Comunicazione n. DEM/10094530 del 15-11-2010
OGGETTO: Richieste ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58, in merito all’approvazione delle procedure previste dall’articolo 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n.
17389 del 23 giugno 2010)
Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito: “società”) sono tenute ad adottare le procedure previste dall’articolo 4 del regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12
marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito: “Regolamento”), entro il 1° dicembre 2010. Le medesime società sono tenute a rendere pubbliche senza indugio le procedure adottate nel proprio sito internet, fermo l’obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione
annuale sulla gestione, ai sensi dell’articolo 2391-bis del codice civile (articolo 4, comma 7, del Regolamento).
Sempre in base al Regolamento, l’approvazione delle procedure richiede il previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. Qualora non siano in
carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente (articolo 4, comma 3, del Regolamento).
Ciò premesso, considerata l’importanza degli adempimenti in parola, soprattutto nella fase di prima approvazione delle procedure, si ritiene che le posizioni assunte dai singoli consiglieri (nonché dall’esperto indipendente eventualmente coinvolto) in sede di adozione delle regole in materia di operazioni con parti correlate assumano particolare rilevanza ai fini di
una corretta informazione del mercato. Pertanto, a prescindere dalla rilevanza che, in relazione alle circostanze concrete, tale informativa possa assumere ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), si ritiene opportuno garantire al mercato la massima trasparenza circa l’eventuale espressione di voti contrari ovvero
l’eventuale esistenza di astensioni nell’ambito del processo decisionale delle procedure in questione nonché in merito alle relative motivazioni.
In relazione a quanto sopra, qualora la procedura sia stata approvata in presenza del voto contrario o dell’astensione di uno o più consiglieri (anche non indipendenti) ovvero di un parere contrario non vincolante dell’esperto indipendente, si richiede alle società, ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del TUF, di pubblicare entro il 3 dicembre 2010, con le
modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, un comunicato contenente le seguenti informazioni:
- indicazione della circostanza che la procedura è stata approvata dall’organo di amministrazione in presenza del voto contrario o dell’astensione di uno o più consiglieri ovvero di un parere contrario dell’esperto indipendente;
- indicazione del nominativo del consigliere o dei consiglieri che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti, chiarendo se si tratta di componente esecutivo, non esecutivo, indipendente o tratto da una lista di minoranza ovvero indicazione del nominativo o della denominazione dell’esperto indipendente;
- indicazione se l’espressione del voto contrario o l’astensione sia avvenuta in sede di adozione del parere previsto dal citato art. 4, comma 3, del Regolamento o in sede di approvazione della procedura da parte dell’organo di amministrazione;
- indicazione delle motivazioni del voto contrario o dell’astensione ovvero del parere contrario dell’esperto indipendente.
Resta ferma la facoltà, per le società, di pubblicare il parere previsto dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento o, qualora tale parere non sia reso in forma scritta, di rendere note nel predetto comunicato le motivazioni a supporto di tale parere.
IL PRESIDENTE VICARIO
Vittorio Conti