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Delibera n. 16904

Misure relative alle vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità dei mercati

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;

VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che richiede ai soggetti abilitati, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessorie, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

VISTE le delibere n. 16622, n. 16645, n. 16652, n. 16670, n. 16765, n. 16781 e n. 16813 rispettivamente del 22 settembre 2008, del 1° ottobre 2008, del 10 ottobre 2008, del 29 ottobre 2008, del 30 dicembre 2008, del 29 gennaio 2009 e del 26 febbraio 2009 con le quali la Consob, per garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha adottato misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di azioni;

CONSIDERATE le attuali condizioni dei mercati;

RITENUTO comunque necessario, per evitare che manovre speculative possano avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni, mantenere un regime restrittivo in materia di vendite allo scoperto;

D E L I B E R A:

1. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate deve essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

2. Ai fini del punto 1, i titoli oggetto di operazioni di prestito titoli in qualunque forma tecnica realizzate si considerano disponibili per i prenditori. I medesimi titoli si considerano disponibili per i prestatori a condizione che gli stessi vengano richiamati nella giornata di negoziazione.

3. Le società di gestione di cui agli articoli 69 e 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adottano ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni.

4. Gli aderenti ai mercati regolamentati italiani adottano tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto delle prescrizioni che precedono anche quando trattano ordini provenienti da altri intermediari.

5. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).

6. Alle azioni emesse da società che alla data di entrata in vigore della presente delibera sono oggetto di aumenti di capitale continuano ad applicarsi, fino al giorno di consegna delle azioni da esso rivenienti, le disposizioni di cui al punto 2 della Delibera n. 16813 del 26 febbraio 2009, secondo cui la vendita deve essere assistita sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 00.00 del 1° giugno 2009 alle ore 24.00 del 31 luglio 2009.

La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.

Roma, 27 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

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