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Delibera n. 17017

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad oggetto programmi di investimento nel mercato "Forex" proposta dalle società Forex Macro e Suizmarket sa

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, in base all'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze di un'attività, posta in essere dalle società Forex Macro e Suizmarket S.A., consistente nel proporre ai risparmiatori italiani di investire il proprio denaro in programmi di investimento standardizzati;

RILEVATO, a seguito di accertamenti svolti su internet, che l'offerta dei menzionati programmi di investimento era svolta per il tramite del sito www.forexmacro.com e che la stessa era promossa per il tramite dei siti:

www.forexmacro.it; www.comeguadagnare.net;

www.forexmacroinvestments.blogspot.com/investire-forex.com;

www.tuttoguadagno.myblog.it/archive/2009/01/29/forexmacro.html; www.ang9.beepworld.it/altriinvestimenti.htm;

www.robertofalischia.it/Forexmacro/tabid/78/Default. aspx;

RILEVATO, in particolare, con riferimento al sito www.forexmacro.com:

- la presenza di una pagina contenente la proposta di tre distinti "Programmi di Investimento": "Daily Plan", "Weekly Plan", "Month1y Plan" configuranti schemi di investimento standardizzati diversificati per "capitale investibile", "rendimento" e "durata" dell'immobilizzazione della liquidità;

- l'assenza di qualsivoglia rappresentazione in ordine alle strategie di investimento sottostanti ai Programmi proposti e di riferimenti circa la possibilità, per l’investitore che decide di aderirvi, di impartire istruzioni o di esprimere preferenze in merito alle operazioni effettuate;

- la possibilità per i risparmiatori di aderire ai Programmi in discorso mediante la registrazione on-line, tramite la compilazione di un form con l'indicazione dei propri dati personali e l'accettazione, sempre on-line. di una proposta contrattuale avanzata dalla Suizmarket S.A.;

RILEVATO, altresì, che il contratto in questione:

- recava unicamente lo spazio per la firma dell'investitore;

- prevedeva che le condizioni dei Programmi disponibili sul sito potessero essere modificate unilateralmente dalla società proponente in relazione all'andamento del Forex Market, con l'ulteriore specificazione che né il capitale, né il rendimento erano garantiti;

RILEVATO, inoltre:

- che l'investimento presupponeva il trasferimento, mediante un bonifico bancario, del denaro che si intendeva impiegarvi presso un conto i cui estremi risultavano visualizzabili solo dopo la registrazione;

- che, oltre all'investimento diretto, era prospettata anche la possibilità di guadagnare senza alcun impiego di capitale proprio, limitandosi a procacciare nuovi clienti;

RILEVATO, poi, con riferimento ai siti www.forexmacro.it, www.comeguadagnare.net, www.forexmacro-investments.blogspot.com/investire-forex.com, www.tuttoguadagno.myblog.it/archive/2009/01/29/forexmacro.html, ww.ang9.beepworld.it/altriinvestimenti.htm, www.robertotfalischia.it/ForexMacro/tabid/78/Default.aspx, la sussistenza di elementi dai quali è emerso che per il loro tramite veniva promossa l'offerta dei menzionati Programmi di Investimento nel Forex Market;

RILEVATA, in particolare, nell'ambito dei suddetti indirizzi web, la presenza di inviti ad aderire all'iniziativa in parola e di esortazioni a contattare soggetti italiani qualificati "promoters" o "consulenti" della stessa e dei quali si fornivano i recapiti, e/o appositi links di collegamento che consentivano l'accesso diretto al sito www.finanzasforex.com;

CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti ,finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame, gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico rilevante ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma l, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", che "ogni altra ,forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere un determinato o più determinati prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta anche al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che i risparmiatori che decidevano di aderire ai Programmi di Investimento in oggetto impiegavano il loro capitale per una "causa finanziaria", nell'intento, cioè, di percepire un rendimento, assumendosi anche il rischio della totale perdita del capitale medesimo;

RITENUTO che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", i Programmi di Investimento in questione, per quanto detto, siano tali, sub specie di "forme di investimento di natura finanziaria";

RILEVATO, altresì, che nel sito www.forexmacro.com è stata riscontrata una comunicazione contenente la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali dell'investimento corrispondente al Programma di Investimento descritto e che, nell'ambito dello stesso, era presente, per ciascun Programma, l'indicazione del capitale investibile, della redditività mensile scaturente dalla relativa adesione e la durata dell'investimento;

CONSIDERATO che questi elementi erano potenzialmente idonei a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno ad uno dei Programmi di investimento proposti e di scegliere quello ritenuto più confacente alle proprie esigenze;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO che l'offerta medesima era "rivolta al pubblico"; ciò, sia perché posta in essere mediante lo strumento telematico, attraverso il sito principale www.forexmacro.com - mediante il quale era peraltro possibile aderire alla proposta contrattuale - nonché attraverso gli altri siti e blog sopramenzionati, il che la rendeva, all'evidenza, "permanente e rivolta alla generalità del pubblico", sia per la presenza di una fitta rete di "promoters" e "consulenti" i cui riferimenti e recapiti erano pubblici e, pertanto, alla mercé di un numero di soggetti potenzialmente illimitato;

RILEVATO, inoltre, che l'offerta in parola era rivolta anche al pubblico residente in Italia; ciò in quanto, da un lato, il sito principale www.forexmacro.com, benché redatto in inglese e spagnolo, rappresentava espressamente che l'adesione ai Programmi di Investimento era aperta ad investitori di qualsiasi nazionalità e, dall'altro, è emerso che i promotori dell'offerta stavano operando nel territorio dello Stato con siti redatti in lingua italiana che rinviavano, mediante appositi link di collegamento, al predetto sito madre al fine di aderire ai Programmi medesimi;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;

RILEVATO, poi, che nell'ambito del contratto proposto ai risparmiatori era previsto espressamente che le condizioni dell'investimento fossero disciplinate dai "Programmi" disponibili sul sito www.forexmacro.com, aventi rendimenti e durata standardizzati e che l'investitore che decideva di aderire alle linee di investimento prospettate negli stessi non sembrava poter, in alcun modo, intervenire, nelle scelte che ne sono a monte;

RILEVATO, quindi, che le caratteristiche dell'offerta si presentavano prestabilite in modo da proporre alla clientela l'adesione a "pacchetti" predefiniti di investimento e da non consentire al cliente di contribuire alla definizione dei contenuti del contratto posto in essere con detta società, né sulla ulteriore gestione del denaro versato con l'adesione allo stesso;

RILEVATO, infine, che, in relazione alla descritta offerta, non risultava essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risultava essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra esposto, la Commissione ha ritenuto sussistere il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione alla predetta normativa;

VISTA la Delibera n. 16936 del 24 giugno 2009, con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf, ha provveduto a sospendere in via cautelare, per un periodo di novanta giorni, l'offerta al pubblico residente in Italia dei riferiti Programmi di Investimento nel Forex Market posta in essere dalla Forex Macro e dalla Suizmarket S.A. e da qualunque altro soggetto;

RILEVATO che le predette società non hanno presentato alcuna deduzione in merito a quanto esposto nella delibera di sospensione;

CONSIDERATO che, in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione alla predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob: "può vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)".

D E L I B E R A:

E’ vietata l'offerta al pubblico residente in Italia dei Programmi di investimento nel Forex Market posta in essere dalla Forex Macro, dalla Suizmarket S.A. e da qualunque altro soggetto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Roma, 16 settembre 2009

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

 

 

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