|
Descrizione della prassi
Definizioni
1. Ai fini della presente prassi si intendono per:
a) Strumenti Finanziari: le azioni o le quote di fondi chiusi, di pertinenza del Soggetto Interessato, ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) Soggetto Interessato: l'emittente azioni di cui alla lett. a) o i soggetti in rapporto di controllo con tale emittente autorizzati dall'emittente a sottoscrivere il Contratto o una società di gestione del risparmio che gestisce fondi chiusi di cui alla lett. a);
c) Intermediario: l'intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), b), d) ed e), del d.lgs. n. 58/1998 (Tuf) che sottoscrive il Contratto;
d) Contratto: il contratto di sostegno della liquidità tra il Soggetto Interessato e l'Intermediario relativo agli Strumenti Finanziari;
e) Attività svolta con rischio per il Soggetto Interessato: l'attività di sostegno della liquidità posta in essere dall'Intermediario su incarico del Soggetto Interessato nel caso in cui i risultati economici derivanti dall'attività di negoziazione svolta in esecuzione del Contratto ricadano sul Soggetto Interessato;
f) Attività svolta con rischio per l'Intermediario: l'attività di sostegno della liquidità posta in essere dall'Intermediario su incarico del Soggetto Interessato nel caso in cui i risultati economici derivanti dall'attività di negoziazione svolta in esecuzione del Contratto ricadano sull'Intermediario;
g) Mercato: mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF) sul quale viene posta in essere l'attività.
Il Contratto
2. La prassi consente ad un Soggetto Interessato di concludere un Contratto con un Intermediario al fine di sostenere sul Mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità degli Strumenti Finanziari così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.
3. L'Intermediario deve inserire direttamente le proposte di negoziazione nel Mercato. Nel caso in cui non sia membro del Mercato, l'Intermediario deve indicare nel Contratto l'intermediario di cui intende avvalersi per l'inserimento delle proposte di negoziazione. Tale intermediario deve, a sua volta, inserire direttamente le proposte di negoziazione nel Mercato. In
tale caso l'Intermediario può avvalersi di un solo intermediario delegato per ciascun Mercato.
4. Il rapporto tra il Soggetto Interessato e l'Intermediario è formalizzato nel Contratto, che è stipulato in forma scritta. Il Soggetto Interessato può stipulare soltanto un Contratto per ciascuno Strumento Finanziario.
5. Il Contratto può prevedere che l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato o con rischio per l'Intermediario. In ambedue i casi gli Strumenti Finanziari o il contante utilizzati possono essere di proprietà del Soggetto Interessato, dell'Intermediario o di terzi.
6. L'Intermediario deve mantenere separata registrazione di tutte le informazioni attinenti agli ordini conferiti o immessi sul Mercato, alle relative operazioni concluse e alle movimentazioni di contante poste in essere nell'ambito dell'attività svolta con rischio per il Soggetto Interessato ed inoltre identificare, con qualsiasi mezzo verificabile, gli Strumenti
Finanziari ovvero in alternativa detenerli in un conto separato ai fini di tale identificazione.
7. Il Contratto deve stabilire limiti massimi commisurati alla finalità del Contratto per le posizioni aperte in acquisto o in vendita, oltre a quelle detenute all'inizio dell'attività, comunque non superiori, in ciascun Mercato, al 2% degli Strumenti Finanziari emessi. Tali limiti non devono inoltre essere superiori in tutti i Mercati complessivamente considerati al
2% degli Strumenti Finanziari emessi. Il Contratto può stabilire che tali limiti possono essere superati nei casi di deroga indicati nel paragrafo 20, lettere a) e c). La percentuale è calcolata al momento in cui ha inizio l'attività ed aggiornata all'inizio di ciascun trimestre successivo, nonché in occasione di ogni importante variazione degli Strumenti
Finanziari emessi.
8. Gli Strumenti Finanziari acquistati ovvero messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato non possono essere utilizzati al fine di costituire partecipazioni durature. Il contante messo a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato non può essere trasferito al Soggetto Interessato se non al temine dell'attività
previsto dal Contratto. Gli Strumenti Finanziari acquistati o messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato non possono essere destinati ad altre finalità prima del temine dell'attività previsto dal Contratto. Resta ferma l'applicazione dell'art. 132 del Tuf.
9. Gli Strumenti Finanziari acquistati (venduti) in esecuzione del Contratto, e quindi non quelli che eventualmente costituiscono la posizione iniziale, devono essere venduti (acquistati) sul Mercato entro il termine del Contratto, salvo la possibilità di chiusura delle medesime posizioni entro un periodo di tempo successivo al termine del Contratto, ove tale possibilità sia
prevista nel medesimo Contratto, rispettando le condizioni della presente prassi. Nel caso in cui l'attività sia posta in essere con Strumenti Finanziari o contante messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato, il Contratto può in alternativa prevedere il trasferimento degli stessi ad altro intermediario intestatario di un nuovo contratto
di liquidità. Il Soggetto Interessato che intende procedere di propria iniziativa alla risoluzione anticipata del Contratto ne dà notizia all'Intermediario con congruo anticipo, tenuto conto delle informazioni disponibili in merito alla dimensione delle posizioni aperte dallo stesso Intermediario e della liquidità del Mercato.
Le condizioni di indipendenza dell'Intermediario
10. L'Intermediario decide le operazioni su Strumenti Finanziari in modo indipendente. Il Soggetto Interessato non deve fornire indicazioni specifiche sull'operatività, salvo per adempiere a quanto richiesto nel paragrafo 21. L'Intermediario non deve essere in rapporto di controllo con il Soggetto Interessato e deve decidere le operazioni di compravendita
indipendentemente da interessi, in relazione all'andamento delle quotazioni degli Strumenti Finanziari, del Soggetto Interessato o dei soggetti in rapporto di controllo con il Soggetto Interessato.
11. L'Intermediario deve essere organizzato in modo tale che le decisioni operative inerenti all'attività oggetto della prassi siano indipendenti dagli interessi connessi ai servizi e alle attività di investimento svolti e, in particolare, dagli ordini di negoziazione che l'Intermediario riceve dai clienti o che dispone per conto dei clienti (compresi gli
eventuali ordini di negoziazione che l'Intermediario riceve dal Soggetto Interessato al di fuori dei rapporti disciplinati dalla presente prassi) o per i conti propri, e viceversa.
12. Se effettuata con rischio per l'Intermediario, l'attività di sostegno della liquidità può essere svolta in modo non separato dall'attività posta in essere dallo stesso Intermediario in qualità di specialist sugli Strumenti Finanziari presso il Mercato nonché da quelle indicate al paragrafo 21 (programma di acquisto di azioni proprie
effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali prassi di mercato ammesse). Resta fermo quanto previsto nel paragrafo 6 in merito alla registrazione separata delle informazioni ivi indicate.
13. L'unità operativa dell'Intermediario incaricata di decidere l'operatività non deve ricevere dal Soggetto Interessato alcuna informazione privilegiata.
14. Le modalità di remunerazione dell'Intermediario devono essere coerenti con la finalità dell'attività, non devono alterare l'effettiva esposizione al rischio di ciascuna parte come definita nel Contratto e non devono incentivare l'Intermediario ad influenzare i prezzi o gli scambi. A titolo di esempio, non esaustivo, la mancanza di un tetto relativo
al controvalore massimo per le commissioni riferite a ciascuna operazione e all'intera attività non risulta coerente con le citate finalità.
Le condizioni operative
15. Sostenere la liquidità comporta l'inserimento nel Mercato di proposte di negoziazione con la continuità ritenuta necessaria così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e da evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.
16. Tendenzialmente, nel corso del rapporto il numero di Strumenti Finanziari acquistati deve essere pari a quello degli Strumenti Finanziari venduti. Pertanto, l'Intermediario deve chiudere le posizioni aperte non appena se ne presenti l'opportunità, ossia evitando di protrarre nel tempo le posizioni aperte, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di
liquidità del Mercato e del confronto tra i prezzi correnti e i prezzi di carico delle predette posizioni. Tutte le posizioni aperte su un Mercato devono essere chiuse nel medesimo Mercato. Eventuali incroci, con specifiche controparti, di proposte di negoziazione di segno opposto per quantitativi e/o prezzi predeterminati (c.d. pre-arranged trades) nonché operazioni
fuori del mercato (c.d. blocchi) non sono coperti dalla prassi, non concorrono ai fini della quantificazione delle posizioni aperte e, pertanto, ad essi non si applicano, tra l'altro, i limiti operativi e gli obblighi di trasparenza.
17. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato degli acquisti non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel Mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.
18. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato delle vendite non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel Mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.
19. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 17 e 18, le proposte di negoziazione inserite nel Mercato e le operazioni ivi concluse dallo stesso Intermediario al di fuori dell'attività di sostegno della liquidità sono valutate come "indipendenti" ove siano rispettate le condizioni di indipendenza indicate nei paragrafi 10, 11, 13 e 14. Non sono
"indipendenti" le proposte inserite e/o le operazioni concluse dall'Intermediario nell'ambito dell'eventuale svolgimento, in modo non separato, dell'attività di specialist sugli Strumenti Finanziari e/o di quelle attività connesse ad eventuali incarichi ricevuti in occasione di programmi di acquisto di azioni proprie effettuati in
conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o di altre prassi di mercato ammesse (paragrafo 21).
20. Il numero di Strumenti Finanziari acquistati (venduti) su un Mercato in un giorno di negoziazione non deve essere superiore al 25% della media giornaliera di tali Strumenti Finanziari scambiati sul medesimo Mercato nei 20 giorni di negoziazione precedenti. Il limite del 25% può essere superato nei seguenti casi:
a) in specifiche ed eccezionali giornate, allo scopo esclusivo di sostenere la liquidità, a fronte della sussistenza di una straordinaria pressione in acquisto o in vendita sugli Strumenti Finanziari;
b) per un periodo di tempo comunque breve, ove sussistano condizioni di estrema illiquidità nel Mercato, fermo restando che in tale caso non può essere superato il limite del 50% della citata media;
c) in presenza di generali condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni, riconducibili ad eventi eccezionali, per un periodo di tempo limitato indicato con provvedimento della Consob.
21. Nel caso in cui sia in corso un programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali prassi di mercato ammesse, il numero di Strumenti Finanziari acquistati dall'Intermediario da considerare ai fini dei limiti quantitativi indicati al paragrafo 20 include quello degli Strumenti Finanziari
acquistati dal Soggetto Interessato nell'ambito dei predetti programmi di acquisto. A tal fine il Soggetto Interessato conferisce le necessarie istruzioni all'Intermediario prima dell'inizio delle negoziazioni sul Mercato.
22. Durante le fasi di asta, ed in particolare durante quella di chiusura, l'Intermediario deve fare attenzione affinché i suoi ordini non esercitino un'influenza decisiva sul prezzo.
23. L'Intermediario non deve operare:
- nel caso di IPO o di offerte sul mercato secondario, nei periodi in cui può avere luogo l'attività di stabilizzazione di cui all'art. 8, paragrafi (2) e (3), del regolamento CE n. 2273/2003;
- nel caso di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, dalla data di annuncio dell'offerta al termine del periodo di adesione; è consentito tuttavia all'Intermediario aderire all'offerta mediante consegna dei titoli acquistati nel corso dell'attività.
La trasparenza in merito al Contratto e all'operatività
24. In occasione della conclusione del Contratto il Soggetto Interessato deve comunicare senza indugio al pubblico:
- l'avvenuta conclusione del Contratto;
- la data di inizio dell'attività di sostegno della liquidità;
- i dati identificativi dell'Intermediario e, qualora le regole del Mercato mettano a disposizione degli intermediari membri del Mercato il codice identificativo dell'intermediario che inserisce le proposte di negoziazione nel c.d. book di negoziazione, i dati identificativi dell'eventuale intermediario membro del Mercato incaricato dall'Intermediario per
l'esecuzione delle operazioni;
- i Mercati sui quali viene posta in essere l'attività;
- nel caso in cui l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato,
a) il numero degli Strumenti Finanziari e/o l'ammontare del contante messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato,
b) i limiti massimi per le posizioni aperte previsti al paragrafo 7;
- altre eventuali condizioni rilevanti del Contratto (possono non essere indicate le condizioni economiche e la durata del periodo di svolgimento dell'attività).
25. Qualsiasi variazione delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 24 deve essere resa pubblica senza indugio.
26. Nel caso in cui l'attività sia svolta con Strumenti Finanziari di proprietà del Soggetto Interessato, l'Intermediario deve stabilire una procedura per l'immediata comunicazione al Soggetto Interessato delle operazioni effettuate, affinché questi possa adempiere agli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob previsti dalla disciplina vigente.
27. Nei casi, diversi da quello indicato nel paragrafo 26, in cui l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato, l'Intermediario comunica al Soggetto Interessato entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre il numero e il controvalore degli Strumenti Finanziari sia acquistati sia venduti nel trimestre in ciascun Mercato nonché il numero di Strumenti
Finanziari che rappresentavano la posizione complessivamente aperta all'inizio e alla fine del trimestre in ciascun Mercato. Il Soggetto Interessato pubblica senza indugio le informazioni ricevute.
28. Le informazioni di cui ai paragrafi 24, 25 e 27 sono trasmesse al pubblico con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.
29. Il Contratto deve essere trasmesso senza indugio alla Consob, anche in occasione di qualsiasi variazione. Il Soggetto Interessato comunica contemporaneamente alla società di gestione del Mercato la durata del Contratto, l'identità dell'eventuale soggetto incaricato dall'Intermediario per l'esecuzione delle operazioni sul Mercato nonché il limite
massimo per le posizioni aperte in acquisto o in vendita indicato al paragrafo 7.
|