articoli 69 e 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adottano ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni.

6. Gli aderenti ai mercati regolamentati italiani adottano tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto delle prescrizioni che precedono anche quando trattano ordini provenienti da altri intermediari.

7. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).

Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 00.00 del 1o marzo 2009 alle ore 24.00 del 31 maggio 2009.

La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.

Milano, 26 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

Allegato
Titoli oggetto del divieto di vendite allo scoperto
e relativi codici ISIN

Titolo

codice ISIN

ALLEANZA ASS

IT0000078193

AZIMUT HOLDING

IT0003261697

BANCA GENERALI

IT0001031084

BANCA IFIS

IT0003188064

BANCA INTERMOBILIARE

IT0000074077

BANCA ITALEASE

IT0000226503

BANCO POPOLARE

IT0004231566

BCA CARIGE

IT0003211601

BCA CARIGE RISP

IT0003308878

BCA FINNAT

IT0000088853

BCA MPS

IT0001334587

BCA POP DI SPOLETO

IT0001007209

BCA POP EMIL ROMAGNA

IT0000066123

BCA POP ETRUR-LAZIO

IT0000060878

BCA POP MILANO

IT0000064482

BCA POP SONDRIO

IT0000784196

BCA PROFILO

IT0001073045

BCO DESIO BRIA RISP

IT0001281374

BCO DESIO BRIANZA

IT0001041000

BCO SARDEGNA RISP

IT0001005070

CATTOLICA ASS

IT0000784154

CR BERGAMASCO

IT0000064359

CREDEM

IT0003121677

CREDITO ARTIGIANO

IT0001070769

CREDITO VALTELLINESE

IT0000064516

ERGO PREVIDENZA

IT0001026175

FONDIARIA-SAI

IT0001463071

FONDIARIA-SAI RISP

IT0001463089

GENERALI ASS

IT0000062072

INTESA SANPAOLO

IT0000072618

INTESA SANPAOLO RISP

IT0000072626

IW BANK

IT0003477673

MEDIOBANCA

IT0000062957

MEDIOLANUM

IT0001279501

MELIORBANCA

IT0001346268

MILANO ASS

IT0000062221

MILANO ASS RISP

IT0000062205

UBI BANCA

IT0003487029

UNICREDIT

IT0000064854

UNICREDIT RISP

IT0000064839

UNIPOL

IT0001074571

UNIPOL PRIV

IT0001074589

VITTORIA ASS

IT0000062882

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