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ANNO 2003

Data

Comunicati

30/12/2003 Dal Cesr una raccomandazione in vista dell'adozione degli standard contabili Ifrs
18/12/2003 Determinazione del prezzo dell'opa residuale su azioni Locat
03/12/2003 Determinazione del prezzo dell'opa residuale sulle azioni ordinarie Manuli Rubber Industries
25/11/2003 Siglato accordo di cooperazione tra Consob e Commissione rumena. Presentati a Bucarest i risultati del gemellaggio tra le due autorità
30 /10/2003 Il nuovo ruolo del Cesr nella regolamentazione delle gestioni patrimoniali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio
16 /10/2003 Iosco: al via la cooperazione internazionale per combattere le attività illegali sui mercati mobiliari. La Consob tra i promotori dell'accordo
07/10/2003 Dal Cesr le proposte per il coordinamento delle attività di vigilanza sugli standard contabili in Europa e per la transizione alle nuove regole di bilancio Ifrs

02/10/2003

Cesr: trasmesso il parere alla Commissione Ue sui contenuti e gli schemi del prospetto informativo.Confermato per altri due anni il vertice del Comitato: Arthur Docters van Leeuwen presidente, Kaarlo Jännäri vicepresidente

30/09/2003

Determinazione del prezzo dell'opa residuale su azioni Saiag

25/09/2003

Iosco: dichiarazioni di principi sulla regolamentazione dei conflitti di interesse degli analisti finanziari e sull'attività delle agenzie di rating

23/09/2003

Opa residuale su azioni Italdesign Giungiaro: determinazione del prezzo e pubblicazione del documento d'offerta

03/09/2003

Cesr: parere alla Commissione europea sul secondo e ultimo gruppo di misure di attuazione della direttiva comunitaria in materia di abusi di mercato

01/08/2003

Annuncio di Consultazioni: Standard Cesr - Sebc in materia di sistemi di compensazione e regolamenti di strumenti finanziari nell ' Unione Europea

31/07/2003

Il Cesr invia alla Commissione europea il parere finale sui requisiti informativi dei prospetti

30/07/2003

Il Cesr avvia le consultazioni sui requisiti informativi minimi per le emissioni di titoli di Stato e le informazioni contabili nei prospetti

01/07/2003

Accordo di cooperazione tra la Consob e l'autorità di Jersey

27/06/2003

Iniziativa congiunta della Consob e della Cnvm per lo sviluppo del mercato rumeno

25/06/2003

Accordo di cooperazione tra la Consob e l'Autorità Slovacca

12/06/2003

Opa residuale su azioni Savino del Bene: determinazione del prezzo e pubblicazione del documento d'offerta

12/06/2003

Il Cesr prosegue le consultazioni sulle possibili misure di attuazione della proposta di direttiva sul prospetto

27/05/2003

Determinazione del prezzo dell'opa residuale sulle azioni Dalmine

22/05/2003

A proposito dell'esposto del Fondo Liverpool sull'operazione Olivetti – Telecom

21/05/2003

Opa residuale su azioni Interbanca: determinazione del prezzo e pubblicazione del documento d'offerta

29/04/2003

Relazione annuale Consob: modifica alle modalità di accredito per la stampa

15/04/2003

Il Cesr diffonde il documento di consultazione sul secondo pacchetto di misure attuative della direttiva sugli abusi di mercato

02/04/2003

Prima iniziativa del Cesr per una più rigorosa vigilanza sugli standard contabili in Europa

30/01/2003

Opa residuale su azioni Rinascente: determinazione del prezzo e pubblicazione del documento d'offerta

29/01/2003

Determinazione del prezzo dell'opa residuale sulle azioni Esaote

23/01/2003

Firmato accordo di cooperazione tra la Consob e l'Ispettorato per il Credito e le Valute della Repubblica di San Marino

08/01/2003

Il Cesr sottopone alla Commissione europea le misure di attuazione della direttiva sugli abusi di mercato

Dal Cesr una raccomandazione in vista dell'adozione degli standard contabili Ifrs (Comunicato stampa del 30 dicembre 2003)

Il Cesr (Committee of European Securities Regulators), di cui la Consob fa parte, ha pubblicato oggi una raccomandazione indirizzata alle autorità di vigilanza europee sulle modalità di transizione ai nuovi standard contabili internazionali entro il 2005 da parte delle società quotate. Il Cesr considera essenziale che la transizione agli International Financial Reporting Standards – Ifrs, la nuova denominazione degli International Accounting Standards - sia monitorata con cura dalle autorità di vigilanza per assicurare che ogni società continui ad osservare i propri requisiti   contabili e che gli investitori siano in grado di comprendere gli effetti dell'adozione dei nuovi standard sui conti delle società quotate.

Com'è noto, le società europee le cui azioni sono trattate su un mercato regolamentato sono tenute   - sulla base del Regolamento europeo n. 1606 del luglio 2002 -   ad adottare gli standard contabili Ifrs per la stesura dei bilanci consolidati del 2005.   Il documento del Cesr trasmesso oggi alle autorità di vigilanza mira a conciliare le esigenze delle società quotate e degli investitori attraverso la proposta che gli emittenti attuino gradualmente la transizione agli Ifrs. Questa soluzione   faciliterà la valutazione da parte delle società delle conseguenze finanziarie derivanti dall'adozione dei nuovi standard, consentirà un'adeguata pianificazione della transizione e permetterà al contempo di assicurare agli investitori un'informazione finanziaria facilmente interpretabile.

Il Cesr ha individuato quattro momenti chiave del processo di transizione:

a. La pubblicazione del bilancio 2003: a questo stadio, si raccomanda che le società spieghino come intendono affrontare la transizione agli Ifrs. Alle società si chiede di spiegare in modo semplice le fondamentali differenze che deriveranno nelle scritture contabili dall'adozione dei nuovi standard.

b. La pubblicazione del bilancio 2004: il Cesr raccomanda che, non appena una società sarà in grado di quantificare in modo significativamente approssimato l'impatto dei nuovi standard sui bilanci 2004, sia incoraggiata a diffondere al pubblico le informazioni contabili rilevanti. Questa comunicazione dovrà avvenire in modo tale da non risultare fuorviante (ad esempio, evidenziando ogni possibile impatto, sia positivo che negativo, sui conti). Se la società non sarà in grado di fornire dati quantitativi, si raccomanda che almeno completi e aggiorni le informazioni di cui al punto precedente.

c. Le semestrali e le trimestrali 2005: lo scopo della raccomandazione non è di rendere obbligatoria la redazione delle relazioni semestrali e trimestrali, poiché tale adempimento è disciplinato dalle norme comunitarie e nazionali; peraltro, le relazioni semestrali e trimestrali possono anche essere redatte su base volontaria. Se redatte per il 2005, le semestrali e trimestrali delle società quotate dovranno adottare lo standard Ias n. 34 sull'Interim Financial Reporting ovvero, qualora ciò non sia possibile, i principi generali Ifrs applicabili. Con riferimento all'informazione comparativa con il corrispondente periodo dell'esercizio predente, il Cesr raccomanda alle società di fornire i dati di raffronto computati in base agli standard utilizzati nel 2005.

d. Il bilancio 2005: in molti casi il bilancio 2005 sarà il primo documento contabile redatto dalle società europee quotate sulla base degli standard Ifrs. A tale proposito, il Cesr propone di non estendere la comparazione sulla base dei nuovi requisiti a un periodo superiore a un anno (ad esempio il 2004). Per una corretta rappresentazione comparativa dei dati contabili di periodo, il Cesr propone uno schema (il cosiddetto bridge approach) per la presentazione comparativa dei dati (ad esempio, quelli del 2004 sul 2003) tale da consentire la migliore comparabilità possibile anche con dati non computati sulla base degli standard Ifrs.

La raccomandazione riflette i commenti raccolti durante la fase di consultazione, con particolare riferimento a: l'invito alle società a diffondere informazioni sulla transizione solo quando dispongano di dati sufficientemente attendibili, al fine di evitare la diffusione di informazioni contabili fuorvianti; chiarire il carattere di raccomandazione del documento,   concordato tra i membri del Cesr al fine di proporre alle società quotate l'adozione delle linee guida dell'informazione finanziaria   alla luce dell'adozione dei principi contabili Ifrs; chiarire che i quattro momenti chiave proposti hanno carattere meramente indicativo e non vanno intesi come scadenze obbligatorie; indicare che è sotto la responsabilità della società e dei suoi amministratori decidere sulla certificazione dei dati contabili e raccomandare che le società chiariscano se le informazioni contabili fornite sono, o meno, certificate.

Per il futuro il Cesr si impegna ad aggiornare ed eventualmente integrare la raccomandazione per assicurare che rifletta costantemente ogni sviluppo della materia, con specifico riferimento all'applicazione di tutti gli standard relativi al trattamento contabile degli strumenti finanziari (principi Ias n. 32 e 39). 


Determinazione del prezzo dell'opa residuale su azioni Locat (Comunicato stampa del 18 dicembre 2003)

La Consob ha fissato in 1,024 euro per ogni azione il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto residuale che Unicredito Italiano spa è tenuta a promuovere, ai sensi dell'art. 108 del TUF, sulle azioni ordinarie Locat spa.

A seguito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria svoltasi nel periodo 7 luglio – 5 agosto, infatti, Unicredito Italiano è venuto a detenere il 94,90% dell'attuale capitale sociale Locat, circostanza che ha determinato l'obbligo di opa residuale. L'intenzione di promuovere l'offerta residuale in caso di superamento della soglia del 90% era stata peraltro manifestata dall'offerente nel documento d'offerta e confermata con il comunicato stampa diffuso lo scorso 7 agosto.

Il prezzo dell'opa residuale è stato determinato - ai sensi dell'art. 50, comma 3, del regolamento emittenti - attribuendo peso maggiore, in ragione degli elementi valutativi forniti, al valore del patrimonio netto a valore corrente; per la metodologia adottata, tale parametro ricomprende anche quello dell'andamento e delle prospettive reddituali dell'emittente. Peso lievemente inferiore è stato attribuito al parametro costituito dal prezzo dell'opa precedente (0,90 euro), tenuto conto della percentuale di adesioni all'offerta. Peso inferiore è stato infine attribuito al parametro del prezzo medio di mercato dell'ultimo semestre, in considerazione dei ridotti volumi di negoziazione.

Il testo integrale della delibera n. 14351 del 16 dicembre 2003 di determinazione del prezzo è disponibile nel sito internet della Consob (www.consob.it).


Determinazione del prezzo dell'opa residuale sulle azioni ordinarie Manuli Rubber Industries (Comunicato stampa del 3 dicembre 2003)

La Consob ha fissato in 2,224 euro per ogni azione il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto residuale che Finm spa è tenuta a promuovere, ai sensi degli artt. 108 e 109 del TUF, sulle azioni ordinarie Manuli Rubber Industries spa.

A seguito dell'offerta pubblica di acquisto svoltasi dal 1° al 25 luglio 2003, Finm ha acquisito il 16,76% del capitale della Manuli Rubber Industries. Tenuto conto che i signori Manuli, azionisti della società offerente Finm, sono complessivamente titolari del 74,16% del capitale della Manuli e che tra l'offerente e i signori Manuli è stato sottoscritto in data 10 giugno 2003 un patto parasociale, l'offerente è giunto a detenere - unitamente ai soggetti aderenti al patto, direttamente e indirettamente - il 90,92% delle azioni Manuli, circostanza che ha determinato l'obbligo di opa residuale. A tale obbligo sono solidamente tenuti, in base all'art. 109 del TUF, tutti gli aderenti al patto; con comunicato del 29 luglio 2003 l'offerente ha peraltro confermato l'intenzione, già espressa nel documento d'offerta, di non ricostituire il flottante e di voler promuovere un'offerta residuale, anche in nome e per conto degli altri aderenti al patto.

Il prezzo dell'opa residuale è stato determinato – ai sensi dell'art. 50, comma 3, del regolamento emittenti – attribuendo peso preminente, in ragione degli elementi valutativi forniti, al valore del patrimonio a valore corrente dell'emittente; tale parametro, per la metodologia utilizzata (unlevered discounted cash flow), ricomprende quello dell'andamento e delle prospettive reddituali dell'emittente. Un peso minore è stato attribuito al parametro costituito dal prezzo dell'opa precedente, a suo tempo fissato in 1,90 euro, in considerazione del giudizio espresso dal mercato per via della percentuale di adesione all'offerta. Un peso limitato è stato infine attribuito al parametro del prezzo medio di mercato dell'ultimo semestre, tenuto conto della ridotta significatività degli scambi.

Il testo integrale della delibera n. 14330 del 2 dicembre 2003 di determinazione del prezzo è disponibile nel sito internet della Consob (www.consob.it).


Siglato accordo di cooperazione tra Consob e Commissione rumena. Presentati a Bucarest i risultati del gemellaggio tra le due autorità (Comunicato stampa del 25 novembre 2003)

La Consob e la Cnvm, l'autorità rumena per la vigilanza sui mercati finanziari, hanno siglato oggi a Bucarest un accordo di cooperazione (Memorandum of Understanding) in materia di scambio di informazioni. L'intesa è stata sottoscritta dai presidenti delle due commissioni, per la Consob Lamberto Cardia e per la Cnvm Gabriela Anghelache.

l'accordo è stato sottoscritto in occasione della conferenza di chiusura del gemellaggio tra le due autorità, che ha visto la Consob impegnata in un'attività di assistenza volta a favorire l'ingresso della Romania nella comunità finanziaria Ue attraverso l'adeguamento della normativa di settore e il potenziamento delle strutture dei mercati mobiliari.

Alla conferenza, durante la quale sono stati presentati i risultati del gemellaggio, hanno partecipato, oltre ai due presidenti, anche esponenti di rilievo della Commissione europea, del Parlamento rumeno e della Banca nazionale di Romania. Per l'Italia, sono intervenuti rappresentanti della Banca d'Italia e di Monte Titoli.

Il principale risultato del gemellaggio consiste in una bozza di riforma della normativa rumena sui mercati finanziari in linea con quella europea. La nuova legge fornirà un unico quadro normativo per i mercati finanziari rumeni e ne promuoverà lo sviluppo.

Tra i risultati del progetto si segnalano inoltre l'intenso programma di addestramento per il personale della Commissione rumena, la stesura di un Piano d'azione a medio termine per lo sviluppo del mercato finanziario locale e l'analisi delle misure necessarie al fine di rendere coerente la normativa rumena con gli standard internazionali e di incrementare la capacità del mercato rumeno di attrarre gli investitori.

E' stato infine messo a punto un sistema di monitoraggio telematico sulle transazioni effettuate sui mercati regolamentati rumeni al fine di migliorare l'attività di vigilanza sugli abusi di mercato. La piattaforma del sistema telematico di vigilanza è stata realizzata con i fondi dell'Unione europea. L'intero progetto di gemellaggio è stato peraltro finanziato nell'ambito del Phare, il programma comunitario creato allo scopo di agevolare l'adesione all'Unione europea dei paesi candidati.


Il nuovo ruolo del Cesr nella regolamentazione delle gestioni patrimoniali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Comunicato stampa del 30 ottobre 2003)

Il Cesr (Committee of European Securities Regulators), di cui la Consob fa parte, ha diffuso oggi un documento di consultazione contenente le proposte sul suo ruolo futuro nella regolamentazione delle gestioni patrimoniali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) in Europa. Il documento contiene anche indicazioni sull'attività delle autorità nazionali di vigilanza in questo settore fino a quando le specifiche competenze in materia non saranno trasferite al Cesr dall'apposito Comitato di contatto, a suo tempo istituito dalla Commissione europea. Il documento identifica inoltre le aree specifiche nelle quali il Cesr inizierà ad operare.

Il documento di consultazione fa seguito alla decisione del Consiglio Ecofin del 3 dicembre 2002 e anticipa i temi della proposta di direttiva comunitaria sugli Oicr che verrà avanzata dalla Commissione europea. La direttiva attuerà infatti il trasferimento delle competenze del Comitato di contatto al Cesr e all'Esc (European Securities Committee), il comitato che riunisce i ministeri economici e le banche centrali dei Paesi dell'Unione.

Il Cesr ha messo a punto tre principi generali che guideranno il suo lavoro:

· ogni futura attività del Cesr in materia di Oicr sarà condotta in piena coerenza con il quadro normativo dell'Ue;

· il Cesr considererà in una visione complessiva tutto il settore del collocamento dei prodotti gestiti, non limitando la propria azione alla sola regolamentazione dei fondi di investimento;

· si terrà ampiamente conto dell'attività già svolta in questo campo dalla Iosco (International Organization of Securites Commissions).

Il Cesr propone quattro aree di attività, ciascuna delle quali può essere sviluppata come segue:

1. Le aree nelle quali dovrebbe essere conseguita una convergenza nell'attività di vigilanza, quali:

a. l'elaborazione di procedure comuni di controllo attraverso lo scambio di esperienze e lo sviluppo di standard riguardo, in particolare, alla gestione del rischio, alle politiche di marketing, alla struttura delle provvigioni e ai conflitti d'interesse;

b. cooperazione tra autorità competenti con riferimento alle società di gestione del risparmio operanti in diversi Stati membri;

c. nuove attività nel settore degli Oicr (ad esempio, le tecniche di distribuzione);

d. raccolta di dati da parte delle autorità di controllo.

2. Le aree nelle quali intervenire per assicurare un'attuazione armonizzata della direttiva sugli Oicr: sistemi di deposito; esternalizzazione delle funzioni; passaporto europeo delle società di gestione del risparmio; utilizzo di indici di riferimento; utilizzo di strumenti monetari.

3. Aree non armonizzate a livello di Ue, nelle quali è, però, necessario un approccio comune da parte delle autorità di vigilanza, quali i fondi comuni non armonizzati (fondi immobiliari e private equity fund) o gli hedge fund.

4. Aree nelle quali è richiesta la coerenza con altre direttive dell'Unione: la direttiva sui servizi di investimento (Isd), la direttiva sulla vendita a distanza e quella sul commercio elettronico, oltre al regolamento sull'adozione dei nuovi standard contabili internazionali (Ias), con particolare riferimento al loro impatto sugli Oicr quotati e al consolidamento dei bilanci.

Per affrontare questi compiti, il Cesr propone l'istituzione di un gruppo di lavoro consultivo composto da esponenti del mercato, che includa operatori, consumatori ed utenti finali. Tutte le parti interessate sono invitate a fornire commenti e valutazioni sul documento di consultazione entro il prossimo 1° dicembre e a partecipare all'audizione pubblica che si terrà nella sede di Parigi del Cesr il 20 novembre 2003.

Il documento di consultazione è disponibile sul sito www.europefesco.org. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Stampa Consob(tel. 06.8477413, fax 06.8477431, email salastampa@consob.it) oppure l'ufficio Stampa Cesr (tel. 0033-1-5836432).


Iosco: al via la cooperazione internazionale per combattere le attività illegali sui mercati mobiliari. La Consob tra i promotori dell'accordo (Comunicato stampa del 16 ottobre 2003)

Diventa operativo da oggi l'accordo multilaterale per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza dei mercati mobiliari. La Iosco (International Organization of Securities Commissions)*, di cui la Consob fa parte, ha pubblicato, infatti, la lista delle prime ventiquattro autorità che hanno sottoscritto ilMemorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information.

L'annuncio è stato dato oggi a Seoul (Corea del Sud) nel corso della ventottesima conferenza annuale della Iosco. Con la pubblicazione dell'elenco delle autorità aderenti può, quindi, prendere il via la cooperazione internazionale basata su standard definiti in sede multilaterale. Questo traguardo corona un processo al quale la Consob – che fa parte del gruppo dei primi firmatari - ha dato un contributo determinante fin dal momento del suo avvio, avvenuto a Roma due anni fa con la riunione del comitato tecnico della Iosco.

Si tratta della prima intesa a livello mondiale per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dei mercati mobiliari. L'accordo Iosco rappresenta un nuovo punto di riferimento internazionale per la lotta alle violazioni delle norme che regolano i mercati mobiliari. Il documento sancisce l'impegno dei membri Iosco a mettere in atto procedure efficaci per lo scambio di informazioni, al fine di contrastare le pratiche illegali sui mercati mobiliari, inclusi gli abusi di mercato e le frodi. Le autorità di vigilanza interessate a sottoscrivere l'accordo multilaterale devono sottoporsi ad un rigoroso processo di verifica delle proprie capacità di cooperazione secondo quanto previsto dal memorandum. E' stato inoltre istituito un gruppo di monitoraggio, composto da rappresentanti dei membri aderenti, per verificare la conformità che i sottoscrittori operino in conformità ai termini del memorandum.

Hanno sottoscritto il memorandum ventiquattro autorità di vigilanza di venti Paesi:

Australia, Canada (le commissioni degli Stati federali di Alberta, British Columbia, Ontario, Quebec), Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Italia, Jersey, Lituania, Messico, Nuova Zelanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti (Sec e Cftc), Sud Africa, Turchia, Ungheria.

Commentando l'accordo, il professor Fernando Teixeira Dos Santos, presidente del comitato esecutivo della Iosco e della Comissão do Mercado de Valores Mobiliários portoghese, ha affermato che “l'assistenza che i membri della Iosco si presteranno reciprocamente attraverso il memorandum multilaterale migliorerà notevolmente la loro capacità di investigare le pratiche illegali sui mercati azionari e dei derivati”. Teixeira Dos Santos ha inoltre rilevato che molti degli attuali 24 firmatari dell'accordo hanno dovuto adoperarsi presso i governi dei rispettivi Paesi per modificare i propri poteri in materia di scambio delle informazioni con le loro controparti straniere in modo da adeguarsi agli standard del memorandum Iosco. “Il memorandum - secondo Teixeira Dos Santos - riflette il reale consenso tra le autorità di vigilanza sul fatto che un'efficace regolamentazione dei mercati globali dei capitali richiede un alto grado di collaborazione a livello mondiale”.

Il memorandum multilaterale Iosco rappresenta il primo accordo di questo genere mai sottoscritto da un gruppo di autorità nazionali che hanno convenuto di condividere, su base paritetica, le informazioni raccolte nell'attività di vigilanza. Finora, invece, numerose autorità di vigilanza si erano limitate a perfezionare accordi bilaterali di reciproca collaborazione per l'attività investigativa transfrontaliera.

L'accordo rende disponibili ai firmatari le informazioni essenziali raccolte nell'attività investigativa transfrontaliera relativa alle violazioni delle leggi che disciplinano i mercati mobiliari. Lo scambio di informazioni riguarda, tra l'altro, banche, società di intermediazione e codici di identificazione dei clienti. L'accordo consente inoltre alle autorità di vigilanza di utilizzare tali informazioni nell'attività di vigilanza, in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti in materia di mercati mobiliari nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali.

* * *

La Iosco ha inoltre annunciato l'adozione di un nuovo strumento per assistere i suoi membri in una sempre più efficace attività di regolamentazione dei mercati mobiliari. La nuova “Metodologia valutativa per l'attuazione degli obiettivi e dei principi Iosco” (Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation) assisterà le singole autorità di vigilanza nell'identificare le aree nelle quali la regolamentazione dei mercati mobiliari non risulta conforme agli standard internazionali indicati neiPrincipidella Iosco. Il documento rappresenta inoltre un utile strumento per valutare le carenze normative, per identificare le aree di intervento prioritario e per sviluppare piani d'azione per l'introduzione delle necessarie riforme regolamentari.

* La Iosco è l'associazione mondiale delle autorità di vigilanza dei mercati mobiliari, con sede a Madrid. Promuove la cooperazione e l'adozione di elevati standard regolamentari per assicurare correttezza, efficienza e solidità ai mercati. Attualmente la Iosco associa 168 autorità nazionali di oltre 100 Paesi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Stampa della Consob (tel. 06.8477413, fax 06.8477431, email salastampa@consob.it) o Mr. Philippe Richard, Segretario Generale Iosco (tel.+3491.4175549, fax +3491.5559368, emailmail@oicv.iosco.org)


Dal Cesr le proposte per il coordinamento delle attività di vigilanza sugli standard contabili in Europae per la transizione alle nuove regole di bilancio Ifrs (Comunicato stampa del 7 ottobre 2003)

Il Cesr (Committee of European Securities Regulators), di cui la Consob fa parte, ha diffuso oggi un documento di consultazione che propone una più ampia cooperazione nelle attività di vigilanza sugli standard contabili da parte delle autorità di controllo.

I membri del Cesr ritengono, infatti, che non sia sufficiente adottare un sistema di standard per la revisione contabile riconosciuto a livello internazionale – come quello elaborato dall'International Accounting Standard Board (Iasb) e adottato dalla Commissione europea - se questo non è accompagnato da un'adeguata ed efficace attività di vigilanza sul rispetto di tali standard. A tal fine il Cesr ha elaborato alcune proposte:

· l'istituzione della European Enforcers Coordination Session (Eecs), una sede dedicata al confronto sulle decisioni e le esperienze in materia di vigilanza;

· i supervisori dovranno tenere conto dei precedenti in materia contabile relativi alle decisioni già adottate dalle autorità di controllo nazionali dei Paesi membri della Ue. Il Cesr propone, inoltre, un impegno comune affinché le autorità di vigilanza nazionali dei Paesi Ue si consultino preventivamente prima di adottare le decisioni più importanti.

· lo sviluppo di una banca dati come strumento pratico di riferimento per ordinare e consultare le decisioni assunte dalle autorità di vigilanza europee.

* * *

La transizione agli standard contabili internazionali (Ifrs, International Financial Reporting Standards) nel 2005 rappresenta una sfida importante per le circa 7000 società quotate nella Ue. Le nuove regole, secondo quanto stabilito dalla Commissione Ue, dovranno essere adottate nella redazione dei bilanci a partire dall'esercizio del 2005. Al fine di facilitare la transizione, il Cesr ha presentato oggi una raccomandazione.

In particolare il Cesr sottolinea la necessità che le società quotate prendano in considerazione:

· che tipo di informazione le società possono diffondere prima dell'entrata in vigore degli standard Ifrs dal primo gennaio 2005, per spiegare agli investitori il loro impatto potenziale sulle rappresentazioni contabili;

Più in dettaglio il Cesr propone:

- che gli emittenti comunichino già alla fine del 2003 il piano per l'adozione degli Ifrs, spiegando in modo chiaro e accessibile le principali differenze che saranno introdotte;

-che entro la fine del 2004 gli emittenti forniscano una prima dettagliata informazione sull'impatto dei nuovi standard sui bilanci per l'esercizio 2004;

· quali regole contabili dovrebbero essere adottate dagli emittenti nella predisposizione delle trimestrali e della semestrale del 2005;

Su questo punto il Cesr propone che, se possibile, gli emittenti inizino ad applicare dal 2005 lo standard Ias n. 34 sull'Interim Financial Reporting che impone elevati requisiti contabili ed informativi per la redazione della semestrale e delle trimestrali. Quando ciò non fosse possibile, gli emittenti dovrebbero per lo meno essere indotti ad utilizzare le regole di valutazione Ifrs per la predisposizione della semestrale e delle trimestrali da pubblicare nel 2005, in anticipo sulle regole che dovranno essere applicate per il bilancio dell'esercizio 2005;

· come rendere confrontabili i dati contabili del 2005 con quelli precedenti, per permettere agli investitori un'efficace analisi dell'evoluzione della situazione finanziaria delle società.

Il Cesr propone che debba essere fornita un'informazione comparabile con le precedenti relazioni di periodo, reimpostata in base agli standard Ifrs utilizzando, ad esempio, le medesime regole contabili usate per le relazioni del 2005.

In aggiunta a ciò, al fine di agevolare le società nella scelta delle migliori modalità di presentazione delle scritture contabili dei diversi periodi, il Cesr propone il ricorso ad un formato che consenta la migliore comprensione delle differenze che intercorrono tra le scritture contabili redatte in base ai precedenti standard e quelle realizzate in base agli Ifrs.

* * *

Al fine di fornire a tutte le parti interessate l'opportunità di esprimere la propria opinione - sia sul coordinamento dell'attività di vigilanza, sia sulle raccomandazioni per la transizione ai nuovi standard contabili - il Cesr terrà un'audizione pubblica a Parigi, il prossimo 12 novembre, nella sede del Comitato.

Il termine ultimo per trasmettere le risposte al documento di consultazione sulle raccomandazioni in materia di Ifrs è il 20 novembre 2003. Le risposte dovranno essere indirizzate a Fabrice Demarigny, segretario generale del Cesr, via email all'indirizzo secretariat@europefesco.org. Si prega di utilizzare lo stesso recapito per registrare le presenze all'audizione pubblica. Sono sollecitate risposte e valutazioni scritte anche sul documento sul coordinamento delle attività di vigilanza.

I due documenti di consultazione - “Draft Standard 2 on Financial Information - Co-ordination of Enforcement Activities” (CESR ref 03/317b) e il “Draft Recomandation for Additional Guidance Regarding the Transition to Ifrs” (CESR ref. 03/323b) - sono disponibili sul sito www.europefesco.org, nella sezione “Consultation Papers”.


Cesr: trasmesso il parere alla Commissione Ue sui contenuti e gli schemi del prospetto informativo. Confermato per altri due anni il vertice del Comitato: Arthur Docters van Leeuwen presidente, KaarloJännäri vicepresidente (Comunicato stampa del 2 ottobre 2003)

Il Cesr (Committee of European Securities Commissions), di cui la Consob fa parte, ha trasmesso oggi alla Commissione europea il proprio parere sulle misure di attuazione della direttiva sul prospetto con particolare riguardo ai contenuti informativi e agli schemi standardizzati.

Nella riunione del 29 settembre scorso il Comitato ha confermato all'unanimità per altri due anni il suo vertice attuale, il presidente Arthur Docters van Leeuwen e il vice-presidente Kaarlo Jännäri, numeri uno rispettivamente dell'autorità di vigilanza dei Paesi Bassi e di quella della Finlandia.

Il parere finale reso alla Commissione europea dal Cesr riguarda:

  • i requisiti informativi minimi del prospetto europeo: il Cesr propone specifici requisiti informativi con riferimento agli schemi per i prodotti derivati, ai programmi d'offerta, ai documenti sui titoli di debito destinati agli investitori istituzionali; il Comitato formula, inoltre, una proposta sui requisiti informativi minimi per i titoli collegati ad altri strumenti finanziari sottostanti.

  • formato dei prospetti: la direttiva prevede che il prospetto possa essere composto da tre documenti distinti (documento sull'emittente, nota informativa e sommario) ovvero da un unico documento. Offre inoltre la possibilità utilizzare un prospetto di base. Il Cesr indica in dettaglio come debba essere redatto il prospetto, sia nel caso che venga presentato come documento unico sia nel caso che si adotti la soluzione del prospetto di base e del relativo supplemento. Ad esempio, un prospetto unico dovrebbe iniziare con un sommario, seguito dall'indicazione dei fattori di rischio connessi all'operazione e da un indice chiaro e dettagliato. Non è previsto, invece, un ordine predeterminato per le restanti informazioni. Inoltre, per assicurare procedure semplici e pratiche agli emittenti che intendano promuovere un'offerta pubblica o quotare le proprie azioni, il Cesr ha predisposto un manuale pratico con le istruzioni per l'uso.

  • informazione annuale: il documento del Cesr propone che l'informazione annuale possa essere pubblicata su carta o in formato elettronico e che sia diffusa tramite i siti internet degli emittenti o delle competenti autorità di controllo. Se opportuno, la diffusione del documento può essere delegata alle società di gestione del mercato. E' previsto un termine massimo di quindici giorni lavorativi per il rilascio dei nulla-osta da parte delle autorità di controllo.

Tutte le risposte pervenute nella fase di consultazione e le relative valutazioni del Cesr sono incluse nella dichiarazione finale, anch'essa diffusa oggi e consultabile sul sito www.europefesco.org .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Stampa Consob(tel. 06.8477413, fax 06.8477431, email salastampa@consob.it) oppure l'ufficio Stampa Cesr (tel.0033-1-5836432)


Determinazione del prezzo dell'opa residuale su azioni Saiag (Comunicato stampa del 30 settembre 2003)

La Consob ha fissato in 4.01 euro per ogni azione il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto residuale che Cortiplast spa è tenuta a promuovere, ai sensi degli artt. 108 e 109 del TUF, sulle azioni ordinarie Saiag spa.

A seguito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria svoltasi nel periodo 9 aprile – 9 maggio 2003 e di ulteriori acquisti, e tenuto conto delle azioni detenute da società controllate dall'offerente e del patto parasociale stipulato con Valfin sapa, l'offerente è giunto a detenere - unitamente ai soggetti aderenti al patto, direttamente e indirettamente – il 93,603 delle azioni Saiag, circostanza che ha determinato l'obbligo di opa residuale. A tale obbligo sono peraltro solidamente tenuti, in base all'art. 109 del TUF, tutti gli aderenti al patto, anche a seguito di acquisto oneroso effettuato solo da uno di essi. Con comunicato del 21 maggio 2003 Cortiplast ha reso nota l'intenzione di promuovere l'offerta residuale, ai sensi degli articoli 108 e 109 del TUF, anche per conto degli altri soggetti aderenti al patto.

Il prezzo dell'opa residuale è stato determinato - ai sensi dell'art. 50, comma 3, del regolamento emittenti - attribuendo peso equivalente ai parametri costituiti dal prezzo dell'opa precedente (3,80 euro) e dal prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi, tenuto conto, rispettivamente, della non elevata percentuale di adesione e dei ridotti volumi di negoziazione. Un peso più rilevante è stato invece attribuito al parametro del patrimonio netto a valore corrente della Saiag, in considerazione della maggiore valenza di tale criterio in rapporto ai risultati della precedente offerta. Per la metodologia adottata, il parametro dell'andamento e delle prospettive reddituali dell'emittente risulta ricompreso nella valutazione del patrimonio.

Il testo integrale della delibera di determinazione del prezzo sarà disponibile nel sito internet della Consob ( www.consob.it).


Iosco: dichiarazioni di principi sulla regolamentazione dei conflitti d'interesse degli analisti finanziari e sull'attività delle agenzie di rating (Comunicato stampa del 25 settembre 2003)

Il Comitato tecnico della Iosco (International Organization of Securities Commissions*), di cui la Consob fa parte, ha diffuso oggi due dichiarazioni di principi, una sulla regolamentazione dei conflitti d'interesse degli analisti finanziari e l'altra sull'attività delle agenzie di rating.

Il primo documento rileva che gli analisti svolgono un ruolo importante sui mercati finanziari mondiali, aiutando gli investitori a valutare le informazioni sulle società quotate. Tuttavia, gli analisti che operano alle dipendenze degli intermediari e delle società d'investimento - i cosiddetti “sell-side analysts” – sono stati di recente oggetto di critiche in molti Paesi a causa dei conflitti d'interesse che possono influenzare le loro ricerche e le loro raccomandazioni.

La Dichiarazione di principi sulla regolamentazione dei conflitti d'interesse degli analisti finanziari definisce una serie di obiettivi prioritari che, secondo il Comitato tecnico della Iosco, costituiscono la base di una solida e vasta struttura regolamentare per l'identificazione degli aspetti problematici dell'attività degli analisti finanziari, al fine di eliminare tali aspetti o quanto meno di mitigarne gli effetti sull'integrità dei mercati. Questi principi sono integrati da una serie di interventi di fondo ( c ore measures), riconosciuti come particolarmente importanti per conseguire gli obiettivi primari, indispensabili alla corretta regolamentazione del fenomeno.

Gli interventi di fondo individuati dal Comitato tecnico per rendere efficaci i principi includono:

· il divieto per gli analisti di operare sui titoli di un emittente o sui relativi prodotti derivati prima della pubblicazione di studi sull'emittente di tali titoli;

· il divieto per le società che impiegano gli analisti di effettuare operazioni di “front-running” sui titoli di un emittente o sui relativi prodotti derivati prima della pubblicazione di uno studio sull'emittente di tali titoli, operando cioè sul mercato al fine di trarre vantaggio dall'effetto atteso dalla pubblicazione dello studio;

· il divieto per le società che impiegano gli analisti di promettere agli emittenti studi favorevoli, rating particolari o specifici target price in cambio di future o continuative relazioni d'affari o di servizi d'investimento;

· il divieto per gli analisti di partecipare a iniziative promozionali delle banche d'investimento o a road show;

· il divieto di correlare direttamente la retribuzione degli analisti finanziari all'esito di specifiche transazioni della funzione di investment-banking;

· l'obbligo di adottare strutture organizzative che proteggano l'indipendenza degli analisti finanziari e che vietino in particolare che essi siano sottoposti gerarchicamente alla funzione di investment-banking;

· la richiesta che gli analisti finanziari o le società per cui lavorano rendano noto se l'emittente o un soggetto terzo abbiano fornito compensi o altri benefici in relazione a un determinato studio o ricerca.

Nell'annunciare la pubblicazione dei principi sulla regolamentazione dei conflitti d'interesse degli analisti, il commissario della Sec Roel C. Campos, che ha guidato il gruppo incaricato della redazione del documento, ha commentato: “I membri della Iosco sono convinti che la fiducia dell'investitore sia fondamentale per lo sviluppo di sani e forti mercati finanziari. Se gli investitori arrivano a pensare che gli analisti che offrono studi che si presumono indipendenti sono in realtà poco più che dei venditori per conto delle banche d'investimento, allora questa fiducia viene mortificata. Attraverso la messa in atto di questi principi, definiti a misura dei diversi mercati e sistemi legali, possono essere stabiliti dei capisaldi contro i conflitti d'interesse, che inficiano la ricerca sell-side, tutelando al contempo sia gli investitori sia la correttezza e l'efficienza dei nostri mercati finanziari”.

“La Dichiarazione di principi – ha commentato, invece, il presidente della Australian Securities and Investment Commission, David Knott, che presiede il Comitato tecnico della Iosco - offre un quadro d'insieme delle tipologie di conflitti d'interesse che coinvolgono gli analisti finanziari in un mercato sempre più globalizzato. La Dichiarazione offre anche una cornice ampia e flessibile per regolamentare tali conflitti. Il Comitato tecnico è convinto che la Dichiarazione - quando i principi saranno messi in pratica - consentirà di conseguire una più valida difesa degli investitori, la convergenza degli approcci regolamentari volti a disciplinare i conflitti d'interesse e un'accresciuta fiducia nei mercati mobiliari”.

Parallelamente alla Dichiarazione di principi il Comitato tecnico ha pubblicato oggi anche il suo Rapporto sui conflitti d'interesse degli analisti finanziari. Il Rapporto fa seguito ad un approfondito studio condotto a livello internazionale dal Project Team sugli analisti finanziari del Comitato tecnico. L'indagine descrive le tipologie di conflitti d'interesse che coinvolgono gli analisti nei diversi Paesi aderenti alla Iosco e riferisce anche in che modo i governi, i codici di autoregolamentazione, le associazioni di categoria e le società d'investimento hanno disciplinato tali conflitti.

Il Comitato tecnico ritiene che i Principi si dimostreranno utili non solo per le autorità di vigilanza e per i governi, ma anche per le organizzazioni che operano in base a codici di autodisciplina, per le associazioni di categoria che adottano codici di condotta e per le stesse società di investimento, che sono incoraggiate ad adottare rigorose procedure interne per contrastare i conflitti d'interesse che coinvolgono l'analisi finanziaria.

I principi sulla regolamentazione dei conflitti d'interesse degli analisti finanziari sell-side Contenuti della Dichiarazione del Comitato tecnico Iosco

Principio 1: Prevedere una procedura che faccia sì che le attività di negoziazione degli analisti o i loro interessi finanziari non influenzino i loro studi o raccomandazioni.

Principio 2.1: Prevedere una procedura che faccia sì che studi e raccomandazioni degli analisti finanziari non siano influenzati dalle attività di negoziazione o dagli interessi finanziari delle società dalle quali gli analisti dipendono.

Principio 2.2: Prevedere una procedura che faccia sì che gli studi e le raccomandazioni degli analisti finanziari non siano influenzati dalle relazioni d'affari delle società da cui gli analisti dipendono.

Principio 3: Le strutture gerarchiche interne e la remunerazione degli analisti finanziari devono essere impostate in modo tale da eliminare o limitare fortemente i conflitti d'interesse in atto o potenziali.

Principio 4: Le società che impiegano analisti finanziari devono definire procedure interne scritte o controlli idonei ad identificare, eliminare, gestire adeguatamente o rendere pubblici i conflitti d'interesse, in atto o potenziali, degli analisti.

Principio 5: L'influenza indebita di società emittenti, investitori istituzionali e altri soggetti esterni sugli analisti finanziari deve essere eliminata o adeguatamente gestita.

Principio 6: Le comunicazioni al pubblico relative a conflitti d'interesse in atto o potenziali devono essere complete, tempestive, chiare, concise, specifiche e bene in evidenza.

Principio 7: Gli analisti finanziari devono attenersi ad elevati standard di integrità.

Principio 8: L' investor education deve svolgere un ruolo importante nella corretta gestione dei conflitti d'interesse degli analisti finanziari.

La Dichiarazione di principi sulla regolamentazione dei conflitti d'interesse degli analisti finanziari e il Rapporto sui conflitti d'interesse degli analisti finanziari sono disponibili sul sito internet www.iosco.org o possono essere richiesti alla Segreteria generale dell'Organizzazione.

* * *

Il Comitato tecnico della Iosco ha diffuso anche una Dichiarazione di principi riguardanti le attività delle agenzie di rating . La Dichiarazione mette a punto alcuni obiettivi prioritari che, secondo il Comitato tecnico, possono consolidare l'integrità dei processi di attribuzione del rating e assistere le agenzie nel fornire agli investitori opinioni ed analisi informate e indipendenti.

Il documento individua quattro principi fondamentali:

1. le società di rating dovrebbero cercare di formulare opinioni che aiutino a ridurre l'asimmetria informativa tra debitori, creditori e altri partecipanti al mercato;

2. le decisioni delle società di rating dovrebbero essere indipendenti e libere da ogni pressione politica o economica e da ogni conflitto d'interesse derivante dalla loro struttura proprietaria, dalle loro attività d'affari o finanziarie o dagli interessi finanziari dei loro dipendenti;

3. le società di rating dovrebbero assumere l'informazione al pubblico e la trasparenza come obiettivi delle proprie attività di rating;

4. le società di rating dovrebbero mantenere riservate tutte le informazioni di natura non pubblica comunicate loro dagli emittenti o da quanti operano per loro conto, nell'ambito di specifici accordi di confidenzialità o comunque di una comune consapevolezza che l'informazione è fornita all'agenzia in via confidenziale.

Ciascuno dei quattro principi comprende dei principi derivati che indicano come conseguire gli obiettivi prioritari.

Roel C. Campos ha così commentato: “ Le agenzie di rating possono essere in grado di segnalare irregolarità e tendenze pericolose, solo se forniscono opinioni non offuscate da conflitti d'interesse o da elementi che minaccino la loro indipendenza e solo se gli emittenti forniscono informazioni alle agenzie con la piena trasparenza dovuta. La Dichiarazione di principi del Comitato tecnico servirà a tutelare il ruolo importante delle società di rating nei nostri mercati finanziari. Questi principi sono mirati sugli obiettivi piuttosto che sui metodi o sugli standard. Pertanto si riveleranno utili in tutte le giurisdizioni dei Paesi membri della Iosco, indipendentemente dal livello di sviluppo del mercato, dal sistema giuridico e dagli indirizzi politici dei differenti Paesi”.

Insieme alla Dichiarazione di principi il Comitato tecnico ha anche diffuso un Rapporto sull'attività delle agenzie di rating.

“A torto o a ragione - ha affermato Knott - le agenzie di rating sono state sotto i riflettori nella scia di recenti grandi scandali finanziari. La Dichiarazione propone soluzioni di alto profilo per sostenere l'indipendenza delle società di rating e tutelare la qualità delle loro valutazioni in modo da rassicurare, allo stesso tempo, emittenti ed investitori”.

La Dichiarazione di principi riguardanti le attività delle agenzie di rating e il Rapporto sull'attività delle agenzie di rating sono disponibili sul sito internet www.iosco.org o possono essere richiesti alla Segreteria generale dell'Organizzazione.

* La Iosco è l'associazione mondiale delle autorità di vigilanza dei mercati mobiliari. Promuove la cooperazione e l'adozione di elevati standard regolamentari per assicurare correttezza, efficienza e solidità ai mercati. Attualmente la Iosco associa 168 autorità nazionali di oltre 100 Paesi. Il Comitato tecnico della Iosco comprende 15 Commissioni di vigilanza dei mercati finanziariamente più evoluti. Tra queste anche la Consob, che vi partecipa dal 1986. Il Comitato affronta i più rilevanti problemi regolamentari connessi agli scambi azionari e ai prodotti derivati e coordina la formulazione delle misure idonee a risolvere tali problemi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Stampa della Consob (tel. 06.8477413, fax 06.8477431, email salastampa@consob.it) o Mr. Philippe Richard, Segretario Generale Iosco (tel.+3491.4175549, fax +3491.5559368, emailmail@oicv.iosco.org)


Opa residuale su azioni Italdesign Giugiaro: determinazione del prezzo e pubblicazione del documento d'offerta (Comunicato stampa del 23 settembre 2003)

La Consob ha fissato in 4,4 euro per ogni azione il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto residuale che Wide Design spa è tenuta a promuovere, ai sensi dell'art. 108 del TUF, sulle azioni ordinarie Italdesign Giugiaro spa.

A seguito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria svoltasi dal 3 al 23 giugno 2003 e di ulteriori acquisti, infatti, l'offerente è giunto a detenere il 93,03% del capitale ordinario Italdesign Giugiaro, circostanza che ha determinato l'obbligo di opa residuale.

Considerato che le adesioni registrate nell'offerta pubblica volontaria totalitaria hanno superato la soglia del 70% delle azioni che ne costituivano oggetto e vista la dichiarazione dell'offerente che nel periodo successivo all'opa volontaria non si sono verificati fatti idonei a modificare il valore economico delle azioni Italdesign Giugiaro, la Commissione ha ritenuto che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 50, comma 4, del regolamento emittenti, ed ha determinato il prezzo dell'opa residuale in misura pari a quello della precedente offerta pubblica.

La Commissione ha contestualmente consentito la pubblicazione del documento informativo relativo all'opa residuale sulle azioni ordinarie Italdesign Giugiaro. L'operazione, che ha ad oggetto 3.609.274 azioni ordinarie, pari al 6,97% del capitale sociale dell'emittente, avrà inizio il 29 settembre e termine il 17 ottobre 2003, per un totale di 15 giorni di borsa aperta.

Il testo integrale della delibera n. 14242 del 23.9.2003 di determinazione del prezzo è disponibile nel sito internet della Consob.


Cesr: parere alla Commissione europea sul secondo e ultimo gruppo di misure di attuazione della direttiva comunitaria in materia di abusi di mercato (Comunicato stampa del 3 settembre 2003)

Il Committee of European Securities Commissions (Cesr), di cui la Consob fa parte, ha trasmesso alla Commissione europea il proprio parere su un ulteriore gruppo di misure di attuazione della direttiva comunitaria in materia di abusi di mercato. Il parere era stato richiesto dalla Commissione Ue entro il 31 agosto scorso. In precedenza – il 31 dicembre 2002 - il Cesr ha sottoposto all'esecutivo comunitario il proprio parere su un primo pacchetto di provvedimenti. La direttiva sugli abusi di mercato dovrà essere recepita nelle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri entro ottobre del 2004.

Il parere reso dal Cesr alla Commissione Ue costituisce l'ultima tessera del mosaico disegnato dalla recente direttiva sugli abusi di mercato”, ha commentato Arthur Docters Van Leeuwen, presidente del Cesr. “ Grazie ad un proficuo dialogo con gli operatori di mercato siamo stati in grado – ha aggiunto - di produrre un pacchetto efficace e flessibile di proposte, che raggiungono l'obiettivo della direttiva, cioè quello di assicurare che i mercati finanziari europei operino con i più alti standard di integrità e di trasparenza”.

Le misure di attuazione trattate nel parere riguardano:

  • le linee guida per la definizione del concetto di accepted market pr a tices:ciò include i principi che devono ispirare le autorità di vigilanza nazionali nell'accertare se un comportamento minacci l'integrità del mercato così come nel vigilare sulla tutela dell'interazione della domanda e dell'offerta all'interno dei mercati e sulla corretta ed efficiente operatività dei mercati.

Il Cesr ha inoltre indicato le procedure che le autorità devono adottare nel valutare se determinati comportamenti siano o meno accettabili. Le autorità nazionali, ad esempio, dovrebbero consultarsi con i partecipanti al mercato e con le altre autorità al fine di accrescere il grado di armonizzazione e di convergenza delle accepted market pratices. Le decisioni adottate dalle autorità, e le argomentazioni che le sostengono, saranno rese pubbliche dal Cesr e dalle autorità degli Stati membri al fine di incrementare la trasparenza;

  • la definizione di un concetto di informazione privilegiata specifico per gli strumenti finanziari derivati sulle commodity: il parere del Cesr riconosce la specificità dei mercati delle commodity ed evidenzia per essi la necessità di un'informazione adeguata e tempestiva;

  • la redazione da parte degli emittenti di elenchi di persone in possesso di informazioni riservate: il parere del Cesr chiarisce in quale modo le società possono assolvere l'obbligo previsto dalla direttiva di redigere e aggiornare le liste di persone che hanno accesso alle informazioni riservate. Il Cesr propone che tali liste includano coloro che hanno di norma accesso alle informazioni riservate e coloro che vi accedono occasionalmente;

  • la comunicazione da parte di coloro che hanno responsabilità di direzione in emittenti quotati delle proprie operazioni sui titoli stessi: il Cesr propone i requisiti informativi per coloro che ricoprono responsabilità di gestione e per quanti sono a stretto contatto con essi, per assicurare la trasparenza sulle loro operazioni relative ad azioni (o prodotti derivati) della società quotata nella quale esercitano funzioni manageriali;

  • la segnalazione alle autorità competenti delle operazioni sospette da parte di coloro che si occupano professionalmente delle transazioni in strumenti finanziari: il Cesr stabilisce i criteri per determinare come e in quali circostanze si debbano segnalare all'autorità nazionale di vigilanza le transazioni su cui grava il sospetto di un abuso di mercato. Il Cesr definisce, inoltre, gli standard informativi che devono essere rispettati nella segnalazione.

Durante i lavori di preparazione il Cesr ha avviato un'ampia attività di consultazione delle parti interessate in tutta Europa ed ha ricevuto oltre 70 risposte scritte al documento di consultazione diffuso lo scorso aprile. Tenendo conto dei suggerimenti raccolti, il Cesr ha cercato di introdurre una maggiore flessibilità per gli emittenti nel soddisfare gli adempimenti previsti dalla direttiva, come per esempio la redazione di elenchi di persone in possesso di informazioni riservate. Il Cesr ha inoltre prestato particolare attenzione alle finalità degli obblighi di comunicazione sulle transazioni dei manager. Riguardo alla segnalazione delle operazioni sospette alle autorità di vigilanza da parte degli intermediari il Cesr si è sforzato di creare una situazione di equilibrio, in cui le autorità non siano sommerse dalla quantità delle transazioni segnalate e al tempo stesso gli intermediari siano incoraggiati a segnalare le operazioni su cui abbiano indizi sufficienti di comportamenti scorretti.

Per ulteriori informazioni: Manlio Pisu – Consob - Ufficio Stampa 06.8477413

oppure

www.europefesco.org


Annuncio di Consultazioni: Standard CESR – SEBC in materia di sistemi di compensazione e regolamenti di strumenti finanziari nell'Unione Europea (Comunicato stampa del 1 agosto 2003)

Il Committee of European Securities Regulators (Cesr), di cui la Consob fa parte, e il Sistema europeo delle banche centrali (Sebc) hanno pubblicato oggi due documenti intitolati rispettivamente “Standard in materia di sistemi di compensazione e regolamenti di strumenti finanziari nell'Unione europea” e “L'ambito di applicazione degli standard Cesr-Sebc”. L'obiettivo è l'avvio della consultazione pubblica sul lavoro svolto congiuntamente dal Cesr e dal Sebc nel campo della compensazione e dei regolamenti degli strumenti finanziari.

Il primo documento contiene 19 standard che si ripropongono di migliorare la sicurezza, la solidità e l'efficienza dei sistemi di compensazione e regolamento nella Ue. Gli standard si basano sulle raccomandazioni fatte nel novembre 2001 dal comitato tecnico della International Organisation of Securities Commissions (Iosco) e dal Comitato sui sistemi di pagamento e i regolamenti (Cpss). Il secondo documento, invece, esamina la possibilità di applicare certi standard specifici alle principali banche che forniscono i servizi di compensazione e di regolamento.

I due documenti sono stati predisposti da un gruppo di lavoro congiunto Cesr-Sebc, composto da esponenti del Cesr, della Banca centrale europea (Bce) e delle quindici banche centrali nazionali dell'Unione europea. Il gruppo è co-presieduto in rappresentanza del Cesr dal professor Eddy Wymeersch, presidente della belga Commission Bancarie et Financière, e in rappresentanza della Banca centrale europea da Jean-Michel Godeffroy, capo della direzione generale sistemi di pagamento presso la Bce. Il Cesr e il Sebc hanno tenuto conto del punto di vista degli operatori di mercato come parte del processo di stesura del documento. Inoltre nel marzo 2003 è stato organizzato a Varsavia un seminario che è servito ad avere uno scambio di opinioni con i Paesi candidati all'adesione alla Ue.

Le parti interessate sono invitate a fornire il proprio parere sia sull'approccio generale proposto dal Cesr e dal Sebc sia sui dettagli specifici, contenuti in entrambi i documenti. Gli standard, una volta che saranno messi a punto in modo definitivo, saranno usati dalle autorità di vigilanza come strumento di regolamentazione. I nuovi standard saranno più stringenti rispetto alle raccomandazioni originali della Iosco e del Cpss. Le parti interessate sono pertanto invitate ad esaminare i documenti anche nei dettagli. Gli standard sono tra loro intercorrelati e vanno quindi considerati come un pacchetto. Leggere i singoli standard separatamente l'uno dall'altro potrebbe risultare fuorviante. Sarebbe di aiuto, ove possibile, se i commenti fossero corredati dall'indicazione precisa dei dettagli circa il probabile impatto degli standard.

Il Cesr e il Sebc accolgono con favore i contributi provenienti da tutte le parti interessate, siano essi i fornitori di servizi di compensazione e regolamenti, intermediari, banche, società specializzate nei servizi d'investimento, emittenti, investitori istituzionali ma anche associazioni di categoria dell'industria finanziaria e del settore della negoziazione dei titoli, in particolare gli investitori al dettaglio e le loro organizzazioni.

Tutti i contributi dovranno essere inviati per posta elettronica al segretariato congiunto Cesr-Sebc: Wim Moeliker (Cesr) all'indirizzo secretariat@europefesco.org e Elias Kazarian (Bce) all'indirizzo ecb.secretariat@ecb.int. I contributi dovranno essere ricevuti entro il 31 ottobre 2003. Le risposte dovranno, per favore, fare riferimento al numero di paragrafo indicato nella pagina sinistra dei documenti. Tutti i contributi saranno resi pubblici anche via Internet a meno che non sia esplicitamente specificato che l'autore non acconsente alla pubblicazione.

Il Cesr e il Sebc organizzeranno insieme un'audizione pubblica sui temi dei due documenti, che si terrà il 2 ottobre 2003 nella sede Cesr di Parigi. Per partecipare all'audizione pubblica, le parti professionali qualificate nonché i soggetti interessati dovranno registrarsi per posta elettronica presso l'indirizzo secretariat@europefesco.org

 


Il Cesr invia alla Commissione europea il parere finale sui requisiti informativi dei prospetti (Comunicato stampa del 31 luglio 2003)

Il Cesr (Committee of European Securities Regulators), cui partecipa anche la Consob, ha diffuso oggi il proprio parere sulla bozza delle misure tecniche di attuazione della direttiva sul prospetto (Ref. CESR/03-208 e allegati, disponibili nel sito www.europefesco.org). Il parere è accompagnato dal documento sugli esiti della consultazione (Ref. CESR/03-209). Le misure proposte dovrebbero essere adottare quando gli strumenti finanziari vengono offerti al pubblico o quando viene richiesta l'ammissione a negoziazione su un mercato regolamentato. L'iniziativa fa seguito a una richiesta formulata dalla Commissione europea di un parere tecnico entro il 31 luglio 2003.

Arthur Docters van Leeuwen, presidente del Cesr, ha affermato in proposito che “i requisiti informativi armonizzati proposti oggi innalzeranno il livello di trasparenza e di attendibilità delle informazioni destinate agli investitori e, così facendo, realizzeranno il principale obiettivo della direttiva sul prospetto, che è quello di facilitare l'accesso delle società al bacino di capitali costituito dall'insieme dei mercati finanziari europei”.

In particolare, il parere del Cesr prevede un'informativa standard che dovrà essere messa a disposizione degli investitori in tutta Europa da parte degli emittenti. Questi requisiti informativi standardizzati comprendono, tra l'altro, l'informazione contabile, i risultati operativi, i fattori di rischio, una dichiarazione della società sul rispetto dei principi nazionali di corporate governance, l'indicazione dei compensi dei manager di alto livello, la comunicazione dei potenziali conflitti d'interesse. Inoltre, al fine di facilitare alle start-up l'accesso al capitale, è previsto che la richiesta dei dati contabili possa essere ridotta da tre anni al solo periodo di esistenza della società.

Le misure riguardano:

· requisiti informativi: schemi di prospetto relativi alle azioni e ai titoli assimilabili e agli strumenti di debito destinati al mercato istituzionale e al dettaglio; emissioni legate alle cartolarizzazioni (asset-backed securities); documento di registrazione per gli istituti di credito emittenti strumenti finanziari non azionari; prospetti per certificati rappresentativi di azioni;

· inserimento di dati nel prospetto mediante riferimento a informazioni precedentemente pubblicate quali, ad esempio, relazioni dei revisori contabili, bilanci e statuti;

· pubblicazione del prospetto: disponibilità del prospetto, contenuto degli avvisi e modalità di pubblicazione.

Le misure sono state elaborate da un gruppo di esperti presieduto da Fernando Teixeira dos Santos, presidente della Commissão do Mercado de Valores Mobiliàrios portoghese, con la collaborazione di Silvia Ulissi e di Javier Ruiz per il segretariato del Cesr. Il gruppo si è avvalso della consulenza di esperti selezionati tra i partecipanti al mercato.

 


Il Cesr avvia le consultazioni sui requisiti informativi minimi per le emissioni di titoli di Stato e le informazioni contabili nei prospetti (Comunicato stampa del 30 luglio 2003)

Il Cesr (Committee of European Securities Regulators), cui partecipa anche la Consob, ha diffuso oggi un documento di consultazione sulle misure tecniche di attuazione della direttiva sul prospetto. Le misure proposte dovrebbero essere adottate quando gli strumenti finanziari vengono offerti al pubblico o ammessi a negoziazione su mercati regolamentati. Le risposte al documento di consultazione (Ref. CESR/03-210 e allegati, disponibili sul sito www.europefesco.org) dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2003. Ciò costituirà la base del parere finale che il Cesr trasmetterà alla Commissione europea entro il prossimo 31 dicembre. I soggetti interessati sono invitati a intervenire all'audizione pubblica che si terrà a Parigi, presso la sede del Cesr, il pomeriggio del 9 ottobre 2003.

Le misure proposte per l'attuazione della direttiva sul prospetto comprendono:

· i requisiti informativi minimi per i titoli emessi dagli Stati membri dell'Ue, dagli Stati extracomunitari e dalle amministrazioni regionali o locali. Le proposte includono, tra l'altro, i requisiti concernenti l'informazione contabile storica da inserire nel prospetto da parte degli emittenti sia comunitari che extracomunitari. Tutto ciò integra il parere del Cesr sulla direttiva sul prospetto che sarà trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2003;

· la diffusione di avvisi in relazione all'offerta al pubblico di strumenti finanziari al pubblico o all'ammissione a negoziazione su mercati regolamentati, in particolare prima che il prospetto sia reso disponibile al pubblico o prima dell'avvio della sottoscrizione.

Le misure proposte sono state messe a punto da un gruppo di esperti presieduto da Fernando Teixeira dos Santos, presidente della Commissão do Mercado de Valores Mobiliàrios portoghese, e supportato da Javier Ruiz per il segretariato del Cesr. Il gruppo si è avvalso della consulenza di esperti selezionati tra i partecipanti al mercato.

Le risposte al documento di consultazione dovranno essere indirizzate a Fabrice Demarigny, Segretario generale del Cesr ( secretariat@europefesco.org).

Il Cesr sollecita vivamente gli interessati a trasmettere i propri contributi entro il prossimo 30 ottobre per consentire il loro esame. Potrebbe infatti non essere possibile tener conto dei commenti ricevuti dopo tale data nel parere che dovrà essere consegnato alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2003. Il Cesr pubblicherà sul proprio sito internet tutte le risposte, a meno che non sia stata esplicitamente richiesta la riservatezza.


Accordo di cooperazione tra la Consob e l'autorità di Jersey (Comunicato stampa del 1 luglio 2003)

Un accordo di cooperazione per lo scambio di informazioni è stato di recente sottoscritto tra la Consob e la Jersey Financial Services Commission. Finalità dell'accordo, che definisce forme e modalità della collaborazione tra le due autorità di controllo, è la determinazione di procedure di reciproca assistenza che consentano alla Consob e alla Commissione di valori di Jersey di svolgere le funzioni ad esse attribuite dai rispettivi ordinamenti. L'ambito di applicabilità dell'intesa include, tra l'altro, lo scambio di informazioni e l'assistenza nelle indagini per l'accertamento di violazioni delle normative in vigore nei due Paesi.

Con tale accordo salgono a 27 le intese bilaterali di cooperazione concluse dalla Consob, cui se ne aggiungono 3 per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni scambiate.

Sempre in tema di cooperazione internazionale tra le autorità di valori, la Consob ha inoltre sottoscritto il "memorandum of understanding" multilaterale del Cesr (Committee of European Securities Regulators). Gli obblighi di assistenza ai quali devono attenersi i membri della Iosco (International Organization of Securities Commissions) sono stati di recente precisati nel "Multilateral Memorandum of Understanding concerning Consultation, Cooperation and the Exchange of Information”.


Iniziativa congiunta della Consob e della Cnvm per lo sviluppo del mercato rumeno (Comunicato stampa del 27 giugno 2003)

La Consob e la Cnvm (autorità rumena di vigilanza del mercato mobiliare) hanno organizzato il 26 giugno a Bucarest, nell'ambito delle iniziative previste dall'accordo di gemellaggio firmato lo scorso anno e finanziato da fondi europei Phare, un convegno internazionale per discutere il Piano di Azione di medio periodo – predisposto congiuntamente - per lo sviluppo del mercato rumeno.

All'iniziativa hanno partecipato esponenti delle autorità e dell'imprenditoria rumena - tra cui i presidenti delle Commissioni affari economici di Camera e Senato, il presidente della Borsa di Bucarest e il presidente dell'associazione bancaria -, autorità diplomatiche e rappresentanti di istituzioni internazionali quali la direzione generale mercato interno della Commissione Europea, il Segretario generale del Cesr (Committee of European Securities Regulators), il presidente del gruppo di lavoro n. 2 della Iosco (International Organization of Securities Commissions), esponenti della Sec, della Fsa inglese, della Consob, della Banca d'Italia e della Monte Titoli.Obiettivo del convegno era la discussione delle iniziative necessarie per allineare la regolamentazione rumena all'”acquis” comunitario, insieme all'analisi delle misure di natura strutturale necessarie per migliorare la qualità del mercato locale e favorire l'afflusso di capitali.

L'attenzione dei partecipanti si è in particolare concentrata sulla nuova legge consolidata, che sarà a breve presentata ufficialmente al Parlamento, e sul progetto di fusione dei due mercati principali, la Borsa di Bucarest e il Rasdaq. E' stato inoltre presentato il progetto, anch'esso preparato con la consulenza della Consob e in via di completamento, di un programma elettronico per la vigilanza del mercato al fine di consentire alla Cnvm di individuare possibili abusi di mercato.


Accordo di cooperazione tra la Consob e l'Autorità Slovacca (Comunicato stampa del 25 giugno 2003)

E' stato firmato ieri a Roma un accordo di cooperazione per lo scambio di informazioni tra la Consob e la Financial Market Authority della Repubblica Slovacca, che fa parte dei Paesi che nel 2004 entreranno nell'Unione europea. L'accordo è stato sottoscritto per la Consob dal presidente Luigi Spaventa e per la Commissione slovacca dal presidente Jozef Makúch.

Finalità dell'accordo di cooperazione, che definisce forme e modalità della collaborazione tra le due autorità di controllo, è la determinazione di procedure di reciproca assistenza che consentano alla Consob e alla Commissione di valori slovacca di svolgere le funzioni ad esse attribuite dai rispettivi ordinamenti. L'ambito di applicabilità dell'intesa include, tra l'altro, lo scambio di informazioni e l'assistenza nelle indagini per l'accertamento di violazioni delle normative in vigore nei due Paesi.

Con l'accordo del 24 giugno 2003 salgono a 26 le intese bilaterali di cooperazione concluse dalla Consob, cui se ne aggiungono tre per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni scambiate.

Sempre in tema di cooperazione internazionale tra le autorità di valori, la Consob ha inoltre sottoscritto il "memorandum of understanding” multilaterale del Cesr (Committee of European Securities Regulators). Gli obblighi di assistenza ai quali devono attenersi i membri della Iosco (International Organization of Securities Commissions) sono stati di recente precisati nel "Multilateral Memorandum of Understanding concerning Consultation, Cooperation and the Exchange of Information”.


Opa residuale su azioni Savino del Bene: determinazione del prezzo e pubblicazione del documento d'offerta (Comunicato stampa del 12 giugno 2003)

La Consob ha fissato in 2,5 euro per ogni azione il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto residuale che Palio spa è tenuta a promuovere, ai sensi degli artt. 108 e 109 del TUF, sulle azioni ordinarie Savino del Bene spa.

A seguito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria svoltasi nel periodo 18 marzo - 23 aprile 2003 e di acquisti effettuati al di fuori dell'opa, e tenuto conto del patto parasociale stipulato tra Palio e i soci Silvano Brandani e Paolo Nocentini, l'offerente è giunto a detenere una partecipazione complessiva pari al 94,15% del capitale sociale Savino del Bene, circostanza che ha determinato l'obbligo di opa residuale. A tale obbligo sono peraltro solidamente tenuti, in base all'art. 109 del TUF, tutti gli aderenti al patto, anche a seguito di acquisto oneroso effettuato solo da uno di essi. Con comunicato del 29 maggio 2003, Palio ha reso nota l'intenzione di promuovere l'offerta residuale, ai sensi degli articoli 108 e 109 del TUF, anche per conto dei soci Brandani e Nocentini.

Considerato che le adesioni registrate nell'offerta pubblica volontaria totalitaria hanno superato la soglia del 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Commissione ha ritenuto che sussistano i presupporti per l'applicazione dell'art. 50, comma 4, del regolamento emittenti, ed ha determinato il prezzo dell'opa residuale in misura pari a quello della precedente offerta pubblica.

La Commissione ha contestualmente consentito la pubblicazione del documento informativo relativo all'opa residuale sulle azioni ordinarie Savino del Bene. L'operazione, che ha ad oggetto 2.147.597 azioni ordinarie, pari a circa il 5,85% del capitale sociale dell'emittente, avrà inizio il 16 giugno e termine il 4 luglio 2003, per un totale di 15 giorni di borsa aperta.

Il testo integrale della delibera n. 14130 dell'11 giugno 2003 di determinazione del prezzo è disponibile nel sito internet della Consob ( www.consob.it).


Il Cesr prosegue le consultazioni sulle possibili misure di attuazione della proposta di direttiva sul prospetto (Comunicato stampa del 12 giugno 2003)

Il Cesr, Committee of European Securities Regulators, cui partecipa anche la Consob, ha diffuso oggi un ulteriore documento di consultazione sulle possibili misure tecniche di dettaglio necessarie per attuare la proposta di direttiva sul prospetto che deve essere pubblicato quando gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico o ammessi a quotazione (Ref. CESR/03-162 e allegati). Queste misure sono state elaborate sulla base di un mandato provvisorio conferito al Cesr dalla Commissione europea il 27 marzo 2002 e di un successivo mandato provvisorio conferito il 7 febbraio 2003. Sulla base di tali mandati il Cesr ha avviato un'ampia consultazione di tutti i soggetti interessati, in conformità ai principi indicati nel rapporto finale del Comitato dei saggi (Comitato Lamfalussy). Il Cesr dovrà fornire alla Commissione europea il proprio parere sulle misure da adottare entro tre diverse scadenze fissate, rispettivamente, al 31 luglio, al 30 settembre e al 31 dicembre 2003. Il documento di consultazione diffuso oggi concerne il parere tecnico richiesto per il 30 settembre.

Le misure riguardano:

schemi di prospetto: nota tecnica relativa alla stesura del prospetto sia come documento singolo che con riferimento alla predisposizione di un prospetto di base e del relativo supplemento. Il documento di consultazione fornisce inoltre una guida il cui scopo è indicare tabelle ed elementi che dovrebbero essere usati per ciascuno strumento finanziario;

requisiti informativi: tavole per prodotti derivati, programmi d'offerta, strumenti finanziari emessi da fondi di tipo chiuso, documento sui titoli di debito destinati agli investitori istituzionali ed elementi di base sul sottostante di titoli di capitale;

informazione annuale: nota tecnica relativa al metodo di pubblicazione del documento richiesto dalla direttiva sugli emittenti di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati che contenga o faccia riferimento a informazioni precedentemente pubblicate in osservanza di norme regolamentari.

Le misure sono state elaborate da un gruppo di esperti presieduto da Fernando Teixeira dos Santos, Presidente della Commissão do Mercado de Valores Mobiliàrios portoghese, con la collaborazione di Javier Ruiz del segretariato del Cesr. Il gruppo si è avvalso della consulenza di esperti selezionati tra i partecipanti al mercato.

Il termine ultimo per inoltrare commenti al documento di consultazione è il 12 agosto 2003. I commenti devono essere indirizzati a Fabrice Demarigny, segretario generale del Cesr, per e-mail ( secretariat@europefesco.org). In considerazione del termine del 30 settembre 2003 posto dalla Commissione Europea per ricevere il parere del Cesr, il Committee non può garantire un'adeguata valutazione delle risposte ricevute oltre il termine del 12 agosto. Il Cesr renderà pubbliche tutte le risposte, a meno che non sia stata esplicitamente richiesta la riservatezza. Come specificato nel documento di consultazione, un'audizione pubblica si terrà a Parigi il prossimo 9 luglio. Le richieste di partecipazione all'audizione possono essere inviate al segretariato del Cesr per posta elettronica.

 


Determinazione del prezzo dell'opa residuale sulle azioni Dalmine (Comunicato stampa del 27 maggio 2003)

La Consob ha fissato in 0,172 euro per ogni azione il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto residuale che Tenaris sa è tenuta a promuovere, ai sensi dell'art. 108 del TUF, sulle azioni ordinarie Dalmine spa.

A seguito dell'offerta pubblica di scambio volontaria promossa nel periodo 14 novembre – 13 dicembre 2002, infatti, Tenaris ha acquisito l'88,409% del capitale sociale di Dalmine; con successivi acquisti tale partecipazione è quindi giunta, il 10 marzo 2003, al 90,0003%, circostanza che ha determinato l'obbligo di opa residuale.

Nella determinazione del prezzo è stato attribuito un peso preponderante ai parametri rappresentati dal valore del patrimonio netto rettificato al valore corrente e dall'andamento e dalle prospettive reddituali dell'emittente, considerati congiuntamente. Un peso limitato è stato attribuito al parametro del prezzo di mercato dell'ultimo semestre, in considerazione della ridotta quantità degli scambi. Un peso altrettanto limitato è stato dato al corrispettivo dell'offerta precedente per l'assenza di un corrispettivo numerario.

Il testo integrale della delibera n. 14090 del 27 maggio 2003 relativa alla determinazione del prezzo è disponibile nel sito internet della Consob ( www.consob.it).


A proposito dell'esposto del Fondo Liverpool sull'operazione Olivetti – Telecom (Comunicato stampa del 22 maggio 2003)

La Consob, preso in esame l'esposto presentato da uno studio legale per conto del Fondo Liverpool in merito all'operazione Olivetti-Telecom, ha ritenuto di non condividere le argomentazioni ivi formulate.

Le motivazioni saranno compiutamente rese note la prossima settimana.


Opa residuale su azioni Interbanca: determinazione del prezzo e pubblicazione del documento d'offerta (Comunicato stampa del 21 maggio 2003)

La Consob ha fissato in 19,5 euro per ogni azione il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto residuale che Banca Antonveneta spa è tenuta a promuovere, ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico della Finanza, sulle azioni ordinarie di Interbanca spa. Banca Antonveneta è, infatti, giunta a detenere il 96,003% del capitale dell'emittente, circostanza che ha determinato l'obbligo di opa residuale. Tale percentuale è stata acquisita a seguito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria svoltasi nel periodo 17 febbraio – 14 marzo 2003 su azioni ordinarie Interbanca, su obbligazioni Interbanca e Antonveneta convertibili in azioni Interbanca e su azioni ordinarie Interbanca rivenienti dall'esercizio delle stesse obbligazioni, tenuto anche conto della cessione di azioni effettuata a seguito dell'opa medesima. Poiché all'offerta pubblica volontaria risulta conferito un quantitativo superiore al 70% delle azioni oggetto dell'opa, la Consob ha determinato il prezzo in misura pari al corrispettivo della precedente offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del regolamento emittenti. Il testo integrale della delibera sarà disponibile nel sito internet della Commissione (www.consob.it). La Commissione ha contestualmente consentito la pubblicazione del documento informativo relativo all'opa residuale sulle azioni ordinarie Interbanca e all'offerta pubblica volontaria promossa sulle obbligazioni Interbanca e Antonveneta convertibili in azioni Interbanca, nonché sulle azioni Interbanca rivenienti dall'esercizio dei warrant Antonveneta, offerte che avranno entrambe inizio il 3 giugno e termineranno il 7 luglio 2003.

Il testo integrale della delibera n. 14084 del 21 maggio 2003 relativa alla determinazione del prezzo è disponibile nel sito internet della Consob.


Relazione annuale Consob: modifica alle modalità di accredito per la stampa (Comunicato stampa del 29 aprile 2003)

Come già annunciato, la Relazione annuale della Consob avrà luogo a Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica, alle ore 11 di martedì 6 maggio 2003 presso la Borsa Italiana, a Palazzo Mezzanotte (ingresso per i giornalisti da Via di S. Vittore al teatro, 14).

Per motivi organizzativi, gli accrediti stampa per giornalisti, fotoreporter e cineoperatori saranno rilasciati dalla Prefettura di Milano. Si ricorda che per ottenere l'accredito è necessario inviare entro il prossimo 2 maggio all'Ufficio Stampa della Prefettura, al fax 02.77584141, i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) con l'eventuale attestazione di iscrizione ad associazioni professionali.

I badge per accedere alla manifestazione dovranno essere ritirati presso l'Ufficio Stampa della Prefettura di Milano (tel. 02.77584134, 02.77584122) , in Corso Monforte n. 31, dalle ore 10:30 alle ore 14:00 di lunedì 5 maggio e non nel pomeriggio, come in precedenza comunicato.

Si rinnova ai giornalisti l'invito a dare conferma della partecipazione all'Ufficio Stampa della Consob (tel. 06.8477413 – 06.8477658, fax 06.8477431, e-mail salastampa@consob.it).


Il Cesr diffonde il documento di consultazione sul secondo pacchetto di misure attuative della direttiva sugli abusi di mercato (Comunicato stampa del 15 aprile 2003)

Il Committee of European Securities Regulators (Cesr), cui partecipa anche la Consob, pubblica oggi un documento di consultazione (Ref. CESR/03-102b) sulla proposta di parere alla Commissione europea sul secondo pacchetto di misure tecniche di attuazione della direttiva in materia di abusi di mercato (insider trading e market manipulation).

Questo parere, nella sua redazione definitiva, integrerà quello già pubblicato sulle prime misure tecniche di attuazione (Parere del Cesr sulle misure di attuazione al Livello 2 per la proposta di direttiva sugli abusi di mercato – Ref. CESR/02-089d) raccomandate dal Cesr alla Commissione alla fine dello scorso anno in conformità alla procedura Lamfalussy per la regolamentazione dei mercati finanziari.

Il documento copre altre cinque aree della direttiva che richiedono misure tecniche di attuazione:

· la definizione di accepted market practices;

· la definizione di informazione riservata per gli strumenti finanziari derivati sulle commodity;

· la redazione da parte degli emittenti, ovvero dei soggetti che operano per loro conto, di elenchi di persone in possesso di informazioni riservate;

· la comunicazione da parte di coloro che hanno responsabilità di direzione in emittenti quotati delle proprie operazioni sui titoli stessi;

· la segnalazione alle autorità competenti delle operazioni sospette da parte di coloro che si occupano professionalmente delle transazioni in strumenti finanziari.

Il parere è stato elaborato dal gruppo di esperti che ha già curato il primo parere per la Commissione, presieduto da Stavros Thomadakis, presidente della Hellenic Capital Market Commission. Nell'elaborazione della proposta il gruppo si è a sua volta avvalso dei suggerimenti giunti dagli operatori, oltre che del parere di un gruppo consultivo di lavoro paneuropeo e di un gruppo ad hoc di esperti in prodotti derivati sulle commodity.Il periodo di consultazione si protrarrà fino al 15 giugno 2003. Il Cesr organizzerà a Parigi, il prossimo 12 maggio, un'audizione pubblica sul documento per consentire alle parti interessate di chiarire o discutere i singoli punti del documento direttamente con il gruppo di esperti. Sono inoltre previste consultazioni organizzate a livello nazionale.Stavros Thomadakis, presidente del gruppo di esperti, ha commentato:“La direttiva sugli abusi di mercato è stata adottata. Questo secondo mandato riflette l'evoluzione del testo nel corso del dibattito tra le istituzioni europee e completerà le misure di attuazione considerate necessarie per assicurare una piena attuazione della direttiva nei 18 mesi previsti. Il nuovo mandato copre alcune aree chiave e vorrei sollecitare le parti interessate a comunicare le proprie considerazioni sulla proposta del Cesr nel periodo di consultazione.”

Il Cesr formulerà la versione definitiva del proprio parere sulla base delle indicazioni fornite dalle parti interessate nel periodo di consultazione e in stretto rapporto con la Presidenza. La Commissione europea ha richiesto la trasmissione del documento finale entro il 31 agosto 2003.


Prima iniziativa del Cesr per una più rigorosa vigilanza sugli standard contabili in Europa (Comunicato stampa del 2 aprile 2003)

Nel corso della riunione tenutasi a Parigi il 21 marzo 2003 il Cesr, Committee of European Securities Regulators, cui partecipa anche la Consob, ha approvato il primo standard sull'informazione contabile, dal titolo La vigilanza sugli standard contabili in Europa (Ref.: CESR/03-073). I principi vengono resi pubblici oggi, unitamente a un documento che sintetizza le risposte raccolte nel corso del processo di consultazione (Ref.: CESR/03-074).Lo standard rappresenta un significativo contributo del Cesr allo sviluppo e alla realizzazione di un approccio comune alla vigilanza sull'applicazione degli International Financial Reporting Standards (IFSR) in Europa. Il documento definisce 21 principi generali che riguardano diverse aree dell'attività di vigilanza.In particolare, lo standard evidenzia che:

· Gli Stati membri devono individuare le autorità amministrative indipendenti competenti che devono essere direttamente responsabili della vigilanza sugli standard contabili; è tuttavia prevista la possibilità del ricorso alla delega;

· il campionamento dei documenti da sottoporre a controllo dovrà tenere conto dei rischi associabili all'emittente (non sono accettabili controlli effettuati unicamente a cadenze periodiche pluriennali, ovvero solo a seguito di segnalazioni esterne);

· le autorità di vigilanza dovrebbero essere in grado di effettuare interventi adeguati, in particolare richiedendo la correzione delle informazioni errate;

· si dovrà attuare un coordinamento internazionale delle decisioni prese, sia ex-ante che ex-post, dalle autorità di vigilanza.

Lo standard è stato predisposto dal comitato permanente del Cesr (Cesr-Fin) per l'area della comunicazione finanziaria, presieduto da Henrik Bjerre-Nielsen, direttore generale della Danish Financial Supervisory Authority, e più specificamente dal sottocomitato per l'enforcement (Sce), presieduto da Angelo Apponi, responsabile dell'ufficio regole contabili della Consob. Lo standard definitivo è stato messo a punto dopo un'accurata valutazione dei commenti ricevuti nel corso del periodo di consultazione e a seguito dell'audizione pubblica tenutasi a Parigi lo scorso 7 gennaio.Commentando la pubblicazione dello standard, il presidente del Cesr, Arthur Docters van Leeuwen, ha detto: “Lo standard pubblicato oggi delinea i principi chiave per l'armonizzazione dei sistemi di vigilanza europei sull'informazione contabile. La finalità dell'armonizzazione è duplice: proteggere l'integrità del mercato e gli investitori nell'Unione europea e facilitare l'accesso ai mercati internazionali dei capitali da parte delle società europee. Si tratta di obiettivi importanti, che rappresentano una sfida a fronte dei più recenti avvenimenti” che hanno scosso la fiducia nei mercati finanziari.


Opa residuale su azioni Rinascente: determinazione del prezzo e pubblicazione del documento d'offerta (Comunicato stampa del 30 gennaio 2003)

La Consob ha fissato in 4,45 euro per ogni azione ordinaria e 4,45 euro per ogni azione privilegiata i prezzi dell'offerta pubblica di acquisto residuale che la Eurofind SA è tenuta a promuovere sulle azioni de La Rinascente spa. Anche a seguito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria svoltasi nel periodo 4 29 novembre 2002, infatti, l'offerente è venuto a detenere il 93,14% delle azioni ordinarie, circostanza che ha determinato l'obbligo di offerta pubblica residuale.Poiché all'offerta pubblica volontaria risulta conferito un quantitativo superiore al 70% delle azioni ordinarie e privilegiate oggetto dell'opa, la Consob ha determinato il prezzo in misura pari al corrispettivo della precedente offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del regolamento emittenti. Il testo integrale della delibera n. 13914 del 29 gennaio 2003 è disponibile nel sito internet della Consob ( http://www.consob.it/).La Commissione ha contestualmente consentito la pubblicazione del documento informativo relativo all'opa residuale sulle azioni ordinarie e privilegiate e all'opa volontaria sulle azioni di risparmio La Rinascente.


Determinazione del prezzo dell'opa residuale sulle azioni Esaote (Comunicato stampa del 29 gennaio 2003)

La Consob ha fissato in 5,192 euro per azione il prezzo che la Bracco Biomed spa è tenuta a promuovere, ai sensi degli articoli 108 e 109 del TUF, sulle azioni ordinarie della Esaote spa.

A seguito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria svoltasi nel periodo 2 settembre 4 ottobre 2002, infatti, l'offerente è venuto a detenere il 30,007% del capitale ordinario Esaote. Considerato che la Bracco Holding BV, società controllante sia la Esaote spa sia la Bracco Biomed spa, detiene il 60,76% del capitale dell'emittente, l'offerente detiene, congiuntamente alla propria controllante, una partecipazione del 97,08% del capitale Esaote, il cui flottante risulta pertanto ridotto al 2,92%. Tale circostanza ha integrato le fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 108 e 109 del TUF.

Nella determinazione del prezzo è stato attribuito un peso prevalente al parametro costituito dal prezzo dell'opa precedente (euro 5,165), in considerazione del giudizio espresso dal mercato per via dell'elevata percentuale di adesioni all'offerta da parte di azionisti diversi da Bracco Holding BV. Un peso minore ma significativo è stato attribuito al patrimonio a valore corrente dell'emittente - che ricomprende il parametro dell'andamento e delle prospettive reddituali - in considerazione della minore valenza di tale criterio a seguito dei risultati della precedente offerta. Un peso ancora minore è stato infine riconosciuto al prezzo medio di mercato dell'ultimo semestre, in considerazione della ridotta quantità dei volumi scambiati.

Il testo integrale della delibera n. 13909 del 29 gennaio 2003relativa alla determinazione del prezzo è disponibile nel sito internet della Consob ( http://www.consob.it/).


Firmato accordo di cooperazione tra la Consob e l'Ispettorato per il Credito e le Valute della Repubblica di San Marino (Comunicato stampa del 23 gennaio 2003)

E' stato firmato oggi a Roma un accordo di cooperazione per lo scambio di informazioni tra la Consob e l'Ispettorato per il Credito e le Valute della Repubblica di San Marino. L'accordo - perfezionato sulla base della norma del Testo Unico della finanza che attribuisce alla Consob il potere di cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità di vigilanza di Stati extra-comunitari - è stato sottoscritto a Roma dal presidente Luigi Spaventa e da Daniele Guidi, che svolge le funzioni di Coordinatore dell'Ispettorato.

Finalità dell'accordo di cooperazione, che definisce forme e modalità della collaborazione tra le due autorità di controllo, è la determinazione di procedure di reciproca assistenza che consentano alla Consob e all'Ispettorato per il Credito e le Valute della Repubblica di San Marino di svolgere le funzioni ad essi attribuite dai rispettivi ordinamenti. L'ambito di applicabilità dell'intesa, che presenta un particolare interesse per la Consob ai fini della vigilanza sugli abusi di mercato, include, tra l'altro, lo scambio di informazioni e l'assistenza nelle indagini per l'accertamento di violazioni delle normative in vigore nei due Paesi.

Con l'accordo firmato oggi salgono a 25 le intese bilaterali di cooperazione nel settore dei mercati di valori mobiliari concluse dalla Consob, cui se ne aggiungono tre per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni scambiate.

Sempre in tema di cooperazione internazionale tra le autorità di valori, la Consob ha inoltre sottoscritto il memorandum of understanding multilaterale del Cesr (Committee of European Securities Regulators). Gli obblighi di assistenza ai quali devono attenersi i membri della Iosco (International Organization of Securities Commissions) sono stati di recente precisati nel Multilateral Memorandumof Understanding concerning Consultation, Cooperation and the Exchange of Information.


Il Cesr sottopone alla Commissione europea le misure di attuazione della direttiva sugli abusi di mercato (Comunicato stampa dell'8 gennaio 2003)

Il Cesr, Committee of European Securities Regulators, cui partecipa anche la Consob, ha trasmesso lo scorso 31 dicembre alla Commissione europea il proprio parere tecnico sulle misure di attuazione di alcuni aspetti della direttiva sugli abusi di mercato (insider trading e market manipulation).

Il parere era stato richiesto dalla Commissione in conformità alle previsioni del rapporto Lamfalussy in materia di regolamentazione dei mercati mobiliari europei, finalizzato alla realizzazione di un mercato finanziario integrato in Europa. Il documento rappresenta il primo esempio di parere elaborato dal Cesr e sottoposto alla Commissione europea in base a tale procedura.

Il parere copre le cinque aree tematiche fondamentali indicate nel mandato affidato dalla Commissione al Cesr:

· la definizione di informazione privilegiata (inside information, art.1 della direttiva)

· la definizione di manipolazione (market manipulation, art. 1)

· gli obblighi informativi degli emittenti (art. 6)

· i requisiti dei report finanziari (art. 6)

· i safe harbours in relazione alle operazioni di buy back e alle pratiche di stabilizzazione (art. 8)

Il parere è stato elaborato da un gruppo di esperti presieduto da Stavros Thomadakis, presidente della Hellenic Capital Market Commission. Il gruppo si è, a sua volta, avvalso della collaborazione di un gruppo consultivo di esperti selezionati tra i partecipanti al mercato.

Nella fase finale della stesura del parere per la Commissione, il Cesr ha avviato un'ampia consultazione con le parti interessate. Una bozza è stata diffusa sotto forma di documento di consultazione nel luglio del 2002; due audizioni pubbliche sono state tenute a Londra e a Parigi, insieme a numerosi altri incontri organizzati a livello nazionale. Circa cento risposte scritte al documento di consultazione sono state inviate da associazioni europee e nazionali di fornitori di servizi di investimento, oltre che da singole banche, da intermediari, da società di gestione del risparmio, da borse e mercati regolamentati, da analisti finanziari e da agenzie di rating. Anche emittenti, rappresentanti degli investitori, accademici, avvocati e organi d'informazione hanno fatto conoscere le loro valutazioni. Tutte le risposte pubbliche possono essere consultate sul sito internet del Cesr, http://www.europefesco.org/.

In conformità con la procedura Lamfalussy, la Commissione europea, d'intesa con il Comitato Valori Mobiliari (European Securities Committee) e con il Parlamento europeo, adotterà il parere del Cesr come base per l'emanazione della nuova regolamentazione integrativa dell'Unione europea in materia di market abuse.

Stavros Thomadakis, presidente del gruppo di esperti sul market abuse, ha commentato: Muovendo da una prospettiva europea, questo lavoro rappresenta un ottimo esempio di cornice normativa di Livello 2 contro gli abusi di mercato. Il Cesr si è proposto di riunire nel proprio parere tutti gli elementi indispensabili per un efficace quadro normativo europeo e di perseguire l'armonizzazione. Ritengo che, nel combinare questi obiettivi, il parere, una volta recepito nella regolamentazione europea, contribuirà a rafforzare la fiducia degli investitori nei mercati europei.

Arthur Docters van Leeuwen, presidente del Cesr, ha affermato: Questo è il primo parere sulle misure di attuazione di una direttiva dell'Unione europea in base al metodo Lamfalussy, come adottato dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento e dalla Commissione europei. Confidiamo di aver fatto del nostro meglio per rispondere al mandato affidatoci in modo adeguato, ragionevole e ben ponderato. Siamo pronti a continuare, nel 2003, a contribuire ad una corretta regolamentazione del mercato unico dei servizi finanziari.



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