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Disposizione n. 9/2009

Sospensione per un periodo di sessanta giorni degli organi amministrativi di Independent Global Managers SGR S.p.A. e nomina del commissario incaricato della gestione, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 53, commi 1 e 6, del suddetto decreto legislativo che attribuisce al Presidente della Consob, sentito il Governatore della Banca d'Italia, la potestà di disporre, in via di urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle società di gestione del risparmio e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie;

VISTO altresì l'articolo 53, comma 2, del medesimo decreto legislativo che stabilisce che il commissario, nominato ai sensi dell'art. 53, comma 1, dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni e che il Presidente della Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della società di gestione del risparmio;

VISTI gli articoli 21, comma 1, lett. a), e 40, comma 1, lett. a), del citato decreto legislativo, gli articoli 48, comma 1, lett. d), e 54, comma 1, lett. a), del Regolamento CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522 e successive modificazioni, e gli articoli 65, comma 1, lett. c) e 66, comma 1, lett. a), del Regolamento CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190 e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 17 dicembre 2007, con cui Independent Global Managers SGR S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio della gestione collettiva del risparmio, dei servizi di gestione di portafogli su base individuale e di consulenza in materia di investimenti ed iscritta al n. 262 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio;

VISTA la nota n. 8112930 del 18 dicembre 2008, con cui la CONSOB ha avviato nei confronti di Independent Global Managers SGR S.p.A. una verifica ispettiva finalizzata ad accertare, in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e dell'attività di gestione collettiva, le modalità di selezione di taluni asset oggetto di investimento, con particolare attenzione ai processi di analisi e valutazione preventiva, nonché la coerenza di tali investimenti coi profili di rischio/rendimento dei portafogli gestiti;

VISTA la nota prot. n. 89393 del 27 gennaio 2009, con la quale la Banca d'Italia ha chiesto alla CONSOB lo svolgimento di ulteriori accertamenti su profili di propria competenza concernenti, in particolare, l'assunzione, gestione e controllo del rischio e l'articolazione del sistema dei controlli interni;

CONSIDERATO che dai preliminari esiti degli accertamenti ispettivi condotti nei confronti di Independent Global Managers SGR S.p.A., rappresentati dagli ispettori con relazioni del 24 dicembre 2008 e del 16 marzo 2009, integrate con nota del 26 marzo 2009, sono emerse, tra l'altro, le seguenti gravi violazioni di disposizioni legislative e amministrative:

- grave mancanza di diligenza e correttezza nella gestione di fondi comuni di investimento mobiliari aperti, consistita nella mancata acquisizione di una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari oggetto di investimento e nell'incoerenza e contraddittorietà delle scelte di investimento disposte per conto dei fondi gestiti, con conseguente violazione dell'articolo 40, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, degli articoli 48, comma 1, lett. d), e 54, comma 1, lett. a, del Regolamento CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522, e degli articoli 65, comma 1, lett. c), e 66, comma 1, lett. a), del Regolamento CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190;

- grave mancanza di diligenza e correttezza nella gestione dei portafogli su base individuale, consistita nella mancata acquisizione di una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari oggetto di investimento e nell'incoerenza e contraddittorietà delle scelte di investimento disposte per conto dei portafogli gestiti, con conseguente violazione dell'articolo 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

ciò in relazione alle circostanze e valutazioni di seguito indicate.

Investimenti negli OICR connessi alla vicenda Madoff

Independent Global Managers SGR S.p.A. ha istituito, gestisce e colloca direttamente il fondo armonizzato "IGM – Bilanciato Azionario" e il fondo non armonizzato "IGM – Flessibile". La Società, inoltre, offre linee di gestione multimanager a clientela private e istituzionale. In particolare, la SGR gestisce n. 23 portafogli di cui 18 gestioni patrimoniali in fondi (GPF) intestate a clienti al dettaglio e 5 portafogli sottostanti a polizze unit linked gestite in delega per conto di una compagnia assicurativa lussemburghese.

Alla data del 21 dicembre 2008, i patrimoni gestiti da Independent Global Managers SGR S.p.A. risultavano investiti in due OICR(1) connessi al gruppo Madoff(2): la SICAV armonizzata di diritto irlandese [...omissis...] e il fondo [...omissis...] , domiciliato nelle British Virgin Islands. In particolare risultavano presenti:

- nei 18 portafogli oggetto di GPF intestati a clienti al dettaglio, le azioni della SICAV [...omissis...] per un controvalore pari a 18.060.198,00 euro su un patrimonio complessivo pari a 61.644.714,00 euro, con un peso del 29%. Tale investimento risaliva al 2000;

- nei 5 portafogli gestiti in delega per conto della compagnia assicurativa lussemburghese, le azioni della SICAV [...omissis...] e le quote del fondo [...omissis...], per un controvalore pari a 8.120.047,00 euro su un patrimonio complessivo pari a 25.305.824,00 euro, con un peso del 32%. Tali investimenti risalivano al 2007;

- nel fondo non armonizzato "IGM – Flessibile" le azioni della SICAV [...omissis...] per un controvalore di 1.018.465,00 euro su un patrimonio complessivo di 6.385.358,18 euro, con un peso del 15,95%. Tale investimento è stato effettuato il 22 ottobre 2008;

- nel fondo armonizzato "IGM – Bilanciato Azionario" le azioni della SICAV [...omissis...] per un controvalore di 3.207.430,00 euro su un patrimonio complessivo 12.901.972,27 euro, con un peso del 24,86%. Tale investimento è stato effettuato il 22 ottobre 2008.

Con l'emersione, nel corso del mese di dicembre 2008, della frode perpetrata da Madoff che ha coinvolto anche il patrimonio dei due OICR [...omissis...] e [...omissis...], Independent Global Managers SGR S.p.A. ha provveduto ad azzerare il valore dell'investimento effettuato in tali asset per conto dei fondi gestiti.

L'investimento nei citati OICR connessi al gruppo Madoff risulta essere stato disposto sulla base dell'affidamento nella ritenuta esperienza professionale di Madoff, in mancanza di una conoscenza adeguata delle strategie di gestione, degli schemi operativi e dei rischi di tali strumenti finanziari, necessaria al fine di assumere scelte gestorie consapevoli per conto dei patrimoni gestiti.

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi degli articoli 21, comma 1, lett. a), e 40, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e degli articoli 65, comma 1, lett. c), e 66, comma 1, lett. a), del Regolamento CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190 (già articoli 48, comma 1, lett. d), e 54, comma 1, lett. a), del Regolamento CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522), il processo decisionale di investimento del gestore deve essere indefettibilmente caratterizzato dalla preliminare fase di acquisizione ed analisi di un adeguato e completo set informativo propedeutico all'assunzione delle scelte d'investimento. Affinché il comportamento del gestore sia improntato alla dovuta diligenza professionale richiesta dalle citate disposizioni normative, è poi necessario che le scelte di investimento adottate risultino coerenti con il set informativo previamente acquisito.

Nel caso di specie, la diligenza professionale esigibile da Independent Global Managers SGR S.p.A. avrebbe imposto, prima delle decisioni di investimento, l'effettuazione di analisi approfondite sulla SICAV [...omissis...] e sul fondo [...omissis...], anche in considerazione del peso che tali strumenti hanno assunto nei patrimoni gestiti.

In particolare, risulta che Independent Global Managers SGR S.p.A. era al corrente, sin dal primo investimento effettuato, che la SICAV [...omissis...] pur essendo un OICR armonizzato utilizzava la strategia di investimento "split – strike conversion"(3) impiegata da fondi hedge.

Tant'è vero che la SGR, nel 2007, ha investito nel fondo [...omissis...] in quanto strumento "adatto per sostituire la SICAV [...omissis...]", per comunanza di strategia e per la riconducibilità di entrambi a Madoff.

Independent Global Managers SGR S.p.A. era, pertanto, ben consapevole che una strategia usualmente impiegata da fondi hedge veniva, nel caso di specie, utilizzata dalla SICAV [...omissis...], OICR armonizzato.

Gli OICR hedge, a differenza degli OICR armonizzati, si caratterizzano per una strategia improntata ad una assoluta flessibilità gestionale in termini di strumenti finanziari oggetto di possibile investimento e di tecniche utilizzate, largamente basate sull'utilizzo, senza alcun limite o divieto normativo, di strumenti finanziari derivati, della vendita allo scoperto e del ricorso all'indebitamento (c.d. leverage).

Tali circostanze avrebbero dovuto indurre Independent Global Managers SGR S.p.A., laddove avesse impiegato la diligenza richiesta ad un gestore professionale, ad approfondire:

- i rischi connessi all'impiego della predetta strategia hedge da parte della SICAV [...omissis...];

- la dinamica della composizione del portafoglio finanziario degli OICR oggetto di investimento, al fine di indagare la bontà e la persistenza delle performance positive conseguite dall'OICR stesso in attuazione della predetta strategia.

Ed invece, nessuno di tali approfondimenti risulta essere stato effettuato da IGM, che ha ritenuto la riconducibilità a Madoff della strategia impiegata dalla SICAV, unitamente ad una mera lettura dei rendimenti storici, elementi sufficienti a giustificare l'investimento in tale OICR di larga parte del patrimonio nonché l'utilizzo, per il fondo "IGM – Bilanciato Azionario", della facoltà normativa di superare il limite di concentrazione del 20% per singolo OICR investito.

Anche con riferimento all'investimento nel fondo [...omissis...] Independent Global Managers SGR S.p.A. risulta aver fatto affidamento alla ritenuta esperienza professionale di Madoff, senza aver svolto gli approfondimenti necessari ad acquisire un'adeguata conoscenza delle strategie di gestione, degli schemi operativi e dei rischi di tale strumento finanziario.

Gli OICR hedge, in particolare, oltre a caratterizzarsi per una assoluta flessibilità gestionale, risultano, sotto il profilo operativo, intrinsecamente connotati da strutture opache e poco trasparenti, sovente non regolamentate e implicanti soggetti spesso privi di garanzie di indipendenza, residenti in paesi off-shore e non sottoposti al controllo di autorità di vigilanza. La SGR, pertanto, avrebbe dovuto approfondire specificamente tali profili operativi prima di investire nell'OICR [...omissis...].

A ciò si aggiunge la circostanza che l'Offering memorandum del fondo [...omissis...], datato maggio 2007 ed acquisito da Independent Global Managers SGR S.p.A. prima di disporre l'investimento nel fondo stesso, recava un esplicito disclaimer circa il rischio di frode connesso alla circostanza che la custodia degli asset del fondo era affidata all'investment advisor che avrebbe potuto appropriarsi di tali asset in maniera fraudolenta. Tale disclaimer palesava il rischio poi effettivamente concretizzatosi nel dicembre 2008 con l'emersione della frode perpetrata da Madoff (investment advisor del [...omissis...] e della SICAV [...omissis...]).

Una SGR che avesse improntato la propria condotta alla diligenza professionale richiesta dalla normativa vigente avrebbe dovuto considerare adeguatamente tale rischio anche al fine di monitorare gli investimenti già disposti (dal 2000 fino al 2007) negli asset connessi al gruppo Madoff.

Investimenti nel fondo speculativo italiano [...omissis...] e nel comparto hedge della SICAV lussemburghese [...omissis...]

Per conto dei patrimoni individuali e del fondo "IGM-Flessibile", Independent Global Managers SGR S.p.A. ha effettuato investimenti:

- nel fondo speculativo italiano [...omissis...], istituito e gestito da [...omissis...];

- nel comparto hedge della SICAV lussemburghese non armonizzata [...omissis...], gestita dall'intermediario britannico [...omissis...], il cui Chairman e Managing Director è il Sig. … .

Tale complessivo investimento è stato realizzato in due tranche, una prima tra il 30 ed il 31 ottobre 2008 ed una seconda tra il 26 ed il 28 novembre 2008, per un controvalore di circa 5,5 milioni di euro.

Alla data dell'11 marzo 2009, il controvalore dell'investimento in [...omissis...] era pari a 4.135.000,00 euro su un patrimonio complessivo di 34.706.000,00 euro per un peso del 12%, così ripartito:

- 645.000,00 euro per conto del fondo non armonizzato "IGM – Flessibile" su un patrimonio pari a 9.602.000,00 euro per un peso del 6,7%;

- 3.490.000,00 euro per conto delle gestioni individuali, su un patrimonio complessivo dei portafogli interessati pari a 25.104.000,00 euro per un peso del 13,9%.

Alla data dell'11 marzo 2009, il controvalore dell'investimento nel comparto hedge della [...omissis...], effettuato interamente per conto dei portafogli individuali, era pari a 1.350.000,00 euro su un patrimonio complessivo dei portafogli interessati di 16.437.000,00 euro per un peso dell'8%.

Il fondo speculativo italiano [...omissis...] e il comparto hedge della SICAV lussemburghese [...omissis...] sono accomunati dalla medesima strategia gestionale, investendo la quasi totalità del loro patrimonio attraverso un sistema master-feeder(4) in fondi hedge domiciliati alle isole Cayman, c.d. "fondi off-shore(5)", gestiti dall'intermediario britannico [...omissis...]. Tra gli esponenti aziendali dei citati fondi off-shore figura il citato Sig. … .

Il totale disinvestimento da tali asset è stato richiesto il 19 dicembre 2008 e parrebbe ricollegarsi all'emersione della vicenda Madoff, a seguito della quale la Società avrebbe deciso di liquidare le residue posizioni detenute in fondi speculativi italiani ed esteri.

In seguito alla richiesta di disinvestimento si è appalesata la crisi di liquidità dei predetti OICR [...omissis...] e [...omissis...], che non hanno proceduto ad effettuare i relativi rimborsi alle date prestabilite.

Il 13 marzo 2009 la Independent Global Managers SGR S.p.A. ha appurato – a seguito di una conference call tenuta da un esponente della [...omissis...] e dei fondi feeder sottostanti - che la difficoltà ad ottenere il riscatto dai predetti fondi sarebbe da ricondurre ad una considerevole riduzione dell'attivo dei sottostanti fondi off-shore, attualmente pari a poche decine di milioni di dollari, a fronte di una asserita consistenza alla fine del 2008 di circa 550 milioni di dollari, oltre un ammontare non specificato di attivi illiquidi consistenti in obbligazioni su commodity.

Tale circostanza risulta confermata anche da una comunicazione del 17 marzo 2009, che la [...omissis...], società di gestione del fondo [...omissis...], ha inviato alla CONSOB.

Anche con riferimento ai predetti investimenti nel fondo [...omissis...] e nella SICAV [...omissis...], è emersa l'assenza dei necessari approfondimenti volti ad acquisire, prima dell'effettuazione dell'investimento, una conoscenza adeguata delle strategie di gestione, degli schemi operativi e dei rischi di tali strumenti finanziari necessaria al fine di assumere scelte gestorie consapevoli per conto dei patrimoni gestiti.

Del resto, Independent Global Managers SGR S.p.A. aveva piena contezza:

- che gli OICR [...omissis...] e [...omissis...] investivano nei predetti fondi off-shore la quasi totalità del loro patrimonio; il fondo [...omissis...], peraltro, poteva utilizzare - per investire nei fondi off-shore - una leva finanziaria fino a 12 volte il patrimonio gestito;

- che i sottostanti fondi off-shore erano domiciliati in c.d. "paradisi fiscali";

- che negli organi sociali dei fondi off-shore ed in quelli della relativa società di gestione (nonché della SICAV [...omissis...]) erano presenti, per larga parte, gli stessi esponenti aziendali.

La consapevolezza di tali circostanze avrebbe dovuto indurre la SGR ad effettuare specifici approfondimenti, con particolare riguardo ai rischi connessi alle strategie perseguite ed alla dinamica della composizione patrimoniale dei fondi off-shore, ai rischi legali connessi alla domiciliazione di tali fondi ed ai rapporti intercorrenti tra i vari soggetti coinvolti nello schema operativo master–feeder ed ai rischi connessi a tale schema operativo.

Nessuno di questi specifici approfondimenti risulta essere stato compiuto da Independent Global Managers SGR S.p.A..

Al riguardo, valga rimarcare che gli Offering Memorandum dei fondi [...omissis...] non erano neppure presenti nella documentazione fornita dalla SGR agli ispettori quale materiale utilizzato per la selezione dei fondi. Tali documenti sono stati consegnati soltanto dopo gli eventi del 13 marzo 2009, quando non solo era già stato disposto l'investimento in tali OICR ma ne era anche già stato richiesto il disinvestimento.

Tali risultanze si pongono in linea di continuità con quanto rilevato per l'investimento negli asset del gruppo Madoff, facendo emergere una condotta gestoria fondata sull'affidamento nella ritenuta esperienza professionale di esponenti del mondo finanziario, nella fattispecie il Sig. …, ideatore della strategia perseguita dai fondi off-shore ed esponente del board degli stessi e del soggetto gestore, piuttosto che su una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari oggetto di investimento.

La continuità delle violazioni rilevate induce a ritenere che la grave negligenza riscontrata in relazione agli investimenti negli asset del gruppo Madoff – lungi dall'essere una carenza di natura episodica e limitata a determinati strumenti finanziari – si configura come una violazione diffusa e strutturale, idonea a permeare l'attività gestoria di Independent Global Managers SGR S.p.A. nella sua interezza.

E' inoltre emerso, in relazione all'investimento nel fondo [...omissis...] e nella SICAV [...omissis...], un comportamento di Independent Global Managers SGR S.p.A. contraddittorio ed incoerente:

- in primo luogo, rispetto al contesto di mercato in cui è stata effettuato l'investimento;

- in secondo luogo, rispetto alle altre decisioni gestorie assunte dalla SGR stessa.

Ed infatti, risulta che Independent Global Managers SGR S.p.A. ha investito nel fondo [...omissis...] e nella SICAV [...omissis...] nei mesi di ottobre e novembre 2008, proprio in concomitanza con l'acuirsi della crisi finanziaria che stava inducendo nello stesso periodo molti operatori di mercato a liquidare le proprie posizioni nelle strutture di tipo hedge.

Dal mese di settembre 2008, l'ampiezza e la profondità della crisi finanziaria erano tali da investire il risparmio gestito a livello mondiale, determinando generalizzate diminuzioni di valore dei fondi comuni, tensioni di liquidità, problemi di valutazione degli attivi in portafoglio ed elevati flussi di riscatti; tali condizioni stavano colpendo a fortiori il comparto degli hedge fund.

Ciononostante, Independent Global Managers SGR S.p.A. ha scelto di investire, proprio nel pieno di detta crisi, in hedge fund altamente rischiosi ed opachi.

In tale contesto risulta di particolare gravità la circostanza che tali investimenti siano stati eseguiti – nella predetta situazione negativa di mercato – impiegando la liquidità rinveniente dal disinvestimento da fondi monetari per quasi tutti i clienti in gestione, il cui patrimonio risultava, peraltro, già colpito dai problemi di liquidità connessi agli investimenti negli asset del gruppo Madoff.

Inoltre, tali investimenti sono stati compiuti in controtendenza anche alle decisioni assunte dalla stessa Independent Global Managers SGR S.p.A. in relazione agli altri asset detenuti nei medesimi portafogli gestiti.

Ne è la riprova il fatto che nel corso del primo semestre 2008 la SGR aveva già liquidato ampia parte dei propri attivi in hedge fund, per un controvalore complessivo di circa 33.500.000,00 euro.

Da ultimo, è stata ravvisata un'ulteriore incongruenza nel comportamento gestorio di Independent Global Managers SGR S.p.A..

Il 21 novembre 2008 il Sig. … ha proposto a Independent Global Managers SGR S.p.A. un investimento nelle quote dei fondi off-shore che contestualmente venivano scambiate con un'obbligazione da rivendere nel successivo mese di gennaio ad un prezzo tale da avere un rendimento del 5% da fine novembre a fine gennaio. Il Sig. … presentava tale operazione come un mezzo di finanziamento del fondo off-shore.

La proposta di tale operazione avrebbe dovuto rappresentare, per un gestore dotato della richiesta diligenza professionale, un ulteriore elemento sintomatico delle criticità che stavano caratterizzando i citati fondi off-shore con riguardo al loro stato di liquidità.

Ed invece, Independent Global Managers SGR S.p.A., ancorché non abbia inteso comunque effettuare l'operazione proposta non ritenendola convincente, dopo pochi giorni (26-28 novembre 2008) ha tuttavia provveduto ad investire nuovamente nei fondi off-shore [...omissis...] per il tramite del fondo [...omissis...] e della SICAV [...omissis...].

Alla luce di tutte le circostanze sopra riportate, la decisione di effettuare un siffatto investimento pare configurarsi quantomeno come un "azzardo" nella gestione dei patrimoni interessati piuttosto che come una scelta gestoria diretta al consapevole perseguimento degli obiettivi di investimento dei portafogli gestiti.

Tale comportamento vale, pertanto, ad integrare un'ulteriore grave violazione degli obblighi di diligenza professionale imposti al gestore;

RITENUTO che le condotte sopra descritte sono idonee ad integrare violazioni normative di particolare gravità e denotano modalità gestorie strutturalmente e diffusamente prive della diligenza professionale dovuta;

CONSIDERATO che la situazione di pericolo per i clienti e per i mercati di cui all'articolo 53 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 risulta integrata sia dalla condotta gravemente negligente di Independent Global Managers SGR S.p.A., sia dalle ulteriori circostanze di seguito esposte.

Le problematiche di illiquidità che hanno investito gli OICR [...omissis...] e [...omissis...], derivanti dalla drastica riduzione del valore degli asset dei fondi off-shore sottostanti, hanno ulteriormente pregiudicato le disponibilità di un patrimonio che ha già scontato pesanti perdite a seguito dagli investimenti realizzati nei fondi connessi alla vicenda Madoff. Tali problematiche di illiquidità, peraltro, potrebbero amplificarsi laddove i fondi off-shore sottostanti venissero posti in liquidazione, ipotesi paventata dagli esponenti aziendali dei fondi stessi.

Il pregiudizio patrimoniale, unito alle difficoltà incontrate dalla SGR di accertare e ricostruire le problematiche sottese al mancato rimborso delle quote del fondo [...omissis...] e delle azioni della SICAV [...omissis...] ed alla conseguente impossibilità della Società stessa di fornire adeguata informativa ai clienti ed agli investitori e di intraprendere tempestivamente le azioni più opportune per la loro tutela, configura una situazione di pericolo per i clienti e gli investitori attuali di Independent Global Managers SGR S.p.A..

Inoltre, risulta in fase di sviluppo il progetto intrapreso con un'altra SGR […omissis…] per ampliare la gamma dei prodotti della Società; in particolare, quest'ultima diventerebbe il gestore di due nuovi OICR che verrebbero promossi da un'altra SGR.

Tale progetto, esaminato dal Consiglio di Amministrazione della SGR nelle sedute del 26 febbraio 2009 e del 16 marzo 2009, contemplerebbe l'istituzione di n. 2 fondi di fondi con caratteristiche differenti rispetto a quelli attualmente gestiti da IGM: un fondo bilanciato (50% obbligazionario e 50% azionario) e un fondo flessibile, caratterizzato da una politica d'investimento più aggressiva rispetto a quella dell'attuale fondo di fondi flessibile gestito da Independent Global Managers SGR S.p.A..

In assenza di idonea struttura e adeguati processi atti a presidiare l'attività gestoria, tale intento di ampliare entro breve il proprio business gestorio determina una situazione di imminente pericolo nei confronti del mercato e dei potenziali futuri clienti/investitori e rende particolarmente urgente un intervento volto ad impedire che le gravi violazioni e le situazioni di pericolo riscontrate per i patrimoni dei clienti e degli investitori esistenti si estendano anche ai nuovi prodotti gestiti, coinvolgendo una più ampia platea di clienti ed investitori.

Contribuisce ad alimentare tale situazione di pericolo e di urgenza la peculiare struttura organizzativa della SGR, connotata da consiglieri di amministrazione coinvolti in maniera attiva nella gestione dei patrimoni e nella selezione degli asset investibili.

L'assenza di un diaframma tra chi definisce le strategie e ne verifica l'implementazione e chi tali strategie esegue indebolisce la struttura di monitoraggio e controllo della Società, impedendo una tempestiva e adeguata reazione alle attività gestorie poste in violazione della normativa vigente.

A ciò si aggiunga che i consiglieri attivamente coinvolti nell'esecuzione delle strategie di investimento risultano essere i titolari della quasi totalità del capitale sociale. Tale ultima circostanza rende estremamente difficoltosa una reazione della proprietà societaria alle violazioni gestorie perpetrate, riducendo anche l'effettività degli strumenti di controllo della gestione a disposizione dei soci;

RITENUTO che le suddette gravi violazioni e la conseguente situazione di pericolo per i clienti, per gli investitori e per i mercati integrino l'ipotesi di cui all'articolo 53, commi 1 e 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

SENTITO il Governatore della Banca d'Italia;

D I S P O N E

a) la sospensione degli organi amministrativi di Independent Global Managers SGR S.p.A. con sede in Milano, in via Pietro Mascagni, 22 e la nomina del dott. Angelo Pappadà, nato a Roma il 28 agosto 1961, quale commissario, con l'incarico di assumere la gestione della Società;

b) l'obbligo, a carico di Independent Global Managers SGR S.p.A., nella gestione commissariale, in particolare, di:

1) accertare e ricostruire le problematiche sottese al mancato rimborso delle quote del fondo [...omissis...] e delle azione della SICAV [...omissis...] con particolare riguardo alla situazione di liquidità che connota i fondi off-shore sottostanti. Ciò al fine di fornire tempestiva ed adeguata informativa ai clienti ed agli investitori e di adottare le cautele e gli interventi più opportuni per la miglior tutela degli interessi dei clienti ed investitori stessi;

2) adottare gli opportuni presidi organizzativi e procedurali, anche di governance, al fine di assicurare:

 - la conformità dell'attività gestoria alla normativa vigente;

- la separazione degli organi che definiscono le strategie di investimento e ne monitorano l'esecuzione dai soggetti che implementano le strategie stesse;

- l'efficacia del complessivo sistema dei controlli interni.

Il presente provvedimento sarà comunicato, unitamente ad una copia conforme all'originale della delibera n. 10579 del 17 marzo 1997, recante le raccomandazioni cui devono attenersi i Commissari incaricati dal Presidente della Consob ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, alla Independent Global Managers SGR S.p.A. e al dott. Angelo Pappadà nei modi e nei termini di legge e pubblicato nel Bollettino della Consob.

Con separato provvedimento verrà determinato l'importo dell'indennità spettante al dott. Angelo Pappadà, per la propria attività di commissario, secondo i criteri prescritti dalla delibera n. 12378 del 16 febbraio 2000.

Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data della sua notificazione.

Roma, 9 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

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Note:
 

1. Gli OICR sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Gli OICR possono essere sia armonizzati che non armonizzati. In particolare, gli OICR armonizzati, a differenza di quelli non armonizzati (quali, ad esempio, gli OICR hedge), sono tenuti a rispettare, ai sensi della direttiva c.d. UCITS n. 85/611/CEE, nel testo emendato dalle direttive n. 2001/107/CE e n. 2001/108/CE, specifici limiti e divieti di investimento, limiti di concentrazione e di frazionamento del rischio nonché ad adottare schemi operativi specificamente regolamentati ed implicanti, fra l’altro, la necessaria presenza di una banca depositaria indipendente a custodia degli asset di pertinenza dell’OICR.

2. Nel mese di dicembre 2008 è stato arrestato per frode Bernard L. Madoff, fondatore e rappresentante legale della Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, società advisor e broker per lo più di fondi c.d. hedge su scala internazionale. La frode consisteva nell’utilizzare, mediante il cd. "Ponzi scheme", i flussi monetari versati dai sottoscrittori dei fondi di cui Madoff era consulente e broker per rimborsare gli investitori uscenti di un importo pari all’investimento iniziale addizionato di un rendimento in realtà mai conseguito. Tale frode ha coinvolto numerosi investitori anche professionali per un ammontare di asset pari a circa 50 miliardi di dollari. Nel presente provvedimento si utilizzerà, per brevità, il termine "Madoff" per indicare sia Bernard L. Madoff che la società Bernard L. Madoff Investment Securities LLC e le locuzioni "OICR connessi al gruppo Madoff" o "OICR connessi alla vicenda Madoff" per indicare gli OICR i cui asset sono stati in vario modo coinvolti nella predetta frode.

3. La "split - strike conversion" è la strategia di gestione di portafogli con cui Madoff giustificava le alte performance ottenute dai fondi per cui operava. Tale strategia consisterebbe (i) nell’acquisto di un basket di 30-40 titoli azionari ad elevata capitalizzazione appartenenti ad un indice azionario (ad esempio S&P 100); (ii) nella vendita di opzioni call out of the money (ossia strumenti finanziari che attribuiscono il diritto ad acquistare i titoli sottostanti ad un prezzo di esercizio superiore al valore di mercato corrente dei titoli stessi) aventi come sottostante il predetto indice azionario; (iii) l’acquisto per lo stesso valore di opzioni put out of the money oppure at the money (ossia strumenti finanziari che attribuiscono il diritto a vendere i titoli sottostanti ad un prezzo di esercizio inferiore od uguale al valore di mercato corrente dei titoli stessi) aventi come sottostante il predetto indice azionario.

4. La locuzione master-feeder si riferisce ad uno schema distributivo in cui il fondo o i fondi feeder (fondi di alimentazione) investono la maggior parte del loro patrimonio (generalmente non meno dell’80%) tipicamente in un unico fondo, detto master (fondo di destinazione). Tali schemi caratterizzano, in genere, i fondi hedge, ai quali non sono applicabili i divieti di concentrazione patrimoniale cui sono assoggettati i fondi comuni regolamentati.

5. I fondi off-shore sono fondi domiciliati in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria (c.d. "paradisi fiscali").

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