La Corte di Appello di Perugia ha annullato la presente delibera con sentenza del 10.6.2010; precedentemente, con ordinanza del 2.4.2010, ne aveva già sospeso l'efficacia esecutiva.
La presente delibera è stata annullata anche con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 16.6/21.6.2011
Delibera n. 17071
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Elio Lannutti, ai sensi degli articoli 187-ter, 187-quater e 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, postali ed assicurativi (Adusbef), ai sensi
dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;
RILEVATO che il 16 ottobre 2007 il quotidiano "Finanza & Mercati" ha pubblicato un articolo, a firma del giornalista sig. Marco Frojo, dal titolo "Profumo esce allo scoperto sui derivati", nel quale sono state riportate le seguenti dichiarazioni rese dal sig. Elio Lannutti, in qualità di Presidente dell'Associazione per la difesa degli utenti dei
servizi bancari, finanziari, postali ed assicurativi (Adusbef): "(…) secondo i nostri calcoli (…) il mark to market di Unicredit è negativo per 4-5 miliardi. Si tratta di uno scandalo grosso dieci volte quello di Italease (…)";
VISTO il comunicato diffuso il 16 ottobre 2007, alle ore 18:55, con il quale Unicredit ha dichiarato: "(…) al fine di dissipare le incertezze createsi sull'ammontare della [posizione] creditoria netta nei confronti dei propri clienti, informa che quest'ultima risulta pari a circa un miliardo di Euro alla data del 30 giugno 2007 (…)";
CONSIDERATO che - dopo aver svolto valutazioni preliminari che hanno portato all'avvio di un'indagine circa un'ipotesi di manipolazione del mercato delle azioni Unicredit relativa alla pubblicazione nell'edizione del 16 ottobre 2007 di "Finanza & Mercati" del citato articolo recante dichiarazioni del sig. Elio Lannutti – il 13 febbraio 2008 la Divisione
Mercati ha convocato il sig. Marco Frojo, ai sensi dell'art. 187-octies, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 58/1998, per acquisire informazioni in merito ai contenuti dell'articolo del 16 ottobre 2007 e che nel corso dell'audizione, tenutasi il 20 febbraio 2008, il predetto giornalista ha fornito elementi informativi nei termini di seguito richiamati:
-
ha dichiarato di aver contattato il sig. Elio Lannutti il 15 ottobre 2007 per ottenere un commento circa i dati riguardanti la posizione mark to market in strumenti finanziari derivati della clientela di Unicredit, aggiungendo di aver già in precedenti occasioni contattato il sig. Lannutti e altri rappresentanti dell'Adusbef per chiedere commenti circa altri eventi;
-
ha confermato il tenore di quanto dichiarato dal sig. Lannutti come sopra riportato ed ha aggiunto che tale dichiarazione "(…) era estremamente chiara e circostanziata e non vi era alcuna possibilità di fraintendimento (…)";
-
ha, inoltre, affermato che il sig. Lannutti gli avrebbe riferito che l'Adusbef stava all'epoca "(…) lavorando sulle informazioni che man mano ottenevano e che quindi, secondo le loro stime, il mark to market era quantificabile in 4 o 5 miliardi di euro (…)";
-
ha precisato che il sig. Elio Lannutti non ha in tale circostanza fornito alcun documento a supporto delle sue dichiarazioni e che per tale motivo lui avrebbe deciso di riportare le dichiarazioni del sig. Lannutti "tra virgolette";
-
ha dichiarato che, successivamente alla pubblicazione dell'articolo del 16 ottobre 2007, non ha avuto alcun contatto con il sig. Lannutti, nè quest'ultimo "ha mai richiesto alcuna smentita" né allo stesso Frojo, né alla redazione di "Finanza & Mercati";
CONSIDERATO che, a seguito di tali dichiarazioni, il 2 maggio 2008 la Divisione Mercati ha convocato il sig. Elio Lannutti, ai sensi dell'art. 187-octies, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 58/1998, per acquisire informazioni in merito ai contenuti del citato articolo del 16 ottobre 2007 e, in particolare, per analizzare e valutare gli elementi riportati in tale
articolo, alla luce delle dichiarazioni rese dal sig. Marco Frojo nel corso dell'audizione del 20 febbraio 2008;
CONSIDERATO che, nell'audizione che ha avuto luogo il 26 maggio 2008, il sig. Elio Lannutti ha fornito le informazioni di seguito sintetizzate:
-
ha fatto presente che, al fine di sviluppare analisi e studi in ambito finanziario, l'Adusbef si avvale solo dei propri dirigenti;
-
ha dichiarato di non conoscere il sig. Marco Frojo ma ha, tuttavia, aggiunto di non poter escludere di essere stato da quest'ultimo contattato nell'ambito della vicenda oggetto del presente procedimento;
-
ha confermato le dichiarazioni riportate nell'articolo e di averlo fatto "(…) nell'ambito di un ragionamento elaborato con l'interlocutore (…)";
-
ha affermato che i "calcoli" di cui all'articolo "(…) derivavano dagli studi che (…) [l'Adusbef ha] storicizzato e che dipendono dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, che – per il sistema bancario italiano sono quantificati in 30-35 miliardi [si fa riferimento al valore mark to market dell'esposizione della
clientela] e poiché Unicredit è la banca più esposta, si arriva alla cifra sopra indicata. Ovviamente si tratta di numeri che si possono dedurre, anche sulla base dei dati della Banca d'Italia (…)";
VISTA la nota del 10 novembre 2008 con la quale, in esito all'attività di vigilanza complessivamente svolta, la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha, tra l'altro, contestato al sig. Elio Lannutti, ai sensi dell'art. 187-septies del decreto legislativo n. 58/1998, la violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
58/1998, per avere egli diffuso - attraverso le dichiarazioni rilasciate al sig. Marco Frojo e pubblicate nell'articolo del 16 ottobre 2007 da "Finanza & Mercati" - informazioni false inerenti alla posizione mark to market in strumenti finanziari derivati della clientela di Unicredit, che fornivano ed erano idonee a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito
alle azioni Unicredit. Ciò in quanto:
- il sig. Elio Lannutti era consapevole del fatto di rilasciare dichiarazioni al sig. Marco Frojo, in qualità di giornalista, e che, quindi, tali dichiarazioni sarebbero state pubblicate in un articolo di stampa e diffuse ad una platea potenzialmente illimitata di persone: il che integra la "diffusione" prevista dall'art. 187-ter, comma 1, del decreto legislativo
n. 58/1998;
- le dichiarazioni del sig. Elio Lannutti riportate nell'articolo del 16 ottobre 2007 erano false con riferimento sia alla valorizzazione della posizione mark to market in strumenti finanziari derivati della clientela di Unicredit ("…il mark to market di Unicredit è negativo per 4-5 miliardi…") - che non corrispondeva alla reale esposizione
all'epoca di Unicredit - sia alla asserita fonte della suddetta valorizzazione, individuata dal sig. Elio Lannutti ne "…i nostri calcoli…"; è emerso, infatti, da quanto affermato dallo stesso sig. Lannutti in sede di audizione, che non esistevano modelli, calcoli, studi o documenti prodotti dall'Adusbef inerenti alla valutazione della posizione
mark to market in strumenti finanziari derivati della clientela di Unicredit;
- le informazioni contenute nelle dichiarazioni del sig. Elio Lannutti riportate nell'articolo del 16 ottobre 2007 fornivano ed erano idonee a fornire indicazioni false e fuorvianti sulle azioni Unicredit in quanto:
-
le dichiarazioni erano state rilasciate dal sig. Elio Lannutti, Presidente dell'Adusbef, associazione specializzata in temi finanziari e conosciuta dal pubblico come autorevole;
-
la valorizzazione dell'esposizione mark to market di Unicredit in strumenti finanziari derivati con la clientela era stata presentata dal sig. Elio Lannutti come il risultato di una stima quantitativa oggettiva ("secondo i nostri calcoli") e, quindi, dotata di affidabilità;
-
l'analogia proposta dal sig. Elio Lannutti tra la situazione di Unicredit e quella di Banca Italease S.p.A. ("si tratta di uno scandalo grosso dieci volte quello di Italease") aveva accentuato la portata segnaletica delle dichiarazioni ed era, pertanto, idonea ad influire sulle aspettative del mercato in merito all'investimento in azioni Unicredit;
-
il valore dell'esposizione mark to market di Unicredit in strumenti finanziari derivati con la clientela riportato nelle dichiarazioni rilasciate dal sig. Elio Lannutti era rilevante al fine di una valutazione del profilo rischio-rendimento delle azioni Unicredit;
-
a conferma di quanto sopra, le dichiarazioni del sig. Elio Lannutti riportate nell'articolo del 16 ottobre 2007 hanno avuto un impatto rilevante sull'andamento del prezzo delle azioni Unicredit, che il 16 ottobre 2007 è sceso del 2,40% a fronte di una diminuzione dello 0,33% dell'indice S&P MIB;
VISTA la nota, sempre in data 10 novembre 2008, con la quale, in relazione ai fatti di cui sopra, è stata, tra l'altro, contestata all'Adusbef la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, per la violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, posta in essere dal sig. Elio Lannutti;
CONSIDERATO che il sig. Elio Lannutti e l'Adusbef, con le richiamate lettere di contestazione, sono stati resi edotti della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
RILEVATO che né il sig. Elio Lannutti, né l'Adusbef si sono avvalsi di tale facoltà;
ESAMINATA la Relazione istruttoria del 15 maggio 2009, con la quale la Divisione Mercati -Ufficio Insider Trading ha confermato la fondatezza dei fatti contestati;
VISTE le note del 21 maggio 2009, con le quali l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Elio Lannutti e all'Adusbef l'avvio della "Parte istruttoria della decisione" del presente procedimento sanzionatorio ed ha contestualmente inoltrato copie della predetta Relazione istruttoria della Divisione Mercati, indicando altresì la facoltà per gli
stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della Relazione medesima;
RILEVATO che neanche in tale fase procedimentale il sig. Elio Lannutti e l'Adusbef si sono avvalsi di tale facoltà;
ESAMINATA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 16 ottobre 2009, nella quale lo stesso Ufficio ha espresso considerazioni conclusive con riguardo a quanto oggetto di contestazione, formulando, altresì, proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni;
VISTO l'art. 187-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ai sensi del quale incorre nell'illecito di manipolazione del mercato chiunque "tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in
merito agli strumenti finanziari";
CONSIDERATO che le dichiarazioni del sig. Elio Lannutti riportate nell'articolo del sig. Marco Frojo del 16 ottobre 2007 configurano violazione del citato art. 187-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, stante che:
a) il sig. Lannutti ha reso le dichiarazioni di cui sopra nella consapevolezza che esse erano destinate alla pubblicazione su un organo di stampa specializzato in temi finanziari e che, quindi, tali dichiarazioni sarebbero state diffuse ad una vasta platea di persone. Ciò in quanto:
- in sede di audizione il sig. Marco Frojo ha dichiarato: "Adusbef è specializzata in materia finanziaria. Elio Lannutti lo avevo contattato io, avevo il numero del suo cellulare e lo avevo contattato già altre volte, poiché si era dimostrato sempre disponibile. Sulla base del comunicato di Unicredit ho chiesto a Elio Lannutti di commentare i dati. Ho chiamato Elio
Lannutti il giorno 15 ottobre 2007. La telefonata non è stata particolarmente lunga (…)";
- il sig. Lannutti non ha escluso di essere stato contattato dal sig. Frojo in occasione della preparazione dell'articolo del 16 ottobre 2007; in particolare, il sig. Lannutti ha dichiarato in sede di audizione: "(…) probabilmente sarò stato contattato telefonicamente da questo giornalista; presumo che ciò sia avvenuto subito dopo la puntata di "Report"
del 14/10/2007 (…) a specifica domanda ribadisco che non escludo di essere stato contattato da uno o più giornalisti proprio quel giorno (15 ottobre 2008), ma il nome di Marco Frojo non mi dice nulla (…)";
- il sig. Frojo ha confermato in sede di audizione che il sig. Lannutti gli ha reso la dichiarazione riportata nell'articolo ed ha aggiunto che tale dichiarazione " (…) era estremamente chiara e circostanziata e non vi era alcuna possibilità di fraintendimento (…)";
- il sig. Lannutti ha confermato, sempre nel corso dell'audizione, di aver rilasciato le dichiarazioni riportate nell'articolo; in particolare, il sig. Lannutti ha affermato: "(…) confermo di aver reso la dichiarazione sopra citata, presumo al telefono, e ritengo di averlo fatto nell'ambito di un ragionamento elaborato con l'interlocutore (…)";
- le dichiarazioni riportate nell'articolo non sono state mai smentite né dal sig. Lannutti, né dall'Adusbef;
- l'Adusbef ha riprodotto nel proprio sito internet, nella sezione articoli e studi, l'articolo di "Finanza & Mercati" del 16 ottobre 2007;
- il sig. Lannutti è un giornalista professionista, in grado, pertanto, di prefigurarsi la concreta possibilità che quanto da lui dichiarato ad un giornalista sia fatto oggetto di un articolo di stampa;
b) le dichiarazioni rese dal sig. Lannutti e riportate nell'articolo del 16 ottobre 2007 sono risultate false con riferimento:
- alla valorizzazione della posizione mark to market in strumenti finanziari derivati della clientela di Unicredit: ("…il mark to market di Unicredit è negativo per 4-5 miliardi…"), non corrispondente alla reale esposizione all'epoca di Unicredit, indicata nel comunicato diffuso dalla stessa Unicredit il 16 ottobre 2007 e, successivamente,
ulteriormente comprovata dalla Relazione sulla gestione a corredo del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio di Unicredit al 31 dicembre 2007. Tale Relazione, approvata dall'Assemblea degli azionisti l'8 maggio 2008, riporta una sezione dedicata agli "Strumenti finanziari derivati di negoziazione con la clientela", nella quale è indicato che
"(…) l'esposizione complessiva delle Banche Commerciali Italiane [si fa riferimento alle Banche Commerciali Italiane appartenenti al Gruppo Unicredit] nei confronti della Clientela non-istituzionale ammonta a 1.245 milioni, riferibile per 1.014 milioni ad UniCredit Banca d'Impresa e per 231 milioni alle banche dell'ex Gruppo Capitalia". Alla data
della pubblicazione dell'articolo del 16 ottobre 2007, l'esposizione mark to market di Unicredit in strumenti finanziari derivati con la clientela era, quindi, prossima a € 1 miliardo;
- all'asserita fonte della suddetta valorizzazione, individuata dal sig. Lannutti "nei nostri calcoli…", in quanto emerge da quanto dichiarato dallo stesso sig. Lannutti in sede di audizione che non esistevano modelli, calcoli, studi o documenti prodotti dall'Adusbef inerenti alla valorizzazione della posizione mark to market in strumenti finanziari
derivati della clientela di Unicredit; i c.d. "calcoli" cui ha fatto riferimento il sig. Lannutti nelle dichiarazioni riportate nell'articolo, secondo quanto riferito dallo stesso sig. Lannutti, sarebbero riconducibili a stime effettuate su dati aggregati diffusi dalla Banca dei Regolamenti Internazionali e dalla Banca d'Italia;
c) le dichiarazioni rese dal sig. Lannutti e riportate nell'articolo del 16 ottobre 2007 sono risultate, altresì, idonee a fornire indicazioni fuorvianti sulle azioni Unicredit, in quanto:
- le dichiarazioni sono state rilasciate da soggetto che rivestiva la carica di Presidente dell'Adusbef, Associazione specializzata in temi finanziari e costituita, come risultante dall'art. 1 del suo statuto, per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti dei servizi
bancari, creditizi, finanziari e assicurativi;
- la valorizzazione dell'esposizione mark to market di Unicredit in strumenti finanziari derivati con la clientela è stata presentata dal sig. Lannutti come il risultato di una stima quantitativa ("secondo i nostri calcoli") dotata di affidabilità;
- il valore dell'esposizione mark to market di Unicredit in strumenti finanziari derivati con la clientela riportato nelle dichiarazioni rilasciate dal sig. Lannutti era rilevante al fine di una valutazione del profilo rischio-rendimento delle azioni Unicredit, sia con riferimento alle potenziali perdite sui crediti generati dall'operatività in strumenti finanziari
derivati, sia con riferimento al maggior rischio reputazionale (ed economico) connesso ai potenziali contenziosi derivanti da tale operatività;
- l'analogia proposta dal sig. Lannutti tra la situazione di Unicredit e quella di Banca Italease S.p.A. ("si tratta di uno scandalo grosso dieci volte quello di Italease") ha accentuato la portata segnaletica delle dichiarazioni ed era idonea ad influire sulle aspettative del mercato in merito alla rischiosità dell'investimento in azioni Unicredit;
- le dichiarazioni del sig. Lannutti riportate nell'articolo del 16 ottobre 2007 hanno avuto un impatto rilevante sull'andamento del prezzo delle azioni Unicredit; infatti, in tale giornata il prezzo delle azioni Unicredit ha avuto un andamento fortemente al ribasso, facendo registrare una variazione negativa del 2,40% rispetto al prezzo ufficiale della giornata precedente,
ciò che ha indotto l'emittente Unicredit a diffondere un comunicato con il quale "dissipare le incertezze createsi sull'ammontare della [posizione] creditoria netta nei confronti dei propri clienti";
RITENUTO, dunque, accertato che il sig. Elio Lannutti ha diffuso - attraverso dichiarazioni rilasciate al giornalista sig. Marco Frojo e pubblicate nell'articolo del 16 ottobre 2007 da "Finanza & Mercati" - informazioni false inerenti alla posizione mark to market in strumenti finanziari derivati della clientela di Unicredit, che fornivano ed erano idonee a fornire
indicazioni false e fuorvianti sulle azioni Unicredit, in violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;
RILEVATA la responsabilità solidale dell'Adusbef, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981 per la riferita violazione posta in essere dal sig. Elio Lannutti;
VISTO il più volte richiamato art. 187-ter del decreto legislativo n. 58/1998, ai sensi del quale le condotte illecite sostanzianti manipolazione del mercato sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100.000,00 a un massimo di € 25.000.000,00;
VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del medesimo decreto, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del predetto art. 187-ter importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società
quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;
CONSIDERATO che i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge n. 689/81 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie, sia alle sanzioni amministrative accessorie;
CONSIDERATO, con riguardo alla gravità oggettiva della violazione e con riferimento alla violazione di cui all'art. 187-ter del TUF:
- che l'accertata condotta manipolativa ha avuto ad oggetto titoli caratterizzati da un significativo volume di scambi giornalieri, di uno dei principali emittenti quotati del settore bancario, ad elevata capitalizzazione;
- che il 16 ottobre 2007 (giorno in cui è stato pubblicato l'articolo di "Finanza & Mercati"), il prezzo delle azioni Unicredit ha fatto registrare una variazione negativa del 2,40% (€ 5,9020 rispetto al prezzo ufficiale del 15 ottobre 2007, pari a € 6,0470), a fronte di una variazione negativa dell'indice S&P MIB dello 0,33%;
- più in particolare, che in tale giornata borsistica il prezzo delle azioni Unicredit ha raggiunto il valore minimo alle ore 13:31 (€ 5,855, inferiore del 3,18% rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente), per poi recuperare nella seconda metà della giornata e far registrare il prezzo massimo della giornata alle ore 17:01 (€ 5,95, valore comunque inferiore
dell'1,64% rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente);
- che lo stesso 16 ottobre 2007 il titolo Unicredit ha fatto registrare la performance peggiore tra i principali titoli del settore bancario;
- l'elevato volume di scambi azionari che ha caratterizzato il titolo Unicredit nella giornata del 16 ottobre 2007 (n. 174.170.147 azioni, a fronte di una media giornaliera dei 10 giorni precedenti di n. 151.554.784 azioni);
- che la diffusione, da parte di Unicredit, del comunicato rettificativo di cui sopra, nel pomeriggio della stessa giornata del 16 ottobre 2007, ha consentito di ripristinare una situazione di corretta informativa del mercato, con ciò attenuando le conseguenze derivate dall'accertata condotta manipolativa;
RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la condotta illecita accertata è stata posta in essere quantomeno con colpa - anche avuto riguardo al profilo professionale dell'autore della violazione - e che essa, stanti le evidenze in atti, non appare sintomatica di un atteggiamento funzionale al perseguimento di vantaggi di natura economica;
TENUTO CONTO della carica ricoperta all'epoca dei fatti dall'autore della violazione (Presidente dell'Adusbef), nonché delle finalità statutarie della stessa Adusbef, quale associazione senza fini di lucro che agisce perseguendo obiettivi di solidarietà sociale;
D E L I B E R A:
- nei confronti del sig. Elio Lannutti sono applicate le seguenti sanzioni:
1) sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 187-ter del decreto legislativo n. 58/1998, di € 100.000,00, pari al minimo edittale, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento;
2) sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, per un periodo di mesi 2, pari al minimo edittale;
- l'Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, postali ed assicurativi (Adusbef) è responsabile in solido del pagamento della sanzione di cui al sopra riportato n. 1), pari a € 100.000,00, ai sensi del sopra citato art. 6, comma 3, della legge 689/81.
… omissis …
La presente delibera è notificata agli interessati e sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del d.lgs. n. 58/98.
Milano, 19 novembre 2009
p. IL PRESIDENTE
Vittorio Conti