Delibera n. 17535
Yorkville bhn S.p.A. - Accertamento dell'applicabilità degli artt. 101-bis, comma 4, e 122 del D.Lgs. 58/98 alle partecipazioni rilevanti detenute da Yorkville Advisors LLC e Bhn S.r.l.
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("TUF");
VISTA, in particolare, la parte IV del TUF e, segnatamente, gli artt. 101-bis, 109 e 122;
VISTO il regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");
VISTE le comunicazioni relative alle partecipazioni rilevanti detenute nella Yorkville bhn S.p.A., effettuate ai sensi dell'art. 120 del TUF da Yorkville Advisors LLC (in qualità di gestore del fondo YA Global Investments LP, titolare indiretto del 100% del capitale di YA Global Dutch BV, a sua volta titolare diretto della partecipazione in Yorkville bhn S.p.A.) e da Bhn S.r.l.;
VISTO quanto deliberato dalle assemblee ordinarie di Yorkville bhn S.p.A., in data 23 aprile e 17 giugno 2010, in merito al rinnovo delle cariche sociali;
CONSIDERATO in particolare che, ad esito delle votazioni per la nomina del consiglio di amministrazione della società quotata, sono stati eletti, mediante il voto di lista, otto membri tratti dalla lista presentata in data 7 aprile 2010 da Bhn S.r.l. - con il voto favorevole della stessa Bhn s.r.l. e di YA Global Dutch BV - azionista diretto in Yorkville bhn S.p.A. - e un membro tratto
dalla lista presentata da Meliorbanca S.p.A. - con il voto favorevole della stessa Meliorbanca S.p.A.;
CONSIDERATO che fra i soggetti in questione sussistevano da tempo rapporti di carattere contrattuale e societario relativi alla loro partecipazione nella società Yorkville bhn S.p.A.;
VISTA la lettera della Consob del 24 settembre 2010, indirizzata a Yorkville Advisors LLC e a Bhn S.r.l., con la quale sono state comunicate le circostanze sopra riportate; è stato rappresentato che l'insieme degli elementi in essa indicati faceva ipotizzare un concerto fra i due soci di Yorkville bhn S.p.A. ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4, del TUF, nonché, a
partire quantomeno dal 7 aprile 2010, un patto parasociale finalizzato all'esercizio del diritto di voto rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 1, del TUF ed è stato chiesto alle due società di far conoscere le proprie considerazioni al riguardo e di produrre l'elenco di tutte le operazioni di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto azioni Yorkville bhn S.p.A.
effettuate dal 23 febbraio 2009 fino alla data della richiesta;
VISTA la lettera del 1° ottobre 2010, con la quale le due società hanno dato congiuntamente riscontro alle richieste effettuate dalla Consob ed hanno comunicato le proprie considerazioni circa l'insussistenza nella fattispecie di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF e/o di una azione di concerto fra i due soggetti nonché considerazioni in
merito all'applicabilità delle esenzioni di cui all'art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti;
VALUTATE le considerazioni svolte da Yorkville Advisors LLC e da Bhn S.r.l. nella citata lettera del 1° ottobre 2010;
RITENUTE tali considerazioni non condivisibili, per i motivi analiticamente riportati nell'"Atto di accertamento" che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante e necessaria;
RITENUTO altresì che le informazioni sugli acquisti compiuti nel periodo considerato, fornite con la suddetta nota del 1° ottobre 2010, e l'esame delle risultanze complessivamente emerse in merito ai rapporti tra i due soci a partire dal loro ingresso nella società quotata, fanno ritenere presenti ulteriori elementi di prova dell'esistenza di un concerto, ai sensi
dell'art. 101-bis, comma 4, del TUF, e che tale concerto ha assunto, quanto meno a partire dal 4 novembre 2009, anche la forma di un patto per l'acquisto rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 5, lettera c), del TUF;
CONSIDERATO dunque che, ad esito dell'attività di vigilanza compiuta, sono emersi elementi sufficienti ad accertare, anche in virtù del complesso dei consolidati rapporti intercorrenti tra Yorkville Advisors LLC e Bhn S.r.l., che le due società sono "persone che agiscono di concerto" ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4, del TUF e che le stesse hanno
stipulato patti parasociali aventi ad oggetto le azioni ordinarie della Yorkville bhn S.p.A., patti rilevanti ma non comunicati e pubblicati ai sensi dell'art. 122 del TUF;
CONSIDERATO che, non essendo stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione dei patti parasociali in questione previsti dall'art. 122 del TUF, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il diritto di voto inerente le partecipazioni detenute da Yorkville Advisors LLC e Bhn S.r.l. non può essere esercitato;
RILEVATO altresì che Yorkville Advisors LLC e Bhn S.r.l. risultano aver congiuntamente superato, in tre occasioni, e precisamente dal 23 al 26 febbraio 2010, dall'11 marzo al 1° luglio 2010 e dal 4 agosto al 1° ottobre 2010, la soglia rilevante di cui all'art. 106, comma 1, del TUF, e che in relazione a tale superamento non sono stati adempiuti gli obblighi previsti
dalla legge;
RITENUTA la necessità di provvedere con urgenza al formale accertamento del suddetto concerto e dei suddetti patti parasociali, in considerazione dell'impatto immediato della sospensione del diritto di voto in relazione alle azioni detenute dai due pattisti, sull'assemblea straordinaria della Yorkville bhn S.p.A. convocata per i giorni 23, 24 e 25 ottobre 2010;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'"Atto di accertamento"
D E L I B E R A:
E' accertato che Yorkville Advisors LLC e Bhn S.r.l. (società attraverso la quale agiscono i signori Marco Prete e Maria Cristina Fragni) sono "persone che agiscono di concerto" ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4, del TUF, in virtù di una accertata cooperazione tra di loro e della sussistenza di un accordo, ancorché tacito, volto ad acquisire e a
mantenere il controllo della Yorkville bhn S.p.A..
Tale azione di concerto, che ha avuto inizio nel mese di aprile 2007, nella fase delle trattative che hanno portato la Yorkville Advisors LLC ad acquisire, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa riservato, il controllo di diritto della Yorkville bhn S.p.A., è poi continuata in varie forme ed ha assunto autonoma rilevanza giuridica ex lege ai fini del
mantenimento del controllo sulla società quotata, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 101-bis, comma 4, del TUF nella vigente formulazione.
È, inoltre, accertato che tale concerto si è concretizzato, a partire, quantomeno, dal 4 novembre 2009, anche in un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 5, lettera c), del TUF avente per oggetto l'acquisto di azioni della Yorkville bhn S.p.A., per il quale non sono stati adempiuti gli obblighi di cui al medesimo art. 122 del TUF.
È, altresì, accertato che, sempre nell'ambito del concerto preesistente, Yorkville Advisors LLC e Bhn S.r.l. hanno stipulato, quantomeno a partire dal 7 aprile 2010, un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea di Yorkville bhn S.p.A. e l'esercizio anche congiunto
di un'influenza dominante sulla società stessa, per il quale non sono stati adempiuti gli obblighi di cui al medesimo art. 122 del TUF.
In virtù dell'accertamento dei suddetti patti parasociali risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4, del TUF, che vietano l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni della Yorkville bhn S.p.A., detenute da Yorkville Advisors LLC e Bhn S.r.l..
La presente delibera sarà comunicata agli interessati ad ogni effetto di legge e pubblicata sul sito e nel bollettino della Consob.
Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.
Milano, 19 ottobre 2010
IL PRESIDENTE VICARIO
Vittorio Conti