Delibera n. 17204
Approvazione dello statuto della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTO l'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante "disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";
VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante "istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262";
VISTO in particolare l’articolo 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ai sensi del quale è istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, che ne definisce con proprio regolamento l’organizzazione;
VISTO il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con propria delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008;
VISTE le delibere n. 16792 del 29 luglio 2009 e n. 17043 del 22 ottobre 2009 con cui la Consob ha nominato i membri della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob;
VISTO l’articolo 3, commi 2 e 3 del Regolamento n. 16763/2008 a mente dei quali “2. La Camera delibera il proprio statuto contenente le norme di organizzazione e di funzionamento. 3. Le deliberazioni di cui al comma 2, approvate con la maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob
che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, può chiedere chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni o dei chiarimenti e delle modifiche richiesti, queste si intendono approvate”;
VISTA la delibera n. 1 del 14 gennaio 2010 con cui la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha approvato il proprio statuto, trasmettendolo alla Consob con lettera del 18 gennaio 2010 (prot. n. 20100001);
VISTA la lettera del 10 febbraio 2010 (prot. n. 10011334) con cui la Consob ha formulato osservazioni allo statuto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del Regolamento n. 16763/2008;
VISTA la delibera n. 3 del 18 febbraio 2010 con cui la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha approvato lo statuto modificato a seguito delle osservazioni formulate dalla Consob, trasmettendolo alla stessa Consob con lettera del 19 febbraio 2010 (prot. n. 20100005);
D E L I B E R A :
1. È approvato lo statuto della Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob. Lo statuto consta di 20 articoli.
2. La presente delibera e l’annesso statuto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(1) e nel Bollettino della Consob.
Roma, 4 marzo 2010
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
____________________
Nota:
1. Vedi Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 22.3.2010.
CAMERA DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO PRESSO LA CONSOB
STATUTO
Art. 1
(Definizioni)
1. Nel presente statuto si intendono per:
a) “Camera”: la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
b) “collegio camerale”: l’insieme dei componenti che costituiscono la Camera ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008;
c) “segreteria”: la struttura di supporto alla Camera individuata dalla Consob ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
d) “Consob”: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
e) “decreto legislativo”: il decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179;
f) “regolamento”: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008.
Art. 2
(Fonti)
1. Il presente statuto è adottato in base all’articolo 3, comma 2 del regolamento. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento.
Art. 3
(La Camera)
1. La Camera esercita i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento con indipendenza e autonomia funzionale e organizzativa, avvalendosi delle risorse e delle strutture previste dall’art. 2, comma 2 del decreto legislativo.
2. La Camera ha sede presso la Consob.
Art. 4
(Decorrenza dell’ufficio ed assunzione delle funzioni)
1. Il termine iniziale dell’ufficio di ciascun componente della Camera decorre dalla data della delibera di nomina da parte della Consob o dalla diversa data in essa indicata; il termine di assunzione delle funzioni decorre dalla riunione della Camera a cui ciascun componente partecipa per la prima volta.
Art. 5
(Decadenza dall’ufficio e dimissioni)
1. Nella prima riunione cui partecipa, il componente di nuova nomina dichiara formalmente, assumendone la responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 1, o di perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3 del regolamento, ovvero prospetta al collegio camerale le situazioni suscettibili di dar
luogo ad incompatibilità o di perdita dei requisiti soggettivi.
2. Nella prima riunione utile, ciascun componente prospetta al collegio camerale le situazioni suscettibili di dar luogo a sopravvenuta incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 1 o a perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3 del regolamento.
3. Nell’ipotesi in cui un componente abbia dichiarato proprie situazioni di incompatibilità ovvero di perdita del requisito per la nomina, o tali situazioni siano venute comunque a conoscenza del collegio camerale, questo, sentito l’interessato ed esperiti, ove necessario, sommari accertamenti:
a) nel caso di incompatibilità, fissa un termine entro cui il componente deve esercitare l’opzione, decorso il quale, senza che sia cessata la causa di incompatibilità o siano state presentate dimissioni, dichiara la decadenza dall’ufficio del componente stesso;
b) nel caso di perdita del requisito per la nomina, dichiara la decadenza dall’ufficio.
Il collegio camerale pronuncia nel termine indicato dal regolamento la decadenza con l’astensione del componente interessato.
4. Dei fatti di cui al precedente comma e delle deliberazioni conseguentemente adottate la Camera informa senza indugio la Consob.
5. Le dimissioni del componente sono presentate al presidente che ne dà immediata comunicazione al collegio camerale e alla Consob. Esse hanno effetto dalla data della loro accettazione.
6. In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti, il presidente ne dà immediata comunicazione al collegio camerale e alla Consob per la sua sostituzione.
Art. 6
(Organi della Camera)
1. Sono organi della Camera il collegio camerale e il presidente.
Art. 7
(Il presidente)
1. Il presidente:
a) rappresenta la Camera nei settori di competenza e mantiene i rapporti con la Consob, con le istituzioni, nonché con gli organismi preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie istituiti da enti pubblici e privati;
b) convoca il collegio camerale, stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori;
c) vigila sull’attuazione delle deliberazioni del collegio camerale, dettando le necessarie direttive e tenendone informato il collegio stesso;
d) presenta al collegio camerale, per l’approvazione, lo schema di relazione sull’attività svolta da sottoporre alla Consob ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del regolamento;
e) sovrintende all’attività istruttoria della segreteria e riferisce al collegio camerale per l’adozione delle conseguenti delibere;
f) sulla base delle risultanze istruttorie presentate dalla segreteria, dispone se del caso per l’adozione delle necessarie correzioni e integrazioni che le parti delle procedure di conciliazione e di arbitrato amministrato sono tenute a trasmettere in ordine alle domande già inoltrate;
g) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del collegio camerale che sottopone a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva;
h) dà istruzioni sul funzionamento della segreteria e verifica i risultati dell’attività svolta;
i) sovrintende al sito internet della Camera, verificando che la segreteria ne curi il funzionamento e l’aggiornamento sulla base delle direttive ad essa impartite;
l) esercita ogni altra funzione prevista dalle disposizioni di legge o di regolamento;
m) può delegare a singoli componenti specifici incarichi temporanei, informandone il collegio camerale.
Art. 8
(Assenza o impedimento del presidente)
1. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal componente con maggiore anzianità nell’ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano d’età.
Art. 9
(Il collegio camerale)
1. Il collegio camerale esercita collegialmente tutte le attribuzioni conferite alla Camera dalle disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il collegio camerale delibera inoltre in via generale:
a) le modalità per lo svolgimento dei compiti di natura istruttoria e gli adempimenti tecnico-procedurali necessari all’amministrazione delle procedure conciliative e arbitrali e alla tenuta degli elenchi;
b) le norme in materia di protocollazione, archiviazione di atti e documenti e organizzazione e gestione del sistema informativo;
c) le norme che disciplinano l’attribuzione della firma per gli atti della Camera non aventi contenuto deliberativo;
d) le modalità per la tempestiva circolazione fra i componenti e con la segreteria delle informazioni necessarie all’esercizio dei suoi compiti, anche per via telematica.
3. I componenti:
a) partecipano alla discussione e alle deliberazioni;
b) verificano l’attività della Camera;
c) presentano proposte sull’attività della Camera e sul suo funzionamento.
Art. 10
(Convocazione delle riunioni)
1. La convocazione del collegio camerale indica il luogo, l’ordine del giorno, la data e l’ora di inizio della riunione.
2. La comunicazione che dispone la convocazione deve pervenire, anche per via telematica, ai componenti almeno tre giorni prima di quello in cui il collegio camerale è convocato, salvo i casi di urgenza.
3. Almeno due componenti possono chiedere la convocazione del collegio camerale indicandone le ragioni e gli argomenti da inserire all’ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve seguire entro i successivi dieci giorni, salvo i casi di urgenza. Ciascun componente può chiedere l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno per le determinazioni del
presidente.
4. Il presidente, stabilito l’ordine del giorno, dispone la trasmissione ai componenti, anche per via telematica, della documentazione necessaria per la sua trattazione, almeno tre giorni prima di quello in cui il collegio camerale è convocato, salvo i casi di urgenza.
5. Per motivi di urgenza, l’ordine del giorno può essere integrato dal presidente anche immediatamente prima della riunione.
6. Il collegio camerale può consentire, anche nel corso della riunione, ulteriori integrazioni, proposte dal presidente, di argomenti di cui sia motivata l’urgenza.
Art. 11
(Riunioni)
1. Il collegio camerale si riunisce di norma una volta per settimana.
2. Per la validità delle riunioni del collegio camerale è necessaria la presenza di almeno tre componenti, salvo quanto diversamente disposto dal regolamento.
3. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano preventivamente il presidente.
4. Le riunioni possono svolgersi mediante sistemi di videoconferenza o audioconferenza che assicurino la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e la contestualità della discussione e della deliberazione.
5. Il presidente può invitare uno o più componenti a riferire al collegio camerale su questioni di carattere generale o particolare.
6. Il collegio camerale può stabilire di procedere ad audizioni.
Art. 12
(Adozione delle deliberazioni)
1. Le deliberazioni del collegio camerale sono adottate secondo quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, e dall’articolo 4 comma 1, lett. b, del regolamento.
2. Il voto è palese.
Art. 13
(Segreteria delle riunioni)
1. Alle riunioni assiste un segretario scelto tra il personale della segreteria, salvo che il collegio camerale, su proposta del presidente, deliberi che, in relazione a singole riunioni o parti di esse, le funzioni di segreteria siano svolte da un componente del collegio stesso.
Art. 14
(Processo verbale)
1. Il verbale della riunione è redatto dal segretario. Esso indica il momento iniziale e quello finale della seduta, i nomi dei componenti presenti e degli assenti, nonché le persone audite, l’ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione e il risultato delle votazioni. I componenti possono far inserire proprie
dichiarazioni a verbale.
2. Il verbale è messo tempestivamente a disposizione del presidente e del collegio camerale per l’approvazione in una delle successive sedute; una volta approvato, è firmato dal presidente oltre che dal segretario verbalizzante.
Art. 15
(Partecipazione e accesso)
1. Il collegio camerale adotta le misure idonee ad assicurare la partecipazione ai procedimenti amministrativi nonché l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, individuando le categorie di quelli sottratti all’accesso e di quelli per i quali l’accesso debba o possa essere differito.
Art. 16
(Segreto d’ufficio)
1. I componenti del collegio camerale sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio.
Art. 17
(Decadenza per grave inadempimento degli obblighi di ufficio)
1. In caso di grave inadempimento degli obblighi di ufficio previsti ovvero richiamati dalle disposizioni che precedono da parte dei suoi componenti, la Camera, sentito l’interessato ed accertati i fatti, li comunica senza indugio alla Consob e pronuncia – ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del regolamento – la decadenza dalla carica. La decadenza è
pronunciata con l’astensione dell’interessato entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti suscettibili di integrare il grave inadempimento ed è, del pari, comunicata dal presidente alla Consob.
2. Ove la Camera non ritenga sussistere i presupposti per la pronuncia di decadenza, dà notizia alla Consob della deliberazione di non luogo a provvedere.
Art. 18
(Registro delle deliberazioni)
1. Le deliberazioni assunte in ogni riunione sono annotate, a cura della segreteria, in un apposito registro.
2. Il collegio camerale stabilisce i criteri di organizzazione e di tenuta del registro, le modalità di conservazione dei documenti, i criteri per estrarne copie, nonché, se del caso, le forme di pubblicità, anche attraverso l’inserimento nel sito internet della Camera.
Art. 19
(Segreteria)
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del regolamento, la Camera si avvale della collaborazione di una segreteria il cui personale è individuato dalla Consob.
2. La segreteria fornisce il supporto amministrativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Camera. In particolare, la segreteria:
a) agisce come segreteria del collegio camerale, curando, salvo quanto disposto dall’articolo 13, la verbalizzazione delle riunioni;
b) registra tutte le comunicazioni al collegio camerale, con indicazione della provenienza, della data e dell’oggetto;
c) riferisce al collegio camerale sullo stato e sull’andamento dei procedimenti conciliativi e arbitrali e delle attività relative alla tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri;
d) comunica ai destinatari le decisioni assunte dal collegio camerale e dal presidente;
e) svolge le attività istruttorie relative alla tenuta degli elenchi di cui alla lett. c) e al loro aggiornamento;
f) svolge le attività istruttorie relative ai procedimenti conciliativi e arbitrali;
g) riceve i documenti e le comunicazioni dalle parti, dai conciliatori e dagli arbitri;
h) forma e conserva i fascicoli dei procedimenti conciliativi e arbitrali, assicurando la riservatezza degli atti;
i) tiene i ruoli generali cronologici dei procedimenti conciliativi e arbitrali;
j) rilascia alle parti, su loro richiesta, copia degli atti e dei documenti indicati nel regolamento relativi ai procedimenti conciliativi e arbitrali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15;
k) cura il funzionamento e l’aggiornamento del sito internet della Camera.
Art. 20
(Segreto d’ufficio e riservatezza)
Il personale della segreteria è tenuto al rispetto del segreto d’ufficio relativamente allo svolgimento delle attività della Camera, nonché a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento delle procedure di conciliazione e di arbitrato amministrato.