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Regolamentazione - TUF e regolamenti Consob

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Delibera n. 17205, approvazione del codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob Delibera n. 17205

Approvazione del codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTO l'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante "disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante "istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262";

VISTO in particolare l’articolo 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ai sensi del quale è istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, che  ne definisce con proprio regolamento l’organizzazione;

VISTO il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con propria delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008;

VISTE le delibere n. 16792 del 29 luglio 2009 e n. 17043 del 22 ottobre 2009 con cui la Consob ha nominato i membri della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob;

VISTO l’articolo 4, comma 1, lettera b) del Regolamento n. 16763/2008 ai sensi del quale la Camera “stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri e lo sottopone all’approvazione della Consob secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3”;

VISTO l’articolo 3, comma 3 del Regolamento n. 16763/2008 ai sensi del quale “Le deliberazioni (…) approvate con la maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, può chiedere chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni o dei chiarimenti e delle modifiche richiesti, queste si intendono approvate”;

VISTA la delibera n. 2 del 10 febbraio 2010 con cui la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha approvato il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri, trasmettendolo alla Consob con lettera del 12 febbraio 2010 (prot. n. 20100004);

D E L I B E R A:

1. È approvato il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob. Il codice consta di 8 articoli.

2. La presente delibera e l’annesso codice sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(1) e nel Bollettino della Consob.


Roma, 4 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

____________________
Nota:

1. Vedi Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 22.3.2010.



CAMERA DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO PRESSO LA CONSOB

CODICE DEONTOLOGICO DEI CONCILIATORI E DEGLI ARBITRI
(stabilito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 concernente la Camera di Conciliazione e di Arbitrato presso la Consob, la “Camera”)


Titolo I
Regole deontologiche


Articolo 1
(Finalità)

1. Il conciliatore e l’arbitro esercitano la propria attività in autonomia e indipendenza, nel rispetto, oltre che della legge e del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, del presente codice.
2. Le regole deontologiche sono finalizzate ad assicurare l’osservanza dei principi di indipendenza, imparzialità, correttezza, lealtà, professionalità, operosità, riservatezza, efficienza ed economicità nello svolgimento delle attività dei conciliatori e degli arbitri e concorrono alla tutela dei diritti delle parti dei relativi procedimenti.
3. La Camera vigila sul rispetto del presente codice anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, comma 3 e 6, comma 3, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008.


Titolo II
Regole deontologiche comuni per il conciliatore e l’arbitro


Articolo 2
(Indipendenza e imparzialità)

1. Il conciliatore e l’arbitro, nello svolgimento della loro attività:
a) rifiutano la nomina o interrompono lo svolgimento delle funzioni, informandone tempestivamente la Camera, ogniqualvolta ritengano di subire o di poter subire condizionamenti in ordine a un neutrale svolgimento dell’incarico;
b) non accettano altri incarichi né svolgono attività che, per la natura, la fonte o le modalità di conferimento, possano in concreto condizionarne l’indipendenza;
c) garantiscono e difendono con la propria coscienza l’indipendente esercizio delle loro funzioni da ogni tipo di pressione, diretta o indiretta;
d) valutano senza pregiudizio i fatti della controversia, esaminando con scrupolo gli argomenti prospettati dalle parti e gli atti del procedimento e interpretando le norme da applicare con obiettività;
e) ispirano il proprio comportamento a imparzialità e curano di rispecchiarne l’immagine anche all’esterno;
f) evitano ogni possibile situazione di conflitto di interessi.

2. Il conciliatore e l’arbitro comunicano tempestivamente alla Camera qualsiasi circostanza, fatto o rapporto suscettibile di incidere sulla loro indipendenza e imparzialità.


Articolo 3
(Correttezza e lealtà)

1. Il conciliatore e l’arbitro:
a) tengono con la Camera e con le parti un rapporto corretto e leale nonché rispettoso della diversità dei ruoli svolti;
b) non accettano compensi diversi da quelli previsti per l’incarico conferito e non si avvalgono del loro ruolo per ottenere benefici o privilegi;
c) valutano con obiettività e rigore l’esistenza di situazioni di possibile astensione per motivi di opportunità;
d) informano le parti dei contenuti del presente codice nel loro primo incontro;
e) invitano i terzi incaricati di collaborare nel procedimento ad attenersi ai principi contenuti nel presente codice.


Articolo 4
(Professionalità e operosità)

1. Il conciliatore e l’arbitro assolvono i compiti loro affidati con diligenza, sollecitudine e professionalità, riservando agli affari trattati l’attenzione e il tempo necessari, quali che siano la tipologia e il valore delle controversie.
2. Essi curano la formazione continua e l’aggiornamento nelle materie attinenti alle controversie trattate anche attraverso la partecipazione ai corsi all’uopo organizzati o accreditati dalla Camera.


Articolo 5
(Riservatezza)

1. Il conciliatore e l’arbitro sono tenuti al segreto sulle notizie acquisite per ragioni del loro ufficio o per le funzioni esercitate e non devono utilizzarle in maniera indebita, astenendosi da comportamenti che possano influire sullo svolgimento o sull’esito di altre controversie.


Articolo 6
(Efficienza ed economicità)

1. Il conciliatore e l’arbitro conducono i procedimenti ispirandosi a criteri di efficienza ed economicità e procurano che le relative spese non eccedano quelle necessarie.
2. Il conciliatore e l’arbitro informano preventivamente le parti delle spese del procedimento eccedenti in misura significativa quelle inizialmente prevedibili.

 

Titolo III
Regole deontologiche particolari per il conciliatore e l’arbitro


Articolo 7
(Regole particolari per il conciliatore)

1. Il conciliatore:
a) accetta la nomina conferitagli solo quando sia qualificato per la definizione della controversia per la quale è stato designato;
b) si assicura, al primo incontro di conciliazione, che le parti abbiano compreso:
- la natura, le finalità, gli oneri e i vantaggi della procedura di conciliazione;
- il loro ruolo e quello del conciliatore;
- gli obblighi di riservatezza a loro carico e quelli a carico del conciliatore;
c) prepara gli incontri di conciliazione studiando la controversia e la documentazione prodotta dalle parti, accertando che le parti o i loro rappresentanti abbiano i poteri necessari per concludere un eventuale accordo e stabilendo tempi e modi degli incontri che consentano l’osservanza dei principi generali stabiliti per la procedura;
d) accerta che il proprio domicilio o quello diverso scelto di comune accordo con le parti sia idoneo a consentire un ordinato, riservato e sereno svolgimento degli incontri di conciliazione;
e) conduce la procedura di conciliazione con autorevolezza, applicando le tecniche di composizione dei conflitti e creando un clima di dialogo e di fiducia con le parti, e si adopera per far loro raggiungere un accordo soltanto fino a quando sia manifesto che tale obiettivo non sia conseguibile;
f) si comporta con lealtà nei confronti delle parti, evitando di compiere atti che possano essere o apparire ad esse discriminatori e di esercitare la sua influenza a favore di una di loro;
g) ascolta attentamente, nel corso degli incontri, le dichiarazione delle parti e acquisisce, anche rivolgendo loro domande, ogni documento e informazione utili sulla controversia, sui punti di vista, sulle pretese e aspettative di ciascuna parte nonché sui loro reciproci rapporti, al fine di individuare soluzioni idonee a comporre la controversia;
h) impiega, nei colloqui con le parti, un linguaggio comprensibile a entrambe;
i) si assicura che le parti si determinino con sufficiente grado di consapevolezza e che siano avvertite della possibilità di adire comunque l’Autorità giudiziaria in caso di mancata conciliazione della controversia;
j)  redige, con tempestività e sentite le parti, i documenti conclusivi della procedura di conciliazione.


Articolo 8
(Regole particolari per l’arbitro)

1. L’arbitro:
a) si comporta con riserbo, assicurando l’ordinato svolgimento del giudizio e cura la segretezza della camera di consiglio;
b) evita, in ogni fase del procedimento, contatti unilaterali e scambi di opinioni personali con singole parti o con i loro difensori;
c) non influenza il divisamento delle parti nel rappresentare loro la possibilità o l’opportunità di una conciliazione della controversia, mostrando di aver maturato un convincimento sull’esito del procedimento;
d) evita qualsiasi atteggiamento non collaborativo o ostruzionistico nell’ambito del collegio arbitrale, garantendo una fattiva partecipazione alla fase di deliberazione del lodo;
e) assicura, in fase di redazione delle motivazioni dei provvedimenti, anche collegiali, che siano valutati adeguatamente i fatti e le ragioni prospettati dalle parti e che siano rappresentate fedelmente le argomentazioni della decisione;
f) evita che nei verbali e nei lodi siano inserite espressioni offensive o irriguardose.