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ANNO 2009
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Comunicati
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30/11/2009
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Vendite allo scoperto: decade il regime restrittivo - Vincoli in vigore solo per le società sotto aumento di capitale al 30 novembre
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24/11/2009
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Obbligo di acquisto su azioni Mirato: determinazione del prezzo e approvazione del documento integrativo
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02/11/2009
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Comunicato stampa congiunto Consob - Banca d'Italia: pubblicato il position paper sulla gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote dei fondi aperti
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28/10/2009
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Fondi d'investimento, trasmesso alla Commissione europea il parere del Cesr sul passaporto Ue e le "informazioni-chiave" nei prospetti
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15/10/2009
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Vendite allo scoperto: derogabile a richiesta il divieto sui titoli delle società sotto aumento di capitale
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24/09/2009
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Operazioni con parti correlate: il 13 ottobre audizione pubblica in Consob
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17/08/2009
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Revisione della disciplina della comunicazione al pubblico delle informazioni societarie regolamentate
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04/08/2009
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Comunicato stampa congiunto Banca d'Italia - Consob: Helm Finance Sgr, liquidazione coatta amministrativa e nomina degli organi della procedura
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03/08/2009
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Nuovo documento di consultazione sulla disciplina delle operazioni con parti correlate
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30/07/2009
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Nominati i componenti la Camera di conciliazione e arbitrato
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29/07/2009
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Disposizioni in materia di vendite allo scoperto
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24/07/2009
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Comunicato stampa congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap:pubblicato il documento n. 3 in materia di applicazione degli Ias
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09/07/2009
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Incontro annuale della Consob con il mercato: modalità di accredito della stampa
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09/07/2009
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Comunicato stampa congiunto Consob, Banca d'Italia e Isvap: aggiornamento dell'elenco dei conglomerati finanziari
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08/07/2009
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Dal gruppo di esperti del Cesr il parere sul passaporto europeo delle società di gestione dei fondi e l’avvio della consultazione sul nuovo prospetto informativo (kid)
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01/07/2009
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A Michele Maccarone, funzionario generale, la reggenza della Divisione Emittenti
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23/06/2009
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Attribuzione di nuovi incarichi: Domenico Marino vice-direttore generale della Consob, Pietro Farina funzionario generale
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27/05/2009
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Vendite allo scoperto: divieto prorogato, con modifiche, fino al 31 luglio 2009
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28/04/2009
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Requisiti degli amministratori indipendenti
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09/04/2009
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Commissariata la Independent Global Managers Sgr
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09/04/2009
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Prorogati i termini per il pagamento dei contributi di vigilanza dei promotori finanziari e degli intermediari assicurativi della provincia dell'Aquila
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01/04/2009
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Negri Bossi: determinazione del prezzo per l'obbligo di acquisto
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26/03/2009
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Nasce il Partenariato mediterraneo: Consob sottoscrive un accordo di cooperazione e assistenza tecnica fra autorità di vigilanza dei Paesi sulle due sponde del Mediterraneo
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19/03/2009
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Dalla Iosco un documento di consultazione per la vigilanza sugli hedge funds elaborato dalla task force co-presieduta da Cardia (Consob) e Sants (Fsa)
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02/03/2009
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Il dovere dell’intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi
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27/02/2009
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Dalla Consob una raccomandazione sulle informazioni da inserire nelle relazioni finanziarie delle società immobiliari
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26/02/2009
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Vendite allo scoperto: divieto prorogato, senza modifiche, fino al 31 maggio 2009
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24/02/2009
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Obbligo di acquisto sulle azioni Ergo Previdenza ex art. 108 del Tuf: determinazione del prezzo
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06/02/2009
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Comunicato stampa Banca d’Italia, Consob e Isvap del 6 febbraio 2009: informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rschi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze sull'utilizzo di stime
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29/01/2009
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Vendite allo scoperto: divieto prorogato, senza modifiche, fino al 28 febbraio 2009
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Vendite allo scoperto: decade il regime restrittivo - Vincoli in vigore solo per le società sotto aumento di capitale al 30 novembre (comunicato stampa del 30 novembre 2009)
La Consob ha deciso di non prorogare il regime restrittivo attualmente in vigore in materia di vendite allo scoperto.
Mantiene, tuttavia, efficacia il provvedimento Consob del 29 luglio scorso relativo alle società quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate, che siano oggetto di aumenti di capitale deliberati entro il 30 novembre. Per queste società resta in vigore il divieto di vendite allo scoperto: la vendita di azioni, pertanto, deve essere assistita sia dalla
disponibilità che dalla proprietà dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine e fino alla data di regolamento dell’operazione. La disposizione si applica fino al giorno di chiusura dell’aumento di capitale.
Resta ferma per le società in oggetto la facoltà, prevista dalla delibera Consob del 15 ottobre scorso, di chiedere alla Commissione di essere escluse dall’applicazione del divieto.
Le nuove disposizioni hanno effetto dalle ore 00:00 del primo dicembre 2009.
Sul sito internet www.consob.it è disponibile il testo integrale della delibera n. 17078.
Obbligo di acquisto su azioni Mirato: determinazione del prezzo e approvazione del documento integrativo (comunicato stampa del 24 novembre 2009)
La Consob, con delibera n. 17073 del 24 novembre 2009, ha fissato in 5,40 euro per ogni azione ordinaria il corrispettivo per l’adempimento, ai sensi dell'art. 108, c. 2 del Tuf, dell’obbligo di acquisto delle azioni ordinarie Mirato spa da parte di Benefit spa. Il prezzo è
pari a quello della precedente offerta volontaria totalitaria.
A seguito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa nel periodo 7 settembre – 9 ottobre 2009 e tenuto conto delle azioni già detenute dai soci di Benefit, infatti, la partecipazione riconducibile all’offerente risulta complessivamente pari al 94,702% del capitale ordinario di Mirato, da cui è conseguito l'obbligo di acquisto delle
restanti azioni della società.
La Commissione ha anche approvato la pubblicazione del documento integrativo con il quale sono assolti, da parte di Benefit, gli adempimenti informativi connessi all’obbligo di acquisto.
La delibera n. 17073 di determinazione del prezzo è pubblicata sul sito www.consob.it.
Comunicato stampa congiunto Consob - Banca d'Italia del 2 novembre 2009: pubblicato il position paper sulla gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote dei fondi aperti
Fondi comuni: pubblicato il position paper di Consob e Banca d’Italia sulla gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote dei fondi aperti Consob e Banca d’Italia hanno pubblicato il documento conclusivo del gruppo di lavoro
congiunto sul tema della gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote di fondi aperti, al quale hanno partecipato anche le principali associazioni di categoria del mercato finanziario (Abi, Anasf, Assogestioni, Assoreti, e Assosim).
Il position paper, disponibile sui siti internet www.consob.it e www.bancaditalia.it, è il risultato di un lavoro avviato nell’estate 2008 e realizzato, tra l’altro, attraverso l’audizione di vari operatori italiani ed esteri.
Nelle conclusioni il documento indica il percorso da seguire per procedere verso assetti organizzativi che rendano più efficiente il fund processing a vantaggio dei risparmiatori e di tutto il settore del risparmio gestito. Il primo traguardo è costituito dalla standardizzazione dei linguaggi e delle procedure nei rapporti tra gli operatori (Sgr, distributori, depositari).
Fondi d'investimento, trasmesso alla Commissione europea il parere del Cesr sul passaporto Ue e le "informazioni-chiave" nei prospetti (Comunicato stampa del 28 ottobre 2009)
Il CESR (Committee of European Securities Regulators), l'organismo di coordinamento fra le autorità di vigilanza e di regolamentazione dei mercati finanziari nell'Unione europea, ha trasmesso oggi il suo parere tecnico alla Commissione europea in materia di passaporto Ue delle società di gestione e di informazioni rilevanti che devono essere riportate nei prospetti
informativi dei fondi comuni d'investimento.
Il parere era stato richiesto il 29 febbraio scorso dalla stessa Commissione nell'ambito del processo di attuazione della nuova direttiva comunitaria sui fondi comuni (Ucits 4).
L'obiettivo è quello di aumentare la convergenza delle società di gestione dei fondi per quanto riguarda, in particolare, i requisiti organizzativi, i conflitti d'interesse, le regole di condotta nonché la cooperazione tra autorità di vigilanza.
Con questo parere il CESR intende, inoltre, migliorare attraverso il "Documento con le informazioni-chiave" (Kid, Key Information Document) la qualità e la comprensibilità delle informazioni contenute nei prospetti a beneficio degli investitori al dettaglio, migliorando di conseguenza anche la tutela dei risparmiatori. Nel Kid dovranno essere riportati, in
particolare, il profilo di rischio/rendimento, il dettaglio dei costi e delle commissioni a carico dei sottoscrittori, la rappresentazione delle performance storiche.
"Il parere – ha commentato Lamberto Cardia, presidente della Consob nonché presidente del gruppo di lavoro del CESR sul risparmio gestito - costituisce un altro passo importante per migliorare l'informazione a disposizione degli investitori, aumentando la comprensione dei prodotti offerti e la fiducia degli investitori. Ritengo che l'introduzione del Documento con le
informazioni-chiave migliorerà la qualità delle informazioni per gli investitori dei fondi comuni e fornirà loro gli strumenti per valutare, capire e comparare più facilmente".
Vendite allo scoperto: derogabile a richiesta il divieto sui titoli delle società sotto aumento di capitale (Comunicato stampa del 15 ottobre 2009)
Il divieto di vendite allo scoperto sui titoli delle società che hanno in corso operazioni di aumento di capitale può essere derogato, previa richiesta motivata in tal senso alla Commissione da parte delle società emittenti interessate.
Questa possibilità è stata introdotta dalla Commissione con delibera n. 17034 del 14 ottobre 2009, disponibile sul sito www.consob.it.
Il provvedimento, che integra la precedente delibera del 28 luglio 2009 in materia di vendite allo scoperto, è finalizzato a consentire l’esecuzione di aumenti di capitale che presentino caratteristiche particolari.
Operazioni con parti correlate: il 13 ottobre audizione pubblica in Consob (Comunicato stampa del 24 settembre 2009)
La Consob organizza per martedì 13 ottobre p.v. un'audizione pubblica (open hearing) rivolta agli operatori del mercato, per illustrare gli aspetti più rilevanti della nuova proposta di regolamentazione in materia di operazioni con parti correlate e chiarire eventuali dubbi interpretativi.
Le proposte regolamentari oggetto di consultazione con il mercato sono disponibili sul sito www.consob.it nella sezione "consultazioni in corso".
L'incontro si terrà nella sede di Roma, Via G. B. Martini 3, dalle ore 10:30 alle 13:00.
Per esigenze organizzative, visto il limitato numero di posti disponibili, è necessario segnalare la propria adesione entro e non oltre il 2 ottobre p.v., al seguente indirizzo di posta elettronica segreteriaDSE@consob.it ovvero al seguente numero di fax 068477612.
I recapiti telefonici della segreteria organizzativa sono i seguenti: 068477391-234-379.
La Consob comunica, inoltre, che il termine per l'invio delle eventuali osservazioni al documento di consultazione, originariamente fissato al 30 settembre, è prorogato al 31 ottobre 2009.
Revisione della disciplina della comunicazione al pubblico delle informazioni societarie regolamentate (Comunicato stampa del 17 agosto 2009)
La Commissione ha deliberato oggi - tenuto conto del decreto legislativo n. 101 2009 - di introdurre un regime transitorio in materia di pubblicità degli avvisi o delle informazioni societarie regolamentate.
In base a questo regime vengono temporaneamente ripristinati gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale, così come previsto fino al 31 marzo 2009 dal regolamento emittenti della Consob, prima delle modifiche apportate dalla stessa Commissione il primo aprile u.s. in attuazione della direttiva comunitaria sulla trasparenza societaria (transparency).
Al tempo stesso la Commissione - preso atto che l’attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto n. 101/2009 presuppone una disciplina regolamentare - ha deliberato di avviare quanto prima una fase di consultazione con il mercato sugli obblighi di pubblicità degli avvisi o delle informazioni societarie, introdotti dallo stesso decreto. In particolare verrà
sottoposta al mercato una bozza della disciplina regolamentare di attuazione degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3 e 114, comma 1 del Testo unico della finanza, così come modificati dal decreto.
Il ripristino del regime di pubblicità previgente al primo aprile u.s. ha carattere transitorio in attesa di una revisione organica della disciplina di settore, che sarà possibile solo al termine della consultazione con il mercato.
Il regime transitorio entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera n. 17002 del 17 agosto 2009 nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale della delibera è disponibile sul sito internet www.consob.it
Comunicato stampa congiunto Banca d'Italia - Consob: Helm Finance Sgr, liquidazione coatta amministrativa e nomina degli organi della procedura (Comunicato stampa del 4 agosto 2009)
Helm Finance SGR - Liquidazione coatta amministrativa
Con decreto del 31 luglio 2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta formulata dalla Consob e con il parere favorevole della Banca d’Italia, ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Helm Finance Società di gestione del risparmio spa, con sede in Milano, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'art. 57, comma 1, del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria.
Il provvedimento è stato assunto a seguito di accertamenti ispettivi condotti dalla Consob, anche su richiesta della Banca d'Italia, che hanno posto in luce la sussistenza di violazioni normative e irregolarità nell’amministrazione di eccezionale gravità, in un contesto gestionale e organizzativo del tutto inadeguato ad assicurare la regolare permanenza
dell’intermediario sul mercato.
La Banca d’Italia, con provvedimento del 3 agosto 2009, ha nominato gli organi della procedura nelle persone del dott Fabio Salina, quale Commissario liquidatore, e prof Luigi Puddu, prof.ssa Cristiana Maria Schena e prof. Alberto Urbani, quali componenti del Comitato di Sorveglianza.
Gli organi liquidatori si sono insediati in data 4 agosto 2009.
Il provvedimento sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Nuovo documento di consultazione sulla disciplina delle operazioni con parti correlate (Comunicato stampa del 3 agosto 2009)
La Consob ha posto oggi in consultazione una nuova proposta di regolamentazione delle operazioni con parti correlate, in attuazione dell’art. 2391-bis del codice civile. Una prima proposta di regolamentazione della materia era stata sottoposta ai partecipanti al mercato lo scorso anno. Alla luce degli esiti della prima consultazione è stata definita una nuova
ipotesi di disciplina che conserva gli elementi di fondo delle scelte iniziali, in particolare la valorizzazione del ruolo degli amministratori indipendenti e la tempestiva informazione al mercato per le operazioni più significative, e prevede alcune rilevanti innovazioni nell’applicazione di questi principi, sulle quali si ritiene opportuno avviare un nuova consultazione.
In particolare, tenendo conto delle osservazioni pervenute, gli obiettivi che si è inteso perseguire con le modifiche apportate alla prima proposta di regolamento sono i seguenti:
• incentrare il regolamento sulla definizione di una procedura generale per le operazioni con parti correlate e limitare l’applicazione della procedura speciale e della disciplina della trasparenza mediante documento informativo alle sole operazioni “rilevanti”, individuate secondo criteri quantitativi più selettivi;
• chiarire e delimitare il ruolo degli amministratori indipendenti nella disciplina speciale, coordinando tale ruolo con le competenze deliberative dell’intero consiglio e con le funzioni esecutive degli amministratori con deleghe;
• aumentare la flessibilità della disciplina per gli emittenti ampliando le opzioni procedurali e le facoltà di esenzione, da realizzarsi nei casi più rilevanti attraverso l’adozione di apposite previsioni statutarie, e valorizzando al contempo il giudizio del mercato sulle scelte e sull’operato delle società;
• valorizzare il ruolo dell’assemblea come opzione alternativa o integrativa della disciplina speciale.
I partecipanti al mercato sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni al documento di consultazione entro e non oltre il termine del 30 settembre 2009.
Nominati i componenti la Camera di conciliazione e arbitrato (Comunicato stampa del 30 luglio 2009)
La Commissione ha nominato i componenti della Camera di conciliazione e arbitrato, istituita presso la Consob in attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. La Camera di conciliazione e arbitrato è un organo collegiale composto da cinque membri nominati dalla Consob e scelti tra magistrati, professori universitari, dirigenti pubblici e professionisti per amministrare le
procedure conciliative e arbitrali relative a controversie sorte tra investitori e intermediari in materia di trasparenza e correttezza nelle relazioni contrattuali.
La nomina dei componenti la Camera e, tra questi, del presidente, spetta alla Consob. Al fine di rappresentare all’interno di tale organismo gli interessi delle categorie dei soggetti potenzialmente interessati dalle procedure, due membri sono designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e dalle associazioni degli intermediari maggiormente
rappresentative.
Presidente del collegio è stato nominato il dott. Mario Egidio Schinaia, già presidente del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato di cui attualmente è presidente emerito. Gli altri componenti il collegio designati dalla Consob sono il prof. Marcello Foschini, ordinario di diritto commerciale presso la Luiss, e il dott. Luciano Berzé, membro del comitato di gestione
dell’Organismo italiano di contabilità.
A completamento dell’organo collegiale sono stati nominati il dott. Mario Finzi, presidente di Assoutenti, designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e il prof. Francesco De Santis, ordinario di diritto processuale civile presso l’università di Salerno, designato dalle associazioni degli intermediari maggiormente rappresentative.
La delibera n. 16972 del 29 luglio 2009 è disponibile sul sito www.consob.it.
Disposizioni in materia di vendite allo scoperto (Comunicato stampa del 29 luglio 2009)
Il 31 luglio scade il divieto di vendite allo scoperto di cui alla delibera n. 16904 del 27 maggio 2009.
Nell'attesa di una decisione armonizzata a livello europeo, la Commissione, con la delibera n. 16971 del 28 luglio 2009 ha deciso di non confermare il regime temporaneo di cui alla citata delibera del 27 maggio u.s., anche tenuto conto dell'esito della pubblica consultazione avviata il 27 maggio e recentemente conclusa.
Soltanto per le società che entro il 30 novembre 2009 abbiano deliberato un aumento di capitale, è stato stabilito che la vendita delle azioni deve essere assistita sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli.
La Commissione consapevole del possibile impatto che l'operatività in vendita allo scoperto può avere sull'ordinato svolgimento degli scambi e sull'integrità dei mercati, richiama fermamente tutti gli operatori al pieno rispetto delle regole di negoziazione e di consegna dei titoli nei tempi stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Il rispetto delle norme sull'obbligo di consegna dei titoli nei termini previsti (c.d. T+3), al fine di prevenire e contrastare comportamenti anomali o scorretti, è da sempre oggetto di attento monitoraggio da parte della Consob. In tale ambito, la Consob ha accresciuto i propri sforzi nel periodo di vigenza delle delibere di divieto delle vendite allo scoperto, e li
accrescerà ancor di più in un contesto caratterizzato da un graduale e sostanziale alleggerimento della portata del divieto medesimo.
La Consob rimane in attesa del completamento del processo di armonizzazione a livello europeo e, in particolare, dell'esito dei lavori del Cesr – (Committee of European Securities Regulators), l'organo di coordinamento tra le autorità di vigilanza sui mercati finanziari dei Paesi Ue, di cui la Consob stessa fa parte – che ha pubblicato un documento di
consultazione l'8 luglio u.s. La Consob rimane convinta che, in un mercato internazionalizzato quale quello odierno, una disciplina efficace delle vendite allo scoperto può essere adeguatamente raggiunta soltanto in un contesto armonizzato a livello internazionale.
Il testo della delibera n. 16971 del 28 luglio 2009 è disponibile sul sito internet della Consob, sul quale saranno disponibili, nella sezione dedicata alle risposte
alle domande più frequenti, ulteriori dettagli sull'ambito di applicazione della delibera.
Comunicato stampa congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap: pubblicato il documento n. 3 in materia di applicazione degli Ias (Comunicato stampa del 24 luglio 2009)
La Banca d'Italia, l'ISVAP e la Consob pubblicano il documento con cui indicano le modalità di rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari sottoscrivibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 dicembre 2009 e su richiesta delle banche interessate (art. 12 del D.L. 185/2008).
A seguito dell'esame delle caratteristiche contrattuali ed economiche di tali strumenti, le Autorità ritengono che gli stessi siano da classificare in bilancio fra le poste rappresentative del patrimonio netto ("strumenti di capitale").
Il documento integrale è consultabile sui siti Internet delle tre Autorità.
Incontro annuale della Consob con il mercato: modalità di accredito della stampa (Comunicato stampa del 9 luglio 2009)
L'incontro annuale della Consob con il mercato si terrà a Milano, presso la Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte, lunedì 13 luglio alle ore 11:30, alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Per gli accrediti della stampa è necessario che le redazioni, le agenzie e/o gli interessati provvedano a trasmettere alla Consob i nominativi dei giornalisti, dei fotografi e degli operatori radiotelevisivi che parteciperanno all'evento.
Le richieste di accredito devono essere trasmesse su carta intestata e devono riportare, oltre a nome e cognome, testata di appartenenza, data di nascita e numero di tesserino professionale ovvero gli estremi di un documento di riconoscimento.
Le richieste vanno inoltrate alla casella di posta elettronica salastampa@consob.it o, in alternativa, al numero di fax 02.86451793 entro e non oltre le ore 13:00 di domenica 12 luglio.
Gli accrediti saranno rilasciati lunedì mattina presso la sala stampa allestita nella sede della Borsa Italiana, con ingresso da Via San Vittore al Teatro n. 4.
Per motivi organizzativi lunedì 13 luglio l'accesso alla sala stampa sarà consentito entro e non oltre le ore 11:00.
Comunicato stampa congiunto Consob, Banca d'Italia e Isvap del 9 luglio 2009: aggiornamento dell'elenco dei conglomerati finanziari
Sulla base di quanto previsto dall’Accordo di Coordinamento sottoscritto il 31 marzo 2006, la Banca d’Italia, l’ISVAP e la Consob hanno aggiornato l’elenco dei conglomerati finanziari italiani, vale a dire di quei gruppi societari che svolgono attività in misura significativa sia nel settore assicurativo sia in quello bancario e/o dei servizi di investimento.
La vigilanza sui conglomerati finanziari viene esercitata con gli strumenti della vigilanza supplementare che si aggiungono a quelli utilizzati per l’esercizio delle vigilanze settoriali, al fine di monitorare in modo sistematico le interrelazioni fra le attività assicurative e bancario/finanziarie svolte da tali soggetti.
L’elenco al 31.12.2008 comprende 6 conglomerati finanziari.
Dalla lista dei conglomerati italiani esce il gruppo Banco Desio e Brianza che, a seguito della mutata strategia nel comparto assicurativo, nel 2008 ha ridotto in misura significativa le interessenze detenute nelle imprese assicurative partecipate. Il gruppo rimane assoggettato alla vigilanza consolidata sull’attività bancaria e sui servizi di investimento.
La lista aggiornata dei conglomerati identificati al 31.12.2008 è reperibile presso i siti di Banca d’Italia, Consob e ISVAP.
ELENCO DEI CONGLOMERATI FINANZIARI ITALIANI
CON RIFERIMENTO AI DATI AL 31 DICEMBRE 2008
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Conglomerato
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Settore prevalente
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Autorità coordinatrice
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Azimut (*)
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Bancario/finanziario
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Banca d’Italia
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Carige
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Bancario/finanziario
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Banca d’Italia
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Generali
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Assicurativo
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ISVAP
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Intesa Sanpaolo
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Bancario/finanziario
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Banca d’Italia
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Mediolanum (**)
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Bancario/finanziario
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ISVAP
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Unipol
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Assicurativo
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ISVAP
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(*) Il gruppo comprende unicamente imprese di assicurazione con sede in Irlanda e, come tali, non soggette a vigilanza da parte dell’ISVAP.
(**) Il coordinamento della vigilanza supplementare sul gruppo Mediolanum è stato mantenuto in capo all’ISVAP in considerazione del fatto che l’attività prevalente nel settore bancario è stata riscontrata per la prima volta nell’esercizio 2008. Qualora nei prossimi esercizi la prevalenza dell’attività nel settore bancario assuma carattere
strutturale, si procederà a rivedere conseguentemente l’attribuzione del ruolo di coordinatore della vigilanza supplementare.
Dal gruppo di esperti del Cesr il parere sul passaporto europeo delle società di gestione dei fondi e l'avvio della consultazione sul nuovo prospetto informativo (kid) (Comunicato stampa dell'8 luglio 2009)
Il Cesr (Committee of European Securities Regulators) - l'organo di coordinamento tra le autorità di vigilanza sui mercati finanziari dei Paesi Ue, di cui la Consob fa parte - ha pubblicato oggi un parere per la Commissione europea sulla normativa in materia di passaporto europeo per le società di gestione dei fondi comuni di investimento (Ref. Cesr/09-624). Sempre oggi è
stato messo in consultazione un documento su schema e contenuto delle informazioni-chiave dei prospetti per i fondi di investimento, il cosiddetto Kid (Key Information Document) (Ref.Cesr/09-552). Il Kid è il nuovo documento informativo che si concentra sugli elementi essenziali che l'investitore deve prendere in considerazione prima di investire e che
è destinato a sostituire il prospetto semplificato.
Entrambi i documenti sono stati elaborati dal gruppo di esperti sul risparmio gestito del Cesr presieduto dal presidente della Consob, Lamberto Cardia. Il gruppo - che negli ultimi anni si è più volte riunito a Roma, ospite dell'autorità italiana - ha prodotto una vasta documentazione in tema di regolamentazione europea del risparmio gestito, ed è stato
istituito per sviluppare un approccio coordinato tra le autorità di vigilanza dell'Ue nella regolamentazione delle gestioni patrimoniali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Il documento sul passaporto europeo dei gestori ha la duplice finalità di aumentare il livello di integrazione del mercato europeo e di potenziare le misure a protezione degli investitori. A proposito del lavoro svolto, Lamberto Cardia ha affermato:
“La pubblicazione del documento rappresenta un passo importante verso la definizione di una nuova cornice normativa per la gestione del risparmio nell'Unione europea. La proposta del Cesr di introdurre un passaporto europeo per le società di gestione del risparmio contribuirà ad assicurare un importante meccanismo transfrontaliero in vista dell'emanazione
della nuova direttiva sui fondi di investimento (Ucits directive).
“Siamo particolarmente grati – ha proseguito Cardia – ai partecipanti al mercato che hanno aderito alla consultazione da noi a suo tempo avviata sul tema. Dalla consultazioni sono infatti emerse importanti indicazioni per ottimizzare la futura operatività transfrontaliera delle società europee di gestione del risparmio”.
Con riferimento alla consultazione sul Kid, Cardia ha ricordato che "l'esperienza recente ha dimostrato l'importanza di promuovere la migliore comprensione dei prodotti finanziari da parte degli investitori per accrescere la loro fiducia nel mercato. Sono certo - ha concluso Cardia - che l'introduzione del Kid costituirà un fattore importante per
migliorare la trasparenza dei prodotti del risparmio gestito e agevolerà la comparabilità tra le offerte”.
Il parere sul passaporto europeo dei gestori contiene indicazioni in materia di:
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requisiti organizzativi, gestione dei conflitti d'interesse e regole di condotta delle società di gestione, in linea con i principi indicati dalla Direttiva Mifid;
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misure specifiche da adottare nei rapporti tra società di gestione e banche depositarie quando queste facciano parte di differenti Stati membri dell'Ue;
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gestione del rischio da parte delle società di gestione, e istituzione al loro interno di specifiche strutture organizzative in grado di assicurare efficienti meccanismi di controllo e un'adeguata diffusione dei flussi di informazione;
-
cooperazione nella vigilanza al fine di assicurare un corretto funzionamento del passaporto europeo delle società di gestione. Il Cesr prevede infatti mirate attività di vigilanza transfrontaliere e un ulteriore incremento della collaborazione tra le autorità di controllo della Ue da realizzarsi attraverso un sempre più ampio scambio di informazioni.
Quanto al documento sullo schema e i contenuti del Kid, si rammenta che i dati-chiave in esso contenute rispondono alla necessità che l'informazione a disposizione degli investitori sia breve, esauriente, formulata in un linguaggio semplice e che consenta un facile raffronto tra differenti offerte. In particolare il Kid dovrà riportare:
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gli obiettivi e la politica di investimento del gestore;
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un'esplicita indicazione dei rischi connessi all'investimento e dei costi di gestione;
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l'indicazione dei rendimenti negli anni precedenti, ove il dato sia disponibile.
Entrambi i documenti sono disponibili sul sito www.cesr.eu.
A Michele Maccarone, funzionario generale, la reggenza della Divisione Emittenti (Comunicato stampa del 1° luglio 2009)
La Commissione ha attribuito all’avvocato Michele Maccarone, funzionario generale e responsabile della Divisione Studi Giuridici, l’incarico di reggenza della Divisione Emittenti.
Contestualmente la Commissione ha accolto le dimissioni volontarie del responsabile della Divisione Emittenti, Dottor Giovanni Sabatini, che ha lasciato l’Istituto. Al Dottor Sabatini la Commissione ha espresso apprezzamento per l’impegno e la competenza con cui ha svolto il suo compito.
I provvedimenti di cui alla delibera n. 16940 del 30 giugno 2009 hanno effetto immediato.
Attribuzione di nuovi incarichi: Domenico Marino vice-direttore generale della Consob, Pietro Farina funzionario generale (Comunicato stampa del 23 giugno 2009)
La Commissione ha nominato oggi il Dottor Domenico Marino vice-direttore generale della Consob e il Dottor Pietro Farina funzionario generale. I nuovi incarichi decorrono a partire da oggi.
In Consob dal 1977, Marino, laureato in economia e commercio, è stato funzionario generale dal 2001. In precedenza ha ricoperto in Istituto vari incarichi in diversi settori, tra cui il Servizio studi, l’Area Borsa e la Divisione amministrazione e finanza, di cui è stato responsabile dal 1994 al 2001.
Farina, laureato in giurisprudenza, è in Consob dal 1985. E’ responsabile della Divisione risorse. In precedenza è stato capo dell’ufficio gestione del personale e del servizio personale e amministrazione; per due anni ha guidato la Divisione consulenza legale.
Vendite allo scoperto: divieto prorogato, con modifiche, fino al 31 luglio 2009
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha deliberato oggi di prorogare fino al 31 luglio 2009, con modifiche, il divieto delle vendite allo scoperto in scadenza il 31 maggio prossimo.
In base alla decisione odierna la vendita di azioni di società quotate nei mercati regolamentati e ivi negoziate dovrà essere assistita dalla mera disponibilità dei titoli.
Con ciò viene meno l’obbligo - previsto dal regime attualmente in vigore - in base al quale la vendita di azioni di banche e di imprese di assicurazione e delle relative holding deve essere assistita sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli.
Le disposizioni hanno effetto dalle ore 00:00 del primo giugno 2009 fino alle ore 24:00 del 31 luglio 2009.
Per le società che al momento dell’entrata in vigore del provvedimento siano oggetto di aumento di capitale la vendita di azioni deve, invece, essere assistita oltre che dalla disponibilità dei titoli anche dalla proprietà. Per tali società è confermato, pertanto, fino alla conclusione dell’operazione di aumento di capitale, il regime più
restrittivo già in vigore.
La Consob pubblicherà nei prossimi giorni un "position paper" in tema di vendite allo scoperto, finalizzato a raccogliere, attraverso un apposito questionario, gli orientamenti del mercato in merito alle varie opzioni regolamentari.
Il testo della delibera (n. 16904 del 27 maggio 2009) è disponibile sul sito internet della Consob.
Requisiti degli amministratori indipendenti (Comunicato stampa del 28 aprile 2009)
La Consob ha preso in esame le risposte alla consultazione relativa ad una bozza di comunicazione contenente raccomandazioni in merito alla valutazione dell'organo amministrativo di società quotate sulla sussistenza dei requisiti previsti per i propri componenti dichiaratisi indipendenti.
In proposito la Commissione ha riscontrato che è stata da tutti manifestata condivisione degli obiettivi di trasparenza perseguiti dalla comunicazione e ha preso atto che Borsa Italiana ha espresso l'intenzione di avviare "in tempi brevissimi" una revisione del Codice di autodisciplina anche per tener conto delle migliori prassi rilevate e delle esigenze di trasparenza
emerse nella specifica materia.
La Commissione ha deliberato, pertanto, di rinviare ai prossimi mesi l'adozione della comunicazione per poter valutare, in ogni caso in tempo utile per le assemblee del 2010, gli sviluppi dell'autoregolamentazione e il grado di trasparenza raggiunto dalle informazioni rese in proposito dalle società quotate nella corrente stagione assembleare.
Commissariata la Independent Global Managers Sgr (Comunicato stampa congiunto Consob-Banca d'Italia del 9 aprile 2009)
Commissariata la Independent Global Managers Sgr Il Presidente della Consob ha disposto oggi in via d’urgenza, sentito il Governatore della Banca d’Italia, la sospensione per sessanta giorni degli organi amministrativi di Independent Global Managers Sgr SpA con sede in Milano e la nomina del dottor Angelo Pappadà quale commissario incaricato della gestione.
Il provvedimento è stato assunto ai sensi dell’art. 53 del Testo unico della finanza in relazione alle gravi violazioni della normativa in materia di gestione del risparmio, emerse nel corso di accertamenti ispettivi. Gli accertamenti sono stati avviati dalla Consob, in coordinamento con la Banca d’Italia che ne ha chiesto l’estensione ai profili di stabilità di
propria competenza. La SGR è un operatore di ridotte dimensioni, che gestisce prevalentemente portafogli individuali.
Il testo del provvedimento (disposizione n. 9/2009) è disponibile sul sito www.consob.it
Prorogati i termini per il pagamento dei contributi di vigilanza dei promotori finanziari e degli intermediari assicurativi della provincia dell'Aquila (Comunicato stampa congiunto Consob-Isvap del 9 aprile 2009)
CONSOB e ISVAP, in considerazione della grave situazione venutasi a creare nell’Aquilano a seguito del terremoto, hanno deciso di prorogare i termini per il pagamento dei contributi di vigilanza, dovuti dai promotori finanziari e dagli intermediari assicurativi residenti (o aventi la sede legale) nella provincia dell’Aquila.
I termini, rispettivamente del 15 aprile per i promotori finanziari e del 31 luglio per gli intermediari assicurativi, sono stati prorogati al 31 dicembre prossimo. Analoga proroga è stata decisa dall’Organismo dei promotori finanziari relativamente ai contributi ad esso dovuti per la gestione dell’Albo.
Negri Bossi: determinazione del prezzo per l'obbligo di acquisto (Comunicato stampa del 1° aprile 2009)
La Consob, con delibera n. 16856 del 1° aprile 2009, ha fissato in 0,6015 euro per ogni azione ordinaria il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto, ai sensi dell'art. 108, c. 2 del Tuf, sulle azioni ordinarie Negri Bossi spa da parte di Holding Partecipazioni Sacmi spa.
A seguito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa nel periodo 27 ottobre – 19 novembre 2008, di acquisti effettuati sul mercato tra l'annuncio dell'offerta e la conclusione della stessa e del successivo acquisto di n. 475.000 azioni in data 3 febbraio 2009, infatti, Holding Partecipazioni Sacmi è venuta a detenere una partecipazione complessivamente pari
al 90,16 % del capitale ordinario di Negri Bossi, da cui è conseguito l'obbligo di acquisto delle restanti azioni della società.
La delibera n. 16856 di determinazione del prezzo è pubblicata sul sito www.consob.it.
Nasce il Partenariato mediterraneo: Consob sottoscrive un accordo di cooperazione e assistenza tecnica fra autorità di vigilanza dei Paesi sulle due sponde del Mediterraneo (Comunicato stampa del 26 marzo 2009)
E' stato firmato oggi a Parigi l'accordo istitutivo del Partenariato mediterraneo, un'iniziativa multilaterale finalizzata a promuovere la cooperazione e l'assistenza tecnica tra le autorità di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari nei Paesi sulle due sponde del Mediterraneo.
Otto i Paesi firmatari: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto.
Per l'Italia ha sottoscritto l'accordo il Presidente della Consob, Lamberto Cardia.
Il Partenariato, che potrà essere esteso anche ad altri Paesi, intende favorire la convergenza del quadro normativo-regolamentare e delle prassi di vigilanza sui mercati finanziari delle due aree. Le autorità firmatarie si sono impegnate ad istituire gruppi di lavoro congiunti per scambiarsi esperienze e informazioni e per promuovere la formazione e l'addestramento tecnico del
personale. E' previsto almeno un incontro annuale a livello di Presidenti o di direttori generali.
Dalla Iosco un documento di consultazione per la vigilanza sugli hedge funds elaborato dalla task force co-presieduta da Cardia (Consob) e Sants (Fsa) (Comunicato stampa del 19 marzo 2009)
La Iosco (International Organization of Securities Commissions), l'organizzazione mondiale delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari, ha pubblicato oggi un documento di consultazione sul tema della vigilanza sugli hedge funds ("Hedge Funds Oversight: Consultation Report").
Il documento è stato redatto dalla task force, appositamente costituita nello scorso novembre nell’ambito del Comitato tecnico della Iosco, co-presieduta da Lamberto Cardia, presidente della Consob, e da Hector Sants, chief executive della Fsa, l'autorità di vigilanza del Regno Unito. Obiettivo del gruppo di lavoro è quello di valutare ipotesi di regolamentazione
che possano mitigare i rischi associati all'attività di trading dei fondi speculativi e alla loro tradizionale opacità.
Le considerazioni della task force saranno portate all'attenzione del summit del G-20 in programma a Londra il 2 aprile 2009.
Il rapporto, disponibile sul sito www.iosco.org, contiene i risultati preliminari dell'analisi e suggerisce alcune ipotesi di regolamentazione dei fondi speculativi con particolare riguardo al ruolo e alle responsabilità dei gestori.
I partecipanti al mercato sono invitati a formulare osservazioni entro il 30 aprile 2009.
Il dovere dell’intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: comunicazione Consob (Comunicato stampa del 2 marzo 2009)
La Consob ha diffuso oggi una comunicazione (n.9019104) su "Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi". La comunicazione tratta la distribuzione alla clientela al dettaglio di prodotti finanziari illiquidi
(obbligazioni bancarie, prodotti assicurativo–finanziari, derivati) che costituiscono parte significativa del portafoglio delle famiglie italiane.
La comunicazione raccomanda agli intermediari di fornire al cliente informazioni sul valore corretto e sui costi del prodotto illiquido distribuito, nonché di presentare confronti con prodotti semplici e noti che agevolino scelte consapevoli. Il documento definisce inoltre in dettaglio misure di correttezza in relazione alla determinazione del prezzo dei prodotti illiquidi. Il
documento sottolinea la necessità, da parte dell’intermediario, di una conoscenza approfondita delle preferenze della clientela, con particolare riguardo all’orizzonte di investimento, da valutarsi autonomamente, in maniera da garantire i più adeguati consigli.
Adottata a seguito di un’ampia consultazione, la comunicazione si inserisce nell’ambito delle misure di cosiddetto "livello 3" sul Regolamento intermediari, con cui la Commissione fornisce orientamenti interpretativi di dettaglio, funzionali alla concreta applicazione del nuovo sistema normativo di derivazione comunitaria (Mifid).
Il testo della comunicazione, preceduto da un executive summary, ed il documento illustrativo degli esiti della consultazione sono disponibili sul sito internet della Consob.
Executive summary
La peculiare configurazione del segmento dell’intermediazione mobiliare del nostro Paese, in cui le famiglie prediligono forme di investimento "diretto" piuttosto che "gestito", fa sì che una rilevante componente del portafoglio dei risparmiatori italiani sia investito in prodotti illiquidi, sotto forma di polizze assicurativo-finanziarie ed obbligazioni
bancarie, percepiti dalla domanda come "a capitale garantito", o, più in generale, come a basso rischio.
D’altro canto, la congiuntura dei mercati finanziari sta ulteriormente incentivando gli intermediari, in specie bancari, alla raccolta diretta presso clientela retail mediante emissione di obbligazioni che consentono un risparmio dei costi di funding; questi strumenti ricadono normalmente, di fatto, nella categoria dei prodotti in esame, presentando difficoltà e
costi per lo smobilizzo anticipato rispetto alla scadenza.
Su tali basi, teoriche ed empiriche, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha emanato, il 2 marzo2009, la Comunicazione n. 9019104 avente ad oggetto "Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi".
Adottata a seguito di un ampio processo di consultazione, la Comunicazione si inserisce nell’ambito delle misure di c.d. "livello 3" sul Regolamento Intermediari, con cui la Consob fornisce orientamenti interpretativi di dettaglio, funzionali alla concreta applicazione del nuovo sistema normativo di derivazione comunitaria (MiFID).
La Comunicazione, per il caso di distribuzione a clientela "al dettaglio" di prodotti illiquidi, raccomanda agli intermediari concrete misure di disclosure, prescrive presidi sulle modalità di pricing, richiede agli intermediari una conoscenza approfondita dei prodotti illiquidi distribuiti e della clientela destinataria dell’offerta.
In particolare con riguardo alle raccomandazioni di trasparenza, è indicato agli intermediari di fornire al cliente informazioni sul valore corretto e sui costi impliciti ed espliciti del prodotto illiquido distribuito, anche a manifestazione differita. E’ altresì rappresentata agli operatori l’opportunità di informare il cliente sulle caratteristiche del prodotto
illiquido distribuito presentando confronti con prodotti semplici e noti che agevolino il compimento di scelte consapevoli.
Con riguardo alle modalità di pricing, in assenza di mercati di scambio che possano costituire un obiettivo termine di paragone per la clientela, sono definite misure di correttezza volte comunque a garantire l’oggettività e la ricostruibilità delle condotte degli operatori. Così è previsto l’utilizzo di metodiche di pricing riconsosciute e
diffuse sul mercato, in coerenza con quelle adottate per la valutazione del portafoglio di proprietà dell’intermediario. Viene richiesta la definizione di procedure che vincolino la discrezionalità degli addetti e impongano un continuo raffronto con fonti informative esterne.
Viene richiesta all’intermediario la conoscenza approfondita delle preferenze della clientela, con particolare riguardo all’orizzonte di investimento, in maniera da garantire i più adeguati consigli. In proposito è sottolineata la necessità che, nel processo di valutazione dell’adeguatezza delle operazioni, l’holding period
dell’investitore sia espressamente ed autonomamente raffrontato alla durata del prodotto illiquido distribuito al fine di garantire la compatibilità delle due variabili.
Le linee di "livello 3" elaborate si riferiscono anche all’operatività in derivati OTC (Over the Ciunter, non negoziati su mercati regolamentati) degli intermediari. Nel caso di contratti della specie che, per politica commerciale (e per stessa previsione normativa se il cliente è un ente locale) vengono offerti "a copertura" di esposizioni finanziarie
della clientela, le procedure aziendali devono consentire di monitorare nel tempo, per tutta la durata dell’operazione, l’evoluzione delle posizioni coperte e di copertura, al fine di porre l’intermediario nelle condizioni di poter segnalare al cliente l’eventuale disallineamento della struttura ideata rispetto alle finalità che hanno condotto
all’impostazione originaria dell’operazione.
Per la loro rilevanza ed impatto, le misure richiederanno la pronta implementazione da parte degli intermediari dei necessari aggiornamenti alle proprie procedure aziendali. Al fine, gli operatori potranno anche avvantaggiarsi dell’eventuale elaborazione di best practices da parte delle Associazioni di categoria.
Il testo della Comunicazione ed il documento illustrativo degli esiti della consultazione sono disponibili sul sito internet della Consob.
Dalla Consob una raccomandazione sulle informazioni da inserire nelle relazioni finanziarie delle società immobiliari (Comunicato stampa del 27 febbraio 2009 )
La Consob ha diffuso una raccomandazione in materia di informazioni da riportare nelle relazioni finanziarie e nei comunicati stampa delle società immobiliari quotate. La raccomandazione (n. Dem/9017965 del 26 febbraio 2009) intende fornire alle società quotate del settore immobiliare un utile punto di
riferimento in materia di informazioni da riportare nelle relazioni finanziarie e nei comunicati stampa, individuando esempi di disclosure su alcune variabili chiave che sarebbero di particolare rilevanza ai fini della trasparenza e della comparabilità della struttura patrimoniale, finanziaria e degli andamenti economici delle società interessate.
L'analisi condotta sulle informazioni contenute nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali, nonché nei comunicati stampa delle società immobiliari quotate, ha evidenziato, infatti, la presenza di disomogenità nel modo in cui vengono forniti taluni elementi di informazione. Ciò riguarda, in particolare, la composizione del portafoglio investito,
l'informativa in merito agli stati di avanzamento dei progetto di sviluppo, l'esposizione del fatturato e dei margini derivanti dalle attività svolte, taluni rischi di tipo finanziario o contrattuale.
La comunicazione non ha una natura precettiva. Pertanto, ferme restando le disposizioni vigenti contenute nei principi contabili internazionali, nonché quelle inerenti alla price sensitive information, vengono indicate nella raccomandazione modalità standardizzate di rappresentazione di elementi informativi quali il portafoglio immobiliare, la situazione finanziaria
debitoria complessiva del gruppo, il fatturato, la redditività, le cessioni significative di asset. Viene inoltre richiamata l'attenzione sulle caratteristiche che l'informativa finanziaria deve possedere qualora vengano forniti indicatori alternativi di performance (ad es. il Nav).
Vendite allo scoperto: divieto prorogato, senza modifiche, fino al 31 maggio 2009 (Comunicato stampa del 26 febbraio 2009)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha deliberato oggi di prorogare fino al 31 maggio 2009 il divieto delle vendite allo scoperto in scadenza il 28 febbraio prossimo, mantenendo invariate le modalità del divieto.
Conformemente alla delibera del 29 gennaio u.s., la vendita di azioni di banche e di imprese di assicurazione o delle relative holding e la vendita di azioni di società oggetto di aumento di capitale, che siano quotate nei mercati regolamentati e ivi negoziate (cfr. l’elenco allegato), devono essere
assistite sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine e fino alla data di regolamento dell’operazione.
Per quanto riguarda, invece, tutte le altre azioni quotate nei mercati regolamentati e ivi negoziate la vendita deve essere assistita dalla sola disponibilità dei titoli.
La Commissione si riserva di riprendere in esame il provvedimento odierno prima della scadenza del 31 maggio p.v., qualora le condizioni di mercato e il contesto internazionale lo rendano opportuno. La Commissione intende, altresì, avviare una consultazione con il mercato sul tema della disciplina di trasparenza in materia di posizioni scoperte.
Il testo della delibera (n. 16813 del 26 febbraio 2009) è disponibile sul sito internet della Consob.
Obbligo di acquisto sulle azioni Ergo Previdenza ex art. 108 del Tuf: determinazione del prezzo (Comunicato stampa del 24 febbraio 2009)
La Consob ha fissato in 4,51 euro per ogni azione il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto, ai sensi dell’art. 108, co. 2 del Tuf, sulle azioni ordinarie Ergo Previdenza spa da parte di Ergo Italia spa.
A seguito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa nel periodo 4 novembre - 5 dicembre 2008 e di acquisti effettuati sul mercato, infatti, Ergo Italia è venuta a detenere una partecipazione complessivamente pari al 93,19 % del capitale ordinario di Ergo Previdenza, da cui è conseguito l’obbligo di acquisto delle restanti azioni della società.
La delibera di determinazione del corrispettivo (n. 16810 del 24 febbraio 2009) è disponibile sul sito internet della Consob.
Comunicato stampa Banca d’Italia, Consob e Isvap del 6 febbraio 2009: informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rschi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze sull'utilizzo di stime
Banca d’Italia, Consob e Isvap, in attuazione dell’accordo di collaborazione in materia di applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), hanno pubblicato un documento in tema di “Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi
finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime” per richiamare tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale applicazione delle norme e dei principi contabili internazionali.
Il documento non ha un contenuto precettivo autonomo, in quanto non introduce ulteriori obblighi di disclosure rispetto a quelli previsti dagli IAS/IFRS, ma individua quelle aree del bilancio che presumibilmente risentiranno maggiormente dell’attuale situazione di crisi e sulle quali pertanto maggiore sarà la domanda di informazioni da parte del mercato: (i) l’applicazione
del presupposto della continuità aziendale, (ii) la descrizione dei sistemi di misurazione e gestione dei rischi finanziari nonché il grado di esposizione a tali rischi, (iii) la verifica delle riduzioni per perdite durevoli di valore delle attività nonché (iv) le incertezze nell’utilizzo di stime.
Le attuali difficili condizioni economiche e di mercato rendono particolarmente delicato il processo di elaborazione delle prossime relazioni finanziarie e richiedono a tutti coloro che vi sono coinvolti a vario titolo (componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti) una attenta riflessione sull'informativa che dovrà essere resa in tali
documenti.
In tale contesto a giudizio delle Autorità è necessario che i componenti gli organi di amministrazione e di controllo nonché i dirigenti preposti siano consapevoli della necessità di fornire nelle relazioni finanziarie una chiara e completa informativa sul processo di valutazione seguito con particolare riguardo all’impatto prodotto dalla crisi sulla
situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società, alle scelte operative e strategiche formulate nonché agli eventuali correttivi attuati per adattare la strategia dell'impresa al mutato contesto di riferimento. Ciò in quanto una appropriata trasparenza informativa può contribuire a ridurre l’incertezza e le sue conseguenze negative.
Vendite allo scoperto: divieto prorogato, senza modifiche, fino al 28 febbraio 2009 (Comunicato stampa del 29 gennaio 2009)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha deliberato oggi di prorogare fino al 28 febbraio 2009 il divieto delle vendite allo scoperto in scadenza il 31 gennaio prossimo, mantenendo invariate le modalità del divieto.
Conformemente alla delibera del 30 dicembre u.s., la vendita di azioni di banche e di imprese di assicurazione o delle relative holding e la vendita di azioni di società oggetto di aumento di capitale, che siano quotate nei mercati regolamentati e ivi negoziate (cfr. l'elenco allegato), devono essere
assistite sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.
Per quanto riguarda, invece, tutte le altre azioni quotate nei mercati regolamentati e ivi negoziate la vendita deve essere assistita dalla sola disponibilità dei titoli.
Il testo della delibera (n. 16781 del 29 gennaio 2009) è disponibile sul sito internet della Consob.