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Delibera n. 17078

Misure relative alle vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità dei mercati

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;

VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che richiede ai soggetti abilitati, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessorie, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

VISTE le delibere n. 16622, n. 16645, n. 16652, n. 16670, n. 16765, n. 16781, n. 16813 e n. 16904, rispettivamente del 22 settembre 2008, del 1o ottobre 2008, del 10 ottobre 2008, del 29 ottobre 2008, del 30 dicembre 2008, del 29 gennaio 2009, del 26 febbraio 2009 e del 27 maggio 2009, con le quali la Consob, per garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha adottato misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di azioni;

VISTA, in particolare, la delibera n. 16971 del 28 luglio 2009, con la quale la Consob ha limitato il divieto di vendite allo scoperto alle azioni di società oggetto di aumenti di capitale quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate;

VISTA la delibera n. 17304, del 14 ottobre 2009, nella quale è previsto che le società oggetto di aumenti di capitale, emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, possano chiedere alla Commissione di essere escluse dall’applicazione delle disposizioni previste dalla delibera n. 16971, del 28 luglio 2009;

CONSIDERATE le attuali condizioni dei mercati.

D E L I B E R A:

1. La vendita di azioni di società oggetto di aumenti di capitale deliberati entro il 30 novembre 2009, inserite nell’apposita lista pubblicata sul sito internet della Consob, quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate, deve essere assistita sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.  La suddetta disposizione si applica fino al giorno di chiusura dell’operazione di aumento di capitale.

2. Ai fini del punto 1, i titoli oggetto di operazioni di prestito titoli in qualunque forma tecnica realizzate non si considerano disponibili per i prenditori. I medesimi titoli si considerano disponibili per i prestatori a condizione che gli stessi vengano richiamati nella giornata di negoziazione.

3. Le società oggetto di aumenti di capitale emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, di cui al punto 1, possono chiedere alla Commissione di essere escluse dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente delibera.

4. Le società di gestione di cui agli articoli 69 e 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adottano ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni.

5. Gli aderenti ai mercati regolamentati italiani adottano tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto delle prescrizioni che precedono anche quando trattano ordini provenienti da altri intermediari.

6. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).

Le disposizioni contenute nella presente delibera hanno effetto dalle ore 00:00 del 1 dicembre 2009.

La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.

Roma, 26 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

Istruzioni operative ex art. 103-bis del reg. Consob n. 16190/2007
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