Il Tar del Lazio con sentenza n. 8835 del 9.7.2008 ha annullato la presente delibera.
Il Consiglio di Stato ha riformato in parte la sentenza del Tar n. 8835/08 con decisione n. 8175 dell'1.12.2009.
Delibera n. 16326
Accertamento dell’avvenuta stipula di un patto parasociale avente ad oggetto l’acquisto concertato di azioni ordinarie della S.S. Lazio spa
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA, in particolare, la parte IV del decreto legislativo n. 58/1998 e, segnatamente, l’articolo 122;
CONSIDERATO che in data 30 giugno 2005 l’Arch. Roberto Mezzaroma ha acquistato n. 9.896.109 azioni ordinarie della Società Sportiva Lazio S.p.A. detenute da Capitalia S.p.A.;
CONSIDERATO che, in relazione alla diffusione alla fine del settembre 2005 di notizie stampa in merito ad un interessamento del Sig. Chinaglia per conto di un gruppo chimico-farmaceutico europeo all’acquisto delle partecipazioni di riferimento nel capitale della Società Sportiva Lazio S.p.A., l’Arch. Mezzaroma nel novembre 2005 ha rilasciato alcune dichiarazioni ad organi
di informazione, secondo le quali egli avrebbe venduto la propria partecipazione solo qualora il Dott. Claudio Lotito avesse ceduto la quota in proprio possesso;
CONSIDERATO che a partire dal novembre 2005 sono pervenuti alla Consob segnalazioni da parte di piccoli azionisti in merito all’esistenza, tra l’altro, di un patto occulto tra i soci rilevanti della S.S. Lazio S.p.A.;
CONSIDERATO che la Consob ha conseguentemente posto in essere una serie di interventi di vigilanza, tra cui verifiche ispettive svolte in collaborazione con la Guardia di Finanza ed altre attività istruttorie comprensive di scambi di informazioni e documentazione intervenuti con le competenti Procure della Repubblica, volti ad acquisire ogni elemento utile al fine di verificare il
rispetto della normativa vigente in relazione all’evoluzione degli assetti proprietari ed all’esistenza di un patto parasociale non comunicato ed avente ad oggetto le azioni della S.S. Lazio S.p.A.;
VISTE le risultanze dell’attività di vigilanza svolta;
VISTA la lettera degli Uffici della Consob del 28 settembre 2007 (prot. 7087099), indirizzata al Dott. Claudio Lotito, all’Arch. Roberto Mezzaroma, ed alla società Lazio Events S.r.l., con cui è stato comunicato:
-
che, a seguito dell’istruttoria svolta dalla Consob a partire dal novembre 2005, erano emersi elementi che inducevano a ritenere che l’acquisto della partecipazione detenuta da Capitalia S.p.A. nella S.S. Lazio S.p.A., avvenuto il 30 giugno 2005, non era stato il frutto di un’autonoma scelta d’investimento dell’Arch. Mezzaroma, ma era stato concordato con
il Dott. Lotito, potendosi, conseguentemente, configurare un accordo fra i medesimi per l’acquisto delle suddette azioni;
-
che dalla qualificazione del suddetto accordo quale patto parasociale rilevante, ai sensi dell’art. 122 del d.lgs n. 58/1998, non comunicato, né pubblicato e depositato nelle forme ivi previste, sarebbe scaturita la qualificazione dell’Arch. Mezzaroma quale soggetto che avrebbe agito di concerto, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs n. 58/1998, con il Dott. Lotito e
Lazio Events S.r.l. (società da questi controllata);
-
che conseguentemente in data 30 giugno 2005 sarebbe sorto in capo agli stessi l’obbligo di promuovere entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 58/1998, un’offerta pubblica sulla totalità del capitale della Lazio;
ed è stato richiesto ai destinatari di far conoscere le proprie valutazioni al riguardo;
VISTE le lettere dell’11 e 12 ottobre 2005 con cui, rispettivamente, Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma hanno comunicato le proprie considerazioni, volte a confutare l’esistenza di qualsivoglia accordo stipulato tra i medesimi avente ad oggetto l’acquisto delle azioni della S.S. Lazio S.p.A.;
VISTA la lettera dell’11 ottobre 2005 con cui Lazio Events S.r.l. ha rappresentato la propria estraneità ai fatti e le vicende riferite nella lettera inviata dalla Consob;
VALUTATE le considerazioni svolte dai soggetti interessati nelle citate lettere dell’11 e 12 ottobre 2005;
CONSIDERATO che, non essendo stata promossa l’offerta pubblica di acquisto entro il termine di trenta giorni dal superamento della soglia rilevante indicata nell’art. 106 del d.lgs. n. 58/1998, risultano applicabili le disposizioni di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 58/1998, concernenti il divieto di esercizio del diritto di voto inerente all’intera partecipazione e
l’obbligo di alienazione delle azioni eccedenti detta soglia rilevante;
RITENUTA la necessità di provvedere al formale accertamento dell’esistenza del suddetto patto parasociale, considerando l’impatto immediato sugli assetti azionari della S.S. Lazio S.p.A. connesso all’applicabilità dell’art. 110 del d.lgs. n. 58/1998;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’“Atto di accertamento” che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante e necessaria;
D E L I B E R A:
E’ accertata l’avvenuta stipulazione di un patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 58/98, avente ad oggetto l’acquisto concertato di azioni ordinarie della S.S. Lazio S.p.A., stipulato tra il Dott. Claudio Lotito (per il tramite di Lazio Events S.r.l.) e l’Arch. Roberto Mezzaroma; ciò nei tempi, nei modi e per
la motivazioni indicati nell’“Atto di accertamento” che è unito alla presente delibera della quale forma parte integrante e necessaria.
Il patto è stato stipulato quantomeno il 30 giugno 2005 ed è proseguito fino al 31 ottobre 2006, con superamento, alla data del 30 giugno 2005, della soglia rilevante ai sensi dell’art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 58/98.
Non essendo stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 122 del d.lgs. n. 58/98 e non essendo stata promossa l’offerta pubblica di acquisto entro il termine di trenta giorni dal superamento della soglia rilevante ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 58/98, risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 122 e 110 del d.lgs. n. 58/98 in vigore all’epoca dei
fatti in esame; in particolare il divieto di esercizio del diritto di voto relativo alla partecipazione posseduta anche indirettamente dal Dott. Lotito (tramite Lazio Events S.r.l.) e dall’Arch. Mezzaroma:
-
ai sensi dell’art. 122, comma 4, del d.lgs. n. 58/98, a decorrere dal 6 luglio 2005 e fino al 31 ottobre 2006;
-
ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 58/98, a decorrere dal 1° agosto 2005 e fino alla data di alienazione della partecipazione eccedente il 30% del capitale sociale della S.S. Lazio S.p.A. - pari a n. 9.806.603 azioni corrispondenti a circa il 14,48% del capitale sociale - già detenuta di concerto dal Dott. Claudio Lotito e dall’Arch. Roberto Mezzaroma anche
indirettamente, a seguito dell’acquisto effettuato da quest’ultimo il 30 giugno 2005.
La presente delibera sarà comunicata agli interessati ad ogni effetto di legge e pubblicata sul sito e nel Bollettino della Consob.
Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.
Milano, 30 gennaio 2008
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
ATTO DI ACCERTAMENTO
1. Descrizione dei fatti
1.1. Evoluzione dell’azionariato della S.S. Lazio S.p.A.
Nel luglio 2004, in sede di collocamento della seconda tranche dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea della Società Sportiva Lazio S.p.A., (di seguito, “Lazio”) in data 17 gennaio 2004, il Dott. Claudio Lotito, tramite la Lazio Events S.r.l. (di seguito, “Lazio Events”), ha sottoscritto azioni della società al prezzo di 1 euro
per una percentuale pari a circa il 26,97% del capitale sociale.
Nella stessa occasione, una percentuale pari al 2,67% circa del capitale è stata sottoscritta dalla Cooperativa di Lavoro Team Service S.c.a r.l. (di seguito, “Team Service”).
A seguito del citato aumento di capitale, gli ulteriori azionisti rilevanti della Lazio risultavano essere:
-
Capitalia S.p.A. (di seguito, “Capitalia”) con una partecipazione pari al 17,7% circa;
-
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito, “BNL”) per una percentuale pari a circa il 3,8%.
Successivamente, in data 1° aprile 2005, Capitalia ha ridotto la propria presenza nel capitale sociale della Lazio, passando dal 17,7% al 14,64% circa, in conseguenza della cessione di un ammontare di azioni rappresentative del 3,07%, di cui il 2,89% circa è stato acquistato dal Dott. Lotito che ha incrementato la propria partecipazione fino a raggiungere la percentuale del 29,89%
circa del capitale sociale della Lazio.
Il 30 giugno 2005 Capitalia ha venduto, tramite operazioni ai blocchi, la propria residua partecipazione pari al 14,64%, di cui una quota pari al 14,61% circa è stata acquistata dall’Arch. Mezzaroma.
Conseguentemente, nella compagine azionaria della Lazio alla data del 30 giugno 2005 (dopo l’uscita di BNL avvenuta il 3 marzo 2005) risultavano azionisti rilevanti, ai sensi dell’art. 120 del del d.lgs n. 58/98 (di seguito, “TUF”), il Dott. Claudio Lotito con una partecipazione pari a circa il 29,89% (detenuta indirettamente tramite Lazio Events), Team Service con
una percentuale pari a circa il 2,67% e l’Arch. Mezzaroma con una partecipazione diretta pari a circa il 14,61%.
A partire dal 31 ottobre 2006, il Dott. Lotito (tramite Lazio Events) ha acquistato ulteriori quote della Lazio, con l’intento di procedere al delisting della società: in particolare, in pari data, ha acquisito l’intera partecipazione di proprietà dell’Arch. Mezzaroma e in data 2 novembre 2006 ha proceduto all’ulteriore acquisto della partecipazione
del 2,67% di proprietà della Team Service. A seguito di tali operazioni che avevano comportato il superamento della soglia rilevante ai sensi dell’art. 106 TUF, è sorto in capo al Dott. Lotito l’obbligo di promuovere entro trenta giorni un’offerta pubblica di acquisto (di seguito, “OPA”) sulla totalità del capitale della Lazio.
In data 3 novembre 2006, nell’ambito del procedimento penale n. [...omissis...] e [...omissis...] avviato dalle competenti Procure della Repubblica in relazione alla vicenda in esame, a carico del Dott. Lotito e dell’Arch. Mezzaroma, per i reati di manipolazione del mercato (art. 185 del TUF) e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo della partecipazione del 14,61% della Lazio che il Dott. Lotito aveva acquistato dall’Arch. Mezzaroma. Nella successiva ordinanza emessa il 18 gennaio 2007, il Tribunale Penale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha disposto il dissequestro delle predette azioni, non ritenendo
più sussistenti le esigenze cautelari.
In data 2 dicembre 2006, Lazio Events ha trasmesso la comunicazione ex art. 102 del TUF relativa all’OPA da effettuarsi sulle azioni ordinarie della Lazio (con un corrispettivo pari ad euro 0,40 per ogni azione portata in adesione), in conseguenza dei predetti acquisti effettuati a partire dal 31 ottobre 2006. La Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del documento di
offerta il 18 dicembre 2006. Il periodo di adesione ha avuto inizio il 27 dicembre 2006 e si è concluso il 31 gennaio 2007 con l’adesione pari a circa il 10,79% del capitale. Pertanto, al termine dell’offerta Lazio Events è attualmente, titolare del 61,31% circa del capitale della Lazio. Tale offerta, seppur ha consentito al Dott. Lotito di acquisire il controllo di
diritto della società, non gli ha permesso di richiedere la revoca dalla quotazione, in quanto non è stata superata la soglia del 90% che determina il sorgere dell’obbligo di OPA residuale.
1.2.Attività di vigilanza
Nel mese di novembre 2005, l’Arch. Mezzaroma ha dichiarato ad un’emittente radiofonica - in merito ad un interessamento da parte di un gruppo chimico-farmaceutico europeo, del quale il Sig. Chinaglia asseriva di agire in qualità di intermediario, a rilevare le quote di partecipazione degli azionisti di riferimento nel capitale della Lazio - che sarebbe stato disponibile a
vendere la propria partecipazione solo qualora il Dott. Lotito avesse ceduto quella in proprio possesso. Nel contempo pervenivano alla Consob esposti da parte di piccoli azionisti, secondo i quali sussisteva un patto parasociale occulto tra gli azionisti rilevanti della Lazio.
A seguito di quanto sopra rappresentato, la Consob, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in relazione all’evoluzione degli assetti proprietari ed all’esistenza di un patto parasociale occulto rilevante, ai sensi dell’art. 122 del TUF, ha posto in essere interventi di vigilanza volti ad acquisire ogni elemento utile.
In particolare, nell’ambito di tale istruttoria nel marzo 2006 sono state svolte verifiche ispettive, in collaborazione con la Guardia di Finanza, presso le sedi legali di Lazio Events e di altre società controllate indirettamente dal Dott. Lotito, della Team Service, nonché presso lo studio dell’Arch. Mezzaroma.
Dall’esame della documentazione acquisita durante l’attività ispettiva e degli ulteriori documenti pervenuti alla Consob in risposta alle richieste di informazioni ex art. 115 del TUF inviate nei mesi di marzo e aprile 2006, sono emersi alcuni elementi di criticità; è stato, pertanto, ritenuto opportuno richiedere l’ausilio dell’autorità
giudiziaria al fine di acquisire ulteriori elementi probatori in merito.
A partire dall’aprile 2006 è iniziata un’attività di collaborazione con le competenti Procure della Repubblica, in relazione alla vicenda in esame, comprensiva di scambi di informazioni e documentazione.
Alla fine di maggio del 2006 sono state eseguite da parte della Polizia Giudiziaria, su mandato dell’A.G. inquirente, ai sensi dell’art. 370 c.p.p., operazioni di perquisizione locale e contestuale sequestro presso, tra l’altro, le abitazioni del Dott. Lotito, dell’Arch. Mezzaroma, presso la sede di alcune banche, nonché presso la sede legale di Lazio Events.
Alla fine di settembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha consegnato alla Consob alcuni verbali di assunzione di sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti.
Il 13 novembre 2006 il Dott. Lotito è stato ricevuto dalla Consob, su richiesta dello stesso, per fornire chiarimenti e produrre ulteriore documentazione sulla vicenda in questione.
Nel corso del mese di dicembre 2006 Banca Italease S.p.A. ha fornito, su richiesta della Consob ai sensi dell’art. 115 del TUF, un aggiornamento e documentazione sull’operazione immobiliare posta in essere dalla stessa e dalla controllata Italease Gestione Beni S.p.A. con le società C.E.I.M. Costruzioni Edilizie Immobiliari S.r.l. (di seguito, “CEIM”) e RO.IM.
Romana Immobiliare S.r.l. (di seguito, “ROIM”), società riferibili alla famiglia Mezzaroma, avente ad oggetto un complesso immobiliare sito in Roma (via Bravetta).
Il 9 gennaio 2007 l’Arch. Mezzaroma e [...omissis...], sono stati convocati dalla Consob per un’audizione, ai sensi dell’art. 115 del TUF, al fine di fornire chiarimenti sull’operazione di dismissione di quote della CEIM e della ROIM, sulla connessa operazione immobiliare concernente il c.d. “Residence Bravetta”, nonché ogni informazione sulle
operazioni di compravendita delle azioni della Lazio .
Il 15 dicembre 2006 e il 29 gennaio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha consegnato alla Consob, rispettivamente, il verbale dell’interrogatorio reso dal Dott. Lotito in qualità di persona sottoposta ad indagini ed ulteriori verbali di assunzioni di informazioni rese da persone informate sui fatti.
In data 28 settembre 2007 è stato comunicato al Dott. Lotito, all’Arch. Mezzaroma e alla società Lazio Events l’esito degli accertamenti effettuati dalla Consob ed è stato richiesto a dette parti di trasmettere le proprie considerazioni e valutazioni in merito.
L’11 ed il 12 ottobre 2007 sono pervenute dalle sopracitate parti le deduzioni che vengono di seguito sintetizzate.
2. La lettera del 28 settembre 2007 indirizzata al Dott. Lotito, all’Arch. Roberto Mezzaroma ed a Lazio Events S.r.l.
2.1. In data 28 settembre 2007, come detto, gli Uffici della Consob hanno trasmesso al Dott. Lotito, all’Arch. Roberto Mezzaroma ed alla Lazio Events S.r.l. una lettera con la quale, in relazione all’operazione di acquisto, da parte dell’Arch. Roberto Mezzaroma avvenuta in data 30 giugno 2005, della partecipazione pari al 14,61% del capitale della Lazio detenuta da
Capitalia, è stato rappresentato che, a seguito dell’istruttoria svolta dalla Consob, sono emersi elementi tali da far ritenere che tale acquisto non sia stato il frutto di un’autonoma scelta d’investimento dell’Arch. Mezzaroma, ma sia stato concordato con il Dott. Lotito, potendosi, conseguentemente, configurare un accordo fra i due per l’acquisto delle
suddette azioni.
In particolare, si è evidenziato che gli elementi che fanno presumere una tale conclusione riguardano le modalità ed i tempi con cui è avvenuta la compravendita da parte dell’Arch. Mezzaroma della partecipazione nella Lazio posta in vendita da Capitalia ed in particolare:
A. la consequenzialità dell’acquisto dell’Arch. Mezzaroma rispetto alla trattativa intavolata dal Dott. Lotito, anche tramite il Dott. [...omissis...] (funzionario di Unicredit) con Capitalia;
B. la circostanza che i fondi necessari all’Arch. Mezzaroma per effettuare il predetto acquisto siano stati forniti dal Dott. Lotito e che l’operazione immobiliare con cui quest’ultimo ha giustificato la dazione di denaro (compravendita delle quote delle società CEIM e ROIM) presenta peculiarità nei corrispettivi pattuiti e nella tempistica relativa
all’esecuzione tali da farla ritenere strettamente collegata e, comunque, almeno parzialmente funzionale all’acquisto delle azioni della Lazio.
2.2. In ordine al punto A, ossia alla consequenzialità dell’acquisto da parte dell’Arch. Mezzaroma della partecipazione nella Lazio rispetto alla trattativa tra il Dott. Lotito e Capitalia, sono stati rappresentati nella citata lettera i seguenti elementi.
Con riferimento alla posizione del Dott. Lotito, nel contesto della trattativa è emerso quanto segue.
-
Nei primi mesi del 2005, il Dott. Lotito aveva manifestato interesse all’acquisto della partecipazione nella Lazio detenuta da Capitalia (al tempo pari a circa 17,7%) ed ebbe luogo un incontro con esponenti del Gruppo Capitalia. Tale interesse all’acquisto venne inizialmente giustificato dallo stesso Dott. Lotito con la possibilità di realizzare insieme alla compravendita anche una transazione su un credito di circa 8 milioni di euro che la Banca di Roma vantava nei confronti della Lazio. L’interesse ad acquistare continuò, peraltro, a sussistere anche allorché i vertici di Capitalia manifestarono l’orientamento (di cui il Dott. Lotito era a
conoscenza sin dal marzo 2005), secondo cui il credito poteva essere ceduto soltanto ad un valore non inferiore al nominale, precludendo in tal modo una transazione su di esso.
-
Nel corso di tali trattative, il Dott. Lotito aveva valutato le possibili ripercussioni, in termini di insorgenza di un obbligo di OPA, dell’eventuale superamento della soglia del 30% nel capitale della Lazio e aveva manifestato perplessità circa la promozione di un’OPA obbligatoria. Dopo il primo acquisto del 3% circa, effettuato in data 1° aprile 2005, in modo da
non superare la soglia del 30% , il Dott. Lotito mantenne ferma l’intenzione di acquistare per sé o far acquistare ad altri la residua partecipazione detenuta da Capitalia. Egli proseguì, infatti, la ricerca con i propri consulenti di soluzioni che prevedessero il
coinvolgimento di soggetti terzi a lui graditi. In particolare, venne prospettata la stipula di un contratto preliminare di acquisto per il tramite di una società fiduciaria e l’acquisto da parte di potenziali investitori interessati alla suddetta partecipazione (aveva, ad esempio, preso contatti con un parente imprenditore, diverso dall’Arch. Mezzaroma, e con
[...omissis...]).
-
Le trattative intraprese con [...omissis...] non proseguirono essenzialmente in ragione della “condizione” da questi imposta al Dott. Lotito, che, nel caso in cui Capitalia avesse accettato la sua proposta scritta di acquisto, “venisse costituito un C.d.A. della SS Lazio rappresentativo rispetto alle quote sottoscritte e con una posizione di rilievo
all’interno del costituendo C.d.A. ”.
-
Viste le continue proroghe richieste a Capitalia per finalizzare la cessione, al fine di “rassicurare Capitalia sulle capacità finanziarie del Lotito, qualora fosse stato lui a portare avanti l’OPA ” , lo stesso aprì, nel mese di maggio 2005, alcuni conti
correnti presso Banca di Roma intestati a società del proprio gruppo sui quali furono trasferite disponibilità pari a circa euro 4 milioni (somma sostanzialmente equivalente a quella successivamente pagata per l’acquisto della partecipazione nella Lazio).
Con riferimento alla posizione di Capitalia, nel contesto della trattativa è emerso quanto segue.
-
L’amministratore delegato di Capitalia, [...omissis...], aveva dichiarato già dal luglio 2004 la disponibilità a cedere al Dott. Lotito la partecipazione nella Lazio. Nei primi mesi del 2005 l’interesse ad effettuare tale cessione era giustificato dalla finalità di non iscrivere la partecipazione nella semestrale al 30 giugno 2005 , in quanto ritenuta “non strategica per il Gruppo e anche scomoda nel senso che Capitalia e Banca di Roma erano state oggetto di dimostrazioni ostili da parte di una frangia estrema della tifoseria laziale” . Tale interesse poteva essere realizzato anche tramite cessioni a soggetti diversi dal Dott. Lotito.
Nell’ambito di questo quadro, che configura un avanzato stato delle trattative tra il Dott. Lotito e Capitalia per la cessione della partecipazione nella Lazio, pur in assenza di una preclusione di Capitalia a vendere a soggetti diversi da Lotito ove non si fosse concretizzata la vendita a quest’ultimo, si inserisce l’acquisto operato dall’Arch. Mezzaroma.
-
Infatti, la sera del 29 giugno 2005 il Dott. Lotito informò il Dott. [...omissis...], e cioè il soggetto indicato da Lotito quale intermediario nella trattativa in corso con Capitalia, della circostanza che la residua partecipazione di Capitalia sarebbe stata acquistata dall’Arch. Mezzaroma “ utilizzando la somma che gli sarebbe stata bonificata dal
Lotito ” e lo avvisò che sarebbe stato da questi contattato l’indomani pregandolo di collaborare al buon esito dell’acquisto, tanto che il Dott. [...omissis...] ritenne la richiesta del Dott. Lotito come “una continuazione naturale
dell’interessamento del sottoscritto all’acquisto del pacchetto azionario” ; il successivo 30 giugno 2005, in occasione della effettuazione del bonifico di euro 4 milioni, il Dott. [...omissis...] fu informato dal Dott. Lotito che lo stesso era da ricollegarsi
ad “ un’operazione immobiliare non meglio precisata” .
Da quanto sopra, risulta che:
-
il Dott. Lotito ha compiuto diversi passi (fra i quali, particolarmente significativo, il deposito della somma di euro 4 milioni in conti correnti presso il Gruppo Capitalia) chiaramente volti ad acquistare in prima persona le azioni della Lazio, e non ha, di fatto, acquistato per evitare di incorrere nell’obbligo di OPA;
-
il coinvolgimento dell’Arch. Mezzaroma, a cui il Dott. Lotito fornì la liquidità necessaria all’acquisto in conseguenza della coincidenza temporale dell’operazione immobiliare, si poneva in continuità con i passi precedentemente compiuti dal Dott. Lotito volti ad acquistare in prima persona o far acquistare ad un soggetto a lui gradito;
-
inoltre, le risultanze acquisite appaiono in aperto contrasto con le dichiarazioni rilasciate dal Dott. Lotito e dall’Arch. Mezzaroma, secondo cui questi (sebbene legati da rapporti di parentela) non sarebbero entrati reciprocamente in contatto in relazione all’operazione di acquisto della suddetta partecipazione, avrebbero ignorato le reciproche intenzioni in merito alla
stessa ed avrebbero appreso dai giornali l’avvenuta conclusione dell’intera operazione; tali dichiarazioni sono, infatti, smentite dalla ricostruzione dei fatti quali emersi alla luce dell’istruttoria effettuata.
2.3. Con riferimento al precedente punto B, vale a dire il collegamento esistente tra la dazione dei fondi necessari all’Arch. Mezzaroma per effettuare l’acquisto della partecipazione nella Lazio e l’operazione di compravendita di quote delle società immobiliari CEIM e ROIM è stato rappresentato ai soggetti interessati nella nota del 28 settembre 2007
quanto segue.
Il Dott. Lotito, tramite la Linda S.r.l., e l’Arch. Mezzaroma [...omissis...] stipularono in data 24 giugno 2005 un contratto preliminare (di seguito, il “ Contratto Preliminare”) relativo alla cessione di quote della CEIM e della ROIM (al tempo rispettivamente locataria e promissaria acquirente di un complesso immobiliare denominato “Residence
Bravetta”) che l’Arch. Mezzaroma aveva da tempo intenzione di vendere, in ragione della presenza di frequenti litigi con gli altri componenti della famiglia, titolari, di quote delle suddette società, e alla conseguente difficoltà di incidere nella gestione delle società con una partecipazione di minoranza.
L’Arch. Mezzaroma aveva, tuttavia, incontrato difficoltà a reperire una controparte realmente interessata all’acquisto di tali quote di minoranza, presumibilmente anche in considerazione dell’esistenza di una clausola di prelazione (nello statuto della sola ROIM) a favore degli altri nuclei familiari dei fratelli Mezzaroma. In questa situazione il Dott. Lotito era
“l’unico che si era dimostrato realmente interessato all’acquisto” .
Il Contratto Preliminare presentava alcune caratteristiche tali da farlo ritenere funzionalmente collegato anche all’esigenza di fornire all’Arch. Mezzaroma la provvista necessaria per acquistare le azioni della Lazio. In particolare:
-
la decisione di stipulare il Contratto Preliminare in data 24 giugno 2005 prevedendo il termine perentorio del 30 giugno 2005 per il versamento della caparra di 4 milioni di euro e la stipula del Contratto Definitivo non prima di un anno, appare spiegabile con l’esigenza del Dott. Lotito di individuare entro il 30 giugno 2005 (termine indicato da Capitalia) un compratore per la
partecipazione nella Lazio;
-
a prescindere da una valutazione circa la sproporzione dell’importo versato a titolo di caparra rispetto al corrispettivo totale - la caparra corrispondeva, infatti, al 40% del prezzo totale pattuito (euro 10 milioni) ed all’80% del prezzo (euro 5 milioni circa) previsto nel
contratto definitivo di compravendita (di seguito, il “Contratto Definitivo”) - si rileva che tale caparra risultava pressoché equivalente all’importo necessario all’Arch. Mezzaroma per acquistare le azioni della Lazio; inoltre, il lungo termine previsto per il perfezionamento della cessione inevitabilmente costringeva il Dott. Lotito a tenere immobilizzata
tale somma per un ingente lasso di tempo senza avere formalmente niente in cambio;
-
vi è una contraddizione insita nell’aver pattuito, da un lato, un prezzo privo di indicazioni sui criteri di determinazione e non assistito da clausole di revisione o rinegoziazione e, dall’altro, nell’aver previsto un termine lungo per la stipula del Contratto Definitivo, durante il quale si sarebbero potuti verificare mutamenti della situazione patrimoniale
delle società immobiliari, con particolare riferimento alla definizione dell’operazione “Residence Bravetta”;
-
l’effetto traslativo che avrebbe dovuto conseguire al Contratto Definitivo era subordinato al mancato esercizio della prelazione (espressamente richiamata nel Contratto Preliminare) da parte degli altri soci della ROIM; come poi in effetti è accaduto, l’esercizio della prelazione avrebbe precluso al Dott. Lotito l’acquisto delle partecipazioni nelle società
immobiliari;
-
sul trasferimento delle quote CEIM e ROIM gravava, inoltre, un diritto di prelazione concesso a Italease Gestione Beni S.p.A. nell’ambito di un accordo quadro stipulato da Banca Italease S.p.A. con CEIM e ROIM funzionale a far conseguire alle predette società la proprietà del “Residence Bravetta” ; inoltre, tale accordo quadro prevedeva come grave inadempimento contrattuale il mutamento della composizione degli organi amministrativi di CEIM e ROIM; tali elementi si ponevano come ulteriore ostacolo all’acquisizione da parte del Dott. Lotito del controllo delle citate società.
Gli eventi successivi alla stipulazione del Contratto Preliminare confermano il collegamento funzionale tra l’operazione sulle quote CEIM e ROIM e l’acquisto delle azioni della Lazio, con particolare riferimento alla tempistica e alle modalità di determinazione e pagamento del corrispettivo. Infatti:
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successivamente alla stesura del Contratto Preliminare, solo l’8 giugno 2006 (circa 12 mesi dopo la conclusione del Contratto Preliminare) la parte venditrice comunica formalmente ai titolari del diritto di prelazione l’intenzione di vendere, pur essendo possibile una comunicazione antecedente ai sensi dell’art. 5 dello statuto della ROIM ; in tal modo si è determinata una situazione di incertezza sull’esito finale della transazione, restando come unico atto esecutivo del Contratto Preliminare il versamento dei 4 milioni di euro effettuato dal Dott. Lotito;
-
nel giugno 2006, a seguito della denunciatio inviata ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione statutariamente previsto per i soci della ROIM, gli stessi [...omissis...], contestarono la validità della suddetta comunicazione ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio della prelazione e formularono osservazioni sia su
“l’incongruità del prezzo richiesto, di gran lunga superiore a quello indicato, negli ultimi tempi, dall’arch. Roberto Mezzaroma e sulla cui base erano in corso trattative” , sia sulle modalità del pagamento, facendo intendere che a tali condizioni
non avrebbero esercitato il diritto;
-
in data 31 ottobre 2006 fu stipulato il Contratto Definitivo, nel quale fu prevista una riduzione del 50% circa del prezzo originariamente pattuito (da euro 10 milioni a euro 5 milioni circa, con versamento immediato della differenza pari a 1 milione circa di euro da parte del Dott. Lotito), pur in assenza di una clausola, prevista nel Contratto Preliminare, che giustificasse tale
riduzione ; gli eventi sopravvenuti indicati nel suddetto Contratto come giustificazione della riduzione sono riconducibili prevalentemente ad inadempimenti delle società ROIM e CEIM (gestite da componenti dei 3 nuclei familiari Mezzaroma) ad obbligazioni contrattuali in essere con
Italease Gestioni Beni S.p.A. e riferibili all’operazione di acquisto del “Residence Bravetta”;
-
l’accettazione da parte dell’Arch. Mezzaroma di un corrispettivo quasi dimezzato rispetto ai 10 milioni originariamente pattuiti, nonostante la già segnalata assenza di clausole espresse di revisione nel Contratto Preliminare, potrebbe far ritenere che il corrispettivo originariamente indicato non fosse considerato dalle parti come vincolante, ma svolgesse una funzione
meramente indicativa e giustificativa della rilevante caparra versata; tale circostanza, determinando una flessibilità sul prezzo finale, rendeva, tra l’altro, maggiormente realizzabile l’esercizio della prelazione da parte degli altri soci della ROIM ; l’esistenza
di “trattative” sul prezzo ben oltre la stipula del Contratto Preliminare è, tra l’altro, confermata dalla menzionata risposta dei soci ROIM alla denunciatio dell’8 giugno 2006;
-
il Dott. Lotito e l’Arch Mezzaroma non si sono opposti alla tesi avanzata dai titolari del diritto di prelazione secondo cui la prima denunciatio non era idonea a far decorrere il termine per l’esercizio della prelazione, e hanno previsto nel Contratto Definitivo (art. 9) la trasmissione, entro quindici giorni dalla stipula dello stesso, di una nuova
denunciatio, (successivamente effettuata in data 28 novembre 2006); la prelazione è stata così esercitata in data 21 dicembre 2006 da parte degli altri i soci della ROIM [...omissis...], che hanno acquistato le quote di entrambe le società ad un prezzo molto inferiore a quello originariamente pattuito .
Va, inoltre, considerato che al parallelismo tra il Contratto Preliminare e l’acquisto delle azioni della Lazio da parte dell’Arch. Mezzaroma è corrisposto un analogo parallelismo tra il Contratto Definitivo e la vendita delle azioni Lazio dall’Arch. Mezzaroma al Dott. Lotito; infatti, nella citata nota del 28 settembre 2007 viene sottolineata la coincidenza temporale
con cui sono avvenuti:
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da un lato, in data 30 giugno 2005
-
il pagamento di euro 4 milioni dal Dott. Lotito all’Arch. Mezzaroma a titolo di caparra in esecuzione del Contratto Preliminare concluso pochi giorni prima;
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il trasferimento della partecipazione del 14,6% circa nella Lazio e il relativo pagamento del corrispettivo di euro 3,8 milioni circa dall’Arch. Mezzaroma a Capitalia; e
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dall’altro, in data 31 ottobre 2006
-
la stipula del Contratto Definitivo tra [...omissis...] e la società del Dott. Lotito (i cui effetti traslativi erano sospensivamente condizionati al mancato esercizio della suddetta prelazione in capo ai soci della ROIM), con il contestuale pagamento della seconda rata del prezzo di euro 1 milione circa da parte del Dott. Lotito (importo che nel dicembre 2006, è
stato rimborsato al Dott. Lotito, insieme ai 4 milioni dallo stesso già versati a titolo di caparra, dai soci della ROIM divenuti, a seguito dell’esercizio della prelazione, gli effettivi acquirenti delle quote nelle società immobiliari), e
-
il trasferimento della partecipazione del 14,6% circa nella Lazio e il relativo pagamento del corrispettivo di euro 3,9 milioni circa dal Dott. Lotito all’Arch. Mezzaroma (di molto poco superiore al prezzo pagato nel giugno 2005).
L’insieme dei fatti considerati fa ritenere accertata la strumentalità di alcuni aspetti dell’operazione CEIM-ROIM all’acquisto delle azioni della Lazio da parte dell’Arch. Mezzaroma in data 30 giugno 2005.
2.4. Sulla base di quanto detto ai precedenti punti 2.2 e 2.3, nella citata lettera del 28 settembre 2007 è stato rappresentato ai soggetti interessati che può ritenersi accertata l’esistenza di un accordo tra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma finalizzato all’acquisto di concerto della partecipazione nella Lazio.
L’accordo prevedeva un impegno dell’Arch. Mezzaroma ad acquistare, con i fondi versati dal Dott. Lotito a titolo di caparra del Contratto Preliminare e con l’assistenza gratuita del Dott. [...omissis...], la partecipazione di Capitalia nella Lazio, che, pertanto, non sarebbe finita in mani ostili al Dott. Lotito.
Al fine di realizzare pienamente l’interesse del Dott. Lotito l’acquisto da parte dell’Arch. Mezzaroma necessitava un certo grado di stabilità, tendenzialmente coincidente con il periodo intercorrente tra la stipula del Contratto Preliminare e il termine previsto per la stipula del relativo Contratto Definitivo. Tale stabilità trova conferma, oltre che nelle
dichiarazioni rese in più sedi dallo stesso Mezzaroma, nella circostanza riferita dal Dott. [...omissis...] secondo cui, nell’ottobre 2006, l’Arch. Mezzaroma comunicò al Dott. [...omissis...] la sua ferma intenzione di vendere le azioni sul mercato
solo qualora il Dott. Lotito non le avesse acquistate in tempi brevi, riconoscendo in tal modo l’esistenza di una sorta di prelazione.
A fronte di tale stabilità l’Arch. Mezzaroma, a differenza di altri soggetti in precedenza contattati dal Dott. Lotito [...omissis...], non avrebbe preteso nulla in termini di partecipazione alla gestione e non avrebbe contrastato la gestione esclusiva da parte del Dott. Lotito.
Nell’ambito di tale accordo la stipula del Contratto Preliminare corrisponde all’interesse dell’Arch. Mezzaroma di avviare un iter di vendita delle partecipazioni nelle società immobiliari, mentre il Dott. Lotito accede a tale operazione essenzialmente per offrire all’ Arch. Mezzaroma, in contropartita al suo impegno nella Lazio, un aiuto consistente nel forzare
i soci ROIM ad acquistare la partecipazione detenuta dallo stesso nelle società immobiliari . Inoltre, esso consente di fornire una causa autonoma alla dazione di denaro da investire nella Lazio e di rendere quanto meno possibile, in caso di esercizio della prelazione, il recupero di tale
denaro da parte del Dott. Lotito.
Conseguentemente, è possibile ricostruire l’intera operazione come uno “scambio di favori” tra l’Arch. Mezzaroma (interessato a cedere la propria quota nelle società CEIM e ROIM) e il Dott. Lotito (interessato a che un soggetto a lui non ostile acquistasse il pacchetto azionario della Lazio di proprietà di Capitalia e lo detenesse per un determinato
periodo di tempo).
Alla luce degli approfondimenti effettuati, è stato evidenziato nella lettera del 28 settembre 2007 che l’accordo tra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma come sopra ricostruito sia da qualificare come un patto parasociale rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del TUF per i motivi di seguito esposti.
Sotto il profilo della riconducibilità alla norma in questione, detto impegno appare iscrivibile alla categoria degli accordi, aventi ad oggetto l’acquisto di azioni, prevista dall’art. 122, comma 5, lett. c), del TUF , in quanto, coerentemente con quanto stabilito dalla
Commissione in occasione della Comunicazione n. DIS/29486 del 18 aprile 2000, configura un patto “con cui si concorda l'acquisto da terzi di azioni di una quotata o della sua controllante da parte di uno, più o tutti i paciscenti ”.
Quanto alla rispondenza dell’impegno in questione alla funzione che la Consob, con la sopra citata Comunicazione del 18 aprile 2000, ha ritenuto di assegnare ai patti parasociali, allo scopo di differenziare questi ultimi da fattispecie non rilevanti ai medesimi fini, possono assumersi le seguenti conclusioni. Nella citata comunicazione si è affermato, tra l’altro, che per
qualificare dei contratti come parasociali, ai sensi dell'art. 122, non è sufficiente che questi producano gli effetti indicati nella medesima norma (nel caso di specie, l’effetto di contemplare l’acquisto delle azioni di una società quotata), ma occorre, altresì, che il contratto persegua la funzione propria dei patti parasociali: funzione che può essere
sinteticamente individuata nell’obiettivo di dare un indirizzo unitario all'organizzazione e alla gestione sociale (ad es. attraverso accordi sul voto ovvero obblighi di preventiva consultazione) ovvero di "cristallizzare" determinati assetti proprietari (ad es. attraverso accordi blocco, di prelazione o di covendita). In sintesi, si è ritenuto nella suddetta
comunicazione che “soltanto quegli accordi che, oltre a produrre i predetti effetti, hanno lo scopo di incidere sugli assetti proprietari e sulla contendibilità del controllo degli emittenti quotati, assumano rilevanza ai fini della disciplina in esame”.
Nel caso di specie la circostanza che la partecipazione del 14,61% circa del capitale della Lazio in virtù del patto sopra ricostruito sia stata acquistata di concerto, mantenuta dall’Arch. Mezzaroma, nonché amministrata da quest’ultimo nel senso di non pretendere una compartecipazione alla gestione della Lazio, ha avuto la funzione di cristallizzare gli assetti
proprietari della Lazio e di rafforzare l’influenza del socio di riferimento nella gestione della società. Il patto ha, infatti, precluso che la partecipazione di Capitalia circolasse liberamente sul mercato e ha fatto sì che la stessa venisse acquistata da un soggetto non ostile al Dott. Lotito.
Inoltre, l’entità di tale partecipazione, ove questa fosse stata ceduta, in blocco o in parte, a soggetti ostili al Dott. Lotito, avrebbe potuto assumere una funzione rilevante con riferimento agli assetti societari. Ciò per i motivi di seguito esposti:
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la somma delle partecipazione dei due soggetti tra i quali è intervenuto il suddetto accordo (44% circa) è superiore ad un terzo del capitale sociale e, dunque, superiore alla minoranza di blocco in assemblea straordinaria (il cui quorum deliberativo è, ai sensi degli artt. 2368 e 2369 c.c., due terzi dei presenti) con la conseguenza che è stata esclusa con
certezza la possibilità che la suddetta assemblea potesse deliberare in contrasto con la volontà di tali soci;
-
d’altra parte, considerando il dato di partecipazione all’ultima assemblea straordinaria antecedente agli acquisti di Lotito , pari al 29,54% del capitale, ove la partecipazione di Capitalia fosse stata acquistata da un soggetto ostile (e questi avesse partecipato
all’assemblea), allo stesso sarebbe bastato un’occasionale convergenza con un socio detentore di una partecipazione, di poco superiore all’1% circa, per raggiungere la soglia di un terzo dei presenti (15,75% circa) necessaria a bloccare le delibere dell’assemblea straordinaria;
-
più in generale l’effettiva partecipazione in assemblea, anche in sede ordinaria, di quell’ulteriore 14,61% circa di capitale sociale, pur non modificando automaticamente i rapporti di forza, avrebbe, comunque, indebolito la posizione del Dott. Lotito;
-
la presenza di un altro azionista in possesso di una partecipazione tanto rilevante o anche di una parte di essa, inoltre, avrebbe potuto nuocere al Dott. Lotito non solo in sede di adozione delle delibere assembleari, ma anche interferendo nella gestione della società in virtù del possesso, già in via esclusiva, dei quorum necessari ad espletare diversi diritti
sociali quali: (i) il diritto di convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci ex articolo 2367 c.c. (per cui è richiesto il 10% del capitale sociale); (ii) l’azione sociale di responsabilità ex articolo 2393-bis c.c. (per cui, all’epoca dei fatti, era richiesto il 5% del capitale sociale ); (iii) la denuncia al consiglio di sorveglianza di fatti censurabili ex articolo 2408, comma 2, c.c. (per cui è richiesto il 2% del capitale sociale) e (iv) la denunzia al tribunale ex articolo 2409 c.c. (per cui è richiesto il 5% del capitale sociale).
-
ai sensi dell’articolo 24 dello statuto della Lazio, “alla minoranza è riservata l’elezione di due componenti effettivi [del consiglio di sorveglianza] e di un supplente” nominati - sulla base di liste presentate da “azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti
almeno il 2,5%[...] del capitale con diritto di voto” - dalla “ seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti”; conseguentemente, in caso di cessione a terzi della partecipazione di Capitalia o di parte di essa, i componenti del consiglio di sorveglianza della Lazio espressione della minoranza, piuttosto che esser tratti dalla lista
presentata dalla Team Service (entrata a far parte della compagine della Lazio con una partecipazione del 2,6% circa in occasione dell’aumento di capitale sociale del 2004 e quindi in concomitanza all’ingresso del Dott. Lotito, del quale il Dott. [...omissis...] - presidente del consiglio di amministrazione della stessa società - ha sempre dichiarato di
condividere il programma imprenditoriale), sarebbero stati nominati traendoli dalla lista eventualmente presentata dal nuovo socio.
Nel contesto di un accordo tra l’Arch. Mezzaroma e il Dott. Lotito per l’acquisto delle azioni della Lazio che comprendeva la condivisione da parte dell’Arch. Mezzaroma del programma gestionale del Dott. Lotito, paiono potersi ricondurre anche le seguenti dichiarazioni dell’Arch. Mezzaroma che, pur non sufficienti di per sé a costituire prova di patto
parasociale, ove considerate unitamente agli elementi indiziari sopraindicati, rafforzano il quadro probatorio.
In particolare:
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la dichiarazione dell’Arch. Mezzaroma per cui “[...] sulla base di tali considerazioni unite alla manifestata capacità manageriale del Presidente che solo in un anno è riuscito a risollevare le sorti catastrofiche della società, sono convinto che solo la realizzazione dei programmi da parte del presidente Lotito può assicurare il conseguimento
degli obiettivi che mi sono prefissato di raggiungere con il mio ingresso sulla società ”;
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lo scarso interesse mostrato dall’Arch. Mezzaroma, nel periodo in cui fu il secondo azionista rilevante nel capitale della Lazio, nella gestione sociale della Lazio che egli giustificò affermando: “ il mio progetto è già stato rappresentato al Dott. Lotito e quindi non vi è alcuna necessità di partecipare alla gestione sociale in quanto il mio
investimento è esclusivamente di tipo imprenditoriale e[...] ha scopi di natura sociale, non direttamente riconducibili al momento all’attività svolta dalla Lazio” ;
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la dichiarazione rilasciata dall’Arch. Mezzaroma di essere “ fortemente interessato anche sotto il profilo professionale ed imprenditoriale, al progetto di realizzazione della cittadella dello Sport da parte della S.S. LAZIO S.p.A., progetto per la cui realizzazione vi è la massima fiducia, avendo costituito anche motivo del mio investimento ” .
Dalla qualificazione del suddetto accordo quale patto parasociale ai sensi dell’art. 122 TUF discenderebbe la qualificazione dell’Arch. Mezzaroma quale soggetto che ha agito di concerto, ai sensi dell’art. 109 del TUF, con il Dott. Lotito e Lazio Events S.r.l. (società da questi controllata) con la conseguenza che in data 30 giugno 2005 sarebbe sorto in capo a tali
soggetti l’obbligo di promuovere entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 106 dello stesso TUF, un’offerta pubblica sulla totalità del capitale della Lazio.
In conclusione, con la nota del 28 settembre 2007 è stato richiesto al Dott. Lotito, all’Arch. Mezzaroma ed a Lazio Events di far conoscere le proprie considerazioni e valutazioni, al riguardo, nonché ogni ulteriore elemento informativo o documentale.
3. Argomentazioni sostenute dalle parti
3.1Deduzioni inviate dal Dott. Lotito
Nella nota inviata l’11 ottobre 2007, il Dott. Lotito ha ritenuto la contestazione addotta dalla Consob “infondata, frutto di una lettura soggettivamente influenzata degli elementi raccolti, che vuole sostituire alle prove inesistenti, la sussistenza di indizi privi del requisito della precisione, univocità e concordanza voluti dalla legge”.
In particolare il Dott. Lotito ha evidenziato quanto segue.
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In primo luogo, previa un’analisi della grave situazione economica in cui versava la Lazio al momento del suo ingresso nell’azionariato della società e nel periodo successivo, si afferma che, ove l’Arch. Mezzaroma non avesse acquistato il pacchetto azionario detenuto da Capitalia, non vi sarebbe stato nessun altro imprenditore, a lui ostile, disposto ad investire
nella Lazio. Nel periodo novembre 2004 - giugno 2005 gli scambi azionari sul mercato erano insignificanti, i risultati di bilancio anche se migliorati rispetto al passato, presentavano margini di incertezza; inoltre “Capitalia minacciava il recupero coattivodelle somme di cui si dichiarava creditrice nei confronti della società, per importi notevoli che la Lazio non
voleva riconoscere”.
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In secondo luogo, si ricorda che la Lazio, da un lato, sin dal 2004 aveva adottato il sistema dualistico di corporate governance, svuotando, di conseguenza, l’assemblea “di ogni potere”e, dall’altro, fino alla fine del 2006, era “una verae propria pubblic company, con azionariato diffuso e parcellizzato, che non riusciva a comporsi
neppure per garantire il quorum partecipativo nelle assemblee”. Conseguentemente il Dott. Lotito non ritiene fondamentale il ruolo di Roberto Mezzaroma come socio non ostile al fine di garantirsi il controllo delle assemblee della società, in quanto solo Lazio Events, società dallo stesso controllata, ha partecipato in maniera significativa alle assemblee e, anche se
l’Arch. Mezzaroma non avesse acquistato le azioni della Lazio, “ queste sarebbero rimaste silenti come lo erano state fino a quel momento ”, considerando l’assenza di qualsiasi iniziativa societaria da parte di Capitalia nel periodo in cui fu socia della Lazio.
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Con riferimento ai rapporti con Capitalia, il Dott. Lotito:
a) ha confermato di aver avuto incontri con esponenti della banca per affrontare le modalità di rientro nel credito vantato dal Gruppo, nei quali “si è parlato anche dell’acquisto delle azioni Lazio in possesso di Capitalia, ma il discorso non ha avuto alcun seguito ”;
b) ha giustificato l’apertura di conti correnti con Banca di Roma solo al fine di riaprire i rapporti di credito con le società appartenenti al Suo Gruppo, “che si erano deteriorati nel luglio 2004, in occasione del salvataggio della Lazio”, in quanto “ all’epoca correva voce che Capitalia fosse [...] concorrente
nell’ingresso quale socio di riferimento della Lazio e, ciò aveva determinato una certa distanza della banca”, ed ha affermato che tale clima di “freddezza” con Capitalia è peggiorato in occasione del conflitto circa le modalità di iscrizione nel bilancio della Lazio del citato credito vantato dal Gruppo Capitalia;
c) ha escluso di aver manifestato agli interlocutori di Capitalia preoccupazioni circa un’eventuale OPA, sia perché non aveva intenzione di investire in quel periodo altre somme nella Lazio, “ sia perché non vi era nessuno all’epoca che avesse ancora elementi da poter ritenere che la società era uscita dalla situazione fallimentare”;
d) ha giustificato i rapporti tra il Dott. [...omissis...] e Capitalia, sostenendo di aver indirizzato Capitalia al Dott. [...omissis...] “nella speranza di veicolare le mie società verso altre eventuali fonti di finanziamento, per avere conferma dei precedenti risultati positivi delle esperienze maturate con Unicredit, in termini di serietà manageriale,
solvibilità dei rapporti e vivacità di mercato”;
e) ha escluso di aver avvisato il Dott. [...omissis...] la sera del 29 giugno 2005 delle intenzioni dell’Arch Mezzaroma, anche perché non ve ne era motivo, avendo quest’ultimo utilizzato un' altra banca di sua fiducia.
-
Con riferimento ai rapporti con [...omissis...], il Dott. Lotito contesta la fondatezza dell’assunto Consob relativo alla richiesta da parte [...omissis...] di acquisire un “ incarico gestionale o di controllo” nella Lazio.
-
Riguardo ai rapporti con l’Arch. Mezzaroma, il Dott. Lotito:
a) ha evidenziato che i rapporti tra i tre fratelli Mezzaroma [...omissis...] erano pessimi “tanto che dal 1995 sono iniziate varie cause tra di loro, uno contro l’altro, aventi ad oggetto contestazioni nella conduzione delle società, ripartizioni di utili, divisioni di beni”; e che una delle tesi sostenute nell’ambito delle sopra richiamate
cause legali era che le liti tra i fratelli erano state generate dall’ingresso del Dott. Lotito nella famiglia; sulla base di ciò lo stesso Lotito ha contestato l’esistenza di un rapporto “di fiducia” con Roberto Mezzaroma;
b) ha affermato che [...omissis...] aveva deciso di vendere la quota detenuta nelle società ROIM e CEIM perché preoccupata della maggiore capacità economica degli altri soci, anche in considerazione del programma di sviluppo concernente l’operazione immobiliare “Residence Bravetta”; dall’altra parte, il Dott. Lotito aveva deciso di
acquistare tali quote “al fine di aumentare la caratura della mia famiglia e prendere la maggioranza delle società Ceim e Roim, legate allo stesso programma urbanistico ”.
-
Per quanto concerne il Contratto Preliminare avente ad oggetto le quote CEIM e ROIM, viene evidenziato che:
a) non vi è alcun parallelismo tra il Contratto Preliminare e l’acquisto delle azioni della Lazio da parte dell’Arch. Mezzaroma;
b) “il versamento della caparra è stato convenuto per data ravvicinata al compromesso, al fine di vincolare le parti al rispetto dello stesso”, anche alla luce della natura “penale” di detto versamento; mentre la data della stipula del Contratto Definitivo “era stata spostata nel tempo per consentire il perfezionamento del programma con
le varianti urbanistiche necessarie per la trasformazione degli edifici e la loro liberazione dagli sfrattati”;
c) l’ammontare della caparra “rappresentava una quota del prezzo finale che rispondeva alla prassi di mercato” e la circostanza che tale importo fosse pressoché equivalente a quello impiegato dall’Arch. Mezzaroma per l’investimento nella Lazio, non è, secondo il Dott. Lotito, significativa, né idonea a consentire un collegamento
tra i due contratti;
d) “il versamento della caparra teneva immobilizzate somme importanti, ma è vero che costituiva un deterrente per il cessionario da ripensamenti o inadempimenti”;
e) è contestabile l’assunto Consob in base al quale nel Contratto Preliminare non vi sarebbe stata una previsione di mutamenti della situazione patrimoniale di CEIM e ROIM; il Dott. Lotito, sostiene, infatti, che, alla luce di alcune previsioni contenute nel Contratto, qualora nell’ottobre 2006 non avesse voluto più procedere all’acquisto, a fronte della mutata
situazione delle due società, avrebbe potuto richiedere [...omissis...] il pagamento di 8 milioni di euro, pari al doppio della caparra versata;
f) l’esercizio della prelazione, pur se contemplato nel Contratto, secondo il Dott. Lotito, appariva remoto, in quanto i) “Italease aveva avuto tale diritto solo a garanzia dell’adempimento degli obblighi da parte delle società” e ii) gli altri soci della Ceim e Roim [...omissis...] “non avevano, all’epoca, interesse ad espandere
la loro partecipazione”; secondo il Dott. Lotito “la cessionaria ha comunicato ai soci la denunciatio ai fini della prelazione nel giugno 2006, quando i rapporti tra le società ed Italease erano già in crisi e si profilava la risoluzione del contratto con incameramento delle penali, al solo fine di ottenere il più elevato prezzo pattuito al momento in
cui, invece, i rapporti con la Banca erano ottimali; tentativo al quale i soci di Ceim e Roim hanno risposto negativamente, contestando la congruità del prezzo richiesto”.
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Per quanto concerne il Contratto Definitivo avente ad oggetto le quote CEIM e ROIM, viene evidenziato che in conseguenza della “rilevante e significativa modifica in negativo della situazione patrimoniale delle due società rispetto a quella del dicembre 2004, che costituiva il presupposto della determinazione del prezzo a suo tempo pattuito” è sorta “
la diatriba tra risoluzione e nuova determinazione” ed è prevalsa la seconda soluzione che ha portato alla stipula del Contratto Definitivo, in quanto per [...omissis...] la prima scelta avrebbe comportato il pagamento del doppio della caparra in conseguenza dell’inadempimento. Il Dott. Lotito afferma, inoltre, che, pur essendo a conoscenza della
prelazione, non trovò una ragione giuridicamente valida per opporsi.
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Con riferimento all’investimento di Mezzaroma nella Lazio, il Dott. Lotito afferma di non conoscere i motivi di tale acquisto, se non dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Mezzaroma secondo le quali il suo interesse era legato alle iniziative edilizie che il Dott. Lotito aveva ed ha in animo di realizzare, tra le quali lo stadio polifunzionale.
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Per quanto concerne, infine, l’assunto Consob circa l’esistenza di un patto parasociale, ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. c) del TUF, tra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma finalizzato all’acquisto di concerto della partecipazione di Capitalia nella Lazio, il Dott. Lotito sostiene:
a) l’inesistenza dell’ipotesi addebitatagli nella contestazione Consob, mancando la prova materiale della condotta ascritta allo stesso, alla società Lazio Events ed all’Arch. Mezzaroma, “intesa come condotta concordata e realizzata in esecuzione di un accordo, anche verbale, finalizzato a far convergere le nostre volontà nella conduzione della
società Lazio s.p.a.”; egli afferma, in senso contrario, che ognuno “ha agito per realizzare interessi propri, a volte conflittuali, e si è determinato in piena autonomia e libertà”, in particolare ha negato di aver in alcun modo preso parte, né prima né dopo alla decisione di Mezzaroma relativa all’acquisto delle azioni della
Lazio;
b) che Mezzaroma “non ha mai assunto alcun ruolo attivo, né a livello gestionale, né a livello di controllo, né a livello di voto assembleare; infatti, nessun amministratore, consigliere di sorveglianza, consulente, tecnico della società è stato designato su indicazione di Roberto Mezzaroma, in quanto “gli organi societari erano stati
nominati nel 2004 per un triennio e non vi era, quindi, alcuna possibilità, né richiesta di loro sostituzione” ;
c) che “mai è stato convenuto, neppur verbalmente, alcun accordo di blocco, di prelazione o di covendita”.
3.2 Deduzioni inviate dall’Arch. Mezzaroma
L’Arch. Roberto Mezzaroma nel contestare gli assunti Consob in merito all’esistenza di un patto parasociale con il Dott. Lotito in relazione all’acquisto della partecipazione nella Lazio ha rilevato anch’egli, nella nota inviata il 12 ottobre 2007, che la ricostruzione operata dalla Consob sarebbe fondata su “mere interpretazioni ” e “meri
indizi” non univoci e vincolanti, ed ha articolato le seguenti osservazioni.
-
In primo luogo, dagli atti a disposizione della Consob ed in particolare dalle dichiarazioni rese dinnanzi alla Procura della Repubblica di Milano dal Dott. [...omissis...] richiamate nella lettera Consob del 28 settembre 2007 emergerebbe che il Dott. Lotito “non ha mai cercato di evitare di incorrere nell’obbligo di lanciare un’OPA per raggirare il mercato o
per questioni attinenti il valore delle azioni da acquistare nell’ipotesi di un’ OPA obbligatoria” tanto che, si afferma, questi ha intrattenuto riunioni tese a predisporre il piano finanziario per l’OPA. Da ciò discenderebbe l’infondatezza della conclusione secondo cui “ il patto occulto era teso ad evitare il lancio
dell’OPA”.
-
L’Arch. Mezzaroma contesta, in secondo luogo, la fondatezza dell’affermazione, contenuta nella lettera Consob del 28 settembre 2007, secondo cui il Contratto Preliminare stipulato tra il Dott. Lotito (tramite la Linda S.r.l.) e [...omissis...], avente ad oggetto la cessione di quote delle società CEIM e ROIM, presenta talune caratteristiche tali da farlo ritenere
strettamente e funzionalmente collegato all’esigenza di fornire all’Arch. Mezzaroma la provvista necessaria all’acquisto delle azioni della Lazio. Ciò in quanto gli elementi indicati dalla Consob a suffragio di tale affermazione sono “mere interpretazioni” o “meri indizi ” che conducono ad una conclusione non univoca in quanto
risulta possibile una diversa interpretazione degli stessi fatti. In particolare la nota dell’Arch. Mezzaroma evidenzia quanto segue.
-
In linea generale, il Contratto Preliminare CEIM-ROIM non ha mai avuto quale scopo quello di garantire l’acquisto delle azioni della Lazio, ma soltanto quello di realizzare la compravendita di un bene che l’Arch. Mezzaroma “da molto tempo si era già deciso a trasferire ” avendo a tal fine, tramite [...omissis...], interpellato sia i membri
della famiglia (si producono a riprova due note del 25 maggio 2005 e del 17 giugno 2005), sia soggetti estranei a questa, per verificare il valore del bene e l’esistenza di un potenziale acquirente. Pertanto, pur ammettendo le obbiettive difficoltà di trovare un acquirente per le quote delle società immobiliari -difficoltà da mettersi soprattutto in relazione con
l’esistenza di un diritto di prelazione degli altri soci ROIM- la circostanza che il preliminare sia stato sottoscritto in data 24 giugno 2005, deve essere messa in relazione alle sopraindicate iniziative di vendita avviate “ in tempi non sospetti”. In tale contesto il Dott. Lotito, nella sua qualità di persona non estranea alla famiglia in quanto coniugato
con [...omissis...], manifestò il suo interesse all’acquisto delle quote nelle società immobiliari “ al fine di voler rafforzare la presenza [...omissis...] all’interno della compagine societaria”.
-
In merito alle ragioni che hanno giustificato l’investimento della Lazio, l’Arch. Mezzaroma osserva che:
-
tali interessamenti nelle società sportive, e così anche quello nella Lazio, derivavano dalle opportunità imprenditoriali sul piano edilizio che dette società offrono; dunque l’investimento nella Lazio costituiva una opportunità per “parcheggiare” la liquidità ottenuta, confidando nello sviluppo di importanti iniziative sul piano edilizio
allora allo studio;
-
anche la scelta di vendere le azioni della Lazio al Dott. Lotito nel novembre del 2006 fu una scelta puramente imprenditoriale dettata dal fatto che, dopo l’acquisto avvenuto il 30 giugno 2005 “le interessanti attività imprenditoriali sul piano edilizio si appalesavano assai improbabili nel breve e medio termine” a causa delle “indagini”
che hanno visto e vedono coinvolti in diverse sedi il Dott. Lotito e il Sig. Chinaglia e delle procedure innanzi all’autorità sportiva che hanno coinvolto la Lazio; le azioni furono pertanto vendute a “colui che in quel momento era interessato ad acquistarle per poi poter lanciare l’Opa totalitaria sul capitale ”.
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In ultimo, circa il fatto che Mezzaroma - quale soggetto non ostile a Lotito - acquistando le azioni della Lazio avrebbe garantito a quest’ultimo il controllo della società, Mezzaroma rileva che tale affermazione è apodittica in quanto:
-
l’introduzione del modello dualistico intervenuta con modifica statutaria nel 2004 e la contestuale elezione degli organi di governo fino al 2007 “faceva sì che l’assemblea dei soci alla data di acquisto delle azioni da parte del sottoscritto fosse priva di ogni potere di decisione rilevante nella gestione della società, almeno fino al 2007 ”;
3.3Deduzioni inviate da Lazio Events
In data 11 ottobre 2007, la società Lazio Events ha inviato una nota nella quale ha rappresentato che “i fatti e le vicende riferite nell’atto cui si risponde sono avvenuti tra soggetti terzi rispetto alla società ed al suo legale rappresentante: pertanto nulla la società scrivente sa dei rapporti tra il dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma, delle cessioni di
quote della Ceim e della Roim, e di accordi intercorsi in merito alle azioni della S.S. Lazio S.p.A.”.
4. Considerazioni sulle deduzioni del Dott. Lotito e dell’Arch. Mezzaroma
4.1Sintesi delle deduzioni
1. Nelle deduzioni il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma hanno, in via preliminare, ritenuto la contestazione formulata dalla Consob infondata, in quanto basata su indizi privi del requisito della “ precisione, univocità e concordanza voluti dalla legge”.
In secondo luogo, le parti indicate hanno formulato, nel merito, rilievi volti a contestare:
2. Con riguardo ai rilievi di merito, nel primo gruppo, relativo agli elementi istruttori assunti dalla Consob per ritenere esistente il patto, possono farsi rientrare le seguenti deduzioni, ricostruite in sintesi tenendo conto, sia della nota inviata dal Dott. Lotito che di quella inviata dall’Arch. Mezzaroma.
A) Le trattative tra Capitalia e Lotito sarebbero state finalizzate, principalmente, a discutere le modalità di rientro del credito vantato dalla Banca di Roma nei confronti della Lazio e non all’acquisto delle azioni della Lazio; e, pertanto:
-
i rapporti tenuti dal Dott. [...omissis...] con Capitalia, per conto del Dott. Lotito, sarebbero stati finalizzati a trovare nuove fonti di finanziamento per le società del gruppo appartenente allo stesso Lotito.
B) Non vi sarebbe stato un reale timore da parte del Dott. Lotito delle conseguenze derivanti da un obbligo di OPA.
C) Il Dott. Lotito esclude di aver avvisato il Dott. [...omissis...] la sera del 29 giugno 2005 delle intenzioni dell’Arch. Mezzaroma di acquistare le azioni della Lazio.
D) [...omissis...], già socio della Lazio dal luglio 2004, non avrebbe richiesto di acquisire un “ incarico gestionale o di controllo” nella società.
E) Viene contestata l’esistenza di un rapporto “di fiducia” tra il Dott. Lotito e l’Arch. Roberto Mezzaroma, evidenziando i rapporti conflittuali tra i fratelli Mezzaroma.
F) Viene affermata l’esistenza di un concreto interesse [...omissis...] a vendere e del Dott. Lotito a comprare le quote delle società immobiliari CEIM e ROIM.
G) Con riferimento alle contestazioni Consob concernenti il Contratto Preliminare avente ad oggetto le quote CEIM e ROIM, vengono fornite argomentazioni in merito i) alla congruità dell’ammontare della caparra rispetto alla prassi di mercato e del corrispettivo complessivo, ii) alla tempistica tra la stipula del preliminare e quella del Contratto Definitivo, iii) alla
remota possibilità, all’epoca del preliminare, dell’esercizio del diritto di prelazione da parte di Italease e degli altri soci ROIM; iv) all’irrilevanza della contestualità tra versamento della caparra ed acquisto delle azioni della Lazio.
H) Per quanto concerne il Contratto Definitivo avente ad oggetto le quote CEIM e ROIM vengono evidenziati:
-
l’esistenza di un reale interesse [...omissis...] a stipulare il definitivo, anche se ad un corrispettivo dimezzato, in quanto la risoluzione per inadempimento avrebbe comportato per la stessa il pagamento del doppio della caparra;
I) A riprova della circostanza che l’operazione immobiliare non era strumentale all’acquisto delle azioni della Lazio si riporta la circostanza che le parti avrebbero potuto determinare in euro 4 milioni il corrispettivo finale della compravendita immobiliare evitando al Dott. Lotito l’esborso di 1 milione di euro.
3. Nel secondo gruppo dei rilievi di merito (ossia quelli attinenti alla parasocialità dell’accordo) possono farsi rientrare le seguenti deduzioni:
J) considerando la grave situazione economica in cui versava la Lazio al momento dell’ingresso del Dott. Lotito nell’assetto azionario della Lazio e nel periodo successivo, non vi sarebbe stato nessun imprenditore ostile disposto ad investire nella società;
K) in considerazione del modello di corporate governance e dell’assenteismo in assemblea degli altri soci, l’assemblea risultava svuotata di poteri e, dunque, priva di fondamento l’ipotesi di un accordo con l’Arch. Mezzaroma come socio non ostile;
L) si contesta, in diritto, l’esistenza di un patto parasociale, mancando la prova materiale di un progetto comune ad entrambi i paciscenti volto a gestire la Lazio; in particolare viene argomentato che l’Arch. Mezzaroma non avrebbe partecipato mai attivamente alla gestione della società e alle adunanze assembleari e viene evidenziata l’esistenza di un reale e
personale interesse dello stesso Arch. Mezzaroma ad investire nella Lazio connesso alle iniziative edilizie progettate dal Dott. Lotito.
In merito alle argomentazioni addotte dalle parti si rileva quanto segue.
4.2. Il ricorso a presunzioni da parte della Consob e l’univocità delle presunzioni
Con riferimento alla contestazione circa l’utilizzo da parte della Consob di indizi privi del requisito della “ precisione, univocità e concordanza voluti dalla legge” , vanno fatte alcune precisazioni.
1) In primo luogo, è inevitabile per rispettare le finalità istituzionali, nonché pacificamente ammesso da costante giurisprudenza, sia amministrativa , sia del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative che la Consob nella propria attività di vigilanza e sanzionatoria debba talvolta provvedere all’accertamento di fatti non dichiarati da soggetti operanti sul mercato ma che ad essa risultino esistenti. Tale operazione va fondata sugli elementi raccolti grazie all’attività conoscitiva svolta e sulla loro valutazione logica e ragionevole che
può essere compiuta anche facendo ricorso a presunzioni.
La valutazione, anche tramite presunzioni, degli elementi va effettuata nel rispetto di principi di ragionevolezza e di logica ricostruttiva, nonché di attenzione a dati di esperienza e di uso appropriato di conoscenze tecniche, che sono tipiche di ogni accertamento amministrativo ed, in gran parte, comuni al c.d. diritto punitivo. La valutazione deve, poi, essere tale da rendere
l’operazione compiuta dall’Autorità comprensibile e scrutinabile dai soggetti interessati.
In questo contesto, ogni fonte da cui provengano elementi utili, comprese le testimonianze di soggetti ascoltati direttamente dalla Consob e dall’Autorità Giudiziaria, può essere utilizzata, purché gli elementi così ricavati vengano valutati secondo i principi sopra indicati (non sono, dunque, applicabili fra l’altro, come chiarito, ad esempio, dai decreti
della Corte d’Appello di Torino del 5/3/2003 sulla vicenda SAI/Fondiaria,“i limiti previsti dal codice civile alla prova testimoniale e per presunzioni semplici”).
Inoltre, l’esistenza di taluni elementi non perfettamente in linea con la ricostruzione operata dall’Autorità non è di per sé idonea ad inficiarne la correttezza di fondo nella misura in cui tali elementi attengano ad aspetti di dettaglio o comunque non siano in contrasto con le finalità perseguite dalle parti così come ricostruite
dall’Autorità (così da ultimo TAR Lazio con sentenza n. 7374/2006, su ricorso di Money Bonds, e Corte di Appello di Roma con decreto n. 50519/2007, su ricorso di Coppola, entrambi in relazione alla vicenda Antonveneta).
2) Nel caso in esame la valutazione compiuta dalla Consob trova un primo consistente fondamento nelle dichiarazioni rese dal Dott. [...omissis...] . Si tratta di un soggetto che nessuna particolare convenienza sostanziale o processuale poteva derivare dal contenuto delle proprie dichiarazioni e che, dunque, presenta un elevato tasso di credibilità. Inoltre, le sue dichiarazioni
sono precise e circostanziate e non presentano alcun elemento di illogicità o incongruenza con dati di esperienza.
Appare conseguentemente impossibile distaccarsi da tali dichiarazioni sulla base di mere negazioni del loro contenuto da parte dei soggetti interessati.
Da tali dichiarazioni emergono fatti (quali la richiesta operata dal Dott. Lotito al [...omissis...] di coadiuvare con la propria opera professionale l’Arch. Mezzaroma nell’acquisto delle azioni e la messa a disposizione da parte dello stesso Lotito dei fondi con i quali sarebbe stato materialmente operato tale acquisto) che attestano la cooperazione fra i due
nell’acquisto delle azioni della Lazio, evidentemente sulla base di un accordo. L’esistenza dell’accordo emerge in tal caso come un fatto noto più che come il risultato di una presunzione, ovvero, come minimo, costituisce l’ipotesi maggiormente plausibile sulla base dei fatti noti.
Gli ulteriori indizi chiaramente e precisamente indicati nella nota Consob del 28 settembre 2007 depongono anch’essi per l’esistenza di un accordo per l’acquisto delle azioni fra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma ed appaiono, dunque, univoci e concordanti fra loro e con quanto derivante dalle suddette dichiarazioni.
Ai già ricordati elementi della cooperazione prestata dal Dott. Lotito all’Arch. Mezzaroma tramite l’intervento di [...omissis...] e la prestazione dei fondi si aggiunge una serie di elementi perfettamente coerenti con l’ipotesi del patto per l’acquisto e cioè: i) l’intenzione del Dott. Lotito di rilevare l’intera partecipazione di
Capitalia; ii) la consapevolezza che tale acquisto avrebbe generato un obbligo di OPA e le perplessità manifestate in merito; iii) la riconferma della volontà di acquistare la partecipazione della Lazio anche tramite l’individuazione di soggetti che avrebbero potuto acquistare per suo conto; iv) le anomalie presenti nell’operazione immobiliare posta a giustificazione
della dazione di euro 4 milioni; v) l’acquiescenza inizialmente palesata e, quindi, effettivamente posta in essere dall’Arch. Mezzaroma rispetto alla gestione Lotito; vi) la successiva rivendita delle azioni dallo stesso Mezzaroma al Lotito in concomitanza con lo scioglimento dei rispettivi obblighi nascenti dall’operazione immobiliare.
3) Conseguentemente, per quanto sopra esposto, non appaiono condivisibili le obiezioni contenute nelle note pervenute dai soggetti interessati all’impianto di fondo e alla logica argomentativa della nota Consob che risponde, in via generale, ai principi posti dalla legge e dalla giurisprudenza in relazione alle modalità di accertamento da parte dell’Autorità di fatti
non noti al mercato e, con riferimento al caso concreto, a canoni di ragionevolezza e coerenza della ricostruzione operata.
Tutto ciò premesso, si esaminano nel merito le deduzioni relative ai singoli passaggi della ricostruzione compiuta.
4.3Esame delle deduzioni relative ai singoli elementi probatori dell’esistenza del patto
Per comodità espositiva si esaminano di seguito (nel presente paragrafo e nel paragrafo 4.4) le deduzioni presentate, nell’ordine in cui sono state sintetizzate ed elencate nel precedente paragrafo 4.1. Nell’esposizione si terrà conto, sia della sintesi delle due note di deduzioni, operata nel paragrafo 4.1, sia del loro contenuto più di dettaglio esposto nei
paragrafi 3.1. e 3.2.
A) Risultano infondate le deduzioni sintetizzate nel punto A del precedente paragrafo 4.1, in quanto dalla ricostruzione dello svolgimento delle trattative risulta chiaramente che:
1) come si evince dalle dichiarazioni rese dal Dott. [...omissis...] , a partire dal febbraio 2005 e sino al successivo 30 giugno, il Dott. Lotito manifestò la ferma intenzione di acquistare le azioni della Lazio detenute da Capitalia, e condusse in tale periodo, tramite il
[...omissis...], un’articolata trattativa volta a realizzare tale acquisto;
2) nella riunione tenutasi nel febbraio-marzo 2005 con esponenti del Gruppo Capitalia si discusse della proposta del Dott. Lotito di definire un accordo cumulativo avente ad oggetto l’acquisto della partecipazione della Lazio ed una transazione relativa al credito vantato dalla Banca di
Roma nei confronti della Lazio ;
3) in seguito al suddetto incontro, l’amministratore delegato di Capitalia, [...omissis...], “autorizzò le trattative da intraprendere con Lotito però solo alle condizioni che i rapporti fossero intrattenuti esclusivamente tramite un intermediario qualificato, che il prezzo di cessione non fosse inferiore al prezzo di carico e che il prezzo di cessione dei
crediti non fosse inferiore al valore nominale. Qualche giorno dopo comunicai a Lotito tali decisioni. Lotito ne prese atto e non ne fu assolutamente soddisfatto.” . Di tale orientamento di Capitalia, che precludeva una transazione sui crediti, il Dott. Lotito era a conoscenza sin dal marzo
2005 .
4) tuttavia, come risulta dalla documentazione acquisita, le trattative continuarono con gli esponenti di Capitalia e riguardarono solo l’acquisto della partecipazione nella Lazio (in merito si rinvia al successivo punto B).
Ugualmente priva di fondamento è da considerare la giustificazione fornita dal Dott. Lotito relativamente all’apertura dei conti correnti presso la Banca di Roma. Al riguardo si fa presente che:
1) il Dott. [...omissis...] ha dichiarato che, viste le continue proroghe richieste a Capitalia per finalizzare la cessione della partecipazione azionaria, al fine “di rassicurare Capitalia sulle capacità finanziarie del Lotito, qualora fosse stato lui a portare avanti l’OPA” , lo stesso aprì, nel mese di maggio 2005, alcuni conti correnti presso Banca di Roma intestati a società del proprio gruppo sui quali furono trasferite disponibilità pari a circa euro 4 milioni (somma sostanzialmente equivalente a quella successivamente pagata per l’acquisto della partecipazione);
2) la funzionalità tra tale operazione bancaria e l’acquisto della partecipazione azionaria, ossia la sua natura di deposito cauzionale, la si desume anche dalla ricostruzione dei fatti resa da esponenti di Capitalia, in base alla quale nel mese di maggio, al Dott. [...omissis...] fu richiesto da Capitalia, “quale garanzia per la banca, di depositare il
controvalore pattuito per la cessione del 14,6% presso Banca di Roma” ;
3) si rappresenta che, in contrasto con quanto affermato dal Dott. Lotito nelle proprie deduzioni, lo stesso ha dichiarato alla Procura sul punto che “I primi di giugno sono stati accesi 3 conti correnti su Banca di Roma a nome delle società […omissis...] sui quali sono stati fatti confluire 4 mln di euro. Tali somme erano state depositate per dimostrare a
Capitalia che avevo comunque la possibilità di acquistare il restante pacchetto azionario del 14% circa. Non c’era alcun vincolo sull’utilizzo.” Tale affermazione costituisce anche prova del fatto che le trattative tra il Dott. Lotito e Capitalia, iniziate nei primi mesi del 2005, continuarono fino a giugno senza avere ad oggetto la transazione del credito, ma
solo l’acquisto della partecipazione nella Lazio.
Per quanto, invece, riguarda la spiegazione fornita dal Dott. Lotito dei rapporti intercorsi tra il Dott. [...omissis...] ed esponenti del Gruppo Capitalia emerge chiaramente dalle evidenze acquisite che tale rapporto aveva quale oggetto l’acquisto delle azioni della Lazio; ciò, oltre che da quanto sopra rappresentato, si evince dalle dichiarazioni rese dal Dott.
[...omissis...] di Capitalia, il quale afferma che - a seguito della decisione dell’amministratore delegato di Capitalia di autorizzare le trattative con il Dott. Lotito per la cessione della partecipazione nella Lazio, solo a condizione che i rapporti fossero intrattenuti tramite un intermediario qualificato - il Dott. Lotito comunicò il nome di [...omissis...]
“ come colui che avrebbe intermediato l’intera operazione di acquisto ”.
Appaiono quindi non convincenti, le argomentazioni addotte al riguardo dal Dott. Lotito, in base alle quali il rapporto [...omissis...] /Capitalia aveva la finalità di “veicolare” le sue società “verso altre eventuali fonti di finanziamento ”; ciò in quanto appare difficilmente ipotizzabile che un dirigente di un gruppo
bancario come Unicredit potesse assumere l’incarico di procacciare, per conto di un cliente, nuove fonti di finanziamento da altri istituti concorrenti.
B) In merito alle deduzioni sintetizzate al punto Bdel precedente paragrafo 4.1,si rileva che dalla documentazione a disposizione della Consob risulta che:
1) nella riunione che si tenne alla fine di febbraio- primi di marzo del 2005 con esponenti di Capitalia e della Banca di Roma il Dott. Lotito manifestò da subito un vivo interesse per l’acquisto dell’intero pacchetto detenuto da Capitalia e già in tale occasione emerse il problema dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto;
2) nell’aprile 2005 il Dott. [...omissis...] ribadì al Dott. Lotito la sussistenza di obblighi di OPA nel caso in cui egli avesse operato un acquisto tale da superare la soglia del 30%; il Dott. Lotito “nel dubbio di come comportarsi”, diede mandato al [...omissis...] di procedere “ ad un primo acquisto” , incrementando la propria partecipazione fino a raggiungere la percentuale del 29,868% , in modo da non superare la soglia del 30%;
3) anche dopo il suddetto acquisto avvenuto il 1° aprile 2005 il Dott. Lotito mantenne ferma l’intenzione di acquistare per sé o far acquistare ad altri la residua partecipazione detenuta da Capitalia ; risulta, secondo quanto dichiarato dal Dott. [...omissis...], che
quest’ultimo il19 maggio 2005 organizzò un incontro presso UBM con il Dott. Lotito e altri suoi colleghi per analizzare costi (circa 15 milioni di euro), tempi e modalità dell’OPA ; il Dott. Lotito mostrò perplessità ad acquistare in prima persona la
partecipazione in questione; tali dubbi derivavano, secondo il Dott. [...omissis...], non dalla mancanza di interesse all’acquisto, ma dalla volontà di non procedere immediatamente, alla promozione di un’OPA obbligatoria per questioni di “ immagine nei confronti della schiera di tifosi antagonisti, stante la situazione di conflitto con la tifoseria laziale
più estrema, che avrebbe potuto tacciarlo, in via strumentale, di atteggiamento speculativo nei confronti dei piccoli risparmiatori” ;
4) egli proseguì, infatti, la ricerca con i propri consulenti di soluzioni che prevedessero il coinvolgimento di soggetti terzi a lui graditi; in particolare, venne prospettata la stipula di un contratto preliminare di acquisto per il tramite di una società fiduciaria e l’acquisto da
parte di potenziali investitori interessati alla suddetta partecipazione.
Dalla suddetta ricostruzione emerge, altresì, l’irrilevanza delle argomentazioni dell’Arch. Mezzaroma, secondo cui la circostanza (desumibile dalle evidenze istruttorie) che il Dott. Lotito avesse predisposto il piano finanziario per l’OPA sulla Lazio testimonierebbe che egli non abbia mai cercato di evitare di incorrere in tale obbligo. Appare, infatti, evidente che
la circostanza che lo stesso Lotito avesse studiato la fattibilità di un’OPA obbligatoria sulla Lazio non comprova in alcun modo la scelta di effettuare concretamente tale operazione, mentre, come detto, le risultanze acquisite hanno evidenziato forti perplessità in merito al lancio dell’offerta.
C) Nelle deduzioni presentate il Dott. Lotito ha negato di aver avvisato il Dott. [...omissis...] la sera del 29 giugno 2005 delle intenzioni dell’Arch. Mezzaroma di acquistare le azioni della Lazio; tale affermazione appare in aperto contrasto con le dichiarazioni rese dal Dott. [...omissis...] alla Procura della Repubblica di Milano, secondo il quale
“la sera del 29.6.2005 il Lotito mi ha telefonato rappresentandomi il fatto che il giorno seguente avrebbe effettuato un bonifico di 4.000.000 di euro a favore di Mezzaroma Roberto. Non mi specificò il motivo né io lo chiesi, ma mi comunicò in quella sede che il Mezzaroma aveva manifestato l’intenzione di procedere all’acquisto del pacchetto di azioni
Lazio possedute da Capitalia[...] in detta circostanza, mi disse anche che sarei stato chiamato da Roberto Mezzaroma [...], in quanto lo stesso, sempre il giorno seguente, avrebbe acquistato il pacchetto residuale detenuto da Capitalia utilizzando la somma che gli sarebbe stata bonificata dal Lotito, e che sempre Mezzaroma mi avrebbe anche dato indicazioni sulla banca che
avrebbe concluso l’operazione con Capitalia” .
Con riferimento all’argomentazione in base alla quale, secondo il Dott. Lotito, non vi era alcun motivo di avvisare il Dott. [...omissis...] dell’intenzione dell’Arch. Mezzaroma di acquistare le azioni della Lazio, visto che questi avrebbe utilizzato un’altra banca di sua fiducia, si fa riferimento alle dichiarazioni rese alla Procura dallo stesso
[...omissis...] secondo il quale il Dott. Lotito nella medesima conversazione telefonica del 29 giugno 2005 lo avvisò che sarebbe stato contattato dall’Arch. Mezzaroma l’indomani, pregandolo di collaborare al buon esito dell’acquisto, tanto che il Dott. [...omissis...] considerò la richiesta del Dott. Lotito come “una
continuazione naturale dell’interessamento del sottoscritto all’acquisto del pacchetto azionario” e ritenne “ corretto assistere il Mezzaroma su richiesta del Lotito al quale [...] premeva fare una cortesia anche se la questione non [...] interessava come banca”.
Sempre secondo quanto dichiarato dal Dott. [...omissis...] , l’Arch. Mezzaroma lo contattò il 30 giugno 2005 per acquisire le indicazioni tecniche per l’acquisto delle azioni e richiedergli un ausilio nel gestire i rapporti con Capitalia. Risulta, pertanto, che il Dott. [...omissis...] prestò un’attività di coordinamento e gestione
dell’intera operazione di acquisto della partecipazione di Capitalia da parte dell’Arch. Mezzaroma, pur se non spiegabile attraverso alcun rapporto professionale o di fiducia con quest’ultimo, ma come atto di cortesia al Dott. Lotito.
D) Con riferimento al contenuto delle deduzioni del Dott. Lotito circa i rapporti con [...omissis...], dagli atti in possesso della Consob:
1) risulta documentalmente provato che vi fu nel marzo del 2005 una proposta [...omissis...] volta ad acquisire la partecipazione allora detenuta da Capitalia nella Lazio (17% circa);
2) risulta, altresì, che la proposta [...omissis...] fosse stata concordata con il Dott. Lotito;
3) risulta dalle dichiarazioni dello stesso [...omissis...] che quando egli richiese al Dott. Lotito una rappresentanza negli organi gestori proporzionata all’eventuale partecipazione successiva all’acquisizione (che sarebbe stata pari a circa il 18% del capitale sociale) “il [Dott. Lotito], avendo vagliato la concretezza della [..] proposta, si sia
sottratto al fine di non costituire in seno alla SS Lazio il C.d.A. rappresentativo dell’intero capitale sociale” .
L’argomentazione del Dott. Lotito secondo cui, quanto sopra sarebbe smentito dal fatto che [...omissis...] in qualità di socio della Lazio dal luglio 2004, con una partecipazione non rilevante, inferiore al 2% del capitale sociale non avesse richiesto di acquisire un “incarico gestionale o di controllo” nella società, non esclude che quando gli fu
prospettata dallo stesso Dott. Lotito la possibilità di acquistare la partecipazione di Capitalia (all’epoca pari al 17% circa), questi abbia preteso una rappresentanza negli organi gestori della Lazio.
Per completezza si rappresentano gli ulteriori elementi acquisiti dalla Procura della Repubblica di Milano sulla vicenda ed in particolare: i) il Dott. [...omissis...] di Capitalia ha fornito alla stessa Procura copia di una lettera inviatagli il 15 marzo 2005 [...omissis...] nella quale lo stesso manifestava la volontà di acquistare l’intero pacchetto azionario
detenuto da Capitalia nella Lazio a prezzi correnti di mercato; ii) [...omissis...] ha dichiarato alla Procura che il contenuto di tale lettera gli era stato dettato telefonicamente dal Dott. Lotito; nonché iii) lo stesso Dott. [...omissis...] ha riferito che la trasmissione della stessa era da “collegarsi con quanto anticipatomi telefonicamente da Lotito qualche
giorno prima. In particolare ricordo che, a seguito dell’incontro in cui prospettai a Lotito che se avesse acquistato personalmente la partecipazione sarebbe incorso nell’obbligo del lancio dell’OPA, lui mi rappresentò che aveva avuto contatti con un soggetto interessato che mi avrebbe fatto pervenire un’offerta di acquisto senza comunque farmi alcun nome. Non
ho mai pensato che la proposta di […omissis...] fosse autonoma rispetto a quella di Lotito. Tale proposta in ogni caso non è stata presa in considerazione in quanto non volevamo trattare direttamente con l’acquirente ma con un intermediario” .
E) In merito all’inesistenza di un rapporto “di fiducia” tra il Dott. Lotito e l’Arch. Roberto Mezzaroma (asseritamente evidenziato dai rapporti conflittuali tra i fratelli Mezzaroma) che avrebbe precluso la conclusione di un patto parasociale tra i predetti soggetti, si deve osservare che, a prescindere dall’esistenza di un vero e proprio rapporto
fiduciario (che, tra l’altro, appare irrilevante ai fini della presente verifica) l’esistenza quantomeno di rapporti di affari tra lo stesso Lotito e Mezzaroma e, dunque, della circostanza che non sussisteva tra i due un rapporto conflittuale tale da escludere qualsiasi tipo di accordo, è testimoniata dai seguenti fatti:
F) Con riferimento, invece, all’affermata esistenza di un concreto interesse [...omissis...] a vendere e del Dott. Lotito a comprare le quote delle società immobiliari CEIM e ROIM, si deve rilevare che:
-
la prospettazione operata nella nota Consob del 28 settembre 2007 non esclude l’esistenza di un reale interesse dello stesso Mezzaroma a vendere le proprie quote nelle società CEIM e ROIM, (cessione che, infatti, si è verificata nel dicembre nel 2006) e, quindi, che tale operazione immobiliare non abbia avuto quale unico fine quello di determinare una causale per il
trasferimento fondi operato da Lotito; è stato rilevato, invece, come tale cessione, nei modi e nei tempi in cui essa è avvenuta è stata resa funzionale e, comunque, collegata all’operazione di acquisto e vendita delle azioni della Lazio;
-
le allegazioni fornite dall’Arch. Mezzaroma non sono idonee a suffragare l’esistenza, ben prima del 24 giugno 2005 (data di stipula del Contratto Preliminare), di concrete trattative volte alla cessione delle partecipazioni detenute nelle società immobiliari, in quanto si riferiscono ad un trasferimento della partecipazione nella ROIM da [...omissis...] a
[...omissis...] ; semmai tale carteggio ed in particolare la lettera di [...omissis...] del 17 giugno 2005 evidenzia l’intenzione di quest’ultima di esercitare la prelazione nel caso in cui [...omissis...] avesse ceduto ad un terzo estraneo alla famiglia Mezzaroma la propria partecipazione;
-
con riferimento all’esistenza di un progetto dei coniugi Lotito di conseguire il controllo di diritto delle due società immobiliari, deve rilevarsi come il conseguimento di tale progetto era ab initio messo in dubbio dall’esistenza di un diritto di prelazione sulla quota [...omissis...] a favore degli altri soci della ROIM, che se esercitato, avrebbe
dato il controllo di detta società al gruppo facente capo a Pietro Mezzaroma; sotto questo profilo, inoltre, come verrà più specificamente evidenziato nel seguito, sussisteva una trattativa tra i soci ROIM per la cessione della quota intestata [...omissis...] .
G) Le deduzioni delle parti concernenti il Contratto Preliminare avente ad oggetto le quote CEIM e ROIM non appaiono convincenti per le ragioni di seguito evidenziate.
-
Circa la congruità dell’ammontare della caparra e del controvalore complessivo previsto nel preliminare, si rileva che le conclusioni della Consob in merito alla sussistenza del patto parasociale non sono fondate su un giudizio di sproporzione in assoluto dei predetti importi (facendosi solo notare incidenter tantum che la caparra confirmatoria prevista nel contratto
preliminare stipulato tra la ROIM e l’Italease Gestione Beni S.p.A. era pari a euro 1,4 milioni, pur avendo tale contratto ad oggetto l’intero complesso immobiliare “Residence Bravetta” del valore di circa euro 44 milioni), ma sulle seguenti valutazioni:
-
il dato oggettivo e, non “arbitrario”, come ritenuto nelle deduzioni, relativo alla perfetta compatibilità tra l’ammontare della caparra e l’importo necessario per acquistare le azioni della Lazio;
-
l’anomalia costituita dal rilevante importo della caparra ove posto in relazione ai lunghi tempi previsti per la stipula del Contratto Definitivo e, quindi, con l’effetto di immobilizzare una somma rilevante per un lungo periodo di tempo;
-
le incertezze sul buon esito dell’affare collegate, da un lato, alle incognite relative alla realizzazione del progetto immobiliare sottostante e, dall’altro, all’esistenza del diritto di prelazione spettante ad Italease ed agli altri soci ROIM.
-
In merito alle particolarità della tempistica riguardante sia la stipula del Contratto Preliminare sia quella del Contratto Definitivo, va ancora una volta sottolineato il parallelismo esistente tra dazione della caparra a seguito del Preliminare e acquisto delle azioni della Lazio da parte dell’Arch. Mezzaroma per un verso, e stipula del Contratto Definivo e vendita delle
azioni della Lazio al Dott. Lotito da parte del medesimo, per altro verso. Sempre con riferimento alla tempistica del Contratto Preliminare le parti non hanno fornito una spiegazione attendibile del motivo per cui fu individuata la data del 24 giugno 2005 per la stipula di tale Contratto. In particolare, non è stata fornita dalle parti alcuna prova dell’esistenza di
trattative tra i contraenti del Preliminare nel periodo precedente il 24 giugno 2005, che avrebbero potuto giustificare la stipula proprio in tale data del Contratto. Non risulta confutata, quindi, la tesi sostenuta dalla Consob secondo cui la data del 24 giugno 2005 era funzionale alla necessità di far pervenire all’Arch. Mezzaroma la provvista necessaria ad acquistare la
partecipazione nella Lazio entro il 30 giugno 2005 (data indicata esplicitamente da Capitalia quale deadline per la vendita).
-
Con riferimento al diritto di prelazione il cui esercizio, secondo il Dott. Lotito, appariva remoto all’epoca del preliminare, si riportano le seguenti considerazioni:
-
appare non convincente l’assunto del Dott. Lotito, secondo il quale gli altri soci della ROIM [...omissis...], “non avevano, all’epoca, interesse ad espandere la loro partecipazione ”, in quanto, oltre a non essere supportata da alcun elemento è contraddetta dalle deduzioni dell’Arch. Mezzaroma, il quale ha dichiarato che
all’epoca del preliminare erano in corso trattative con i membri della famiglia Mezzaroma per la cessione delle quote CEIM e ROIM; inoltre, si è già evidenziato che la lettera [...omissis...] del 17 giugno 2005 sembra, invece, confermare un suo interesse all’esercizio della prelazione;
-
risultano infondate le deduzioni di Lotito in base alle quali Italease Gestione Beni S.p.A. non avrebbe esercitato la prelazione, in quanto essa era prevista nel Contratto Preliminare “ solo a garanzia dell’adempimento degli obblighi” di CEIM e ROIM sanciti nell’Accordo Quadro. Oltre alle considerazioni che verranno di seguito sviluppate circa la
possibilità che un inadempimento del genere potesse verificarsi in concreto, si deve notare come tale ricostruzione sia in aperto contrasto con il tenore degli accordi in essere con Italease , nonché con quanto riferito dall’Arch. Mezzaroma nella propria nota di
deduzioni. In tale nota, infatti, l’Arch. Mezzaroma individua nell’esistenza di un diritto di prelazione a favore di Italease (esercitabile nel caso di mutamento degli assetti proprietari di CEIM e ROIM), il motivo principale per cui fu necessario stabilire un lungo lasso di tempo tra la stipula del preliminare e quella del definitivo.
H) Con riferimento alla ridefinizione del corrispettivo complessivo della compravendita immobiliare, le parti oppongono che tale ridefinizione è stata causata da “una rilevante e significativa modifica in negativo della situazione patrimoniale delle due società” che avrebbe potuto comportare un inadempimento da parte [...omissis...] al Contratto Preliminare, in quanto [...omissis...] “aveva garantito che la situazione patrimoniale della Ceim e Roim era quella di cui al bilancio al 31 dicembre 2004 e che il preliminare era stato stipulato sul presupposto della permanenza e
veridicità della detta situazione patrimoniale” . Tale garanzia, secondo quanto riferito nelle deduzioni, avrebbe comportato l’obbligo per [...omissis...] i di corrispondere al Dott. Lotito l’importo di euro 8 milioni, quale doppio della caparra
versata.
In proposito, a prescindere dalla natura di caparra confirmatoria della somma di euro 4 milioni corrisposta da Lotito, non evincibile direttamente dal tenore del Contratto Preliminare , si rileva che:
-
l’inadempimento di CEIM e ROIM agli obblighi previsti nell’Accordo Quadro con Italease, che hanno comportato il pagamento della penale di euro 9 milioni e, quindi, il peggioramento delle condizioni economiche della ROIM, era un fatto già noto quantomeno alla parte venditrice e conoscibile da parte dell’acquirente, alla data di stipula del preliminare e, pertanto, non idoneo a giustificare la rinegoziazione del prezzo; inoltre, l’adempimento agli obblighi con Italease non era nell’esclusivo controllo della parte venditrice ;
-
dal tenore del Contratto Preliminare non risulta che l’intervenuto obbligo di versare ad Italease euro 9 milioni, a titolo di penale, e 1,2 milioni di euro, per omesso versamento di canoni di locazione, costituisse una causa di inadempimento imputabile [...omissis...] con conseguente possibilità per il Dott. Lotito di risolvere il Contratto, pretendendo il versamento
di euro 8 milioni;
-
per altro verso, l’esistenza addotta dalle parti di una garanzia così ampia, in grado cioè di coprire tutti gli eventi negativi futuri, anche al di fuori del controllo della promittente, per un così ampio lasso di tempo costituirebbe di per sé un elemento fortemente anomalo; in sostanza all’anomalia rilevata nella nota Consob di un contratto senza alcuna
forma di garanzia connessa al tempo decorrente tra la stipula del Preliminare e quella del Definitivo, si sostituirebbe l’anomalia di una garanzia talmente ampia da rendere il Contratto altamente soggetto all’ipotesi di un inadempimento della parte venditrice e, conseguentemente, non vincolante per l’acquirente;
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anche a voler ammettere la sussistenza di un obbligo in capo [...omissis...], in conseguenza del suo inadempimento, di corrispondere al Dott. Lotito la somma di euro 8 milioni, non è stata fornita indicazione alcuna delle ragioni per cui Lotito non abbia scelto di introitare detta somma, acconsentendo invece alla stipula del Contratto Definitivo ad un prezzo ridotto, pur
nella consapevolezza dell’alta probabilità che così facendo su tale bene sarebbe stata esercitata la prelazione;
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su quest’ultimo aspetto, deve infatti rilevarsi che la riduzione del corrispettivo finale della compravendita tra il Dott. Lotito e [...omissis...] ha avuto quale effetto certo quello di accrescere enormemente la possibilità che i titolari della prelazione esercitassero (come poi è avvenuto) tale diritto. Ciò si evince dalla lettera inviata il 16 giugno 2006
dagli altri soci della ROIM nella quale essi oltre a contestare, la validità della denunciatio operata [...omissis...] in data 8 giugno 2006, affermano “l’incongruità del prezzo richiesto, di gran lunga superiore a quello indicato, negli ultimi tempi dall’Arch. Roberto Mezzaroma e sulla cui base erano in corso trattative” . In sostanza, da tale nota si evince chiaramente che: i) era in corso una trattativa con [...omissis...] per la compravendita della sua quota, ii) gli altri soci ROIM non sarebbero stati disposti ad acquistarla al prezzo di euro 10 milioni indicato presumibilmente nella denunciatio,
lasciando intendere che ad un prezzo inferiore la trattativa sarebbe potuta continuare.
I) Con riferimento all’argomentazione addotta dall’Arch. Mezzaroma sintetizzata al punto I del precedente paragrafo 1.2, non appare avere rilevanza il fatto che il corrispettivo finale della compravendita immobiliare sia stato fissato in euro 5 milioni e non in euro 4 milioni, ossia in misura pari al valore necessario al Dott. Lotito per riacquistare le azioni della Lazio
dallo stesso Mezzaroma. In particolare non si vede come tale circostanza sia idonea a provare la mancanza di un nesso tra la compravendita immobiliare e l’operazione di acquisto e cessione delle azioni della Lazio. Si rileva, infatti, che l’ammontare finale della compravendita deve ricollegarsi alla trattativa in essere anche con gli altri soci della ROIM per consentire loro
l’esercizio del diritto di prelazione. In virtù dell’esistenza di tale diritto, inoltre, qualsiasi somma superiore alla cifra di 4 milioni che Lotito riteneva di investire nell’acquisto di azioni della Lazio gli sarebbe (e gli è stata di fatto) rifusa dai soggetti, titolari del diritto di prelazione e, che hanno in ultima istanza acquistato le quote nelle
società immobiliari.
4.4. Esame delle deduzioni relative alla natura parasociale del patto
J) La censura contenuta nelle deduzioni del Dott. Lotito riassunta nel punto J del precedente paragrafo 4.1. è volta a contestare la circostanza che un patto occulto tra il Dott. Lotito e l’arch. Mezzaroma avente ad oggetto l’acquisto da parte di quest’ultimo della partecipazione posta in vendita da Capitalia avrebbe potuto avere la finalità di evitare che
tale partecipazione fosse acquistata da un terzo “ostile” alla gestione Lotito. Tale deduzione muove dall’assunto che, al momento in cui Capitalia pose in vendita la partecipazione del 14,6% circa non vi era né avrebbe potuto esservi un soggetto estraneo a Lotito interessato all’acquisto di dette azioni e ciò sulla base di una serie di ragioni riassumibili
nella circostanza che: i) la società verteva in difficoltà economica e non vi erano prospettive immediate di uscita dalla “ situazione fallimentare” e ii) conseguentemente nessun imprenditore dopo l’aumento di capitale delluglio 2004 manifestò l’intenzione di investire nella Lazio, né avanzò manifestazioni di interesse allorché
Capitalia si determinò a vendere ai blocchi la propria partecipazione.
A fronte di ciò, deve osservarsi, in primo luogo, che sono ricompresi nell’ambito degli accordi rilevanti ex art. 122 del TUF quelli che perseguendo le finalità e gli effetti prescritti nella norma abbiano una portata anche solo preventiva rispetto ad azioni che possano minacciare la stabilità del controllo; in altre parole, ai fini dell’accertamento di un patto
parasociale non dichiarato, non è necessario provare l’esistenza di una minaccia concreta agli assetti azionari della società quotata, ma è sufficiente verificare l’idoneità effettiva dell’accordo a preservarli nel caso in cui una tale minaccia si palesasse.
Nel caso di specie, gli accertamenti effettuati hanno evidenziato l’esistenza di un accordo tra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma finalizzato all’acquisto ed al mantenimento in capo a quest’ultimo, per un certo lasso di tempo, del 14,61% circa del capitale della Lazio. Un tale accordo ha avuto quale effetto oggettivo la sottrazione dal mercato della partecipazione
posta in vendita da Capitalia, che, in mancanza dell’acquisto di Mezzaroma, avrebbe potuto essere, oltre che ceduta a terzi, riversata sul mercato, ovvero mantenuta da Capitalia e gestita con modalità differenti e, quindi con una maggiore partecipazione alla vita societaria.
La sussistenza di un tale effetto oggettivo di sottrazione dal mercato di una determinata partecipazione azionaria, considerato congiuntamente all’entità di tale partecipazione (in merito ai poteri connessi alla detenzione della partecipazione in questione si rinvia ai seguenti punti K e L), nonché alla possibilità per i paciscenti di determinare a loro piacimento il
momento in cui promuovere l’OPA obbligatoria sul capitale della Lazio, determina una valutazione in termini di parasocialità dell’accordo, senza che sia necessario a questi fini la prova dell’esistenza di un soggetto determinato ad effettuare una scalata “ostile” della società.
Del resto, l’assunzione secondo cui in mancanza dell’acquisto da parte dell’Arch. Mezzaroma nessun soggetto si sarebbe proposto per l’acquisto della partecipazione detenuta da Capitalia, si risolve in una petizione di principio, nella misura in cui incide sugli scenari del tutto imprevedibili che si sarebbero potuti determinare in detta circostanza.
In ogni caso, anche gli argomenti addotti a sostegno dell’impossibilità dell’acquisto della partecipazione da parte di un terzo appaiono quanto meno discutibili in quanto:
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con riferimento al fatto che nessun soggetto abbia avanzato a Capitalia una proposta di acquisto a partire dal marzo 2005, occorre ribadire che in quel periodo era in pieno svolgimento la trattativa tra Capitalia e Lotito, tramite il Dott. [...omissis...], la quale era giunta ad uno stadio avanzato testimoniato, sia dall’acquisto da parte del Dott. Lotito, il 1° aprile
2005, della partecipazione pari a circa il 2,89%, sia dal deposito effettuato dal medesimo della somma di euro 4 milioni su un conto Capitalia; pertanto soluzioni alternative di cessione avrebbero potuto essere intraprese da Capitalia con maggiore intensità, solo una volta che non avesse avuto esito la trattativa con Lotito;
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l’affermazione secondo cui la situazione finanziaria della Lazio avrebbe scoraggiato qualsiasi compratore, appare non coerente con quanto lo stesso Lotito afferma nelle sue deduzioni allorché evidenzia che il proprio intervento nel capitale sociale nel luglio 2004 ha permesso alla Lazio “l’inizio di una ripresa di gestione sana e corretta, a fronte della
dissolutezza degli anni precedenti. I primi risultati si sono avuti nel marzo 2005, allorché il Tribunale di Tivoli ha respinto la dichiarazione di fallimento della società dando fiducia al nuovo management, e nel maggio successivo, allorché l’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto l’accordo con la società per la rateizzazione del debito fiscale di 150
milioni di euro [...] ” . Inoltre i dati economico - patrimoniali pubblicati in tale periodo (tra i quali si segnala la relazione trimestrale al 31 marzo 2005) evidenziavano un netto miglioramento della situazione gestionale e patrimoniale della società rispetto
all’esercizio precedente e non si configurava assolutamente una “situazione fallimentare”; in particolare, già al 31 marzo 2005 non vi erano più gli elementi per configurare la fattispecie di cui all’art. 2446 c.c. e la Lazio presentava, dopo vari esercizi, per la prima volta un margine operativo lordo positivo. E’ evidente, quindi, come
l’aver rimesso in bonis la società proprio nel periodo marzo-maggio 2005 avrebbe potuto costituire un incentivo per un eventuale compratore;
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l’iniziativa [...omissis...], nel marzo 2005, per quanto almeno originariamente concordata con il Dott. Lotito, dimostra d’altra parte che vi era la reale disponibilità di soggetti ad effettuare un rilevante investimento nella Lazio, acquistando l’intera partecipazione detenuta da Capitalia e che costituisse naturale conseguenza di una tale
disponibilità la richiesta, rivolta al principale azionista, di “contare” nella gestione.
K) Strettamente collegate a quanto sopra affermato sono le considerazioni relative alle deduzioni sintetizzate nel punto K) del precedente paragrafo 4.1, in base alle quali sia l’Arch. Mezzaroma che il Dott. Lotito hanno affermato l’irrilevanza, con riferimento agli assetti di potere interni alla Lazio dell’acquisto operato da Mezzaroma in quanto:
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gli organi amministrativi della società erano stati eletti nel 2004 e sarebbero durati in carica sino al 2007 e, conseguentemente, vista anche l’adozione del sistema dualistico l’assemblea era svuotata da ogni potere;
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il cronico assenteismo assembleare dei soci, ivi inclusa Capitalia, diversi da quelli che nel luglio 2004 avevano operato il salvataggio della società, avrebbe comunque comportato che, se anche la partecipazione di Capitalia fosse stata acquistata da soggetti diversi dall’Arch. Mezzaroma, questi sarebbero comunque rimasti “inerti” dal punto di vista della
partecipazione in assemblea.
Tali deduzioni appaiono infondate per tre ordini di ragioni.
In primo luogo esse non pongono in discussione quanto evidenziato nella nota Consob del 28 settembre 2007 circa la rilevanza sul piano dei diritti sociali della detenzione della partecipazione pari a circa il 14,61% del capitale della Lazio. Ed in particolare, in estrema sintesi:
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la vicinanza di tale partecipazione alla soglia necessaria per bloccare le delibere dell’assemblea straordinaria, tenuto conto del livello di partecipazione alle ultime assemblee della Lazio;
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l’esercizio di svariati diritti sociali, quali la convocazione dell’assemblea su richiesta delle minoranze, l’azione sociale di responsabilità, la denuncia al consiglio di sorveglianza di fatti censurabili, la denuncia al tribunale;
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la possibilità di nominare rappresentanti delle minoranze nel consiglio di sorveglianza.
In secondo luogo, non appaiono significative le osservazioni fondate sulle particolarità del sistema dualistico adottato dalla Lazio.
Infatti, è possibile anche in caso di adozione del sistema dualistico la revoca, in corso di mandato, tanto del consiglio di sorveglianza quanto del consiglio di gestione da esso eletto, salvo (come previsto nel sistema tradizionale) il risarcimento del danno.
In effetti, le differenze tra sistema “tradizionale” e sistema dualistico, pur comportando una riduzione dei compiti dell’assemblea, non mutano la possibilità per i soci di incidere in qualunque momento, tramite la revoca, sulla stabilità di organi nominati dall’assemblea; in particolare il regime di revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza (che
elegge il consiglio di gestione) è il medesimo applicabile alla revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, non essendo ad essi applicabile l’art. 2400, secondo comma, c.c., che disciplina in modo particolarmente rigido (approvazione del Tribunale) la revoca dei sindaci.
Conseguentemente, il modello adottato non influisce in alcun modo sulla concreta possibilità per chi acquisisca il 14,61% circa di contribuire in qualsiasi momento alla revoca rispettivamente degli amministratori o del consiglio di sorveglianza che elegge gli amministratori.
In terzo luogo, non si vede poi il motivo per cui la politica di assenteismo adottata da Capitalia in relazione alla propria partecipazione nella Lazio avrebbe dovuto necessariamente essere fatta propria dall’acquirente di tale partecipazione.
Appare evidente, dunque, come le osservazioni relative al modello dualistico e al funzionamento dell’assemblea non siano in grado di escludere la portata di stabilizzazione e quindi di cristallizzazione degli assetti proprietari dell’accordo tra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma.
L) Con le deduzioni sintetizzate nel punto L) del precedente paragrafo 4.1, viene evidenziata, sempre al fine di dimostrare l’inesistenza di un accordo parasociale tra Lotito e Mezzaroma, la mancanza di un “ruolo attivo” dell’Arch. Mezzaroma nella società durante il periodo di detenzione delle azioni della Lazio.
Va, in proposito, ribadito che, nell’ambito di un patto parasociale per l’acquisto, per ritenere integrata la fattispecie, è sufficiente la prova della cooperazione tra due o più soggetti finalizzata ad acquistare da terzi in via stabile azioni di una società, perseguendo, in tal modo, l’interesse anche di uno solo dei paciscenti.
Non occorre, dunque, ai fini della configurabilità del patto parasociale che la finalità dello stesso, ossia la cristallizzazione degli assetti proprietari, sia perseguita da entrambi i paciscenti, ma che il patto risulti “oggettivamente funzionale” a tale scopo, così come rilevato nelle motivazioni dell’atto di accertamento Consob relativo al patto
parasociale denominato “Spot Hedge” tra Deutsche Bank e Unipol, avente ad oggetto azioni Banca Nazionale del Lavoro (delibera n. 15259 del 23 dicembre 2005).
In sostanza, rispondendo anche alla censura mossa dall’Arch. Mezzaroma relativa alla coerenza dell’investimento nella Lazio con i suoi interessi imprenditoriali, ai fini dell’accertamento di un patto parasociale non dichiarato, ciò che rileva non è la finalità soggettivamente perseguita (individualmente o di concerto tra i paciscenti e, quindi, in questo
caso, ad esempio i motivi addotti dall’Arch. Mezzaroma a giustificazione dell’acquisto e legati ad un suo interesse imprenditoriale per le iniziative edilizie che potevano coinvolgere la Lazio), bensì, come riportato nel citato precedente Consob, che l’accordo sia oggettivamente funzionale al rafforzamento della posizione preminente di un socio nell’ambito
dell’azionariato della società quotata.
Nel caso di specie, in linea con detti principi, è stata verificata l’esistenza di tale funzione dell’accordo; è stata ricostruita l’intera operazione come uno “scambio di favori” tra l’Arch. Mezzaroma e il Dott. Lotito, in cui il primo era interessato a cedere la propria quota nelle società CEIM e ROIM, mentre il secondo era interessato a
che un soggetto a lui non ostile acquistasse il pacchetto azionario della Lazio di proprietà di Capitalia e lo detenesse per un determinato periodo di tempo.
Nella fattispecie in esame poi, si sono rilevati elementi per cui il non attivismo del soggetto che avrebbe acquistato la partecipazione messa in vendita da Capitalia, costituiva proprio uno degli elementi caratterizzanti il progetto del Dott. Lotito, volto appunto a porre in mani “amiche” la partecipazione del 14,61% del capitale della Lazio, evitando nel contempo che
l’acquirente potesse avanzare pretese in merito alla gestione della società (si vedano in proposito le ragioni del mancato acquisto della partecipazione da parte [...omissis...] .
Occorre, inoltre, rilevare che, secondo quanto riportato dallo stesso Mezzaroma nelle proprie deduzioni, il suo essere inattivo rispetto alle scelte gestionali della Lazio, non è derivato da un disinteresse nei confronti delle sorti della società, ma era dovuto proprio alla piena condivisione, più volte manifestata sugli organi di stampa delle politiche poste in essere da
Lotito.
5. Considerazioni in merito alle deduzioni di Lazio Events
In riferimento alle deduzioni inviate da Lazio Events, occorre rilevare che non è oggetto del presente atto di accertamento la definizione del ruolo ricoperto nella vicenda in esame da parte del legale rappresentate della Lazio Events.
Per altro verso si rileva che non è possibile considerare il Dott. Lotito soggetto terzo rispetto a Lazio Events. Il Dott. Lotito detiene, infatti, per il tramite di altre società del gruppo la totalità delle quote di Lazio Events e tale società è stata designata quale entità in cui concentrare la partecipazione nella Lazio. Appare, pertanto, evidente che le
azioni detenute da Lazio Events, ai sensi dell’art. 109 TUF devono necessariamente essere computate nell’ambito delle partecipazioni rilevanti ai fini del superamento della soglia prevista per l’obbligo di OPA dall’art. 106 TUF.
6. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che le deduzioni rappresentate dalle parti non contengono elementi idonei a contraddire o inficiare la ricostruzione operata dalla Consob fondata su elementi di prova che convergono per la sussistenza di un patto parasociale occulto tra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma, volto all’acquisto della partecipazione pari a circa il
14,61% nella Lazio.
Pertanto, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, è accertata l’avvenuta stipulazione di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. c) del TUF avente ad oggetto l’acquisto concertato di azioni ordinarie della Lazio, stipulato tra il Dott. Claudio Lotito (per il tramite di Lazio Events) e l’Arch. Roberto Mezzaroma.
Il patto è stato stipulato quantomeno il 30 giugno 2005 ed è proseguito fino al 31 ottobre 2006, con superamento, alla data del 30 giugno 2005, della soglia rilevante ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUF.
Non essendo stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 122 del TUF e non essendo stata promossa l’offerta entro il termine di trenta giorni dal superamento della soglia rilevante ai sensi dell’art. 106 del TUF, risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 122 e 110 del TUF in vigore all’epoca dei fatti in esame; in particolare il divieto di esercizio del
diritto di voto relativo alla partecipazione posseduta anche indirettamente dal Dott. Lotito (tramite Lazio Events S.r.l.) e dall’Arch. Mezzaroma:
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ai sensi dell’art. 122, comma 4, del TUF a decorrere dal 6 luglio 2005 e fino al 31 ottobre 2006;
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ai sensi dell’art. 110 del TUF, a decorrere dal 1° agosto 2005 e fino alla data di alienazione della partecipazione eccedente il 30% del capitale sociale della S.S. Lazio S.p.A. - pari a n. 9.806.603 azioni corrispondenti a circa il 14,48% del capitale sociale- già detenuta di concerto dal Dott. Claudio Lotito e dall’Arch. Roberto Mezzaroma anche indirettamente, a
seguito dell’acquisto effettuato da quest’ultimo il 30 giugno 2005.
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Note:
. [...omissis...]
. Capitalia ridusse così la propria presenza nel capitale della Lazio, passando dal 17,717% al 14,643%.