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ANNO 2008

Data

Comunicati

30/12/2008 Consob: il divieto delle vendite allo scoperto prorogato, con modifiche, fino al 31 gennaio 2009
12/11/2008 Obbligo di acquisto e diritto di acquisto sulle azioni Banca Popolare di Intra: determinazione del corrispettivo
04/11/2008

Obbligo di acquisto sulle azioni Ducati Motor Holding ai sensi dell'art. 108 del Tuf: determinazione del prezzo

29/10/2008 Vendite allo scoperto: Consob proroga il divieto al 31 dicembre 2008
10/10/2008

Vendite allo scoperto: Consob estende il divieto a tutti i titoli quotati

02/10/2008 Banca d'Italia, Consob e Isvap aggiungono l'elenco dei conglomerati finanziari
01/10/2008 Vendite allo scoperto: Consob adotta ulteriori misure restrittive
22/09/2008 Vendite allo scoperto: Consob adotta nuove disposizioni
19/09/2008

Vendite allo scoperto: la Consob richiama gli operatori al pieno rispetto delle regole

06/08/2008 Consob e Autorità per l'energia insieme per la vigilanza sul mercato dei derivati
21/07/2008 Obbligo di acquisto sulle azioni Immobiliare Lombarda. Determinazione del corrispettivo e pubblicazione del documento integrativo
17/07/2008 Obbligo di acquisto e diritto di acquisto sulle azioni Cremonini Spa: determinazione del corrispettivo
11/07/2008 Annullata la prova scritta della II sessione dell'esame di idoneità per promotori finanziari dell'11 luglio 2008
19/06/2008 Obbligo di acquisto e diritto di acquisto sulle azioni Sirti S.p.A.: determinazione del corrispettivo e pubblicazione del Documento Integrativo
03/06/2008 Comunicato stampa Consob su Alitalia
14/05/2008 Giovanni Sabatini responsabile della Divisione Emittenti Consob dal primo giugno
06/05/2008 Antonio Rosati nominato Direttore Generale della Consob
09/04/2008 Avviata la fase di consultazione sulle operazioni con parti correlate
31/03/2008 Il Direttore Generale, Massimo Tezzon, lascia la Consob - Dal primo aprile 2008 le funzioni esercitate da Antonio Rosati
04/02/2008 Consob: accertato il patto parasociale Lotito-Mezzaroma per l'acquisto di concerto di azioni SS Lazio
31/01/2008 Opa residuale promossa da Marzotto sulle azioni Linificio e Canapificio Nazionale determinazione del prezzo e pubblicazione del documento d'offerta

 

Consob: il divieto delle vendite allo scoperto prorogato, con modifiche, fino al 31 gennaio 2009 (Comunicato stampa del 30 dicembre 2008)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha deliberato oggi di prorogare fino al 31 gennaio 2009 il divieto di vendite allo scoperto in scadenza domani, 31 dicembre 2008, introducendo, però, alcune modifiche al precedente provvedimento. 

In base alla delibera odierna la vendita di azioni di banche e di imprese di assicurazione o delle relative holding e la vendita di azioni di società oggetto di aumento di capitale, che siano quotate nei mercati regolamentati e ivi negoziate,  devono essere assistite sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione. Limitatamente alle azioni delle società sopra indicate (cfr. allegato) resta fermo, quindi, il regime in vigore dal 29 ottobre u.s. 

Per quanto riguarda, invece, tutte le altre azioni quotate nei mercati regolamentati e ivi negoziate la vendita deve essere assistita dalla disponibilità dei titoli.

La Commissione effettuerà nel mese di gennaio consultazioni con il mercato finanziario.  

Il testo della delibera (n. 16765 del 30 dicembre 2008) è disponibile sul sito internet della Consob.

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Obbligo di acquisto e diritto di acquisto sulle azioni Banca Popolare di Intra: determinazione del corrispettivo (Comunicato stampa del 12 novembre 2008)

La Consob ha fissato  il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto e per l'esercizio del diritto di acquisto - ai sensi, rispettivamente, dell'art. 108, co. 1 e dell'art. 111, co. 1 del Tuf - delle azioni ordinarie Banca Popolare di Intra spa da parte di Veneto Banca Holding  scpa.  Il corrispettivo è stabilito in una nuova azione ordinaria emessa da Veneto Banca Holding più 3,5 euro in contanti per ogni 2,6 azioni Banca Popolare di Intra cedute all'offerente, ovvero in 15,00 euro per ciascuna azione Banca Popolare di Intra nel caso in cui il possessore dei titoli esiga il corrispettivo in contanti in misura integrale.

La delibera n. 16683 dell'11 novembre 2008 di determinazione del corrispettivo è disponibile sul sito www.consob.it.

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Obbligo di acquisto sulle azioni Ducati Motor Holding ai sensi dell’art. 108 del Tuf: determinazione del prezzo (Comunicato stampa del 4 novembre 2008)

La Consob ha fissato in 1,719 euro per ogni azione il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto, ai sensi dell’art. 108 del Tuf, sulle azioni ordinarie Ducati Motor Holding spa da parte di Performance Motorcycles spa.

A seguito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa nel periodo 5 maggio – 6 giugno 2008 e di acquisti successivamente effettuati sul mercato, infatti, Performance Motorcylces è venuta a detenere una partecipazione complessivamente pari al 92,75% del capitale ordinario Ducati Motor Holding, da cui è conseguito l’obbligo di acquisto delle restanti azioni Ducati.

Tenuto conto degli elementi informativi trasmessi dall’offerente e dell’attestazione fornita dalla società di revisione, nella determinazione del corrispettivo, effettuata ai sensi dell’art. 50, comma 4 del Regolamento Emittenti, è stato attribuito un peso rilevante (70%) al prezzo dell’offerta precedente (1,70 euro) in considerazione delle adesioni, pari al 78,3%, nonché della circostanza che la transazione che ha consentito il superamento della soglia del 90% è stata realizzata ad un prezzo pari a quello dell’offerta. Al parametro del prezzo medio di mercato dell’ultimo semestre è stato attribuito un peso limitato (10%), in considerazione degli ridotta significatività degli scambi. Un peso del 20%, infine, è stato attribuito al parametro relativo al valore del patrimonio a valore corrente dell’emittente; per la metodologia utilizzata, tale parametro ricomprende quello dell’andamento e delle prospettive reddituali dell’emittente.

La delibera n. 16671 del 4 novembre 2008 di determinazione del corrispettivo è disponibile sul sito www.consob.it.

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Vendite allo scoperto: Consob proroga il divieto al 31 dicembre 2008 (Comunicato stampa del 29 ottobre 2008)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha deciso oggi di prorogare al 31 dicembre 2008 la delibera n. 16652 del 10 ottobre scorso, in base alla quale la vendita di tutte le azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate deve essere assistita dalla proprietà e dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

La Commissione monitorerà l’andamento dei mercati per verificare costantemente il permanere dei presupposti alla base del provvedimento.

Il testo della delibera (n. 16670 del 29 ottobre 2008) è disponibile sul sito internet della Consob. 

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Vendite allo scoperto: Consob estende il divieto a tutti i titoli quotati (Comunicato stampa del 10 ottobre 2008)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha deciso oggi di estendere a tutte le azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate l'obbligo che la vendita sia assistita dalla proprietà e dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

Non si considera utile la proprietà e la disponibilità dei titoli rivenienti da operazioni di prestito. Gli aderenti ai mercati devono adottare tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto delle prescrizioni suddette anche quando trattano ordini provenienti da altri intermediari.

Il provvedimento, che ha efficacia a partire dalle ore 14:00 di oggi e fino alle ore 24:00 del 31 ottobre prossimo, fa seguito alle misure già adottate dalla Commissione il 22 settembre e il primo ottobre uu.ss. in materia di vendite allo scoperto di titoli bancari e assicurativi.

Il testo della delibera (n. 16652 del 10 ottobre 2008) è disponibile sul sito internet della Consob.

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Vendite allo scoperto: Consob adotta ulteriori misure restrittive (Comunicato stampa del 1° ottobre 2008)

Con riferimento alle restrizioni in materia di vendite allo scoperto, adottate il 22 settembre u.s., la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) comunica di aver deliberato oggi un provvedimento ulteriormente restrittivo, in base al quale la vendita di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamenti italiani e ivi negoziate deve essere assistita, oltre che dalla disponibilità, anche dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolazione dell'operazione.

La delibera stabilisce altresì che non si considerano utili ai fini della proprietà e disponibilità i titoli rivenienti da operazioni di prestito titoli, in qualsiasi forma tecnica realizzate.

Il provvedimento ha effetto a partire dalle ore 14.00 di oggi, primo ottobre 2008, e sino alle ore 24:00 del 31 ottobre prossimo.

Il testo della delibera (n. 16645 del primo ottobre 2008) è disponibile sul sito internet della Consob.

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Vendite allo scoperto: Consob adotta nuove disposizioni (Comunicato stampa del 22 settembre 2008)

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha deliberato oggi che la vendita di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate debba essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

La società di gestione dei sistemi di compensazione e liquidazione adotterà ogni misura per prevenire manovre speculative che possano avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni di società bancarie e assicurative.

Tali disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker di cui all'articolo 1, comma 5-quater del Testo unico della finanza, nonché all'attività svolta nei mercati regolamentati dagli specialisti e dai liquidity provider, così come definiti nell'ambito del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Queste disposizioni hanno effetto dalle ore 00.00 del 23 settembre 2008 fino alle ore 24.00 del 31 ottobre 2008.

Il provvedimento fa seguito al richiamo al pieno rispetto delle regole in materia di consegna dei titoli, rivolto il 19 settembre scorso dalla Consob agli operatori del mercato.

La delibera è stata assunta anche alla luce delle misure restrittive delle vendite allo scoperto riferite ai titoli del settore bancario ed assicurativo adottate, alla data del 22 settembre 2008, dalle competenti autorità di vigilanza in Irlanda, Germania, Francia, Lussemburgo, Belgio e Olanda, nonché alla luce delle misure straordinarie assunte in materia dalle autorità di Usa e Regno Unito.

Il provvedimento è volto a garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ritenuto che sia necessario evitare che si indirizzino sui mercati nazionali manovre speculative che possano avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni di società bancarie e assicurative.

Il testo della delibera (n. 16622 del 22 settembre 2008) è disponibile sul sito internet della Consob.

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Vendite allo scoperto: la Consob richiama gli operatori al pieno rispetto delle regole (Comunicato stampa del 19 settembre 2008)

Nell’attuale situazione finanziaria internazionale e con riferimento all’impatto che l’operatività in vendita allo scoperto può avere sull’ordinato svolgimento degli scambi e sull’integrità dei mercati, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) richiama tutti gli operatori al pieno rispetto delle regole di negoziazione e di consegna dei titoli nei tempi stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La Consob intende esercitare con rigore e fermezza i propri poteri di vigilanza, per prevenire e contrastare eventuali comportamenti anomali o scorretti, in particolare in relazione alle norme sull’obbligo di consegna dei titoli nei termini previsti. L’attività di monitoraggio verrà svolta in stretta collaborazione con i gestori dei mercati e dei sistemi di compensazione e liquidazione.

La Commissione si riserva di adottare ulteriori interventi, qualora l’evoluzione del mercato lo richieda.

La Consob rammenta di aver già adottato in passato provvedimenti sanzionatori nei confronti di operatori che hanno venduto allo scoperto titoli quotati in violazione delle norme sull’integrità dei mercati.

Questo richiamo si inquadra nell'iniziativa del Cesr (il Comitato delle Autorità di vigilanza sui mercati finanziari europei) per un coordinamento degli interventi sulle vendite allo scoperto nei Paesi dell’Unione, anche al fine di combattere fenomeni di abuso di mercato.

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Consob e Autorità per l'energia insieme per la vigilanza sul mercato dei derivati - Siglata intesa per lo scambio di informazioni e pareri. Nasce un comitato tecnico congiunto   (Comunicato stampa congiunto del 6 agosto 2008)

Roma, 6 agosto 2008 – Attivare una collaborazione continua e coordinata per la sorveglianza sui mercati dei derivati elettrici e del gas: questo l'obiettivo del Protocollo d'Intesa siglato oggi  dai Presidenti della Consob, Lamberto Cardia, e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, Alessandro Ortis. Nel rispetto delle reciproche funzioni, le due Autorità  vigileranno sulla correttezza delle negoziazioni dei contratti finanziari sull'energia elettrica e sul gas, al fine di evitare eventuali anomale distorsioni a danno dei consumatori e degli operatori. La collaborazione si gioverà dell'attivazione di un Comitato tecnico misto tra le due Autorità che svolgerà le attività istruttorie.

 “L'intesa tra Autorità per l' energia e Consob, in esecuzione del recepimento della direttiva Mifid che ha loro affidato la vigilanza sul mercato dei derivati energetici, appare quanto mai positiva ed essenziale a fronte della futura coesistenza di mercati a termine con consegna fisica e di derivati elettrici: una nuova realtà  che consentirà di gestire meglio i rischi associati alle negoziazioni” ha sottolineato il Presidente dell'Autorità per l'energia Alessandro Ortis.

“Il crescente rilievo globale dei mercati degli strumenti finanziari derivati sull'energia - ha affermato il Presidente della Consob, Lamberto Cardia -  rende indispensabile, anche a livello nazionale, una sempre più stretta collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore. In tale contesto considero particolarmente positiva la sottoscrizione del Protocollo d'intesa: Consob e Autorità per l'Energia contribuiranno, ciascuna per le proprie competenze,  all'efficiente  e trasparente funzionamento dei mercati di strumenti finanziari derivati  sull'energia elettrica e il gas con il duplice intento  - ha concluso Cardia -  di accrescere la fiducia nel mercato e di  contenere gli oneri per gli operatori”.

Il protocollo dà attuazione concreta al coordinamento dell'azione delle due Autorità previsto dall'articolo 66-bis del “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (Tuf), con riguardo ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti derivati sull'energia elettrica e il gas ed alle relative società di gestione.  Un primo campo di azione,  sarà il mercato dei derivati elettrici (Idex, gestito da Borsa Italiana,  nato da poche settimane anche grazie all'intesa tra la stessa Borsa Italiana e il GME - Gestore del Mercato Elettrico). L'avvio di un mercato dei derivati elettrici è previsto dal regolamento approvato dalla Consob del 4 luglio 2007  che  - sentito il parere dell'Autorità per l'energia - ha dato vita al segmento Idex (Italian derivatives energy exchange) di Borsa Italiana.

Il Protocollo nel dettaglio

Nel dettaglio, l'accordo prevede un continuo scambio di informazioni e pareri per un condiviso  processo di regolamentazione, al fine di snellire le istruttorie e ridurne i tempi di conclusione. In particolare la Consob e l'Autorità per l'energia, nel rispetto delle proprie competenze (Consob per i mercati finanziari ed Aeeg per i mercati fisici), opereranno in modo coordinato e scambiandosi per quanto di reciproco interesse, le informazioni rilevanti.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Consob e l'Autorità per l'energia potranno chiedere la collaborazione dell'altra Autorità nello svolgimento degli accertamenti di competenza. Inoltre, in relazione alle finalità di vigilanza a ciascuna attribuite e al fine di contenere gli oneri gravanti sugli operatori del mercato degli strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas, la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica opereranno in modo da evitare duplicazioni  nell'esercizio delle loro attività.

Vigilanza ispettiva e Comitato tecnico

Il Protocollo stabilisce anche che la Consob e l'Autorità per l'energia eserciteranno i poteri di vigilanza ispettiva di rispettiva pertinenza e si daranno tempestiva comunicazione delle eventuali indagini avviate e che possano rilevare ai fini dell'esercizio della vigilanza dell'una o dell'altra Autorità. 

L'intesa prevede inoltre l'istituzione di un Comitato tecnico per l'approfondimento e lo scambio informativo su temi rilevanti per il coordinamento delle attività di vigilanza della Consob e dell'Autorità per l'energia.  Il Comitato valuterà altresì ogni altra questione di natura tecnica volta a migliorare il coordinamento delle funzioni di vigilanza attribuite alle due Autorità.  Il Comitato tecnico si riunirà con frequenza trimestrale e ogni qual volta, su impulso delle strutture di contatto di ciascuna Autorità, sia ritenuto opportuno.

Il testo del Protocollo d'intesa  per la vigilanza sui mercati dei derivati sull'energia è disponibile sui siti internet delle due Autorità: www.consob.it e www.autorita.energia.it .

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Obbligo di acquisto sulle azioni Immobiliare Lombarda. Determinazione del corrispettivo e pubblicazione del documento integrativo (Comunicato stampa del 21 luglio 2008)

La Consob ha fissato oggi il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo d'acquisto sulle azioni ordinarie di  Immobiliare Lombarda Spa da parte di Fondiaria-Sai Spa (FonSai) ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Testo unico della finanza.

Il corrispettivo è stabilito in una azione ordinaria Milano Assicurazioni più 1,3392 euro per ogni  28 azioni Immobiliare Lombarda cedute all'offerente ovvero - nel caso in cui il possessore dei titoli esiga il corrispettivo in contanti in misura integrale - in 0,1659 euro per ciascuna azione Immobiliare Lombarda.

Il corrispettivo della precedente offerta pubblica era di una azione ordinaria Milano Assicurazioni più 1,752 euro in contanti per ogni 46 azioni Immobiliare Lombarda portate in adesione, equivalente a euro 0,145 per ciascuna azione conferita.

L'obbligo in capo a FonSai è insorto a seguito dell'offerta volontaria di acquisto e scambio sulle azioni ordinarie di  Immobiliare Lombarda  Spa, che si è svolta dal  18 marzo al  17 aprile 2008, al termine della quale l'offerente è venuto a detenere, direttamente e indirettamente, il 90,02% del capitale sociale dell'emittente.

La Commissione ha  autorizzato la pubblicazione del documento integrativo concernente gli elementi della procedura di adempimento dell'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 2 del Tuf.

La delibera n. 16560 del 21 luglio 2008 di determinazione del corrispettivo è disponibile sul sito www.consob.it.

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Obbligo di aquisto e diritto di acquisto sulle azioni Cremonini Spa:  determinazione del corrispettivo (Comunicato stampa del 17 luglio 2008)

La Consob ha fissato in 2,92 euro per azione il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto e per l'esercizio del diritto di acquisto - ai sensi, rispettivamente, dell'art. 108, co. 1 del Tuf - sulle azioni ordinarie di Cremonini Spa da parte di Cremonini Investimenti srl.

Il prezzo di 2,92 euro è pari al corrispettivo della precedente offerta pubblica (3,00 euro), al netto del dividendo (0,08 euro).

La delibera n.16558 del 16 luglio 2008 di determinazione del corrispettivo è disponibile sul sito www.consob.it.

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Annullata la prova scritta della II sessione dell'esame di idoneità per promotori finanziari dell'11 luglio 2008 (Comunicato stampa dell'11 luglio 2008)

La Consob ha annullato la prova scritta dell’esame di idoneità per l’iscrizione all’Albo dei promotori finanziari di oggi 11 luglio 2008.

La Consob ha disposto immediati accertamenti. Ad una prima analisi le cause che hanno portato all’annullamento sembrano imputabili a disguidi verificatisi nella fase di stampa e di imbustamento dei test.

La Consob farà conoscere quanto prima la nuova data d’esame. La comunicazione sarà data attraverso il sito internet  dell’Istituto e tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Obbligo di acquisto e diritto di acquisto sulle azioni Sirti S.p.A.: determinazione del corrispettivo e pubblicazione del Documento Integrativo (Comunicato stampa del 19 giugno 2008)

La Consob ha fissato in 2,65 euro per azione il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto e per l'esercizio del diritto di acquisto - ai sensi, rispettivamente, dell'art. 108, co. 1 e dell'art. 111, co. 1 del Tuf - sulle azioni ordinarie di Sirti Spa da parte di Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici Spa (Viit).

La Commissione ha anche approvato, ai sensi dell'art 102 comma 4 del Tuf, la pubblicazione del Documento Integrativo relativo all'operazione in oggetto. 

La delibera n. 16513 del 17 giugno 2008 di determinazione del corrispettivo è disponibile sul sito www.consob.it.

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Comunicato stampa Consob su Alitalia (Comunicato stampa del 3 giugno 2008)

Consob ha preso in esame la vicenda Alitalia e si coordinerà con Borsa Italiana per valutare l'ipotesi di una sospensione dalle negoziazioni del titolo Alitalia, quando il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì 30 maggio u.s. sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi produrrà i suoi effetti.

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Giovanni Sabatini responsabile della Divisione Emittenti Consob dal primo giugno 2008 (Comunicato stampa del 14 maggio 2008)

La Commissione, tenendo conto della richiesta di rientro in servizio a suo tempo presentata dal Dott. Giovanni Sabatini, ne ha deliberato la riammissione  in servizio.

Al Dott. Sabatini sarà affidato l'incarico di responsabile della Divisione Emittenti della Consob con decorrenza dal primo giugno 2008.

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Antonio Rosati nominato Direttore Generale della Consob (Comunicato stampa del 6 maggio 2008)

La Commissione ha nominato oggi il  Dottor Antonio Rosati Direttore Generale dell’Istituto.  Già Vicedirettore Generale della Consob, il Dottor Rosati esercitava le funzioni di Direttore Generale dallo scorso aprile.

In Consob dal 1986, Rosati ha svolto numerosi incarichi di particolare rilevanza ed è stato, tra l’altro,  responsabile della Divisione Emittenti e della Divisione Intermediari. Funzionario Generale dal  dicembre del 2000, nel 2006 è stato nominato Vicedirettore Generale.

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Avviata la fase di consultazione sulle operazioni con parti correlate (Comunicato stampa del 9 aprile 2008)

La Consob sottopone alla consultazione del pubblico una proposta di regolamentazione di attuazione della delega legislativa attribuita dall’art. 2391-bis del Codice Civile in materia di operazioni con parti correlate.

Nella proposta di regolamentazione la Consob prevede una nuova disciplina organica per tali operazioni, prevedendo sia obblighi di informazione immediata e periodica, sia principi in materia di procedure che le società devono adottare al fine di assicurare le necessarie condizioni di correttezza nell’intero processo di realizzazione delle operazioni con parti correlate.

Con riguardo ai profili di trasparenza nei confronti del mercato, la proposta di regolamentazione prevede un significativo rafforzamento della disciplina attuale, richiedendo l’immediata comunicazione al mercato delle operazioni che superano determinate soglie quantitative o che presentano specifiche caratteristiche qualitative.

Con riguardo ai profili di correttezza procedurale, la proposta di regolamentazione attribuisce un ruolo centrale agli amministratori indipendenti nell’assicurare che le operazioni siano realizzate nell’interesse della società.

Un executive summary e il documento di consultazione completo, che contiene tra i diversi approfondimenti effettuati anche un’analisi d’impatto delle diverse opzioni regolamentari considerate dalla Consob, sono disponibili sul sito Consob all’indirizzo www.consob.it

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 9 giugno 2008 al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Studi Giuridici
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it

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Il Direttore Generale, Massimo Tezzon, lascia la Consob - Dal primo aprile 2008 le funzioni esercitate da Antonio Rosati (Comunicato stampa del 31 marzo 2008)

Il Direttore Generale della Consob, Dottor Massimo Tezzon, ha rassegnato le dimissioni volontarie dall’incarico con decorrenza da oggi, lunedì 31 marzo 2008.

La Commissione ha preso atto delle dimissioni e ha espresso vivo apprezzamento per l’opera svolta dal Dottor Tezzon nel corso della sua permanenza in Istituto. Al Dottor Tezzon la Commissione ha formulato i migliori auguri per la futura attività professionale.

Dal primo aprile 2008 le funzioni di Direttore Generale sono esercitate dal Vicedirettore Generale, Dottor Antonio Rosati.

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Consob: accertato il patto parasociale Lotito-Mezzaroma per l'acquisto di concerto di azioni SS Lazio (Comunicato Stampa del 4 febbraio 2008)

La Consob ha  accertato  l'avvenuta stipulazione di un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122, co. 5, lett. c) del Tuf,  stipulato tra Claudio Lotito – per il tramite di Lazio Events srl – e Roberto Mezzaroma, avente ad oggetto l'acquisto di concerto di azioni ordinarie  della SS Lazio spa, pari a circa il 14,61% del capitale della società. Il patto è stato stipulato quantomeno il 30 giugno 2005 ed ha comportato il superamento della soglia  rilevante ai fini dell'opa obbligatoria (art. 106 del Tuf).

Non essendo stati adempiuti gli obblighi previsti dalla disciplina dei patti parasociali e non essendo stata promossa l'offerta pubblica di acquisto entro il termine di trenta giorni dal superamento della soglia rilevante, risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 122 e 110 del Tuf in vigore all'epoca dei fatti.

In particolare, si applica il divieto di esercizio del diritto di voto relativo alla partecipazione posseduta da Lotito (anche indirettamente, per il tramite di Lazio Events) a decorrere dal 6 luglio 2005 e fino alla data di alienazione della partecipazione eccedente il 30% del capitale sociale della SS Lazio, pari a  n. 9.806.603 azioni, corrispondenti a circa il 14,48% del capitale sociale.           

La delibera (n. 16326 del 30 gennaio 2008) ed il relativo atto di accertamento sono disponibili sul sito www.consob.it.

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Opa residuale promossa da Marzotto sulle azioni Linificio e Canapificio Nazionale determinazione del prezzo e pubblicazione del documento d'offerta (Comunicato stampa del 31 gennaio 2008)

La Consob ha fissato in 2,933 euro per ogni azione il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto residuale che Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli spa è tenuta a promuovere, ai sensi dell'articolo 108 e 109, co. 1, lett. b) del Tuf (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d. lgs. 229 del 19 novembre 2007 di recepimento della direttiva opa) sulle azioni ordinarie Linificio e Canapificio Nazionale spa.

A seguito dell'offerta pubblica obbligatoria svoltasi nel periodo 12 novembre - 14 dicembre 2007 sulle azioni ordinarie del Linificio e Canapificio Nazionale, Marzotto è infatti giunta a detenere una partecipazione pari al 91,550% del capitale ordinario dell'emittente, circostanza che ha determinato l'obbligo di opa residuale. L'intenzione di promuovere un'opa residuale era stata peraltro dichiarata dall'offerente  nel documento relativo all'opa obbligatoria e confermata con il comunicato stampa del 18 dicembre 2007.

La Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 50, comma 5 del regolamento emittenti ed ha determinato il prezzo dell'opa residuale in misura pari a quello della precedente offerta. Ciò in considerazione del fatto che le adesioni all'offerta totalitaria hanno superato la soglia del 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, e tenuto conto delle informazioni disponibili e dell'attestazione rilasciata dalla società di revisione.

La Commissione ha contestualmente consentito la pubblicazione del documento informativo relativo all'opa residuale sulle azioni del Linificio e Canapificio Nazionale. L'offerta residuale ha ad oggetto 2.336.373 azioni ordinarie, che rappresentano l'8,450% del capitale sociale dell'emittente.

L'offerta residuale è finalizzata ad ottenere la revoca dalla quotazione sul Mta delle azioni ordinarie dell'emittente e si inserisce nel progetto di ristrutturazione e di riorganizzazione del gruppo, in considerazione anche del fatto che in data 11 ottobre 2007 è intervenuta la revoca dalla quotazione della stessa capogruppo Marzotto.

Il periodo di adesione all'offerta avrà inizio il 4 febbraio e terminerà il successivo 22 febbraio 2008. Le azioni del Linificio e Canapificio Nazionale saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal 28 febbraio, primo giorno di borsa aperta successivo all'ultima data di pagamento del corrispettivo.

Nel documento d'offerta è inserito il comunicato dell'emittente, con il quale gli amministratori del Linificio e Canapificio Nazionale hanno espresso, in data 24 gennaio 2008, un giudizio positivo sull'offerta residuale. Nel paragrafo "Avvertenze" sono riportati i dati essenziali dell'operazione, unitamente agli elementi utili per l'apprezzamento dell'offerta.

La delibera di determinazione del prezzo dell'opa residuale (delibera n. 16324 del 30 gennaio 2008) è disponibile sul sito www.consob.it

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