Delibera n. 16813
Misure relative alle vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità dei mercati
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;
VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che richiede ai soggetti abilitati, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessorie, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
VISTE le delibere n. 16622, n. 16645, n. 16652, n. 16670, n. 16765 e n. 16781 rispettivamente del 22 settembre 2008, del 1o ottobre 2008, del 10 ottobre 2008, del 29 ottobre 2008, del 30 dicembre 2008 e del 29 gennaio 2009, con le quali la Consob, per garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha adottato misure
restrittive in materia di vendite allo scoperto di azioni;
CONSIDERATO il persistere dell'elevata volatilità dei mercati;
RITENUTO comunque necessario, per evitare che manovre speculative possano avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni, mantenere un regime restrittivo in materia di vendite allo scoperto;
D E L I B E R A:
1. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate deve essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.
2. Oltre a quanto previsto al punto 1, la vendita i) di azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding come da allegato; ii) di azioni di società oggetto di aumenti di capitale, deve essere assistita sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento
dell'operazione.
3. Ai fini del punto 2, i titoli oggetto di operazioni di prestito titoli in qualunque forma tecnica realizzate non si considerano, pertanto, disponibili per i prenditori. I titoli oggetto di operazioni di prestito si considerano, invece, disponibili per i prestatori a condizione che gli stessi vengano richiamati nella giornata di negoziazione.
4. Con riferimento alle azioni oggetto di aumenti di capitale, il divieto si applica a partire dal giorno successivo a quello in cui l'operazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione e fino al giorno di consegna delle azioni rivenienti.
5. Le società di gestione di cui agli articoli 69 e 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adottano ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni.
6. Gli aderenti ai mercati regolamentati italiani adottano tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto delle prescrizioni che precedono anche quando trattano ordini provenienti da altri intermediari.
7. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari
che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).
Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 00.00 del 1o marzo 2009 alle ore 24.00 del 31 maggio 2009.
La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.
Milano, 26 febbraio 2009
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
Allegato
Titoli oggetto del divieto di vendite allo scoperto
e relativi codici ISIN
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Titolo
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codice ISIN
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ALLEANZA ASS
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IT0000078193
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AZIMUT HOLDING
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IT0003261697
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BANCA GENERALI
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IT0001031084
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BANCA IFIS
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IT0003188064
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|
BANCA INTERMOBILIARE
|
IT0000074077
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|
BANCA ITALEASE
|
IT0000226503
|
|
BANCO POPOLARE
|
IT0004231566
|
|
BCA CARIGE
|
IT0003211601
|
|
BCA CARIGE RISP
|
IT0003308878
|
|
BCA FINNAT
|
IT0000088853
|
|
BCA MPS
|
IT0001334587
|
|
BCA POP DI SPOLETO
|
IT0001007209
|
|
BCA POP EMIL ROMAGNA
|
IT0000066123
|
|
BCA POP ETRUR-LAZIO
|
IT0000060878
|
|
BCA POP MILANO
|
IT0000064482
|
|
BCA POP SONDRIO
|
IT0000784196
|
|
BCA PROFILO
|
IT0001073045
|
|
BCO DESIO BRIA RISP
|
IT0001281374
|
|
BCO DESIO BRIANZA
|
IT0001041000
|
|
BCO SARDEGNA RISP
|
IT0001005070
|
|
CATTOLICA ASS
|
IT0000784154
|
|
CR BERGAMASCO
|
IT0000064359
|
|
CREDEM
|
IT0003121677
|
|
CREDITO ARTIGIANO
|
IT0001070769
|
|
CREDITO VALTELLINESE
|
IT0000064516
|
|
ERGO PREVIDENZA
|
IT0001026175
|
|
FONDIARIA-SAI
|
IT0001463071
|
|
FONDIARIA-SAI RISP
|
IT0001463089
|
|
GENERALI ASS
|
IT0000062072
|
|
INTESA SANPAOLO
|
IT0000072618
|
|
INTESA SANPAOLO RISP
|
IT0000072626
|
|
IW BANK
|
IT0003477673
|
|
MEDIOBANCA
|
IT0000062957
|
|
MEDIOLANUM
|
IT0001279501
|
|
MELIORBANCA
|
IT0001346268
|
|
MILANO ASS
|
IT0000062221
|
|
MILANO ASS RISP
|
IT0000062205
|
|
UBI BANCA
|
IT0003487029
|
|
UNICREDIT
|
IT0000064854
|
|
UNICREDIT RISP
|
IT0000064839
|
|
UNIPOL
|
IT0001074571
|
|
UNIPOL PRIV
|
IT0001074589
|
|
VITTORIA ASS
|
IT0000062882
|